52008PC0576

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica le direttive 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEe del Consiglio e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni {SEC(2008) 2486} {SEC(2008) 2487} /* COM/2008/0576 def. - COD 2008/0182 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 24.9.2008

COM(2008) 576 definitivo

2008/0182 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica le direttive 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni

(presentata dalla Commissione) {SEC(2008) 2486}{SEC(2008) 2487}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Contesto generale

Nel 2006 la Commissione ha adottato un programma di semplificazione aggiornato[1], volto a misurare i costi amministrativi e a ridurre gli oneri amministrativi che ostacolano inutilmente le attività economiche delle imprese europee. Il programma d'azione ed il suo obiettivo di eliminare il 25% degli oneri amministrativi entro il 2012 sono stati approvati dal Consiglio europeo di primavera del marzo 2007[2].

Di conseguenza nel luglio 2007 la Commissione ha adottato una comunicazione contenente le sue proposte di semplificazione riguardanti i settori del diritto societario, della contabilità e della revisione dei conti[3]. Nel marzo 2007 e nell'aprile 2008 la Commissione ha inoltre presentato due proposte per adozione rapida, intese a conseguire in tempi brevi una riduzione degli oneri amministrativi mediante modifiche minori dell' acquis comunitario. La prima è stata adottata nel novembre 2007[4] la seconda[5], che incorpora alcuni elementi contemplati nella comunicazione del luglio 2007, è ancora all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio. Nella presente proposta sono presentate altre possibilità di semplificazione contenute nella comunicazione e alcune proposte aggiuntive ricevute durante il processo di consultazione.

1.2. Motivazione e obiettivi dell'iniziativa

L'obiettivo dell'iniziativa è contribuire a rafforzare la competitività delle imprese dell'UE riducendo gli oneri amministrativi imposti dalle direttive europee sul diritto societario, ove questo possa essere fatto senza ripercussioni negative di rilievo sulle altre parti in causa.

L'iniziativa si concentra sulla terza direttiva (direttiva 78/855/CEE del Consiglio[6]) relativa alle fusioni delle società per azioni e sulla sesta direttiva (direttiva 82/891/CEE del Consiglio[7]) relativa alle scissioni delle società per azioni, che trattano delle modalità delle fusioni e scissioni in ambito nazionale. Inoltre, per quanto riguarda la direttiva sulle fusioni transfrontaliere (direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali[8]), due punti devono essere allineati alle modifiche apportate ai regimi relativi alle fusioni nazionali. Modifiche prevalentemente tecniche devono essere altresì apportate alla seconda direttiva (direttiva 77/91/CEE del Consiglio[9]) intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa.

La terza e sesta direttiva impongono attualmente alle società partecipanti ad una fusione/scissione una serie di obblighi precisi in materia di presentazione di relazioni, che comportano costi considerevoli. In talune situazioni, il combinato disposto con la seconda direttiva può determinare un ulteriore incremento dei costi. I mezzi previsti dalle direttive per informare gli azionisti in merito ai dettagli delle operazioni sono stati inoltre concepiti 30 anni fa e non tengono pertanto conto delle possibilità tecnologiche odierne. Ciò determina costi superflui ed un uso eccessivo di carta che possono essere evitati. Le modifiche apportate ad altre direttive negli ultimi anni, in particolare alla seconda direttiva nel settore della protezione dei creditori, hanno infine determinato talune incoerenze tra le diverse direttive.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

2.1. Consultazione delle parti interessate

La proposta e la valutazione dell'impatto che la accompagna sono basate su un ampio processo di consultazione svoltosi dopo l'adozione della comunicazione della Commissione del luglio 2007.

Il 22 novembre 2007 il Consiglio Competitività ha adottato conclusioni in cui approva l'iniziativa di semplificazione[10]. Il Parlamento europeo ha adottato il 21 maggio 2007 una relazione in cui esprime un ampio sostegno per l'iniziativa di semplificare il diritto societario europeo e ridurre gli oneri amministrativi[11]. In vista di possibili ulteriori modifiche della terza e sesta direttiva, la relazione conferma la necessità di un maggiore aggiornamento, ma ricorda che gli interessi di tutte le parti interessate, compresi gli investitori, i proprietari, i creditori ed i dipendenti, devono essere debitamente presi in considerazione e che l'armonizzazione in tale settore non dovrebbe essere priva di sostanza.

Inoltre, i governi di diciotto Stati membri e di un paese SEE e 110 parti interessate hanno risposto all'invito, contenuto nella comunicazione, a presentare per iscritto osservazioni sulle proposte entro la metà di ottobre del 2007. Tali contributi sono pervenuti complessivamente da 23 paesi, tra cui 22 Stati membri. Una relazione sulle osservazioni pervenute dagli Stati membri e dalle parti in causa tra luglio e dicembre del 2007 è disponibile sul sito Web della direzione generale Mercato interno e servizi (DG MARKT) al seguente indirizzo http://ec.europa.eu/internal_market/company/simplification/index_en.htm..

