Proposta di Regolamento (CE) n. …/… del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) /* COM/2008/0483 def. - CNS 2008/0159 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 23.7.2008 COM(2008) 483 definitivo 2008/0159 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO (CE) n. …/… DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Contesto della proposta 1.1. Motivazione e obiettivi della proposta L'impresa comune è uno strumento previsto dal trattato che istituisce la Comunità europea, che permette alla Comunità di creare le strutture, in particolare i partenariati pubblico-privato, necessarie alla migliore esecuzione dei programmi comunitari di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione. La prima impresa comune creata ai sensi dell'articolo 171 del trattato è stata l'impresa comune GALILEO, costituita nel 2002[1], che ha tra l'altro ispirato la proposta relativa all'istituzione dell'impresa comune SESAR, presentata nel 2005[2]. Tuttavia, questi soggetti non sono ulteriormente definiti nella legislazione comunitaria o nazionale. L'assenza di una definizione chiara dello status giuridico di detti soggetti, a metà tra organismo comunitario e impresa privata, ha creato varie difficoltà nell'istituzione della loro struttura giuridica e amministrativa, la quale deve essere conforme agli obblighi fissati sia dalla Comunità che dallo Stato ospitante. Conformemente alle disposizioni del Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo, le iniziative tecnologiche congiunte devono essere attuate da imprese comuni costituite ai sensi dell'articolo 171 del trattato. Tenuto conto del numero di iniziative tecnologiche congiunte proposte e delle implicazioni giuridiche e di bilancio della loro costituzione, le istituzioni dell'UE si sono occupate in modo specifico di definire meglio lo status di tali soggetti per definire un orientamento comune in merito alla loro costituzione. Per assicurare la conformità con l'approccio adottato dalla Comunità per la costituzione di questi organismi, l'impresa comune SESAR deve beneficiare dello stesso trattamento riservato a strutture analoghe. Inoltre, essi sono stati costituiti tutti come strumenti di attuazione del Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo e devono quindi essere tutti disciplinati da un insieme coerente di norme. L'obiettivo della presente proposta è armonizzare il regolamento e lo statuto dell'impresa comune SESAR, che è nelle prime fasi della sua costituzione, con il nuovo approccio adottato dalle istituzioni UE per la costituzione delle imprese comuni. 1.2. Contesto generale La proposta relativa alla costituzione dell'impresa comune SESAR è stata presentata al momento della liquidazione delle attività dell'impresa comune GALILEO. È per questo che la proposta relativa al SESAR è stata anche discussa alla luce degli "insegnamenti tratti" dall'impresa comune GALILEO. Dalle discussioni svoltesi nel corso dell'iter legislativo era emerso che un'impresa comune non può essere considerata un organismo comunitario (al pari di un'agenzia comunitaria) né un'organizzazione internazionale, a causa della partecipazione di soggetti privati. Ciò significa che essa doveva conformarsi agli obblighi giuridici imposti dallo Stato ospitante, sebbene alcuni obblighi derivino anche dal suo "carattere comunitario". L'impresa comune SESAR è stata infine costituita dal regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, e la sede è stata fissata a Bruxelles. Essa conta due membri fondatori: la Comunità, rappresentata dalla Commissione europea, ed Eurocontrol, rappresentato dalla sua Agenzia. Essendo concepita come partenariato pubblico-privato, l'impresa comune SESAR è aperta all'adesione di soggetti pubblici e privati, anche di paesi terzi. Lo status giuridico dell'impresa comune non è definito con precisione nel trattato né in altri atti legislativi comunitari o nazionali diversi dai regolamenti relativi alla costituzione delle imprese comuni. Si è dunque ritenuto che non esista una base giuridica che consenta di accordare a tali soggetti l'esenzione dall'IVA e dalle accise, o i benefici derivanti dal protocollo sui privilegi e sulle immunità concessi alle istituzioni e agli organi dell'UE, e che il suo personale non possa essere esonerato dal pagamento delle imposte nazionali, dei contributi sociali e di oneri analoghi. Tuttavia, tenuto conto del campo di azione dell'impresa comune, gli Stati membri hanno accettato di inserire una disposizione che prevede la possibilità di un'esenzione fiscale (articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 219/2007): " Gli Stati membri adottano tutte le misure utili ad accordare all'impresa comune la più ampia esenzione fiscale possibile per quanto concerne l'IVA ed altre imposte e accise. " Questa disposizione non costituisce tuttavia un impegno vincolante per gli Stati membri a concedere all'impresa comune SESAR una forma qualsiasi di esenzione fiscale. D'altra parte, si riconosce anche che l'impresa comune SESAR è " un soggetto senza scopo di lucro che destina tutte le sue risorse alla gestione di un programma pubblico di ricerca di interesse europeo ". I suoi membri fondatori sono due organizzazioni internazionali, le quali finanziano due terzi del suo bilancio complessivo tramite risorse pubbliche destinate alle attività di R&S. La costituzione dell'impresa comune è stata avviata immediatamente dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 219/2007. Nel 2007 sono stati creati gli organi di governo (costituiti dal consiglio di amministrazione e dal direttore esecutivo) ed una struttura amministrativa iniziale ed è stato avviato il processo di adesione. Conformemente al vigente programma di lavoro, la struttura e il regolamento interno dell'impresa comune SESAR, nonché il completamento del processo di adesione, dovranno essere finalizzati entro la fine del 2008. L'obiettivo dell'impresa comune SESAR è avviare le sue attività di sviluppo nel 2009. Dopo la presentazione della proposta relativa all'impresa comune SESAR, sono state avviate discussioni in merito alla costituzione di altre quattro proposte di imprese comuni (CLEAN SKY[3], ENIAC[4], IMI[5] e ARTEMIS[6]), sulla base dell'articolo 171 del trattato, per l'attuazione di iniziative tecnologiche congiunte nel quadro del Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico. Questi nuovi soggetti sono analoghi all'impresa comune SESAR nella misura in cui anch'essi realizzano e gestiscono progetti ambiziosi di R&S, ai quali partecipano soggetti pubblici e privati. All'epoca, visto il numero crescente di iniziative di questo genere e considerati il volume dei finanziamenti comunitari e le implicazioni dell'articolo 185 del regolamento finanziario relativo agli "organismi creati dalle Comunità", le istituzioni dell'UE hanno riconosciuto la necessità di una migliore definizione dello status giuridico delle imprese comuni. È stato pertanto adottato un nuovo approccio, basato sulla possibilità di costituire le imprese comuni come organismi comunitari, ai quali, di conseguenza, si applicano il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e le disposizioni dell'articolo 185 del regolamento finanziario. Tale è stato l'approccio seguito per la creazione delle summenzionate quattro nuove imprese comuni, chiaramente definite come organismi comunitari nei rispettivi atti costitutivi. Da tale status deriva un certo numero di privilegi e di obblighi, definiti nei regolamenti e negli statuti degli stessi organismi, tenendo conto della loro natura specifica e delle loro necessità operative. 