52008PC0535

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente le macchine per l'applicazione di antiparassitari, che modifica la direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 relativa alle macchine /* COM/2008/0535 def. - COD 2008/0172 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 5.9.2008

COM(2008) 535 definitivo

2008/0172 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente le macchine per l'applicazione di antiparassitari, che modifica la direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 relativa alle macchine

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA |

Motivazione e obiettivi della proposta Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno riconosciuto, nella decisione che istituisce il 6° programma comunitario di azione in materia di ambiente[1], la necessità di ridurre gli effetti nocivi degli antiparassitari sulla salute umana e sull'ambiente. In un primo tempo, questo obiettivo riguarda i prodotti fitosanitari. Lo scopo è un uso più sostenibile degli antiparassitari e una riduzione dei rischi per la salute umana e l'ambiente che il loro uso comporta, in una misura compatibile con la necessaria protezione delle colture. L'approccio definito a tale scopo prevedeva la piena attuazione e la revisione appropriata della legislazione vigente in materia e l'elaborazione di una strategia tematica sull'uso sostenibile dei pesticidi. La Commissione europea ha adottato tale strategia (di seguito "la strategia tematica")[2] e proposto una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria che tratta dei principali aspetti legislativi della sua attuazione (di seguito "la direttiva quadro")[3]. La strategia tematica fissa cinque grandi obiettivi: ridurre al minimo i rischi e i pericoli per la salute e l'ambiente derivanti dall'impiego dei pesticidi; migliorare i controlli sull'uso e la distribuzione dei pesticidi; sostituire le sostanze più pericolose con alternative più sicure; incentivare pratiche agricole che comportino un ricorso limitato o nullo a pesticidi; istituire un sistema trasparente di comunicazione e monitoraggio dei progressi compiuti. Per quanto riguarda il primo di questi obiettivi e, in particolare, le attrezzature per l'applicazione di antiparassitari, la direttiva quadro proposta prevede che gli Stati membri istituiscano un sistema di manutenzione e ispezione regolari delle attrezzature in uso. Per completare le disposizioni legislative relative alle attrezzature, sono necessarie disposizioni complementari che definiscano i requisiti di tutela dell'ambiente a cui devono conformarsi le nuove attrezzature per l'applicazione di antiparassitari per poter essere immesse sul mercato e messe in servizio. Nella strategia tematica e nel preambolo e nella motivazione della direttiva quadro proposta, la Commissione si è impegnata ad introdurre in una proposta distinta i necessari requisiti di tutela dell'ambiente per le nuove attrezzature per l'applicazione di antiparassitari. A tale scopo, la Commissione propone ora una direttiva che modifica la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine (di seguito direttiva "macchine")[4]. |

Contesto generale Macchine per l'applicazione di antiparassitari ben concepite, costruite e sottoposte a manutenzione svolgono un ruolo significativo ai fini della riduzione degli effetti nocivi degli antiparassitari per la salute umana e in particolare per gli operatori delle macchine e per l'ambiente. L'obiettivo della proposta è di garantire che le nuove macchine per l'applicazione di antiparassitari non causino inutili danni all'ambiente. A tale scopo, la proposta introduce requisiti essenziali di tutela dell'ambiente supplementari che devono essere soddisfatti dalle nuove macchine per l'applicazione di antiparassitari per poter essere immesse sul mercato messe in servizio nella Comunità. L'armonizzazione dei requisiti per queste macchine è indispensabile per assicurare un alto livello di protezione e garantire nel contempo la libera circolazione di questi prodotti nella Comunità. |

Disposizioni vigenti nel settore della proposta La direttiva 98/37/CE relativa alle macchine stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute a cui le macchine immesse sul mercato comunitario devono conformarsi per fruire della libera circolazione nella Comunità e le procedure per la valutazione della conformità a tali requisiti. La direttiva 98/37/CE sarà abrogata dalla direttiva 2006/42/CE con effetto dal 29 dicembre 2009. La direttiva "macchine" si applica alle macchine per l'applicazione di antiparassitari per quanto riguarda la tutela della salute e della sicurezza dei loro utenti e di altre persone esposte ai rischi dovuti al loro funzionamento. I requisiti di tutela dell'ambiente non sono attualmente contemplati dalla direttiva "macchine". Vari Stati membri hanno tuttavia introdotto disposizioni nazionali che stabiliscono requisiti di tutela dell'ambiente applicabili alle attrezzature per l'applicazione di antiparassitari. Inoltre, tre norme europee sono state adottate in questo settore. |

