Proposta di regolamento del Consiglio relativo al quadro giuridico comunitario per l'Infrastruttura di ricerca europea (ERI) {SEC(2008) 2278} {SEC(2008) 2279} /* COM/2008/0467 def. - CNS 2008/0148 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 25.7.2008 COM(2008) 467 definitivo 2008/0148 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo al quadro giuridico comunitario per l'Infrastruttura di ricerca europea (ERI) {SEC(2008) 2278}{SEC(2008) 2279} (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA | Motivazione e obiettivi della proposta Il quadro giuridico relativo all'Infrastruttura di ricerca europea è volto ad agevolare l'istituzione e l'utilizzo comune di impianti di ricerca di interesse europeo da parte di diversi Stati membri e paesi associati al programma quadro della Comunità per la ricerca e lo sviluppo. La sua elaborazione risponde alle richieste degli Stati membri e della comunità scientifica, poiché le forme giuridiche nazionali e internazionali disponibili non sono pienamente adeguate. | Contesto generale Dalla pubblicazione della comunicazione "Verso uno Spazio europeo della ricerca" da parte della Commissione UE nel gennaio 2000, l'idea di uno Spazio europeo della ricerca comune è stata il principio guida di tutte le misure comunitarie di R&S ed un pilastro centrale per la realizzazione degli obiettivi di ricerca della strategia di Lisbona. Il Libro verde del 2007 intitolato "Nuove prospettive per lo Spazio europeo della ricerca" ha individuato una serie di settori chiave nei quali azioni concrete svolte in partnership tra gli Stati membri potrebbero apportare vantaggi significativi al sistema di ricerca europeo ed aiutare a creare una "quinta libertà" - la libera circolazione della conoscenza - in Europa. In questo contesto, uno dei pilastri del concetto ambizioso di Spazio europeo della ricerca è quello dello sviluppo di infrastrutture di ricerca di eccellenza a livello mondiale, che a sua volta garantisce crescita, posti di lavoro e la base per un'economia europea dinamica e basata sulla conoscenza. Le infrastrutture di ricerca rivestono un'importanza sempre maggiore nel progresso delle conoscenze e della tecnologia. Ad esempio gli osservatori delle scienze ambientali, le banche dati di genomica e scienze sociali, i sistemi di elaborazione di immagini o le clean room per la nano elettronica, gli impianti di irradiazione per la ricerca sui materiali o i supercomputer sono strumenti indispensabili per lo sviluppo delle conoscenze. Offrendo servizi di ricerca unici, attirando i giovani verso le scienze e collegando gli impianti in rete, le infrastrutture di ricerca contribuiscono a strutturare la comunità scientifica e pertanto svolgono un ruolo fondamentale nella costruzione di un ambiente di ricerca e innovazione efficiente. Grazie alla loro capacità di riunire una "massa critica" di persone e investimenti, esse contribuiscono allo sviluppo economico nazionale, regionale ed europeo, e sono pertanto al centro del "triangolo della conoscenza" costituito da ricerca, istruzione ed innovazione. Via via che le frontiere della conoscenza si evolvono ed avanzano e le nostre tecnologie progrediscono, le infrastrutture di ricerca stanno diventando sempre più complesse e costose, il che spesso le pone al di fuori della portata di un unico gruppo di ricerca, regione, nazione o persino continente. Questo dato è stato riconosciuto dai Consigli "Competitività" del 1-3 luglio 2004 e del 25-26 novembre 2004, quando il Consiglio ha convenuto sulla necessità di rafforzare la ricerca competitiva, prevenire la frammentazione e cooperare nel settore delle infrastrutture di ricerca, per sviluppare ulteriormente lo Spazio europeo della ricerca. Il Consiglio ha sottolineato la necessità di sviluppare una strategia europea nel settore delle infrastrutture di ricerca e ha chiesto al Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI) di elaborare una roadmap strategica per l'Europa per la prossima generazione di infrastrutture di ricerca. Il Consiglio "Competitività" del 30 maggio 2008 ha ribadito la necessità di sviluppare infrastrutture di ricerca a livello europeo, sulla base tra l'altro di un coordinamento efficiente e di un quadro giuridico appropriato. Nell'ottobre 2006 l'ESFRI ha emanato la prima roadmap europea per le infrastrutture di ricerca contenente 35 progetti fondamentali di interesse europeo da sviluppare nei prossimi 10-20 anni. La sfida consiste ora nell'attuazione di questi progetti. Tuttavia, oltre alla scarsità delle risorse e alla complessità delle questioni tecniche e organizzative, una delle grandi difficoltà relative alla costituzione di nuove infrastrutture di ricerca europee è la mancanza di un quadro giuridico adeguato che consenta la creazione di partnership appropriate con partner di diversi paesi. | Disposizioni vigenti nel settore della proposta Lavori recenti svolti sotto gli auspici dell'ESFRI hanno dimostrato che le forme giuridiche previste dal diritto nazionale (ad esempio la société civile in Francia, la Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) in Germania, la limited liability company (Ltd) nel Regno Unito o la stichting (fondazione) nei Paesi Bassi) non soddisfano le esigenze di queste nuove infrastrutture di ricerca. La conclusione è analoga per quanto riguarda le forme giuridiche previste dal diritto internazionale o comunitario (ad esempio, organizzazioni internazionali/intergovernative, gruppi europei di interesse economico). L'ESFRI ha pertanto rilevato la necessità di prevedere un quadro giuridico comunitario ad hoc per l'istituzione di infrastrutture di ricerca europee cui partecipino diversi Stati membri. La legislazione proposta è pertanto volta ad agevolare l'istituzione e l'utilizzo comune di infrastrutture di ricerca di interesse europeo da parte di diversi Stati membri e paesi associati al programma quadro della Comunità per la R&S e a contribuire allo sviluppo della politica europea delle infrastrutture di ricerca. Essa dovrebbe completare i progressi già realizzati dal 2004, in particolare grazie all'ESFRI. Per preparare questa iniziativa è stata svolta un'ampia consultazione comprendente un'analisi effettuata da esperti ed una consultazione delle parti interessate. | Coerenza con gli altri obiettivi e politiche dell'Unione La rapida costituzione di nuove infrastrutture di ricerca europee — come previsto ad esempio dall'ESFRI — consentirebbe di realizzare più facilmente e rapidamente gli obiettivi orizzontali dell'Unione europea: Crescita e occupazione: la costruzione, la gestione e la manutenzione di tali infrastrutture determina effetti considerevoli sull'offerta e sulla domanda. Ad esempio l'ultima generazione di telecamere CCD (prodotti di consumo) o l'uso di software specifico per esami oftalmologici hanno origine nei progressi tecnologici compiuti negli ultimi 20 anni nei grandi osservatori astronomici ottici; "Un'Europa sostenibile": le infrastrutture di ricerca europee aiutano a comprendere meglio il nostro ambiente o a sviluppare nuove strategie energetiche. Come indicato dal Consiglio "Energia" del 28 febbraio 2008, le infrastrutture di ricerca aiutano a migliorare e allargare la base di conoscenze di ricercatori e istituti di ricerca comunitari. Esse riducono gli ostacoli alla mobilità, attirano un capitale umano di eccellenza mondiale e migliorano l'istruzione scientifica nel settore delle tecnologie delle energie rinnovabili (piano SET); "Società della conoscenza": le infrastrutture di ricerca europee sono fondamentali per un accesso efficace alle conoscenze scientifiche mondiali da parte di grandi comunità di ricercatori e utenti. Ricordiamo che Internet è nato al CERN molti anni fa. Oggi milioni di chilometri di fibre ottiche collegano i diversi centri scientifici di competenze, i centri di ricerca e le università, costituendo la spina dorsale di un sistema di comunicazione e informazione scientifica rapido e affidabile; L'Europa come partner mondiale: il rapido sviluppo di infrastrutture di ricerca europee accrescerà significativamente l'attrattiva dello Spazio