52008PC0648

Proposte modificate di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dell'allegato XI e di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale /* COM/2008/0648 def. - COD 2006/0008 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 14.10.2008

COM(2008) 648 definitivo

2006/0008 (COD)

Proposte modificate di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dell'allegato XI

e di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(presentate dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

2006/0008 (COD)

Proposte modificate di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dell'allegato XI

e di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. STATO DELLA PROCEDURA

Le proposte COM(2006)7 def. - 2006/0008 (COD) e COM(2007) 376 def. – 2007/0129 (COD) sono state adottate dalla Commissione il 24 gennaio 2006 ed il 3 luglio 2007 ed inviate al Parlamento il 24 gennaio 2006 ed il 3 luglio 2007.

Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il proprio parere in merito alla proposta della Commissione il 14 marzo 2007 (solo in merito alla prima proposta).

Poiché le due proposte riguardano entrambe gli allegati del regolamento (CE) n. 883/2004 ed entrambe modificano alcuni di detti allegati, il Consiglio ed il Parlamento hanno deciso di fonderle.

Il Parlamento ritiene la procedura 2007/0129(COD) decaduta in seguito all'integrazione del contenuto della proposta COM(2007)0376 della Commissione nella procedura 2006/0008(COD).

Sulla base di un'unica relazione il Parlamento ha adottato 77 emendamenti in prima lettura in data 9 luglio 2008.

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

Il regolamento (CE) n. 883/2004 semplifica e aggiorna il regolamento (CEE) n. 1408/71 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Gli allegati del regolamento (CE) n. 883/2004 devono essere completati prima che diventi applicabile. Le presenti proposte sono oggetto della procedura di codecisione contemporaneamente al regolamento di attuazione per il regolamento (CE) n. 884/2004.

Inizialmente vi erano due proposte separate per i vari allegati del regolamento. La prima proposta (COM(2006) 7 def.) riguarda prevalentemente l'allegato XI. Essa contiene anche emendamenti al regolamento di base e una nuova versione dell'allegato VIII (pensioni prorata). Tale proposta sarà probabilmente accolta dal Consiglio.

La seconda proposta (COM(2007) 376 def.) riguarda gli altri allegati. Essa contiene anche altri emendamenti agli allegati VIII e XI; alcuni emendamenti erano necessari per tenere conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania ma, durante i dibattiti sulla proposta, taluni Stati membri hanno chiesto di apportare ulteriori modifiche agli allegati. Tale proposta sarà probabilmente accolta dal Consiglio.

Il Parlamento ha fuso le due proposte durante la prima lettura. Tutta la seconda proposta (COM(2007) 376 def., compresi gli emendamenti) è stata inserita nella prima (COM (2006) 7 def.).

3. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA MODIFICATA

La proposta modificata prende atto della fusione delle due proposte e le adegua in alcuni punti secondo quanto suggerito dal Parlamento.

4. OSSERVAZIONI RELATIVE AGLI EMENDAMENTI ADOTTATI DAL PARLAMENTO EUROPEO

4.1. Emendamenti accolti dalla Commissione (tutti eccetto i numeri 6 e 12)

La Commissione accetta di inserire tutti gli emendamenti adottati. Essa può accettare gli emendamenti da 1 a 5, da 7 a 11, da 13 a 24 e da 26 a 78rev.

4.2. Emendamenti accolti dalla Commissione in parte o con riserva di riformulazione

Emendamenti 6 e 12

4.2.1. Emendamento 6

L'emendamento riflette il nuovo considerando 7bis concordato dal Consiglio ma toglie il riferimento all'allegato III. La Commissione può accogliere l'emendamento in parte. I termini "in linea di principio" vanno inseriti come segue: "I familiari di un ex lavoratore frontaliero dovrebbero in linea di principio beneficiare, dopo il pensionamento di quest'ultimo, della possibilità di proseguire le cure mediche nel paese in cui l'assicurato era occupato." La formulazione intende riflettere il fatto che l'allegato III continua ad essere d'applicazione per un periodo limitato e, di conseguenza, le prestazioni in questione non sono disponibili immediatamente in tutti i casi.

4.2.2. Emendamento 12

L'emendamento all'articolo 28, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 riflette un emendamento analogo concordato dal Consiglio, ma toglie il riferimento all'allegato III. La Commissione può accogliere l'emendamento in parte. Risulta infatti necessario mantenere il riferimento all'allegato III, ma modificandolo al fine di riconoscere il fatto che detto allegato sarà in vigore solo per un periodo limitato. Di conseguenza l'emendamento può essere accolto con riserva di modifica del secondo comma, che verrebbe formulato come segue: "La disposizione di cui sopra si applica mutatis mutandis ai familiari del lavoratore frontaliero in pensione a meno che, finché resta in vigore l'allegato III, lo Stato membro nel quale il lavoratore frontaliero ha esercitato da ultimo la sua attività figuri nell'elenco dell'allegato III . "

5. PROPOSTA MODIFICATA

Visto l'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione modifica la propria proposta come sopra indicato.