52008PC0302

Proposta di regolamento del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 752/2007 del Consiglio del 30 maggio 2007 relativo alla gestione di determinate restrizioni all'importazione di alcuni prodotti di acciaio dall'Ucraina /* COM/2008/0302 def. - ACC 2008/0094 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 13.5.2008

COM(2008) 302 definitivo

2008/0094 (ACC)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che abroga il regolamento (CE) n. 752/2007 del Consiglio del 30 maggio 2007 relativo alla gestione di determinate restrizioni all'importazione di alcuni prodotti di acciaio dall'Ucraina

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e l'Ucraina è disciplinato da un accordo che stabilisce anche contingenti per le importazioni in Europa di acciaio originario dell'Ucraina. Come stabilito dall'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo, con l'adesione dell'Ucraina all'Organizzazione mondiale del commercio l'accordo medesimo sarà risolto e i contingenti quantitativi saranno aboliti. L'adesione all'OMC è prevista per il 16 maggio 2008. Ora la Commissione propone quindi di abrogare il regolamento che attua l'accordo nella Comunità.

Il Consiglio è invitato ad adottare la proposta della Commissione e a pubblicare il regolamento nella Gazzetta ufficiale.

2008/0094 (ACC)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che abroga il regolamento (CE) n. 752/2007 del Consiglio del 30 maggio 2007 relativo alla gestione di determinate restrizioni all'importazione di alcuni prodotti di acciaio dall'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

1. L'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra[1], di seguito denominato "l'APC", è entrato in vigore il 1º marzo 1998.

2. A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'APC, gli scambi di alcuni prodotti di acciaio sono disciplinati dal titolo III dell'accordo, escluso l'articolo 14, e dalle disposizioni di un accordo su un regime quantitativo.

3. Il 18 giugno 2007 la Comunità europea e il governo dell'Ucraina hanno concluso un accordo di questo tipo sul commercio di determinati prodotti di acciaio[2], di seguito denominato "l'accordo".

4. Il 30 maggio 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 752/2007 relativo alla gestione di determinate restrizioni all'importazione di alcuni prodotti di acciaio dall'Ucraina[3] per dare attuazione all'accordo.

5. Secondo quanto disposto dall'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo, qualora l'Ucraina dovesse aderire all'Organizzazione mondiale del commercio prima della scadenza dell'accordo, quest'ultimo è risolto e i limiti quantitativi sono aboliti a decorrere dalla data di adesione.

6. Il 16 maggio 2008 l'Ucraina diventerà membro dell'Organizzazione mondiale del commercio.

7. In tale data il regolamento di attuazione dell'accordo decadrà.

8. Per chiarezza, il regolamento (CE) n. 752/2007 deve quindi essere abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 752/2007 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio

Il Presidente […]

[1] GU L 49 del 19.2.1998, pag. 3.

[2] GU L 178 del 6.7.2007, pag. 24.

[3] GU L 178 del 6.7.2007, pag. 1.