52008PC0825




[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 3.12.2008

COM(2008) 825 definitivo

2008/0242 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce l’“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (CE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide]

(Rifusione)

{SEC(2008) 2981}{SEC(2008) 2982}

RELAZIONE

Contesto della proposta

- Motivazione e obiettivi

Il regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell’11 dicembre 2000, che istituisce l’“Eurodac” (di seguito “regolamento EURODAC”)[1] è entrato in vigore il 15 dicembre 2000. EURODAC è un sistema informatico su scala comunitaria creato al fine di facilitare l’applicazione della convenzione di Dublino[2] intesa ad istituire un meccanismo chiaro e efficace per determinare lo Stato competente per le domande di asilo presentate in uno degli Stati membri dell’UE. La convenzione di Dublino è stata sostituita da un atto legislativo comunitario, il regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (ovvero, il regolamento Dublino)[3]. L’EURODAC è diventato operativo il 15 gennaio 2003.

A giugno 2007 la Commissione ha pubblicato la relazione sulla valutazione del sistema Dublino[4] (di seguito “relazione di valutazione”) che traccia il bilancio del primo triennio (2003-2005) di funzionamento dell’EURODAC. Pur riconoscendo che il regolamento Dublino viene applicato in modo soddisfacente nell’insieme, la relazione punta il dito su alcuni problemi connessi all’efficienza delle disposizioni di legge in vigore e individua quelli che occorre affrontare per migliorare il sostegno fornito dall’EURODAC ad un’applicazione più agevole del regolamento Dublino.

Come annuncia il Piano strategico sull'asilo[5], questa proposta rientra in un primo pacchetto di proposte intese a garantire un livello superiore di armonizzazione e migliori norme di protezione ai fini del sistema europeo comune di asilo. Essa è adottata contemporaneamente alla rifusione del regolamento Dublino[6] e della direttiva accoglienza[7]. Nel 2009 la Commissione intende proporre la modifica della direttiva qualifiche[8] e della direttiva procedure[9]. Inoltre, nel primo trimestre del 2009, la Commissione proporrà la creazione di un ufficio europeo di sostegno per l'asilo inteso a prestare assistenza pratica agli Stati membri nel processo decisionale relativo alle domande di asilo. L'ufficio aiuterà anche gli Stati membri che subiscono particolari pressioni sui sistemi di asilo nazionali, soprattutto a causa della loro posizione geografica, a rispettare gli obblighi previsti dalla legislazione comunitaria fornendo consulenze specifiche e sostegno pratico.

La relazione di valutazione rileva i continui ritardi nella trasmissione delle impronte digitali da parte di una serie di Stati membri. Il regolamento EURODAC prevede attualmente un termine molto vago per la trasmissione delle impronte, il che nella pratica può tradursi in lungaggini notevoli. Si tratta di un problema cruciale in quanto un ritardo nella trasmissione può produrre risultati contrari ai principi di competenza sanciti dal regolamento Dublino.

La relazione di valutazione individua una gestione insufficiente della cancellazione dei dati dovuta all’assenza di un dispositivo efficiente che permetta agli Stati membri di scambiarsi le informazioni relative allo status del richiedente asilo. Gli Stati membri che hanno inserito dati relativi a una determinata persona spesso non sanno che un altro Stato membro d’origine ha provveduto a cancellare dati riguardanti la stessa persona e quindi non si rendono conto che dovrebbero procedere anch’essi alla cancellazione. Ne consegue uno scarso controllo del principio secondo cui i dati vanno conservati in modo tale da consentire l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti.

In base all’analisi della relazione di valutazione, la mancanza di chiarezza nella designazione delle autorità nazionali che hanno accesso all’EURODAC ostacola il ruolo di controllo della Commissione e del garante europeo della protezione dei dati (GEPD).

Dai dati statistici dell’EURODAC si evince che in alcuni casi coloro cui è stato accordato asilo in uno Stato membro presentano la richiesta anche in un altro Stato membro, o in alcuni casi la ripresentano nel medesimo Stato membro. In questi casi, il regolamento EURODAC in vigore non prevede che gli Stati membri che introducono i dati relativi ad una domanda ripresentata dispongano di questa informazione. Ne risulta che coloro che godono già diritto di asilo in uno Stato membro possono presentare domanda in un altro Stato membro, in violazione del principio secondo cui la competenza spetta ad un unico Stato membro.

Tenuto conto delle modifiche pratiche, della necessità di garantire la coerenza con l’evoluzione dell’ acquis in materia di asilo dall’adozione del regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio e del trasferimento della gestione operativa dell’EURODAC ad una nuova struttura, si rendono necessari diversi adeguamenti tecnici.

Nell’ambito di un’approfondita valutazione d’impatto sono state esaminate le diverse opzioni per ciascuno dei problemi ivi individuati. Viene pertanto proposto in questa sede di rifondere il regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio con il relativo regolamento di attuazione (CE) n. 407/2002 [10] (di seguito “regolamento di attuazione”) per garantire fra l’altro un’attuazione più efficiente del regolamento EURODAC, vegliare alla coerenza con l’ acquis in materia di asilo così come sviluppatosi dall’adozione del regolamento, aggiornare alcune disposizioni tenendo conto degli sviluppi fattuali sopravvenuti dalla suddetta adozione, stabilire un nuovo quadro di gestione e assicurare una maggior rispetto dei dati personali.

- Contesto generale

Il programma dell’Aia invitava la Commissione a sottoporre al Consiglio e al Parlamento europeo gli strumenti giuridici relativi alla seconda fase del regime europeo comune in materia di asilo in vista della loro adozione entro il 2010.

Nella recente comunicazione dal titolo “Piano strategico sull’asilo - Un approccio integrato in materia di protezione nell’Unione europea”[11], la Commissione ha ribadito l’intento di proporre modifiche al regolamento EURODAC nell’ambito della seconda fase del sistema comune europeo di asilo.

Onde garantire un certo grado di coerenza nella seconda fase della creazione del sistema comune europeo di asilo, la presente rifusione del regolamento EURODAC con il relativo regolamento di attuazione viene proposta parallelamente alla proposta di modifica del regolamento Dublino.

In assenza di un intervento risolutivo a livello dell’Unione, i problemi su esposti sono destinati a persistere dal momento che il regolamento, nella sua formulazione attuale, non basta a garantire un elevato grado di efficienza a sostegno dell’applicazione del regolamento Dublino. Gli Stati membri potrebbero essere tentati di seguire interpretazioni proprie suscettibili di impedire un’applicazione corretta e uniforme del regolamento EURODAC, dando così adito a gravi discrepanze, pregiudizievoli ai fini della certezza del diritto.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Il sistema Dublino è costituito dal regolamento Dublino [12] , dal regolamento EURODAC e dai rispettivi regolamenti di attuazione: il regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo[13] e il regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che definisce talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l’“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino[14].

Coerenza con altre politiche

La presente proposta è pienamente in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 1999, con il programma dell’Aia del 2004 e con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare per quanto riguarda il diritto di asilo e la protezione dei dati personali.

Il regolamento SIS II[15] e il regolamento VIS[16] affermano la necessità di istituire un’Autorità di gestione che garantisca il funzionamento di questi due sistemi informatici su larga scala. Nelle dichiarazioni comuni che accompagnano i suddetti regolamenti, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno convenuto che la succitata autorità assuma la forma di un’agenzia[17]. Nella valutazione d’impatto eseguita in vista della creazione della suddetta agenzia, la possibilità che tutti i sistemi informatici su larga scala siano riuniti in un’unica sede, sotto una gestione unica e girino sulla stessa piattaforma viene ritenuta tale da consentire di potenziare la produttività e ridurre i costi operativi nel lungo periodo. La valutazione d’impatto ritiene pertanto che una nuova agenzia di regolamentazione sia in realtà la migliore opzione per lo svolgimento dei compiti dell’“Autorità di gestione” del SIS II, del VIS e anche dell’EURODAC.

Conformità con la Carta dei diritti fondamentali

La presente rifusione presta debita attenzione alla tutela dei diritti fondamentali. La valutazione d’impatto allegata alla presente proposta prende in considerazione il diritto di asilo e la protezione dei dati personali.

Per quanto riguarda il diritto di asilo, le modifiche alle disposizioni del regolamento riguardanti le informazioni da fornire ai richiedenti asilo in merito all ’ applicazione del sistema Dublino fanno sì che questo diritto possa essere effettivamente esercitato.

La nuova disposizione in forza della quale gli Stati membri sono tenuti ad indicare nell’EURODAC se agiscono in applicazione clausole discrezionali previste dal regolamento Dublino agevola la comunicazione tra gli Stati membri e, facendo chiarezza su quale Stato membro si occupa del caso, riduce l’incertezza per il richiedente asilo.

Quanto alla protezione dei dati personali, assicurando una gestione efficiente della cancellazione dei dati , la presente proposta garantisce che i dati siano conservati in modo da consentire l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti. Lo stesso principio sottende alla modifica in virtù della quale il periodo di conservazione dei dati relativi a cittadini di paesi terzi o apolidi cui sono state rilevate le impronte digitali in relazione all ’ attraversamento irregolare di una frontiera esterna è allineato con il periodo durante il quale il regolamento Dublino attribuisce la competenza in base alle suddette informazioni.

La presente proposta risulta pertanto pienamente in linea con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare per quanto riguarda il diritto di asilo (articolo 18) e la protezione dei dati personali (articolo 8), e deve essere applicata di conseguenza.

Consultazione delle parti interessate

A giugno 2007 la Commissione ha pubblicato il Libro verde sul futuro regime comune europeo in materia di asilo[18], che individua le possibili scelte per definire il futuro assetto del regolamento Dublino e del regolamento EURODAC. In risposta all’ampia consultazione pubblica sul libro verde, sono stati inviati 89 contributi da una vasta gamma di parti interessate.

I servizi della Commissione hanno discusso i risultati della relazione di valutazione e la scaletta delle modifiche proposte al regolamento con gli Stati membri a marzo 2008, in sede di comitato per l’immigrazione e l’asilo, e con gli operatori degli Stati membri ad ottobre 2007 e aprile 2008, in occasione di due riunioni informali di esperti dedicate alle conclusioni della relazione di valutazione.

Nell’approntare le modifiche al regolamento, sono stati inoltre consultati informalmente l’ACNUR, il Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli (ECRE) e il GEDP.

Elementi giuridici della proposta

Onde garantire un’attuazione più efficiente del regolamento EURODAC, si propone una più chiara definizione dei termini per la trasmissione dei dati.

Per soddisfare al meglio i requisiti connessi alla protezione dei dati , viene disposto che il sistema centrale informi gli Stati membri circa la necessità di procedere alla cancellazione, consentendo una migliore gestione della cancellazione dei dati dalla banca dati centrale.

Il regolamento EURODAC in vigore prevede che, dopo cinque anni dall’avvio delle attività dell’EURODAC, sia adottata una decisione in merito all’opportunità che i dati relativi ai rifugiati (finora conservati ma non consultabili) siano conservati e consultati o siano cancellati non appena l’interessato venga riconosciuto come rifugiato. Per informare gli Stati membri sullo status di quei richiedenti che hanno già ottenuto protezione internazionale in uno Stato membro, si provvede a sbloccare i dati sui rifugiati (in altri termini, a renderli consultabili).

Per poter facilitare ulteriormente l’applicazione del regolamento Dublino, gli Stati membri devono indicare nell’EURODAC che applicano le clausole discrezionali previste da quel regolamento, in altri termini lo Stato membro interessato dovrà indicare che si riconosce competente per l’esame della domanda di un richiedente per il quale non sarebbe di norma competente in base ai criteri del regolamento Dublino.

Per garantire la coerenza con l ’ acquis in materia di asilo alla luce degli sviluppi sopravvenuti dall’adozione del regolamento, la Commissione propone di estendere il campo di applicazione del regolamento alla protezione sussidiaria e di allinearne la terminologia a quella di altri atti in materia di asilo per quanto riguarda la definizione di straniero (“cittadino di un paese terzo o apolide ” ). La coerenza con il regolamento Dublino (anche per quanto riguarda le preoccupazioni connesse alla protezione dei dati, segnatamente il principio di proporzionalità) verrà garantita allineando il periodo di conservazione dei dati riguardanti cittadini di paesi terzi o apolidi cui sono state rilevate le impronte digitali in relazione all’attraversamento irregolare della frontiera esterna con il periodo durante il quale l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento Dublino attribuisce la competenza in base alle suddette informazioni (un anno).

È altresì importante aggiornare alcune disposizioni tenendo conto degli sviluppi fattuali sopraggiunti dall’adozione del regolamento, quali la modifica dell’atto giuridico di cui il regolamento EURODAC facilita l’applicazione (dalla convenzione di Dublino al regolamento Dublino), il trasferimento dei compiti dall’autorità comune di controllo al GEPD di più recente istituzione e il superamento della pratica inizialmente prevista, ora obsoleta, di trasmettere i dati all’unità centrale con mezzi diversi dalla trasmissione digitale (ad es. su supporto DVD o cartaceo).

In risposta alle preoccupazioni connesse alla protezione dei dati, la modifica della disposizione relativa alla designazione delle autorità nazionali competenti facilita un maggior rispetto dei dati personali (viene richiesto di indicare precisamente la specifica unità responsabile e di precisare in che misura il suo operato è connesso alle finalità dell’EURODAC). In uno spirito di trasparenza, l’elenco di dette autorità verrà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, rispondendo così alle preoccupazioni espresse dagli interessati per quanto riguarda la protezione dei dati.

