52008PC0332

Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell’articolo 11 della decisione quadro 2008/XX/GAI /* COM/2008/0332 def. - CNS 2008/0101 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 27.5.2008

COM(2008) 332 definitivo

2008/0101 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell’articolo 11 della decisione quadro 2008/XX/GAI

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA |

Motivazioni e obiettivi della proposta Nella dichiarazione sulla lotta al terrorismo adottata dal Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2004, è stata attribuita priorità alla necessità di migliorare la qualità degli scambi di informazioni sulle condanne e questa priorità è stata ribadita nel programma dell'Aia, adottato dal Consiglio europeo del 4 e 5 novembre 2004. Tali obiettivi trovano riscontro nel piano di azione adottato congiuntamente dalla Commissione e dal Consiglio, nei giorni 2 e 3 giugno 2005, per realizzare il programma dell'Aia. Rispondendo alle aspettative formulate nella sessione del Consiglio "Giustizia e affari interni" del 14 aprile 2005, in seguito alla pubblicazione nel gennaio 2005 del libro bianco relativo allo scambio di informazioni sulle condanne penali e sull'effetto di queste ultime nell'Unione europea, e alla discussione generale che ne è derivata, nel giugno 2007 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sulla decisione quadro 2008/XXX/GAI del Consiglio relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (di seguito "decisione quadro"), la cui attuazione presuppone ulteriori misure, afferenti in particolare all'istituzione di un sistema informatico di scambio di informazioni. L'obiettivo della presente decisione è attuare l'articolo 11 della decisione quadro. |

Contesto generale Le informazioni sulle condanne sono scambiate attualmente in conformità della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959 (del Consiglio d’Europa, di seguito "convenzione del 1959"). Tale sistema di scambio presenta importanti disfunzioni, analizzate nel libro bianco. Il risultato è che i giudici nazionali si pronunciano spesso sulla sola base delle condanne iscritte nel registro nazionale, ignorando totalmente le condanne decise in altri Stati membri. Nella sessione del Consiglio del 14 aprile 2005 gli Stati membri hanno deciso di mantenere il principio per cui l'accesso alle informazioni sulle condanne avviene attraverso lo Stato membro di cui ha la cittadinanza la persona condannata, pur concordando sulla necessità di migliorare il sistema in modo da garantire che le informazioni siano complete e trasmesse elettronicamente. |

Disposizioni vigenti nel settore della proposta Il 21 novembre 2005 il Consiglio ha adottato la prima proposta della Commissione di decisione del Consiglio relativa allo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario, finalizzata a migliorare il meccanismo della convenzione del 1959 nel breve periodo, prevalentemente accelerando i tempi di trasmissione (decisione 2005/876/GAI). Nel giugno 2007 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sulla decisione quadro che la presente decisione si propone di completare. Obiettivo principale della decisione quadro è garantire che ogni Stato membro sia in grado di fornire una risposta corretta e esauriente a possibili richieste sugli antecedenti giudiziari di suoi cittadini, e gettare le basi di un sistema informatizzato di scambio di informazioni sulle condanne. Tale sistema sarà costruito e sviluppato in modo da consentire lo scambio delle informazioni in modo omogeneo, informatizzato e facilmente traducibile con dispositivi automatizzati. La presente proposta dà attuazione all'articolo 11 della decisione quadro. |

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e comporta una serie di disposizioni tese a garantire un grado elevato e consono di protezione dei dati personali trasmessi dallo Stato membro di condanna allo Stato membro di cittadinanza (articolo 3, paragrafi 2 e 3). Essa integra le disposizioni della decisione quadro che fissano limiti all'uso delle informazioni da parte dello Stato membro richiedente (articolo 9). |

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D’IMPATTO |

Consultazione delle parti interessate |

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti La decisione quadro è stata precedura da due studi e da una vasta opera di consultazione e di ricorso a esperti[1]. Nell'aprile 2004 è stato inviato agli Stati membri un questionario dettagliato sul funzionamento dei casellari giudiziari nazionali e le risposte sono raccolte e esaminate nel libro bianco. Nel 2006 si è quindi svolto uno vasto studio dei sistemi nazionali di casellario giudiziale nell'Unione europea, in Bulgaria e Romania che, nell'intento di sostenere il processo decisionale della Commissione in materia di casellari giudiziari, illustra l'attuale situazione nei vari Stati, propone alternative per lo sviluppo di un formato comune per lo scambio di informazioni sui casellari giudiziari e delinea la soluzione più fattibile e appropriata. La presente proposta si è soprattutto ispirata al progetto pilota concernente la rete dei casellari giudiziari (Network of Judicial Registers – NJR ) varato dagli Stati membri. I 12 Stati membri partecipanti[2] hanno messo a punto una comunicazione elettronica protetta fra i rispettivi casellari giudiziari e, dal 2007, 6 di loro si scambiano informazioni con queste modalità. La Commissione ha inoltre organizzato una riunione speciale di esperti per preparare la presente proposta e ha ricevuto contributi da diversi Stati membri. È stata consultata anche Eurojust. |

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione Nel preparare la presente proposta si è tenuto conto degli esiti delle consultazioni e delle raccomandazioni contenute negli studi. |

Ricorso al parere di esperti |

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni. |

Valutazione dell'impatto La presente proposta si limita a dare attuazione a certi aspetti della decisione quadro. La valutazione d'impatto non è necessaria. |

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

Sintesi delle misure proposte La presente proposta intende dare attuazione all'articolo 11 della decisione quadro e propone di istituire il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), sviluppando un sistema informatizzato di scambio di informazioni sulle condanne tra gli Stati membri. La proposta definisce gli elementi di un formato standard per lo scambio elettronico delle informazioni estratte dai casellari giudiziari, con particolare riguardo alle informazioni relative al reato che ha determinato la condanna e alle informazioni relative al contenuto della condanna, e altre modalità generali e tecniche per l'attuazione di tale scambio. |

Base giuridica La base giuridica della presente proposta è costituita dall'articolo 31 del trattato sull'Unione europea, come modificato dal trattato di Nizza, e dall'articolo 34, paragrafo 2, lettera c). |

Principio di sussidiarietà Si applica il principio di sussidiarietà in quanto la proposta non rientra tra le competenze esclusive della Comunità. |

La proposta definisce gli elementi tecnici comuni e gli standard del sistema informatico ECRIS, e altre modalità di attuazione, generali e tecniche, dirette a organizzare e agevolare gli scambi delle informazioni sui casellari giudiziari. Tale obiettivo può essere realizzato meglio a livello dell'Unione. |

La definizione di standard tecnici comuni per la trasmissione telematica dei dati fra gli Stati membri non può essere realizzata in modo adeguato dall'azione degli Stati membri, né possono il supporto centrale e l'help desk essere organizzati individualmente. Ciò richiede un'azione coordinata a livello dell'Unione europea. |

La decisione quadro lascia agli Stati membri la facoltà di decidere in quale fase della procedura e in quali forme vadano assunte le informazioni sulle condanne, e come vadano conservate. Ciascuno Stato membro partecipante a ECRIS è pienamente responsabile della gestione del proprio sistema di casellario giudiziario, e la responsabilità dello scambio delle informazioni sui casellari giudiziari ricade interamente sugli Stati membri. |

