[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 16.7.2008 COM(2008) 401 definitivo 2008/0152 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ad un sistema per il marchio comunitario di qualità ecologica (Ecolabel) (presentata dalla Commissione) {SEC( 2008) 2118}{SEC(2008) 2119} RELAZIONE 1. CONTENUTO DELLA PROPOSTA 1.1 Obiettivo Il presente regolamento è finalizzato a incentivare la produzione e il consumo sostenibili dei prodotti nonché la prestazione e l'uso sostenibili dei servizi, definendo dei parametri di riferimento per valutarne le buone prestazioni ambientali considerando i dieci prodotti/servizi migliori disponibili sul mercato. Orientando i consumatori verso questi prodotti e servizi, il logo del marchio di qualità ecologica (Ecolabel) dovrebbe favorire quelli che hanno soddisfatto i parametri di riferimento rispetto ad altri della stessa categoria. Questi parametri saranno utilizzati anche per l'elaborazione e l'applicazione di altri strumenti della politica ambientale per i quali è auspicabile garantire una certa uniformità nell'ambito del mercato unico: per fare un esempio, dei criteri ambientali che gli acquirenti pubblici possano utilizzare oppure raccomandazioni su possibili standard minimi da applicare in futuro ai prodotti. 1.2 Contesto generale A norma dell'articolo 20 del regolamento sul marchio comunitario di qualità ecologica (Ecolabel)[1], il sistema UE dell'Ecolabel, istituito nel 1992, deve essere riesaminato e la Commissione deve ora proporre opportune modifiche al regolamento. Come è stato sottolineato in varie relazioni dell'Agenzia europea dell'ambiente e da altre istanze, lo stato dell'ambiente solleva preoccupazioni sempre crescenti. Il surriscaldamento del pianeta è solo uno degli aspetti in quest'ambito — anche se adesso è il più evidente — ma ve ne sono molti altri come la biodiversità, l'inquinamento idrico e atmosferico o la riduzione della fascia di ozono. La valutazione d'impatto contiene una descrizione più precisa del contesto politico e delle motivazioni che hanno portato alla scelta dello strumento. 1.3 Disposizioni comunitarie in vigore La proposta intende sostituire il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica. 1.4 Coerenza con altre politiche e regole La presente proposta, che verte su un sistema Ecolabel, si inserisce e integra perfettamente la più ampia politica della Commissione europea relativa al consumo e alla produzione sostenibili. È necessario ridurre le ripercussioni negative che gli attuali modelli di produzione e consumo hanno sull'ambiente, sulla salute e sulle risorse naturali. Per la Commissione è prioritario definire una disciplina globale per l'attuazione integrata di un ventaglio di strumenti finalizzati a ridurre tali ripercussioni. Come viene illustrato nella valutazione d'impatto, un marchio di qualità ecologica basato su molteplici criteri, accreditato da terzi e ispirato al "concetto del ciclo di vita"[2] può rappresentare un elemento importante in tale ventaglio di strumenti per un consumo e una produzione sostenibili; del resto, l'importanza di un sistema basato sul marchio di qualità ecologica è già stata sottolineata in precedenti documenti come la comunicazione della Commissione sulla politica integrata dei prodotti[3] e il Sesto programma d'azione per l'ambiente[4]. 2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO 2.1 Consultazioni Il processo di riesame e di valutazione d'impatto dell'Ecolabel è iniziato nel febbraio del 2002, con il varo di uno studio di valutazione su vasta scala sul marchio comunitario di qualità ecologica[5]. Oltre al riesame, vi sono state varie consultazioni delle parti interessate, culminate in una consultazione pubblica su internet all'inizio del 2007. Segue una sintesi degli esiti delle consultazioni, che sono confluiti nella valutazione d'impatto. 2.2 Valutazione dell'impatto Potenziali vantaggi del sistema Ecolabel Nel contesto del mercato unico, la soluzione logica per il futuro è disporre di un'unica serie di linee guida che stabiliscano i parametri di riferimento per la credibilità ambientale dei prodotti piuttosto che disporre di parametri diversi in ciascuno Stato membro. Con un sistema a livello di UE si facilita il compito delle imprese che intendono commercializzare prodotti più compatibili con l'ambiente all'interno dell'UE; inoltre, i consumatori possono acquistare prodotti "più ecologici" ovunque, perché sono certi che tali prodotti condividono alcune credenziali ambientali comuni. Il marchio Ecolabel dell'UE è l'unico regime ufficiale per tutto il mercato interno, mentre i sistemi nazionali o regionali attualmente in uso riguardano solo una parte di tale mercato. Per consentire ai consumatori e agli acquirenti pubblici e privati di tener conto dei criteri ambientali nella scelta dei prodotti e dei servizi presenti sul mercato, è importante che essi possano trovare criteri chiari e credibili che permettano loro di individuare i prodotti veramente "ecologici" tra quelli offerti. I marchi di qualità ecologica possono avere un peso importante in qualsiasi pacchetto di misure volto a promuovere lo sviluppo e la vendita di prodotti più ecologici: essi definiscono un chiaro parametro di riferimento per il mercato e i criteri per l'assegnazione dell'Ecolabel possono essere inseriti anche nei bandi di gara per gli acquisti verdi della pubblica amministrazione ( Green Public Procurement o GPP). Successo del sistema vigente Dalla valutazione e dalla consultazione sull'Ecolabel è emerso che, a microlivello, il sistema dà risultati perché aiuta a migliorare le prestazioni ambientali delle organizzazioni partecipanti. La consultazione ha anche messo in luce che l'idea all'origine del sistema è sempre valida e auspicabile nella prospettiva della politica UE perché offre ai consumatori una certificazione ambientale affidabile e alle imprese la possibilità di utilizzare un unico marchio per tutte le attività di commercializzazione a livello europeo o mondiale. Il marchio comunitario di qualità ecologica fornisce inoltre un utile parametro di riferimento per le prestazioni ambientali anche in altri modi: - lo studio EVER[6] conferma che i criteri applicabili per l'Ecolabel UE sono utilizzati anche da imprese che non aderiscono al sistema: oltre la metà delle imprese intervistate ha dichiarato di utilizzare l'Ecolabel per valutare le proprie prestazioni ambientali, anche se non richiedono la registrazione del marchio; - nell'ambito della direttiva per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia[7], ogni prodotto munito di marchio Ecolabel è considerato automaticamente conforme alle misure di esecuzione applicabili; - i criteri per l'assegnazione del marchio UE di qualità ecologica sono stati utilizzati anche da altri sistemi analoghi come il marchio di qualità austriaco o il Nordic Swan . Entrambi hanno deciso di adottare alla lettera i criteri comunitari per alcuni dei propri gruppi di prodotti. Tuttavia, nonostante il recente aumento del numero di imprese munite di licenza, i gruppi di prodotti a cui si applica l'Ecolabel sono ancora solo 26 e le imprese che producono prodotti Ecolabel circa 500. Il fatturato totale dei prodotti muniti del marchio comunitario è di oltre 1 miliardo di euro l'anno, una percentuale estremamente ridotta rispetto al potenziale mercato UE. Approccio proposto La valutazione di impatto dimostra che il sistema attuale non consente di raggiungere gli obiettivi fissati, penalizzato da una scarsa conoscenza del marchio e da una bassa diffusione nel settore a causa di procedure e di una gestione troppo burocratiche. È stato pertanto proposto un pacchetto di misure volte a modificare e semplificare il sistema, ovvero: - concepire il regolamento affinché sia più sinergico con altri interventi nel settore della produzione e del consumo sostenibili; - ampliare l'ambito di applicazione del marchio; - introdurre misure per favorire l'armonizzazione con altri sistemi di attribuzione dei marchi di qualità ecologica; - aumentare il numero dei gruppi di prodotti/elaborare più rapidamente i criteri applicabili; - proporre un modello per i documenti relativi ai criteri perché siano più semplici da utilizzare; - includere, in fase di elaborazione dei criteri, degli orientamenti sugli acquisti verdi della pubblica amministrazione (GPP); - abolire i diritti annuali