La proposta prevede di aggiornare e definire più chiaramente le diverse fasi di gestione della banca dati (Commissione, Autorità di gestione, sistema centrale). Il SIS II e il VIS hanno già in comune una piattaforma tecnica e si prevede, in futuro, che il sistema di confronto biometrico (BMS) sia condiviso tra SIS II, VIS e EURODAC. Fino a quando non sarà istituita un’Autorità di gestione unica per i tre sistemi, la Commissione rimarrà responsabile della gestione dell’unità centrale e dovrà garantire la sicurezza della trasmissione dei dati da e verso l’EURODAC.

Al momento dell’adozione del regolamento EURODAC si era deciso che alcune disposizioni sarebbero state contemplate in un regolamento di attuazione, per il quale il Consiglio si era riservato il diritto di adozione. La Commissione ritiene che le disposizioni contenute nei due atti siano di simile natura. I due atti sono peraltro soggetti alla medesima procedura di adozione (ovvero la codecisione). La proposta prevede pertanto di abrogare il regolamento di attuazione e di comprenderne il contenuto nel regolamento EURODAC .

L’unica disposizione[19] per la quale era prevista una procedura di comitatologia si è rivelata insignificante e, negli oltre cinque anni di funzionamento del sistema, la Commissione non ha mai convocato una riunione del relativo comitato. Viene pertanto proposto di abolire il comitato previsto dal regolamento.

Base giuridica

La proposta modifica il regolamento (CE) n. 2725/2000 ma si fonda sulla sua stessa base giuridica, ossia l’articolo 63, paragrafo 1, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea.

Il titolo IV del trattato non si applica al Regno Unito e all’Irlanda, a meno che tali Stati membri non decidano altrimenti secondo le modalità indicate nel protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato ai trattati.

Il Regno Unito e l’Irlanda sono vincolati dal regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio avendo notificato che intendono partecipare alla sua adozione e applicazione a norma del suddetto protocollo. La posizione di tali Stati membri rispetto al regolamento in vigore non ne pregiudica l’eventuale partecipazione al regolamento modificato.

La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai trattati, non partecipa all'adozione del presente regolamento e, di conseguenza, non è vincolata da esso né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, poiché la Danimarca applica l’attuale regolamento Dublino in seguito a un accordo internazionale concluso con la CE nel 2006[20], essa dovrà notificare alla Commissione, conformemente all’articolo 3 dell’accordo, la decisione di attuare o meno il contenuto delle modifiche adottate.

Conseguenze della proposta sugli Stati associati al sistema Dublino non membri dell’UE

Parallelamente all’associazione di vari paesi terzi all’acquis di Schengen, la Comunità ha concluso o sta concludendo con questi stessi paesi accordi di associazione all’acquis Dublino/EURODAC:

- accordo di associazione dell’Islanda e della Norvegia, concluso nel 2001[21];

- accordo di associazione della Svizzera, concluso il 28 febbraio 2008[22];

- accordo di associazione del Liechtenstein, concluso il 28 febbraio 2008[23].

Per stabilire diritti e obblighi tra la Danimarca (che è stata associata, come illustrato sopra, all’ acquis Dublino/EURODAC con un accordo internazionale) e i paesi associati di cui sopra, sono stati conclusi altri due strumenti tra la Comunità e i paesi associati[24].

In conformità dei tre accordi citati, i paesi associati accettano l’ acquis Dublino/EURODAC e i relativi sviluppi, senza eccezioni. Pur non partecipando all’adozione di atti che modificano l’ acquis Dublino o si basano su di esso (quindi neanche alla presente proposta), tali paesi devono notificare alla Commissione entro un termine stabilito se decidono di accettare o meno il contenuto di tali atti, una volta approvati dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Qualora la Norvegia, l’Islanda, la Svizzera o il Liechtenstein non accettino un atto che modifica l’ acquis Dublino/EURODAC o si basa su di esso, si applica la clausola “ghigliottina” e pertanto i rispettivi accordi cessano di avere efficacia, a meno che il comitato misto/congiunto istituito dagli accordi decida altrimenti all’unanimità.

Principio di sussidiarietà

Dato il carattere transnazionale dei problemi connessi all’asilo e alla protezione dei rifugiati, l’UE si trova nella posizione ideale per proporre soluzioni, nell’ambito del sistema comune europeo di asilo, ai problemi attinenti al regolamento EURODAC. Sebbene il regolamento adottato nel 2000 abbia consentito di raggiungere un livello considerevole di armonizzazione, è ancora possibile perfezionare il sostegno fornito dall’EURODAC all’attuazione del regolamento Dublino. Per la gestione di una banca dati UE creata al fine di fornire assistenza all’attuazione di un regolamento che si occupa di flussi transnazionali di richiedenti asilo, l’intervento dell’UE si rende chiaramente necessario.

Principio di proporzionalità

La valutazione d’impatto sulle modifiche da apportare al regolamento EURODAC ha esaminato ogni subopzione per la soluzione dei problemi identificati in modo da ottenere un equilibrio ideale tra utilità pratica e sforzo necessario ed è giunta alla conclusione che, privilegiando un'azione a livello UE, non si va oltre quanto è necessario alla soluzione di questi problemi, che è poi l'obiettivo perseguito.

⎢ 2725/2000/CE (adattato)

2008/0242 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce l’“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino √ del regolamento (CE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide] ∏

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 63, punto 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione[25],

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato[26],

considerando quanto segue:

∫ nuovo

(1) È opportuno apportare una serie di modifiche sostanziali al regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell’11 dicembre 2000, che istituisce l’“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino[27] e al regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che definisce talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l’“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino[28]. Per ragioni di chiarezza, è quindi opportuno provvedere alla rifusione di tali regolamenti.

⎢ 2725/2000/CE considerando 1

(1) Gli Stati membri hanno ratificato la convenzione di Ginevra, del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967.

⎢ 2725/2000/CE considerando 2 (adattato)

(2) Gli Stati membri hanno concluso la convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990 (in seguito denominata: “la convenzione di Dublino”).

∫ nuovo

(2) Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema comune europeo d'asilo, costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo dell'Unione europea relativo alla progressiva realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nella Comunità.

(3) Si è ora conclusa la prima fase dei lavori per l'istituzione di un sistema comune europeo d'asilo che dovrebbe portare, a più lungo termine, all'instaurazione di una procedura comune e a uno status uniforme valido in tutta l'Unione per coloro che hanno ottenuto l'asilo. Il 4 novembre 2004 il Consiglio europeo adottava il programma dell’Aia, determinando gli obiettivi da conseguire nel periodo 2005-2010 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al riguardo il programma dell’Aia invitava la Commissione a concludere la valutazione degli strumenti giuridici adottati nella prima fase e a sottoporre al Consiglio e al Parlamento europeo gli strumenti e le misure relativi alla seconda fase in vista della loro adozione entro il 2010.

⎢ 2725/2000/CE considerando 3 (adattato)

? nuovo

(4) Ai fini dell’applicazione della convenzione di Dublino Ö del regolamento (CE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide][29] Õ è necessario determinare l’identità dei richiedenti asilo ? protezione internazionale ⎪ e delle persone fermate in relazione all’attraversamento irregolare delle frontiere esterne della Comunità. È inoltre auspicabile, ai fini di un’efficace applicazione della convenzione di Dublino Ö del regolamento (CE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide] Õ e, in particolare, dell’articolo 10, paragrafo 1, 18, paragrafo 1, lettere b) e d), consentire a ciascuno Stato membro di accertare se uno straniero √ un cittadino di un paese terzo o un apolide ∏ trovato illegalmente nel suo territorio abbia presentato domanda di asilo ? protezione internazionale ⎪ in un altro Stato membro.

⎢ 2725/2000/CE considerando 4

(5) Costituendo le impronte digitali un elemento importante per la determinazione dell’identità esatta di tali persone, occorre istituire un sistema per il confronto dei dati relativi alle loro impronte digitali.

⎢ 2725/2000/CE considerando 5

? nuovo

(6) A tal fine, è necessario istituire un sistema denominato “EurodacEURODAC”, comprendente un’unità ? un sistema ⎪ centrale, che opererà presso la Commissione e che gestirà una banca dati centrale informatizzata di dati sulle impronte digitali, e i mezzi telematici necessari per le trasmissioni tra gli Stati membri e la banca dati ? il sistema ⎪ centrale.

∫ nuovo

(7) Per assicurare la parità di trattamento di tutti i richiedenti e beneficiari di protezione internazionale, e per garantire la coerenza con l’ acquis dell'UE vigente in materia di asilo, in particolare con la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta e con il regolamento (CE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide], è opportuno estendere il campo di applicazione del presente regolamento onde includere i richiedenti protezione sussidiaria e i beneficiari di tale protezione.

⎢ 2725/2000/CE considerando 6 (adattato)

? nuovo

(8) È altresì necessario invitare gli Stati membri a rilevare ð e trasmettere ï tempestivamente ð i dati ï le sulle impronte digitali di tutti richiedenti asilo ð protezione internazionale ï e di tutti gli stranieri Ö i cittadini di paesi terzi o apolidi Õ che vengano fermati in relazione all’attraversamento irregolare della frontiera esterna di uno Stato membro, qualora costoro abbiano almeno 14 anni di età.

⎢ 2725/2000/CE considerando 7 (adattato)

? nuovo

(9) È necessario dettare disposizioni precise in ordine alla trasmissione all’unità ? al sistema ⎪ centrale dei dati relativi a tali impronte digitali, alla registrazione, nella banca dati ? nel sistema ⎪ centrale, dei dati suddetti e di altri dati pertinenti, alla loro conservazione, al loro confronto con altri dati relativi a impronte digitali, nonché in ordine alla trasmissione dei risultati di tali confronti e al congelamento ed alla cancellazione dei dati registrati. Dette disposizioni possono differire ed essere specificamente adattate per quanto riguarda altre categorie di stranieri √ cittadini di paesi terzi o apolidi ∏.

⎢ 2725/2000/CE considerando 8 (adattato)

? nuovo

(10) Gli stranieri √ I cittadini di paesi terzi o apolidi ∏ che hanno presentato domanda di asilo ? protezione internazionale ⎪ in uno Stato membro possono avere la possibilità di chiedere asilo ? protezione internazionale ⎪ per vari anni ancora in un altro Stato membro. Pertanto, il periodo massimo durante il quale le impronte digitali devono essere conservate dall’unità ? nel sistema ⎪ centrale dovrebbe essere piuttosto lungo. Dato che la maggior parte degli stranieri √ dei cittadini di paesi terzi o apolidi ∏ che hanno soggiornato nella Comunità per vari anni avranno ottenuto uno status giuridico definito ovvero avranno persino acquisito la cittadinanza di uno Stato membro al termine di tale periodo, si ritiene che dieci anni costituiscano un periodo ragionevole per la conservazione dei dati relativi alle impronte digitali.

⎢ 2725/2000/CE considerando 9 (adattato)

(11) Il periodo di conservazione dovrebbe essere ridotto in talune situazioni particolari in cui non vi sia necessità di conservare i dati dattiloscopici così a lungo. I dati dattiloscopici dovrebbero essere cancellati non appena gli stranieri √ i cittadini di paesi terzi o gli apolidi ∏ cui tali dati si riferiscono acquisiscono la cittadinanza di uno Stato membro.

∫ nuovo

(12) È opportuno conservare i dati di coloro le cui impronte digitali sono state inizialmente registrate nell’EURODAC al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale e ai quali è stata riconosciuta la protezione in uno Stato membro, al fine di consentire il confronto di detti dati con quelli registrati al momento della presentazione di un’altra domanda di protezione internazionale.

(13) È necessario che, per un periodo transitorio, la gestione del sistema centrale e dell’infrastruttura di comunicazione competa alla Commissione. Nel lungo termine, in seguito ad una valutazione d’impatto che vagli a fondo le alternative sotto il profilo finanziario, operativo e organizzativo, occorrerà istituire un’Autorità di gestione a tal fine.

⎢ 2725/2000/CE considerando 13 (adattato)

(13) Poiché spetta ai soli Stati membri sia rilevare e classificare i risultati dei confronti trasmessi dall’unità centrale, sia congelare i dati relativi alle persone ammesse e riconosciute come rifugiati e poiché tale responsabilità attiene alla sfera particolarmente delicata del trattamento dei dati personali e potrebbe influire sul godimento delle libertà individuali, vi è motivo che il Consiglio si riservi di esercitare esso stesso alcune competenze di esecuzione riguardanti in particolare l’adozione di misure che assicurino la sicurezza e l’attendibilità di tali dati.

⎢ 2725/2000/CE considerando 14 (adattato)

(14) Le misure necessarie per l’attuazione delle altre misure del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(3).

⎢ 2725/2000/CE considerando 10 (adattato)

? nuovo

(14) È necessario precisare chiaramente le competenze rispettive della Commissione e ? dell’Autorità di gestione ⎪, nei riguardi per quanto concerne dell’unità ? il sistema ⎪ centrale ? e l’infrastruttura di comunicazione ⎪, e degli Stati membri per quanto concerne l’utilizzazione, la sicurezza, l’accesso e la rettifica dei dati registrati.

⎢ 2725/2000/CE considerando 11

(15) Mentre la responsabilità extracontrattuale della Comunità in relazione alle attività del sistema EurodacEURODAC sarà disciplinata dalle pertinenti disposizioni del trattato, è necessario dettare regole specifiche per la responsabilità extracontrattuale degli Stati membri in relazione al funzionamento del sistema.

