52008PC0910

Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (2009/[•]/EC) /* COM/2008/0910 def. - COD 2008/0268 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 14.1.2009

COM(2008) 910 definitivo

2008/0268 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità

(2009/[•]/EC)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA |

110 | Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concerne il rinnovo della garanzia a carico del bilancio comunitario accordata alla Banca europea per gli investimenti (BEI) per le operazioni di finanziamento effettuate con le risorse proprie della BEI in vari paesi terzi. I precedenti mandati della BEI, vale a dire il mandato generale per i prestiti esterni (decisione 2008/580/CE del Consiglio) e i mandati specifici per i progetti realizzati in Russia, Ucraina, Repubblica di Moldova e Bielorussia (decisione 2005/48/CE) sono scaduti nel 2007. Il 19 dicembre 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/1016/CE che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 95). La decisione era basata sull'articolo 181A del trattato che istituisce la Comunità europea. Il Parlamento europeo ha promosso un'azione di annullamento della decisione 2006/1016/CE del Consiglio dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ritenendo che detta decisione avrebbe dovuto essere adottata sulla base degli articoli 179 e 181A del trattato CE e non unicamente dell'articolo 181A. La Corte di giustizia ha pronunciato la sentenza il 6 novembre 2008 nella causa C-155/07 (Parlamento/Commissione) dando ragione al Parlamento e annullando la decisione 2006/1016/CE ma mantenendone gli effetti per 12 mesi, al fine di consentirne la sostituzione con una decisione adottata sulla base della doppia base giuridica (articoli 179 e 181A) secondo la procedura di codecisione. L'obiettivo della presente proposta è accordare alla BEI una garanzia della Comunità che abbia le stesse caratteristiche della garanzia concessa dalla decisione annullata e di incorporarvi la garanzia di cui alla decisione 2008/847/CE del Consiglio, del 4 novembre 2008, sull'ammissibilità dei paesi dell'Asia centrale ai sensi della decisione 2006/1016/CE che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (GU L 301 del 12.11.2008, pag. 13). |

120 | Contesto generale Le operazioni realizzate dalla BEI al di fuori dell'UE rappresentano tradizionalmente circa il 10-15% del totale delle sue attività (6,4 miliardi di euro nel 2007, di cui 3,7 miliardi di euro con garanzia comunitaria). Attualmente la Banca opera soprattutto nei paesi in fase di preadesione e nei paesi mediterranei, ma realizza importanti operazioni anche in Asia, America latina e Sudafrica, e sta espandendo progressivamente le sue attività in Russia, Europa orientale e Caucaso meridionale. Le operazioni della BEI nei paesi ACP vengono realizzate nel quadro dell'accordo di Cotonou con risorse del Fondo europeo di sviluppo o con risorse della BEI e garanzia degli Stati membri, e non rientrano nella presente proposta. Tradizionalmente la BEI interviene al di fuori dell'UE a sostegno delle politiche esterne dell'UE sulla base di mandati formali dell'UE. I vari mandati che si sono succeduti hanno ampliato la portata geografica delle attività della BEI. Per i paesi partner non appartenenti all'UE le operazioni di finanziamento previste nelle predette decisioni rappresentano un sostegno tangibile dell'UE. Inoltre, grazie alla garanzia comunitaria, dette operazioni, che presentano spesso un livello di rischio più elevato rispetto alle operazioni realizzate dalla BEI nell'ambito dell'UE, non incidono sul merito di credito della Banca, il che permette alla BEI di continuare ad applicare tassi favorevoli sui prestiti concessi al di fuori dell'UE. I dati più recenti sulle operazioni della BEI che beneficiano della garanzia comunitaria sono contenuti nella relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di assunzione e di concessione di prestiti effettuate dalle Comunità europee nel 2007 (COM(2008)590 definitivo) e nel documento di lavoro dei servizi della Commissione a essa allegato (SEC(2008)2504). Un'altra relazione importante è la relazione all'autorità di bilancio sulle garanzie che impegnano il bilancio generale – Situazione al 31 dicembre 2007 (COM(2008) 451 definitivo) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione a esso allegato (SEC(2008)2249). Si rinvia altresì alla relazione COM(2006) 323 e ai due documenti di lavoro dei servizi della Commissione (SEC(2006)790 e SEC(2006)789) presentati al Parlamento europeo e al Consiglio in connessione con la proposta della Commissione (COM(2006)324 definitivo) che portò all'adozione della decisione annullata. Le operazioni della BEI nei paesi terzi costituiscono un'integrazione essenziale alle limitate risorse del bilancio UE, e permettono di accrescere l'efficacia e la visibilità dell'azione esterna dell'UE. Mentre l'assistenza esterna a carico del bilancio comunitario si concentra sui paesi a reddito più basso e sul sostegno ai settori sociali, le operazioni della BEI sono soprattutto destinate ai paesi a reddito medio e ai settori delle infrastrutture, delle finanze e del commercio. Dato che in origine la BEI è stata creata e strutturata finanziariamente per operare nell'ambito dell'UE, i mandati nel quadro della garanzia comunitaria costituiscono uno strumento chiave, che consente alla Banca di effettuare operazioni al di fuori dell'UE, fornendo il necessario sostegno politico e finanziario da parte della Comunità per i paesi e per i progetti che di norma non soddisfano i criteri e gli orientamenti standard della BEI. |

130 | Disposizioni vigenti nel settore della proposta La decisione proposta continuerebbe a garantire la fornitura di una garanzia della Comunità a favore delle operazioni di prestito esterne della BEI al posto, ma del tutto in linea con, la decisione 2006/1016/CE del Consiglio annullata e la decisione 2008/847/CE. |

140 | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Le operazioni esterne della BEI, in particolare quelle coperte dalla presente proposta, integreranno le attività da realizzare nell'ambito dei vari strumenti di assistenza esterna, ossia lo strumento di preadesione, lo strumento europeo di vicinato e partenariato, lo strumento di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione economica e lo strumento per la stabilità. Le operazioni della BEI daranno pieno sostegno all'azione esterna dell'UE, decisa nei diversi documenti politici menzionati nella proposta di atto giuridico o nei futuri documenti politici dell'UE. Il legame tra l'attività esterna della BEI e le politiche dell'UE verrà rafforzato tramite il potenziamento della cooperazione tra la Commissione e la BEI, cominciando con un'associazione più stretta al processo di pianificazione, in particolare per quanto riguarda i piani di azione, i documenti di preadesione o i documenti di strategia nazionale o regionale, e nell'individuazione a monte dei progetti e nella loro realizzazione. Con tale rafforzamento della cooperazione, il carattere di strumenti basati sulle politiche, che è proprio dei nuovi strumenti CE, potrà riflettersi anche nell'applicazione del mandato. La portata della cooperazione evolverà in maniera diversa a seconda delle regioni, in funzione dell'importanza della BEI nelle regione ma anche della possibilità di stabilire un legame con le politiche dell'UE nel quadro delle strategie di preadesione, di vicinato e di partenariato europei, di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione economica. Inoltre, su singoli progetti la Commissione intende consultare la BEI sin dalle prime fasi. Un'operazione di finanziamento della BEI non potrà beneficiare della garanzia comunitaria, qualora la Commissione dia parere negativo sull'operazione nel quadro della procedura di cui all'articolo 21 dello statuto della BEI. La BEI cercherà di rafforzare ulteriormente, se necessario, il coordinamento e la cooperazione con le istituzioni finanziarie internazionali, quali la BERS o la Banca mondiale, e con le istituzioni bilaterali europee, sulla base di protocolli di intesa che riguarderanno le diverse regioni interessate dal mandato. Nel quadro del mandato, saranno potenziate le procedure di comunicazione in modo da consentire la verifica della coerenza con le politiche e con gli obiettivi esterni dell'Unione, nonché la cooperazione con le altre istituzioni finanziarie internazionali. Queste procedure sono in linea con quelle previste dalla decisione 2006/1016/CE annullata. |

