52008PC0627

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) {SEC(2008) 2572} {SEC(2008) 2573} /* COM/2008/0627 def. - COD 2008/0190 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 9.10.2008

COM(2008)627 definitivo

2008/0190 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del

riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(presentata dalla Commissione) {SEC(2008) 2572}{SEC(2008) 2573}

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

Obiettivi della proposta

La moneta elettronica, di cui sia i privati che le imprese fanno un crescente uso nell'Unione europea, comincia solo oggi a soppiantare altri mezzi di pagamento in alcuni Stati membri e per alcuni tipi di operazioni. Tuttavia, la moneta elettronica è ancora lungi dall'offrire tutti i benefici attesi otto anni fa, al momento dell'adozione della direttiva 2000/46/CE riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica (di seguito: "direttiva sulla moneta elettronica")[1].

Dalla valutazione dell'applicazione della direttiva[2] emerge che alcune delle sue disposizioni sembrano aver impedito lo sviluppo del mercato della moneta elettronica, ostacolandone l'innovazione tecnologica. I dati sul numero limitato di istituti di moneta elettronica autorizzati a pieno titolo o sul ridotto volume di moneta elettronica emesso dimostrano che la moneta elettronica tarda ad imporsi veramente nella maggior parte degli Stati membri.

Ora che con la direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (di seguito: "direttiva sui servizi di pagamento")[3] è stato creato un quadro giuridico moderno e coerente a livello comunitario per i servizi di pagamento, occorre adottare urgentemente ulteriori misure per promuovere lo sviluppo di un vero mercato unico dei servizi di moneta elettronica nell'Unione europea.

La presente proposta della Commissione mira a modernizzare le disposizioni della direttiva sulla moneta elettronica, in particolare il regime prudenziale degli istituti di moneta elettronica, per armonizzarlo con quello degli istituti di pagamento ai sensi della direttiva sui servizi di pagamento. Essa mira a permettere lo sviluppo di nuovi servizi di moneta elettronica innovativi e sicuri, ad aprire il mercato a nuovi operatori e a promuovere una concorrenza reale ed efficace tra tutti i partecipanti al mercato. L'innovazione sul mercato dei pagamenti porterà benefici concreti per i consumatori, le imprese e per tutta l'economia europea. Soluzioni creative renderanno i pagamenti più rapidi, miglioreranno la facilità d'uso e creeranno nuove funzionalità per la società elettronica del 21° secolo.

Contesto generale

Gli attuali volumi di moneta elettronica sono insoddisfacentemente bassi, principalmente perché il numero di nuovi operatori entrati sul mercato dei pagamenti dopo l'adozione della direttiva sulla moneta elettronica è rimasto ben al di sotto delle aspettative. Di conseguenza, nella maggior parte degli Stati membri, la moneta elettronica non è ancora considerata un sostituto credibile del denaro liquido. Non avendo contribuito in misura significativa a stimolare i consumi e la crescita economica, gran parte del potenziale del mercato della moneta elettronica rimane sottoutilizzato. La moneta elettronica in circolazione rappresentava solo 1 miliardo di euro nell'agosto 2007, contro i 637 miliardi EUR di contante in circolazione. Alla fine del 2007 si registravano 20 istituti di moneta elettronica e 127 istituti con deroga.

La vigente direttiva sulla moneta elettronica è stata adottata in risposta all'emergere di nuove categorie di strumenti di pagamento prepagati, nel quadro della rapida evoluzione del contesto imprenditoriale indotta dalla rivoluzione delle tecnologie dell'informazione. La direttiva sulla moneta elettronica mirava ad aprire il mercato dell'emissione di moneta elettronica mediante la creazione di "istituti di moneta elettronica" soggetti ad uno specifico regime prudenziale. L'obiettivo era creare un quadro giuridico chiaro pensato per rafforzare il mercato unico dei pagamenti elettronici e per stimolare la concorrenza, assicurando allo stesso tempo un livello adeguato di vigilanza prudenziale. Tuttavia, alcune debolezze intrinseche gli hanno impedito di produrre i risultati attesi. Le debolezze sono state individuate nel quadro della valutazione della direttiva sulla moneta elettronica. Si tratta soprattutto dell'inadeguatezza del quadro giuridico e prudenziale per gli istituti di moneta elettronica nel quadro della vigente direttiva.

La prima categoria di problemi è connessa con la mancanza di chiarezza della definizione di moneta elettronica e il campo di applicazione della direttiva, che generano incertezza giuridica e ostacolano lo sviluppo del mercato. La seconda categoria di problemi è legata alla mancanza di uniformità del quadro giuridico, caratterizzato da un regime prudenziale sproporzionato e da deroghe e procedure di passaporto non uniformi, nonché all'applicazione della normativa antiriciclaggio ai servizi di moneta elettronica. Questa mancanza generale di uniformità giuridica peggiorerà con l'attuazione delle disposizioni della direttiva sui servizi di pagamento (nel novembre 2009) poiché alcuni requisiti del regime prudenziale degli istituti di pagamento differiscono notevolmente dai requisiti che si applicano attualmente agli istituti di moneta elettronica (ad esempio, gli istituti di moneta elettronica sono soggetti al principio di esclusività dell'attività, mentre non sarà così negli istituti di pagamento).

Tradizionalmente i servizi di pagamento sono stati offerti da banche rientranti nel regime delle direttive bancarie UE. Queste ultime sono state modificate nel 2006 e sostituite dalla direttiva 2006/48/CE relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione della direttiva 2000/12/CE)[4] e dalla direttiva 2006/49/CE relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione della direttiva 93/6/CEE)[5], di seguito "direttive sui requisiti patrimoniali".

La moneta elettronica può essere emessa da istituti di moneta elettronica (che, ai fini delle direttive sui requisiti patrimoniali, sono considerati enti creditizi "specializzati") disciplinati dalla direttiva sulla moneta elettronica. Anche gli enti creditizi rientranti nel campo di applicazione delle direttive sui requisiti patrimoniali possono emettere moneta elettronica ai sensi della direttiva sulla moneta elettronica. Pertanto, i prestatori che intendono emettere moneta elettronica dispongono attualmente di due possibilità:

- chiedere l'autorizzazione come istituto di moneta elettronica ai sensi della direttiva sulla moneta elettronica, o

- chiedere l'autorizzazione come ente creditizio a pieno titolo.