⎢ 2725/2000/CE considerando 12

(16) Secondo il principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato, l’obiettivo delle misure proposte, vale a dire l’istituzione presso la Commissione di un sistema per il confronto dei dati sulle impronte digitali, come supporto all’attuazione della politica di asilo della Comunità, non può, per sua stessa natura, essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario. Secondo il principio di proporzionalità di cui al suddetto articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di detto obiettivo.

⎢ 2725/2000/CE considerando 15 (adattato)

(17) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[30], si applica al trattamento dei dati personali effettuato √ in applicazione del presente regolamento ∏. dagli Stati membri nel contesto del sistema Eurodac.

⎢ 2725/2000/CE considerando 16

(16) A norma dell’articolo 286 del trattato, la direttiva 95/46/CE si applica altresì alle istituzioni e agli organismi comunitari. Poiché l’unità centrale sarà istituita presso la Commissione, la suddetta direttiva si applicherà al trattamento dei dati personali effettuato dall’unità centrale.

⎢ 2725/2000/CE considerando 17

(18) I principi sanciti dalla direttiva 95/46/CE in tema di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, in particolare il loro diritto alla tutela della vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali, andrebbero rafforzati o chiariti, in particolare in rapporto ad alcuni settori.

∫ nuovo

(19) È opportuno applicare il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[31], chiarendo tuttavia alcuni aspetti riguardanti la responsabilità del trattamento dei dati e il controllo della protezione dei dati.

∫ nuovo

(20) È opportuno che le autorità nazionali di controllo verifichino la liceità del trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri e che il garante europeo della protezione dei dati, istituito con decisione 2004/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla nomina dell’autorità di controllo indipendente prevista dall’articolo 286 del trattato CE[32], controlli le attività delle istituzioni e degli organismi comunitari attinenti al trattamento dei dati personali, in considerazione dei compiti limitati delle istituzioni e degli organismi comunitari con riguardo ai dati stessi.

⎢ 2725/2000/CE considerando 18

? nuovo

(21) È opportuno controllare e valutare l’attività dell’EurodacEURODAC ? ad intervalli regolari ⎪ .

⎢ 2725/2000/CE considerando 19

? nuovo

(22) Gli Stati membri dovrebbero istituire un sistema di sanzioni per punire l’uso dei dati registrati nella banca dati ? nel sistema ⎪ centrale con finalità contrarie a quelle dell’EurodacEURODAC.

⎢ 2725/2000/CE considerando 23 (adattato)

(23) Il presente regolamento dovrebbe fornire la base giuridica per le modalità di applicazione necessarie, in vista di una rapida applicazione del regolamento stesso, affinché gli Stati membri e la Commissione pervengano ai richiesti accordi tecnici. La Commissione dovrebbe pertanto essere incaricata di verificare la sussistenza di tali condizioni,

∫ nuovo

(24) È necessario che gli Stati membri siano informati della situazione di determinate procedure di asilo onde facilitare un’adeguata applicazione del regolamento (CE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide].

(25) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e deve essere applicato di conseguenza. Esso osserva i principi sanciti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto della protezione dei dati personali e del diritto di asilo e promuovere l’applicazione degli articoli 8 e 18 della Carta.

⎢ 2725/2000/CE considerando 22 (adattato)

(26) È opportuno far coincidere l’ambito di applicazione territoriale del presente regolamento con quello della convenzione di Dublino Ö del regolamento (CE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide] Õ .,

⎢ 2725/2000/CE (adattato)

? nuovo

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Scopo dell’” EurodacEURODAC”

1. È istituito un sistema denominato “EurodacEURODAC”, allo scopo di concorrere alla determinazione dello Stato membro competente, ai sensi della convenzione di Dublino √ del regolamento (CE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide], ∏ per l’esame di una domanda di asilo ? protezione internazionale ⎪ presentata in uno Stato membro ð da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, ï e di facilitare inoltre l’applicazione di tale convenzione √ del richiamato regolamento ∏ secondo le disposizioni del presente regolamento.

2. L’Eurodac comprende:

a) l’unità centrale di cui all’articolo 3;

b) una banca dati centrale informatizzata, nella quale vengono trattati i dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, all’articolo 8, paragrafo 2 e all’articolo 11, paragrafo 2, in vista del confronto dei dati sulle impronte digitali dei richiedenti asilo e delle categorie di stranieri di cui all’articolo 8, paragrafo 1 e all’articolo 11, paragrafo 1;

c) i mezzi di trasmissione dei dati tra gli Stati membri e la banca dati centrale.Le norme cui è soggetto l’Eurodac si applicano anche alle operazioni effettuate dagli Stati membri dal momento della trasmissione dei dati all’unità centrale fino all’utilizzazione dei risultati del confronto.

3.2. Fatta salva l’utilizzazione dei dati destinati all’EurodacEURODAC da parte dello Stato membro d’origine in banche dati istituite ai sensi della propria legislazione nazionale, i dati sulle impronte digitali e gli altri dati personali possono essere trattati nell’EurodacEURODAC solo per gli scopi previsti dall’articolo 1532, paragrafo 1, della convenzione di √ del regolamento ∏ Dublino.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) “convenzione di √ regolamento ∏ Dublino”: la convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990 √ il regolamento (CE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide] ∏;

b) “richiedente asilo ? protezione internazionale ⎪”: lo straniero √ il cittadino di un paese terzo o l’apolide ∏ che ha presentato una domanda di asilo ? protezione internazionale ⎪ o per conto del quale è stata presentata una siffatta domanda ? sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva ⎪;

c) “Stato membro d’origine”:

i) in relazione ai richiedenti asilo √ alle persone di cui all’articolo 6 ∏, lo Stato membro che trasmette i dati personali all’unità ? al sistema ⎪ centrale e che riceve i risultati del confronto;

ii) in relazione alle persone di cui all’articolo 8 10, lo Stato membro che trasmette i dati personali all’unità ? al sistema ⎪ centrale;

iii) in relazione alle persone di cui all’articolo 11 13, lo Stato membro che trasmette detti dati all’unità ? al sistema ⎪ centrale e che riceve i risultati del confronto;

d) “rifugiato ? beneficiario di protezione internazionale” ⎪: √ il cittadino di un paese terzo o l’apolide ∏ la persona cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra, del 28 luglio 1951, relativa ai rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ? al quale è stata riconosciuta la necessità di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2004/83/CE ⎪;

e) “risposta pertinente”: la corrispondenza constatata o le corrispondenze constatate dall’unità ? dal sistema ⎪ centrale, sulla base di un confronto, tra i dati sulle impronte digitali registrati nelle banche dati e quelli trasmessi da uno Stato membro relativi a una persona, fatto salvo l’obbligo degli Stati membri di controllare immediatamente l’esito del confronto a norma dell’articolo 4 17, paragrafo 6 4.

2. I termini definiti nell’articolo 2 della direttiva 95/46/CE hanno lo stesso significato nel presente regolamento.

3. Salvo diverse disposizioni, i termini definiti nell’articolo 1 2 della convenzione di √ del regolamento ∏ Dublino hanno lo stesso significato nel presente regolamento.

Articolo 3

Unità centrale √ Architettura del sistema e principi di base ∏

1. È istituita presso la Commissione un’unità centrale, alla quale è affidato il compito di gestire la banca dati centrale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b) per conto degli Stati membri. L’unità centrale è dotata di un sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali.

∫ nuovo

1. L’EURODAC consta di:

a) una banca dati centrale informatizzata per le impronte digitali (sistema centrale) costituita da

- un’unità centrale,

- un sistema di continuità operativa;

b) un’infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e gli Stati membri, dotata di una rete virtuale cifrata dedicata ai dati EURODAC (infrastruttura di comunicazione).

2. Ciascun Stato membro dispone di un unico sistema nazionale di dati dedicato (punto di accesso nazionale) che comunica con il sistema centrale.

⎢ 2725/2000/CE (adattato)

? nuovo

2.3. I dati riguardanti i richiedenti asilo e le persone di cui agli articoli 8 e 11 6, 10 e 13 sono trattati dall’unità ? dal sistema ⎪ centrale per conto dello Stato membro d’origine alle condizioni indicate nel presente regolamento √ e sono tenuti separati con mezzi tecnici adeguati ∏.

⎢ 407/2002/EC articolo 5, paragrafo 1

1. L’unità centrale separa, mediante appropriati mezzi tecnici, i dati relativi ai richiedenti asilo dai dati relativi alle persone definite all’articolo 8 del regolamento Eurodac registrati nella base di dati.

⎢ 2725/2000/CE articolo 1, paragrafo 2, terzo trattino

? nuovo

4. Le norme cui è soggetto l’EurodacEURODAC si applicano anche alle operazioni effettuate dagli Stati membri dal momento della trasmissione dei dati all’unità ? al sistema ⎪ centrale fino all’utilizzazione dei risultati del confronto.

⎢ 2725/2000/CE articolo 4, paragrafo 1, secondo comma

? nuovo

5. La procedura di tale rilevamento è stabilita ? e applicata ⎪ in conformità delle prassi nazionali dello Stato membro interessato e in conformità delle salvaguardie previste dalla ? Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla ⎪ Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della cConvenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

∫ nuovo

Articolo 4

Gestione operativa a cura dell’Autorità di gestione

1. Dopo un periodo transitorio, un organo di gestione (“Autorità di gestione”) finanziato dal bilancio generale dell’Unione europea è responsabile della gestione operativa dell’EURODAC . In cooperazione con gli Stati membri, l’Autorità di gestione provvede a che in qualsiasi momento siano utilizzate, previa analisi costi/benefici, le migliori tecnologie disponibili per il sistema centrale.

2. L’Autorità di gestione è responsabile altresì dei seguenti compiti relativi all’infrastruttura di comunicazione:

a) controllo;

b) sicurezza;

c) coordinamento delle relazioni tra gli Stati membri e il gestore.

3. La Commissione è responsabile di tutti gli altri compiti relativi all’infrastruttura di comunicazione, in particolare:

a) compiti di esecuzione del bilancio;

b) acquisizione e rinnovo;

c) aspetti contrattuali.

4. Durante un periodo transitorio, prima che l’Autorità di gestione entri in funzione, la Commissione è responsabile della gestione operativa dell’EURODAC.

5. La gestione operativa dell’EURODAC consiste nell’insieme dei compiti necessari a garantire un funzionamento dell’EURODAC 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, in conformità del presente regolamento, e comprende in particolare la manutenzione e gli adeguamenti tecnici necessari a garantire che il sistema funzioni a un livello di qualità operativa soddisfacente, in particolare per quanto riguarda il tempo richiesto per l’interrogazione del sistema centrale.

6. Fatto salvo l’articolo 17 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, l’Autorità di gestione applica norme adeguate in materia di segreto professionale o altri doveri di riservatezza equivalenti ai membri del proprio personale che devono lavorare con i dati EURODAC. Questo obbligo vincola tale personale anche dopo che abbia lasciato l’incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le attività.

7. L’Autorità di gestione di cui al presente regolamento è la medesima Autorità di gestione del SIS II e del VIS.

⎢ 2725/2000/CE (adattato)

? nuovo

Articolo 5 3

√ Statistiche ∏ Unità centrale

3. Ogni tre mesi ? mese ⎪ l’unità centrale √ l’Autorità di gestione ∏ elabora una statistica delle statistiche √ sulle attività del sistema centrale ∏ da cui risultano ? in particolare ⎪:

a) il numero dei dati trasmessi relativi ai richiedenti asilo ? protezione internazionale ⎪ e alle persone di cui all’articolo 8 10, paragrafo 1 e all’articolo 11 13, paragrafo 1;

b) il numero delle risposte pertinenti riguardanti i richiedenti asilo ? protezione internazionale ⎪ che hanno presentato domanda in un altro Stato membro;

c) il numero delle risposte pertinenti riguardanti le persone di cui all’articolo 8 10, paragrafo 1, che hanno presentato domanda in un momento successivo;

c) il numero delle risposte pertinenti riguardanti le persone di cui all’articolo 11 13, paragrafo 1, che hanno precedentemente presentato domanda in un altro Stato membro;

e) il numero dei dati sulle impronte digitali che l’unità ? il sistema ⎪ centrale ha dovuto nuovamente richiedere ? ripetutamente ⎪ agli Stati membri di origine, in quanto i dati sulle impronte digitali trasmessi inizialmente non erano idonei al confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali;

∫ nuovo

f) il numero delle serie di dati contrassegnate conformemente all’articolo 14, paragrafo 1;

g) il numero delle risposte pertinenti riguardanti le persone di cui all’articolo 14, paragrafo 1.

⎢ 2725/2000/CE

? nuovo

Alla fine di ogni anno viene elaborata una statistica in cui sono sintetizzati i dati delle statistiche trimestrali ? mensili ⎪ elaborate dall’inizio dell’avvio dell’attività dell’Eurodac ? relative all’anno in questione ⎪ e da cui risulta il numero delle persone nei cui confronti sono state constatate risposte pertinenti, ai sensi delle lettere b), c) e d).

La statistica contiene dati separati per ciascuno Stato membro.

4. Secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2, l’unità centrale può essere incaricata di svolgere altri lavori statistici sulla scorta dei dati da essa trattati.