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |

Consultazione delle parti interessate |

211 | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale delle persone che hanno risposto La BEI è stata consultata. |

212 | Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione La presente proposta riflette il parere della BEI. |

Ricorso al parere di esperti |

221 | Settori scientifici/di competenza interessati Competenze economiche e finanziarie. |

222 | Metodologia applicata Non applicabile. |

223 | Principali organizzazioni/esperti consultati La BEI. |

2249 | Sintesi dei pareri ricevuti e utilizzati |

225 | La presente proposta riflette il parere della BEI. |

226 | Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti Non applicabile. |

230 | Valutazione dell'impatto I paesi terzi che beneficeranno delle operazioni della BEI coperte da garanzia comunitaria presentano generalmente un profilo di rischio più elevato rispetto ai paesi dell'UE, soprattutto a causa della loro instabilità macroeconomica, finanziaria e/o politica, che si riflette anche sul merito di credito esterno di questi paesi. La BEI opera sulla base di solidi principi bancari, e il suo statuto è restrittivo in termini di rischi che la Banca può assumere. Pertanto, senza la garanzia comunitaria a copertura dei rischi politici e sovrani, la BEI potrebbe assumersi tali rischi soltanto in paesi con un merito di credito a livello di "investment grade". La garanzia comunitaria per progetti al di fuori dell'UE conferisce alla BEI la sicurezza che le consente di finanziare progetti che contribuiscono alle politiche comunitarie in materia di relazioni esterne senza compromettere il rating AAA della Banca. Un'opzione alternativa esaminata nel quadro della proposta che ha portato all'adozione della decisione 2006/1016/CE annullata era quella di non fornire la garanzia della Comunità. Tuttavia, tale scelta avrebbe comportato il non intervento o il ritiro della BEI da alcuni paesi e l'aumento significativo dei costi di finanziamento dei progetti in altri. Una tale evoluzione è stata giudicata non auspicabile sotto il profilo politico, tenuto conto della necessità di equilibrare gli interventi dell'UE nei diversi paesi e regioni. Inoltre, l'aumento dei costi di finanziamento a carico dei promotori dei progetti nei paesi ammissibili renderebbe meno interessanti le operazioni della BEI, attenuando in tal modo l'effetto leva esercitato dalla Banca nell'imporre le condizioni politiche dell'UE (ad esempio, in materia di appalti, di tutela dell'ambiente, ecc.). Un effetto analogo si avrebbe se la Comunità decidesse di far pagare la garanzia alla BEI, dato che tale soluzione determinerebbe in ultima istanza un aumento dei costi a carico dei promotori. In pieno accordo con le disposizioni della decisione annullata, la presente proposta trova un giusto equilibrio tra la necessità di garantire alla BEI la libertà operativa che le consenta di proseguire le sue attività di finanziamento secondo le proprie modalità, sostenendo al contempo le politiche dell'UE in materia di relazioni esterne, e l'esigenza di limitare la garanzia comunitaria sia per quanto riguarda l'esposizione al rischio che per quanto attiene alla natura dei progetti coperti. Inoltre, la partecipazione della Commissione in quanto responsabile della garanzia comunitaria conferisce un forte sostegno politico al finanziamento fornito dalla BEI. Questo sostegno ha come effetto principale quello di accrescere considerevolmente le probabilità di recupero degli importi in sofferenza, grazie alle pressioni esercitate congiuntamente dalla BEI e dalla Commissione sui debitori inadempienti, come dimostra il fatto che negli unici casi in cui in passato la BEI si è avvalsa della garanzia (ex Iugoslavia e Argentina) i prestiti sono stati alla fine rimborsati. |

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

305 | Sintesi delle misure proposte L'azione accorderà una garanzia alla BEI per le operazioni al di fuori dell'UE, fino a concorrenza dei massimali fissati nella proposta a copertura di operazioni sottoscritte nel periodo 2007-2013. Un riesame intermedio del mandato verrà effettuato nel 2010, consentendo, se necessario, di ridefinire le priorità e di emanare il mandato opzionale, come disposto nella base giuridica. |

310 | Base giuridica La proposta legislativa sarà basata sugli articoli 178 e 181A del trattato conformemente alla sentenza della Corte di giustizia. |

329 | Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. |

Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni che si illustrano di seguito. |

331 | Le operazioni di finanziamento della BEI continueranno a essere gestite conformemente alle norme e procedure interne della BEI. La garanzia comunitaria è apparsa un mezzo efficace e poco costoso per coprire i rischi politici e sovrani connessi alle operazioni esterne della BEI. Nel 1994 è stato istituito il fondo di garanzia comunitaria per le azioni esterne, allo scopo di fornire una riserva di liquidità per il bilancio comunitario in caso di inadempienza nelle operazioni garantite. Il rinnovo della garanzia comunitaria consentirà di continuare la pratica attuale, efficace e solida sotto il profilo economico. La Commissione e la BEI concluderanno un accordo sulle disposizioni e sulle procedure per la concessione della garanzia comunitaria. Per razionalizzare la preparazione e la valutazione dei progetti, la BEI rafforzerà ulteriormente, se necessario, il coordinamento e la cooperazione con le altre istituzioni finanziarie e con le istituzioni bilaterali europee. |

Scelta dello strumento |

341 | Strumento proposto: altro. |

342 | Altri strumenti non sarebbero idonei per le ragioni illustrate di seguito. Una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio è necessaria per istituire una garanzia a livello comunitario. |

4. INCIDENZA SUL BILANCIO |

401 | La scheda finanziaria allegata alla proposta legislativa ne riassume l'incidenza sul bilancio. L'incidenza è determinata dalla necessità di procedere alla dotazione a titolo della garanzia comunitaria del fondo di garanzia per le azioni esterne per il periodo relativo alle prospettive finanziarie 2007-2013. |

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |

520 | Abrogazione della normativa vigente L'adozione della proposta determinerà l'abrogazione di vigenti atti legislativi. |

Riesame/revisione/clausola di caducità |

531 | La proposta comprende una clausola di riesame. |

532 | La proposta comprende una clausola di revisione. |

533 | La proposta comprende una clausola di caducità. |

570 | Illustrazione dettagliata della proposta L'articolo 1 prevede che la garanzia comunitaria copra le operazioni di finanziamento della BEI fino a concorrenza di un importo complessivo di 27 800 milioni di euro, ivi compreso un mandato opzionale di 2 000 milioni di euro, nel periodo 2007-2013. La garanzia è limitata al 65% dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse. Il massimale complessivo è ripartito per regione, con i seguenti massimali regionali obbligatori: a) paesi in fase di preadesione: 8 700 milioni di euro; b) paesi coperti dallo strumento di vicinato e di partenariato: 12 400 milioni di euro, ripartiti sulla base dei seguenti sub-massimali indicativi, ossia Mediterraneo: 8 700 milioni di euro; Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia: 3 700 milioni di euro; c) Asia e America latina: 3 800 milioni di euro, ripartiti in due sub-massimali indicativi, ossia America latina: 2 800 milioni di euro; Asia (compresa l'Asia centrale): 1 000 milioni di euro; d) Repubblica del Sudafrica: 900 milioni di euro; e) mandato opzionale: 2 000 milioni di euro. L'articolo 2 elenca i paesi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'atto giuridico e ne disciplina l'ammissibilità. L'elenco dettagliato dei paesi interessati figura all'allegato 1 della proposta di decisione. L'articolo 3 stabilisce in dettaglio i requisiti relativi al legame tra le attività esterne della BEI e le politiche dell'UE, tramite il rafforzamento della cooperazione tra la Commissione e la BEI e il miglioramento della comunicazione. Inoltre, un'operazione di finanziamento della BEI non potrà beneficiare della garanzia comunitaria, qualora la Commissione dia parere negativo sull'operazione nel quadro della procedura di cui all'articolo 21 dello statuto della BEI. L'articolo 4 stabilisce in dettaglio le modalità della cooperazione rafforzata con le altre istituzioni finanziarie internazionali. L'articolo 5 chiarisce la natura della garanzia comunitaria, che coprirà i rischi politici o sovrani connessi alle operazioni di finanziamento realizzate dalla BEI. L'articolo 6 introduce requisiti più rigorosi in materia di comunicazione e di informazione contabile sia per la BEI che per la Commissione. L'articolo 7 specifica le responsabilità della BEI per quanto riguarda il recupero di eventuali crediti per conto della Commissione e fa riferimento ad un accordo che dovrà essere concluso tra la Commissione e la BEI che definirà le disposizioni e le procedure di dettaglio. L'articolo 8 prevede che le disposizioni e le procedure relative alla garanzia comunitaria vengano stabilite in dettaglio in un accordo sulla garanzia stipulato tra la Commissione e la BEI. L'articolo 9 prevede che la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sull'applicazione della decisione proposta entro il 30 giugno 2010, accompagnata, se del caso, da una proposta di modifica, elaborata sulla base di una valutazione esterna le cui specifiche sono riportate nell'allegato II della proposta di decisione. L'articolo 10 prevede la copertura ai sensi della decisione proposta delle operazioni di finanziamento BEI sottoscritte ai sensi della decisione annullata. Conformemente alla sentenza della Corte di giustizia, la garanzia comunitaria rimarrà in vigore, nonostante l'annullamento della decisione 2006/1016/CE del Consiglio. Nei considerando si fa tra l'altro riferimento al contesto politico della proposta e alla precisa entità delle operazioni della BEI nelle varie regioni. |

