52008PC0309

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in seno al Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in merito all'introduzione di un calendario per lo smantellamento dei dazi doganali per i prodotti figuranti nell'allegato IV dell'accordo di associazione /* COM/2008/0309 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 21.5.2008

COM(2008) 309 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in seno al Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in merito all'introduzione di un calendario per lo smantellamento dei dazi doganali per i prodotti figuranti nell'allegato IV dell'accordo di associazione

(presentata dalla Commissione)

MOTIVAZIONE

L'allegato IV dell'accordo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e il Regno di Giordania (in appresso "accordo di associazione") contiene un elenco di prodotti (prodotti tessili, autoveicoli usati, mobili e prodotti agricoli trasformati sensibili) esportati dall'UE in Giordania. Queste esportazioni, il cui valore ammonta a circa 150 milioni di euro all'anno, sono state escluse dall'immediato smantellamento dei dazi doganali quando l'accordo di associazione è entrato in vigore il 1° maggio 2002. L'articolo 11, punto 5, dell'accordo di associazione prevede che, quattro anni dopo la data di entrata in vigore, il Consiglio di associazione comune stabilisca un calendario per lo smantellamento dei dazi doganali per questi prodotti.

Nel corso del 2006 e del 2007 la Commissione ha condotto negoziati con la Giordania sui prodotti elencati nell'allegato IV. Il progetto di accordo concluso prevede che lo smantellamento dei dazi per questi prodotti inizierà nel maggio 2008 sulla base di 3 elenchi: i dazi saranno smantellati nell'arco di 2 anni per i prodotti del primo elenco (tutte le linee tariffarie comprese in "ex 8703" – autoveicoli usati) e nell'arco di 7 anni per i prodotti del secondo elenco (soprattutto tessili e mobili). Il terzo elenco comprende prodotti agricoli trasformati sensibili per i quali i dazi rimarranno in vigore.

Sono state riscontrate particolari difficoltà per quanto riguarda la birra (SA 2203) e il vermut (SA 2205). Pur dimostrando comprensione per gli argomenti della Giordania sulla sensibilità culturale per le importazioni di bevande alcoliche, la Commissione ha deplorato il trattamento discriminatorio rispetto alle importazioni di birra e vermut nel quadro dell'accordo di libero scambio tra Giordania e USA. Quest'accordo prevede la riduzione di tutti i dazi al 44,5% del dazio originario a partire dal 2010. Il mercato giordano dell'importazione di birra e in particolare di vermut è molto limitato ed attualmente è dominato da importazioni provenienti dalla Comunità.

I dazi sulle importazioni di birra e vermut dalla CE sono mantenuti, ma la Giordania ha accettato un monitoraggio congiunto dell'evoluzione delle importazioni di questi due prodotti da parte del sottocomitato CE - Giordania per l'industria, il commercio e i servizi (che si riunisce generalmente una volta all'anno), per valutare se il trattamento preferenziale accordato agli USA causi una riduzione significativa delle importazioni dalla Comunità. Nel caso dovesse essere constatata una considerevole riduzione delle importazioni di birra e vermut dalla Comunità, è stato convenuto che le autorità giordane e la Commissione provvederanno a rivedere i dazi applicabili su questi due prodotti per ovviare allo squilibrio constatato.

Al fine di facilitare l'entrata in vigore del calendario per lo smantellamento dei dazi entro il 1° maggio 2008, è prevista una procedura scritta per l'adozione della relativa decisione da parte del Consiglio di associazione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in seno al Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in merito all'introduzione di un calendario per lo smantellamento dei dazi doganali per i prodotti figuranti nell'allegato IV dell'accordo di associazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione[1],

considerando quanto segue:

(1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, stabilisce all'articolo 11, punto 5, che il Consiglio di associazione deve riesaminare le disposizioni applicabili ai prodotti figuranti nell'allegato IV quattro anni dopo la data dell'entrata in vigore dell'accordo e in occasione di tale riesame deve stabilire un calendario per lo smantellamento dei dazi doganali per questi prodotti.

