52008PC0191

Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2004/162/CE relativa al regime dei “dazi di mare” ai fini dell’aggiornamento del suo allegato /* COM/2008/0191 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 16.4.2008

COM(2008) 191 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione 2004/162/CE relativa al regime dei “dazi di mare” ai fini dell’aggiornamento del suo allegato

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1) Contesto della proposta

- Motivazione e obiettivi della proposta

La proposta è intesa ad aggiornare gli elenchi di prodotti ammessi a beneficiare di un’esenzione totale o parziale dall’imposta “dazi di mare” che figurano nell’allegato della decisione 2004/162/CE del Consiglio, del 10 febbraio 2004, relativa al regime dei “dazi di mare” nei dipartimenti francesi d’oltremare e che proroga la decisione 89/688/CEE.

- Contesto generale

Le autorità francesi hanno presentato, sulla base dell’articolo 3 della decisione 2004/162/CE, una domanda, riguardante quasi unicamente la Guyana, intesa ad ottenere l’aggiunta di alcuni prodotti agli elenchi di prodotti che possono essere oggetto di una tassazione differenziata nel quadro del regime dei “dazi di mare”. Tale domanda è stata compilata dalle autorità francesi nel luglio 2006. Per ciascuno dei prodotti considerati, essa è stata esaminata in relazione all’esistenza dell’una o l’altra delle due situazioni di cui al suddetto articolo 3.

- Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Ai sensi dell’articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE, le disposizioni di detto trattato si applicano ai dipartimenti francesi d’oltremare, alle Azzorre, a Madera e alle isole Canarie. Tuttavia, tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale dei dipartimenti francesi d’oltremare, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie, aggravata dalla loro grande distanza, dall’insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione del trattato CE a tali regioni, ivi comprese politiche comuni. All’atto dell’adozione di tali misure, il Consiglio prende in considerazione diversi settori tra cui, in particolare, la politica fiscale.

La decisione 2004/162/CE, adottata sulla base dell’articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE, autorizza la Francia ad applicare nei dipartimenti francesi d’oltremare esenzioni totali o parziali dall’imposta “dazi di mare” per taluni prodotti locali di detti dipartimenti. Rispetto alle aliquote d’imposta applicate ai prodotti similari non provenienti dai dipartimenti francesi d’oltremare, la differenza massima autorizzata è, a seconda dei prodotti e del dipartimento d’oltremare in questione, pari a 10, 20 o 30 punti percentuali. I prodotti ammessi a beneficiare di un’esenzione totale o parziale dall’imposta “dazi di mare” figurano nell’allegato della decisione del Consiglio. La decisione 2004/162/CE è applicabile fino al 1° luglio 2014, con una verifica intermedia nel luglio 2008. L’articolo 3 di detta decisione prevede che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotti le misure necessarie all’applicazione della decisione per quanto riguarda l’aggiornamento degli elenchi di prodotti figuranti nell’allegato della stessa in seguito alla comparsa di nuove produzioni nei dipartimenti francesi d’oltremare e l’adozione di misure urgenti nel caso in cui una produzione locale sia minacciata da talune pratiche commerciali.

- Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione e rispetto dei criteri specifici di cui all’articolo 3 della decisione 2004/162/CE

Le misure previste all’articolo 3 della decisione 2004/162/CE rientrano nell’ambito dell’articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE. Esse devono pertanto tenere conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche senza compromettere l’integrità e la coerenza dell’ordinamento giuridico comunitario, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni. Inoltre, l’articolo 3 stesso fissa alcuni criteri supplementari, inerenti alla procedura da esso prevista. In particolare, l’aggiornamento degli elenchi di prodotti figuranti nell’allegato è condizionato alla comparsa di nuove produzioni nei dipartimenti francesi d’oltremare, e l’adozione di misure urgenti al fatto che una produzione locale sia minacciata da talune pratiche commerciali.

Tutte le suddette esigenze sono state prese in considerazione nell’ambito di un esame particolarmente approfondito della domanda presentata dalle autorità francesi. Su tale base, la Commissione ritiene che l’aggiornamento dell’elenco in forza dell’articolo 3 della decisione 2004/162/CE sia giustificato soltanto per 19 prodotti su 130 circa indicati nella domanda iniziale.