La direttiva sui servizi di pagamento costituisce la base giuridica della creazione del mercato unico UE dei pagamenti. Essa mira a creare un insieme moderno e completo di norme applicabili a tutti i servizi di pagamento nell'Unione europea. Gli Stati membri sono tenuti ad attuarla entro il 1° novembre 2009. Con il titolo II della direttiva sui servizi di pagamento, è stata creata una nuova categoria di prestatori di servizi di pagamento, ossia gli "istituti di pagamento". Gli istituti di pagamento beneficiano di un regime prudenziale speciale, che differisce da quello degli istituti di moneta elettronica e da quello degli enti creditizi. Tuttavia, gli istituti di pagamento non possono emettere moneta elettronica e non possono neanche accettare depositi provenienti da utenti dei servizi di pagamento; possono utilizzare i fondi provenienti da utenti dei servizi di pagamento unicamente per fornire i servizi di pagamento di cui all'elenco dell'allegato della direttiva sui servizi di pagamento. L'emissione di moneta elettronica non figura nell'elenco di cui all'allegato della direttiva sui servizi di pagamento, ma è compresa implicitamente in una delle voci di cui all'allegato I della direttiva 2006/48/CE.

Coerenza con le altre politiche e con gli obiettivi della Comunità

L'approccio è in linea con le politiche e gli obiettivi miranti a creare un vero mercato interno dei servizi finanziari e contribuisce alla creazione dell'area unica dei pagamenti in euro (SEPA). Esso è conforme al programma di Lisbona, visto che la revisione della direttiva sulla moneta elettronica favorirà l'innovazione tecnologica e contribuirà alla crescita e all'occupazione.

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Conformemente all'articolo 11 della direttiva sulla moneta elettronica, che disciplina il riesame della direttiva, la Commissione ha lanciato un esercizio di valutazione all'inizio del 2005. Per realizzare la valutazione, i servizi della Commissione hanno avviato una consultazione pubblica nel luglio 2005. Sulla base dello studio di valutazione e della consultazione pubblica, nel luglio 2006 i servizi della Commissione hanno pubblicato un documento di lavoro sul riesame della direttiva sulla moneta elettronica[6].

Gli Stati membri e le parti in causa sono stati regolarmente consultati sugli obiettivi e il contenuto della proposta. Due gruppi di esperti sui pagamenti al dettaglio, ossia il gruppo di esperti governativi sui sistemi di pagamento ( Payment System Government Expert Group ) e il gruppo di esperti del mercato sui sistemi di pagamento ( Payment System Market Group ), hanno analizzato il riesame della direttiva sulla moneta elettronica tra il dicembre 2007 e il giugno 2008. Inoltre, regolari discussioni bilaterali sono state organizzate con gli Stati membri, la Banca centrale europea, le imprese del settore dei pagamenti (banche, istituti di moneta elettronica e prestatori di servizi mobili di pagamento), le associazioni dei consumatori, ecc.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione sul riesame della direttiva sulla moneta elettronica, pubblicato nel luglio 2006[7], riassume le principali conclusioni della relazione di valutazione e della consultazione pubblica. La maggior parte dei rispondenti ha ritenuto necessaria la revisione della direttiva, facendo osservare che alcune disposizioni sembrano avere ostacolato lo sviluppo del mercato della moneta elettronica.

Nel corso del processo di riesame, le parti in causa hanno espresso preoccupazione sul fatto che la vigente direttiva crea incertezza giuridica a causa della mancanza di chiarezza della definizione di moneta elettronica e della non chiara delimitazione del campo di applicazione della direttiva.

Inoltre, la relazione sul riesame evidenzia che gli elevati requisiti patrimoniali, nonché talune limitazioni (per quanto riguarda, ad esempio, le attività degli istituti di moneta elettronica) e requisiti imposti dalla direttiva sulla moneta elettronica hanno ostacolato lo sviluppo del mercato della moneta elettronica.

I principali contribuiti alla consultazione pubblica sono consultabili all'indirizzo Internet: http://circa.europa.eu/Public/irc/markt/markt_consultations/library?l=/financial_services/e-money_directive&vm=detailed&sb=Title.

Ricorso al parere di esperti

La Commissione ha fatto ampio uso della consulenza di esperti esterni durante l'elaborazione della presente proposta. Lo studio di valutazione realizzato da consulenti esterni, la consultazione pubblica e i contributi dei due gruppi di esperti hanno fornito una consulenza preziosa. Una riunione speciale è stata organizzata con le imprese del settore della moneta elettronica e con la Banca centrale europea.

Valutazione dell'impatto

È stata presa in esame un'ampia gamma di soluzioni per risolvere i problemi dei servizi di moneta elettronica e per realizzare gli obiettivi fissati. I due problemi principali, come menzionato nella sezione tre, sono dovuti a questioni relative:

1. alla definizione di moneta elettronica e al campo di applicazione della direttiva sulla moneta elettronica;

2. all'inadeguatezza del quadro giuridico (regime prudenziale, deroghe e norme antiriciclaggio).

Sulla base di un primo esame delle varie opzioni alla luce degli obiettivi da conseguire, sono state valutate cinque grandi opzioni: 1) lo status quo; 2) la pubblicazione di una semplice nota di orientamento; 3) l'applicazione del regime prudenziale degli istituti di pagamento agli istituti di moneta elettronica; 4) l'applicazione agli istituti di moneta elettronica di un regime prudenziale specifico e 5) l'abrogazione della direttiva sulla moneta elettronica.

Sulla base della valutazione delle diverse opzioni, si è ritenuto che l'allineamento alla direttiva sui servizi di pagamento, come previsto sia nell'opzione 3 che nell'opzione 4, costituisca la soluzione migliore. Entrambe le opzioni dovrebbero avere un impatto positivo sullo sviluppo del mercato della moneta elettronica in termini di moneta elettronica in circolazione (il cui volume potrebbe raggiungere i 10 miliardi di euro) e di numero di istituti (fino a 120 istituti di moneta elettronica).

