52008PC0803

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria /* COM/2008/0803 def. - AVC 2008/0233 */


IT

Bruxelles, 26.11.2008

COM(2008) 803 definitivo

2008/0233 (AVC)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria

RELAZIONE

1. Contesto della proposta |

| Motivazione e obiettivi della propostaLa crisi senza precedenti che colpisce i mercati finanziari internazionali rappresenta per l'Unione europea una grande sfida ed esige una reazione rapida che ne limiti gli effetti sull'insieme dell'economia. In questo contesto, la Commissione intende agire, accanto agli Stati membri, per rafforzare gli investimenti in modo da rilanciare la crescita e l'occupazione. A questo tema è dedicata la sua comunicazione intitolata "Dalla crisi finanziaria alla ripresa: un quadro d'azione europeo", adottata il 29 ottobre 2008. |

| Contesto generaleEsistono forti timori che la crisi finanziaria influisca profondamente sull'economia reale, in particolare in conseguenza delle difficoltà incontrate dalle banche e della stretta sul credito (aumento dei tassi d'interesse, selezione più rigorosa dei prestatari) che potrebbero pesare sul consumo famiglie e sugli investimenti delle imprese, il sostegno all'innovazione, lo sviluppo tecnologico ed industriale e di conseguenza sulla crescita del PIL e l'occupazione.Secondo le ultime previsioni economiche della Commissione, il tasso di crescita dell'Unione europea subirà un forte calo, scendendo all'1,4% nel 2008 (metà del tasso del 2007), allo 0,2% nel 2009 e all'1,1% nel 2010. Queste cattive prospettive economiche si ripercuoteranno probabilmente sulle finanze pubbliche. A politica costante, i disavanzi di bilancio dovrebbero aumentare, passando da meno dell'1% del PIL nel 2007 al 2,6% nel 2010. Tuttavia, proiezioni affidabili per le finanze pubbliche, in particolare per quanto riguarda il debito, sono difficili data l'incertezza che regna sulle conseguenze per il bilancio delle misure di salvataggio già adottate dai governi.Per lottare contro gli effetti della crisi, gli Stati si sono infatti fortemente mobilitati sia individualmente, sia nel quadro di una strategia concertata a livello europeo ed internazionale. Gli Stati Uniti hanno deciso di nazionalizzare, caso per caso, gli istituti in difficoltà, dopo aver annunciato all'inizio di ottobre l'acquisto da parte dello Stato di attivi a rischio per 700 miliardi di dollari. In Europa, i vari piani nazionali annunciati nello stesso periodo ammontano a 1.700 miliardi di euro e comprendono garanzie di rifinanziamento, ma anche misure di ricapitalizzazione-nazionalizzazione.In questo contesto, la Commissione ha cercato di contribuire al dibattito avviato, nell'Unione europea e con i suoi partner internazionali, sul modo migliore di reagire alla crisi finanziaria attuale e alle sue ripercussioni socioeconomiche. In particolare, ha esaminato con gli Stati membri le possibilità di accelerare i progetti d'investimento e di anticipare i pagamenti agli Stati membri.A questo fine la politica di coesione costituisce la leva più efficace e più idonea per sostenere l'economia reale. Con una dotazione finanziaria per il periodo 2007-2013 di 347 miliardi di euro, di cui 250 destinati prioritariamente alla realizzazione degli obiettivi della strategia di Lisbona, la politica di coesione contribuisce in modo sostanziale alla stabilità di bilancio e, di conseguenza, agli investimenti pubblici negli Stati membri e nelle regioni dell'Unione europea. |

| Disposizioni vigenti nel settore della propostaLe gravi ripercussioni che subisce l'economia europea dovrebbero determinare un calo del tasso di crescita potenziale a medio termine e frenare considerevolmente la crescita reale nel 2009 e nel 2010. Secondo le previsioni più recenti, molte economie nazionali saranno in recessione. Queste cattive prospettive economiche avranno incidenze fortemente negative sulle finanze pubbliche degli Stati membri. Di conseguenza, le condizioni di messa in atto della politica di coesione, che implicano cofinanziamenti nazionali per gli interventi dei Fondi strutturali, rischiano di essere profondamente perturbate. Così stando le cose, alcune disposizioni in vigore andrebbero adattate per accelerare la realizzazione dei progetti d'investimento e l'utilizzo degli stanziamenti comunitari a profitto dell'economia degli Stati membri e delle regioni dell'UE. Fra queste disposizioni, si possono citare quelle relative al prefinanziamento, quelle che riguardano la dichiarazione di spesa, più precisamente da una parte il rimborso degli anticipi versati ai beneficiari nel quadro degli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato e dall'altra i grandi progetti, e infine quelle relative all'ammissibilità delle spese e quelle che riguardano strumenti dell'ingegneria finanziaria. |

| Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'UnioneNon pertinente. |

2. Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto |

| Consultazione delle parti interessate |

| Perché le azioni intraprese dalle autorità pubbliche per arginare gli effetti negativi della crisi finanziaria sull'economia reale siano efficaci, l'intervento deve essere rapido. L'urgenza della situazione non ha permesso di procedere alla consultazione degli Stati membri. Queste misure hanno lo scopo di accelerare l'attuazione dei programmi, ma alcune di esse sono anche fonte di semplificazione. A questo riguardo, gli Stati membri hanno più volte auspicato che prosegua il lavoro iniziato con la revisione dell'articolo 55 del regolamento generale. Anche il Parlamento europeo e la Corte dei conti europea hanno espresso ripetutamente l'auspicio di una semplificazione dei regolamenti relativi ai Fondi. |

| Ricorso al parere di esperti |

| Non è stato necessario consultare esperti esterni. |

| Valutazione dell'impattoSono state esaminate tutte le possibilità di accelerare l'attuazione, anche mediante la semplificazione di alcune procedure amministrative. Questa proposta completa una serie di modifiche non regolamentari che intendono dar modo agli Stati membri di utilizzare pienamente le flessibilità esistenti, anche, se del caso, modificando o semplificando i programmi, per adattarli meglio alle nuove esigenze. La Commissione incoraggia inoltre gli Stati membri a portare a termine la descrizione del loro sistema di gestione e di controllo in modo da poter accelerare la loro convalida e da permettere un trattamento più rapido delle transazioni finanziarie intermedie nel rispetto delle regole di buona gestione finanziaria. Questa volontà di semplificazione della gestione dei Fondi avrà sicuramente un effetto positivo sul ritmo di attuazione dei programmi, in particolare grazie ai maggiori mezzi finanziari destinati all'avviamento del programma. Un'attuazione accelerata dei programmi operativi costituirà inoltre un contributo efficace a un ritorno più rapido a una situazione economica normale quando si uscirà dal periodo di crisi. Infatti, un aumento degli anticipi ai beneficiari nel quadro dei programmi già approvati può portare liquidità supplementari alle amministrazioni pubbliche a tutti i livelli territoriali. Questi anticipi contribuiranno anche a rafforzare gli effetti della politica di coesione sull'economia reale. |

3. Elementi giuridici della proposta |

| Sintesi delle misure proposteLe modifiche proposte dalla Commissione del regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione sono destinate a controbilanciare gli effetti negativi della crisi economica generale, per accelerare a breve termine l'attuazione dei Fondi a profitto dell'economia reale, in particolare mediante un sostegno rafforzato alle PMI. Le proposte di modifica si articolano attorno a quattro assi: allargamento del campo d'applicazione dell'articolo 44 relativo agli strumenti di ingegneria industriale finanziaria all'intervento della BEI e del FEI in sostegno degli Stati membri per la preparazione e l'attuazione dei programmi operativi; modifica dell'articolo 56 relativo all'ammissibilità delle spese al fine di chiarire la possibilità di pagamenti delle spese generali sulla base di tassi forfettari, e introdurre la possibilità di considerare come spese ammissibili i contributi in natura, assimilati a spese per costituire fondi o per contribuire ad essi; modifica delle disposizioni relative alle dichiarazioni di spesa: (i) per i grandi progetti con la soppressione del divieto di inserire spese sostenute per i grandi progetti nelle domande di pagamenti intermedi prima dell'approvazione del grande progetto da parte della Commissione, e (ii) per gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato con la soppressione del limite del 35% dell'anticipo che può essere versato ai beneficiari dall'organismo che concede gli aiuti, e quindi la possibilità di arrivare al 100%, senza modifica delle altre condizioni; aumento della terza rata del prefinanziamento (2009) del 2% per i Fondi strutturali per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente, la creazione di una terza rata (2009) del 2,5% per i Fondi strutturali per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea prima del 1° maggio 2004; per quanto riguarda l'obiettivo di cooperazione territoriale europea, se il programma comprende come partecipante almeno uno Stato membro che ha aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente, è attribuita una percentuale supplementare del 2% nel 2009. Queste risorse aggiuntive, che sarebbero rese disponibili all'inizio dell'anno, dovrebbero essere rapidamente trasferite ai beneficiari, nel rispetto delle regole di buona gestione finanziaria. |

| Base giuridicaAdottato l'11 luglio 2006, il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, definisce regole comuni applicabili ai tre Fondi. Basato sul principio della gestione concorrente della Commissione europea e degli Stati membri, tale regolamento presenta un nuovo processo di programmazione, nonché nuove norme per la gestione, compresa quella finanziaria, la sorveglianza, il controllo e la valutazione dei progetti. |

| Principio di sussidiarietàLa proposta è conforme al principio di sussidiarietà in quanto ha lo scopo di affiancare gli Stati membri nella loro lotta contro gli effetti della crisi finanziaria attuale mediante cambiamenti che rafforzano il loro ruolo nel quadro della gestione concorrente dei Fondi. |

| Principio di proporzionalitàLa proposta è conforme al principio di proporzionalità per i seguenti motivi. |

| Essendo la proposta limitata a cinque articoli del regolamento generale, permette di concentrare la discussione su alcune disposizioni di natura relativamente tecnica e crea le condizioni di una revisione rapida, la sola che permette di limitare strettamente nel tempo l'incertezza giuridica e, di conseguenza, un contributo rapido alla ripresa dell'attività economica nell'Unione europea. Inoltre, in base ai principi di parità di trattamento e di certezza del diritto, solo la modifica relativa all'articolo 56, paragrafo 2, dovrebbe potersi applicare retroattivamente dal 1° agosto 2006, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1083/2006. |

| Grazie alle semplificazioni proposte, l'onere finanziario ed amministrativo degli Stati membri sarà ridotto. |

| Scelta dello strumento |

| Strumento proposto: regolamento. |

| La Commissione ha esplorato tutti i margini di manovra offerti dai regolamenti dei Fondi per accelerare i progetti d'investimento e l'impegno degli stanziamenti comunitari a profitto delle economie degli Stati membri e delle regioni dell'UE. Accanto a modifiche non regolamentari presentate nella comunicazione del 26 novembre 2008, la Commissione propone modifiche del regolamento generale riguardanti cinque articoli. L'obiettivo di queste revisioni è di facilitare la messa a disposizione degli stanziamenti comunitari per l'avviamento dei progetti in modo da accelerarne l'attuazione e quindi gli effetti degli investimenti sull'economia reale |

4. Incidenza sul bilancio |

| L'importo degli anticipi addizionali previsti nel 2009 dalla proposta è di 6,3 miliardi di euro in pagamenti. Le altre modifiche proposte potrebbero accelerare il ritmo dei pagamenti intermedi. |

2008/0233 (AVC)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 161, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere conforme del Parlamento europeo [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [3],

visto il parere del Comitato delle regioni [4],

considerando quanto segue:

(1) La crisi senza precedenti che colpisce i mercati finanziari internazionali pone la Comunità di fronte a grandi sfide, che esigono una reazione rapida per contrastarne gli effetti sull'insieme dell'economia e per sostenere gli investimenti in modo da rilanciare la crescita e l'occupazione.

(2) Il quadro regolamentare del periodo di programmazione 2007-2013 è stato adottato con l'obiettivo di migliorare la semplificazione della programmazione e della gestione dei Fondi, l'efficacia del loro intervento e la sussidiarietà della loro attuazione.

(3) Un adattamento di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n.1260/1999 [5] è necessario per facilitare la mobilitazione degli stanziamenti comunitari destinati all'avviamento dei programmi operativi e dei progetti sovvenzionati nel quadro di questi programmi, in modo da accelerare l'attuazione e quindi l'impatto degli investimenti sull'economia.

(4) Occorre rafforzare la possibilità per la Banca europea per gli investimenti (BEI) e per il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) di aiutare gli Stati membri per la preparazione e l'attuazione dei programmi operativi.

