52008PC0762

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 87/372/CEe del Consiglio sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità /* COM/2008/0762 def. - COD 2008/0214 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 19.11.2008

COM(2008) 762 definitivo

2008/0214 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 87/372/CEE del Consiglio sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA |

110 | Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta è volta a modificare la direttiva 87/372/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità (nel prosieguo direttiva GSM) per permettere l'utilizzo di tali bande da parte di sistemi in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche non limitati al GSM. L'obiettivo della proposta è offrire una più ampia gamma di servizi e tecnologie e, di conseguenza, ottimizzare la concorrenza nell'utilizzo delle bande di frequenze soggette fino ad ora alla direttiva GSM, mantenendo al tempo stesso il coordinamento dei servizi e salvaguardando la continuità di funzionamento del GSM. A tale scopo, l'uso di tale spettro sarebbe consentito non solo per il GSM ma anche per i servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee diverse dal GSM. In una prima fase, ciò riguarderebbe l'UMTS, pur nella consapevolezza che anche altri sistemi possono essere in grado di coesistere nelle bande in questione. Ne consegue la necessità di stabilire nuove condizioni tecniche armonizzate nell'ambito di una decisione della Commissione da adottare in base alla decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (nel prosieguo decisione spettro radio). |

120 | Contesto generale L'esigenza di utilizzare pienamente le risorse offerte dalle moderne reti di telecomunicazioni, in particolare la radiotelefonia mobile, per lo sviluppo economico della Comunità è stata riconosciuta nella direttiva 87/372/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità[1], completata dalla raccomandazione del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa all'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità[2] e dalla risoluzione del Consiglio, del 14 dicembre 1990, sulla fase finale dell'attuazione dell'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiofonia mobile terrestre nella Comunità (GSM)[3]. Il passaggio alla seconda generazione di sistemi digitali cellulari di radiotelefonia mobile (GSM) è stato visto come un'occasione unica per l'introduzione delle radiocomunicazioni mobili a livello realmente paneuropeo. Gli attuali sviluppi tecnologici mettono a disposizione nuove tecnologie digitali che consentono la coesistenza di servizi a banda larga paneuropei innovativi nella banda 900 MHz, insieme al GSM. Tale banda è particolarmente importante perché presenta buone caratteristiche di propagazione che permettono di coprire distanze maggiori rispetto alle bande di frequenze più elevate, con la possibilità di far arrivare i servizi moderni di telefonia vocale, di dati e di contenuti multimediali nelle zone rurali e meno densamente popolate. Pertanto, pur mantenendo il GSM per gli utenti in tutta l'Europa, al fine di contribuire agli obiettivi del mercato interno e dell'iniziativa i2010 "Una società europea dell'informazione per la crescita e l'innovazione"[4] e sviluppare al massimo la concorrenza offrendo agli utenti un'ampia gamma di servizi e tecnologie, l'impiego della banda 900 MHz dovrebbe essere aperta in modo coordinato a nuovi tipi di tecnologie per la fornitura di un maggior numero di servizi paneuropei avanzati compatibili. Attualmente la direttiva GSM impone agli Stati membri di riservare per intero le bande 890-915 MHz e 935-960 MHz al GSM. Tale vincolo impedisce l'utilizzo delle bande da parte di sistemi paneuropei diversi dal GSM in grado di fornire servizi interoperabili avanzati di trasmissione a banda larga della voce, dei dati e dei contenuti multimediali. Questi nuovi sistemi paneuropei, come l'UMTS, offrono funzionalità superiori a quelle del GSM e, dall'adozione della direttiva GSM avvenuta vent'anni fa, sono divenuti praticabili grazie ai progressi tecnologici compiuti. Inoltre, esiste indubbiamente una domanda del mercato per i servizi offerti da tali sistemi. La modifica della direttiva GSM è pertanto necessaria per eliminare l'attuale limitazione dell'uso dello spettro al GSM. Si propone al Parlamento europeo e al Consiglio di modificare la direttiva per eliminare la limitazione dell'uso della banda 900 MHz a un solo servizio e aprirla a reti supplementari. Parallelamente all'adozione della presente modifica, sarebbero necessarie ulteriori misure per attuare i cambiamenti proposti in modo tale da proteggere i servizi GSM che attualmente utilizzano le bande. Di conseguenza, sarà necessario definire a livello giuridico le condizioni tecniche che consentono la coesistenza dei nuovi sistemi nella banda 900 MHz, accanto ai sistemi GSM. In linea con la politica volta a migliorare la legiferazione, la decisione spettro radio fornisce i mezzi giuridici per l'adozione di tali misure di armonizzazione. Prevede un meccanismo che consente di reagire rapidamente di fronte alle evoluzioni tecniche e l'adozione di misure di armonizzazione tecnica vincolanti a livello UE sotto forma di decisioni della Commissione. In tal modo si garantirà la certezza del diritto per l'impiego armonizzato della banda. Nel mettere la banda 900 MHz a disposizione di sistemi supplementari è necessario che l'utilizzo attuale del GSM in tale banda continui ad essere protetto nell'intera Comunità fino a quando tale servizio sarà oggetto di una domanda ragionevole, considerata la grande importanza che i servizi GSM hanno nella politica comunitaria in materia di comunicazioni elettroniche. |

130 | Disposizioni vigenti nel settore della proposta L'utilizzo delle bande di frequenze in questione è disciplinato dalla direttiva GSM che deve essere modificata. La Commissione adotterà in seguito una decisione in applicazione della decisione spettro radio per stabilire nuove condizioni tecniche armonizzate per l'uso dello spettro. |

140 | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione La politica in materia di spettro radio deve tenere conto della diversità crescente e in continua evoluzione delle piattaforme di accesso radio per le comunicazioni pubbliche senza fili e sostenere l'obiettivo politico generale di rafforzare il mercato interno dell'UE e la competitività europea instaurando un quadro normativo propizio all'innovazione, che porti alla fornitura di un'ampia gamma di servizi e applicazioni mobili. Per ottenere tale risultato é necessario introdurre una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse dello spettro radio per le comunicazioni elettroniche senza fili preservando al tempo stesso, ove necessario, l'armonizzazione. In generale, occorre che l'utilizzo delle bande di frequenza sia soggetto a condizioni tecniche meno restrittive in base alla politica dell'accesso senza fili per i servizi delle comunicazioni elettroniche (WAPECS, Wireless Access Policy for Electronic Communications Services) descritto dal gruppo per la politica in materia di spettro radio (nel prosieguo RSPG) nel suo parere del 23 novembre 2005. Tale politica definisce la neutralità tecnologica e del servizio come obiettivi per conseguire un utilizzo più flessibile ed efficiente dello spettro. È opportuno che tali obiettivi siano introdotti gradualmente per evitare perturbazioni del mercato. Nella sua comunicazione "Maggiore flessibilità per un accesso rapido allo spettro radio riservato alle comunicazioni elettroniche senza fili"[5] la Commissione ha inoltre insistito su un utilizzo più flessibile delle radiofrequenze e sulla necessità di una soluzione coerente e proporzionata riguardo a tale utilizzo da parte dei servizi di comunicazioni elettroniche di seconda generazione (GSM) e di terza generazione (ad esempio, UMTS). |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |

Consultazione delle parti interessate |

211 | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti L'utilizzo della banda 900 MHz, l'elaborazione di nuovi sistemi, tra i quali l'UMTS, e la tendenza a una maggiore flessibilità nell'utilizzo dello spettro sono stati oggetto di una costante attenzione da parte della Commissione. Il 21 febbraio 2006 è stato organizzato a Bruxelles un seminario sulla politica dell'accesso senza fili per i servizi delle comunicazioni elettroniche (WAPECS). Sulla base del mandato affidatole dalla Commissione il 5 luglio 2006, la CEPT e il suo comitato per le comunicazioni elettroniche (nel prosieguo ECC) hanno realizzato diversi studi e li hanno trasmessi al comitato per lo spettro radio (nel prosieguo RSC) e alla Commissione. Gli studi comprendono la relazione 82 dell'ECC sulla compatibilità dei sistemi UMTS che funzionano nelle bande di frequenza GSM 900 MHz e GSM 1800 MHz (maggio 2006) e la relazione 96 dell'ECC sulla compatibilità tra i sistemi UMTS 900/1800 e i sistemi operanti nelle bande adiacenti (marzo 2007). Tali relazioni sono state sottoposte a una consultazione pubblica organizzata dall'ECC. A partire dal 1997 l'ECC ha condotto studi e ha adottato una serie di relazioni riguardanti l'introduzione dell'UMTS; ha inoltre esaminato gli utilizzi attuali e futuri della banda 900 MHz. La CEPT ha allacciato contatti con gli organismi che si occupano della famiglia di norme IMT-2000 (tra cui l'UMTS), come il progetto di partenariato di terza generazione (3GPP), che raggruppa gli organismi di normalizzazione delle telecomunicazioni di diverse regioni (ARIB, CCSA, ETSI, ATIS, TTA e TTC) e all'interno del quale sono rappresentate le imprese, per mettere a punto specifiche di sistema. In base a tali informazioni l'ECC ha studiato la possibilità di introdurre i canali UMTS nelle bande utilizzate dal GSM senza creare interferenze ai canali GSM adiacenti. Gli studi proseguono in merito ad altri sistemi che fanno parte della famiglia IMT dell'UIT. Sono stati inoltre condotti studi per esaminare il potenziale impatto su servizi e sistemi che operano in bande adiacenti. Le autorità nazionali, l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI), l'industria, i gruppi di utilizzatori e altre parti interessate hanno aderito a un gruppo di lavoro specifico (PT1) sotto gli auspici dell'ECC, che ha raccolto e studiato le informazioni sui sistemi operanti su bande di frequenze adiacenti. Nel 2006 l'ECC ha organizzato una consultazione pubblica prima di adottare la decisione ECC/DEC/(06)13, che raccomanda di aprire le bande di frequenze 900 e 1800 MHz ai sistemi diversi dal GSM. |