I principali vantaggi dell'opzione 4 sono la disponibilità di un regime prudenziale specifico commisurato ai rischi posti dagli istituti di moneta elettronica, e il mantenimento dei vigenti obblighi di informativa a carico degli istituti di moneta elettronica per consentire la sorveglianza del mercato. Lo svantaggio risiederebbe in un onere amministrativo maggiore, che resterebbe tuttavia proporzionato all'obiettivo.

L'opzione 3, che prevede l'applicazione dei requisiti prudenziali degli istituti di pagamento, avrebbe il vantaggio di ridurre l'onere amministrativo, data l'assenza di obblighi di informativa, ma avrebbe come principale svantaggio quello di complicare la vigilanza del mercato. Inoltre, il regime prudenziale in questione è indirettamente legato ai rischi degli istituti di moneta elettronica tramite il volume dei pagamenti, dato che la moneta elettronica viene utilizzata per l'esecuzione dei pagamenti.

L'opzione 1 (status quo) e l'opzione 2 (pubblicazione di una nota di orientamento) non ridurrebbero la complessità del quadro giuridico dopo il recepimento della direttiva sui servizi di pagamento nel 2009 e ostacolerebbero l'ulteriore sviluppo del mercato. L'opzione 5 (abrogazione della direttiva) creerebbe incertezza giuridica e ostacolerebbe lo sviluppo di nuovi servizi di moneta elettronica.

La valutazione dell'impatto della Commissione è disponibile sul sito Internet:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/impact/docs/SEC_2008_..._1_en.pdf.

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

La nuova proposta ha una struttura completamente nuova. Tenuto conto dell'armonizzazione auspicata con la direttiva sui servizi di pagamento e del fatto che tutte le disposizioni sono state modificate, la vigente direttiva sulla moneta elettronica sarà abrogata e sostituita dalla nuova proposta.

Le principali modifiche che saranno introdotte dalla proposta sono le seguenti:

Articoli 1 e 2 : chiarimento del campo di applicazione della direttiva e della definizione di moneta elettronica

La vigente direttiva crea incertezza giuridica in merito alla sua applicabilità ad alcuni modelli di impresa e ostacola lo sviluppo di nuovi servizi innovativi. Come proposto nella relazione sul riesame, è necessario chiarire le definizioni di "moneta elettronica" e di "istituto di moneta elettronica" per dissipare tutte le incertezze sui modelli di impresa rientranti nel campo di applicazione della direttiva e sui servizi disciplinati dalla direttiva 2007/64/CE. Viene proposta una definizione di "moneta elettronica" più semplice e neutra sotto il profilo tecnico.

Articoli 3, 6, 7 e 9 : revisione dei requisiti prudenziali

Attualmente il regime prudenziale degli istituti di moneta elettronica è strettamente legato a quello degli enti creditizi disciplinati dalla direttiva 2006/48/CE. In base all'analisi qualitativa dei rischi realizzata nel quadro della valutazione dell'impatto, la Commissione ritiene che i vigenti requisiti prudenziali siano eccessivi in rapporto ai rischi dell'attività. Per facilitare un'eventuale integrazione futura delle disposizioni della presente direttiva nella direttiva 2007/64/CE, e dato lo stretto legame esistente tra la moneta elettronica e i pagamenti elettronici, è importante assicurare il massimo di uniformità tra il regime degli istituti di pagamento e quello degli istituti di moneta elettronica. Pertanto la proposta prevede gli adattamenti che si illustrano di seguito.

Applicazione dei requisiti prudenziali qualitativi di cui al titolo II della direttiva 2007/64/CE agli istituti di moneta elettronica (articolo 3). Tra questi rientrano la procedura di autorizzazione della direttiva 2007/64/CE, secondo la quale gli istituti di moneta elettronica sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alle autorità competenti dello Stato membro di origine, contenente, tra l'altro, il programma di attività, il piano aziendale e la prova che l'istituto detiene il capitale iniziale ed è dotato di un dispositivo di governo societario. Entro tre mesi dal ricevimento della domanda le autorità competenti informano l'istituto della concessione o del rifiuto dell'autorizzazione.

Abbassamento degli attuali requisiti relativi al capitale iniziale da 1 milione di euro a 125 000 EUR (articolo 6). Il capitale iniziale è giudicato eccessivo e sproporzionato in rapporto ai rischi del servizio. L'importo elevato del capitale iniziale è considerato uno dei principali ostacoli che impedisce alle piccole imprese (per lo più istituti con deroga) di presentare domanda di autorizzazione come istituti di moneta elettronica.

Sostituzione dei requisiti in materia di capitale corrente con nuovi metodi di calcolo basati sulla natura e il profilo di rischio degli istituti di moneta elettronica (articolo 7).

Articoli 8 e 9 : attività e obblighi di tutela

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva, gli istituti di moneta elettronica non possono svolgere attualmente attività diverse dall'emissione di moneta elettronica e dalla prestazione di servizi a essa strettamente legati. Questa restrizione delle attività non è in linea con l'approccio non esclusivo di cui beneficiano gli istituti di pagamento che, conformemente alla direttiva 2007/64/CE, possono esercitare attività diverse dai servizi di pagamento (ad esempio, nel settore della vendita di dettaglio o delle telecomunicazioni). È auspicabile un approccio più uniforme. Le attività degli istituti di moneta elettronica non devono essere necessariamente limitate all'emissione di moneta elettronica, e pertanto agli istituti di moneta elettronica ibridi devono essere imposti obblighi di tutela dei fondi conformi agli obblighi previsti dall'articolo 9 della direttiva 2007/64/CE.

Articolo 5 : rimborsabilità

Occorre chiarire l'applicazione degli obblighi di rimborsabilità (ossia la possibilità per il consumatore di recuperare il suo denaro elettronico in qualsiasi momento tramite bonifico o in contanti), in particolare nel settore delle telecomunicazioni mobili. Il consumatore deve potere recuperare i suoi fondi in ogni momento e, se il rimborso riguarda la totalità della somma, gratuitamente. In caso di rimborso parziale prima della scadenza del contratto, l'emittente può addebitare al detentore spese proporzionate al costo dell'operazione.

