13.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/10


Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America

(2008/C 147/05)

La Commissione ha ricevuto una denuncia ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (di seguito «regolamento di base») (1), secondo la quale le importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America (di seguito «paese interessato») sono oggetto di sovvenzioni e arrecano pertanto un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata il 29 aprile 2008 dall'European Biodiesel Board (di seguito «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso più del 25 %, della produzione comunitaria totale di biodiesel.

2.   Prodotto

Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di sovvenzioni è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o da gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (comunemente noto come «biodiesel»), in forma pura o in miscela, utilizzato principalmente ma non esclusivamente come carburante rinnovabile negli Stati Uniti d'America («il prodotto in esame»), in genere dichiarato nei codici NC 3824 90 91, ex 3824 90 97, ex 2710 19 41, ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99. Questi codici NC sono forniti a titolo puramente informativo.

3.   Denuncia di sovvenzioni

Secondo la denuncia, i produttori statunitensi del prodotto in esame hanno beneficiato di varie sovvenzioni federali concesse dal governo degli Stati Uniti d'America e di sovvenzioni statali concesse dai governi di vari stati degli Stati Uniti d'America. Le sovvenzioni federali consistono in crediti d'imposta per la produzione e la vendita di biodiesel sotto forma di: i) crediti di accisa per il gasolio e ii) crediti d'imposta sul reddito e programma bioenergetico del Ministero dell'agricoltura statunitense. I regimi statali sono: l'esenzione fiscale per il biodiesel dell'Illinois, il programma di sovvenzioni alle tecnologie per le energie rinnovabili della Florida, l'esenzione fiscale per l'idrogeno e i biocarburanti della Florida, il credito d'imposta sugli investimenti per l'idrogeno e i biocarburanti della Florida, il programma di prestiti rinnovabili (revolving) per l'energia alternativa dell'Iowa, il programma di sostegno finanziario ai prodotti agricoli e ai processi di fabbricazione a valore aggiunto dell'Iowa, il programma di zone industriali e di creazione di posti di lavoro di alta qualità dell'Iowa, il programma di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie del Texas, l'esenzione fiscale per l'etanolo e le miscele di biodiesel del Texas, il fondo di incentivazione per i produttori qualificati di biodiesel del Missouri, la deduzione fiscale per i biocarburanti dello stato di Washington, l'esenzione dall'imposta sulla vendita al dettaglio dei biocarburanti dello stato di Washington, l'esenzione fiscale per la produzione di biocarburanti dello stato di Washington, il programma di libertà energetica dello stato di Washington, il fondo di ricerca e sviluppo di carburanti alternativi dell'Alabama, il programma di prestiti PACE nel settore dei biocarburanti del North Dakota, il credito d'imposta per l'acquisto di attrezzature per la vendita di biodiesel del North Dakota, il credito d'imposta per l'acquisto di attrezzature per la produzione di biodiesel del North Dakota, il credito d'imposta sul reddito per il biodiesel del North Dakota, l'esenzione dall'imposta sulle attrezzature per il biodiesel del North Dakota, il credito d'imposta sulla produzione di biodiesel dell'Indiana, il credito d'imposta sulle miscele di biodiesel dell'Indiana, il rimborso e gli incentivi fiscali per la produzione di carburanti alternativi del Kentucky, il credito d'imposta per la produzione di carburanti alternativi del Kentucky, il credito d'imposta sugli investimenti per la produzione di biodiesel del Nebraska, i prestiti per veicoli a carburante alternativo e per infrastrutture di rifornimento e l'esenzione fiscale per l'etanolo e il biodiesel del Nebraska.

Si è sostenuto che i regimi di cui sopra costituiscono sovvenzioni poiché comportano il contributo finanziario del governo degli Stati Uniti d'America o di altri governi statali e rappresentano un vantaggio per i destinatari, ovvero i produttori/esportatori di biodiesel. Secondo la denuncia, tali regimi sono limitati a società specifiche e, di conseguenza, essi sono specifici e compensabili.

4.   Denuncia di pregiudizio

Il denunciante ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in questione dagli Stati Uniti d'America sono complessivamente aumentate in termini assoluti e in termini di quota di mercato.

