52008PC0132




[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 11.3.2008

COM(2008) 132 definitivo

2008/0052 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all’approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione ONU/CEE sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero firmata a Espoo nel 1991

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La Convenzione ONU/CEE del 1991 sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (“la convenzione di Espoo”), ha istituito, basandosi sulla normativa esistente in materia di VIA, una serie di procedure per la consultazione delle Parti che possano essere interessate dagli effetti ambientali transfrontalieri dei progetti proposti. La convenzione di Espoo è entrata in vigore nel 1997. La Comunità europea l’ha firmata il 26 febbraio 1991 e ratificata il 24 giugno 1997. Le sue disposizioni principali sono state attuate dalla direttiva 97/11/CE.

La possibilità di evitare gli effetti ambientali nocivi di determinati progetti può essere compromessa da decisioni assunte in precedenza al livello della definizione delle politiche o della programmazione. Vi è quindi ampio consenso sulla necessità di procedere a una siffatta valutazione a questi livelli. Questo processo è generalmente noto come “valutazione ambientale strategica” (VAS – Strategic environmental assessment o SEA). Proprio per questo motivo, la convezione di Espoo imponeva già alle parti di adoperarsi, nella misura necessaria, per applicare i principi della valutazione di impatto ambientale alle politiche, ai piani e ai programmi .

La normativa UE in tema di VAS è contenuta nella direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (direttiva VAS). Questa direttiva si applica ad un gran numero di piani e programmi e stabilisce alcuni requisiti specifici per la valutazione degli effetti ambientali e le relazioni. Il provvedimento contiene anche disposizioni relative agli effetti transfrontalieri che si ispirano ad analoghe disposizioni della convenzione di Espoo.

La quinta Conferenza ministeriale “Un ambiente per l’Europa”, che si è svolta nel maggio 2003 a Kiev in Ucraina, ha adottato il protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla convezione ONU/CEE di Espoo del 1991 sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (protocollo VAS). La Commissione, a nome della Comunità europea, ha firmato il protocollo VAS il 21 maggio 2003.

Gli obiettivi del protocollo sono indicati nel suo articolo 1. Loro finalità è istituire un livello elevato di tutela dell’ambiente e della salute e contribuire a integrare le considerazioni ambientali e sanitarie nelle misure e negli strumenti a favore dello sviluppo sostenibile.

Le disposizioni sostanziali del protocollo si suddividono in tre categorie.

In primo luogo, il protocollo detta una serie di disposizioni generali in tema di assistenza e consulenza al pubblico, di riconoscimento e sostegno alle organizzazioni che promuovono la tutela dell’ambiente e della salute, di promozione degli obiettivi del protocollo sul piano internazionale e prevede che le persone che esercitano i propri diritti ai sensi del protocollo stesso non possono essere penalizzate o discriminate per motivi basati sulla loro cittadinanza o per altri motivi.

Una seconda categoria di disposizioni riguarda la valutazione ambientale alla quale devono essere assoggettati alcuni piani e programmi. Questi piani e programmi sono suddivisi in due gruppi: il primo (articolo 4, paragrafo 2) contiene i piani e i programmi che devono obbligatoriamente essere oggetto di valutazione (vi sono limitate eccezioni); il secondo gruppo (articolo 4, paragrafo 3) si riferisce ai piani e ai programmi la cui valutazione viene effettuata quando le Parti li ritengano portatori di probabili effetti significativi sull’ambiente e sulla salute. Il protocollo disciplina minuziosamente le varie tappe della valutazione ambientale.

In terzo luogo, il protocollo fa proprie alcune disposizioni della convezione di Espoo relative alle politiche e detta alcuni obblighi riguardo alle politiche e alle misure legislative. Le Parti hanno l’obbligo di “ adopera[rsi] per assicurare che le questioni ambientali e sanitarie siano considerate ed integrate in modo congruo ” nell’elaborazione delle proprie proposte programmatiche e legislative che possono avere effetti ambientali e sanitari significativi . Nel far questo le Parti devono prendere in considerazione “ i principi e gli elementi pertinenti ” del protocollo. Devono determinare, se necessario, le modalità pratiche per la presa in considerazione e l’integrazione delle questioni ambientali e sanitarie ai sensi del paragrafo 1 e riferire alla riunione delle Parti della Convenzione in merito alla loro applicazione. La Comunità europea, in armonia con la sua strategia a favore dello sviluppo sostenibile e con il suo piano d’azione per una migliore regolamentazione, intende dare attuazione all’articolo 13 del protocollo alla convenzione di Espoo attraverso le procedure di valutazione dell’impatto quali definite nelle sue comunicazioni sulla valutazione d’impatto[1]; entrambe le comunicazioni tengono conto in modo equilibrato delle componenti economiche, sociali ed ecologiche dello sviluppo sostenibile.