Articolo 10 : deroghe

La relazione sul riesame della direttiva evidenzia la necessità di conciliare tre obiettivi: agevolare l'accesso al mercato, assicurare adeguate tutele ed evitare distorsioni della concorrenza. Occorre anche fornire incentivi agli istituti che operano in regime di deroga ma che intendono ottenere l'autorizzazione per operare come istituti a pieno titolo. Si propone di armonizzare il regime di deroga per la moneta elettronica con il regime previsto all'articolo 26 della direttiva 2007/64/CE. Questa modifica va considerata nel quadro della semplificazione delle condizioni di accesso al mercato degli istituti di moneta elettronica.

Articolo 16 : norme antiriciclaggio

Tenuto conto dei bassi importi richiesti in media per le operazioni di moneta elettronica, l'applicazione integrale degli obblighi di identificazione e di registrazione potrebbe essere considerata sproporzionata in relazione agli elevati costi amministrativi per le imprese che operano nel settore dei pagamenti, in un contesto di pagamenti on line o mobili di ridotto valore. La vigente direttiva non contiene specifiche norme antiriciclaggio. Tuttavia, la direttiva 2005/60/CE ha introdotto un regime di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela che si applica alla moneta elettronica, ed un regime analogo è stato introdotto nel regolamento riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi. Si propone di allineare questi bassi importi a quelli degli articoli 34 e 53 della direttiva 2007/64/CE e pertanto di aumentare le soglie di cui all'articolo 11, paragrafo 5, lettera d), della direttiva 2005/60/CE. Questa misura consentirebbe di evitare la doppia identificazione in materia di conti. Inoltre, le misure di accompagnamento adottate dalle imprese del settore contribuirebbero all'attenuazione dei rischi. Ciò sarebbe in linea con l'approccio di autoregolamentazione adottato nel settore dei pagamenti (ad esempio, SEPA).

Articolo 17 : modifiche della direttiva 2006/48/CE

Agli istituti di moneta elettronica è vietato accettare depositi, un'attività che resta appannaggio degli enti creditizi. Occorre tuttavia considerare gli istituti di moneta elettronica come "enti finanziari" ai fini della direttiva 2006/48/CE sui requisiti patrimoniali. A questo scopo e per consentire agli enti creditizi di continuare ad emettere moneta elettronica, vengono introdotte modifiche all'articolo 4, paragrafo 5, e all'allegato I della direttiva sui requisiti patrimoniali.

Base giuridica

L'articolo 47, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE sono la base giuridica della presente proposta.

Principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà è rispettato. Secondo questo principio, l'azione a livello comunitario è giustificata solo se gli obiettivi previsti non possono essere raggiunti in modo sufficiente unicamente dagli Stati membri.

La direttiva 2000/46/CE ha creato un mercato unico armonizzato dei servizi di moneta elettronica nell'Unione europea. Restano tuttavia alcuni ostacoli che devono essere rimossi a livello paneuropeo. Per sua natura, il commercio elettronico ha una portata mondiale, e soluzioni esclusivamente nazionali ostacolerebbero lo sviluppo della moneta elettronica. Un approccio comunitario è appropriato perché le norme e i principi applicabili devono essere gli stessi in tutti gli Stati membri, per garantire la certezza del diritto e condizioni di parità per tutti gli operatori del mercato.

Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità, perché mira a realizzare un'armonizzazione piena soltanto sui punti per i quali è necessario superare gli ostacoli allo sviluppo del mercato unico della moneta elettronica che sono stati individuati nel corso della consultazione pubblica delle parti in causa.

Tutte le disposizioni proposte sono state esaminate alla luce del criterio della proporzionalità e sono state oggetto di un'intensa consultazione, per assicurare il carattere adeguato e proporzionato della regolamentazione, in particolare per quanto riguarda i requisiti prudenziali applicabili agli istituti di moneta elettronica e le disposizioni in materia di deroghe e di rimborsabilità.

Scelta dello strumento

L'intervento normativo resta indispensabile per creare il quadro giuridico necessario all'armonizzazione della vigilanza prudenziale degli istituti di moneta elettronica in misura adeguata per garantire, in particolare, la gestione sana e prudente e la solidità finanziaria degli istituti. La Commissione propone pertanto di ricorrere allo stesso strumento, ossia una direttiva.

La Commissione propone una direttiva piuttosto che un regolamento, perché la direttiva si presta meglio all'armonizzazione della normativa vigente. Essa è anche conforme alla natura dello strumento scelto inizialmente per armonizzare le norme in questo settore e ad altri strumenti adottati in settori connessi, come la direttiva sui servizi di pagamento.

INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio comunitario.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Simulazione, fase pilota e periodo transitorio

Alcuni istituti di moneta elettronica già stabiliti beneficeranno di un periodo transitorio per conformarsi alle disposizioni del titolo II della direttiva.

Semplificazione

La proposta prevede la semplificazione legislativa, la semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (comunitarie o nazionali) e la semplificazione delle procedure amministrative per i soggetti privati.

La vigilanza degli istituti di moneta elettronica seguirà un approccio armonizzato e coerente, in linea con quello degli istituti di pagamento, secondo le stesse norme in tutti gli Stati membri. Ciò contribuirà a semplificare le procedure amministrative.

La piena armonizzazione prevista dalla proposta semplifica le procedure applicabili ai soggetti privati.

Abrogazione di disposizioni vigenti

L'adozione della proposta porterà all'abrogazione di norme in vigore. La direttiva sostituirà la direttiva 2000/46/CE.

2008/0190 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del

riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase e l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione[8],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[9],

visto il parere della Banca centrale europea[10],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

3. La direttiva 2000/46/CE riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica[11] è stata adottata in reazione all'emergere di nuovi prodotti di pagamento elettronico prepagati e mirava a creare un quadro giuridico chiaro pensato per rafforzare il mercato unico, garantendo allo stesso tempo un adeguato livello di vigilanza prudenziale.

4. la Commissione ha presentato una relazione[12] che ha evidenziato la necessità di rivedere la direttiva 2000/46/CE, ritenendosi che alcune delle sue disposizioni hanno ostacolato lo sviluppo di un vero mercato unico dei servizi di moneta elettronica.

