Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1859/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive nei confronti dell’Uzbekistan /* COM/2008/0841 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 11.12.2008 COM(2008) 841 definitivo Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1859/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive nei confronti dell’Uzbekistan (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Il 14 novembre 2005, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1859/2005 che istituisce misure restrittive nei confronti dell’Uzbekistan. Il regolamento vieta, tra l'altro, di vendere, fornire, trasferire o esportare in Uzbekistan attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna. Nell'allegato I del regolamento sono elencate le merci a cui si applica il divieto. 2. L'elenco delle merci riprendeva l'elenco delle attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna contenuto nell'allegato I degli Orientamenti sull'attuazione e la valutazione delle misure restrittive (sanzioni) nel contesto della politica estera e di sicurezza comune dell'UE, approvati dal Consiglio nel dicembre 2003 (documento del Consiglio 15579/03). 3. Gli orientamenti sono stati aggiornati nel dicembre 2005 e l'elenco dell'allegato I è stato sostituito (documento del Consiglio 15579/03). Poiché il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti ha introdotto un sistema di autorizzazioni di esportazione per alcune delle merci interessate, indipendentemente dalla loro destinazione, queste merci sono state depennate dall'elenco standard delle attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna. 4. La Commissione propone di sostituire l'allegato I del regolamento (CE) n. 1859/2005 con l'elenco aggiornato delle attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1859/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive nei confronti dell’Uzbekistan IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 301, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1859/2005 del Consiglio, del 14 novembre 2005, che istituisce misure restrittive nei confronti dell’Uzbekistan[1] vieta, tra l'altro, di vendere, fornire, trasferire o esportare in Uzbekistan attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna. Nell'allegato I del regolamento sono elencate le merci a cui si applica il divieto. (2) L'elenco delle attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna deve essere aggiornato in base alle raccomandazioni degli esperti, tenendo conto del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti[2]. (3) Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 1859/2005, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato I del regolamento (CE) n. 1859/2005 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il presidente ALLEGATO “ALLEGATO I Elenco delle attrezzature di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e agli articoli 2 e 4 che potrebbero essere utilizzate ai fini della repressione interna 1. Armi da fuoco, munizioni e accessori connessi: 1.1 armi da fuoco non sottoposte ad autorizzazione dai punti ML 1 e ML 2 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE[3]; 1.2 munizioni specificamente progettate per le armi da fuoco elencate al punto 1.1 e loro componenti appositamente progettati; 1.3 congegni di mira non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE. 2. Bombe e artifizi non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE. 3. Veicoli: 3.1 veicoli equipaggiati con un cannone ad acqua, appositamente progettati o modificati a fini antisommossa; 3.2 veicoli specificamente progettati o modificati per essere elettrificati onde respingere gli assalitori; 3.3 veicoli specificamente progettati o modificati per rimuovere barricate, incluse apparecchiature da costruzione con protezione balistica; 3.4 veicoli specificamente progettati per il trasporto dei detenuti e/o degli imputati in custodia preventiva; 3.5 veicoli specificamente progettati per installare barriere mobili; 3.6 componenti per i veicoli di cui ai punti da 3.1 a 3.5, specificamente progettati a fini antisommossa. Nota 1 Questo punto non sottopone ad autorizzazione i veicoli specificamente progettati a fini antincendio. Nota 2 Ai fini del punto 3.5 il termine "veicoli" include i rimorchi. 4. Sostanze esplosive e attrezzature collegate: 4.1 apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le micce detonanti e loro componenti appositamente progettati, tranne quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l'attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l'innesco di un'esplosione (ad es., gonfiatori degli air bag per autoveicoli, limitatori di tensione degli azionatori antincendio a sprinkler); 4.2 cariche esplosive a taglio lineare non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE; 4.3 altri esplosivi non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE e sostanze collegate: a. amatolo; b. nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5% di azoto); c. nitroglicole; d. tetranitrato di pentaeritrite (PETN); e. cloruro di picrile; f. 2,4,6-trinitrotoluene (TNT). 5. Apparecchiature protettive non sottoposte ad autorizzazione dal punto ML 13 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE: 5.1 giubbotto antiproiettile per la protezione da armi da fuoco e/o da taglio; 5.2 elmetti con protezione balistica e/o protezione da antiframmentazione, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici. Nota. Questo punto non sottopone ad autorizzazione: -apparecchiature specificamente progettate per attività sportive; - apparecchiature specificamente progettate per esigenze di sicurezza sul lavoro. 6. Simulatori, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, per la formazione nell'uso di armi da fuoco, e software appositamente progettato. 7. Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d'immagine, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE. 8. Filo spinato tagliente. 9. Coltelli militari, coltelli e baionette da combattimento con lama eccedente in lunghezza i 10 cm. 10. Apparecchiature di fabbricazione specificamente progettate per gli articoli di cui al presente elenco. 11. Tecnologia specifica per lo sviluppo, la fabbricazione o l'uso degli articoli di cui al presente elenco.” [1] GU L 299 del 16.11.2005, pag. 23. [2] GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1. [3] GU C 98 del 18.4.2008, pag. 1.