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione La proposta è pienamente coerente con gli obiettivi e le finalità del 6° programma comunitario di azione in materia di ambiente, della strategia dell'Unione europea per uno sviluppo sostenibile, della strategia di Lisbona e della strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi. Essa contribuisce inoltre ad altre politiche, in particolare a quelle miranti al miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori e dei consumatori. È anche conforme all'accordo interistituzionale "Legiferare meglio". |

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |

Consultazione delle parti interessate |

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti Per permettere a tutte le parti interessate di contribuire all'elaborazione della strategia tematica, la Commissione ha organizzato un'ampia consultazione delle istituzioni europee, degli Stati membri e delle altre parti interessate. Questa consultazione si è articolata in quattro fasi e gli standard minimi di consultazione sono stati pienamente rispettati. Nel luglio 2002 la Commissione ha adottato la comunicazione "Verso una strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi"[5], che elencava le misure possibili al fine di raggiungere gli obiettivi specifici della strategia tematica. La comunicazione è stata presentata al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale e pubblicata su Internet per la consultazione del pubblico. Oltre 150 contributi sono stati ricevuti nel corso di questa consultazione. Nel novembre 2002 la Commissione ha inoltre organizzato una conferenza delle parti interessate che ha riunito più di 200 partecipanti rappresentanti l’industria degli antiparassitari, le organizzazioni degli agricoltori, le autorità e le organizzazioni dei consumatori e ambientaliste. Nel 2004 la Commissione ha commissionato a un consulente esterno (BiPRO) uno studio sulla portata degli aspetti legislativi della strategia tematica. Questo studio è stato elaborato sulla base di inchieste e di interviste con rappresentati degli Stati membri (22 risposte) e le principali parti interessate. È stato accompagnato da un gruppo interservizi cui hanno partecipato tutte le direzioni generali interessate e il rapporto finale è stata pubblicata nel sito Internet della Commissione (di seguito: "il rapporto BiPRO")[6]. Ventotto organizzazioni hanno inviato commenti sulle conclusioni dello studio[7]. La consultazione politica interattiva finale è stata condotta dal 17 marzo al 12 maggio 2005. Si è basata sui risultati delle precedenti consultazioni delle parti interessate e ha delineato le principali misure da includere nella strategia tematica. La Commissione ha ricevuto 1767 risposte del pubblico e dalle parti interessate. |

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione Una sintesi dettagliata della consultazione e delle sue conclusioni figura nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla valutazione d'impatto della strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi (qui di seguito: "la valutazione d'impatto")[8]. Le conclusioni del Consiglio, la risoluzione del Parlamento, il parere del Comitato economico e sociale e i contributi pubblici sono riassunti all'allegato 1 della valutazione d'impatto. Tutti i commenti sono anche disponibili su Internet[9]. Le risposte ricevute nel corso della consultazione politica interattiva finale sono riassunte all'allegato 2 della valutazione d'impatto[10]. |

Ricorso al parere di esperti |

Settori scientifici/di competenza interessati Agricoltura, settore fitosanitario, macchine e ingegneria (attrezzature per l'applicazione di antiparassitari, in particolare macchine irroratrici e relativi accessori), irrorazione aerea, analisi degli effetti economici, sociali e ambientali. Metodologia applicata Consultazioni bilaterali con le parti interessate, organizzazione di riunioni, partecipazione a conferenze e uno studio commissionato a un consulente esterno. Principali organizzazioni/esperti consultati Autorità degli Stati membri, industria degli antiparassitari e delle attrezzature per l'applicazione di antiparassitari, organizzazioni di agricoltori, istituzioni accademiche, comitato europeo di normazione (CEN) e associazioni di protezione dell'ambiente. Sintesi dei pareri pervenuti e utilizzati Per quanto riguarda le nuove macchine per l'applicazione di antiparassitari, la consultazione ha confermato la necessità di stabilire requisiti di tutela dell'ambiente cui esse devono conformarsi per potere essere immesse sul mercato o messe in servizio. Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti I pareri degli esperti sono stati pubblicati su Internet[11]. |

