52008PC0119




[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 26.2.2008

COM(2008) 119 definitivo

2007/0143 (COD)

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa all'assicurazione sulla vita relativa all'accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e al loro esercizio (SOLVIBILITÀ II) (rifusione)

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE

1. OSSERVAZIONI GENERALI

Il 10 luglio 2007 la Commissione ha adottato la proposta COM (2007)361 (proposta di direttiva Solvibilità II) che consiste nella rifusione di 13 direttive esistenti nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione con l'aggiunta di nuove disposizioni in materia di solvibilità ("Solvibilità II").

Nel frattempo la direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario[1] è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale ed è entrata in vigore il 21 settembre 2007, ovvero dopo la data in cui la proposta di rifusione è stata presentata all'autorità legislativa. La direttiva 2007/44/CE ha modificato taluni articoli delle direttive 92/49/CEE, 2002/83/CE e 2005/68/CE. Di conseguenza esistono evidenti discrepanze tra i testi delle direttive 92/49/CEE, 2002/83/CE e 2005/68/CE e le parti corrispondenti di rifusione della proposta di direttiva Solvibilità II.

Inoltre nel dicembre 2007 è stato raggiunto un accordo politico in sede di Consiglio e di Parlamento europeo sul regolamento "Roma I", che ha per oggetto la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e che influisce sulle disposizioni riguardanti la legge applicabile e le condizioni dei contratti di assicurazione diretta nella parte di rifusione della proposta di direttiva Solvibilità II.

Alla luce di quanto precede la Commissione ha deciso di sostituire la proposta di direttiva Solvibilità II adottata nel luglio 2007 con una proposta modificata.

2. APPROCCIO LEGISLATIVO E BASE GIURIDICA

a) Approccio legislativo

Le 14 direttive seguenti in materia di assicurazione vita, di assicurazione non vita, di riassicurazione, di gruppi assicurativi e di liquidazione delle imprese di assicurazione sono state rifuse in un testo unico in occasione dell'introduzione delle modifiche richieste dal passaggio al nuovo regime di solvibilità II:

- direttiva 64/225/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, volta a sopprimere in materia di riassicurazione e di retrocessione le restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi[2];

- prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita[3];

- direttiva 73/240/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, intesa a sopprimere le restrizioni alla libertà di stabilimento in materia di assicurazioni dirette diverse dall'assicurazione sulla vita[4];

- direttiva 76/580/CEE, del 29 giugno 1976, che modifica la direttiva 73/239/CEE del Consiglio recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita[5];

- direttiva 78/473/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1978, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di coassicurazione comunitaria[6];

- direttiva 84/641/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1984, che modifica, per quanto riguarda in particolare l'assistenza turistica, la prima direttiva 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita[7];

- direttiva 87/344/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione tutela giudiziaria[8];

- seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva 73/239/CEE[9];

- direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (terza direttiva assicurazione non vita)[10];

- direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo[11];

- direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione[12];

- direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 relativa all'assicurazione sulla vita[13];

- direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione[14];

- direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario[15].

Dato che una riscrittura integrale delle vigenti direttive sarebbe andata al di là delle esigenze di una rifusione, questa segue la struttura delle vigenti direttive in materia di (ri-)assicurazione. Le nuove disposizioni del regime solvibilità II sono state pertanto introdotte nei diversi capi e titoli del progetto di direttiva e sono evidenziate in grigio. Nessuna modifica sostanziale è stata introdotta nelle vigenti direttive oggetto della rifusione, ad eccezione delle modifiche necessarie per l'introduzione del nuovo regime di solvibilità.

La proposta applica la "tecnica della rifusione" (accordo interistituzionale 2002/C 77/01) che permette di introdurre modifiche sostanziali alla vigente legislazione senza una direttiva di modifica distinta. La tecnica della rifusione riduce la complessità e rende la legislazione UE più accessibile e comprensibile. Numerose disposizioni delle vigenti direttive sono anche oggetto di modifiche non sostanziali, miranti a migliorare la struttura e la leggibilità. Gli articoli o le parti di articoli diventati obsoleti sono stati cancellati. Tutte le modifiche sono chiaramente indicate nel testo.

Le nuove disposizioni in materia di solvibilità sono basate su principi e seguono la struttura a 4 livelli dell'architettura Lamfalussy per i servizi finanziari. I principi saranno sviluppati ulteriormente tramite misure di esecuzione. Grazie all'architettura Lamfalussy, il nuovo regime di solvibilità potrà tenere il passo con l'evoluzione del mercato, il progresso tecnologico e gli sviluppi a livello internazionale della regolamentazione in materia contabile e (ri-)assicurativa.

b) Base giuridica

Le proposte si basano sull'articolo 47, paragrafo 2 e sull'articolo 55 del trattato CE, che costituiscono la base giuridica delle misure comunitarie miranti a completare il mercato interno dei servizi finanziari. Lo strumento scelto è la direttiva, dato che essa rappresenta lo strumento legislativo più adeguato per raggiungere gli obiettivi. Le nuove disposizioni proposte non vanno al di là di quanto necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

L'ambito di applicazione delle direttive vigenti non è stato modificato. La proposta, pertanto, si applica a tutte le imprese di assicurazione vita e non vita, nonché alle imprese di riassicurazione. Tuttavia, l'esclusione delle piccole mutue è stata estesa a tutte le piccole imprese di assicurazione definite all'articolo 4, indipendentemente dalla loro forma giuridica. La direttiva non si applica ai fondi pensione disciplinati dalla direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003[16], relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali. Un riesame della direttiva è previsto per il 2008. La Commissione valuterà allora se e in che modo possano o debbano essere elaborati requisiti di solvibilità per i fondi pensione. La direttiva non modifica neanche il regime applicabile ai conglomerati finanziari. Se dovessero tuttavia emergere problemi, questi saranno affrontati nel corso del riesame della direttiva sui conglomerati finanziari (2002/87/CE), previsto nel 2008.

4. COMMENTI AGLI ARTICOLI

I commenti si riferiscono unicamente agli articoli nuovi o che sono stati modificati a seguito dell'introduzione delle nuove disposizioni in materia di solvibilità e a quelli riguardanti le modifiche introdotte dalla proposta modificata rispetto alla proposta di direttiva Solvibilità II adottata il 10 luglio 2007.

SOLVIBILITÀ II

1. Requisiti qualitativi e vigilanza

I requisiti qualitativi e le disposizioni in materia di vigilanza applicabili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione ("pilastro II del quadro solvibilità II") sono enunciati in due sezioni, relative rispettivamente alle autorità di vigilanza e alle disposizioni generali, e al sistema di governance .

Autorità di vigilanza e disposizioni generali – Articoli da 27 a 38

Obiettivo principale della vigilanza – Articolo 27

Obiettivo principale della regolamentazione e della vigilanza in materia di (ri-)assicurazione e l'adeguata tutela dei contraenti. Altri obiettivi, quali la stabilità finanziaria o la stabilità e la correttezza dei mercati dovrebbero altresì essere presi in considerazione, senza tuttavia compromettere l'obiettivo principale.

Principi generali della vigilanza – Articolo 28

La vigilanza sarà basata su un approccio prospettico e orientato al rischio. Il regime solvibilità II adotta pertanto un approccio economico basato sul rischio che consente un regime che riflette il profilo di rischio reale dell'impresa di (ri-)assicurazione. Il sistema dovrebbe basarsi su principi economici solidi e utilizzare in maniera ottimale le informazioni fornite dai mercati finanziari.

Si è prestata particolare attenzione ad evitare che il nuovo regime di solvibilità sia troppo oneroso per le imprese di (ri-)assicurazione di piccole e medie dimensioni. Grande importanza viene pertanto attribuita al principio di proporzionalità, che si applica a tutti i requisiti imposti dalla presente direttiva, ma in particolare all'applicazione dei requisiti quantitativi e qualitativi del regime di solvibilità e delle disposizioni in materia di vigilanza. Esso sarà ulteriormente precisato nelle misure di esecuzione.

Trasparenza e responsabilità – Articolo 30

La trasparenza e la responsabilità contribuiscono alla legittimità e all'integrità delle autorità di vigilanza e alla credibilità del sistema di vigilanza. Il presente articolo dispone pertanto che le autorità di vigilanza svolgano i loro compiti in modo trasparente e siano tenute a renderne conto. La comunicazione al pubblico di informazioni favorisce la trasparenza e consente un confronto significativo degli approcci adottati dagli Stati membri. Un aspetto importante della trasparenza e della responsabilità sono procedure trasparenti per la nomina e la revoca dei membri degli organi di governo e di gestione delle autorità di vigilanza.

I poteri di vigilanza – Articolo 34

Per assicurare una vigilanza efficace, le autorità di vigilanza devono disporre di tutti i poteri necessari allo svolgimento dei loro compiti. L'articolo 34 dispone pertanto che gli Stati membri assicurino che le autorità di vigilanza abbiano il potere di adottare le misure per assicurare che le imprese rispettino i requisiti regolamentari fissati dalla direttiva e per prevenire eventuali irregolarità o porvi rimedio. In questo contesto, è particolarmente importante che le autorità di vigilanza dispongano anche di poteri di vigilanza sulle attività esternalizzate e subesternalizzate. Tutti i poteri di vigilanza sono esercitati in modo tempestivo e proporzionato.

Perché la vigilanza sia efficace, sono essenziali sia la vigilanza ispettiva che quella cartolare; alle autorità di vigilanza vengono pertanto conferiti i poteri di effettuare ispezioni in loco nei locali dell'assicuratore o del riassicuratore.

Procedura di valutazione della vigilanza – Articolo 36

L'inosservanza dei requisiti qualitativi e quantitativi può avere conseguenze gravi per la solidità finanziaria di un assicuratore o riassicuratore. La valutazione della vigilanza mira pertanto a individuare le imprese che in ragione delle loro caratteristiche finanziarie, organizzative o di altra natura presentano un profilo di rischio più elevato.

Nel quadro della procedura di valutazione della vigilanza, le autorità di vigilanza esaminano e valutano le strategie, i processi e le procedure di segnalazione stabiliti dagli assicuratori e dai riassicuratori per conformarsi alla direttiva, i rischi ai quali l'impresa è o potrebbe essere esposta e la sua capacità di valutarli. La valutazione della vigilanza include anche una valutazione della capacità dei metodi e delle pratiche delle imprese di individuare possibili eventi o cambiamenti futuri delle condizioni economiche che potrebbero avere effetti negativi sulla loro situazione finanziaria globale. Per assicurare l'efficacia della procedura di valutazione della vigilanza, è importante conferire alle autorità di vigilanza i poteri per rimediare alle debolezze e carenze individuate nel corso della valutazione della vigilanza, ivi compresa la verifica del seguito dato alle loro conclusioni.

È inoltre essenziale che le autorità di vigilanza dispongano di idonei strumenti di sorveglianza che consentano loro di individuare un eventuale deterioramento della situazione finanziaria di un'impresa e di porvi rimedio. I risultati della procedura di valutazione della vigilanza sono molto utili alle autorità di vigilanza in quanto consentono loro di fissare le priorità per l'attività futura, di assicurare un adeguato livello di coerenza negli approcci prudenziali tra autorità di vigilanza e di fornire un riscontro alle imprese.

Maggiorazione del capitale – Articolo 37

Per quanto riguarda l'adeguatezza dei requisiti quantitativi nel settore (ri-)assicurativo il punto di partenza è il requisito patrimoniale di solvibilità. Pertanto, solo in circostanze eccezionali rigorosamente definite le autorità di vigilanza possono imporre alle imprese di (ri-)assicurazione, in esito alla procedura di valutazione della vigilanza, di dotarsi di più capitale. Anche se la formula standard mira a cogliere il profilo di rischio della maggior parte delle imprese di (ri-)assicurazione della Comunità, vi potrebbero essere casi in cui l'approccio standardizzato potrebbe non riflettere interamente il profilo di rischio specifico di un'impresa.

In caso di deficienze sostanziali del modello interno completo o parziale (cfr. infra, punto 4) o di carenze importanti del sistema di governance , è essenziale che le autorità di vigilanza assicurino che l'impresa interessata compia tutti gli sforzi per rimediare alle deficienze che hanno portato all'imposizione di una maggiorazione del capitale ai fini della tutela dei contraenti. Le autorità di vigilanza devono esaminare almeno una volta all'anno i progressi compiuti dall'impresa nella correzione delle deficienze constatate. Soltanto nel caso in cui il profilo di rischio dell'impresa si discosti in misura significativa e l'attuazione di un modello interno completo o parziale risulti insufficiente, la maggiorazione del capitale può avere carattere permanente.

L'approccio economico più armonizzato adottato per il settore (ri-)assicurativo rispetto alla direttiva sui requisiti patrimoniali giustifica un approccio più armonizzato degli aumenti di capitale.

Responsabilità dell'organo amministrativo o direttivo – Articolo 40

Le imprese di (ri-)assicurazione saranno tenute a rispettare principi piuttosto che disposizioni, il che attribuisce maggiore responsabilità alla direzione rispetto al regime attuale.

La direttiva stabilisce chiaramente che la responsabilità ultima dell'osservanza della presente direttiva da parte dell'impresa spetta all'organo amministrativo o direttivo dell'impresa.

Sistema di governance – Articoli da 41 a 49

Sistema di governance e requisiti generali – Articolo 41

È essenziale garantire la coerenza dei requisiti in materia di governance nei settori bancario, mobiliare e (ri-)assicurativo. I requisiti in materia di governance fissati nella presente direttiva mirano a realizzare tale obiettivo.

Rigorosi requisiti in materia di governance sono il prerequisito di un regime di solvibilità efficiente. Piuttosto che tramite requisiti quantitativi, alcuni rischi non possono essere affrontati se non fissando requisiti di governance . Un solido sistema di governance è pertanto di importanza fondamentale per l'adeguata gestione dell'impresa di assicurazione, oltre ad essere determinante per l'efficacia del sistema di vigilanza.

Il sistema di governance comprende il rispetto dei requisiti di competenza e di onorabilità, la gestione dei rischi, la valutazione interna del rischio e della solvibilità, il controllo interno, l'audit interno, la funzione attuariale e l'esternalizzazione. Le misure di esecuzione dei requisiti in materia di governance specificheranno il principio di proporzionalità.

L'individuazione delle funzioni della governance nella direttiva dovrebbe aiutare le imprese a decidere le modalità di attuazione del sistema di governance . Una funzione è la capacità amministrativa di svolgere determinati compiti. L'individuazione di una determinata funzione non impedisce all'impresa di decidere liberamente in che modo organizzare concretamente la funzione, salvo diversamente disposto nella direttiva. Non dovrebbe portare a requisiti ingiustificatamente onerosi, perché occorre tener conto della natura, delle dimensioni e della complessità delle operazioni dell'impresa. Pertanto le funzioni di governance possono essere affidate al personale dell'impresa, essere svolte con la consulenza di esperti esterni o essere esternalizzate a esperti nei limiti fissati dalla presente direttiva. Inoltre, nelle imprese più piccole e meno complesse, è possibile affidare più di una funzione ad una sola persona o unità organizzativa.

