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9.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/4 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001
(2008/C 230/06)
Numero dell'aiuto: XA 200/08
Stato membro: Francia
Regione: Département des Bouches-du-Rhône
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Aides au paiement des primes ou cotisations d'assurance récolte des agriculteurs (risques climatiques) du département
Base giuridica:
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Articolo 12 del regolamento (CE) n. 1857/2006, |
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Code rural L 361-1 à 361-8, |
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Article L 122-7 du code des assurances, |
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Décret no 2007-134 du 30 janvier 2007, |
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Projet de délibération du Conseil général des Bouches-du-Rhône |
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 220 000 EUR l'anno
Intensità massima dell'aiuto: Entro il limite del massimale totale di 50 % di aiuti di Stato, il Conseil général concederà un aiuto pari al 10 % del premio versato per la garanzia sovvenzionabile, con un massimo di 2 000 EUR per agricoltore
Data di applicazione: A decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione nel sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013
Obiettivo dell'aiuto: L'obiettivo del Conseil géneral delle Bouches-du-Rhône è di associarsi al dispositivo nazionale del fondo nazionale di garanzia per le calamità agricole (FNGCA) al fine di migliorare il livello di protezione degli agricoltori da parte delle assicurazioni e spingerli ad assicurarsi contro un'ampia gamma di rischi agricoli.
Il FNGCA ha istituito un regime di aiuti per il pagamento di premi e contributi assicurativi concernenti i danni causati da diversi fenomeni meteorologici, che garantiscano almeno la copertura multipla da siccità, grandine, gelo e inondazioni o eccesso d'acqua (regime XA 112/07).
Il Conseil général intende rafforzare l'intensità dell'aiuto e incentivare gli agricoltori delle Bouches-du-Rhône ad assicurarsi contro un'ampia gamma di rischi agricoli.
Si tratta unicamente dei contratti di assicurazione che gatantiscono una, due o più tipi di raccolti contro vari rischi climatici tra cui almeno la siccità, la grandine, il gelo e le inondazioni o l'eccesso di acqua
Settore economico: Aziende dedite alla produzione primaria di frutta, ortaggi, uva, cereali, colture oleose o colture proteiche, ad esclusione delle grandi aziende
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
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Monsieur le Président du Conseil général des Bouches-du-Rhône |
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Direction de l'agriculture et du tourisme |
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Hôtel du Département |
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52, avenue de Saint-Just |
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F-13256 Marseille Cedex 20 |
Sito web: http://www.cg13.fr/amenagements/agriculture/aides.html
Ultima riga:
«Aides au paiement des primes ou cotisations d'assurance-récolte des agriculteurs des Bouches-du-Rhône (risques climatiques)»
Numero dell'aiuto: XA 202/08
Stato membro: Spagna
Regione: Comunidad Autónoma de Canarias
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Ayudas urgentes y de carácter excepcional para reparar los daños producidos por el temporal de viento acaecido en las islas de El Hierro y de La Gomera y en Punta del Hidalgo (término municipal de San Cristóbal de La Laguna, isla de Tenerife), en el mes de enero de 2008
Base giuridica: Decreto Territorial no 11/2008, de 1 de febrero, de ayudas urgentes y de carácter excepcional para reparar los daños producidos por el temporal de viento acaecido en las islas de El Hierro y de La Gomera y en Punta del Hidalgo (término municipal de San Cristóbal de La Laguna, isla de Tenerife), en el mes de enero de 2008.
Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, de 25 de abril de 2008, por la que se regulan las ayudas previstas en el Decreto no 11/2008, de 1 de febrero, citado anteriormente
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 1 200 000 EUR
Intensità massima dell'aiuto: In generale fino al 90 % dei danni subiti. Tuttavia, nel caso degli aiuti destinati a compensare i danni alle infrastrutture dell'industria o del commercio dei prodotti agricoli, l'importo dell'aiuto dovrà rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, in materia di aiuti «de minimis»
Data di applicazione: Dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di deroga di cui al regolamento (CE) n. 1857/2006 nel sito web della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2009
Obiettivo dell'aiuto: Aiuti corrispondenti alle perdite dovute ad avversità atmosferiche. Articolo 11 del regolamento (CE) n. 1857/2006.