1.2.1. Disposizioni vigenti nel settore della proposta Dopo la costituzione dell'impresa comune SESAR sono state create quattro nuove imprese comuni ai sensi dell'articolo 171 del trattato, ossia ARTEMIS, CLEAN SKY, IMI ed ENIAC. 1.2.2. Coerenza con altri obiettivi e politiche dell 'Unione La presente proposta mira ad assicurare che la costituzione dell'impresa comune SESAR sia conforme all'approccio approvato dalle istituzioni per la costituzione di imprese comuni ai sensi dell'articolo 171 del trattato. Le modifiche proposte al regolamento relativo all'impresa comune SESAR e al suo statuto riflettono i principi dell'approccio comunitario alla costituzione di imprese comuni e sono in linea con le relative disposizioni dei regolamenti che istituiscono le imprese comuni citate al punto 1.2.1. 2. Consultazione delle parti interessate e valutazione dell 'IMPATTO 2.1. Consultazione delle parti interessate 2.1.1. Metodi di consultazione, principali settori consultati e profilo generale dei partecipanti Non applicabile. 2.1.2. Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione 2.2. Ricorso al parere di esperti Informazioni relative all'impatto della presente proposta sono state fornite dai servizi amministrativi dell'impresa comune SESAR. Si è fatto anche riferimento al documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle implicazioni in termini di bilancio e di personale della proposta di decisione del Consiglio su Europol[7]. 2.3. Valutazione dell 'impatto Il principale obiettivo della presente proposta è assicurare un approccio coerente alla costituzione delle imprese comuni ai sensi dell'articolo 171 del trattato. Uniformando il regolamento e lo statuto dell'impresa comune SESAR con quelli delle summenzionate iniziative tecnologiche congiunte si avrebbero inoltre sostanziali effetti positivi dal punto di vista finanziario sia per l'impresa comune SESAR che per quanto riguarda la fase di sviluppo del programma SESAR. Le economie consentite dal nuovo statuto permetteranno di ottimizzare l'utilizzo dei fondi comunitari e di concentrarli sulle attività di ricerca, sviluppo e convalida a vantaggio di tutta la Comunità, come prevede uno degli obiettivi del SESAR. Impatto finanziario Il costo complessivo della fase di sviluppo del SESAR nel periodo 2007-2016 è stimato a 2,1 miliardi di euro. I costi saranno sostenuti in parti uguali dalla Comunità (700 milioni di euro: 350 milioni di euro a carico del Settimo programma quadro di R&S e 350 milioni di euro a carico del programma delle reti transeuropee), da Eurocontrol (700 milioni di euro) e dalle imprese del settore (700 milioni di euro). Il contributo della Comunità all'impresa comune SESAR sarà erogato interamente in contanti, mentre circa il 90% dei contributi di Eurocontrol e delle imprese del settore sarà prestato principalmente in natura. Non essendo considerata un organismo comunitario né essendo definita nel diritto belga, l'impresa comune SESAR aveva chiesto alle autorità belghe di determinare il suo status fiscale. Essa aveva chiesto di essere considerata soggetto passivo ai fini IVA, con il diritto di dedurre interamente l'imposta. Secondo il ministro belga delle Finanze l'impresa comune SESAR non poteva ottenere tale status. Vista tale situazione, l'incidenza finanziaria dell'attuale status fiscale dell'impresa comune SESAR è considerevole. L'impresa comune dovrà perciò pagare l'IVA, che non le verrà rimborsata, sull'acquisto di beni e di servizi per il suo funzionamento, sui contributi in natura dei suoi membri e, in generale, su tutte le attività di analisi e di sviluppo da essa coordinate. Si stima che l'importo totale dell'IVA da pagare ammonti a 290 milioni di euro, equivalenti al 41% della stima del totale del contributo comunitario per la fase di sviluppo del SESAR. Il passaggio allo status di organismo comunitario consentirebbe un risparmio di 290 milioni di euro per il bilancio dell'impresa comune SESAR, che verrebbero destinati al finanziamento di attività di ricerca e sviluppo. Adozione dello statuto dei funzionari dell'UE per il personale dell'impresa comune SESAR Anche il passaggio del personale dell'impresa comune SESAR dal diritto del lavoro belga allo statuto dei funzionari dell'UE avrà un impatto positivo sulle spese di personale e di amministrazione dell'impresa comune. L'impresa comune SESAR sarà una struttura leggera con un numero ridotto di dipendenti altamente qualificati incaricati della gestione complessiva della fase di sviluppo. Secondo la tabella dell'organico approvata dal consiglio di amministrazione dell'impresa comune, i dipendenti saranno in totale ventotto. Attualmente l'impresa comune impiega 15 persone e prevede di reclutarne altre 8 entro la fine del 2008, e altre 5 nel 2009. Se si considera l'elevato grado di partecipazione nell'impresa comune SESAR dei principali operatori nel settore della gestione del traffico aereo (ATM), l'indipendenza del personale è un elemento essenziale. È per questo che l'impresa comune deve reclutare personale proprio, che verrà posto sotto l'autorità diretta del direttore esecutivo. Tuttavia, il settore ATM è un ambiente relativamente ristretto. I principali operatori del settore occupano già tutti gli esperti altamente qualificati. Pertanto, per reclutare personale qualificato l'impresa comune deve essere in grado di offrire condizioni interessanti. Per questa ragione, benché il personale dell'impresa comune SESAR sia attualmente soggetto al diritto del lavoro belga, lo statuto dell'impresa comune dispone che il rapporto di lavoro sia disciplinato dal regime applicabile agli agenti delle Comunità europee. Secondo le norme di reclutamento adottate dal consiglio di amministrazione, il regime applicabile agli agenti delle Comunità europee di cui all'articolo 8 dello statuto è la base, per quanto possibile, per la fissazione delle retribuzioni del personale, per gli aumenti di stipendio legati all'anzianità, per il numero di giorni di congedo, per il rimborso delle spese