Perché il sistema di governance funzioni correttamente, le imprese sono tenute a disporre di politiche scritte che stabiliscano chiaramente le modalità di organizzazione del controllo interno, dell'audit interno, della gestione del rischio, e laddove rilevante, dell'esternalizzazione. È essenziale che l'organo amministrativo o direttivo partecipi attivamente al sistema di governance . Le politiche scritte dovrebbero pertanto essere approvate dall'organo amministrativo o direttivo ed essere oggetto di revisione con cadenza annuale o prima dell'introduzione di ogni modifica significativa al sistema. La modifica delle politiche prima dell'introduzione di modifiche al sistema è essenziale per impedire che l'impresa si venga a trovare in una situazione di inosservanza rispetto alle strategie e ai processi interni. Spetta all'autorità di vigilanza, nel quadro della procedura di valutazione della vigilanza, esaminare e valutare il sistema di governance .

Valutazione interna del rischio e della solvibilità – Articolo 44

Nell'ambito del sistema di gestione dei rischi, ogni impresa di (ri-)assicurazione dovrebbe procedere regolarmente, come parte integrante della sua strategia operativa, alla valutazione del fabbisogno di solvibilità globale, tenuto conto del profilo di rischio specifico.

La valutazione interna del rischio e della solvibilità ha duplice natura: è una procedura di valutazione interna all'impresa, integrata come tale nelle decisioni strategiche dell'impresa, ed è uno strumento di vigilanza a disposizione delle autorità di vigilanza, che devono essere informate dei risultati della valutazione interna del rischio e della solvibilità dell'impresa.

La valutazione interna del rischio e della solvibilità non impone alle imprese di sviluppare o di applicare un modello interno completo o parziale. Tuttavia, se per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità l'impresa utilizza già un modello completo o parziale approvato, il risultato del modello dovrebbe essere utilizzato nella valutazione interna del rischio e della solvibilità. La valutazione interna del rischio e della solvibilità non crea un terzo requisito patrimoniale di solvibilità. La valutazione non dovrebbe essere eccessivamente onerosa per le imprese piccole o meno complesse. L'autorità di vigilanza esamina la valutazione interna del rischio e della solvibilità nel quadro della procedura di valutazione della vigilanza dell'impresa. I risultati di ogni valutazione interna del rischio e della solvibilità sono comunicati all'autorità di vigilanza come parte delle informazioni da fornire a fini di vigilanza ai sensi dell'articolo 35.

Esternalizzazione – Articoli 38 e 48

Dato che l'esternalizzazione sta acquistando sempre maggiore rilevanza, occorre adottare un approccio più coerente in materia. Per assicurare una vigilanza efficace delle attività esternalizzate, è essenziale che le autorità di vigilanza dell'impresa esternalizzante possano accedere a tutti i dati pertinenti detenuti dal fornitore del servizio esternalizzato, ed effettuare ispezioni in loco dell'attività esternalizzata, nei locali del fornitore del servizio esternalizzato, sia esso regolamentato o no. Qualora l'attività sia esternalizzata ad un fornitore di servizi di un paese terzo, è necessario che l'autorità di vigilanza dell'impresa esternalizzante possa accedere a tutti i dati pertinenti detenuti dal fornitore del servizio, sia esso regolamentato o no. L'esternalizzazione include anche la subesternalizzazione.

A questo scopo, soprattutto se il fornitore di servizi è un soggetto non regolamentato, occorre prestare particolare attenzione al contratto concluso tra l'impresa esternalizzante e il fornitore del servizio esternalizzato. Le autorità di vigilanza devono essere informate in modo adeguato e tempestivo prima dell'esternalizzazione di attività importanti o prima di ogni successiva modifica sostanziale.

I requisiti fissati dalla direttiva tengono conto dei lavori del Joint Forum e sono in linea con le norme e le pratiche vigenti nel settore bancario e con le disposizioni della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (2004/39/CE) e la relativa applicazione agli enti creditizi.

2. Relazioni periodiche alle autorità di vigilanza e informativa al pubblico

Il tema delle relazioni periodiche alle autorità di vigilanza e dell'informativa al pubblico costituisce il pilastro III del quadro solvibilità II.

Informazioni da fornire a fini di vigilanza – Articolo 35

La proposta si attiene sostanzialmente all'attuale filosofia dell' acquis , imponendo alle imprese un obbligo generale di presentare tutte le informazioni necessarie ai fini della vigilanza. Tuttavia, conformemente all'approccio Lamfalussy, la proposta introduce un certo numero di principi chiave da rispettare nel fornire l'informazione a fini di vigilanza e autorizza l'adozione di misure di esecuzione miranti ad assicurare una convergenza adeguata.

Informativa al pubblico – Articoli da 50 a 55

La proposta impone alle imprese di pubblicare con cadenza annuale una relazione contenente, in forma concisa, le informazioni essenziali sulla loro solvibilità e condizione finanziaria. Eccezioni sono possibili per singole maggiorazioni di capitale per un periodo transitorio. Le imprese sono tenute ad aggiornare adeguatamente le informazioni pubblicate (disposizioni specifiche disciplinano i casi di inosservanza del requisito patrimoniale minimo e del requisito patrimoniale di solvibilità) e possono pubblicare informazioni facoltative aggiuntive. Le imprese devono dotarsi di una politica in materia di informativa al pubblico, e la relazione sulla solvibilità e la condizione finanziaria deve essere approvata dall'organo amministrativo o direttivo e può essere pubblicata solo dopo tale approvazione. Infine, la proposta autorizza l'adozione di misure di esecuzione miranti ad assicurare una convergenza adeguata.

3. Promozione della convergenza dell'attività di vigilanza – Articolo 70

Secondo il parere del comitato dei servizi finanziari, una delle sfide principali dei prossimi anni è rappresentata dalla convergenza delle pratiche prudenziali. Anche se l'esistenza di un quadro normativo comune ne costituisce senz'altro la base, reali condizioni di parità possono essere create solo tramite pratiche comuni e più coerenti in materia di iter decisionale e di sorveglianza sull'osservanze delle norme tra le autorità di vigilanza. La convergenza della vigilanza implica in particolare un'applicazione quotidiana comune e uniforme della normativa comunitaria e un rafforzamento della coerenza della pratica quotidiana della vigilanza e della sorveglianza sull'osservanza delle norme del mercato unico. Verifiche inter pares e meccanismi di mediazione possono essere fattori importanti nella promozione della convergenza della vigilanza.

Il CEIOPS può dare un contributo importante alla promozione di un'applicazione coerente della presente direttiva e alla convergenza delle pratiche prudenziali in tutta la Comunità. L'articolo 70 prevede pertanto che gli Stati membri adottino i necessari provvedimenti per assicurare che le autorità di vigilanza partecipino attivamente ai lavori del CEIOPS.

4. Requisiti quantitativi

I requisiti quantitativi applicabili alle imprese di (ri-)assicurazione ("pilastro I" del quadro solvibilità II) sono stabiliti in sei sezioni: valutazione delle attività e delle passività, riserve tecniche, fondi propri, requisito patrimoniale di solvibilità, requisito patrimoniale minimo e disposizioni in materia di investimenti. I requisiti del pilastro I si basano su un approccio economico del totale di bilancio, basato su una valutazione, su base integrata, della totalità del bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, nel quale attività e passività sono valutati in modo coerente. Tale approccio comporta che l'importo delle risorse finanziarie di cui le imprese di assicurazione e di riassicurazione dispongono deve coprire tutti i requisiti finanziari cui l'impresa a soggetta, ossia la somma delle passività non subordinate e dei requisiti patrimoniali. Una conseguenza dell'approccio è che i fondi propri ammissibili (cfr. infra) devono essere superiori al requisito patrimoniale di solvibilità.

Valutazione delle attività e delle passività – Articolo 74

L'articolo 74 introduce norme di valutazione per tutte le attività e le passività basate sulla vigente definizione IFRS di "valore equo". Saranno elaborate misure di esecuzione per definire le modalità di calcolo del valore equo di elementi specifici dello stato patrimoniale al fine di assicurare che detti elementi vengano valutati nello stesso modo in tutti gli Stati membri. Per quanto riguarda le passività, le norme di valutazione non tengono conto del merito di credito proprio dell'impresa, mentre per quanto riguarda le attività, esse prendono in considerazione le attuali caratteristiche di credito e di liquidità.

Riserve tecniche – Articoli da 75 a 85

Devono essere previste riserve tecniche per permettere all'impresa di onorare le obbligazioni di (ri-)assicurazione nei confronti dei contraenti e dei beneficiari. Il relativo calcolo si baserà sulle disposizioni generali di cui all'articolo 75:

- in particolare, il calcolo delle riserve tecniche sarà basato sul loro valore di "uscita" attuale. Il valore di uscita attuale riflette l'importo che un'impresa di assicurazione o di riassicurazione si aspetterebbe di dover pagare oggi se trasferisse immediatamente i suoi diritti e le sue obbligazioni contrattuali ad un'altra impresa. Il ricorso al valore di uscita attuale non va inteso nel senso che un'impresa di (ri-)assicurazione possa o debba trasferire o trasferirebbe effettivamente dette obbligazioni;

- il calcolo delle riserve tecniche deve essere coerente con il mercato; le informazioni specifiche sull'impresa verranno utilizzate nel calcolo delle riserve tecniche soltanto nella misura in cui permettano alle imprese di (ri-)assicurazione di cogliere meglio le caratteristiche del portafoglio assicurativo sottostante.

Gli articoli da 76 a 79 e da 81 a 85 descrivono il calcolo delle riserve tecniche. Il valore delle riserve tecniche è pari alla somma di una migliore stima e di un margine di rischio nel caso dei rischi immunizzabili derivanti da obbligazioni di (ri-)assicurazione (cfr. infra):

- la migliore stima corrisponde al valore attuale atteso dei flussi di cassa futuri, tenuto conto di tutti gli incassi ed esborsi di contante (adeguati all'inflazione) necessari per regolare le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione lungo la loro durata di vita, ivi compresi tutte le spese, le future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale, le garanzie finanziarie e le opzioni contrattuali incluse nei contratti. Inoltre, il calcolo della migliore stima viene effettuato utilizzando tecniche attuariali solide e dati di buona qualità, e viene regolarmente verificato alla luce dell'esperienza concreta;

- il margine di rischio assicura che il valore globale delle riserve tecniche sia equivalente all'importo che le imprese di (ri-)assicurazione si aspetterebbero di dover pagare oggi se trasferissero immediatamente i loro diritti e le loro obbligazioni contrattuali ad un'altra impresa; o in alternativa, il costo aggiuntivo rispetto alla migliore stima della fornitura di capitale per sostenere le obbligazioni di (ri-)assicurazione per tutta la durata di vita del portafoglio.

Per quanto riguarda i rischi immunizzabili, ossia i rischi che possono essere efficacemente neutralizzati tramite l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari, il valore delle riserve tecniche è calcolato direttamente, come un tutto, utilizzando i valori di detti strumenti finanziari (cfr. articolo 76, paragrafo 4).

Per quanto riguarda i rischi non immunizzabili, il margine di rischio è calcolato utilizzando il cosiddetto metodo "del costo del capitale" (cfr. articolo 76, paragrafo 5). In questa ipotesi, il tasso del costo del capitale utilizzato è lo stesso per tutte le imprese (ad esempio, percentuale fissa) e corrisponde allo spread al di sopra del tasso di interesse privo di rischio che un'impresa di assicurazione o di riassicurazione con merito di credito BBB dovrebbe pagare per la raccolta di fondi propri ammissibili.

Fondi propri – Articoli da 86 a 99

I fondi propri corrispondono alle risorse finanziarie a disposizione di un'impresa di (ri-)assicurazione per coprire i rischi e assorbire, se necessario, le perdite finanziarie. La determinazione degli importi dei fondi propri ammissibili per la copertura dei due requisiti patrimoniali è un processo in tre fasi. Ogni fase corrisponde ad una sottosezione: determinazione dei fondi propri, classificazione dei fondi propri e ammissibilità dei fondi propri.

Nella prima fase , devono essere determinati gli importi dei fondi propri ammissibili. I fondi propri sono la somma:

- di elementi che figurano a bilancio o "elementi dei fondi propri di base" (cfr. articolo 87);

- di elementi che non figurano a bilancio o "elementi dei fondi propri accessori" (cfr. articolo 88).

I fondi propri di base comprendono il capitale economico (ossia l'eccedenza delle attività rispetto alle passività, valutata conformemente alle sezioni 1 e 2) e le passività subordinate (dato che dette passività possono fungere da capitale, ad esempio in caso di liquidazione).

I fondi propri accessori comprendono gli impegni ai quali le imprese possono ricorrere per aumentare le loro risorse finanziarie, quali i richiami di contributi e le lettere di credito. Dato che i fondi propri accessori non rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di valutazione di cui alle sezioni 1 e 2, la determinazione del loro importo è soggetta alla previa approvazione dell'autorità di vigilanza.

Nella seconda fase , dato che gli elementi dei fondi propri presentano proprietà diverse e livelli diversi di assorbimento delle perdite, essi sono classificati in tre livelli, in funzione della loro natura e della misura in cui soddisfanno cinque criteri fondamentali (vale a dire, subordinazione, assorbimento di perdite, permanenza, perpetuità e assenza di costi obbligatori del servizio), come previsto all'articolo 93.

La classificazione dei fondi propri in livelli si basa su criteri qualitativi che dovranno essere precisati tramite misure di esecuzione (cfr. articolo 97); tuttavia, per facilitare la classificazione, le misure di esecuzione fisseranno anche un elenco di elementi preclassificati.

Natura Qualità | In bilancio (fondi propri di base) | Fuori bilancio (fondi propri accessori) |

Alta | Livello 1 | Livello 2 |

Media | Livello 2 | Livello 3 |

Bassa | Livello 3 | − |

Nella terza fase , dato che gli elementi dei livelli 2 e 3 non consentono un assorbimento totale di ogni perdita in tutte le circostanze, sembra necessario limitarne il riconoscimento a fini di vigilanza. Come previsto all'articolo 98, ai fini della determinazione degli importi ammissibili a fini di vigilanza, ai fondi propri disponibili si applicano due serie di limiti:

- per quanto riguarda il requisito patrimoniale di solvibilità, la proporzione degli elementi di livello 1 nei fondi propri ammissibili dovrebbe essere di almeno 1/3 e la proporzione di elementi di livello 3 di massimo 1/3;

- per quanto riguarda il requisito patrimoniale minimo, non sono ammissibili elementi di fondi propri accessori e la proporzione di elementi ammissibili di livello 2 dovrebbe essere limitata a ½.

Requisito patrimoniale di solvibilità – Articoli da 100 a 125

La sezione 4 sul requisito patrimoniale di solvibilità è suddivisa in tre parti: una presentazione generale del requisito, la sua formula standard e l'uso di modelli interni ai fini della solvibilità.

Disposizioni generali riguardanti il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato in base alla formula standard o ad un modello interno

Il requisito patrimoniale di solvibilità corrisponde al capitale economico che un'impresa di (ri-)assicurazione deve detenere per limitare la probabilità di rovina allo 0,5%, vale a dire una ogni 200 anni (cfr. articolo 101). Il requisito patrimoniale di solvibilità è calcolato utilizzando tecniche di valore a rischio ( Value-at-Risk , VaR), o conformemente alla formula standard o utilizzando un modello interno: devono essere valutate tutte le perdite potenziali, anche quelle che deriverebbero da una rivalutazione sfavorevole delle attività e delle passività, nel corso dei 12 mesi successivi. Il requisito patrimoniale di solvibilità riflette il profilo di rischio reale dell'impresa, tenuto conto di tutti i rischi quantificabili, nonché dell'incidenza netta delle tecniche di attenuazione del rischio.

