52008PC0873

Proposta di direttiva del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (versione codificata) /* COM/2008/0873 def. - CNS 2008/0253 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 19.12.2008

COM(2008) 873 definitivo

2008/0253 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (versione codificata)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie.

3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità[2], sottolineando l’importanza della codificazione , poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione della direttiva 91/496/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991 che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE[3]. La nuova direttiva sostituisce le varie direttive che essa incorpora[4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell’opera di codificazione.

5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare , in tutte le lingue ufficiali, della direttiva 91/496/CEE e degli strumenti di modifica della stessa, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati . Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato IV della direttiva codificata.

ê 91/496/CEE (adattato)

2008/0253 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (versione codificata)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo Ö 37 Õ,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo[5],

considerando quanto segue:

ê

(1) La direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE[6], è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese[7]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

ê 91/496/CEE considerando 1

(2) Gli animali vivi figurano nell'elenco dell'allegato I del trattato.

ê 91/496/CEE considerando 2

(3) La definizione a livello comunitario dei principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali provenienti dai paesi terzi concorre a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e la stabilizzazione dei mercati, armonizzando al tempo stesso le misure necessarie a garantire la protezione della salute degli animali.

ê 91/496/CEE

(4) È necessario che ogni partita di animali provenienti dai paesi terzi sia sottoposta a un controllo documentario e d'identità sin dall'introduzione nel territorio della Comunità.

(5) È opportuno fissare principi validi per tutta la Comunità per quanto si riferisce all'organizzazione e alle conseguenze dei controlli fisici che dovranno essere effettuati dalle autorità veterinarie competenti.

(6) È opportuno prevedere un regime di salvaguardia; a questo proposito la Commissione dovrebbe poter agire, in particolare effettuando sopralluoghi e adottando le misure adeguate alla situazione.

(7) Un funzionamento armonioso del regime di controllo implica una procedura di riconoscimento e un'ispezione dei posti d'ispezione frontalieri. Inoltre, scambi di funzionari competenti a effettuare i controlli sugli animali vivi provenienti dai paesi terzi.

ê 91/496/CEE (adattato)

(8) La definizione a livello comunitario di principi comuni è necessaria per il fatto che, nella realizzazione del mercato interno, i controlli frontalieri interni Ö sono stati Õ soppressi.

ê 91/496/CEE considerando 11 (adattato)

(9) Ö Le misure di esecuzione della presente direttiva sono adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[8].Õ

ê

(10) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati all'allegato III, parte B,

ê 91/496/CEE (adattato)

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Ö CAPO I Õ

Ö Campo di applicazione e definizioni Õ

ê 91/496/CEE

Articolo 1

1. Gli Stati membri effettuano, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, i controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.

2. La presente direttiva non riguarda i controlli degli animali domestici da compagnia, diversi dagli equidi, i quali accompagnano viaggiatori non a fine di lucro.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 90/425/CEE del Consiglio[9].

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) controllo documentario: la verifica dei certificati o dei documenti veterinari che accompagnano l'animale;

b) controllo d'identità: la verifica, mediante semplice ispezione visiva, della concordanza fra i documenti o certificati e gli animali, nonché della presenza e della concordanza dei marchi che devono figurare sugli animali;

c) controllo fisico: il controllo dell'animale stesso, con la possibilità di prelevare campioni, effettuare esami di laboratorio dei medesimi, nonché eventualmente controlli complementari in fase di quarantena;

d) importatore: ogni persona fisica o giuridica che presenta gli animali a scopo di importazione nella Comunità;

e) partita: una quantità di animali della stessa specie, coperta da uno stesso certificato o documento veterinario, trasportata con lo stesso mezzo di trasporto e proveniente dallo stesso paese terzo o dalla stessa parte di un paese terzo;

ê 91/496/CEE (adattato)

f) posto d'ispezione frontaliero: qualsiasi posto d'ispezione situato nelle immediate vicinanze della frontiera esterna di uno dei territori definiti all'allegato I della direttiva 97/78/CE del Consiglio[10], designato e riconosciuto conformemente all'articolo 6 Ö della presente direttiva Õ.

ê 91/496/CEE

CAPO II

Organizzazione e seguito dei controlli

Articolo 3

1. Gli Stati membri provvedono affinché:

a) gli importatori debbano comunicare al personale veterinario del posto d'ispezione frontaliero in cui gli animali saranno presentati con un giorno lavorativo d'anticipo, la quantità e la natura degli animali nonché il momento previsto per il loro arrivo;

b) gli animali siano avviati direttamente, sotto controllo ufficiale, al posto d'ispezione frontaliero menzionato all'articolo 6 o eventualmente a una stazione di quarantena conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera b);

c) gli animali possano lasciare tale posto o stazione soltanto quando - fatte salve le disposizioni particolari da adottare conformemente alla procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 3 - sia fornita la prova:

i) sotto forma del certificato previsto all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b o all'articolo 8, che controlli veterinari degli animali precitati sono stati effettuati conformemente all'articolo 4, paragrafo 1 nonché paragrafo 2, lettere a), b) e d) e agli articoli 8 e 9, con soddisfazione dell'autorità competente,

ê 91/496/CEE (adattato)

ii) che le spese dei controlli veterinari sono state pagate e eventualmente una cauzione è stata depositata per coprire le spese eventuali previste all'articolo 10, paragrafo 6 e all'articolo 12, paragrafo 4;

d) l'autorità doganale autorizza l'immissione in libera pratica nei territori di cui all'allegato I della direttiva 97/78/CE soltanto se, fatte salve disposizioni particolari da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3 Ö della presente direttiva Õ, è stata fornita la prova che i requisiti di cui alla lettera c) del presente paragrafo sono soddisfatti.

ê 91/496/CEE

2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono, se del caso, adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22 paragrafo 3.

Articolo 4

1. Gli Stati membri provvedono affinché ciascuna partita di animali proveniente dai paesi terzi sia sottoposta, da parte dell'autorità veterinaria, a un controllo documentario e a un controllo d'identità in uno dei posti d'ispezione frontalieri situato in un territorio previsto all'allegato I della direttiva 97/78/CE e a tal fine riconosciuto, qualunque sia la destinazione doganale degli animali stessi per verificare:

a) la loro origine;

ê rettifica 91/496/CEE (GU L 141 del 31.5.2008, pag. 22)

b) la loro destinazione successiva, in particolare in caso di transito o nel caso di animali i cui scambi non hanno formato oggetto di un'armonizzazione comunitaria o che sono soggetti a requisiti specifici riconosciuti tramite una decisione comunitaria per lo Stato membro di destinazione;

ê 91/496/CEE

c) che le menzioni figuranti sui certificati o documenti corrispondano alle garanzie richieste dalla normativa comunitaria o, se si tratta di animali i cui scambi non hanno formato oggetto di un'armonizzazione comunitaria, alle garanzie richieste dalle norme nazionali previste nei diversi casi di cui alla presente direttiva;

ê 92/438/CEE art. 9, punto 1

d) che la partita non sia stata oggetto di un rifiuto sulla base delle informazioni fornite nel quadro del regime previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino della decisione 92/438/CEE del Consiglio[11].

