Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE, e 86/217/CEe del Consiglio relative alla metrologia {SEC(2008)2909} {SEC(2008)2910} {SEC(2008)2968} /* COM/2008/0801 def. - COD 2008/0227 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 3.12.2008 COM(2008) 801 definitivo 2008/0227 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE, e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia {SEC(2008)2909} {SEC(2008)2910} {SEC(2008)2968} (PRESENTATA DALLA COMMISSIONE) RELAZIONE 1. PRECEDENTI 1.1. Legislazione esistente La proposta riguarda le seguenti otto direttive nel settore della metrologia:- Direttiva 75/33/CEE relativa ai contatori d'acqua fredda;- Direttive 76/765/CEE e 76/766/CEE relative agli alcolometri e alle tavole alcolometriche;- Direttive 71/317/CEE e 74/148/CEE sui pesi di precisione media e superiore alla media;- Direttiva 86/217/CEE relativa ai manometri per pneumatici degli autoveicoli;- Direttiva 71/347/CEE sulle misurazioni del peso ettolitrico dei cereali;- Direttiva 71/349/CEE sulla stazzatura delle cisterne di natanti. Si tratta di direttive cosiddette facoltative, ad eccezione della direttiva 76/766/CEE sulle tavole alcolometriche che dispone un'armonizzazione completa e generale. Gli strumenti descritti in ogni direttiva devono essere accettati dagli Stati membri e questa circostanza si è rivelata utile negli anni '70 quando esistevano barriere commerciali determinate dalle diverse normative degli Stati membri. Oltre all'attuazione delle direttive, gli Stati membri potevano avere normative nazionali contenenti specifiche tecniche diverse da quelle delle direttive. Queste normative nazionali spesso sono state oggetto di ulteriori sviluppi per rimanere al passo con il progresso tecnologico e si basano su standard europei o internazionali, contenendo inoltre clausole per il riconoscimento reciproco in base alle quali gli strumenti con prestazioni di livello analogo vengono anch'essi accettati. Va peraltro osservato che, sia le norme europee, che quelle internazionali sono di natura volontaria e non comportano l'obbligo di definire normative nazionali o direttive armonizzate per essere applicate dai fabbricanti; in mancanza di una regolamentazione, spesso si rivelano essere le specifiche tecniche più utilizzate. 1.2. La necessità di una revisione A seguito di una consultazione pubblica e di uno studio esterno, risulta che non esistono ostacoli al commercio nei sei settori coperti dalle otto direttive impostate sulla vecchia strategia. Risulta inoltre che le direttive si riferiscono a strumenti che vengono utilizzati sempre più di rado. Il progresso tecnologico è stato preso in considerazione dalle norme internazionali e dalle normative nazionali aggiuntive basate sul principio del riconoscimento reciproco. In particolare, per quanto riguarda il dosaggio del tasso alcolico del vino e delle bevande alcoliche e la misurazione del peso ettolitrico dei cereali, i regolamenti europei in vigore[1] fanno già riferimento alle norme internazionali, ivi comprese le norme internazionali per le tavole alcolometriche, riprendendo quindi la sostanza della direttiva 76/766/CEE sulle tavole alcolometriche. Dal momento che esistono norme internazionali, anche per le tecnologie superate e le tavole alcolometriche, sembrerebbe ragionevole aspettarsi che gli Stati membri che in base al principio della sussidiarietà scelgono di mantenere le prescrizioni attuali nel caso in cui vengano abrogate le direttive, nel farlo non determinino il riemergere di nuovi ostacoli al commercio. Si auspica che non vi siano modifiche rispetto alla situazione attuale. 