Nel testo del protocollo i termini “ambiente” o “ambientale” sono sempre accompagnati dal termine “e sanitario” (“ including health ” / “ y compris de la santé ”). La salute umana già figura tra gli aspetti ambientali in merito ai quali le relazioni ambientali prescritte dalla direttiva VAS devono fornire informazioni. Grazie all’integrazione, nel protocollo, del riferimento alla salute, si conferisce maggior peso ad un aspetto dell’ambiente che spesso è trascurato nelle attuali relazioni ambientali. Al riguardo, è opportuno sottolineare che il protocollo non prescrive l’effettuazione di una valutazione sanitaria. Ciò risulta peraltro chiaramente dalla definizione dell’espressione “ effetto ambientale e sanitario ” (articolo 2, n. 7) che ricomprende, essenzialmente, gli stessi fattori ambientali in merito ai quali le relazioni d’impatto ambientale previste dalla direttiva devono fornire informazioni.

Per l’Unione europea il protocollo assume rilievo per vari motivi. La CE e i suoi Stati membri hanno svolto un ruolo trainante nello sviluppo del concetto e nella pratica applicazione della valutazione ambientale strategica; è quindi opportuno che essi confermino il loro sostegno ratificando il protocollo.

Dopo la ratifica del protocollo la Comunità avrà l’obbligo di osservarne le prescrizioni nella misura in cui le sue attività rientrino nell’ambito di applicazione del protocollo stesso. Con la ratifica da parte della CE e dei suoi Stati membri si raggiungerà un numero di ratifiche sufficienti affinché il protocollo entri in vigore (per la sua entrata in vigore occorrono infatti sedici ratifiche).

Sulla base delle considerazioni precedenti è opportuno che la Comunità approvi (articolo 1) il protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla convezione di Espoo sulla valutazione di impatto ambientale in un contesto transfrontaliero.

2008/0052 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all’approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione ONU/CEE sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero firmata a Espoo nel 1991

IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione[2],

visto il parere del Parlamento europeo[3],

considerando quanto segue:

(1) Il 21 maggio 2003, in occasione della quinta Conferenza ministeriale “Un ambiente per l’Europa” svoltasi a Kiev, in Ucraina, i giorni 21-23 maggio 2003, la Commissione, a nome della Comunità europea[4] ha firmato il protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione ONU/CEE sulla valutazione d’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero firmata ad Espoo nel 1991.

(2) Il protocollo contribuisce alla tutela dell’ambiente istituendo una serie di disposizioni per la valutazione dei probabili effetti significativi sull’ambiente e sulla salute di piani e programmi e, nella misura opportuna, delle politiche e della legislazione, integrando in tal modo le questioni ambientali e sanitarie nelle misure e negli strumenti a favore dello sviluppo sostenibile.

(3) È opportuno che il protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione ONU/CEE sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, firmata a Espoo nel 1991, sia approvato,

DECIDE:

Articolo 1

1. Il protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione di Espoo sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero è approvato a nome della Comunità europea.

2. Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione del protocollo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite che funge da depositario ai sensi dell’articolo 22 del protocollo stesso.

2. In pari tempo, la persona o le persone designate provvederanno al deposito della dichiarazione di competenza prevista nell’allegato alla presente decisione, compre prescritto dall’articolo 23, n. 5 del protocollo.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio

Il Presidente

[…]

ALLEGATO

Dichiarazione fatta dalla Comunità europea ai sensi dell’articolo 23, n. 5 del protocollo sulla valutazione ambientale strategica.

La Comunità europea dichiara che, ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare dell’articolo 175, paragrafo 1, essa è competente a concludere accordi internazionali e ad applicare gli obblighi che da questi discendono, che contribuiscono al perseguimento dei seguenti obiettivi:

– salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente,

– protezione della salute umana,

– utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,

– promozione, sul piano internazionale, di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale.

Inoltre, la Comunità europea dichiara di avere già adottato strumenti giuridici che disciplinano materie coperte dal presente protocollo, tra i quali la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, la cui applicazione da parte dei suoi Stati membri è obbligatoria, e che comunicherà e terrà aggiornati, come opportuno, un elenco di questi strumenti normativi presso il depositario, conformemente a quanto disposto dall’articolo 23, n. 5 del protocollo.

La Comunità europea è responsabile dell’adempimento degli obblighi risultanti dal protocollo che sono disciplinati dal diritto comunitario.

L’esercizio delle competenze comunitarie è, per sua natura, in costante evoluzione.

[1] Comunicazione sulla valutazione d’impatto (COM (2002) 276 definitivo); comunicazione “Una migliore regolamentazione per la crescita e l’occupazione nell’Unione europea” COM(2005)97 del 16 marzo 2005; Commission Guidelines on Impact Assessment as updated on 15 March 2006; “Better Regulation and enhanced Impact Assessment” (Legiferare meglio grazie a studi d’impatto di migliore qualità) (28 giugno 2007).

[2] GU C […] del […], pag. […].

[3] GU C […] del […], pag. […].

[4] Decisione del consiglio del 19 maggio 2003