(2) Il calendario per lo smantellamento dei dazi doganali per i prodotti figuranti nell'allegato IV dell'accordo di associazione è stato negoziato dalla Commissione europea e dal Regno hascemita di Giordania,

DECIDE:

Articolo unico

La posizione che la Comunità deve adottare in seno al Consiglio di associazione in merito all'introduzione di un calendario per lo smantellamento dei dazi doganali per i prodotti figuranti nell'allegato IV dell'accordo di associazione è basata sul progetto di decisione allegato.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

[…]

ALLEGATO

Decisione del Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in merito all'introduzione di un calendario per lo smantellamento dei dazi doganali per i prodotti figuranti nell'allegato IV dell'accordo di associazione

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra (in appresso "accordo di associazione"), firmato a Bruxelles il 24 novembre 1997 ed entrato in vigore il 1° maggio 2002, in particolare gli articoli 6 e 11, punto 5,

considerando quanto segue:

(1) Nel quadro dell'accordo di associazione, la Comunità e la Giordania istituiscono progressivamente una zona di libero scambio nel corso di un periodo transitorio della durata massima di 12 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo, in conformità alle disposizioni dell'accordo di associazione e a quelle dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (1994).

(2) In conformità all'accordo di associazione, il Consiglio di associazione deve riesaminare le disposizioni da applicare ai prodotti figuranti nell'allegato IV dell'accordo, contenente un elenco dei prodotti industriali originari della Comunità, quattro anni dopo la data della sua entrata in vigore e in occasione di tale riesame deve stabilire un calendario per lo smantellamento dei dazi doganali per questi prodotti.

(3) Il calendario per lo smantellamento dei dazi doganali per i prodotti figuranti nell'allegato IV dell'accordo di associazione è stato negoziato dalla Commissione europea e dalla Giordania,

DECIDE:

Articolo 1

Le importazioni in Giordania dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato IV dell'accordo di associazione sono soggette al calendario per lo smantellamento dei dazi doganali di cui all'articolo 2. Il calendario si applica a decorrere dal 1° maggio 2008.

Articolo 2

1. I dazi applicabili alle importazioni in Giordania dei prodotti originari della Comunità figuranti nell' elenco (1) dell'allegato della presente decisione sono aboliti nell'arco di due anni decorrenti dal 1° maggio 2008. Detti prodotti sono esenti da dazio dal 1° maggio 2009. La graduale abolizione dei dazi avviene secondo il seguente calendario:

a) il 1° maggio 2008 i dazi sono ridotti al 3% dei dazi di base;

b) il 1° maggio 2009 i dazi rimanenti sono aboliti.

2. I dazi applicabili alle importazioni in Giordania dei prodotti originari della Comunità figuranti nell' elenco (2) dell'allegato della presente decisione sono aboliti nell'arco di sette anni decorrenti dal 1° maggio 2008. Detti prodotti sono esenti da dazio dal 1° maggio 2014. La graduale abolizione dei dazi avviene secondo il seguente calendario.

a) il 1° maggio 2008 i dazi sono ridotti al 90% dei dazi di base;

b) il 1° maggio 2009 i dazi sono ridotti all'80% dei dazi di base;

c) il 1° maggio 2010 i dazi sono ridotti al 70% dei dazi di base;

d) il 1° maggio 2011 i dazi sono ridotti al 60% dei dazi di base;

e) il 1° maggio 2012 i dazi sono ridotti al 50% dei dazi di base;

f) il 1° maggio 2013 i dazi sono ridotti al 40% dei dazi di base;

g) il 1° maggio 2014 sono aboliti i dazi rimanenti.

3. I dazi applicabili alle importazioni in Giordania dei prodotti originari della Comunità figuranti nell' elenco (3) dell'allegato della presente decisione non sono aboliti. Le autorità giordane e la Commissione europea rivedono congiuntamente, nell'ambito del sottocomitato per l'industria, il commercio e i servizi, l'evoluzione delle importazioni di birra (SA 2203) e vermut (SA 2205) dalla Comunità in Giordania, allo scopo di verificare qualsiasi riduzione significativa di tali importazioni causata dal trattamento preferenziale accordato ad altri partner commerciali. Nel caso dovesse essere constatata una considerevole riduzione delle importazioni comunitarie, le autorità giordane e la Commissione europea provvederanno a rivedere i dazi applicabili su questi due prodotti per ovviare allo squilibrio constatato.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del Consiglio di associazione.

