52008PC0437

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica popolare cinese sui precursori di droghe e le sostanze frequentemente utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope /* COM/2008/0437 def. - ACC 2008/0134 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 8.7.2008

COM(2008) 437 definitivo

2008/0134 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica popolare cinese sui precursori di droghe e le sostanze frequentemente utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Motivazione e obiettivi della proposta

Con decisione del 27 giugno 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con il governo della Repubblica popolare cinese un accordo sui precursori di droghe e le sostanze frequentemente utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope e ha adottato adottare le necessarie direttive di negoziato.

Ci sono stati numerosi scambi di proposte con il governo della Repubblica popolare cinese. In seguito ai negoziati, il testo dell’accordo è stato approvato il 13 marzo 2008. L’accordo viene ora presentato al Consiglio per essere firmato e concluso.

La Commissione ritiene che il testo sia conforme alle direttive di negoziato adottate dal Consiglio il 27 giugno 2006.

Per consentire che venga firmato l’accordo sui precursori di droghe e le sostanze frequentemente utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, la Commissione propone al Consiglio di approvare la proposta di decisione allegata relativa alla firma e alla conclusione del medesimo accordo.

1.2. Contesto generale

La Comunità continua a essere annoverata come una della maggiori fonti mondiali di droghe sintetiche, ad esempio anfetamine e MDMA (comunemente chiamata “ecstasy”). I precursori di droghe sintetiche necessari alla produzione di tali sostanze non sono facilmente disponibili nel territorio della Comunità e devono essere reperiti altrove. La Cina è il principale fornitore di questi precursori di droghe sintetiche. La misura proposta aiuterà a prevenire lo sviamento di tali sostanze dal commercio legale e il loro utilizzo indebito per la produzione illecita di stupefacenti nella Comunità.

1.3. Disposizioni vigenti nel settore della proposta

La proposta si basa sulle disposizioni vigenti nella Comunità intese al controllo del commercio legale dei precursori di droghe e alla prevenzione del loro sviamento dal commercio legale e il loro abuso per la produzione illecita di stupefacenti.

Le norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe sono contenute nel regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e nel regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi e il regolamento(CE) n. 1277/2005 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi.

1.4. Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione

La proposta è coerente con il piano d’azione dell’UE in materia di lotta contro la droga (2005-2008) e la strategia globale in materia di droga dell’UE.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO

2.1. Consultazione delle parti interessate

Non pertinente

2.2. Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

2.3. Valutazione dell’impatto

L’obiettivo principale della misura proposta è aumentare l’abilità di prevenire gli sviamenti dei precursori di droghe dal commercio legale e, di conseguenza, il loro abuso per la produzione illecita di stupefacenti.

Si prevede che il maggior controllo del commercio legale mediante i meccanismi e gli strumenti esistenti dovrebbe ridurre la produzione illecita di droghe sintetiche nella Comunità.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Sintesi delle misure proposte

L’accordo bilaterale con la Cina consentirà di istituire controlli coordinati tra le autorità competenti degli Stati membri e le autorità competenti della Cina sulla base degli strumenti di controllo istituiti dal regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi.

Nell’ambito dell’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, la Comunità ha istituito misure per controllare il commercio di precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi. La maggior parte dei precursori di droghe sequestrati, in particolare precursori di ATS, provenivano dalla Cina.

Il controllo del commercio internazionale di precursori di droghe ha un impatto diretto sulla disponibilità delle sostanze chimiche per la fabbricazione illecita di droghe. Il rafforzamento della cooperazione internazionale rende più difficile la fornitura di droghe illecite e, riducendo la quantità di droghe illecite presenti sul mercato, contribuisce a conseguire obiettivi di pubblica sanità.

3.2. Base giuridica

Articolo 133 e prima frase dell’articolo 300, paragrafo 2, del trattato CE.

3.3. Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

3.4. Principio di proporzionalità

La proposta è in linea con il principio di proporzionalità per la ragione seguente:

La presente proposta si basa sulle disposizioni vigenti nella Comunità intese al controllo del commercio di precursori di droghe per prevenire il loro sviamento dal commercio legale e il conseguente utilizzo indebito nella produzione illecita di stupefacenti.