mediche, per i contributi per la pensione complementare. Il personale dell'impresa comune è stato assunto sulla base dei gradi degli agenti temporanei delle Comunità corrispondenti alle loro funzioni. Tutti i dipendenti dell'impresa comune SESAR sono stati assunti al primo livello del rispettivo grado. Di conseguenza, il cambiamento di statuto non richiederà una riclassificazione del personale, data la corrispondenza diretta tra i gradi dei due statuti. Inoltre, l'impresa comune SESAR ha sottoscritto assicurazioni malattia e pensionistica complementari, per colmare la differenza esistente tra le condizioni obbligatorie previste dalla normativa belga e le condizioni offerte ai sensi dello statuto dei funzionari delle Comunità europee. La retribuzione netta annua di un membro del personale dovrebbe essere equivalente a quella di un agente temporaneo delle Comunità europee dello stesso grado e livello. Il calcolo della retribuzione netta tiene conto degli elementi seguenti: trattamento di base, assegno di famiglia, assegno per figlio a carico, assegno scolastico, deduzione del contributo al regime pensionistico, deduzione del contributo all'assicurazione malattia, deduzione del contributo all'assicurazione incidenti, deduzione dell'imposta, deduzione del contributo all'assicurazione disoccupazione, deduzione di altri emolumenti ricevuti e deduzione del prelievo speciale. Il costo annuo viene quindi calcolato aggiungendo i contributi obbligatori per la sicurezza sociale sia del dipendente che del datore di lavoro e i contributi complementari per integrare i regimi di assicurazione malattia e pensionistica. Tenuto conto del fatto che l'impresa comune SESAR occupa attualmente 15 dipendenti, ossia un AD14, un AD13, tre AD12, due AD10, due AD8, tre AD7, un AST3 e due AST1, il costo medio annuo indicativo di un dipendente dell'impresa comune ai sensi delle vigenti norme sul personale è di 253 306 EUR. [pic] Il costo medio annuo indicativo[8] di un dipendente dell'impresa comune SESAR ai sensi dello statuto dei funzionari delle Comunità europee sarebbe di 105 563 EUR. Detto importo è calcolato basandosi sulle stesse ipotesi in termini di numero di dipendenti, di distribuzione nei gradi e di benefici concessi, e supponendo inoltre che le spese di personale dell'impresa comune SESAR vengano interamente coperte dal contributo comunitario. [pic] Occorre precisare che i posti direttivi sono già occupati. Le future assunzioni saranno effettuate nei gradi inferiori, per cui la spesa media per le retribuzioni diminuirà. Al personale attualmente impiegato dall'impresa comune SESAR verrà offerta la possibilità di optare per lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, senza tuttavia esservi costretto. 3. Aspetti giuridici della proposta 3.1. Sintesi delle misure proposte La revisione proposta del regolamento (CE) n. 219/2007 mira a incorporare le disposizioni indicate di seguito nello statuto dell'impresa comune SESAR, per allinearlo a quello delle imprese comuni di più recente costituzione: 1. riconoscimento dell'impresa comune SESAR come organismo comunitario (articolo 2 del regolamento); 2. applicazione al personale dell'impresa comune SESAR dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e delle norme adottate di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità europee in previsione della loro applicazione (articolo 2 bis del regolamento); 3. applicazione del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee all'impresa comune SESAR, al suo personale e al suo direttore esecutivo (articolo 2 ter del regolamento); 4. modifica delle disposizioni in materia di responsabilità (articolo 2 quater , del regolamento); 5. modifica delle disposizioni sulla competenza della Corte di giustizia e il diritto applicabile (articolo 2 quinquies del regolamento); 6. quantificazione del contributo comunitario e modalità pratiche del suo trasferimento all'impresa comune SESAR (articolo 4, paragrafo 2, del regolamento); 7. modifica delle disposizioni relative alla modifica dello statuto dell'impresa comune (articolo 3, paragrafo 2 e articolo 5, paragrafo 4, del regolamento e articolo 24, paragrafo 2, dello statuto). La modifica non è legata all'armonizzazione dello statuto dell'impresa comune SESAR. Si tratta di una rettifica della procedura per l'adozione delle modifiche dello statuto dell'impresa comune SESAR. Nelle intenzioni iniziali la disposizione doveva consentire l'adozione di modifiche dello statuto mediante la procedura di comitato di regolamentazione, la quale prevede l'intervento del comitato per il cielo unico europeo. Tuttavia, dato che detta intenzione non è espressa chiaramente, la formulazione della disposizione deve essere modificata, 8. applicazione dell'articolo 185 del regolamento finanziario[9]: 9. adozione di un regolamento finanziario conforme al regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario (articolo 4 bis del regolamento); 10. discarico (articolo 4 ter del regolamento) e presentazione del bilancio (articolo 15, paragrafi 2 e 4, dello statuto); 11. modifica della procedura di nomina del direttore esecutivo (articolo 7, paragrafo 5, dello statuto); 12. modifica delle disposizioni relative alla tutela degli interessi finanziari della Comunità (articolo 17, paragrafo 3, dello statuto); 13. disposizioni transitorie per il passaggio del personale dell'impresa comune SESAR allo statuto dei funzionari delle Comunità europee (articolo 2 della proposta). 3.2. Base giuridica La presente proposta non prevede un cambiamento della base giuridica del regolamento iniziale. 3.3. Principio di sussidiarietà NA 3.4. Principio di proporzionalità NA 3.5. Scelta degli strumenti Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 219/2007. 4. Incidenza sul bilancio Il contributo comunitario complessivo alla fase di sviluppo del SESAR è stato stimato ad un massimo di 700 milioni di euro, provenienti in parti uguali dal Settimo programma quadro di R&S e dal programma sulle reti transeuropee nel periodo 2007-2013. I programmi summenzionati finanzieranno i costi amministrativi e operativi dell'impresa comune SESAR conformemente alle rispettive norme. La revisione proposta del regolamento (CE) n. 219/2007 non avrà un'incidenza sulla stima suddetta. Tuttavia, una scheda finanziaria attualizzata è allegata alla presente proposta per aggiornare le previsioni di bilancio relative all'impresa comune SESAR alla luce dell'evoluzione del progetto. 5. Informazioni supplementari 5.1. Simulazione, fase pilota, periodo transitorio La revisione proposta del regolamento (CE) n. 219/2007 richiederà la modifica del regolamento finanziario dell'impresa comune SESAR, delle sue norme di reclutamento e dei suoi contratti di lavoro. L'impresa comune SESAR dovrà anche concludere un accordo generale con la Commissione ed un accordo amministrativo con il Belgio riguardante l'applicazione del protocollo sui privilegi e sulle immunità. 