(5) Tenuto conto del ruolo della BEI e del FEI come entità finanziarie della Comunità previste dal trattato, quando operazioni di ingegneria finanziaria, come i fondi a partecipazione, sono organizzate per loro tramite, dovrebbe essere possibile attribuire loro un contratto direttamente.

(6) A fini di semplificazione, è opportuno in particolare precisare le condizioni nelle quali le spese generali possono essere assimilate a spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione delle operazioni.

(7) Per facilitare il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria, in particolare nel settore dello sviluppo urbano sostenibile, occorre prevedere la possibilità di considerare i contributi in natura come spese ammissibili assimilate spese sostenute per costituire fondi o per contribuire ad essi.

(8) Nel quadro degli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato, per sostenere le imprese, e in particolare le piccole e medie imprese, occorre rendere meno rigorose le condizioni relative alla quota degli anticipi versati ai beneficiari che possono essere incluse nella dichiarazione di spesa.

(9) Per accelerare l'attuazione dei grandi progetti, è necessario permettere che le spese relative ai grandi progetti che non sono stati ancora approvati dalla Commissione possano essere incluse nella dichiarazione di spesa.

(10) Per rafforzare le disponibilità finanziarie degli Stati membri destinate all'avviamento rapido dei programmi operativi in un contesto di crisi, occorre modificare le disposizioni relative al prefinanziamento.

(11) Il pagamento di un anticipo fin dall'inizio dei programmi operativi dovrebbe poter garantire un flusso di cassa regolare e facilitare i pagamenti ai beneficiari quando il programma operativo viene attuato. A tal fine, dovrebbero essere adottate disposizioni per il pagamento degli anticipi per i Fondi strutturali: 7,5 (per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea prima del 1° maggio 2004) e 9% (per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente) per contribuire ad accelerare l'attuazione dei programmi operativi.

(12) Per rispettare i principi di parità di trattamento e di certezza del diritto, solo la modifica relativa all'articolo 56, paragrafo 2, deve potersi applicare retroattivamente dal 1° agosto 2006, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1083/2006.

(13) Il regolamento (CE) n. 1803/2006 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1083/2006 è così modificato:

1. All'articolo 44, il secondo comma è così modificato:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) qualora l'oggetto dell'accordo non sia un appalto pubblico di servizi ai sensi della normativa in materia, la concessione di una sovvenzione, definita in questo contesto come un contributo finanziario diretto accordato a titolo di una liberalità a un'istituzione finanziaria senza invito a presentare proposte, se ciò è conforme a una legge nazionale compatibile con il trattato."

b) è aggiunta la lettera c) seguente:

"c) l'attribuzione di un contratto direttamente alla BEI o al FEI."

2. All'articolo 46, paragrafo 1, è aggiunto il secondo comma seguente:

"La BEI o il FEI possono, su richiesta degli Stati membri, partecipare agli interventi d'assistenza tecnica di cui al primo comma."

3. All'articolo 56, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

"2. In deroga al paragrafo 1, i contributi in natura, le spese di ammortamento e le spese generali possono essere assimilati alle spese sostenute dai beneficiari nell'attuare le operazioni, alle condizioni di cui al terzo comma del presente paragrafo."

In deroga al paragrafo 1, i contributi in natura, nel caso degli strumenti di ingegneria finanziaria e ai fini dell'articolo 78, paragrafo 6, primo comma, possono essere assimilati alle spese sostenute per costituire tali fondi o i fondi a partecipazione o per contribuire ad essi, alle condizioni di cui al terzo comma del presente paragrafo.

Le spese di cui al primo e al secondo comma soddisfano le condizioni seguenti:

a) le norme in materia di ammissibilità di cui al paragrafo 4 prevedono l'ammissibilità di tali spese;

b) l'ammontare delle spese è giustificato da documenti contabili aventi un valore probatorio equivalente a fatture;

c) nel caso di contributi in natura, il cofinanziamento dei Fondi non supera la spesa totale ammissibile, escluso il valore di detti contributi.

In deroga al terzo comma, lettera b), nel quadro di sovvenzioni, le spese generali di cui al primo comma del presente paragrafo possono essere dichiarate sulla base di un tasso forfettario. Questo tasso è stabilito in anticipo secondo un metodo di calcolo equo e verificabile."