e semplificare le procedure di valutazione; - prevedere una revisione tra pari per gli organismi competenti; - potenziare la fase di marketing; - proporre standard vincolanti di prestazione ambientale per i prodotti; - semplificare i documenti riguardanti i criteri concentrandosi maggiormente sugli impatti ambientali più rilevanti del prodotto interessato, mantenendo comunque obiettivi elevati. Risultati/obiettivi attesi La presente revisione del marchio di qualità intende realizzare gli obiettivi indicati di seguito. - Alta consapevolezza, comprensione e rispetto nell'UE-27 e in tutto il mondo. Un parametro per verificare il successo dell'Ecolabel nel medio termine dovrebbe essere il suo riconoscimento da parte dei consumatori e delle imprese in tutta l'UE. - I criteri sono definiti per i prodotti e i servizi per i quali l'Ecolabel è in grado di offrire i massimi vantaggi, in particolare i gruppi di prodotti che hanno un rilevante impatto ambientale e che dunque hanno elevate possibilità di miglioramento (l'obiettivo sarebbe quello di passare dagli attuali 25 gruppi di prodotti a 40-50 entro il 2015). - Molti più prodotti muniti di marchio comunitario di qualità ecologica nei negozi tra i quali i consumatori possano scegliere (puntando ad una quota di mercato del 10% nei gruppi di prodotti ai quali si può assegnare il marchio). - Documentazione relativa ai criteri che possa essere utilizzata facilmente dagli acquirenti pubblici. - Un marchio di qualità ecologica ben armonizzato con altri marchi, a livello mondiale e nazionale. - Un marchio di qualità ecologica che può essere ottenuto dalle aziende con costi e sforzi limitati pur conservando obiettivi elevati per assicurare la credibilità del marchio presso consumatori e gruppi ambientalisti. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA 3.1 Base giuridica Il regolamento è motivato dalle considerazioni di politica ambientale di cui all'articolo 175 del trattato che istituisce la Comunità europea, che era già la base giuridica del regolamento (CE) n. 1980/2000 relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica. 3.2 Sussidiarietà e proporzionalità La presente proposta istituisce un quadro per la definizione di parametri di riferimento a livello di UE per una buona prestazione ambientale dei prodotti sulla base di criteri tecnici. La proposta fornisce inoltre un quadro per le imprese che intendono dimostrare il rispetto dei criteri e che possono farlo sotto il controllo degli Stati membri. 3.3 Scelta degli strumenti Un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio è la scelta più ovvia vista la necessità di disporre di norme chiare e comuni su scala comunitaria per il funzionamento del sistema. In passato il sistema di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica è sempre stato disciplinato da regolamenti (n. 880/1992 e n. 1980/2000); poiché non sono mutate le condizioni generali che determinano il funzionamento del sistema, non vi è motivo di modificare lo strumento. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Si veda la scheda finanziaria allegata. 5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 5.1 Semplificazione La presente proposta concretizza l'impegno assunto nel programma di lavoro della Commissione sulla semplificazione; si veda la comunicazione COM(2008) 33. I costi amministrativi complessivi, compresi quelli di gestione del sistema da parte delle autorità pubbliche, non sono quantificabili, perché si tratta di uno strumento facoltativo i cui costi dipendono in massima parte dalla sua adozione da parte dell'industria e dai costi di vigilanza del mercato per verificare la conformità delle organizzazioni che utilizzano il marchio. È inoltre possibile considerare l'impatto delle opzioni prescelte sui costi amministrativi delle singole procedure. Occorre infine sottolineare che, in base alla rigida definizione di "costi amministrativi" fornita dalla Commissione, il regolamento Ecolabel non impone alcun costo amministrativo alle imprese, perché si tratta di un sistema a carattere volontario, al quale esse possono decidere di partecipare o meno. Concepire il regolamento affinché sia più sinergico con altri interventi nel settore della produzione e del consumo sostenibili significa che è possibile rafforzare le sinergie tra diversi strumenti riguardanti la politica di prodotto e dunque che si armonizza il contesto entro il quale sono presentati i criteri. Ciò ridurrà gli oneri amministrativi per le imprese. Introdurre misure per favorire l'armonizzazione con altri sistemi di attribuzione dei marchi di qualità ecologica significa che, per le imprese che intendano applicare più di un marchio di qualità ecologica, l'armonizzazione ridurrà l'onere amministrativo. Se a un prodotto è già stato assegnato un marchio il costo delle prove può essere ridotto del 100% visto che non sono necessari ulteriori test o verifiche. Un onere finanziario più ridotto può essere un incentivo particolarmente interessante per le piccole e medie imprese. Aumentare il numero dei gruppi di prodotti/elaborare più rapidamente i criteri applicabili. La semplificazione delle procedure di definizione dei criteri permetterebbe di ridurre i costi per tutte le parti interessate (ad esempio, diminuzione delle riunioni cui partecipare), ma è evidente che la preparazione di un numero maggiore di gruppi di prodotti comporta un costo. Tra gli elementi dell'opzione che prevede la modifica del sistema vi è la possibilità di sfruttare il lavoro già svolto da altri che l'Ecolabel potrebbe utilizzare più facilmente: si pensi, ad esempio, ai marchi nazionali degli Stati membri, alla Global Ecolabelling Network o ad altre iniziative della Commissione come la direttiva sui prodotti che consumano energia o il nuovo piano d'azione sul consumo e la produzione sostenibili. Tutto ciò permetterà di risparmiare tempo e denaro perché i criteri per l'assegnazione dell'Ecolabel non saranno più definiti separatamente. Proporre un modello per i documenti relativi ai criteri perché siano più semplici da utilizzare: una maggiore standardizzazione e semplicità d'uso dei documenti sui criteri si tradurrà in una diminuzione degli oneri amministrativi per le imprese e per gli acquirenti che utilizzano i criteri nei capitolati d'oneri. Includere, in fase di elaborazione dei criteri, degli orientamenti sugli acquisti verdi della pubblica amministrazione (GPP): come già evidenziato nel punto precedente, gli acquirenti potranno accedere più facilmente a criteri comunitari armonizzati mentre le imprese potranno godere dello stesso trattamento se in tutta Europa vengono utilizzati gli stessi criteri per i capitolati d'oneri degli appalti. Ci sarà infine un risparmio anche per gli Stati membri, visto che saranno utilizzati gli stessi criteri per l'assegnazione dell'Ecolabel e per gli appalti pubblici. Abolire i diritti annuali: attualmente, le entrate dirette percepite dagli organismi competenti sotto forma di diritti si aggirano attorno a 1 milione di euro l'anno per l'UE-27. In caso di abolizione dei diritti queste entrate dirette verranno meno; d'altra parte, l'onere amministrativo per le imprese diminuirà. Il risparmio a livello amministrativo potrebbe aggirarsi attorno a una persona-giorno/anno per ogni impresa, senza contare il vantaggio di non dover pagare i diritti annuali. Per gli Stati membri, invece, l'onere amministrativo del funzionamento del sistema rimarrà invariato poiché le attività di gestione, valutazione e verifica previste dal sistema attuale saranno analoghe alle attività di vigilanza del mercato introdotte nella nuova proposta, ma la semplificazione dei criteri dovrebbe contribuire a ridurre l'onere amministrativo. 5.2 Abrogazione di disposizioni vigenti Il regolamento Ecolabel vigente, (CE) n. 1980/2000, sarà abrogato. 5.3 Riesame/revisione/cessazione dell'efficacia La proposta comprende una clausola di riesame. 