La proposta è pertanto conforme al principio di sussidiarietà. |

Principio di proporzionalità |

La proposta dà attuazione a certi aspetti della decisione quadro, la quale rispetta il principio di proporzionalità. La decisione dispone in ordine a una base minima che permetta l'interconnessione elettronica dei casellari giudiziari nazionali e la traduzione automatica delle informazioni estratte. |

Scelta degli strumenti |

Strumento proposto: la decisione. |

Uno strumento diverso non sarebbe adeguato per le seguenti ragioni. La proposta è finalizzata a istituire il sistema ECRIS. Questa azione comporta la definizione di elementi e standard di base per un sistema informatico di scambio di dati, compreso un formato standard per lo scambio elettronico delle informazioni estratte dai casellari giudiziari, ma anche l'esame di altre modalità generali e tecniche di attuazione per organizzare e agevolare gli scambi di informazioni. Tale precise specifiche richiedono una decisione del Consiglio. |

4. INCIDENZA SUL BILANCIO |

L'attuazione e il funzionamento di ECRIS avranno un'incidenza sul bilancio ma tali costi saranno in larga misura coperti dal programma specifico "Giustizia penale", quale parte del programma generale su diritti fondamentali e giustizia[3]. |

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |

Simulazione, fase pilota e periodo transitorio |

Al momento, a scambiarsi le informazioni elettronicamente sono alcuni Stati membri partecipanti a un progetto pilota. La proposta trae ampio spunto da questo progetto pilota, specie per quanto riguarda le tavole dei reati e delle pene. |

Inoltre, come prevede la decisione quadro, spetterà agli Stati membri decidere se interconnettersi in funzione dello sviluppo raggiunto. Di conseguenza, il sistema andrà crescendo progressivamente. |

Semplificazione |

La proposta prevede di semplificare la normativa e le procedure amministrative a beneficio delle autorità pubbliche (dell'UE o nazionali), principalmente in quanto permette la traduzione automatica delle informazioni, e di evitare quindi i costi e i tempi della traduzione manuale. |

Inoltre, poiché introduce un sistema elettronico di scambio, che sostituirà gli scambi cartacei, lenti e incerti, contribuirà a sveltire lo scambio di informazioni e a renderlo sistematico. |

Riesame/revisione/clausola di caducità |

La proposta prevede una relazione periodica al Consiglio e al Parlamento europeo. |

Descrizione dettagliata della proposta La presente sezione descrive in breve i principali articoli della proposta di cui non si è trattato finora. Articolo 3 – Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari Questo articolo dispone in materia di architettura tecnica, funzionamento e uso di ECRIS, definendo anche le competenze e le responsabilità finanziarie connesse al suo funzionamento. ECRIS è un sistema basato su un'architettura informatica decentrata. I dati estratti dai casellari giudiziari saranno conservati unicamente in banche dati gestite dagli Stati membri, e non sarà possibile accedere direttamente on line alle banche dati di casellari giudiziari di altri Stati membri. Nell'ambito del progetto pilota si è optato per la rete s-TESTA come infrastruttura di comunicazione comune fra le banche dati nazionali di casellari giudiziari. Questa scelta sarà da confermare nella prima fase del progetto. Sarà concordato un pacchetto comune di protocolli per lo scambio di informazioni fra le banche dati nazionali di casellari giudiziari, in conformità della procedura di comitato e tenendo conto dei risultati del progetto pilota. Per implementare questi protocolli, la Commissione potrebbe fornire un software che consenta agli Stati membri di operare la connessione dei rispettivi registri. Gli Stati membri decideranno poi se applicarlo o se invece servirsi del loro software di interconnessione per implementare il pacchetto comune di protocolli. Gli Stati membri sono responsabili del funzionamento delle banche dati nazionali di casellari giudiziari e dell'efficacia degli scambi che li coinvolgono. I costi inerenti all'infrastruttura di comunicazione sarebbero a carico del bilancio generale dell'Unione europea, e per il sostegno specifico di ECRIS sarà possibile avvalersi dei programmi finanziari esistenti dell'Unione europea. Articolo 4, allegati A e B – formato di trasmissione delle informazioni, tavola "Categorie di reato" e tavola "Categorie delle pene" La presente decisione provvede alla creazione di un formato standard europeo di trasmissione delle informazioni sulle condanne, che consenta lo scambio delle informazioni in modo omogeneo, elettronico/informatizzato e facilmente traducibile con dispositivi automatizzati. L'articolo 4 crea un obbligo in capo agli Stati membri di menzionare i codici delle categorie di reato e delle pene di cui alle due tavole di riferimento "Categorie di reato" dell'allegato A e "Categorie delle pene" dell'allegato B, quando notificano le condanne ad altri Stati membri o quando rispondono a richieste di informazioni sulle condanne. Nel trasmettere le informazioni, gli Stati membri dovranno indicare il codice esatto della sottocategoria della tavola dei reati o delle pene rispettivamente, per singolo reato o singola pena. Il reato o la pena che non siano riconducibili a nessuna delle sottocategorie esistenti andranno indicati con l'apposito codice "categoria aperta". Inoltre, in caso di rilevanza per una certa condanna dei parametri aggiuntivi relativi al reato o alla pena, inclusi in entrambe le tavole, occorrerà indicare per ciascun parametro un codice lettera adeguato. Le categorie di reato vanno interpretate alla luce delle definizioni comuni e armonizzate esistenti, a livello europeo e internazionale. Il contenuto delle tavole è frutto dell'analisi delle esigenze di tutti i 27 Stati membri, ed integra principalmente la categorizzazione del progetto pilota e i risultati del raggruppamento fatto dei reati e delle pene nazionali. Si è tenuto conto anche delle osservazioni di alcune delegazioni in seguito alla riunione di esperti del 12 novembre 2007. Articolo 5 – Informazioni sulle condanne, pene e misure nazionali Questo articolo chiede agli Stati membri di inserire i reati e le pene contemplati dall'ordinamento nazionale nelle singole categorie della tavola dell'allegato A o dell'allegato B, rispettivamente. Per la reciproca comprensione e la trasparenza di questa categorizzazione comune, dovranno anche inviare una breve descrizione delle pene e delle misure nazionali e, se necessario per distinguere fra reati problematici, anche una breve descrizione degli elementi costitutivi di tali reati. Dovranno poi inoltrare un elenco degli organi nazionali di giurisdizione penale, in modo da permetterne la traduzione automatica. L'articolo correla il termine per la presentazione delle informazioni enumerate con il momento in cui gli Stati membri comunicano al Consiglio e alla Commissione, a norma dell'articolo 11, paragrafo 5 della decisione quadro, di essere pronti a usare il formato standard e a trasmetterlo agli altri Stati membri elettronicamente. Gli aggiornamenti dovranno essere inviati regolarmente. Ai fini di una piena trasparenza e della reciproca comprensione, le informazioni saranno accessibili alle autorità giudiziarie nazionali attraverso tutte le vie elettroniche disponibili. Articolo 6 – Articolo 7 – Comitato, procedura di comitato e misure di esecuzione L'articolo 7 istituisce un comitato che assisterà la Commissione nello sviluppo di ECRIS. L'articolo 6 stabilisce che le tavole di riferimento delle categorie di reato e delle pene, non meno degli standard tecnici usati per lo scambio di informazioni, saranno oggetto di revisione costante e di aggiornamento regolare. Inoltre, prevede l'adozione di regole sulle statistiche e di un manuale che disciplini nel dettaglio lo scambio di informazioni in modo che gli utenti nazionali di ECRIS abbiano una comprensione univoca delle varie nozioni e procedure. Il manuale dovrebbe trattare in particolare delle modalità di identificazione degli autori dei reati, dell'interpretazione uniforme delle categorie di reato e delle pene di cui agli allegati A e B, della spiegazione di reati e pene nazionali problematici e delle procedure che disciplinano lo scambio di informazioni. Di conseguenza, l'articolo 6 conferisce alla Commissione, coadiuvata da un comitato, poteri di esecuzione per tutti questi aspetti inerenti all'esercizio e allo sviluppo di ECRIS. L'articolo 7 definisce la procedura per l'adozione delle misure necessarie per l'esecuzione della presente decisione per analogia con la procedura di regolamentazione di diritto comunitario. |