⎢ 2725/2000/CE (adattato)

? nuovo

CAPO II

RICHIEDENTI ASILO √ PROTEZIONE INTERNAZIONALE ∏

Articolo 6 4

Rilevamento, trasmissione e confronto delle impronte digitali

1. ? Dopo la presentazione di una domanda ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento Dublino ⎪, ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di ogni richiedente asilo ð protezione internazionale ï di età non inferiore a 14 anni e ? , entro 48 ore dalla data della domanda, ⎪ ? li ⎪ trasmette sollecitamente all’unità ? al sistema ⎪ centrale √ insieme ai ∏ i dati di cui all’articolo 57, paragrafo 1, lettere da ab) a fg).

(2) I dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1 sono registrati immediatamente nella banca dati centrale dall’unità centrale oppure, nella misura in cui sono soddisfatte le condizioni tecniche necessarie a tal fine, direttamente dallo Stato membro d’origine.

∫ nuovo

2. In deroga al paragrafo 1, quando un richiedente protezione internazionale arriva nello Stato membro competente in seguito ad un trasferimento ai sensi del regolamento Dublino, lo Stato membro competente si limita a trasmettere una transazione che indica l’avvenuto trasferimento in relazione ai dati registrati nel sistema centrale conformemente all’articolo 6, nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale stabiliti dall’Autorità di gestione. Queste informazione sono conservate in conformità dell’articolo 8 ai fini della trasmissione di cui all’articolo 6, paragrafo 5.

⎢ 2725/2000/CE (adattato)

? nuovo

3. I dati relativi alle impronte digitali di cui all’articolo 5 7, paragrafo 1, lettera b a), trasmessi da qualsiasi Stato membro, sono ? automaticamente ⎪ confrontati dall’unità centrale con i dati relativi alle impronte digitali trasmessi da altri Stati membri e già registrati ? conservati ⎪ nella banca dati ? nel sistema ⎪ centrale.

4. L’unità ? Il sistema ⎪ centrale provvede affinché, su richiesta di uno Stato membro, il confronto di cui al paragrafo 3 venga effettuato con i dati relativi alle impronte digitali trasmessi precedentemente dallo stesso Stato membro, oltre che con i dati trasmessi dagli altri Stati membri.

5. L’unità ? Il sistema ⎪ centrale trasmette , senza indugio, ? automaticamente ⎪ la risposta pertinente o il risultato negativo del confronto allo Stato membro d’origine. In caso di risposta pertinente, vengono trasmessi per tutte le serie di dati corrispondenti alla risposta pertinente i dati di cui all’articolo 5 7, paragrafo 1, lettera b) lettere da a) a f),.Tuttavia, i ? insieme al contrassegno di cui all’articolo 14, paragrafo 1, se applicabile ⎪ ,lettera b) vengono trasmessi solo se sono alla base della risposta pertinente.

La trasmissione allo Stato membro d’origine del risultato del confronto può essere effettuata direttamente, sempreché siano soddisfatte le condizioni tecniche necessarie a tal fine.

7. Le modalità di applicazione necessarie per l’attuazione dei paragrafi da 1 a 6 sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 1.

Articolo 75

Registrazione dei dati

1. Nella banca dati ? Nel sistema ⎪ centrale vengono registrati unicamente i seguenti dati:

ab) dati relativi alle impronte digitali;

ba) Stato membro d’origine, luogo e giorno in cui è stata presentata la domanda di asilo ? protezione internazionale ⎪;

c) sesso;

d) numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d’origine;

e) data di rilevamento delle impronte digitali;

f) data della trasmissione dei dati all’unità ? al sistema ⎪ centrale;

g) data di inserimento dei dati nella banca dati centrale;

∫ nuovo

g) identificativo utente dell’operatore.

⎢ 2725/2000/CE (adattato)

? nuovo

h) particolari relativi ai destinatari ai quali sono stati trasmessi i dati e data/date della/delle trasmissioni.

2. Dopo la registrazione nella banca dati centrale, l’unità centrale distrugge i supporti utilizzati per la trasmissione, a meno che lo Stato membro d’origine non ne chieda la restituzione.

Articolo 8 6

Conservazione dei dati

Ciascuna serie di dati di cui all’articolo 5 7 paragrafo 1 viene conservata presso la banca dati ? il sistema ⎪ centrale per dieci anni a decorrere dalla data alla quale le impronte sono state rilevate.

Decorso tale termine, l’unità ? il sistema ⎪ centrale cancella automaticamente i dati dalla banca dati centrale.

Articolo 9 7

Cancellazione anticipata dei dati

1. I dati riguardanti le persone che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro prima della scadenza del periodo di cui all’articolo 6 8 sono cancellati dalla banca dati ? dal sistema ⎪ centrale, a norma dell’articolo 15 20, paragrafo 3, non appena lo Stato membro d’origine viene a conoscenza che gli interessati hanno acquisito tale cittadinanza.

∫ nuovo

2. Il sistema centrale informa tutti gli Stati membri di origine della cancellazione a cura di un altro Stato membro di origine di dati che hanno generato una risposta pertinente con i dati da quello trasmessi riguardanti persone di cui all’articolo 6 o all’articolo 10.

⎢ 2725/2000/CE (adattato)

? nuovo

CAPO III

STRANIERI √ CITTADINI DI PAESI TERZI O APOLIDI ∏ FERMATI IN RELAZIONE ALL’ATTRAVERSAMENTO IRREGOLARE DI UNA FRONTIERA ESTERNA

Articolo 10 8

Rilevamento e trasmissione di dati relativi alle impronte digitali

1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente, in conformità delle salvaguardie previste dalla cConvenzione europea dei diritti dell’uomo e dalla cConvenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di stranieri √ cittadini di paesi terzi o apolidi ∏ di età non inferiore a quattordici anni, che siano fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione all’attraversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera in provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti.

2. Lo Stato membro interessato trasmette sollecitamente ? entro 48 ore dalla data del fermo ⎪ all’unità ? al sistema ⎪ centrale i seguenti dati relativi agli stranieri √ ai cittadini di paesi terzi o apolidi ∏ di cui al paragrafo 1 non respinti:

ab) dati relativi alle impronte digitali;

ba) Stato membro d'origine, luogo e data del fermo

c) sesso;

d) numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d’origine;

e) data di rilevamento delle impronte digitali;

f) data della trasmissione dei dati all’unità ? al sistema ⎪ centrale;

∫ nuovo

g) identificativo utente dell’operatore.

⎢ 2725/2000/CE (adattato)

? nuovo

Articolo 11 9

Registrazione dei dati

1. Sono registrati nella banca dati ? nel sistema ⎪ centrale i dati di cui all’articolo 510, paragrafo 1, lettera g) e all’articolo 8, paragrafo 2.

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 35, paragrafo 3, i dati trasmessi all’unità ? al sistema ⎪ centrale ai sensi dell’articolo 810, paragrafo 2, sono registrati all’unico scopo di confrontarli con i dati relativi ai richiedenti asilo ? protezione internazionale ⎪ trasmessi successivamente alla stessa unità ? allo stesso sistema ⎪ centrale.

L’unità ? Il sistema ⎪ centrale non confronta i dati trasmessiglile ai sensi dell’articolo 8 10, paragrafo 2, con dati già registrati nella banca dati centrale ? nel sistema stesso ⎪ né con i dati che le gli vengono successivamente trasmessi ai sensi dell’articolo 8 10, paragrafo 2.

2. Si applicano le procedure di cui all’articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, all’articolo 4, paragrafo 2 e all’articolo 5, paragrafo 2, nonché le disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 7. Ai fini del confronto dei dati relativi ai richiedenti asilo ? protezione internazionale ⎪ trasmessi successivamente all’unità ? al sistema ⎪ centrale con i dati di cui al paragrafo 1, si applicano le procedure di cui all’articolo 46, paragrafi 3, e 5 .

Articolo 12 10

Conservazione dei dati

1. Ciascuna serie di dati riguardanti gli stranieri √ i cittadini di paesi terzi o gli apolidi ∏ di cui all’articolo 810, paragrafo 1, viene conservata nella banca dati ? nel sistema ⎪ centrale per due anni ? un anno ⎪ a decorrere dal rilevamento delle loro impronte digitali. Decorso tale termine, l’unità ? il sistema ⎪ centrale cancella automaticamente i dati dalla banca dati centrale.

2. I dati relativi agli stranieri √ ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi ∏ di cui all’articolo 810, paragrafo 1, sono cancellati immediatamente dalla banca dati ? dal sistema ⎪ centrale, a norma dell’articolo 1521, paragrafo 3, se lo Stato membro d’origine, prima che scada il termine di due anni ? un anno ⎪ di cui al paragrafo 1, viene a conoscenza di una delle seguenti circostanze:

a) allo straniero √ al cittadino di un paese terzo o all’apolide ∏ è stato rilasciato un permesso di soggiorno;

b) lo straniero √ il cittadino di un paese terzo o l’apolide ∏ ha lasciato il territorio degli Stati membri;

c) lo straniero √ il cittadino di un paese terzo o l’apolide ∏ ha acquisito la cittadinanza di uno Stato membro.

∫ nuovo

3. Il sistema centrale informa tutti gli Stati membri di origine della cancellazione a cura di un altro Stato membro di origine, per i motivi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), di dati che hanno generato una risposta pertinente con i dati da quello trasmessi riguardanti persone di cui all’articolo 10.

4. Il sistema centrale informa tutti gli Stati membri di origine della cancellazione a cura di un altro Stato membro di origine, per il motivo di cui al paragrafo 2, lettera c), di dati che hanno generato una risposta pertinente con i dati da quello trasmessi riguardanti persone di cui all’articolo 6 o all’articolo 10.

⎢ 2725/2000/CE (adattato)

? nuovo

CAPO IV

STRANIERI √ CITTADINI DI PAESI TERZI O APOLIDI ∏ ILLEGALMENTE PRESENTI IN UNO STATO MEMBRO

Articolo 13 11

Confronto dei dati sulle impronte digitali

1. Al fine di stabilire se uno straniero √ un cittadino di un paese terzo o un apolide ∏ illegalmente presente nel suo territorio abbia precedentemente presentato una domanda d’asilo ? di protezione internazionale ⎪ in un altro Stato membro, ciascuno Stato membro può trasmettere all’unità ? al sistema ⎪ centrale qualsiasi dato relativo alle impronte digitali eventualmente rilevate √ dall’interessato ∏ di tale straniero, purché di età non inferiore a 14 anni, insieme al numero di riferimento assegnato.

Di norma, la verifica dell’avvenuta presentazione di una domanda d’asilo ? di protezione internazionale ⎪ in un altro Stato membro ha luogo quando:

a) lo straniero √ il cittadino di un paese terzo o l’apolide ∏ dichiara di avere inoltrato una domanda d’asilo ? di protezione internazionale ⎪, ma non indica lo Stato membro in cui l’ha presentata;

b) lo straniero √ il cittadino di un paese terzo o l’apolide ∏ non chiede l’asilo ? protezione internazionale ⎪ ma rifiuta di essere rimpatriato nel suo paese di origine affermando che vi si troverebbe in pericolo; oppure

c) lo straniero √ il cittadino di un paese terzo o l’apolide ∏ cerca di evitare l’allontanamento con altri mezzi, rifiutandosi di cooperare alla propria identificazione, in particolare non esibendo alcun documento di identità oppure esibendo documenti falsi.

2. Quando partecipano alla procedura di cui al paragrafo 1, gli Stati membri trasmettono all’unità ? al sistema ⎪ centrale i dati sulle impronte di tutte le dita o almeno degli indici e, qualora queste ultime non fossero disponibili, sulle impronte di tutte le altre dita degli stranieri √ dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi ∏ di cui al paragrafo 1.

3. I dati relativi alle impronte digitali dello straniero √ dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi ∏ di cui al paragrafo 1 sono trasmessi all’unità ? al sistema ⎪ centrale esclusivamente ai fini del confronto con i dati sulle impronte digitali dei richiedenti asilo ? protezione internazionale ⎪ trasmessi da altri Stati membri e già registrati nella banca dati ? nel sistema ⎪ centrale.

I dati sulle impronte digitali di detto straniero √ detti cittadini di paesi terzi o apolidi ∏ non sono registrati nella banca dati ? nel sistema ⎪ centrale né sono confrontati con i dati trasmessi all’unità ? al sistema ⎪ centrale ai sensi dell’articolo 810, paragrafo 2.

4. Ai fini del confronto dei dati sulle impronte digitali trasmessi a norma del presente articolo con i dati sulle impronte digitali dei richiedenti asilo ? protezione internazionale ⎪ trasmessi da altri Stati membri e già registrati presso l’unità ? il sistema ⎪ centrale, si applicano le procedure di cui all’articolo 46, paragrafi 3, e 5 e 6, nonché le disposizioni adottate a norma dell’articolo 4, paragrafo 7.

5. Non appena i risultati del confronto sono stati trasmessi allo Stato membro d’origine, l’unità centrale provvede a:

a) cancellare i dati relativi alle impronte digitali e gli altri dati ad essa trasmessi ai sensi del paragrafo 1, e a

b) distruggere i supporti utilizzati dallo Stato membro d’origine per trasmettere i dati all’unità centrale, a meno che lo Stato membro d’origine non ne abbia chiesto la restituzione.

CAPO V

RIFUGIATI RICONOSCIUTI √ BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE ∏

Articolo 12

Congelamento dei dati

1. I dati riguardanti richiedenti asilo registrati ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, sono congelati nella banca dati centrale se tali persone sono riconosciute e ammesse come rifugiati in uno Stato membro. Il congelamento è effettuato dall’unità centrale dietro istruzione dello Stato membro d’origine.

Finché non sarà stata adottata una decisione ai sensi del paragrafo 2, le risposte pertinenti relative alle persone che sono state riconosciute e ammesse in uno Stato membro come rifugiati, non sono trasmesse. L’unità centrale comunica allo Stato membro richiedente un risultato negativo.

