24.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 127/32


Avviso relativo all'attuazione della relazione del gruppo speciale adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping applicabili alle importazioni di salmone d'allevamento originario della Norvegia

(2008/C 127/16)

1.   Contesto

Nel gennaio 2006 il Consiglio, mediante il regolamento (CE) n. 85/2007 (1), ha istituito un dazio antidumping definitivo e ha riscosso a titolo definitivo il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di salmone d'allevamento originario della Norvegia («la misura iniziale»). In seguito la Norvegia ha avviato presso l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) una procedura di composizione delle controversie (causa WT/DS 337). Il 16 novembre 2007 ai membri dell'OMC è stata trasmessa la relazione del gruppo speciale elaborata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB). Nella riunione del 15 gennaio 2008 il DSB ha adottato la relazione del gruppo speciale («la relazione»). Occorre conformare la misura iniziale alle raccomandazioni ed alle decisioni contenute nella relazione.

La relazione può essere consultata on line sul sito web seguente:

http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds337_e.htm

2.   Termine ragionevole

Le varie conclusioni da attuare sono per lo più di natura fattuale e riguardano numerosi operatori nell'UE, oltre a parti interessate in Norvegia. Il processo di attuazione sarà completato entro un termine ragionevole da definire in conformità delle disposizioni dell'articolo 21 dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie dell'OMC.

3.   Base giuridica e attuazione

Conformemente al regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni («il regolamento di abilitazione») (2), su proposta della Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, il Consiglio può adottare le misure ritenute necessarie al fine di rendere la misura iniziale conforme alle raccomandazioni ed alle decisioni contenute nella relazione.

4.   Procedura

In base all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di abilitazione, la Commissione chiede alle parti interessate di fornire tutte le informazioni necessarie per poter completare quelle ottenute durante l'inchiesta che ha portato all'adozione della misura iniziale.

a)   Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

Come per l'inchiesta che ha portato all'adozione della misura iniziale, i dati da raccogliere in merito agli aspetti dell'inchiesta attinenti al dumping riguarderanno il periodo 1o ottobre 2003-30 settembre 2004 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze pertinenti per la determinazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2001 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).

b)   Questionari

Al fine di ottenere ulteriori informazioni necessarie per l'attuazione, la Commissione invierà questionari a tutti i produttori o a tutte le associazioni di produttori nella Comunità, ad alcuni esportatori/produttori in Norvegia o ad associazioni di esportatori/produttori, alle autorità del paese esportatore e a tutte le parti chiaramente interessate.

c)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni, incluse eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario, e a fornire elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al punto 5, lettera b).

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine fissato al paragrafo 5, lettera c).

5.   Termini generali

a)   Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario

Tutte le parti interessate devono chiedere il questionario al più presto e comunque entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

b)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo quanto altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Occorre rilevare che le parti non possono esercitare la maggior parte dei diritti procedurali di cui al regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (3) (il «regolamento di base») se non si sono manifestate entro il termine summenzionato.

c)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono anche chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

6.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate vanno formulate in forma scritta (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo elettronico e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (4) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio J-79 4/23

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

7.   Omessa collaborazione

Se una parte interessata rifiuta l'accesso a informazioni necessarie, non le comunica entro i termini stabiliti oppure ostacola gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno usare i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora, o collabora soltanto parzialmente, e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto non sarebbe stato se essa avesse collaborato.

8.   Trattamento dei dati personali

Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5).

9.   Consigliere-auditore

Le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa, possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio. Il consigliere-auditore rappresenta l'interfaccia tra le parti interessate e i servizi della Commissione; ove necessario offre mediazione su questioni procedurali attinenti alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento, in particolare su temi relativi all'accesso al fascicolo, alla riservatezza, alla proroga dei termini e al trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale. Per ulteriori informazioni, e per le modalità di contatto, le parti interessate possono visitare le pagine web dedicate al consigliere-auditore nel sito Internet della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  GU L 15 del 20.1.2006, pag. 1.

(2)  GU L 201 del 26.7.2001, pag. 10.

(3)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(4)  La dicitura significa che il documento è destinato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato nell'ambito dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

(5)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.