2008/0268 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del [•]

che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità

(2009/[•]/EC)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 179 e 181A,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) Dal 1963 la Banca europea per gli investimenti (di seguito "BEI") effettua operazioni al di fuori della Comunità europea (di seguito "la Comunità) a sostegno delle politiche esterne della Comunità.

(2) La maggior parte delle operazioni è stata realizzata su richiesta del Consiglio e ha beneficiato di una garanzia a carico del bilancio comunitario gestita dalla Commissione. Per il periodo 2000-2007 la garanzia comunitaria è stata istituita con decisione 2008/580/CE del Consiglio, del 23 giugno 2008, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (paesi vicini dell’area sud-est, paesi mediterranei, America Latina e Asia, Repubblica del Sudafrica)[1] e con le decisioni 2001/777/CE[2] e 2005/48/CE[3] per specifiche azioni regionali di finanziamento.

(3) Per sostenere l'azione esterna della Comunità senza incidere sul merito di credito della BEI, occorre offrire alla BEI una garanzia a carico del bilancio della Comunità per le operazioni realizzate al di fuori della Comunità. Occorre incoraggiare la BEI ad aumentare le operazioni realizzate al di fuori della Comunità senza ricorso alla garanzia comunitaria, in particolare nei paesi in fase di preadesione e nel Mediterraneo, nonché nei paesi di altre regioni con un merito di credito a livello di " investment grade ", e occorre chiarire che la garanzia comunitaria copre i rischi politici o sovrani.

(4) La garanzia comunitaria deve coprire le perdite derivanti da prestiti e da garanzie sui prestiti a favore di progetti di investimento ammissibili realizzati dalla BEI nei paesi coperti dallo strumento di assistenza preadesione[4] (di seguito "IAP"), dallo strumento europeo di vicinato e partenariato[5] (di seguito "ENPI") e dallo strumento di finanziamento della cooperazione allo sviluppo[6] (di seguito "DCI"), quando il prestito o la garanzia sono stati concessi sulla base di un accordo sottoscritto non scaduto né annullato (di seguito le "operazioni di finanziamento della BEI").

(5) Occorre che gli importi coperti dalla garanzia comunitaria ai sensi della presente decisione rappresentino massimali di finanziamento da parte della BEI nel quadro della garanzia comunitaria. Essi non devono costituire obiettivi che la BEI debba necessariamente raggiungere.

(6) Le politiche della Comunità in materia di relazioni esterne sono state oggetto di revisione ed estensione negli ultimi anni. Ciò ha interessato in particolare la strategia di preadesione, la politica europea di vicinato, i nuovi partenariati con l'America latina e con l'Asia sudorientale, nonché il partenariato strategico dell'UE con la Russia, l'Asia centrale, la Cina e l'India.

(7) Dal 2007 le relazioni esterne della Comunità sono state altresì sostenute dai nuovi strumenti finanziari, ossia lo IAP, l'ENPI, il DCI e lo strumento per la stabilità[7].

(8) Le operazioni di finanziamento della BEI devono essere coerenti con le politiche esterne della Comunità e sostenerle, anche per quanto riguarda specifici obiettivi regionali. Occorre che, assicurando la coerenza complessiva con le azioni comunitarie, il finanziamento della BEI sia complementare alle politiche, ai programmi e agli strumenti di assistenza corrispondenti della Comunità nelle varie regioni. Inoltre, occorre che la tutela dell'ambiente e la sicurezza energetica degli Stati membri rientrino tra gli obiettivi di finanziamento della BEI in tutte le regioni ammissibili. Le operazioni di finanziamento della BEI devono essere realizzate nei paesi che rispettano condizioni adeguate, conformi ad accordi di alto livello conclusi con la Comunità su aspetti politici e macroeconomici.

(9) Occorre rafforzare il dialogo politico tra la Commissione e la BEI, nonché la pianificazione strategica e la coerenza tra il finanziamento della BEI e quello della Commissione. Occorre rafforzare il legame tra le attività realizzate dalla BEI al di fuori della Comunità e le politiche comunitarie tramite il potenziamento della cooperazione tra la BEI e la Commissione sia a livello centrale che in loco. Occorre che un tale coordinamento rafforzato includa tra l'altro la consultazione reciproca preventiva sugli aspetti politici, la preparazione di documenti di importanza reciproca e la programmazione dei progetti. Un'importanza particolare riveste la consultazione preventiva sui documenti di programmazione strategica redatti dalla Commissione o dalla BEI, al fine di massimizzare le sinergie tra le attività della BEI e quelle della Commissione e di misurare i progressi realizzati verso il conseguimento dei pertinenti obiettivi politici della Comunità.

(10) Nei paesi in fase di preadesione, occorre che le operazioni di finanziamento della BEI riflettano le priorità definite nei partenariati per l'adesione, nei partenariati europei, negli accordi di stabilizzazione e di associazione e nei negoziati con la Comunità. Nei Balcani occidentali l'azione della Comunità deve passare gradualmente dal sostegno alla ricostruzione al sostegno preadesione. In questo contesto, l'attività della BEI deve inoltre favorire, ove necessario, l'aspetto del rafforzamento delle istituzioni, in cooperazione, se del caso, con altre istituzioni finanziarie internazionali attive nella regione. Nel periodo 2007-2013 occorre che il finanziamento a favore dei paesi candidati (Croazia, Turchia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia) rientri sempre più nel quadro dello strumento di preadesione messo a disposizione dalla BEI, strumento che dovrebbe essere esteso progressivamente agli altri potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali, in funzione dei progressi da essi realizzati nel processo di adesione.

(11) Per quanto riguarda i paesi coperti dall'ENPI, è opportuno che la BEI continui a potenziare le sue attività nell'area del Mediterraneo mettendo l'accento sullo sviluppo del settore privato. Al riguardo, è necessaria la cooperazione con i paesi partner per promuovere lo sviluppo del settore privato e incoraggiare la riforma strutturale, in particolare la riforma del settore finanziario, nonché altre misure per favorire le attività della BEI, in particolare per assicurare che la BEI possa emettere obbligazioni nei mercati locali. Per quanto riguarda l'Europa orientale, il Caucaso meridionale e la Russia, occorre che la BEI intensifichi la sua attività nei paesi interessati, in linea con condizioni adeguate, conformi ad accordi di alto livello conclusi con il paese in questione su aspetti politici e macroeconomici. In questa regione la BEI deve finanziare progetti che presentano un interesse significativo per la Comunità nei settori dei trasporti, dell'energia, delle telecomunicazioni e dell'infrastruttura ambientale. La priorità deve essere data ai progetti da realizzare sulle estensioni dei principali assi della rete transeuropea, ai progetti aventi implicazioni transfrontaliere per uno o più Stati membri e ai progetti importanti che favoriscono l'integrazione regionale tramite l'aumento della connettività. Nel settore ambientale, è opportuno che in Russia la BEI dia priorità ai progetti da realizzare nel quadro del partenariato ambientale della dimensione settentrionale. Nel settore energetico, rivestono un'importanza particolare i progetti riguardanti l'approvvigionamento strategico e il trasporto di energia. Le operazioni di finanziamento della BEI in questa regione devono essere realizzate in stretta cooperazione con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), in particolare secondo le condizioni definite nel protocollo di intesa tripartito tra la Commissione, la BEI e la BERS.

