52008PC0152

Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale presentata dalla Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio in applicazione del punto 48 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 /* COM/2008/0152 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 14.3.2008

COM(2008) 152 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale presentata dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio in applicazione del punto 48 dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006

RELAZIONE

L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 prevede, ai punti 18 e 48, che la Commissione sottoponga ai due rami dell'autorità di bilancio le proposte di adeguamento del quadro finanziario che ritiene necessarie in funzione delle condizioni di esecuzione.

Questa procedura comporta:

- l'adeguamento della somma totale degli stanziamenti di pagamento in modo da garantire un andamento ordinato rispetto agli stanziamenti d'impegno (punto 18);

- qualora le nuove norme o i nuovi programmi che disciplinano i Fondi strutturali, il Fondo di coesione, lo Sviluppo rurale e il Fondo europeo per la pesca vengano adottati dopo il 1° gennaio 2007, i due rami dell’autorità di bilancio si impegnano ad autorizzare il trasferimento agli anni successivi, oltre i corrispondenti massimali di spesa, delle assegnazioni non utilizzate nel 2007 (punto 48).

L'esame, sotto questi due aspetti, delle condizioni d'esecuzione nel 2007, al quale ha proceduto la Commissione, induce a presentare all'autorità di bilancio la seguente proposta di adeguamento del quadro finanziario a norma del punto 48. La presente proposta, volta a tenere conto delle condizioni di esecuzione, viene applicata ai massimali di spesa a prezzi correnti.

Inoltre, il punto 16 dell’accordo interistituzionale stabilisce che ogni anno la Commissione, prima della procedura di bilancio dell’esercizio n + 1, debba procedere a un adeguamento tecnico del quadro finanziario all’evoluzione del reddito nazionale lordo (RNL) dell’UE e dei prezzi e a comunicare i risultati di questo esame ai due rami dell'autorità di bilancio. Per quanto riguarda i prezzi, i massimali di spesa a prezzi correnti vengono determinati utilizzando il deflatore fisso del 2% di cui al punto 16 dell'accordo interistituzionale. Per quanto riguarda l'evoluzione dell'RNL, la presente proposta tiene conto delle più recenti previsioni economiche disponibili.

1. ADEGUAMENTO DEI FONDI STRUTTURALI, DEL FONDO DI COESIONE, DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI SVILUPPO RURALE E DEL FONDO EUROPEO PER LA PESCA ALLA LUCE DELLE CIRCOSTANZE DELLA LORO ESECUZIONE (PUNTO 48)

A norma del punto 48 dell'accordo interistituzionale, qualora le nuove norme o i nuovi programmi che disciplinano i Fondi strutturali, il Fondo di coesione, lo Sviluppo rurale e il Fondo europeo per la pesca vengano adottati dopo il 1° gennaio 2007, i due rami dell’autorità di bilancio si impegnano ad autorizzare, su proposta della Commissione, il trasferimento agli anni successivi, oltre i corrispondenti massimali di spesa, delle assegnazioni non utilizzate nel 2007.

1.1. Campo d'applicazione del punto 48 dell'Accordo interistituzionale

L'accordo interistituzionale enuncia il principio in base al quale il trasferimento è limitato alle assegnazioni non utilizzate durante il primo anno del quadro finanziario.

Questo trasferimento si applica ai programmi finanziati dai Fondi strutturali (Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo sociale europeo) e dal Fondo di coesione, dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e dal Fondo europeo per la pesca. Esso si applica anche al contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale ai programmi transfrontalieri e a quelli relativi ai bacini marini dello Strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) nonché ai programmi transfrontalieri dello Strumento di preadesione (IPA). Questi ultimi continuano a dipendere dai Fondi strutturali e gli importi in questione saranno nuovamente messi a disposizione degli Stati membri in caso di ritardi nella presentazione dei corrispondenti programmi[1].

1.2. Trasferimento proposto delle dotazioni in stanziamenti d'impegno del 2007 agli esercizi successivi (tabella 1).

Gli stanziamenti d'impegno annullati nel 2007, ossia non eseguiti nel 2007 ma non riportati all'esercizio 2008, ammontano a 2 034 milioni di euro. Questo importo corrisponde alle dotazioni per il 2007 relative a 45 programmi operativi che non hanno potuto essere adottati nel 2007, principalmente a causa di ritardi nella presentazione alla Commissione. La tabella seguente indica la distribuzione per Fondo dei programmi che hanno subito ritardi.

