52008PC0217

Proposta di regolamento del Consiglio recante adeguamento dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee /* COM/2008/0217 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 25.4.2008

COM(2008) 217 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante adeguamento dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

- Motivazione e obiettivi della proposta

Conformemente all’articolo 4 dell’allegato XI dello statuto, gli adeguamenti intermedi delle retribuzioni e delle pensioni previsti all’articolo 65, paragrafo 2 dello statuto sono decisi, in caso di variazione sensibile del costo della vita tra giugno e dicembre, sulla base di informazioni fornite da Eurostat e tenendo conto del prevedibile andamento del potere di acquisto durante il periodo di riferimento annuale in corso.

Se necessario, la proposta della Commissione è trasmessa al Consiglio al più tardi nel corso della seconda metà del mese di aprile.

- Contesto generale

Conformemente all’articolo 6 dell’allegato XI, gli adeguamenti sono decisi per tutte le sedi di servizio (inclusa Bruxelles) se la soglia di sensibilità viene raggiunta per Bruxelles. Se la soglia in parola non è raggiunta, vengono adeguati unicamente i coefficienti delle sedi in cui l’andamento del costo della vita è superiore a detta soglia.

Conformemente all’articolo 7 dell’allegato XI dello statuto, il valore dell’adeguamento è uguale all’indice internazionale di Bruxelles, eventualmente moltiplicato per la metà dell’indicatore specifico se quest’ultimo è negativo.

L’indicatore specifico misura l’andamento, al netto dell’inflazione, delle retribuzioni nette dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali degli Stati membri. Eurostat ha determinato tale indicatore in base alle informazioni fornite dagli otto Stati membri di cui all’articolo 1, paragrafo 4, dell’allegato XI dello statuto.

L’indice internazionale di Bruxelles misura l’andamento del costo della vita a Bruxelles per i funzionari delle Comunità europee. Eurostat ha determinato tale indice sulla base dei dati forniti dalle autorità belghe.

I coefficienti correttori per le altre sedi di servizio sono pari al rapporto fra la parità economica e il corrispondente tasso di cambio previsto all’articolo 63 dello statuto; se la soglia dell’adeguamento non è raggiunta per Bruxelles, tale rapporto è moltiplicato per il valore dell’adeguamento.

Le parità economiche per le retribuzioni determinano le equivalenze di potere di acquisto delle retribuzioni tra Bruxelles, città di riferimento, e le altre sedi di servizio. Eurostat ha calcolato tali parità d’intesa con gli istituti statistici nazionali.

Le parità economiche per le pensioni determinano le equivalenze di potere di acquisto delle pensioni tra il Belgio, paese di riferimento, e gli altri paesi di residenza. Eurostat ha calcolato tali parità d’intesa con gli istituti statistici nazionali.

- Disposizioni vigenti nel settore della proposta

La presente proposta si aggiunge alla proposta presentata ogni anno in vista dell’adeguamento di retribuzioni e pensioni.

- Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione

Non pertinente.

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO

- Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Gli elementi della proposta sono stati oggetto di concertazione con i rappresentanti del personale secondo le procedure vigenti.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

La proposta tiene conto dei pareri espressi dalle parti consultate.

- Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- Valutazione dell’impatto

- La proposta è intesa ad adeguare le retribuzioni e le pensioni conformemente alla normativa vigente.

- La normativa vigente non consente alternative.

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- Sintesi delle misure proposte

Conformemente all’articolo 4 dell’allegato XI dello statuto, le misure proposte sono volte ad adeguare le retribuzioni per le sedi che presentano una variazione sensibile del costo della vita.

L’andamento del costo della vita per Bruxelles, misurato mediante l’indice internazionale di Bruxelles sul periodo di riferimento compreso tra giugno e dicembre dell’anno precedente, è pari a 1,5%.

L’andamento del costo della vita fuori dal Belgio e dal Lussemburgo nel corso del periodo di riferimento è misurato sulla base degli indici impliciti calcolati da Eurostat. Tali indici corrispondono al valore dell’indice internazionale di Bruxelles moltiplicato per la variazione della parità economica.

La soglia di sensibilità è fissata a una percentuale corrispondente al 7% per un periodo di 12 mesi (3,5% per un periodo di 6 mesi).

L’indice implicito applicabile alle retribuzioni supera la soglia per i paesi o le sedi seguenti:

- Bulgaria 6,5%

- Estonia 5,6%

- Lettonia 5,9%

- Lituania 9,1%

- Romania 3,8%.

L’indice implicito applicabile alle pensioni supera la soglia per i paesi o le sedi seguenti:

- Bulgaria 6,3%

- Estonia 4,5%

- Lettonia 5,4%

- Lituania 6,0%

- Romania 3,9%.

L’adeguamento intermedio è uguale all’indice internazionale di Bruxelles, eventualmente moltiplicato per la metà dell’indicatore specifico previsionale se quest’ultimo è negativo.

Dato che l’indicatore specifico previsionale è uguale a -1,1% , l’adeguamento intermedio è pari a 1,0%.

I coefficienti correttori per le altre sedi di servizio sono pari al rapporto fra la parità economica in causa e il corrispondente tasso di cambio; se la soglia dell’adeguamento non è raggiunta per Bruxelles, tale rapporto è moltiplicato per il valore dell’adeguamento intermedio.

I coefficienti correttori hanno effetto dal 1° gennaio. Tuttavia, per i paesi o le sedi il cui indice implicito è superiore a 6,3%, la data di effetto è il 16 novembre. Per i paesi o le sedi il cui indice implicito è superiore a 12,6%, i coefficienti correttori hanno effetto dal 1° novembre.

Di conseguenza, con effetto al 16 novembre 2007 , i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni per i paesi o le sedi che superano la soglia sono i seguenti:

- Bulgaria 69,7

- Lituania 77,4.

Di conseguenza, con effetto al 1° gennaio 2008 , i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni per i paesi o le sedi che superano la soglia sono i seguenti:

- Estonia 83,6

- L ettonia 83,6

- Romania 78,8.

Di conseguenza, i coefficienti correttori applicabili ai trasferimenti dei funzionari e di altri agenti per i paesi o le sedi che superano la soglia sono i seguenti:

- Bulgaria 61,4

- Estonia 80,8

- L ettonia 78,8

- Lituania 71,5

- Romania 72,9.

Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, secondo comma dell’allegato XIII dello statuto, il coefficiente correttore minimo applicabile alle pensioni è 100. I coefficienti correttori applicabili alle pensioni non vengono pertanto modificati.

- Base giuridica

La base giuridica è lo statuto, in particolare l’allegato XI.

- Principio di sussidiarietà

La proposta rientra tra le materie di competenza esclusiva della Comunità. Il principio di sussidiarietà pertanto non si applica.

- Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le seguenti ragioni:

- l’allegato XI dello statuto prevede un regolamento del Consiglio.

- l’onere finanziario deriva direttamente dall’applicazione del metodo di adeguamento previsto nello statuto.

- Scelta dello strumento

Strumento/i proposto/i: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per le seguenti ragioni:

- l’allegato XI dello statuto prevede un regolamento del Consiglio.

INCIDENZA SUL BILANCIO

L’incidenza sulle spese amministrative e sulle entrate dell’adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni figura in dettaglio nella scheda finanziaria di cui in allegato.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante adeguamento dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l’articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio[1], in particolare gli articoli 63, 64, 65, paragrafo 2, 82 e gli allegati VII, XI e XIII di detto statuto, nonché l’articolo 20, primo comma, l’articolo 64 e l’articolo 92 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

1. Un sensibile aumento del costo della vita si è verificato nel corso del periodo compreso tra giugno e dicembre in Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania e Romania; è pertanto opportuno adeguare i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto al 16 novembre 2007, i coefficienti correttori applicabili, a norma dell’articolo 64 dello statuto, alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o in una delle sedi qui di seguito elencati sono stabiliti come segue:

- Bulgaria 69,7

- Lituania 77,4.

Articolo 2

Con effetto al 1° gennaio 2008, i coefficienti correttori applicabili, a norma dell’articolo 64 dello statuto, alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o in una delle sedi qui di seguito elencati sono stabiliti come segue:

- Estonia 83,6

- Lettonia 83,6

- Romania 78,8.

Articolo 3

Con effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente regolamento sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , i coefficienti correttori applicabili ai trasferimenti dei funzionari e di altri agenti in virtù dell’articolo 17, paragrafo 3, dell’allegato VII dello statuto sono stabiliti come segue:

- Bulgaria 61,4

- Estonia 80,8

- Lettonia 78,8

- Lituania 71,5

- Romania 72,9.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO recante adeguamento dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee.

2. QUADRO ABM / ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ)

Indicare la politica dell’UE e le relative attività oggetto dell’iniziativa:

Sono potenzialmente interessate tutte le politiche e attività.

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione:

Spese: XX.01.01.01 Commissione e Capitolo 11 Altre istituzioni.

Entrate: 400 - Gettito dell’imposta su stipendi, salari e indennità dei membri delle istituzioni, dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione; 404 - Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei membri delle istituzioni, dei funzionari e degli altri agenti in attività di servizio; 410 - Contributi del personale al finanziamento del regime delle pensioni.

3.2. Durata dell’azione e dell’incidenza finanziaria:

Indefinita

3.3. Caratteristiche del bilancio:

Linea di bilancio | Tipo di spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie |

XX.01.01.01 e Capitolo 11 | Spese non obbligatorie | SND[2] | NO | NO | NO | n. [5] |

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di spesa | Sezione n. | Anno n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 e segg. | Totale |

Spese operative[3] |

Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1. | a |

Stanziamenti di pagamento (SP) | b |

Spese amministrative incluse nell’importo di riferimento[4] |

Assistenza tecnica e amministrativa (SND) | 8.2.4. | c |

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO |

Stanziamenti di impegno | a+c |

Stanziamenti di pagamento | b+c |

Spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento[5] |

Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5. | d | 0,207 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | n.d. |

Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane ed altre spese connesse, non incluse nell’importo di riferimento (SND) | 8.2.6. | e |

Costo totale indicativo dell’intervento |

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | a+c+d+e | 0,207 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | n.d. |

TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | b+c+d+e | 0,207 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | n.d. |

Cofinanziamento

Se la proposta prevede il cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi (precisare quali), indicare nella tabella seguente una stima del livello di cofinanziamento (aggiungere altre righe se è prevista la partecipazione di diversi organismi):

Mio EUR (al terzo decimale)

Organismo di cofinanziamento | Anno n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 e segg. | Totale |

…………………… | f |

TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento | a+c+d+e+f |

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

X La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.

( La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie.

( La proposta può comportare l’applicazione delle disposizioni dell’Accordo interistituzionale[6] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie).

4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

( Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate

X La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Mio EUR (al primo decimale)

Prima dell’azione [Anno n-1] | Situazione a seguito dell’azione |

Totale risorse umane |

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

5.1. Necessità dell’azione a breve e lungo termine

Obbligo statutario.

5.2. Valore aggiunto dell’intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

Non pertinente.

5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

Non pertinente.

5.4. Modalità di attuazione (indicativa)

( Gestione centralizzata

X diretta da parte della Commissione: PMO

( indiretta, con delega a:

( agenzie esecutive

( organismi istituiti dalle Comunità a norma dell’articolo 185 del regolamento finanziario

( organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

( Gestione concorrente o decentrata

( con Stati membri

( con paesi terzi

( Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Osservazioni:

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo

Non pertinente.

6.2. Valutazione

6.2.1. Valutazione ex-ante

Non pertinente.

6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell’esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

Non pertinente.

6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

Valutazione al termine del quarto anno a decorrere da luglio 2004.

7. MISURE ANTIFRODE

Non pertinente.

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno n | Anno n+1 | Anno n+2 | Anno n+3 | Anno n+4 | Anno n+5 |

Funzionari o agenti temporanei[9] (XX 01 01) | A*/AD |

B*, C*/AST |

Personale finanziato[10] con l’art. XX 01 02 |

Altro personale[11] finanziato con l’art. XX 01 04/05 |

TOTALE |

8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall’azione

8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

( Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare

( Posti pre-assegnati nell’ambito dell’esercizio SPA/PPB (Strategia Politica Annuale/Progetto Preliminare di Bilancio) per l’anno n

( Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB

( Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

( Posti necessari per l’anno n ma non previsti nell’esercizio SPA/PPB dell’anno considerato

8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell’importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio (numero e denominazione) | Anno n | Anno n+1 | Anno n+2 | Anno n+3 | Anno n+4 | Anno n+5 e segg. | TOTALE |

Altra assistenza tecnica e amministrativa |

- intra muros |

- extra muros |

Totale assistenza tecnica e amministrativa |

8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell’importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane | Anno n | Anno n+1 | Anno n+2 | Anno n+3 | Anno n+4 | Anno n+5 e segg. |

Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01) |

Personale finanziato con l’art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio) |

Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell’importo di riferimento) |

Calcolo – Funzionari e agenti temporanei |

Calcolo – Personale finanziato con l’art. XX 01 02 |

8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento Mio EUR (al terzo decimale) |

Anno n | Anno n+1 | Anno n+2 | Anno n+3 | Anno n+4 | Anno n+5 e segg. | TOTALE |

XX 01 02 11 01 – Missioni |

XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze |

XX 01 02 11 03 – Comitati[13] |

XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze |

XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione |

2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) |

3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) |

Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell’importo di riferimento) |

Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento |

[1] GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2104/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 7).

[2] Stanziamenti non dissociati.

[3] Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del Titolo xx interessato.

[4] Spesa che rientra nell’articolo xx 01 04 del Titolo xx.

[5] Spesa che rientra nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

[6] Punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale.

[7] Se la durata dell’azione supera i 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne.

[8] Quale descritto nella sezione 5.3.

[9] Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento.

[10] Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento.

[11] Il cui costo è incluso nell’importo di riferimento.

[12] Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate.

[13] Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.