La Commissione infatti non propone, a titolo di “aggiornamento” degli elenchi figuranti nell’allegato della decisione, l’aggiunta di prodotti dei quali già esisteva una produzione locale alla data di presentazione della domanda iniziale che ha dato luogo alla decisione 2004/162/CE. Quanto alla seconda alternativa di cui all’articolo 3 della decisione, l’adozione di “misure urgenti” presuppone che una produzione locale sia “minacciata” da “talune pratiche commerciali”. La Commissione pertanto non propone di ricorrere a tale disposizione se un eventuale aumento delle importazioni è dovuto a ragioni diverse da pratiche commerciali, come ad esempio la riorganizzazione del mercato locale guianese per quanto riguarda la produzione o la commercializzazione di determinati prodotti, oppure a ragioni non precisate.

2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO

- Consultazione delle parti interessate

La domanda delle autorità francesi è stata presentata in base alle richieste avanzate dai settori economici interessati. Inoltre, rappresentanti dei settori economici maggiormente interessati dalla domanda facevano parte delle varie delegazioni presenti in diverse riunioni di lavoro tra autorità francesi e servizi della Commissione.

- Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- Valutazione dell’impatto

La proposta mira a far adottare una misura di applicazione della decisione 2004/162/CE. Pertanto, occorre solo determinare, per ciascun prodotto considerato nella domanda delle autorità francesi, se sussistano le condizioni di cui all’articolo 3 di detta decisione per aggiornare gli elenchi di prodotti figuranti nell’allegato della stessa.

Nel quadro della procedura prevista dal suddetto articolo 3, le uniche alternative possibili sono aggiornare o non aggiornare l’elenco.

3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- Sintesi delle misure proposte

Aggiungere, per la Guyana, 19 prodotti agli elenchi di prodotti figuranti nell’allegato della decisione 2004/162/CE, in modo da consentire alla Francia, entro certi limiti, di applicare esenzioni totali o parziali dall’imposta “dazi di mare” a taluni prodotti locali dei dipartimenti francesi d’oltremare.

- Base giuridica

Articolo 3 della decisione 2004/162/CE del Consiglio del 10 febbraio 2004.

- Principio di sussidiarietà

Soltanto il Consiglio ha la facoltà di aggiornare, sulla base dell’articolo 3 della decisione 2004/162/CE, l’elenco di prodotti coperti da tale atto.

La proposta è quindi conforme al principio di sussidiarietà.

- Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi seguenti.

Essa è intesa a modificare la decisione 2004/162/CE aggiungendo all’allegato della stessa alcuni prodotti. Tuttavia, sono aggiunti soltanto i prodotti per i quali tale modifica è risultata giustificata in relazione ai criteri di cui all’articolo 3 della stessa decisione.

Inoltre, la differenza massima di tassazione prevista per ciascun prodotto oggetto della presente proposta si limita a quanto è necessario in considerazione dello svantaggio della corrispondente produzione locale interessata. L’onere fiscale gravante sui prodotti importati nei dipartimenti francesi d’oltremare non va al di là di quanto necessario per ripristinare, rispetto a tali prodotti, la competitività dei prodotti locali.

- Scelta degli strumenti

Strumento proposto: decisione del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per i seguenti motivi.

L’articolo 3 della decisione 2004/162/CE prevede come unico strumento una decisione adottata dal Consiglio su proposta della Commissione.

4) INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio della Comunità.

5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

- Illustrazione dettagliata della proposta, per capitolo o per articolo

Il punto 1 dell’allegato della decisione proposta prevede l’aggiunta, per la Guyana, di 18 prodotti nella parte B dell’allegato della decisione 2004/162/CE, ossia nell’elenco dei prodotti per i quali, rispetto alle aliquote d’imposta applicate ai prodotti similari non provenienti dai dipartimenti francesi d’oltremare, è autorizzata una differenza massima di tassazione di 20 punti percentuali.

Il punto 2 dell’allegato della decisione proposta prevede l’aggiunta, sempre per la Guyana, di un prodotto nella parte C dell’allegato della decisione 2004/162/CE, ossia nell’elenco dei prodotti per i quali, rispetto alle aliquote d’imposta applicate ai prodotti similari non provenienti dai dipartimenti francesi d’oltremare, è autorizzata una differenza massima di tassazione di 30 punti percentuali.

