26.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 75/19


Sintesi della decisione della Commissione

del 21 febbraio 2007

relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato che istituisce la Comunità europea

(Caso COMP/E-1/38.823 — Ascensori e scale mobili)

[notificata con il numero C(2007) 512 def.]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2008/C 75/10)

I.   SINTESI DELLE INFRAZIONI

Introduzione

1.

La decisione è stata inviata a KONE Belgium SA, KONE GmbH, KONE Luxembourg SARL, KONE BV Liften en Roltrappen, KONE Corporation (in prosieguo «KONE»), Mitsubishi Elevator Europe BV, NV OTIS SA, Otis GmbH & Co. OHG, General Technic-Otis SARL, General Technic SARL, Otis BV, Otis Elevator Company, United Technologies Corporation (in prosieguo «Otis»), Schindler SA/NV, Schindler Deutschland Holding GmbH, Schindler SARL, Schindler Liften BV, Schindler Holding Ltd (in prosieguo «Schindler»), ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV/SA, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH, ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH, ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg SARL, ThyssenKrupp Liften BV, ThyssenKrupp Elevator AG e ThyssenKrupp AG (in prosieguo «ThyssenKrupp»).

2.

I destinatari della decisione hanno partecipato a quattro distinte ma connesse infrazioni singole e continuate all'articolo 81 del trattato in Belgio, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi concernenti gli ascensori e le scale mobili. Ciascuna delle quattro infrazioni copriva l'intero territorio di uno di detti Stati membri.

Procedura

3.

La Commissione ha avviato l'indagine di sua propria iniziativa («ex-officio») all'inizio del 2004 utilizzando informazioni che le erano state comunicate. Tre serie di accertamenti (Belgio e Germania: gennaio 2004; Belgio, Germania e Lussemburgo: marzo 2004; Paesi Bassi: aprile 2004) e la presentazione di un gran numero di domande di trattamento favorevole in base alla comunicazione della Commissione del 2002 sul trattamento favorevole hanno confermato l'esistenza di cartelli in Belgio, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi. Le infrazioni riguardavano sia nuove installazioni che servizi, ad eccezione della Germania, dove gli elementi di prova suggerivano che i cartelli concernevano soltanto le nuove installazioni.

4.

Tutti e quattro i cartelli presentavano alcuni elementi comuni, fra cui, ad esempio:

le imprese KONE, Otis, Schindler e ThyssenKrupp hanno tutte partecipato alle infrazioni in ciascuno dei quattro Stati membri,

i cartelli riguardavano gli stessi prodotti e servizi in ciascuno Stato membro in questione, ad eccezione della Germania dove, secondo quanto risulta alla Commissione, i servizi non rientravano direttamente negli accordi di cartello,

i manager responsabili delle affiliate implicate (e partecipanti ai cartelli) erano a volte simultaneamente o successivamente responsabili per vari Stati membri,

i periodi di infrazione oggetto dell'indagine della Commissione in gran parte coincidevano benché non fossero sempre esattamente della stessa durata complessiva,

il metodo per l'attribuzione di progetti concernenti la vendita e l'installazione di ascensori e scale mobili era molto simile, a volte identico, in almeno alcuni se non in tutti gli Stati membri interessati (per quanto riguarda, ad esempio, i principi che si applicano alla ripartizione del mercato e dei clienti, il mantenimento dello «status quo» a livello delle quote di mercato, la struttura delle riunioni, i sistemi di compensazione, l'utilizzazione di liste di progetti, ecc.),

il metodo per l'attribuzione di progetti per la vendita e installazione di ascensori e scale mobili attraverso l'utilizzazione delle cosiddette liste di progetti era analogo, se non identico, in tutti gli Stati membri interessati, ad eccezione dei Paesi Bassi dove la Commissione non è al corrente dell'impiego di liste di progetti,

il metodo per l'attribuzione di progetti concernenti la manutenzione e la modernizzazione era molto simile, a volte identico, in Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi (ad esempio, i principi concernenti la ripartizione dei clienti, l'istituzione e il mantenimento di contatti, i metodi di comunicazione tra le imprese e i sistemi di compensazione).

5.

La comunicazione degli addebiti è stata notificata alle parti nell'ottobre 2005. I destinatari della comunicazione degli addebiti non hanno chiesto un'audizione orale.

Funzionamento dei cartelli

6.

I periodi di infrazione stabiliti nella decisione sono i seguenti:

dal 9 maggio 1996 al 29 gennaio 2004 in Belgio,

dal 1o agosto 1995 al 5 dicembre 2003 in Germania,

dal 7 dicembre 1995 al 9 marzo 2004 in Lussemburgo, nonché

dal 15 aprile 1998 al 5 marzo 2004 nei Paesi Bassi.

7.

In particolare, sono state commesse le seguenti infrazioni in uno, più o in tutti gli Stati membri interessati:

accordi concernenti la ripartizione delle vendite e installazioni di ascensori e scale mobili,

accordi concernenti la ripartizione di appalti pubblici e privati nonché di altri contratti per la vendita e installazione di ascensori e scale mobili conformemente alle quote delle vendite preconcordate di ciascuna impresa,

accordi concernenti l'attribuzione di progetti per la vendita e installazione di nuovi ascensori e/o scale mobili conformemente al principio del rispetto delle relazioni esistenti con la clientela,

accordo di non farsi concorrenza reciproca per i contratti di manutenzione relativi a ascensori e scale mobili già in funzione nonché accordo sulle modalità di partecipazione a gare per l'aggiudicazione di detti contratti,

accordo di non farsi concorrenza reciproca per i contratti di manutenzione concernenti nuovi ascensori e scale mobili nonché accordo sulle modalità di partecipazione a gare per l'aggiudicazione di detti contratti, e

accordo di non farsi concorrenza reciproca per i contratti di modernizzazione.

Tra le principali caratteristiche delle infrazioni figuravano anche lo scambio di informazioni commercialmente importanti e segrete (interne) sui mercati e le imprese, inclusi i modelli di partecipazione a gare d'appalto e prezzi. I partecipanti si riunivano regolarmente per concordare le restrizioni succitate e ne controllavano l'applicazione nell'ambito dei mercati nazionali. Esistono prove attestanti che le imprese erano al corrente dell'illegalità del loro comportamento e che si sono adoperate per evitare di essere scoperte; i loro dipendenti di solito si riunivano in vari ristoranti, si ritrovavano in campagna o perfino all'estero e utilizzavano carte prepagate di telefoni cellulari in modo da non essere individuati.

II.   AMMENDE

Gravità

8.

Per quanto concerne la gravità delle infrazioni, la loro incidenza sul mercato e l'ambito geografico, le infrazioni devono essere considerate molto gravi.

Trattamento differenziato

9.

Le imprese sono state suddivise in categorie diverse a seconda della loro importanza relativa sui mercati al fine di tener conto del loro peso specifico e quindi dell'effettivo impatto di ciascuna di esse sul mercato.

10.

Per comparare l'importanza relativa di un'impresa sul mercato interessato, la Commissione ha ritenuto opportuno basarsi sui fatturati delle imprese a livello dell'intero Belgio, dell'intera Germania, dell'intero Lussemburgo e, rispettivamente, dei Paesi Bassi. Il raffronto è stato effettuato sulla base di questi fatturati del prodotto conseguiti a livello nazionale, nell'ultimo anno intero delle infrazioni: il 2003 per tutte le imprese interessate in relazione a ciascuna delle quattro infrazioni, eccetto per Schindler in Germania, per la quale l'anno di riferimento era il 2000, quando è uscita dal cartello.

11.

Per quanto riguarda l'infrazione in Belgio, Schindler e KONE sono state poste congiuntamente in una prima categoria, Otis in una seconda categoria e ThyssenKrupp in una terza categoria. Quanto all'infrazione in Germania, KONE, Otis e ThyssenKrupp sono state collocate in una categoria. Schindler, il cui comportamento illegale si era limitato agli ascensori ed era uscita dal cartello nel 2000, è stata posta in una categoria distinta. Per quanto concerne l'infrazione nel Lussemburgo, Otis e Schindler sono state poste congiuntamente in una prima categoria, mentre KONE e ThyssenKrupp sono state collocate congiuntamente in una seconda categoria. Infine, quanto all'infrazione nei Paesi Bassi, KONE è stata posta in una prima categoria, Otis in una seconda categoria e ThyssenKrupp in una terza categoria. ThyssenKrupp e Mitsubishi sono state congiuntamente collocate in una quarta categoria.

Carattere sufficientemente dissuasivo

12.

Per fissare l'importo dell'ammenda a un livello che ne garantisca un effetto dissuasivo sufficiente, la Commissione ha ritenuto opportuno applicare alle ammende inflitte un fattore moltiplicatore.

13.

Visti i loro rispettivi fatturati a livello mondiale, ThyssenKrupp e Otis sono operatori molto più importanti degli altri destinatari. Di conseguenza, e conformemente a precedenti decisioni della Commissione, la Commissione ha ritenuto opportuno moltiplicare le ammende applicabili a ThyssenKrupp e Otis.

Aumento imputabile alla durata

14.

Sono anche stati applicati fattori moltiplicatori individuali in funzione della durata delle infrazioni commesse dai singoli soggetti giuridici.

Circostanze aggravanti

15.

Si è ritenuto che ThyssenKrupp avesse commesso un'infrazione ripetuta in quanto due società controllate da Krupp e/o Thyssen (prima che queste due società si fondessero nel 1999) erano già state destinatarie di una precedente decisione della Commissione concernente attività di cartello nel caso Alloy Surcharge  (1). Il fatto che le imprese abbiano ripetuto lo stesso tipo di comportamento negli stessi campi di attività o in campi diversi mostra che le ammende iniziali non le avevano indotte a cambiare comportamento. Ciò costituisce una circostanza aggravante che giustifica un aumento del 50 % dell'importo di base dell'ammenda da infliggere a ThyssenKrupp.

Applicazione della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole

16.

KONE, Otis, ThyssenKrupp e Schindler hanno presentato domanda di trattamento favorevole in base alla comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole. Esse hanno collaborato con la Commissione in diverse fasi dell'indagine al fine di beneficiare del trattamento favorevole previsto in detta comunicazione.

Punto 8, lettera a) — Immunità

17.

All'impresa Otis è stata concessa la piena immunità in virtù del punto 8, lettera a), della Comunicazione sul trattamento favorevole in relazione a un cartello nei Paesi Bassi poiché ha permesso alla Commissione di effettuare accertamenti nei Paesi Bassi.

Punto 8, lettera b) — Immunità

18.

Per quanto concerne le infrazioni in Belgio e in Lussemburgo, la domanda di immunità di KONE aveva permesso alla Commissione di scoprire un'infrazione all'articolo 81 del trattato. Di conseguenza KONE ha potuto beneficiare della piena immunità dall'ammenda in relazione alle infrazioni in Belgio e in Lussemburgo.

Punto 23, lettera b), primo trattino (riduzione del 30-50 %)

19.

Gli elementi di prova forniti da Otis in relazione ai cartelli in Belgio e in Lussemburgo hanno rappresentato un valore aggiunto significativo rispetto a quelli già in possesso della Commissione, rafforzando la capacità della Commissione di scoprire l'infrazione. Otis è stata la prima impresa a soddisfare il punto 21 della comunicazione sul trattamento favorevole e le è stata concessa una riduzione del 40 % dell'ammenda per entrambe le infrazioni. Analogamente, la domanda di trattamento favorevole presentata da KONE in relazione al cartello in Germania nonché quella di ThyssenKrupp in relazione al cartello nei Paesi Bassi hanno rappresentato un significativo valore aggiunto ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole. Queste due imprese sono state le prime a soddisfare il punto 21 della comunicazione sul trattamento favorevole in relazione ai rispettivi cartelli e la Commissione ha concesso a KONE una riduzione del 50 % dell'ammenda relativa all'infrazione in Germania e ha accordato a ThyssenKrupp una riduzione del 40 % per l'ammenda relativa all'infrazione nei Paesi Bassi.

Punto 23, lettera b), secondo trattino (riduzione del 20-30 %)

20.

Gli elementi di prova forniti da Otis in relazione al cartello in Germania hanno rappresentato un valore aggiunto significativo rispetto a quelli già in possesso della Commissione, rafforzando la capacità della Commissione di accertare l'infrazione in Germania. Otis è stata la seconda impresa a soddisfare il punto 21 della comunicazione sul trattamento favorevole e le è stata concessa una riduzione del 25 % dell'ammenda prevista per le infrazioni in Germania. Analogamente, in relazione all'infrazione in Belgio, la domanda di trattamento favorevole di ThyssenKrupp ha rappresentato un significativo valore aggiunto conformemente alla comunicazione succitata. ThyssenKrupp è stata la seconda impresa a soddisfare il punto 21 di detta comunicazione e le è stata concessa una riduzione del 20 % dell'ammenda relativa all'infrazione in Belgio.

Punto 23, lettera b), terzo trattino (riduzione fino al 20 %)

21.

Gli elementi di prova forniti da Schindler in relazione al cartello in Germania hanno rappresentato un valore aggiunto significativo rispetto a quelli già in possesso della Commissione, rafforzando la capacità della Commissione di accertare l'infrazione in Germania. Schindler è stata la terza impresa a soddisfare il punto 21 della Comunicazione sul trattamento favorevole e le è stata concessa una riduzione del 15 % dell'ammenda prevista per l'infrazione in Germania.

III.   DECISIONE

22.

Le seguenti imprese hanno violato l'articolo 21 del trattato attribuendosi appalti e altri contratti in Belgio, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi al fine di ripartirsi i mercati e di fissare i prezzi, concordando un meccanismo di compensazione in taluni casi, scambiandosi informazioni sui volumi delle vendite e sui prezzi e partecipando a riunioni regolari nonché utilizzando altri contatti per concordare e attuare le suddette restrizioni:

In Belgio:

a)

Kone Corporation e KONE Belgium SA, dal 9 maggio 1996 al 29 gennaio 2004;

b)

United Technologies Corporation, Otis Elevator Company e NV OTIS SA, dal 9 maggio 1996 al 29 gennaio 2004;

c)

Schindler Holding Ltd e Schindler SA/NV, dal 9 maggio 1996 al 29 gennaio 2004; e

d)

ThyssenKrupp AG, ThyssenKrupp Elevator AG e ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV/SA, dal 9 maggio 1996 al 29 gennaio 2004.

In Germania:

e)

Kone Corporation e KONE GmbH, dal 1o agosto 1995 al 5 dicembre 2003;

f)

United Technologies Corporation, Otis Elevator Company e Otis GmbH & Co. OHG, dal 1o agosto 1995 al 5 dicembre 2003;

g)

Schindler Holding Ltd e Schindler Deutschland Holding GmbH, dal 1o agosto 1995 al 6 dicembre 2000; e

h)

ThyssenKrupp AG, ThyssenKrupp Elevator AG, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH e ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH, dal 1o agosto 1995 al 5 dicembre 2003.

In Lussemburgo:

i)

Kone Corporation e KONE Luxembourg SARL, dal 7 dicembre 1995 al 29 gennaio 2004;

j)

United Technologies Corporation, Otis Elevator Company, NV Otis SA, General Technic-Otis SARL e General Technic SARL, dal 7 dicembre 1995 al 9 marzo 2004;

k)

Schindler Holding Ltd e Schindler SARL, dal 7 dicembre 1995 al 9 marzo 2004; e

l)

ThyssenKrupp AG, ThyssenKrupp Elevator AG e ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg SARL, dal 7 dicembre 1995 al 9 marzo 2004.

Nei Paesi Bassi:

m)

Kone Corporation e KONE BV Liften en Roltrappen, dal 1o giugno 1999 al 5 marzo 2004;

n)

United Technologies Corporation, Otis Elevator Company e Otis BV, dal 15 aprile 1998 al 5 marzo 2004;

o)

Schindler Holding Ltd e Schindler Liften BV, dal 1o giugno 1999 al 5 marzo 2004;

p)

ThyssenKrupp AG e ThyssenKrupp Liften BV, dal 15 aprile 1998 al 5 marzo 2004; e

q)

Mitsubishi Elevator Europe BV, dall'11 gennaio 2000 al 5 marzo 2004.

23.

Per le infrazioni di cui al punto precedente sono state imposte le seguenti ammende:

In Belgio:

a)

Kone Corporation e KONE Belgium SA, responsabili in solido: 0 EUR;

b)

United Technologies Corporation, Otis Elevator Company e NV OTIS SA, responsabili in solido: 47 713 050 EUR;

c)

Schindler Holding Ltd e Schindler SA/NV, responsabili in solido: 69 300 000 EUR; e

d)

ThyssenKrupp AG, ThyssenKrupp Elevator AG e ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV/SA, responsabili in solido: 68 607 000 EUR.

In Germania:

e)

Kone Corporation e KONE GmbH, responsabili in solido: 62 370 000 EUR;

f)

United Technologies Corporation, Otis Elevator Company e Otis GmbH & Co. OHG, responsabili in solido: 159 043 500 EUR;

g)

Schindler Holding Ltd e Schindler Deutschland Holding GmbH, responsabili in solido: 21 458 250 EUR; e

h)

ThyssenKrupp AG, ThyssenKrupp Elevator AG, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH e ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH, responsabili in solido: 374 220 000 EUR.

In Lussemburgo:

i)

Kone Corporation e KONE Luxembourg SARL, responsabili in solido: 0 EUR;

j)

United Technologies Corporation, Otis Elevator Company, NV Otis SA, General Technic-Otis SARL e General Technic SARL, responsabili in solido: 18 176 400 EUR;

k)

Schindler Holding Ltd e Schindler SARL, responsabili in solido: 17 820 000 EUR; e

l)

ThyssenKrupp AG, ThyssenKrupp Elevator AG e ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg SARL, responsabili in solido: 13 365 000 EUR.

Nei Paesi Bassi:

m)

Kone Corporation Ltd e KONE BV Liften en Roltrappen, responsabili in solido: 79 750 000 EUR;

n)

United Technologies Corporation, Otis Elevator Company e Otis BV, responsabili in solido: 0 EUR;

o)

Schindler Holding Ltd e Schindler Liften BV, responsabili in solido: 35 169 750 EUR;

p)

ThyssenKrupp AG e ThyssenKrupp Liften BV, responsabili in solido: 23 477 850 EUR; e

q)

Mitsubishi Elevator Europe BV: 1 841 400 EUR.

24.

Le imprese di cui al punto precedente pongono immediatamente fine, qualora non lo abbiano già fatto, alle infrazioni. Esse si astengono da atti o comportamenti del genere accertati nella presente infrazione nonché da qualsiasi atto o comportamento avente oggetto oppure effetto identico o analogo.


(1)  Cfr. cause riunite T-45/98 e T-47/98 ThyssenKrupp Stainless GmbH e ThyssenKrupp Acciai speciali Terni SpA/Commissione («Alloy Surcharge»), Racc. 2001, parte II, pag. 3757, e cause riunite C-65/02 P e C-73/02 P, ThyssenKrupp Stainless e ThyssenKrupp Acciai speciali Terni/Commissione, sentenza del 14 luglio 2005.