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14.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 149/14 |
Comunicazione della Commissione relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: benzil butil ftalato (BBP), 2-furaldeide (furfurale), sale sodico dell'acido perborico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 149/04)
Il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (1) prevede la comunicazione di dati, la definizione di priorità, la valutazione dei rischi e, ove necessario, l'elaborazione di strategie per limitare i rischi delle sostanze esistenti.
Nell'ambito del regolamento (CEE) n. 793/93, le sostanze che seguono sono state inserite tra le sostanze prioritarie da sottoporre a valutazione ai sensi dei regolamenti (CE) n. 2268/95 (2) e (CE) n. 143/97 (3) della Commissione relativi, rispettivamente, al secondo e al terzo elenco di sostanze prioritarie di cui al regolamento (CEE) n. 793/93:
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benzil butil ftalato (BBP), |
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2-furaldeide (furfurale), |
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sale sodico dell'acido perborico. |
Gli Stati membri relatori, designati a norma dei citati regolamenti, hanno concluso le attività di valutazione dei rischi per le persone e per l'ambiente in relazione alle sostanze in questione conformemente al regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti (4), e hanno proposto una strategia per limitare tali rischi a norma del regolamento (CEE) n. 793/93.
Il comitato scientifico sulla tossicità, l'ecotossicità e l'ambiente (SCTEE) e il comitato scientifico sui rischi per la salute e per l'ambiente (SCHER) sono stati consultati e hanno espresso un parere sulle valutazioni dei rischi eseguite dagli Stati membri relatori. I pareri possono essere consultati sul sito Internet dei due comitati scientifici.
L'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 793/93 stabilisce che i risultati della valutazione dei rischi e la strategia raccomandata per limitare i rischi siano adottati a livello comunitario e pubblicati dalla Commissione. La presente comunicazione, insieme alla corrispondente raccomandazione 2008/447/CE della Commissione (5), presenta i risultati delle valutazioni dei rischi (6) e le strategie per limitare i rischi delle sostanze summenzionate.
I risultati della valutazione dei rischi e le strategie per limitare i rischi di cui alla presente comunicazione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 793/93.
(1) GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.
(2) GU L 231 del 28.9.1995, pag. 18.
(3) GU L 25 del 28.1.1997, pag. 13.
(4) GU L 161 del 29.6.1994, pag. 3.
(6) La relazione completa sulla valutazione dei rischi e una sintesi della stessa possono essere consultate sul sito Internet dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche all'indirizzo seguente:
http://ecb.jrc.it/existing-substances/
ALLEGATO
PARTE 1
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N. CAS: 85-68-7 |
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N. Einecs: 201-622-7 |
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Formula di struttura: |
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Denominazione Einecs: |
Benzil butil ftalato |
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Nome IUPAC: |
Benzil butil ftalato |
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Relatore: |
Norvegia |
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Classificazione (1): |
Repr. Cat. 2; R61 Repr. Cat. 3; R62 N; R50-53 |
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La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea, descritte nella valutazione dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore (2).
Sulla base delle informazioni disponibili la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente (per oltre il 95 %) come plastificante del cloruro di polivinile (PVC) o di altri polimeri.
Il materiale polimerico plastificato con BBP si presta ad usi domestici e industriali, ad esempio in materiali per pavimentazione, sigillanti, vernici, rivestimenti tessili e adesivi. Viene utilizzato in misura ridotta in applicazioni non polimeriche mentre è relativamente limitato, seppur significativo, l'uso nel settore delle confezioni e degli imballaggi alimentari, diminuito negli ultimi anni grazie ai progressi tecnologici che hanno consentito di eliminare il BBP da una di tali applicazioni (le pellicole di cellulosa rigenerata). Sono state inoltre riscontrate basse concentrazioni di BBP anche in articoli di puericultura e giocattoli, in questi prodotti tuttavia la sostanza non viene aggiunta intenzionalmente ma è presente come sottoprodotto o impurità.
