52008PC0790




[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 26.11.2008

COM(2008) 790 definitivo

2008/0231 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO (Euratom)

che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare

{SEC(2008) 2892} {SEC(2008) 2893}

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Motivazione e obiettivi della proposta

La presente proposta di direttiva, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare, mira a riavviare il processo per l'istituzione di un quadro comunitario comune sulla sicurezza nucleare, aggiornando e sostituendo la proposta di direttiva del Consiglio (Euratom) che definisce gli obblighi fondamentali e i principi generali nel settore della sicurezza degli impianti nucleari[1], inclusa nel pacchetto iniziale sulla sicurezza nucleare.

Il rinnovato interesse per l'energia nucleare manifestato da una serie di Stati membri, insieme alla prospettiva dell'estensione della durata di vita di numerosi impianti e della costruzione di nuovi, fa sì che la presente proposta riveduta giunga in un momento particolarmente opportuno. È evidente che gli effetti degli incidenti radiologici non si fermano ai confini degli Stati e hanno conseguenze potenziali per la salute dei lavoratori e dei cittadini, ma comportano anche implicazioni economiche importanti per l'industria energetica. L'integrazione nella legislazione comunitaria vincolante di principi di sicurezza nucleare internazionalmente riconosciuti garantirebbe, per il pubblico nell'UE, un livello superiore di sicurezza garantendo la certezza del diritto.

In questo ambito, la proposta legislativa rivista si basa su: a) il lavoro tecnico dell'Associazione delle autorità di regolamentazione nucleare dell'Europa occidentale ( Western European Nuclear Regulators Association – WENRA) portato a termine nel 2006 per gli impianti nucleari esistenti, con la partecipazione di tutte le autorità in materia di sicurezza nucleare; b) il principio che solo delle autorità di regolamentazione forti e indipendenti possono garantire il mantenimento della sicurezza di esercizio degli impianti nucleari nell'UE; c) l'integrazione nella legislazione comunitaria dei principi dei principali strumenti internazionali esistenti, ossia la Convenzione sulla sicurezza nucleare[2], conclusa sotto gli auspici dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA), e il lavoro sulla sicurezza svolto da quest'ultima[3].

La strategia di base presuppone che un insieme di principi comuni nel settore della sicurezza nucleare, già integrati nella Convenzione sulla sicurezza nucleare, siano disciplinati a livello comunitario, e completati da ulteriori prescrizioni di sicurezza per i nuovi reattori nucleari che gli Stati membri sono incentivati a sviluppare, conformemente al principio del mantenimento della sicurezza, sulla base dei livelli di sicurezza elaborati dalla WENRA e in stretta collaborazione con il Gruppo europeo ad alto livello sulla sicurezza nucleare e la gestione dei residui. Sulla base dei dieci principi per la regolamentazione della sicurezza nucleare cha ha adottato, il gruppo diventerà l'elemento centrale della cooperazione tra le autorità di regolamentazione responsabili della sicurezza degli impianti nucleari negli Stati membri e contribuirà allo sviluppo del quadro comunitario per la sicurezza nucleare.

La finalità generale della proposta è conseguire, mantenere e migliorare costantemente la sicurezza nucleare nella Comunità e rafforzare il ruolo delle autorità di regolamentazione. Il suo campo di applicazione è la progettazione, la scelta del sito, la costruzione, la manutenzione e la disattivazione degli impianti nucleari, attività che impongono di tenere conto della sicurezza a norma del quadro legislativo e regolamentare dello Stato membro interessato. Viene riconosciuto e pienamente rispettato il diritto di ciascun Stato membro di decidere se fare ricorso all'energia nucleare.

Nell'ambito di questo quadro comunitario per la sicurezza nucleare si prevede il conseguimento di vari obiettivi operativi, tra cui il rafforzamento del ruolo delle autorità di regolamentazione, la responsabilità primaria del titolare della licenza in materia di sicurezza sotto la supervisione dell'autorità di regolamentazione, un elevato livello di trasparenza su questioni connesse alla sicurezza degli impianti nucleari, l'istituzione di sistemi di gestione, la supervisione regolare in materia di sicurezza, la disponibilità di competenze in materia di sicurezza nucleare, la priorità che occorre attribuire alla sicurezza.

1.2. Contesto generale

Attualmente si registra un rinnovato interesse nei confronti dell'energia nucleare legato a una serie di fattori.

L'UE è il principale produttore di energia elettrica da fonte nucleare del mondo, vanta un'industria nucleare matura che copre l'intero ciclo del combustibile, una base tecnologica propria e una manodopera estremamente competente. In molti paesi dell'Unione europea l'energia nucleare è attualmente la principale fonte a bassa intensità di carbonio che fornisce più di un terzo dell'elettricità dell'UE e si è rivelata una fonte stabile, affidabile, relativamente protetta dalle fluttuazioni di prezzo rispetto ai mercati del petrolio e del gas. La prosecuzione dell'utilizzo dell'energia nucleare contribuirebbe pertanto alla sicurezza dell'approvvigionamento dell'UE nonché alla limitazione delle emissioni di CO2, ma si scontra con una serie di problematiche che occorre risolvere. L'energia nucleare svolge un ruolo importante nel mix energetico dell'UE ed è sostenuta da un forte impegno in materia di ricerca e promozione di sviluppi tecnologici destinati a rafforzarne ulteriormente la sicurezza interna ed esterna.

Il costante miglioramento della sicurezza degli impianti nucleari è indispensabile ai fini dell'accettazione dell'energia nucleare. Utilizzare come base i lavori già svolti sotto l'egida dell'AIEA e integrarli in un quadro comunitario apporterebbe un valore aggiunto alle strategie nazionali. Il collegamento tra i sistemi nazionali e il sistema comunitario garantirebbe il mantenimento di un elevato livello di sicurezza degli impianti nucleari nell'UE e rafforzerebbe la trasparenza dei meccanismi di regolamentazione comunitari. In una prospettiva a lungo termine, ciò determinerà un rafforzamento della fiducia del pubblico nel processo decisionale comunitario relativo alle questioni di sicurezza nucleare e apporterà un elemento di certezza giuridica.