Il miglioramento della capacità di individuare le partite di precursori di droghe a alto rischio e di prevenire il loro utilizzo indebito nella produzione illecita di stupefacenti può essere ottenuto attraverso un aumento minimo del livello di sorveglianza degli scambi commerciali utilizzando i meccanismi di controllo esistenti (compresi gli strumenti informatici già in uso).

3.5. Scelta degli strumenti

Strumento proposto: decisione del Consiglio

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo:

I protocolli di intesa potrebbero essere presi in considerazione per rafforzare su base volontaria la cooperazione con la Cina in questo settore, ma tale opzione non sarebbe sufficiente, nel senso che essa non fornirebbe una base giuridica per proibire le spedizioni sospette all’esportazione o all’importazione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Esistono marginali incidenze sul bilancio (ad esempio per quanto riguarda i posti attualmente destinati e usati da risorse esistenti).

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

5.1. Riesame/revisione/cessazione dell’efficacia

La proposta contiene una disposizione che prevede la cessazione dell’efficacia dell’atto legislativo.

5.2. Esposizione dettagliata della proposta

La proposta prevede il controllo del commercio, la possibilità di sospendere le spedizioni, la reciproca assistenza amministrativa, uno scambio di informazioni e la cooperazione tecnica e scientifica. Inoltre essa prevede la possibilità di organizzare riunioni di un gruppo misto di verifica, se necessario.

2008/0134 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica popolare cinese sui precursori di droghe e le sostanze frequentemente utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope

IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 27 giugno 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con il governo della Repubblica popolare cinese un accordo sui precursori di droghe e le sostanze frequentemente utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

(2) La Comunità deve rafforzare i controlli sulle spedizioni di precursori di droghe provenienti dalla Repubblica popolare cinese, dato il rischio del loro sviamento per la produzione illecita di droghe sintetiche nella Comunità

(3) È necessario approvare l’accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica popolare cinese sui precursori di droghe e sulle sostanze frequentemente utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, in nome della la Comunità europea, l’accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica popolare cinese sui precursori di droghe e le sostanze frequentemente utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

Il testo dell’accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

1. La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità europea nel gruppo misto di verifica istituito dall’articolo 9 dell’accordo.

2. La Commissione è autorizzata ad approvare, in nome della Comunità, modifiche degli allegati dell’accordo adottato dal gruppo misto di verifica secondo la procedura di cui all’articolo 10 dell’accordo.

Nello svolgimento di tale compito la Commissione è assistita da un comitato speciale designato dal Consiglio e incaricato di stabilire una posizione comune.

3. L’autorizzazione di cui al paragrafo 2 è limitata alle sostanze già contemplate dalla pertinente legislazione comunitaria in materia di precursori di droghe.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l’accordo.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio procede, in nome della Comunità europea, alla notifica prevista dall’articolo 12 dell’accordo[1].

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

ACCORDO TRA LA COMUNITA EUROPEA E LA REPUBBICA POPOLARE CINESE SUI PRECURSORI DI DROGHE E LE SOSTANZE FREQUENTEMENTE UTILIZZATI PER LA PRODUZIONE ILLECITA DI STUPEFACENTI O DI SOSTANZE PSICOTROPE

ACCORDO

tra la Comunità europea e il governo della Repubblica popolare cinese sui precursori di droghe e sulle sostanze frequentemente utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope

LA COMUNITÀ EUROPEA,

in appresso denominata “la Comunità”, da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

in appresso denominato “il governo della Repubblica popolare cinese”, dall’altra,

di seguito denominate “le parti”,

NEL QUADRO della Convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 20 dicembre 1988, in prosieguo denominata “la Convenzione del 1988” e in conformità alle disposizioni di legge vigenti nella Repubblica popolare cinese e negli Stati membri della Comunità;

RISOLUTI a prevenire e combattere la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope prevenendo lo sviamento dei precursori di droghe e delle sostanze frequentemente utilizzati a tal fine (in seguito denominate “precursori di droghe”);

PRENDENDO ATTO dell’articolo 12 della Convenzione del 1988;