Poiché il BBP non è legato chimicamente alla matrice, può migrare dal materiale polimerico e divenire disponibile per emissioni in altre matrici (ambientali o biologiche). Il BBP può essere rilasciato da prodotti a base di polimeri durante l'uso o dopo lo smaltimento. Il tasso di emissione dipende da diversi fattori, ad esempio dalla temperatura o dalla modalità di manipolazione (fisica o meccanica) del prodotto.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
A. Salute umana
La conclusione della valutazione dei rischi per
I LAVORATORI, I CONSUMATORI e LE PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE
è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
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la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate. |
È opportuno sottolineare che nell'ambito della valutazione dei rischi non sono stati presi in considerazione gli effetti additivi correlati alla co-esposizione con altri ftalati.
La conclusione della valutazione dei rischi per
LA SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)
è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
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— |
la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate. |
B. Ambiente
La conclusione della valutazione dei rischi per
L'ATMOSFERA
è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
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— |
la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate. |
La conclusione della valutazione dei rischi per
L'ECOSISTEMA ACQUATICO
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1. |
È che occorrono ulteriori informazioni e/o prove. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
Le informazioni e/o prove supplementari richieste riguardano:
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2. |
Occorrono misure specifiche di riduzione dei rischi. Andranno tenute in considerazione le misure di riduzione dei rischi già applicate. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
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La conclusione della valutazione dei rischi per
L'ECOSISTEMA TERRESTRE
è che occorrono misure specifiche di riduzione dei rischi. Andranno tenute in considerazione le misure di riduzione del rischio già applicate. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
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rischi di effetti per l'ambiente terrestre (compresi i sedimenti) a seguito di esposizione dovuta alla pavimentazione di siti di piccole e grandi dimensioni, a tessuti rivestiti di PVC e all'uso non polimerico durante il trattamento e la formulazione. Gli scenari che destano preoccupazione sono basati sui dati generici sulle emissioni. |
La conclusione della valutazione dei rischi per
I MICRORGANISMI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
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— |
la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate. |
STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI
Per I LAVORATORI
In linea generale si può ritenere che la normativa in materia di protezione dei lavoratori attualmente in vigore a livello comunitario fornisca una disciplina adeguata per limitare nella misura necessaria i rischi posti dal BBP; essa è dunque d'applicazione. Nell'ambito di tale disciplina si raccomanda di:
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stabilire, a livello comunitario, valori limite di esposizione professionale per il BBP conformemente alla direttiva 98/24/CE (3). |
Per L'AMBIENTE
Si raccomanda:
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al fine di agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni e il monitoraggio a norma della direttiva 2008/1/CE del Consiglio (4) (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), occorre prendere in considerazione il BBP nell'ambito delle attività in corso per la redazione degli orientamenti sulle migliori tecniche disponibili (BAT), |
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— |
di valutare, alla luce dei provvedimenti legislativi introdotti ai sensi della direttiva 76/769/CEE del Consiglio (direttiva Immissione sul mercato e uso), la possibilità di imporre restrizioni all'uso del BBP negli impianti industriali per la trasformazione di polimeri contenenti la sostanza (formulazione e trattamento di pavimentazioni in plastisol) e formulazione e trattamento di tessuti rivestiti di PVC e usi non polimerici con BBP, ad eccezione degli impianti nei quali le emissioni della sostanza nell'ambiente sono assenti o adeguatamente controllate. Il trattamento efficace dell'aria e dell'acqua di scarico potrebbe costituire un adeguato metodo di controllo. È necessario documentare l'efficacia della riduzione delle emissioni per consentire alle autorità degli Stati membri di eseguire le operazioni di monitoraggio. |
PARTE 2
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N. CAS: 98-01-1 |
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N. Einecs: 202-627-7 |
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Formula di struttura: |
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Formula molecolare: |
C5H4O2 |
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Denominazione Einecs: |
2-furaldeide |
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Nome IUPAC: |
2-furaldeide |
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Relatore: |
Paesi Bassi |
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Classificazione (5): |
Nessuna |
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La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea, descritte nella valutazione dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore.