Valutazione dell'impatto La proposta di modifica della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per quanto riguarda le macchine per l'applicazione di antiparassitari è basata sul rapporto BiPRO e sulla valutazione dell'impatto delle proposte legislative basate sulla strategia tematica. Opzioni considerate La valutazione di impatto tratta delle opzioni relative alle attrezzature per l'applicazione degli antiparassitari al punto 4.1.2 "Norme per il controllo e la certificazione delle attrezzature per la distribuzione". Nella valutazione di impatto, il termine "controllo" designa la manutenzione e l'ispezione periodici delle attrezzature per l'applicazione di antiparassitari cui si applicano le disposizioni proposte nella direttiva quadro. Il termine "certificazione" designa la progettazione, la costruzione e la valutazione della conformità delle nuove attrezzature per l'applicazione di antiparassitari oggetto della presente proposta. Per quanto riguarda la certificazione delle nuove attrezzature per l'applicazione di antiparassitari, la valutazione di impatto ha considerato le seguenti opzioni: nessuna azione a livello comunitario (opzione 5)[12]; introduzione di un sistema di certificazione volontario (opzione 6)[13]; obbligo per gli Stati membri di istituire un sistema di certificazione obbligatorio a livello nazionale (opzione 1)[14]; introduzione di un sistema di certificazione obbligatorio delle nuove attrezzature a livello comunitario (opzione 2, primo paragrafo)[15]. La conclusione della valutazione di impatto, presentata al punto 6.2.2 e nelle tabelle 6-45 e 6-46 del documento[16], è che l'introduzione di un sistema di certificazione obbligatorio delle nuove attrezzature per l'applicazione di antiparassitari a livello comunitario è la sola opzione che permetta di raggiungere gli obiettivi della strategia tematica in fatto di tutela dell'ambiente e della salute umana. Inoltre, le altre opzioni perpetuerebbero le disposizioni nazionali divergenti che costituiscono ostacoli alla libera circolazione delle merci nella Comunità (v. oltre, punto 3 Principio di sussidiarietà). Possibili effetti Il rapporto BiPRO esamina i possibili effetti dell'introduzione di requisiti per l'immissione sul mercato di nuove attrezzature per l'applicazione di antiparassitari[17]. Si prevede che l'armonizzazione a livello dell'UE di tali requisiti in generale rafforzerà gli standard di protezione ambientale per le nuove macchine. Di conseguenza, i costi medi di produzione di queste attrezzature potrebbero aumentare. L'eventuale aumento dei costi sarebbe distribuito in modo diseguale, perché numerosi costruttori producono già macchine rispondenti alle regolamentazioni o ai sistemi di certificazione in vigore in alcuni Stati membri, mentre altri dovrebbero elevare sensibilmente i loro standard di fabbricazione. Per i primi, l'armonizzazione dei requisiti di protezione ambientale a livello comunitario avrebbe il vantaggio di garantire una concorrenza equa sul mercato interno. Nell'eventuale aumento dei costi di messa in conformità si possono distinguere due componenti: il costo una tantum dell'adeguamento della progettazione e dei processi di produzione e il costo di produzione dovuto, ad esempio, all'incorporazione nelle macchine di nuovi o più complessi dispositivi e sistemi di comando. Questi costi non possono essere stimati con precisione, dato che i costruttori non distinguono in generale tra i fattori di costo relativi alla messa in conformità ai requisiti legali e quelli connessi al regolare aggiornamento dei loro modelli per rispondere alla domanda del mercato di migliori prestazioni e ad altre esigenze dei clienti. I costi sostenuti dai costruttori che fossero obbligati ad elevare sensibilmente i loro standard di produzione saranno probabilmente trasferiti sugli utenti, nella misura in cui le condizioni del mercato lo consentano, attraverso un aumento dei prezzi. La valutazione di impatto, supponendo una durata di vita media di 12-15 anni per macchina irroratrice, stima che siano acquistati nella Comunità da 125 000 a 250 000 nuove irroratrici all'anno. Grazie alla loro maggiore efficacia, le irroratrici conformi ai nuovi requisiti di tutela dell'ambiente dovrebbero consumare meno antiparassitari e ridurre le dispersioni durante le operazioni di miscelazione, riempimento, irrorazione e pulitura. La riduzione annua media del consumo di antiparassitari risultante è difficile da stimare, ma certamente permetterà agli utenti di realizzare risparmi che compenseranno probabilmente l'eventuale aumento dei prezzi di alcuni tipi di irroratrici. D'altra parte, il minor uso di antiparassitari potrebbe portare a una riduzione del fatturato dell'industria degli antiparassitari e a soppressioni di posti di lavoro. A lungo termine, si prevede che l'introduzione di requisiti di tutela dell'ambiente per le nuove macchine per l'applicazione di antiparassitari avrà effetti positivi sulla salute umana e l'ambiente grazie alla minore esposizione agli antiparassitari e alla riduzione degli effetti nocivi per la salute umana e l'ambiente di tale esposizione[18]. |