Il requisito patrimoniale di solvibilità deve essere calcolato almeno una volta all'anno, tenuto costantemente sotto controllo e ricalcolato non appena il profilo di rischio dell'impresa si discosta significativamente; il requisito è coperto da un importo equivalente di fondi propri ammissibili (cfr. articolo 100).

Requisito patrimoniale di solvibilità – Formula standard

Gli articoli da 103 a 109 descrivono gli obiettivi, l'architettura e la calibrazione generale della formula standard di calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. L'architettura "modulare", basata su tecniche di aggregazione lineare, è ulteriormente specificata nell'allegato IV della direttiva. I rischi contemplati nei diversi moduli e sottomoduli della formula standard sono definiti agli articoli 13, 104 e 105. Le specifiche di dettaglio dei moduli e sottomoduli saranno adottate tramite misure di esecuzione, dato che verosimilmente evolveranno nel tempo.

La formula standard di calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità cerca di trovare il giusto equilibrio tra sensibilità al rischio e praticità. Essa consente sia l'utilizzo di parametri specifici dell'impresa, se opportuno (cfr. articolo 104, paragrafo 7) che alcune semplificazioni standard per le PMI (cfr. articolo 108).

Le nuove norme di valutazione tengono debitamente conto della caratteristiche di credito e di liquidità delle attività, dato che il requisito patrimoniale di solvibilità tiene conto di tutti i rischi quantificabili, e tutti gli investimenti sono soggetti al principio della persona prudente, pertanto non saranno più mantenuti i limiti quantitativi agli investimenti e i criteri in materia di ammissibilità delle attività. Tuttavia, se a seguito dell'evoluzione del mercato dovessero emergere nuovi rischi non coperti dalla formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, l'articolo 109, paragrafo 2, autorizza la Commissione ad adottare misure di esecuzione temporanee che stabiliscano limiti agli investimenti e criteri in materia di ammissibilità delle attività fintanto che la formula non venga aggiornata.

Modelli interni

Gli articoli da 110 a 125 descrivono i requisiti applicabili alle imprese di (ri-)assicurazione che utilizzano o intendono utilizzare un modello interno completo o parziale per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. L'uso dei modelli interni è soggetto all'approvazione delle autorità competenti, dietro presentazione da parte delle imprese di (ri-)assicurazione di una domanda (cfr. articolo 110) firmata dall'organo amministrativo o direttivo dell'impresa (cfr. articolo 114) che dimostri che sono rispettati la prova dell'utilizzo e gli standard di qualità statistica, di calibrazione, di convalida e in materia di documentazione (cfr. articoli da 118 a 123). Le autorità di vigilanza decidono se accettare o respingere la domanda entro sei mesi dal ricevimento della domanda completa dell'impresa di (ri-)assicurazione.

Per quanto riguarda l'uso dei modelli interni parziali, vengono introdotti requisiti supplementari per evitare scelte selettive da parte delle imprese di (ri-)assicurazione (cfr. articolo 111). Inoltre, l'articolo 112 autorizza la Commissione ad adottare misure di esecuzione miranti ad adeguare gli standard degli articoli da 118 a 123 per i modelli interni parziali per tenere conto dell'ambito di applicazione limitato di detti modelli.

Infine, l'articolo 117 conferisce alle autorità di vigilanza il potere di imporre alle imprese di (ri-)assicurazione che calcolano il proprio requisito patrimoniale di solvibilità tramite la formula standard di dotarsi di un modello interno completo o parziale, qualora la formula standard non rifletta correttamente il profilo di rischio dell'impresa.

Requisito patrimoniale minimo – Articoli da 126 a 129

Il requisito patrimoniale minimo rappresenta il livello di capitale al di sotto del quale gli interessi dei contraenti sarebbero seriamente minacciati se all'impresa fosse consentito di proseguire la sua attività. Il mancato rispetto del requisito patrimoniale minimo fa scattare l'intervento prudenziale estremo, ovvero la revoca dell'autorizzazione (cfr. articoli 127 e 137). Le imprese sono pertanto tenute a detenere fondi propri di base ammissibili a copertura del requisito patrimoniale minimo (cfr. articolo 126). Dato che l'intervento prudenziale estremo può richiedere l'autorizzazione del giudice nazionale, il requisito patrimoniale minimo deve essere calcolato ogni tre mesi, secondo una formula semplice e oggettiva e sulla base di dati verificabili.

L'articolo 127, sul calcolo e la calibrazione specifici del requisito patrimoniale minimo, enuncia i principi generali. In attesa dei risultati del terzo studio d'impatto quantitativo (QIS3), è stato seguito un approccio aperto, dato che non è stata ancora adottata una decisione finale in merito al requisito patrimoniale minimo.

In particolare, il testo permette di testare i due approcci seguenti:

- calcolo del requisito patrimoniale minimo utilizzando una versione semplificata della formula standard (approccio modulare) che tenga conto del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita e del rischio di mercato e calibrato su un valore a rischio con un livello di confidenza del 90% su un periodo di un anno;

- calcolo del requisito patrimoniale minimo in percentuale del requisito patrimoniale di solvibilità (approccio compatto), calibrato a 1/3 di quest'ultimo.

Ad esempio, l'articolo 127, paragrafo 1, lettera c), consente la calibrazione del requisito patrimoniale minimo con un livello di confidenza compreso tra l'80% (1/3 del requisito patrimoniale di solvibilità calibrato con un valore a rischio del 99,5% equivale, nell'ipotesi di una distribuzione normale, ad un valore a rischio dell'80%) e il 90% (livello preso in considerazione nell'approccio modulare di cui è in corso il test).

Per facilitare la transizione verso il nuovo regime (cfr. articolo 129), le imprese di (ri-)assicurazione che soddisfano il regime solvibilità I alla data di entrata in vigore della presente direttiva ma che non soddisfano il requisito patrimoniale minimo hanno un anno di tempo per conformarsi al nuovo regime.

Investimenti – Articoli da 130 a 133

Tutti gli investimenti detenuti da imprese di (ri-)assicurazione (vale a dire le attività a copertura delle riserve tecniche più le attività a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità e le attività libere) devono essere investite, gestite e controllate conformemente al principio della "persona prudente" di cui all'articolo 130. Detto principio impone alle imprese di (ri-)assicurazione di investire le attività nel migliore interesse dei contraenti, di far corrispondere adeguatamente investimenti e passività e di prestare la dovuta attenzione ai rischi finanziari, quali il rischio di liquidità e il rischio di concentrazione.

5. VIGILANZA DI GRUPPO – ARTICOLI DA 210 A 268

Introduzione

Le modalità di esercizio della vigilanza sui gruppi (ri-)assicurativi sono un fattore determinante del successo del mercato unico e del regime solvibilità II. La proposta cerca pertanto di trovare i mezzi idonei per razionalizzare la vigilanza sui gruppi (ri-)assicurativi nell'UE.

Principali miglioramenti applicabili a tutti i gruppi (ri-)assicurativi

- Autorità di vigilanza del gruppo – Determinazione e designazione : la proposta introduce il concetto di "autorità di vigilanza del gruppo". Per ogni gruppo sarà designata un'autorità unica che disporrà di poteri concreti di decisione e di coordinamento. I criteri presi in considerazione si ispirano alla direttiva sui conglomerati finanziari, ma con maggiore flessibilità, ove necessario.

- Autorità di vigilanza del gruppo – Poteri e obblighi : l'autorità di vigilanza del gruppo ha la responsabilità principale di tutti gli aspetti fondamentali della vigilanza di gruppo (solvibilità di gruppo, operazioni intragruppo, concentrazione dei rischi, gestione dei rischi e controllo interno). Detta responsabilità deve essere esercitata in cooperazione e in concertazione con le autorità di vigilanza locali. Inoltre, per ogni gruppo, devono essere conclusi accordi di coordinamento tra tutte le autorità di vigilanza interessate.

- Altre misure fondamentali per assicurare l'efficienza della vigilanza di gruppo: la proposta introduce, conformemente alla direttiva sui conglomerati finanziari, una serie completa di disposizioni che obbligano tutte le autorità di vigilanza interessate allo scambio di informazioni automaticamente (informazioni essenziali) o su richiesta (informazioni pertinenti), a consultarsi prima di ogni decisione importante e a trattare adeguatamente le richieste di verifica delle informazioni.

- Solvibilità di gruppo – Scelta del metodo : per assicurare per quanto possibile che i gruppi beneficino dei vantaggi della diversificazione, la proposta esprime una netta preferenza per il metodo del consolidamento.

- Solvibilità di gruppo – Modello interno del gruppo : la proposta consente ai gruppi di chiedere l'autorizzazione all'uso di un modello interno per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo e del requisito patrimoniale di solvibilità dei soggetti partecipati. La procedura si ispira in particolare alla direttiva sui requisiti patrimoniali (2006/48/CE articolo 129). Il CEIOPS può essere consultato su richiesta dell'impresa madre o di una delle autorità di vigilanza interessate.

- Vigilanza dei sottogruppi : per limitare l'onere per i gruppi, la proposta prevede sostanzialmente a) che la vigilanza di gruppo debba essere di norma esercitata soltanto al livello più elevato nell'UE, e b) che gli Stati membri possono autorizzare le loro autorità di vigilanza a esercitare la vigilanza di gruppo al livello più elevato in uno Stato membro, il che in pratica dovrebbe consentire di ridurre il numero di livelli di vigilanza ad un massimo di tre (gruppo UE, sottogruppi nazionali e singole imprese), in linea con la direttiva sui requisiti patrimoniali.

- Misure di esecuzione : al fine di garantire per quanto possibile la convergenza delle decisioni e delle pratiche delle autorità di vigilanza del gruppo, la proposta rinvia per molte disposizioni chiave ad ulteriori misure di esecuzione.

Altri miglioramenti applicabili ai gruppi che utilizzano il supporto di gruppo

La proposta introduce un regime innovativo che mira a facilitare la gestione patrimoniale da parte dei gruppi, essenzialmente a) consentendo, a determinate condizioni, ad un'impresa madre di valersi di dichiarazioni sul supporto di gruppo per coprire una parte del requisito patrimoniale di solvibilità delle sue imprese figlie, e b) prevedendo, se necessario, deroghe ad alcuni articoli sulla vigilanza individuale. La proposta consente anche l'adozione di misure di esecuzione e prevede una revisione dell'intero sistema entro cinque anni dal recepimento della direttiva.

Considerazioni generali: vigilanza di gruppo non solo vigilanza supplementare

Il vigente acquis comunitario considera la vigilanza di gruppo unicamente come supplementare alla vigilanza individuale (quest'ultima viene esercitata allo stesso modo nei confronti di tutti i soggetti, indipendentemente dalla loro appartenenza ad un gruppo, e la vigilanza di gruppo è semplicemente aggiunta a quella individuale). La proposta modifica sostanzialmente questa filosofia: la parte relativa alla vigilanza di gruppo contiene numerose disposizioni che influiranno direttamente sul modo in cui viene esercitata la vigilanza individuale sui soggetti appartenenti ad un gruppo. Per riflettere in maniera esplicita questa fondamentale evoluzione, il termine "supplementare" è stato cancellato ovunque (anche nel titolo).

DIRETTIVA 2007/44/CE

Le modifiche introdotte dalla direttiva 2007/44/CE sono state inserite nella rifusione della proposta di direttiva Solvibilità II tenendo conto della nuova procedura di regolamentazione con controllo per la relativa disposizione inerente alla procedura di comitato. Sono stati pertanto modificati i seguenti considerando, articoli e allegati della proposta di direttiva Solvibilità II: considerando 91, articoli 13, 24, da 56 a 62, da 310 a 312 e gli allegati VI e VII. Sono stati inoltre introdotti l'articolo 305 e i considerando 47 e 48.

PROGETTO DI REGOLAMENTO ROMA I

Nel dicembre 2007 è stato raggiunto un accordo politico in sede di Consiglio e di Parlamento europeo sul cosiddetto regolamento Roma I, che ha per oggetto la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. Questo progetto di regolamento dovrebbe essere adottato nella primavera 2008. Per tenere conto di questi ultimi sviluppi, sono state cancellate le disposizioni sulla legge applicabile e le condizioni dei contratti di assicurazione diretta nel capo I del TITOLO II. È stato aggiunto un riferimento incrociato al progetto di regolamento Roma I all'articolo 176, che prevede che qualsiasi Stato membro non soggetto a tale regolamento debba applicare le disposizioni di tale regolamento per determinare la legge applicabile ai contratti di assicurazione che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 7 del regolamento. È stato inoltre aggiunto il considerando 60.

ALTRE MODIFICHE

In occasione della preparazione della proposta modificata sono stati apportati alla rifusione alcuni miglioramenti tecnici suggeriti dal gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione previsto dal suddetto accordo interistituzionale, che sono intesi a tenere conto dei principi per legiferare meglio. Di conseguenza sono state apportate lievi modifiche ai considerando 29, 45, 51 e 76 nonché ai seguenti articoli e allegati: 2, 6, 13, 14, 18, 23, 24, 26, 29, 32, 37, 39, 53, 61, 64, 66, 68, 69, 71, 73, 117, 137, 138, 139, 140, 141, 148, 150, 153, 154, 156, 157, 160, 162, 163, 164, 166, 173, 175, 177, 183, 188, 198, 200, 202, 204, 208, 214, 216, 236, 238, 239, 249, 262, 264, 273, 278, 281, 283, 289, 290, 291, 303, testo tra gli articoli 304 e 305, 306, 309, testo nel TITOLO IV, Allegati I, II, III e VII.

I seguenti articoli e allegati delle direttive abrogate restano invariati rispetto all'attuale situazione giuridica: 3, 5, 9, 11, 12, 16, da 19 a 22, da 24 a 26, 32, 33, 56, 57, 60, da 62 a 65, 68, 69, 72, 145, 147, 149, 151, 152, 154, 155, da 157 a 159, da 166 a 169, da 172 a 174, 177, da 178 a 187, 189, da 191 a 194, da 196 a 207, da 269 a 279, 281, 282, da 284 a 297, da 300 a 302, 305, 307, 309 e Allegato I.

6. MISURE DI ESECUZIONE

La direttiva conferisce competenze di esecuzione alla Commissione. I casi in cui sono state conferite competenze di esecuzione sono specificati in ogni articolo pertinente. Nell'esercizio delle competenze di esecuzione, la Commissione sarà assistita dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, istituito con decisione 2004/9/CE della Commissione. La Commissione adotterà le predette misure conformemente alla procedura consultiva o alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 3, all'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e all'articolo 7 della decisione 1999/468/CE.

Le misure di esecuzione consentiranno di definire più precisamente i principi enunciati nella presente direttiva al fine di rafforzare l'armonizzazione e la convergenza della vigilanza. Esse saranno elaborate sulla base di mandati conferiti dalla Commissione al CEIOPS e saranno oggetto di consultazioni con le parti in causa e di una valutazione dell'impatto.