ê 91/496/CEE

2. Fatte salve le esenzioni di cui all'articolo 8, il veterinario ufficiale deve procedere a un controllo fisico degli animali presentati al posto d'ispezione frontaliero. Questo controllo deve comprendere in particolare:

a) un esame clinico degli animali per accertarsi che gli animali siano conformi ai requisiti indicati nel certificato o documento di accompagnamento e che siano clinicamente sani;

b) eventuali esami di laboratorio a cui ritenga necessario procedere o che siano previsti dalla normativa comunitaria;

c) eventuali prelievi di campioni ufficiali per cercare residui da far analizzare al più presto;

ê 91/628/CEE art. 11, paragrafo 3

d) la verifica del rispetto delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1/2005[12].

ê 91/496/CEE

Ai fini di un ulteriore controllo del trasporto ed eventualmente dell'osservanza dei requisiti complementari dell'azienda di destinazione, il veterinario ufficiale deve comunicare alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione le informazioni necessarie mediante il sistema di scambi di informazioni previsto all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE.

Il veterinario ufficiale può essere assistito nell'esecuzione di alcune delle operazioni suddette da personale qualificato specialmente formato a tal fine e posto sotto la sua responsabilità.

ê 92/438/CEE art. 9, punto 2

Il controllo deve essere effettuato previa consultazione delle basi di dati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino della decisione 92/438/CEE.

ê 91/496/CEE

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, per gli animali introdotti in un porto o in un aeroporto del territorio di cui all'allegato I della direttiva 97/78/CE, il controllo d'identità e il controllo fisico possono essere effettuati in detto porto o aeroporto di destinazione, a condizione che questi ultimi dispongano di un posto d'ispezione frontaliero, quale quello citato all'articolo 6 della presente direttiva, e che gli animali proseguano il viaggio, a seconda che il trasporto avvenga per via marittima o aerea, con la stessa nave o lo stesso aereo. In questo caso, l'autorità competente che ha proceduto al controllo documentario informa, direttamente o attraverso l'autorità doganale locale, il veterinario ufficiale del posto d'ispezione dello Stato membro di destinazione del passaggio degli animali, mediante il sistema di scambi di informazioni di cui all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE.

4. Tutte le spese relative all'applicazione del presente articolo sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario, senza indennizzo da parte dello Stato membro.

ê 91/496/CEE art. 4, paragrafo 2, lettera a), secondo comma (adattato)

5. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3, in determinate condizioni e in base a modalità da fissare secondo la medesima procedura, si può derogare al principio dell'esame clinico individuale Ö di cui al paragrafo 2, lettera a) del presente articolo Õ per talune categorie e specie di animali.

ê 91/496/CEE

è1 92/438/CEE art. 9, punto 3

6. Le modalità di applicazione dei paragradi da 1 a 5, comprese quelle relative alla formazione e alla qualifica del personale di assistenza, sono adottate, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3.

Articolo 5

L'introduzione nel territorio definito all'allegato I della direttiva 97/78//CE è vietata quando dai controlli risulta che:

a) gli animali delle specie per cui la normativa che disciplina l'importazione è armonizzata a livello comunitario provengono - fatte salve le condizioni particolari previste all'articolo 19, punto ii) della direttiva [90/426/CEE][13] - dal territorio o da una parte del territorio di un paese terzo non compreso negli elenchi stabiliti conformemente alla normativa comunitaria riguardante le specie considerate ovvero in provenienza dal(la) quale le importazioni sono vietate a seguito di una decisione comunitaria;

b) gli animali diversi da quelli di cui alla lettera a) non soddisfano i requisiti previsti dalla regolamentazione nazionale corrispondente ai vari casi previsti nella presente direttiva;

c) gli animali sono affetti o si sospetta che siano affetti o abbiano contratto una malattia contagiosa o presentano un rischio per la salute umana o animale o per qualunque altra ragione prevista dalla regolamentazione comunitaria;

d) il paese terzo esportatore non ha rispettato le condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria;

e) gli animali non sono idonei a proseguire il viaggio;

f) il certificato o documento veterinario che accompagna gli animali non è conforme ai requisiti stabiliti in applicazione della normativa comunitaria o, in mancanza di norme armonizzate, ai requisiti previsti dalla regolamentazione nazionale corrispondente ai vari casi previsti dalla presente direttiva.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3.

Articolo 6

1. I posti d'ispezione frontalieri devono rispondere alle disposizioni del presente articolo.

2. Qualsiasi posto d'ispezione frontaliero deve essere:

a) situato nel punto di entrata di uno dei territori definiti all'allegato I della direttiva 97/78/CE.

Può tuttavia essere tollerata una certa distanza dal punto di entrata se resa necessaria da vincoli geografici (quali: banchine di imbarcaderi, marciapiedi di stazioni ferroviarie, colli) e se il posto d'ispezione si trova, in tal caso, lontano dagli allevamenti o dai luoghi in cui si trovano animali che possono aver contratto malattie contagiose;

b) situato in un'area doganale che consenta di espletare le altre formalità amministrative, comprese le formalità doganali connesse con l'importazione;

c) designato e riconosciuto conformemente al paragrafo 3;

d) posto sotto l'autorità di un veterinario ufficiale che assuma effettivamente la responsabilità dei controlli. Il veterinario ufficiale può farsi assistere da personale ausiliario avente una formazione apposita e posto sotto la sua responsabilità. è1 Il veterinario ufficiale controlla che vengano effettuate tutte le operazioni necessarie alla tenuta delle basi di dati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, terzo trattino della decisione 92/438/CEE. ç

ê 91/496/CEE

3. Previa preselezione dei posti d'ispezione frontalieri, effettuata dalle autorità nazionali in collaborazione con i servizi della Commissione per verificarne la conformità con i requisiti minimi che figurano nell'allegato I, gli Stati membri sottopongono alla Commissione l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri che sono incaricati di effettuare i controlli veterinari sugli animali e forniscono al riguardo le indicazioni seguenti:

a) natura del posto d'ispezione frontaliero:

i) porto;

ii) aeroporto;

iii) posto di controllo stradale;

iv) posto ferroviario;

b) natura degli animali che possono essere controllati nel posto d'ispezione frontaliero, in funzione delle attrezzature e del personale veterinario disponibili, con eventuale menzione degli animali che non possono essere controllati e per gli equidi registrati il periodo di attività di un posto d'ispezione frontaliero specialmente riconosciuto;

c) dotazione di personale destinato al controllo veterinario:

i) numero di veterinari ufficiali con almeno un veterinario ufficiale in servizio durante l'orario di apertura del posto d'ispezione frontaliero;

ii) numero di ausiliari o assistenti con una qualifica speciale;

d) descrizione dell'attrezzatura e dei locali disponibili per procedere

i) al controllo documentario;

ii) al controllo fisico;

iii) al campionamento;

iv) alle analisi di carattere generale, previste alla lettera b) del primo comma dell’articolo 4, paragrafo 2;

v) alle analisi specifiche prescritte dal veterinario ufficiale;

e) capacità dei locali disponibili per l'eventuale permanenza degli animali in attesa del risultato delle analisi;

f) natura delle attrezzature atte a consentire uno scambio di informazioni rapido, in particolare con gli altri posti d'ispezione frontalieri;

g) importanza dei flussi commerciali (tipi di animali e quantità che transitano attraverso il posto d'ispezione frontaliero).