2. Cinque anni dopo l’avvio dell’attività dell’Eurodac, sulla base di statistiche attendibili elaborate dall’unità centrale sulle persone che hanno presentato una domanda d’asilo in uno Stato membro dopo essere state riconosciute e ammesse come rifugiati in un altro Stato membro, è adottata una decisione secondo le pertinenti disposizioni del trattato, in merito all’opportunità che i dati relativi alle persone riconosciute e ammesse come rifugiati in uno Stato membro:

a) siano conservati ai sensi dell’articolo 6, ai fini del confronto previsto dall’articolo 4, paragrafo 3; ovvero

b) siano cancellati non appena la persona sia stata riconosciuta e ammessa come rifugiato.

3. Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera a) i dati congelati ai sensi del paragrafo 1 sono sbloccati e cessa di applicarsi la procedura di cui a detto paragrafo 1.

4. Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera b):

a) i dati che sono stati congelati ai sensi del paragrafo 1 sono immediatamente cancellati dall’unità centrale;

b) i dati relativi a persone successivamente riconosciute e ammesse come rifugiati sono cancellati a norma dell’articolo 15, paragrafo 3 non appena lo Stato membro d’origine viene a conoscenza che l’interessato è stato riconosciuto e ammesso come rifugiato in uno Stato membro.

5. Le modalità di applicazione relative alla procedura di completamento dei dati di cui al paragrafo 1 e all’elaborazione delle statistiche di cui al paragrafo 2 sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 1.

∫ nuovo

Articolo 14

Contrassegno dei dati

1. Lo Stato membro di origine che ha concesso protezione internazionale ad un richiedente i cui dati siano stati precedentemente registrati nel sistema centrale conformemente all’articolo 6 provvede a contrassegnare i relativi dati nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale definiti dall’Autorità di gestione. Il contrassegno è conservato nel sistema centrale in conformità dell’articolo 8 ai fini della trasmissione di cui all’articolo 6, paragrafo 5.

2. Lo Stato membro di origine rimuove il contrassegno precedentemente apposto ai dati di un cittadino di un paese terzo o di un apolide conformemente al paragrafo 1, se lo status dell’interessato è revocato, è cessato ovvero se ne viene rifiutato il rinnovo ai sensi dell’articolo 14 o dell’articolo 19 della direttiva 2004/83/CE del Consiglio.

⎢ 2725/2000/CE (adattato)

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CAPO VI

UTILIZZAZIONE E PROTEZIONE DEI DATI, SICUREZZA E RESPONSABILITÀ

Articolo 15 13

Responsabilità in materia di utilizzazione dei dati

1. Lo Stato membro d’origine è tenuto a garantire:

a) la legalità del rilevamento delle impronte digitali;

b) la legalità della trasmissione all’unità ? al sistema ⎪ centrale dei dati sulle impronte digitali e degli altri dati di cui all’articolo 5 7, paragrafo 1, all’articolo 810, paragrafo 2, e all’articolo 1113, paragrafo 2;

c) l’esattezza e l’attualità dei dati al momento della trasmissione all’unità ? al sistema ⎪ centrale;

d) ferma restando la responsabilità della Commissione, la legalità della registrazione, della conservazione, della rettifica e della cancellazione dei dati all’unità ? al sistema ⎪ centrale;

e) la legalità dell’uso dei risultati del confronto dei dati sulle impronte digitali trasmessi dall’unità ? al sistema ⎪ centrale.

2. A norma dell’articolo 1419, lo Stato membro d’origine garantisce la sicurezza dei dati di cui al paragrafo 1 prima e durante la trasmissione all’unità ? al sistema ⎪ centrale, nonché la sicurezza dei dati che esso riceve da quest’ultimao.

3. Lo Stato membro d’origine è responsabile dell’identificazione definitiva dei dati ai sensi dell’articolo 4 17, paragrafo 6 4.

4. La Commissione provvede affinché l’unità ? al sistema ⎪ centrale operi ai sensi delle disposizioni del presente regolamento e delle relative modalità di applicazione. In particolare, la Commissione:

a) adotta le misure necessarie affinché le persone che lavorano nell’unità ? con il sistema ⎪ centrale non usino i dati √ ivi ∏ registrati presso la banca dati centrale per scopi diversi da quelli dell’EurodacEURODAC, quali definiti all’articolo 1, paragrafo 1;

b) garantisce che le persone che lavorano nell’unità centrale soddisfino tutte le richieste fatte dagli Stati membri ai sensi del presente regolamento per quanto concerne la registrazione, il confronto, la rettifica e la cancellazione dei dati di cui sono responsabili;

b) c) adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza dell’unità ? del sistema ⎪ centrale a norma dell’articolo 14 19;

c) d) fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 20 e √ fatti salvi ∏ i poteri dell’organo di controllo indipendente √ del garante europeo della protezione dei dati ∏ che sarà istituito ai sensi dell’articolo 286, paragrafo 2 del trattato, garantisce assicura che solo le persone autorizzate a lavorare nell’unità ? con il sistema ⎪ centrale abbiano accesso ai dati √ ivi ∏ registrati presso la banca dati centrale.

La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le misure adottate ai sensi della lettera a).

⎢ 407/2002/EC articolo 2 (adattato)

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Articolo 162

Trasmissione

1. Le impronte digitali vengono digitalizzate e trasmesse nel formato dei dati indicato nell’allegato I. L’unità centrale Se necessario al suo funzionamento efficace ? del sistema centrale ⎪, √ l’Autorità di gestione ∏ definisce i requisiti tecnici per la trasmissione del formato dei dati da parte degli Stati membri all’unità ? al sistema ⎪ centrale e viceversa. L’unità centrale √ Autorità di gestione ∏ assicura che i dati relativi alle impronte digitali trasmessi dagli Stati membri possano essere confrontati dal sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali.

2. Gli Stati membri dovrebbero trasmettere i dati di cui all’articolo 57, paragrafo 1, all’articolo 10, paragrafo 2 e all’articolo 13, paragrafo 2 del regolamento Eurodac per via elettronica. ð I dati di cui all’articolo 7 e all’articolo 10, paragrafo 2, sono automaticamente registrati nel sistema centrale. ï L’unità centrale Se necessario al suo funzionamento efficace ? del sistema centrale ⎪, √ l’Autorità di gestione ∏ definisce i requisiti tecnici onde garantire che i dati siano correttamente trasmessi per via elettronica dagli Stati membri all’unità ? al sistema ⎪ centrale e viceversa. La trasmissione dei dati su carta utilizzando il modulo riportato nell’allegato II o mediante altri supporti (dischetti, CD-ROM o altri supporti che saranno sviluppati e generalmente utilizzati in futuro) dovrebbe rimanere limitata ai casi di prolungati guasti tecnici.

3. Il numero di riferimento di cui all’articolo 57, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 10, paragrafo 2, lettera d), del regolamento Eurodac rende possibile l’attribuzione univoca dei dati a una persona e allo Stato membro che trasmette i dati. Esso inoltre rende possibile asserire se tali dati si riferiscono a un richiedente asilo o a una persona di cui agli articoli 8 o 11 del regolamento Eurodac all’articolo 10 o 13.

4. Il numero di riferimento inizia con la o le lettere di identificazione che contraddistinguono lo Stato membro che ha trasmesso i dati, conformemente alla norma di cui all’elenco dell’allegato I. La o le lettere di identificazione sono seguite dal codice che identifica la categoria di persone. I dati relativi ai richiedenti asilo √ alle persone di cui all’articolo 6 ∏ sono contrassegnati da “1”, quelli relativi alle persone di cui all’articolo 6 10 del regolamento Eurodac da “2” e quelli relativi alle persone di cui all’articolo 8 13 del regolamento Eurodac da “3”.

5. L’unità centrale √ Autorità di gestione ∏ definisce le procedure tecniche necessarie affinché gli Stati membri assicurino il ricevimento di dati univoci da parte dell’unità ? del sistema ⎪ centrale.

4.6. L’unità ? Il sistema ⎪ centrale conferma il più rapidamente possibile il ricevimento dei dati trasmessi. A tal fine l’unità centrale √ l’Autorità di gestione ∏ definisce i requisiti tecnici necessari ad assicurare che agli Stati membri sia fornita, se richiesta, la ricevuta di conferma.

⎢ 407/2002/EC articolo 3

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Articolo 173

Effettuazione dei confronti e trasmissione dei risultati

1. Gli Stati membri assicurano la trasmissione di dati relativi alle impronte digitali di qualità adeguata al confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali. L’unità centrale ? Autorità di gestione ⎪ definisce la qualità adeguata dei dati relativi alle impronte digitali trasmessi, se necessario ad assicurare che i risultati del confronto da essa effettuato ? dal sistema centrale ⎪ raggiunga un livello molto elevato di accuratezza. L’unità ? Il sistema ⎪ centrale verifica, non appena possibile, la qualità dei dati relativi alle impronte digitali trasmessi. Qualora essi non siano idonei al confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali, l’unità ? il sistema ⎪ centrale chiede allo Stato membro di trasmettere quanto prima i dati relativi alle impronte digitali qualitativamente più adeguati.

2. L’unità ? Il sistema ⎪ centrale effettua i confronti seguendo l’ordine di arrivo delle richieste. Ogni richiesta deve essere esaminata entro 24 ore. In caso di dati trasmessi per via elettronica, uno Stato membro può chiedere che, per motivi di diritto interno, i confronti ritenuti particolarmente urgenti siano effettuati entro un’ora. Qualora questi tempi non possano essere rispettati a causa di circostanze che esulano dalla responsabilità dell’unità centrale ? dell’Autorità di gestione ⎪, l’unità ? il sistema ⎪ centrale evade la richiesta in via prioritaria non appena dette circostanze sono siano venute meno. In tali casi l’unità centrale ? l’Autorità di gestione ⎪, se necessario ad assicurare il suo funzionamento efficace ? del sistema centrale ⎪, definisce i criteri per assicurare che le richieste siano evase in via prioritaria.

3. ? L’Autorità di gestione ⎪, se necessario ad assicurare il suo funzionamento efficace ? del sistema centrale ⎪, definisce le procedure operative per l’elaborazione dei dati ricevuti e per la trasmissione del risultato del confronto.

⎢ 2725/2000/CE articolo 4(6) (adattato)

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4. Il risultato del confronto è immediatamente controllato nello Stato membro d’origine. L’identificazione definitiva è effettuata dallo Stato membro d’origine in collaborazione con gli Stati membri interessati, a norma dell’articolo 15 32 della convenzione di √ del regolamento ∏ Dublino.

Le informazioni, pervenute dall’unità ? dal sistema ⎪ centrale, riguardanti dati comunque ritenuti inattendibili sono cancellate o distrutte non appena ne sia stata accertata l’inattendibilità.

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5. Se l’identificazione definitiva ai sensi del paragrafo 4 rivela che il risultato del confronto ricevuto dal sistema centrale è inesatto, gli Stati membri comunicano questa circostanza alla Commissione e all’Autorità di gestione.

6. Lo Stato membro che assume la competenza in conformità dell’articolo 17 del regolamento Dublino trasmette una transazione che indica tale competenza in relazione ai dati registrati nel sistema centrale conformemente all’articolo 6 del presente regolamento, nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale stabiliti dall’Autorità di gestione. Queste informazione sono conservate in conformità dell’articolo 8 ai fini della trasmissione di cui all’articolo 6, paragrafo 5.

⎢ 407/2002/EC (adattato)

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Articolo 184

Comunicazione tra gli Stati membri e l’unità ? il sistema ⎪ centrale

I dati trasmessi dagli Stati membri all’unità ? al sistema ⎪ centrale e viceversa utilizzano i servizi generici di IDA di cui alla decisione n. 1719/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa ad una serie di orientamenti, compresa l’individuazione di progetti di interesse comune per reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA) ? l’infrastruttura di comunicazione che sarà fornita dall’Autorità di gestione ⎪. L’unità centrale √ Autorità di gestione ∏, se necessario ad assicurare il suo funzionamento efficace ? del sistema centrale ⎪, definisce le procedure tecniche necessarie all’utilizzo dei servizi generici di IDA ? dell’infrastruttura di comunicazione ⎪.

⎢ 2725/2000/CE

Articolo 19

Autorità comune di controllo

1. È istituita un’autorità comune indipendente di controllo, composta da un massimo di due rappresentanti delle autorità di controllo di ciascuno Stato membro. Ogni delegazione dispone di un voto.

2. L’autorità comune di controllo ha il compito di controllare l’attività dell’unità centrale, per accertare che il trattamento o l’uso dei dati che essa conserva non leda i diritti delle persone interessate. Essa controlla inoltre la legalità delle trasmissioni agli Stati membri di dati di carattere personale effettuate tramite l’unità centrale.

3. L’autorità comune di controllo è competente per analizzare le difficoltà di applicazione che possono sorgere nel funzionamento dell’Eurodac, per studiare i problemi che possono presentarsi durante i controlli effettuati dalle autorità nazionali di controllo e per elaborare raccomandazioni allo scopo di trovare soluzioni comuni ai problemi rilevati.

4. Nell’esecuzione dei suoi compiti l’autorità comune di controllo è, se necessario, attivamente sostenuta dalle autorità nazionali di controllo.

5. L’autorità comune di controllo si avvale della consulenza di persone in possesso di adeguate conoscenze in materia di impronte digitali.

