52008PC0145

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio in merito all'adozione di un regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari /* COM/2008/0145 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 11.3.2008

COM(2008) 145 definitivo

2006/0143 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio in merito all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari

(presentata dalla Commissione)

2006/0143 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio in merito all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari

1. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2006) 0423 def. - 2006/0143(COD)): | 28 luglio 2006. |

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: | 25 aprile 2007. |

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: | 10 luglio 2007. |

Data di trasmissione della proposta modificata: Data dell'accordo politico: | 24 ottobre 2007. 17 dicembre 2007. |

Data di adozione della posizione comune: | 10 marzo 2008. |

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Nel quadro dell'azione intrapresa per migliorare la normativa comunitaria sulla base del concetto "dell'azienda agricola alla tavola", la Commissione ha annunciato nel Libro bianco sulla sicurezza alimentare la sua intenzione di aggiornare e completare la legislazione in vigore in materia di additivi e aromi alimentari e di emanare disposizioni specifiche riguardanti gli enzimi.

La presente proposta mira a garantire il buon funzionamento del mercato interno, assicurando allo stesso tempo un livello elevato di protezione della salute umana per quanto riguarda gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari.

A questo scopo, essa intende istituire una procedura di autorizzazione uniforme, centralizzata, efficace, appropriata e trasparente basata su una valutazione dei rischi effettuata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e su un sistema di gestione dei rischi nel quale la Commissione interviene nell'ambito della procedura del comitato di regolamentazione. La proposta affida alla Commissione, sulla base delle valutazioni scientifiche dell'EFSA, il compito di istituire e aggiornare un elenco comunitario generale per ogni categoria di sostanze interessate. L'inclusione di una sostanza in uno di questi elenchi implica che il suo uso sia autorizzato in modo generale per tutti gli operatori della Comunità.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1. Osservazione di carattere generale

La Commissione sostiene la posizione comune adottata dal Consiglio il 10 marzo 2008. Essa risulta in linea con gli obiettivi e l'approccio adottati nella proposta iniziale della Commissione e rispecchia i principi di diversi emendamenti proposti dal Parlamento europeo.

3.2. Emendamenti del Parlamento europeo in prima lettura

Emendamenti accolti dalla Commissione e in linea con la posizione comune

Riguardo al campo d'applicazione della proposta di regolamento relativo a una procedura uniforme di autorizzazione, la posizione comune (articolo 1) chiarisce che non si applica agli aromatizzanti di affumicatura rientranti nel regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio. In questo modo si risponde all'emendamento 12 formulato dal Parlamento europeo (PE) in prima lettura.

Per quanto attiene alla riservatezza, la posizione comune chiarisce che tutte le informazioni connesse con la sicurezza di una sostanza, compresi i dati tossicologici, gli studi sulla sicurezza e i dati grezzi, non dovrebbero essere riservate (considerando 16). Questa modifica tiene conto delle considerazioni di cui all'emendamento 8 del PE.

La posizione comune (articolo 6, paragrafo 3) chiarisce che la scadenza per la presentazione del parere dell'EFSA può essere prorogata anche quando i richiedenti presentano informazioni supplementari di propria iniziativa, ma tale possibilità di proroga va limitata alle circostanze eccezionali di cui all'articolo 10. Questa modifica è coerente con l'emendamento 25 del PE.

Gli articoli 8, 10 e 12, paragrafo 3 della posizione comune sono stati modificati per rafforzare la trasparenza , e questi cambiamenti comprendono gli emendamenti 27, 28 e 32 del PE.

I considerando 21, 22, 23 e 24 e gli articoli 7 e 14 sono stati modificati nella posizione comune per introdurre la procedura di regolamentazione con controllo e per allineare in generale la proposta di regolamento alla decisione 2006/512/CE del Consiglio che modifica la decisione 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Dette disposizioni sono coerenti con gli emendamenti 34, 35, 36 e 37 del PE sullo stesso argomento, la differenza però sta nel fatto che la posizione comune prevede in alcuni casi il ricorso alla riduzione dei periodi di tempo. Questo aspetto non si ritrova nella proposta modificata della Commissione, ad eccezione della procedura d'urgenza introdotta nei casi di rischio particolare per la salute umana.

Emendamenti non inseriti nella posizione comune ma accolti dalla Commissione nella proposta modificata, in quanto tali o previa riformulazione

Il PE ha chiarito nell'emendamento 1 che nel perseguimento delle politiche comunitarie occorre garantire anche un elevato livello di protezione dell' ambiente . Questo principio è già sancito nella legislazione alimentare generale (regolamento (CE) n. 178/2002) e l'emendamento è stato accolto dalla proposta modificata della Commissione.

Gli emendamenti 3, 9, 10, 19 e 21 del PE rafforzano le disposizioni relative alla trasparenza e all'informazione che erano già alla base della proposta della Commissione e sono quindi stati accolti nella proposta modificata.

L'emendamento 22 del PE prolunga il periodo in cui l'EFSA può esprimere un parere, portandolo da sei a nove mesi. L'emendamento è stato accolto nella proposta modificata.

Gli emendamenti 2 e 6 sono principalmente di natura redazionale e gli emendamenti 4 e 5 chiariscono rispettivamente che i criteri fissati da ciascuna normativa settoriale in campo alimentare devono essere soddisfatti affinché una sostanza possa essere autorizzata, e che la valutazione scientifica delle sostanze dev'essere indipendente. Questi emendamenti sono stati fatti propri dalla proposta modificata della Commissione.

3.3. Nuove disposizioni introdotte dal Consiglio

Contrariamente al PE, il Consiglio ha mantenuto il termine di nove mesi in cui la Commissione deve presentare un progetto di provvedimento volto ad aggiornare l'elenco comunitario dopo la formulazione del parere dell'EFSA. Tuttavia, per motivare questo termine, il Consiglio ha introdotto nella posizione comune il considerando 9, il quale specifica che il periodo di nove mesi è necessario, in alcuni casi, affinché la Commissione possa garantire un'adeguata consultazione delle parti interessate. Il termine ovviamente può anche essere più ravvicinato, a seconda della natura del progetto di provvedimento. Il considerando 10 della posizione comune specifica ulteriormente le scadenze della procedura. Questi emendamenti sono in linea con la proposta della Commissione e possono essere accolti.

La posizione comune (considerando 12) specifica che fra gli altri fattori legittimi da considerare durante la decisione di gestione del rischio per l'inserimento o no di una sostanza nell'elenco comunitario si trovano aspetti di natura societale, economica, tradizionale, etica e ambientale nonché la realizzabilità dei controlli. Questi fattori sono già indicati nella legislazione alimentare generale, per cui la loro ripetizione nella proposta di regolamento rafforza la proposta iniziale e può essere accettata dalla Commissione.

Diverse modifiche agli articoli 2, 3, 6, e 9 sono principalmente di natura redazionale e chiariscono aspetti pratici della procedura di autorizzazione e il ruolo dei diversi soggetti coinvolti. Alcune modifiche degli articoli 12 e 15 sono di natura tecnica e aumentano la precisione della proposta di regolamento. Dette modifiche sono coerenti con lo spirito della proposta e possono essere accolte.

4. CONCLUSIONE

La Commissione è del parere che la posizione comune rispetti appieno gli elementi fondamentali della sua proposta iniziale e lo spirito di molti degli emendamenti formulati dal Parlamento europeo in prima lettura.

Di conseguenza, essa è d'accordo con la posizione comune adottata dal Consiglio all'unanimità.