(12) Le operazioni di finanziamento della BEI nei paesi dell'Asia e dell'America latina saranno gradualmente allineate alla strategia di cooperazione dell'UE in queste regioni e andranno a integrare gli strumenti finanziati con le risorse del bilancio comunitario. La BEI deve cercare di estendere gradualmente le sue attività ad un più grande numero di paesi di queste regioni, ivi compresi i paesi meno prosperi. A sostegno degli obiettivi della Comunità, occorre che i finanziamenti della BEI nei paesi dell'Asia e dell'America latina si concentrino sulla sostenibilità ambientale (tra cui la mitigazione dei cambiamenti climatici) e sui progetti di sicurezza energetica, nonché sul sostegno continuo alla presenza dell'UE in Asia e in America latina tramite investimenti diretti esteri e il trasferimento di tecnologia e di know how. Tenendo conto del rapporto costi-efficienza, occorre che la BEI possa lavorare anche direttamente con le imprese locali, in particolare nel settore della sostenibilità ambientale e della sicurezza energetica. Nel quadro della revisione intermedia verranno riesaminati gli obiettivi dei finanziamenti della BEI in Asia e in America latina.

(13) In Asia centrale occorre che la BEI si concentri su importanti progetti di fornitura e di trasporto di energia che tutelano anche gli interessi comunitari in materia energetica e che sono conformi e danno sostegno agli obiettivi politici della Comunità di diversificazione delle fonti energetiche, di rispetto dei requisiti di Kyoto e di promozione della tutela ambientale. Le operazioni di finanziamento della BEI in Asia centrale devono essere realizzate in stretta cooperazione con la BERS, in particolare secondo le condizioni definite nel protocollo di intesa tripartito tra la Commissione, la BEI e la BERS.

(14) Per integrare le attività realizzate dalla BEI nel quadro dell'accordo di Cotonou per i paesi ACP, occorre che in Sudafrica la BEI metta l'accento su progetti infrastrutturali di interesse pubblico (ivi comprese le infrastrutture municipali e la fornitura di acqua e di elettricità) e sul sostegno al settore privato, ivi comprese le PMI. L'attuazione delle disposizioni relative alla cooperazione economica nel quadro dell'accordo di cooperazione per il commercio e lo sviluppo tra l'UE e il Sudafrica permetterà di promuovere ulteriormente le attività della BEI in questa regione.

(15) Al fine di accrescere la coerenza del sostegno generale della Comunità nelle regioni interessate, occorre cercare di combinare adeguatamente le operazioni di finanziamento BEI con le risorse del bilancio comunitario, in forma di sovvenzioni, capitali di rischio e tassi di interesse agevolati, parallelamente all'assistenza tecnica per la preparazione e la realizzazione dei progetti o il rafforzamento del quadro giuridico e regolamentare, tramite l'IAP, l'EMPI, lo strumento di stabilità e, nel caso del Sudafrica, il DCI.

(16) La BEI coopera già strettamente con le istituzioni finanziarie internazionali e con le istituzioni bilaterali europee. La cooperazione è disciplinata da protocolli di intesa specifici per ogni regione, che devono essere approvati dagli organi direttivi della BEI. Per le operazioni di finanziamento realizzate al di fuori della Comunità che ricadono nell'ambito di applicazione della presente decisione occorre che la BEI, ove necessario, cerchi di rafforzare il coordinamento e la cooperazione con le istituzioni finanziarie internazionali e con le istituzioni bilaterali europee, ivi compresa, se del caso, la cooperazione sulle condizioni da applicare ai vari settori, sul maggior uso del cofinanziamento e della partecipazione con altre istituzioni finanziarie internazionali nelle iniziative a livello mondiale, quali le iniziative miranti a promuovere il coordinamento e l'efficienza degli aiuti.

(17) Occorre migliorare la comunicazione sulle operazioni di finanziamento della BEI da parte della BEI e della Commissione. Sulla base delle informazioni trasmesse dalla BEI, la Commissione deve presentare una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate nel quadro della presente decisione. Occorre che la relazione, in particolare includa una sezione sul valore aggiunto in linea con le politiche della Commissione, e una sezione sulla cooperazione con la Commissione, con le altre istituzioni finanziarie internazionali e con i donatori bilaterali, ivi compreso il cofinanziamento.

(18) Occorre che la garanzia comunitaria istituita dalla presente decisione copra le operazioni di finanziamento della BEI sottoscritte nel corso del periodo avente inizio il 1° febbraio 2007 e avente fine il 31 dicembre 2013. Per tenere conto degli sviluppi che interverranno nella prima metà del predetto periodo, la BEI e la Commissione devono procedere ad un riesame intermedio della decisione. Occorre che il riesame includa in particolare una valutazione esterna le cui specifiche sono fissate nell'allegato II.

(19) Le operazioni di finanziamento della BEI devono continuare a essere gestite conformemente alle norme e alle procedure interne della Banca, comprese adeguate misure di controllo, e in ottemperanza delle pertinenti norme e procedure relative alla Corte dei conti e all'OLAF.

(20) Il fondo di garanzia per le azioni esterne (di seguito "il fondo di garanzia"), istituito dal regolamento (CE) n. 2728/94 del Consiglio (CE, Euratom), del 31 ottobre 1994, deve continuare a garantire una riserva di liquidità per il bilancio comunitario in caso di perdite risultanti dalle operazioni di finanziamento della BEI[8].

(21) La BEI deve preparare, in consultazione con la Commissione, il programma pluriennale indicativo del volume di sottoscrizioni di operazioni di finanziamento della BEI per consentire un idoneo piano di bilancio per la dotazione del fondo di garanzia. Occorre che la Commissione tenga conto del piano nella sua programmazione periodica di bilancio trasmessa all'autorità di bilancio.

(22) Con la sentenza del 6 novembre 2008 nella causa C-155/07 ( Parlamento/Consiglio ), la Corte di giustizia delle Comunità europee ha annullato la decisione 2006/1016/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità[9]. La decisione 2008/847/CE del Consiglio, del 4 novembre 2008, sull'ammissibilità dei paesi dell'Asia centrale ai sensi della direttiva 2006/1016/CE che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità[10] ha esteso la decisione 2006/1016/CE a cinque paesi dell'Asia centrale (ossia Kazakstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan)

(23) La Corte, tuttavia, ha ordinato che gli effetti della decisione 2006/1016/CE siano conservati per gli accordi di finanziamento conclusi dalla BEI prima dell'entrata in vigore, entro un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della pronuncia della sentenza, di una nuova decisione adottata conformemente alla base giuridica appropriata, vale a dire l'articolo 179 e l'articolo 181A del trattato CE.

(24) Occorre pertanto adottare una nuova decisione del Parlamento europeo e del Consiglio per continuare a fornire una garanzia invariata delle operazioni di finanziamento BEI pertinenti realizzate al di fuori della Comunità,

DECIDONO:

Articolo 1

Garanzia e massimali

1. La Comunità accorda alla Banca europea per gli investimenti (di seguito "la BEI") una garanzia globale (di seguito "la garanzia comunitaria") a copertura dei pagamenti dovuti alla BEI ma da essa non ricevuti in relazione a prestiti e garanzie sui prestiti concessi per progetti di investimento ammissibili finanziati dalla BEI nei paesi coperti dalla presente decisione, nei casi in cui i prestiti o le garanzie sui prestiti siano stati accordati conformemente ad un accordo firmato non scaduto né annullato (di seguito "le operazioni di finanziamento della BEI") e conformemente alle norme e alle procedure interne della BEI e a sostegno dei pertinenti obiettivi di politica esterna dell'Unione europea.

