Parere della Commissione a norma dell’articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento Europeo alla posizione comune del Consiglio in merito alla proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE /* COM/2008/0828 def. - COD 2005/0237 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 26.11.2008 COM(2008) 828 definitivo 2005/0237 (COD) PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell’articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio in merito alla proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE 2005/0237 (COD) PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell’articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio in merito alla proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (Testo rilevante ai fini del SEE) 1. Introduzione L’articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE stabilisce che la Commissione formula un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. La Commissione espone in appresso il proprio parere sui 34 emendamenti proposti dal Parlamento. 2. Iter procedurale Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio [documento COM(2005) 587 definitivo - 2005/0237 COD]: | 30 gennaio 2006 | Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: | 13 settembre 2006 | Data del parere del Comitato delle regioni: | 15 giugno 2006 | Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: | 25 aprile 2007 | Data di adozione della posizione comune: | 6 giugno 2008 | Data del parere del Parlamento europeo in seconda lettura: | 24 settembre 2008 | 3. Obiettivo della proposta L’obiettivo della proposta è la riforma dell’attuale sistema di riconoscimento, da parte della Comunità, degli organismi incaricati dagli Stati membri di ispezionare e certificare la sicurezza delle navi nell’ambito delle convenzioni internazionali (“società di classificazione”), sistema istituito dalla direttiva 94/57/CE (GU L 319 del 12 dicembre 1994, pag. 20). Per questo quarto aggiornamento della direttiva si è fatto ricorso alla tecnica della rifusione. Più in particolare, la proposta di rifusione è volta a conseguire i seguenti obiettivi: 1. rafforzare i sistemi di controllo degli organismi riconosciuti grazie alla creazione di un organismo preposto alla certificazione dei loro sistemi di gestione della qualità, comuni ma dotati di indipendenza; 2. unificare l’attuale doppio sistema di riconoscimento ordinario e limitato; il riconoscimento potrà ormai essere concesso solo in funzione della qualità del servizio e delle prestazioni offerte dagli organismi interessati, senza distinzioni basate sulle dimensioni di questi ultimi; 3. semplificare e migliorare la struttura dei criteri comunitari di riconoscimento, rendendoli maggiormente rigorosi; 4. riformare il sistema delle sanzioni, che attualmente prevede solo la sospensione o il ritiro del riconoscimento; la proposta è volta a introdurre un sistema di sanzioni finanziarie, più graduali e maggiormente efficaci, mantenendo al tempo stesso la possibilità del ritiro nei casi più gravi; 5. introdurre il mutuo riconoscimento dei certificati di classificazione fra organismi riconosciuti (certificati di conformità alle norme tecniche interne di tali organismi), segnatamente in materia di attrezzature marine, quando tali certificati sono rilasciati sulla base di norme tecniche equivalenti; 6. chiarire l’ambito di applicazione e facilitare l’applicazione di determinate disposizioni della direttiva. 4. Parere della Commissione sugli emendamenti adottati dal Parlamento europeo 4.1. Emendamenti accolti dalla Commissione La Commissione accoglie nella loro integralità gli emendamenti 1, da 14 a 17, da 19 a 24, 33 e 34. Emendamenti accolti in parte - La Commissione accetta la lettera a) dell’emendamento 8 ma non la lettera b), che riprende il parere espresso dal Parlamento in prima lettura, poiché ritiene che la posizione comune offra un testo più adeguato per i motivi indicati nel suo parere dell’11 giugno 2008[1]. Emendamenti accolti in linea di principio - La Commissione può accettare gli emendamenti 10, 11 e 12 in linea di principio, poiché integrano elementi provenienti dalla sua proposta di direttiva relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera; tuttavia, le definizioni introdotte da tali emendamenti dovrebbero applicarsi esclusivamente alle disposizioni relative agli obblighi dello Stato di bandiera. La Commissione prende atto che il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sulla sua proposta relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera. L’accordo politico riguarda il contenuto degli emendamenti 1, da 10 a 12, da 14 a 17, da 19 a 24 e 33, per cui tali emendamenti non risultano più necessari nella prospettiva della procedura di conciliazione. 4.2. Emendamenti respinti dalla Commissione - La Commissione respinge gli emendamenti da 2 a 7, 9, 13, 18 e da 25 a 32, che riprendono il parere espresso dal Parlamento in prima lettura, poiché essa ritiene che la posizione comune offra un testo più adeguato per le ragioni esposte nel suo parere dell’11 giugno 2008. 5. Conclusioni In applicazione dell’articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE la Commissione modifica la propria proposta secondo quanto sopra indicato. [1] COM(2008) 370 definitivo.