europeo della ricerca. L'Australia, l'India, la Russia e gli USA hanno già espresso notevole interesse per la partecipazione allo sviluppo dei progetti identificati dall'ESFRI; Migliorare la regolamentazione (e semplificarla): infine, tramite l'ottimizzazione del quadro giuridico a livello europeo, il Consiglio potrebbe accelerare e rendere più efficace il processo di gestione dei diversi dossier collegati all'istituzione di nuove infrastrutture di ricerca europee grazie ad una base giuridica unica anziché diverse basi nazionali. Il regolamento è complementare ad altre iniziative comunitarie adottate nel contesto dello Spazio europeo della ricerca, ad esempio la comunicazione per una programmazione congiunta della ricerca[1]. Esso è inoltre complementare al quadro dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), il quale creerà le Comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) riunendo in partnership le migliori risorse degli ambienti dell'istruzione superiore, della ricerca e dell'impresa. | 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | Consultazione delle parti interessate ed utilizzazione delle competenze | Nella preparazione della presente proposta la Commissione ha tenuto conto dei pareri espressi da numerose parti interessate. Nel 2006 l'ESFRI ha organizzato, in collaborazione con la DG Ricerca, due workshop con le principali parti interessate, dai quali sono emersi i limiti delle forme giuridiche previste per le infrastrutture di ricerca europee a livello nazionale, comunitario o internazionale. Uno studio di fattibilità sulla creazione di uno strumento giuridico europeo per le infrastrutture di ricerca europee è stato effettuato nel 2007 da un gruppo di giuristi, il quale è giunto alla conclusione che la soluzione potrebbe essere l'adozione di un regolamento CE basato sull'articolo 171 del trattato CE. Il 3 marzo 2008 è stata organizzata una riunione delle parti interessate, cui hanno partecipato rappresentanti dei progetti contenuti nella roadmap dell'ESFRI e delle infrastrutture di ricerca europee nonché giuristi esperti della materia. La grande maggioranza degli esperti ha convenuto sull'utilità di una nuova forma giuridica a livello comunitario e sugli orientamenti di massima per il progetto della Commissione. La Commissione ha altresì istituito e consultato un gruppo di esperti (Sounding Board) nel 2008. Il Sounding Board ha espresso un forte sostegno per l'opzione della creazione di un nuovo strumento giuridico comunitario per le infrastrutture di ricerca europee. Secondo tale gruppo tale strumento giuridico, completando le altre forme giuridiche esistenti, faciliterebbe ed accelererebbe il processo decisionale per le nuove infrastrutture. | Valutazione dell'impatto La presente proposta di regolamento del Consiglio è stata sottoposta ad una valutazione dell'impatto da parte della Commissione, che ha raffrontato l'impatto potenziale del regolamento quadro proposto con quello delle alternative, ovvero mantenere invariata la situazione attuale e altre 3 opzioni: l'opzione 1, "nessuna azione comunitaria specifica", corrisponde alla situazione attuale in cui ciascun consorzio tenta di trovare tra le forme giuridiche esistenti, tramite un processo ad hoc, quella più appropriata per il suo progetto. L'opzione 2 corrisponde ad una forma di intervento "leggero" della Commissione europea, la quale aiuterebbe le parti coinvolte nella costruzione di infrastrutture europee ad individuare i problemi e le necessità, a scambiare informazioni sul modo di risolvere tali problemi e a stabilire buone pratiche. L'opzione 3 corrisponde alla creazione di imprese comuni da parte della Comunità, conformemente all'articolo 171 del trattato CE, caso per caso, ogniqualvolta ne emerga la necessità. L'opzione 4 è una risposta più diretta al problema in questione. Essa propone un'azione legislativa volta alla creazione di un nuovo strumento giuridico adeguato alle necessità delle infrastrutture di ricerca europee, che completi le forme esistenti a livello nazionale ed europeo; tale opzione prevede inoltre la possibilità che il legislatore autorizzi la Commissione europea a conferire lo status di "Infrastruttura di ricerca europea". Da una valutazione comparativa delle diverse opzioni risulta che l'opzione 4 è la più efficiente ed efficace per raggiungere gli obiettivi della proposta. In particolare il regolamento quadro proposto presenta chiari vantaggi rispetto alle alternative. Esso prevede un processo più facile, rapido ed efficace sotto il profilo dei costi per la costituzione di nuove infrastrutture di ricerca europee e stabilisce una forma giuridica che presenta tutte le caratteristiche di cui necessitano le infrastrutture di ricerca europee. Il regolamento accrescerebbe pertanto il numero di infrastrutture di ricerca europee e contribuirebbe al raggiungimento di effetti socioeconomici e ambientali. Esso contribuirebbe altresì all'ulteriore sviluppo di una politica europea per le infrastrutture di ricerca. Infine, il regolamento quadro proposto aumenterebbe l'attrattiva dell'Unione europea a livello internazionale come luogo per fare ricerca grazie al rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca. Tuttavia, costituendo nuove infrastrutture di ricerca di dimensione europea, gli Stati membri potrebbero altresì ricorrere alle forme giuridiche internazionali, nazionali o europee esistenti (ad esempio il GECT e il GEIE). | 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA | Sintesi delle misure proposte Il regolamento quadro proposto prevede un quadro giuridico comune basato sull'articolo 171 del trattato CE, a complemento dei sistemi nazionali o intergovernativi esistenti. Esso stabilisce le caratteristiche principali delle Infrastrutture di ricerca europee (ERI) nonché procedure chiare per il conferimento di tale status da parte del legislatore. L'ERI è un soggetto giuridico dotato di personalità giuridica e piena capacità giuridica riconosciuto in tutti gli Stati membri. L'ERI si fonda sui propri membri (Stati membri, paesi terzi e organizzazioni intergovernative), i quali contribuiscono congiuntamente alla realizzazione dei suoi obiettivi, in primo luogo la costituzione e la gestione di un'infrastruttura di ricerca di importanza europea. La sua struttura interna è molto flessibile, il che consente ai membri di definire nello statuto i loro diritti ed obblighi, gli organi e le loro competenze ed altre disposizioni interne. La responsabilità dei membri per i debiti dell'ERI è limitata in linea di massima ai rispettivi contributi; sarà tuttavia prevista la flessibilità per modificare tali disposizioni nello statuto. Il diritto applicabile è il diritto comunitario e il diritto dello Stato della sede legale o della sede operativa per quanto riguarda talune questioni tecniche e di sicurezza. Lo statuto e le sue disposizioni di applicazione devono essere conformi al diritto applicabile. L'ERI è altresì considerata come un'organizzazione internazionale ai sensi delle direttive sull'IVA, le accise e gli appalti pubblici; essa è pertanto esentata dall'IVA e dalle accise e le procedure degli appalti non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva sugli appalti pubblici. L'ERI è costituita, conformemente alla base giuridica dell'articolo 171 del trattato CE, con una decisione della Commissione adottata sulla base delle competenze di esecuzione conferite dal Consiglio (articolo 202 del trattato CE). La Commissione agisce a seguito di una richiesta presentata da coloro che desiderano diventare membri fondatori dell'ERI. La decisione di costituzione dell'ERI viene adottata in base alla procedura consultiva. Questa procedura dovrebbe promuovere l'istituzione di strutture necessarie per il buon funzionamento della ricerca europea, comprese quelle sostenute dai programmi comunitari di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione. Essa renderà il processo più rapido rispetto all'adozione di decisioni individuali da parte del Consiglio, semplificando il complicato processo di sviluppo delle infrastrutture di