2. La garanzia comunitaria è limitata al 65% dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse.

3. Il massimale per le operazioni di finanziamento della BEI per tutto il periodo di cui al paragrafo 6, diminuito degli importi annullati, ammonta a 27 800 milioni di euro. Il massimale è suddiviso in due parti:

a) un massimale di base di importo fisso pari a 25 800 milioni di euro, compresa la sua distribuzione regionale di cui al paragrafo 4, che copre tutto il periodo di cui al paragrafo 6;

b) un mandato opzionale di 2 000 milioni di euro. L'attivazione in tutto o in parte del mandato opzionale e la sua distribuzione regionale saranno decise dal Parlamento europeo e dal Consiglio conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato. La decisione si baserà sul risultato del riesame intermedio di cui all'articolo 9.

4. Il massimale di base di cui al paragrafo 3, lettera a) è ripartito nei seguenti massimali regionali obbligatori:

a) paesi in fase di preadesione: 8 700 milioni di euro;

b) paesi coperti dallo strumento di vicinato e partenariato: 12 400 milioni di euro;

ripartiti sulla base dei seguenti sub-massimali indicativi:

i) Mediterraneo: 8 700 milioni di euro;

ii) Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia: 3 700 milioni di euro;

c) Asia e America latina: 3 800 milioni di euro;

ripartiti sulla base dei seguenti sub-massimali indicativi:

i) America latina: 2 800 milioni di euro;

ii) Asia (esclusa Asia centrale): 1 000 milioni di euro;

d) Repubblica del Sudafrica: 900 milioni di euro,

5. Gli organi direttivi della BEI possono decidere di riassegnare un importo pari fino al 10% del massimale regionale tra i sub-massimali.

6. La garanzia comunitaria copre le operazioni di finanziamento della BEI sottoscritte nel corso del periodo avente inizio il 1° febbraio 2007 e avente fine il 31 dicembre 2013. Le operazioni di finanziamento della BEI sottoscritte conformemente alla decisione 2006/1016/CE del Consiglio e alla decisione 2008/847/CE del Consiglio continuano a beneficiare della garanzia comunitaria conformemente alla presente decisione.

7. Se alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 6 il Parlamento europeo e il Consiglio non avranno adottato una decisione di concessione di una nuova garanzia comunitaria alla BEI per operazioni di finanziamento al di fuori della Comunità il periodo è automaticamente prorogato di sei mesi.

Articolo 2

Paesi coperti

1. L'elenco di paesi ammissibili o potenzialmente ammissibili al finanziamento della BEI con la garanzia comunitaria figura nell'allegato I.

2. Per i paesi di cui all'elenco dell'allegato I contraddistinti con un asterisco (*) e per altri paesi non elencati nell'allegato I, l'ammissibilità al finanziamento BEI con garanzia comunitaria è decisa dal Parlamento europeo e dal Consiglio caso per caso conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato.

3. La garanzia comunitaria copre soltanto le operazioni di finanziamento della BEI realizzate in paesi che hanno concluso con la BEI un accordo quadro volto a stabilire le condizioni giuridiche in base alle quali verranno realizzate le operazioni di finanziamento della BEI.

4. Qualora la situazione politica o economica di un determinato paese desti gravi preoccupazioni, il Parlamento europeo e il Consiglio possono decidere di sospendere nuove operazioni di finanziamento della BEI con garanzia comunitaria nel predetto paese conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato.

5. La garanzia comunitaria non copre le operazioni di finanziamento della BEI in un determinato paese nei casi in cui l'accordo sulle operazioni di finanziamento della BEI sia stato firmato dopo l'adesione del suddetto paese all'UE.

Articolo 3

Coerenza con le politiche della Comunità

1. Viene rafforzata la coerenza delle azioni esterne della BEI con gli obiettivi di politica esterna della Comunità al fine di massimizzare le sinergie tra le operazioni di prestito della BEI e le risorse di bilancio dell'Unione europea, in particolare tramite il dialogo regolare e sistematico e la consultazione preventiva su:

a) i documenti strategici preparati dalla Commissione, quali i documenti strategici nazionali e regionali, i piani di azione e i documenti di preadesione;

b) i documenti di pianificazione strategica della BEI e la programmazione dei progetti;

c) altri aspetti politici e operativi.

2. La cooperazione avviene su base regionale, tenendo conto del ruolo della BEI e delle politiche della Comunità in ogni regione.

3. Un'operazione di finanziamento della BEI non potrà beneficiare della garanzia comunitaria qualora la Commissione dia parere negativo sull'operazione nel quadro della procedura di cui all'articolo 21 dello statuto della BEI.

4. La coerenza tra le operazioni di finanziamento della BEI e gli obiettivi di politica esterna della Comunità è soggetta a verifica conformemente all'articolo 6.

Articolo 4

Cooperazione con le altre istituzioni finanziarie internazionali

1. Ove necessario, le operazioni di finanziamento della BEI sono realizzate sempre più in cooperazione e/o con il cofinanziamento della BEI e di altre istituzioni finanziarie internazionali o istituzioni bilaterali europee, in modo da assicurare una condivisione ragionevole dei rischi e condizioni conformi al progetto e al settore coerenti.

2. La cooperazione è agevolata tramite il coordinamento, da realizzare in particolare nel contesto di protocolli di intesa conclusi, ove necessario, tra la Commissione, la BEI, le principali istituzioni finanziarie internazionali e le istituzioni bilaterali europee che operano nelle varie regioni.

3. La cooperazione tra le istituzioni finanziarie internazionali e altri donatori sarà valutata nel quadro del riesame intermedio di cui all'articolo 9.

Articolo 5

Copertura e condizioni di applicazione della garanzia comunitaria

1. Per le operazioni di finanziamento della BEI concluse con uno Stato o garantite da uno Stato, e per altre operazioni di finanziamento della BEI concluse con autorità regionali o locali o con imprese o istituzioni pubbliche appartenenti e/o controllate dallo Stato, sempre che queste altre operazioni di finanziamento della BEI si basino su una valutazione adeguata del rischio da parte della BEI che tenga conto del rischio di credito del paese interessato, la garanzia comunitaria copre tutti i pagamenti dovuti alla BEI ma da essa non ricevuti (di seguito "garanzia generale").

Ai fini del presente articolo e dell'articolo 6, paragrafo 4, la nozione di Stato include la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, rappresentate dall'Autorità palestinese, e il Kosovo, rappresentato dalla missione di amministrazione provvisoria delle Nazioni Unite.

2. Per le operazioni di finanziamento della BEI diverse da quelle di cui al paragrafo 1, la garanzia comunitaria copre tutti i pagamenti dovuti alla BEI ma da essa non ricevuti quando il mancato pagamento è determinato dal verificarsi di uno dei seguenti rischi politici ("garanzia di rischio politico"):

a) non trasferibilità della valuta;

b) espropriazione;

c) eventi bellici o disordini civili;

c) denegata giustizia in caso di violazione di contratto.

Articolo 6

Comunicazione di informazioni e contabilità

1. Ogni anno la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione. La relazione include una valutazione dell'impatto e dell'efficacia delle operazioni di finanziamento della BEI a livello di progetto, di paese e di regione, nonché il contributo delle operazioni di finanziamento della BEI al conseguimento degli obiettivi di politica esterna della Comunità, tenendo conto degli obiettivi operativi della BEI. Essa comprende anche una valutazione della portata della cooperazione tra la BEI e la Commissione e tra la BEI e altre istituzioni finanziarie internazionali e i donatori bilaterali.