5.2. Riesame/revisione/clausola di temporaneità NA 2008/0159 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO (CE) n. …/… DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 171 e 172, vista la proposta della Commissione[10], visto il parere del Parlamento europeo[11], visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[12], considerando quanto segue: 14. Dopo la costituzione dell'impresa comune SESAR, il regolamento (CE) n. 71/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007[13], ha istituito l'impresa comune Clean Sky, il regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007[14], ha costituito l'impresa comune ENIAC, il regolamento (CE) n. 73/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007[15], ha istituito l'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi e il regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007[16], ha costituito l'impresa comune ARTEMIS per l'attuazione di un'iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati. Queste imprese comuni sono organismi creati dalle Comunità ai sensi dell'articolo 185, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[17]; il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione[18] e il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee si applicano a dette imprese comuni e al rispettivo personale. 15. È opportuno allineare lo status giuridico dell'impresa comune SESAR, in quanto organismo istituito dalla Comunità, con quello delle imprese comuni di recente costituzione, per consentirle di beneficiare dello stesso trattamento riservato a queste ultime. 16. La decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico "Cooperazione" che attua il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)[19] prevede che la ricerca consentirà di sviluppare e di realizzare un sistema innovativo di gestione del traffico aereo (ATM) nel quadro dell'iniziativa SESAR, che garantirà anche un migliore coordinamento dello sviluppo dei sistemi ATM in Europa. 17. Conformemente ai programmi di lavoro annuali per il 2007 e per il 2008 riguardanti il programma specifico "Cooperazione", tema Trasporti (inclusa aeronautica), che attua il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), la Commissione concederà all'impresa comune SESAR un contributo annuo a carico del Settimo programma quadro per un importo complessivo stimato a 350 milioni di euro per tutta la durata del programma. 18. Il programma di lavoro pluriennale per le sovvenzioni nel settore della rete transeuropea di trasporto (RTE) per il periodo 2007-2013[20] indica il progetto SESAR, destinato a modernizzare la gestione del traffico aereo in Europa, tra le principali priorità orizzontali, destinandogli stanziamenti stimati a 350 milioni di euro per il periodo 2007-2013. 19. Secondo le stime della Commissione il contributo finanziario della Comunità all'impresa comune SESAR dovrebbe ammontare a 700 milioni di euro, provenienti in parti uguali dal Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo e dal programma sulle reti transeuropee di trasporto. 20. Poiché l'impresa comune SESAR è un organismo istituito dalla Comunità, il suo processo decisionale deve garantire l'autonomia decisionale della Comunità, in particolare sulle questioni aventi un'incidenza sull'orientamento strategico del SESAR e dell'impresa comune, sul contributo finanziario della Comunità e sull'indipendenza e la parità di trattamento del personale dell'impresa comune. 21. Un accordo amministrativo deve essere concluso tra l'impresa comune SESAR e il Belgio per quanto riguarda i privilegi e le immunità e le altre forme di sostegno che saranno forniti dal Belgio all'impresa comune SESAR. 22. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 219/2007 è così modificato: (1) L'articolo 2 è sostituito dal seguente: "Articolo 2 Status giuridico 1. L'impresa comune è un organismo comunitario dotato di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. Essa può, in particolare, acquistare e alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio." (2) Sono inseriti i seguenti articoli 2 bis , 2 ter , 2 quater e 2 quinquies : "Articolo 2 bis Personale 1. Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell'applicazione di detto statuto e di detto regime si applicano al personale dell'impresa comune e al suo direttore esecutivo. 2. Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 2, dello statuto, l'impresa comune esercita, nei confronti del suo personale, i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e all'autorità abilitata a concludere i contratti in base al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. 3. Il consiglio di amministrazione, d'intesa con la Commissione, adotta le necessarie misure di attuazione conformemente all'articolo 110, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. 4. Il numero dei dipendenti dell'impresa comune è determinato dalla tabella dell'organico riportata nel bilancio annuale. 5. Il personale dell'impresa comune è composto di agenti temporanei e di agenti contrattuali assunti per un periodo determinato che può essere prorogato una volta sola per un ulteriore periodo determinato. Il periodo complessivo di assunzione non può superare otto anni e non può comunque essere superiore alla durata dell'impresa comune. 6. Tutte le spese del personale sono a carico dell'impresa comune. Articolo 2 ter Privilegi e immunità 1. All'impresa comune, al suo personale e al suo direttore esecutivo si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. 2. Un accordo amministrativo è concluso tra l'impresa comune e il Belgio per quanto riguarda i privilegi e le immunità e le altre forme di sostegno che saranno forniti dal Belgio all'impresa comune. Articolo 2 quater Responsabilità 1. La responsabilità contrattuale dell'impresa comune è disciplinata dalle disposizioni contrattuali pertinenti e dalla legge regolatrice dell'accordo o del contratto in questione. 2. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'impresa comune risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi degli Stati membri, i danni causati dal personale nell'esercizio delle sue funzioni. 3. Qualsiasi pagamento effettuato dall'impresa comune destinato a coprire la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché i costi e le spese sostenuti in relazione ad essa, è considerato come spesa dell'impresa comune ed è coperto dalle risorse dell'impresa comune. 4. Solo l'impresa comune risponde delle proprie obbligazioni. Articolo 2 quinquies Competenza della Corte di giustizia e diritto applicabile 1. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi: a) sulle controversie tra i membri concernenti l'oggetto del presente regolamento e/o dello statuto di cui all'articolo 3; b) in virtù di una clausola compromissoria contenuta negli accordi e nei contratti conclusi dall'impresa comune; c) sui ricorsi promossi contro l'impresa comune, ivi comprese le decisioni dei suoi organi, conformemente alle disposizioni degli articoli 230 e 232 del trattato; d) sulle controversie relative al risarcimento dei danni causati dal personale dell'impresa comune nell'esercizio delle sue funzioni. 2. Per tutte le questioni non contemplate dal presente regolamento o da altri atti di diritto comunitario, si applica la legge dello Stato in cui ha sede l'impresa comune." (3) L'articolo 3 è sostituito dal seguente: "Articolo 3 Statuto dell'impresa comune 1. È adottato lo statuto dell'impresa comune che figura nell'allegato e costituisce parte integrante del presente regolamento. 2. Lo statuto può essere modificato conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3." (4) All'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. Il contributo massimo della Comunità è di 700 milioni di euro, di cui 350 milioni di euro provenienti dallo stanziamento di bilancio assegnato al tema "Trasporti (inclusa aeronautica)" del programma specifico "Cooperazione" del Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico e 350 milioni di euro provenienti dalla dotazione del programma quadro sulle reti transeuropee di trasporto per il periodo 2007-2013. Il contributo comunitario è versato conformemente alle disposizioni dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[21] (di seguito "regolamento finanziario delle Comunità europee"). Le modalità del contributo finanziario della Comunità sono stabilite in un accordo generale e in accordi finanziari annuali che devono essere conclusi tra la Commissione, per conto della Comunità, e l'impresa comune. L'accordo generale dà diritto alla Commissione di opporsi all'utilizzo del contributo comunitario per fini che essa ritiene contrari ai principi dei summenzionati programmi comunitari o al regolamento finanziario delle Comunità europee, o che ledono gli interessi della Comunità. In caso di opposizione da parte della Commissione, il contributo comunitario non può essere utilizzato dall'impresa comune per i predetti fini." (5) Sono inseriti i seguenti articoli 4 bis e 4 ter : "Articolo 4 bis Regolamento finanziario 1. L'impresa comune adotta un regolamento finanziario specifico conformemente all'articolo 185, paragrafo 1, del regolamento finanziario delle Comunità europee. Essa può discostarsi dalle norme di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002[22] della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario delle Comunità europee soltanto se lo impongano esigenze specifiche di funzionamento dell'impresa comune e previo accordo della Commissione. 2. L'impresa comune dispone di proprie capacità di revisione contabile interna. Articolo 4 ter Discarico Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per l'anno n è concesso dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, prima del 15 maggio dell'anno n+2. Nel regolamento finanziario dell'impresa comune il consiglio di amministrazione indica la procedura da seguire per il discarico, tenendo conto delle specificità legate alla natura dell'impresa comune quale partenariato pubblico-privato e in particolare del contributo del settore privato al bilancio." (6) All'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: "4. La posizione della Comunità nel consiglio di amministrazione per quanto riguarda le decisioni relative all'adesione di nuovi membri e a modifiche significative del piano di modernizzazione ATM è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3." (7) L'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Disposizioni transitorie (1) Disposizioni transitorie relative al personale: a) in deroga all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, tutti i contratti di lavoro stipulati dall'impresa comune SESAR vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno onorati fino alla scadenza senza possibilità di ulteriore rinnovo; b) tutti i membri del personale a contratto di cui alla lettera a) avranno la possibilità di stipulare un contratto di agente temporaneo ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68[23], ai vari gradi stabiliti nella tabella dell'organico. A tale scopo, una procedura di selezione interna verrà applicata a tutti i membri del personale aventi un contratto con l'impresa comune SESAR alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ad eccezione del direttore esecutivo. La procedura di selezione interna è effettuata nei [6] mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento da parte dell'autorità abilitata a concludere i contratti, al fine di verificare la competenza, l'efficienza e l'integrità delle persone da assumere. In funzione della natura e del livello delle funzioni esercitate, ai candidati prescelti verrà offerto un contratto di agente temporaneo di durata corrispondente almeno al periodo rimanente ai sensi del contratto stipulato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento; c) se l'impresa comune SESAR ha concluso un contratto a durata indeterminata prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e il membro del personale interessato ha accettato un contratto di agente temporaneo alle condizioni definite alla lettera b) del presente articolo, detto contratto viene concluso per una durata indeterminata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee; d) la legge belga applicabile ai contratti di lavoro e gli altri atti pertinenti continuano ad applicarsi ai membri del personale che non sono assunti conformemente alla lettera b) del presente articolo. (2) Disposizioni transitorie relative al mandato del direttore esecutivo: Il mandato del direttore esecutivo in funzione alla data di entrata in vigore del presente regolamento prende fine alla data alla quale l'impresa comune SESAR cessa di esistere a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 219/2007. In caso di estensione della durata dell'impresa comune SESAR, viene avviata una nuova procedura di nomina del direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'allegato del regolamento (CE) n. 219/2007. Se il direttore esecutivo deve essere sostituito nel corso del suo mandato, il suo successore è nominato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'allegato del regolamento (CE) n. 219/2007. Articolo 3 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO (1) [Non riguarda il testo in lingua italiana]. (2) L'articolo 7 è così modificato: a) Al paragrafo 1 è aggiunta la seguente frase: "Il direttore esecutivo esercita nei confronti del personale i poteri di cui all'articolo 2 bis , paragrafo 2, del presente