18.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 152/11 |
Comunicazione della Commissione relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: cromato di sodio, bicromato di sodio e 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropilidenedifenolo (tetrabromobisfenolo A)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 152/02)
Il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (1) prevede la comunicazione di dati, la definizione di priorità, la valutazione dei rischi e, ove necessario, l'elaborazione di strategie per limitare i rischi delle sostanze esistenti.
Nell'ambito del regolamento (CEE) n. 793/93, le sostanze che seguono sono state inserite tra le sostanze prioritarie da sottoporre a valutazione ai sensi dei regolamenti (CE) n. 143/97 (2) e (CE) n. 2364/2000 della Commissione (3) relativi, rispettivamente, al terzo e al quarto elenco di sostanze prioritarie previsto dal regolamento (CEE) n. 793/93:
— |
cromato di sodio, |
— |
bicromato di sodio, |
— |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropilidenedifenolo (tetrabromobisfenolo A). |
Lo Stato membro relatore, designato a norma dei citati regolamenti, ha concluso le attività di valutazione dei rischi per le persone e per l'ambiente in relazione alle sostanze in questione conformemente al regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti (4), e ha proposto una strategia per limitare tali rischi a norma del regolamento (CEE) n. 793/93.
Il comitato scientifico sulla tossicità, l'ecotossicità e l'ambiente (SCTEE) e il comitato scientifico sui rischi per la salute e per l'ambiente (SCHER) sono stati consultati e hanno espresso un parere sulle valutazioni dei rischi eseguite dallo Stato membro relatore. I pareri possono essere consultati sul sito Internet dei due comitati scientifici.
L'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 793/93 stabilisce che i risultati della valutazione dei rischi e la strategia raccomandata per limitare i rischi siano adottati a livello comunitario e pubblicati dalla Commissione. La presente comunicazione, insieme alla corrispondente raccomandazione 2008/454/CE della Commissione (5), presenta i risultati delle valutazioni dei rischi (6) e le strategie per limitare i rischi delle sostanze summenzionate.
I risultati della valutazione dei rischi e le strategie per limitare i rischi di cui alla presente comunicazione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 793/93.
(1) GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.
(2) GU L 25 del 28.1.1997, pag. 13.
(3) GU L 237 del 25.10.2000, pag. 5.
(4) GU L 161 del 29.6.1994, pag. 3.
(6) La relazione completa sulla valutazione dei rischi e una sintesi della stessa possono essere consultate sul sito Internet dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche all'indirizzo seguente:
http://ecb.jrc.it/existing-substances/
ALLEGATO
PARTE 1
N. CAS: 7775-11-3 |
|
N. Einecs: 231-889-5 |
Formula molecolare: |
Na2CrO4 |
|
Denominazione Einecs: |
Cromato di sodio |
|
Nome IUPAC: |
Cromato di sodio |
|
Relatore: |
Regno Unito |
|
Classificazione (1): |
Carc. Cat 2; R45 Muta. Cat 2; R46 Repr. Cat 2; R60-61 T+; R26 T; R25-48/23 C; R34 Xn; R21 R42/43 N; R50-53 |
La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita delle cinque sostanze contenenti cromo (VI) prodotte o importate nella Comunità europea, descritte nella valutazione dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore (2).
Sulla base delle informazioni disponibili la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, i cinque composti di cromo (VI) vengono usati principalmente come materie di base per altri composti di cromo (VI) e cromo (III), nei preservanti del legno, nei prodotti per il trattamento dei metalli, nella produzione di cere e vitamina K, nei pigmenti e nei catalizzatori.
Essi vengono impiegati inoltre come ossidanti nella tintura del cotone, nella fotografia e come inibitori di corrosione nelle acque di raffreddamento e nella fabbricazione di carbone attivo.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
A. Salute umana
La conclusione della valutazione dei rischi per
I LAVORATORI
è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per tutti gli scenari di esposizione per i seguenti motivi:
— |
rischi di irritazione sensoriale delle vie respiratorie, |
— |
rischi di irritazione oculare e cutanea, |
— |
rischi di tossicità acuta a seguito di un'esposizione di picco di breve durata per inalazione, |
— |
rischi di sensibilizzazione cutanea, |
— |
rischi di asma professionale, |
— |
rischi di tossicità per il ciclo riproduttivo (tossicità per la fertilità e per lo sviluppo) a seguito di inalazione ripetuta, |
— |
rischi di mutagenicità e cancerogenicità. |
Gli effetti sulle vie respiratorie e sui reni dell'inalazione ripetuta di composti di cromo (VI), in particolare per stabilire i NOAELS (livelli a cui non sono stati osservati effetti dannosi) e le caratteristiche dosaggio-risposta, non sono stati sufficientemente verificati. Tuttavia, dato che è stata identificata come cancerogena senza un livello soglia, la sostanza richiede normalmente misure di limitazione che non sarebbero influenzate dalla disponibilità di ulteriori informazioni.