CONVINTI che il commercio internazionale può essere utilizzato per lo sviamento dei precursori di droghe e che è necessario concludere e applicare accordi per una cooperazione di vasta portata tra le regioni interessate, in particolare stabilendo un legame tra il controllo delle esportazioni e il controllo delle importazioni;

RICONOSCENDO che i precursori di droghe sono anche ampiamente e principalmente impiegati a fini leciti e che il commercio internazionale non deve essere ostacolato da procedure di sorveglianza eccessive;

AVENDO DECISO di concludere un accordo sulla prevenzione degli sviamenti dei precursori di droghe e delle sostanze frequentemente utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Campo di applicazione dell’accordo

1. Il presente accordo stabilisce misure volte a rafforzare la cooperazione amministrativa tra le parti contraenti per impedire lo sviamento di precursori di droghe e di sostanze frequentemente utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, fatto salvo lo svolgimento delle normali attività di commercio e il riconoscimento dei legittimi interessi dell’industria.

2. A tal fine, le parti si prestano reciproca assistenza, in base al presente accordo, segnatamente:

- controllando il commercio reciproco dei precursori di droghe di cui al paragrafo 3, allo scopo di impedirne lo sviamento per fini illeciti;

- assicurando una reciproca assistenza amministrativa per permettere la corretta applicazione delle rispettive legislazioni pertinenti in materia di controllo del commercio di precursori di droghe.

3. Fatti salvi eventuali emendamenti che potrebbero essere adottati ai sensi dell’articolo 10, il presente accordo si applica alle sostanze che figurano negli allegati al presente accordo.

Articolo 2

Sorveglianza del commercio

1. Le parti si consultano e si informano reciprocamente, di loro iniziativa, ogniqualvolta abbiano ragionevoli motivi per ritenere che possano verificarsi sviamenti di precursori di droghe verso la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, in particolare allorché una partita importata o esportata riguarda quantitativi inconsueti o avviene in circostanze inconsueti.

2. Per quanto attiene ai precursori di droghe di cui all’allegato A del presente accordo, l’autorità competente della parte esportatrice invia una notificazione preventiva all’esportazione all’autorità competente della parte importatrice. La risposta scritta della parte importatrice deve essere fornita nei 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica della parte esportatrice. L’assenza di risposta entro il termine suddetto è considerata equivalente a una non obiezione all’importazione. Un’obiezione deve essere notificata per iscritto alla parte esportatrice entro il suddetto periodo, fornendo le ragioni del rifiuto.

3. Per quanto attiene ai precursori di droghe di cui all’allegato B del presente accordo, l’autorità competente della parte esportatrice invia in tempo utile una notificazione preventiva all’esportazione all’autorità competente della parte importatrice in conformità con il suo diritto nazionale. Allorché l’operatore beneficia, nel paese esportatore, di un’autorizzazione semplificata di esportazione valida per varie operazioni di esportazione, se ne fornisce informazione specifica.

4. Le parti si impegnano a rispondere per iscritto, prima possibile, a tutte le informazioni fornite o alle misure richieste ai sensi del presente articolo.

Articolo 3

Sospensione della spedizione di una partita

1. Fatta salva l’eventuale applicazione di misure tecniche di carattere repressivo, le spedizioni sono sospese allorché, a giudizio di una parte, esistono ragionevoli motivi per ritenere che dei precursori di droghe possano essere sviati per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, o, nei casi di cui all’articolo 2, paragrafo 2, allorché la parte importatrice lo richieda per iscritto e, se necessario, fornisca documenti di prova e garantisca l’adozione di misure entro 5 giorni lavorativi.

2. Le parti cooperano per scambiarsi reciprocamente tutte le informazioni concernenti le presunte operazioni di sviamento se si basano su una richiesta di reciproca assistenza amministrativa.

Articolo 4

Reciproca assistenza amministrativa

1. Le parti si scambiano, su richiesta di reciproca assistenza amministrativa, qualsiasi informazione atta ad impedire lo sviamento di precursori di droghe per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, e indagano sui casi sospetti di sviamento. Se necessario, esse adottano i provvedimenti cautelari appropriati per impedire gli sviamenti.

2. Qualsiasi richiesta di informazioni o di adozione di provvedimenti cautelari deve essere soddisfatta nel rispetto dei termini.

