13.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 206/12 |
Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile originarie del Vietnam
(2008/C 206/08)
La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»).
1. Domanda di riesame
La domanda è stata presentata dall'esportatore vietnamita Header Plan Co., Ltd («il richiedente»).
La domanda riguarda l'esame del dumping limitatamente a quanto concerne il richiedente.
2. Prodotto
Il prodotto oggetto del riesame è costituito da alcuni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e loro parti («il prodotto in esame»), attualmente classificati ai codici NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 e 7318 15 70. I codici NC vengono forniti a titolo puramente informativo.
3. Misure in vigore
Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo, istituito mediante il regolamento (CE) n. 1890/2005 del Consiglio (2), sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originarie, tra l'altro, del Vietnam.
4. Motivazione del riesame
La domanda, presentata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, si basa su elementi di prova a prima vista sufficienti, presentati dal richiedente, da cui risulta che le circostanze che hanno portato all'adozione delle misure sono cambiate e che tali cambiamenti sono duraturi.
Il richiedente ha fornito prove a prima vista sufficienti del fatto che, per eliminare il dumping, non è più necessario mantenere la misura al livello attuale. Il richiedente ha in particolare fornito elementi di prova a prima vista sufficienti a dimostrare il rispetto dei criteri per il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato e per il trattamento individuale. Un confronto tra i prezzi applicati dal richiedente sul mercato interno, i suoi costi di produzione e i suoi prezzi all'esportazione nella Comunità indica inoltre che il margine di dumping sembra notevolmente più basso rispetto all'attuale livello della misura.
5. Procedura per la determinazione del dumping
Sentito il comitato consultivo e accertato che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia il riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
Obiettivo dell'inchiesta è stabilire se occorre mantenere, abrogare o modificare le misure in vigore per quanto riguarda il richiedente.
Se si dovesse accertare che le misure vanno abrogate o modificate in relazione al richiedente, può essere necessario modificare l'aliquota del dazio attualmente applicabile alle importazioni del prodotto in esame effettuate da società non menzionate all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1890/2005.
a) Questionari
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta la Commissione invierà al richiedente e alle autorità del paese esportatore interessato una serie di questionari. Le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto i), del presente avviso.
b) Raccolta delle informazioni e audizioni
Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire i relativi elementi di prova. Le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto i), del presente avviso.
La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. La richiesta va presentata entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso.
c) Status di società operante in condizioni di economia di mercato
Qualora la società fornisca prove sufficienti a dimostrare che essa opera in condizioni di economia di mercato, nel rispetto quindi dei criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale è determinato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), di detto regolamento. A tale scopo va presentata una richiesta debitamente motivata entro il termine specifico di cui al paragrafo 6, lettera b), del presente avviso. La Commissione invierà un modulo di richiesta alla società e alle autorità del Vietnam.
d) Selezione del paese ad economia di mercato
Qualora alla società non sia accordato il trattamento di società operante in condizioni di economia di mercato, in conformità all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, per determinare il valore normale relativo al Vietnam sarà selezionato un paese ad economia di mercato appropriato, come disposto dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. A tale scopo, la Commissione intende nuovamente fare riferimento a Taiwan, come già ai fini dell'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure vigenti sulle importazioni del prodotto in esame originarie del Vietnam. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico di cui al paragrafo 6, lettera c), del presente avviso.
Inoltre, nel caso in cui la società ottenga lo status di società operante in condizioni di economia di mercato, la Commissione può utilizzare, ove occorra, conclusioni relative al valore normale stabilito in un paese ad economia di mercato appropriato, ad esempio per sostituire eventuali elementi di costo o di prezzo necessari per fissare il valore normale, che risultino inattendibili o non reperibili in Vietnam. Anche a tale scopo la Commissione intende utilizzare Taiwan.
6. Termini
a) Termini generali
i) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione
Salvo quanto altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi contattando la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base è subordinato al rispetto del suddetto termine.
ii) Audizioni
Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di quaranta giorni.
b) Termine specifico per la presentazione delle domande relative al trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato
La domanda, debitamente motivata, relativa al trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato di cui al paragrafo 5, lettera c), del presente avviso, deve pervenire alla Commissione entro ventuno giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
c) Termine specifico per la selezione del paese ad economia di mercato
Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta di Taiwan quale paese ad economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale in relazione al Vietnam, secondo quanto indicato al paragrafo 5, lettera d), del presente avviso. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza
Tutte le osservazioni e le richieste presentate dalle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo disposizione contraria) e devono indicare nome, indirizzo postale, indirizzo e-mail, numeri di telefono, fax e/o telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono recare la dicitura «Diffusione limitata» (3) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:
Commissione europea |
Direzione generale del Commercio |
Direzione H |
Ufficio: J-79 4/23 |
B-1049 Bruxelles |
Fax (32-2) 295 65 05 |
8. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere tratte conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora oppure collabora solo in parte e si ricorre ai dati disponibili, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che si sarebbero potute raggiungere se la parte avesse collaborato.
9. Calendario dell'inchiesta
A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta si concluderà entro quindici mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
10. Trattamento dei dati personali
Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4).
11. Consigliere-auditore
Le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio. Il consigliere-auditore rappresenta l'interfaccia tra le parti interessate e i servizi della Commissione e, se necessario, offre una mediazione su questioni procedurali relative alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento, in particolare per quanto riguarda l'accesso al fascicolo, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale. Per ulteriori informazioni e per i dati di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine web del sito della DG Commercio dedicate al consigliere-auditore (http://ec.europa.eu/trade).
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).
(2) GU L 302 del 19.11.2005, pag. 1.
(3) La dicitura significa che il documento è destinato unicamente a uso interno. Esso è protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).
(4) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.