Secondo quanto affermato nella denuncia, i volumi e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame avrebbero, tra l'altro, avuto effetti negativi sulla quota di mercato e sui prezzi dell'industria comunitaria, compromettendo l'andamento generale e la situazione finanziaria della stessa.

Si afferma inoltre che la concorrenza sleale degli Stati Uniti d'America provoca un sensibile ritardo nella costituzione di un'industria comunitaria che è ai primi stadi di sviluppo.

5.   Procedimento

Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta a norma dell'articolo 10 del regolamento di base.

5.1.   Procedura per la determinazione delle sovvenzioni e del pregiudizio

L'inchiesta valuterà se il prodotto in questione originario degli Stati Uniti d'America sia oggetto di sovvenzioni e se queste abbiano causato un pregiudizio.

a)   Campionamento

Dato il numero elevato di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento in conformità all'articolo 27 del regolamento di base.

i)   Campionamento dei produttori/esportatori negli Stati Uniti d'America

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori/esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro il termine indicato al punto 6, lettera b), sottopunto i), e nella forma indicata al punto 7:

nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate metriche delle vendite all'esportazione del prodotto in esame (2) effettuate verso la Comunità tra il 1o aprile 2007 e il 31 marzo 2008,

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate metriche delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno nel periodo compreso tra il 1o aprile 2007 e il 31 marzo 2008,

descrizione dettagliata delle attività della società per quanto concerne il prodotto in esame (in particolare, indicare se la società produce e/o miscela biodiesel),

ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (3) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Con l'invio delle informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disponibile a un eventuale inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8 del presente avviso.

Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di produttori/esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni note di produttori/esportatori.

Dal momento che una società non è sicura di essere selezionata per il campione, si raccomanda ai produttori/esportatori che intendano chiedere un importo individuale di sovvenzioni compensabili conformemente all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base di richiedere un questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera a), sottopunto i), del presente avviso e di trasmetterlo entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto ii), primo capoverso dello stesso. Si richiama tuttavia l'attenzione sull'ultima frase del punto 5, lettera b), del presente avviso.

ii)   Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori o i loro rappresentanti sono invitati a manifestarsi contattando la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto i), e nei formati indicati al punto 7:

nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1o aprile 2007 e il 31 marzo 2008,

numero totale dei dipendenti,

descrizione dettagliata delle attività della società in relazione al prodotto in esame,

volume in tonnellate metriche e valore in euro delle importazioni nella Comunità e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1o aprile 2007 e il 31 marzo 2008 del prodotto in esame importato originario degli Stati Uniti d'America,

ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (3) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in questione,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Con l'invio delle informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disponibile a un eventuale inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8 del presente avviso.

Al fine di raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di importatori, la Commissione contatterà anche tutte le associazioni note di importatori.

iii)   Campionamento dei produttori comunitari

In considerazione del numero elevato di produttori comunitari che hanno espresso sostegno alla denuncia, la Commissione intende applicare il metodo del campionamento per esaminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori comunitari o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a fornire le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto i), del presente avviso e nei formati indicati al punto 7:

nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1o aprile 2007 e il 31 marzo 2008,

descrizione dettagliata delle attività della società per quanto concerne il prodotto in esame (in particolare, indicare se la società produce e/o miscela biodiesel),

valore in euro delle vendite del prodotto in esame (2) realizzate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1o aprile 2007 e il 31 marzo 2008,

il volume in tonnellate metriche delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1o aprile 2007 e il 31 marzo 2008,

volume in tonnellate metriche della produzione del prodotto in esame nel periodo compreso tra il 1o aprile 2007 e il 31 marzo 2008,

ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (3) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Con l'invio delle informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disponibile a un eventuale inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8 del presente avviso.

iv)   Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto ii).

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili all'inclusione nel campione.