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a) |
al momento in cui si sono verificati i danni era in vigore un'assicurazione, nell'ambito del sistema di assicurazioni agricole combinate, per i danni non assicurabili in detto sistema; |
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b) |
alla data del sinistro non era iniziato il periodo di copertura dell'assicurazione corrispondente, sempreché tale assicurazione fosse stata sottoscritta nella precedente campagna; |
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c) |
tali produzioni non erano comprese nel piano vigente delle assicurazioni agricole combinate, bensì erano coperte da altre modalità di assicurazione; |
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d) |
nelle aziende zootecniche, le perdite sono state causate dai danni subiti nelle zone dedicate all'allevamento degli animali, sempreché gli animali di tali aziende siano assicurati da una delle assicurazioni contenute nel piano vigente. |
Per determinare l'importo dell'indennizzo per le produzioni agricole si quantificano le perdite registrate rispetto alla produzione prevista nella campagna. A tal fine si terrà conto, nella misura del possibile, delle condizioni e dei procedimenti stabiliti nel sistema delle assicurazioni agricole.
Le perdite nelle aziende zootecniche, causate dai danni subiti nelle zone dedicate all'allevamento degli animali, saranno compensate con un indennizzo a titolo delle spese straordinarie per l'alimentazione degli animali.
Settore economico: Tutti settori ammissibili all'aiuto ai sensi del presente regolamento
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
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Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación |
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Gobierno de Canarias |
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C/ José Manuel Guimerá no 10 — 3a planta |
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E-38071 Santa Cruz de Tenerife |
Sito web: http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/otros/reglamento_CE_pymes.htm
Altre informazioni: —
Numero dell'aiuto: XA 203/08
Stato membro: Italia
Titolo del regime di aiuto: Incentivi a favore dell'autoimprenditorialità nel settore della produzione dei prodotti agricoli ai sensi di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1857/2006, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle PMI attive nella produzione di prodotti agricoli pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 358 del 16 dicembre 2006
Base giuridica: Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Titolo I, Capi I e IV, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 6 luglio 2000, n. 156.
Decreto 16 luglio 2004, n. 250, regolamento recante criteri e modalità di concessione degli incentivi in favore dell'autoimprenditorialità, di cui al Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, regolamento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 6 ottobre 2004, n. 235.
Delibera del consiglio di amministrazione dell'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa del 24 gennaio 2008.
Tutti gli aiuti accordabili nell'ambito del presente regime rispetteranno tutte le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1857/2006, del 15 dicembre 2006, e, in quanto da quest'ultimo espressamente richiamate, quelle previste dal regolamento (CE) n. 1698/2005, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
Spesa annua prevista nell'ambito del regime: 50 Mio EUR all'anno
Intensità massima dell'aiuto: Le intensità massime degli aiuti sono quelle stabilite dall'articolo 4 («Investimenti nelle aziende agricole»), dall'articolo 7 («Aiuti all'insediamento di giovani agricoltori») e dall'articolo 15 («Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo») del regolamento (CE) n. 1857/2006, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle PMI attive nella produzione di prodotti agricoli pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 358 del 16 dicembre 2006
Data di applicazione: In conformità a quanto previsto dall'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1857/2006 il regime di aiuto sarà attuato il giorno successivo alla pubblicazione del regime nel sito della DG AGRI
Durata del regime: Giugno 2014
Obiettivo dell'aiuto: Il regime di aiuto persegue i suoi obiettivi utilizzando l'articolo 4 («Investimenti nelle aziende agricole»), l'articolo 7 («Aiuti all'insediamento di giovani agricoltori») e l'articolo 15 («Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo») del regolamento (CE) n. 1857/2006.
I costi ammissibili coperti dal regime di aiuto sono tutti quelli individuati dall'articolo 4 («Investimenti nelle aziende agricole»), dall'articolo 7 («Aiuti all'insediamento di giovani agricoltori») e dall'articolo 15 («Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo») del regolamento (CE) n. 1857/2006.
Si precisa che relativamente alle prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo gli aiuti devono essere erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori
Settore o settori interessati: Il regime di aiuto si applica a tutti i settori dell'agricoltura e comunque in conformità con quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1857/2006
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
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Ministero dell'Economia e delle finanze |
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Via XX Settembre, 97 |
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I-00187 Roma |
Sito web: http://www.mef.gov.it/welcome.asp
http://www.sviluppoitalia.it/download.jsp?ID_LINK=297&area=49
Altre informazioni: Soggetto gestore:
Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (già Sviluppo Italia S.p.A.)
Via Calabria, 46
I-00187 Roma