52008PC0136

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 881/2004 che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea /* COM/2008/0136 def. - COD 2006/0274 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 7.3.2008

COM(2008) 136 definitivo

2006/0274 (COD)

COMUNICA ZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla

posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 881/2004 che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea

2006/0274 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla

posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 881/2004 che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea

CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2006) 785 definitivo – 2006/0274 COD): | 13.12.2006 |

Data del parare del Comitato economico e sociale europeo: | 11.7.2007 |

Data del parare del Parlamento europeo in prima lettura: | 29.11.2007 |

Data di adozione della posizione comune all'unanimità: | 3.3.2008 |

OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Il 13 dicembre 2006 la Commissione europea ha adottato una serie di misure per favorire il rilancio delle ferrovie eliminando gli ostacoli alla circolazione dei treni sulla rete ferroviaria europea.

La Commissione ha avviato questa iniziativa perseguendo due obiettivi principali:

- agevolare la libera circolazione dei treni all'interno dell'UE rendendo più trasparenti ed efficienti le procedure di messa in servizio delle locomotive e

- semplificare il contesto normativo consolidando e riunendo le direttive sull'interoperabilità ferroviaria.

Una delle misure previste consiste nel modificare il regolamento che ha istituito l'Agenzia ferroviaria europea per aggiungere nuovi compiti al fine di agevolare la libera circolazione dei treni. In particolare, si tratta di:

- elaborare un documento di riferimento che permetta di stabilire una corrispondenza fra le normative nazionali applicate dagli Stati membri per la messa in servizio del materiale rotabile;

- organizzare i lavori della rete di autorità nazionali di sicurezza per ridurre progressivamente la quantità di norme nazionali imposte da ogni Stato e identificare quelle che possono essere considerate equivalenti;

- fornire pareri tecnici su richiesta delle autorità nazionali di sicurezza o della Commissione.

D'altra parte, in occasione della modifica del regolamento e sulla base dell'esperienza maturata a seguito dell'istituzione dell'Agenzia è parso ragionevole precisarne alcuni compiti, con particolare riferimento all'introduzione del sistema ERTMS ( European Rail Traffic Management System ) e dei registri del materiale rotabile.

OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

Le tre istituzioni hanno cercato di giungere rapidamente a un accordo su questo dossier in prima lettura. Tuttavia, ciò non è stato possibile a causa delle richieste del Parlamento europeo, che riguardavano principalmente il ruolo dell'Agenzia rispetto alle autorità nazionali di sicurezza. La posizione comune del Consiglio, adottata all'unanimità, è conforme agli obiettivi essenziali e alla filosofia alla base della proposta della Commissione.

Inoltre, la posizione comune del Consiglio integra già una parte degli emendamenti adottati dal Parlamento europeo in prima lettura e assicura la coerenza necessaria con la rifusione delle direttive relative all'interoperabilità ferroviaria (proposta COM(2006)783 definitivo – 2006/273 (COD)), che è stata oggetto di un accordo in prima lettura.

OSSERVAZIONI DETTAGLIATE DELLA COMMISSIONE

Emendamenti del Parlamento europeo accolti dalla Commissione e inseriti integralmente o parzialmente nella posizione comune

L'intero emendamento 2 tranne il penultimo paragrafo, in quanto spetta all'Agenzia e al gruppo di lavoro che deve essere istituito organizzare i lavori in funzione dell'importanza dei diversi parametri.

L'emendamento 3, anche se sarebbe più opportuno non fissare una data in termini assoluti ma collegare la scadenza all'entrata in vigore del regolamento.

L'emendamento 7 in sintonia con l'accordo in prima lettura sulla proposta di rifusione delle direttive relative all'interoperabilità ferroviaria.

Per quanto riguarda l 'emendamento 9, il principio della proroga dei contratti di agenti temporanei assunti dall'Agenzia ferroviaria permette di garantire la continuità del servizio, ma tale principio dovrebbe essere previsto solo per i primi dieci anni di attività dell'Agenzia, in quanto verso il 2010 la maggioranza dei contratti attualmente in vigore sarà scaduta. In effetti, dopo il 2010 le scadenze dei contratti saranno scaglionate e quindi sarà possibile garantire una migliore continuità del servizio.

Emendamenti del Parlamento europeo respinti dalla Commissione e non inseriti integralmente o parzialmente nella posizione comune

L'emendamento 1 incide sulla possibilità per il direttore esecutivo di istituire i gruppi di lavoro ritenuti necessari per svolgere la propria missione. Questa funzione fa parte delle competenze generali descritte all'articolo 30 del regolamento che istituisce l'Agenzia.

Per quanto riguarda l'emendamento 4 , occorre notare che nell'ambito delle trattative che hanno portato a un accordo in prima lettura sulla proposta di rifusione delle direttive relative all'interoperabilità ferroviaria, le tre istituzioni hanno concordato un emendamento che prevede la preparazione di una relazione da parte della Commissione sulle possibili modalità di cooperazione fra le autorità nazionali di sicurezza e l'Agenzia. Prima di adottare la soluzione proposta dall'emendamento 4, sarebbe quindi opportuno studiare la questione con maggiore attenzione.

L'emendamento 5: è prematuro chiedere all'Agenzia ferroviaria di fornire un parere tecnico su una decisione negativa presa dall'autorità di sicurezza in merito al rilascio di un certificato o di un'autorizzazione di sicurezza (le possibilità di ricorso previste nell'attuale versione della direttiva non sembrano insufficienti o problematiche). Invece, il nuovo articolo 21 bis previsto nel testo della posizione comune permette di chiarire i diversi compiti dell'Agenzia in merito al suo ruolo nei progetti ERTMS. Anche l'emendamento 8 riguarda quest'ultimo punto.

L'emendamento 6, in quanto l'articolo 16 bis deve essere coerente con le disposizioni che saranno adottate nella modifica della direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie ((proposta COM(2006) 784 definitivo – 2006/272 (COD)). Questo articolo deve essere conforme al nuovo approccio in materia di armonizzazione tecnica e di valutazione della conformità e ai recenti lavori dell'Agenzia in materia di SMS (Safety Management System, sistema di gestione della sicurezza). D'altra parte, non si può anticipare l'esito della valutazione di impatto che dovrà essere eseguita dall'Agenzia né fissare nella legislazione un modello commerciale che può ancora subire un'evoluzione.

CONCLUSION E

LA COMMISSION e ritiene che la posizione comune adottata il 3 marzo 2008 all'unanimità contribuisce agli obiettivi essenziali e alla filosofia della propria proposta e può pertanto sostenerla.