2008/0101 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell’articolo 11 della decisione quadro 2008/XX/GAI

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 31 e 34, paragrafo 2, lettera c),

vista la proposta della Commissione[4],

visto il parere del Parlamento europeo[5],

visto l'articolo 11, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/XX/GAI del Consiglio relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario[6],

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 29 del trattato sull’Unione europea, l'obiettivo che l’Unione si prefigge è fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Questo obiettivo presuppone lo scambio sistematico fra autorità competenti degli Stati membri delle informazioni estratte dai casellari giudiziari nazionali in modo da garantire un'interpretazione uniforme e l'efficacia di tale scambio.

(2) Nella dichiarazione sulla lotta al terrorismo adottata dal Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2004, è stata attribuita priorità alla necessità di migliorare lo scambio di informazioni sulle condanne penali e questa priorità è stata ribadita nel programma dell'Aia[7] e nel piano d'azione[8] sulla sua attuazione. L'interconnessione in rete dei sistemi dei casellari giudiziari a livello dell'UE figura come priorità politica anche nelle conclusioni del Consiglio europeo del 21 e 22 giugno 2007.

(3) L'interconnessione elettronica dei casellari giudiziari è parte del progetto "Giustizia elettronica", cui il Consiglio europeo ha più volte riconosciuto un valore prioritario nel 2007.

(4) L'attuale meccanismo della Convenzione del Consiglio d'Europa di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959 non consente un'efficace circolazione delle informazioni sulle condanne pronunciate da altri Stati membri. Sono quindi necessarie, a livello dell'UE, procedure di scambio di tali informazioni più efficienti e accessibili.

(5) È attualmente in corso un progetto pilota per l'interconnessione dei casellari giudiziari, che ha gettato valide fondamenta per proseguire i lavori sullo scambio informatizzato delle informazioni a livello europeo.

(6) Obiettivo della presente decisione è dare attuazione all'articolo 11 della decisione quadro 2008/XX/GAI per costruire e sviluppare un sistema informatizzato di scambio di informazioni sulle condanne tra gli Stati membri. Con questo sistema gli Stati membri dovrebbero riuscire a comprendere senza difficoltà le informazioni che ricevono sulle condanne. È quindi necessario creare un formato standard che consenta lo scambio delle informazioni in modo omogeneo, informatizzato e facilmente traducibile con dispositivi automatizzati, e stabilire altre modalità che organizzino e agevolino gli scambi elettronici di informazioni sulle condanne fra le autorità nazionali degli Stati membri.

(7) Le categorie di dati da inserire nel sistema, le finalità per le quali sono inseriti, i criteri per l'inserimento, le autorità abilitate a consultare i dati e altre norme specifiche di protezione dei dati personali figurano nella decisione quadro 2008/XX/GAI.

(8) Le tavole di riferimento delle categorie di reato e delle categorie delle pene di cui agli allegati devono facilitare, mediante un sistema di codici, la traduzione automatica e la reciproca comprensione delle informazioni trasmesse. Il contenuto delle tavole è frutto dell'analisi delle esigenze di tutti i 27 Stati membri, nella quale si è tenuto conto della categorizzazione usata nel progetto pilota e dei risultati del raggruppamento fatto dei reati e delle pene nazionali. Inoltre, per la tavola dei reati l'analisi ha tenuto conto anche delle definizioni comuni e armonizzate esistenti a livello europeo e internazionale, oltre che dei modelli di dati di Eurojust e Europol. È pertanto opportuno che le categorie di reato siano interpretate alla luce di tali definizioni.

(9) Per la comprensione reciproca e la trasparenza della categorizzazione comune, è opportuno che ogni Stato membro presenti un elenco dei reati e delle pene nazionali corrispondenti a ciascuna delle categorie di cui alla tavola rispettiva, e un elenco degli organi nazionali di giurisdizione penale. Tali informazioni dovranno essere accessibili alle autorità giudiziarie nazionali attraverso tutte le vie elettroniche disponibili.

(10) Il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) è un sistema basato su un'architettura informatica decentrata. È opportuno che i dati estratti dai casellari giudiziari siano conservati unicamente in banche dati gestite dagli Stati membri, e che non sia possibile accedere direttamente on line alle banche dati di casellari giudiziari di altri Stati membri. È altresì opportuno che competa agli Stati membri la responsabilità del funzionamento delle banche dati nazionali di casellari giudiziari e dell'efficacia degli scambi che li coinvolgono; che l'infrastruttura di comunicazione comune sia inizialmente la rete s-TESTA e che tutti i costi inerenti a tale infrastruttura siano a carico del bilancio generale dell'Unione europea; che sia concordato un pacchetto comune di protocolli per lo scambio di informazioni fra le varie banche dati di casellari giudiziari, in conformità della procedura di comitato e tenendo conto dei risultati del progetto pilota.

(11) Per accelerare lo sviluppo di ECRIS, la Commissione intende prendere una serie di misure tecniche con le quali assistere gli Stati membri nel preparare l'infrastruttura tecnica per la connessione delle rispettive banche dati di casellari giudiziari. La Commissione può fornire un software ad hoc per permettere agli Stati membri di operare la connessione, che questi potranno decidere di applicare invece del loro software di interconnessione per implementare il pacchetto comune di protocolli.

(12) Poiché la presente direttiva non si prefigge di armonizzare i sistemi nazionali di casellario giudiziario, essa non obbliga lo Stato membro di condanna a modificare il suo sistema interno di casellario giudiziario per quanto attiene all'uso delle informazioni per scopi interni.

(13) Entrambe le tavole di riferimento delle categorie di reato e delle pene, non meno degli standard tecnici usati per lo scambio di informazioni, devono essere oggetto di revisione costante e di aggiornamento regolare. Sono stati pertanto delegati alla Commissione, assistita da un comitato, poteri di esecuzione al riguardo. Per l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione della presente decisione deve quindi applicarsi, mutatis mutandis , la procedura di regolamentazione di diritto comunitario.

(14) La decisione quadro 2008/XX/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale[9] deve applicarsi al contesto dello scambio elettronico delle informazioni estratte dai casellari giudiziari degli Stati membri.