5. La direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno[13] ha creato un quadro giuridico moderno e coerente per i servizi di pagamento, che comprende il coordinamento delle disposizioni nazionali relative ai requisiti prudenziali per una nuova categoria di prestatori di servizi di pagamento, ossia gli istituti di pagamento.

6. Per eliminare gli ostacoli all'entrata sul mercato e agevolare l'accesso all'attività degli istituti di moneta elettronica e al suo esercizio, occorre riesaminare le norme di disciplina di questi istituti, in modo da assicurare condizioni di parità a tutti i prestatori di servizi di pagamento.

7. Occorre limitare l'applicazione della presente direttiva ai prestatori di servizi di pagamento che emettono moneta elettronica. Vanno esclusi dal campo di applicazione della direttiva gli strumenti prepagati il cui uso è ristretto, o perché il loro detentore può acquistare beni o servizi soltanto nei locali dell'emittente o nell'ambito di una rete limitata di prestatori di servizi direttamente vincolati da contratto ad un'emittente professionale, o perché possono essere utilizzati soltanto per acquistare una gamma limitata di beni o di servizi. Si ritiene che uno strumento è utilizzato nell'ambito di una "rete limitata" se è valido soltanto per l'acquisto di beni e di servizi in determinati punti vendita, catene di punti vendita o per una gamma limitata di beni o di servizi, indipendentemente dall'ubicazione geografica del punto vendita. Esempi di tali strumenti sono le tessere dei punti vendita, le tessere per il carburante, le tessere di membro, le tessere per i mezzi di trasporto pubblici e i buoni pasto. Non è opportuno esentare dall'applicazione della direttiva gli strumenti che possono essere utilizzati per effettuare acquisti presso i punti vendita di esercenti registrati, visto che di norma tali strumenti sono concepiti per una rete di prestatori di servizi in continua crescita. Infine, non è opportuno che la direttiva si applichi alle operazioni di pagamento per l'acquisto di beni o di servizi digitali quando, a causa della natura del bene o del servizio, l'operatore apporta un valore aggiunto intrinseco, ad esempio sotto forma di strumenti di accesso, ricerca o distribuzione, a condizione che il bene o il servizio in questione possa essere utilizzato soltanto tramite un apparecchio digitale, quale un telefono mobile o un computer.

8. È opportuno introdurre una definizione chiara di moneta elettronica che sia tecnicamente neutra. Occorre che la definizione copra tutte le situazioni nelle quali il prestatore di servizi di pagamento emetta valori prepagati memorizzati in cambio di fondi.

9. È opportuno che la definizione copra la moneta elettronica detenuta su un dispositivo di pagamento in possesso del detentore o memorizzata a distanza su un server e gestita dal detentore tramite un conto di pagamento in essere presso il prestatore di servizi di pagamento. Occorre che la definizione sia abbastanza generale da non ostacolare l'innovazione tecnologica e da includere non soltanto tutti i sistemi di moneta elettronica disponibili oggi sul mercato elettronico ma anche i sistemi che verranno sviluppati in futuro.

10. Occorre riesaminare il regime di vigilanza prudenziale degli istituti di moneta elettronica e adattarlo ai rischi propri di questi istituti. Occorre anche armonizzarlo con il regime di vigilanza prudenziale applicabile agli istituti di pagamento disciplinati dalla direttiva 2007/64/CE.

11. L'emissione di moneta elettronica non costituisce in sé un'attività di raccolta di depositi rientrante nel campo di applicazione della direttiva 2006/48/CE, dato il suo carattere specifico di sostituto elettronico delle monete e delle banconote, utilizzabile unicamente per effettuare pagamenti di piccoli importi e non come strumento di risparmio. È opportuno che le condizioni di rilascio e di mantenimento dell'autorizzazione come istituto di moneta elettronica comprendano requisiti prudenziali proporzionati ai rischi operativi e finanziari ai quali questi istituti sono esposti nel quadro delle loro attività legate all'emissione di moneta elettronica, indipendentemente da ogni altra attività commerciale esercitata dagli istituti di moneta elettronica.

12. Occorre stabilire un regime relativo al capitale iniziale, associato a requisiti in materia di capitale corrente, per assicurare un livello adeguato di tutela dei consumatori e garantire una gestione sana e prudente degli istituti di moneta elettronica. Data la specificità della moneta elettronica, occorre autorizzare un ulteriore metodo di calcolo del capitale corrente, mantenendo tuttavia un potere discrezionale in materia di vigilanza, per assicurare che gli stessi rischi siano soggetti allo stesso trattamento per tutti i prestatori di servizi di pagamento. Occorre anche disporre che i fondi dei clienti vengano tenuti distinti dai fondi utilizzati dagli istituti di moneta elettronica per altre attività commerciali. Occorre inoltre che gli istituti di moneta elettronica siano soggetti a norme effettive antiriciclaggio e in materia di finanziamento del terrorismo.

13. È opportuno che, per ragioni prudenziali, gli Stati membri assicurino che solo gli istituti di moneta elettronica debitamente autorizzati conformemente alla presente direttiva, gli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2006/48/CE e, in determinate circostanze, le banche centrali nazionali e altre autorità nazionali possano emettere moneta elettronica.

14. Occorre che la moneta elettronica sia rimborsabile per salvaguardare la fiducia del detentore. La rimborsabilità non implica di per sé che i fondi ricevuti in cambio di moneta elettronica siano considerati depositi o altri fondi rimborsabili ai fini della direttiva 2006/48/CE. Occorre che il rimborso sia sempre possibile, in ogni momento, al valore nominale. Il rimborso dell'importo integrale deve sempre avvenire gratuitamente. Il rimborso parziale può comportare spese per l'emittente. Esso può essere, pertanto, soggetto al pagamento di una commissione proporzionata e fissata in funzione dei costi. Questa disposizione lascia impregiudicata la normativa nazionale in materia fiscale o sociale, nonché eventuali obblighi imposti all'emittente da altre normative comunitarie o nazionali, quali le norme antiriciclaggio e in materia di finanziamento del terrorismo, i provvedimenti di blocco dei fondi o altre misure specifiche legate alla prevenzione e alla lotta alla criminalità.