⎢ 2002/83/CE (adattato)

2007/0143 (COD)

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa all'assicurazione sulla vita √ relativa all'accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e al loro esercizio ∏ (SOLVIBILITÀ II)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2 e l'articolo 55,

vista la proposta della Commissione[17],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[18],

previa consultazione del Comitato delle regioni[19],

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato[20],

considerando quanto segue:

ò nuovo

1. La prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita[21], la direttiva 78/473/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1978, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di coassicurazione comunitaria[22], la direttiva 87/344/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione tutela giudiziaria[23], la seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, fissa le disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 73/239/CEE[24], la direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita)[25], la direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo[26], la direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione[27], la direttiva 2002/83/CE del Parlamento e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita[28], la direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE[29] e la direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario[30] devono subire una serie di modifiche sostanziali. È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla loro rifusione.

2. Al fine di facilitare l'accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione ed il loro esercizio, è necessario eliminare le differenze più rilevanti tra le legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda il regime al quale le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono sottoposte. Occorre pertanto prevedere un quadro giuridico che consenta alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di esercitare l'attività assicurativa in tutto il mercato interno; in tal modo le imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede nella Comunità saranno agevolate nella copertura degli impegni e dei rischi situati nella Comunità.

3. Nell'interesse del funzionamento corretto del mercato interno occorre stabilire regole coordinate in materia di vigilanza dei gruppi assicurativi e, in vista della tutela dei creditori, in materia di procedure di risanamento e di liquidazione riguardanti le imprese di assicurazione.

4. È appropriato che talune imprese che prestano servizi di assicurazione non siano soggette al sistema stabilito dalla presente direttiva date le loro dimensioni, il loro status giuridico, la loro natura – ad esempio il loro stretto legame con i sistemi di assicurazione pubblica – o i servizi specifici offerti. È inoltre opportuno escludere taluni organismi di vari Stati membri, la cui attività si esercita su un settore molto ristretto ed è limitata per legge a un determinato territorio o a determinate persone.

5. La direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità[31], la Settima direttiva (83/349/CEE) del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati[32], la Seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli[33], la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio[34] e la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio[35] stabiliscono regole generali in materia di contabilità, assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, strumenti finanziari ed enti creditizi e contengono definizioni valide per questi settori. È opportuno che talune di tali definizioni si applichino ai fini della presente direttiva.

6. L'accesso all'attività assicurativa o riassicurativa è subordinato alla preventiva concessione di un'autorizzazione. È pertanto necessario stabilire le condizioni e la procedura per il rilascio di tale autorizzazione nonché per il suo eventuale rifiuto.

7. Poiché la presente direttiva costituisce uno strumento essenziale per la realizzazione del mercato interno, le imprese di assicurazione e di riassicurazione autorizzate nel loro Stato membro di origine devono essere autorizzate ad esercitare in tutta la Comunità tutte le loro attività o una qualsiasi di esse tramite la costituzione di succursali o la prestazione di servizi. È pertanto appropriato provvedere ad un'armonizzazione nella misura necessaria e sufficiente a garantire il mutuo riconoscimento delle autorizzazioni e dei sistemi di vigilanza, giungendo così ad un'unica autorizzazione che sia valida in tutta la Comunità e che consenta allo Stato membro di origine di esercitare la vigilanza sull'impresa.

8. La direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli)[36] stabilisce regole in materia di nomina dei mandatari per la liquidazione dei sinistri. Tali regole devono applicarsi ai fini della presente direttiva.

9. Le imprese di riassicurazione devono limitare il loro campo di attività alla riassicurazione e alle operazioni connesse. Tale requisito non deve impedire ad un'impresa di riassicurazione di effettuare attività quali l'elaborazione di consulenze, analisi del rischio o ricerche di natura statistica o attuariale per i suoi clienti. Non è neppure escluso l'esercizio della funzione e delle attività proprie di una società di partecipazione rispetto al settore finanziario ai sensi dell'articolo 2, punto 8 della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[37]. Tale requisito non consente in alcun caso di effettuare attività bancarie e finanziarie indipendenti.

10. La tutela dei contraenti presuppone che le imprese di assicurazione e di riassicurazione siano soggette a requisiti di solvibilità efficaci. Alla luce degli sviluppi del mercato il sistema attuale non è più adeguato. È pertanto necessario introdurre un nuovo quadro normativo.

11. In linea con gli ultimi sviluppi in materia di gestione del rischio in sede di International Association of Insurance Supervisors, International Accounting Standards Board e International Actuarial Association e con gli sviluppi recenti in altri settori finanziari, occorre adottare un approccio economico basato sul rischio che incentivi le imprese di assicurazione e di riassicurazione a misurare e gestire correttamente i loro rischi. Ai fini di una maggiore armonizzazione occorre stabilire regole specifiche in materia di valutazione delle attività e delle passività, comprese le riserve tecniche.

12. Il nuovo regime in materia di solvibilità non deve essere troppo oneroso per le imprese di assicurazione di piccole e medie dimensioni.

13. L'obiettivo principale della regolamentazione e della vigilanza in materia di assicurazione e di riassicurazione è tutelare adeguatamente i contraenti. La stabilità finanziaria e l'equità e la stabilità dei mercati sono altri obiettivi della regolamentazione e della vigilanza assicurativa e riassicurativa di cui si deve altresì tenere conto senza tuttavia mettere a repentaglio il raggiungimento dell'obiettivo principale.

14. Le autorità di vigilanza degli Stati membri devono pertanto disporre di tutti i mezzi necessari per assicurare l'esercizio ordinato delle attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione in tutta la Comunità, siano esse svolte in regime di libero stabilimento o di libera prestazione dei servizi. Per garantire l'efficacia della vigilanza, tutti i provvedimenti adottati dalle autorità di vigilanza devono essere proporzionati alla natura e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, indipendentemente dall'importanza dell'impresa in questione per la stabilità finanziaria complessiva del mercato.

15. Le autorità di vigilanza devono essere in grado di ottenere dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione le informazioni che sono necessarie ai fini di vigilanza.

16. Le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine devono essere responsabili per il controllo della solidità finanziaria delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. A tal fine devono procedere periodicamente a revisioni e valutazioni.

17. Il punto di partenza per l'adeguatezza dei requisiti quantitativi nel settore assicurativo è il requisito patrimoniale di solvibilità. Le autorità di vigilanza devono pertanto imporre una maggiorazione del capitale rispetto al requisito patrimoniale di solvibilità solo in circostanze eccezionali rigorosamente definite, in esito alla procedura di valutazione della vigilanza. La formula standard per il requisito patrimoniale di solvibilità è volta a riflettere il profilo di rischio della maggior parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Tuttavia, possono esservi taluni casi in cui il metodo standardizzato non riflette adeguatamente il profilo di rischio molto specifico di un'impresa. Quando tale scostamento del profilo di rischio di un'impresa è sostanziale e l'elaborazione di un modello interno parziale o completo non è efficace, la maggiorazione del capitale può avere carattere permanente. In caso di carenze sostanziali del modello interno completo o parziale o di gravi problemi di governance, le autorità di vigilanza devono garantire che l'impresa in questione compia tutti gli sforzi possibili per rimediare alle deficienze che hanno portato all'imposizione della maggiorazione del capitale.

18. Taluni rischi possono essere affrontati correttamente solo tramite requisiti di governance anziché tramite requisiti quantitativi tradotti nel requisito patrimoniale di solvibilità. Un sistema di governance efficace è pertanto essenziale per la gestione adeguata dell'impresa di assicurazione e per il sistema di regolamentazione.

19. Come parte integrante della loro strategia aziendale, tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono seguire la prassi di valutare periodicamente le loro esigenze globali di solvibilità alla luce del loro profilo di rischio specifico. I risultati di ciascuna valutazione devono essere comunicati all'autorità di vigilanza nel quadro delle informazioni da fornire a fini di vigilanza.

20. Per garantire una vigilanza efficace delle attività esternalizzate, è essenziale che le autorità di vigilanza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione esternalizzante abbiano accesso a tutti i dati rilevanti detenuti dal prestatore di servizi esternalizzati, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo sia un'entità regolamentata o non, ed abbiano il diritto di effettuare ispezioni in loco. Per tenere conto degli sviluppi del mercato e per garantire che le condizioni in materia di esternalizzazione continuino ad essere rispettate, le autorità di vigilanza devono essere informate prima dell'esternalizzazione di attività importanti. Tali requisiti tengono conto dei lavori del Joint Forum e sono coerenti con le regole e le prassi attuali del settore bancario e con la direttiva sui mercati degli strumenti finanziari e la sua applicazione agli enti creditizi.

21. Per garantire la trasparenza, le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono rendere pubbliche almeno una volta all'anno le informazioni essenziali in merito alla loro solvibilità e alla loro condizione finanziaria. Le imprese devono essere autorizzate a rendere pubbliche informazioni aggiuntive su base volontaria.

22. È opportuno prevedere lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza e le autorità od organismi che, per la funzione che svolgono, concorrono alla stabilità del sistema finanziario. È pertanto necessario specificare le condizioni alle quali devono essere possibili tali scambi di informazioni. Inoltre, ove sia contemplata la possibilità di divulgare le informazioni solo con l'esplicito consenso delle autorità di vigilanza, è opportuno che queste possano, se del caso, subordinare tale consenso all'adempimento di condizioni rigorose.

23. È necessario promuovere la convergenza della vigilanza non soltanto rispetto agli strumenti di vigilanza ma anche rispetto alle pratiche di vigilanza. Il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali istituito con decisione 2004/6/CE della Commissione[38] deve svolgere un ruolo importante sotto questo profilo e presentare relazioni periodiche sui progressi compiuti.

24. Per limitare l'onere amministrativo ed evitare la duplicazione dei compiti, le autorità di vigilanza e le autorità statistiche nazionali devono cooperare e scambiarsi informazioni.

25. Per rafforzare la vigilanza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e la tutela dei contraenti, i revisori legali dei conti ai sensi della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio[39] devono avere l'obbligo di segnalare tempestivamente qualsiasi fatto tale da pregiudicare gravemente la situazione finanziaria o l'organizzazione amministrativa di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

26. Le imprese di assicurazione che esercitano attività di assicurazione sia nel settore vita che nel settore non vita devono gestire tali attività separatamente per proteggere gli interessi dei contraenti del settore vita. In particolare tali imprese devono essere soggette agli stessi requisiti patrimoniali applicabili ad un gruppo assicurativo equivalente costituito da un'impresa di assicurazione vita e da un'impresa di assicurazione non vita, tenendo conto della maggiore trasferibilità del capitale in caso di imprese di assicurazione miste.

27. La valutazione della situazione finanziaria delle imprese di assicurazione e di riassicurazione deve basarsi su solidi principi economici e sull'uso ottimale delle informazioni fornite dai mercati finanziari nonché sui dati generalmente disponibili in merito ai rischi tecnici assicurativi.

28. I principi di valutazione a fini di vigilanza devono essere per quanto possibile compatibili con gli sviluppi internazionali in materia contabile, in modo da limitare l'onere amministrativo gravante sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione.

29. In linea con tale approccio, i requisiti patrimoniali devono essere coperti da fondi propri, siano essi elementi a bilancio o fuori bilancio. Poiché non tutte le risorse finanziarie possono assorbire pienamente le perdite in caso di liquidazione e secondo il presupposto della continuità aziendale, gli elementi dei fondi propri devono essere classificati conformemente a criteri di qualità e l'importo ammissibile dei fondi propri a copertura dei requisiti patrimoniali deve essere limitato di conseguenza. I limiti applicabili agli elementi dei fondi propri devono essere applicati soltanto per determinare la posizione di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e non devono limitare ulteriormente la libertà di tali imprese in materia di gestione interna del capitale.

30. Per consentire alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di rispettare i propri impegni nei confronti dei contraenti e dei beneficiari, gli Stati membri devono imporre a tali imprese di costituire riserve tecniche adeguate. Il calcolo di tali riserve tecniche deve essere armonizzato in tutta la Comunità per ottenere una migliore comparabilità e trasparenza.

31. Il calcolo delle riserve tecniche deve essere coerente con la valutazione delle attività e delle altre passività, in linea con il mercato e con gli sviluppi internazionali in materia di contabilità e di vigilanza.

32. L'importo delle riserve tecniche deve riflettere le caratteristiche del portafoglio assicurativo sottostante. Le informazioni specifiche sull'impresa devono pertanto essere utilizzate nel loro calcolo soltanto nella misura in cui tali informazioni consentono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di riflettere meglio le caratteristiche del portafoglio assicurativo sottostante.

33. È necessario che il valore attuale atteso delle passività assicurative sia calcolato sulla base di informazioni attuali e credibili e di ipotesi realistiche, tenuto conto delle garanzie finanziarie e delle opzioni previste dai contratti di assicurazione o di riassicurazione, in modo tale da poter fornire una valutazione economica delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione. Occorre prescrivere l'uso di tecniche attuariali efficaci ed armonizzate.

34. Per tenere conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese, occorre prevedere metodi semplificati in materia di calcolo delle riserve tecniche.

35. Il regime di vigilanza deve prevedere un requisito sensibile al rischio basato su un calcolo prospettivo che consenta un intervento accurato e tempestivo da parte delle autorità di vigilanza (requisito patrimoniale di solvibilità) ed un livello minimo di sicurezza al di sotto del quale non deve scendere l'importo delle risorse finanziarie (requisito patrimoniale minimo). Entrambi i requisiti patrimoniali devono essere armonizzati in tutta la Comunità per ottenere un livello uniforme di tutela dei contraenti.

36. Il requisito patrimoniale di solvibilità deve riflettere un livello di fondi propri ammissibili che consenta alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di assorbire perdite significative e che fornisca ai contraenti ed ai beneficiari una garanzia ragionevole che i pagamenti in scadenza saranno effettuati.

37. Per promuovere una buona gestione del rischio e per allineare i requisiti patrimoniali obbligatori alle pratiche dell'industria, il requisito patrimoniale di solvibilità deve essere determinato come capitale economico che le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono detenere per garantire che l'evento "rovina" non si verifichi più di una volta ogni 200 anni. Tale capitale economico deve essere calcolato sulla base del vero profilo di rischio di tali imprese, tenuto conto dell'impatto delle possibili tecniche di attenuazione del rischio nonché degli effetti di diversificazione.

38. Occorre stabilire una formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità al fine di consentire a tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione di valutare il loro capitale economico. Per quanto riguarda la struttura della formula standard, occorre adottare un metodo modulare, il che significa che la singola esposizione a ciascuna categoria di rischio deve essere valutata in un primo tempo e aggregata in un secondo tempo. Quando l'uso di parametri propri all'impresa consente di tenere meglio conto del vero profilo del rischio di sottoscrizione dell'impresa, tale uso deve essere consentito purché tali parametri siano derivati dall'uso di una metodologia standardizzata.

39. Per tenere conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese, occorre prevedere metodi semplificati in materia di calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità conformemente alla formula standard.

40. Conformemente all'approccio orientato al rischio in materia di requisito patrimoniale di solvibilità, deve essere possibile in circostanze specifiche utilizzare modelli interni parziali o completi per il calcolo di tale requisito anziché la formula standard. Per fornire ai contraenti e ai beneficiari un livello equivalente di protezione, tali modelli interni devono essere soggetti all'approvazione preliminare della vigilanza sulla base di procedure e standard armonizzati.