La conclusione della valutazione dei rischi per
I CONSUMATORI
è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
— |
rischi di mutagenicità e cancerogenicità a seguito di esposizione cutanea dovuta alla manipolazione di legno secco trattato con cromo rame e arsenico (CCA), sia per adulti che per bambini esposti attraverso le strutture di parco giochi in legno, in quanto per questi endpoint non è possibile individuare una soglia al di sotto della quale non vi sarebbero rischi per la salute umana; la valutazione dei rischi indica tuttavia che questi ultimi sono già bassi. Questo elemento dovrebbe essere preso in considerazione nel valutare l'adeguatezza dei controlli esistenti e la possibilità teorica e pratica di attuare ulteriori misure specifiche di riduzione dei rischi. |
Non è stata effettuata alcuna caratterizzazione formale dei rischi per l'esposizione dei consumatori al legno umido trattato con cromo rame e arsenico (CCA). Nel Regno Unito la fornitura di legno non completamente essiccato dopo il trattamento con CCA è vietata come condizione per ottenere l'autorizzazione ai sensi dei regolamenti in materia di controllo dei pesticidi (1986). Controlli analoghi possono ormai esistere in tutti gli altri Stati membri. Tuttavia, qualora non fossero disponibili controlli specifici in ciascuno Stato membro, esisterebbero rischi per tutti gli endpoint relativi alla salute umana.
La conclusione della valutazione dei rischi per
LE PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE
è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
— |
per la mutagenicità e la cancerogenicità, in quanto per questi endpoint non è possibile individuare una soglia al di sotto della quale non vi sarebbero rischi per la salute umana; la valutazione dei rischi indica tuttavia che questi ultimi sono già bassi. Questo elemento dovrebbe essere preso in considerazione nel valutare l'adeguatezza dei controlli esistenti e la possibilità teorica e pratica di attuare ulteriori misure specifiche di riduzione dei rischi. |
La conclusione della valutazione dei rischi per
LA SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)
è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
— |
la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate. |
B. Ambiente
La conclusione della valutazione dei rischi per
L'ATMOSFERA
è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
— |
la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate. |
La conclusione della valutazione dei rischi per
L'ECOSISTEMA ACQUATICO e L'ECOSISTEMA TERRESTRE
1. |
È che occorrono ulteriori informazioni e/o prove. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
Le informazioni e/o prove supplementari richieste riguardano:
L'attuazione della strategia di riduzione dei rischi per l'ambiente, insieme alla corrispondente raccomandazione 2008/454/CE della Commissione (3), dovrebbe, tuttavia, eliminare la necessità di ulteriori informazioni.
Le informazioni e/o prove supplementari richieste riguardano:
L'attuazione della strategia di riduzione dei rischi per l'ambiente, insieme alla corrispondente raccomandazione 2008/454/CE, dovrebbe, tuttavia, eliminare la necessità di ulteriori informazioni; |
2. |
È che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
|
La conclusione della valutazione dei rischi per
I MICRORGANISMI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
— |
rischi di effetti sul funzionamento degli impianti per il trattamento delle acque reflue dovuti alla produzione di pigmenti, alla produzione di ossido di cromo, sali da concia, formulazioni per la preservazione del legno, legno trattato in uso, formulazioni per il trattamento dei metalli e trattamento dei metalli. |
STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI
Per I LAVORATORI
In linea generale si può ritenere che la normativa in materia di protezione dei lavoratori attualmente in vigore a livello comunitario, in particolare la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) (direttiva Agenti cancerogeni o mutageni), fornisca una disciplina adeguata per limitare nella misura necessaria i rischi posti dalla sostanza in questione; essa è dunque d'applicazione.