Sulla base delle informazioni disponibili la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, circa il 75 % della sostanza è utilizzato nella produzione di derivati del furano. La restante parte è utilizzata principalmente come solvente selettivo nelle raffinerie. Vengono riportati usi nella produzione di refrattari e pesticidi o come tracciante chimico nel gasolio (raffinerie). La sostanza viene utilizzata inoltre come fragranza nei cosmetici e come reagente in chimica analitica. Nel Regno Unito gli utilizzi sono diversi: circa il 40 % viene utilizzato per la produzione di resine, mole abrasive e refrattari.
La valutazione dei rischi ha individuato inoltre fonti di esposizione non intenzionale che non risultano dal ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea. In particolare, il 2-furaldeide è un composto volatile naturale individuato in diversi alimenti (frutta, verdura, vino, pane) e in numerosi oli essenziali ricavati dalle piante; il 2-furaldeide si forma in quantità minime in diversi alimenti e come sottoprodotto della degradazione degli scarti della produzione di sostanze chimiche e combustibili. Il 2-furaldeide è inoltre uno dei principali contaminanti derivanti dai procedimenti di produzione di polpa con solfiti nell'industria della carta e della pasta di carta, oppure può essere rilasciato nell'ambiente tramite il fumo causato dalla combustione di legno. I rischi derivanti da tali esposizioni non intenzionali non rientrano nell'ambito della presente relazione completa sulla valutazione dei rischi, nella quale sono tuttavia fornite informazioni che possono essere utili per valutare tali rischi.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
A. Salute umana
La conclusione della valutazione dei rischi per
I LAVORATORI
è che occorrono misure specifiche di riduzione dei rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
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rischi di effetti sistemici e localizzati a livello respiratorio a seguito di inalazioni ripetute in tutti gli scenari, |
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rischi di effetti sistemici a seguito di esposizione cutanea ripetuta nel corso di attività di pulizia o manutenzione durante la produzione, |
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— |
rischi di effetti sullo sviluppo a seguito di inalazione ed esposizione cutanea ripetute nel corso di attività di pulizia o manutenzione durante la produzione, |
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— |
rischi di cancerogenicità a seguito di inalazione ed esposizione cutanea ripetute in tutti gli scenari di esposizione. |
La conclusione della valutazione dei rischi per
I CONSUMATORI
è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
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— |
la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate. |
La conclusione della valutazione dei rischi per
LE PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE
è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
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— |
la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate. |
La conclusione della valutazione dei rischi per
LA SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)
è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
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— |
date le proprietà intrinseche della sostanza, non si prevedono rischi dovuti alle sue caratteristiche fisico-chimiche. |
B. Ambiente
La conclusione della valutazione dei rischi per
L'ATMOSFERA
è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
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— |
la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate. |
La conclusione della valutazione dei rischi per
L'ECOSISTEMA TERRESTRE
è che occorrono ulteriori informazioni e/o prove. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
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sono necessarie ulteriori informazioni per un'adeguata caratterizzazione degli effetti tossici del 2-furaldeide per gli ecosistemi terrestri. La concentrazione ambientale prevista nel suolo (PECsoil) supera la concentrazione prevista «nessun effetto» (PNECsoil) negli scenari di «formulazione per la produzione di refrattari» e «uso come prodotto intermedio nella produzione di pesticidi». La PNEC terrestre è stata calcolata con il metodo della divisione equilibrata, pertanto è possibile ottenere un risultato più preciso svolgendo delle prove, |
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non si consiglia tuttavia di eseguire prove per l'ambiente terrestre, che dovrebbe essere coperto dalle misure di riduzione dei rischi proposte per l'ambiente acquatico locale. |
La conclusione della valutazione dei rischi per
L'ECOSISTEMA ACQUATICO
è che occorrono misure specifiche di riduzione dei rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
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i rischi per l'ambiente acquatico sono una conseguenza dell'esposizione dovuta alla formulazione di tracciante chimico nell'industria del petrolio e dei combustibili, alla formulazione per la produzione di refrattari e dell'uso come prodotto intermedio nella produzione di pesticidi. |
La conclusione della valutazione dei rischi per
I MICRORGANISMI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
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— |
la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate. |
STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI
Per I LAVORATORI
In linea generale si può ritenere che la normativa in materia di protezione dei lavoratori attualmente in vigore a livello comunitario fornisca una disciplina adeguata per limitare nella misura necessaria i rischi posti dalla sostanza in questione; essa è dunque d'applicazione.