(15) Poiché l'obiettivo dell'azione proposta, sviluppare cioè un sistema di trasmissione elettronica delle informazioni sulle condanne fra gli Stati membri, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri unilateralmente e può dunque, a motivo della necessità di un'azione coordinata nell'Unione europea, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, il Consiglio può intervenire, secondo il principio della sussidiarietà di cui all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e definito all'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea. La presente decisione non va al di là di quanto necessario per conseguire tale obiettivo, in conformità del principio di proporzionalità enunciato nel suddetto articolo 5.

(16) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

DECIDE:

Articolo 1 Oggetto

La presente decisione istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS). Essa definisce anche gli elementi di un formato standard per lo scambio elettronico delle informazioni estratte dai casellari giudiziari nazionali, con particolare riguardo alle informazioni relative al reato che ha determinato la condanna e alle informazioni relative al contenuto della condanna, e altre modalità generali e tecniche di attuazione per organizzare e agevolare gli scambi di informazioni.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui alla decisione quadro 2008/XX/GAI.

Articolo 3Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS)

1. ECRIS è un sistema basato su un'architettura informatica decentrata ed è composto dai seguenti elementi:

a) la banca dati di casellari giudiziari di ciascuno Stato membro;

b) un'infrastruttura di comunicazione comune dotata di una rete cifrata;

c) un software di interconnessione conforme al pacchetto comune di protocolli per lo scambio di informazioni fra le varie banche dati di casellari giudiziari.

2. Gli Stati membri sono responsabili del funzionamento del software di interconnessione e delle banche dati che conservano, inviano e ricevono informazioni estratte dai casellari giudiziari. I dati estratti dai casellari giudiziari non sono conservati a livello centrale. Tutti i dati estratti dai casellari giudiziari sono conservati nelle banche dati gestite dagli Stati membri.

3. Le autorità centrali degli Stati membri di cui all'articolo 3 della decisione quadro 2008/XX/GAI non hanno accesso diretto on line alle banche dati di casellari giudiziari degli altri Stati membri. Gli Stati membri identificano insieme, con il sostegno della Commissione, le migliori tecniche disponibili per garantire la riservatezza e l'integrità dei dati dei casellari giudiziari inviati ad altri Stati membri.

4. L'infrastruttura di comunicazione comune è basata sulla rete di servizi transeuropei sicuri per la comunicazione telematica tra amministrazioni (s-TESTA) e successivi sviluppi, ovvero su una rete sicura alternativa gestita dalla Commissione.

5. Per un funzionamento efficiente di ECRIS, la Commissione offre un supporto generale e servizi di monitoraggio.

6. Nonostante la possibilità di avvalersi di programmi finanziari dell'UE in conformità delle norme applicabili, ogni Stato membro e la Commissione sostengono i costi per l'attuazione, la gestione, l'uso e la manutenzione dei componenti di ECRIS di cui al paragrafo 1.

Articolo 4 Formato di trasmissione delle informazioni

1. Nel trasmettere le informazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafi da 2 a 4, e dell'articolo 7 della decisione quadro 2008/XX/GAI, relative alla denominazione o qualificazione giuridica del reato e alla disposizione giuridica applicabile, gli Stati membri menzionano il codice corrispondente della tavola dei reati di cui all'allegato A, nonché i parametri relativi al grado di realizzazione del reato e di partecipazione al reato e, se pertinente, al sussistere di un esonero dalla responsabilità penale.

2. Nel trasmettere le informazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafi da 2 a 4, e dell'articolo 7 della decisione quadro 2008/XX/GAI, relative al contenuto della condanna, comprendenti la pena, eventuali pene supplementari, misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena, gli Stati membri menzionano il codice corrispondente della tavola delle pene di cui all'allegato B.

Articolo 5Informazioni sulle condanne, sulle pene e misure nazionali

1. La notifica di cui all'articolo 11, paragrafo 5, della decisione quadro 2008/XX/GAI è corredata dei seguenti elenchi:

1. elenco dei reati nazionali, in ognuna delle categorie della tavola dei reati di cui all'allegato A. L'elenco contiene la denominazione o qualificazione giuridica del reato e un riferimento alla disposizione giuridica applicabile. Può altresì comportare una breve descrizione degli elementi costitutivi del reato;

2. elenco e descrizione dei tipi di pene, eventuali pene supplementari, misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena secondo il dettato della legge nazionale, in ognuna delle categorie della tavola delle pene di cui all'allegato B;

3. elenco degli organi nazionali di giurisdizione penale.

1. Tali notifiche, complete delle informazioni di cui al paragrafo 1, sono trasmesse anche alla Commissione.

2. Gli Stati membri provvedono all'aggiornamento periodico degli elenchi e delle descrizioni di cui al paragrafo 1, e trasmettono le informazioni aggiornate alla Commissione.

3. La Commissione provvede affinché le autorità giudiziarie nazionali possano accedere alle informazioni di cui al paragrafo 1, in particolare attraverso tutte le vie elettroniche disponibili.

Articolo 6 Misure di esecuzione

Sono adottate le seguenti misure di esecuzione, in conformità della procedura di cui all'articolo 7:

a) le misure necessarie per lo sviluppo tecnico e l'esercizio di ECRIS, che riguardano:

i) le specifiche tecniche delle scambio, compresi i requisiti di sicurezza, e il pacchetto comune di protocolli in particolare;

ii) le procedure di verifica della conformità delle applicazioni informatiche alle specifiche tecniche;

iii) gli aspetti interenti all'infrastruttura di comunicazione comune;

b) un manuale che stabilisca le procedure di scambio delle informazioni e tratti in particolare delle modalità di identificazione degli autori dei reati e dell'interpretazione uniforme delle categorie di reato e delle pene di cui agli allegati A e B;

c) le regole sulle statistiche necessarie per monitorare ECRIS e su altre statistiche eventuali riguardanti lo scambio delle informazioni estratte dai casellari giudiziari, il loro tipo e la frequenza;

d) le modifiche degli allegati A e B.

Articolo 7 Procedura di comitato

1. Ove sia fatto riferimento al presente articolo, la Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione ("comitato").

2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell’urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafi 2 e 4, del trattato che istituisce la Comunità europea per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

4. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

5. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere e ne informa il Parlamento europeo.

6. Il Consiglio può deliberare sulla proposta a maggioranza qualificata entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata presentata la proposta.

Se entro tale termine il Consiglio ha manifestato a maggioranza qualificata la sua opposizione alla proposta, la Commissione la riesamina. Essa può presentare al Consiglio una proposta modificata, ripresentare la proposta ovvero presentare una proposta legislativa in base al trattato.

Se allo scadere di tale termine il Consiglio non ha adottato l'atto di esecuzione proposto ovvero non ha manifestato la sua opposizione alla proposta di misure di esecuzione, la Commissione adotta l'atto di esecuzione proposto.

Articolo 8Relazioni

1. La Commissione pubblica una relazione periodica sugli scambi delle informazioni estratte dai casellari giudiziari fra gli Stati membri, basata sulle statistiche raccolte dal sistema, per la prima volta un anno dopo la relazione di cui all'articolo 15, paragrafo 3, della decisione quadro 20008/XX/GAI.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere la relazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 9Attuazione e termini

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione entro il termine specificato all'articolo 11, paragrafo 6, della decisione quadro 20008/XX/GAI.

