52008PC0308

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1638/2006 del 24 ottobre 2006 recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato /* COM/2008/0308 def./2 - COD 2008/0095 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 21.5.2008

COM(2008) 308 definitivo

2008/0095 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1638/2006 del 24 ottobre 2006 recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il regolamento proposto modifica l’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006 recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato. La modifica persegue un duplice obiettivo.

Essa vuole innanzitutto chiarire le disposizioni vigenti in materia di fondi comunitari gestiti da intermediari finanziari per il finanziamento di prestiti, gli investimenti in equity, i fondi di garanzia o i fondi d’investimento. L’attuale testo è ambiguo circa la possibilità di continuare a reinvestire tali fondi (ad esempio attraverso un fondo di rotazione). Il reimpiego di fondi è prassi corrente nel caso di operazioni che comportano capitali di rischio e finanziamento di prestiti. Si possono reinvestire in tal modo i fondi provenienti dalla restituzione di prestiti e investimenti precedenti. Ne conseguono ulteriori vantaggi per i beneficiari e un più forte impatto dell’assistenza. È inoltre importante fare rapidamente chiarezza sulla questione dato che operazioni analoghe potrebbero essere realizzate nell’ambito del Fondo d’investimento per la politica di vicinato, che sta per diventare operativo.

In secondo luogo, la modifica proposta consente alla BEI di reinvestire, nell’ambito del Fondo per gli investimenti e il partenariato euromediterranei (FEMIP) i fondi provenienti dal rimborso di operazioni precedenti (rientri) finanziate nel quadro di MEDA e dei primi protocolli finanziari con Algeria, Cipro, Egitto, Grecia, Giordania, Libano, Malta, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia. Tali rientri comprendono la restituzione del capitale e i proventi da investimenti (compresi interessi, dividendi, utili/perdite sulle vendite di partecipazioni e sanzioni applicate dalla Banca). I fondi saranno reinvestiti nel quadro del presente regolamento.

Nel 2006 si è proceduto ad una valutazione del FEMIP, che ha riguardato prestiti della BEI e risorse del bilancio UE gestite dalla BEI e utilizzate per capitale di rischio, assistenza tecnica, abbuoni di interessi e “prestiti speciali”. Per garantire un impiego ottimale dei fondi disponibili, nella comunicazione relativa al FEMIP[1] la Commissione ha proposto di utilizzare tali rientri per nuove operazioni con capitale di rischio. La proposta è stata approvata dal Consiglio Ecofin (novembre 2006), che ha sottolineato la necessità di continuare a sviluppare e potenziare il FEMIP. Attualmente, poiché i regolamenti precedenti non prevedevano esplicitamente la possibilità di reinvestire i fondi, i “rientri” vengono trasferiti al bilancio comunitario non appena il beneficiario ha rimborsato la BEI. Grazie alla modifica proposta, si può autorizzare la BEI a reinvestire tali fondi nel quadro del FEMIP finché la Commissione non decida di chiudere l’operazione.

Per bloccare la restituzione dei “rientri” ed evitare che i fondi disponibili per operazioni future nel quadro del FEMIP si assottiglino durante l’esame della modifica proposta, subito dopo l’adozione della presente proposta la Commissione inviterà la BEI a sospendere il trasferimento dei fondi al bilancio comunitario e a depositarli su un conto fruttifero finché l’autorità legislativa non avrà adottato la proposta modificata. Se la modifica verrà adottata, la BEI sarà autorizzata a reinvestire i fondi. In caso contrario, i fondi depositati sui conti della BEI (e gli interessi maturati) verrebbero immediatamente trasferiti al bilancio comunitario.

2008/0095 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1638/2006 del 24 ottobre 2006 recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 179 e 181 A,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato[2],

considerando quanto segue:

1. Il regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006 recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato stabilisce il quadro per la fornitura di assistenza comunitaria ai paesi vicini e alla Russia.

2. Per favorire gli investimenti nelle infrastrutture e lo sviluppo del settore privato, è importante che l’assistenza comunitaria possa venire efficacemente utilizzata per misure quali il finanziamento di prestiti, gli investimenti in equity, i fondi di garanzia o i fondi d’investimento gestiti dalla Banca europea per gli investimenti ed altri intermediari finanziari.

3. Tali misure risulteranno più efficaci se gli intermediari finanziari saranno autorizzati a reinvestire in nuove operazioni i fondi rimborsati nel loro ambito.

4. Il Fondo per gli investimenti e il partenariato euromediterranei (FEMIP) è riuscito ad inoltrare finanziamenti alla regione mediterranea mediante prestiti a imprese private e investimenti nelle infrastrutture intesi a migliorare il contesto imprenditoriale.

5. Per continuare a potenziare le attività del FEMIP occorre autorizzare la BEI a reinvestire nei paesi terzi mediterranei i rimborsi dei fondi provenienti da operazioni effettuate nel quadro dei regolamenti e delle decisioni elencati in allegato.

6. Ai fini del presente regolamento, gli interessi sui prestiti, i dividendi degli investimenti, gli utili e le perdite sulle vendite di partecipazioni e le sanzioni applicate vanno considerati proventi acquisiti dalla Banca europea per gli investimenti.

7. Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1638/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1638/2006 è così modificato:

(1) L’articolo 23, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2. La Commissione adotta, caso per caso, le modalità di esecuzione del paragrafo 1 per quanto riguarda in particolare la ripartizione dei rischi, la remunerazione dell’intermediario incaricato dell’attuazione, l’utilizzazione, il reimpiego o il recupero dei fondi, nonché le condizioni di chiusura dell’operazione.

(2) All’articolo 23 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

3. La Commissione può decidere che i rimborsi sul capitale e le altre entrate acquisite dalla Banca europea per gli investimenti nel quadro dei regolamenti e delle decisioni di cui all’allegato siano reinvestiti dalla Banca europea per gli investimenti nei paesi mediterranei contemplati dal presente regolamento.

Articolo 2 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

[…][…]

Allegato

Reg olamenti e decisioni di cui al considerando 5 e all’articolo 1, paragrafo 2

Primi protocolli finanziari

Regolamento (CEE) n. 2210/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell’accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria (GU L 263 del 27.9.1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2211/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell’accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco (GU L 264 del 27.9.1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2212/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell’accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 265 del 27.9.1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2213/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell’accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d’Egitto (GU L 266 del 27.9.1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2214/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell’accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 267 del 27.9.1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2215/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell’accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno hascemita di Giordania (GU L 268 del 27.9.1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2216/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell’accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU L 269 del 27.9.1978, pag. 1).

Secondi protocolli finanziari

Regolamento (CEE) n. 3177/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 3178/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d’Egitto (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 8).

Regolamento (CEE) n. 3179/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea ed il Regno hascemita di Giordania (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 15).

Regolamento (CEE) n. 3180/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 22).

Regolamento (CEE) n. 3181/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 29).

Regolamento (CEE) n. 3182/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 36).

Regolamento (CEE) n. 3183/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 43).

Terzi protocolli finanziari

Decisione 88/30/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1987 relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica algerina democratica e popolare (GU L 22 del 27.1.1988, pag. 1).

Decisione 88/31/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1987 relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d’Egitto (GU L 22 del 27.1.1988, pag. 9).

Decisione 88/32/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1987 relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania (GU L 22 del 27.1.1988, pag. 17).

Decisione 88/33/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1987 relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 22 del 27.1.1988, pag. 25).

Decisione 88/34/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1987 relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 22 del 27.1.1988, pag. 33).

Decisione 88/453/CEE del Consiglio del 30 giugno 1988 relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (GU L 224 del 13.8.1988, pag. 32).

Decisione 92/549/CEE del Consiglio, del 16 novembre 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU L 352 del 2.12.1992, pag. 21).

Quarti protocolli finanziari

Decisione 92/44/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 18 del 25.1.1992, pag. 34).

Decisione 92/206/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d’Algeria (GU L 94 dell’8.4.1992, pag. 13).

Decisione 92/207/CEE del Consiglio del 16 marzo 1992 relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d’Egitto (GU L 94 dell’8.4.1992, pag. 21).

Decisione 92/208/CEE del Consiglio del 16 marzo 1992 relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania (GU L 94 dell’8.4.1992, pag. 29).

Decisione 92/209/CEE del Consiglio del 16 marzo 1992 relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 94 dell’8.4.1992, pag. 37).

Decisione 92/548/CEE del Consiglio, del 16 novembre 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (GU L 352 del 2.12.1992, pag. 13).

Decisione 94/67/CE del Consiglio del 24 gennaio 1994 relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU L 32 del 5.2.1994, pag. 44).

Cipro, Grecia, Malta e Turchia

Regolamento (CEE) n. 2760/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, relativo alla conclusione del protocollo finanziario tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro (GU L 332 del 29.11.1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 787/84 del Consiglio del 26 marzo 1984 concernente la conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro (GU L 85 del 28.3.1984, pag. 37).

Decisione 90/153/CEE del Consiglio del 26 febbraio 1990 relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro (GU L 82 del 29.3.1990, pag. 32).

Decisione 95/485/CE del Consiglio, del 30 ottobre 1995, riguardante la conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro (GU L 278 del 21.11.1995, pag. 22).

Decisione 1999/258/CE del Consiglio, del 30 marzo 1999, relativa alla conclusione del protocollo che proroga il periodo entro il quale possono essere impegnati i fondi previsti nel quarto protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro (GU L 100 del 15.4.1999, pag. 25).

Decisione 78/666/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa alla conclusione del protocollo finanziario tra la Comunità economica europea e la Grecia (GU L 225 del 16.8.1978, pag. 25).

Regolamento (CEE) n. 939/76 del Consiglio, del 23 aprile 1976, che conclude il protocollo finanziario e il protocollo che fissa talune disposizioni relative all’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità economica europea e Malta (GU L 111 del 28.4.1976, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2458/86 del Consiglio del 7 luglio 1986 riguardante la conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Malta (GU L 216 del 5.8.1986, pag. 1).