2. Ai fini del paragrafo 1, la BEI trasmette alla Commissione relazioni annuali sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione, e sul conseguimento degli obiettivi di politica esterna della Comunità, ivi compresa la cooperazione con le altre istituzioni finanziarie internazionali.

3. La BEI fornisce alla Commissione i dati statistici, finanziari e contabili relativi a ogni operazione di finanziamento della BEI necessari per consentirle di adempiere ai suoi obblighi di informazione o rispondere alle richieste della Corte dei conti europea, nonché la dichiarazione di un revisore dei conti sulle esposizioni in essere delle operazioni di finanziamento della BEI.

4. Ai fini del rispetto da parte della Commissione degli obblighi contabili e di informazione sui rischi coperti dalla garanzia generale, la BEI fornisce alla Commissione la valutazione dei rischi della BEI e le informazioni relative alla classificazione delle operazioni di finanziamento della BEI con beneficiari di prestiti o debitori garantiti diversi dagli Stati.

5. La BEI fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 a proprie spese.

Articolo 7

Recupero dei pagamenti effettuati dalla Commissione

1. Se la Commissione effettua un pagamento a titolo della garanzia comunitaria, la BEI procede, a nome e per conto della Commissione, al recupero dei crediti per gli importi pagati.

2. La BEI e la Commissione concludono un accordo per stabilire in dettaglio le disposizioni e le procedure relative al recupero dei crediti al più tardi alla data della conclusione dell'accordo di cui all'articolo 8.

Articolo 8

Accordo sulla garanzia

La BEI e la Commissione concludono un accordo sulla garanzia per stabilire in dettaglio le disposizioni e le procedure relative alla garanzia comunitaria.

Articolo 9

Riesame della decisione

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sull'applicazione della presente decisione entro il 30 giugno 2010, accompagnata, se del caso, da una proposta di modifica, elaborata sulla base di una valutazione esterna le cui specifiche sono fissate all'allegato II della presente decisione.

2. La Commissione presenta una relazione definitiva sull'applicazione della presente decisione entro il 31 luglio 2013.

Articolo 10

Disposizioni finali

La decisione 2008/847/CE è abrogata.

Articolo 11

Applicazione

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Fatto a Bruxelles, il [•] 2009.

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

[•] [•]

ALLEGATO I

Regioni e paesi coperti dagli articoli 1 e 2

A. PAESI IN FASE DI PREADESIONE

1. Paesi candidati

Croazia, Turchia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia

2. Potenziale paesi candidati

Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia, Kosovo ai sensi della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

B. PAESI COPERTI DALLO STRUMENTO DI VICINATO E PARTENARIATO

1. Mediterraneo

Algeria, Egitto, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Israele, Giordania, Libano, Libia(*), Marocco, Siria, Tunisia.

2. Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia

Europa orientale: Repubblica di Moldova, Ucraina, Bielorussia(*)

Caucaso meridionale: Armenia, Azerbaigian, Georgia

Russia: Russia.

C. ASIA E AMERICA LATINA

1. America latina

Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela.

2. Asia

Asia (esclusa Asia centrale):

Afganistan(*), Bangladesh, Bhutan(*), Brunei, Cambogia(*), Cina (incluse le regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao), India, Indonesia, Iraq(*), Corea del Sud, Laos, Malesia, Maldive, Mongolia, Nepal, Pakistan, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Taiwan(*), Thailandia, Vietnam, Yemen.

Asia centrale:

Kazakstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan.

D. SUDAFRICA

Sudafrica.

ALLEGATO II

Riesame intermedio e sPECIFICHE della valutazione del mandato esterno della BEI

Riesame intermedio

Un riesame intermedio approfondito delle operazioni di finanziamento esterne della BEI sarà effettuato entro il 2010. Il riesame si baserà su una valutazione esterna indipendente, che sarà anche trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. Il riesame servirà da base della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio mirante a determinare se e in che misura occorrerà attivare un eventuale mandato opzionale per completare la garanzia prevista nella presente decisione per il periodo successivo al 2010, a stabilire se occorra apportare altre modifiche al mandato e a definire le modalità per assicurare il massimo grado di valore aggiunto e di efficienza delle operazioni della BEI. La Commissione presenterà il riesame intermedio al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2010, come base per eventuali proposte di modifica del mandato.

Quadro della valutazione

La valutazione comprenderà in particolare:

a. una valutazione delle attività di finanziamento esterne della BEI. Parti della valutazione saranno effettuate in collaborazione con i servizi della BEI e della Commissione incaricati della valutazione;

b. una valutazione dell'incidenza generale delle operazioni di prestito esterne della BEI sull'interazione con le altre istituzioni finanziarie internazionali e altre fonti di finanziamento.

La valutazione sarà soggetta alla supervisione e alla gestione di un comitato direttivo costituito di diversi "saggi" designati dal consiglio dei governatori della BEI, di un rappresentante della BEI e di un rappresentante della Commissione. Il comitato direttivo sarà presieduto da uno dei "saggi".

Il comitato direttivo sarà assistito dai servizi della BEI e della Commissione incaricati della valutazione e da esperti esterni. Gli esperti esterni saranno scelti mediante bando di gara organizzato dalla Commissione. Il comitato direttivo sarà consultato sulle specifiche e sui criteri di selezione degli esperti esterni. I costi relativi agli esperti esterni saranno sostenuti dalla Commissione e coperti dalla linea di bilancio dedicata alla dotazione del fondo di garanzia.

La relazione di valutazione finale; che sarà presentata dal comitato direttivo, trarrà conclusioni chiare, sulla base dei dati raccolti, per preparare la decisione del riesame intermedio mirante a determinare se occorra attivare la tranche facoltativa per il periodo restante del mandato e a definire la ripartizione regionale di ogni finanziamento supplementare.

Portata della valutazione

La valutazione coprirà i mandati precedenti (2000-2006) e i primi anni del mandato 2007-2013, fino alla fine del 2009. Essa esaminerà i volumi di finanziamento dei progetti e le erogazioni per paese, nonché le operazioni di assistenza tecnica e di capitale di rischio. Tenuto conto degli effetti a livello del progetto, del settore, della regione e del paese, la valutazione baserà le sue conclusioni su:

a. la valutazione approfondita della pertinenza e delle prestazioni (efficacia, efficienza e validità) delle operazioni della BEI rispetto agli obiettivi regionali specifici fissati in origine nel quadro delle pertinenti politiche esterne della Comunità, nonché del loro valore aggiunto (in associazione con l'unità di valutazione della BEI e con i servizi della Commissione);

b. la valutazione della coerenza con le pertinenti politiche e strategie esterne della Comunità e della complementarità e del valore aggiunto delle operazioni della BEI nei primi anni del mandato 2007-2013 nel quadro degli obiettivi regionali specifici nel mandato 2007-2013 e dei corrispondenti indicatori di prestazione che verranno fissati dalla BEI (in associazione con l'unità di valutazione della BEI e i servizi della Commissione).

In queste valutazioni, il valore aggiunto delle operazioni della BEI sarà misurato secondo tre criteri: sostegno agli obiettivi politici della Comunità, qualità dei progetti stessi e fonti alternative di finanziamento:

a. l'analisi delle necessità di finanziamento dei beneficiari, della loro capacità di assorbimento e della disponibilità di altre fonti di finanziamento private o pubbliche per i pertinenti investimenti;

b. la valutazione della cooperazione e della coerenza delle azioni tra la BEI e la Commissione;

c. la valutazione della cooperazione e delle sinergie tra la BEI e le istituzioni e le agenzie finanziarie internazionali e bilaterali.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità.

2. QUADRO ABM/ABB

Indicare la politica dell'UE e le relative attività oggetto dell'iniziativa:

Politica: Affari economici e finanziari

Attività ABB: operazioni e strumenti finanziari

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa (ex linee B e A) e loro denominazione:

01 04 01 14 | Versamenti al fondo di garanzia a titolo delle nuove operazioni |

3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

I prestiti e le garanzie sui prestiti della BEI concessi nel quadro della garanzia comunitaria ("operazioni di finanziamento BEI") potranno essere sottoscritti dalla BEI dal 2007 al 2013. La durata complessiva dell'azione e della sua incidenza finanziaria sarà determinata, tuttavia, dalla durata delle operazioni di finanziamento sottoscritte dalla BEI.