Nell'ambito di tale disciplina si raccomanda di:
— |
stabilire, a livello comunitario, valori limite di esposizione professionale per i composti di cromo (VI) conformemente alla direttiva 98/24/CE (5) o alla direttiva 2004/37/CE, secondo il caso, |
— |
stabilire, a livello comunitario, un valore limite biologico per i composti di cromo (VI) conformemente alla direttiva 98/24/CE. |
Per I CONSUMATORI e le PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE
— |
sono ritenuti sufficienti per prevenire i rischi individuati i provvedimenti legislativi già adottati a tutela dei consumatori e delle persone esposte indirettamente attraverso l'ambiente, in particolare le disposizioni della direttiva 98/8/CE del Consiglio (direttiva Biocidi) e le disposizioni della direttiva 76/769/CEE del Consiglio riguardo alle sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (CMR). |
Per L'AMBIENTE
— |
si raccomanda che la Commissione esamini l'opportunità di inserire il cromo nella revisione dell'elenco delle sostanze prioritarie nell'ambito della direttiva quadro in materia di acque (allegato X della direttiva 2000/60/CE), |
— |
per quanto riguarda in particolare la riduzione in situ di composti di cromo (VI) in sali da concia contenenti cromo (III) in impianti dediti alla concia delle pelli, si raccomanda che, in occasione della prossima modifica del documento di riferimento sulle BAT per l'industria conciaria, vengano inseriti opportuni riferimenti per indicare che la riduzione in situ delle sostanze contenenti cromo (VI) effettuata per la produzione di sali da concia contenenti cromo (III) non sia considerata una BAT, |
— |
si raccomanda che la Commissione esamini l'opportunità di limitare il contenuto di cromo (VI) nei fanghi di depurazione e nei terreni, nonché di fissare limiti sul carico annuale nella direttiva 86/278/CEE in materia di fanghi di depurazione, |
— |
si può ritenere che la normativa sui biocidi attualmente in vigore a livello comunitario (direttiva 98/8/CE) fornisca una disciplina adeguata per limitare i rischi collegati all'uso dei preservanti del legno che contengono composti di cromo (VI), nonché i rischi collegati all'uso di legno trattato a livello nazionale con preservanti del legno che contengono composti di cromo (VI). |
PARTE 2
N. CAS: 10588-01-9 |
|
N. Einecs: 234-190-3 |
Formula molecolare: |
Na2Cr2O7 |
|
Denominazione Einecs: |
Bicromato di sodio |
|
Nome IUPAC: |
Bicromato di sodio |
|
Relatore: |
Regno Unito |
|
Classificazione (6): |
O; R8 Carc. Cat 2; R45 Muta. Cat 2; R46 Repr. Cat 2; R60-61 T+; R26 T; R25-48/23 C; R34 Xn; R21 R42/43 N; R50-53 |
La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita delle cinque sostanze contenenti cromo (VI) prodotte o importate nella Comunità europea, descritte nella valutazione dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore (2).
Sulla base delle informazioni disponibili la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, i cinque composti di cromo (VI) vengono usati principalmente come materie di base per altri composti di cromo (VI) e cromo (III), nei preservanti del legno, nei prodotti per il trattamento dei metalli, nella produzione di cere e vitamina K, nei pigmenti e nei catalizzatori.
Essi vengono impiegati inoltre come ossidanti nella tintura del cotone, nella fotografia e come inibitori di corrosione nelle acque di raffreddamento e nella fabbricazione di carbone attivo.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
A. Salute umana
La conclusione della valutazione dei rischi per
I LAVORATORI
è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per tutti gli scenari di esposizione per i seguenti motivi:
— |
rischi di irritazione sensoriale delle vie respiratorie, |
— |
rischi di irritazione oculare e cutanea, |
— |
rischi di tossicità acuta a seguito di un'esposizione di picco di breve durata per inalazione, |
— |
rischi di sensibilizzazione cutanea, |
— |
rischi di asma professionale, |
— |
rischi di tossicità per il ciclo riproduttivo (tossicità per la fertilità e per lo sviluppo) a seguito di inalazione ripetuta, |
— |
rischi di mutagenicità e cancerogenicità. |
Gli effetti sulle vie respiratorie e sui reni dell'inalazione ripetuta di composti di cromo (VI), in particolare per stabilire i NOAELS (livelli a cui non sono stati osservati effetti dannosi) e le caratteristiche dosaggio-risposta, non sono stati sufficientemente verificati. Tuttavia, dato che è stata identificata come cancerogena senza un livello soglia, la sostanza richiede normalmente misure di limitazione che non sarebbero influenzate dalla disponibilità di ulteriori informazioni.