Decisione 89/378/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989 relativa alla conclusione del protocollo concernente la cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e Malta (GU L 180 del 27.6.1989, pag. 46).

Decisione 95/484/CE del Consiglio, del 30 ottobre 1995, riguardante la conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta (GU L 278 del 21.11.1995, pag. 14).

Decisione 1999/259/CE del Consiglio, del 30 marzo 1999, relativa alla conclusione di un protocollo che proroga il periodo entro il quale possono essere impegnati i fondi previsti nel quarto protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta (GU L 100 del 15.4.1999, pag. 31).

Decisione 79/281/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, relativa alla conclusione di un protocollo finanziario fra la Comunità economica europea e la Turchia (GU L 67 del 17.3.1979, pag. 14).

Regolamenti orizzontali

Regolamento (CEE) n. 3973/86 del Consiglio del 22 dicembre 1986 concernente l’applicazione dei protocolli relativi alla cooperazione finanziaria e tecnica con l’Algeria, il Marocco, la Tunisia, l’Egitto, il Libano, la Giordania, la Siria, Malta e Cipro (GU L 370 del 30.12.1986, pag. 5).

Regolamento (CEE) n. 1762/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, concernente l’applicazione dei protocolli relativi alla cooperazione finanziaria e tecnica conclusi dalla Comunità con i paesi terzi mediterranei (GU L 181 del 1º.7.1992, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 1763/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativo alla cooperazione finanziaria con tutti i paesi terzi mediterranei (GU L 181 del 1º.7.1992, pag. 22).

Regolamento (CE) n. 1488/96 del Consiglio del 23 luglio 1996 relativo a misure d’accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo (GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2112/2005.

SCHEDA FINANZIARIA PER PROPOSTE DI ATTI AVENTI UN’INCIDENZA DI BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

REG olamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1638/2006 recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato.

2. LINEE DI BILANCIO:

Capitolo: 8.1 Prestiti accordati dalla Commissione, Articolo: 8.1.0 Rimborsi e proventi degli interessi su prestiti speciali e capitali di rischio accordati nel quadro della cooperazione finanziaria con i paesi terzi del bacino mediterraneo.

Importo iscritto in bilancio per l’esercizio considerato (2008): 26 070 788 euro

3. INCIDENZA FINANZIARIA

( Proposta senza incidenza finanziaria

X Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente:

Mio EUR (al primo decimale)

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio |

Titolo 8 | Assunzione ed erogazione di prestiti |

Capitolo: 81 | Prestiti accordati dalla Commissione |

Articolo 810 | Rimborsi e proventi degli interessi su prestiti speciali e capitali di rischio accordati nel quadro della cooperazione finanziaria con i paesi terzi del bacino mediterraneo | 35 EUR (stime) |

Situazione a seguito dell’azione |

[n+1] | [n+2] | [segg.] |

Articolo 8.1.0 | p.m. | p.m. | p.m. |

* Le cifre indicate nella tabella precedente devono essere considerate stime approssimative. Per il 2008, qualsiasi somma rimborsata prima dell’approvazione della presente proposta non sarà reinvestita nel quadro del FEMIP. Si osservi che è estremamente difficile fornire stime precise poiché parte dei rientri provenienti da operazioni con capitale di rischio è estremamente instabile a causa della rischiosità dello strumento.

La proposta di aggiungere il paragrafo 3 all’articolo 23 offre alla Commissione la possibilità di adottare una decisione che consenta alla BEI di reinvestire i fondi ricevuti quale rimborso di operazioni effettuate nell’ambito di MEDA e dei precedenti protocolli finanziari per la cooperazione con i paesi mediterranei. Ne consegue che il trasferimento di tali fondi al bilancio comunitario verrà rinviato a una data successiva e che i fondi continueranno ad essere impiegati per finanziare investimenti nelle infrastrutture e lo sviluppo del settore privato nella regione mediterranea.

4. MISURE ANTIFRODE

La tutela degli interessi finanziari della Comunità e la lotta contro le frodi e le irregolarità costituiscono parte integrante del regolamento ENPI.

Per quanto attiene alle misure interessate dalla presente modifica, la DG AIDCO sarà responsabile del controllo amministrativo dell’impiego dei fondi ENPI. Qualora non esistesse già un accordo a tal fine, esso verrà concluso con gli intermediari finanziari incaricati di gestire i fondi comunitari e riguarderà tutti gli aspetti indicati nel nuovo articolo 23, paragrafo 2, del regolamento ENPI.

Un siffatto accordo prevede espressamente il controllo della spesa autorizzata in conformità delle misure, nonché il controllo finanziario della Commissione, in particolare dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), e audit della Corte dei conti, eseguiti all’occorrenza sul posto. Gli intermediari finanziari saranno invitati ad autorizzare la Commissione (OLAF) ad effettuare controlli e verifiche sul posto in conformità del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell’11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità.

[1] Comunicazione al Consiglio: Valutazione del Fondo per gli investimenti e il partenariato Euro-Mediterranei (FEMIP) e opzioni future (COM (2006) 592 def. del 17.10.2006).

[2] Parere del Parlamento europeo del … e decisione del Consiglio del …