ricerca internazionali ed evitando attività non coordinate. La Commissione europea garantirà la gestione globale del nuovo quadro giuridico e controllerà la conformità dell'ERI con il regolamento. Cinque anni dopo la sua adozione la Commissione, con l'aiuto di un gruppo di esperti, procederà alla valutazione di questo quadro giuridico e presenterà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. | Base giuridica La base giuridica della proposta è l'articolo 171 del trattato che istituisce la Comunità europea. | Principio di sussidiarietà Si applica il principio di sussidiarietà in quanto la proposta non rientra tra le competenze esclusive della Comunità. | Affinché l'azione comunitaria sia giustificata, è necessario il rispetto del principio di sussidiarietà. A tal fine occorre valutare due aspetti. In primo luogo è importante essere sicuri che gli obiettivi dell'azione proposta non potrebbero essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri nel quadro del loro sistema costituzionale nazionale (criterio della necessità). Per risolvere il problema in questione, ovvero la mancanza di un quadro giuridico appropriato per le Infrastrutture di ricerca europee, vengono proposte tre opzioni: 1) un'azione di coordinamento a livello europeo per lo sviluppo di buone pratiche; 2) lo sviluppo di imprese comuni e 3) l'elaborazione di un quadro giuridico ad hoc a livello comunitario. La Comunità è nella posizione migliore per attuare queste opzioni, sulla base dell'articolo 165 per quanto riguarda la prima e dell'articolo 171 per le altre due. In secondo luogo occorre considerare se e in che modo gli obiettivi possano essere raggiunti più efficacemente dalla Comunità (criterio del valore aggiunto europeo). L'azione europea è giustificata dalla natura transnazionale del problema (istituzione di quadri giuridici applicabili in più Stati membri). Esiste la soluzione alternativa di concludere accordi intergovernativi, ma le procedure amministrative e giuridiche che devono generalmente essere seguite nel quadro di tali accordi sono considerate troppo lunghe, difficili ed onerose. | La proposta è quindi conforme al principio di sussidiarietà. | Principio di proporzionalità | Il progetto di regolamento è molto breve e lascia la maggior parte delle disposizioni interne dell'infrastruttura prevista alla discrezionalità dei membri dell'Infrastruttura di ricerca europea, ovvero agli Stati membri, ai paesi terzi e alle organizzazioni intergovernative. Il diritto applicabile sarà principalmente il diritto nazionale del paese della sede legale o operativa. La quantità di informazioni che l'ERI ed i suoi membri devono presentare alla Commissione è limitata al minimo necessario perché la Commissione possa esaminare la conformità al regolamento quadro. Per queste ragioni la proposta rispetta il principio di proporzionalità. | Scelta dello strumento | Il quadro che sarà generalmente applicabile ad un numero potenzialmente elevato di soggetti giuridici, le ERI, costituite sulla base dell'articolo 171 del trattato CE, richiede un regolamento. | 4. INCIDENZA SUL BILANCIO | Il regolamento proposto faciliterà la creazione e gestione comune di infrastrutture di ricerca europee da parte di più Stati membri e paesi associati. Questa misura si aggiunge all'azione "Infrastrutture di ricerca" prevista nella base giuridica del Settimo programma quadro per la ricerca e questa misura di incentivazione necessiterebbe di risorse aggiuntive nel medio termine. | 5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI | Semplificazione | La proposta prevede una semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (comunitarie e nazionali). | Tramite l'ottimizzazione del quadro giuridico a livello europeo, il Consiglio potrebbe accelerare e rendere più efficace il processo di gestione dei diversi dossier collegati all'istituzione di nuove infrastrutture di ricerca europee grazie ad una base giuridica unica anziché diverse basi nazionali. | 2008/0148 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo al quadro giuridico comunitario per l'Infrastruttura di ricerca europea (ERI) IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 171 e l'articolo 172, secondo comma, vista la proposta della Commissione[2], visto il parere del Parlamento europeo[3], visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[4], considerando quanto segue: (1) Ai sensi dell'articolo 171 del trattato la Comunità può creare imprese comuni o qualsiasi altra struttura necessaria per attuare efficacemente i programmi comunitari di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione. (2) Da tempo la Comunità si è prefissa l'obiettivo di sostenere e sviluppare le infrastrutture di ricerca in Europa, come dimostrato dalla decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)[5] ed in particolare dalla decisione n. 2006/974/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico "Capacità"[6]. (3) Mentre tradizionalmente il sostegno per l'utilizzo e lo sviluppo di infrastrutture di ricerca europee assumeva la forma di sovvenzioni a favore di infrastrutture di ricerca già esistenti negli Stati membri, in anni recenti è emersa con chiarezza la necessità di un ulteriore impegno volto a incentivare lo sviluppo di nuove strutture tramite la creazione di un quadro giuridico appropriato che ne faciliti la costituzione e il funzionamento a livello comunitario. (4) Questa necessità è stata espressa in numerose occasioni sia a livello politico, dagli Stati membri e dalle istituzioni comunitarie, sia da vari soggetti appartenenti alla comunità europea della ricerca quali imprese, centri di ricerca e università. (5) Mentre il ruolo centrale delle infrastrutture di ricerca scientifica di livello mondiale ai fini del raggiungimento degli obiettivi comunitari di RST di cui al titolo XVIII della Parte terza del trattato è riconosciuto da tempo nell'ambito dei programmi quadro comunitari di RST, le regole relative alla costituzione, al finanziamento e alla gestione di tali infrastrutture sono tuttora frammentarie e regionalizzate. Considerando che le infrastrutture di ricerca europee sono in concorrenza con quelle dei partner della Comunità a livello mondiale che investono e continueranno ad investire massicciamente in infrastrutture di ricerca moderne su larga scala, e che queste infrastrutture stanno diventando sempre più complesse e costose ed in quanto tali non sono alla portata di un unico Stato membro o continente, è ora necessario sfruttare e sviluppare appieno il potenziale dell'articolo 171 del trattato, istituendo un quadro che contenga le procedure e le condizioni per la costituzione e il funzionamento delle Infrastrutture di ricerca europee a livello comunitario che sono necessarie per attuare efficacemente i programmi comunitari di RST. Questo nuovo quadro giuridico completerebbe le altre forme giuridiche meno specializzate previste dal diritto nazionale, internazionale o comunitario (ad esempio il gruppo europeo d'interesse economico (GEIE) o il gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)). (6) Il termine "infrastruttura di ricerca" designa gli impianti, le risorse e i servizi connessi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche di alto livello nei loro rispettivi settori. Questa definizione comprende: grandi impianti o strumenti di ricerca scientifici; risorse di conoscenze come collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate; le infrastrutture basate sulle TIC come le reti di tipo Grid , il materiale informatico, il software e le comunicazioni; qualsiasi altro mezzo particolare essenziale per raggiungere l'eccellenza nella ricerca. Tali infrastrutture di ricerca possono essere "ubicate in un unico sito" o "distribuite" (una rete organizzata di risorse). (7) Contrariamente alle iniziative tecnologiche congiunte (ITC), costituite come imprese comuni di cui la Comunità è membro e alle quali fornisce contributi finanziari, un'Infrastruttura di ricerca europea (nel seguito "ERI") non deve essere considerata come un organismo creato dalla Comunità ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario[7], bensì come un soggetto giuridico di cui la Comunità non è necessariamente membro e al quale non versa contributi finanziari ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, lettera f), del regolamento finanziario. (8) Data la stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Comunità in materia di programmazione e di attuazione complementare delle loro attività di ricerca, come previsto agli articoli 164 e 165 del trattato, deve spettare agli Stati membri interessati, da soli o insieme ad altri soggetti qualificati, definire le loro necessità in materia di creazione di infrastrutture di ricerca sulla base delle loro attività di ricerca e sviluppo tecnologico e delle esigenze della Comunità. Per le stesse ragioni devono poter diventare membri dell'ERI gli Stati membri interessati, con l'eventuale partecipazione di paesi terzi qualificati ed organizzazioni intergovernative specializzate. (9) Un'Infrastruttura di ricerca europea costituita a norma del presente regolamento deve avere come compito la costituzione e la gestione di un'infrastruttura di ricerca. È opportuno che queste attività non siano di natura economica per impedire distorsioni della concorrenza. Per promuovere l'innovazione e il trasferimento di conoscenze e di tecnologie, è opportuno che l'ERI sia autorizzata ad esercitare attività economiche limitate nel rispetto di talune condizioni. La costituzione di infrastrutture di ricerca in forma di ERI non esclude che, ai fini dell'attuazione della roadmap predisposta dal Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI) e del progresso della ricerca europea, sia riconosciuto anche il contributo delle infrastrutture di ricerca di interesse paneuropeo aventi un'altra forma giuridica. La Commissione garantirà che i membri dell'ESFRI e le altre parti interessate siano informati in merito a queste forme giuridiche alternative. (10) Le infrastrutture di ricerca devono contribuire a preservare l'eccellenza scientifica della ricerca comunitaria e la competitività della sua economia, sulla base di previsioni di medio o lungo termine, sostenendo efficacemente le attività di ricerca europee. A tal fine esse devono essere effettivamente aperte alla comunità della ricerca europea in senso lato ed avere l'ambizione di sviluppare le capacità scientifiche europee al di là dello stato dell'arte attuale e pertanto contribuire allo sviluppo dello Spazio europeo della ricerca. (11) Perché la procedura per la costituzione dell'ERI sia efficace, è necessario che i soggetti intenzionati a costituire un'ERI presentino una domanda alla Commissione, la quale deve valutare, con l'aiuto di esperti indipendenti, se l'infrastruttura di ricerca proposta sia conforme con il presente regolamento. (12) Per ragioni di trasparenza è opportuno che la decisione di costituire un'ERI sia pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Per tali ragioni è opportuno che a tale decisione sia allegato un estratto dello statuto che ne fornisca gli elementi principali. (13) Per esercitare le proprie attività nel modo più efficiente, è necessario che l'ERI abbia personalità giuridica e la capacità giuridica più ampia possibile a partire dal giorno in cui acquista efficacia la decisione relativa alla sua costituzione. Ai fini della determinazione della legge applicabile essa deve avere sede legale sul territorio di uno dei suoi membri che sia uno Stato membro o un paese associato ad un programma quadro comunitario per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione. (14) È necessario che L'ERI conti tra i suoi membri almeno tre Stati membri e possa includere paesi terzi qualificati ed organizzazioni intergovernative specializzate. Pertanto occorre che l'ERI sia considerata come un'organizzazione internazionale ai fini dell'applicazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto[8], della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa[9] e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi[10], in conformità alla disciplina in materia di aiuti di Stato. Per sostenere in modo più efficace le attività di ricerca dell'ERI, occorre che gli Stati membri e i paesi terzi partecipanti adottino tutte le misure possibili per accordarle la più ampia esenzione possibile dalle altre imposte. (15) In linea con la dimensione comunitaria di questo strumento giuridico, è necessario che gli Stati membri detengano congiuntamente la maggioranza dei voti nell'assemblea dei membri dell'ERI. (16) Per l'applicazione del presente quadro, occorre prevedere nello statuto disposizioni più dettagliate in base alle quali la Commissione deve esaminare la conformità di una domanda al quadro stabilito nel presente regolamento. (17) È necessario garantire, da un lato, che l'ERI abbia la flessibilità necessaria per modificare il proprio statuto e, dall'altro, che la Comunità, che costituisce l'ERI, mantenga il controllo su taluni elementi essenziali. Se una modifica riguarda una questione che figura nell'estratto dello statuto allegato alla decisione di costituzione dell'ERI, occorre che tale modifica sia approvata, prima di acquistare efficacia, con una decisione della Commissione adottata sulla base della stessa procedura seguita per la creazione dell'ERI, poiché le informazioni contenute in tale parte sono considerate essenziali. Occorre che qualsiasi altra modifica sia notificata alla Commissione, la quale ha la facoltà di opporvisi se la ritiene contraria al presente regolamento. Qualora non vi siano obiezioni, è necessario pubblicare un avviso corrispondente accompagnato da una breve sintesi della modifica. (18) È necessario che l'ERI si doti di propri organi ai fini della gestione efficace delle sue attività. Occorre che lo statuto stabilisca il modo in cui questi organi rappresentano legalmente l'ERI. (19) È necessario che l'ERI svolga le proprie attività secondo i principi di una sana gestione di bilancio per l'esercizio della propria responsabilità finanziaria. (20) L'ERI può essere cofinanziata dagli strumenti finanziari relativi alla politica di coesione conformemente al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999[11]. (21) Per svolgere i propri compiti nel modo più efficiente possibile e come conseguenza logica della sua personalità giuridica, l'ERI deve essere responsabile per i propri debiti. Per permettere ai membri di trovare soluzioni appropriate in materia di responsabilità, deve essere possibile prevedere, nello statuto, diversi regimi di responsabilità che vadano oltre la responsabilità limitata ai contributi dei membri. (22) Giacché l'ERI è costituita in virtù del diritto comunitario, è necessario che sia soggetta al diritto comunitario oltre che al diritto del paese in cui ha sede legale. Tuttavia l'ERI può avere una sede operativa in un altro paese. In tal caso il diritto di tale paese deve applicarsi per quanto riguarda la salute e la sicurezza pubblica e dei lavoratori, la tutela dell'ambiente, il trattamento delle sostanze pericolose e il rilascio dei permessi necessari. Inoltre l'ERI deve essere soggetta al suo statuto, adottato conformemente alle fonti di diritto summenzionate, e a disposizioni di applicazione conformi allo statuto. (23) Per garantire un controllo sufficiente dell'osservanza del presente regolamento, occorre che l'ERI presenti alla Commissione la sua relazione annuale e qualsiasi informazione relativa alle circostanze che rischiano di mettere gravemente a repentaglio l'esecuzione dei compiti dell'ERI. Se, tramite la relazione annuale o altrimenti, la Commissione entra in possesso di elementi che indicano che l'ERI viola gravemente il presente regolamento o altre disposizioni giuridiche applicabili, deve richiedere spiegazioni e/o provvedimenti da parte dell'ERI e/o dei suoi membri. In casi estremi ed in assenza di azioni correttive, la Commissione può abrogare la decisione di costituzione dell'ERI, il che ne comporterà lo scioglimento. (24) Gli obiettivi dell'azione proposta, ovvero la creazione di un quadro per le Infrastrutture di ricerca europee di più Stati membri, non possono essere raggiunti in misura sufficiente dai singoli Stati membri nell'ambito dei loro sistemi costituzionali nazionali, bensì, a causa delle natura transnazionale del problema, possono essere realizzati meglio a livello comunitario. La Comunità può adottare pertanto provvedimenti in conformità del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (25) I provvedimenti necessari all'applicazione del presente regolamento saranno adottati in conformità alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[12]. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione 1. Il presente regolamento stabilisce un quadro che fissa i requisiti e le procedure per la costituzione dell'Infrastruttura di ricerca europea (nel seguito "ERI"). 2. Esso si applica alle infrastrutture di ricerca di interesse paneuropeo. Articolo 2 Funzione ed altre attività 1. L'ERI ha la funzione di istituire e gestire un'infrastruttura di ricerca. 2. L'ERI assolve la propria funzione su base non economica. Essa può tuttavia svolgere attività economiche limitate strettamente connesse alla sua funzione, purché esse non mettano a repentaglio l'assolvimento di tale funzione. 3. L'ERI tiene conti separati delle spese e dei ricavi delle proprie attività economiche ed applica loro i prezzi di mercato oppure, se tali prezzi non possono essere determinati, prezzi corrispondenti ai costi totali maggiorati di un margine ragionevole. Articolo 3 Requisiti relativi alle infrastrutture L'infrastruttura di ricerca da costituire tramite un'ERI soddisfa i seguenti requisiti: 1. è necessaria per realizzare attività di ricerca europee ed in particolare eseguire efficacemente i programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari; 2. costituisce un valore aggiunto nello sviluppo dello Spazio europeo della ricerca ed un miglioramento significativo a livello internazionale nel settore scientifico e tecnologico interessato; 3. la comunità europea della ricerca, composta da ricercatori provenienti dagli Stati membri e da paesi associati ai programmi comunitari di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, può effettivamente avervi accesso; e 4. contribuisce alla diffusione e valorizzazione dei risultati delle attività in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari. Articolo 4 Domanda per la costituzione di un'ERI 1. I soggetti richiedenti la costituzione di un'ERI (nel seguito "i richiedenti") presentano una domanda alla Commissione. La domanda è presentata per iscritto in una delle lingue ufficiali della Comunità e contiene gli elementi seguenti: 5. una richiesta di costituzione dell'ERI indirizzata alla Commissione; 6. la proposta di statuto dell'ERI di cui all'articolo 9; 7. una descrizione tecnica e scientifica dell'infrastruttura di ricerca che l'ERI avrà il compito di creare e gestire, in particolare in funzione dei requisiti di cui all'articolo 3; 8. un estratto dello statuto contenente le informazioni elencate nell'allegato. 2. La Commissione valuta la domanda. In sede di valutazione può chiedere il parere di esperti indipendenti in particolare nel settore di attività previsto dell'ERI. Il risultato di tale valutazione è comunicato ai richiedenti i quali, se necessario, sono invitati a completare o modificare la domanda entro un termine ragionevole. Articolo 5 Decisione in merito alla domanda 1. La Commissione, tenuto conto dei risultati della valutazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e conformemente alla procedura di cui all'articolo 21: 9. adotta una decisione di costituzione dell'ERI dopo essersi accertata che i requisiti fissati nel presente regolamento sono soddisfatti; o 10. respinge la domanda se giunge alla conclusione che i requisiti fissati nel presente regolamento non sono soddisfatti. 2. La decisione in merito alla domanda è notificata ai richiedenti. La decisione di costituzione dell'ERI viene altresì pubblicata nella serie L della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . 3. L'estratto dello statuto contenuto nella domanda è allegato alla decisione di costituzione dell'ERI. Articolo 6 Status dell'ERI 1. L'ERI è dotata di personalità giuridica a partire dalla data in cui acquista efficacia la decisione di costituzione dell'ERI. 2. In ciascuno Stato membro l'ERI dispone della massima capacità giuridica accordata ai soggetti giuridici in virtù del diritto nazionale. In particolare può acquistare, possedere e cedere beni mobili, immobili e proprietà intellettuale, concludere contratti e partecipare ad azioni legali. 3. L'ERI è un'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, dell'articolo 23, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 92/12/CEE e dell'articolo 15, lettera c), della direttiva 2004/18/CE. 4. Gli Stati membri adottano tutte le misure possibili per accordare all'ERI la massima esenzione da imposte, oltre a quelle di cui al paragrafo 3, conformemente alla disciplina in materia di aiuti di Stato. Articolo 7 Sede e denominazione 1. L'ERI ha una sede legale che è situata sul territorio di uno dei suoi membri che sia uno Stato membro o un paese associato ad un programma comunitario di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione. 2. L'ERI ha una denominazione contenente le parole "Infrastruttura di ricerca europea" o l'abbreviazione "ERI". Articolo 8 Membri 1. I seguenti soggetti possono diventare membri dell'ERI: 11. Stati membri; 12. paesi terzi; 13. organizzazioni non governative. 2. L'ERI deve sempre contare almeno tre Stati membri tra i suoi membri. Altri Stati membri possono aderire all'ERI in qualsiasi momento, previo il rispetto di condizioni eque e ragionevoli fissate nello statuto. 3. Gli Stati membri detengono congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea dei membri di cui all'articolo 12, lettera a). 4. Uno Stato membro o un paese terzo può essere rappresentato da uno o più enti pubblici, comprese le regioni, o enti privati con una missione di servizio pubblico per quanto riguarda l'esercizio di determinati diritti e l'adempimento di determinati obblighi in qualità di membro dell'ERI. 5. I paesi terzi e le organizzazioni intergovernative che chiedono di diventare membri dell'ERI riconoscono che essa è dotata di personalità e capacità giuridica conformemente all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, e che è soggetta alle regole determinate in applicazione dell'articolo 16. 6. I paesi terzi che chiedono di diventare membri dell'ERI le accordano un trattamento equivalente a quello di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4. Articolo 9 Statuto Lo statuto contiene almeno le seguenti informazioni: 14. un elenco dei membri e, laddove applicabile, dei soggetti che li rappresentano, nonché le condizioni e le procedure da rispettare per cambiare la composizione dell'ERI e la sua rappresentanza conformemente all'articolo 8; 15. i compiti e le attività dell'ERI; 16. la sede legale conformemente all'articolo 7, paragrafo 1; 17. la denominazione dell'ERI conformemente all'articolo 7, paragrafo 2; 18. i diritti e gli obblighi dei membri, compreso l'obbligo di contribuire ad un bilancio equilibrato; 19. gli organi dell'ERI, le loro competenze e il modo in cui sono costituiti e decidono, anche in merito alla modifica dello statuto, conformemente agli articoli 10, 11 e 12; 20. la durata e la procedura per lo scioglimento conformemente all'articolo 17; 21. i principi di base riguardanti: i) la politica di accesso per gli utenti; ii) la politica in materia di dati; iii) la politica di valutazione scientifica; iv) la politica in materia di diritti di proprietà intellettuale; v) la politica di diffusione; vi) la politica in materia di occupazione; vii) la politica in materia di appalti pubblici, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza; viii) la disattivazione, se rilevante; 22. la/e lingua/e di lavoro; 23. i riferimenti alle disposizioni di applicazione dello statuto. Lo statuto è a disposizione del pubblico nel sito Internet dell'ERI e presso la sua sede legale. Articolo 10 Modifiche dello statuto che richiedono una modifica dell'estratto dello statuto 1. Qualsiasi modifica dello statuto che richiede una modifica dell'estratto dello statuto è presentata dall'ERI alla Commissione a fini di approvazione. Tale modifica non acquista efficacia prima che sia entrata in vigore la decisione con la quale viene approvata. La Commissione applica, mutatis mutandis, l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 5. 