15. È opportuno permettere agli Stati membri di esentare dall'applicazione di alcune disposizioni della presente direttiva gli istituti che gestiscono soltanto un volume limitato di operazioni di pagamento. È opportuno che gli istituti che beneficiano di tale deroga non abbiano il diritto, ai sensi della presente direttiva, di esercitare la libertà di stabilimento o di prestazione di servizi transfrontalieri e non possano esercitare indirettamente detti diritti come membri di un sistema di pagamento. È tuttavia auspicabile registrare tutti i dati relativi a tutti i soggetti che offrono servizi di moneta elettronica, compresi gli istituti che beneficiano di deroga. A tale scopo, occorre che gli Stati membri inseriscano tali soggetti nel registro degli istituti di moneta elettronica, senza applicare tutte o parte delle condizioni di autorizzazione.

16. Per assicurare la certezza del diritto, occorre adottare disposizioni transitorie che consentano agli istituti di moneta elettronica che hanno avviato l'attività conformemente alla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2000/46/CE di proseguire l'attività nello Stato membro interessato per un periodo determinato. È opportuno che tale periodo sia più lungo per i soggetti che hanno beneficiato della deroga di cui all'articolo 8 della direttiva 2000/46/CE.

17. Dato che la presente direttiva introduce una nuova definizione di moneta elettronica, la cui emissione può beneficiare delle deroghe di cui agli articoli 34 e 53 della direttiva 2007/64/CE, occorre modificare conformemente il regime di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela che si applica alla moneta elettronica conformemente alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo[14].

18. Conformemente alla direttiva 2006/48/CE, gli istituti di moneta elettronica sono considerati enti creditizi, sebbene essi non possano né raccogliere depositi dal pubblico né concedere crediti utilizzando i fondi ricevuti del pubblico. Tenuto conto del sistema introdotto dalla presente direttiva, occorre modificare la definizione di ente creditizio nella direttiva 2006/48/CE in modo che gli istituti di moneta elettronica non siano considerati enti creditizi. Tuttavia, occorre che gli enti creditizi conservino il diritto di emettere moneta elettronica e di esercitare questa attività in tutta la Comunità, su riserva del riconoscimento reciproco e dell'applicazione a questi enti del regime integrale di vigilanza prudenziale previsto dalla normativa comunitaria in materia di attività bancarie.

19. Dato che le disposizioni della presente direttiva sostituiscono tutte le corrispondenti disposizioni della direttiva 2000/46/CE, quest'ultima deve essere abrogata.

20. Dato che gli obiettivi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, perché richiedono l'armonizzazione di una molteplicità di norme divergenti attualmente in vigore negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, e che possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

21. Occorre riesaminare il funzionamento efficiente della presente direttiva. Pertanto, la Commissione è tenuta a presentare una relazione tre anni dopo la scadenza del termine di attuazione.

22. Le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva sono adottate conformemente alle disposizioni della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[15].

23. Occorre in particolare autorizzare la Commissione ad adottare misure di esecuzione per tenere conto degli sviluppi tecnologici e di mercato. Dato che tali misure hanno portata generale e sono volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, è opportuno che siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1Oggetto e campo di applicazione

24. La presente direttiva fissa le norme in materia di avvio, esercizio e vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica e dell'attività di emissione di moneta elettronica.

25. Ad eccezione dell'articolo 5, la presente direttiva non si applica agli enti creditizi di cui alla definizione dell'articolo 4, punto 1), lettera a), della direttiva 2006/48/CE.

26. La presente direttiva non si applica ai servizi basati su strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni e servizi unicamente nei locali utilizzati dall'emittente o nel quadro di accordi commerciali con l'emittente, o nell'ambito di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni e servizi.

27. La presente direttiva non si applica ai servizi basati su apparecchiature di telecomunicazione, digitali o della tecnologia dell'informazione, quando i beni e i servizi acquistati sono consegnati a e devono essere utilizzati tramite apparecchiature di telecomunicazione, digitali o della tecnologia dell'informazione, purché l'operatore di telecomunicazione, digitale o della tecnologia dell'informazione non agisca unicamente come intermediario tra l'utente dei servizi di pagamento e il fornitore dei beni e dei servizi.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

28. " istituto di moneta elettronica ", una persona giuridica autorizzata conformemente al titolo II della presente direttiva a emettere moneta elettronica;

29. " moneta elettronica ", un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia memorizzato elettronicamente ed emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 4, punto 5), della direttiva 2007/64/CE e accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall'emittente;

30. " moneta elettronica in circolazione ", la media mensile delle passività finanziarie connesse alla moneta elettronica dei 12 mesi precedenti;

31. " volume dei pagamenti ", la media dell'importo totale delle operazioni mensili di pagamento eseguite nei 12 mesi precedenti.

TITOLO II CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA E DI ESERCIZIO DI TALE ATTIVITÀ

Articolo 3Disposizioni prudenziali generali

L'articolo 5 e gli articoli da 10 a 15 e da 17 a 25 della direttiva 2007/64/CE si applicano mutatis mutandis agli istituti di moneta elettronica.

Articolo 4Divieto di emettere moneta elettronica

Gli Stati membri vietano l'emissione di moneta elettronica alle persone fisiche e giuridiche che non sono:

32. un istituto di moneta elettronica secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1;

33. un ente creditizio secondo la definizione di cui all'articolo 4, punto 1), lettera a), della direttiva 2006/48/CE;

34. prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere e) e f), della direttiva 2007/64/CE.

Articolo 5 Rimborsabilità

35. Gli Stati membri assicurano che gli emittenti di moneta elettronica rimborsino su richiesta del detentore, in qualsiasi momento e al valore nominale, il valore monetario della moneta elettronica che detengono.

36. Il contratto tra l'emittente e il detentore contiene indicazioni chiare sulle condizioni del rimborso.

37. Quando il rimborso ha luogo prima della data di scadenza del contratto, può riguardare una parte o la totalità del valore monetario memorizzato elettronicamente.

