52008PC0849

Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione che la Comunità deve adottare in merito alla Proposta di modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR 1975) /* COM/2008/0849 def. - ACC 2008/0236 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 19.12.2008

COM(2008) 849 definitivo

2008/0236 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione che la Comunità deve adottare in merito alla proposta di modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR 1975)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Contesto della proposta

Motivazione e obiettivi della proposta

La convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) del 14 novembre 1975 è stata approvata a nome della Comunità economica europea con il regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio ed è entrata in vigore nella Comunità il 20 giugno 1983.

La decisione proposta è intesa a modificare la nota esplicativa dell'articolo 8, paragrafo 3, della convenzione TIR. La modifica riguarda il livello di garanzia raccomandato per il carnet TIR. Nell'ottobre 2008 il gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti e il comitato amministrativo della convenzione TIR hanno deciso che l'importo che si raccomanda di richiedere per ciascun carnet TIR doveva essere modificato e passare da 50 000 USD a 60 000 EUR.

Contesto generale

La convenzione TIR è gestita dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) che ha sede a Ginevra. La convenzione ha stabilito una procedura doganale di transito per la circolazione internazionale di merci su strada e permette alle merci in regime di sospensione doganale e fiscale di attraversare le frontiere internazionali con un intervento minimo delle autorità doganali durante il tragitto. Diminuendo i tradizionali ostacoli alla circolazione internazionale delle merci, il regime TIR favorisce lo sviluppo del commercio internazionale. Inoltre, riducendo i ritardi nel transito, consente di risparmiare in misura significativa sui costi di trasporto. Il vantaggio principale del regime consiste nel fatto che la convenzione TIR offre, attraverso la sua catena di garanzia internazionale, un accesso relativamente semplice alle garanzie richieste. I carnet TIR costituiscono non solo una dichiarazione di transito ma anche una prova di garanzia. Il livello di garanzia di 50 000 USD, fissato nel 1975, non è mai stato modificato.

Nel corso degli ultimi mesi, alcune parti contraenti della convenzione hanno espresso la propria preoccupazione riguardo al livello di garanzia di 50 000 USD attualmente raccomandato per i trasporti TIR. Esse sostengono che i tassi di cambio e i prezzi attuali differiscono da quelli applicabili nel 1975, il che comporta l'applicazione di misure di controllo supplementari quali scorte doganali o garanzie finanziarie. Al fine di evitare tali misure e problemi supplementari è stata proposta una modifica della nota esplicativa 0.8.3. La proposta è stata esaminata dal gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti e dal comitato amministrativo della convenzione TIR senza che venissero sollevate obiezioni.

Poiché la normativa comunitaria già applica l'importo raccomandato di 60 000 EUR, la modifica proposta non ha alcun effetto per la Comunità.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Nessuna.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

La decisione proposta è coerente con la politica comune in materia di commercio e trasporti. Il regime TIR, che agevola il trasporto su strada, consente la circolazione delle merci attraverso 67 parti contraenti con un intervento minimo da parte delle amministrazioni doganali e fornisce, attraverso una catena di garanzia internazionale, un accesso relativamente semplice alle garanzie richieste. Le semplificazioni ottenute mediante la convenzione TIR sono in linea con la strategia di Lisbona riveduta.

Consultazione delle parti interessate e valutazione dell’impatto

Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Consultazioni sulla proposta hanno avuto luogo con l'Unione internazionale dei trasporti stradali, con tutte le associazioni garanti e con le autorità doganali delle parti contraenti della convenzione TIR. Vi sono state inoltre consultazioni nell'ambito delle riunioni del gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti e del comitato amministrativo della convenzione TIR.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Parere favorevole.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione dell'impatto

Il livello di garanzia per il carnet TIR dovrebbe essere aumentato al fine di rendere sicuro il regime TIR ed eliminare misure di controllo supplementari come le scorte o la richiesta di depositi di cauzioni o garanzie finanziarie.

Per la Comunità, la garanzia raccomandata di 60 000 EUR si applica già da un certo tempo e la modifica proposta avrà inoltre l'effetto di allineare la normativa comunitaria alla convenzione TIR.

L'introduzione di questa modifica consentirà di garantire pienamente gli interessi finanziari delle amministrazioni doganali e il ricorso a costose scorte doganali dovrebbe diminuire.

Elementi giuridici della proposta

La presente modifica riguarda la nota esplicativa 0.8.3 della convenzione TIR.

Base giuridica

Articolo 133 e articolo 300, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea.

Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Principio di proporzionalità

La proposta soddisfa il principio di proporzionalità per i motivi di seguito indicati.

Essa introduce modifiche nell'accordo internazionale e in tal senso rispetta il principio di proporzionalità.

La proposta riguarda la nota esplicativa. Lo scopo della modifica è quello di far passare il livello di garanzia raccomandato per il carnet TIR da 50 000 USD a 60 000 EUR.

Scelta degli strumenti

Strumenti proposti: decisione.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per i motivi di seguito indicati.

Gli accordi internazionali e le relative modifiche sono di norma introdotti nell'ordinamento giuridico della Comunità mediante decisioni.

Incidenza sul bilancio

Nessuna.

2008/0236 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione che la Comunità deve adottare in merito alla proposta di modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR 1975)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) del 14 novembre 1975 è stata approvata a nome della Comunità con il regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio, del 25 luglio 1978[1], ed è entrata in vigore nella Comunità il 20 giugno 1983[2].

(2) Alcune parti contraenti della convenzione TIR hanno espresso la propria preoccupazione riguardo al livello di garanzia attualmente raccomandato per i trasporti TIR. Esse sostengono che i tassi di cambio e i prezzi attuali differiscono da quelli applicabili nel 1975 e che ciò comporta l'applicazione di misure di controllo supplementari quali scorte doganali o garanzie finanziarie. Al fine di evitare tali misure e problemi supplementari è stata proposta una modifica della nota esplicativa 0.8.3.

(3) Nell'ottobre 2008 il comitato amministrativo della convenzione TIR ha deciso che, per garantire gli interessi finanziari delle autorità doganali che partecipano al regime TIR, era opportuno modificare la nota esplicativa 0.8.3 per sostituire il riferimento a 50 000 USD con un riferimento a 60 000 EUR.

(4) Occorre determinare la posizione della Comunità in merito alla modifica proposta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione della Comunità nell’ambito del comitato amministrativo è quella di appoggiare il progetto di modifica il cui testo è riportato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

Modificare la nota esplicativa 0.8.3 come segue:

sostituire "50 000 dollari degli Stati Uniti" con "60 000 EUR".

[1] GU L 252 del 14.9.1978.

[2] GU L 31 del 2.2.1983, pag. 13.