3.3. Caratteristiche di bilancio:

Linea di bilancio | Tipo di spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione dei paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie |

01 04 01 14 | SO | SND[11] | NO | NO | NO | 4 |

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

La successiva tabella riassume le stime delle risorse di bilancio necessarie per finanziare il fondo di garanzia, calcolate conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne[12] sulla base del mandato proposto per i prestiti della BEI pari a 27,8 miliardi di euro tra il 2007 e il 2013, di cui 2 miliardi di euro per il mandato opzionale.

Le cifre per il calcolo della dotazione "normale" sono specificate nella tabella 8.1.

- • Per il 2007: non vi è stata alcuna dotazione. A seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania ha avuto luogo, conformemente al regolamento (CE) n. 2273/2004 del Consiglio, il rimborso di una somma forfetaria di 254 milioni di euro dal fondo di garanzia al bilancio generale.

• Per il 2008: un surplus di 125,75 milioni di euro è stato trasferito nel 2008 come "entrate".

• Per il 2009: i calcoli si basano sull'importo-obiettivo al 31.12.2007, e una dotazione di 91,60 milioni di euro è stata iscritta nel PPB 2009 assieme ad un importo di 0,5 milioni di euro per la valutazione esterna nel quadro del riesame intermedio del mandato esterno della BEI.

• Per gli anni 2010-2013, i calcoli si basano sulle stime del volume delle operazioni sottoscritte e delle erogazioni della BEI nel quadro del nuovo mandato. Le stime sono state effettuate sulla base delle informazioni della BEI e sono soggette a variazioni in funzione dell'evoluzione dei progetti.

Nella programmazione finanziaria della rubrica 4 è stata prevista una dotazione di 1,4 miliardi di euro con una ripartizione uniforme di 200 milioni di EUR all'anno. L'importo complessivo programmato di 1,4 miliardi di euro sarà mantenuto come "fabbisogno massimo di bilancio", la ripartizione potrebbe tuttavia essere modificata nel corso del periodo di programmazione, per tenere conto di evoluzioni negative, quali ad esempio l'accumulo delle inadempienze[13] o una valutazione sfavorevole delle attività[14], al fine di fare fronte a situazioni estreme come indicato nel "fabbisogno massimo di bilancio" (cfr. successiva tabella).

Spese operative[15] |

Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1. | a | 0.0 | 0.0 | 92,1 | 294,0 | 301,0 | 536,0 | 1223,1 |

Stanziamenti di pagamento (SP) | b | 0.0 | 0.0 | 92,1 | 294,0 | 301,0 | 536,0 | 1223,1 |

Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento[16] |

Assistenza tecnica e amministrativa (SND) | 8.2.4. | c | - | - | - | - | - | - | - |

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO |

Stanziamenti di impegno | a+c | 0,0 | 0,0 | 92,1 | 294,0 | 301,0 | 536,0 | 1223,1 |

Stanziamenti di pagamento | b+c | 0,0 | 0,0 | 92,1 | 294,0 | 301,0 | 536,0 | 1223,1 |

Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento[17] |

Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5. | d | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,7 | 6,2 |

Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND) | 8.2.6. | e | - | - | - | - | - | - | - |

Costo totale indicativo dell'intervento |

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | a+c+d+e | 0,9 | 0,9 | 93,0 | 294,9 | 301,9 | 537,7 | 1229,3 |

TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | b+c+d+e | 0,9 | 0,9 | 93,0 | 294,9 | 301,9 | 537,7 | 1229,3 |

Cofinanziamento

Non è previsto cofinanziamento.

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

( La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.

( La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie.

( La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale[18] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie).

4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

( Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate

( La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP) (compresi funzionari e personale temporaneo ed esterno) – Cfr. ripartizione al punto 8.2.1.

Fabbisogno annuo | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012-2013 |

Totale risorse umane | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 |

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine

Come illustrato in dettaglio nella relazione, la decisione 2006/1016/CE del Consiglio è stata annullata dalla Corte di giustizia il 6 novembre 2008. Gli effetti della decisione annullata sono conservati per le operazioni di finanziamento sottoscritte dalla BEI prima dell'entrata in vigore, entro il periodo avente fine il 6 novembre 2009, di una nuova decisione adottata sulla base giuridica appropriata, vale a dire l'articolo 179 e l'articolo 181A del trattato CE. Pertanto, è necessario proporre una nuova decisione per consentire alla Comunità di continuare a offrire una garanzia per le operazioni di finanziamento esterno della BEI a sostegno degli obiettivi politici dell'UE.

5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

Le operazioni di finanziamento della BEI al di fuori dell'UE costituiscono uno strumento molto visibile ed efficace a sostegno dell'azione esterna dell'UE. Tra i principali vantaggi dell'intervento della BEI in tali paesi si possono annoverare il trasferimento delle competenze ai promotori dei progetti e l'applicazione delle norme UE in materia di ambiente e di appalti ai progetti finanziati. Oltre ai predetti vantaggi, la BEI trasferisce in toto ai beneficiari finali i vantaggi finanziari che derivano dalla garanzia comunitaria e i costi di finanziamento interessanti della BEI, sotto forma di tassi di interesse competitivi.

Il mandato coperto dalla garanzia comunitaria fornisce il necessario sostegno politico e finanziario della Comunità per paesi e progetti che altrimenti non soddisferebbero gli orientamenti e i criteri della BEI.

Le operazioni di finanziamento della BEI integreranno le attività condotte nel quadro dei nuovi strumenti di assistenza esterna. Per dare maggiore sostegno alle politiche esterne dell'UE in ciascuna regione, verrà rafforzato il legame tra le priorità della BEI e le politiche dell'UE nelle varie regioni. A tale scopo verranno rafforzati il dialogo e la cooperazione tra la BEI e la Commissione, sia nella definizione delle politiche regionali e delle strategie nazionali che a livello dei singoli progetti. Le operazioni di finanziamento della BEI possono essere utilmente combinate con le risorse di bilancio dell'UE, sotto forma di sovvenzioni, di capitale di rischio e di tassi di interesse agevolati, parallelamente all'assistenza tecnica per la preparazione e la realizzazione dei progetti e al rafforzamento del quadro legislativo e regolamentare.

5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

Il principale obiettivo della proposta è promuovere il contributo della BEI alla realizzazione degli obiettivi politici dell'UE, tramite il finanziamento di progetti di investimento. Gli obiettivi da realizzare con le operazioni di finanziamento della BEI nel quadro del mandato variano in funzione delle regioni, e sono enunciati nella proposta di atto legislativo. La promozione della cooperazione con le altre istituzioni finanziarie internazionali è altresì un obiettivo importante della decisione proposta.

Il conseguimento degli obiettivi sarà misurato soprattutto sulla base del volume di operazioni di finanziamento della BEI per regione e per settore, nonché sulla base del volume di operazioni di finanziamento della BEI cofinanziate da altre istituzioni finanziarie internazionali e/o da programmi della Commissione.

5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)

( Gestione centralizzata

( diretta da parte della Commissione

( indiretta, con delega a:

( agenzie esecutive

( organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario

( organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

( Gestione concorrente o decentrata

( con Stati membri

( con paesi terzi

( Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Osservazioni:

Conformemente alle vigenti disposizioni, la proposta prevede che la BEI sia delegata dal Parlamento europeo e dal Consiglio a finanziare progetti di investimento conformemente alle sue norme e procedure interne. La Commissione è responsabile della gestione della garanzia comunitaria. La BEI e la Commissione concludono un accordo per specificare in dettaglio le disposizioni e le procedure per l'applicazione della presente decisione.