41. In linea di massima il nuovo approccio basato sul rischio non comprende il concetto di limiti quantitativi in materia di investimenti e criteri di ammissibilità delle attività. Deve tuttavia essere possibile introdurre limiti in materia di investimenti e criteri di ammissibilità delle attività per far fronte a rischi che non siano adeguatamente coperti da un sottomodulo della formula standard.

42. Quando l'importo dei fondi propri di base ammissibili scende al di sotto del requisito patrimoniale minimo, l'autorizzazione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione deve essere revocata se tali imprese non sono in grado di riportare l'importo dei fondi propri di base ammissibili al livello del requisito patrimoniale minimo entro un periodo di tempo breve.

43. È necessario che il requisito patrimoniale minimo venga calcolato con una formula semplice, sulla base di dati che possano essere sottoposti a revisione.

44. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono avere attività di qualità sufficiente per coprire i loro requisiti finanziari complessivi. Tutti gli investimenti detenuti dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione devono essere gestiti conformemente al principio della persona prudente.

45. Gli Stati membri non devono imporre alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di investire le loro attività in determinate categorie di attività, in quanto tale prescrizione potrebbe essere incompatibile con la liberalizzazione dei movimenti di capitali sancita dall'articolo 56 del trattato.

46. È necessario proibire qualsiasi disposizione che consenta agli Stati membri di prescrivere di impegnare le attività a copertura delle riserve tecniche di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, a prescindere dalla forma che possa essere assunta da tale prescrizione, quando l'assicuratore è riassicurato da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata conformemente alla presente direttiva o da un'impresa di un paese terzo il cui regime di vigilanza sia stato considerato equivalente.

47. Finora il quadro giuridico non ha previsto né criteri dettagliati per la valutazione prudenziale di una proposta di acquisizione né una procedura per la loro applicazione. È pertanto necessario chiarire i criteri e il processo di valutazione prudenziale per garantire la certezza giuridica, la chiarezza e la prevedibilità necessarie quanto al processo di valutazione e al relativo risultato. Tali criteri e procedure sono stati introdotti dalla direttiva 2007/44/CE. Per quanto riguarda l'assicurazione e la riassicurazione tali disposizioni devono essere pertanto codificate ed integrate nella presente direttiva.

48. È pertanto fondamentale armonizzare al massimo tali procedure e valutazioni prudenziali in tutta la Comunità. Le disposizioni sulle partecipazioni qualificate non devono tuttavia impedire agli Stati membri di imporre che le autorità di vigilanza debbano essere informate in merito alle acquisizioni di partecipazioni inferiori alle soglie stabilite in tali disposizioni, purché uno Stato membro non imponga a tal fine più di una soglia aggiuntiva al di sotto del 10%. Non deve inoltre essere impedito alle autorità di vigilanza di fornire orientamenti generali in merito a quando le predette partecipazioni verrebbero considerate tali da determinare un'influenza notevole.

49. Alla luce della crescente mobilità dei cittadini europei, cresce sempre più l'offerta transfrontaliera di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli. Per garantire che il sistema della carta verde e gli accordi tra gli Uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri continuino a funzionare adeguatamente, è opportuno che gli Stati membri siano in grado di imporre alle imprese di assicurazione che assicurano la responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli sul loro territorio in regime di prestazione di servizi di aderire all'Ufficio nazionale nonché al fondo di garanzia istituito nello Stato membro in questione e di partecipare al loro finanziamento. Lo Stato membro in cui vengono prestati i servizi deve imporre alle imprese che assicurano la responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli di designare un mandatario sul suo territorio incaricato di raccogliere tutte le informazioni necessarie in relazione ai sinistri e di rappresentare l'impresa interessata.

50. Nell'ambito di un mercato interno è nell'interesse dei contraenti avere accesso alla gamma più ampia possibile di prodotti assicurativi disponibili nella Comunità. Lo Stato membro dell'impegno o lo Stato membro in cui è situato il rischio deve pertanto garantire che nulla impedisca di commercializzare sul suo territorio tutti i prodotti assicurativi offerti in vendita nella Comunità nella misura in cui non confliggano con le disposizioni legislative che proteggono l'interesse generale in vigore in tale Stato membro e nella misura in cui l'interesse generale non sia salvaguardato dalle regole dello Stato membro di origine.

51. È opportuno predisporre un regime di sanzioni da applicare quando un'impresa di assicurazione non si conforma alle disposizioni d'interesse generale vigenti nello Stato membro dell'impegno o in cui è situato il rischio.

52. Nel quadro di un mercato interno delle assicurazioni i consumatori potranno scegliere tra una gamma più ampia e diversificata di contratti. Per poter beneficiare pienamente di questa diversità e di una maggiore concorrenza, essi devono ricevere prima della conclusione del contratto e per tutta la durata del contratto qualsiasi informazione necessaria per poter scegliere il contratto più adatto alle loro necessità.

53. Un'impresa di assicurazione che offre contratti di assistenza deve possedere i mezzi necessari per fornire le prestazioni in natura offerte entro un periodo di tempo appropriato. Occorre prevedere disposizioni speciali per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità e il minimo assoluto dei requisiti patrimoniali minimi che tale impresa deve possedere.

54. L'esercizio effettivo della coassicurazione comunitaria per le attività che per natura o dimensioni sono probabilmente destinate ad essere coperte da coassicurazione internazionale deve essere agevolato tramite un minimo di armonizzazione, per impedire distorsioni della concorrenza e differenze di trattamento. In questo contesto l'impresa di assicurazione delegataria deve valutare i sinistri e fissare l'importo delle riserve tecniche. Inoltre è necessario prevedere, nel settore della coassicurazione comunitaria, una collaborazione speciale tra le autorità di vigilanza degli Stati membri, e tra queste e la Commissione.

55. Nell'interesse della tutela degli assicurati, occorre armonizzare le legislazioni nazionali riguardanti l'assicurazione tutela giudiziaria. Occorre per quanto possibile prevenire o essere in grado di risolvere qualsiasi conflitto di interessi derivante in particolare dal fatto che l'impresa di assicurazione assicuri un'altra persona o assicuri una persona sia per la tutela giudiziaria che per qualsiasi altro ramo di assicurazione. A tal fine, un livello adeguato di tutela dei contraenti può essere raggiunto con diversi mezzi. Qualunque sia la soluzione adottata, occorre tutelare con salvaguardie equivalenti l'interesse delle persone coperte dall'assicurazione tutela giudiziaria.

56. I conflitti tra le imprese di assicurazione che offrono la copertura tutela giudiziaria e le persone assicurate devono essere composti nel modo più equo e rapido possibile. È pertanto appropriato che gli Stati membri prevedano una procedura di arbitrato o una procedura che offra garanzie comparabili.

57. In taluni Stati membri l'assicurazione malattia privata o sottoscritta su base volontaria sostituisce parzialmente o totalmente la copertura sanitaria offerta dai regimi di previdenza sociale. La natura particolare di tale assicurazione malattia la distingue dagli altri rami dell'assicurazione «danni» e dell'assicurazione sulla vita in quanto è necessario garantire ai contraenti l'effettivo accesso ad un'assicurazione malattia privata o sottoscritta su base volontaria, indipendentemente dalla loro età e dal loro profilo di rischio. Data tale natura e le ripercussioni sociali dei contratti di assicurazione malattia, le autorità di vigilanza dello Stato membro in cui è situato il rischio devono essere in grado di imporre la notifica sistematica delle condizioni generali e speciali dei contratti di assicurazione malattia privata o volontaria al fine di verificare che tali contratti sostituiscano parzialmente o totalmente la copertura sanitaria offerta dal regime di previdenza sociale. Tale verifica non deve costituire una condizione preliminare alla commercializzazione dei prodotti.

58. Taluni Stati membri hanno adottato a tal fine disposizioni legislative specifiche. Nell'interesse generale è possibile adottare o mantenere disposizioni legislative nella misura in cui non limitino indebitamente la libertà di stabilimento o di prestazione di servizi, fermo restando che tali disposizioni devono applicarsi in modo identico. La natura di dette disposizioni legislative può variare secondo la situazione che prevale nello Stato membro che le adotta. L'obiettivo di tutelare l'interesse generale può essere altresì conseguito esigendo che le imprese che offrono un'assicurazione malattia privata o sottoscritta su base volontaria propongano contratti tipo la cui copertura sia in linea con quella dei regimi legali di previdenza sociale e il cui premio sia uguale o inferiore ad un massimo prescritto e partecipino a sistemi di compensazione delle perdite. Si potrebbe esigere anche che la base tecnica dell'assicurazione malattia privata o sottoscritta su base volontaria sia analoga a quella dell'assicurazione sulla vita.

59. Gli Stati membri ospitanti devono poter esigere da qualsiasi impresa di assicurazione che pratichi a proprio rischio l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nel loro territorio il rispetto delle disposizioni specifiche previste nella loro legislazione nazionale per tale assicurazione. Tale condizione non deve tuttavia applicarsi alle disposizioni relative alla vigilanza finanziaria, che devono restare di esclusiva competenza dello Stato membro di origine.

60. Gli Stati membri non soggetti all'applicazione del regolamento [ROMA I] devono applicare le disposizioni di tale regolamento per determinare la legge applicabile ai contratti di assicurazione che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 7 di detto regolamento.

61. Occorre prevedere regole appropriate per le società veicolo che assumono rischi dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione senza essere un'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Gli importi recuperabili da società veicolo devono essere considerati importi detraibili a titolo di contratti di riassicurazione o di retrocessione.

62. A causa della speciale natura delle attività di riassicurazione "finite", gli Stati membri devono garantire che le imprese di assicurazione e di riassicurazione che concludono contratti di riassicurazione "finite" o esercitano attività di riassicurazione "finite" possano identificare, misurare e controllare adeguatamente i rischi derivanti da tali contratti o attività.

63. Perché sia tenuto conto della dimensione internazionale della riassicurazione, occorre permettere la conclusione di accordi internazionali con i paesi terzi che stabiliscano gli strumenti della vigilanza sulle entità di riassicurazione esercenti sul territorio di ciascuna parte. È opportuno inoltre prevedere una procedura flessibile che consenta di valutare l'equivalenza prudenziale con i paesi terzi su base comunitaria, in modo da favorire la liberalizzazione dei servizi riassicurativi nei paesi terzi attraverso lo stabilimento o la prestazione transfrontaliera di servizi.

64. I provvedimenti relativi alla vigilanza sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti ad un gruppo devono consentire alle autorità preposte alla vigilanza su di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di valutare con maggiore ponderatezza la sua situazione finanziaria.

65. Tale vigilanza sul gruppo deve tenere conto nella misura necessaria delle società di partecipazione assicurativa e delle società di partecipazione assicurativa miste. Tuttavia la presente direttiva non deve implicare in alcun modo che gli Stati membri debbano sottoporre a vigilanza tali imprese considerate individualmente.

66. Per quanto la vigilanza delle singole imprese di assicurazione e di riassicurazione resti il principio essenziale della vigilanza assicurativa, è necessario stabilire quali imprese rientrino nell'ambito di applicazione della vigilanza a livello di gruppo.

67. La vigilanza di gruppo deve applicarsi in ogni caso a livello dell'impresa partecipante ultima che abbia la propria sede nella Comunità. Gli Stati membri devono tuttavia essere in grado di consentire alle loro autorità di vigilanza di applicare la vigilanza di gruppo ad un numero limitato di livelli inferiori, qualora lo ritengano necessario.

68. È necessario calcolare la solvibilità a livello di gruppo per le imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti ad un gruppo.

69. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti ad un gruppo devono essere in grado di chiedere l'approvazione di un modello interno da utilizzare per il calcolo della solvibilità a livello sia di gruppo che individuale.

70. È necessario garantire che i fondi propri siano distribuiti adeguatamente all'interno del gruppo e che siano disponibili per tutelare i contraenti e i beneficiari laddove necessario. A tal fine le imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti ad un gruppo devono avere fondi propri sufficienti per coprire il loro requisito patrimoniale di solvibilità, a meno che l'obiettivo della tutela dei contraenti e dei beneficiari non possa essere raggiunto efficacemente in altro modo. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti ad un gruppo devono pertanto essere autorizzate a coprire il loro requisito patrimoniale di solvibilità con il supporto di gruppo che assume la forma di una dichiarazione rilasciata dalla loro impresa madre in circostanze definite. Per valutare l'eventuale necessità di una futura revisione del regime in materia di supporto di gruppo, la Commissione deve presentare una relazione sulle regole degli Stati membri e sulle pratiche delle autorità di vigilanza in questo settore.

71. La solvibilità di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione figlia di una società di partecipazione assicurativa, di un'impresa di assicurazione o di un'impresa di riassicurazione di un paese terzo può essere influenzata dalle risorse finanziarie del gruppo di cui tale impresa fa parte e dalla ripartizione delle risorse finanziarie in seno a tale gruppo. È pertanto necessario fornire alle autorità di vigilanza gli strumenti per esercitare una vigilanza di gruppo e adottare gli opportuni provvedimenti a livello dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione quando la solvibilità di quest'ultima è compromessa o rischia di esserlo.

72. Le concentrazioni di rischio e le operazioni intragruppo possono influenzare la situazione finanziaria delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Le autorità di vigilanza devono poter esercitare una vigilanza generale su alcuni tipi di tali concentrazioni di rischio ed operazioni intragruppo e adottare gli opportuni provvedimenti a livello dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione quando la solvibilità di quest'ultima è compromessa o rischia di esserlo.

73. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti ad un gruppo devono avere sistemi di governance appropriati che devono essere sottoposti alla valutazione della vigilanza.

74. Tutti i gruppi di assicurazione o di riassicurazione soggetti a vigilanza di gruppo devono avere un'autorità di vigilanza del gruppo nominata tra le autorità di vigilanza interessate. I diritti e i doveri dell'autorità di vigilanza del gruppo devono comprendere un coordinamento e poteri decisionali appropriati. Le autorità partecipanti alla vigilanza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti allo stesso gruppo devono prevedere disposizioni in materia di coordinamento.

75. Le autorità di vigilanza devono avere accesso a tutte le informazioni utili per l'esercizio della vigilanza di gruppo. Si deve instaurare una collaborazione tra le autorità responsabili della vigilanza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, nonché tra dette autorità e le autorità responsabili della vigilanza delle imprese attive in altri settori finanziari.

76. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti ad un gruppo la cui capogruppo è al di fuori della Comunità devono essere soggette a disposizioni di vigilanza di gruppo equivalenti ed appropriate. È pertanto necessario garantire trasparenza in materia di regole e scambi di informazione con le autorità di paesi terzi in tutte le circostanze rilevanti.

77. Dato che la legislazione nazionale relativa ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione non è armonizzata, è opportuno garantire nel quadro del mercato interno il mutuo riconoscimento dei provvedimenti di risanamento e delle legislazioni degli Stati membri in materia di liquidazione delle imprese di assicurazione nonché la necessaria cooperazione, tenendo conto della necessità di unità, universalità, coordinamento e pubblicità di tali misure e pari trattamento e tutela dei creditori di assicurazione.

