1.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 279/8


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

(2008/C 279/06)

Numero dell'aiuto: XA 329/07

Stato membro: Irlanda

Regione: Intero Stato membro

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Scheme of Payment to Haulier companies for removing diseased animals direct to slaughter

Base giuridica: The Central Fund (Permanent Provision) Act 1965

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: L'importo complessivamente erogabile a titolo del presente regime dipende dall'incidenza della patologia, che, a sua volta, determina il numero di animali risultati positivi e il numero di aziende sottoposte a restrizioni per tubercolosi e brucellosi dei bovini. Per questo motivo, non è possibile preventivare l'entità della spesa nel periodo 2007-2013. Di conseguenza, i valori di seguito indicati per le previsioni di spesa si basano sugli attuali livelli di patologia e sulla spesa prevista per il 2007:

Intensità massima dell'aiuto: 100 %

Data di applicazione:

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Il regime di pagamento delle imprese di trasporto per la rimozione degli animali malati destinati al macello è applicata in via permanente, essendo direttamente correlata all'incidenza della tubercolosi e della brucellosi dei bovini in Irlanda. Il regime resterà in vigore fino alla completa eradicazione di queste due malattie

Obiettivo dell'aiuto: Garantire la rimozione rapida degli animali malati per ridurre il rischio di un'ulteriore diffusione della malattia, fornendo un servizio di rimozione degli animali risultati positivi alla tubercolosi o alla brucellosi o venuti a contatto con animali positivi.

Il presente aiuto è concesso in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006 — Aiuti relativi alle fitopatie ed epizoozie e alle infestazioni parassitarie

Settore economico: Bovini

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Department of Agriculture and Food

Maynooth Business Park

Maynooth, Co. Kildare

Ireland

Sito web: http://www.agriculture.gov.ie/animal_health/ERAD/ERAD_comp_scheme07.doc

Numero dell'aiuto: XA 392/07

Stato membro: Repubblica ceca

Regione: Tutta la Repubblica ceca

Titolo del regime di aiuto o dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Podpora příslušnému uznanému chovatelskému sdružení na zajištění testování užitkových vlastností mladých plemenných koní ve vyšším stupni kontroly užitkovosti („Kritérium mladých koní“) a na zajištění kontroly užitkovosti a kontroly dědičnosti anglického plnokrevníka a klusáka

Base giuridica: § 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, resp. „Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2007“ (dále jen „Zásady 2007“).

Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn.

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 9 Mio CZK (finanziati mediante il bilancio dello Stato)

Intensità massima dell'aiuto: 70 % dei costi sostenuti per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame effettuati da o per conto terzi

Data di applicazione:

Durata del regime o dell'aiuto individuale:

Obiettivo dell'aiuto: L'obiettivo fondamentale è sostenere le piccole e medie imprese.

L'obiettivo secondario è mantenere e migliorare il potenziale genetico del bestiame conformemente alla legge n. 154/2000 sul miglioramento, l'allevamento e la registrazione del bestiame, che modifica alcune leggi correlate, modificata da successivi regolamenti e decreti del ministero dell'Agricoltura recanti applicazione di talune disposizioni della suddetta legge, e conformemente alla legge n. 166/1999 sull'assistenza veterinaria, che modifica alcune leggi correlate, anch'essa modificata.

Ciò è conforme all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1857/2006 (sostegno al settore zootecnico — aiuti fino al 70 % dei costi sostenuti per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte)

Settore economico: Settore zootecnico/allevamento equino

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Ministerstvo zemědělství České republiky

Těšnov 17

CZ-117 05 Praha

Sito web: http://www.mze.cz/UserFiles/File/17000/Publikace/Upesnn%20dotanho%20programu%202.A.%20(oprav.).pdf

Altre informazioni: —

Praga, 12 dicembre 2007.

Miloš LUKASEK

Vrchní ředitel sekce zemědělských komodit

Ministerstvo zemědělství

Numero dell'aiuto: XA 393/07

Stato membro: Spagna

Regione: —

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Ayuda compensatoria a los titulares de las explotaciones de ganado ovino afectadas por la lengua azul

Base giuridica: Proyecto de Orden APA/…/2007, por la que se establecen las bases reguladoras de una ayuda compensatoria a los titulares de las explotaciones de ganado ovino afectadas por la lengua azul como pago adicional a los pagos acoplados a los productores de ganado ovino y caprino (pendiente de publicación en el Boletín Oficial del Estado)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Il totale dei fondi pubblici previsti per l'insieme dei beneficiari non supera 46 000 000 EUR; si tratta di un aiuto unico, finanziato mediante il bilancio 2007, anche se il pagamento sarà probabilmente effettuato nel 2008

Intensità massima dell'aiuto: L'importo complessivo dell'aiuto non può essere superiore a 6 EUR per ogni ovino per il quale gli allevatori di ovini e caprini abbiano beneficiato di pagamenti accoppiati nell'esercizio 2007 oppure, in assenza di siffatti pagamenti, per ogni pecora d'età superiore a 12 mesi che sia rimasta nell'azienda almeno 100 giorni prima dell'8 agosto 2007, salvo cause di forza maggiore dovute al sierotipo 1 del virus della febbre catarrale degli ovini.

Il governo centrale versa al massimo 3 EUR per animale e le comunità autonome colpite (Andalusia, Estremadura, Madrid, Castiglia-La Mancha e Castiglia-León) possono integrare gli aiuti con fondi propri, senza superare il limite summenzionato

Data di applicazione: A partire dalla pubblicazione degli inviti a presentare candidature da parte delle suddette comunità autonome

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Pagamento compensativo unico, finanziato mediante il bilancio del 2007, sebbene possa essere effettuato fino al 2008

Obiettivo dell'aiuto: Aiuti destinati alle PMI (titolari di allevamenti ovini) colpite dalle misure di quarantena imposte dall'insorgenza della febbre catarrale degli ovini, nelle zone della Spagna che figurano nell'allegato I della decisione 2005/393/CE della Commissione, del 23 maggio 2005. Gli aiuti sono conformi all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1875/2006, in particolare a quanto disposto nel paragrafo 2, lettera a), punto ii)

Settore economico: Titolari di allevamenti di ovini siti nella zona soggetta a restrizione di cui alla Orden APA/3046/2007, de 19 de octubre, por la que se establecen medidas específicas de protección en relación con la lengua azul. Tale zona è stata determinata in conformità all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/75/CE ed è stata pubblicata nel sito della Commissione a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Alfonso XII, 62

E-28014 Madrid

Sito web: http://rasve.mapa.es/Publica/InformacionGeneral/Legislacion/legislacion.asp

Altre informazioni: Le sovvenzioni sono compatibili con qualsiasi altro aiuto eventualmente concesso da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici facenti parte o dipendenti dalle stesse, sia nazionali che internazionali, e da altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato. L'importo della sovvenzione, considerata singolarmente o cumulativamente con altri aiuti e sovvenzioni eventualmente concessi da altre amministrazioni o enti pubblici o altre persone fisiche e giuridiche, non può tuttavia superare il limite indicato in precedenza di 6 EUR per animale e, in ogni caso, i tetti massimi previsti dall'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

Carlos ESCRIBANO MORA

El director general de ganadería