4. La Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali competenti, procede all'ispezione dei posti d'ispezione frontalieri designati conformemente al paragrafo 3, per accertarsi che le norme di controllo veterinario siano applicate uniformemente e che i vari posti dispongano effettivamente delle necessarie infrastrutture e soddisfino i requisiti minimi previsti nell'allegato I.

ê 91/496/CEE (adattato)

La Commissione presenta al comitato di cui all'articolo 22, paragrafo 1, una relazione sull'esito delle ispezioni di cui al primo comma del presente articolo, nonché proposte che tengono conto delle conclusioni della suddetta relazione, allo scopo di permettere la stesura di un elenco comunitario di posti d'ispezione frontalieri. L'elenco è riconosciuto e aggiornato secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l'elenco Ö comunitario Õ dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti e gli eventuali aggiornamenti.

ê 91/496/CEE

5. Le eventuali modalità di applicazione dei paragrafi da 1 a 4 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3.

Articolo 7

1. Allorché gli animali delle specie per cui le regole di importazione sono state oggetto di armonizzazione a livello comunitario non sono destinati a essere immessi sul mercato nel territorio dello Stato membro che ha effettuato i controlli di cui all'articolo 4, il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero, fatti salvi i requisiti specifici applicabili agli equidi registrati e accompagnati dal documento di identificazione previsto nella direttiva 90/427/CEE del Consiglio[14]

a) fornisce all'interessato una o - in caso di frazionamento della partita - più copie, ognuna autenticata, dei certificati originari relativi agli animali; la durata di validità di queste copie è limitata a 10 giorni;

ê 91/496/CEE (adattato)

b) rilascia un certificato Ö in conformità con Õ un modello che sarà elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3 nel quale si attesta che i controlli di cui all'articolo 4, paragrafo 1 nonché paragrafo 2, lettere a), b) e d) sono stati effettuati con soddisfazione del veterinario ufficiale, precisando la natura dei prelievi effettuati e gli eventuali risultati degli esami di laboratorio, ovvero i termini entro cui sono attesi tali risultati;

ê 91/496/CEE

c) conserva il certificato o i certificati originari relativi agli animali.

2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3.

3. Dopo il passaggio ai posti di ispezione frontaliera, gli scambi degli animali che sono previsti al paragrafo 1 e che sono ammessi nei territori di cui all'allegato I della direttiva 97/78/CE sono effettuati conformemente alle norme di controllo veterinario fissate dalla direttiva 90/425/CEE.

In particolare, l'informazione fornita all'autorità competente del luogo di destinazione con il sistema di scambio di informazioni previsto all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE, deve precisare se:

a) degli animali sono destinati a uno Stato membro o a una regione con esigenze specifiche;

b) sono stati effettuati prelievi di campioni ma i risultati non sono conosciuti al momento della partenza del mezzo di trasporto dal posto di ispezione frontaliero.

Articolo 8

1. Gli Stati membri provvedono affinché i controlli veterinari di importazioni di animali delle specie non comprese nell'allegato A della direttiva 90/425/CEE avvengano in base alle disposizioni seguenti:

a) se gli animali sono presentati direttamente in uno dei posti di ispezione frontalieri dello Stato membro che intende procedere a tali importazioni, essi devono essere sottoposti in tale posto a tutti i controlli previsti all'articolo 4;

b) se gli animali sono presentati in un posto d'ispezione frontaliero situato in un altro Stato membro, con il previo accordo di quest'ultimo:

i) tutti i controlli di cui all'articolo 4 sono effettuati nel posto stesso, per conto dello Stato membro di destinazione, in particolare allo scopo di verificare se detto Stato membro abbia rispettato i requisiti di polizia sanitaria, oppure

ii) in caso di accordo tra le competenti autorità centrali dei due Stati membri e, se del caso, quella dello Stato membro o degli Stati membri di transito, vi sono effettuati soltanto i controlli previsti nell'articolo 4, paragrafo 1; in questo caso, i controlli previsti nell'articolo 4, paragrafo 2 devono essere effettuati nello Stato membro di destinazione degli animali.

In quest'ultimo caso, gli animali possono tuttavia lasciare il posto d'ispezione frontaliero in cui si sono svolti i controlli documentari e d'identità soltanto in veicoli sigillati e dopo che il veterinario ufficiale di tale posto

- abbia indicato il passaggio ed i controlli effettuati sulla copia o, in caso di frazionamento della partita, sulle copie dei certificati originari,

- abbia comunicato l'arrivo degli animali presentati all'autorità veterinaria del luogo di destinazione o eventualmente dello o degli Stati membri di transito mediante il sistema di scambio di informazioni previsto nell'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE,

- in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), abbia dato scarico all'autorità doganale competente del posto d'ispezione frontaliero per gli animali presentati.

Nel caso di animali destinati a essere abbattuti, gli Stati membri possono avvalersi esclusivamente dell'alternativa prevista al punto i).

Gli Stati membri informano la Commissione e i rappresentanti degli altri Stati membri riuniti in seno al comitato di cui all’articolo 22, paragrafo 1 dei casi in cui si sono avvalsi dell'alternativa prevista al punto ii).

2. Gli Stati membri si adoperano affinché, in attesa delle decisioni specifiche previste nella regolamentazione comunitaria, gli animali i cui scambi siano stati armonizzati a livello comunitario, ma che provengano da un paese terzo per cui non siano ancora state fissate le condizioni uniformi di polizia sanitaria, siano importati secondo le condizioni seguenti:

a) devono aver soggiornato nel paese terzo di spedizione almeno durante i periodi di soggiorno previsti all'articolo 7, lettera c) della direttiva 2004/68/CEE del Consiglio[15];

b) devono essere sottoposti ai controlli previsti all'articolo 4;

c) possono lasciare il posto d'ispezione frontaliero o la stazione di quarantena soltanto se dai controlli risulta che l'animale o la partita di animali:

i) fatti salvi i requisiti specifici applicabili ai paesi terzi in questione soddisfa, per quanto riguarda le malattie esotiche rispetto alla Comunità, i requisiti di polizia sanitaria fissati dalle direttive citate nell'allegato A della direttiva 90/425/CEE per gli scambi della specie interessata o le condizioni di polizia sanitaria fissate dalla direttiva 2004/68/CE; oppure

ii) soddisfa, per una o più malattie determinate, le condizioni di equivalenza riconosciute, secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3, su base di reciprocità tra i requisiti del paese terzo e quelli della Comunità;

d) devono, qualora siano destinati a uno Stato membro che goda di garanzie supplementari quali quelle previste all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punti iii) e iv) della direttiva 90/425/CEE, soddisfare i requisiti fissati in materia per gli scambi intracomunitari;

e) devono, dopo il loro passaggio nel posto di ispezione frontaliero, essere inoltrati verso il mattatoio di destinazione se si tratta di animali destinati a essere abbattuti o verso l'azienda di destinazione, se si tratta di animali da allevamento, da produzione o destinati all'acquacoltura.