1.3. Strumenti comunitari esistenti a favore dell'armonizzazione della sicurezza nucleare a livello dell'UE

Con lo sviluppo dell'industria nucleare europea, la convergenza a livello comunitario è diventata necessaria per sostenere gli Stati membri nel loro sforzo di armonizzazione delle pratiche in materia di sicurezza. La risoluzione del Consiglio, del 22 luglio 1975, sui problemi tecnologici di sicurezza nucleare[4] riconosce che spetta alla Commissione agire come catalizzatrice nelle iniziative adottate a livello internazionale nel settore della sicurezza nucleare. Tale risoluzione, " tenendo conto delle prerogative e delle responsabilità assunte dalle autorità nazionali ", fa riferimento anche al ravvicinamento dei requisiti di sicurezza nell'ambito di un auspicato approccio armonizzato a livello comunitario.

In questo contesto, nel 1992 è stata adottata una seconda risoluzione[5] nella quale il Consiglio ribadisce le intenzioni della risoluzione del 1975 e invita gli Stati membri a portare avanti e intensificare l'impegno concertato a favore dell'armonizzazione delle questioni di sicurezza.

Inoltre il sostegno a favore di una legislazione comunitaria in materia di sicurezza nucleare è stato sempre presente nelle conclusioni del Consiglio[6] e nelle relazioni del Parlamento europeo[7].Tuttavia, nel settore della sicurezza nucleare non è ancora stato adottato alcun atto legislativo comunitario vincolante.

1.4. Coerenza della proposta con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Il nesso intrinseco tra la radioprotezione e la sicurezza nucleare è stato riconosciuto dalla Corte di giustizia europea nella sua sentenza nell'ambito della causa C-29/99, secondo la quale " per delimitare le competenze della Comunità non occorre operare una distinzione artificiosa tra la protezione sanitaria della popolazione e la sicurezza delle sorgenti di radiazioni ionizzanti ". La Corte ha inoltre confermato che la Commissione è competente a formulare raccomandazioni intese all'armonizzazione delle misure di cui agli articoli 18 e 19 della Convenzione sulla sicurezza nucleare per quanto riguarda la progettazione, la costruzione e l'esercizio di impianti nucleari che possono essere oggetto delle disposizioni adottate dagli Stati membri per garantire l'osservanza delle norme fondamentali. L'elaborazione di una strategia comunitaria nel settore della sicurezza nucleare contribuirebbe al pieno conseguimento degli obiettivi dell' acquis comunitario nel settore della radioprotezione, in particolare la protezione dei lavoratori e della popolazione dai pericoli delle radiazioni ionizzanti, senza limitare inutilmente gli utilizzi benefici nell'ambito di pratiche che comportano esposizioni alle radiazioni.

1.5. Primo pacchetto relativo alla sicurezza nucleare

Il 30 gennaio 2003, dopo aver ricevuto il parere del gruppo di esperti istituito a norma dell'articolo 31 del trattato Euratom, la Commissione ha adottato due proposte di direttive concernenti, rispettivamente, la sicurezza degli impianti nucleari e la gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi[8].

Dopo che il Comitato economico e sociale europeo ha formulato il proprio parere il 26 marzo 2003, entrambe le proposte sono state trasmesse al Consiglio. Conformemente alla procedura dell'articolo 31 del trattato Euratom, il Consiglio ha chiesto il parere del Parlamento europeo che ha adottato pareri sulle proposte nella sua seduta plenaria del 13 gennaio 2004.

Nello stesso tempo entrambe le proposte sono state discusse al Consiglio, nell'ambito delle presidenze italiane e irlandesi. Visto che non è stato possibile raggiungere una maggioranza che consentisse di adottare o respingere entrambe le proposte, è stato deciso di elaborare le conclusioni del Consiglio per consenso. Il progetto di conclusioni sulla sicurezza nucleare e sulla gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi è stato adottato nel giugno 2004[9] e ha portato all'istituzione del gruppo di lavoro del Consiglio sulla sicurezza nucleare ( Working Party on Nuclear Safety – WPNS). Una presentazione dettagliata degli aspetti procedurali legati al primo pacchetto sulla sicurezza nucleare è contenuta nella relazione sulla valutazione dell'impatto che accompagna la presente iniziativa[10].

La proposta esistente di direttiva concernente la sicurezza degli impianti nucleari sarà ritirata e sostituita dalla nuova proposta.

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

2.1. Consultazioni delle parti interessate sulla necessità di un quadro legislativo comunitario per la sicurezza nucleare

L'attuale proposta legislativa riveduta nasce da un ampio e intenso processo di consultazione avviato nel 2004 durante la presidenza irlandese. Il WPNS, il Gruppo ad alto livello e il Forum europeo sull'energia nucleare hanno continuato a lavorare su questo tema.

Nel corso del processo di elaborazione del primo pacchetto sulla sicurezza nucleare, su iniziativa della Commissione le parti interessate sono state ampiamente consultate sull'opportunità di istituire un quadro legislativo per la sicurezza nucleare. Queste consultazioni si sono aggiunte a quelle svolte nell'ambito del procedimento legislativo stabilito dal trattato Euratom (i pareri del Gruppo di esperti istituito dall'articolo 31 del trattato e del Comitato economico e sociale europeo). Le consultazioni sono state effettuate anche presso organizzazioni internazionali, come l'AIEA e l'agenzia sull'energia nucleare dell'OCSE. La Commissione ha sfruttato anche la sua partecipazione a vari incontri internazionali per presentare il suo piano per la regolamentazione comunitaria nel settore della sicurezza nucleare.

Il Forum europeo sull'energia nucleare, istituito nel 2007 e di cui fanno parte importanti responsabili decisionali e organizzazioni a livello nazionale e comunitario, ha già contribuito ad una migliore comprensione degli approcci comuni necessari per l'ulteriore sviluppo della sicurezza degli impianti nucleari. Le conclusioni delle riunione del Forum di Praga e Bratislava nel 2008 hanno posto in evidenza il forte sostegno del Forum per l'adozione della legislazione UE sulla sicurezza nucleare, sulla base di " principi fondamentali comuni di sicurezza per gli impianti nucleari ".