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

Sintesi delle misure proposte La presente proposta introduce nuovi requisiti di tutela dell'ambiente per quanto riguarda l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di nuove macchine per l'applicazione di antiparassitari nello Spazio economico europeo. Questi requisiti essenziali supplementari sono disposizioni obbligatorie intese ad assicurare che i prodotti non causino inutili danni all'ambiente. |

Base giuridica La base giuridica della proposta di modifica della direttiva "macchine" è l'articolo 95 del trattato CE, che enuncia i principi dell'istituzione del mercato interno. La direttiva "macchine" garantisce la libera circolazione delle macchine che rientrano nel suo campo d'applicazione e rispondono ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza e alle procedure di valutazione della conformità stabilite dalla direttiva. |

Principio di sussidiarietà Si applica il principio di sussidiarietà in quanto la proposta non rientra nella sfera di competenza esclusiva della Comunità. |

Gli obiettivi della proposta non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri per i motivi qui di seguito indicati. |

Alcuni Stati membri hanno già introdotto requisiti obbligatori di tutela dell'ambiente e procedure di valutazione della conformità per le attrezzature per l'applicazione di antiparassitari. Altri Stati membri hanno annunciato progetti di regolamentazione in questo campo. Lasciare che i requisiti di tutela dell'ambiente per queste attrezzature siano stabiliti mediante un sistema di certificazione volontario o sistemi di certificazione istituiti dagli Stati membri a livello nazionale avrebbe la conseguenza di perpetuare o moltiplicare disposizioni e procedure nazionali divergenti aventi obiettivi simili, e questo comporterebbe costi inutili per l'industria e ostacoli alla libera circolazione delle merci nella Comunità. |

Gli obiettivi della proposta possono essere realizzati più efficacemente a livello comunitario per i motivi qui di seguito indicati. L'armonizzazione dei requisiti di tutela dell'ambiente e delle procedure di valutazione della conformità a livello comunitario è il solo modo per raggiungere l'obiettivo di tutela dell'ambiente perseguito, garantendo un livello equivalente di protezione in tutta la Comunità, la concorrenza equa tra i produttori e la libera circolazione delle merci nel mercato interno. |

La proposta è pertanto conforme al principio di sussidiarietà. |

Principio di proporzionalità |

La presente proposta non va al di là di quanto è necessario per raggiungere il suo obiettivo ed è quindi conforme al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato. La proposta è limitata ai requisiti essenziali cui devono essere conformi le macchine per l'applicazione di antiparassitari per poter essere immesse sul mercato e/o messe in servizio; alle organizzazioni europee di normazione spetta il compito di elaborare le norme tecniche che definiscono le specifiche dettagliate che consentono ai costruttori di conformarsi a tali requisiti. L'applicazione di queste norme armonizzate rimane volontaria ma conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali in questione. |

L'onere amministrativo per la Comunità e le autorità nazionali è ridotto al minimo dall'inclusione nella direttiva "macchine", come proposto, dei requisiti di tutela dell'ambiente per le macchine per l'applicazione di antiparassitari. Gli Stati membri sopporteranno una sola volta l'onere amministrativo connesso al recepimento nel diritto nazionale della direttiva modificativa. Una volta applicata la modifica, gli oneri amministrativi per gli Stati membri e la Comunità risultanti dalla gestione e dall'applicazione dei nuovi requisiti ambientali (vigilanza del mercato, cooperazione amministrativa, organizzazione e partecipazione al comitato e al gruppo di lavoro "macchine", gestione delle norme, ecc.) resterebbero sostanzialmente invariati rispetto a quelli connessi alla gestione e all'applicazione della direttiva "macchine" nel suo insieme. La conformità ai nuovi requisiti stabiliti dalla direttiva "macchine" secondo quanto proposto avrebbe anche il vantaggio di ridurre al minimo l'onere amministrativo gravante sui costruttori di attrezzature per l'applicazione di antiparassitari. Il fascicolo tecnico del costruttore dovrà essere aggiornato, ma la dichiarazione CE di conformità che deve accompagnare ogni macchina coprirà anche i nuovi requisiti di tutela dell'ambiente; la sola modifica necessaria consisterà nell'aggiungere un riferimento alle pertinenti norme armonizzate applicate. L'eventuale aumento dei costi risultante dall'applicazione di nuovi requisiti armonizzati è ampiamente compensato dalla riduzione dei costi attuali e futuri prevedibili dovuti dalla mancanza di armonizzazione, ossia i costi di progettazione e di produzione e l'onere amministrativo che i costruttori sostengono per applicare regolamentazioni e procedure nazionali divergenti in un numero crescente di Stati membri. |