La conclusione della valutazione dei rischi per
I CONSUMATORI
è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
— |
rischi di mutagenicità e cancerogenicità a seguito di esposizione cutanea dovuta alla manipolazione di legno secco trattato con cromo rame e arsenico (CCA), sia per adulti che per bambini esposti attraverso le strutture di parco giochi in legno, in quanto per questi endpoint non è possibile individuare una soglia al di sotto della quale non vi sarebbero rischi per la salute umana; la valutazione dei rischi indica tuttavia che questi ultimi sono già bassi. Questo elemento dovrebbe essere preso in considerazione nel valutare l'adeguatezza dei controlli esistenti e la possibilità teorica e pratica di attuare ulteriori misure specifiche di riduzione dei rischi. |
Non è stata effettuata alcuna caratterizzazione formale dei rischi per l'esposizione dei consumatori al legno umido trattato con cromo rame e arsenico (CCA). Nel Regno Unito la fornitura di legno non completamente essiccato dopo il trattamento con CCA è vietata come condizione per ottenere l'autorizzazione ai sensi dei regolamenti in materia di controllo dei pesticidi (1986). Controlli analoghi possono ormai esistere in tutti gli altri Stati membri. Tuttavia, qualora non fossero disponibili controlli specifici in ciascuno Stato membro, esisterebbero rischi per tutti gli endpoint relativi alla salute umana.
La conclusione della valutazione dei rischi per
LE PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE
è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
— |
per la mutagenicità e la cancerogenicità, in quanto per questi endpoint non è possibile individuare una soglia al di sotto della quale non vi sarebbero rischi per la salute umana; la valutazione dei rischi indica tuttavia che questi ultimi sono già bassi. Questo elemento dovrebbe essere preso in considerazione nel valutare l'adeguatezza dei controlli esistenti e la possibilità teorica e pratica di attuare ulteriori misure specifiche di riduzione dei rischi. |
La conclusione della valutazione dei rischi per
LA SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)
è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
— |
la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate. |
B. Ambiente
La conclusione della valutazione dei rischi per
L'ATMOSFERA
è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
— |
la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate. |
La conclusione della valutazione dei rischi per
L'ECOSISTEMA ACQUATICO e L'ECOSISTEMA TERRESTRE
1. |
È che occorrono ulteriori informazioni e/o prove. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
Le informazioni e/o prove supplementari richieste riguardano:
L'attuazione della strategia di riduzione dei rischi per l'ambiente, insieme alla corrispondente raccomandazione 2008/454/CE (3), dovrebbe, tuttavia, eliminare la necessità di ulteriori informazioni.
Le informazioni e/o prove supplementari richieste riguardano:
L'attuazione della strategia di riduzione dei rischi per l'ambiente, insieme alla corrispondente raccomandazione 2008/454/CE, dovrebbe, tuttavia, eliminare la necessità di ulteriori informazioni. |
2. |
È che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
|
La conclusione della valutazione dei rischi per
I MICRORGANISMI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
— |
rischi di effetti sul funzionamento degli impianti per il trattamento delle acque reflue dovuti alla produzione di pigmenti, alla produzione di ossido di cromo, sali da concia, formulazioni per la preservazione del legno, legno trattato in uso, formulazioni per il trattamento dei metalli e trattamento dei metalli. |
STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI
Per I LAVORATORI
In linea generale si può ritenere che la normativa in materia di protezione dei lavoratori attualmente in vigore a livello comunitario, in particolare la direttiva 2004/37/CE (4) (direttiva Agenti cancerogeni o mutageni), fornisca una disciplina adeguata per limitare nella misura necessaria i rischi posti dalla sostanza in questione; essa è dunque d'applicazione.