1.3. Valutazione d'impatto delle alternative strategiche Come parte della strategia destinata a migliorare la regolamentazione[2], la Commissione ha attuato una valutazione d'impatto di alternative strategiche, che ha contemplato tre opzioni: nessuna azione, abrogazione delle direttive e abrogazione associata ad un ampliamento del campo di applicazione della direttiva 2004/22/CE sugli strumenti di misura, per comprendere gli strumenti che figurano nelle direttive abrogate. A seguito della valutazione d'impatto non si profila un'opzione preferita e questo è determinato dalla mancanza di ostacoli al commercio e dal fatto che le direttive vengono utilizzate sempre meno. L'abrogazione delle otto direttive nel settore della metrologia sarebbe in linea con la strategia della Commissione destinata a semplificare l'acquis comunitario abrogando gli atti legislativi obsoleti[3], che hanno un impatto scarso o nullo e che pertanto sono diventati irrilevanti. Questa impostazione rispetterebbe inoltre il principio della sussidiarietà. L'opzione dell'abrogazione associata all'ampliamento del campo di applicazione della direttiva 2004/22/CE non sembra adatta, dal momento che l'armonizzazione non è necessaria. Questo è dovuto al fatto che la situazione attuale del riconoscimento reciproco delle normative nazionali basate sulle norme internazionali funziona in modo soddisfacente e non vi sono problemi per quanto riguarda la libera circolazione. Non è inoltre dimostrata la necessità comune di un livello più elevato di protezione dei consumatori. Peraltro, nell'ipotesi di un ampliamento della sfera di riferimento della direttiva 2004/22/CE, un numero consistente di Stati membri, a norma delle disposizioni di cui all'articolo 2 della citata direttiva, intende ricorrere alla possibilità di scegliere di non procedere all'armonizzazione. 2. OBIETTIVI E SCOPI DELLA PROPOSTA 2.1. Semplificazione e miglioramento della regolamentazione Per i motivi esposti prima si propone di abrogare le otto direttive in questione. Sebbene le opzioni relative all'abrogazione o ad una riformulazione della regolamentazione siano entrambe i possibili risultati dell'obiettivo della semplificazione che sarebbe centrato in entrambi i casi, la scelta dell'abrogazione comporterebbe oneri minori a livello europeo e ridurrebbe la mole legislativa europea, mantenendo al tempo stesso inalterato il mercato interno. 2.2. Base giuridica La base giuridica delle otto direttive esistenti è l'articolo 95 del trattato CE. 3. COERENZA CON I PRINCIPI COMUNITARI 3.1. Proporzionalità L'abrogazione è conforme, nel senso che le direttive riguardano aspetti tecnologici che stanno diventando obsoleti e che nella maggior parte dei casi sono pienamente ripresi nelle norme internazionali. Attualmente le autorità nazionali fanno ricorso all'accordo WELMEC per lo scambio di informazioni destinate alla sorveglianza del mercato nel settore non armonizzato e, una volta abrogate le direttive, sarebbe possibile istituire controlli periodici delle nuove tecnologie nel corso del funzionamento e il sistema potrebbe anche essere attuato per la normativa nazionale relativa alle vecchie tecnologie. 3.2. Sussidiarietà Data l'apparente mancanza di vincoli e di ostacoli al commercio, anche nel caso degli strumenti tecnologicamente più avanzati risulterebbe inutile sostituire l'armonizzazione attuale con una nuova normativa comunitaria. In linea con il principio della sussidiarietà spetta agli Stati membri decidere se desiderano disciplinare il settore e, in caso affermativo, devono basare la conseguente normativa nazionale sulle norme internazionali e sul riconoscimento reciproco. In effetti gli Stati membri hanno già potuto farlo e con l'abrogazione la libertà d'azione rimarrà invariata. 4. COERENZA CON LE POLITICHE COMUNITARIE 4.1. Competitività Le direttive esistenti non vengono quasi applicate e sono state sostituite in pratica dalle legislazioni nazionali basate sulle norme internazionali, che tengono conto del progresso tecnologico. La libera circolazione dei beni è garantita da un'applicazione soddisfacente del principio del riconoscimento reciproco. Quando è necessario, la protezione dei consumatori viene quindi garantita, mentre, grazie al riconoscimento reciproco, i fabbricanti sono sollevati dall'obbligo delle valutazioni multiple della conformità. 4.2. Sviluppo sostenibile Se esiste un compromesso fra i vantaggi della protezione e i costi amministrativi per quanto riguarda i pesi e i manometri per pneumatici, l'armonizzazione non è affatto necessaria a causa di una esigenza strategica comune. Una regolamentazione nazionale basata sulle norme internazionali e sul principio del riconoscimento reciproco può rivelarsi tanto efficace quanto l'armonizzazione. 