52008PC0350

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 889/2005 che istituisce misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo /* COM/2008/0350 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 11.6.2008

COM(2008) 350 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 889/2005 che istituisce misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Il regolamento (CE) n. 889/2005 del Consiglio ha istituito misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (RDC) conformemente alla posizione comune 2005/440/PESC e in linea con la risoluzione 1596 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con le successive risoluzioni pertinenti.

2. Con la risoluzione 1807 (2008) del 31 marzo 2008, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso, fra l'altro, di modificare il campo d'applicazione delle misure restrittive nei confronti di un certo tipo di assistenza tecnica limitandolo alle entità e alle persone non governative che operano nel territorio dell'RDC. Il 14 maggio 2008, il Consiglio ha adottato la posizione comune 2008/369/PESC, che attua la risoluzione 1807 (2008) e abroga la posizione comune 2005/440/PESC.

3. Il regolamento (CE) n. 889/2005 deve essere opportunamente modificato.

4. Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 889/2005 che istituisce misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2008/369/PESC, del 14 maggio 2008, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2005/440/PESC[1],

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

5. Il regolamento (CE) n. 889/2005[2] ha istituito misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (RDC), in conformità della posizione comune 2005/440/PESC e in linea con la risoluzione 1596 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con le successive risoluzioni pertinenti.

6. Con la risoluzione 1807 (2008) del 31 marzo 2008, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso, fra l'altro, di modificare il campo d'applicazione delle misure restrittive nei confronti di un certo tipo di assistenza tecnica limitandolo alle entità e alle persone non governative che operano nel territorio dell'RDC. Il 14 maggio 2008, il Consiglio ha adottato la posizione comune 2008/369/PESC, che attua la risoluzione 1807 (2008) e abroga la posizione comune 2005/440/PESC.

7. Occorre modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 889/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 889/2005 è così modificato.

8. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

9. È vietato:

(a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa ad attività militari a qualsiasi persona, entità o organismo della Repubblica democratica del Congo (RDC), o in modo che tale assistenza venga usata nel territorio di questo paese;

(b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ad attività militari, in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armi e materiale connesso, o per la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica e altri servizi pertinenti a qualsiasi persona, entità o organismo dell'RDC, o in modo che quanto sopra descritto venga usato nel territorio di questo paese;

(c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di promuovere le operazioni di cui alle lettere a) e b).

10. Il paragrafo 1 non si applica alla fornitura diretta di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria a persone e entità governative che operano nell'RDC, purché sia stata notificata preventivamente al comitato per le sanzioni. Tali notifiche devono contenere tutte le informazioni pertinenti, compresa, se del caso, l'indicazione dell'utilizzatore finale, della data della fornitura e dell'itinerario delle spedizioni."

11. L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

12. In deroga all’articolo 2, le autorità competenti, indicate nei siti web specificati nell'allegato, dello Stato membro nel quale è stabilito il prestatore del servizio possono autorizzare la prestazione di:

(a) assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti alle armi e al materiale connesso, destinati esclusivamente ad essere utilizzati dalla missione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nell'RDC ("MONUC") o ad aiutare la MONUC;

(b) assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti ad equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, purché la prestazione dell’assistenza tecnica o dei servizi in questione sia stata notificata preventivamente al comitato per le sanzioni. Tali notifiche devono contenere tutte le informazioni pertinenti, compresa, se del caso, l'indicazione dell'utilizzatore finale, della data della fornitura e dell'itinerario delle spedizioni.

13. Nessuna autorizzazione è concessa per le attività che hanno già avuto luogo.”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

[1] GU L 127 del 15.5.2008, pag. 84.

[2] GU L 152 del 15.6.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1377/2007 (GU L 309 del 27.11.2007, pag. 1).