Fatto a …

Per il Consiglio di associazione

Il presidente

Elenco 1 |

Codice SA | Descrizione |

ex 870310000(*) | - Autoveicoli specificamente progettati per spostarsi sulla neve; veicoli per il trasporto di persone su campi da golf e veicoli simili |

ex 870321300(*) | --- Autoveicoli specificamente progettati come ambulanze e autofunebri |

ex 870321400(*) | --- Veicoli arredati attrezzati per picnic (camper) |

ex 870321900(*) | --- Altro |

ex 870322300(*) | --- Autoveicoli specificamente progettati come ambulanze e autofunebri |

ex 870322400(*) | --- Veicoli arredati attrezzati per picnic (camper) |

ex 870322900(*) | --- Altro |

ex 870323130(*) | ---- Autoveicoli specificamente progettati come ambulanze e autofunebri |

ex 870323140(*) | ---- Veicoli arredati attrezzati per picnic (camper) |

ex 870323190(*) | ---- Altro |

ex 870323210(*) | ---- Autoveicoli specificamente progettati come ambulanze e autofunebri |

ex 870323220(*) | ---- Veicoli arredati attrezzati per picnic (camper) |

ex 870323290(*) | ---- Altro |

ex 870323310(*) | ---- Autoveicoli specificamente progettati come ambulanze e autofunebri |

ex 870323320(*) | ---- Veicoli arredati attrezzati per picnic (camper) |

ex 870323390(*) | ---- Altro |

ex 870324100(*) | --- Autoveicoli specificamente progettati come ambulanze e autofunebri |

ex 870324200(*) | --- Veicoli arredati attrezzati per picnic (camper) |

ex 870324900(*) | --- Altro |

ex 870331300(*) | --- Autoveicoli specificamente progettati come ambulanze e autofunebri |

ex 870331400(*) | --- Veicoli arredati attrezzati per picnic (camper) |

ex 870331900(*) | --- Altro |

ex 870332130(*) | ---- Autoveicoli specificamente progettati come ambulanze e autofunebri |

ex 870332140(*) | ---- Veicoli arredati attrezzati per picnic (camper) |

ex 870332190(*) | ---- Altro |

ex 870332210(*) | ---- Autoveicoli specificamente progettati come ambulanze e autofunebri |

ex 870332220(*) | ---- Veicoli arredati attrezzati per picnic (camper) |

ex 870332290(*) | ---- Altro |

ex 870333110(*) | ---- Autoveicoli specificamente progettati come ambulanze e autofunebri |

ex 870333120(*) | ---- Veicoli arredati attrezzati per picnic (camper) |

ex 870333190(*) | ---- Altro |

ex 870333210(*) | ---- Autoveicoli specificamente progettati come ambulanze e autofunebri |

ex 870333220(*) | ---- Veicoli arredati attrezzati per picnic (camper) |

ex 870333290(*) | ---- Altro |

ex 870390300(*) | --- Autoveicoli specificamente progettati come ambulanze e autofunebri |

ex 870390400(*) | --- Veicoli arredati attrezzati per picnic (camper) |

ex 870390590(*) | ---- Altro |

ex 870390600(*) | ---- Altri veicoli di cilindrata superiore a 2000 cm³, ma non a 2500 cm³. |

ex 870390700(*) | ---- Altri veicoli di cilindrata superiore a 2500 cm³ |

ex 870390900(*) | --- Altro |

(*) Per autoveicoli usati si intendono i veicoli immatricolati da più di 6 mesi che abbiano percorso almeno 6 000 km.