4.3. Altre politiche comunitarie Per quanto riguarda la misurazione del tenore alcolico dei vini e delle bevande alcoliche e la determinazione del peso ettolitrico dei cereali, i regolamenti europei esistenti[4] si riferiscono già alle norme internazionali per le tavole alcolometriche. La direttiva 76/766/CEE sulle tavole alcolometriche è stata ripresa quasi per intero nei regolamenti comunitari che sono tuttora in vigore. 5. RIFERIMENTO AL PROGRAMMA DI LAVORO La proposta è citata nel programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2008[5]. 6. PERTINENZA PER IL SEE La presente proposta rientra nell'accordo sullo Spazio economico europeo. 7. CONSULTAZIONE ESTERNA Le parti in causa sono state consultate nel corso di un periodo della durata di otto settimane fino al 15 luglio 2008. Le 14 reazioni sono state pubblicate sul sito web Europa e presentate nell'ambito della relazione sulla consultazione pubblica. I fabbricanti non hanno indicato di ostacoli al commercio che giustificherebbero un'ulteriore armonizzazione mediante una regolamentazione comunitaria. I consumatori e gli acquirenti di strumenti non hanno denunciato l'esistenza di una mancanza di protezione. Le autorità non hanno segnalato impellenti esigenze strategiche che giustificherebbero l'armonizzazione. Al tempo stesso è stato avviato uno studio esterno i cui risultati sono stati pubblicati sul sito web Europa. Secondo lo studio, i sei settori coperti dalle otto direttive hanno dimensioni ridotte e le parti in causa non fanno menzione di alcun ostacolo al commercio. Va osservato che il progresso tecnologico viene preso in considerazione grazie ad una standardizzazione volontaria a livello internazionale ed europeo. Le norme minime della Commissione sono state rispettate e non si esclude alcuna reazione. 2008/0227 (COD) Proposta di DIRE TTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE, e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare l'articolo 95, vista la proposta della Commissione[6], visto il parere del comitato economico e sociale[7], deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[8], considerando quanto segue: (1) La politica comunitaria per una migliore regolamentazione sottolinea l'importanza della semplificazione delle norme nazionali e comunitarie in quanto elemento di base per migliorare la competitività delle imprese e per raggiungere gli obiettivi dell'Agenda di Lisbona. (2) Diversi strumenti di misura rientrano nel campo di applicazione delle direttive specifiche adottate sulla base della direttiva 71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura e ai metodi di controllo metrologico[9]. (3) Le direttive 71/317/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai pesi parallelepipedi di precisione media da 5 a 50 kilogrammi e ai pesi cilindrici di precisione media da 1 kilogrammo a 10 kilogrammi[10]; 71/347/CEE, del 12 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misurazioni del peso ettolitrico dei cereali[11]; 71/349/CEE, del 12 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla stazzatura delle cisterne dei natanti[12]; 74/148/CEE, del 4 marzo 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai pesi da 1 mg a 50 kg di precisione superiore alla precisione media[13]; 75/33/CEE, del 17 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori d'acqua fredda[14]; 76/765/CEE, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di alcolometri e densimetri per alcol[15] e 86/217/CEE, del 26 maggio 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai manometri per pneumatici degli autoveicoli[16], adottata sulla base della direttiva del Consiglio 71/316/CEE, risultano tecnicamente superate, non in grado di rispecchiare la situazione attuale per quanto riguarda la tecnologia delle misurazioni, ovvero riguardano strumenti non soggetti all'evoluzione tecnologica e sempre meno utilizzati. Peraltro, le disposizioni nazionali coesistono con le disposizioni comunitarie. (4) Se la direttiva 76/766/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle tavole alcolometriche[17] dispone l'armonizzazione totale, quasi tutto il suo contenuto è ripreso nei regolamenti comunitari sulla misurazione del tasso alcolico nel vino e nelle bevande alcoliche, vale