6. La Commissione assiste l’autorità comune di controllo nello svolgimento delle sue funzioni. In particolare, fornisce le informazioni che questa le richiede e le permette di consultare tutti i documenti e fascicoli, di accedere ai dati memorizzati nel sistema, nonché di avere accesso in qualsiasi momento a tutti i suoi locali.

7. L’autorità comune di controllo adotta all’unanimità il proprio regolamento interno. Essa è assistita da un segretariato i cui compiti sono determinati dal regolamento interno.

8. Le relazioni elaborate dall’autorità comune di controllo sono pubblicate e trasmesse agli organi a cui le autorità nazionali di controllo presentano le loro relazioni nonché, per informazione, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. L’autorità comune di controllo può inoltre presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione osservazioni o proposte di miglioramenti in merito alle funzioni che le competono.

9. Nello svolgimento delle loro funzioni, i membri dell’autorità comune di controllo non ricevono istruzioni da alcun governo né organismo.

10. L’autorità comune di controllo è consultata sulla parte del progetto di bilancio di funzionamento dell’unità centrale dell’Eurodac che la riguarda. Il suo parere è allegato al progetto di bilancio in questione.

11. L’autorità comune di controllo è soppressa all’atto dell’istituzione dell’organo di controllo indipendente di cui all’articolo 286, paragrafo 2 del trattato. L’organo di controllo indipendente sostituisce l’autorità comune di controllo ed esercita tutti i poteri ad essa attribuiti nell’atto istitutivo.

Articolo 14

Sicurezza

1. Lo Stato membro d’origine adotta le misure necessarie per:

a) vietare alle persone non autorizzate l’accesso alle installazioni nazionali in cui vengono effettuate le operazioni che spettano allo Stato membro in relazione alle finalità dell’Eurodac (controllo all’ingresso dell’installazione);

b) impedire la lettura, la duplicazione, la rettifica o la cancellazione dei dati e dei supporti dei dati dell’Eurodac da parte di persone non autorizzate (controllo dei supporti dei dati);

c) garantire che sia possibile verificare e stabilire a posteriori quali dati siano stati registrati nell’Eurodac, quando e da chi (controllo della registrazione dei dati);

d) impedire la registrazione non autorizzata di dati nell’Eurodac, nonché qualsiasi modifica o cancellazione non autorizzata di dati ivi registrati (controllo dell’inserimento dei dati);

e) garantire che le persone autorizzate all’uso dell’Eurodac accedano soltanto ai dati di loro competenza (controllo dell’accesso);

f) garantire che sia possibile verificare e stabilire a quali autorità possano essere trasmessi i dati registrati nell’Eurodac mediante gli appositi dispositivi di trasmissione (controllo della trasmissione);

g) impedire la lettura, la duplicazione, la rettifica o la cancellazione non autorizzate di dati, sia durante la trasmisione diretta alla banca dati centrale o in provenienza da essa, sia durante il trasporto dei loro supporti all’unità centrale o in provenienza da essa (controllo del trasporto).

2. Per quanto riguarda il funzionamento dell’unità centrale, la Commissione è responsabile dell’applicazione delle misure di cui al paragrafo 1.

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Articolo 19

Sicurezza dei dati

1. Lo Stato membro competente garantisce la sicurezza dei dati prima e durante la trasmissione al sistema centrale. Ciascuno Stato membro garantisce la sicurezza dei dati che riceve dal sistema centrale.

2. Ciascuno Stato membro, in relazione al proprio sistema nazionale, adotta le misure necessarie, compreso un piano di sicurezza, al fine di:

a) proteggere fisicamente i dati, tra l’altro mediante l’elaborazione di piani d’emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;

b) negare alle persone non autorizzate l’accesso alle strutture nazionali nelle quali lo Stato membro effettua operazioni ai fini dell’EURODAC (controlli all’ingresso delle strutture);

c) impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dei supporti di dati);

d) impedire che siano inseriti dati senza autorizzazione e che sia presa visione, senza autorizzazione, di dati personali memorizzati o che essi siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo della conservazione);

e) impedire che i dati siano trattati nell’EURODAC senza autorizzazione e che i dati trattati nell’EURODAC siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell’inserimento dei dati);

f) garantire che le persone autorizzate ad accedere all’EURODAC abbiano accesso solo ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso, tramite identità di utente individuali e uniche ed esclusivamente con modalità di accesso riservato (controllo dell’accesso ai dati);

g) garantire che tutte le autorità con diritto di accesso all’EURODAC creino profili che descrivano le funzioni e le responsabilità delle persone autorizzate ad accedere, inserire, aggiornare, cancellare e consultare i dati e mettano senza indugio tali profili a disposizione delle autorità nazionali di controllo di cui all’articolo 24, su richiesta di queste ultime (profili personali);

h) garantire la possibilità di verificare e stabilire a quali organismi possono essere trasmessi dati personali mediante apparecchiature di comunicazione dei dati (controllo della comunicazione);

i) garantire che sia possibile verificare e stabilire quali dati siano stati trattati nell’EURODAC, quando, da chi e per quale scopo (controllo della registrazione dei dati);

j) impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che, all’atto della trasmissione di dati personali dall’EURODAC o verso il medesimo ovvero durante il trasporto dei supporti di dati, tali dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo del trasporto);

k) controllare l’efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure organizzative relative al controllo interno per garantire l’osservanza del presente regolamento (autocontrollo).

3. L’Autorità di gestione adotta le misure necessarie per conseguire gli obiettivi enunciati al paragrafo 2 per quanto riguarda il funzionamento dell’EURODAC, compresa l’adozione di un piano di sicurezza.

⎢ 2725/2000/CE (adattato)

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Articolo 20 15

Accesso ai dati registrati nell’EurodacEURODAC e loro rettifica o cancellazione

1. Lo Stato membro d’origine può accedere ai dati da esso trasmessi che sono registrati nella banca dati ? nel sistema ⎪ centrale, ai sensi delle disposizioni del presente regolamento.

Nessuno Stato membro può consultare i dati trasmessi da un altro Stato membro né può ricevere tali dati, ad eccezione di quelli risultanti dal confronto di cui all’articolo 4 6, paragrafo 5.

2. Le autorità degli Stati membri che, ai sensi del paragrafo 1, hanno accesso ai dati registrati nella banca dati ? nel sistema ⎪ centrale sono designate da ciascuno Stato membro, il quale comunica alla Commissione l’elenco di dette autorità ? ai fini dell’articolo 1, paragrafo 1 ⎪. ? La designazione indica la specifica unità competente a svolgere i compiti connessi all’applicazione del presente regolamento. ⎪ il quale ? Ogni Stato membro ⎪ comunica √ senza indugio ∏ alla Commissione ? e all’Autorità di gestione ⎪ l’elenco delle suddette autorità ð e relative modifiche ï. ð L’Autorità di gestione pubblica l’elenco consolidato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Qualora l’elenco subisca modifiche, l’Autorità di gestione pubblica una volta all’anno un elenco consolidato aggiornato. ï

3. Fatte salve le cancellazioni effettuate a norma dell’articolo 6 8 o dell’articolo 12, paragrafo 1, dell’articolo 10, paragrafo 1 e dell’articolo 12, paragrafo 4, lettera a), soltanto lo Stato membro d’origine ha il diritto di modificare i dati che ha trasmesso all’unità ? al sistema ⎪ centrale, rettificandoli o integrandoli, ovvero di cancellarli.

Qualora registri direttamente i dati nella banca dati centrale, lo Stato membro d’origine può provvedere direttamente a modificarli o cancellarli.

Se lo Stato membro d’origine non registra direttamente i dati nella banca dati centrale, l’unità centrale li modifica o li cancella su richiesta dello stesso Stato membro.

4. Se uno Stato membro o l’unità centrale ? l’Autorità di gestione ⎪ è in possesso di indizi dai quali risulta che dati registrati nella banca dati ? nel sistema ⎪ centrale sono di fatto inesatti, ne avvisa quanto prima lo Stato membro d’origine.

Analogamente, se uno Stato membro è in possesso di indizi dai quali risulta che nella banca dati ? nel sistema ⎪ centrale sono stati registrati dati in modo non conforme al presente regolamento, ne avvisa parimenti quanto prima √ la Commissione e ∏ lo Stato membro d’origine. Quest’ultimo controlla i dati in questione e, ove necessario, li modifica o cancella senza indugio.

5. L’unità centrale ? Autorità di gestione ⎪ non trasferisce né rende disponibili alle autorità di un paese terzo i dati registrati nella banca dati ? nel sistema ⎪ centrale, se non specificamente autorizzata nell’ambito di un accordo comunitario sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente dell’esame di una domanda d’asilo ? di protezione internazionale ⎪.

Articolo 21

Modalità di applicazione

1. Il Consiglio, deliberando alla maggioranza prevista all’articolo 205, paragrafo 2 del trattato, adotta le modalità di applicazione necessarie a:

- definire la procedura di cui all’articolo 4, paragrafo 7,

- definire la procedura applicabile al congelamento dei dati, di cui all’articolo 12, paragrafo 1,

- compilare le statistiche di cui all’articolo 12, paragrafo 2.

Nei casi in cui tali modalità di applicazione abbiano implicazioni finanziarie per le spese operative a carico degli Stati membri, il Consiglio delibera all’unanimità.

2. Le misure di cui all’articolo 3, paragrafo 4 sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 21 16

Conservazione delle registrazioni da parte dell’unità centrale

1. L’ unità centrale ? Autorità di gestione ⎪ conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati avvenute nell’unità ? nel sistema ⎪ centrale. Le registrazioni devono indicare lo scopo dell’accesso, la data, la durata, i dati trasmessi, i dati impiegati per l’interrogazione e il nome dell’unità che ha immesso √ inserito ∏ o estratto i dati, nonché le persone responsabili.

2. Le registrazioni possono essere utilizzate esclusivamente per controllare, a fini della protezione dei dati, l’ammissibilità del trattamento dei dati, nonché per garantire la sicurezza dei dati ai sensi dell’articolo 14 19. Le registrazioni devono essere protette da adeguate misure contro l’accesso non autorizzato e sono cancellate dopo un anno ? dalla scadenza del periodo di conservazione di cui all’articolo 8 e all’articolo 12, paragrafo 1 ⎪, a meno che non siano necessarie per procedure di controllo già avviate.

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3. Ciascuno Stato membro adotta, in relazione al proprio sistema nazionale, le misure necessarie per conseguire gli obiettivi enunciati ai paragrafi 1 e 2. Ciascuno Stato membro tiene altresì i registri del personale debitamente autorizzato ad inserire e a estrarre i dati.

⎢ 2725/2000/CE (adattato)

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Articolo 22

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 22 17

Risarcimento dei danni

1. Le persone e gli Stati membri che hanno subito un danno in conseguenza di un trattamento illecito di dati o di qualsiasi altro atto incompatibile con le disposizioni del presente regolamento hanno diritto di ottenere un risarcimento dallo Stato membro responsabile del pregiudizio. Lo Stato membro è esonerato in tutto o in parte da tale responsabilità se prova che l’evento dannoso non gli è imputabile.

2. Ogni Stato membro è responsabile per i danni causati alla banca dati ? al sistema ⎪centrale in caso di inosservanza da parte sua degli obblighi derivanti dal presente regolamento, tranne nel caso e nei limiti in cui la Commissione √ l’Autorità di gestione o un altro Stato membro ∏ abbia omesso di adottare misure ragionevolmente idonee ad evitare i danni o a minimizzarne gli effetti.

3. Le azioni proposte contro uno Stato membro per il risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate dalle leggi dello Stato membro convenuto.

Articolo 23 18

Diritti delle persone interessate

1. Lo Stato membro d’origine provvede a informare la persona soggetta al presente regolamento ? per iscritto e se del caso oralmente, in una lingua che ragionevolmente si suppone a lei comprensibile ⎪:

a) dell’identità del responsabile del trattamento ed eventualmente del suo rappresentante;

b) delle finalità √ dello scopo ∏ per cui i √ suoi ∏ dati saranno trattati nell’ambito dell’EurodacEURODAC ? fornendo peraltro una descrizione delle finalità del regolamento Dublino, conformemente all’articolo 4 del medesimo regolamento ⎪;

c) dei destinatari dei dati;

d) riguardo alla persona di cui all’articolo 6 o all’articolo 10, dell’esistenza di un obbligo per rilevare le sue impronte digitali;

e) dell’esistenza di un del diritto di accesso ai dati che la riguardano e di un diritto di rettifica di tali dati √ e del diritto di chiedere che i dati inesatti che la riguardano siano rettificati ∏ ? o che i dati che la riguardano trattati illecitamente siano cancellati, nonché il diritto di ottenere informazioni sulle procedure da seguire per esercitare tali diritti e gli estremi delle autorità nazionali di controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 1, che sono adite in materia di tutela dei dati personali ⎪.

Per quanto riguarda la persona di cui all’articolo 4 6 o all’articolo 8 10, le informazioni di cui alla lettera a) sono fornite all’atto del rilevamento delle sue impronte digitali.

Per quanto riguarda la persona di cui all’articolo 11 13, le informazioni di cui alla lettera a) sono fornite al più tardi quando i dati che la concernono sono trasmessi all’unità ? al sistema ⎪ centrale. Quest’obbligo non sussiste nei casi in cui fornire dette informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato.

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Se il richiedente protezione internazionale è un minore, gli Stati membri provvedono a comunicare le informazioni in modo consono alla sua età.