Scelta dello strumento |

Strumento proposto: direttiva. Le nuove macchine per l'applicazione di antiparassitari sono già soggette alla direttiva "macchine" per quanto riguarda la tutela della salute e della sicurezza degli operatori e delle altre persone esposte. Ai fini di una migliore regolamentazione, si ritiene preferibile stabilire tutti i requisiti applicabili a una data categoria di prodotti in un unico atto legislativo, evitando in tal modo sovrapposizioni o requisiti contraddittori e prevedendo una sola procedura di valutazione della conformità. Per questo motivo si propone di incorporare nella direttiva "macchine", per mezzo di una direttiva modificativa, i requisiti di tutela dell'ambiente per le macchine per l'applicazione di antiparassitari. |

La proposta è quindi in linea con l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio". |

4. INCIDENZA SUL BILANCIO |

Nessuna. |

5. ALTRE INFORMAZIONI |

Tavola di concordanza Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la direttiva. |

Spazio economico europeo L'atto proposto riguarda una materia di competenza dello Spazio economico europeo e va pertanto esteso ad esso. |

Esposizione dettagliata della proposta Il preambolo della proposta consta di tre considerando. I primi due enunciano il contesto e l'obiettivo della proposta. Il terzo spiega per quale motivo si propone di introdurre la tutela dell'ambiente fra gli obiettivi della direttiva "macchine" e precisa che, in questa proposta, i requisiti di tutela dell'ambiente sono limitati alle macchine per l'applicazione di antiparassitari e ai rischi per l'ambiente contemplati dai nuovi requisiti essenziali di cui è proposta l'aggiunta nell'allegato I della direttiva. Sono proposte appropriate modifiche di alcuni articoli della direttiva per introdurre la tutela dell'ambiente fra i suoi obiettivi. L'articolo 2 definisce alcuni termini fondamentali utilizzati nella direttiva. Si propone di aggiungere a questo articolo una definizione di "requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute". L'inclusione della tutela dell'ambiente, se del caso, nella definizione di "requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute" evita la necessità di modificare i numerosi riferimenti ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute che la direttiva contiene. L'obiettivo della tutela dell'ambiente è anche menzionato nelle modifiche dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 9, paragrafo 3, e dell'articolo 11, paragrafo 1. L'allegato I stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute applicabili alle macchine. Il primo principio generale enunciato nell'introduzione dell'allegato è modificato per includere l'obbligo per i costruttori di macchine per l'applicazione di antiparassitari di valutare, se del caso, i rischi di danno per l'ambiente. Si propone di includere nella parte 2 dell'allegato I i requisiti di tutela dell'ambiente per le macchine per l'applicazione di antiparassitari. Nella parte 2 sono stabiliti i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute supplementari per varie categorie di macchine. Si propone di aggiungere un riferimento alle macchine per l'applicazione di antiparassitari nel primo paragrafo, che definisce l'oggetto della parte 2. I nuovi requisiti supplementari di tutela dell'ambiente sono introdotti in un nuovo punto 2.4. I requisiti stabiliti dal proposto nuovo punto 2.4 dell'allegato I si riferiscono alle macchine per l'applicazione di antiparassitari. Una definizione di "macchine per l'applicazione di antiparassitari" è data al punto 2.4.1. Essa precisa che i requisiti si applicano alle macchine utilizzate per applicare prodotti fitosanitari[19] e biocidi utilizzati contro gli animali nocivi[20], secondo l'ambito definito dalla strategia tematica e dalla direttiva quadro. Le macchine per l'applicazione di antiparassitari possono essere semoventi, trainate, montate sui veicoli, semimontate, aerotrasportate e fisse ed essere utilizzate a fini professionali o privati. Comprendono anche le macchine portatili e tenute a mano motorizzate o azionate manualmente munite di camera di pressione. I requisiti di cui al punto 2.4 non si applicano alle macchine portatili o tenute a mano azionate manualmente non munite di camera di pressione o ad attrezzature semplici prive di parti mobili, dato che le macchine di questo tipo non rientrano nel campo di applicazione della direttiva "macchine". I punti da 2.4.2 a 2.4.8 stabiliscono i requisiti essenziali intesi ad assicurare che le macchine per l'applicazione di antiparassitari siano progettate e costruite in modo da ridurre al minimo i danni per l'ambiente e siano corredate delle necessarie istruzioni relative al loro uso, alla loro manutenzione e alla loro ispezione. Va notato che oltre ai nuovi requisiti proposti si applicano alle macchine per l'applicazione di antiparassitari i requisiti pertinenti dell'allegato I, ivi compreso il requisito di cui al punto 3.5.3 relativo alla protezione dell'operatore contro il rischio di esposizione alle emissioni pericolose, conformemente al principio generale 4 enunciato nell'introduzione dell'allegato I. I nuovi requisiti essenziali proposti dovranno essere affiancati dalle specifiche tecniche di norme armonizzate per le diverse tipologie di macchine per l'applicazione di antiparassitari. A tale scopo, la Commissione affiderà un opportuno mandato agli enti europei di normazione. |