2008/0152 (COD) Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un sistema per il marchio comunitario di qualità ecologica (Ecolabel) (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione[8], visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[9], visto il parere del Comitato delle regioni[10], deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[11], considerando quanto segue: (1) Con il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000[12], relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, si è inteso istituire un sistema comunitario relativo all'assegnazione di un marchio di qualità ecologica (Ecolabel) a partecipazione volontaria, per promuovere prodotti che durante l'intero ciclo di vita hanno un minore impatto sull'ambiente e per offrire ai consumatori informazioni accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate sull'impatto ambientale dei prodotti. (2) L'esperienza maturata con l'attuazione del regolamento (CE) n. 1980/2000 indica la necessità di modificare il sistema comunitario del marchio di qualità ecologica in modo da aumentarne l'efficacia e semplificarne il funzionamento. (3) Al fine di evitare il moltiplicarsi di sistemi di attribuzione di marchi di qualità ecologica e per incoraggiare prestazioni ambientali sempre migliori in tutti i settori nei quali l'impatto sull'ambiente influisce sulla scelta dei consumatori, sarebbe opportuno estendere la possibilità di utilizzare il marchio Ecolabel. Tuttavia, occorre garantire che vi sia una netta distinzione tra il presente regolamento e il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91[13]. (4) Il sistema dell'Ecolabel si inserisce nella politica comunitaria relativa al consumo e alla produzione sostenibili, il cui obiettivo è ridurre le ripercussioni negative del consumo e della produzione sull'ambiente, sulla salute e sulle risorse naturali. Il sistema è inteso a promuovere, attraverso l'uso del marchio di qualità ecologica, i prodotti che presentano elevate prestazioni ambientali. A tal fine, è opportuno stabilire che i criteri ai quali i prodotti devono conformarsi per poter utilizzare il marchio di qualità ecologica siano basati sulle migliori prestazioni ambientali ottenute dai prodotti nel mercato comunitario. I criteri devono essere semplici da capire e da applicare e dovrebbero pertanto limitarsi a regolamentare gli impatti ambientali più significativi. (5) È auspicabile che qualsiasi delle parti interessate possa guidare l'elaborazione o la revisione dei criteri per il marchio Ecolabel, purché vengano rispettate norme procedurali comuni e il processo sia coordinato dalla Commissione. Al fine di garantire la coerenza globale dell'azione comunitaria, è inoltre opportuno richiedere che ai fini dello sviluppo dei criteri per il marchio di qualità ecologica, siano tenuti in considerazione i più recenti obiettivi strategici della Comunità in campo ambientale, ad esempio i programmi d'azione per l'ambiente, le strategie per lo sviluppo sostenibile e i programmi sui cambiamenti climatici. (6) Per semplificare il sistema comunitario Ecolabel e al fine di ridurre l'onere amministrativo dovuto all'uso del marchio, è opportuno che le procedure di valutazione e verifica siano sostituite da un sistema di registrazione. (7) Al fine di promuovere l'uso del marchio comunitario di qualità ecologica e per non penalizzare gli operatori i cui prodotti rispondono ai criteri del marchio, il costo relativo all'utilizzo dell'Ecolabel dovrebbe essere ridotto. (8) Alla luce delle procedure semplificate per l'uso del marchio Ecolabel, è opportuno stabilire le condizioni alle quali il marchio può essere utilizzato e, per garantire il rispetto di tali condizioni, chiedere ad organismi competenti di svolgere verifiche e di vietare l'uso del marchio Ecolabel qualora le condizioni di cui sopra non siano rispettate. È inoltre opportuno che gli Stati membri stabiliscano il regime delle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento ed assicurino che esse siano effettivamente applicate. (9) Occorre sensibilizzare i cittadini in merito al marchio di qualità ecologica tramite azioni promozionali volte a far conoscere ai consumatori il significato del marchio e consentire loro di scegliere in modo consapevole. (10) Per agevolare la commercializzazione dei prodotti muniti di marchi ambientali a livello nazionale e comunitario e per evitare di confondere i consumatori, occorre inoltre coordinare meglio il sistema per il marchio comunitario Ecolabel e gli analoghi regimi nazionali esistenti nella Comunità. (11) Affinché l'applicazione del sistema di registrazione e dei sistemi di vigilanza e controllo del mercato in merito all'uso del marchio Ecolabel siano armonizzati in tutta la Comunità, è opportuno che gli organismi competenti costituiscano un sistema di revisione tra pari. (12) I provvedimenti necessari all'applicazione del presente regolamento saranno adottati in conformità alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[14]. (13) In particolare, è opportuno attribuire alla Commissione la competenza di adottare i criteri ai quali i prodotti devono conformarsi per potersi dotare del marchio di qualità ecologica, nonché di modificare gli allegati al presente regolamento. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. (14) A fini di chiarezza e di certezza del diritto, il regolamento (CE) n. 1980/2000 è sostituito dal presente regolamento. (15) Occorre adottare adeguate disposizioni transitorie per assicurare il passaggio graduale dal regolamento (CE) n. 1980/2000 al presente regolamento, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento stabilisce le norme per l'istituzione e l'applicazione del sistema per il marchio comunitario di qualità ecologica (Ecolabel). Articolo 2 Campo d'applicazione Il presente regolamento si applica a tutti i beni e i servizi destinati alla distribuzione, al consumo o all'uso sul mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito (in appresso "prodotto"). Per gli alimenti definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio[15], esso si applica solo ai prodotti alimentari trasformati e ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Articolo 3 Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1. "gruppo di prodotti": un insieme di beni o servizi destinati a scopi analoghi e che sono simili nell'uso e nella percezione da parte del consumatore; 2. "consumatore": ogni persona fisica o giuridica che acquista o ottiene un prodotto sul mercato ai fini del suo uso e consumo o a fini di fabbricazione o distribuzione; 3. "impatto ambientale": qualsiasi modifica all'ambiente derivante in tutto o in parte da un prodotto durante il suo ciclo di vita; 4. "prestazione ambientale": i risultati della gestione, da parte del fabbricante, delle caratteristiche del prodotto che hanno un impatto ambientale. Articolo 4 Organismi competenti 1. Gli Stati membri designano uno o più organismi responsabili per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente regolamento (in appresso "l'organismo competente" o "gli organismi competenti") e si assicurano che siano operativi. Qualora siano designati più organismi competenti, gli Stati membri ne definiscono le rispettive competenze e le regole di coordinamento ad essi applicabili. 2. La composizione degli organismi competenti è tale da garantirne l'indipendenza e l'imparzialità e i rispettivi regolamenti interni sono tali da garantire la trasparenza dell'attività svolta e il coinvolgimento di tutte le parti interessate. Articolo 5 Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica 1. La Commissione istituisce un comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (CUEME) e ne nomina i membri, che rappresentano gli organismi competenti di cui all'articolo 4 e le altre parti interessate. Il CUEME contribuisce alla definizione e alla revisione dei criteri per il marchio di qualità ecologica e all'esame dell'attuazione del sistema comunitario dell'Ecolabel. Esso inoltre consiglia e assiste la Commissione in questo ambito, in particolare formulando raccomandazioni sui requisiti minimi di prestazione ambientale. 2. La Commissione garantisce che il CUEME operi assicurando una partecipazione equilibrata di tutte le parti interessate per ciascun gruppo di prodotti, ad esempio organismi competenti, produttori, dettaglianti, importatori, organizzazioni ambientaliste e associazioni dei consumatori. Articolo 6 Requisiti generali per i criteri del marchio Ecolabel 1. I criteri per il marchio di qualità ecologica Ecolabel devono essere basati sulla prestazione ambientale dei prodotti, considerando i più recenti obiettivi strategici della Comunità in ambito ambientale. 