Nell'ambito di tale disciplina si raccomanda di:
— |
stabilire, a livello comunitario, valori limite di esposizione professionale per i composti di cromo (VI) conformemente alla direttiva 98/24/CE (5) o alla direttiva 2004/37/CE, secondo il caso; |
— |
stabilire, a livello comunitario, un valore limite biologico per i composti di cromo (VI) conformemente alla direttiva 98/24/CE. |
Per I CONSUMATORI e LE PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE
— |
sono ritenuti sufficienti per prevenire i rischi individuati i provvedimenti legislativi già adottati a tutela dei consumatori e delle persone esposte indirettamente attraverso l'ambiente, in particolare le disposizioni della direttiva 98/8/CE (direttiva Biocidi) e le disposizioni della direttiva 76/769/CEE riguardo alle sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (CMR). |
Per L'AMBIENTE
— |
si raccomanda che la Commissione esamini l'opportunità di inserire il cromo nella revisione dell'elenco delle sostanze prioritarie nell'ambito della direttiva quadro in materia di acque (allegato X della direttiva 2000/60/CE), |
— |
per quanto riguarda in particolare la riduzione in situ di composti di cromo (VI) in sali da concia contenenti cromo (III) in impianti dediti alla concia delle pelli, si raccomanda che, in occasione della prossima modifica del documento di riferimento sulle BAT per l'industria conciaria, vengano inseriti opportuni riferimenti per indicare che la riduzione in situ delle sostanze contenenti cromo (VI) effettuata per la produzione di sali da concia contenenti cromo (III) non sia considerata una BAT, |
— |
si raccomanda che la Commissione esamini l'opportunità di limitare il contenuto di cromo (VI) nei fanghi di depurazione e nei terreni, nonché di fissare limiti sul carico annuale nella direttiva 86/278/CEE in materia di fanghi di depurazione, |
— |
si può ritenere che la normativa sui biocidi attualmente in vigore a livello comunitario (direttiva 98/8/CE) fornisca una disciplina adeguata per limitare i rischi collegati all'uso di preservanti del legno che contengono composti di cromo (VI), nonché i rischi collegati all'uso di legno trattato a livello nazionale con preservanti del legno che contengono composti di cromo (VI). |
PARTE 3
N. CAS: 79-94-7 |
|
N. Einecs: 201-236-9 |
Formula di struttura: |
|
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Denominazione Einecs: |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropilidenedifenolo (tetrabromobisfenolo A) |
|
Nome IUPAC: |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropilidenedifenolo |
|
Relatore: |
Regno Unito |
|
Classificazione (7): |
Nessuna |
La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea, descritte nella valutazione dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore (2).
Sulla base delle informazioni disponibili la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente come ritardante di fiamma nelle plastiche con funzione di reagente o di additivo. La sostanza viene usata come ritardante di fiamma in funzione di reagente (legata chimicamente al materiale polimerico) principalmente nelle resine epossidiche e policarbonate. La sostanza viene usata come ritardante di fiamma in funzione di additivo principalmente nelle resine ABS (acrilonitrile-butadiene-stirene).
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
A. Salute umana
La conclusione della valutazione dei rischi per
I LAVORATORI, I CONSUMATORI e LE PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE
è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
— |
la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate. |
La conclusione della valutazione dei rischi per
LA SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)
è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
— |
la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate. |
B. Ambiente
La conclusione della valutazione dei rischi per
L'ATMOSFERA
è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
— |
la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate. |
La conclusione della valutazione dei rischi per
L'ECOSISTEMA ACQUATICO e L'ECOSISTEMA TERRESTRE
1. |
È che occorrono ulteriori informazioni e/o prove. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
L'attuazione della strategia di riduzione dei rischi per l'ambiente, insieme alla corrispondente raccomandazione 2008/454/CE (3), dovrebbe, tuttavia, ridurre a sufficienza le concentrazioni nell'ecosistema acquatico e terrestre ed eliminare la necessità di ulteriori informazioni. |
2. |
È che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
|
La conclusione della valutazione dei rischi per
I MICRORGANISMI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
— |
la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate. |
STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI
I risultati della strategia di riduzione dei rischi sono esposti nella corrispondente raccomandazione 2008/454/CE.
(1) La classificazione della sostanza è stabilita dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1, modificata da GU L 216 del 16.6.2004, pag. 125).
(2) La relazione completa sulla valutazione dei rischi e una sintesi della stessa possono essere consultate sul sito Internet dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche all'indirizzo seguente:
http://ecb.jrc.it/existing-substances/
(4) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50.
(5) GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.
(6) La classificazione della sostanza è stabilita dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1, modificata da GU L 216 del 16.6.2004, pag. 125).
(7) Questa sostanza chimica non è attualmente inclusa nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE.