52008PC0193

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo ai sensi dell’articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio sull’adozione di una direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose /* COM/2008/0193 def. - COD 2006/0278 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 8.4.2008

COM(2008)193 definitivo

2006/0278 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO ai sensi dell’articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla

posizione comune del Consiglio sull’adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose

2006/0278 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO ai sensi dell’articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla

posizione comune del Consiglio sull’adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose

1. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al PE e al Consiglio (documento COM(2006) 852 definitivo – 2006/0278COD): | 22.12.2006 |

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: | 11.7.2007 |

Data del parere del Parlamento europeo, prima lettura: | 5.9.2007 |

Data di adozione della posizione comune: | 7.4.2008 |

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

L’obiettivo della proposta di direttiva, adottata il 22 dicembre 2006, è assicurare la sicurezza e la protezione del trasporto di merci pericolose nell’Unione europea.

La proposta di direttiva aggiorna e semplifica le norme vigenti per il trasporto di merci pericolose integrandole in un’unica direttiva armonizzata. Il campo di applicazione è inoltre esteso e include per la prima volta le vie navigabili interne, fissando così un unico insieme di regole per tutti i tipi di trasporto interno di merci pericolose in Europa.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

La posizione comune adottata dal Consiglio il 7 aprile 2008 riflette il testo di compromesso concordato dalle tre istituzioni.

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno apportato diversi emendamenti alla proposta di direttiva. Una serie di emendamenti di compromesso è stata adottata dal Parlamento europeo in sessione plenaria nel settembre 2007. Gli emendamenti sono stati approvati dalle tre istituzioni e l’adozione della proposta di direttiva era prevista in prima lettura. Tuttavia, nel dispositivo del testo adottato dal PE sono state rilevate due omissioni minori (i considerando corrispondenti erano stati adottati) riguardanti l’applicazione delle regole per motivi diversi dalla sicurezza e il finanziamento delle traduzioni. Si tratta di semplici errori e non sussiste disaccordo sulla sostanza dei testi. Le omissioni sono state scoperte troppo tardi per essere corrette durante la procedura di prima lettura e quindi il Consiglio ha dovuto adottare una posizione comune.

Il testo delle due omissioni è il seguente:

Articolo 1, paragrafo 5

Gli Stati membri conservano il diritto di disciplinare o vietare, unicamente per motivi non inerenti alla sicurezza del trasporto, il trasporto di merci pericolose sul loro territorio.

Articolo 8, paragrafo 2

La Commissione fornisce ove opportuno sostegno finanziario agli Stati membri per la traduzione dell’ADR, del RID e dell’ADN e delle relative modifiche nelle rispettive lingue ufficiali.

4. CONCLUSIONE

Il Consiglio ha adottato la posizione comune all’unanimità. La Commissione ritiene che la posizione comune rispecchi tutti i principali obiettivi della proposta e il risultato dei negoziati interistituzionali.