2. La prestazione ambientale dei prodotti è determinata sulla base dei prodotti con le migliori prestazioni disponibili sul mercato comunitario. A tale fine vengono presi in considerazione gli impatti ambientali più significativi durante il ciclo di vita dei prodotti, in particolare le ripercussioni a livello di cambiamenti climatici, natura e biodiversità, consumo di energia e di risorse, produzione di rifiuti, emissioni in tutti i comparti ambientali, inquinamento dovuto ad effetti fisici e uso e rilascio di sostanze pericolose. 3. I criteri dell'Ecolabel definiscono i requisiti ambientali che un prodotto deve rispettare per potersi dotare del marchio. 4. I requisiti ambientali sono definiti tenendo conto del saldo ambientale netto risultante dai benefici e dagli aggravi ambientali, compresi gli aspetti inerenti alla salute e alla sicurezza, durante le diverse fasi di vita dei prodotti interessati. 5. I criteri comprendono i requisiti intesi a garantire che i prodotti recanti il marchio di qualità ecologica funzionino correttamente per l'uso previsto. 6. I criteri per il marchio di qualità ecologica devono tenere in considerazione i criteri eventualmente stabiliti per altri marchi ambientali per il gruppo di prodotti considerato. Articolo 7 Sviluppo e revisione dei criteri per il marchio di qualità ecologica Ecolabel 1. Previa consultazione del CUEME, la Commissione decide e guida l'elaborazione o la revisione dei criteri per il marchio Ecolabel. Previa consultazione del CUEME, anche gli Stati membri, gli organismi competenti e altre parti interessate possono avviare e guidare l'elaborazione o la revisione di tali criteri. La parte che avvia e guida la definizione dei criteri è tenuta, conformemente alla procedura stabilita nell'allegato IA, a predisporre i seguenti documenti: 1. relazione preliminare; 2. progetto di proposta di criteri; 3. relazione tecnica a sostegno del progetto di proposta dei criteri; 4. relazione finale; 5. manuale per i potenziali utilizzatori del marchio Ecolabel e per gli organismi competenti; 6. manuale per le autorità che aggiudicano contratti per appalti pubblici. 2. Qualora nell'ambito di un altro sistema di assegnazione di un marchio di qualità ecologica siano stati elaborati dei criteri per un gruppo di prodotti per il quale non sono stati fissati criteri comunitari, qualsiasi Stato membro nel quale tale sistema è riconosciuto può, previa consultazione con la Commissione e con il CUEME, proporre che i criteri esistenti siano incorporati nel sistema comunitario. In tal caso può applicarsi la procedura abbreviata per l'elaborazione dei criteri, stabilita nell'allegato IB, purché i criteri proposti siano stati sviluppati conformemente all'allegato IA. 3. Qualora vengano elaborati criteri per prodotti trasformati diversi dai prodotti dell'acquacoltura, tali criteri riguardano solo la trasformazione, il trasporto e l'imballaggio. Articolo 8 Istituzione dei criteri per il marchio Ecolabel 1. La Commissione, previa consultazione con il CUEME, adotta provvedimenti per stabilire criteri specifici per il marchio di qualità ecologica per ogni gruppo di prodotti. Tali provvedimenti, volti a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 16, paragrafo 2. 2. Nei provvedimenti di cui al paragrafo 1, la Commissione: 7. stabilisce i requisiti per valutare la conformità di specifici prodotti ai criteri del marchio comunitario di qualità ecologica; 8. indica, se del caso, le tre caratteristiche ambientali principali che devono comparire sul marchio; 9. specifica il periodo di validità dei criteri e dei requisiti di valutazione. 3. Il periodo di validità dei criteri e dei requisiti di valutazione è specificato per ciascun gruppo di prodotti nell'ambito delle serie di criteri. Articolo 9 Registrazione per l'uso del marchio Ecolabel 1. Per poter utilizzare il marchio di qualità ecologica, i produttori, gli importatori, i fornitori di servizi e i venditori all'ingrosso e al dettaglio che desiderano utilizzarlo devono registrarsi presso gli organismi competenti di cui all'articolo 4 secondo quanto stabilito dalle seguenti disposizioni: 10. se il prodotto ha origine in un singolo Stato membro, la registrazione avviene presso l'organismo competente di quello Stato membro; 11. se il prodotto ha origine nella stessa forma in diversi Stati membri, la registrazione può essere effettuata presso l'organismo competente di uno di tali Stati membri; 12. se il prodotto ha origine al di fuori della Comunità, la registrazione viene effettuata presso l'organismo competente di uno degli Stati membri nei quali il prodotto è, o sarà, commercializzato. Il logo del marchio Ecolabel deve essere come illustrato nell'allegato II. Il marchio può essere utilizzato solo per prodotti registrati che rispettano i criteri di qualità ecologica stabiliti per i prodotti in questione. 2. Le domande di registrazione indicano il nome e l'indirizzo del commerciante, nonché il gruppo di prodotti in questione e una descrizione dettagliata del prodotto. Le richieste di registrazione comprendono tutti i documenti richiesti, come indicato nella pertinente disposizione della Commissione che stabilisce i criteri per la concessione del marchio Ecolabel per il gruppo di prodotti in questione. 3. L'organismo competente al quale viene inviata una richiesta di registrazione può richiedere il pagamento di diritti fino a 200 euro per la pratica di registrazione. In tal caso, l'uso del marchio di qualità ecologica è subordinato al versamento dei diritti entro i termini stabiliti. 4. Entro due mesi dal ricevimento della richiesta di registrazione l'organismo competente verifica la documentazione di cui al paragrafo 2. Se la documentazione è completa, l'organismo competente assegna un numero di registrazione ad ogni prodotto. 5. Al ricevimento del numero di registrazione, il commerciante può apporre sul prodotto il marchio Ecolabel e in tal caso può apporre anche il numero di registrazione. 6. L'organismo competente presso il quale è stato registrato un prodotto comunica tutti i numeri di registrazione alla Commissione. La Commissione istituisce un registro comune che aggiorna regolarmente. Tale registro viene messo a disposizione del pubblico. 7. Il marchio di qualità ecologica può essere utilizzato sui prodotti registrati e sul relativo materiale promozionale. 8. La registrazione non pregiudica eventuali disposizioni in materia ambientale o normative, stabilite dalla Comunità o dal diritto nazionale, applicabili alle varie fasi della vita del prodotto. 9. Il diritto di usare detto marchio non ne comprende l'uso come componente di un marchio di fabbrica. 10. Quando l'Ecolabel viene apposto su un prodotto alimentare trasformato diverso da un prodotto dell'acquacoltura che non soddisfa le prescrizioni del regolamento (CE) n. 834/2007, viene integrato da un'indicazione inserita nello stesso campo visivo in modo che il marchio di qualità ecologica si riferisca solo alle prestazioni ambientali delle operazioni di trasformazione, trasporto o imballaggio del prodotto. Il primo comma si applica anche ai prodotti alimentari trasformati etichettati a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 834/2007. Articolo 10 Sorveglianza del mercato e controllo dell'uso del marchio comunitario di qualità ecologica 1. È vietata qualsiasi forma di pubblicità falsa o ingannevole, o l'uso di etichette o simboli atti ad ingenerare confusione con il marchio comunitario di qualità ecologica. 2. L'organismo competente presso il quale è stato registrato il prodotto effettua verifiche, a cadenza regolare o in seguito a una denuncia, in relazione alle registrazioni effettuate presso l'organismo stesso. Le verifiche possono avvenire sotto forma di controlli casuali. L'organismo competente presso il quale è stato registrato il prodotto informa l'utilizzatore del marchio Ecolabel in merito ad eventuali denunce relative a un prodotto recante il marchio e può chiedergli di rispondere a tali denunce. L'organismo competente non è tenuto a rivelare all'utilizzatore del marchio l'identità del denunciante. 3. L'utilizzatore del marchio Ecolabel consente inoltre all'organismo competente presso il quale è stato registrato il prodotto di svolgere tutte le indagini necessarie a monitorare il costante rispetto, da parte del cliente medesimo, dei criteri applicabili al gruppo di prodotti e di quanto stabilito dall'articolo 9. 