52008PC0753

Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Repubblica ceca e la Repubblica federale di Germania ad applicare misure di deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/Ce del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto /* COM/2008/0753 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 17.11.2008

COM(2008) 753 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica ceca e la Repubblica federale di Germania ad applicare misure di deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Motivazione e obiettivi della proposta

Ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: “direttiva IVA”), il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) o di evitare alcune forme di evasione o elusione fiscale.

Con le lettere protocollate presso il Segretariato generale della Commissione il 19 maggio 2008, la Repubblica ceca e la Repubblica Federale di Germania hanno chiesto l'autorizzazione di applicare misure di deroga in relazione alla costruzione ed alla manutenzione di ponti di confine che formano parte delle reti stradali di ciascuno dei due paesi.

A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettera in data 2 ottobre 2008, della richiesta presentata dalla Repubblica ceca e dalla Repubblica federale di Germania. Con lettera in data 7 ottobre 2008, la Commissione ha informato la Repubblica ceca e la Repubblica federale di Germania che disponeva di tutte le informazioni necessarie all'esame delle richieste.

1.2. Contesto generale

Al fine di agevolare il traffico stradale tra i due paesi, la Repubblica ceca e la Repubblica federale di Germania hanno deciso di stipulare un accordo riguardante la costruzione (e successiva manutenzione) di un ponte di confine e la manutenzione di ventidue altri ponti di confine esistenti. L'accordo contiene misure di deroga alla direttiva IVA per quanto riguarda il principio di territorialità.

Ai sensi dell’accordo, la Repubblica ceca e la Repubblica federale di Germania diverrebbero responsabili della costruzione o della manutenzione di certi ponti. L'accordo prevede poi che l'IVA dello Stato membro si applichi alle forniture di beni e servizi e agli acquisti intracomunitari di materiale per la costruzione o la manutenzione di un ponte di confine, nel caso in cui tale Stato membro sia responsabile della costruzione o della manutenzione del ponte.

Ciò significa che ai fini dell’IVA, per quanto attiene alla fornitura di beni e alla prestazione di servizi e agli acquisti intracomunitari di materiale destinato alla costruzione o alla manutenzione di tali ponti di confine, la parte ceca del ponte di confine sarà considerata situata nel territorio tedesco nel caso in cui la Germania sia responsabile della costruzione o della manutenzione del ponte, e viceversa.

In base all'accordo, la Repubblica federale di Germania sarà responsabile della costruzione e manutenzione di un nuovo ponte di confine e della manutenzione di quattordici ponti esistenti. La Repubblica ceca sarà responsabile della manutenzione di otto ponti esistenti.

Secondo le ordinarie disposizioni vigenti, alla luce del principio di territorialità stabilito nella direttiva IVA, la fornitura di beni, la prestazione di servizi e gli acquisti intracomunitari di beni nella Repubblica federale di Germania dovrebbero essere soggetti all’IVA tedesca. Parimenti la fornitura di beni, la prestazione di servizi e gli acquisti intracomunitari di beni nella Repubblica ceca dovrebbero essere soggetti all’IVA della Repubblica ceca. Qualora si applicassero le disposizioni vigenti il luogo preciso delle operazioni imponibili dovrebbe essere stabilito in funzione del territorio in cui è stata eseguita ciascuna parte dei lavori.

La Repubblica ceca e la Repubblica federale di Germania ritengono che l’applicazione di tali norme comporterebbe grosse complicazioni fiscali per le imprese responsabili dei lavori in questione. A loro giudizio le disposizioni fiscali previste dall’accordo sono giustificate in quanto dirette a semplificare gli obblighi fiscali delle imprese. La Commissione riconosce che in questi casi una tassazione uniforme dei lavori di costruzione e di manutenzione rappresenta una semplificazione grazie alla quale per le imprese interessate applicare le norme fiscali sarà più facile di quanto non lo sarebbe se venissero seguite le disposizioni ordinarie.

1.3. Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Il Consiglio ha già più volte autorizzato gli Stati membri a derogare al principio della territorialità per progetti in zone di frontiera.

1.4. Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione

Non pertinente.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO

2.1. Consultazione delle parti interessate

Non pertinente.

2.2. Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

2.3. Valutazione d'impatto

La proposta di decisione mira a semplificare la procedura di applicazione dell’IVA per i lavori di costruzione e manutenzione di ponti di confine ed ha pertanto un impatto economico potenzialmente positivo.

L’impatto sarà comunque ridotto, visto il limitato campo d’applicazione della deroga.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Sintesi delle misure proposte

Autorizzazione per la Repubblica ceca e la Repubblica Federale di Germania di derogare alle disposizioni concernenti l’applicazione territoriale dell’IVA per la costruzione e la manutenzione di ponti di confine tra i due paesi.