78. Occorre garantire che i provvedimenti di risanamento adottati dall'autorità competente di uno Stato membro per salvaguardare o risanare la situazione finanziaria di un'impresa di assicurazione e per evitare per quanto possibile la liquidazione siano pienamente efficaci in tutta la Comunità. Tuttavia occorre che siano preservati gli effetti di siffatti provvedimenti di risanamento e procedure di liquidazione nei confronti dei paesi terzi.

79. È opportuno che la presente direttiva operi una distinzione fra le autorità competenti ai fini dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione e le autorità di vigilanza delle imprese di assicurazione.

80. La definizione di "succursale" a fini di insolvenza, secondo i principi esistenti in materia di insolvenza, deve tener conto dell'unicità della personalità giuridica dell'impresa di assicurazione. Tuttavia, la legge dello Stato membro di origine deve determinare le modalità di trattamento, in sede di liquidazione di un'impresa di assicurazione, delle attività e delle passività detenute da persone indipendenti che hanno autorità permanente ad agire in qualità di agente di tale impresa di assicurazione.

81. Occorre stabilire le condizioni alle quali le procedure di liquidazione che, anche se non fondate sull'insolvenza, implicano un ordine di priorità per il pagamento dei crediti di assicurazione rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva. I crediti di lavoratori dipendenti di un'impresa di assicurazione risultanti da contratti o da rapporti di lavoro devono poter essere oggetto di surrogazione ad un regime nazionale di garanzia salariale. Tali crediti surrogati devono godere del trattamento determinato dalla legge dello Stato membro di origine ( lex concursus ).

82. I provvedimenti di risanamento non precludono l'apertura di procedure di liquidazione. Le procedure di liquidazione devono pertanto poter essere aperte in assenza o a seguito dell'adozione di provvedimenti di risanamento e possono essere concluse con un concordato o altro provvedimento analogo, tra cui un provvedimento di risanamento.

83. È opportuno che solo le autorità competenti dello Stato membro di origine abbiano il potere di prendere decisioni in materia di procedure di liquidazione riguardanti imprese di assicurazione. Le decisioni devono produrre i loro effetti in tutta la Comunità e devono essere riconosciute da tutti gli Stati membri. Le decisioni devono essere pubblicate conformemente alle procedure dello Stato membro di origine e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Occorre altresì che i creditori noti residenti nella Comunità che devono avere il diritto di insinuare crediti e presentare osservazioni abbiano accesso alle informazioni.

84. Ogni attività e passività dell'impresa di assicurazione deve essere presa in considerazione nelle procedure di liquidazione.

85. Tutte le condizioni per l'apertura, l'espletamento e la chiusura delle procedure di liquidazione devono essere disciplinate dalla legge dello Stato membro di origine.

86. Per garantire un'azione coordinata tra gli Stati membri, è opportuno che le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine e quelle di tutti gli altri Stati membri siano informate d'urgenza dell'apertura di una procedura di liquidazione.

87. È fondamentale tutelare, nell'ambito di una procedura di liquidazione, gli assicurati, i contraenti, i beneficiari e tutte le parti lese che godano del diritto di azione diretta contro l'impresa di assicurazione su un credito risultante da operazioni di assicurazione; è opportuno che tale tutela non si estenda ai crediti derivanti non da obbligazioni risultanti da contratti di assicurazione o da operazioni di assicurazione bensì dalla responsabilità civile di un agente in negoziazioni per le quali, ai sensi della legge applicabile al contratto o all'operazione di assicurazione, l'agente stesso non è responsabile sulla base di tale contratto o operazione di assicurazione. Per raggiungere tale obiettivo, gli Stati membri devono poter scegliere tra metodi equivalenti per garantire un trattamento speciale ai creditori di assicurazione; nessuno di tali metodi deve vietare ad uno Stato membro di stabilire una gerarchia fra varie categorie di crediti di assicurazione. Occorre inoltre garantire un equilibrio appropriato fra la protezione dei creditori di assicurazione e altri creditori privilegiati tutelati dalla legge dello Stato membro interessato.

88. L'apertura di una procedura di liquidazione deve implicare la revoca dell'autorizzazione ad esercitare attività concessa all'impresa di assicurazione, qualora tale autorizzazione non sia già stata revocata.

89. I creditori devono avere il diritto di insinuare i crediti o di presentare osservazioni per iscritto nell'ambito della procedura di liquidazione. I crediti dei creditori residenti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine devono beneficiare dello stesso trattamento riservato a crediti equivalenti nello Stato membro di origine, senza discriminazioni basate sulla nazionalità o residenza.

90. Per proteggere le legittime aspettative e la certezza di alcune operazioni in Stati membri diversi da quello di origine, è necessario stabilire quale sia la legge applicabile agli effetti dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione sui processi in corso e sulle procedure esecutive individuali derivanti da tali processi.

91. Le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[40]. In particolare, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare misure riguardanti l'adeguamento degli allegati e misure che specifichino in particolare i poteri di vigilanza e i provvedimenti da adottare e che stabiliscano requisiti più dettagliati in settori quali il sistema di governance, l'informativa al pubblico, i criteri di valutazione in relazione alle partecipazioni qualificate, il calcolo delle riserve tecniche e dei requisiti patrimoniali, le regole in materia di investimenti e la vigilanza di gruppo. Poiché tali misure sono di portata generale e sono volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla con l'aggiunta di elementi nuovi non essenziali, devono essere adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

92. Poiché gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere raggiunti in misura sufficiente dagli Stati membri e, a causa della loro portata e dei loro effetti, possono essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

93. Le disposizioni della direttiva 64/225/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, volta a sopprimere in materia di riassicurazione e di retrocessione le restrizioni alle libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi[41], della direttiva 73/240/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, intesa a sopprimere le restrizioni alla libertà di stabilimento in materia di assicurazioni dirette diverse dall'assicurazione sulla vita[42], della direttiva 76/580/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1976, che modifica la direttiva 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita[43] e della direttiva 84/641/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1984, che modifica, per quanto riguarda in particolare l'assistenza turistica, la prima direttiva 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita[44] sono diventate obsolete e devono essere pertanto abrogate.

94. L'obbligo di attuare la presente direttiva nel diritto interno deve essere limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali delle direttive precedenti. L'obbligo di attuazione delle disposizioni rimaste immutate nella sostanza discende dalle direttive precedenti.

95. La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto interno delle direttive indicati nell'allegato VI, parte B,

⎢ 2002/83/CE (adattato)

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

√ DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL'ACCESSO ALLE ATTIVITÀ DI ASSICURAZIONE DIRETTA E DI RIASSICURAZIONE E AL LORO ESERCIZIO ∏

CAPO I

- √ OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E∏ DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE

SEZIONE 1 – OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

⎢2002/83/CE articolo 2 (adattato)

Articolo 1 √ Oggetto ∏

La presente direttiva riguarda √ contiene disposizioni riguardanti: ∏

1). l'accesso √, all'interno della Comunità, ∏ alle attività non salariate dell'assicurazione diretta praticate dalle imprese che sono stabilite in uno Stato membro o che desiderano stabilirvisi, nonché l'esercizio di tali attività, quali sono qui di seguito definite: √ e della riassicurazione; ∏

Ö 2) la vigilanza nel caso di gruppi assicurativi e riassicurativi; Õ

√ 3) il risanamento e la liquidazione delle imprese di assicurazione diretta. ∏

⎢ 84/641/CEE articolo 1 e 2002/83/CE articolo 2 (adattato)

Articolo 2 √ Campo di applicazione ∏

1. La presente direttiva riguarda l'accesso all'attività non salariata √ si applica ∏ alle imprese di assicurazione diretta √ vita e non vita ∏ compresa l'attività di assistenza di cui al paragrafo 2, esercitata dalle imprese che sono stabilite sul territorio di uno Stato membro o che desiderano stabilirvisi, nonché l'esercizio di tale attività.

⎢2005/68/CE articolo 1 (adattato)

1. La presente direttiva disciplina l'accesso alle attività indipendenti di riassicurazione, e il relativo esercizio, delle √ Ad eccezione del titolo IV, essa si applica altresì alle ∏ imprese di riassicurazione che svolgono soltanto l'attività riassicurativa e sono stabilite nel √ territorio di ∏ in uno Stato membro o √ che ∏ desiderano stabilirvisi.

⎢84/641/CEE articolo 1 (adattato)

2. √Ai fini del paragrafo 1, primo comma, l'assicurazione non vita include ∏ riguarda l'attività di assistenza fornita a persone in difficoltà nel corso di spostamenti o di assenze dal domicilio o dal luogo di residenza √ abituale ∏ . Essa consiste nell'impegnarsi, previo pagamento di un premio, a mettere ad immediata disposizione un aiuto a profitto del beneficiario del contratto di assistenza, quando questi si trovi in difficoltà in seguito al verificarsi di un avvenimento fortuito nei casi e alle condizioni previsti dal contratto.

L'aiuto può consistere in prestazioni in contanti o in natura. Le prestazioni in natura possono anche essere fornite mediante utilizzazione del personale o delle attrezzature proprie del prestatore.

L'attività in materia di assistenza non copre i servizi manutenzione, o riparazione, l'assistenza clienti e la semplice indicazione o messa a disposizione, in quanto intermediario, di un aiuto.

3. La classificazione per rami delle attività di cui al presente articolo figura nell'allegato.

⎢ 2002/83/CE (adattato)

?nuovo

√ 3. Per quanto riguarda l'assicurazione vita, la presente direttiva si applica a quanto segue: ∏

a) 1. le seguenti √ attività di assicurazione vita ∏ ove risultino da un contratto:

ai) il ramo vita, cioè quello comprendente in particolare l'assicurazione per il caso di vita, l'assicurazione per il caso di morte, l'assicurazione mista, l'assicurazione vita con controassicurazione, l'assicurazione di nuzialità, l'assicurazione di natalità;

bii) l'assicurazione di rendita;

ciii) le assicurazioni complementari √ sottoscritte in aggiunta all'assicurazione vita, ∏ praticate dalle imprese di assicurazione vita, ossia in particolare le assicurazioni per danni corporali, comprese l'incapacità al lavoro professionale, le assicurazioni per morte in seguito ad infortunio, le assicurazioni per invalidità a seguito di infortunio o di malattia; quando queste diverse assicurazioni siano contratte in via complementare alle assicurazioni vita;

div) l'assicurazione praticata Ö attualmente Õ in Irlanda e Regno Unito, denominata "permanent health insurance" (assicurazione malattia, a lungo termine) non rescindibile;

b) 2. le seguenti operazioni, ove risultino da un contratto, sempreché siano soggette al controllo delle autorità amministrative competenti per la vigilanza sulle assicurazioni private:

ai) le operazioni tontinarie che comportano la costituzione di associazioni che riuniscono aderenti per capitalizzare in comune i loro contributi e per ripartire i fondi in tal modo raccolti tra i superstiti o tra gli aventi diritto dei deceduti √ (operazioni tontinarie) ∏ ;

bii) le operazioni di capitalizzazione basate su una tecnica attuariale che comporta, quale corrispettivo di versamenti unici o periodici fissati anticipatamente, impegni determinati in ordine alla loro durata e al loro importo;

ciii) le operazioni di gestione di fondi collettivi di pensione, ossia le operazioni che, per l'impresa interessata, consistono nel gestire gli ðcomprendenti ï √ la gestione di ∏ investimenti, in particolare le attività rappresentative delle riserve degli enti che erogano le prestazioni in caso di morte, in casoi di vita o in caso di cessazione o riduzione d'attività;

div) le operazioni di cui al punto iii)alla lettera c), quando sono accompagnate da una garanzia assicurativa relativa o alla conservazione del capitale o al servizio di un interesse minimo;

ev) le operazioni effettuate da società assicuratrici √ imprese di assicurazione vita ∏ , quali quelle previste dal codice francese delle assicurazioni nel libro IV, titolo 4, capocapitolo 1;

3. c) le operazioni dipendenti dalla durata della vita umana, definite o previste dalla legislazione delle assicurazioni sociali, quando √ nella misura in cui ∏ sono praticate o gestite conformemente alla legislazione di uno Stato membro da imprese di assicurazione √ vita ∏ a proprio rischio.

⎢ 73/239/CEE articolo 2, paragrafo 1, lettera d) e 2002/83/CE articolo 3, paragrafo 4 (adattato)

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√ SEZIONE 2 – ESCLUSIONI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE

SOTTOSEZIONE 1 – DISPOSIZIONI GENERALI ∏

Articolo 3 √ Regimi legali ∏

√ La presente direttiva non si applica ∏ alle assicurazioni comprese in un regime legale di sicurezza sociale, ferma restando l'applicazione Ö senza pregiudizio Õ dell'articolo 2, paragrafo 3, √ lettera c) ∏;

ò nuovo

Articolo 4Esclusione dal campo di applicazione a causa delle dimensioni

1. Senza pregiudizio degli articoli da 5 a 10, la presente direttiva non si applica alle imprese di assicurazione il cui incasso annuo di premi non superi i 5 milioni di euro.

2. Se l'importo di cui al paragrafo 1 è superato per tre anni consecutivi, la presente direttiva si applica a partire dal quarto anno.

⎢73/239/CEE articolo 2 (adattato)

√ SOTTOSEZIONE 2 – ASSICURAZIONE NON VITA ∏

Articolo 5 √ Operazioni ∏

√ Per quanto concerne le imprese di assicurazione non vita, ∏ lLa presente direttiva non riguarda:

1. 1. le seguenti assicurazioni:

a) il ramo vita, cioè quello comprendente in particolare l'assicurazione per il caso di sopravvivenza, l'assicurazione per il caso di morte, l'assicurazione mista, l'assicurazione per il caso di sopravvivenza con controassicurazione, le tontine, l'assicurazione nuzialità, l'assicurazione natalità;

b) l'assicurazione di rendita;

c) le assicurazioni complementari praticate dalle imprese di assicurazioni sulla vita, ossia le assicurazioni per danni corporali, comprese l'incapacità al lavoro professionale, le assicurazioni per morte in seguito ad infortunio, le assicurazioni per invalidità a seguito di infortunio o di malattia, quando queste diverse assicurazioni siano contratte in via complementare alle assicurazioni sulla vita;

e) l'assicurazione praticata in Irlanda e nel Regno Unito denominata «permanent health insurance» (assicurazione malattia, di lunga durata non rescindibile).

2. le seguenti operazioni:

a1) le operazioni di capitalizzazione, quali sono definite dalla legislazione dei singoli Stati membri;

b2) le operazioni degli enti di previdenza e di soccorso le cui prestazioni variano in base ai mezzi disponibili e in cui il contributo degli iscritti è determinato forfettariamente;

c3) le operazioni effettuate da un'organizzazione priva di personalità giuridica e che hanno per oggetto la mutua garanzia dei suoi membri, senza dar luogo al pagamento di premi né alla costituzione di riserve tecniche;

⎢87/343/CEE articolo 1, paragrafo 1 (adattato)

d4) fino a coordinamento ulteriore, le operazioni di assicurazione crediti all'esportazione per conto o con la garanzia dello Stato o quando lo Stato è l'assicuratore.