regolamento." b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione sulla base di un elenco di almeno tre candidati proposto dalla Commissione a seguito di un invito a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e in altre pubblicazioni o in siti Internet. Il direttore esecutivo è nominato per un periodo di tre anni. Dopo una valutazione da parte del consiglio di amministrazione della prestazione del direttore esecutivo, il suo mandato può essere prorogato una volta per un ulteriore periodo non superiore a quattro anni, che non può tuttavia prolungarsi oltre la durata dell'impresa comune fissata dall'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento." c) Il paragrafo 5 è così modificato: i) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) assume, dirige e controlla il personale dell'impresa comune, compreso il personale di cui all'articolo 8;" (ii) [Non riguarda il testo in lingua italiana]. (3) È inserito il seguente articolo 7 bis : "Articolo 7 bis Funzione di revisione interna Le funzioni affidate al revisore interno della Commissione dall'articolo 185, paragrafo 3, del regolamento finanziario delle Comunità europee sono esercitate sotto la responsabilità del consiglio di amministrazione, il quale adotta le opportune disposizioni, tenuto conto delle dimensioni e dell'ambito di attività dell'impresa comune." (4) L'articolo 8 è sostituito dal seguente: "Articolo 8 Distacco di personale presso l'impresa comune Ogni membro dell'impresa comune può proporre al direttore esecutivo di distaccare membri del suo personale presso l'impresa comune, conformemente alle condizioni previste dall'accordo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente statuto. Il personale distaccato presso l'impresa comune agisce in assoluta indipendenza sotto il controllo del direttore esecutivo." (5) L'articolo 14 è soppresso. (6) L'articolo 15 è così modificato: a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. Ogni anno il direttore esecutivo comunica ai membri le previsioni di costo del progetto SESAR come approvate dal consiglio di amministrazione. Nel regolamento finanziario dell'impresa comune il consiglio di amministrazione prevede la procedura da seguire per la comunicazione delle previsioni di costo." b) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: "4. Sulla base delle previsioni di costo del progetto approvate e tenuto conto delle osservazioni dei membri, il direttore esecutivo prepara il progetto di bilancio per l'anno successivo e lo sottopone al consiglio di amministrazione per adozione. Nel regolamento finanziario dell'impresa comune il consiglio di amministrazione prevede la procedura da seguire per la presentazione del progetto di bilancio." (7) All'articolo 17, è aggiunto il seguente paragrafo 3: "3. Tutte le decisioni adottate e i contratti stipulati dall'impresa comune prevedono esplicitamente che l'OLAF e la Corte dei conti possano effettuare verifiche sul posto dei documenti di tutti i contraenti e subappaltatori che hanno ricevuto fondi comunitari, anche nei locali dei beneficiari finali." (8) L'articolo 21 è sostituito dal seguente: "Articolo 21 Assicurazioni Il direttore esecutivo propone al consiglio di amministrazione di sottoscrivere ogni assicurazione necessaria, e l'impresa comune sottoscrive le assicurazioni che il consiglio di amministrazione richieda." (9) All'articolo 24, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. Se il consiglio di amministrazione accoglie le proposte di cui al paragrafo 1 alla maggioranza del 75% dei voti e a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, del presente statuto, le proposte sono presentate come progetti di modifiche alla Commissione, che, se del caso, le adotta conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento." SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA: Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 219/2007 relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR). La presente scheda finanziaria è un aggiornamento della scheda finanziaria presentata con la proposta della Commissione COM(2005) 602 definitivo del 25.11.2005. 2. QUADRO ABM/ABB (Gestione per attività/Suddivisione per attività) Indicare la politica dell'UE e le relative attività oggetto dell'iniziativa: Politica: Titolo 06 – Energia e trasporti Attività: Capitolo 06 03 – Reti transeuropee Capitolo 06 06 – Ricerca nel settore energia e trasporti 3. LINEE DI BILANCIO 3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa – ex linee B e A) e loro denominazione: 06.0305 – Impresa comune SESAR 06.060203 – Impresa comune SESAR 3.2. Durata dell 'azione e dell'incidenza finanziaria: 2007-2013 3.3. Caratteristiche di bilancio: Linea di bilancio | Tipo di spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie | 06.0305 | SNO | SD | SÌ | SÌ | NO | n. | 06.060203 | SNO | SD | SÌ | SÌ | NO | n. | 4. SINTESI DELLE RISORSE 4.1. Risorse finanziarie 4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP) Mio EUR (al terzo decimale) Tipo di spesa | Sezione n. | Anno 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 e segg. | Totale | Spese operative[24] | Stanziamenti di impegno (SI) 06.0305 06.060203 | 8.1. | a | 50 000 10 000 | 150 000 50 000 | 0 51 500 | 0 60 000 | 50 000 60 000 | 100 000 118 500 | 350 000 350 000 | Stanziamenti di pagamento (SP) 06.0305 06.060203 | b | 0 000 10 000 | 25 000 50 000 | 50 000 23 000 | 50 000 80 000 | 50 000 60 000 | 175 000 125 000 | 350 000 350 000 | Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento | Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND) | 8.2.4. | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stanziamenti di impegno | a+c | 60 000 | 200 000 | 51 500 | 60 000 | 110 000 | 218 500 | 700 000 | Stanziamenti di pagamento | b+c | 10 000 | 75 000 | 73 000 | 130 000 | 110 000 | 300 000 | 700 000 | Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento | Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5. | d | 0,305 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,844 | 2,837 | Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND) | 8.2.6. | e | 0,017 | 0,005 | 0,005 | 0,205 | 0,005 | 0,610 | 0,847 | Totale del costo indicativo dell'intervento | TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | a+c+d+e | 60 322 | 200 427 | 51 927 | 60 627 | 110 427 | 219 954 | 703 684 | TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | b+c+d+e | 10 322 | 75 427 | 73 427 | 130 627 | 110 427 | 301 454 | 703 684 | Cofinanziamento Se la proposta prevede il cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi (precisare quali), indicare nella tabella seguente una stima del livello di cofinanziamento (aggiungere altre righe se è prevista la partecipazione di diversi organismi): Mio EUR (al terzo decimale) Organismo di cofinanziamento | Anno 