3.2. Base giuridica

Articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

3.3. Principio di sussidiarietà

In conformità all'articolo 395 della direttiva IVA, uno Stato membro che intende introdurre misure di deroga alla suddetta direttiva deve ottenere l'autorizzazione del Consiglio sotto forma di una decisione del Consiglio. Pertanto la proposta rispetta il principio di sussidiarietà.

3.4. Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi di seguito indicati.

- La presente decisione riguarda un’autorizzazione da concedere agli Stati membri su loro richiesta e non impone obblighi agli Stati membri.

- Tenuto conto del campo di applicazione estremamente limitato della deroga, la misura speciale è commisurata all’obiettivo perseguito.

3.5. Scelta degli strumenti

Altri mezzi non sarebbero adeguati per il seguente motivo:

Ai sensi dell’articolo 395 della direttiva IVA la concessione di una deroga alle disposizioni comuni in materia di IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio che delibera all’unanimità su proposta della Commissione. Una decisione del Consiglio è pertanto lo strumento più idoneo, poiché può essere indirizzata ai singoli Stati membri.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio comunitario.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica ceca e la Repubblica federale di Germania ad applicare misure di deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

(fanno fede soltanto le versioni in lingua ceca e in lingua tedesca)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto[1], in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione[2],

considerando quanto segue:

(1) Con lettere protocollate presso il Segretariato generale della Commissione il 19 maggio 2008, la Repubblica ceca e la Repubblica federale di Germania hanno chiesto di essere autorizzate ad applicare misure fiscali speciali in relazione alla costruzione e manutenzione di alcuni ponti di confine tra i due paesi.

(2) A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettera in data 2 ottobre 2008, della richiesta presentata dalla Repubblica ceca e dalla Repubblica federale di Germania. Con lettera in data 7 ottobre 2008, la Commissione ha informato la Repubblica ceca e la Repubblica federale di Germania che disponeva di tutte le informazioni necessarie all'esame delle richieste.

(3) Scopo delle misure speciali è applicare l'imposta sul valore aggiunto dello Stato membro responsabile della costruzione o della manutenzione del ponte conformemente ad un accordo tra i due Stati membri relativo alla divisione della responsabilità, per quanto riguarda le forniture di beni e servizi e gli acquisti intracomunitari di materiale destinato alla costruzione ed alla manutenzione dei ponti transfrontalieri, che, secondo le norme in materia di IVA, devono aver luogo nello Stato membro dov'è situato il ponte.

(4) In assenza di misure speciali sarebbe necessario, in base al principio di territorialità, per ogni fornitura di beni e servizi e per ogni acquisto intracomunitario di materiale, accertare se la località sottoposta a tassazione si trovi nella Repubblica ceca o nella Repubblica federale di Germania. I lavori su un ponte di confine eseguiti sul territorio ceco sarebbero soggetti ad imposta sul valore aggiunto nella Repubblica ceca, mentre quelli effettuati sul territorio tedesco sarebbe soggetti ad imposta sul valore aggiunto tedesca.

(5) Scopo della deroga è quindi semplificare la procedura per riscuotere l'imposta sulla costruzione e sulla manutenzione dei ponti in questione considerando il ponte come situato soltanto sul territorio dello Stato membro responsabile della costruzione o della manutenzione.

(6) La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall’IVA.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica ceca e la Repubblica Federale di Germania sono autorizzate, alle condizioni previste dagli articoli 2 e 3, ad applicare misure di deroga alla direttiva 2006/112/CE in relazione alla costruzione e successiva manutenzione di un ponte di confine, e alla manutenzione di ventidue ponti di confine esistenti, tutti situati in parte sul territorio della Repubblica ceca e in parte sul territorio della Repubblica federale di Germania. Un elenco dettagliato dei ponti in questione figura nell’allegato A della presente decisione.

Articolo 2

In deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, per quanto riguarda i ponti di confine per i quali è responsabile della manutenzione soltanto la Repubblica ceca, si considereranno tali ponti come territorio ceco ai fini delle forniture di beni e servizi e degli acquisti intracomunitari di materiale destinato alla manutenzione di tali ponti.

Articolo 3

In deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, per quanto riguarda il ponte di confine della cui costruzione e manutenzione è responsabile la Repubblica federale di Germania e per quanto riguarda i ponti di confine della cui manutenzione è responsabile soltanto la Repubblica federale di Germania, si considereranno tali ponti come parte del territorio tedesco ai fini delle forniture di beni e servizi e degli acquisti intracomunitari di materiale destinato alla costruzione o alla manutenzione di tali ponti.

Articolo 4

La Repubblica ceca e la Repubblica federale di Germania sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

I ponti di cui all’articolo 1 sono quelli di seguito indicati.