a dire il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione, del 17 settembre 1990, che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino[18] e il regolamento (CE) n. 2870/2000 della Commissione, del 19 dicembre 2000, che definisce i metodi di analisi comunitari di riferimento applicabili nel settore delle bevande spiritose[19]. Le norme internazionali relative alle tavole alcolometriche sono identiche a quelle che figurano nella direttiva 76/766/CEE e possono continuare a servire da base per la regolamentazione nazionale. (5) Il progresso tecnico e l'innovazione relativa agli strumenti di misura cui si riferiscono le direttive in fase di abrogazione è garantito all'atto pratico sia dall'applicazione volontaria delle norme europee e internazionali che sono state messe a punto, sia dall'applicazione di disposizioni nazionali che attuano queste nuove specifiche. La libera circolazione nel mercato interno di tutti i prodotti interessati viene inoltre garantita dall'applicazione adeguata degli articoli da 28 a 30 del trattato CE e dal principio del riconoscimento reciproco. (6) L'abrogazione delle direttive non dovrebbe comportare la creazione di nuovi ostacoli alla libera circolazione o ulteriori oneri amministrativi. Inoltre, pur rispettando i principi della proporzionalità e della sussidiarietà, non emerge l'esigenza comune di un livello più elevato di protezione dei consumatori. (7) Occorre pertanto abrogare le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE. (8) L'abrogazione delle direttive non dovrebbe avere conseguenze sulle approvazioni CEE dei modelli e sui certificati CEE esistenti fino alla fine del periodo di validità, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE sono abrogate a decorrere dal {1° gennaio 2010}. Articolo 2 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il {31 dicembre 2009} le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal {1° gennaio 2010}. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. Articolo 3 Le approvazioni CEE del modello e i certificati CEE rilasciati fino al {31 dicembre 2009} a norma delle direttive di cui all'articolo 1 rimarranno validi. Articolo 4 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente [pic][pic][pic][pic][pic][pic] [1] Regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione, del 17 settembre 1990, che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino (GU L 272 del 3.10.1990, pag. 1); regolamento (CE) n. 2870/2000 della Commissione, del 19 dicembre 2000, che definisce i metodi di analisi comunitari di riferimento applicabili nel settore delle bevande spiritose (GU L 333 del 29.12.2000, pag. 20) e regolamento 824/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità (GU L 100 del 20.04.2000, pag. 31). [2] Accordo interistituzionale Governance europea – Legiferare meglio, COM(2002) 275 def., 5.6.2002 (GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1). [3] Attuazione del programma comunitario di Lisbona: Una strategia per la semplificazione del contesto normativo, COM(2005)535 [4] Regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione, del 17 settembre 1990, che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino (GU L 272 del 3.10.1990, pag. 1); regolamento (CE) n. 2870/2000 della Commissione, del 19 dicembre 2000, che definisce i metodi di analisi comunitari di riferimento applicabili nel settore delle bevande spiritose (GU L 333 del 29.12.2000, pag. 20) e regolamento 824/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità (GU L 100 del 20.04.2000, pag. 31). [5] COM(2007)640, pag. 33 - Metrologia: Ampliamento del campo di applicazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura e abrogazione di otto direttive relative al "vecchio metodo". [6] GU C, pag. . . [7] GU C, pag. . . [8] GU C, pag. . . [9] GU L 202 del 6.9.71, pag. 1. [10] GU L 202 del 6.9.71, pag. 14. [11] GU L 239 del 25.10.71, pag. 1. [12] GU L 239 del 25.10.71, pag. 15. [13] GU L 84 del 28.3.74, pag. 3. [14] GU L 14 del 20.1.75, pag. 1. [15] GU L 262 del 27.9.76, pag. 143. [16] GU L 152 del 6.6.86, pag. 48. [17] GU L 262 del 27.9.76., pag. 149. [18] GU L 272 del 3.10.1990, pag. 1. [19] GU L 333 del 29.12.2000, pag. 20.