38. Quando il rimborso ha luogo alla data di scadenza del contratto, il valore monetario della moneta elettronica detenuta è rimborsato gratuitamente.

39. L'emittente può addebitare spese soltanto in caso di rimborso parziale o totale prima della scadenza del contratto. L'importo di dette spese deve essere menzionato nel contratto. Deve essere proporzionato e commisurato ai costi reali sostenuti dall'emittente.

Articolo 6 Capitale iniziale

40. Gli Stati membri impongono agli istituti di moneta elettronica l'obbligo di detenere, al momento dell'autorizzazione, un capitale iniziale comprendente gli elementi di cui all'articolo 57, lettere a) e b) della direttiva 2006/48/CE non inferiore a 125 000 EUR.

Articolo 7 Fondi propri

41. Oltre ai requisiti relativi al capitale iniziale di cui all'articolo 6, gli Stati membri dispongono che gli istituti di moneta elettronica detengano in ogni momento fondi propri di cui agli articoli da 57 a 61, 63, 64 e 66 della direttiva 2006/48/CE.

42. I fondi propri degli istituti di moneta elettronica sono calcolati conformemente ad uno dei tre metodi (A, B o C) illustrati all'articolo 8 della direttiva 2007/64/CE o conformemente al metodo D illustrato al paragrafo 3. Le autorità competenti decidono quale metodo è adeguato secondo la normativa nazionale.

43. Metodo D: quando la moneta elettronica è pari alla moneta elettronica in circolazione o, se superiore, al volume dei pagamenti, i fondi propri dell'istituto di moneta elettronica sono almeno pari alla somma dei seguenti elementi:

44. 5% della quota di moneta elettronica fino a 5 milioni di euro;

45. 2,5% della quota di moneta elettronica compresa tra 5 e 10 milioni di euro;

46. 2% della quota di moneta elettronica compresa tra 10 e 100 milioni di euro;

47. 1,5% della quota di moneta elettronica compresa tra 100 e 250 milioni di euro;

48. 1% della quota di moneta elettronica superiore a 250 milioni di euro.

49. Sulla base di una valutazione dei processi di gestione dei rischi, delle banche dati riguardanti i rischi di perdite e dei meccanismi di controllo interno dell'istituto di moneta elettronica, le autorità competenti possono imporre all'istituto di moneta elettronica di detenere un importo di fondi propri fino al 20% superiore all'importo che risulterebbe dall'applicazione del metodo scelto conformemente al paragrafo 2, o autorizzare l'istituto di moneta elettronica a detenere un importo di fondi propri fino al 20% inferiore all'importo che risulterebbe dall'applicazione del metodo scelto conformemente al paragrafo 2.

50. I fondi propri dell'istituto di moneta elettronica non devono scendere sotto l'importo previsto all'articolo 6.

51. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire che gli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri vengano utilizzati a scopi molteplici, quando l'istituto di moneta elettronica appartiene allo stesso gruppo di un altro istituto di moneta elettronica, di un ente creditizio, di un'impresa di investimento, di una società di gestione patrimoniale o di un'impresa di assicurazione. Il presente paragrafo si applica anche quando un istituto di moneta elettronica esercita attività diverse dall'emissione di moneta elettronica.

Articolo 8 Attività

52. Oltre all'emissione di moneta elettronica, gli istituti di moneta elettronica sono autorizzati a esercitare le attività seguenti:

53. la prestazione dei servizi di pagamento di cui all'elenco dell'allegato della direttiva 2007/64/CE;

54. la concessione di crediti connessi a servizi di pagamento di cui ai punti 4, 5 o 7 dell'allegato della direttiva 2007/64/CE, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafi 3 e 5, della predetta direttiva;

55. la prestazione di servizi operativi e di servizi accessori strettamente connessi all'emissione di moneta elettronica;

56. la gestione dei sistemi di pagamento;

57. attività diverse dall'emissione di moneta elettronica, nel rispetto del diritto comunitario e del diritto nazionale applicabili.

58. I fondi che gli istituti di moneta elettronica ricevono dagli utenti dei servizi di pagamento in cambio di moneta elettronica non costituiscono depositi o altri fondi rimborsabili ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2006/48/CE. I fondi ricevuti per qualsiasi altro servizio di pagamento non costituiscono depositi o altri fondi rimborsabili ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2006/48/CE, né moneta elettronica ai sensi della presente direttiva.

59. Gli istituti di moneta elettronica non esercitano l'attività di raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2006/48/CE.

Articolo 9Obblighi di tutela

60. Gli Stati membri o le loro autorità competenti impongono agli istituti di moneta elettronica che svolgono una delle attività di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere da a) a d), e che allo stesso tempo esercitano altre attività di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera e), di tutelare i fondi ricevuti dagli utenti dei servizi di pagamento o tramite un altro prestatore di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento, conformemente alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 4, della direttiva 2007/64/CE.

61. Gli Stati membri o le loro autorità competenti possono imporre anche agli istituti di moneta elettronica che non esercitano altre attività di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere da a) a d), di rispettare gli obblighi di tutela di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 10 Deroghe opzionali

62. Ad eccezione degli articoli 20, 22, 23 e 24 della direttiva 2007/64/CE, gli Stati membri possono derogare o autorizzare le loro autorità competenti a derogare all'applicazione di tutte o parte delle procedure e delle condizioni fissate dagli articoli 3, 6, 7 e 9 della presente direttiva, e autorizzare le persone giuridiche a essere iscritte nel registro degli istituti di moneta elettronica, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

63. la media dell'importo totale delle operazioni di pagamento dei precedenti 12 mesi eseguite dalla persona interessata, comprese quelle eseguite da agenti per i quali si assume l'intera responsabilità, non supera 3 milioni di euro al mese;

64. nessuna delle persone fisiche responsabili della gestione o dell'esercizio dell'attività è stata condannata per reati connessi al riciclaggio dei proventi di attività criminose e al finanziamento del terrorismo o per altri reati finanziari.

Il requisito di cui al primo comma, lettera a) è valutato sulla base all'importo totale del volume dei pagamenti previsto nel piano aziendale, a meno che le autorità competenti esigano un adeguamento del piano.