I prodotti in questione e i motivi che giustificano la modifica della decisione 2004/162/CE sono indicati nei considerando (4) e seguenti della proposta di decisione del Consiglio.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione 2004/162/CE relativa al regime dei “dazi di mare” ai fini dell’aggiornamento del suo allegato

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2004/162/CE del Consiglio, del 10 febbraio 2004, relativa al regime dei “dazi di mare” nei dipartimenti francesi d’oltremare e che proroga la decisione 89/688/CEE[1], in particolare l’articolo 3,

vista la proposta della Commissione[2],

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2004/162/CE autorizza le autorità francesi a prevedere esenzioni totali o parziali dall’imposta “dazi di mare” per i prodotti locali dei dipartimenti francesi d’oltremare elencati nel suo allegato. È autorizzata una differenza massima di tassazione di 10, 20 o 30 punti percentuali, a seconda dei prodotti e del dipartimento d’oltremare interessato.

(2) L’articolo 3 della suddetta decisione prevede l’aggiornamento degli elenchi di prodotti figuranti nell’allegato della stessa a motivo della comparsa di nuove produzioni nei dipartimenti francesi d’oltremare e l’adozione di misure urgenti nel caso in cui una produzione locale sia minacciata da talune pratiche commerciali.

(3) Le autorità francesi hanno presentato alla Commissione una domanda intesa ad ottenere l’aggiunta di alcuni prodotti agli elenchi di prodotti che possono essere oggetto di una tassazione differenziata. Per ciascuno dei prodotti considerati, la domanda è stata esaminata in relazione alle condizioni richieste dal suddetto articolo 3. Dopo la domanda presentata dalle autorità francesi il 14 marzo 2003, a seguito della quale è stata adottata la decisione 2004/162/CE, sono state avviate nuove produzioni in Guyana. Questi prodotti non potevano quindi essere inclusi negli elenchi figuranti nell’allegato della decisione 2004/162/CE. È pertanto soddisfatta una delle due condizioni alternative di cui all’articolo 3 di detta decisione.

(4) È dunque opportuno esaminare la situazione di svantaggio in cui si trovano questi nuovi prodotti rispetto ai prodotti provenienti dall’esterno a causa dei costi supplementari che la loro produzione comporta per le imprese, spesso di dimensioni molto piccole, che esercitano un’attività produttiva in Guyana. I costi supplementari sono dovuti in particolare alla lontananza, al clima difficile e all’esiguità del mercato locale. La lontananza dà luogo a spese di spedizione elevate e, a causa dei tempi di spedizione, costringe le imprese a disporre di maggiori scorte di materie prime e di pezzi di ricambio per la riparazione dei macchinari utilizzati nella produzione. Inoltre, l’esiguità del mercato locale spesso fa sì che i mezzi di produzione siano eccessivi rispetto alle quantità prodotte. Le autorità francesi hanno quantificato lo svantaggio di ogni categoria di prodotti locali in base ai fattori pertinenti per ciascuna di esse.

(5) Nell’ottobre 2003 è stata creata una nuova impresa per la produzione di yogurt e di altri prodotti a base di latte come il formaggio bianco (voce 0403 comprendente le sottovoci 0403 10 e 0403 90 secondo la classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune). Tuttavia, alla data della domanda iniziale, anteriore all’inizio dell’attività di produzione, era prevista soltanto la produzione di yogurt (sottovoce 0403 10 secondo la classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune). L’attività esercitata dall’impresa comprende però anche prodotti della sottovoce 0403 90. Secondo i dati trasmessi dalle autorità francesi, il prezzo di costo dei prodotti locali in questione supera di oltre il 20% quello degli stessi prodotti provenienti dall’esterno. Per compensare lo svantaggio della nuova produzione locale, occorre inserire, per la Guyana, la sottovoce 0403 90 nella parte B dell’allegato della decisione 2004/162/CE, parte contenente l’elenco dei prodotti locali che possono beneficiare di una differenza di tassazione di venti punti percentuali rispetto ai prodotti non provenienti dai dipartimenti francesi d’oltremare.