⎢ 2725/2000/CE

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2. In ciascuno Stato membro le persone interessate possono, secondo le leggi, i regolamenti e le procedure di tale Stato, esercitare i diritti di cui all’articolo 12 della direttiva 95/46/CE.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere la comunicazione dei dati ad essi relativi registrati nella banca dati ? nel sistema ⎪ centrale e dello Stato membro che li ha trasmessi all’unità ? al sistema ⎪ centrale, fermo restando l’obbligo di fornire altre informazioni ai sensi dell’articolo 12, lettera a), della direttiva 95/46/CE. L’accesso ai dati può essere autorizzato soltanto da uno Stato membro.

3. In ciascuno Stato membro tutti gli interessati possono chiedere che i dati di fatto inesatti siano rettificati o che i dati registrati illegalmente siano cancellati. La rettifica e la cancellazione vengono effettuate senza eccessivo ritardo dallo Stato membro che ha trasmesso i dati, secondo le proprie leggi, regolamenti e procedure.

4. Se i diritti di rettifica e di cancellazione vengono esercitati in uno Stato membro diverso da quello o da quelli che hanno trasmesso i dati, le autorità di detto Stato membro prendono contatto con le autorità dello Stato membro o degli Stati membri in questione affinché questi verifichino l’esattezza dei dati, nonché la legalità della loro trasmissione e registrazione nella banca dati ? nel sistema ⎪ centrale.

5. Qualora risulti che i dati registrati nella banca dati ? nel sistema ⎪ centrale sono di fatto inesatti o vi sono stati registrati illegalmente, lo Stato membro che li ha trasmessi li rettifica o li cancella a norma dell’articolo 1520, paragrafo 3. Lo Stato membro conferma per iscritto agli interessati, senza eccessivo indugio, di aver adottato le opportune misure per rettificare o cancellare i dati che li riguardano.

6. Ove contesti che i dati registrati nella banca dati ? nel sistema ⎪ centrale sono di fatto inesatti o vi sono stati registrati illegalmente, lo Stato membro che li ha trasmessi indica per iscritto alle persone interessate, senza eccessivo indugio, i motivi per cui rifiuta di rettificare o cancellare i dati in questione.

Lo Stato membro deve anche fornire agli interessati le informazioni relative alle azioni che possono avviare se non accettano le spiegazioni fornite. Le informazioni riguardano anche le modalità per proporre ricorso o se del caso presentare denuncia dinanzi alle autorità competenti o agli organi giurisdizionali di detto Stato membro, nonché l’assistenza finanziaria o di altro tipo disponibile secondo le leggi, i regolamenti e le procedure di tale Stato membro.

7. Ogni richiesta a norma dei paragrafi 2 e 3 deve contenere tutti i particolari necessari per l’identificazione della persona interessata, comprese le impronte digitali. Questi dati sono utilizzati unicamente ai fini dell’esercizio dei diritti di cui ai paragrafi 2 e 3 e vengono distrutti subito dopo.

8. Le autorità competenti degli Stati membri collaborano attivamente fra di loro per rendere rapidamente effettivo l’esercizio dei diritti di cui ai paragrafi 3, 4 e 5.

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9. Se una persona chiede la comunicazione dei dati che la riguardano in conformità del paragrafo 1, l’autorità competente conserva una registrazione della richiesta sotto forma di documento scritto, che mette senza indugio a disposizione delle autorità nazionali di controllo di cui all’articolo 25 su loro istanza .

⎢ 2725/2000/CE (adattato)

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9. 10. In ciascuno Stato membro l’autorità nazionale di controllo assiste gli interessati nell’esercizio dei loro diritti, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE.

10. 11. L’autorità nazionale di controllo dello Stato membro che ha trasmesso i dati e l’autorità nazionale di controllo dello Stato membro in cui la persona interessata si trova le prestano assistenza e, a richiesta, consulenza nell’esercizio dei suoi diritti di rettifica o di cancellazione. Le autorità nazionali di controllo dei due Stati cooperano a tal fine. Le richieste di assistenza possono essere rivolte all’autorità nazionale di controllo dello Stato membro in cui la persona si trova, che le trasmette all’autorità dello Stato membro che ha trasmesso i dati. La persona interessata può, inoltre, richiedere l’assistenza e la consulenza dell’autorità comune di controllo di cui all’articolo 20.

11. 12. In ciascuno Stato membro qualsiasi persona alla quale sia stato rifiutato il diritto di accesso di cui al paragrafo 2 può proporre ricorso o, se del caso, può presentare denuncia dinanzi alle autorità competenti o agli organi giurisdizionali di detto Stato secondo le leggi, i regolamenti e le procedure di detto Stato.

12. 13. Chiunque può, secondo le leggi, i regolamenti e le procedure dello Stato membro che ha trasmesso i dati, proporre ricorso o, se del caso, presentare denuncia dinanzi alle autorità competenti o agli organi giurisdizionali di detto Stato in merito ai dati che lo riguardano e che sono registrati nella banca dati ? nel sistema ⎪ centrale, al fine di esercitare i suoi diritti ai sensi del paragrafo 3. Alle autorità nazionali di controllo è fatto obbligo di prestare assistenza e, a richiesta, consulenza alla persona interessata, ai sensi del paragrafo 1011, per tutto l’iter processuale.

Articolo 24 19

√ Vigilanza dell’ ∏ Aautorità nazionale di controllo

1. Ciascuno Stato membro dispone che la o le autorità nazionali di controllo designate a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE controllino in modo indipendente, secondo la propria legislazione interna, che il trattamento dei dati a carattere personale da parte dello Stato membro in questione, nonché la loro trasmissione all’unità ? al sistema ⎪ centrale avvengano legalmente e ai sensi del presente regolamento.

2. Ogni Stato membro garantisce che la rispettiva autorità nazionale di controllo possa avvalersi della consulenza di persone in possesso di adeguate conoscenze in materia di impronte digitali.

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Articolo 25

Vigilanza del garante europeo della protezione dei dati

1. Il garante europeo della protezione dei dati controlla che le attività di trattamento dei dati personali da parte dell’Autorità di gestione siano effettuate in conformità del presente regolamento. Si applicano, di conseguenza, gli obblighi e le competenze di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (CE) n. 45/2001.

2. Il garante europeo della protezione dei dati provvede affinché almeno ogni quattro anni sia svolto un controllo delle attività di trattamento dei dati personali effettuate dall’Autorità di gestione, conformemente alle norme di revisione internazionali. Una relazione su tale controllo è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, all’Autorità di gestione, alla Commissione e alle autorità nazionali di controllo. All’Autorità di gestione è data la possibilità di presentare osservazioni prima dell’adozione della relazione.

Articolo 26

Cooperazione tra le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati

1. Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, cooperano attivamente nell’ambito delle rispettive responsabilità e assicurano il controllo coordinato dell’EURODAC.

2. Se necessario, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, si scambiano informazioni pertinenti, si assistono vicendevolmente nello svolgimento di revisioni e ispezioni, esaminano difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento, studiano problemi inerenti all’esercizio di un controllo indipendente o all’esercizio dei diritti delle persone cui i dati si riferiscono, elaborano proposte armonizzate per soluzioni congiunte di eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritti di protezione dei dati.

3. Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati si riuniscono a tal fine almeno due volte l’anno. I costi di tali riunioni e la gestione delle stesse sono a carico del garante europeo della protezione dei dati. Nella prima riunione è adottato un regolamento interno. Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente, se necessario. Ogni due anni è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e all’Autorità di gestione una relazione congiunta sulle attività svolte.

⎢ 2725/2000/CE (adattato)

? nuovo

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27 21

Spese

1. Le spese connesse all’istituzione e alla gestione dell’unità centrale ? del sistema centrale e dell’infrastruttura di comunicazione ⎪ sono a carico del bilancio generale dell’Unione europea.

2. Le spese per le unità nazionali incluse quelle per il loro collegamento con la banca dati ? il sistema ⎪ centrale sono a carico dei singoli Stati membri.

3. Le spese di trasmissione dei dati inviati dallo Stato membro d’origine e dei risultati del confronto inviati a tale Stato sono a carico di quest’ultimo.

Articolo 28 24

Relazione annuale, monitoraggio e valutazione

1. La Commissione ? L’Autorità di gestione ⎪ trasmette annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attività dell’unità ? del sistema ⎪centrale. La relazione annuale contiene anche informazioni sulla gestione e le prestazioni dell’EurodacEURODAC, misurate sulla base di indicatori quantitativi predeterminati per gli obiettivi di cui al paragrafo 2.

2. La Commissione ? L’Autorità di gestione ⎪ provvede affinché vengano attivatie sistemi √ procedure ∏ attie a monitorare il funzionamento dell’unità ? del sistema ⎪ centrale in rapporto a determinati obiettivi di produzione, economicità e qualità del servizio.

3. La Commissione sottopone periodicamente a valutazione il funzionamento dell’unità centrale allo scopo di accertare il rapporto di efficacia dei costi rispetto agli obiettivi conseguiti e di fornire direttive per migliorare l’efficienza del suo futuro funzionamento.

4. Un anno dopo l’inizio dell’attività dell’Eurodac, la Commissione presenta una relazione valutativa sull’operato dell’unità centrale focalizzata sul livello della domanda in rapporto alle attese e sui problemi operativi e gestionali alla luce dell’esperienza acquisita, allo scopo di individuare i possibili miglioramenti da introdurre nel breve termine nel suo funzionamento pratico.

∫ nuovo

3. Ai fini della manutenzione tecnica, delle relazioni e delle statistiche, l’Autorità di gestione ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti le operazioni di trattamento effettuate nel sistema centrale.

4. Ogni due anni l’Autorità di gestione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico del sistema centrale, ivi compresa la sua sicurezza.

⎢ 2725/2000/CE

? nuovo

5. Tre anni dopo ? la data di decorrenza di applicazione del presente regolamento di cui all’articolo 33, paragrafo 2, ⎪ dell’attività dell’Eurodac, e successivamente ogni sei ? quattro ⎪ anni, la Commissione presenta una valutazione complessiva del sistemadell’EURODAC nella quale analizza i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi, valuta se continuino a sussistere i motivi che ne avevano giustificato l’istituzione, ? valuta l’applicazione del presente regolamento con riguardo al sistema centrale e la sicurezza del sistema centrale ⎪ e studia le eventuali implicazioni per la sua futura attività. ? La Commissione trasmette la valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio ⎪.

∫ nuovo

6. Gli Stati membri forniscono all’Autorità di gestione e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 4 e 5.

7. L’Autorità di gestione comunica alla Commissione le informazioni necessarie per presentare le valutazioni globali di cui al paragrafo 5.

⎢ 2725/2000/CE (adattato)

? nuovo

Articolo 29 25

Sanzioni

Gli Stati membri √ adottano le misure necessarie per ∏ garantiscono garantire che qualsiasi uso √ ogni uso ∏ dei dati registrati √ inseriti ∏ nella banca dati ? nel sistema ⎪ centrale contrario allo scopo dell’EurodacEURODAC quale definito all’articolo 1, paragrafo 1, sia oggetto di adeguate sanzioni √ sia passibile di sanzioni, anche a carattere amministrativo e/o penale in conformità della legislazione nazionale, che siano efficaci, proporzionate e dissuasive ∏.

Articolo 30 26

Applicazione territoriale

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai territori a cui non si applica la convenzione di √ il regolamento ∏ Dublino.

∫ nuovo

Articolo 31

Disposizioni transitorie

I dati congelati nel sistema centrale in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio sono sbloccati e contrassegnati in conformità dell’articolo 14, paragrafo 1, del presente regolamento alla data di cui all’articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 32

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell’11 dicembre 2000, che istituisce l’“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino, e il regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che definisce talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l’“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino sono abrogati con effetto dalla data di cui all’articolo 33, paragrafo 2.

I riferimenti ai regolamenti abrogati vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

⎢ 2725/2000/CE articolo 27 (adattato)

? nuovo

Articolo 33 27

Data di eEntrata in vigore e decorrenza dell’applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione √ il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ∏ nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee √ dell’Unione europea ∏.

2. Il presente regolamento si applica ed Eurodac inizia la propria attività a decorrere dalla data in cui la Commissione lo pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee √ dell’Unione europea ∏, non appena siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) ciascuno Stato membro abbia notificato alla Commissione di aver espletato i preparativi tecnici necessari per trasmettere dati all’unità ? al sistema ⎪ centrale, secondo le modalità di applicazione adottate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 7 e per conformarsi alle modalità di applicazione adottate ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 5 e √ conformemente al presente regolamento ∏; e

b) la Commissione abbia espletato i preparativi tecnici necessari affinché l’unità ? il sistema ⎪ centrale inizi a funzionare secondo le modalità di applicazione adottate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 7 e dell’articolo 12, paragrafo 5 √ conformemente al presente regolamento ∏.

∫ nuovo

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione di aver espletato i preparativi di cui al paragrafo 2, lettera a) quanto prima e in ogni caso non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

⎢ 2725/2000/CE

4. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, […]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente […] […]

⎢ 407/2002/CE

? nuovo

Allegato I

Formato per lo scambio dei dati relativi alle impronte digitali

È stabilito il seguente formato per lo scambio di dati relativi alle impronte digitali:

ANSI/NIST - CSL 1 1993 ? ANSI/NIST-ITL 1a-1997, Ver.3, June 2001 (INT-1) ⎪ e qualsiasi altro futuro sviluppo di questo standard.

Norma per le lettere che contraddistinguono lo Stato membro

Si applica la seguente norma ISO: ISO 3166 — codice di 2 lettere.