2. La domanda di modifica contiene gli elementi seguenti: 24. il testo della modifica proposta, compresa la data di entrata in vigore; 25. la versione consolidata modificata dello statuto; 26. l'estratto modificato dello statuto. Articolo 11 Altre modifiche dello statuto 1. Qualsiasi modifica dello statuto diversa da quella di cui all'articolo 10 è presentata dall'ERI alla Commissione entro dieci giorni dalla sua adozione. 2. La Commissione può opporsi a tale modifica entro sessanta giorni dalla sua presentazione, indicando per quali ragioni essa non soddisfa i requisiti del presente regolamento. 3. Qualora non vengano sollevate obiezioni, la Commissione pubblica un avviso di modifica accompagnato da una breve sintesi della modifica nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 4. La modifica non acquista efficacia prima della scadenza del termine previsto per le obiezioni o prima che la Commissione abbia annullato tale termine o prima che un'obiezione sollevata sia stata ritirata. 5. La domanda di modifica contiene gli elementi seguenti: 27. il testo della modifica adottata, compresa la data di entrata in vigore; 28. la versione consolidata modificata dello statuto; 29. una breve sintesi della modifica. Articolo 12 Organizzazione dell'ERI Lo statuto prevede quanto meno gli organi seguenti aventi le seguenti competenze: 30. un'assemblea dei membri in quanto organo che dispone dei pieni poteri decisionali, inclusa l'adozione del bilancio; 31. un amministratore o un consiglio di amministrazione, nominato dall'assemblea dei membri, in quanto organo esecutivo e rappresentante legale dell'ERI. Lo statuto specifica il modo in cui i membri del consiglio di amministrazione rappresentano legalmente l'ERI. Articolo 13 Principi di bilancio, conti, revisione e assicurazione 1. Tutte le voci di entrata e spesa dell'ERI sono incluse nelle stime da redigere per ciascun esercizio e figurano nel bilancio. Il bilancio è equilibrato in entrate e spese. 2. I membri dell'ERI assicurano che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi della buona gestione finanziaria. 3. Il bilancio è formato, eseguito ed è oggetto di rendiconto nel rispetto del principio della trasparenza. 4. I conti dell'ERI sono accompagnati da una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio. 5. L'ERI è soggetta agli obblighi previsti dal diritto applicabile per quanto riguarda la preparazione, la presentazione, la revisione e la pubblicazione dei conti. 6. L'ERI sottoscrive un'assicurazione appropriata per la copertura di tutti i rischi propri alla sua attività. Articolo 14 Finanziamento comunitario La concessione di finanziamenti comunitari all'ERI avviene solo conformemente al titolo VI del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.Sono inoltre possibili finanziamenti nel quadro della politica di coesione, conformemente alla legislazione comunitaria rilevante. Articolo 15 Responsabilità 1. L'ERI è responsabile per i propri debiti. 2. La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti dell'ERI è limitata ai rispettivi contributi all'ERI. I membri possono precisare nello statuto che assumeranno una responsabilità prefissata oltre ai rispettivi contributi o una responsabilità illimitata. 3. La Comunità non è responsabile di alcun debito dell'ERI. Articolo 16 Legge applicabile e foro competente 1. L'ERI è disciplinata: 32. dal diritto comunitario, in particolare dal presente regolamento e dalle decisioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 10, paragrafo 1; 33. dalla legge dello Stato in cui si trova la sua sede legale per le questioni che non sono disciplinate dagli atti di cui alla lettera a), o lo sono parzialmente; 34. dal suo statuto, adottato conformemente alle fonti di diritto di cui alle lettere a) e b); 35. dalle disposizioni di applicazione conformi al suo statuto; 36. in deroga alla lettera b), l'ERI è disciplinata dalla legge degli Stati in cui opera per quanto riguarda i) la salute e la sicurezza pubblica e dei lavoratori, ii) la tutela dell'ambiente, iii) il trattamento delle sostanze pericolose, iv) il rilascio dei permessi richiesti per il suo funzionamento. 2. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha giurisdizione sulle controversie tra i membri, tra i membri e l'ERI e su qualsiasi vertenza in cui la Comunità è parte in causa. 3. La legislazione comunitaria sulla giurisdizione competente si applica alle vertenze tra l'ERI e i terzi. Nei casi non coperti da tale legislazione, la legge dello Stato nel quale l'ERI ha sede legale determina la giurisdizione competente per la risoluzione di tali vertenze. Articolo 17 Scioglimento, insolvenza 1. Lo statuto determina la procedura da applicare in caso di scioglimento dell'ERI a seguito di una decisione dell'assemblea dei membri. 2. Dopo l'adozione della decisione di scioglimento da parte dell'assemblea dei membri, senza ritardi indebiti e in ogni caso entro dieci giorni dall'adozione di tale decisione, l'ERI la notifica alla Commissione. La Commissione pubblica un avviso corrispondente nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . 3. Dopo la chiusura della procedura di scioglimento, senza ritardi indebiti e in ogni caso entro dieci giorni dalla chiusura di tale procedura, l'ERI la notifica alla Commissione. La Commissione pubblica un avviso corrispondente nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . L'ERI cessa di esistere il giorno della pubblicazione dell'avviso. 4. In qualunque momento, se l'ERI non è in grado di pagare i propri debiti ne informa immediatamente la Commissione. La Commissione pubblica un avviso corrispondente nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Articolo 18 Relazioni e controllo 1. L'ERI elabora una relazione sull'attività annuale e la presenta alla Commissione entro sei mesi dalla fine dell'esercizio corrispondente. Tale relazione è accessibile al pubblico. 2. L'ERI e gli Stati membri interessati informano la Commissione di qualsiasi circostanza che rischi di mettere seriamente a repentaglio l'assolvimento della funzione dell'ERI. 3. Se la Commissione ottiene informazioni che sembrano indicare che l'ERI violi gravemente il presente regolamento, le decisioni adottate a sua attuazione o altre disposizioni legali applicabili, richiede spiegazioni all'ERI e/o ai suoi membri. 4. Se, dopo aver dato all'ERI e/o ai suoi membri un periodo di tempo ragionevole per formulare le proprie osservazioni, la Commissione giunge alla conclusione che essa viola gravemente il presente regolamento, le decisioni adottate a sua attuazione o altre disposizioni legali applicabili, può proporre azioni correttive all'ERI e ai suoi membri. 5. In caso di mancata adozione delle azioni correttive, la Commissione può abrogare la decisione di costituzione dell'ERI. Tale decisione è notificata all'ERI e pubblicata nella serie L della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Ciò comporterà lo scioglimento dell'ERI. Articolo 19 Disposizioni appropriate Gli Stati membri prendono le disposizioni appropriate per assicurare l'applicazione effettiva del presente regolamento. Articolo 20 Relazione e riesame Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione e, se del caso, proposte di modifica. Articolo 21 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato consultivo. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE. Articolo 22 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO ESTRATTO DELLO STATUTO 37. Denominazione dell'ERI (articolo 7, paragrafo 2, e articolo 9, lettera d)): [denominazione di cui allo statuto, contenente le parole "Infrastruttura di ricerca europea" o l'abbreviazione "ERI"] 38. Funzione (articolo 2, paragrafo 1, e articolo 9, lettera b)): [funzione di cui allo statuto consistente nella costituzione e gestione di un'infrastruttura di ricerca] 39. Sede legale (articolo 7, paragrafo 1, e articolo 9, lettera c)): [preferibilmente riferimento all'unità territoriale amministrativa o autonoma più piccola, ad esempio un comune] 40. Durata (articolo 9, lettera g)): [ad esempio "indeterminata" o una data di scadenza o un numero di anni a partire dalla costituzione] 41. Principi di base della politica di accesso per gli utenti (articolo 9, lettera h), primo trattino): [quali previsti nello statuto] 42. Principi di base della politica di valutazione scientifica (articolo 9, lettera h), terzo trattino): [quali previsti nello statuto] 43. Principi di base della politica di diffusione (articolo 9, lettera h), quinto trattino): [quali previsti nello statuto] 44. Principi di base della politica in materia di occupazione (articolo 9, lettera h), sesto trattino): [quali previsti nello statuto] 45. Principi di base della politica in materia di appalti pubblici, fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza (articolo 9, lettera h), settimo trattino): [quali previsti nello statuto] 46. Regime di responsabilità (articolo 15, paragrafo 2): [conforme allo statuto e/o alla prima frase dell'articolo 15, paragrafo 2] SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA: Regolamento del Consiglio relativo al quadro giuridico comunitario per l'Infrastruttura di ricerca europea (ERI) 2. QUADRO ABM/ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ) Indicare la politica dell'UE e le relative attività oggetto dell'iniziativa: Ricerca – Infrastrutture di ricerca 3. LINEE DI BILANCIO 3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione: - 08.01.05.01: Funzionari e agenti temporanei di ricerca - 08.01.05.02: Personale esterno (contrattuali, END, ecc.) 3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria: Si tratta di un'azione di lungo termine poiché la legislazione proposta è intesa ad agevolare la costituzione e gestione comune di infrastrutture di ricerca da parte di diversi Stati membri e paesi associati e poiché, conferendo il potere di costituzione alla Commissione europea, il presente regolamento renderà il processo più semplice rispetto all'adozione di decisioni individuali da parte del Consiglio. Nel breve termine non saranno necessarie maggiori risorse oltre a quelle utilizzate attualmente per seguire la fase preparatoria dei nuovi progetti di infrastrutture di ricerca (risorse del Settimo programma quadro). Nel medio e lungo termine, tuttavia, saranno necessarie risorse umane aggiuntive per seguire l'evoluzione politica del regolamento, ai fini ad esempio di un'eventuale revisione dopo 5 anni. 3.3. Caratteristiche di bilancio (aggiungere le righe necessarie): Linea di bilancio | Tipo di spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie | 08.01 05 01 | Spese non obblig. | Stanz. non dissoc. | NO | SÌ | SÌ | No 1A | 08.01 05 02 | Spese non obblig. | Stanz. non dissoc. | NO | SÌ | SÌ | No 1A | 08.01.05.03 | Spese non obblig. | Stanz. non dissoc. | NO | SÌ | SÌ | No 1A | 4. SINTESI DELLE RISORSE 4.1. Risorse finanziarie 4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP) Mio EUR (al terzo decimale) Tipo di spesa | Sezione n. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 e segg. | Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento | Risorse umane / spese connesse (SND) | 8.2.5. | a | 0.423 | 0.657 | 0.711 | 0.828 | 0.828 | 1.062 | Costi amministrativi (SND) | 8.2.6. | b | 0.080 | 0.250 | 0.280 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | Costo totale indicativo dell'intervento | TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | a+b | 0.503 | 0.907 | 0.991 | 1.078 | 1.078 | 1.312 | TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | a+b | 0.503 | 0.907 | 0.991 | 1.078 | 1.078 | 1.312 | 4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria (rubrica 1) X La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore ( La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie ( La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie) 4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate X Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate ( La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate. 4.2. Risorse umane ETP — cfr. ripartizione al punto 8.2.1. Non applicabile 5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI 5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine Via via che le frontiere della conoscenza si evolvono ed avanzano e le nostre tecnologie progrediscono, le infrastrutture di ricerca stanno diventando sempre più complesse e costose, il che spesso le pone al di fuori della portata di un unico gruppo di ricerca, regione, nazione o persino continente. Tuttavia una delle grandi difficoltà relative alla costituzione di nuove infrastrutture di ricerca europee è la mancanza di un quadro giuridico adeguato che consenta la creazione di partnership appropriate con partner di diversi paesi. Occorre pertanto prevedere un quadro giuridico comunitario per la costituzione e la gestione di infrastrutture di ricerca di interesse paneuropeo. 5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari La legislazione proposta è intesa ad agevolare l'istituzione e la gestione comuni di infrastrutture di ricerca da parte di più membri e paesi associati, e a contribuire allo sviluppo della politica europea per le infrastrutture di ricerca. Il regolamento quadro proposto prevede un quadro giuridico comune basato sull'articolo 171 del trattato CE, a complemento dei sistemi nazionali o intergovernativi esistenti. Esso stabilisce le caratteristiche principali delle Infrastrutture di ricerca europee (ERI) nonché procedure chiare per il conferimento di tale status da parte del legislatore. Conferendo il potere di costituzione alla Commissione europea, il presente regolamento renderà il processo più semplice rispetto all'adozione di decisioni individuali da parte del Consiglio ed eviterà attività non coordinate. 5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori L'obiettivo generale della presente proposta è aiutare l'Europa ad affrontare le varie sfide cui deve far fronte tramite lo sviluppo tempestivo di infrastrutture di ricerca europee (ERI) efficienti che a loro volta: - contribuiranno a rafforzare lo sviluppo di uno Spazio europeo della ricerca efficiente, integrando maggiormente le attività nazionali, evitando impianti subcritici e facendo dell'Europa un leader mondiale per i servizi di ricerca di alto livello; - aiuteranno l'Europa a mettere in comune le proprie risorse per una nuova generazione di infrastrutture su larga scala che sono indispensabili per restare al vertice della ricerca nei prossimi decenni, per fornire ai ricercatori le infrastrutture di ricerca di cui necessitano, aumentando pertanto l'attrattiva e il potenziale dell'Europa; - contribuiranno a raccogliere in modo più efficace le sfide ambientali quali i cambiamenti climatici, la produzione energetica, il rifornimento idrico, la qualità dell'ambiente o la qualità della vita, tramite i servizi di ricerca eccellenti prestati dalle nuove Infrastrutture di ricerca europee, comprese le infrastrutture elettroniche; - contribuiranno alla competitività economica a lungo termine, tramite l'accelerazione dei progressi scientifici in Europa favoriti da nuovi impianti europei, e alla crescita fondata sulla conoscenza. Il presente regolamento dovrebbe contribuire alla creazione di condizioni più favorevoli per lo sviluppo della ricerca di base in Europa. Grazie alla creazione di condizioni giuridiche più favorevoli a livello comunitario, questi lavori contribuiranno alla creazione di nuove infrastrutture di ricerca europee (quali quelle identificate dall'ESFRI). Ciò contribuirà inoltre a rafforzare la politica europea per le infrastrutture di ricerca. Gli indicatori connessi saranno: - il numero di nuove infrastrutture di ricerca europee (quali quelle identificate dall'ESFRI) istituite tramite partnership europee; - la rapidità con la quale vengono create le nuove infrastrutture; - le risorse necessarie per tale processo; - il rafforzamento e maggiore riconoscimento della politica europea per le infrastrutture di ricerca. 