2008/0172 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente le macchine per l'applicazione di antiparassitari, che modifica la direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 relativa alle macchine

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione[21],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[22],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[23],

considerando quanto segue:

(1) L'uso degli antiparassitari è riconosciuto come una minaccia per la salute umana e l'ambiente. Nella sua comunicazione "Una strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi"[24], la Commissione ha adottato una strategia che mira a ridurre i rischi per la salute umana e l'ambiente risultanti dall'uso dei pesticidi. Inoltre, la Commissione ha proposto una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi[25] (di seguito "la direttiva quadro").

(2) La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle macchine utilizzate per l'applicazione degli antiparassitari svolgono un ruolo significativo ai fini della riduzione degli effetti nocivi degli antiparassitari per la salute umana e l'ambiente. Per quanto riguarda le attrezzature per l'applicazione di antiparassitari già utilizzate dagli operatori professionali, la direttiva quadro introduce prescrizioni relative alle ispezioni e alla manutenzione cui esse devono essere sottoposte.

(3) La direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine[26] stabilisce già i requisiti di protezione della salute e della sicurezza delle persone e, se del caso, degli animali domestici e dei beni. Per garantire la coerenza di tale direttiva con la direttiva quadro, è opportuno includere nella direttiva 2006/42/CE requisiti essenziali di protezione dell'ambiente applicabili alla progettazione e alla costruzione di nuove macchine per l'applicazione di antiparassitari.

(4) A tale scopo, è anche necessario includere nelle disposizioni della direttiva 2006/42/CE un riferimento alla protezione dell'ambiente, limitando questo obiettivo alla categoria di macchine e ai rischi soggetti a requisiti specifici di protezione dell'ambiente.

(5) La direttiva 2006/42/CE deve quindi essere modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifica della direttiva 2006/42/CE

La direttiva 2006/42/CE è così modificata:

1. Nell'articolo 2 è aggiunta la seguente lettera m):

“m) ‘ requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute ’: disposizioni obbligatorie intese ad assicurare che i prodotti non pregiudichino la salute o la sicurezza delle persone e, se del caso, degli animali domestici, dei beni o dell'ambiente .”

2. Nell'articolo 4 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti utili affinché le macchine possano essere immesse sul mercato e/o messe in servizio unicamente se soddisfano le pertinenti disposizioni della direttiva e non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone o , se del caso, degli animali domestici, dei beni o dell'ambiente quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili.”

3. Nell'articolo 9, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

“ Nei casi di cui al paragrafo 1, la Commissione consulta gli Stati membri e le altri parti interessate indicando le misure che intende adottare per garantire, a livello comunitario, un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone e, se del caso, degli animali domestici, dei beni o dell'ambiente.”