4. Su richiesta dell'organismo competente presso il quale è stato registrato il prodotto, l'utilizzatore del marchio Ecolabel è tenuto ad autorizzare l'accesso ai locali nei quali viene fabbricato il prodotto in oggetto. La richiesta può essere avanzata in qualunque momento ragionevole e senza preavviso. 5. Qualora l'organismo competente presso il quale è stato registrato il prodotto rilevi che i prodotti che recano il marchio Ecolabel non rispettano i criteri stabiliti per il rispettivo gruppo di prodotti o che il marchio non viene usato conformemente a quanto previsto dall'articolo 9, e dopo aver consentito all'utilizzatore del marchio di inviare le proprie osservazioni, l'organismo vieta l'uso del marchio comunitario di qualità ecologica. L'utilizzatore del marchio non ha diritto al rimborso dei diritti di cui all'articolo 9, paragrafo 3, né parzialmente né per intero. L'organismo competente informa tempestivamente tutti gli altri organismi competenti e la Commissione di tale divieto. 6. L'organismo competente presso il quale è stato registrato il prodotto non può comunicare né utilizzare con finalità non correlate alla registrazione per l'uso del marchio comunitario di qualità ecologica, le informazioni ottenute nel corso della valutazione della conformità di un utilizzatore del marchio alle norme relative all'uso del marchio Ecolabel di cui all'articolo 9. Esso adotta tutte le misure atte a garantire la tutela contro qualsiasi falsificazione o appropriazione indebita dei documenti affidatigli. 7. Qualora un organismo competente venga a conoscenza del fatto che è presente sul mercato un prodotto dotato di marchio Ecolabel che potrebbe non essere conforme ai criteri per quel dato gruppo di prodotti e all'articolo 9, esso informa immediatamente la Commissione e l'organismo presso il quale il prodotto è stato registrato. L'organismo competente presso il quale è stato registrato il prodotto adotta le misure necessarie a verificare la conformità del prodotto al gruppo di prodotti di riferimento e all'articolo 9. Si applica la procedura descritta al paragrafo 5. Articolo 11 Sistemi di marchi di qualità ecologica negli Stati membri Dove sono stati pubblicati i criteri per il marchio comunitario di qualità ecologica per un dato gruppo di prodotti, altri sistemi di marchi di qualità ecologica riconosciuti a livello nazionale e che non coprono detto gruppo di prodotti al momento della pubblicazione possono essere estesi al gruppo di prodotti in oggetto solo se i criteri stabiliti dal sistema nazionale sono almeno tanto rigorosi quanto quelli del marchio comunitario. Articolo 12 Promozione del marchio Ecolabel Gli Stati membri e la Commissione promuovono, in collaborazione con il CUEME, l'uso del marchio comunitario Ecolabel mediante azioni di sensibilizzazione e campagne di informazione rivolte a consumatori, produttori, acquirenti pubblici, venditori all'ingrosso e al dettaglio e al pubblico in generale, sostenendo in tal modo lo sviluppo del sistema. Articolo 13 Revisione tra pari Per garantire un'applicazione uniforme degli articoli 9 e 10, gli organismi competenti sono oggetto di una revisione tra pari. La revisione tra pari è effettuata sulla base di disposizioni e criteri validi e trasparenti. La Commissione verifica le regole e il buon funzionamento del sistema di revisione tra pari degli organismi competenti. Gli organismi competenti trasmettono una relazione relativa alla revisione tra pari alla Commissione, che a sua volta la trasmette al CUEME e la rende disponibile al pubblico. Articolo 14 Relazione Entro [inserire la data precisa – cinque anni dalla data di pubblicazione] la Commissione invia al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del sistema comunitario per il marchio di qualità ecologica. La relazione indica gli elementi del sistema che necessitano di eventuale revisione. Articolo 15 Modifiche degli allegati La Commissione può aumentare l 'importo massimo dei diritti di cui all'articolo 9, paragrafo 3, e modificare gli allegati. Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 16, paragrafo 2. Articolo 16 Comitato La Commissione è assistita da un comitato. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis , paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, in combinato disposto con l'articolo 8. Articolo 17 Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro … e la informano senza indugio di eventuali modifiche successive. Articolo 18 Abrogazione Il regolamento (CE) n. 1980/2000 è abrogato. Articolo 19 Disposizioni transitorie Il regolamento (CE) n. 1980/2000 continua ad applicarsi ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 9 fino alla data di scadenza indicata nei contratti stessi. Articolo 20 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente ALLEGATO I Procedura per l 'elaborazione e la revisione dei criteri per il marchio Ecolabel A. Procedimento standard Devono essere elaborati i documenti elencati di seguito. 1. Relazione preliminare La relazione preliminare contiene i seguenti elementi: - indicazione quantitativa dei potenziali vantaggi ambientali correlati al gruppo di prodotti, prendendo in considerazione i vantaggi derivanti da altri gruppi di prodotti che rientrano in analoghi sistemi di marchi di qualità ecologica europei e nazionali; - motivazioni per la scelta del gruppo di prodotti e sua estensione; - considerazione di possibili problemi legati alla commercializzazione; - analisi dei criteri di altri marchi ambientali; - norme attuali e iniziative legislative in atto correlate al settore del gruppo di prodotti; - dati commerciali intra-comunitari per il settore, compresi volume e fatturato; - potenziale attuale e futuro di penetrazione nel mercato dei prodotti recanti il marchio comunitario di qualità ecologica; - portata e rilevanza globale degli impatti ambientali associati al gruppo di prodotti, sulla base di studi di valutazione nuovi o esistenti sul ciclo di vita del prodotto. È possibile utilizzare altri dati scientifici. Le questioni critiche e controverse devono essere indicate dettagliatamente e valutate; - riferimenti delle informazioni e dei dati raccolti e utilizzati per redigere la relazione. La relazione preliminare deve essere pubblicata sul sito internet della Commissione dedicato al marchio Ecolabel, a disposizione degli utenti che possono consultarla e fare commenti durante la definizione dei criteri. 2. Progetto di proposta dei criteri e relativa relazione tecnica Successivamente alla pubblicazione della relazione preliminare occorre redigere una bozza di proposta, supportata dalla relativa relazione tecnica. I criteri proposti devono rispettare i seguenti requisiti: - devono essere basati sulla prestazione ambientale durante tutto il ciclo di vita dei prodotti con le più alte prestazioni presenti sul mercato e devono corrispondere, se possibile, al 10% di tali prodotti; - devono essere basati sugli impatti ambientali più significativi del prodotto, essere espressi il più ragionevolmente possibile tramite i principali indicatori tecnici di prestazione ambientale del prodotto ed essere idonei a valutazione secondo quanto previsto del presente regolamento; - devono essere basati su dati e informazioni validi e il più rappresentativi possibile dell'intero mercato comunitario; - devono essere basati sui dati relativi al ciclo di vita e sugli impatti ambientali quantitativi, se del caso conformemente agli European Reference Life Cycle Data Systems (ELCD); - devono tenere in considerazione le opinioni di tutte le parti interessate coinvolte nel processo di consultazione; - devono garantire l'uniformità con la normativa esistente applicabile al gruppo di prodotti in materia di definizioni, metodologie di prova e documentazione tecnica e amministrativa; - devono tenere in considerazione le politiche comunitarie pertinenti e l'attività svolta per altri gruppi di prodotti correlati. La bozza di proposta di criteri deve essere redatta in modo da essere compresa facilmente da chiunque desideri utilizzarla. Ogni criterio deve essere motivato e devono esserne illustrati i benefici ambientali. La relazione tecnica comprende almeno le informazioni seguenti: - spiegazioni scientifiche di ogni requisito e di ogni criterio; - indicazione quantitativa delle prestazioni ambientali complessive che si prevede i criteri possano ottenere complessivamente, rispetto a quella dei prodotti tipicamente