(6) Nel settembre 2005, un’impresa ha iniziato un’attività di torrefazione di caffè. Parallelamente è in atto l’avvio di un’attività agricola di produzione di caffè greggio, attività che deve fornire la materia prima all’impresa di torrefazione. A termine, queste attività, considerate nel loro insieme, dovrebbero consentire di soddisfare parte della domanda di caffè in Guyana. Secondo i dati trasmessi dalle autorità francesi, il prezzo di costo del caffè torrefatto locale supera di oltre il 20% quello del caffè torrefatto proveniente dall’esterno. Per compensare lo svantaggio della nuova produzione locale, occorre inserire, per la Guyana, il caffè torrefatto (sottovoce 0901 21, secondo la classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune) nella parte B dell’allegato della decisione 2004/162/CE, parte contenente l’elenco dei prodotti locali che possono beneficiare di una differenza di tassazione di venti punti percentuali rispetto ai prodotti non provenienti dai dipartimenti francesi d’oltremare.

(7) All’inizio del 2006 un’impresa ha avviato un’attività di produzione di cioccolato e di prodotti derivati dal cacao (voci 1801, 1802, 1803, 1805 e 1806 secondo la classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune). Parallelamente è in atto l’avvio di un’attività agricola di produzione di cacao. A termine, queste attività, considerate nel loro insieme, dovrebbero consentire di soddisfare parte della domanda di cioccolato in Guyana. Secondo i dati trasmessi dalle autorità francesi, il prezzo di costo del cioccolato e dei prodotti derivati dal cacao locali supera di oltre il 20% quello degli stessi prodotti provenienti dall’esterno. Per compensare lo svantaggio della produzione locale, occorre inserire, per la Guyana, le voci 1801, 1802, 1803, 1805 e 1806 nella parte B dell’allegato della decisione 2004/162/CE, parte contenente l’elenco dei prodotti locali che possono beneficiare di una differenza di tassazione di venti punti percentuali rispetto ai prodotti non provenienti dai dipartimenti francesi d’oltremare.

(8) Nel settembre 2005, è stata creata un’impresa che ha intrapreso un’attività di produzione di chips di manioca, chips di banana e arachidi tostate (sottovoci 2008 11 e 2008 99, secondo la classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune). Secondo i dati trasmessi dalle autorità francesi, il prezzo di costo dei prodotti locali in questione supera di oltre il 20% quello degli stessi prodotti provenienti dall’esterno. Per compensare lo svantaggio della nuova produzione locale, occorre inserire, per la Guyana, le sottovoci 2008 11 e 2008 99 nella parte B dell’allegato della decisione 2004/162/CE, parte contenente l’elenco dei prodotti locali che possono beneficiare di una differenza di tassazione di venti punti percentuali rispetto ai prodotti non provenienti dai dipartimenti francesi d’oltremare.

(9) Una società di produzione di birra, creata nel 2006, ha iniziato nel 2007 la produzione di birra (voce 2203 secondo la classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune). Secondo i dati trasmessi dalle autorità francesi, il prezzo di costo della birra locale supera di oltre il 30% quello della birra proveniente dall’esterno. Per compensare lo svantaggio della nuova produzione locale, occorre inserire, per la Guyana, la voce 2203 nella parte C dell’allegato della decisione 2004/162/CE, parte contenente l’elenco dei prodotti locali che possono beneficiare di una differenza di tassazione di trenta punti percentuali rispetto ai prodotti non provenienti dai dipartimenti francesi d’oltremare.