5.4. Modalità di attuazione ( Gestione centralizzata (direttamente da parte della Commissione o indirettamente tramite delega ad agenzie esecutive, organismi istituiti dalle Comunità o organismi pubblici nazionali/organismi con funzione di servizio pubblico) X Gestione concorrente o decentrata X con Stati membri ( con paesi terzi ( Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare) Osservazioni : Potranno essere membri delle ERI solo gli Stati membri, i paesi terzi e le organizzazioni intergovernative; i paesi partecipanti avranno tuttavia la possibilità di incaricare enti pubblici o privati aventi una funzione di servizio pubblico di esercitare i loro diritti e doveri per loro conto. La Commissione europea garantirà il coordinamento generale di questa iniziativa. Un comitato sosterrà la Commissione europea nella gestione del nuovo quadro giuridico. 6. CONTROLLO E VALUTAZIONE 6.1. Sistema di controllo Sarà istituito un sistema di controllo e di valutazione per monitorare le infrastrutture di ricerca europee che verranno costituite e per valutare in che misura il nuovo quadro giuridico abbia raggiunto i suoi obiettivi. Mentre la Commissione europea garantirà il coordinamento generale di questa iniziativa, un comitato consultivo sosterrà la Commissione europea nella gestione del nuovo quadro giuridico. Inoltre, una volta riconosciuta ufficialmente l'ERI dovrà presentare relazioni annuali ed inviarle alla Commissione europea e agli Stati membri finanziatori. Queste relazioni presenteranno una panoramica delle attività per l'anno in questione, nonché informazioni dettagliate sulle questioni di bilancio e dovrebbero consentire alla Commissione europea e agli Stati membri di verificare che l'infrastruttura continui a soddisfare le condizioni necessarie per beneficiare dello status europeo. 6.2. Valutazione 6.2.1. Valutazione ex-ante È stata redatta una relazione di valutazione ex ante. 6.2.2. Modalità e periodicità delle valutazioni successive Cinque anni dopo l'adozione del presente quadro, una valutazione sarà svolta da un gruppo di esperti che presenteranno una relazione agli Stati membri e alla Commissione europea per valutare: - il ricorso al quadro giuridico (ovvero il numero di infrastrutture europee nuove o esistenti che utilizzano il quadro); - in che misura il quadro ha portato i vantaggi attesi, ed in particolare la sua facilità di utilizzo e in che misura ha contribuito ad accelerare la creazione di infrastrutture di ricerca europee; - la necessità di rivedere o adattare il quadro giuridico. 7. MISURE ANTIFRODE Una volta riconosciuta ufficialmente l'ERI dovrà presentare relazioni annuali ed inviarle alla Commissione europea e agli Stati membri finanziatori. Queste relazioni presenteranno una panoramica delle attività per l'anno in questione, nonché informazioni dettagliate sulle questioni di bilancio e dovrebbero consentire alla Commissione europea e agli Stati membri di verificare che l'infrastruttura soddisfi le condizioni necessarie per beneficiare dello status europeo. Inoltre, prestando servizi di ricerca, ciascuna ERI sarà automaticamente oggetto di controlli tramite le attività di ricerca ricorrenti sostenute dai programmi nazionali, europei o internazionali. 8. DETTAGLI SULLE RISORSE 8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari Nessun bilancio operativo è collegato al presente regolamento. 8.2. Spese amministrative 8.2.1. Risorse umane: numero e tipo Non applicabile 8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione Il follow-up politico del presente regolamento richiederà alcune risorse umane del tipo AD per i compiti politici, incluso a partire dal 2010 il follow-up dell'uso — e l'eventuale revisione dopo 5 anni — del regolamento. 8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria) ( posti attualmente assegnati da sostituire o prorogare ( Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno n ( Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB x Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nei servizi interessati (riassegnazione interna) ( Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato 8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 — Spese di gestione amministrativa) Non applicabile 8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento Mio EUR (al terzo decimale) Tipo di risorse umane | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 e segg. | Funzionari e agenti temporanei (08 01 05 01) - esistenti | 0,234 | 0,468 | 0,585 | 0,702 | 0,702 | 0,936 | Personale finanziato con l'art. 08 01 05 02 (ad esempio END, contrattuali) - esistente | 0,189 | 0,189 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento) | 0,423 | 0,657 | 0,711 | 0,828 | 0,828 | 1,062 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 e segg. | 08 01 02 11 01 + 08 01 05 03 – Missioni | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 08 01 02 11 02 + 08 01 05 03 – Riunioni e conferenze | 0,02 | 0,1 | 0,1 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 08 01 02 11 03 + 08 01 05 03 – Comitati | 0 | 0,06 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 08 01 02 11 04 + 08 01 05 03 – Studi e consulenze | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 08 01 02 11 05 + 08 01 05 03 – Sistemi di informazione | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento) | 0,08 | 0,25 | 0,28 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Calcolo — Funzionari e agenti temporanei nonché personale finanziato ex art. 08 01 02 | Il costo di un funzionario all'anno è calcolato sulla base di 117 000 EUR. Il costo dell'altro personale (agente contrattuale, END) è calcolato sulla base di 63 000 EUR all'anno. | Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione I primi mesi successivi all'adozione del regolamento saranno dedicati allo sviluppo delle procedure e degli orientamenti relativi alla richiesta di costituzione di un'ERI. Successivamente, a partire dalla metà del 2009, il lavoro regolare sarà consacrato gradualmente: al follow-up delle potenziali domande di membri fondatori (Stati membri), al trattamento dei dossier (ammissibilità, valutazione scientifica, analisi dei dati amministrativi, giuridici e finanziari), alle consultazioni interservizi e alle riunioni dei comitati, alla preparazione delle possibili decisioni della CE, alla registrazione e follow-up annuale futuro dell'ERI. Il fabbisogno di risorse umane sarebbe coperto nel breve termine con le risorse esistenti. Tuttavia, a partire dal 2010 qualche posto di funzionario (riassegnazione) dovrebbe contribuire ai lavori politici che sarebbero delegati dal Consiglio alla Commissione (riunioni dei comitati, follow-up dei dossier sottoposti a decisione della Commissione, follow-up e possibile revisione del regolamento dopo 5 anni): | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 e segg. | AD* / AST (ref. 8.2.5) | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | END / personale contrattuale* (ref. 8.2.5) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Totale | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | * di cui un A/AD ed un giurista END [1] COM(2008) ***, del **.**.2008. [2] GU C […] del […], pag. [… ]. [3] GU C […] del […], pag. [… ]. [4] GU C […] del […], pag. [… ]. [5] GU L 412 del 30 dicembre 2006, pag. 1. [6] GU L 54 del 22.2.2007, pag. 101. [7] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1). [8] GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva IVA 2008/8/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008 (GU L 44 del 20.2.2008, pag. 11). [9] GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/106/CE del Consiglio del 16 novembre 2004 (GU L 359 del 4.12.2004, pag. 30). [10] GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione del 28 novembre 2007 (GU L 74 del 15.3.2008, pag. 1). [11] GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25. [12] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.