52008PC0431

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 3/2008 relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi /* COM/2008/0431 def. - CNS 2008/0131 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 7.7.2008

COM(2008) 431 definitivo

2008/0131 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 3/2008 relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi, fonde in un unico regolamento i regolamenti (CE) n. 2702/1999 e (CE) n. 2826/2000.

Ciò ha permesso di ridurre e semplificare sensibilmente le procedure amministrative necessarie per l’attuazione di tale politica, fornendo un quadro normativo unico che ha agevolato l’accesso e la partecipazione al regime in questione.

È possibile tuttavia migliorare ulteriormente la normativa in modo da consentire agli Stati membri interessati di stabilire un programma adeguato nel caso in cui le organizzazioni proponenti non desiderino presentare programmi da realizzare in paesi terzi. I programmi stabiliti dagli Stati membri potranno riguardare una o più azioni di informazione di cui all’articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 3/2008.

Grazie a questa modifica, gli Stati membri avranno la possibilità di estendere l’ambito delle azioni contemplate da detti programmi, per la cui realizzazione potranno anche ricorrere alla collaborazione di organizzazioni internazionali, segnatamente per i programmi di promozione nel settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola nei paesi terzi.

La presente proposta non comporta alcuna incidenza finanziaria sul bilancio comunitario.

2008/0131 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 3/2008 relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Il quadro normativo unico stabilito dal regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio[1] ha agevolato l’accesso e la partecipazione al regime da parte degli attori della politica di promozione. L’applicazione del quadro normativo unico ha consentito una sensibile riduzione e semplificazione delle procedure amministrative necessarie per l’attuazione di tale politica.

(2) L’articolo 9 del regolamento (CE) n. 3/2008 prevede che, in caso di assenza di programmi di informazione da realizzare sul mercato interno, gli Stati membri interessati abbiano la possibilità di stabilire un programma. Nel caso in cui le organizzazioni proponenti non desiderino presentare programmi da realizzare in paesi terzi per una o più azioni di informazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del medesimo regolamento, è opportuno autorizzare gli Stati membri interessati a stabilire un programma adeguato.

(3) In particolare, è opportuno dare la possibilità agli Stati membri interessati di estendere l’ambito delle azioni contemplate da detti programmi, per la cui realizzazione potranno anche ricorrere alla collaborazione di organizzazioni internazionali, segnatamente per i programmi di promozione nel settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola nei paesi terzi.

(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 3/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 3/2008 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9 Procedura in assenza di programmi di azioni di informazione sul mercato interno o nei paesi terzi

1. In assenza di programmi di informazione da realizzare sul mercato interno per una o più delle azioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), presentati a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, gli Stati membri interessati stabiliscono, sulla base delle linee direttrici indicate all’articolo 5, paragrafo 1, un programma e il relativo capitolato e selezionano mediante gara l’organismo incaricato dell’esecuzione del programma che si impegnano a cofinanziare.

2. In assenza di programmi di informazione da realizzare nei paesi terzi per una o più delle azioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), presentati a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, gli Stati membri interessati stabiliscono, sulla base delle linee direttrici indicate all’articolo 5, paragrafo 2, un programma e il relativo capitolato e selezionano mediante gara l’organismo incaricato dell’esecuzione del programma che si impegnano a cofinanziare.

L’organismo incaricato dell’esecuzione del programma infine selezionato dallo Stato membro interessato può essere un’organizzazione internazionale, in particolare nel caso in cui il programma riguardi la promozione del settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola nei paesi terzi.

3. Gli Stati membri presentano alla Commissione il programma selezionato a norma dei paragrafi 1 e 2, insieme ad un parere motivato riguardante:

a) l’opportunità del programma;

b) la conformità del programma e dell’organismo proposto con le disposizioni del presente regolamento ed eventualmente delle linee direttrici applicabili;

c) la valutazione del rapporto qualità/prezzo del programma;

d) la scelta dell’organismo incaricato della realizzazione del programma.

4 Ai fini dell’esame dei programmi da parte della Commissione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2 e all'articolo 8, paragrafo 1.

5. Secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2, la Commissione può fissare limiti minimi o massimi dei costi effettivi dei programmi presentati a norma del paragrafo 3 del presente articolo. Tali limiti possono essere modulati in funzione della natura dei programmi in questione. I relativi criteri possono essere definiti secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2.”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

[1] GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1.