3. Se dai controlli previsti ai paragrafi 1 e 2 risulta che l'animale o la partita di animali non soddisfano i requisiti ivi previsti, gli stati membri assicurano che l'animale o la partita non possano lasciare il posto d'ispezione frontaliero o la stazione di quarantena. Si applica l'articolo 12.

4. Qualora gli animali di cui al paragrafo 1 non siano destinati alla commercializzazione nel territorio dello Stato membro che ha effettuato il controllo veterinario, gli stati membri garantiscono l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, in particolare quelle relative alla fornitura del certificato.

5. Gli stati membri si adoperano affinché, nel luogo di destinazione, gli animali da allevamento e da produzione restano sotto la sorveglianza ufficiale delle competenti autorità veterinarie. Dopo un periodo di osservazione da stabilire in base alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3, gli animali possono far l'oggetto di scambi intracomunitari secondo le condizioni previste dalla direttiva 90/425/CEE.

Gli animali destinati a essere abbattuti sono soggetti, nel macello di destinazione, alle norme comunitarie relative alla macellazione delle specie in questione.

6. Le modalità di applicazione degli articoli da 1 a 5 sono adottate, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3.

Articolo 9

ê Atto di adesione del 2003 art. 20 e allegato II, pag. 389

1. Gli Stati membri autorizzano il trasporto degli animali in provenienza da un paese terzo verso un altro paese terzo o verso lo stesso paese terzo, a condizione che:

ê 91/496/CEE

a) il trasporto sia stato preventivamente autorizzato dal veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero dello Stato membro nel cui territorio devono essere presentati gli animali per subire i controlli previsti all'articolo 4 e, se del caso, dall'autorità competente centrale dello Stato membro o degli Stati membri di transito;

b) l'interessato fornisca la prova che il primo paese terzo verso cui sono avviati gli animali dopo essere transitati attraverso un territorio previsto all'allegato I della direttiva 97/78/CE si impegna a non respingere o rispedire in alcun caso gli animali di cui autorizza l'importazione o il transito e a rispettare, nei territori di cui all'allegato I della direttiva 97/78/CE, i requisiti della normativa comunitaria in materia di protezione durante il trasporto;

ê 91/496/CEE (adattato)

c) Ö i controlli definiti Õ all'articolo 4 Ö abbiano Õ dimostrato, se necessario previo transito da una stazione di quarantena con soddisfazione del servizio veterinario, che gli animali sono conformi ai requisiti della presente direttiva o, nel caso degli animali di cui all'allegato A della direttiva 90/425/CEE, che essi offrono garanzie sanitarie riconosciute secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3, almeno equivalenti ad essi.

ê 91/496/CEE

è1 92/438/CEE art. 9, punto 4

d) l'autorità competente del posto di ispezione frontaliero segnala il passaggio degli animali alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri di transito e del posto frontaliero di uscita, mediante il sistema di scambio di informazioni è1 previsto all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE ç;

ê 91/496/CEE

e) qualora venga attraversato uno dei territori di cui all'allegato I della direttiva 97/78/CE, il trasporto sia effettuato in regime di transito comunitario (transito esterno) o in qualsiasi altro regime di transito doganale previsto dalla normativa comunitaria; le sole manipolazioni autorizzate nel corso di tale trasporto sono quelle effettuate rispettivamente al punto di entrata o di uscita da uno dei territori di cui all' all'allegato I della direttiva 97/78/CE, e le operazioni per garantire il benessere degli animali.

2. Tutte le spese relative all'applicazione del presente articolo sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario, senza indennizzo da parte dello Stato membro.

Articolo 10

ê 91/496/CEE

1. Qualora la normativa comunitaria o, nei settori non ancora armonizzati, la normativa nazionale del luogo di destinazione prevedano la permanenza in quarantena o l'isolamento di animali vivi, tali operazioni possono avvenire:

a) se si tratta di malattie diverse dall'afta epizootica, dalla rabbia e dalla malattia di Newcastle, in una stazione di quarantena situata nel paese terzo d'origine, purché sia stata riconosciuta secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2 e sia sottoposta a regolare controllo da parte degli esperti veterinari della Commissione;

b) in una stazione di quarantena situata nel territorio della Comunità e rispondente ai requisiti dell'allegato II;

c) nell'azienda di destinazione.

Le garanzie particolari da rispettare al momento del trasporto tra stazione di quarantena, azienda d'origine e di destinazione e posti d'ispezione frontalieri, nonché le stazioni di quarantena previste nel primo comma, lettera a) possono essere fissate secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3.

2. Se il veterinario ufficiale responsabile del posto d'ispezione frontaliero decide la messa in quarantena, quest'ultima deve essere effettuata, in funzione del rischio diagnosticato dal veterinario ufficiale:

a) nel posto d'ispezione frontaliero stesso, o nelle sue immediate vicinanze; oppure

b) nell'azienda di destinazione; oppure

c) in una stazione di quarantena in prossimità dell'azienda di destinazione.

3. Le condizioni generali cui le stazioni di quarantena previste al paragrafo 1, lettera a) e b) devono conformarsi figurano nell'allegato II.

Le condizioni particolari di riconoscimento, valide per le varie specie animali, sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3.

ê 2008/73/CE art. 13

4. Per l'approvazione e il successivo aggiornamento dell'elenco delle stazioni di quarantena di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo è seguita la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'elenco delle stazioni di quarantena e il suo eventuale aggiornamento.

Gli Stati membri riconoscono le stazioni di quarantena di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo che soddisfano le condizioni di cui all'allegato II e attribuiscono a ciascuna di esse un numero di registrazione. Ogni Stato membro redige e tiene aggiornato un elenco delle stazioni di quarantena riconosciute e dei rispettivi numeri di registrazione e lo mette a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. Le stazioni di quarantena sono soggette all'ispezione di cui all'articolo 19.

Norme dettagliate per applicare il secondo comma in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

ê 91/496/CEE

5. Il paragrafo 1, secondo comma e i paragrafi 3 e 4 del presente articolo non sono applicabili alle stazioni di quarantena riservate agli animali previsti all'articolo 8, paragrafo 1.

6. Tutte le spese relative all'applicazione del presente articolo sono a carico dello speditore, del destinatario o dei loro mandatari, senza indennizzo da parte dello Stato membro.

7. La Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 1° gennaio 1996, una relazione corredata da eventuali proposte, in merito all'opportunità di prevedere stazioni di quarantena comunitarie e una partecipazione finanziaria della Comunità per il loro finanziamento.

Articolo 11

1. Fatte salve le altre disposizioni del presente capo, il veterinario ufficiale o l'autorità competente, in caso di sospetto di inosservanza della legislazione veterinaria o di dubbi circa l'identità dell'animale, procede a tutti i controlli veterinari che ritenga opportuni.

2. Gli Stati membri prendono le adeguate misure amministrative, legali o penali per sanzionare qualsiasi infrazione alla legislazione veterinaria commessa da persone fisiche o giuridiche, qualora si siano constatate infrazioni alla normativa comunitaria, e in particolare quando si è constatato che i certificati o documenti redatti non corrispondono allo stato effettivo degli animali, che i marchi d'identificazione non sono conformi a tale normativa o che gli animali non sono stati presentati ad un posto di ispezione frontaliero o che non è stata rispettata la destinazione inizialmente prevista per gli animali.