212 | Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione Dalle relazioni della CEPT emerge che è possibile introdurre reti UMTS nelle zone urbane, suburbane e rurali in coesistenza con le reti GSM900/1800 utilizzando valori adeguati di spaziatura delle portanti. La consultazione ha confermato l'esistenza di una domanda per l'uso della banda 900 Mhz per l'UMTS e ha ribadito i risultati ottenuti dalla CEPT. L'introduzione di sistemi come l'UMTS nella banda 900 MHz è importante anche dal punto di vista della politica comunitaria, in quanto permetterebbe di sviluppare ulteriormente i servizi paneuropei di comunicazioni elettroniche in modo da garantire l'accesso a servizi identici o equivalenti in termini di funzionalità a tutti i consumatori nella Comunità. La consultazione pubblica condotta dalla CEPT per la Commissione in merito alle relazioni 82 e 96 dell'ECC ha evidenziato che il settore delle comunicazioni mobili è largamente a favore dell'apertura delle bande di frequenze precedentemente riservate ai sistemi GSM, e questo nel chiaro interesse delle imprese e dei consumatori. Alcuni utenti nelle bande di frequenze adiacenti hanno inizialmente sollevato dubbi quanto a possibili interferenze, ma tali dubbi sono stati affrontati nella relazione 96 della CEPT. |

Ricorso al parere di esperti |

221 | Settori scientifici/di competenza interessati Gestione dello spettro, comunicazioni elettroniche, competenza tecnica della CEPT e degli enti di normalizzazione. |

222 | Metodologia applicata La Commissione ha consultato la CEPT in merito alle condizioni tecniche per la coesistenza nelle bande 900 MHz del GSM con altre tecnologie e sull'impatto di questi altri sistemi sulle applicazioni nelle bande adiacenti, comprese le applicazioni esistenti e potenziali sistemi di comunicazioni aeronautiche operanti al di sopra della banda 960 MHz, che dovrebbero contribuire alla politica europea dei trasporti. |

223 | Principali organizzazioni/esperti consultati Autorità nazionali, ETSI, utilizzatori del GSM e dei sistemi di terza generazione, operatori di reti di comunicazione, fabbricanti e altre parti interessate. |

2249 | Sintesi dei pareri pervenuti e utilizzati Non è stata indicata l'esistenza di rischi potenzialmente gravi con conseguenze irreversibili. |

225 | In base alle relazioni dell'ECC la Commissione ha rilevato che la banda di frequenze del GSM potrebbe essere usata in condivisione con l'UMTS, l'altro sistema paneuropeo di comunicazioni, per conseguire gli obiettivi della politica comunitaria in materia di comunicazioni elettroniche. Per assicurare un utilizzo più efficiente della banda 900 MHz, occorre modificare la direttiva GSM e introdurre, mediante una decisione della Commissione, un nuovo piano armonizzato. |