Allegato II

[pic]

Allegato II Regolamenti abrogati (di cui all’articolo 32)

Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio Regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio | (GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1) (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 1.) |

Allegato III Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio | Il presente regolamento |

Articolo 1, paragrafo 1 | Articolo 1, paragrafo 1 |

Articolo 1, paragrafo 2, primo comma | Articolo 3, paragrafo 1 |

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma | Articolo 3, paragrafo 4 |

Articolo 1, paragrafo 3 | Articolo 1, paragrafo 2 |

Articolo 3, paragrafo 1 | Articolo 3, paragrafo 3 |

Articolo 2 | Articolo 2 |

Articolo 3, paragrafo 2 | Articolo 3, paragrafo 3 |

Articolo 3, paragrafo 3 | Articolo 5 |

Articolo 3, paragrafo 4 | - |

Articolo 4, paragrafo 1 | Articolo 6, paragrafo 1 |

Articolo 4, paragrafo 2 | Soppresso |

Articolo 4, paragrafo 3 | Articolo 6, paragrafo 3 |

Articolo 4, paragrafo 4 | Articolo 6, paragrafo 4 |

Articolo 4, paragrafo 5 | Articolo 6, paragrafo 5 |

Articolo 4, paragrafo 6 | Articolo 17, paragrafo 4 |

Articolo 5 | Articolo 7 |

Articolo 6 | Articolo 8 |

Articolo 7 | Articolo 9 |

Articolo 8 | Articolo 10 |

Articolo 9 | Articolo 11 |

Articolo 10 | Articolo 12 |

Articolo 11, paragrafi 1-4 | Articolo 13, paragrafi 1-4 |

Articolo 11, paragrafo 5 | - |

Articolo 12 | Articolo 14 |

Articolo 13 | Articolo 15 |

Articolo 14 | Articolo 19 |

Articolo 15 | Articolo 20 |

Articolo 16 | Articolo 21 |

Articolo 17 | Articolo 22 |

Articolo 18 | Articolo 23 |

Articolo 19 | Articolo 24 |

Articolo 20 | Articolo 25 |

Articolo 21 | Articolo 27 |

Articolo 22 | - |

Articolo 24 | Articolo 27 |

Articolo 23 | - |

Articolo 24 | Articolo 28 |

Articolo 25 | Articolo 29 |

Articolo 26 | Articolo 30 |

Articolo 27 | Articolo 33 |

- | Allegato II |

Regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio | Il presente regolamento |

Articolo 2 | Articolo 16 |

Articolo 3 | Articolo 17 |

Articolo 4 | Articolo 18 |

Articolo 5, paragrafo 1 | Articolo 3, paragrafo 2 |

Allegato I | Allegato I |

Allegato II | - |

A llegato IV SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (CE) n. [.../...][33].

2. QUADRO ABM / ABB (Gestione per attività/Suddivisione per attività)

Politica: Spazio di libertà, sicurezza e giustizia (titolo 18)

Attività:

Flussi migratori - Politiche comuni in materia di immigrazione e asilo (capitolo 18.03)

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa (ex linee B e A) e loro denominazione:

Quadro finanziario 2007-2013: Rubrica 3A

Linea di bilancio: 18.03.11 - Eurodac

3.2. Durata dell’azione e dell’incidenza finanziaria:

L’adozione del regolamento è prevista entro la fine del 2010.

3.3. Caratteristiche di bilancio:

Linea di bilancio | Tipo di spesa | Nuovo | Contributo EFTA | Partecipazione dei paesi parte | Rubrica delle prospettive finanziarie |

18.03.11. | Spese non obblig. | Stanz. diss[34] | NO | NO | NO | 3A |

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di spesa | Sezione n. | Anno 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | n+4 | n + 5 e segg. | Totale |

Spese operative[35] |

Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1. | a | 0.000 | 0.115 | 0.000 | 0.000 | 0.115 |

Stanziamenti di pagamento (SP) | b | 0.000 | 0.115 | 0.000 | 0.000 | 0.115 |

Spese amministrative incluse nell’importo di riferimento[36] |

Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND) | 8.2.4. | c | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO |

Stanziamenti di impegno | a+c | 0.000 | 0.115 | 0.000 | 0.000 | 0.115 |

Stanziamenti di pagamento | b+c | 0.000 | 0.115 | 0.000 | 0.000 | 0.115 |

Spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento[37] |

Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5. | d | 0.000 | 0.061 | 0.000 | 0.000 | 0.061 |

Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell’importo di riferimento (SND) | 8.2.6. | e | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.002 |

Costo totale indicativo dell’intervento |

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | a+c+d+e | 0.000 | 0.178 | 0.000 | 0.000 | 0.178 |

TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | b+c+d+e | 0.000 | 0.178 | 0.000 | 0.000 | 0.178 |

Cofinanziamento

Nessun cofinanziamento anticipato.

Mio EUR (al terzo decimale)

Organismo di cofinanziamento | Anno n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 e segg. | Totale |

…………………… | f |

TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento | a+c+d+e+f |

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

X La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore

( La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie

( La proposta può comportare l’applicazione delle disposizioni dell’Accordo interistituzionale[38] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie).

4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

X Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate

( La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Mio EUR (al primo decimale)

Prima dell’azione [Anno n-1] | Situazione a seguito dell’azione |

Totale risorse umane | 0 | 0.5 | 0 | 0 |

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

5.1. Necessità dell’azione a breve e lungo termine

Affinché gli Stati membri possano essere informati circa lo status di quei richiedenti che in realtà hanno già ottenuto protezione internazionale presso uno Stato membro, è necessario sbloccare i dati sui rifugiati (ovvero renderli consultabili).

Per poter facilitare ulteriormente l’applicazione del regolamento Dublino, gli Stati membri devono indicare nell’EURODAC che applicano le clausole discrezionali previste da quel regolamento, in altri termini lo Stato membro interessato dovrà indicare che si riconosce competente per l’esame della domanda di un richiedente per il quale non sarebbe di norma competente in base ai criteri del regolamento Dublino.

Per garantire la coerenza dell ’ acquis in materia di asilo , si propone di estendere il campo di applicazione del regolamento alla protezione sussidiaria.

Ai fini della coerenza dell ’ acquis in materia di asilo , si propone di allineare il periodo di conservazione dei dati relativi a cittadini di paesi terzi o apolidi cui sono state rilevate le impronte digitali in relazione all’attraversamento irregolare della frontiera esterna con il periodo durante il quale l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento Dublino attribuisce la competenza in base alle suddette informazioni (un anno).

5.2. Valore aggiunto dell’intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

La proposta è intesa a superare i problemi individuati durante i cinque anni di funzionamento della banca dati comunitaria esistente.

5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

Il principale obiettivo della proposta consiste nel migliorare l’efficienza dell’EURODAC e nell’affrontare meglio le preoccupazioni relative alla tutela dei dati.

Sono assunti come indicatori i dati statistici sul funzionamento dell’EURODAC, ad es. quelli relativi alle risposte mancate o errate, ai ritardi nelle trasmissioni, ecc.

5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)

( Gestione centralizzata

( diretta dalla Commissione

( indiretta, con delega a:

( agenzie esecutive

( organismi istituiti dalle Comunità a norma dell’articolo 185 del regolamento finanziario

( organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

( Gestione concorrente o decentrata

( con Stati membri

( con paesi terzi

( Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

In futuro, la gestione operativa dell’EURODAC potrebbe essere trasferita ad un’agenzia competente per il SIS II, il VIS e altri sistemi informatici in questo settore (Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia). Per quanto riguarda l’istituzione di una tale agenzia, la Commissione intende presentare una proposta separata con relativa valutazione dei costi connessi.

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo

Nell’ambito delle relazioni annuali sulle attività dell’unità centrale dell’EURODAC verrà verificato che le modifiche introdotte con la presente proposta diano risultati in termini di efficienza.

Il garante europeo della protezione dei dati verificherà le questioni connesse alla protezione dei dati.

6.2. Valutazione

6.2.1. Valutazione ex-ante

La valutazione ex-ante è inclusa nella valutazione d’impatto.

6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell’esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

A giugno 2007 la Commissione ha pubblicato la relazione sulla valutazione del sistema di Dublino che traccia il bilancio dei primi tre anni (2003-2005) di funzionamento dell’EURODAC. Pur riconoscendo che il regolamento Dublino viene applicato in modo soddisfacente nell’insieme, la relazione punta il dito su alcuni problemi connessi all’efficienza delle disposizioni di legge in vigore e individua quelli che occorre affrontare per migliorare il sostegno fornito dall’EURODAC ad un’applicazione più agevole del regolamento Dublino.

6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

Viene proposto che siano effettuate valutazioni regolari a cura della Commissione e, una volta istituita, dell’Autorità di gestione.

7. MISURE ANTIFRODE

Per la lotta alle frodi, alla corruzione e ad altre attività illecite, si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1037/1999.

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno n + 4 | Anno n + 5 |

Funzionari o agenti temporanei[41] (XX 01 01) | A*/AD | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |

B*, C*/AST | 0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |

Personale finanziato[42] con l’art. XX 01 02 |

Altro personale[43] finanziato con l’art. XX 01 04/05 |

TOTALE | 0 | 0.5 | 0 | 0 |

8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall’azione

Trattare le questioni amministrative e finanziarie connesse al contratto con il fornitore del sistema.

Seguire l’introduzione dei cambiamenti al sistema informatico EURODAC.

Seguire i test effettuati dagli Stati membri.

8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

( Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare

( Posti pre-assegnati nell’ambito dell’esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l’anno n

( Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB

( Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

( Posti necessari per l’anno n ma non previsti nell’esercizio SPA/PPB dell’anno considerato

8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell’importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio (numero e denominazione) | Anno n | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n + 4 | Anno n + 5 e segg. | TOTALE |

Altra assistenza tecnica e amministrativa |

- intra muros |

- extra muros |

Totale assistenza tecnica e amministrativa |

8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell’importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno n + 4 | Anno n + 5 e segg. |

Funzionari e agenti temporanei (18 01 01) | 0.000 | 0.061 | 0.000 | 0.000 |

Personale finanziato con l’art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio) |

Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell’importo di riferimento) | 0.000 | 0.061 | 0.000 | 0.000 |

Calcolo – Funzionari e agenti temporanei finanziati con l’art. 18 01 01 01 AD/AST – 122.000 EUR/anno x 0,5 persone = 61.000 EUR (2010 -2011) |

8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno n + 5 | Anno n + 5 e segg. | TOTALE |

18 01 02 11 01 – Missioni | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.002 |

XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze |

XX 01 02 11 03 – Comitati[45] |

XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze |

XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione |

2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) |

3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) |

Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell’importo di riferimento) | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.002 |

[1] GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1.

[2] GU C 254 del 19.8.1997, pag. 1.

[3] GU L 050 del 25.2.2003, pag. 1.

[4] Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio Relazione sulla valutazione del sistema di Dublino COM (2007) 299 def. {SEC(2007) 742}.

[5] Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Piano strategico sull'asilo - Un approccio integrato in materia di protezione nell'Unione europea, del 17 giugno 2008, COM(2008) 360.

[6] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, COM (2008) 820.

[7] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, COM(2008) 815.

[8] Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.

[9] Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13.

[10] Regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che definisce talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l’“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino, GU L 062 del 5.3.2002, pag. 1.

[11] COM(2008) 360, SEC(2008) 2029, SEC(2008) 2030.

[12] La convenzione di Dublino è stata sostituita dal regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.

[13] GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3.

[14] GU L 62 del 5.3.2002, pag. 1.

[15] Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), GU L 381 del 28.12.2006, pagg. 4 – 23.

[16] Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

[17] Dichiarazione comune della Commissione, del Consiglio e del Parlamento europeo sull’articolo 15 relativo alla gestione operativa del SIS II, dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull’articolo 26 relativo alla gestione operativa del VIS.

[18] COM(2007) 301.

[19] “[L’]unità centrale può essere incaricata di svolgere altri lavori statistici sulla scorta dei dati da essa trattati.” (articolo 3, paragrafo 4, del regolamento Eurodac).

[20] Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell’Unione europea e in merito a “Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino, GU L 66 dell’8.3.2006.

[21] Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia, GU L 93 del 3.4.2001, pag. 40.

[22] Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera, GU L 53 del 27.2.2008, pag. 5.

[23] Protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (COM(2006) 754 in attesa di conclusione).

[24] Il protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (2006/0257, concluso il 24.10.2008, non ancora pubblicato nella GU) e il protocollo all’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia (GU L 93 del 3.4.2001).

[25] COM(2008) XXX.

[26] GU C […], […], p. […].

[27] GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1.

[28] GU L 62 del 5.3.2002, pag. 1.

[29] COM(2008) XXX.

[30] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

[31] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

[32] GU L 12 del 17.1.2004, pag. 47.

[33] La presente scheda finanziaria legislativa riguarda unicamente i costi che si prevede saranno occasionati dai cambiamenti connessi alla presente modifica. Essa non contempla pertanto le spese connesse alla gestione ordinaria dell’EURODAC.

[34] Stanziamenti dissociati (SD).

[35] Spese che non rientrano nel Capitolo xx 01 del Titolo xx interessato.

[36] Spese che rientrano nell’articolo xx 01 04 del Titolo xx.

[37] Spese che rientrano nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

[38] Punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale.

[39] Se la durata dell’azione supera i 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne.

[40] Quale descritto nella sezione 5.3.

[41] Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento.

[42] Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento.

[43] Il cui costo è incluso nell’importo di riferimento.

[44] Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate.

[45] Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.