1. La Repubblica federale di Germania è responsabile della costruzione e della manutenzione del seguente ponte di confine:

(a) il ponte di confine sul fiume Načetínský potok/Natzschung tra Brandov e Olbernhau nel settore di confine XIII tra le pietre di confine 10/5 e 10/6.

2. La Repubblica federale di Germania è responsabile della manutenzione dei seguenti ponti di confine:

(a) il ponte di confine sul fiume Zlatý potok/Goldbach tra Český Mlýn e Rittersgrün nel settore di confine XVII tra le pietre di confine 10 e 10/1;

(b) il ponte di confine sul fiume Polava/Pöhlbach tra Loučná e Oberwiesenthal nel settore di confine XVI tra le pietre di confine 9 e 10;

(c) il ponte di confine sul fiume Polava/Pöhlbach tra České Hamry and Hammerunterwiesenthal nel settore di confine XVI tra le pietre di confine 5 e 6;

(d) il ponte di confine sul fiume Načetinský potok/Natzschung tra Brandov e Olbernhau/Grünthal nel settore di confine XIII tra le pietre di confine 9 e 10;

(e) il ponte di confine sul fiume Svídnice/Schweinitz tra Hora sv. Kateřiny e Deutschkatharinenberg nel settore di confine XIII tra le pietre di confine 2/8 e 3;

(f) il ponte di confine sul fiume Svídnice/Schweinitz tra Nová Ves v Horách e Deutschneudorf nel settore di confine XII tra le pietre di confine 17 e 18;

(g) il ponte di confine sul fiume Flájský potok/Flöha tra Český Jiřetín e Deutschgeorgenthal nel settore di confine XII tra le pietre di confine 1 e 1/1;

(h) il ponte di confine sul fiume Mohelnice/Weiße Müglitz tra Fojtovice e Fürstenau nel settore di confine X tra le pietre di confine 5/29 e 6;

(i) il ponte di confine sul fiume Křinice/Kirnitzsch tra Zadní Jetřichovice e Hinterhermsdorf/Raabensteine nel settore di confine VII tra le pietre di confine 1 e 2;

(j) il ponte di confine sul fiume Křinice/Kirnitzsch tra Zadní Doubice e Hinterhermsdorf nel settore di confine VI tra le pietre di confine 23/21 e 24;

(k) il ponte di confine sul fiume Čertova voda/Teufelsbach tra Bučina e Finsterau nel settore di confine XI tra le pietre di confine 9 e 10;

(l) il ponte di confine sul fiume Údolský potok/Ruthenbächle tra Stožec-Nové Údolí e Haidmühle nel settore di confine XII tra le pietre di confine 9/1 e 9/2;

(m) il ponte di confine sul fiume Černice/Bayerischer Schwarzbach tra Rybník-Švarcava e Stadlern nel settore di confine VII tra le pietre di confine 11 e12;

(n) il ponte di confine sul fiume Lomnička/Helmbach tra Zadní Chalupy e Helmhof nel settore di confine IX alla pietra di confine 17/2.

3. La Repubblica ceca è responsabile della manutenzione dei seguenti ponti di confine:

(a) il ponte di confine sul fiume Komáří potok/Mückenbach tra Český Mlýn e Rittersgrün (Zollstraße) nel settore di confine XVII tra le pietre di confine 11 e12;

(b) il ponte di confine sul fiume Polava/Pöhlbach tra Vejprty e Bärenstein nel settore di confine XVI tra le pietre di confine 1 e 2;

(c) il ponte di confine sul fiume Schweinitz/Svídnice tra Mníšek e Deutscheinsiedel nel settore di confine XII tra le pietre di confine 13 e 14;

(d) il ponte di confine su cui passano la strada II/267 e la strada S 154 sul fiume Vilémovský potok/Sebnitz tra Dolní Poustevna e Sebnitz tra la pietre di confine 19 (nel settore di confine V) e 1 (nel settore di confine VI);

(e) il ponte di confine su cui passa il passaggio pedonale sul fiume Vilémovský potok/Sebnitz tra Dolní Poustevna e Sebnitz tra la pietre di confine 19 (nel settore di confine V) e 1 (nel settore di confine VI);

(f) il ponte di confine sul fiume Hrani_ní potok/Rehlingbach tra Rozvadov e Waidhaus nel settore di confine VI tra le pietre di confine 1 e 2;

(g) il ponte di confine sul fiume Prášilský potok/Marchbach tra Prášily e Scheuereck nel settore di confine X tra le pietre di confine 11/26 e 12;

(h) il ponte di confine sul fiume Mechový potok/Harlandbach tra České Žleby e Bischofsreut/Marchhäuser nel settore di confine XII tra le pietre di confine 5/4 e 5/5.

[1] GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/8/CE (GU L 44 del 20.2.2008, pag. 11).

[2] GU C [...], del [...], pag. [...].