Inoltre il background tecnico dei principi fondamentali proposti nell'attuale progetto modificato di direttiva si basa sull'esito delle attività dei vari gruppi di esperti che si occupano di questioni di sicurezza nucleare. A livello di UE sono stati organizzati vari tipi di attività a vari livelli, con la partecipazione di gruppi di esperti che contano tra i loro membri rappresentanti delle autorità di sicurezza degli Stati membri che hanno contribuito attivamente all'armonizzazione delle pratiche nel campo della sicurezza nucleare.

2.2. Panoramica sui gruppi di esperti nel settore dell'armonizzazione delle strategie in materia di sicurezza nucleare a livello dell'UE

2.2.1. Gruppo di lavoro delle autorità di regolamentazione (Nuclear Regulators' Working Group - NRWG) e gruppo di lavoro sulla sicurezza dei reattori (Reactor Safety Working group - RSWG)

Per conseguire gli obiettivi della risoluzione del Consiglio del 1975 sui problemi tecnologici della sicurezza nucleare, la Commissione ha istituito due gruppi di esperti che si occupano della sicurezza degli impianti nucleari. L'NRWG, la cui ultima riunione si è svolta nel giugno 2005, comprende rappresentanti delle autorità di regolamentazione nucleare degli Stati membri dell'UE e dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale. L'RSWG, che comprende tutte le autorità di regolamentazione e le industrie comunitarie, ha cessato le sue attività nel 1998.

2.2.2. CONCERTazione sui compiti di regolamentazione europei (CONCERT)

Il gruppo CONCERT, istituito nel 1992, era un forum cui partecipavano le autorità di regolamentazione nel campo nucleare dei paesi comunitari, dell'Europa centrale e orientale e dei Nuovi Stati indipendenti per condividere esperienze e rafforzare il progresso dei programmi di assistenza e cooperazione in generale. Il gruppo si è riunito per l'ultima volta nel 2005.

2.2.3. WENRA

Occorre porre un accento particolare sull'attività svolta dalla WENRA, un'organizzazione composta da dirigenti e alti funzionari delle autorità di regolamentazione provenienti da 17 paesi europei.

Per armonizzare le strategie in materia di sicurezza, sono stati istituiti due gruppi di lavoro incaricati di analizzare la situazione attuale e le varie strategie in materia di sicurezza, confrontare le singole strategie di regolamentazione nazionali rispetto agli standard di sicurezza dell'AIEA, individuare le divergenze e proporre una linea di condotta per eliminare le differenze senza compromettere il livello di sicurezza finale.

Nel gennaio 2006 sono state pubblicate delle relazioni sui livelli di sicurezza di riferimento che sono state rivedute nel 2007 e nel 2008[11]. I membri della WENRA hanno definito numerosi livelli di sicurezza di riferimento comuni per i reattori di potenza al fine di uniformare i requisiti nazionali entro il 2010. Tutte le iniziative comunitarie nel settore della sicurezza nucleare dovrebbero avvalersi dei progressi tecnici realizzati nell'ambito della WENRA. Inoltre le relazioni della WENRA sull'armonizzazione delle strategie in materia di sicurezza per i reattori nucleari sono state valutate dal WPNS che ne ha tratto la conclusione seguente " La metodologia della WENRA consiste in un approccio sistematico, documentato e logico all'armonizzazione ".

2.2.4. WPNS

A seguito delle conclusioni del Consiglio del 2004 sulla sicurezza nucleare e la gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, nelle quali si auspicava "un'ampia consultazione" con le parti interessate, si è dato il via ad un ampio processo di consultazione che è sfociato nell'istituzione del WPNS[12].

La relazione finale del WPNS[13], comprendente le conclusioni generali e le raccomandazioni, è stata approvata dal Consiglio il 13 dicembre 2006. Le relazioni elaborate dai tre sottogruppi istituiti contengono la metodologia dettagliata, l'organizzazione del lavoro e la rilevazione di dati, i risultati dettagliati estratti dalla rilevazione e dall'analisi dei dati, e la motivazione delle conclusioni e delle raccomandazioni[14]. Settanta esperti degli Stati membri e della Commissione hanno partecipato ai lavori del WPNS. Le conclusioni di queste relazioni offrono un valido background tecnico per la strategia prevista dall'attuale progetto di direttiva che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare.

2.2.5. Gruppo ad alto livello

Il 10 gennaio 2007 la Commissione ha adottato un progetto di programma indicativo nucleare che proponeva l'istituzione di un Gruppo ad alto livello sulla sicurezza nucleare, la gestione dei rifiuti e la disattivazione. Successivamente questa proposta è stata avallata e sostenuta da tutti i principali forum dell'UE (come risulta dalle conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del marzo 2007[15], dalle conclusioni del Consiglio del maggio 2007 sulla sicurezza nucleare e sulla gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi[16] e nella relazione del Parlamento europeo del 2007 sui 50 anni della politica energetica nucleare della Comunità[17]).

Il Gruppo ad alto livello è stato ufficialmente istituito nel luglio 2007 dalla decisione 2007/530/Euratom[18] della Commissione. La decisione incarica il Gruppo ad alto livello di assistere le istituzioni comunitarie a sviluppare progressivamente una visione comune e, se del caso, ulteriori regole europee nei settori della sicurezza degli impianti nucleari e la sicurezza del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

I responsabili delle autorità nazionali di regolamentazione o delle autorità per la sicurezza nucleare dei 27 Stati membri fanno parte di questo gruppo. Istituendo il Gruppo ad alto livello, il lavoro tecnico della WENRA sarà ampliato in un quadro più ufficiale, in associazione con i rappresentanti dei paesi dell'UE che non utilizzano l'energia nucleare.