presenti sul mercato; - stima degli impatti ambientali/economici/sociali previsti per i criteri nel loro insieme; - metodi di prova rilevanti per la valutazione dei diversi criteri; - stima dei costi delle prove; - per ogni criterio, informazioni relative alle prove, alle relazioni e agli altri documenti che gli utilizzatori del marchio sono tenuti a fornire su richiesta dell'organismo competente ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3. La relazione tecnica e la bozza di proposta dei criteri devono essere pubblicate sul sito internet della Commissione dedicato al marchio Ecolabel, a disposizione degli utenti che possono commentarle. La parte che guida i lavori di elaborazione del gruppo di prodotti invia la relazione e la proposta a tutte le parti interessate. Devono essere organizzate almeno due riunioni del gruppo di lavoro aperto sulle bozze di criteri, alle quali sono invitate tutte le parti interessate: organismi competenti, industria (comprese le PMI), sindacati, dettaglianti, importatori, organizzazioni ambientaliste e associazioni dei consumatori. Anche la Commissione partecipa alle riunioni. La bozza di proposta di criteri e la relazione tecnica vengono messe a disposizione almeno con un mese di anticipo rispetto alla prima riunione del gruppo di lavoro. Eventuali bozze di proposte di criteri successive vengono messe a disposizione almeno un mese prima delle riunioni successive. Le eventuali modifiche ai criteri introdotte nelle bozze successive devono essere motivate dettagliatamente e documentate con riferimenti alle discussioni avute in occasione delle riunioni dei gruppi di lavoro e ai commenti pervenuti nell'ambito della consultazione pubblica. Tutti i commenti pervenuti durante il processo di definizione dei criteri devono ricevere una risposta che indichi se essi sono accettati o respinti e perché. 3. Relazione finale e criteri La relazione finale contiene i seguenti elementi: Risposte chiare alle proposte e ai commenti pervenuti, che indichino se essi sono accettati o respinti e perché. Alle parti interessate, appartenenti o meno all'Unione europea, è riservato pari trattamento. Essa deve inoltre contenere le seguenti informazioni: - una sintesi di una pagina del livello di sostegno per le bozze di criteri da parte degli organismi competenti; - un elenco riepilogativo di tutti i documenti diffusi nel corso dell'attività di elaborazione dei criteri, assieme all'indicazione della data di invio di ciascun documento, all'indicazione del destinatario e ad una copia dei documenti in questione; - un elenco delle parti interessate coinvolte, consultate o che hanno espresso un parere, assieme alle loro coordinate; - una sintesi; - una proposta di strategia commerciale e di comunicazione per il gruppo di prodotti. Tutte le osservazioni sulla relazione finale saranno prese in considerazione e, su richiesta, saranno fornite informazioni sul seguito che vi è stato dato. 4. Manuale per i potenziali utilizzatori del marchio Ecolabel e per gli organismi competenti È necessario redigere un manuale del quale i potenziali utilizzatori del marchio Ecolabel e gli organismi competenti possano avvalersi per valutare il rispetto dei criteri da parte del prodotto. 5. Manuale per le autorità aggiudicatrici di appalti pubblici Viene redatto un manuale che fornisce indicazioni per l'uso dei criteri per il marchio Ecolabel destinato alle autorità aggiudicatrici di appalti pubblici. Nota bene: la Commissione fornirà dei modelli per il manuale destinato ai richiedenti e agli organismi competenti e per il manuale destinato alle autorità aggiudicatrici di appalti pubblici. B. Procedura abbreviata nel caso di criteri elaborati sulla base di altri sistemi di marchi di qualità ecologica Viene sottoposta alla Commissione una sola relazione, che contiene una sezione nella quale si dimostra che i requisiti tecnici e di consultazione previsti dall'allegato IA sono stati rispettati, unitamente a una bozza di proposta di criteri, un manuale destinato ai potenziali utilizzatori del marchio Ecolabel e agli organismi competenti e un manuale per le autorità aggiudicatrici di appalti pubblici. Se la Commissione ritiene che la relazione e i criteri rispondano ai requisiti stabiliti nell'allegato IA, la relazione e la bozza di proposta di criteri vengono messi a disposizione per una consultazione pubblica sul sito Ecolabel della Commissione per due mesi. Tutti i commenti pervenuti durante la consultazione pubblica devono ricevere una risposta che indichi se essi sono accettati o respinti e perché. Fatte salve eventuali modifiche durante il periodo di consultazione pubblica, e se gli Stati membri non richiedono una riunione del gruppo di lavoro aperto, la Commissione può adottare i criteri. Se uno Stato membro ne fa richiesta, viene organizzata una riunione del gruppo di lavoro aperto sulle bozze di criteri, alla quale partecipano tutte le parti interessate: organismi competenti, industria (comprese le PMI), sindacati, dettaglianti, importatori, organizzazioni ambientaliste e associazioni dei consumatori. Anche la Commissione partecipa alla riunione. Fatte salve eventuali modifiche durante il periodo di consultazione pubblica o durante la riunione del gruppo di lavoro aperto, la Commissione può adottare i criteri. ALLEGATO IIForma del marchio di q ualità ecologica Ecolabel Il marchio comunitario di qualità ecologica ha le due forme seguenti: 1.[pic]2.[pic] Il modello 1 viene utilizzato nei casi in cui la Commissione indica le tre caratteristiche ambientali principali che devono comparire sul marchio, ai sensi dell'articolo 7. Sul prodotto appare anche il numero di registrazione del marchio di qualità ecologica, con il formato seguente: [pic] XX indica il paese di registrazione e YYYYY il numero di registrazione assegnato dall'organismo competente. SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un sistema per il marchio comunitario di qualità ecologica (Ecolabel) 2. QUADRO ABM / ABB Politica dell'UE e relative attività oggetto dell'iniziativa: 0703 – Attuazione della politica ambientale 3. LINEE DI BILANCIO 3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione: 07 01 04 01: LIFE+ (Strumento finanziario per l'ambiente — 2007-2013) — Spese di gestione amministrativa 07 03 07: LIFE+ (Strumento finanziario per l'ambiente — 2007-2013) 3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria: L'azione (regolamento Ecolabel) dovrebbe entrare in vigore nel 2009. Per il periodo 2009-2013, le spese operative saranno finanziate nell'ambito dello strumento finanziario LIFE+. 3.3. Caratteristiche di bilancio Linea di bilancio | Tipo di spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie | 07010401 | Spese non obblig. | SND[16] | NO | NO | SÌ | N. 2 | 070307 | Spese non obblig. | Stanz. dissoc./ | NO | NO | SÌ | N. 2 | 4. SINTESI DELLE RISORSE 4.1. Risorse finanziarie 4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP) Mio EUR (al terzo decimale) Tipo di spesa | Sezione n. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 e segg. | Totale 2009-2013 | Spese operative[17] | Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1. | a | 0,990 | 4,710 | 3,210 | 3,210 | 0,710 | - | 12,830 | Stanziamenti di pagamento (SP) | b | 0,660 | 3,338 | 3,214 | 3,410 | 1,543 | 0,665 | 12,830 | Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento[18] | Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND) | 8.2.4. | c | - | - | - | - | - | - | - | IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO | Stanziamenti di impegno | a+c | 0,990 | 4,710 | 3,210 | 3,210 | 0,710 | - | 12,830 | Stanziamenti di pagamento | b+c | 0,660 | 3,338 | 3,214 | 3,410 | 1,543 | 0,665 | 12,830 | Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento[19] | Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5. | d | 0,424 | 0,940 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | - | 4,832 | Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND) | 8.2.6. | e | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | - | 1,000 | Costo totale indicativo dell'intervento | TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | a + c + d + e | 1,614 | 5,850 | 4,566 | 4,566 | 2,066 | 18,662 | TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | b + c + d + e | 1,284 | 4,478 | 4,570 | 4,766 | 2,899 | 0,665 | 18,662 | Cofinanziamento Se la proposta prevede il cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi (precisare quali), indicare nella tabella seguente una stima del livello di cofinanziamento (aggiungere altre righe se è prevista la partecipazione di diversi organismi): Mio EUR (al terzo decimale) Organismo di cofinanziamento | Anno n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 e segg. | Totale | …………………… | f | TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento | a + c + d + e + f | 4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria ( La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore ( La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie ( La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale[20] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie) 4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate ( Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate ( La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate: Mio EUR (al primo decimale) Prima dell'azione [Anno n-1] | Situazione a seguito dell'azione | Totale risorse umane | 5 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | Attualmente lavorano al marchio di qualità ecologica 3,5 funzionari di grado AD e 1 di grado AST della DG Ambiente. 