Le società inserite nei campioni devono rispondere ad un questionario entro il termine stabilito al punto 6, lettera b), sottopunto iii), del presente avviso e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione, la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, e dell'articolo 28, del regolamento di base. Come indicato al punto 8, le conclusioni basate sui dati disponibili possono risultare meno vantaggiose per la parte interessata.

b)   Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli esponenti dell'industria comunitaria inclusi nel campione e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori/esportatori degli Stati Uniti d'America inclusi nel campione e a tutte le associazioni di produttori/esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni di importatori conosciuti, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

I produttori/esportatori degli Stati Uniti d'America che chiedono il calcolo di un importo individuale di sovvenzioni compensabili ai fini dell'applicazione dell'articolo 27, paragrafo 3, e dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base devono presentare un questionario debitamente compilato entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), sottopunto ii), del presente avviso. Essi devono pertanto chiedere un questionario entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto i). Si informano tuttavia le parti interessate che, in caso di campionamento dei produttori/esportatori, la Commissione può decidere di non calcolare un importo individuale di sovvenzioni compensabili, qualora il numero di tali produttori/esportatori risulti talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

c)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova a sostegno di tali osservazioni e informazioni. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto ii), del presente avviso.

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto iii).

5.2.   Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Qualora fosse constatata l'esistenza delle sovvenzioni menzionate nella denuncia e del conseguente pregiudizio, conformemente all'articolo 31 del regolamento di base si deciderà se l'adozione di misure compensative non sia contraria all'interesse della Comunità. Per tale motivo la Commissione potrà inviare questionari agli esponenti noti dell'industria comunitaria, alle loro associazioni rappresentative, alle associazioni rappresentative dei consumatori e degli utilizzatori. Tali parti, incluse quelle non note alla Commissione, che possano comprovare l'esistenza di un collegamento obiettivo tra la loro attività e il prodotto in esame, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto i), del presente avviso. Le parti che hanno agito conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i particolari motivi per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto iii), del presente avviso. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 31 del regolamento di base sono prese in considerazione unicamente se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

6.   Termini

a)   Termini generali

i)   Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario

Tutte le parti interessate devono chiedere il questionario al più presto e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo quanto altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Salvo quanto altrimenti disposto, tutti i produttori/esportatori interessati dal presente procedimento, che intendano richiedere l'esame dei loro singoli casi a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base, devono presentare le risposte al questionario entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.

Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine specificato al punto 6, lettera b), sottopunto iii).

iii)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

b)   Termine specifico per il campionamento

i)

Le informazioni di cui al punto 5.1, lettera a), sottopunti i), ii) e iii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti che si sono dichiarate disponibili a far parte del campione in merito alla selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)

Qualsiasi altra informazione pertinente alla selezione del campione di cui al paragrafo 5.1, lettera a), sottopunto iv), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

iii)

Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla notifica della loro inclusione nel campione.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo indicazioni contrarie), complete di nome, indirizzo, e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (4) e, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: J-79 4/23

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

8.   Omessa collaborazione

Se una parte interessata rifiuta l'accesso a informazioni necessarie, non le comunica entro i termini stabiliti oppure ostacola gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 28 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno usare i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili, in conformità all'articolo 28 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto non sarebbe stato se essa avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 13 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, si possono istituire misure provvisorie entro e non oltre 9 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

10.   Trattamento dei dati personali

Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5).

11.   Consigliere-auditore

Le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa, possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio. Quest'ultimo agisce da interfaccia tra le parti interessate e i servizi della Commissione proponendo, se del caso, una mediazione su aspetti procedurali che interessano la tutela dei relativi interessi in sede di procedimento, in particolare su questioni attinenti all'accesso alla pratica, alla riservatezza, alla proroga dei termini e al trattamento dei punti di vista presentati per iscritto e/o a voce. Per ulteriori informazioni e le modalità di contatto, visitare le pagine web dedicate al consigliere-auditore sul sito Internet della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  Occorre rilevare che il prodotto in esame è rappresentato dal biodiesel e dal biodiesel in miscela. Per il biodiesel venduto in miscela va dichiarata unicamente la percentuale di biodiesel, in altre parole 100 tonnellate di prodotto costituito dal 50 % di biodiesel e dal 50 % di diesel minerale vanno dichiarate come vendita di 50 tonnellate del prodotto in esame.

(3)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(4)  La dicitura significa che il documento è destinato unicamente a uso interno. Esso è protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato a norma dell'articolo 29 del regolamento di base e dell'articolo 12 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

(5)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.