Nella sua relazione adottata il 10 luglio 2008, il gruppo ad alto livello di parti in causa indipendenti approva gli sforzi fatti dalla Commissione per rivedere gli obblighi in materia di presentazione di relazioni previsti dalla terza e sesta direttiva e sollecita proposte legislative ambiziose che realizzino il più possibile il potenziale di riduzione degli oneri indicato per queste due direttive, tutelando nel contempo gli interessi sia degli azionisti che dei creditori.

La fonte principale di informazioni su cui si basa la valutazione dell'impatto è la valutazione su larga scala dei costi amministrativi effettuata da un consorzio di contraenti, che ha presentato la sua relazione finale completa il 31 luglio 2008. Tale relazione è basata sul modello di costi standard dell'UE. Quando la misurazione non ha potuto fornire dati sufficienti o rappresentativi, i dati sono stati integrati o corretti con informazioni aggiuntive ottenute dagli Stati membri.

2.2. Valutazione dell'impatto

Dalla valutazione dell'impatto emerge che nei settori sopra indicati vi sono significative possibilità di risparmio per le società.

2.2.1. Obblighi di presentazione di relazioni

Le relazioni prescritte dalla terza e dalla sesta direttiva sono 1) una relazione scritta prodotta dagli organi di direzione in merito alle ragioni giuridiche ed economiche della fusione/scissione; 2) una relazione di esperti indipendenti che esamini in particolare il rapporto di cambio delle azioni proposto; e 3) una situazione contabile in cui i conti annuali sono più vecchi di sei mesi al momento in cui viene redatto il progetto di fusione o di scissione. Questi documenti devono essere presentati all'assemblea generale degli azionisti che decide in merito alla fusione o alla scissione.

Per quanto riguarda la relazione sulla gestione e la situazione contabile, la valutazione dell'impatto raccomanda di introdurre la possibilità di una rinuncia unanime, come fatto dalla direttiva 2007/63/CE per quanto riguarda la relazione degli esperti. Ciò eviterebbe un impatto negativo sugli interessi degli azionisti, garantendo nel contempo alcuni risparmi per le società interessate.

Si propone inoltre di abolire l'obbligo di presentare una situazione contabile quando la società ha stilato un bilancio semestrale a norma della direttiva sulla trasparenza[12].

I risparmi complessivi determinati da tali misure sono stimati a circa 7,12 milioni di euro all'anno.

2.2.2. Misure riguardanti le società che sono costituite o aumentano il loro capitale nel contesto di una fusione o scissione

Nei casi in cui l'operazione è collegata alla costituzione di una nuova società o ad un aumento di capitale della società ricevente, vi è attualmente una duplicazione degli obblighi in materia di relazioni di esperti dovuta alle regole della sesta direttiva da un lato e della seconda direttiva dall'altro. In caso di fusioni e offerte pubbliche, la seconda direttiva offre agli Stati membri la facoltà di esentare le società dalla relazione sui contributi in natura prescritta da tale direttiva.

La valutazione dell'impatto raccomanda che tale facoltà sia estesa alle scissioni. I risparmi potenziali prodotti dalle misure proposte sono stimati tra 3,26 milioni di euro e 9,43 milioni di euro all'anno, a seconda del numero di Stati membri che si avvalgono di tale facoltà.

2.2.3. Misure riguardanti fusioni e scissioni tra imprese madri e controllate

Attualmente gli Stati membri hanno la possibilità di esentare dalla necessità di tenere un'assemblea generale e da taluni obblighi di presentazione di relazioni ed informazione quando la fusione o la scissione ha luogo tra imprese madri e le loro controllate. Solo alcuni degli Stati membri si avvalgono tuttavia pienamente o quasi pienamente di tali facoltà.

La conclusione della valutazione dell'impatto è che gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a concedere alle loro società la possibilità di fusioni/scissioni semplificate. I risparmi potenziali, nel quadro di questa facoltà, sono stimati a circa 153,5 milioni di euro all'anno.

2.2.4. Obblighi di pubblicazione e documentazione

A norma della terza direttiva, della sesta direttiva e della direttiva sulle fusioni transfrontaliere, le società devono depositare il progetto di fusione o di scissione presso il registro delle società e pubblicare tale progetto nella gazzetta ufficiale o in una piattaforma elettronica centrale. Inoltre la terza e la sesta direttiva prevedono che gli azionisti debbano avere la possibilità di accedere a taluni documenti presso la sede legale della società e di ricevere copie gratuite di tali documenti. I mezzi odierni della moderna tecnologia informatica consentono tuttavia un accesso più facile ed economico alle informazioni e sono pertanto già stati utilizzati in direttive più recenti come la direttiva sui diritti degli azionisti[13].