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Naturalmente rispetto al periodo 2000-2006, i ritardi nella programmazione iniziale per il periodo 2007-2013 sono stati fortemente ridotti. Come illustrato nella tabella comparativa seguente, l'importo che deve essere riprogrammato ad esercizi successivi è stato ridotto dal 20% al 3%.

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Il 72% della riprogrammazione necessaria è dovuta a ritardi nei programmi di sviluppo rurale. Diversi aspetti della programmazione per lo sviluppo rurale hanno appesantito la relativa procedura di approvazione rispetto a quella dei programmi di coesione. In primo luogo, la programmazione per lo sviluppo rurale dev’essere fatta a livello delle misure di sviluppo rurale e richiede pertanto informazioni piuttosto dettagliate, ad esempio sugli aspetti ambientali. In secondo luogo, prima di essere approvato dalla Commissione ogni programma viene presentato per approvazione al Comitato per lo sviluppo rurale. In terzo luogo, un numero significativo di programmi è stato presentato alla Commissione soltanto nella seconda metà del 2007, il che può essere dipeso in parte dall'incertezza dell'esito dei negoziati relativi alla modulazione volontaria nella prima parte del 2007. Infine, altri fattori (come i vincoli istituzionali nazionali e la mancanza di una precedente esperienza di programmazione) possono aver contribuito alla presentazione tardiva dei progetti dei programmi e/o ai ritardi nei chiarimenti sollecitati dalla Commissione.

I ritardi nella programmazione del FESR sono dovuti principalmente al ritardo nella presentazione dei relativi programmi. In alcuni casi il loro contenuto ha reso necessari ulteriori negoziati per migliorarne la coerenza con gli obiettivi comunitari. I negoziati relativi ai quattro programmi IPA ritardati sono avanzati lentamente a causa dell'inevitabile complessità dei negoziati che coinvolgono numerosi paesi, alcuni dei quali paesi terzi. Analoghe difficoltà sono sorte con i programmi dell'ENPI, tra i quali soltanto il programma relativo al Mar Baltico è stato presentato e approvato nel 2007.

Molti dei programmi del FEP sono stati presentati con notevole ritardo (dicembre 2007), per cui è stato impossibile adottarli nel 2007.

La tabella 1a dell'allegato presenta un quadro completo della sottoutilizzazione nel 2007 per obiettivo e per Fondo. L'importo degli stanziamenti sottoutilizzati è stato di 3 525 milioni di euro. Di questo importo, 1 491 milioni di euro sono stati riportati al 2008, dato che le fasi preliminari della procedura d'impegno erano già state completate alla fine del 2007. Rimane quindi un importo di 2 034 milioni di euro, che si propone di trasferire a successivi esercizi del periodo di programmazione, conformemente al punto 48 dell'accordo interistituzionale.

La tabella che segue illustra la riprogrammazione proposta per la rubrica 1b e la rubrica 2[2].

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Il profilo è piuttosto concentrato nel periodo iniziale, tuttavia si tratta di importi modesti in relazione al volume delle dotazioni annuali.

Inoltre la tabella 1b presenta la ripartizione e l'utilizzazione del trasferimento proposto per fondo.

1.3. Incidenza dei trasferimenti proposti sull'evoluzione dei corrispondenti stanziamenti di pagamento.

La riprogrammazione a titolo della rubrica 1b non ha un impatto significativo sul profilo previsto dei pagamenti durante il periodo. Per i programmi di sviluppo rurale (rubrica 2), la riprogrammazione aumenta i pagamenti previsti nel 2008 di 1 014 milioni di euro, ossia l'importo che era stato previsto inizialmente per il 2007. L'incidenza sugli esercizi 2009-2013 sarà marginale.

Tenuto conto del fatto che il bilancio 2008 lascia un margine sufficiente al di sotto del massimale del quadro finanziario, la Commissione non ritiene necessario proporre un adeguamento dei massimali degli stanziamenti di pagamento per il 2008 a seguito della programmazione proposta conformemente al punto 48 dell'AII.

2. MANTENIMENTO DI UNA RELAZIONE ORDINATA TRA STANZIAMENTI DI PAGAMENTO E STANZIAMENTI D'IMPEGNO (PUNTO 18)

Una delle funzioni del quadro finanziario è di garantire un'evoluzione ordinata tra gli impegni e i pagamenti. Questo rapporto è stato stabilito per il periodo di durata del quadro finanziario in base a una serie di previsioni che sono state comunicate ai due rami dell'autorità i bilancio nel maggio 2005. Il massimale annuo degli stanziamenti di pagamento previsto nel quadro finanziario 2007-2013 è stato fissato secondo questo metodo. La Commissione dovrà aggiornare queste previsioni nel 2010 conformemente al disposto del punto 19 dell'Accordo interistituzionale.

