Proposta di regolamento del Consiglio che adegua, con decorrenza 1° luglio 2008, l'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee {SEC(2008)2873} /* COM/2008/0787 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 21.11.2008 COM(2008) 787 definitivo Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che adegua, con decorrenza 1° luglio 2008, l'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee {SEC(2008)2873} (presentata dalla Commissione) RELAZIONE CONTESTO DELLA PROPOSTA Motivazione e obiettivi della proposta Ogni anno il Consiglio deve decidere, su proposta della Commissione, in merito all'adeguamento dell'aliquota del contributo al regime pensionistico, con decorrenza 1° luglio. | Contesto generale A norma dell'articolo 83 bis, paragrafo 4, dello statuto, ogni anno la Commissione presenta al Consiglio una versione aggiornata della valutazione attuariale quinquennale effettuata a norma dell'allegato XII dello Statuto. Conformemente all'articolo 13 dell'allegato XII dello statuto, Eurostat ha presentato la relazione annuale relativa a tale valutazione che determina l'aliquota contributiva necessaria per garantire l'equilibrio del regime pensionistico. A norma dell'articolo 12 dell'allegato XII allo statuto, il tasso menzionato agli articoli 4 e 8 dell'allegato VIII per il calcolo degli interessi composti corrisponde al tasso effettivo di cui all'articolo 10 dell'allegato XII ed è riveduto, se necessario, in sede di valutazione attuariale quinquennale. | Disposizioni vigenti nel settore della proposta La proposta viene presentata ogni anno per adeguare la l'aliquota del contributo al regime pensionistico. | Coerenza rispetto ad altri obiettivi e politiche del'Unione Non rileva. | CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO Consultazione delle parti interessate | 211 | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto Gli elementi della proposta sono stati oggetto di concertazione con i rappresentanti del personale secondo le procedure vigenti. | 212 | Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione La proposta tiene conto dei pareri espressi dalle parti consultate. | Ricorso al parere di esperti | 229 | Non è stato necessario consultare esperti esterni. | 230 | Valutazione dell'impatto - La proposta è diretta ad adeguare l'aliquota del contributo al regime pensionistico conformemente alla normativa in vigore. - La normativa vigente non consente alternative. | ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA Sintesi delle misure proposte A norma dell'allegato XII dello Statuto, Eurostat ha presentato una relazione in merito alla valutazione attuariale del regime pensionistico. Da questa valutazione emerge che l'aliquota contributiva necessaria per garantire l'equilibrio attuariale del regime corrisponde al 10,9% dello stipendio di base. A norma dell'articolo 83 bis, paragrafo 4, ove risulti che il divario tra l'aliquota del contributo vigente (10,25%) e quella necessaria per garantire l'equilibrio attuariale (10,9%) sia pari ad almeno 0,25 punti, il Consiglio è tenuto a valutare se l'aliquota vada adeguata, conformemente alle disposizioni dell'allegato XII. In base all'articolo 2, paragrafo 1 dell'allegato XII, l'adeguamento non può essere superiore o inferiore all'1% dell'aliquota applicabile l'anno precedente. La Commissione propone pertanto di adeguare l'aliquota contributiva al 10,9% con decorrenza 1° luglio 2008. Ai sensi dell'articolo 12 dell'allegato XII, il tasso menzionato agli articoli 4 e 8 dell'allegato VIII per il calcolo degli interessi composti va adeguato al 3,1%. | Base giuridica Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 83 bis e l'allegato XII. | Principio di sussidiarietà La proposta rientra tra le materie di competenza esclusiva della Comunità. Il principio di sussidiarietà pertanto non è d'applicazione. | Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le regioni seguenti: | - l'articolo 83 bis dello statuto prevede un regolamento del Consiglio; | - la proposta non incide finanziariamente sulle spese. L'incidenza sulle entrate deriva direttamente dall'applicazione del metodo di adeguamento previsto dallo statuto. | Scelta dello strumento | Strumento proposto: regolamento. | Altri strumenti non sarebbero adeguati per le ragioni seguenti: - l'articolo 83 bis dello statuto prevede un regolamento del Consiglio. | INCIDENZA SUL BILANCIO L'impatto sulle entrate della nuova aliquota del contributo al regime pensionistico è presentata in dettaglio nell'allegata scheda finanziaria. | Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che adegua, con decorrenza 1° luglio 2008, l'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, in particolare l'articolo 83 bis e l'allegato XII, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) Conformemente all'articolo 13 dell'allegato XII dello statuto, il 1° settembre 2008 Eurostat ha presentato una relazione sulla valutazione attuariale 2008 del regime pensionistico, la quale aggiorna i parametri fissati da detto allegato. Dalla valutazione emerge che l'aliquota contributiva necessaria per garantire l'equilibrio attuariale del regime pensionistico corrisponde al 10,9% dello stipendio di base. (2) Nell'interesse dell'equilibrio attuariale del regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, l'aliquota del contributo va pertanto portata al 10,9% dello stipendio di base. (3) In conformità dell'articolo 12 dell'allegato XII dello statuto, il tasso per il calcolo degli interessi composti deve essere il tasso effettivo di cui all'articolo 10 dell'allegato XII, che va pertanto adeguato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Con decorrenza 1° luglio 2008, l'aliquota del contributo di cui all'articolo 83, paragrafo 2 dello statuto è fissata a 10,9%. Articolo 2 Con decorrenza 1° gennaio 2009 il tasso per il calcolo degli interessi composti, di cui agli articoli 4, paragrafo 1 e 8 dell'allegato VIII, sarà il 3,1%. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il presidente SCHEDA FINANZIARIA PER PROPOSTE DI ATTI AVENTI UN'INCIDENZA DI BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE 1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA Proposta di regolamento del Consiglio che adegua, dal 1° luglio 2005, l'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee 2. LINEE DI BILANCIO C apitolo e articolo: 400 Imposta sugli stipendi dei funzionari e degli altri agenti Importo iscritto al bilancio per l'esercizio in questione (bilancio 2008): 529,9 milioni di euro 410 Contributi al finanziamento del regime pensionistico Importo iscritto al bilancio per l'esercizio in questione (bilancio 2008): 350 milioni di euro 3. INCIDENZA FINANZIARIA ( Proposta senza incidenza finanziaria ( Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate – l'effetto è il seguente: (milioni di euro al primo decimale) Linea di bilancio | Entrate[1] | Periodo di 12 mesi dall'1.7.2008 | 2008 | Articolo 400 | Incidenza sulle risorse proprie | -4.1 | -2.1 | Articolo 410 | Incidenza sulle risorse proprie | 19.6 | 9.8 | Situazione dopo l'azione | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Articolo 400 | -4.1 | -4.1 | -4.1 | -4.1 | -4.1 | Articolo 410 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 4. PROVVEDIMENTI ANTIFRODE 5. ALTRE OSSERVAZIONI Metodo di calcolo: contributo pensionistico = nuovo contributo – esecuzione anno in corsonuovo contributo = esecuzione x nuova aliquota/aliquota vigente Effetto riduzione imposta = 21% dell'aumento del contributo pensionistico. [1] Per quel che riguarda le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% di spese di riscossione.