4. Nell'articolo 11 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Se uno Stato membro constata che una macchina oggetto della presente direttiva, provvista della marcatura "CE", accompagnata dalla dichiarazione CE di conformità e utilizzata conformemente alla sua destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili rischia di compromettere la salute e la sicurezza delle persone o , se del caso, degli animali domestici, dei beni o dell'ambiente , esso adotta tutti i provvedimenti utili al fine di ritirare la suddetta macchina dal mercato, vietarne l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio oppure limitarne la libera circolazione.”

5. L'allegato I è così modificato:

a) nei Principi generali, il punto 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il fabbricante di una macchina, o il suo mandatario, deve garantire che sia effettuata una valutazione dei rischi per stabilire i requisiti di sicurezza e di tutela della salute che concernono la macchina. La macchina deve inoltre essere progettata e costruita tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi.

Con il processo iterativo della valutazione dei rischi e della riduzione dei rischi di cui sopra, il fabbricante o il suo mandatario:

- stabilisce i limiti della macchina, il che comprende l'uso previsto e l'uso scorretto ragionevolmente prevedibile,

- individua i pericoli cui può dare origine la macchina e le situazioni pericolose che ne derivano,

- stima i rischi, tenendo conto della gravità dell'eventuale danno per la salute e, se del caso, per l'ambiente e della probabilità che si verifichi,

- valuta i rischi al fine di stabilire se sia necessaria una riduzione del rischio conformemente all'obiettivo della presente direttiva,

- elimina i pericoli o riduce i rischi che ne derivano, applicando le misure di protezione nell'ordine indicato nel punto 1.1.2, lettera b).”

b) La parte 2 è così modificata:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

“Le macchine alimentari, le macchine per prodotti cosmetici o farmaceutici, le macchine tenute e/o condotte a mano, le macchine portatili per il fissaggio e altre macchine ad impatto, le macchine per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili e le macchine per l'applicazione di antiparassitari devono soddisfare tutti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute descritti nel presente capitolo (cfr. Principi generali, punto 4).”

ii) È aggiunto il seguente punto 2.4:

“2.4. MACCHINE PER L'APPLICAZIONE DI ANTIPARASSITARI

2.4.1. Definizione

Per "macchine per l'applicazione di antiparassitari" s'intendono le macchine specificamente utilizzate per l'applicazione di prodotti fitosanitari quali definiti dal regolamento (CE) n. (…)[27] o di biocidi utilizzati contro gli animali nocivi appartenenti ai tipi di prodotto da 14 a 19 quali definiti nell'allegato V della direttiva 98/8/CE[28] .

2.4.2. Considerazioni generali

Le macchine per l'applicazione di antiparassitari devono essere progettate e costruite in modo da poter essere utilizzate, regolate e sottoposte a manutenzione senza causare inutili danni all'ambiente .

2.4.3. Comando e controllo

Dal posto di pilotaggio devono essere possibili il comando e il controllo del funzionamento delle macchine.

2.4.4. Riempimento e svuotamento

Le macchine devono essere progettate e costruite in modo da facilitare il riempimento preciso e lo svuotamento completo e da evitare ogni dispersione accidentale di antiparassitari nel corso di tali operazioni .

2.4.5. Applicazione

2.4.5.1. Tasso di applicazione

Le macchine devono essere munite di dispositivi che permettano di regolare in modo facile, preciso e affidabile il tasso di applicazione .

2.4.5.2. Distribuzione e deposizione

Le macchine devono essere progettate e costruite in modo da assicurare una distribuzione u niforme e una deposizione omogenea degli antiparassitari nelle zone bersaglio e da ridurre al minimo la dispersione al di fuori di tali zone .

Quando la funzione di applicazione è disattivata, deve essere evitata la dispersione degli antiparassitari .

2.4.6. Manutenzione

2.4.6.1. Pulitura

Le macchine devono essere progettate e costruite in modo da facilitare la pulitura, in particolare del serbatoio .

2.4.6.2. Riparazione

Le macchine devono essere progettate e costruite in modo da facilitare la sostituzione delle parti usurate. Deve essere possibile collegare alle macchine gli strumenti di misura necessari per verificarne il buon funzionamento .

2.4.7. Marcatura

2.4.7.1. Ugelli

Gli ugelli devono essere contrassegnati in modo che il loro tipo e la loro dimensione possano essere identificati direttamente o in base alle informazioni fornite nel manuale di istruzioni.

2.4.7.2. Filtri

I filtri e i setacci devono essere contrassegnati in modo che il tipo e la dimensione delle maglie possano essere identificati direttamente o in base alle informazioni fornite nel manuale di istruzioni .