La valutazione dell'impatto raccomanda pertanto di consentire alle società di utilizzare il loro sito Internet per pubblicare l'informazione. Questa possibilità dovrebbe consentire un risparmio potenziale di oltre 3,5 milioni di euro all'anno.

2.2.5. Protezione dei creditori

Le modifiche apportate di recente alla seconda direttiva[14] hanno portato tra l'altro a chiarire le regole sulla protezione dei creditori contenute in tale direttiva, puntualizzando che i creditori devono dimostrare credibilmente che un'operazione riguardante il capitale della società mette a repentaglio i loro crediti se vogliono ottenere garanzie. Per ragioni di coerenza la valutazione dell'impatto raccomanda che le regole della terza e della sesta direttiva siano adattate in tal senso.

Questa opzione non dovrebbe esercitare alcun impatto sostanziale sui costi delle società.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Base giuridica

La base giuridica della proposta è l'articolo 44, paragrafo 2, lettera g), del trattato.

3.2. Sussidiarietà e proporzionalità

Per trattare questi problemi è necessaria un'azione a livello dell'UE, poiché gli obblighi di presentazione di relazioni e documentazione oggetto della proposta derivano dalla legislazione dell'UE. In taluni settori interessati dalla proposta gli Stati membri hanno già la possibilità di ridurre gli obblighi gravanti sulle società. Tuttavia, come risulta dalla valutazione dell'impatto che accompagna la presente proposta e da una relazione su una valutazione su larga scala dei costi amministrativi svolta per la Commissione, un numero considerevole di Stati membri non si è finora avvalso di queste possibilità, nonostante le potenziali riduzioni dei costi. Per garantire che tutte le società possano beneficiare di queste riduzioni, è necessaria un'azione a livello dell'UE.

Le modifiche proposte si limitano a ciò che è necessario per eliminare gli oneri amministrativi inutili nei settori interessati e sono proporzionate all'obiettivo.

4. SEMPLIFICAZIONE

Secondo quanto previsto dal programma modulato di misure semplificative, la presente proposta dovrebbe essere adottata dalla Commissione nel 2008[15]. Gli effetti di semplificazione che essa determina sono notevoli. Gli obblighi in materia di presentazione di relazioni vengono ridotti, garantendo agli Stati membri e alle società maggiore flessibilità per poter decidere quali relazioni siano realmente necessarie in ciascun caso specifico. A tal fine vengono soppresse le regole che impongono l'elaborazione di doppie relazioni, eliminando costi superflui per le società. Gli obblighi di pubblicazione e di informazione sono adattati agli sviluppi tecnologici, il che dovrebbe avere conseguenze positive anche per l'ambiente. Le regole in materia di protezione dei creditori contenute nella terza e nella sesta direttiva sono allineate alle modifiche apportate di recente all' acquis sul diritto societario. I risparmi totali potenziali derivanti da queste misure sono stimati a 172 milioni di euro all'anno.

5. COMMENTI SUI SINGOLI ARTICOLI

1. Articolo 1: Modifica della terza direttiva

1.1. Al punto 1 viene modificato l'elenco delle società alle quali si applicano la terza e – tramite un riferimento nel suo articolo 1, paragrafo 1 – anche la sesta direttiva, in modo da riflettere una modifica della legislazione nazionale finlandese.

1.2. Il punto 2 offre alle società un'alternativa alle modalità di pubblicazione della prima direttiva. Anziché depositare il progetto di fusione presso il registro, essa possono pubblicarlo nel sito Internet della società o in un altro sito Internet (in particolare quando la società ha la possibilità di utilizzare il sito Internet ad esempio di un'associazione di imprese). Tuttavia, per consentire agli azionisti e alle altre parti in causa di reperire il documento, un riferimento ed un link dovranno essere pubblicati sulla piattaforma elettronica centrale che dovrebbe essere prevista come strumento obbligatorio dall'articolo 3, paragrafo 4, della prima direttiva quale modificato dalla direttiva proposta dalla Commissione il 17 aprile 2008[16]. Quanto al fatto che talune disposizioni (ad esempio l'articolo 13 della terza direttiva e l'articolo 12 della sesta direttiva in relazione alla protezione dei creditori) fanno riferimento alla data di pubblicazione, anche tale data deve essere pubblicata sulla piattaforma elettronica centrale.