Articolo 12

1. Se i controlli previsti nella presente direttiva rivelano che taluni animali non soddisfano le condizioni fissate dalla regolamentazione comunitaria o, nei settori non ancora armonizzati, dalla normativa nazionale, o che è stata commessa un'irregolarità, la competente autorità, previa consultazione dell'importatore o del suo rappresentante, decide:

a) la permanenza, l'alimentazione, l'abbeveramento degli animali e, se necessario, le cure da fornire loro;

b) se del caso, la messa in quarantena o l'isolamento rispetto alla partita;

c) la rispedizione della partita di animali, entro un termine che dovrà essere stabilito dalla competente autorità nazionale, fuori dai territori previsti all'allegato I della direttiva 97/78/CE se a ciò non si oppongono condizioni di polizia sanitaria.

2. In caso di rispedizione di cui al paragrafo 1, lettera c), il veterinario ufficiale del posto di ispezione frontaliero deve:

ê 92/438/CEE art. 9, punto 5

a) attuare il regime di informazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino della decisione 92/438/CEE;

ê 91/496/CEE

b) annullare, secondo modalità che dovranno essere precisate secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3, il certificato o documento veterinario che accompagna la partita respinta.

3. Se la rispedizione è impossibile, in particolare per motivi di benessere degli animali, il veterinario ufficiale:

a) può, previo accordo dell'autorità competente e dopo l'ispezione ante mortem , autorizzare la macellazione degli animali ai fini del consumo umano, secondo le condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria;

b) deve, in caso contrario, ordinare l'abbattimento degli animali per scopi diversi dal consumo umano o ordinare la distruzione delle carcasse o dei cadaveri, precisando le condizioni relative al controllo dell'utilizzazione dei prodotti in tal modo ottenuti.

L'autorità centrale competente informa la Commissione in merito ai casi di ricorso alle deroghe precitate conformemente al paragrafo 6. La Commissione comunica regolarmente queste informazioni al comitato di cui all’articolo 22, paragrafo 1.

ê 91/496/CEE (adattato)

4. Le spese relative alle misure di cui ai paragrafi 1, Ö 2 e 3 Õ, compresa la distruzione o l'utilizzazione delle carni a scopi diversi, sono a carico dell'importatore o del suo rappresentante.

ê 91/496/CEE

Il ricavato della vendita dei prodotti di cui al paragrafo 3, primo comma, dedotte le spese summenzionate, spetta al proprietario degli animali o al suo mandatario.

5. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3.

ê 92/438/CEE art. 9, punto 7

6. Si applicano le disposizioni della decisione 92/438/CEE.

ê 91/496/CEE

7. Le competenti autorità comunicano all'occorrenza le informazioni di cui dispongono, in conformità della direttiva 89/608/CEE del Consiglio[16].

Articolo 13

ê 91/496 (adattato)

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3, sulla base dei programmi menzionati al secondo comma Ö del presente articolo Õ, le regole applicabili alle importazioni di animali da macello destinati al consumo locale, nonché di animali da allevamento o da produzione in determinate parti dei territori di cui all'allegato I della direttiva 97/78/CE per tener conto dei vincoli naturali specifici di tali territori e, in particolare, della loro lontananza rispetto alla parte continentale del territorio della Comunità.

ê 91/496/CEE

A tal fine, entro il 31 dicembre 1991 gli Stati membri sottopongono alla Commissione un programma che specifichi le modalità di esecuzione dei controlli all'importazione nelle regioni di cui al primo comma di animali provenienti dai paesi terzi. Tali programmi devono precisare i controlli eseguiti per far sì che in nessun caso gli animali introdotti nei territori in questione o i prodotti ricavati da detti animali vengano spediti in altre parti del territorio della Comunità.

Articolo 14

Ai fini dell'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 7, paragrafo 3 della presente direttiva, l'identificazione e la registrazione prevista all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 90/425/CEE devono, eccetto per quanto riguarda gli animali da macello e degli equidi registrati, essere effettuate nel luogo di destinazione degli animali, se necessario dopo il periodo di osservazione di cui all'articolo 8, paragrafo 5 della presente direttiva.

Le modalità di identificazione e di marcatura degli animali da macello sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3.

ê 96/43/CE art. 2, par. 2

Articolo 15

Gli Stati membri provvedono a riscuotere un contributo per i controlli veterinari e sanitari all'importazione di animali di cui alla presente direttiva, secondo la direttiva 96/23/CE[17] del Consiglio.

ê 91/496/CEE

Articolo 16

Secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3 e fatti salvi i controlli del rispetto dei requisiti di benessere durante il trasporto, può essere applicata, su base di reciprocità, una frequenza ridotta di controlli di identità e/o di controlli fisici, a determinate condizioni.

Per la concessione di queste deroghe la Commissione prende in considerazione i criteri seguenti:

a) garanzie offerte dal paese terzo per quanto riguarda l'osservanza dei requisiti comunitari, in particolare di quelli previsti dalle direttive 2004/68/CE e [90/426/CEE];

b) situazione sanitaria degli animali nel paese terzo;

c) informazioni sulla situazione sanitaria del paese terzo;

d) natura delle misure di controllo e di lotta contro le malattie applicate dal paese terzo;

e) strutture e competenze del servizio veterinario;

f) regolamentazione in materia di autorizzazione di talune sostanze e osservanza dei requisiti previsti all'articolo 29 della direttiva 96/23/CE;

g) risultato delle visite di ispezione comunitaria;

h) risultati dei controlli effettuati all'importazione.

Articolo 17

La presente direttiva non pregiudica le vie di ricorso previste dalla legislazione vigente negli Stati membri contro le decisioni delle autorità competenti.

Le decisioni prese dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione devono essere comunicate, con l'indicazione dei motivi, all'importatore o al suo mandatario.

Se l'importatore o il suo mandatario lo chiede, le decisioni motivate devono essergli comunicate per iscritto con indicazione delle vie di ricorso che la legislazione vigente nello Stato membro del posto d'ispezione frontaliero gli offre, nonché della forma e dei termini in cui i ricorsi devono essere introdotti.

CAP O III

Salvaguardia

Articolo 18

1. Qualora sul territorio di un paese terzo si manifesti o si diffonda una malattia prevista dalla direttiva 82/894/CEE del Consiglio [18], una zoonosi o una malattia o causa che possa costituire un pericolo grave per gli animali o per la salute umana, oppure se qualsiasi altro motivo grave di polizia sanitaria lo giustifica, in particolare a motivo di constatazioni fatte dai suoi esperti veterinari, la Commissione prende senza indugio di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, in funzione della gravità della situazione, una delle misure seguenti:

a) sospensione delle importazioni provenienti dal territorio del paese terzo in questione o da parte di esso o, se del caso, del paese terzo di transito;

b) fissazione di condizioni particolari per gli animali provenienti dal territorio del paese terzo in questione o da parte di esso.

2. Se in occasione dei controlli previsti dalla presente direttiva appare che una partita di animali può costituire un pericolo per la salute animale, o per la salute umana, l'autorità veterinaria competente prende immediatamente le misure seguenti:

a) sequestro e distruzione della partita in questione;

b) informazione immediata degli altri posti di ispezione frontalieri e della Commissione sulle constatazioni fatte e sull'origine degli animali e ciò conformemente alla decisione 92/438/CEE.