5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI 5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine Il presente regolamento è finalizzato a incentivare la produzione e il consumo sostenibili dei prodotti nonché la prestazione e l'uso sostenibili dei servizi definendo dei parametri di riferimento per valutare la buona prestazione ambientale dei prodotti e dei servizi. Orientando i consumatori verso questi prodotti e servizi, il marchio Ecolabel dovrebbe favorire i prodotti e i servizi che hanno soddisfatto i parametri di riferimento rispetto ad altri della stessa categoria. Il sistema del marchio comunitario di qualità ecologica definirà meglio questi parametri di buona prestazione ambientale sulla base dei prodotti sul mercato che ottengono i migliori risultati al momento della definizione dei criteri. 5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari Nel contesto del mercato unico, la soluzione logica per il futuro è disporre di un'unica serie di linee guida che stabiliscano i parametri di riferimento per la credibilità ambientale dei prodotti piuttosto che disporre di parametri diversi in ciascuno Stato membro. Con un sistema a livello di UE si facilita il compito delle imprese che intendono commercializzare prodotti più compatibili con l'ambiente all'interno dell'UE; inoltre, i consumatori possono acquistare prodotti "più ecologici" ovunque, perché sono certi che tali prodotti condividono alcune credenziali ambientali comuni. Il marchio Ecolabel dell'UE è l'unico sistema che copre tutto il mercato interno, mentre i sistemi nazionali o regionali attualmente in uso riguardano solo una parte di tale mercato. 5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori Gli obiettivi generali della revisione del sistema sono: 1. Incentivare la produzione e il consumo sostenibili dei prodotti nonché la prestazione e l'uso sostenibili dei servizi definendo dei parametri di riferimento per valutare la buona prestazione ambientale. Orientando i consumatori verso questi prodotti e servizi, il marchio Ecolabel dovrebbe favorire i prodotti e i servizi che hanno soddisfatto i parametri di riferimento rispetto ad altri della stessa categoria. 2. È necessario che il sistema Ecolabel riesaminato sia concepito in modo da permetterne l'integrazione efficace nel più vasto quadro della politica in materia di consumo e di produzione sostenibili della Commissione europea. È necessario inoltre che il nuovo regolamento sia flessibile, per poterlo collegare agilmente ad altri strumenti come i GPP, il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), l'ecoprogettazione, il Piano d'azione per le tecnologie ambientali (ETAP), ecc. 3. Ottenere un marchio di qualità ecologica molto più influente in termini di sostegno alle altre politiche per il consumo e la produzione sostenibili e fissare parametri di buona prestazione ambientale per i responsabili delle politiche, per le aziende e per educare i cittadini. Obiettivi operativi: - Alta consapevolezza, comprensione e rispetto nell'UE-27 e in tutto il mondo. Il parametro per valutare il successo a medio termine è che il marchio comunitario di qualità ecologica sia riconosciuto dai consumatori e dalle aziende in tutta l'UE similmente a quanto avviene per i marchi Blue Angel e Nordic Swan nei rispettivi paesi di adozione. Indicatori: - % di popolazione che conosce il marchio Ecolabel e il suo significato nel giro di 10 anni. - % di aziende che conosce il marchio Ecolabel entro 10 anni. - È fondamentale anche creare fiducia nel marchio e mantenerne la credibilità. Il marchio deve essere un parametro di prestazione ambientale altamente rispettato. Indicatore: - Livello di credibilità rispetto ad altri marchi ambientali. - Sono necessari criteri per tutti i prodotti e i servizi ai quali il marchio comunitario di qualità ecologica può apportare dei benefici, in particolare i gruppi di prodotti con un impatto ambientale consistente e quindi con un elevato potenziale di miglioramento. Indicatore: - Numero di gruppi di prodotti; numero di aziende per gruppo di prodotti; numero di articoli venduti per gruppo di prodotti; volume delle vendite per gruppo di prodotti. - Molti più prodotti muniti di marchio comunitario di qualità ecologica nei negozi tra i quali i consumatori possano scegliere. Indicatore: - Vendite dei prodotti con marchio comunitario di qualità ecologica in percentuale delle vendite totali al dettaglio in un dato gruppo di prodotti. - Documentazione relativa ai criteri che possa essere utilizzata facilmente dagli acquirenti pubblici e dai responsabili politici. Indicatori: - Uso e diffusione dei criteri del marchio Ecolabel presso gli acquirenti pubblici, monitorato interrogando gli Stati membri, e contatti al sito internet GPP e ai documenti relativi ai criteri del marchio. - Numero di politiche alle quali si può ascrivere l 'uso delle informazioni relative alla qualità ecologica del prodotto dell'Ecolabel. - Un marchio di qualità ecologica ben armonizzato con altri marchi, a livello mondiale e nazionale. Indicatore: - Frequenza con cui i sistemi di marchi nazionali adottano direttamente i criteri del marchio comunitario di qualità ecologica. - Un marchio di qualità ecologica che può essere ottenuto dalle aziende con costi e sforzi limitati pur conservando obiettivi elevati per assicurare la credibilità del marchio presso consumatori e gruppi ambientalisti. Indicatore: - Numero di registrazioni. 5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi) ( Gestione centralizzata ( diretta da parte della Commissione ( indiretta, con delega a: ( agenzie esecutive ( organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario ( organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico ( Gestione concorrente o decentrata ( con Stati membri ( con paesi terzi ( Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare) Osservazioni: 6. CONTROLLO E VALUTAZIONE 6.1. Sistema di controllo Diversi provvedimenti consentiranno di controllare e applicare il sistema e di valutare il buon funzionamento del regolamento sul marchio comunitario di qualità ecologica: - la Commissione continuerà ad utilizzare i sondaggi Eurobarometro per ottenere dati sulla consapevolezza del pubblico e la fiducia nel marchio Ecolabel; - la Commissione sta attualmente preparando il contratto di servizio per la raccolta di informazioni statistiche sui GPP, che comprende riferimenti ai criteri del marchio di qualità ecologica in tutta l'UE. Tale attività fornirà informazioni in merito all'uso e alla diffusione dei criteri Ecolabel presso gli acquirenti pubblici; - l'esercizio statistico annuale continuerà come in precedenza: agli organismi competenti viene chiesto di fornire informazioni in merito al volume delle vendite dei prodotti recanti il marchio, al numero dei prodotti con il marchio, ai diritti versati dagli utenti registrati e alle risorse (umane e finanziarie) destinate al sistema; - su base continuativa, gli organismi competenti comunicheranno le nuove registrazioni concesse alla Commissione, che le pubblicherà su internet nel cosiddetto "negozio ecologico" (www.eco-label.com); - le riunioni periodiche con gli Stati membri e le parti interessate continueranno ad essere fonte di informazioni relative all'attuazione del sistema; - il nuovo meccanismo di revisione tra pari proposto, introdotto per assicurare e controllare l'attuazione armonizzata del regolamento sul marchio Ecolabel, renderà più trasparenti le modalità con cui i diversi organismi competenti si occupano della valutazione e della verifica delle domande presentate dalle imprese. 