1.3. Il punto 3 adatta l'articolo 8, lettera b), alla modifica proposta all'articolo 11, paragrafo 4, in base alla quale anche per gli altri documenti che non devono necessariamente essere depositati presso il registro ma devono essere messi a disposizione degli azionisti, la società può utilizzare il proprio sito Internet.

1.4. Nel suo nuovo paragrafo 2, il punto 4 adatta questa disposizione alla disposizione parallela dell'articolo 7, paragrafo 3, della sesta direttiva, in base alla quale la direzione ha l'obbligo di informare l'assemblea generale in merito alle modifiche verificatesi tra il momento della redazione del progetto di fusione e quello di svolgimento dell'assemblea generale. Se gli azionisti di tutte le società interessate hanno espresso il loro accordo, si applica un'esenzione sia dall'obbligo di presentare una relazione che dall'obbligo di informazione.

1.5. Le modifiche all'articolo 11 proposte al punto 5 mirano a garantire:

- che una società non sia tenuta a preparare una situazione contabile:

- quando è soggetta all'obbligo, a norma della direttiva sulla trasparenza, di redigere relazioni semestrali e lo ha assolto;

- quando tutti gli azionisti sono d'accordo a rinunciarvi.

- che le copie dei documenti di cui al paragrafo 1 di tale articolo possono essere inviate anche per posta elettronica se l'azionista ha accettato in linea di massima di utilizzare questo sistema di comunicazione, ad esempio fornendo alla società il suo indirizzo e-mail. Sebbene il testo attuale non escluda che la copia sia in formato elettronico, esso non chiarisce in quali condizioni la società possa utilizzare i mezzi elettronici. Allo stato attuale l'azionista può sempre insistere per ottenere una copia cartacea: la situazione cambierebbe se la disposizione venisse modificata come suggerito;

- che, anziché mettere i documenti a disposizione presso la sua sede legale, la società può pubblicarli nel suo sito Internet. Questa possibilità facilita la procedura per la società e rende i documenti più agevolmente accessibili per gli azionisti non residenti e, quando la società dà libero accesso a tale sito, anche per i creditori. Quando i documenti possono essere scaricati dal sito, non è inoltre necessario che gli azionisti ottengano una copia individuale, tenuto conto che la procedura di invio (anche in formato elettronico) determina costi superflui per la società.

1.6. Al punto 6 si propone di allineare il meccanismo della tutela dei creditori di cui alla terza direttiva al meccanismo introdotto nella seconda direttiva dalla direttiva 2006/68/CE.

1.7. Il punto 7 è la conseguenza della proposta, di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, di concentrare tutte le disposizioni in materia di esenzioni dall'obbligo di presentare una relazione a titolo della seconda direttiva in tale direttiva.

1.8. I punti da 8 a 12 mirano a rendere obbligatoria per gli Stati membri la facoltà lasciata agli Stati membri dai vigenti articoli da 24 a 29 della terza direttiva, ossia autorizzare fusioni semplificate. Il punto 11 mira inoltre a semplificare la formulazione attuale dell'articolo 27.

2. Articolo 2: modifica della sesta direttiva

La maggior parte delle modifiche proposte in questo articolo rispecchiano quelle proposte per la terza direttiva. Per la spiegazione delle modifiche si rinvia pertanto al punto 1 supra. Solo sulla possibilità degli azionisti di rinunciare all'applicazione degli obblighi in materia di presentazione di relazioni, la tecnica delle proposte di cui ai punti 3 e 5 (rispetto all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c)) differisce lievemente da quella utilizzata nel caso della terza direttiva, giacché nella sesta direttiva tali possibilità sono concentrate all'articolo 10.

Inoltre, al punto 8 si propone di sopprimere la lettera c), dell'articolo 20, tenuto conto che nella situazione di cui all'articolo 20 tutti gli azionisti partecipano all'elaborazione del progetto di scissione. Non è pertanto necessario riconoscere loro il diritto di minoranza di convocare un'assemblea generale come accade attualmente.

3. Articolo 3: modifica della direttiva sulle fusioni transfrontaliere

Il punto 1 dell'articolo 3 rispecchia le modifiche proposte per la terza e la sesta direttiva per quanto riguarda la pubblicazione del progetto di fusione.

L'aggiunta all'articolo 15, paragrafo 2, proposta al punto 2 mira a tenere conto del fatto che, con le modifiche proposte agli articoli 1 e 2, gli Stati membri in futuro non dovrebbero essere più in grado di richiedere in tutti i casi le relazioni di cui a tale disposizione.