226 | Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti È possibile consultare le relazioni della CEPT ai seguenti indirizzi: http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/ECCREP082.PDF http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/ECCREP096.PDF e le relazioni trasmesse all'RSC all'indirizzo: http://ec.europa.eu/information_society/policy/radio_spectrum/docs/ref_docs/rsc18_public_docs/rsc06_99_ecc_int_rep_wapecs.pdf. |

230 | Valutazione dell'impatto Dato che l'autoregolamentazione, la coregolamentazione o la regolamentazione da parte delle autorità nazionali non permetterebbero di modificare la direttiva GSM per assicurare l'introduzione armonizzata e tempestiva di un nuovo piano finalizzato al conseguimento degli obiettivi politici comunitari, per modificare la direttiva GSM è necessaria una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio. Una decisione della Commissione basata sulla decisione spettro radio è inoltre necessaria per introdurre nuove condizioni tecniche armonizzate, come convenuto con l'ausilio della competenza tecnica della CEPT e con l'assistenza dell'RSC. Il nuovo piano andrebbe a vantaggio dell'intero settore delle comunicazioni elettroniche, nonché dei consumatori. È importante per il mercato interno che le condizioni di utilizzo della banda 900 MHz siano aperte e armonizzate a livello dell'UE per agevolare l'introduzione di servizi paneuropei e per garantire la massima libertà di scelta di servizi ai consumatori e di tecnologie agli utilizzatori dello spettro radio. La disponibilità dello spettro radio contribuirà al raggiungimento degli obiettivi dell'agenda di Lisbona e dell'iniziativa i2010 - Una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione[6] il cui obiettivo è sfruttare il potenziale dell'economia digitale per favorire la crescita, l'occupazione e la diffusione di servizi moderni. Grazie alla riduzione di numerosi ostacoli all'introduzione di servizi avanzati di comunicazioni mobili e alla riduzione del divario digitale geografico, la misura recherà vantaggi, in particolare, ai cittadini europei. Si prevede che i sistemi diversi dal GSM si svilupperanno e copriranno più rapidamente il territorio europeo, soprattutto nelle zone rurali. I nuovi servizi di trasmissione senza fili di dati e contenuti multimediali ad alte prestazioni (ad esempio, navigazione in internet e televisione mobile) necessitano di reti di accesso quali le reti mobili di terza generazione, che utilizzano la tecnologia UMTS e che offrono velocità di trasmissione dei dati superiori a quelle consentite dal GSM. La misura comporterebbe inoltre un miglioramento della qualità dei servizi e una riduzione dei prezzi per i consumatori. Al momento le reti mobili di terza generazione sono confinate nelle bande di frequenze più elevate, che presentano caratteristiche di propagazione meno favorevoli rispetto a quelle della banda 900 MHz e che, di conseguenza, comportano costi più elevati per l'installazione delle reti. Le bande di frequenze più elevate, inoltre, sono meno adatte a penetrare negli edifici, e ciò va a scapito della qualità del servizio e dei prezzi per i consumatori. Da ultimo, agevolando l'introduzione di servizi avanzati di comunicazioni mobili, la misura contribuirà allo sviluppo economico del settore, creerà nuove fonti di entrate per gli operatori e determinerà l'aumento della domanda di apparecchiature (infrastrutture di rete, nuove generazioni di terminali). La misura avrebbe un impatto positivo sull'ambiente, in quanto il ricorso alle frequenze più basse richiederebbe un minor numero di stazioni di base, con minori rischi di controversie sulla loro ubicazione più adeguata. Per quanto riguarda l'impatto ambientale, le misure proposte non incidono sulla necessità di tutelare la salute dalle emissioni elettromagnetiche. Tale questione è oggetto della direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e della raccomandazione n. 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz. Per le apparecchiature radio la tutela della salute è assicurata dalla loro conformità alle prescrizioni essenziali della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (direttiva R&TTE). Gli effetti dei campi elettromagnetici sulla salute sono oggetto di attenzione costante da parte della Commissione. Ad esempio, il suo comitato scientifico dei rischi sanitari emergenti e recentemente identificati (CSRSERI) ha ultimamente avviato un'analisi esaustiva dei nuovi dati scientifici tratti da studi recenti. |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

305 | Sintesi delle misure proposte Per consentire l'utilizzo della banda 900 MHz da parte di una serie di servizi paneuropei in linea con gli obiettivi politici comunitari e la domanda di comunicazioni mobili che si registra sul mercato, si propone di modificare la direttiva 87/372/CEE per aprire la banda a nuovi servizi di telecomunicazioni a banda larga paneuropei più avanzati, quando essi possono coesistere con il GSM, invitando la Commissione ad adottare una decisione in base alla decisione spettro radio per armonizzare le condizioni tecniche necessarie per l'utilizzo di tale banda. |