⎢84/641/CEE articolo 2 (adattato)

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Articolo 6 √ Assistenza ∏

√ 1. La presente direttiva non si applica al ∏ lL'attività di assistenza √ che soddisfa tutte le condizioni seguenti: ∏

a) in cui l'impegno è limitato alle seguenti operazioni, √ l'assistenza è ∏ effettuatae in caso di incidente o di guasto meccanico subiti da un veicolo stradale √ quando l'incidente o il guasto meccanico avvengono ∏ e avvenuti, di norma, sul territorio dello Stato membro del fornitore della garanzia;:

√b) l'impegno dell'assistenza è limitato alle seguenti operazioni: ∏

i) soccorso in loco, per il quale il fornitore della garanzia utilizza, nella maggior parte dei casi, personale e attrezzature propri;

ii) trasporto dei veicoli fino all'officina più prossima o più idonea per effettuare la riparazione ed eventuale accompagnamento, normalmente con lo stesso mezzo di soccorso, del conducente e dei passeggeri fino al luogo più vicino da dove potranno proseguire il loro viaggio con altri mezzi;

iii) se lo Stato membro del fornitore della garanzia lo prevede, trasporto del veicolo, eventualmente accompagnato dal conducente e dai passeggeri, fino al domicilio, al punto di partenza o alla destinazione iniziale all'interno dello stesso Stato membro;,

c) salvo se tali operazioni sono √ l'assistenza non è ∏ effettuatae da un'impresa soggetta alla presente direttiva.

2. Nei casi previsti al paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii),ai due primi trattini la condizione che l'incidente o il guasto siano avvenuti sul territorio dello Stato membro del fornitore della garanzia: a) non si applica se si tratta di un organismo di cui il beneficiario è membro √ dell'organismo che fornisce la garanzia ∏ e se il soccorso o il trasporto del veicolo sono effettuati, su semplice presentazione della tessera di membro, senza pagamento di sovrapprezzo, da parte di un organismo analogo del paese interessato, in base ad un accordo di reciprocità; b) non vieta la prestazione di tale assistenza √ o, nel caso dell' ∏ in Irlanda e delnel Regno Unito, √ se le operazioni di assistenza sono fornite ∏ da parte di uno stesso organismo operante in questi due Stati.

√ 3. La presente direttiva non si applica nel caso delle operazioni ∏ Nel caso previsteo dal paragrafo 1, lettera b), punto iii),terzo trattino, se l'incidente o il guasto meccanico è avvenuto nel territorio dell'Irlanda o, per quanto riguarda il Regno Unito, nel territorio dell'Irlanda del Nord, √ e ∏ il veicolo, eventualmente accompagnato dal conducente e dai passeggeri, può essere √ è ∏ trasportato fino al domicilio, al punto di partenza o alla destinazione iniziale all'interno dell'uno o dell'altro di detti territori.

4. Inoltre Lla presente direttiva non concerne √ si applica alle ∏ le operazioni di assistenza effettuate √ dall'Automobile Club del Granducato del Lussemburgo se ∏ in caso di l'incidente o il guasto meccanico di un veicolo stradale √ si è verificato al di fuori del Granducato del Lussemburgo ∏ , consistenti √ e l'assistenza consiste ∏ nel trasporto del veicolo che ha subito l' √ tale ∏ incidente o il guasto meccanico, eventualmente accompagnato dal conducente e dai passeggeri, all'esterno del territorio del Granducato di Lussemburgo, sino al loro domicilio., quando tali operazioni siano effettuate dall'Automobile Club del Granducato del Lussemburgo.

Le imprese soggette alla presente direttiva possono effettuare le operazioni di cui al presente punto soltanto se hanno ottenuto l'autorizzazione per il ramo 18 del punto A dell'allegato, fatto salvo il punto C dello stesso. In questo caso la presente direttiva si applica a tali operazioni.

ê 2002/13/CE articolo 1, paragrafo 1 (adattato)

La presente direttiva non si applica alle imprese che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

l'impresa non svolge alcuna attività che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva, diversa da quella descritta nell'allegato (punto A, ramo 18),

l'attività è svolta esclusivamente su base locale e consiste soltanto in prestazioni in natura, e

il ricavo annuo totale introitato grazie all'attività di assistenza alle persone in difficoltà non supera i 200 000 EUR.

Articolo 7 Ö Imprese mutue Õ

1. La presente direttiva non si applica alle mutue assicuratrici che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a) il cui statuto preveda la possibilità di esigere contributi supplementari o di ridurre le prestazioni;

(b) la cui attività non copra i rischi di responsabilità civile salvo se essi costituiscono una garanzia accessoria ai sensi del punto C dell'allegato 1, né rischi di credito e di cauzione;

c) per le quali l'importo annuo dei contributi riscossi per le attività di cui alla presente direttiva non supera 5 milioni di EUR, e

d) per le quali la metà almeno dei contributi riscossi per le attività di cui alla presente direttiva proviene da soci della mutua.

⎢73/239/CEE articolo 3 (adattato)

2. Essa Ö La presente direttiva Õ non riguarda inoltre le √ imprese ∏ mutue √ che svolgono attività di assicurazione non vita e ∏ che hanno concluso con un'impresa della stessa natura Ö altre imprese mutue Õ una convenzione che prevede la riassicurazione integrale dei contratti assicurativi da esse sottoscritti o la sostituzione dell'impresa cessionaria all'impresa cedente per l'esecuzione degli impegni risultanti dai citati contratti. In questo caso, l'impresa cessionaria è soggetta alla direttiva.

⎢73/239/CEE articolo 4 (adattato)

Articolo 8 √ Enti ∏

La Ö presente Õ direttiva non concerne √ i seguenti enti che svolgono attività di assicurazione non vita ∏ , salvo modifiche dello statuto Ö o della legge Õ per quanto riguarda la loro competenza:

⎢84/641/CEE articolo 4 (adattato)

f1) In Danimarca , Falcks Redningskorps A/S, København √ Danmark ∏ ;

⎢73/239/CEE articolo 4

a2) In Germania,

i seguenti enti di diritto pubblico che beneficiano di un monopolio (Monopolanstalten):

1. Badische Gebäudeversicherungsanstalt, Karlsruhe,

2. Bayerische Landesbrandversicherungsanstalt, Munich,

3. Bayerische Landestierversicherungsanstalt, Schlachtviehversicherung, Munich,

4. Braunschweigische Landesbrandversicherungsanstalt, Brunswick,

5. Hamburger Feuerkasse, Hamburg,

6. Hessische Brandversicherungsanstalt (Hessische Brandversicherungskammer), Darmstadt,

7. Hessische Brandversicherungsanstalt, Kassel,

8. Hohenzollernsche Feuerversicherungsanstalt, Sigmaringen,

9. Lippische Landesbrandversicherungsanstalt, Detmold,

10. Nassauische Brandversicherungsanstalt, Wiesbaden,

11. Oldenburgische Landesbrandkasse, Oldenburg,

12. Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse, Aurich,

13. Feuersozietät Berlin, Berlin,

14. Württembergische Gebäudebrandversicherungsanstalt, Stuttgart.

Tuttavia, la competenza territoriale non è ritenuta modificata nel caso di una fusione di questi enti effettuata allo scopo di mantenere a favore del nuovo ente la competenza territoriale degli organismi fusi; del pari, la competenza in merito ai rami esercitati non è ritenuta modificata se uno di tali enti riprende, per lo stesso territorio, uno o più rami di uno dei suddetti enti.

i seguenti enti semipubblici:

1.a) Postbeamtenkrankenkasse,

2.b) Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten;

b) in Francia

i seguenti organismi pubblici:

1. Caisse départementale des incendiés des Ardennes,

2. Caisse départementale des incendiés de la Côte-d'Or,

3. Caisse départementale des incendiés de la Marne,

4. Caisse départementale des incendiés de la Meuse,

5. Caisse départementale des incendiés de la Somme,

6. Caisse départementale grêle du Gers,

7. Caisse départementale grêle de l'Hérault;

c3) In Irlanda , Voluntary Health Insurance Board;

⎢Atto di adesione di Spagna e Portogallo, articolo 26 e Allegato I, pag. 156 (adattato)

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g4) In Spagna ,

i seguenti organismi pubblici:

1. Comisaría de Seguro Obligatorio de Viajeros,

2. Consorcio de Compensación de Seguros,

3. Fondo Nacional de Garantía de Riesgos de la Circulación.

ê 73/239/CEE articolo 4

d5) In Italia,

la Cassa di Previdenza per l'assicurazione degli sportivi (Sportass);

e) Nel Regno Unito, The Crown Agents;

⎢2002/83/CE articolo 3 (adattato)

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√ SOTTOSEZIONE 3 - VITA ∏

Articolo 9 √ Operazioni e ∏ Aattività , imprese ed enti esclusi

√Per quanto riguarda le imprese di assicurazione vita ∏ lLa presente direttiva non riguarda √ si applica alle seguenti operazioni e attività ∏ :

1. i rami definiti nell'allegato della direttiva 73/239/CEE, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2, punto 1, lettera c);

1) 2. le operazioni degli enti di previdenza e di assistenza che accordano prestazioni variabili in base alle risorse disponibili e che determinano forfettariamente il contributo dei loro iscritti;

2) 3. le operazioni effettuate da enti diversi dalle imprese di cui all'articolo 2, aventi lo scopo di erogare ai lavoratori, dipendenti o non, riuniti nell'ambito di un'impresa o di un gruppo di imprese o di un settore professionale o interprofessionale, prestazioni in caso di decesso, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione d'attività, siano gli impegni risultanti da tali operazioni coperti o meno integralmente ed in ogni momento da riserve matematiche;

3) 8. le attività delle imprese di assicurazione pensioni di cui alla legge in materia di pensioni per lavoratori dipendenti (TEL) e altre normative finlandesi in materia, a condizione che:

a) le imprese di assicurazione pensioni già obbligate, ai sensi della legislazione finlandese, ad avere sistemi separati di contabilità e di gestione per le loro attività nel settore delle pensioni, costituiscano inoltre, a decorrere dalla data dell'adesione √ dal 1° gennaio 1995 ∏ , entità giuridiche separate per l'esercizio di tali attività;

b) le autorità finlandesi autorizzino in forma non discriminatoria tutti i cittadini e tutte le imprese degli Stati membri ad esercitare, conformemente alla legislazione finlandese, le attività specificate nell'articolo 2 connesse con tale esenzione allorché: Ö quando Õ detengono la proprietà o la partecipazione in una compagnia Ö un'impresa Õ o in un gruppo esistente di assicurazione, √ o quando ∏ costituiscono o partecipano a nuove compagnie Ö imprese Õ o gruppi di assicurazione comprese le imprese di assicurazione pensioni.;

c) le autorità finlandesi presentino, entro tre mesi dalla data dell'adesione, alla Commissione, per approvazione, una relazione che indichi quali misure sono state adottate per separare le attività TEL dalle normali attività di assicurazione esercitate dalle imprese finlandesi di assicurazione per conformarsi a tutti i requisiti della presente direttiva.

Articolo 10 √ Enti ed imprese ∏

√Per quanto riguarda l'assicurazione vita, la presente direttiva non si applica ai seguenti enti ed imprese: ∏

1) 5) gli enti che garantiscono unicamente prestazioni in caso di decesso, qualora l'importo di tali prestazioni non superi il valore medio delle spese funerarie per un decesso, o qualora tali prestazioni siano erogate in natura;

6. le mutue assicuratrici:

- il cui statuto preveda la possibilità di esigere contributi supplementari o di ridurre le prestazioni, o di ricorrere al concorso di altri soggetti che si siano impegnati in tal senso; e

- per le quali l'importo annuo dei contributi riscossi per le attività contemplate dalla presente direttiva non superi 5 milioni di EUR per tre anni consecutivi. Se tale importo è superato durante tre anni consecutivi la presente direttiva si applica a decorrere dal quarto anno.

Tuttavia, il disposto del presente paragrafo non osta a che una mutua assicuratrice chieda di essere autorizzata o continui ad essere autorizzata ai sensi della presente direttiva

2) 7. il «Versorgungsverband deutscher Wirtschaftsorganisationen» in Germania salvo eventuali modifiche del suo statuto per quanto riguarda la competenza.; ;

⎢2005/68/CE articolo 1 (adattato)

√ SOTTOSEZIONE 4 - RIASSICURAZIONE ∏

Articolo 11 √ Riassicurazione ∏

2. √ Per quanto riguarda la riassicurazione, ∏ lLa presente direttiva non si applica:

a) alle imprese di assicurazione soggette alle direttive 73/239/CEE o 2002/83/CE;

b) alle attività e agli enti di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 73/239/CEE;

c) alle attività e agli enti di cui all'articolo 3 della direttiva 2002/83/CE;

d) all'attività riassicurativa svolta o pienamente garantita dal governo di uno Stato membro che agisca, per motivi di interesse pubblico sostanziale, in qualità di riassicuratore di ultima istanza, anche ove questo ruolo sia imposto da una situazione di mercato in cui è impossibile ottenere un'adeguata copertura riassicurativa.

⎢2005/68/CE articolo 62

Articolo 12 Imprese di riassicurazione che cessano l'attività

1. La presente direttiva non si applica alle imprese di riassicurazione che al 10 dicembre 2007 abbiano cessato di stipulare nuovi contratti di riassicurazione e si limitino ad amministrare il portafoglio esistente nella prospettiva di cessare l'attività.

2. Gli Stati membri predispongono un elenco di tali imprese e lo comunicano a tutti gli altri Stati membri.

⎢ 98/78/CE articolo 1 e 2001/17/CE articolo 2 (adattato)

√ SEZIONE 3 - DEFINIZIONI ∏

Articolo 13 Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva s'intende per:

a1) " impresa di assicurazione ": un'impresa √ di assicurazione diretta vita o non vita ∏ che abbia ottenuto l'autorizzazione amministrativa a norma dell'articolo 14 6 della direttiva 73/239/CEE o dell'articolo 6 della direttiva 79/267/CEE;

⎢98/78/CE articolo 1, lettera b) (adattato)

b2) " impresa di assicurazione di un paese terzo" : un'impresa √ di assicurazione ∏ che, se avesse la sede sociale nella Comunità, dovrebbe essere autorizzata ai sensi dell'articolo 14 6 della direttiva 73/239/CEE o dell'articolo 6 della direttiva 79/267/CEE;

⎢ 2005/68/CE articolo 2, paragrafo 1, lettera c) e articolo 59, paragrafo 2, lettera a) (adattato)

c3) " impresa di riassicurazione": un'impresa autorizzata a norma dell'articolo 14 3 della direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, √ ad esercitare attività ∏ direlativa alla riassicurazione;

⎢2005/68/CE articolo 59, paragrafo 2, lettera b) (adattato)

l4) " impresa di riassicurazione di un paesei terzoi" : impresa √ di riassicurazione ∏ che, se avesse la sede nella Comunità, dovrebbe essere autorizzata a norma dell'articolo 14 3 della direttiva 2005/68/CE.