Il progetto di direttiva proposto comprende disposizioni specifiche sulle azioni che il Gruppo deve realizzare, gruppo che svolgerà un ruolo fondamentale incentivando la definizione di strumenti per mantenere e migliorare ulteriormente la sicurezza nucleare nel territorio comunitario. A tal fine, non appena il Consiglio avrà adottato la direttiva in questione, la Commissione modificherà il mandato iniziale del gruppo, stabilito dalla decisione 2007/530/Euratom della Commissione, affinché rispecchi adeguatamente le sue responsabilità in relazione all'attuazione della direttiva.

2.3. Valutazione dell'impatto

La valutazione dell'impatto allegata costituisce un aggiornamento della valutazione dell'impatto connessa alla proposta precedente in materia di sicurezza nucleare compresa nel pacchetto sicurezza nucleare[19] e si fonda sulle conclusioni e raccomandazioni tecniche contenute nelle relazioni del WPNS, sugli obblighi e le prescrizioni stabiliti nella Convenzione sulla sicurezza nucleare e sui principi fondamentali di sicurezza dell'AIEA.

La valutazione d'impatto considera quattro opzioni strategiche : L'opzione strategica 0 consiste nel mantenere inalterata la situazione attuale. L'opzione strategica 1 prevede l'elaborazione di una legislazione comunitaria che stabilisce norme di sicurezza comuni per gli impianti nucleari esistenti. L'opzione strategica 2 prevede l'elaborazione di una legislazione comunitaria che istituisce unicamente un quadro comune finalizzato a conseguire e mantenere un elevato livello uniforme di sicurezza nucleare in tutta la Comunità, richiamandosi a principi di sicurezza nucleari ampiamente riconosciuti e demandando l'elaborazione delle misure di esecuzione al Gruppo ad alto livello. L'opzione strategica 3 si fonda su un insieme di principi di sicurezza nucleare riconosciuti a livello internazionale (approccio proposto dall'opzione strategica 2), integrati da prescrizioni di sicurezza aggiuntivi per i nuovi reattori nucleari, che gli Stati membri sono incoraggiati a sviluppare conformemente al principio del costante miglioramento della sicurezza, sulla base dei livelli di sicurezza messi a punto dalla WENRA e in stretta collaborazione con il Gruppo ad alto livello. Dalla valutazione delle diverse opzioni, è emerso che la soluzione più efficace per l'elaborazione di una strategia comunitaria comune in materia di sicurezza nucleare è quella prevista dall'opzione strategica 3.

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Sintesi dell'azione proposta

La presente proposta mira a riavviare il processo di istituzione di un quadro comunitario comune per la sicurezza nucleare al fine di conseguire e mantenere un elevato livello comparabile di sicurezza nucleare nell'intero territorio comunitario, sostituendo la proposta iniziale corrispondente compresa nel pacchetto sulla sicurezza nucleare. La proposta si fonda sulle disposizioni della Convenzione sulla sicurezza nucleare che istituisce un quadro giuridico definito come base di un sistema armonizzato in materia di sicurezza nucleare e di cui Euratom e tutti gli Stati membri dell'UE sono parti.

3.2. Base giuridica

La base giuridica della proposta è l'articolo 31 del trattato Euratom, in combinato disposto con l'articolo 32. L'articolo 31 definisce la procedura per l'adozione delle norme fondamentali di sicurezza previste dall'articolo 30 del trattato per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. L'articolo 32 afferma esplicitamente che le norme fondamentali possono essere completate secondo la procedura definita dall'articolo 31.

3.3. Sussidiarietà e proporzionalità

L'energia nucleare svolge un ruolo fondamentale nella transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e riduce la dipendenza dell'UE per il suo approvvigionamenti dai paesi terzi. La decisione di includere l'energia nucleare nel proprio mix energetico spetta agli Stati membri. Il ruolo dell'Unione europea è garantire che questa fonte di energia si sviluppi nel rispetto dei massimi livelli di sicurezza.

Tutti gli Stati membri dell'UE sono parti contraenti della Convenzione sulla sicurezza nucleare che costituisce una piattaforma comune riconosciuta a livello internazionale per lo sviluppo della sicurezza nucleare. Gli Stati membri dell'UE hanno già attuato misure che consentono loro di conseguire un elevato livello di sicurezza nucleare nell'UE. Tuttavia, vista la diversità dei contesti storici, dei quadri giuridici, del tipo e numero di reattori e delle strategie in materia di regolamentazione, non ancora state stabilite a livello comunitario regole comuni nel campo della sicurezza nucleare.

L'impostazione della proposta consente agli Stati membri di sfruttare appieno il principio di sussidiarietà in quanto crea un quadro legislativo per la sicurezza nucleare senza imporre prescrizioni vincolanti per quanto riguarda i particolari. Inoltre la proposta di direttiva mira a rafforzare il ruolo e l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione basandosi sulle loro competenze, nonché il ruolo delle autorità nazionali nell'attuazione delle misure concordate. Mediante la direttiva il principio della responsabilità nazionale per la sicurezza degli impianti nucleari è pienamente rispettato, mentre per quanto riguarda la sicurezza dei nuovi reattori nucleari gli Stati membri sono invitati a stabilire ulteriori prescrizioni di sicurezza, conformemente al costante miglioramento della sicurezza sulla base dei livelli di sicurezza elaborati dalla WENRA e in stretta collaborazione con il Gruppo ad alto livello. Gli Stati membri inoltre conservano il diritto di imporre a livello nazionale misure di sicurezza più rigorose di quella stabilite dal progetto di direttiva.

PRINCIPALI DISPOSIZIONI DELLA PROPOSTA

4.1. Responsabilità e quadro per la sicurezza degli impianti nucleari (articolo 3)

L'articolo sulla responsabilità per la sicurezza degli impianti nucleari rispecchia uno dei principi fondamentali della sicurezza nucleare, contenuto anche nell'articolo 9 della Convenzione sulla sicurezza nucleare: la responsabilità primaria per la sicurezza degli impianti nucleari, nel corso della loro durata di vita, incombe al titolare della licenza sotto il controllo dell'autorità di regolamentazione. Inoltre le misure di sicurezza e i controlli da realizzare in un impianto nucleare saranno decisi unicamente dall'autorità di regolamentazione e realizzati dal titolare della licenza.

Il secondo paragrafo impone agli Stati membri di istituire e mantenere un quadro legislativo e regolamentare per la sicurezza nucleare. Questa disposizione è già rispettata da tutti gli Stati membri e non dovrebbe porre difficoltà di realizzazione.

4.2. Autorità di regolamentazione (articolo 4)

Il testo rafforza il ruolo e l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione, sulla base delle loro competenze. Al fine di agevolare decisioni autonome motivate in primis dalla sicurezza nucleare, occorre favorire l'effettiva indipendenza dell'autorità di regolamentazione da tutte le organizzazioni miranti a promuovere o gestire impianti nucleari o giustificarne i benefici sociali, nonché la sua libertà da influenze indebite. Una disposizione analoga esiste già nella Convenzione sulla sicurezza nucleare (articolo 8, paragrafo 2). L'autorità di regolamentazione, dotata dell'autorità, delle competenze e delle risorse finanziarie e umane adeguate per l'espletamento delle responsabilità e dei compiti ad essa assegnati, dovrà garantire la supervisione e la regolamentazione della sicurezza degli impianti nucleari, oltre a garantire l'attuazione delle prescrizioni, condizioni e regolamentazioni in materia di sicurezza.

L'autorità di regolamentazione sarà responsabile della concessione delle licenze e del controllo dell'applicazione della regolamentazione in materia di scelta del sito, progettazione, costruzione, messa in funzione, esercizio o disattivazione degli impianti nucleari.

L'autorità di regolamentazione dovrà anche garantire che il titolare della licenza disponga di personale in numero e livello sufficiente per operare gli impianti.

Per migliorare costantemente l'infrastruttura di regolamentazione, l'autorità di regolamentazione e la struttura di regolamentazione nazionale saranno oggetto di valutazioni inter pares periodiche.

Nell'ambito di questa disposizione, le autorità di regolamentazione nazionali e i sistemi di regolamentazione saranno oggetto di valutazioni inter pares periodiche da parte del servizio di esame regolamentare internazionale ( International Regulatory Review Service - IRRS) dell'AIEA e si impegnano a redigere un'autovalutazione almeno una volta ogni dieci anni.

4.3. Trasparenza (articolo 5)

Le disposizioni dell'articolo 5 rispondono all'esigenza di garantire l'accesso ad informazioni affidabili e consentire al pubblico di partecipare ad un processo decisionale trasparente.

4.4. Prescrizioni e regolamentazioni di sicurezza per gli impianti nucleari (articolo 6)

L'articolo 6 ribadisce e rafforza l'obbligo degli Stati membri di rispettare i principi fondamentali dell'AIEA in materia di sicurezza[20] nonché le prescrizioni e gli obblighi della Convenzione sulla sicurezza nucleare riconosciuti a livello internazionale.

Inoltre, per quanto concerne la sicurezza dei nuovi reattori nucleari, gli Stati membri sono incoraggiati a elaborare ulteriori prescrizioni di sicurezza, conformemente al principio del costante miglioramento della sicurezza, sulla base dei livelli di sicurezza elaborati dalla WENRA e in stretta collaborazione con il Gruppo ad alto livello.

In questo contesto va sottolineato che, una volta che il Consiglio ha approvato il testo della direttiva, la Commissione adatterà di conseguenza il mandato del Gruppo ad alto livello come previsto nella decisione della Commissione che lo istituisce.

4.5. Obblighi dei titolari delle licenze (articolo 7)

Questo articolo riassume gli obblighi dei titolari delle licenze per il rispetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 e sottolinea il loro dovere di istituire e attuare sistemi di gestione e possedere risorse finanziarie ed umane adeguate per la sicurezza nucleare.

4.6. Supervisione (articolo 8)

Le azioni di valutazione, investigazione, controllo e attuazione in materia di sicurezza nucleare dell'autorità di regolamentazione devono essere realizzate per l'intera durata di vita degli impianti, anche nel corso della fase di disattivazione. Si tratta di un altro principio comunemente accettato. Al fine di rafforzare i poteri delle autorità di regolamentazione, la presente direttiva stabilisce un ampliamento dei poteri regolamentari a favore della sicurezza. In caso di violazioni gravi o ripetute delle norme in materia di sicurezza, l'autorità di regolamentazione ha la facoltà di ritirare la licenza di esercizio e ordinare la sospensione delle operazioni di un impianto se ritiene che la sicurezza non sia pienamente garantita. L'obbligo della valutazione e della verifica della sicurezza è anche stabilito nell'articolo 14 della Convenzione sulla sicurezza nucleare.

4.7. Competenze in materia di sicurezza nucleare (articolo 9)

La disponibilità di esperti di sicurezza nucleare è una questione di fondamentale importanza che emerge in ogni convegno internazionale sulla sicurezza nucleare. Nei decenni passati non è stato formato un numero sufficiente di specialisti, pertanto in questo settore sussiste anche il problema dell'invecchiamento del personale e degli ispettori, molti dei quali si avvicinano all'età della pensione. Si tratta di un settore in cui la Comunità può essere di aiuto incentivando la cooperazione transnazionale e la formazione. L'obbligo di garantire la disponibilità di sufficiente personale qualificato è riconosciuto anche all'articolo 11, paragrafo 2, della Convenzione sulla sicurezza nucleare.

4.8. Priorità alla sicurezza (articolo 10)

Conformemente alla principio di priorità della sicurezza, gli Stati membri conservano il diritto di imporre a livello nazionale misure di sicurezza più rigorose di quelle stabilite dalla direttiva.

CONCLUSIONI

Il Consiglio è pertanto invitato a:

approvare la proposta allegata di direttiva del Consiglio (Euratom) che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare.

2008/0231 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO (Euratom)

che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare

IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 31 e 32,

vista la proposta della Commissione, elaborata previo parere di un gruppo di personalità designate dal comitato scientifico e tecnico fra gli esperti scientifici degli Stati membri[21],

visto il parere del Parlamento europeo[22],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[23],

considerando quanto segue:

1. L'articolo 2, lettera b), del trattato dispone che la Comunità deve stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e vigilare sulla loro applicazione.

2. L'articolo 30 del trattato prevede l'adozione nella Comunità di norme fondamentali relative alla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

3. A tal fine la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti[24] fissa le norme fondamentali in materia di sicurezza. Le disposizioni di tale direttiva sono state integrate da norme legislative più specifiche.

4. La decisione 87/600/Euratom del Consiglio del 14 dicembre 1987 concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva[25] istituisce un quadro per la notifica e la trasmissione di informazioni che gli Stati membri possono utilizzare per proteggere la popolazione in caso di un'emergenza radiologica. La direttiva 89/618/Euratom del Consiglio, del 27 novembre 1989, concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva[26] impone agli Stati membri l'obbligo di informare la popolazione in caso di un'emergenza radiologica.

5. Benché il sistema di radioprotezione istituito dalle norme fondamentali di sicurezza in vigore, che tiene conto delle conoscenze scientifiche attuali, garantisca un elevato livello di protezione sanitaria della popolazione, dovrebbe essere completato al fine di garantire che sia mantenuto, sviluppato e costantemente migliorato un livello elevato di sicurezza degli impianti nucleari. Il mantenimento di un elevato livello di sicurezza, dal momento della progettazione fino alla fase di smantellamento, è un requisito imprescindibile per conseguire pienamente gli obiettivi della protezione della salute stabiliti nell'articolo 2, lettera b), del trattato. A tal fine dovrebbero essere mantenute delle difese efficaci contro i rischi radiologici e si dovrebbero evitare gli incidenti con potenziali conseguenze radiologiche.

6. Ogni Stato membro è libero di stabilire il proprio mix energetico tuttavia, dopo un periodo di riflessione, l'interesse per la costruzione di nuovi impianti è aumentato e alcuni Stati membri hanno deciso di rilasciare licenze per questi impianti. Inoltre, nei prossimi anni dovrebbero pervenire, dai titolari di licenze, richieste di estensione della durata di vita degli impianti nucleari.

7. A tal fine, occorre elaborare buone pratiche per guidare le autorità di regolamentazione nelle loro decisioni sull'estensione della durata di vita degli impianti nucleari.

8. Gli Stati membri dell'UE hanno già attuato misure che consentono loro di raggiungere un elevato livello di sicurezza nucleare nell'UE.

9. Il costante miglioramento della sicurezza nucleare presuppone che i sistemi di gestione istituiti e i titolari delle licenze garantiscano un elevato livello di sicurezza per la popolazione.

10. I principi fondamentali e i requisiti fissati dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) costituiscono un insieme di pratiche su cui si devono fondare i requisiti di sicurezza nazionale. Gli Stati membri hanno contribuito considerevolmente al miglioramento di questi principi fondamentali e requisiti.

11. Le autorità nazionali in materia di sicurezza degli Stati membri che possiedono impianti nucleari nel loro territorio hanno collaborato nell'ambito della WENRA ( Western European Nuclear Regulators' Association ) e hanno definito molto livelli di sicurezza di riferimento comuni per i reattori al fine di uniformare i requisiti nazionali entro il 2010.

12. Nonostante una certa armonizzazione, procedure e pratiche di sicurezza nucleare sono ancora diverse da uno Stato membro all'altro. Attualmente questa diversità non consente di garantire che le prescrizioni di protezione sanitaria fissate dall'articolo 2, lettera b), del trattato siano attuate nel modo più coerente nella Comunità. La Comunità europea dell'energia atomica, aderendo alla Convenzione sulla sicurezza nucleare entrata in vigore il 24 ottobre 1996, si è impegnata a rispettare un livello elevato di sicurezza nucleare riconosciuto internazionalmente[27]. Affinché la Comunità possa garantire che i principi di tale convenzione siano rispettati a livello comunitario e che le "norme di sicurezza uniformi" prescritte dall'articolo 2, lettera b), del trattato Euratom siano effettivamente applicate, le norme fondamentali di radioprotezione devono essere integrate da principi di sicurezza comuni

13. La trasmissione, accurata e tempestiva, di informazioni al pubblico su questioni nucleari importanti dovrebbe fondarsi su un elevato livello di trasparenza su temi concernenti la sicurezza degli impianti nucleari.

14. La responsabilità nazionale degli Stati membri per quanto concerne la sicurezza degli impianti nucleari costituisce il principio fondamentale sul quale la comunità internazionale ha elaborato la regolamentazione in materia di sicurezza nucleare, come la Convenzione sulla sicurezza nucleare che sostiene tale principio. La presente direttiva deve rafforzare il principio della responsabilità nazionale e quello della responsabilità primaria per la sicurezza di un impianto nucleare che spetta al titolare della licenza sotto il controllo della sua autorità di regolamentazione nazionale.

15. Per garantire l'attuazione effettiva delle prescrizioni di sicurezza per gli impianti nucleari, gli Stati membri devono istituire autorità di regolamentazione sotto forma di autorità indipendenti. È opportuno fornire alle autorità di regolamentazione le competenze e le risorse adeguate per espletare i propri compiti.

16. Per garantire l'adeguata attuazione della presente direttiva, gli Stati membri devono trasmettere relazioni periodiche alla Commissione. Alla luce delle prescrizioni della Convenzione sulla sicurezza nucleare intervalli di tre anni risultano adeguati.

17. Per migliorare costantemente la sicurezza nucleare la Commissione, se opportuno, può presentare proposte al Consiglio in vista della loro adozione.

18. Compito del Gruppo europeo ad alto livello sulla sicurezza nucleare e la sicurezza della gestione dei residui[28] è contribuire al conseguimento degli obiettivi comunitari nel settore della sicurezza nucleare. A tal fine deve sostenere lo sviluppo di strumenti necessari per il mantenimento e il costante miglioramento della sicurezza nucleare che dovrebbero essere applicati alla progettazione, alla scelta del sito, alla costruzione, alla manutenzione, all'esercizio e alla disattivazione degli impianti nucleari per i quali la conformità alle prescrizioni di sicurezza è imposta dal quadro legislativo e regolamentare dello Stato membro interessato.