4. Articolo 4: modifica della seconda direttiva

4.1. Il punto 1 contiene la stessa modifica proposta per la terza direttiva.

4.2. I punti 2 e 3 mirano a concentrare nella seconda direttiva la possibilità concessa agli Stati membri di esentare dall'obbligo della presentazione di una relazione di esperti sui contributi in natura. Nel contempo viene proposta anche una possibilità di esenzione per quanto riguarda le scissioni, per allineare tali regole a quelle sulle fusioni. Sebbene le direttive sulle fusioni e sulle scissioni non prevedano l'obbligo di mettere a disposizione dei creditori le relazioni di esperti richieste da tali direttive (contrariamente alla relazione di cui all'articolo 10 della seconda direttiva), i creditori vi avranno in pratica accesso, in particolare quando la relazione è pubblicata su Internet.

Tuttavia, quando gli azionisti si avvalgono della possibilità di rinunciare alla relazione di esperti di cui alla terza e sesta direttiva o alla direttiva sulle fusioni transfrontaliere, l'obbligo di redigere una relazione sul contributo in natura dovrebbe continuare ad applicarsi per consentire un grado sufficiente di tutela dei creditori.

2008/0182 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica le direttive 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione[17],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[18],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[19],

considerando che:

(1) Il Consiglio europeo, riunito l'8 e il 9 marzo 2007, ha convenuto sulla necessità di ridurre del 25% gli oneri amministrativi delle società entro il 2012, al fine di accrescere la competitività delle imprese comunitarie.

(2) Il settore del diritto societario è stato identificato come fonte di numerosi obblighi di informazione a carico delle società, alcuni dei quali sembrano superati o eccessivi. Occorre riesaminare tali obblighi di informazione e, laddove appropriato, ridurre gli oneri gravanti sulle società all'interno della Comunità al minimo necessario per garantire la protezione degli interessi delle altre parti in causa.

(3) Per tenere conto delle modifiche del diritto societario finlandese, occorre adattare l'ambito di applicazione della seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa[20], e della terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni[21].

(4) I siti Internet delle società offrono in taluni casi un'alternativa alla pubblicazione nei registri delle società. È pertanto opportuno che le società abbiano la possibilità di utilizzare i loro siti Internet per la pubblicazione dei progetti di fusione e di scissione e degli altri documenti che devono essere messi a disposizione degli azionisti e dei creditori nel processo.

(5) Non è necessario imporre l'obbligo di preparare una situazione contabile nei casi in cui un emittente di titoli quotati pubblica un bilancio semestrale conformemente alla direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE[22].

(6) Una relazione di esperti indipendenti quale prevista dalla direttiva 77/91/CEE è spesso superflua, qualora debba essere redatta una relazione di esperti anche conformemente alla direttiva 78/855/CEE e alla sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni[23]. È opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di dispensare le società dall'obbligo di presentare in questi casi la relazione di esperti di cui alla seconda direttiva o di consentire che entrambe le relazioni possano essere redatte dallo stesso esperto.

(7) Le fusioni tra imprese madri e le loro controllate hanno un impatto economico ridotto sugli azionisti e i creditori. Lo stesso vale per talune scissioni, in particolare quando le società sono scisse in nuove società che sono di proprietà degli azionisti in proporzione ai loro diritti nella società oggetto della scissione. In tali casi occorre pertanto ridurre gli obblighi inerenti alle relazioni di cui alla direttiva 78/855/CEE e 82/891/CEE.

(8) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia ridurre gli oneri amministrativi relativi in particolare agli obblighi di pubblicazione e di documentazione delle società per azioni all'interno della Comunità, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell’azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire il predetto obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 77/91/CEE, 78/855/CEE, 82/891/CEE e 2005/56/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 Modifiche della direttiva 78/855/CEE

La direttiva 78/855/CE è così modificata:

1. All'articolo 1, paragrafo 1, il quattordicesimo trattino è sostituito dal seguente: "- Per la Finlandia: julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag".

2. All'articolo 6 è aggiunto il paragrafo seguente:

"Tale pubblicazione non è obbligatoria per una società se, per un periodo continuativo avente inizio non più tardi di un mese prima del giorno fissato per l'assemblea generale, essa pubblica il progetto di fusione nel suo sito Internet o in altro sito. Quando una società si avvale di tale possibilità, essa pubblica un riferimento che dia accesso a tale sito Internet sulla piattaforma elettronica centrale di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 68/151/CEE. Tale riferimento include la data della pubblicazione del progetto di fusione sul sito Internet."

3. All’articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo:

"Ai fini del primo comma, lettera b), si applica l'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4."

4. L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

1. Gli organi di amministrazione o di direzione di ciascuna delle società partecipanti alla fusione redigono ciascuno una relazione scritta particolareggiata che illustra e giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni.

Nella relazione si deve inoltre far menzione delle eventuali difficoltà particolari di valutazione.