(10) Un’impresa guianese ha iniziato durante il 2005 un’attività consistente nel recuperare la lolla di riso per farne un prodotto simile alla torba (combustibile, lettiere). Questa nuova attività non sarebbe economicamente valida se la torba prodotta fuori della Guyana (voce 2703 secondo la classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune) non potesse essere oggetto di una differenza di tassazione in Guyana. Infatti, secondo i dati trasmessi dalle autorità francesi, benché il prodotto in questione derivi da rifiuti agricoli, i costi di trasformazione sono tali che esso non può competere con la torba importata in Guyana, anche se si tiene conto delle spese di spedizione. Le autorità francesi sostengono che i costi di produzione del prodotto considerato sono notevolmente più elevati di quelli della torba in quanto l’impresa locale che ha sviluppato il prodotto ha dimensioni molto piccole (6 dipendenti) e svolge questa attività a livello quasi artigianale mentre la torba, della quale peraltro non esiste in Guyana nessuna produzione locale, viene prodotta in Europa a livello industriale. Anche se si tiene conto delle spese di trasporto della torba proveniente dall’Europa, il prezzo di costo del prodotto fabbricato con la lolla di riso rimane superiore a quello di tale torba di oltre il 20%. Senza misure particolari, l’attività dell’impresa guianese non sarebbe pertanto economicamente valida; occorre quindi ripristinarne la competitività. Per compensare lo svantaggio della nuova produzione locale concorrente della torba, occorre inserire, per la Guyana, la voce 2703 nella parte B dell’allegato della decisione 2004/162/CE, parte contenente l’elenco dei prodotti locali che possono beneficiare di una differenza di tassazione di venti punti percentuali rispetto ai prodotti non provenienti dai dipartimenti francesi d’oltremare. Benché limitata alla torba, tale differenza consentirà di mantenere l’attività connessa alla produzione del combustibile locale in questione, che sarà assoggettato all’aliquota che si applicherebbe a una torba di produzione locale se esistesse.

(11) Un’impresa guianese ha iniziato durante il 2005 un’attività consistente nella produzione di materassi di gommapiuma e di prodotti in polistirene (sottovoci 3921 11 e 9404 21 secondo la classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune). Secondo i dati trasmessi dalle autorità francesi, il prezzo di costo dei prodotti locali in questione supera di oltre il 20% quello degli stessi prodotti provenienti dall’esterno. Per compensare lo svantaggio della nuova produzione locale, occorre inserire, per la Guyana, le sottovoci 3921 11 e 9404 21 nella parte B dell’allegato della decisione 2004/162/CE, parte contenente l’elenco dei prodotti locali che possono beneficiare di una differenza di tassazione di venti punti percentuali rispetto ai prodotti non provenienti dai dipartimenti francesi d’oltremare.

(12) Un’impresa guianese ha iniziato durante il 2005 un’attività consistente nella produzione di cabine da doccia in PVC (sottovoce 3922 10 secondo la classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune). Secondo i dati trasmessi dalle autorità francesi, il prezzo di costo delle cabine da doccia locali in questione supera di oltre il 20% quello degli stessi prodotti provenienti dall’esterno. Per compensare lo svantaggio della nuova produzione locale, occorre inserire, per la Guyana, la sottovoce 3922 10 nella parte B dell’allegato della decisione 2004/162/CE, parte contenente l’elenco dei prodotti locali che possono beneficiare di una differenza di tassazione di venti punti percentuali rispetto ai prodotti non provenienti dai dipartimenti francesi d’oltremare.

(13) Un’impresa guianese ha iniziato nel 2007 una produzione di grondaie di zinco e di rame (voci 7411, 7412, 7419 91, 7907 00 10 e 7907 00 90 secondo la classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune). Secondo i dati trasmessi dalle autorità francesi, il prezzo di costo dei prodotti locali in questione supera di oltre il 20% quello degli stessi prodotti provenienti dall’esterno. Per compensare lo svantaggio della nuova produzione locale, occorre inserire, per la Guyana, le voci 7411, 7412, 7419 91, 7907 00 10 e 7907 00 90 nella parte B dell’allegato della decisione 2004/162/CE, parte contenente l’elenco dei prodotti locali che possono beneficiare di una differenza di tassazione di venti punti percentuali rispetto ai prodotti non provenienti dai dipartimenti francesi d’oltremare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2004/162/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

L’allegato della decisione 2004/162/CE è così modificato:

1) Nella parte B, punto 2, sono inseriti i prodotti seguenti:

“0403 90, 0901 21, 1801, 1802, 1803, 1805, 1806, 2008 11, 2008 99, 2703, 3921 11, 3922 10, 7411, 7412, 7419 91, 7907 00 10, 7907 00 90 e 9404 21”.

2) Nella parte C, punto 2, è inserito il prodotto seguente:

“2203”.

[1] GU L 52 del 21.2.2004, pag. 64.

[2] GU C [ ] del [ ], pag. [ ].