18.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 265/26


Stati membri che intendono posticipare l'attuazione della direttiva 2008/6/CE fino al 31 dicembre 2012 al fine di continuare a riservare servizi al fornitore o ai fornitori del servizio universale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 265/08)

L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/6/CE prevede che, in deroga all'articolo 2, i seguenti Stati membri possano posticipare l'attuazione della citata direttiva fino al 31 dicembre 2012 al fine di continuare a riservare servizi al fornitore o ai fornitori del servizio universale.

L'articolo 3, paragrafo 2, prevede che gli Stati membri interessati comunichino alla Commissione, entro il 27 agosto 2008, la loro intenzione di avvalersi di tale deroga.

I seguenti Stati membri hanno comunicato alla Commissione entro il 1o agosto 2008 la loro intenzione di avvalersi della deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/6/CE:

Repubblica ceca,

Grecia,

Cipro,

Lettonia,

Lituania,

Lussemburgo,

Ungheria,

Malta,

Polonia,

Romania,

Slovacchia.