4. L'articolo 78 è così modificato:

a) al paragrafo 2, è soppressa la lettera b);

b) il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

"4. Quando, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 3, la Commissione rifiuta il contributo finanziario a un grande progetto, la dichiarazione di spesa successiva all'adozione della decisione della Commissione rettifica di conseguenza le dichiarazioni di spesa precedenti interessate."

5. All'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

a) per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea prima del 1° maggio 2004: nel 2007 2% del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo, nel 2008 3% del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo e nel 2009 2,5 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo;

b) per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente: nel 2007 2% del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo, nel 2008 3% del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo e nel 2009 4 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo;

c) per un programma operativo che rientra nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" ove almeno uno dei partecipanti sia uno Stato membro che ha aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente: nel 2007 2% del contributo del FESR al programma operativo, nel 2008 3% del contributo del FESR al programma operativo e nel 2009 4 % del contributo del FESR al programma operativo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia, l'articolo 1, punto 3, si applica a decorrere dal 1° agosto 2006. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio

Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA DELL'ATTO LEGISLATIVO

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO N. …/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria

2. QUADRO ABM/ABB (gestione per attività/suddivisione per attività)

Settori d'attività interessati:

Politica regionale: attività 13.03

Occupazione e affari sociali : attività 04.02

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione:

Le nuove azioni proposte saranno attuate nel 2009 sulla base delle seguenti linee di bilancio:

– 13.0316 Convergenza

– 13.0318 Competitività regionale e occupazione

– 13.0319 Cooperazione territoriale europea

– 04.0217 Convergenza

– 04.0219 Competitività regionale

3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

L'incidenza sul bilancio riguarda i pagamenti che saranno effettuati a titolo del bilancio 2009, a causa degli anticipi che saranno effettuati non appena possibile, dopo l'adozione della proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio. Tenuto conto delle incertezze legate alla data nella quale saranno ricevute le domande di pagamenti intermedi e relative all'attuazione da parte degli Stati membri della procedura definita dall'articolo 71 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, l'anticipo proposto sarà finanziato a partire dai pagamenti già previsti nel bilancio. In funzione dei progressi nell'attuazione da parte degli Stati membri delle domande di pagamenti intermedi e delle certificazione di conformità alla procedura citata, la Commissione riesaminerà nel 2009 la necessità di stanziamenti di pagamento supplementari e, se del caso, proporrà azioni appropriate all'autorità di bilancio.

3.3. Caratteristiche di bilancio:

Linea di bilancio | Tipo di spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie |

13.0316 | SO/SNO | SNO | NO | NO | NO | N. 1b |

13.0318 | SO/SNO | SNO | NO | NO | NO | N. 1b |

13.0319 | SO/SNO | SNO | NO | NO | NO | N. 1b |

13.0402 | SO/SNO | SNO | NO | NO | NO | N. 1b |

04.0217 | SO/SNO | SNO | NO | NO | NO | N. 1b |

04.0219 | SO/SNO | SNO | NO | NO | NO | N. 1b |

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Nessuna risorsa supplementare è richiesta per il 2009 in questa fase, a causa delle incertezze legate alla data nella quale saranno ricevute le domande di pagamenti intermedi e relative all'attuazione da parte degli Stati membri della procedura di cui all'articolo 71 del regolamento del Consiglio (CE) n.1083/2006.

Le tabelle che seguono mostrano l'impatto degli anticipi proposti. Le misure di semplificazione e la possibilità di prevedere pagamenti intermedi per i grandi progetti prima della loro approvazione con decisione della Commissione potrebbero anche avere un effetto sulla ripartizione degli stanziamenti di pagamento, permettendo un'anticipazione rispetto al 2009/2010. Questo è però difficile da quantificare, in questa fase.