6.2. Valutazione 6.2.1. Valutazione ex-ante La valutazione di impatto effettuata per il regolamento sul marchio comunitario di qualità ecologica dimostra che il sistema attuale non consente di raggiungere gli obiettivi fissati, penalizzato da una scarsa conoscenza del marchio e da una bassa diffusione nel settore a causa di procedure e di una gestione troppo burocratiche. 6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi) 6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive Il progetto di proposta conterrà una clausola di riesame. 7. MISURE ANTIFRODE APPLICAZIONE INTEGRALE DELLE NORME DI CONTROLLO INTERNO NN. 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 e dei principi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. In sede di attuazione delle azioni finanziate in virtù del presente regolamento, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 e (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, e dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio. 8. SINTESI DELLE RISORSE 8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) (Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati) | Tipo di risultato | Costo medio | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009-2013 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Funzionari o agenti temporanei (XX 01 01) | A*/AD | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | B*, C*/AST | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | Personale END finanziato con l'art. XX 01 02 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | Altro personale finanziato con l'art. XX 01 04/05 | TOTALE | 5 | 13 | 15 | 15 | 15 | 8.2.2. Descrizione dei compiti derivanti dall'azione Gestione complessiva del sistema, definizione e revisione dei criteri per i vari gruppi di prodotti, gestione commerciale. Affinché il marchio comunitario di qualità ecologica abbia successo, una volta adottato il regolamento sarà necessaria un'intensa attività di marketing, nel quadro di una campagna pan-europea più ampia relativa al consumo e alla produzione ecologici, in collaborazione con Stati membri, imprese e ONG. 8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria) ( Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare ( Posti preassegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia Politica Annuale/Progetto Preliminare di Bilancio) per l'anno n ( Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB ( Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna) ( Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato 8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 - Spese per la gestione amministrativa) Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio (numero e denominazione) | Anno n | Anno n+1 | Anno n+2 | Anno n+3 | Anno n+4 | Anno n+5 e segg. | TOTALE | Altra assistenza tecnica e amministrativa | — intra muros | — extra muros | Totale assistenza tecnica e amministrativa | 8.2.5. Costi finanziari per risorse umane e costi connessi, non inclusi nell'importo di riferimento Mio EUR (al terzo decimale) Tipo di risorsa umana | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 e segg. | Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01) | 0,351 | 0,585 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (END) (specificare linea di bilancio) | 0,10116 | 0,40464 | 0,40464 | 0,40464 | 0,40464 | 0,40464 | Costo totale per risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento) | 0,45216 | 0,98964 | 1,22364 | 1,22364 | 1,22364 | 1,22364 | Calcolo — Funzionari e agenti temporanei | Fare riferimento al punto 8.2.1, se del caso | Il salario standard di un funzionario o agente temporaneo di cui al punto 8.2.1 è pari a 0,117 milioni di euro. | Calcolo — Personale finanziato con l'art. XX 01 02 | Fare riferimento al punto 8.2.1, se del caso | Il salario standard di un END di cui al punto 8.2.1 è pari a 0,05058 milioni di euro. | 8.2.6. Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento Mio EUR (al terzo decimale) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 e segg. | 2009 - 2013 | XX 01 02 11 01 — Missioni | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,20 | 0,20 | 0,100 | XX 01 02 11 02 — Riunioni e conferenze | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,450 | XX 01 02 11 03 — Comitati[23] | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,450 | XX 01 02 11 04 — Studi e consulenze | XX 01 02 11 05 — Sistemi di informazione | 2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 1,000 | 3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) | Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento) | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 1,000 | Calcolo — Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento | Sono calcolate 20 missioni l'anno del costo unitario di 1 000 euro per la definizione dei gruppi di prodotti, la partecipazione a incontri con gli SM e con altri sistemi di marchi di qualità ecologica (rete Global Ecolabelling). Sono calcolate 6 riunioni di un comitato regolamentare (e relative riunioni preparatorie) all'anno, con un costo unitario di 30 000 euro. | Il fabbisogno di risorse umane e amministrative deve essere coperto con i fondi che possono essere assegnati alla DG responsabile della gestione, nel quadro della procedura annuale di allocazione alla luce dei vincoli di bilancio. [1] Regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/pdf/regulation/001980_it.pdf). [2] Per "concetto del ciclo di vita" ( Life cycle thinking o LCT ) s'intende il fatto di tener conto, nei limiti del possibile, di tutte le risorse consumate e di tutte le implicazioni ambientali e sanitarie associate al ciclo di vita di un prodotto (bene o servizio che sia), ad esempio prendendo in esame l'estrazione delle risorse, la produzione, l'uso, il trasporto, il riciclaggio e il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti. Questo processo evita lo spostamento degli oneri, cioè degli impatti o del consumo di risorse, tra le varie fasi del ciclo di vita, varie zone geografiche e settori problematici per l'ambiente e la salute, come i cambiamenti climatici, lo smog nelle giornate estive, le piogge acide o il depauperamento delle risorse, solo per citarne alcuni. La valutazione del ciclo di vita (LCA) è il metodo quantitativo standard utilizzato per la compilazione e la valutazione dei fattori di produzione, dei prodotti e dei potenziali impatti ambientali di un sistema di produzione nell'arco dell'intero ciclo di vita (ISO 14040 ff.). [3] (IPP) (COM(2003) 302 definitivo). [4] Decisione n. 1600/2002/CE. [5] http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/revision_en.htm. [6] http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/revision_en.htm. [7] http://ec.europa.eu/enterprise/eco_design/dir2005-32.htm. [8] GU C […] del […], pag. [… ]. [9] GU C […] del […], pag. [… ]. [10] GU C […] del […], pag. [… ]. [11] GU C […] del […], pag. [… ]. [12] GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1. [13] GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1. [14] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. [15] GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. [16] Stanziamenti non dissociati (SND). [17] Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del Titolo xx. [18] Spesa che rientra nell'articolo xx 01 04 del Titolo xx. [19] Spesa che rientra nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05. [20] Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale. [21] Aggiungere altre colonne in caso di necessità, ossia se la durata dell'azione supera i 6 anni. [22] Fare riferimento allo strumento legislativo finanziario specifico per l'Agenzia esecutiva (o le Agenzie esecutive) interessata. [23] C12000 — Comitato per l'adattamento al progresso tecnico e l'applicazione del sistema per il marchio comunitario di qualità ecologica (ECOLABEL).