2. Gli Stati membri utilizzano il formato di cui all'articolo 4 e si conformano alle modalità per organizzare e agevolare gli scambi di informazioni previste dalla presente decisione dalla data cui fa riferimento l'articolo 11, paragrafo 5, della decisione quadro 20008/XX/GAI.

Articolo 10 Effetto

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio

Il Presidente […]

ALLEGATO A Tavola comune delle categorie di reato

Parametri |

Grado di realizzazione: | Reato consumato | Ø |

Reato tentato | A |

Grado di partecipazione: | Autore principale | Ø |

Concorrente | H |

Istigatore | I |

Esonero dalla responsabilità penale: | Infermità mentale o imputabilità diminuita | S |

Codice | CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DI REATO |

0100 00 categoria aperta | REATI CHE RIENTRANO NELLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE |

0101 00 | Genocidio |

0102 00 | Crimini contro l’umanità |

0103 00 | Crimini di guerra |

0200 00 categoria aperta | PARTECIPAZIONE A UN'ORGANIZZAZIONE CRIMINALE |

0201 00 | Capeggiamento di un’organizzazione criminale |

0202 00 | Partecipazione intenzionale ad attività criminali di una associazione per delinquere partecipazione intenzionale ad un'associazione di tipo mafioso |

0203 00 | Partecipazione intenzionale alle attività non criminali di un’organizzazione criminale |

0300 00 categoria aperta | TERRORISMO |

0301 00 | Direzione di un gruppo terrorista |

0302 00 | Collaborazione alle attività di un gruppo terrorista |

0303 00 | Reati connessi ad attività terroristiche[10] |

0304 00 | Finanziamento del terrorismo |

0305 00 | Reati di terrorismo[11] |

0400 00 categoria aperta | TRATTA DI ESSERI UMANI |

0401 00 | Tratta di esseri umani al fine di sfruttamento lavorativo o per servizio |

040200 | Tratta di esseri umani a fini di sfruttamento della prostituzione o di altre forme di sfruttamento sessuale |

0403 00 | Tratta di esseri umani al fine di prelievo di organi o tessuti |

0404 00 | Tratta di esseri umani a fini di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù o alla servitù |

0405 00 | Tratta di esseri umani ad altri fini |

0406 00 | Tratta di minori al fine di sfruttamento lavorativo |

0407 00 | Tratta di minori a fini di sfruttamento della prostituzione o di altre forme di sfruttamento sessuale |

0408 00 | Tratta di minori al fine di prelievo di organi o tessuti |

0409 00 | Tratta di minori a fini di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù o alla servitù |

0500 00 categoria aperta | ARMI DA FUOCO, LORO PARTI E COMPONENTI, MUNIZIONI O ESPLOSIVI |

0501 00 | Fabbricazione illecita |

0502 00 | Traffico illecito nel territorio nazionale |

0503 00 | Importazione o esportazione illecita |

0504 00 | Detenzione o uso illegale |

0600 00 categoria aperta | REATI CONTRO L'AMBIENTE |

0601 00 | Danneggiamento o distruzione di specie animali o vegetali protette |

0602 00 | Scarico, emissione o introduzione di materiali inquinanti o radiazioni ionizzanti nell'atmosfera, nel terreno o nell'acqua |

0603 00 | Reati in materia di rifiuti, compresi i rifiuti pericolosi |

0604 00 | Reati relativi al commercio illecito di specie animali e vegetali protette o di parti di esse |

0605 00 | Reati relativi al traffico illecito di sostanze ormonali o altri fattori di crescita |

0606 00 | Reati relativi al traffico illecito di materiali nucleari o altre sostanze radioattive pericolose |

0607 00 | Commercio illecito di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono |

0608 00 | Reati colposi contro l'ambiente |

0700 00 categoria aperta | REATI IN MATERIA DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PRECURSORI, E ALTRI DELITTI CONTRO LA SALUTE PUBBLICA |

0701 00 | Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale |

0702 00 | Consumo illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale |

0703 00 | Aiuto o istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope |

0704 00 | Delitti contro la salute pubblica, esclusi i reati in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, diversi dai reati ambientali |

0800 00 categoria aperta | DELITTI CONTRO LA PERSONA |

0801 00 | Omicidio doloso |

0802 00 | Omicidio doloso aggravato |

0803 00 | Omicidio colposo/omicidio preterintenzionale |

0804 00 | Infanticidio |

0805 00 | Interruzione illegale della gravidanza |

0806 00 | Omicidio del consenziente |

0807 00 | Istigazione o aiuto al suicidio / reati connessi al suicidio |

0808 00 | Morte come conseguenza di altro delitto |

0809 00 | Lesione personale grave o gravissima |

0810 00 | Lesioni personali colpose gravi o gravissime |

0811 00 | Lesioni personali lievi |

0812 00 | Lesioni personali lievi colpose |

0813 00 | Esposizione a pericolo della vita o integrità altrui (aggravante) |

0814 00 | Tortura |

0815 00 | Omissione di soccorso |

0816 00 | Reati relativi al prelievo illecito o non consentito di organi e tessuti |

0817 00 | Reati relativi al traffico illecito di organi e tessuti umani |

0900 00 categoria aperta | DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ PERSONALE, CONTRO LA DIGNITÀ E ALTRI INTERESSI PRIVATI, COMPRESI IL RAZZISMO E LA XENOFOBIA |

0901 00 | Sequestro di persona |

0902 00 | Arresto o detenzione arbitraria |

0903 00 | Cattura d’ostaggi |

0904 00 | Illecita cattura di aeromobile o nave |

0905 00 | Ingiuria, diffamazione |

0906 00 | Minaccia |

0907 00 | Violenza privata |

0908 00 | Estorsione |

0909 00 | Estorsione aggravata |

0910 00 | Interferenze illecite nella vita privata e reati contro la tutela dei dati personali |

0911 00 | Intercettazione o comunicazione illecita di dati |

0912 00 | Discriminazione fondata sul sesso, la razza, le tendenze sessuali, la religione o l'origine etnica |

0913 00 | Istigazione alla discriminazione razziale |

0914 00 | Istigazione all’odio razziale |

1000 00 categoria aperta | DELITTI SESSUALI |

1001 00 | Violenza sessuale (stupro) |

1002 00 | Violenza sessuale aggravata[12] diversa dalla violenza sessuale a minore |

1003 00 | Violenza sessuale (atti di libidine) |

1004 00 | Prostituzione o sfruttamento sessuale |

1005 00 | Atti osceni |

1006 00 | Violenza sessuale (molestie sessuali) |

1007 00 | Prostituzione |

1008 00 | Incesto |

1009 00 | Sfruttamento sessuale di minori[13] |

1010 00 | Pedopornografia |

1011 00 | Violenza sessuale a minore (stupro)[14] |

1012 00 | Violenza sessuale in danno di minore[15] |

1100 00 categoria aperta | DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA |

1101 00 | Maltrattamenti in famiglia |

1102 00 | Bigamia |

1103 00 | Violazione degli obblighi di assistenza familiare |

1104 00 | Abbandono di minore o di incapace |

1105 00 | Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice che concerne l’affidamento di minori o di incapaci |

