52008PC0625

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, del protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione per la protezione delle coste e delle acque dell'Atlantico nordorientale contro l'inquinamento /* COM/2008/0625 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 9.10.2008

COM(2008)625 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome della Comunità europea, del protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione per la protezione delle coste e delle acque dell'Atlantico nordorientale contro l'inquinamento

RELAZIONE

1. La Comunità europea è parte di una serie di accordi regionali in materia di inquinamento marino dovuto a cause accidentali, come l'accordo di cooperazione di Bonn, la convenzione di Barcellona e la convenzione di Helsinki, che agevolano l'assistenza reciproca e la cooperazione tra gli Stati membri in questo settore nei mari del Nord, Mediterraneo e Baltico. Dopo la gravissima marea nera provocata dalla petroliera Aragon al largo delle coste di Madeira nel 1990, il Portogallo ha promosso l’accordo di cooperazione per la protezione delle coste e delle acque dell'Atlantico nordorientale contro l'inquinamento (accordo di Lisbona), che crea un meccanismo volto a garantire la cooperazione fra le parti contraenti in caso di incidenti di inquinamento marino e le obbliga a elaborare e attuare i propri piani e strutture di emergenza. L’accordo si applica alla regione nord-orientale dell’Oceano Atlantico, delimitata dai confini esterni della zona economica esclusiva di ogni Stato firmatario e dai confini stabiliti da altri accordi regionali, come l'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (accordo di Bonn) e la convenzione per la protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento (convenzione di Barcellona).

2. L’accordo di Lisbona, che è stato firmato il 17 ottobre 1990 dal Portogallo, dalla Spagna, dalla Francia, dal Marocco e dalla Comunità europea, è stato ratificato dal Portogallo, dalla Francia e dalla Comunità europea, ma non dalla Spagna e dal Marocco a causa di una controversia politica sui confini nel Sahara occidentale, originata dall’articolo 3, lettera c), concernente la zona di applicazione dell’accordo, che recita: “a sud, dal limite meridionale delle acque sottoposte alla sovranità o alla giurisdizione del regno del Marocco.”

3. A seguito dell’accordo raggiunto su un protocollo aggiuntivo che modifica l’articolo 3, lettera c), dell’accordo di Lisbona, il Portogallo, la Spagna, la Francia e il Marocco hanno firmato il protocollo a Lisbona il 20 maggio 2008. La Comunità è stata invitata a firmarlo insieme alle altre parti contraenti.

In considerazione di quanto precede, è opportuno che la Comunità firmi, con riserva di successiva conclusione, il protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione per la protezione delle coste e delle acque dell'Atlantico nordorientale contro l'inquinamento.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome della Comunità europea, del protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione per la protezione delle coste e delle acque dell'Atlantico nordorientale contro l'inquinamento

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione[1],

considerando quanto segue:

1. La Comunità è parte dell'accordo di cooperazione per la protezione delle coste e delle acque dell'Atlantico nordorientale contro l'inquinamento (accordo di Lisbona)[2].

2. Una controversia politica sui confini nel Sahara occidentale ha impedito la ratifica dell’accordo di Lisbona da parte della Spagna e del Marocco. Tale disputa è stata ora risolta grazie al protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione per la protezione delle coste e delle acque dell'Atlantico nordorientale contro l'inquinamento che modifica l’articolo 3, lettera c), dell’accordo di Lisbona.

3. È opportuno che il protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione per la protezione delle coste e delle acque dell'Atlantico nordorientale contro l'inquinamento sia firmato, a nome della Comunità e con riserva di successiva conclusione,

DECIDE:

Articolo unico

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità e con riserva di successiva conclusione, il protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione per la protezione delle coste e delle acque dell'Atlantico nordorientale contro l'inquinamento, e a conferire loro i poteri a tal fine necessari.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

[1] GU C ...

[2] Decisione 93/550/CEE del Consiglio del 20 ottobre 1993.