Elenco 2 |

Codice SA | Descrizione |

570110000 | - di lana o di pelo fine |

570190000 | - di altri materiali tessili |

570210000 | - tappeti "Kelim" o "Kilim", "Schumacks" o "Soumak", "Karamanie" e tappeti simili tessuti a mano |

570220000 | - pavimentazioni in fibra di cocco (coir) |

570231000 | -- di lana o di pelo fine |

570239000 | -- di altri materiali tessili |

570241000 | -- di lana o di pelo fine |

570249000 | -- di altri materiali tessili |

570251000 | -- di lana o di pelo fine |

570259000 | -- di altri materiali tessili |

570291000 | -- di lana o di pelo fine |

570299000 | -- di altri materiali tessili |

570310000 | - di lana o di pelo fine |

570390000 | - di altri materiali tessili |

570410000 | - piastrelle con una superficie massima di 0,3 m² |

570500000 | altri tappeti e altre pavimentazioni tessili, anche confezionati |

610110000 | - di lana o di pelo fine |

610190000 | - di altri materiali tessili |

610210000 | - di lana o di pelo fine |

610230000 | - di fibre sintetiche o artificiali |

610290000 | - di altri materiali tessili |

610312000 | -- di fibre sintetiche |

610319000 | -- di altri materiali tessili |

610321000 | -- di lana o di pelo fine |

610322000 | -- di cotone |

610323000 | -- di fibre sintetiche |

610329000 | -- di altri materiali tessili |

610339000 | -- di altri materiali tessili |

610349000 | -- di altri materiali tessili |

610412000 | -- di cotone |

610413000 | -- di fibre sintetiche |

610423000 | -- di fibre sintetiche |

610429000 | -- di altri materiali tessili |

610431000 | -- di lana o di pelo fine |

610439000 | -- di altri materiali tessili |

610444000 | -- di fibre artificiali |

610449000 | -- di altri materiali tessili |

610459000 | -- di altri materiali tessili |

610461000 | -- di lana o di pelo fine |

610469000 | -- di altri materiali tessili |

610610000 | - di cotone |

610811000 | -- di fibre sintetiche o artificiali |

610819000 | -- di altri materiali tessili |

610829000 | -- di altri materiali tessili |

610832000 | -- di fibre sintetiche o artificiali |

610839000 | -- di altri materiali tessili |

610899000 | -- di altri materiali tessili |

611090000 | - di altri materiali tessili |

611190000 | - di altri materiali tessili |

611220000 | - tute e insiemi da sci |

611231000 | -- di fibre sintetiche |

611239000 | -- di altri materiali tessili |

611241000 | -- di fibre sintetiche |

611249000 | -- di altri materiali tessili |

611300000 | indumenti confezionati con stoffe a maglia delle voci 59.03, 59.06, 59.07 |