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 e segg. | Totale | EUROCONTROL Altri membri dell'impresa comune SESAR | f | 0 0 | 12 000 2 000 | 80 000 80 000 | 100 000 100 000 | 120 000 80 000 | 388 000 438 000 | 700 000 700 000 | TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento | a+c+d+e+f | 60 222 | 214 427 | 211 927 | 260 627 | 310 427 | 1 045 954 | 2 103 584 | 4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria X La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore ( La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie ( La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale[25] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie) 4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate X Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate ( La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate: Mio EUR (al primo decimale) Prima dell'azione [Anno n-1] | Situazione a seguito dell'azione | Totale risorse umane | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI 5.1. Necessità dell 'azione a breve e lungo termine La costituzione dell'impresa comune SESAR in forma di partenariato pubblico-privato in linea con lo status delle iniziative tecnologiche congiunte CLEAN SKY[27], ENIAC[28], IMI[29] e ARTEMIS[30], ai sensi dell'articolo 171 del trattato. 5.2. Valore aggiunto dell 'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari Punto invariato rispetto alla scheda finanziaria che accompagnava il COM(2005) 602 definitivo del 25.11.2005. 5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori L'iniziativa SESAR mira a sviluppare in Europa un sistema di gestione del traffico aereo armonizzato di nuova generazione, necessario per sostenere la crescita del traffico aereo in Europa nei prossimi 20 anni in modo appropriato dal punto di vista economico e ambientale. I concetti operativi e il relativo programma di ricerca per il nuovo sistema sono stati sviluppati nella fase di definizione del SESAR e saranno inclusi nel piano europeo di modernizzazione ATM . Il piano di modernizzazione definisce la tabella di marcia per lo sviluppo e l'attuazione di nuove tecnologie, funzioni e organizzazioni necessarie in tutte le regioni d'Europa. Indicatori di risultato | Ultimi risultati noti | Obiettivi | - Capacità dei sistemi ATM; - Costi dei sistemi ATM; - Sicurezza dei sistemi ATM; - Impatto ambientale di ogni volo. | - 9 milioni di voli/anno; 18 milioni attesi nel 2020; - Costi dei sistemi ATM = 800€/volo; - 3 incidenti maggiori legati a guasti dei sistemi ATM dal 2000; - L'impatto ambientale dell'aviazione rappresenta oggi il 2% del totale delle emissioni di CO² | Entro il 2013 sviluppare una nuova generazione di sistemi ATM armonizzati capaci di: - Triplicare la capacità degli attuali sistemi; - Ridurre i costi dei sistemi ATM del 50%; - Aumentare la sicurezza di un fattore 10; - Ridurre l'impatto ambientale del 10% per ogni volo. | Le nuove attrezzature e i nuovi sistemi e standard saranno sviluppati e convalidati nella fase di sviluppo del SESAR. Per razionalizzare e organizzare la ricerca in materia di ATM che porti ad una reale attuazione operativa e industriale che eviti la frammentazione e la duplicazione degli sforzi, tutti i lavori di ricerca in materia di ATM nel quadro del Settimo programma quadro saranno condotti nel quadro dell'iniziativa SESAR e gestiti dall'impresa comune SESAR. L'impresa comune coordinerà anche il programma SESAR con altre attività di ricerca aeronautica per mantenere un approccio sistemico coerente per tutto il sistema del trasporto aereo. L'impresa comune SESAR sarà una piccola struttura che impiegherà, a titolo indicativo, 28 dipendenti. Funzione | Grado | 2007-2008 | 2009 | Direttore esecutivo | AD14 | 1 | Vice direttore esecutivo-Direttore del programma | AD13 | 1 | Direttore amministrazione e finanze | AD12 | 1 | Architetto capo | AD12 | 1 | Capo concetto operativo e convalida | AD12 | 1 | Capo comunicazione e relazioni con le parti in causa | AD10 | 1 | Capo economia e ambiente | AD10 | 1 | Capo sicurezza | AD12 | 1 | Esperti tecnici | AD6-11 | 4 | 4 | Capo Unità affari giuridici e contratti | AD8 | 1 | Capo Unità finanze e bilancio | AD8 | 1 | Funzionario risorse umane | AD7 | 1 | Funzionario affari giuridici e contratti | AD5-7 | 2 | Funzionario finanze e contabilità | AD7 | 1 | Controllo dei progetti | AD7 | 1 | Assistenti amministrativi | AST3-5 | 1 | 1 | Segreteria del direttore esecutivo | AST3 | 1 | Segreteria del direttore amministrazione e finanze | AST1 | 1 | Segreteria del direttore del programma | AST1 | 1 | 23 | 5 | Le attività dell'impresa comune SESAR saranno organizzate attorno ai seguenti temi: - sviluppo di nuovi strumenti e sistemi di gestione del traffico aereo che migliorino l'automazione dei sistemi di gestione del traffico aereo, permettendo agli operatori umani di concentrarsi su compiti ad alto valore aggiunto; - sviluppo di nuove tecnologie per la gestione del traffico aereo che possano sostenere lo sviluppo della gestione del traffico aereo, in particolare una più grande autonomia degli aeromobili; - progetti di integrazione e di convalida. I nuovi concetti e le nuove tecnologie saranno valutati in un ambiente realistico, che può essere simulato o testato in un quadro preoperativo. Modalità di attuazione (dati indicativi) X Gestione centralizzata ( diretta da parte della Commissione X indiretta, con delega a: ( agenzie esecutive X organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario ( organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico ( Gestione concorrente o decentrata ( con Stati membri ( con paesi terzi ( Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare) Osservazioni: 6. CONTROLLO E VALUTAZIONE 6.1. Sistema di controllo Punto invariato rispetto alla scheda finanziaria che accompagnava il COM(2005) 602 definitivo del 25.11.2005. 6.2. Valutazione 6.2.1. Valutazione ex-ante Punto invariato rispetto alla scheda finanziaria che accompagnava il COM(2005) 602 definitivo del 25.11.2005. 6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell 'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi) Punto invariato rispetto alla scheda finanziaria che accompagnava il COM(2005) 602 definitivo del 25.11.2005. 6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive Punto invariato rispetto alla scheda finanziaria che accompagnava il COM(2005) 602 definitivo del 25.11.2005. 7. PROVVEDIMENTI ANTIFRODE Punto invariato rispetto alla scheda finanziaria che accompagnava il COM(2005) 602 definitivo del 25.11.2005. 