3. Nel caso previsto al paragrafo 1, la Commissione può prendere le misure cautelari nei confronti degli animali di cui all'articolo 9.

4. Rappresentanti della Commissione possono recarsi immediatamente sul posto.

5. Se uno Stato membro informa ufficialmente la Commissione della necessità di prendere misure di salvaguardia e se quest'ultima non ha fatto ricorso alle disposizioni dei paragrafi 1 e 3 e non ha sottoposto la questione al comitato di cui all’articolo 22, paragrafo 1, conformemente al paragrafo 6 del presente articolo, questo Stato membro può prendere misure cautelari nei confronti delle importazioni di animali di cui trattasi.

Se uno Stato membro prende misure cautelari nei confronti di un paese terzo a norma del presente paragrafo, esso ne informa gli altri Stati membri e la Commissione, conformemente alla direttiva 89/608/CEE.

ê 91/496/CEE (adattato)

6. Entro un termine di 10 giorni lavorativi, è adito il comitato di cui all’articolo 22, paragrafo 1, in vista della Ö decisione sulla Õ proroga, modifica o abrogazione delle misure previste ai paragrafi 1, 3 e 5 Ö del presente articolo Õ conformemente alla procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 2.

7. Le decisioni di proroga, di modifica o di abrogazione delle misure decise in virtù dei paragrafi 1, 2, 3 e 6 sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 22, paragrafo 2.

ê 91/496/CEE

8. Le modalità d'applicazione del presente capo sono adottate, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3.

CAP O IV

Ispezione

Articolo 19

1. Esperti veterinari della Commissione possono, in collaborazione con le autorità nazionali competenti e nella misura necessaria per l'applicazione uniforme dei requisiti della presente direttiva, verificare che i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti e le stazioni di quarantena riconosciute conformemente agli articoli 6 e 10, rispondano ai criteri indicati rispettivamente negli allegati I e II.

2. Esperti veterinari della Commissione possono effettuare controlli in loco, in collaborazione con le autorità competenti.

3. Lo Stato membro sul cui territorio viene effettuata un'ispezione fornisce agli esperti veterinari della Commissione tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento della loro missione.

4. La Commissione informa gli Stati membri sull'esito dei controlli effettuati.

5. Ove lo ritenga giustificato in base all'esito del controllo, la Commissione effettua un esame della situazione in seno al comitato di cui all’articolo 22, paragrafo 1. Essa può adottare le decisioni necessarie secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

ê 91/496/CEE (adattato)

6. La Commissione segue l'andamento della situazione Secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, modifica o abroga in base a tale andamento le decisioni di cui al paragrafo 5 Ö del presente articolo Õ.

ê 91/496/CEE

7. Le modalità d'applicazione dei paragrafi da 1 a 6 sono adottate, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3.

Articolo 20

Se l'autorità competente di uno Stato membro ritiene, a seguito dei risultati dei controlli effettuati nel luogo della commercializzazione degli animali, che le disposizioni della presente direttiva non sono rispettate in un posto d'ispezione frontaliero di un altro Stato membro, essa si mette senza indugio in contatto con l'autorità nazionale competente di tale Stato.

Quest'ultima prende tutte le misure necessarie e comunica all'autorità competente del primo Stato membro la natura dei controlli effettuati, le decisioni prese e i motivi delle stesse.

Se l'autorità competente del primo Stato membro teme che queste misure non siano sufficienti, essa cerca con l'autorità competente dello Stato membro in questione le vie e i mezzi per porre rimedio alla situazione, se del caso mediante una visita in loco.

Quando i controlli di cui al primo comma consentono di accertare un'infrazione ripetuta alle disposizioni della presente direttiva, l'autorità competente dello Stato membro di destinazione informa la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri.

Su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione o di sua propria iniziativa, la Commissione deve inviare sul posto una missione d'ispezione, in collaborazione con le autorità nazionali competenti. In funzione della natura delle infrazioni constatate, tale missione può restare in loco fino alle decisioni previste all'ottavo comma.

In attesa delle conclusioni della Commissione, lo Stato membro messo in causa, a richiesta dello Stato membro di destinazione, rafforza i controlli nel posto d'ispezione frontaliero o nella stazione di quarantena interessati.

Lo Stato membro di destinazione può, da parte sua, intensificare i controlli sugli animali della stessa provenienza.

A richiesta di uno dei due Stati membri interessati, se l'ispezione prevista al quinto comma del presente articolo conferma le infrazioni, la Commissione deve, secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, prendere le misure appropriate. Queste misure devono essere confermate o riviste al più presto secondo la stessa procedura.

Articolo 21

1. Ciascuno Stato membro elabora un programma di scambi di personale designato per effettuare i controlli veterinari sugli animali provenienti dai paesi terzi.

2. La Commissione procede con gli Stati membri in seno al comitato di cui all'articolo 22, paragrafo 1 a un coordinamento dei programmi di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per consentire la realizzazione dei programmi risultanti dal coordinamento menzionato al paragrafo 2.

4. Un esame della realizzazione dei programmi è effettuato ogni anno in seno al comitato di cui all'articolo 22, paragrafo 1 in base alle relazioni degli Stati membri.

5. Gli Stati membri prendono in considerazione l'esperienza acquisita per migliorare e approfondire i programmi di scambi.

6. Può essere concessa una partecipazione finanziaria della Comunità per consentire uno sviluppo efficace dei programmi di scambi. La decisione [90/424/CEE] del Consiglio[19] ha fissato le modalità di questa partecipazione e il contributo previsto a carico del bilancio delle Comunità europee.

7. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1, 4 e 5 sono adottate, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3.

CAP O V

Disposizioni generali

ê 91/496/CEE (adattato)

Ö Articolo 22 Õ

Ö 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio[20], in appresso denominato «il comitato».Õ

Ö 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE. Õ

Ö Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni. Õ

Ö 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE. Õ

Ö Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. Õ

ê 91/496/CEE

Articolo 23

Gli allegati sono, se necessario, modificati secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3.

Articolo 2 4

La presente direttiva lascia impregiudicati gli obblighi che derivano dalle normative doganali.

Articolo 25

Per l'applicazione della presente direttiva, in particolare per la creazione della rete di scambi di informazioni tra i servizi veterinari e i posti frontalieri, gli Stati membri possono avvalersi dell'assistenza finanziaria della Comunità di cui all'articolo 38 della decisione [90/424/CEE].

ê

Articolo 26

La direttiva 91/496/CEE, modificata dagli atti di cui all'allegato III, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati all'allegato III, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato IV.

Articolo 27

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a lla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Si applica a decorrere dal 2 gennaio 2010.

