Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo ai sensi dell’articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio sull’adozione di una proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/181/CEe del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardo alle unità di misura /* COM/2008/0785 def. - COD 2007/0187 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 19.11.2008 COM(2008) 785 definitivo 2007/0187 (COD) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO ai sensi dell’articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla Posizione comune del Consiglio sull’adozione di una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/181/CEE del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardo alle unità di misura 2007/0187 (COD) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO ai sensi dell’articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla Posizione comune del Consiglio sull’adozione di una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/181/CEE del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardo alle unità di misura 1. ITER PROCEDURALE Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2007) 510 2007/0187(COD): | 10 settembre 2007 | Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: | 12 dicembre 2007 | Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: | 29 novembre 2007 | Data di trasmissione della proposta modificata: | n.a. | Data dell’accordo politico (Consiglio “Agricoltura”, punto A) | 15.07.2008 | Data di adozione della posizione comune (Consiglio): | 18.11.2008 | 2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE La direttiva 80/181/CEE ha armonizzato nell’Unione Europea le unità di misura legali che esprimono quantità, conformemente al “Sistema Internazionale delle unità di misura” (SI) promulgato dalla Conferenza generale dei pesi e delle misure, conferenza istituita dalla Convenzione del metro firmata a Parigi il 20 maggio 1875. La presente direttiva garantisce un approccio comune sulla base dell’articolo 95 del trattato CE e rimuove pertanto gli ostacoli agli scambi nell’ambito del mercato interno grazie a unità di misura conformi agli standard internazionali. La proposta di modifica della direttiva 80/181/CEE intende continuare con la prassi attuale: - Permettendo l’uso di indicazioni aggiuntive a tempo indeterminato. Ciò garantirà il mantenimento della prassi attualmente in vigore e permetterà un uso continuo e flessibile di unità di misura non metriche laddove non esistano unità di misura metriche, come nel caso delle unità di misura binarie nel calcolo elettronico (bit, byte). - Includendo la nuova unità SI per l’attività catalitica (il “katal”), adottata dalla Conferenza generale dei pesi e delle misure. - Permettendo al Regno Unito e all’Irlanda di continuare a godere di alcune limitate esenzioni riguardo a usi specifici della pinta, del miglio e dell’oncia troy, dato che tali esenzioni non incidono sul commercio transfrontaliero e sul principio di sussidiarietà; annullando viceversa l’esenzione per l’uso dell’acro nei registri catastali, che non sarà più applicato. - Chiarendo il campo di applicazione della direttiva affinché questa sia assolutamente conforme ai trattati vigenti, evitando di menzionare i campi specifici ai quali la direttiva è applicabile. 3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE 3.1 Osservazioni generali sulla posizione comune Il Consiglio ha approvato la proposta della Commissione a condizione di apportarvi alcune modifiche tecniche che rispecchiano l’evoluzione degli standard internazionali relativi alle unità di misura e vi sia aggiunta una clausola sull’informazione, ed eventualmente sulla revisione, dopo 10 anni. 3.2 Emendamenti del Parlamento europeo compresi per intero, in parte o in linea di principio nella proposta modificata e integrati per intero, in parte o in linea di principio nella posizione comune Non ci sono emendamenti da parte del Parlamento europeo. 3.3 Emendamenti del Parlamento europeo non integrati nella proposta modificata e non inseriti nella posizione comune Non ci sono emendamenti da parte del Parlamento europeo. 3.4 Modifiche alla proposta originale introdotte dalla Commissione nella proposta modificata e riprese nella posizione comune Non ci sono proposte modificate. 3.5 Ulteriori modifiche introdotte dalla posizione comune del Consiglio rispetto alla proposta originale Nella posizione comune sono stati aggiunti alla proposta originale i seguenti punti. Essi sono di natura puramente tecnica. Cancellare le ultime parole “su base permanente” del considerando 3. Sostituire “permettono” con “potrebbero permettere” nel considerando 4 e rinumerarlo in considerando 6. Rinumerare i considerando 5, 6 e 7 rispettivamente nei considerando 8, 10 e 12. Aggiungere il considerando 7 e l’articolo 1, paragrafo 5, lettere (b), (c) e (d) al fine di adeguare le definizioni di “radiante” e di “steradiante” e di includerle nell’articolo 1, paragrafo (5), lettera e), che rispecchia la soppressione nel sistema internazionale SI di indicazioni supplementari, conformemente alla norma internazionale adottata nel 1995. Aggiungere il considerando 9 e l’articolo 1, paragrafo 5, lettera a) al fine di attualizzare la definizione di Kelvin conformemente alla norma internazionale adottata nel 2007. Aggiungere il considerando 11 e cancellare, all’articolo 2, paragrafo 1) primo comma, le parole “nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva” per abolire l’obbligo per gli Stati membri di fornire tavole di concordanza. La modifica è soggetta a una dichiarazione della Commissione (v. punto 5). Aggiungere il considerando 4, che sottolinea l’importanza di promuovere l’SI, e il considerando 5, che sottolinea l’interesse dell’UE ad avviare relazioni commerciali con paesi terzi e scambiare esclusivamente prodotti etichettati con unità dell’SI. Entrambi i considerando motivano l’aggiunta dell’articolo 1, paragrafo 4 riguardante la clausola sull’informazione, ed eventualmente sulla revisione, affinché la Commissione dia loro seguito entro e non oltre il 2019. Rinumerare l’articolo 1, paragrafo 4), lettere a), b) e c) rispettivamente nell’articolo 1, paragrafo 5), lettere e), f) e g). L’articolo 1, paragrafo 4, lettera a) (rinumerato come articolo 1, paragrafo 5, lettera e)) riprende integralmente l’allegato, capitolo I, punti 1.2.2 e 1.2.3. Uniche modifiche: - il titolo del punto 1.2.2 “Unità derivate SI” viene modificato in “Norme generali per unità derivate SI”. - al punto 1.2.3 vengono inserite nella tavola 2 nuove prime linee per “radiante” e “steradiante” (v. punto precedente che aggiunge il considerando 7) nonché, alla fine, la linea inizialmente proposta per “katal”. 4. CONCLUSIONI La Commissione approva la posizione comune. 5. DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE In merito alle tavole di concordanza fornite dagli Stati membri, la Commissione ha dichiarato al Comitato dei rappresentanti permanenti in data 12 dicembre 2007 quanto segue: Dichiarazione della Commissione relativa al considerando 6, lettera a) e all’articolo 2, paragrafo 1 “La Commissione ricorda la propria posizione riguardo all’elaborazione da parte degli Stati membri di tavole di concordanza fra le misure di attuazione da essi adottate e la direttiva nell’interesse dei cittadini, del miglioramento della regolamentazione e della trasparenza e al fine di agevolare l’esame della conformità delle norme nazionali alle disposizioni comunitarie. Nella fattispecie la Commissione non si oppone a un accordo in seno al Consiglio volto a consentire la conclusione positiva della procedura interistituzionale sul fascicolo in oggetto. La Commissione auspica tuttavia che questo aspetto di carattere orizzontale sia esaminato congiuntamente dalle istituzioni.”