8. DETTAGLI SULLE RISORSE 8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Anno 2007 | Anno 2008 | Anno 2009 | Anno 2010 | Anno 2011 | [Anni 2012-2013] | Funzionari o agenti temporanei[32] (06 01 01) | A*/AD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | B*, C*/AST | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Personale finanziato[33] con l'art. 06 01 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Altro personale[34] finanziato con l'art. 06 01 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione - Istituzione dell'impresa comune SESAR - Partecipazione alla gestione dell'impresa comune SESAR - Rapporto con le parti in causa nei settori politici, economici, tecnici e sociali - Gestione del contributo comunitario all'impresa comune SESAR - Attività di comunicazione sul SESAR 8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria) X Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare ( Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno n ( Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB ( Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna) ( Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato 8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell 'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa) Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio (numero e denominazione) | Anno n | Anno n+1 | Anno n+2 | Anno n+3 | Anno n+4 | Anno n + 5 e segg. | TOTALE | Altra assistenza tecnica e amministrativa | - intra muros | - extra muros | Totale assistenza tecnica e amministrativa | 8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento Mio EUR (al terzo decimale) Tipo di risorse umane | Anno 2007 | Anno 2008 | Anno 2009 | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 e segg. | Funzionari e agenti temporanei (06 01 01) | 0,234 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,702 | Personale finanziato con l'art. 06 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) 06 01 02 01 03 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,142 | Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento) | 0,305 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,844 | Calcolo – Funzionari e agenti temporanei | 1 agente x 117 000 EUR/anno | Calcolo – Personale finanziato con l'art. 06 01 02 | 1 END 70 768 EUR/anno | 8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento Mio EUR (al terzo decimale) | Anno 2007 | Anno 2008 | Anno 2009 | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 e segg. | TOTALE | 06 01 02 11 01 – Missioni (*) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,006 | 0,021 | 06 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze (**) | pm | pm | pm | pm | pm | pm | 06 01 02 11 03 – Comitati[36] | 06 01 02 11 04 – Studi e consulenze | 06 01 02 11 05 – Sistemi di informazione | 2. Totale altre spese di gestione (06 01 02 11) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,006 | 0,021 | 3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) 06.010404 (***) Missioni 06.010503 (****) | 0,014 | 0,002 | 0,002 | 0,200 0,002 | 0,002 | 0,600 0,004 | 0,800 0,026 | Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento) | 0,017 | 0,005 | 0,005 | 0,205 | 0,005 | 0,610 | 0,847 | Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento (*) Spese di missione per il personale della DG TREN assegnato al progetto: per partecipare a riunioni ed eventi riguardanti il SESAR e l'impresa comune SESAR. (**) Organizzazione di conferenze, seminari e riunioni per presentare e sostenere il SESAR, l'impresa comune SESAR e il piano europeo di modernizzazione della gestione del traffico aereo. (***) Costi delle due valutazioni intermedie e della valutazione finale previste dall'articolo 7 del regolamento 219/2007. (****) Spese di missione per l'END assegnato al progetto (bilancio ricerca). | Il fabbisogno di risorse umane e amministrative sarà coperto dallo stanziamento concesso alla DG preposta alla gestione nell'ambito della procedura di assegnazione annuale, tenendo conto dei vincoli di bilancio [1] Regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio, del 21 maggio 2002, GU L 138 del 28.5.2002, pag. 1. [2] Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR), COM(2005) 602 definitivo del 25.11.2005. [3] Regolamento (CE) n. 71/2008 del Consiglio, del 20.12.2007, GU L 30 del 4.2.2008, pag. 1. [4] Regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio, del 20.12.2007, GU L 30 del 4.2.2008, pag. 21. [5] Regolamento (CE) n. 73/2008 del Consiglio, del 20.12.2007, GU L 30 del 4.2.2008, pag. 38. [6] Regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio, del 20.12.2007, GU L 30 del 4.2.2008, pag. 52. [7] SEC(2007) 729 del 23.5.2007. [8] Commission Staff Working Document on the financial and staff implications of the Proposal for a Council Decision on Europol (documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle implicazioni finanziarie e di personale della proposta di decisione su Europol), SEC(2007)729 del 23.05.2007 [9] Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. [10] GU C […] del […], pag. […]. [11] GU C […] del […], pag. […]. [12] GU C […] del […], pag. […]. [13] GU L 30 del 4.2.2008, pag. 1. [14] GU L 30 del 4.2.2008, pag. 21. [15] GU L 30 del 4.2.2008, pag. 38. [16] GU L 30 del 4.2.2008, pag. 52. [17] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 del Consiglio (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9). [18] GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 337/2007 (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 1). [19] GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86. Rettifica pubblicata in GU L 54 del 22.2.2007, pag. 30. [20] Decisione C (2007) 3512 della Commissione del 23.7.2007. [21] GU L 248 del 16.09.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.3.2007, pag. 1). [22] GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Rettifica in GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39. [23] GU L 56, del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1558/2007 (GU L 340, del 22.12.2007, pag. 1). [24] Spesa che non rientra nel Capitolo 06 01 del Titolo 06 interessato. [25] Cfr. punti 19 e 24 dell'accordo interistituzionale. [26] Se la durata dell'azione supera i 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne. [27] Regolamento (CE) n. 71/2007 del Consiglio, del 20.12.2007, GU L 30 del 4.2.2008, pag. 1. [28] Regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio, del 20.12.2007, GU L 30 del 4.2.2008, pag. 21. [29] Regolamento (CE) n. 73/2008 del Consiglio, del 20.12.2007, GU L 30 del 4.2.2008, pag. 38. [30] Regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio, del 20.12.2007, GU L 30 del 4.2.2008, pag. 52. [31] Descritto nella sezione 5.3. [32] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento. [33] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento. [34] Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento. [35] Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate. [36] Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.