3. Le domande di assistenza amministrativa sono evase conformemente alle disposizioni legali o regolamentari della parte interpellata.

4. I funzionari debitamente abilitati di una parte possono, con l’accordo dell’altra parte e alle condizioni stabilite da quest’ultima, essere presenti in occasione delle indagini effettuate sul territorio dell’altra parte.

5. Le parti si assistono reciprocamente per agevolare la presentazione di elementi di prova se quest’ultima si basa su una richiesta di reciproca assistenza amministrativa.

6. L’assistenza amministrativa fornita a norma del presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni che disciplinano l’assistenza giudiziaria in materia penale e non si applica alle informazioni raccolte in base alle competenze esercitate su richiesta delle autorità giudiziarie, salvo accordo di queste ultime in merito alla comunicazione delle suddette informazioni.

7. Una parte può, caso per caso e mediante consultazione, fornire, su richiesta dell’altra parte informazioni relative alle sostanze frequentemente utilizzate per la fabbricazione illecita di droghe o di sostanze psicotrope che non sono però incluse nel campo di applicazione del presente accordo.

Articolo 5

Scambio di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, ai sensi del presente accordo sono di carattere riservato o soggette a determinate restrizioni, in funzione delle norme applicabili da ciascuna parte e sono coperte dall’obbligo del segreto d’ufficio.

2. Gli scambi di dati personali possono avvenire solo se la parte che li riceve s’impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile nel caso di specie nel territorio della parte che può fornire i dati. A tal fine, le parti contraenti si scambiano reciprocamente informazioni sulle rispettive norme applicabili, comprese le disposizioni di legge in vigore negli Stati membri della Comunità.

3. Le informazioni così ottenute sono utilizzate unicamente ai fini del presente accordo. Una parte che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l’accordo scritto preliminare dell’autorità che le ha fornite. In tal caso l’utilizzazione è soggetta alle restrizioni imposte da tale autorità.

4. L’utilizzazione, nell’ambito di azioni giudiziarie promosse in seguito all’accertamento del mancato rispetto della legislazione sui precursori di droghe di cui all’articolo 3, di informazioni ottenute in virtù del presente accordo è considerata esclusivamente ai soli fini dell’accordo. Nell’ambito di azioni giudiziarie le parti possono quindi utilizzare come elementi di prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente accordo. L’utilizzo degli elementi di prova è soggetto all’autorizzazione preliminare dell’autorità competente che ha fornito le informazioni o che ha consentito l’accesso ai documenti in parola.

Articolo 6

Deroghe all’obbligo di prestare assistenza

1. L’assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all’assolvimento di talune condizioni o esigenze, qualora una parte ritenga che l’assistenza a titolo del presente accordo:

a) potrebbe pregiudicare la sovranità della Repubblica popolare cinese o di uno Stato membro della Comunità europea al quale è stata chiesta assistenza ai sensi del presente accordo, o

b) potrebbe pregiudicare l’ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all’articolo 5, paragrafo 2; o

c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. L’assistenza può essere rinviata dall’autorità interpellata qualora interferisca in un’indagine, in un’azione giudiziaria o in un procedimento in corso. In tal caso l’autorità interpellata consulta l’autorità richiedente per stabilire se l’assistenza può essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l’autorità interpellata può esigere.

3. Se l’autorità richiedente domanda un’assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all’autorità interpellata decidere il seguito da dare a tale domanda.

4. Nei casi di cui al presente articolo, la decisione dell’autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate al più presto all’autorità richiedente.

Articolo 7

Cooperazione tecnica e scientifica

Le parti collaborano per individuare nuovi metodi di sviamento e le contromisure appropriate, tra l’altro tramite la cooperazione tecnica e in particolare la formazione, i programmi di scambio dei funzionari interessati, per rafforzare le strutture amministrative e repressive nel settore e per promuovere la cooperazione con il commercio e l’industria.

Articolo 8

Misure d’applicazione

1. La Cina, la Commissione europea, e ogni Stato membro della Comunità europea designa un’autorità o più autorità competenti per coordinare l’applicazione del presente accordo. Tali autorità comunicano direttamente tra loro ai fini del presente accordo.