Nell'ambito di tale disciplina si raccomanda di:
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stabilire, a livello comunitario, valori limite di esposizione professionale per il 2-furaldeide conformemente alla direttiva 98/24/CE (3). |
Per L'AMBIENTE
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— |
Si raccomanda, al fine di agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni e il monitoraggio a norma della direttiva 2008/1/CE (4) (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), di prendere in considerazione il 2-furaldeide nell'ambito delle attività in corso per la redazione degli orientamenti sulle migliori tecniche disponibili (BAT). |
PARTE 3
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N. CAS: 11138-47-9 |
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N. Einecs: 234-390-0 |
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Numero per la forma anidra che comprende mono- e tetraidrato |
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Formule di struttura: |
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BHO3 · H2O · Na (monoidrato) |
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BHO3 · 4H2O · Na (tetraidrato) |
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Denominazione Einecs: |
Sale sodico dell'acido perborico |
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Nome IUPAC: |
Perborato di sodio |
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Relatore: |
Austria |
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Classificazione (6): |
Nessuna |
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La valutazione dei rischi (2) si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea, descritte nella relazione completa sulla valutazione dei rischi trasmessa alla Commissione dallo Stato membro relatore.
La valutazione riguarda i rischi derivanti dal perborato di sodio e il prodotto della sua degradazione, il perossido di idrogeno. Nella relazione completa sulla valutazione dei rischi non è stato valutato il rischio relativo all'acido borico, prodotto di degradazione della sostanza.
La valutazione dei rischi ha determinato, sulla base delle informazioni disponibili, che nella Comunità europea il perborato di sodio mono- e tetraidrato è utilizzato principalmente come agente ossidante e candeggiante in prodotti detergenti (sia domestici che per comunità), nonché come ingrediente in preparati per la pulizia (ad esempio per lavastoviglie o come smacchiatore sotto forma di tavolette candeggianti) e cosmetici (smacchiatori dentali). I perborati sono utilizzati anche come detersivi per bucato, in polvere, normali o compatti per usi pesanti.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
A. Salute umana
La conclusione della valutazione dei rischi per
I LAVORATORI
è che occorrono misure specifiche di riduzione dei rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:
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rischi di effetti locali sulle vie respiratorie superiori e di effetti sullo sviluppo a seguito di esposizione per inalazione nella produzione di perborato di sodio. |
La conclusione della valutazione dei rischi per
I CONSUMATORI e LE PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE
è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
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la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate. |
La conclusione della valutazione dei rischi per
LA SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)
è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
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la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate. |
B. Ambiente
La conclusione della valutazione dei rischi per
L'ATMOSFERA, L'ECOSISTEMA ACQUATICO e L'ECOSISTEMA TERRESTRE
è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
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la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate. |
La conclusione della valutazione dei rischi per
I MICRORGANISMI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione dei rischi oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
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la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate. |
STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI
Per I LAVORATORI
In linea generale si può ritenere che la normativa in materia di protezione dei lavoratori attualmente in vigore a livello comunitario fornisca una disciplina adeguata per limitare nella misura necessaria i rischi posti dalla sostanza in questione; essa è dunque d'applicazione.
(1) Direttiva 2004/73/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1, modificata da GU L 216 del 16.6.2004, pag. 125).
(2) La relazione completa sulla valutazione dei rischi e una sintesi della stessa possono essere consultate sul sito Internet dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche all'indirizzo seguente:
http://ecb.jrc.it/existing-substances/
(3) GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.
(4) GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.
(5) Questa sostanza chimica non è attualmente inclusa nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE.
(6) Questa sostanza chimica non è attualmente inclusa nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE.