12.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 7/21


Avviso di riapertura parziale dell'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Tailandia

(2008/C 7/12)

La Commissione ha deciso di avviare di propria iniziativa la riapertura parziale dell'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di granturco dolce originario della Tailandia conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»). L'ambito della riapertura è limitato all'esame del dumping per quanto riguarda un unico produttore esportatore, Kuiburi Fruit Canning Co., Limited (qui di seguito «Kuiburi» o «l'impresa»).

1.   Prodotto

Il prodotto in esame è il granturco dolce (Zea mays var. saccharata), in granella, preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato, dichiarato di norma al codice NC ex 2001 90 30, e il granturco dolce (Zea mays var. saccharata), in granella, preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti della voce 2006, dichiarato di norma al codice NC ex 2005 80 00, originario della Tailandia.

2.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore nei confronti della Kuiburi consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 682/2007 del Consiglio (2) sulle importazioni del prodotto in esame originario della Tailandia.

3.   Motivazione del riesame

Visto il ricorso del 30 agosto 2007 presentato dall'impresa al Tribunale di primo grado (causa T-330/07), la Commissione ritiene necessario riesaminare i fattori che hanno portato all'adozione del regolamento (CE) n. 682/2007 e quindi all'imposizione di dazi sulle importazioni del prodotto in esame.

Fatta salva la posizione che le istituzioni comunitarie prenderanno qualora sia portata avanti la causa dal ricorrente, la Commissione nota che durante la procedura il ricorrente è stato il solo produttore esportatore non incluso nel campione ad aver fornito con un questionario completo tutte le informazioni necessarie a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base.

4.   Procedimento

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la riapertura parziale dell'inchiesta antidumping è giustificata, la Commissione avvia la parziale riapertura dell'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella, preparato o conservato, originari della Tailandia, avviato a norma dell'articolo 5 del regolamento di base mediante un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3).

La Commissione esaminerà le informazioni presentate da Kuiburi nel corso dell'antecedente procedimento antidumping.

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare eventuali informazioni e a fornire gli elementi di prova pertinenti. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al paragrafo 5, lettera a), del presente avviso.

La Commissione può inoltre ascoltare le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per un'audizione. La domanda deve essere presentata entro il termine di cui al punto 5, lettera b), del presente avviso.

5.   Termini

a)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi e inviare informazioni

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché sia possibile tener conto di tali osservazioni e informazioni nel corso dell'inchiesta. Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.

b)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

6.   Comunicazioni scritte e corrispondenza

Tutte le osservazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo diversa disposizione), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, fax e/o telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza, inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (4) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: J-79 4/23

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

7.   Omessa collaborazione

Se una parte interessata rifiuta l'accesso a informazioni necessarie, non le comunica entro i termini stabiliti oppure ostacola gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno usare i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora, o collabora solo parzialmente, e le conclusioni si basano perciò, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, sui dati disponibili l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

8.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta dovrà concludersi, in generale, entro 12 mesi e al massimo entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

9.   Trattamento dei dati personali

Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5).

10.   Consigliere-auditore

Si fa inoltre presente che se le parti interessate ritengono di incontrare difficoltà a esercitare i propri diritti di difesa, esse possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio. Il consigliere-auditore funge da interfaccia tra parti interessate e servizi della Commissione mediando, se necessario, su questioni procedurali attinenti alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento come, in particolare, l'accesso al fascicolo, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/od orale Per ulteriori informazioni, e le modalità di contatto, consultare le pagine del sito Internet della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade) ad esso dedicate.


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 159 del 20.6.2007, pag. 14.

(3)  GU C 75 del 28.3.2006, pag. 6.

(4)  Ciò significa che il documento è destinato unicamente ad uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio (GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1) e all'articolo 12 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

(5)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.