310 | Base giuridica Articolo 95 del trattato CE. |

320 | Principio di sussidiarietà Il principio di sussidiarietà si applica in quanto la proposta non rientra fra le competenze esclusive della Comunità. |

Tuttavia, gli obiettivi della proposta non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri per le ragioni indicate qui di seguito. |

321 | Gli Stati membri non possono assicurare da soli, in maniera soddisfacente, l'utilizzo armonizzato della banda 900 MHz per rispondere alle esigenze della politica comunitaria: per conseguire tale obiettivo a livello comunitario una soluzione migliore è l'adozione di misure relative al mercato interno in applicazione della decisione spettro radio. L'adozione del nuovo piano richiede, tuttavia, la modifica della direttiva GSM. |

323 | La direttiva GSM può essere modificata solo da un'altra direttiva del Consiglio e del Parlamento. Occorre adottare le nuove condizioni tecniche armonizzate di utilizzo della banda 900 MHz a livello comunitario in modo da poter conseguire gli obiettivi della politica comunitaria tempestivamente e in modo armonizzato. |

Gli obiettivi dell'azione proposta possono essere realizzati meglio a livello comunitario per le ragioni indicate qui di seguito. |

324 | La modifica della direttiva GSM e l'adozione di condizioni di coesistenza per GSM e UMTS, con disposizioni che consentano la coesistenza in tali bande anche di altri sistemi, mediante una misura di armonizzazione comunitaria vincolante, sono necessarie per garantire l'introduzione tempestiva e armonizzata delle nuove condizioni di utilizzo dello spettro negli Stati membri. In assenza di una tale misura risulterà impossibile assicurare una soluzione armonizzata e tempestiva. |

325 | La direttiva GSM nella sua versione attuale vieta l'utilizzo della banda 900 MHz da parte di altri sistemi paneuropei, quale l'UMTS, e costituisce pertanto un ostacolo allo sviluppo della società dell'informazione nell'UE. L'utilizzo armonizzato della banda 900 MHz potrebbe servire da supporto ad applicazioni aggiuntive che rispondono agli attuali obiettivi della politica comunitaria. |

La proposta soddisfa quindi il principio di sussidiarietà. |

Principio di proporzionalità La proposta è in linea con il principio di proporzionalità per i motivi indicati qui di seguito. |

331 | La Commissione, assistita dal comitato per lo spettro radio, modificherà la direttiva GSM e introdurrà nuove condizioni tecniche armonizzate di utilizzo della banda 900 MHz, pur continuando ad assicurare il funzionamento dei servizi GSM. L'effetto delle misure proposte è limitato alle bande di frequenze necessarie alle applicazioni paneuropee dei servizi di comunicazioni elettroniche. Alla luce dei progressi tecnologici e delle esigenze dei consumatori, queste bande dovranno essere regolarmente riesaminate in modo da introdurvi sistemi paneuropei supplementari in grado di coesistere con il GSM e l'UMTS. La presente misura non incide sul rilascio, da parte degli Stati membri, di diritti di utilizzo dello spettro radio. Se possibile, gli Stati membri potranno anche introdurre sistemi supplementari nella banda a condizione che questi possano coesistere con i sistemi GSM. |

Scelta dello strumento |

341 | Strumento proposto: Direttiva in applicazione dell'articolo 95 CE. |

342 | Altri strumenti non sarebbero opportuni per le ragioni di seguito indicate. Solo una direttiva permette di modificare la direttiva GSM che è stata adottata sulla base del (vecchio) articolo 100 del trattato CE. Pur tutelando il funzionamento del GSM, reso possibile da tale direttiva, la direttiva modificata e le successive misure tecniche di attuazione permetteranno ad altri sistemi paneuropei, tra i quali in primo luogo l'UMTS, di coesistere con il GSM nella banda 900 MHz. |

INCIDENZA SUL BILANCIO |

409 | Nessuna |

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |

510 | Semplificazione |

511 | La proposta garantirà una migliore regolamentazione, la semplificazione della normativa, la semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (comunitarie o nazionali) e la semplificazione delle procedure amministrative per i privati. Allo stato attuale la direttiva GSM rappresenta un ostacolo per il progresso tecnologico e priva l'industria e i consumatori di uno spettro appropriato per nuovi servizi avanzati. |