2. Le parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle disposizioni di applicazione dettagliate adottate conformemente alle disposizioni del presente accordo.

Articolo 9

Gruppo misto di verifica

1. È istituito un gruppo misto di verifica, in appresso denominato “gruppo misto di verifica”, in cui è rappresentata ciascuna parte del presente accordo.

2. Il gruppo misto di verifica opera di comune accordo.

3. Se necessario il gruppo misto di verifica si riunisce a una data, in un luogo e con un ordine del giorno fissati di comune accordo.

Riunioni straordinarie del gruppo misto di verifica possono essere convocate con l’accordo delle parti.

Articolo 10

Ruolo del gruppo misto di verifica

1. Il gruppo misto di verifica gestisce il presente accordo e provvede alla sua corretta applicazione. A tal fine:

- è informato dalle parti della loro esperienza nell’applicazione del presente accordo;

- nei casi di cui al paragrafo 2 adotta decisioni;

- esamina e mette a punto misure di cooperazione tecnica;

- esamina e mette a punto altre possibili forme di cooperazione.

2. Il gruppo misto di verifica può decidere di comune accordo di emendare gli allegati A e B. Tali decisioni sono attuate dalle parti contraenti conformemente alle proprie legislazioni.

3. Il gruppo misto di verifica può raccomandare alle parti:

a altri emendamenti del presente accordo;

b misure necessarie per l’applicazione del presente accordo.

Articolo 11

Altri obblighi imposti da altri accordi

1. Tenendo conto delle competenze rispettive della Comunità e dei suoi Stati membri, le disposizioni del presente accordo:

- non pregiudicano gli obblighi delle parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali,

- lasciano impregiudicate la comunicazione tra i servizi competenti della Commissione della Comunità europea e i pertinenti servizi degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta ai sensi del presente accordo che possa essere di interesse comunitario.

2. Fatto salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali sui precursori di droghe e altre sostanze frequentemente utilizzati nella fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope già conclusi o che possono essere conclusi tra singoli Stati membri e il governo della Repubblica popolare cinese, qualora le disposizioni di tali accordi risultassero incompatibili con quelle del presente accordo.

3. Le parti si consultano nell’ambito del gruppo misto di verifica per risolvere le questioni inerenti all’applicabilità del presente accordo.

4. Le parti si notificano inoltre reciprocamente qualsiasi misura adottata con altri paesi nel settore delle sostanze controllate.

Articolo 12

Entrata in vigore

Le parti si notificano per iscritto di aver posto in essere le procedure interne previste dalla legge per l’entrata in vigore del presente accordo. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento dell’ultima notifica scritta.

Articolo 13

Durata e denuncia dell’accordo

1. Il presente accordo è concluso per la durata di 5 anni e, in assenza di comunicazione scritta di una parte dell’intenzione di denunciarlo al più tardi 6 mesi prima della scadenza del quinquennio, esso è rinnovato tacitamente per successivi periodi di 5 anni.

2. Il presente accordo può essere emendato mediante accordo consensuale delle parti.

Articolo 14

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue cinese, bulgara, ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di qualsiasi divergenza di interpretazione del presente accordo, fanno fede le versioni in lingua inglese e cinese.

Fatto a….

Per la Comunità europea

Per il governo della Repubblica popolare cinese

ALLEGATO A

Sostanze soggette alle misure di cui all ’articolo 2, paragrafo 2

Acido N-acetilantranilico

Anidride acetica

Acido antranilico

Efedrina

Efedra

Ergometrina

Ergotamina

Isosafrolo

Acido lisergico

3,4 metilendiossi-fenil-2-propanone

Norefedrina

Acido fenilacetico

1-fenil-2-propanone

Piperonale

Permanganato di potassio

Pseudoefedrina

Safrolo

Oli ricchi di safrolo

Nota: L’elenco delle sostanze deve sempre comprendere, se del caso, un riferimento ai rispettivi sali.

ALLEGATO B

Sostanze soggette alle misure di cui all’articolo 2, paragrafo 3

Acetone

Etere etilico

Acido cloridrico

Metiletilchetone

Piperidina

Acido solforico

Toluene

[1] La data di entrata in vigore dell’accordo verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del Segretariato generale del Consiglio.