1200 00 categoria aperta | DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNAZIONALE E INTERNA DELLO STATO, CONTRO L'ORDINE PUBBLICO, CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA O CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |

1201 00 | Spionaggio |

1202 00 | Alto tradimento |

1203 00 | Reati elettorali e in materia di referendum |

1204 00 | Attentato contro il Presidente della Repubblica |

1205 00 | Vilipendio della Repubblica, vilipendio alla nazione, vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato |

1206 00 | Ingiuria aggravata o resistenza a un pubblico ufficiale |

1207 00 | Estorsione, violenza o minaccia a un pubblico ufficiale |

1208 00 | Violenza a un pubblico ufficiale |

1209 00 | Delitti contro l'ordine pubblico |

1210 00 | Violenza in occasione di manifestazioni sportive |

1211 00 | Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti |

1212 00 | Delitti contro l’amministrazione della giustizia, calunnia, falsa testimonianza |

1213 00 | Usurpazione di funzioni pubbliche, sostituzione di persona, false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri |

1300 00 categoria aperta | REATI CONTRO IL PATRIMONIO PUBBLICO O GLI INTERESSI PUBBLICI |

1301 00 | Reati fiscali |

1302 00 | Reati doganali |

1303 00 | Frode in materia di prestazioni pubbliche, sociali o familiari |

1304 00 | Frode alle prestazioni europee |

1305 00 | Reati relativi ai giochi d'azzardo |

1306 00 | Turbata libertà degli incanti |

1307 00 | Corruzione o traffico di influenze del pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio |

1308 00 | Peculato, appropriazione indebita o altra forma di distrazione da parte di un pubblico ufficiale |

1309 00 | Abuso di ufficio |

1400 00 categoria aperta | REATI ECONOMICI E CONTRO IL COMMERCIO |

1401 00 | Bancarotta |

1402 00 | Falsificazione, occultamento, o dissimulazione dell’attivo, o aumento illecito del passivo di una società |

1403 00 | Insolvenza fraudolenta |

1404 00 | Violazione delle norme per la tutela della concorrenza |

1405 00 | Abuso di fiducia |

1406 00 | Riciclaggio |

1407 00 | Corruzione o traffico di influenze del privato |

1408 00 | Frode nel settore privato[16] |

1409 00 | Contraffazione e violazione dei diritti di proprietà industriale o intellettuale |

1410 00 | Rivelazione di un segreto |

1411 00 | Abuso di informazioni privilegiate |

1500 00 categoria aperta | DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO |

1501 00 | Furto |

1502 00 | Furto aggravato |

1503 00 | Furto in abitazione |

1504 00 | Rapina |

1505 00 | Rapina a mano armata |

1506 00 | Rapina commessa in concorso di persone |

1507 00 | Taccheggio |

1508 00 | Appropriazione indebita |

1509 00 | Appropriazione indebita o furto di energia |

1510 00 | Frode e truffa |

1511 00 | Traffico di veicoli rubati |

1512 00 | Traffico di merci rubate diverse dai veicoli |

1513 00 | Traffico illecito di beni culturali, comprese le antichità e le opere d’arte |

1600 00 categoria aperta | DANNI ALLE COSE |

1601 00 | Danneggiamento |

1602 00 | Danneggiamento (distruzione) |

1603 00 | Sabotaggio |

1604 00 | Incendio doloso |

1605 00 | Incendio doloso aggravato |

1606 00 | Danneggiamento mediante incendio |

1607 00 | Distruzione colposa mediante incendio |

1700 00 categoria aperta | REATI INFORMATICI |

1701 00 | Accesso illegale a un sistema informatico |

1702 00 | Attentato all'integrità di un sistema |

1703 00 | Attentato all'integrità dei dati |

1704 00 | Fabbricazione, detenzione o traffico di apparecchiature o dati informatici al fine di commettere reati informatici |

1800 00 categoria aperta | FALSIFICAZIONE DI MEZZI DI PAGAMENTO |

1801 00 | Falsificazione di monete, compreso l'euro |

1802 00 | Falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti |

1803 00 | Contraffazione di documenti aventi pubblica fede |

1804 00 | Messa in circolazione / uso di monete o di mezzi di pagamento diversi dai contanti o di documenti aventi pubblica fede falsificati |

1805 00 | Detenzione di strumenti di falsificazione di monete o di documenti aventi pubblica fede |

1900 00 categoria aperta | FALSIFICAZIONE DI ATTI PUBBLICI O CERTIFICATI AMMINITRATIVI COMMESSI DA UN PUBBLICO UFFICIALE O DA UN INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO |

1901 00 | Falso in atto pubblico o certificato amministrativo del privato |

1902 00 | Falso in atto pubblico del pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio |

1903 00 | Cessione o acquisto di un atto pubblico o un certificato amministrativo falso |

1904 00 | Uso di un atto pubblico o di un certificato amministrativo falso |

1905 00 | Detenzione di strumenti di falsificazione di atto pubblico o certificato amministrativo |

2000 00 categoria aperta | VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE |

2001 00 | Guida pericolosa |

2002 00 | Violazione dei limiti di velocità |

2003 00 | Guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope |

2004 00 | Guida senza patente |

2005 00 | Mancato uso della cinture di sicurezza o di sistemi di ritenuta per bambini |

2006 00 | Omissione di soccorso |

2007 00 | Rifiuto di sottoporsi a controllo |

2008 00 | Reati relativi al trasporto, compresa l'inosservanza dei periodi di guida o dei periodi di pausa e della disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi |

2100 00 categoria aperta | REATI CONTRO I DIRITTI DEI LAVORATORI |

2101 00 | Lavoro irregolare di un cittadino dell'Unione europea |

2102 00 | Lavoro irregolare di un cittadino di paesi terzi |

2103 00 | Reati relativi alla retribuzione, compresi i contributi sociali |

2104 00 | Reati relativi alle condizioni di lavoro, all'igiene e alla sicurezza del luogo di lavoro |

2105 00 | Reati relativi all’accesso o all’esercizio di una professione |

2106 00 | Reati relativi al tempo di lavoro e di riposo. |

2107 00 | Altri reati contro i diritti dei lavoratori, compreso il diritto di associazione e di attività sindacale |

2200 00 categoria aperta | VIOLAZIONE DELLA LEGGE SULL'IMMIGRAZIONE |

2201 00 | Immigrazione clandestina |

2202 00 | Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina |

2300 00 categoria aperta | REATI MILITARI |

2400 00 categoria aperta | ALTRI REATI |

ALLEGATO B Tavola comune delle categorie delle pene

Codice | CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DELLE PENE |

1000 categoria aperta | PENE PRIVATIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE |

1001 | Reclusione di adulti |

1002 | Reclusione di minori |

1003 | Ergastolo |

2000 categoria aperta | PENE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE |

2001 | Divieto di frequentare luoghi |

2002 | Limitazione del diritto di espatrio |

2003 | Divieto di soggiorno in una località |

2004 | Divieto di partecipare a manifestazioni pubbliche |

2005 | Divieto di avere contatti con determinate persone |

2006 | Sistema di sorveglianza elettronica[17] |

2007 | Obbligo di dimora |

3000 categoria aperta | PRIVAZIONE DI DIRITTI E INCAPACITÀ |

3001 | Divieto di ricoprire un incarico |

3002 | Interdizione perpetua / temporanea dai pubblici uffici |

3003 | Perdita del diritto di elettorato o di eleggibilità e sospensione dall'esercizio di esso |

3004 | Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione |

3005 | Perdita del diritto a sussidi pubblici |

3006 | Revoca della patente di guida[18] |

3007 | Sospensione della patente di guida |

3008 | Divieto di condurre determinati veicoli |

3009 | Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dall'esercizio di essa |

3010 | Interdizione / sospensione dall'ufficio di consulente tecnico o di giurato / Divieto di testimoniare ad atti del procedimento |

3011 | Interdizione / sospensione dall'ufficio di tutore[19] |

3012 | Perdita / sospensione della capacità di assumere titoli, decorazioni e insegne onorifiche |

3013 | Interdizione dall'esercizio di un'attività professionale, commerciale o sociale |

3014 | Divieto di lavorare o svolgere attività a contatto con minori |

3015 | Obbligo di chiudere un locale |

3016 | Divieto di detenzione di armi |

3017 | Revoca della licenza di caccia / pesca |

3018 | Divieto di emettere assegni o di usare carte di debito / credito |

3019 | Divieto di detenere animali |

4000 categoria aperta | DIVIETO DI INGRESSO NEL TERRITORIO E ESPULSIONE |

4001 | Divieto di ingresso nel territorio nazionale |

4002 | Espulsione dal territorio nazionale |

5000 categoria aperta | OBBLIGHI NASCENTI DAL REATO |

5001 | Obbligo di sottoporsi a trattamento terapeutico |

5002 | Obbligo di partecipare a programmi socio-educativi |

5003 | Assegnazione alle cure / al controllo della famiglia |

5004 | Misure educative per minori |

5005 | Messa alla prova |

5006 | Obbligo di attività formative / lavorative |

5007 | Obbligo di comunicare informazioni specifiche all'autorità giudiziaria |

5008 | Pubblicazione della sentenza penale di condanna |

6000 categoria aperta | MISURE PATRIMONIALI |

6001 | Confisca |

6002 | Demolizione |

6003 | Ripristino |

7000 categoria aperta | RICOVERO IN ISTITUTO |

7001 | Ricovero in un istituto psichiatrico |

7002 | Ricovero in un centro di disintossicazione |

7003 | Collocamento in una struttura educativa per adulti |

7004 | Collocamento in una struttura educativa per minori |

8000 categoria aperta | PENE PECUNIARIE |

8001 | Multa / ammenda |

8002 | Multa / ammenda giornaliera[20] |

8003 | Devoluzione dei proventi della multa / ammenda a beneficiari specifici[21] |

9000 categoria aperta | LAVORO SOSTITUTIVO |

9001 | Lavoro di pubblica utilità |

1000 categoria aperta | PENE MILITARI |

1001 | Rimozione[22] |

1002 | Degradazione |

1003 | Reclusione militare |

1100 categoria aperta | ESENZIONE DELLA PENA / RINVIO DELL'ESECUZIONE DELLA PENA / DIFFIDA |

1200 categoria aperta | ALTRE PENE |

Parametri |

ø | Pena |

m | Misura |

a | Sospensione della pena / misura[23] |

b | Sospensione parziale della pena / misura[24] |

c | Sospensione della pena/misura e affidamento in prova/sorveglianza[25] |

d | Sospensione parziale della pena/misura e affidamento in prova/sorveglianza[26] |

e | Conversione della pena/misura |

f | Pena/misura alternativa inflitta inizialmente in caso di inosservanza della pena principale |

g | Revoca della sospensione della pena / misura |

h | Cumulo di pene[27] |

i | Interruzione dell'esecuzione / rinvio della pena / misura[28] |

j | Indulto |

k | Indulto della pena sospesa |

l | Cessazione della pena |

n | Grazia |

o | Amnistia |

p | Liberazione condizionale |

q | Riabilitazione (non menzione della condanna / cancellazione del reato dal casellario giudiziario a fini diversi dal procedimento giudiziario) |

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

Decisione del Consiglio che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell’articolo 11 della decisione quadro 2008/XX/GAI

2. QUADRO ABM/ABB (Gestione per attività/Suddivisione per attività)

Indicare la politica dell'UE e le relative attività oggetto dell'iniziativa:

Giustizia in materia penale e civile – 18.06 –

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione:

18.06.06 – Giustizia penale

3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

2009 – 2013

3.3. Caratteristiche di bilancio (aggiungere le righe necessarie):

Linea di bilancio | Tipo di spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie |

Spese obblig. | Stanz. non dissoc.[29] | No | No | Sì/No | N. 3a |

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di spesa | Sezione n. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Totale |

Spese operative[30] |

Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1. | a | 0,593 | 1,204 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 5,451 |

Stanziamenti di pagamento (SP) | b | 0,300 | 1,000 | 1,100 | 1,000 | 1,000 | 1,051 | 5,451 |

Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento[31] |

Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND) | 8.2.4. | c |

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO |

Stanziamenti di impegno | a+c | 0,593 | 1,204 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 5,451 |

Stanziamenti di pagamento | b+c | 0,300 | 1,000 | 1,100 | 1,000 | 1,000 | 1,051 | 5,451 |

Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento[32] |

Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5. | d | 0,585 | 0,585 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 2,342 |

Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND) | 8.2.6. | e | 0,094 | 0,094 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,436 |

Costo totale indicativo dell'intervento |

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | a+c+d+e | 1,272 | 1,883 | 1,269 | 1,269 | 1,269 | 1,269 | 8,229 |

TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | b+c+d+e | 0,979 | 1,679 | 1,455 | 1,355 | 1,355 | 1,406 | 8,229 |

Cofinanziamento

Se la proposta prevede il cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi (precisare quali), indicare nella tabella seguente una stima del livello di cofinanziamento (aggiungere altre righe se è prevista la partecipazione di diversi organismi):

Mio EUR (al terzo decimale)

Organismo di cofinanziamento | Anno n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 e segg. | Totale |

f | - | - | - | - | - | - | - |

TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento | a+c+d+e+f |

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

( La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore

( La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie

( La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale[33] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie)

4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

( Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate

( La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Mio EUR (al primo decimale)

Prima dell'azione [Anno n-1] | Situazione a seguito dell'azione |

Totale risorse umane | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine

L'obiettivo principale da raggiungere quanto prima è migliorare la qualità delle informazioni sulle condanne scambiate fra gli Stati membri. A tale scopo il Consiglio ha adottato la decisione quadro 2008/XXX/GAI del Consiglio relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (di seguito "decisione quadro").

5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

La proposta dà attuazione all'articolo 11 della decisione quadro istituendo il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e definisce elementi e standard tecnici comuni del sistema informatico ECRIS e altre modalità di attuazione, generali e tecniche, dirette a organizzare e agevolare gli scambi delle informazioni sui casellari giudiziari – obiettivi che sarebbe possibile raggiungere con un'azione comunitaria.