2. Gli organi di direzione o di amministrazione delle società interessate informano l'assemblea generale della loro società nonché gli organi di direzione o di amministrazione delle altre società interessate, affinché informino le rispettive assemblee generali in merito ad ogni modifica importante del patrimonio attivo e passivo intervenuta tra la data di elaborazione del progetto di fusione e la data delle assemblee generali che devono deliberare sul progetto di fusione.

3. La relazione di cui al paragrafo 1 e le informazioni di cui al paragrafo 2 non sono richieste a condizione che tutti gli azionisti e i detentori di altri titoli con diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione abbiano espresso il loro accordo a rinunciarvi."

5. L'articolo 11 è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è così modificato:

i) La lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) se applicabile, le relazioni degli organi di amministrazione o di direzione delle società partecipanti alla fusione previste all'articolo 9;"

ii) è aggiunto il comma seguente:

"Ai fini del primo comma, lettera c), una situazione contabile non è richiesta nelle seguenti situazioni:

a) se la società pubblica una relazione finanziaria semestrale, conformemente all'articolo 5 della direttiva 2004/109/CE, e la mette a disposizione degli azionisti, conformemente al presente paragrafo;

b) se hanno espresso il loro accordo a rinunciarvi tutti gli azionisti ed i detentori di altri titoli con diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione;"

b) al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:

"Quando un azionista ha consentito all'uso, da parte della società, di mezzi elettronici per la trasmissione di informazioni, possono essere fornite copie per posta elettronica."

c) È aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. Una società non è tenuta a mettere a disposizione i documenti di cui al paragrafo 1 nella sua sede legale se, per un periodo continuativo avente inizio non più tardi di un mese prima del giorno fissato per l'assemblea generale, li pubblica sul suo sito Internet.

Il paragrafo 3 non si applica se il sito Internet offre agli azionisti la possibilità di salvare una copia elettronica dei documenti di cui al paragrafo 1 per tutto il periodo di cui al paragrafo 1."

6. All'articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. A tal fine le legislazioni degli Stati membri prevedono, quanto meno, che tali creditori abbiano il diritto di ottenere adeguate garanzie, qualora la situazione finanziaria delle società partecipanti alla fusione renda necessaria tale tutela e qualora detti creditori non dispongano già di tali garanzie.

Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per la tutela di cui al paragrafo 1 e al primo comma. In ogni caso, gli Stati membri provvedono affinché i creditori possano rivolgersi all'autorità amministrativa o giudiziaria competente per ottenere adeguate garanzie, a condizione che possano dimostrare, in modo credibile, che la fusione proposta compromette i loro crediti e che la società non ha fornito loro adeguate garanzie."

7. All'articolo 23, il paragrafo 4 è soppresso.

8. L'articolo 24 è così modificato:

a) il testo della seconda frase è sostituito dal seguente:

"Tale operazione è soggetta alle disposizioni del capitolo II."

b) È aggiunta la seguente frase:

"Gli Stati membri non possono tuttavia imporre gli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere b), c) e d), agli articoli 9 e 10, all'articolo 11, paragrafo 1, lettere d) ed e) , all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), nonché agli articoli 20 e 21."

9. L'articolo 25 è così modificato:

a) La frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:

"Gli Stati membri non impongono l'approvazione di una fusione a norma dell'articolo 24 da parte dell'assemblea generale se sussistono le condizioni seguenti:"

b) Alla lettera b), la seconda frase è soppressa;

c) È aggiunto il seguente paragrafo:

"Ai fini del primo comma, lettera b), si applica l'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4;"

10. Gli articoli 26 e 27 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 26

"Gli articoli 24 e 25 si applicano alle operazioni con le quali una o più società si sciolgono senza liquidazione e trasferiscono l'intero patrimonio attivo e passivo a un'altra società se tutte le azioni e altri titoli, indicati all'articolo 24, della o delle società incorporate appartengono alla società incorporante e/o a persone che detengono tali azioni e titoli a loro nome, ma per conto della società incorporante.

Articolo 27

Nel caso di fusione mediante l'incorporazione di una o più società da parte di un'altra società che è titolare del 90% o più, ma non della totalità, delle loro azioni rispettive e degli altri titoli che conferiscono diritto di voto nell'assemblea generale, gli Stati membri non impongono l'approvazione della fusione da parte dell'assemblea generale della società incorporante, se sussistono le condizioni di cui all'articolo 8, lettere a), b) e c)."