Milioni di euro (al terzo decimale)

Tipo di spesa | Sezione n. | | Anno n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n +5 e segg. | Totale |

Spese operative [6] | | | | | | | | |

Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1. | a | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |

Stanziamenti di pagamento (SP) | | b | n.p. | 6250,833 | 0 | 0 | 0 | -6250,833 | |

Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento [7] | | | |

Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND) | 8.2.4. | c | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO | | | | | | | |

Stanziamenti di impegno | | a + c | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |

Stanziamenti di pagamento | | b + c | n.p. | 6250,833 | 0 | 0 | 0 | -6250,833 | 0 |

Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento [8] | | |

Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5. | d | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |

Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND) | 8.2.6. | e | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |

Costo totale indicativo dell'intervento |

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | | a + c + d + e | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |

TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | | b + c + d + e | n.p. | 6250,833 | 0 | 0 | 0 | -6250,833 | 0 |

Cofinanziamento

Milioni di euro (al terzo decimale)

Organismo di cofinanziamento | | Anno n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 e segg. | Totale |

…………………… | f | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |

TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento | a + c + d + e + f | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore

La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie

La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'accordo interistituzionale [9] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie).

4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate

La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Nota: tutte le precisazioni e osservazioni relative al metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate devono figurare in un allegato alla presente scheda finanziaria.

milioni di euro (al primo decimale)

| | Prima dell'azione [Anno n-1] | | Situazione a seguito dell'azione |

Linea di bilancio | Entrate | | | [Anno n] | [n + 1] | [n + 2] | [n + 3] | [n + 4] | [n + 5] |

| Entrate in valore assoluto | | | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |

| Variazione delle entrate | | | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |

4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.

Fabbisogno annuo | Anno n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 e segg. |

Totale risorse umane | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

Il contesto circostanziato della proposta è illustrato nella relazione. Nella presente sezione della scheda finanziaria sono fornite le informazioni complementari seguenti:

5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine

Le cattive prospettive economiche attuali avranno un impatto negativo sulle finanze pubbliche degli Stati membri e comprometteranno la capacità di questi ultimi di mantenere i livelli previsti di cofinanziamento nazionale, necessari ad un avviamento ed un'attuazione efficace e rapidi dei programmi operativi. Nel contesto di un'inversione di tendenza economica, l'obiettivo di questa modifica di un regolamento del Consiglio è di agire rapidamente in modo da facilitare l'accelerazione degli investimenti, per un rilancio della crescita e dell'occupazione.

5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

Una maggiore flessibilità e un aumento delle liquidità faranno sì che l'attuazione dei programmi operativi resista meglio agli effetti negativi dell'attuale inversione di tendenza economica e contribuisca a un rilancio della crescita e dell'occupazione.

5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

A causa delle incertezze legate alla data nella quale saranno ricevute le domande di pagamenti intermedi e relative all'attuazione da parte degli Stati membri della procedura definita dall'articolo 71 del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio, è stabilito che l'anticipo proposto può essere finanziato a partire dagli stanziamenti di pagamento esistenti, con riserva di un'eventuale necessità di stanziamenti supplementari nel corso del secondo semestre 2009.

Gli effetti positivi di questa modifica si avranno verosimilmente tra la metà e la fine del 2009 e all'inizio del 2010 e potranno rimediare a un avvio piuttosto lento dell'attuale periodo di programmazione. Una maggiore flessibilità legata alla semplificazione e l'aumento del prefinanziamento possono rispondere alla richiesta degli Stati membri di disporre di un più ampio margine di manovra.

5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)

Gestione centralizzata

diretta da parte della Commissione

indiretta, con delega a:

agenzie esecutive

organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario

organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

Gestione concorrente o decentrata

con Stati membri

con paesi terzi

Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Osservazioni:

Per quanto riguarda il FSE, l'importo degli anticipi supplementari del 2,5% per l'UE 15 e del 2% per l'UE 12 ammonta a 1,763 milioni di euro.

Per quanto riguarda il FESR, l'importo degli anticipi supplementari del 2,5% per l'UE 15 (con iniziative transfrontaliere fino al 2%) e del 2% per l'UE 12 ammonta a 4,488 milioni di euro.

L'importo totale del prefinanziamento proposto ammonta a 6,251 milioni di euro.

| | FESR | FSE | Totale anticipo: |

UE 12 | 2,0% | 1.764.808.036 | 528.758.858 | 2.293.566.894 |

UE 15 | 2,5% | 2.567.983.696 | 1.233.899.696 | 3.801.883.392 |

UE cooperazione territoriale europea | 2,0% | 155.382.632 | | 155.382.632 |

Totale: | | 4.488.174.364 | 1.762.658.554 | 6.250.832.918 |

Pagamenti intermedi 2000-2006: B2009 si basa sull'ipotesi di pagamenti che raggiungono nel 2009 il livello del 95%.