19. Le autorità di regolamentazione responsabili della sicurezza degli impianti nucleari negli Stati membri dovrebbero cooperare principalmente mediante il Gruppo ad alto livello sulla sicurezza nucleare e la gestione dei residui che ha elaborato dieci principi per la regolamentazione della sicurezza nucleare. Il Gruppo europeo deve contribuire al quadro per la sicurezza nucleare al fine di migliorarlo costantemente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 Obiettivo e ambito di applicazione

1. La presente direttiva mira a conseguire, mantenere e migliorare costantemente la sicurezza nucleare nella Comunità e rafforzare il ruolo delle autorità nazionali di regolamentazione.

2. Si applica alla progettazione, la scelta del sito, la costruzione, la manutenzione, l'esercizio e la disattivazione degli impianti nucleari, attività che impongono di tenere conto della sicurezza a norma del quadro legislativo e regolamentare dello Stato membro interessato.

3. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio.

4. La presente direttiva non pregiudica il diritto di ciascun Stato membro di decidere se avviare un programma nucleare civile.

Articolo 2Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

(1) "impianto nucleare", un impianto di produzione di combustibile nucleare, un reattore di ricerca (comprendente le strutture subcritiche e critiche), una centrale nucleare, una struttura per lo stoccaggio del combustibile esaurito, un impianto di arricchimento o di ritrattamento;

(2) "sicurezza nucleare", il conseguimento di adeguate condizioni di esercizio grazie a misure adottate per prevenire gli incidenti o attenuarne le conseguenze, che assicurano la protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'atmosfera, dell'acqua e del suolo da rischi indebiti di radiazioni emesse da impianti nucleari;

(3) "materiale radioattivo", qualsiasi materiale che contiene uno o più radionuclidi, la cui attività e concentrazione non possono essere trascurate ai fini della radioprotezione;

(4) "disattivazione", le azioni amministrative e tecniche realizzate per eliminare parte o tutti i controlli regolamentari di un impianto nucleare, ad eccezione dei depositi o di alcune installazioni nucleari utilizzate per lo smaltimento dei residui derivanti dall'attività di estrazione o di trattamento di materiale radioattivo, che sono chiuse e non disattivate;

(5) "rifiuti radioattivi", materiale radioattivo in forma gassosa, liquida o solida per il quale non è previsto un ulteriore uso da parte dello Stato membro e che è controllato come rifiuto radioattivo da un'autorità di regolamentazione secondo la legislazione e regolamentazione dello Stato membro;

(6) "combustibile esaurito", combustibile nucleare irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dal nocciolo di un reattore; il combustibile esaurito può essere considerato come una risorsa usabile da ritrattare, oppure essere destinato allo smaltimento definitivo, senza che siano previsti altri utilizzi, ed essere trattato al pari di un rifiuto radioattivo;

(7) "radiazioni ionizzanti", il trasferimento di energia sotto forma di particelle o onde elettromagnetiche pari ad una lunghezza d'onda di 100 nanometri o meno o a una frequenza maggiore o uguale a 3×1015 Hertz in grado di produrre ioni direttamente o indirettamente;

(8) "autorità di regolamentazione", uno o più organismi autorizzati dallo Stato membro a concedere licenze in quello Stato membro e sovrintendere alla scelta del sito, alla progettazione, alla costruzione, alla messa in funzione, all'esercizio e alla disattivazione di impianti nucleari;

(9) "licenza", qualsiasi autorizzazione che l'autorità di regolamentazione rilascia al richiedente e che gli conferisce la responsabilità in materia di scelta del sito, progettazione, costruzione, messa in funzione, esercizio o disattivazione di un impianto nucleare;

(10) "reattori di potenza nuovi", i reattori di potenza cui viene rilasciata un'autorizzazione di esercizio dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 3Responsabilità e quadro per la sicurezza degli impianti nucleari

1. La responsabilità primaria per la sicurezza degli impianti nucleari, per la loro durata di vita, spetta al titolare della licenza sotto il controllo dell'autorità di regolamentazione. Le misure di sicurezza e i controlli da realizzare in un impianto nucleare sono stabiliti solo dall'autorità di regolamentazione e realizzati dal titolare della licenza.

Al titolare di una licenza incombe la responsabilità primaria per la sicurezza per l'intera durata di vita degli impianti nucleari fino a quando non viene esonerato dal controllo di regolamentazione. Questa responsabilità del titolare di una licenza non può essere delegata.

2. Gli Stati membri istituiscono e mantengono un quadro legislativo e regolamentare che disciplina la sicurezza degli impianti nucleari. Tale quadro comprende prescrizioni di sicurezza nazionali, un sistema di concessione di licenze e di controllo degli impianti nucleari e il divieto di esercizio senza una licenza ed un sistema di supervisione regolamentare che prevede anche le misure di esecuzione necessarie.

Articolo 4Autorità di regolamentazione

1. Gli Stati membri provvedono a che l'autorità di regolamentazione sia effettivamente indipendente da tutte le organizzazioni il cui compito è promuovere, gestire impianti nucleari o pubblicizzarne i benefici per la società e libero da qualsiasi influenza che possa incidere sulla sicurezza.

2. L'autorità di regolamentazione è dotata di poteri, competenze e risorse umane e finanziarie adeguati per l'espletamento delle responsabilità ad essa assegnate. Sorveglia e regolamenta la sicurezza nucleare degli impianti nucleari e assicura l'effettiva attuazione delle prescrizioni, condizioni e regolamentazioni di sicurezza.

3. L'autorità di regolamentazione concede licenze e controlla l'applicazione della regolamentazione in materia di scelta del sito, progettazione, costruzione, messa in funzione, esercizio o disattivazione degli impianti nucleari.

4. Le autorità di regolamentazione garantiscono che i titolari delle licenze dispongano del personale adeguato in termini numerici e di qualifiche.