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo

Le operazioni di finanziamento della BEI nel quadro della garanzia comunitaria saranno gestite dalla BEI conformemente alle norme e procedure interne della BEI, comprese idonee misure di audit, di controllo e di sorveglianza. Come previsto dallo statuto della BEI, il comitato di audit della Banca, coadiuvato da revisori esterni, è responsabile della verifica della regolarità delle operazioni della BEI e della corretta tenuta dei conti. I conti della BEI sono approvati annualmente dal consiglio dei governatori.

Inoltre, il consiglio di amministrazione della BEI, nel quale la Commissione è rappresentata da un direttore o da un direttore supplente, approva ogni operazione di finanziamento della BEI e sorveglia che la Banca sia gestita conformemente allo statuto e alle direttive generali fissate dal consiglio dei governatori.

L'accordo tripartito tra la Commissione, la Corte dei conti e la BEI dell'ottobre 2003 stabilisce in dettaglio le norme per l'effettuazione da parte della Corte dei conti delle verifiche riguardanti le operazioni di finanziamento della BEI nel quadro della garanzia comunitaria.

Ai sensi dell'articolo 6 della proposta, la Commissione riferisce una volta all'anno al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI ai sensi della presente decisione, sulla base di relazioni annuali redatte dalla BEI che forniscono informazioni relative ai finanziamenti concessi nelle varie regioni o nei vari settori e in cooperazione con altre istituzioni finanziarie internazionali.

Inoltre, la BEI fornisce alla Commissione i dati statistici, finanziari e contabili relativi a ciascuna delle sue operazioni di finanziamento per consentirle di adempiere i suoi obblighi di informazione o di rispondere alle richieste della Corte dei conti, nonché la dichiarazione di un revisore dei conti sulle esposizioni in essere delle operazioni di finanziamento della BEI.

6.2. Valutazione

6.2.1. Valutazione ex-ante

Una valutazione della vigente garanzia comunitaria a favore delle operazioni della BEI al di fuori dell'UE è contenuta nella relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di assunzione e di concessione di prestiti effettuate dalle Comunità europee nel 2007 (COM(2008)590 definitivo) e nel documento di lavoro dei servizi della Commissione a essa allegato (SEC(2008)2504). Un'altra relazione importante è la relazione all'autorità di bilancio sulle garanzie che impegnano il bilancio generale – Situazione al 31 dicembre 2007 (COM(2008) 451 definitivo) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione a esso allegato (SEC(2008)2249). Si fa altresì riferimento alla relazione COM(2006) 323 e ai due documenti di lavoro dei servizi della Commissione (SEC(2006)790 e SEC(2006)789) presentati al Parlamento europeo e al Consiglio in connessione con la proposta della Commissione (COM(2006)324 definitivo) che avevano portato all'adozione della decisione annullata.

6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

La proposta legislativa mira a fornire alla BEI una garanzia comunitaria avente le stesse caratteristiche della garanzia fornita dalla decisione 2006/1016/CE del Consiglio annullata e a incorporare la garanzia attualmente concessa dalla decisione 2008/847/CE.

6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

Un riesame intermedio del mandato verrà effettuato nel 2010, consentendo, se necessario, di ridefinire le priorità e di emanare il mandato opzionale, come disposto nella proposta di base giuridica. In questo quadro, una valutazione esterna verrà effettuata nel 2009. La Commissione preparerà una relazione definitiva sul mandato della BEI entro il 31 luglio 2013.

7. MISURE ANTIFRODE

La BEI è responsabile in primis dell'adozione di misure di prevenzione della frode, in particolare mediante l'applicazione alle operazioni finanziate della politica della BEI per la prevenzione e la lotta contro la corruzione, la frode, la collusione, la costrizione, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nelle attività della Banca europea per gli investimenti adottata nell'aprile 2008.

Le norme e le procedure della BEI includono, tra le disposizioni dettagliate per la lotta contro la frode e la corruzione, la competenza dell'OLAF per l'effettuazione di indagini interne. In particolare, nel luglio del 2004 il consiglio dei governatori della BEI ha adottato una decisione che stabilisce le condizioni per lo svolgimento delle indagini interne in materia di prevenzione della frode, della corruzione e di ogni attività illegale lesiva degli interessi finanziari delle Comunità.

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

(Mio EUR)

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012-13 |

Funzionari o agenti temporanei[19] (XX 01 01) | A*/AD | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |

B *, C*/AST | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |

Personale finanziato[20] con l'art. XX 01 02 |

Altro personale[21] finanziato con l'art. XX 01 04/05 |

TOTALE | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 |

8.2.2. Descrizione delle funzioni derivanti dall'azione

I principali compiti derivanti dalla gestione della garanzia comunitaria sono i seguenti:

- preparazione delle proposte legislative e degli accordi di garanzia;

- gestione della procedura di approvazione;

- esecuzione della procedura annuale di bilancio;

- relazione annuale al Consiglio e al Parlamento;

- gestione delle richieste di attivazione della garanzia;

- sorveglianza della gestione del fondo di garanzia;

- contabilità;

- relazioni con la Corte dei conti, con il Parlamento e con il Consiglio.

8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

( Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare

( Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno 2009

( Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB

( Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

( Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

Il fabbisogno di risorse umane e amministrative è coperto dallo stanziamento concesso al servizio di gestione nel quadro della procedura annuale di assegnazione.

8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio (numero e denominazione) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012-2013 | TOTALE |

Altra assistenza tecnica e amministrativa |

- intra muros |

- extra muros |

Totale assistenza tecnica e amministrativa | - | - | - | - | - | - | - |

8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012-2013 |

Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01) | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 1,708 |

Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio) | - | - | - | - | - | - |

Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento) | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 1,708 |

8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento Mio EUR (al terzo decimale) |

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012-2013 | TOTA LE |

XX 01 02 11 01 – Missioni |

XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze |

XX 01 02 11 03 – Comitati[23] |

XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze |

XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione |

2 Totale altre spese di gestione (XX 01.02 11) |

3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) |

Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento) | - | - | - | - | - | - | - |

[1] GU L 186 del 15.7.2008, pag. 30 (versione codificata).

[2] GU L 292 del 9.11.2001, pag. 41.

[3] GU L 21 del 25.1.2005, pag. 11.

[4] Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

[5] Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006 (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1).

[6] Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

[7] Regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006 (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1).

[8] GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1.

[9] GU L 414 del 30.12.2006, pag. 95.

[10] GU L 301 del 12.11.2008, pag. 13.

[11] Stanziamenti non differenziati.

[12] L'ultima modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio è stata adottata dal Consiglio il 30 gennaio 2007 (regolamento (CE, Euratom) n. 89/2007 del Consiglio).

[13] 100 milioni di euro all'anno derivano dal ricorso alla garanzia in caso di inadempienze importanti (cfr. "meccanismo di lisciatura" in COM(2005) 130 del 5.4.2005).

[14] Nella valutazione delle implicazioni per la dotazione di eventuali fluttuazioni nella valutazione delle attività del fondo di garanzia sono state formulate le seguenti ipotesi:- durata del portafoglio di 3,3 anni;- aumento annuo dei tassi di interesse dell'1%;- evoluzione delle attività del fondo di garanzia risultante dalla stima della "dotazione normale";Non ci sono implicazioni per il 2007 e per il 2008 in ragione del periodo transitorio.

[15] Spese che non rientrano nell'ambito di applicazione del capo xx 01 del titolo xx. La tabella include per il 2009 un importo aggiuntivo di 0,5 milioni di euro per la valutazione esterna nel quadro del riesame intermedio che verrà prelevato dal fondo di garanzia.

[16] Spese ai sensi dell'articolo xx 01.04 del titolo xx.

[17] Spese ai sensi dell'articolo xx 01 diverse dalle spese di cui all'articolo xx 01.04 o all'articolo xx 01 05.

[18] Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

[19] Il cui costo NON è coperto dall'importo di riferimento

[20] Il cui costo NON è coperto dall'importo di riferimento

[21] Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento

[22] Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate.

[23] Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.