2.4.8. Istruzioni

Nelle istruzioni per l'uso devono figurare le indicazioni seguenti:

a) le precauzioni da prendere durante il riempimento, lo svuotamento e la pulitura per evitare la contaminazione dell'ambiente ;

b) le condizioni d'uso e le corrispondenti predisposizioni e regolazioni che assicurino la distribuzione uniforme e la deposizione omogenea degli antiparassitari per evitarne la dispersione ;

c) il tipo e la dimensione degli ugelli;

d) il tipo e la dimensione delle maglie dei setacci e dei filtri;

e) la frequenza di verifica e i criteri per la sostituzione degli ugelli, dei setacci e dei filtri;

f) le restrizioni d'uso di determinati antiparassitari;

g) il collegamento e l'uso di attrezzature e di accessori speciali;

h) i controlli da effettuare sulle macchine, secondo le disposizioni pertinenti della direttiva […][29] . ”

Articolo 2 Trasposizione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [DATA…]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni con effetto dal [DATA…].

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2 Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, nonché una tabella di corrispondenza tra le disposizioni della presente direttiva e le disposizioni nazionali adottate.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

[1] Decisione 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, GU L 242 del 10.9.2002, pagg 1-15.

[2] COM(2006) 372 def., Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi ,

http://ec.europa.eu/environment/ppps/pdf/com_2006_0372.pdf

[3] COM(2006) 373 def., Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, http://ec.europa.eu/environment/ppps/pdf/com_2006_0373.pdf

[4] Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione), GU L 157 del 9.6.2006, pagg. 24-86.

[5] COM(2002) 349, http://europa.eu.int/comm/environment/ppps/1st_step_com.htm

[6] Assessing economic impacts of the specific measures to be part of the Thematic Strategy on the Sustainable use of pesticides , Final report, October 2004, Beratungsgesellschaft für integrierte Problemlösungen (BiPRO),

http://ec.europa.eu/environment/ppps/pdf/bipro_ppp_final_report.pdf

[7] http://ec.europa.eu/environment/ppps/2nd_step_react.htm

[8] SEC (2006) 894, Commission staff working paper on the Impact Assessment of the Thematic Strategy on the Sustainable use of pesticides , http://ec.europa.eu/environment/ppps/pdf/sec_2006_0894.pdf

[9] Per tutti i commenti, si veda http://ec.europa.eu/environment/ppps/1st_step_consul.htm. I documenti e le relazioni della consultazione delle parti interessate sono disponibili in http://ec.europa.eu/environment/ppps/1st_step_conf.htm

[10] I risultati sono anche disponibili su Internet: http://ec.europa.eu/environment/ppps/pdf/stats_consult.pdf

[11] http://europa.eu.int/comm/environment/ppps/2nd_step_tech.htm

[12] Documento citato alla nota 8, pag. 38.

[13] Ibidem , pag. 38.

[14] Ibidem , pag. 37.

[15] Ibidem , pag. 37.

[16] Ibidem , pagg. 143-146.

[17] Cf. documento citato alla nota 6, in particolare punto 4.5 – pagg. 72-74, Impacts : punto 10 – pagg. 218-258.

[18] Cf. documento citato alla nota 8, in particolare Policy options : punto 4.1.2 – pag. 37, Impacst : punto 6.1.2 – pagg. 90-98, Comparing the options : punto 6.2.2 – pagg. 143-146, e Comments received : punto 9.10 – pagg. 197-198.

[19] Si veda la proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari, 11 marzo 2008, COM(2008) 93 def..

[20] Prodotti da 14 a 19 di cui all'allegato V della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1 (modificata da ultimo dalla direttiva 2007/47/CE, GU L 247 del 21.9.2007, pag. 21).

[21] GU C […] del […], pag. […].

[22] GU C […] del […], pag. […].

[23] GU C […] del […], pag. […].

[24] COM(2006) 372 def.

[25] COM(2006) 373 def.

[26] GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.

[27] Regolamento (CE) n. […] relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, GU L […] del […], pag. […].

[28] Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1 (modificata da ultimo dalla direttiva 2007/47/CE), GU L 247 del 21.9.2007, pag. 21.

[29] Direttiva […] del Parlamento europeo e del Consiglio, del […], che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, GU L […] del […], pag. […].