611410000 | - di lana o di pelo fine |

611490000 | - di altri materiali tessili |

611599900 | --- altro |

611610000 | - impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma |

611691000 | -- di lana o di pelo fine |

611692000 | -- di cotone |

611693000 | -- di fibre sintetiche |

611699000 | -- di altri materiali tessili |

611710000 | - scialli, sciarpe e sciarpette, mantiglie, veli e prodotti simili |

611720000 | - cravatte, cravatte a farfalla e fazzoletti da collo |

611780000 | - altri accessori |

611790900 | --- altro |

620113000 | -- di fibre sintetiche o artificiali |

620119000 | -- di altri materiali tessili |

620199000 | -- di altri materiali tessili |

620219000 | -- di altri materiali tessili |

620291000 | -- di lana o di pelo fine |

620299000 | -- di altri materiali tessili |

620590000 | - di altri materiali tessili |

620610000 | - di seta o di cascame di seta |

620640000 | - di fibre sintetiche o artificiali |

620690000 | - di altri materiali tessili |

620711000 | -- di cotone |

620719000 | -- di altri materiali tessili |

620722000 | -- di fibre sintetiche o artificiali |

620729000 | -- di altri materiali tessili |

620792000 | -- di fibre sintetiche o artificiali |

620799000 | -- di altri materiali tessili |

620811000 | -- di fibre sintetiche o artificiali |

620819000 | -- di altri materiali tessili |

620821000 | -- di cotone |

620822000 | -- di fibre sintetiche o artificiali |

620829000 | -- di altri materiali tessili |

620891000 | -- di cotone |

620892000 | -- di fibre sintetiche o artificiali |

620899000 | -- di altri materiali tessili |

620910000 | - di lana o di pelo fine |

620990000 | - di altri materiali tessili |

621010000 | - con tessuti delle voci 56.02 o 56.03 |

621040000 | - altri indumenti per uomo o ragazzo |

621050000 | - altri indumenti per donna o ragazza |

621111000 | -- per uomo o ragazzo |

621112000 | -- per donna o ragazza |

621120000 | - tute e insiemi da sci |

621131000 | -- di lana o di pelo fine |

621133000 | -- di fibre sintetiche o artificiali |

621139000 | -- di altri materiali tessili |

621141000 | -- di lana o di pelo fine |

621143000 | -- di fibre sintetiche o artificiali |

621149000 | -- di altri materiali tessili |

621220000 | - guaine e guaine-mutandine |

621230000 | - corsetti |

621290000 | - altro |

621310000 | - di seta o di cascame di seta |

621320000 | - di cotone |

621390000 | - di altri materiali tessili |

621600000 | guanti, mezzoguanti e manopole |

621710000 | - accessori |

621790900 | --- altro |

630900100 | --- calzature |

630900900 | --- altro |

640110000 | - calzature con puntale protettivo di metallo |

640191000 | -- che ricoprono il ginocchio |

640192000 | -- che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio |

640199000 | -- altro |

640212000 | -- scarponi da sci alpino, fondo e snowboard |

640219000 | -- altro |

640220000 | - calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli |

640230000 | - altre calzature con puntale protettivo di metallo |

640291000 | -- che ricoprono la caviglia |

640299000 | -- altro |

640510000 | - con tomaie di cuoio naturale o ricostituito |

640520000 | - con tomaie di materiali tessili |

640590000 | - altro |

640610000 | - tomaie e parti di tomaia, esclusi i contrafforti |

640620000 | - suole esterne e tacchi, in gomma o plastica |

640691000 | -- di legno |

640699000 | -- di altri materiali |

940120000 | - sedili del tipo utilizzato per autoveicoli |

940130000 | - mobili per sedersi girevoli di altezza regolabile |

940140000 | - mobili per sedersi diversi dal materiale da giardino o per campeggio, trasformabili in letti |

940150000 | - mobili per sedersi di canna, vimini, bambù o materiali simili |

940161000 | -- imbottiti |

940169000 | -- altro |

940171000 | -- imbottiti |

940179000 | -- altro |

940180900 | --- altro |

940190000 | - parti |

940210100 | --- poltrone da parrucchiere |

940310000 | - mobili di metallo del tipo utilizzato in uffici |

940320000 | - altri mobili di metallo |

940330000 | - mobili di legno del tipo utilizzato in uffici |

940340000 | - mobili di legno del tipo utilizzato in cucine |

940350000 | - mobili di legno del tipo utilizzato in camere da letto |

940360000 | - altri mobili di legno |

940370000 | - mobili in plastica |

940380000 | - mobili di altri materiali, compresi canna, vimini, bambù o materiali simili |

940390000 | - parti |

940410000 | - sommier |

940421000 | -- di gomma o plastica alveolare, anche ricoperti |

940429000 | -- di altri materiali |

940430000 | - sacchi a pelo |

940490000 | - altro |

940510000 | - lampadari ed altri apparecchi per l'illuminazione, elettrici, da appendere o da fissare al soffitto o al muro, esclusi quelli del tipo utilizzato per l'illuminazione delle aree o vie pubbliche |

940520000 | - lampade elettriche da tavolo, da scrivania, da comodino o a stelo |

940530000 | - illuminazione del tipo utilizzato per alberi di Natale |

940540900 | --- altro |

940550900 | --- altro |

940560000 | - insegne luminose, targhette indicatrici luminose e prodotti simili |

940591900 | --- altro |

940592900 | --- altro |

940599900 | --- altro |

940600900 | --- altro |

Elenco 3 |

Codice SA | Descrizione |

220300000 | Birra di malto |

220510000 | - Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o sostanze aromatiche, in contenitori di capacità pari o inferiore a 2 litri |

220590000 | - Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o sostanze aromatiche: altro |

240210000 | - Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco |

240220000 | -Sigarette contenenti tabacco |

240290100 | --- Sigari |

240290200 | --- Sigarette |

240399900 | --- Altro |

[1] GU C […] del […], pag. […].