512 | La modifica della direttiva e l'adozione di una misura tecnica di armonizzazione che specifichi le nuove condizioni di utilizzo costituiscono un cambiamento di approccio normativo conforme all'obiettivo della decisione spettro radio, vale a dire lasciare gli aspetti tecnici della gestione dello spettro alle misure di attuazione, evitando così al Parlamento europeo e al Consiglio di doversi occupare della questione. |

513 | L'armonizzazione dello spettro agevolerà il compito delle autorità nazionali e risponderà alle loro aspettative. |

514 | Le condizioni armonizzate di utilizzo dello spettro radio offriranno nuove opportunità agli operatori delle reti mobili e agli utilizzatori delle comunicazioni mobili, in particolare nelle zone rurali. |

516 | La proposta si inserisce nel programma staffetta della Commissione di aggiornamento e semplificazione dell'acquis. |

520 | Modifica della normativa vigente Obiettivo della proposta è la modifica della legislazione in vigore. |

560 | Spazio economico europeo L'atto legislativo proposto riguarda una questione concernente lo Spazio economico europeo e deve quindi estendersi allo Spazio economico europeo. |

2008/0214 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 87/372/CEE del Consiglio sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione[7],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[8],

visto il parere del Comitato delle regioni[9],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[10],

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 87/372/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità[11], completata dalla raccomandazione del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa all'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità[12] e dalla risoluzione del Consiglio, del 14 dicembre 1990, sulla fase finale dell'attuazione dell'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiofonia mobile terrestre nella Comunità (GSM)[13], ha riconosciuto l'esigenza di utilizzare pienamente le risorse offerte dalle moderne reti di telecomunicazioni, in particolare la radiotelefonia mobile, per lo sviluppo economico della Comunità. Si è riconosciuta l'opportunità unica offerta dal passaggio alla seconda generazione di sistemi digitali cellulari di radiotelefonia mobile per l'introduzione delle radiocomunicazioni mobili a livello realmente paneuropeo.

(2) Le bande di frequenze 890-915 MHz e 935-960 MHz (banda 900 MHz) sono state riservate a un servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile che deve essere fornito in ogni Stato membro in base a una specifica comune (noto come GSM).

(3) Dal 1987 sono state sviluppate nuove tecnologie digitali che permettono di fornire servizi paneuropei innovativi in grado di coesistere con il GSM nella banda 900 MHz in un contesto regolamentare più neutro sul piano tecnologico. La banda 900 MHz presenta buone caratteristiche di propagazione che permettono di coprire distanze maggiori rispetto alle bande di frequenze più elevate, con la possibilità di far arrivare i servizi moderni di telefonia vocale, di dati e di contenuti multimediali nelle zone rurali e meno densamente popolate.

(4) Pur mantenendo il GSM per gli utenti in tutta l'Europa, al fine di contribuire agli obiettivi del mercato interno e dell'iniziativa i2010 "Una società europea dell'informazione per la crescita e l'innovazione" [14] e sviluppare al massimo la concorrenza offrendo agli utenti un'ampia gamma di servizi e tecnologie, l'impiego della banda 900 MHz dovrebbe essere reso accessibile ad altre tecnologie per la fornitura di un maggior numero di servizi paneuropei avanzati compatibili che possano coesistere con il GSM.

(5) La liberalizzazione dell'utilizzo della banda di frequenza 900 MHz potrebbe comportare distorsioni della concorrenza. In particolare, eventuali operatori di telefonia mobile a cui non sia ancora stato assegnato spettro nella banda 900 MHz, potrebbero trovarsi in una posizione di svantaggio in termini di prezzi e di efficienza rispetto a operatori in grado di offrire servizi di terza generazione in tale banda. Nell'ambito del quadro regolamentare sulle comunicazioni elettroniche, in particolare la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)[15], gli Stati membri hanno la facoltà di modificare e/o riesaminare i diritti di utilizzo dello spettro e disporre quindi, se necessario, di tutti gli strumenti per far fronte a eventuali distorsioni.In particolare, gli Stati membri dovrebbero esaminare se l'attuazione della presente direttiva possa comportare distorsioni della concorrenza nei mercati di telefonia mobile interessati. Se giungono alla conclusione che sia così, dovrebbero valutare se sia oggettivamente giustificato e proporzionato modificare i diritti degli operatori a cui sono stati concessi diritti di utilizzo delle frequenze 900 MHz e, se proporzionato, riesaminare tali diritti e ridistribuirli al fine di porre rimedio alle distorsioni individuate. L'eventuale decisione di adottare tale strategia dovrebbe essere preceduta da una consultazione pubblica.