11. All'articolo 28, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente: "Gli Stati membri possono non imporre gli obblighi di cui agli articoli 9, 10 e 11 nel caso di una fusione ai sensi dell'articolo 27 se sussistono le condizioni seguenti:"

12. L'articolo 29 è sostituito dal seguente:

"Articolo 29

Gli articoli 27 e 28 si applicano alle operazioni per cui una o più società si sciolgono senza liquidazione e trasferiscono l'intero patrimonio attivo e passivo ad un'altra società se il 90 % o più, ma non la totalità, delle azioni ed altri titoli indicati all'articolo 27 della o delle società incorporate appartengono alla società incorporante e/o a persone che detengono tali azioni e titoli a loro nome ma per conto della società incorporante."

Articolo 2 Modifiche della direttiva 82/891/CEE

La direttiva 82/891/CEE è così modificata:

1. All'articolo 4 è aggiunto il paragrafo seguente:

"Tale pubblicazione non è obbligatoria per una società se, per un periodo continuativo avente inizio non più tardi di un mese prima del giorno fissato per l'assemblea generale, essa pubblica il progetto di scissione nel suo sito Internet o in altro sito. Quando una società si avvale di tale possibilità, essa pubblica un riferimento che dia accesso a tale sito Internet sulla piattaforma elettronica centrale di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 68/151/CEE. Tale riferimento include la data della pubblicazione del progetto di scissione sul sito Internet."

2. All'articolo 6 è aggiunto il paragrafo seguente:

"Ai fini del paragrafo 1, lettera b), si applica l'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4."

3. All'articolo 7, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Se applicabile, essa menziona inoltre l'elaborazione della relazione riguardante la verifica dei conferimenti non in contanti di cui all'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 77/91/CEE, per le società beneficiarie, nonché il registro presso il quale tale relazione deve essere depositata."

4. All'articolo 8, il paragrafo 3 è soppresso.

5. L'articolo 9 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

"Ai fini dell'applicazione del primo comma, lettera c), la situazione contabile non è richiesta se la società pubblica una relazione finanziaria semestrale, conformemente all'articolo 5 della direttiva 2004/109/CE e la mette a disposizione degli azionisti, conformemente al presente paragrafo;"

b) Al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:

"Quando un azionista ha acconsentito all'uso, da parte della società, di mezzi elettronici per la trasmissione di informazioni, la società può fornire le copie per posta elettronica."

c) È aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. Una società non è tenuta a mettere a disposizione i documenti di cui al paragrafo 1 nella sua sede legale se, per un periodo continuativo avente inizio non più tardi di un mese prima del giorno fissato per l'assemblea generale, li pubblica sul suo sito Internet.

Il paragrafo 3 non si applica se il sito Internet offre agli azionisti la possibilità di salvare una copia elettronica dei documenti di cui al paragrafo 1 per tutto il periodo di cui al paragrafo 1."

6. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

Gli obblighi di cui agli articoli 7 e 8, all'articolo 9, paragrafo 1, lettere c), d) ed e) e all'articolo 9, paragrafi 2 e 3 non si applicano, a condizione che abbiano espresso il loro accordo tutti gli azionisti e i detentori di altri titoli con diritto di voto delle società partecipanti alla scissione.

7. All'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. A tal fine le legislazioni degli Stati membri prevedono, quanto meno, che tali creditori abbiano il diritto di ottenere adeguate garanzie, qualora le situazioni finanziarie della società scissa e della società cui sarà trasferito l'obbligo conformemente al progetto di scissione rendano necessaria tale tutela e qualora detti creditori non dispongano già di tali garanzie.

Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per la tutela di cui al paragrafo 1 e al primo comma. In ogni caso, gli Stati membri provvedono affinché i creditori possano rivolgersi all'autorità amministrativa o giudiziaria competente per ottenere adeguate garanzie, a condizione che possano dimostrare, in modo credibile, che la scissione proposta compromette i loro crediti e che la società non ha fornito loro adeguate garanzie."

8. L'articolo 20 è così modificato:

a) la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

"Fatto salvo l'articolo 6, gli Stati membri non impongono l'approvazione della scissione da parte dell'assemblea generale della società scissa se le società beneficiarie detengono congiuntamente tutte le azioni della società scissa e sussistono le condizioni seguenti:"

b) Alla lettera b), la seconda frase è soppressa;

c) La lettera c) è soppressa;

d) È aggiunto il seguente paragrafo:

"Ai fini del primo comma, lettera b), si applicano l'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4 e l'articolo 10."

9. L'articolo 22 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è soppresso;

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Gli Stati membri non impongono gli obblighi di cui agli articoli 7 e 8 e all'articolo 9, paragrafo 1, lettere c), d), ed e) qualora le azioni di ciascuna delle nuove società siano attribuite agli azionisti della società scissa proporzionalmente ai loro diritti nel capitale di tale società."