Pagamenti intermedi 2007-2013: alcuni fattori possono avere un impatto negativo sui pagamenti intermedi, in particolare a causa di ritardi nella presentazione da parte degli Stati membri delle loro domande di conformità. Esiste quindi il rischio che alcuni Stati membri trasmettano le loro domande di pagamenti intermedi soltanto a fine anno, in seguito a un riconoscimento tardivo delle loro domande di conformità.

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo

Il sistema di verifica degli attestati di conformità, di adozione dei grandi progetti e dei pagamenti intermedi per il periodo 2007-2013 permetterà di garantire la buona esecuzione di bilancio della modifica proposta.

6.2. Valutazione

6.2.1. Valutazione ex ante

A causa dell'urgenza che richiede una reazione molto rapida, la valutazione ex-ante non è stata realizzata

6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi

6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

Il sistema di controllo in atto è su base mensile.

7. Misure antifrode

n.p.

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in milioni di EUR (al terzo decimale)

Obiettivi, azioni e risultati | Tipo di risultato | Costo medio | Anno n | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n + 4 | Anno n + 5 e segg. | TOTALE |

| | | N. di risultati | Costo totale | N. di risultati | Costo totale | N. di risultati | Costo totale | N. di risultati | Costo totale | N. di risultati | Costo totale | N. di risultati | Costo totale | N. di risultati | Costo totale |

OBIETTIVO OPERATIVO 1 [10] | | | | | | | | | | | | | | | | |

Azione 1… | | | | | | | | | | | | | | | | |

Risultato 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Risultato 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Azione 2… | | | | | | | | | | | | | | | | |

Risultato 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Totale parziale Obiettivo 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBIETTIVO OPERATIVO 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Azione 1… | | | | | | | | | | | | | | | | |

Risultato 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Totale parziale Obiettivo 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBIETTIVO OPERATIVO n | | | | | | | | | | | | | | | | |

Totale parziale Obiettivo n | | | | | | | | | | | | | | | | |

COSTO TOTALE | | | | | | | | | | | | | | | | |

8.2. Spese amministrative

8.2.1. Risorse umane: numero e tipo

Tipo di posto | | Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari (numero di posti/ETP) |

| | Anno n | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n + 4 | Anno n + 5 |

Funzionari o agenti temporanei (XX 01 01) [11] | A*/AD | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |

| B*, C*/AST | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |

Personale finanziato con l'art. XX 01 02 [12] | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |

Altro personale finanziato con l'art. XX 01 04/05 [13] | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |

TOTALE | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |

8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

8.2.3. Origine delle risorse umane (statutarie)

Se sono indicate più origini, specificare il numero di posti per origine)

Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare

Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno n

Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB

Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

Milioni di euro (al terzo decimale)

Linea di bilancio(numero e denominazione) | Anno n | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n + 4 | Anno n + 5 e segg. | TOTALE |

1. Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi i relativi costi del personale) | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |

Agenzie esecutive [14] | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |

Altra assistenza tecnica e amministrativa | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |

- intra muros | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |

- extra muros | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |

Totale assistenza tecnica e amministrativa | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |

8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento

Milioni di euro (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane | Anno n | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n + 4 | Anno n + 5 e segg. |

Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01) | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |

Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.)(specificare la linea di bilancio) | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |

Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento) | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |

Calcolo – Funzionari e agenti temporanei |

Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1 |

n.p. |

Calcolo – Personale finanziato con l'art. XX 01 02 |

Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1 |

n.p. |

8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimentoMilioni di euro (al terzo decimale) |

| Anno n | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n + 4 | Anno n + 5 e segg. | TOTALE |

XX 01 02 11 01 – Missioni | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |

XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |

XX 01 02 11 03 – Comitati [15] | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |

XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |

XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |

2. Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |

3. Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |

Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento) | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |

Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento |

n.p. |

[1] GU C […] del […], pag. […].

[2] GU C […] del […], pag. […].

[3] GU C […] del […], pag. […].

[4] GU C […] del […], pag. […].

[5] GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

[6] Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del Titolo xx interessato.

[7] Spesa che rientra nell'articolo xx 01 04 del Titolo xx.

[8] Spesa che rientra nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

[9] Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

[10] Quale descritto nella sezione 5.3.

[11] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

[12] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

[13] Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.

[14] Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate.

[15] Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.

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