(6) Affinché i sistemi diversi dal GSM possano coesistere con i sistemi GSM nella stessa banda, si dovrebbero evitare interferenze dannose ricorrendo alle condizioni tecniche di uso applicabili a tecnologie diverse dal GSM che utilizzano la banda 900 MHz.

(7) La decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (nel prosieguo "decisione spettro radio")[16] consente alla Commissione di adottare misure tecniche di attuazione al fine di assicurare l'armonizzazione delle condizioni relative alla disponibilità e all'utilizzo efficiente dello spettro radio.

(8) Come richiesto dalla Commissione, la Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (nel prosieguo CEPT) ha elaborato relazioni tecniche che dimostrano che l'UMTS potrebbe coesistere con il GSM nella banda 900 MHz, compresa la cosiddetta banda di estensione (880-890 MHz e 925-935 MHz). Sarebbe pertanto opportuno aprire le bande 880-915 MHz e 925-960 MHz all'UMTS, un sistema che può coesistere con il GSM, nonché ad altri sistemi non appena sia dimostrato che essi possono coesistere con il GSM, in conformità della procedura di cui alla decisione spettro radio per l'adozione di condizioni armonizzate per la disponibilità e l'uso efficace dello spettro radio.

(9) È opportuno garantire una tutela adeguata agli utenti esistenti nelle bande adiacenti. Si dovrebbe inoltre tenere conto dei sistemi futuri di comunicazioni aeronautiche al di sopra della banda 960 MHz, che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi della politica comunitaria in questo settore. La CEPT ha fornito consulenze tecniche a questo proposito.

(10) Per consentire l'introduzione delle nuove tecnologie digitali nella banda 900 MHz in coesistenza con i sistemi GSM, è opportuno modificare di conseguenza la direttiva 87/372/CEE ed eliminare la riserva esclusiva di tale banda al GSM,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 87/372/CEE è così modificata:

1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

'1. Gli Stati membri consentono l'accesso alle bande di frequenze dello spettro radio 880-915 MHz e 925-960 MHz da parte dei sistemi GSM e dei sistemi UMTS, nonché di altri sistemi terrestri che possono fornire servizi di comunicazioni elettroniche in grado di coesistere con i sistemi GSM, conformemente alle misure tecniche di attuazione adottate ai sensi della decisione n. 676/2002/CE.

2. Nell'attuazione della presente direttiva gli Stati membri esaminano eventuali rischi di distorsione della concorrenza nei mercati di telefonia mobile interessati dovuti all'attuale assegnazione dello spettro radio 900 MHz agli operatori di telefonia mobile in concorrenza sul loro territorio e, laddove giustificato e proporzionato, pongono rimedio a tali distorsioni in conformità dell'articolo 14 della direttiva n. 2002/20/EC. '

2. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Ai fini della presente direttiva si intende per:

(a) "sistema GSM", una rete di comunicazioni elettroniche conforme alle norme GSM pubblicate dall'ETSI, in particolare alle norme EN 301 502 e EN 301 511;

(b) "sistema UMTS", una rete di comunicazioni elettroniche conforme alle norme UMTS pubblicate dall'ETSI, in particolare alle norme EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 e EN 301 908-11".

3. L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

'1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva."

4. L'articolo 4 è soppresso.

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell 'Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

[1] GU L 196 del 17.7.1987, pag. 85.

[2] GU L 196 del 17.7.1987, pag. 81.

[3] GU C 329 del 31.12.1990, pag. 25.

[4] Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2005) 229 definitivo.

[5] COM(2007) 50.

[6] Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2005) 229 definitivo.

[7] GU C del , pag.

[8] GU C del , pag. .

[9] GU C del , pag. .

[10] GU C del , pag. .

[11] GU L 196 del 17.7.1987, pag. 85.

[12] GU L 196 del 17.7.1987, pag. 81.

[13] GU C 329 del 31.12.1990, pag. 25.

[14] Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2005) 229 definitivo.

[15] GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

[16] GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.