ê 91/496/CEE

Articolo 2 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio

Il Presidente

[…]

ê 91/496/CEE

ALLEGATO I

Condizioni generali di riconoscimento dei posti di ispezione frontalieri

Per poter ottenere il riconoscimento comunitario, i posti d'ispezione frontalieri devono disporre:

1) di una corsia di accesso appositamente riservata al trasporto di animali vivi, in modo da evitare che gli animali sostino in inutile attesa,

2) di impianti facili da pulire e da disinfettare, che permettano il carico e lo scarico dei vari mezzi di trasporto, il controllo, l'approvvigionamento e la cura degli animali e la cui superficie, illuminazione, aerazione e area destinata all'approvvigionamento siano proporzionate al numero di animali da controllare;

3) di un numero sufficiente, rispetto alla quantità di animali trattati al posto d'ispezione frontaliero, di veterinari e ausiliari specificamente formati per effettuare i controlli dei documenti di accompagnamento, nonché i controlli clinici di cui agli articoli 4, 5, 8 e 9;

4) di locali sufficientemente ampi compresi gli spogliatoi, le docce e i bagni a disposizione del personale con mansioni di controllo veterinario;

5) di un locale e di attrezzature adeguate per il prelievo e il trattamento dei campioni per gli abituali controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria;

6) dei servizi di un laboratorio specializzato che sia in grado di effettuare analisi speciali su campioni prelevati al posto d'ispezione di frontiera;

7) dei servizi di un'impresa situata nelle immediate vicinanze, che disponga degli impianti e delle attrezzature atti a ricoverare, alimentare, abbeverare, curare e, eventualmente, abbattere gli animali;

8) di adeguati impianti che consentano, qualora tali posti siano utilizzati come punto di sosta e di trasferimento degli animali durante il trasporto, di scaricarli, abbeverarli, alimentarli, se necessario ricoverarli opportunamente, fornire le eventuali cure necessarie o, se del caso, procedere al loro abbattimento in loco in maniera tale da evitare loro inutili sofferenze;

9) di attrezzature adeguate che consentano scambi rapidi di informazioni con gli altri posti d'ispezione di frontiera e le competenti autorità veterinarie previsti all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE;

10) delle attrezzature e degli impianti di pulizia e disinfezione.

_______________

ê 91/496/CEE

ALLEGATO II

Condizioni generali per il riconoscimento delle stazioni di quarantena

1. Valgono le disposizioni dell'allegato I, punti 2), 4), 5), 7), 9) e 10).

2. La stazione di quarantena deve inoltre:

- essere posta sotto il controllo permanente e la responsabilità di un veterinario ufficiale;

- essere lontana da allevamenti o da altri luoghi dove soggiornano animali verosimilmente colpiti da malattie contagiose;

- disporre di un efficace sistema di controllo che garantisca una sorveglianza adeguata degli animali.

_______________

é

ALLEGATO III

Parte A

Direttiva abrogata e d elenco delle sue modificazioni successive (di cui all’articolo 26)

Direttiva 91/496/CEE del Consiglio (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56) |

Direttiva 91/628/CEE del Consiglio (GU L 340 dell’11.12.1991, pag. 17) | limitatamente all’articolo 11, paragrafo 3, nella sua formulazione iniziale |

Decisione 92/438/CEE del Consiglio (GU L 243 del 25.8.1992, pag. 27) Atto di adesione del 1994, Allegato I, punto V.E.I.1.2 (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 132) | limitatamente all’articolo 9 |

Direttiva 96/43/CE del Consiglio (GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1) | limitatamente all'articolo 2, paragrafo 2 |

Atto di adesione del 2003, Allegato II, punto 6.B.I.21 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 381) |

Direttiva 2006/104/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352) | limitatamente al riferimento alla direttiva 91/496/CEE di cui all'articolo 1 e all'Allegato, punto I.5 |

Direttiva 2008/73/CE del Consiglio (GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40) | limitatamente all'articolo 13 |

Parte B

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale(di cui all’articolo 26)

Direttive | Termini di attuazione |

91/496/CEE | 1° dicembre 1991[21] 1° luglio 19921 |

91/628/CEE | 1° gennaio 1993 |

96/43/CE 2006/104/CE | 1° luglio 1997 1° gennaio 2007 |

2008/73/CE | 1° gennaio 2010 |

_______________

ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

Direttiva 91/496/CEE | Presente direttiva |

__ | Capo I |

Articolo 1 Articolo 2, paragrafo 1 Articolo 2, paragrafo 2 | Articolo 1 Articolo 2, primo comma Articolo 2, secondo comma |

Capo I | Capo II |

Articolo 3 | Articolo 3 |

Articolo 4, paragrafo 1, alinea | Articolo 4, paragrafo 1, alinea |

Articolo 4, paragrafo 1, primo trattino | Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) |

Articolo 4, paragrafo 1, secondo trattino | Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) |

Articolo 4, paragrafo 1, terzo trattino | Articolo 4, paragrafo 1, lettera c) |

Articolo 4, paragrafo 1, quarto trattino | Articolo 4, paragrafo 1, lettera d) |

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, alinea | Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, alinea |

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera a), primo comma | Articolo 4, paragrafo 2, lettera a) |

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera a), secondo comma | Articolo 4, paragrafo 5 |

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera b) | Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera b) |

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera c) | Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera c) |

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera d) | Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera d) |

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma | Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma |

Articolo 4, paragrafi 3 e 4 | Articolo 4, paragrafi 3 e 4 |

Articolo 4, paragrafo 5 | Articolo 4, paragrafo 6 |

Articolo 5 | Articolo 5 |

Articolo 6, paragrafi 1 e 2 | Articolo 6, paragrafi 1 e 2 |

Articolo 6, paragrafo 3, alinea | Articolo 6, paragrafo 3, alinea |

Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), parole introduttive | Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), parole introduttive |

Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), primo trattino | Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), i) |

Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), secondo trattino | Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), ii) |

Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), terzo trattino | Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), iii) |

Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), quarto trattino | Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), iv) |

Articolo 6, paragrafo 3, lettera b) | Articolo 6, paragrafo 3, lettera b) |

Articolo 6, paragrafo 3, lettera c), parole introduttive | Articolo 6, paragrafo 3, lettera c), parole introduttive |

Articolo 6, paragrafo 3, lettera c), primo trattino | Articolo 6, paragrafo 3, lettera c), i) |

Articolo 6, paragrafo 3, lettera c), secondo trattino | Articolo 6, paragrafo 3, lettera c), ii) |

Articolo 6, paragrafo 3, lettera d), parole introduttive | Articolo 6, paragrafo 3, lettera d), parole introduttive |

Articolo 6, paragrafo 3, lettera d), primo trattino | Articolo 6, paragrafo 3, lettera d), i) |

Articolo 6, paragrafo 3, lettera d), secondo trattino | Articolo 6, paragrafo 3, lettera d), ii) |

Articolo 6, paragrafo 3, lettera d), terzo comma | Articolo 6, paragrafo 3, lettera d), iii) |

Articolo 6, paragrafo 3, lettera d), quarto comma | Articolo 6, paragrafo 3, lettera d), iv) |

Articolo 6, paragrafo 3, lettera d, quinto comma | Articolo 6, paragrafo 3, lettera d), v) |

Articolo 6, paragrafo 3 lettere e), f) e g) | Articolo 6, paragrafo 3, lettere e), f) e g) |

Articolo 6 paragrafo 4, primo comma | Articolo 6, paragrafo 4, primo comma |

Articolo 6, paragrafo 4, secondo comma | Articolo 6, paragrafo 4, secondo comma |