5. Almeno ogni dieci anni l'autorità di regolamentazione si sottopone, insieme al sistema nazionale di regolamentazione, ad una valutazione inter pares internazionale finalizzata al costante miglioramento dell'infrastruttura di regolamentazione.

Articolo 5Trasparenza

Gli Stati membri informano il pubblico sulle procedure e i risultati delle attività di sorveglianza sulla sicurezza nucleare. Garantiscono inoltre che le autorità di regolamentazione informino in modo adeguato il pubblico nei settori di loro competenza. L'accesso alle informazioni sarà garantito, conformemente alle prescrizioni nazionali e internazionali vigenti in materia.

Articolo 6Prescrizioni e regolamentazioni di sicurezza per gli impianti nucleari

1. Gli Stati membri rispettano i principi fondamentali dell'AIEA (Principi fondamentali dell'AIEA: Fundamental safety principles, IAEA Safety Standard Series No. SF-1 (2006) ). Osservano inoltre le prescrizioni e gli obblighi previsti dalla Convenzione sulla sicurezza nucleare (IAEA INFCIRC 449 del 5 luglio 1994).

Assicurano in particolare che i principi applicabili stabiliti nei principi fondamentali di sicurezza dell'AIEA siano attuati per garantire un elevato livello di sicurezza negli impianti nucleari; questi comprendono dispositivi efficaci contro i potenziali rischi radiologici, la prevenzione e la reazione in caso di incidenti radiologici, la gestione del problema dell'invecchiamento, la gestione a lungo termine di tutti i materiali radioattivi prodotti e l'informazione della popolazione e delle autorità degli Stati vicini.

2. Inoltre, per quanto concerne la sicurezza dei nuovi reattori nucleari, gli Stati membri mirano a elaborare ulteriori prescrizioni di sicurezza, conformemente al principio del costante miglioramento della sicurezza, sulla base dei livelli di sicurezza elaborati dalla WENRA e in stretta collaborazione con il Gruppo ad alto livello sulla sicurezza nucleare e la gestione dei rifiuti.

Articolo 7Obblighi dei titolari delle licenze

1. I titolari delle licenze progettano, costruiscono, operano e disattivano i loro impianti nucleari conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2.

2. I titolari delle licenze istituiscono e attuano sistemi di gestione che sono regolarmente verificati dall'autorità di regolamentazione.

3. I titolari delle licenze assegnano le risorse finanziarie e umane necessarie per adempiere ai propri obblighi.

Articolo 8Supervisione

1. Le azioni di valutazione, investigazione, controllo e, laddove necessario, attuazione in materia di sicurezza nucleare sono realizzate dall'autorità di regolamentazione per l'intera durata di vita degli impianti, anche nel corso della fase di disattivazione.

2. L'autorità di regolamentazione ha facoltà di ritirare la licenza di esercizio in caso di violazioni, serie o ripetute, della sicurezza nell'impianto nucleare.

3. L'autorità di regolamentazione ha facoltà di ordinare la sospensione dell'esercizio di un impianto nucleare se ritiene che la sicurezza non sia pienamente garantita.

Articolo 9Competenze in materia di sicurezza nucleare

Gli Stati membri, separatamente e nell'ambito della cooperazione transnazionale, garantiscono adeguate opportunità di istruzione e formazione per la formazione teorica e pratica continua in materia di sicurezza nucleare.

Articolo 10Priorità alla sicurezza

Gli Stati membri possono imporre misure di sicurezza più rigorose di quelle stabilite dalla presente direttiva.

Articolo 11Relazioni

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'attuazione della presente direttiva [entro tre anni dall'entrata in vigore] e, successivamente, ogni tre anni. Sulla base della prima relazione, la Commissione presenta una relazione al Consiglio sui progressi realizzati nell'attuazione della presente direttiva, corredata se del caso, da proposte legislative.

Articolo 12Attuazione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [due anni dalla data di cui all'articolo 13]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 13Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 14Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

[1] COM(2003) 32 definitivo e COM(2004) 526 definitivo.

[2] INFCIRC/449.

[3] Principi fondamentali di sicurezza dell'AIEA: Fundamental safety principles, IAEA Safety Standard Series No SF1 (2006).

[4] GU C 185 del 14.8.1975, pag.1.

[5] GU C 172 dell'8.7.1992, pag. 2.

[6] Conclusioni del Consiglio sulla sicurezza nucleare e la gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (10823/04); Conclusioni del Consiglio sulla sicurezza nucleare e sulla gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (8784/07).

[7] Relazione di E. Maldeikis sui 50 anni del trattato Euratom (A6-0129/2007) e relazione di H. Reul sulle fonti energetiche convenzionali e le tecnologie energetiche (A6-0348/2007).

[8] COM(2003) 32 definitivo.

[9] 10823/04

[10] SEC(2008) 2892.

[11] http://www.wenra.org

[12] Il WPNS è stato istituito dal gruppo di lavoro sulle questioni atomiche (WPAQ) a seguito delle conclusioni del Consiglio sulla sicurezza nucleare e sulla gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (10823/04).

[13] 15475/2/06 REV2.

[14] 15475/2/06 REV 2 ADD 1, 15475/2/06 REV 2 ADD 2, 15475/2/06 REV 2 ADD 3.

[15] 7224/1/07 REV 1.

[16] 8784/07.

[17] A6-0129/2007.

[18] GU L 195 del 27.7.2007, pag. 44.

[19] COM(2003) 32.

[20] IAEA Safety Fundamentals: Fundamental safety principles, IAEA Safety Standard Series No. SF-1 (2006).

[21] GU C […] del […], pag. […].

[22] GU C […] del […], pag. […].

[23] GU C […] del […], pag. […].

[24] GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

[25] GU L 371 del 30.12.1987, pag. 76.

[26] GU L 357 del 7.12.1989, pag. 31.

[27] In questo contesto si applica l'accordo interistituzionale sulla cooperazione interistituzionale nell'ambito delle convenzioni internazionali di cui la Comunità europea dell'energia atomica e i suoi Stati membri sono parti.

[28] GU L 195 del 27.7.2007, pag. 44.