Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri /* COM/2008/0717 def. - CNS 2008/0208 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 30.10.2008 COM(2008) 717 definitivo 2008/0208 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri e sostituisce il precedente strumento creato dal regolamento n. 1969/88 del Consiglio. Tale strumento attua il meccanismo previsto all'articolo 119 del trattato, in base a cui la Comunità può accordare il concorso reciproco a uno Stato membro "in caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro, provocate sia da uno squilibrio globale della sua bilancia dei pagamenti, sia dal tipo di valuta di cui esso dispone" , a condizione che tale Stato membro non faccia parte dell'area dell'euro. 2. Il regolamento citato, adottato nel febbraio 2002, ha ridotto il massimale previsto dal precedente regolamento da 16 miliardi di EUR a 12 miliardi di EUR. Si tratta di una decisione coerente con la riduzione consistente del numero potenziale di beneficiari, in quanto all'epoca solo tre Stati membri restavano al di fuori dell'area dell'euro. Per quanto secondo il considerando n. 8 tale importo " sembra di natura tale (…) da tenere anche in considerazione i futuri allargamenti dell'Unione europea", l'evoluzione del contesto finanziario internazionale conduce oggi alla conclusione che, qualora vari Stati membri abbiano bisogno del sostegno finanziario a medio termine della Comunità, esso può risultare insufficiente. Si propone pertanto di elevare tale massimale a 25 miliardi di EUR, al fine di aumentare considerevolmente la capacità dell'Unione europea di reagire a un eventuale bisogno degli Stati membri al di fuori dell'area dell'euro. 3. Si propone anche di istituire una procedura specifica per la revisione del massimale qualora sia urgente adottare tale misura, in quanto la procedura esistente – che sollecita una revisione del regolamento n. 332/2002 tramite la procedura di cui all'articolo 308 del trattato – non consente di reagire a perturbazioni eccezionalmente intense del mercato con la rapidità necessaria. La Commissione dovrebbe essere autorizzata dal Consiglio a decidere una revisione del massimale, previo ottenimento del parere del comitato economico e finanziario in merito sia all'urgenza di rivedere il massimale che allo stesso massimale rivisto. La procedura normale di revisione del massimale verrebbe pertanto mantenuta nei casi in cui la modifica non sia urgente oppure qualora il comitato sollevi obiezioni contro il ricorso alla procedura di urgenza o non sia d'accordo con il nuovo importo da introdurre come massimale. 2008/0208 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308, vista la proposta della Commissione[1], presentata previa consultazione del Comitato economico e finanziario, visto il parere del Parlamento europeo[2], visto il parere della Banca centrale europea, considerando quanto segue: (1) L'alto numero di Stati membri che non fanno parte dell'area dell'euro e la possibilità che alcuni di essi possano avere bisogno del sostegno finanziario a medio termine della Comunità nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale rende necessario un consistente aumento del massimale dell'esposizione creditizia da concedere agli Stati membri di cui al regolamento (CE) n. 332/2002. (2) Occorre prevedere una procedura ad hoc per le future revisioni di tale massimale, al fine di potenziare la capacità della Commissione di reagire rapidamente a mutamenti importanti del contesto finanziario che incidono sull'importo totale del sostegno potenzialmente necessario agli Stati membri. (3) Il regolamento (CE) n. 332/2002 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L 'articolo 1 del regolamento (CE) n. 332/2002 è così modificato: Al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: "L'esposizione creditizia, in conto capitale, dei prestiti che si possono accordare agli Stati membri nell'ambito di tale meccanismo è limitata a 25 miliardi di EUR."; È aggiunto il seguente paragrafo 3: "Laddove un serio deterioramento del contesto finanziario solleciti un sostegno finanziario a medio termine urgente da parte della Comunità a vari Stati membri, la Commissione può decidere una revisione del massimale, previo ottenimento del parere del comitato economico e finanziario in merito sia all'urgenza di rivedere il massimale che allo stesso massimale rivisto. Il nuovo massimale entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il XX dicembre 2008 Per il Consiglio Il Presidente [1] GU C del , pag. . [2] GU C del , pag. .