Articolo 6, paragrafo 4, terzo comma | __ |

Articolo 6, paragrafo 4, quarto comma | __ |

Articolo 6, paragrafo 4, quinto comma | Articolo 6, paragrafo 4, terzo comma |

Articolo 6, paragrafo 5 | Articolo 6, paragrafo 5 |

Articolo 7, paragrafo 1, alinea | Articolo 7, paragrafo 1, alinea |

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma | Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) |

Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) |

Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma | Articolo 7, paragrafo 1, lettera c) |

Articolo 7, paragrafo 2 | Articolo 7, paragrafo 2 |

Articolo 7, paragrafo 3, primo comma | Articolo 7, paragrafo 3, primo comma |

Articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, alinea | Articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, alinea |

Articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, primo trattino | Articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, lettera a) |

Articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, secondo trattino | Articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, lettera b) |

Articolo 8A, alinea | Articolo 8, paragrafo 1, alinea |

Articolo 8A, punto 1, alinea | Articolo 8, paragrafo 1, alinea |

Articolo 8A, punto 1, lettera a) | Articolo 8, paragrafo 1, lettera a) |

Articolo 8A, punto 1, lettera b) | Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) |

Articolo 8A, punto 2, alinea | Articolo 8, paragrafo 2, alinea |

Articolo 8A, punto 2, primo trattino | Articolo 8, paragrafo 2, lettera a) |

Articolo 8A, punto 2, secondo trattino | Articolo 8, paragrafo 2, lettera b) |

Articolo 8A, punto 2, terzo trattino | Articolo 8, paragrafo 2, lettera c) |

Articolo 8A, punto 2, quarto trattino | Articolo 8, paragrafo 2, lettera d) |

Articolo 8A, punto 2, quinto trattino | Articolo 8, paragrafo 2, lettera e) |

Articolo 8A, punto 3 | Articolo 8, paragrafo 3 |

Articolo 8A, punto 4 | Articolo 8, paragrafo 4 |

Articolo 8A, punto 5 | Articolo 8, paragrafo 5 |

Articolo 8B | Articolo 8, paragrafo 6 |

Articolo 9 | Articolo 9 |

Articolo 10, paragrafo 1, primo comma, alinea | Articolo 10, paragrafo 1, primo comma, alinea |

Articolo 10, paragrafo 1, primo comma, primo trattino | Articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera a) |

Articolo 10, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino | Articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera b) |

Articolo 10, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino | Articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera c) |

Articolo 10, paragrafo 1, primo comma | Articolo 10, paragrafo 1, secondo comma |

Articolo 10, paragrafo 2, alinea | Articolo 10, paragrafo 2, alinea |

Articolo 10, paragrafo 2, primo trattino | Articolo 10, paragrafo 2, lettera a) |

Articolo 10, paragrafo 2, secondo trattino | Articolo 10, paragrafo 2, lettera b) |

Articolo 10, paragrafo 2, terzo trattino | Articolo 10, paragrafo 2, lettera c) |

Articolo 10, paragrafo 3 | Articolo 10, paragrafo 3 |

Articolo 10, paragrafo 4, lettera a) | Articolo 10, paragrafo 4, primo comma |

Articolo 10, paragrafo 4, lettera b), primo comma | Articolo 10, paragrafo 4, secondo comma |

Articolo 10, paragrafo 4, lettera b), secondo comma | Articolo 10, paragrafo 4, terzo comma |

Articolo 10, paragrafi 5, 6 e 7 | Articolo 10, paragrafi 5, 6 e 7 |

Articolo 11 | Articolo 11 |

Articolo 12, paragrafo 1, alinea | Articolo 12, paragrafo 1, alinea |

Articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b) | Articolo 12, paragrafo 1, lettera a) e b) |

Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), primo comma | Articolo 12, paragrafo 1, lettera c) |

Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, alinea | Articolo 12, paragrafo 2, alinea |

Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, primo trattino | Articolo 12, paragrafo 2, lettera a) |

Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, secondo trattino | Articolo 12, paragrafo 2, lettera b) |

Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), terzo comma, alinea | Articolo 12, paragrafo 3, primo comma, alinea |

Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), terzo comma, primo trattino | Articolo 12, paragrafo 3, primo comma, lettera a) |

Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), terzo comma, secondo trattino | Articolo 12, paragrafo 3, primo comma, lettera b) |

Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), quarto comma | Articolo 12, paragrafo 3, secondo comma, prima frase |

Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), quinto comma | Articolo 12, paragrafo 3, secondo comma, seconda frase |

Articolo 12, paragrafo 2 | Articolo 12, paragrafo 4 |

Articolo 12, paragrafo 3 | Articolo 12, paragrafo 5 |

Articolo 12, paragrafo 4 | Articolo 12, paragrafo 6 |

Articolo 12, paragrafo 5 | Articolo 12, paragrafo 7 |

Articoli da 13 a 17 | Articoli da 13 a 17 |

Articolo 17bis | __ |

Capo II | Capo III |

Articolo 18, paragrafo 1, alinea | Articolo 18, paragrafo 1, alinea |

Articolo 18, paragrafo 1, primo trattino | Articolo 18, paragrafo 1 lettera a) |

Articolo 18, paragrafo 1, secondo trattino | Articolo 18, paragrafo 1, lettera b) |

Articolo 18, paragrafo 2, alinea | Articolo 18, paragrafo 2, alinea |

Articolo 18, paragrafo 2, primo trattino | Articolo 18, paragrafo 2, lettera a) |

Articolo 18, paragrafo 2, secondo trattino | Articolo 18, paragrafo 2, lettera b) |

Articolo 18, paragrafi da 3 a 8 | Articolo 18, paragrafi da 3 a 8 |

Capo III | Capo IV |

Articolo 19 | Articolo 20 |

Articolo 20 | Articolo 21 |

Articolo 21 | Articolo 22 |

Capo IV | Capo V |

Articolo 22 | Articolo 22, paragrafi 1 e 2 |

Articolo 23 | Articolo 22, paragrafi 1 e 3 |

Articolo 24 | Articolo 23 |

Articolo 25 | Articolo 24 |

Articolo 26 | __ |

Articolo 27 | __ |

Articolo 28 | __ |

Articolo 29 | Articolo 25 |

Articolo 30 | __ |

__ | Articolo 26 |

__ | Articolo 27 |

Articolo 31 | Articolo 28 |

Allegato A | Allegato I |

Allegato B | Allegato II |

__ | Allegato III |

__ | Allegato IV |

_____________

[1] COM(87) 868 PV.

[2] V. allegato 3, parte A, delle conclusioni.

[3] Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

[4] Allegato III, parte A della presente proposta.

[5] GU C […] del […], pag. […].

[6] GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

[7] V. allegato III, parte A.

[8] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[9] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

[10] GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

[11] GU L 243 del 25.8.1992, pag. 27.

[12] GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.

[13] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

[14] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 55.

[15] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321.

[16] GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34.

[17] GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

[18] GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58.

[19] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

[20] GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

[21] Primo comma dell’articolo 30, paragrafo 1 della direttiva 91/496/CEE:“1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi:a) alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3 e degli articoli 13, 18 e 21, il 1° dicembre 1991;b) alle altre disposizioni della presente direttiva, il 1° luglio 1992.”