65. Ogni persona giuridica registrata conformemente al paragrafo 1 è tenuta di avere la sua amministrazione centrale nello Stato membro in cui esercita effettivamente la sua attività.

66. Le persone giuridiche di cui al paragrafo 1 sono trattate come istituti di moneta elettronica. Tuttavia, l'articolo 10, paragrafo 9, e l'articolo 25 della direttiva 2007/64/CE non si applicato a dette persone.

67. Gli Stati membri possono disporre che le persone giuridiche registrate conformemente al paragrafo 1 possano esercitare soltanto alcune attività di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

68. Le persone giuridiche di cui al paragrafo 1 informano le autorità competenti di ogni cambiamento della loro situazione che possa incidere sulle condizioni enunciate allo stesso paragrafo. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, qualora non soddisfino più le condizioni enunciate ai paragrafi 1, 2 e 4, le persone interessate presentino domanda di autorizzazione entro 30 giorni di calendario conformemente all'articolo 3. Alle persone che non abbiano presentato domanda di autorizzazione entro il predetto termine è fatto divieto di emettere moneta elettronica conformemente all'articolo 4.

69. Il presente articolo non si applica in relazione alle disposizioni della direttiva 2005/60/CE o delle disposizioni nazionali riguardanti la lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose.

TITOLO III MISURE DI ESECUZIONE

Articolo 11Misure di esecuzione

70. La Commissione può adottare le seguenti misure:

71. misure per adeguare gli importi di cui all'articolo 10 per tener conto dell'inflazione;

72. misure per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva;

73. misure per tener conto degli sviluppi tecnologici e di mercato.

74. Le misure di cui al paragrafo 1, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12.

Articolo 12 Comitato

75. La Commissione è assistita dal comitato dei pagamenti istituito conformemente all'articolo 85 della direttiva 2007/64/CE.

76. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis , paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell'articolo 8 della stessa.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13Armonizzazione piena

Gli Stati membri non mantengono né introducono disposizioni diverse da quelle stabilite nella presente direttiva.

Articolo 14Riesame

Entro il [tre anni dopo il termine di attuazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1] la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e alla Banca centrale europea una relazione sull'applicazione e l'impatto della presente direttiva, in particolare sull'applicazione dei requisiti prudenziali degli istituti di moneta elettronica, accompagnata, se del caso, da una proposta di revisione.

Articolo 15Disposizioni transitorie

77. Gli Stati membri autorizzano gli istituti di moneta elettronica che abbiano avviato la loro attività conformemente alle disposizioni di attuazione della direttiva 2000/46/CE nello Stato membro in cui è situata la loro amministrazione centrale, prima della data di entrata in vigore della presente direttiva, a proseguire le loro attività senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3. Gli Stati membri impongono a detti istituti di moneta elettronica di presentare alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti per permettere loro di valutare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 11, se gli istituti soddisfano i requisiti di cui alla presente direttiva, e, in caso contrario, di stabilire le misure da adottare per garantire il rispetto dei requisiti o di decidere sull'opportunità di una revoca dell'autorizzazione. Gli istituti di moneta elettronica che soddisfano i requisiti sono autorizzati e iscritti nel registro. Agli istituti di moneta elettronica che non soddisfano i requisiti entro sei mesi dal [termine di attuazione della direttiva] è fatto divieto di emettere moneta elettronica.

78. Gli Stati membri possono prevedere il riconoscimento e l'iscrizione automatici nel registro di cui all'articolo 3 degli istituti di moneta elettronica se le autorità competenti dispongono già di elementi che comprovino il rispetto dei requisiti fissati agli articoli 3, 6 e 7. Le autorità competenti informano gli istituti di moneta elettronica interessati prima del rilascio dell'autorizzazione.

79. Gli Stati membri autorizzano le persone giuridiche che hanno avviato la loro attività ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 8 della direttiva 2000/46/CE, prima del [data di adozione della proposta della Commissione], a proseguire l'attività nello Stato membro interessato fino a [12 mesi dopo il termine di attuazione] senza chiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 3. Agli istituti di moneta elettronica che nel corso di detto periodo non vengono né autorizzati né esentati ai sensi dell'articolo 10 è fatto divieto di emettere moneta elettronica.

Articolo 16 Modifica della direttiva 2005/60/CE

80. L'articolo 11, paragrafo 5, lettera d), della direttiva 2005/60/CE è sostituito dal testo seguente:

"d) alla moneta elettronica quale definita nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2009/../CE(*), nel caso in cui, se il dispositivo non è ricaricabile, l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda [500 EUR], oppure nel caso in cui, se il dispositivo è ricaricabile, sia imposto un limite di [3 000 EUR] sull'importo totale trattato in un anno civile, fatta eccezione per il caso in cui un importo pari o superiore a [1 000 EUR] sia rimborsato al detentore nello stesso anno civile ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2009/…/CE."

(*) GU

Articolo 17Modifiche della direttiva 2006/48/CE

81. L'articolo 4 è modificato come segue:

82. al punto 1), la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"1) "ente creditizio", un'impresa la cui attività consiste nel ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto;"

83. il punto 5) è sostituito dal seguente:

5) "ente finanziario": un'impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o più delle attività di cui ai punti da 2 a 12 e al punto 15, dell'allegato I;"

84. All'allegato I è aggiunto il seguente punto 15:

'15. Emissione di moneta elettronica."

Articolo 18Abrogazione

La direttiva 2000/46/CE è abrogata a decorrere dal [termine per l'attuazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1]

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 19Attuazione

85. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il , le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal .

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

86. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 20 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Articolo 21

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione

Membro della Commissione

[1] GU L 275 del 27.10.2000, pag. 39.

[2] SEC(2006) 1049, http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/e-money/working-document_en.pdf.

[3] GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.

[4] GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

[5] GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

[6] SEC(2006) 1049 del 19.7.2006, http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/e-money/working-document_en.pdf.

[7] Cf. nota 5.

[8] GU C […], […], pag. […].

[9] GU C […], […], pag. […].

[10] GU C […], […], pag. […].

[11] GU L 275 del 27.10.2000, pag. 39.

[12] SEC(2006) 1049 del 19.7.2006.

[13] GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.

[14] GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

[15] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.