Né definire standard tecnici comuni per la trasmissione telematica dei dati fra gli Stati membri, né effettuare un monitoraggio centrale o dare supporto a livello centrale sono obiettivi che gli Stati membri possono realizzare in modo adeguato. È quindi necessaria l'attività coordinata della Comunità.

5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

4. istituire ECRIS per permettere l'interconnessione delle banche dati di casellari giudiziari di tutti i 27 Stati membri;

5. monitorare ECRIS e dare supporto agli Stati membri;

6. provvedere alla manutenzione e allo sviluppo di ECRIS.

5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)

( Gestione centralizzata

( diretta da parte della Commissione

( indiretta, con delega a:

( agenzie esecutive

( organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario

( organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

( Gestione concorrente o decentrata

( con Stati membri

( con paesi terzi

( Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Osservazioni:

ECRIS è un sistema basato tecnicamente su un'architettura decentrata comprendente la banca dati di casellari giudiziari di ciascuno Stato membro, un'infrastruttura di comunicazione comune dotata di una rete cifrata e un software di interconnessione. La Commissione avvierà pertanto tipi d'azione diversi:

- sovvenzioni, ossia azioni di cofinanziamento di progetti nazionali e transnazionali;

- contratti di appalto pubblico.

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo

ECRIS opera su base decentrata. Alcune operazioni sono eseguibili dai soli Stati membri, a norma però dell'articolo 3, paragrafo 5 della decisione, la Commissione ha l'obbligo di monitorare il sistema. Per assolvere a questo obbligo la Commissione riceve i dati e le statistiche necessarie.

6.2. Valutazione

6.2.1. Valutazione ex-ante

Molte delle misure tecniche decise dalla proposta rientrano già nel progetto pilota "NJR", attuato con successo da alcuni Stati membri. Non è quindi prevista una valutazione ex-ante.

6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

Ai sensi dell'articolo 6 della proposta, le misure di esecuzione per lo scambio fra Stati membri delle informazioni estratte dai casellari giudiziari sono adottate in conformità della procedura di regolamentazione. Il ruolo principale in questa procedura spetta a uno speciale comitato presieduto dalla Commissione, che ha l'obbligo di tenere conto delle precedenti esperienze.

6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

Ai sensi dell'articolo 8 della proposta, la Commissione è tenuta a pubblicare periodicamente una relazione sugli scambi delle informazioni estratte dai casellari giudiziari fra gli Stati membri.

7. MISURE ANTIFRODE

Nelle convenzioni di sovvenzione saranno introdotte disposizioni antifrode standard. La normativa comunitaria non impone l'obbligo di un parere sull'impermeabilità alla frode ( fraud-proofing ).

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |

Altro personale[39] finanziato con l'art. XX 01 04/05 |

TOTALE | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

Un funzionario AD1 a metà tempo, che coordini il progetto e gli aspetti giuridici, tecnici e logistici per l'attuazione della decisione quadro, in particolare la presente proposta.

Un funzionario AD2 a tempo pieno, che si occupi di tutti gli aspetti giuridici della proposta.

Un funzionario AD3 a tempo pieno, che gestisca il progetto informatico di attuazione della proposta sul piano tecnico.

Un funzionario AD4 a metà tempo, che sia di supporto per tutti gli aspetti tecnici e finanziari del progetto di attuazione.

Un funzionario AD5 a tempo pieno, che sia di supporto per tutti gli aspetti tecnici e giuridici del progetto di attuazione.

Un funzionario AST1 a tempo pieno, che svolga funzioni di segreteria per il progetto di attuazione.

Le risorse umane richieste saranno probabilmente necessarie per i primi 2 anni. Il fabbisogno andrà decrescendo in seguito.

8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

( Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare

( Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno n

( Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB

( Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

( Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio (numero e denominazione) | Anno n | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n + 4 | Anno n + 5 e segg. | TOTALE |

Altra assistenza tecnica e amministrativa |

- intra muros |

- extra muros |

Totale assistenza tecnica e amministrativa |

8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 e segg. |

Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01) | 0,585 | 0,585 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 |

Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio) |

Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento) | 0,585 | 0,585 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 |

Calcolo – Funzionari e agenti temporanei

Calcolo – Personale finanziato con l'art. XX 01 02

8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento Mio EUR (al terzo decimale) |

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 e segg. | TOTALE |

XX 01 02 11 01 – Missioni | 0,003 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,033 |

XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze |

XX 01 02 11 03 – Comitati[41] | 0,094 | 0,094 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,436 |

XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze |

XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione |

2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) |

3. Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) |

Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento) | 0,097 | 0,100 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,469 |

Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

[1] Due studi sul casellario giudiziario, nel 2001 e nel 2002, a cura dell'Institute of Advanced Legal Studies (ISLA) (Programma Falcone (2000/FAL/168)) e dell'Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) (Programma Grotius (2001/GRP/024)).

[2] Nel marzo 2008 hanno partecipato al progetto pilota BE, CZ, DE, ES, FR, IT, LU, SK, SI, PL, PT e UK. BE, CZ, DE, ES, FR e LU hanno scambiato informazioni elettronicamente.

[3] GU L 58 del 24.2.2007.

[4] GU C […]del […], pag. […].

[5] GU C […]del […], pag. […].

[6] GU L [...] del [...], pag. [...].

[7] GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

[8] GU C 198 del 12.8.2005, pag. 1.

[9] GU L [...] del [...], pag. [...].

[10] Cfr. la proposta di decisione quadro del Consiglio che modifica la decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (2002/475/GAI).

[11] Cfr. la decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (2002/475/GAI) e la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo del 16 maggio 2005.

[12] Per esempio, compiuta con particolare crudeltà.

[13] Diverso dall'incesto.

[14] Diversa dall'incesto.

[15] Diversa dall'incesto.

[16] Ad esempio: ricorso abusivo al credito, frode alle assicurazioni

[17] Fisso o mobile

[18] Con obbligo di presentare una nuova domanda per ottenere una nuova patente.

[19] Titolare della tutela volto alla protezione di incapaci, interdetti o minori.

[20] Pena pecuniaria espressa in giorni.

[21] Esempio: istituti, associazioni, fondazioni o vittime.

[22] Perdita del grado

[23] L'esecuzione della pena può essere evitata.

[24] L'esecuzione della pena può essere evitata.

[25] L'esecuzione della pena può essere evitata.

[26] L'esecuzione della pena può essere evitata.

[27] Nel caso di più decisioni giudiziarie pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona.

[28] L'esecuzione della pena può essere evitata.

[29] Stanziamenti non dissociati (SND).

[30] Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del Titolo xx interessato.

[31] Spesa che rientra nell'articolo xx 01 04 del Titolo xx.

[32] Spesa che rientra nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

[33] Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

[34] Se la durata dell'azione supera i 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne.

[35] Art. 5, paragrafo 2 raccolta delle notificheArt. 5 paragrafo 3 raccolta degli elenchi nazionaliArt. 5 paragrafo 4 compilazione e pubblicazione elenchi nazionaliArt. 3 paragrafo 4 gestione rete TESTAArt. 3 paragrafo 5 monitoraggio e supporto.

[36] Il primo anno è già coperto da un altro bilancio.

[37] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

[38] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

[39] Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.

[40] Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate.

[41] Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.