Articolo 3 Modifiche della direttiva 2005/56/CE

1. All'articolo 6, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

"La pubblicazione di cui al primo comma non è obbligatoria per una società se, per un periodo continuativo avente inizio non più tardi di un mese prima del giorno fissato per l'assemblea generale, essa pubblica il progetto di fusione nel suo sito Internet o in altro sito. Quando una società si avvale di tale possibilità, essa pubblica un riferimento che dia accesso a tale sito Internet sulla piattaforma elettronica centrale di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 68/151/CEE. Il riferimento include la data della pubblicazione del progetto di fusione sul sito Internet."

2. All'articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Quando una fusione transfrontaliera mediante incorporazione è realizzata da una società che detiene una quota pari o superiore al 90 %, ma non la totalità delle quote e degli altri titoli rappresentativi del capitale sociale che conferiscono diritti di voto nell’assemblea generale della società o delle società incorporate, le relazioni di uno o più esperti indipendenti, nonché i documenti necessari per il controllo sono richiesti soltanto qualora ciò sia previsto dalla legislazione nazionale cui è soggetta la società incorporante o la società incorporata, conformemente alla direttiva 78/855/CEE."

Articolo 4 Modifiche della direttiva 77/91/CEE

La direttiva 77/91/CEE è così modificata:

3. All'articolo 1, paragrafo 1, il quattordicesimo trattino è sostituito dal seguente: "- Per la Finlandia: julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag".

4. All'articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

"5. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente articolo alla formazione di una nuova società tramite fusione o scissione quando viene redatta una relazione di esperti a norma dell'articolo 10 della direttiva 78/855/CEE del Consiglio[24], dell'articolo 8 della direttiva 82/891/CEE[25] o dell'articolo 8 della direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[26].

Quando gli Stati membri decidono di applicare il presente articolo nei casi di cui al primo comma, possono prevedere che la relazione di cui al presente articolo, la relazione di cui all'articolo 10 della direttiva 78/855/CEE, la relazione di cui all'articolo 8 della direttiva 82/891/CEE o la relazione di cui all'articolo 8 della direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, possono essere redatte dallo stesso esperto o esperti."

5. All'articolo 27, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli Stati membri possono non applicare il paragrafo 2 se l'aumento del capitale sottoscritto è effettuato per realizzare una fusione, una scissione o un'offerta pubblica di acquisto o di scambio e per retribuire gli azionisti di una società assorbita, scissa o oggetto dell'offerta pubblica di acquisto o di scambio.

Tuttavia, in caso di fusione o di scissione, ciò vale solo quando viene redatta una relazione di esperti a norma dell'articolo 10 della direttiva 78/855/CEE, dell'articolo 8 della direttiva 82/891/CEE o dell'articolo 8 della direttiva 2005/56/CE.

Quando gli Stati membri decidono di applicare il paragrafo 2 in caso di fusione o scissione, essi possono prevedere che la relazione di cui al presente articolo, la relazione di cui all'articolo 10 della direttiva 78/855/CEE, la relazione di cui all'articolo 8 della direttiva 82/891/CEE o la relazione di cui all'articolo 8 della direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio possano essere redatte dallo stesso esperto o esperti."

Articolo 5 Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2011. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

[1] COM (2006) 689 definitivo, - GU C 78 dell'11.4.2007, pag. 9.

[2] Conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles – Doc 7224/07, Concl. 1.

[3] COM(2007) 394, non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

[4] Direttiva 2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni, GU L 300 del 17.11.2007, pag. 47.

[5] COM(2008) 194, (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[6] GU L 295 del 20.10.1978, pag. 36.

[7] GU L 378 del 31.12.1982, pag. 47.

[8] GU L 310 del 25.11.2005, pag. 1.

[9] GU L 26 del 31.01.1977, pag. 1.

[10] Documento del Consiglio 15222/07 DRS 48.

[11] A6-0101/2008.

[12] Direttiva 2004/109/CE, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE, GU L 390 del 31.12.2004, pag. 1.

[13] Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, GU L 184 del 14.7.2007, pag. 17.

[14] Direttiva 2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006 , che modifica la direttiva 77/91/CEE del Consiglio relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale, GU L 264 del 25.9.2006, pag. 32.

[15] COM(2008) 33, non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale, pag. 23.

[16] Si veda la nota 5.

[17] GU C del , pag. .

[18] GU C del , pag. .

[19] GU C del , pag. .

[20] GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1.

[21] GU L 295 del 20.10.1978, pag. 36.

[22] GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

[23] GU L 378 del 31.12.1982, pag. 47.

[24] GU L 295 del 20.10.1978, pag. 36.

[25] GU L 378 del 31.12.1982, pag. 47.

[26] GU L 310 del 25.11.2005, pag. 1.