Il punto 18 dell'Accordo interistituzionale impegna la Commissione a verificare il massimale globale degli stanziamenti di pagamento stabilito al momento dell'elaborazione del quadro finanziario rispetto all'esecuzione del bilancio del 2007 e al bilancio 2008, e se necessario di apportare gli adeguamenti necessari.

Il profilo degli stanziamenti di pagamento globali presenta un picco nel 2008, seguito da un calo nel 2009. Il picco che si è verificato nel 2008 è stato dovuto in gran parte alla concentrazione prevista dei pagamenti, oltre che alla sovrapposizione tra la fase finale del periodo di programmazione 2000-2006 e la fase iniziale del periodo 2007-2013 per le azioni strutturali. I pagamenti dovrebbero diminuire sostanzialmente nel 2009 a causa della progressiva eliminazione dei rimborsi relativi ai programmi 2000-2006, che compenserà ampiamente l'aumento dei rimborsi relativi alla graduale introduzione dei programmi 2007-2013.

La stima attuale del fabbisogno di stanziamenti di pagamento non rivela la necessità di adeguare il massimale attuale dei pagamenti per il 2009. Secondo le più recenti stime relative alle operazioni strutturali effettuate dai servizi responsabili della politica regionale, il fabbisogno di stanziamenti di pagamento è pienamente compatibile con il massimale dei pagamenti in vigore. Pertanto la Commissione non ravvisa la necessità di presentare, allo stadio attuale, una proposta di adeguamento del massimale degli stanziamenti di pagamento per l'esercizio 2009. Essa continuerà com'è ovvio a sorvegliare da vicino l'evolversi della situazione.

La Commissione perfezionerà le sue stime relative ai pagamenti nel progetto preliminare di bilancio 2009, con riguardo alle operazioni strutturali e a tutte le altre rubriche, in funzione delle necessità effettive, dei principi della disciplina di bilancio e della necessità di conservare un margine sufficiente per gli imprevisti.

Tabella 1: Esecuzione dei Fondi strutturali nel 2007 – Trasferimento degli stanziamenti non utilizzati

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3. ADEGUAMENTO TECNICO DEL QUADRO FINANZIARIO PER IL 2009 ALL’EVOLUZIONE DELL’RNL (PUNTO 16)

La tabella 2 presenta il quadro finanziario per la UE-27 tenuto conto delle condizioni di esecuzione e adeguata per il 2009 (ossia a prezzi correnti e espresso in percentuale dell'RNL sulla base delle ultime previsioni economiche disponibili).

3.1. Cifra totale per il RNL

Secondo le più recenti previsioni disponibili, l’RNL per il 2009 è pari a 13 129 miliardi di euro a prezzi correnti per l’UE-27 (rispetto a 12 547 miliardi di euro per il 2008 e a 11 975 miliardi di euro per il 2007).

Per gli esercizi successivi (2010-2013) l'RNL per l’UE-27 è stato calcolato in base alle proiezioni interne della Commissione relative al tasso medio annuo di crescita in termini reali. Tali proiezioni sono indicative e saranno aggiornate annualmente in base alle più recenti previsioni economiche disponibili.

3.2. Principali risultati dell’adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2009

Il massimale complessivo degli stanziamenti d’impegno per il 2009, tenuto conto delle condizioni di esecuzione (136 211 milioni di euro) è pari all'1,04 % dell’RNL.

Il massimale complessivo corrispondente per gli stanziamenti di pagamento (123 858 milioni) è pari allo 0,94 % dell’RNL. Sulla base delle previsioni economiche più recenti, resta così un margine di 38 941 milioni di euro (0,30 % dell’RNL per l’UE-27) al di sotto del massimale delle risorse proprie dell’1,24%.

3.3. Altri elementi connessi all’adeguamento tecnico

Rubrica 5: (Amministrazione)

Per la rubrica 5, una nota a piè di pagina del quadro finanziario precisa che gli importi a titolo delle spese per le pensioni iscritti sotto al massimale di tale rubrica sono calcolati al netto dei contributi del personale al regime corrispondente, nel limite di 500 milioni (prezzi costanti 2004) per il periodo 2007-2013. Questa disposizione deve essere interpretata come un doppio limite imposto agli importi da dedurre dalle spese per le pensioni ai fini dell’applicazione del massimale della rubrica:

- ogni anno, quest’importo non può essere superiore ai contributi effettivamente iscritti nelle entrate del bilancio;

- il totale cumulato di queste deduzioni sul periodo 2007-2013 non può superare 500 milioni di euro ai prezzi costanti 2004.

Poiché le spese amministrative hanno carattere ricorrente e per evitare di utilizzare all'inizio del periodo un margine che successivamente non sarebbe più interamente disponibile, occorre considerare ogni anno il limite inferiore. Per il 2009 l’importo da dedurre è di 78,0 milioni di euro a prezzi correnti.

Spese al di fuori del quadro finanziario 2007-2013

Una serie di strumenti sono disponibili al di fuori dei massimali di spesa stabiliti nel quadro finanziario 2007-2013. Questi strumenti servono a permettere una reazione rapida in caso di eventi eccezionali o imprevisti, fornendo, entro certi limiti, un margine di flessibilità al di là dei massimali di spesa convenuti:

- la Riserva per aiuti d’urgenza , che può essere mobilitata fino a un importo massimo di 221,0 milioni di euro all’anno a prezzi costanti 2004, o di 244,0 milioni nel 2009 a prezzi correnti;

- il Fondo di solidarietà dell’UE , il cui importo massimo annuo, a prezzi correnti, è pari a 1 miliardo di euro;

- lo Strumento di flessibilità , con un importo massimo annuo, a prezzi correnti, di 200 milioni di euro, oltre alla parte di importi annui non utilizzati del 2007 e del 2008, che possono essere riportati al 2009.

Inoltre sarà possibile mobilitare il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) fino a un massimo di 500 milioni all’anno a prezzi correnti, ricorrendo a ogni margine esistente al di sotto del massimale globale per gli stanziamenti d’impegno dell’esercizio precedente, e/o a impegni annullati dei due esercizi precedenti (ad esclusione di quelli relativi alla rubrica 1b). Per il 2009 ricorrono le condizioni per iscrivere al bilancio l'importo di 500 milioni di euro.

Operazioni fuori bilancio e risorse proprie

Il punto 11, quarto comma, dell’accordo interistituzionale stabilisce che le informazioni relative alle operazioni che non figurano nel bilancio generale, nonché l’evoluzione prevedibile delle diverse categorie di risorse proprie, devono essere presentate in tabelle, a titolo indicativo, e aggiornate annualmente al momento dell’adeguamento tecnico del quadro finanziario.

La tabella 3 presenta queste informazioni aggiornate sulla base delle più recenti stime disponibili. Esse riguardano il Fondo europeo di sviluppo (FES) e la struttura delle risorse proprie.

TABELLA 2: QUADRO FINANZIARIO 2007 -2013 a prezzi correnti

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TABLE 3: PROGRAMMAZIONE INDICATIVA DELLE SPESE NON ISCRITTE NEL BILANCIO GENERALE E PROBABILE EVOLUZIONE DELLE VARIE RISORSE PROPRIE

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Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria[3], in particolare il punto 48,

vista la proposta della Commissione[4],

considerando quanto segue:

(1) A seguito del ritardo nell'adozione di alcuni programmi operativi delle rubriche 1b e 2, un importo di 2 034 milioni di euro a prezzi correnti della dotazione prevista per i Fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale e il Fondo europeo per la pesca non ha potuto essere impegnato nel 2007 né riportato al 2008. In applicazione del punto 48 dell'Accordo interistituzionale, quest'importo deve essere trasferito sugli anni successivi, in aumento dei corrispondenti massimali di spesa degli stanziamenti d'impegno.

(2) L'allegato I dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria deve quindi essere modificato di conseguenza[5],

DECIDONO:

Articolo unico

L'allegato I dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria è sostituito dall'allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

QUADRO FINANZIARIO 2007-2013

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[1] Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006

[2] Gli importi che figurano nella tabella sono indicati in euro, poiché la programmazione della rubrica 1b, dello sviluppo rurale e del Fondo europeo per la pesca viene fatta in euro. Tuttavia, l'adeguamento dei massimali annuali del quadro finanziario è espresso in milioni di euro, da cui la necessità degli arrotondamenti.

[3] GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. modificato dalla decisione 2008/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2007, recante modifica dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale, GU L 6 del 10.1.2008, pag. 7.

[4] GU COM xxx, xx.xx.2008

[5] A tal fine, le cifre indicate a prezzi correnti sono convertite in prezzi 2004.