⎢2005/68/CE articolo 2, punto 1 (adattato)

a5) " riassicurazione ": √ una delle seguenti attività ∏

a) l'attività che consiste nell'accettare i rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da un'altra impresa di riassicurazione;.

b) nNel caso dell'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's, per riassicurazione si intende anche l'attività consistente nell'accettazione di rischi, ceduti da qualsiasi membro del Lloyd's, da parte di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione diversa dall'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's;

e) "stabilimento": sede, o succursale di un'impresa di riassicurazione, tenendo conto della lettera d);

⎢92/49/CEE articolo 1, lettera c) (adattato)

c6) " Stato membro di origine ":

√a) per l'assicurazione non vita ∏ , lo Stato membro in cui è situata la sede sociale dell'impresa di assicurazione che copre il rischio;

⎢2002/83/CE articolo 1, paragrafo 1, lettera e) (adattato)

eb) Stato membro di origine: √ per l'assicurazione vita ∏ lo Stato membro in cui è situata la sede sociale dell'impresa di assicurazione che assume l'impegno;

⎢2005/68/CE articolo 2, paragrafo 1, lettera f) (adattato)

fc) "Stato membro di origine": √ per la riassicurazione ∏ lo Stato membro in cui è situata la sede dell'impresa di riassicurazione;

⎢92/49/CEE articolo 1, lettere d) ed e) (adattato)

d) «Stato membro della succursale »: lo Stato membro in, cui è situata la succursale che copre il rischio;

e) «Stato membro di prestazione di servizi »: lo Stato membro in cui è situato il rischio ai sensi dell'articolo 2, lettera d) della direttiva 88/357/CEE, quando questo è coperto da un'impresa di assicurazione o da una succursale situata in un altro Stato membro;

⎢2005/68/CE articolo 2, punto 1 (adattato)

g) «Stato membro della succursale»: lo Stato membro in cui è situata la succursale dell'impresa di riassicurazione;

h7) "Stato membro ospitante ": lo Stato membro √ diverso dallo Stato membro di origine ∏ in cui un'impresa √ di assicurazione o ∏ di riassicurazione ha una succursale o presta servizi;

⎢2005/68/CE articolo 59, paragrafo 2, lettera a) (adattato)

k8) " autorità competenti √ di vigilanza ∏" : le autorità nazionali preposte, per legge o regolamento, alla vigilanza sulle imprese di assicurazione eo sulle imprese di riassicurazione;

⎢2002/83/CE articolo 1, punto 1 (adattato)

b) succursale: qualsiasi agenzia o succursale di un'impresa di assicurazione.

È assimilata ad un'agenzia o succursale qualsiasi presenza permanente di un'impresa nel territorio di uno Stato membro, anche se questa presenza non ha assunto la forma di una succursale o agenzia, ma si manifesta tramite un semplice ufficio, gestito da personale dipendente dall'impresa, o tramite una persona indipendente, ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'impresa alla stessa stregua di un'agenzia;

⎢2005/68/CE articolo 2, punto 1 (adattato)

d9) " succursale ": qualsiasi agenzia o succursale di un'impresa √ di assicurazione o ∏ di riassicurazione √ che è situata sul territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine ∏ ;

⎢92/49/CEE articolo 1 (adattato)

b) «succursale» : qualsiasi agenzia o succursale di un'impresa di assicurazione, in funzione dell'articolo 3 della direttiva 88/357/CEE;

⎢2001/17/CE articolo 2 (adattato)

b) "succursale": qualsiasi presenza permanente di un'impresa di assicurazione nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, che svolge attività assicurative;

⎢88/357/CEE articolo 2 (adattato)

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a) prima direttiva:

la direttiva 73/239/CEE;

b) impresa:

- per l'applicazione dei titoli I e II:

ogni impresa che abbia ottenuto l'autorizzazione amministrativa conformemente all'articolo 6 o all'articolo 23 della prima direttiva;

- per l'applicazione dei titoli III e V:

ogni impresa che abbia ottenuto l'autorizzazione amministrativa conformemente all'articolo 6 della prima direttiva;

c) stabilimento:

sede sociale, agenzia o succursale di una impresa, tenuto conto dell'articolo 3;

d10) " Stato membro in cui il rischio è situato": ð a decorrere dalla data di conclusione del contratto di assicurazione non vita, ï Ö a seconda dei casi, Õ

a) lo Stato membro in cui sono ubicati i beni, quando l'assicurazione si riferisce sia a beni immobili, sia a beni immobili e al loro contenuto, qualora questo sia coperto dalla stessa polizza assicurativa;

b) lo Stato membro di immatricolazione, quando l'assicurazione si riferisce a veicoli immatricolati di ogni tipo;

c) lo Stato membro in cui il contraente assicurato ha sottoscritto il contratto nel caso di contratti di durata inferiore o pari a quattro mesi relativi a rischi inerenti ad un viaggio o a una vacanza, qualunque sia il ramo in questione;

d) √ in tutti i casi non esplicitamente previsti alle lettere a), b) o c) ∏ lo Stato membro in cui √ si trova, a seconda dei casi, ∏

√i) la residenza abituale del ∏ il contraente; assicurato risiede abitualmente, ovvero

ii) se il contraente è una persona giuridica, lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento della persona giuridica al quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non esplicitamente previsti dai trattini precedenti;

e) Stato membro di stabilimento:

lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento che copre il rischio;

f) Stato membro di prestazione di servizi:

lo Stato membro in cui è situato il rischio quando questo è coperto da uno stabilimento situato in un altro Stato membro.

⎢2002/83/CE articolo 1, paragrafo 1 (adattato)

?nuovo

c) stabilimento: sede sociale, agenzia o succursale di un'impresa;

d) impegno: un impegno che si concretizza in una delle forme di assicurazioni o di operazioni di cui all'articolo 2;

f) Stato membro della succursale: lo Stato membro in cui è situata la succursale che assume l'impegno;

g11) " Stato membro dell'impegno" : lo Stato membro in cui, ?a decorrere dalla data di conclusione del contratto di assicurazione vita, ⎪ √si trova, a seconda dei casi: ∏ a) Stato membro in cui il contraente ha la residenza abituale √ del contraente; ∏ ovvero

b) se il contraente è una persona giuridica, lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento di tale persona giuridica al quale si riferisce il contratto;

h) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato membro dell'impegno, quando questo è assunto da un'impresa di assicurazione o una succursale situata in un altro Stato membro;

⎢98/78/CE articolo 1, lettera d) (adattato)

d12) " impresa madre" : un'impresa madre ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE[45] del Consiglio, nonché ogni impresa che, a giudizio delle autorità competenti, esercita effettivamente un'influenza dominante su un'altra impresa;

⎢98/78/CE articolo 1, lettera e) (adattato)

e13) " impresa figlia" : un' √ qualsiasi ∏ impresa figlia ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE, √ incluse le relative imprese figlie ∏ ;, nonché ogni impresa su cui un'impresa madre esercita effettivamente, secondo le autorità competenti, un'influenza dominante. Ogni impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata come impresa figlia dell'impresa madre a cui fanno capo tali imprese;

⎢ 92/49/CEE articolo 1, lettera f), 2002/83/CE articolo 1, paragrafo 1, lettera i) e 2005/68/CE articolo 2, paragrafo 1, lettera i) (adattato)

i14) " controllo" : il legame Ö la relazione Õ esistente tra un'impresa madre e un'impresa figlia secondo la definizione di cui Ö quale definita Õ all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE, ovvero una relazione analoga tra una persona fisica o giuridica e un'impresa;

⎢ 95/26/CE articolo 1, paragrafo 1 e 2002/83/CE articolo 1, paragrafo 1, lettera r) (adattato)

r15) " stretti legami" : situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate da: √ un rapporto di controllo o ∏

i) di partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa; o

ii) un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e una figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese.

Si ritiene che costituisca uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui tali persone due o più persone fisiche o giuridiche sono legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame Ö rapporto Õ di controllo;

ê2005/68/CE articolo 2, paragrafo 1, lettera n), punto i) (adattato)

n) "stretti legami": situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:

i16) da una " partecipazione" : la detenzione, direttaossia dal fatto di detenere, direttamente o tramite un legame Ö rapporto Õ di controllo, delil 20% o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa; o

ii) da un legame di controllo, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione analoga tra una persona fisica o giuridica e un'impresa;

⎢ 92/49/CEE articolo 1, lettera g), 2002/83/EC articolo 1, paragrafo 1, lettera j) e 2005/68/CE articolo 2, paragrafo 1, lettera j) (adattato)

j17) " partecipazione qualificata ": il fatto di detenere, direttamente o indirettamente, almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto di un'impresa, o comunque la partecipazione che consente l'esercizio di una influenza notevole sulla gestione dell' √ di tale ∏ impresa in cui è detenuta una partecipazione;

⎢2002/83/CE articolo 1, paragrafo 1, lettera m) (adattato)

m18) " mercato regolamentato" :

a) nel caso di un mercato situato in un Stato membro, un mercato regolamentato quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14,1, punto 13, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [46];93/22/CEE,

b) nel caso di un mercato situato in un paese terzo, un mercato finanziario √ che soddisfi le condizioni seguenti: ∏

i) √ deve essere ∏ riconosciuto dallo Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione che √ e ∏ soddisfarei requisiti analoghi √ a quelli di cui alla direttiva 2004/39/CE; ∏

ii) gGli strumenti finanziari che vengono in esso negoziati devono essere di qualità comparabile a quella degli strumenti negoziati sul mercato o sui mercati regolamentato/i dallo Stato membro in questione √ di origine ∏ ;

⎢ 76/580/CEE articolo 1, paragrafo 1 e articolo 1, paragrafo 2 (adattato)

a) unità di conto: l'unità di conto europea (UCE) definita dalla decisione n. 3289/75/CECA della Commissione[47]. Ogni volta che la presente direttiva fa riferimento all'unità di conto, il controvalore in moneta nazionale da prendere in considerazione a decorrere dal 31 dicembre è quello dell'ultimo giorno del mese di ottobre precedente per il quale sono disponibili i controvalori dell'UCE in tutte le monete della Comunità;

⎢73/239/CEE articolo 5, lettera b)

b) congruenza: la rappresentazione degli impegni esigibili in una valuta, con corrispondenti attività rappresentate o realizzabili in questa stessa valuta;

⎢90/618/CEE articolo 1 (adattato)

a) «veicolo»: un veicolo quale definito nell'articolo 1, punto 1, della direttiva 72/166/CEE;

b19) " ufficio Ö nazionale Õ " : un ufficio nazionale di assicurazione come definito dall'articolo 1, punto 3 della direttiva 72/166/CEE del Consiglio[48];

c20) " fondo di garanzia Ö nazionale Õ " : l'organismo di cui all'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva del Consiglio 84/5/CEE[49];

⎢ 2002/83/EC articolo 1, paragrafo 1, lettera q)

q) capitale a rischio : il capitale uguale al capitale in caso di decesso, diminuito della riserva matematica del rischio principale;

⎢2005/68/CE articolo 2, paragrafo 1 (adattato)

o21) "impresa finanziaria" : uno √ qualsiasi ∏ dei seguenti soggetti

ia) un ente creditizio, un ente finanziario o un'impresa di servizi bancari ausiliari ai sensi dell'articolo 14, punti 5 e 21 della direttiva 2000/12/CE[50]2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [51] ;

iib) un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o un'impresa Ö una società Õ di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 1, lettera i), della direttiva 98/78/CE 210, paragrafo 1, lettera e);

iiic) un'impresa di investimento o un ente finanziario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE;

ivd) un'impresa Ö una società Õ di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 2, punto 15, della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [52] ;

⎢2005/68/CE articolo 59, paragrafo 2, lettera b) (adattato)

l) impresa di riassicurazione di paesi terzi: impresa che, se avesse la sede nella Comunità, dovrebbe essere autorizzata a norma dell'articolo 3 della direttiva 2005/68/CE.

⎢2005/68/CE articolo 2, paragrafo 1, lettera p) (adattato)

p22) " società veicolo ": qualsiasi impresa, con o senza personalità giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione esistente, che assume i rischi ceduti da imprese di assicurazione o di riassicurazione e che finanzia integralmente la sua esposizione a tali rischi mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari per cui i diritti di rimborso dei detentori di tali titoli o altri strumenti finanziari sono subordinati agli obblighi Ö alle obbligazioni Õ di riassicurazione di detta società veicolo √ impresa ∏ ;

⎢2005/68/CE articolo 2, punto 1, lettera b)

b) " impresa di riassicurazione captive ": un'impresa di riassicurazione posseduta da un'impresa finanziaria diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o riassicurazione cui si applica la direttiva 98/78/CE oppure da un'impresa non finanziaria il cui scopo è di fornire copertura riassicurativa esclusivamente per i rischi dell'impresa o delle imprese cui appartiene o di un'impresa o imprese del gruppo di cui fa parte l'impresa di riassicurazione captive;

ò nuovo

23) " esternalizzazione ": un accordo di qualsiasi forma tra un’impresa di assicurazione o di riassicurazione e un fornitore di servizi, sia esso un'entità vigilata o non, in base al quale il fornitore di servizi esegue un processo, un servizio o un’attività, direttamente o tramite subesternalizzazione, che verrebbero altrimenti realizzati dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione stessa;

24) " rischio di sottoscrizione": il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative dovuto ad ipotesi inadeguate in materia di fissazione di prezzi e costituzione di riserve;

25) " rischio di mercato" : il rischio di perdita o di variazione sfavorevole della situazione finanziaria derivante direttamente o indirettamente da oscillazioni del livello e della volatilità dei prezzi di mercato delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari;

ò nuovo

26) " rischio di credito": il rischio di perdita o di variazione sfavorevole della situazione finanziaria derivante da oscillazioni del merito di credito di emittenti di titoli, controparti o debitori nei confronti dei quali l'impresa di assicurazione o di riassicurazione è esposta, in forma di rischio di inadempimento della controparte, di rischio di spread o di concentrazioni del rischio di mercato;

27) " rischio operativo" : il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di processi, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni;

28) " rischio di liquidità": il rischio che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non sia in grado di liquidare investimenti ed altre attività per regolare le proprie obbligazioni finanziarie quando queste ultime scadono;

29) " rischio di concentrazione": tutte le esposizioni al rischio soggette a perdite potenziali sufficientemente ampie da mettere a repentaglio la solvibilità o la posizione finanziaria dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

30) " tecniche di attenuazione del rischio": tutte le tecniche che consentono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di trasferire una parte o la totalità dei loro rischi ad un terzo;

31) " effetti di diversificazione" : la riduzione dell'esposizione al rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o del gruppo dovuta alla diversificazione della loro attività, derivante dal fatto che il risultato sfavorevole di un rischio può essere compensato dal risultato più favorevole di un altro rischio, quando tali rischi non siano pienamente correlati;

32) " distribuzione di probabilità della previsione": funzione matematica che assegna ad un elenco esaustivo di eventi futuri mutuamente esclusivi una probabilità di realizzazione;

33) " misura del rischio": funzione matematica che assegna un importo monetario ad una data distribuzione di probabilità della previsione e cresce monotonicamente con il livello di esposizione al rischio sottostante a tale distribuzione.

⎢2005/68/CE articolo 2

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo va anche considerata come attività che rientra nel campo di applicazione della presente direttiva la copertura da parte di un'impresa di riassicurazione di un ente pensionistico aziendale o professionale che rientra nel campo di applicazione della direttiva 2003/41/CE[53], qualora la legge dello Stato membro di origine dell'ente lo permetta.

Ai fini del paragrafo 1, lettera d), è assimilata a un'agenzia o succursale qualsiasi presenza permanente di un'impresa di riassicurazione sul territorio di uno Stato membro, anche se questa presenza non assume la forma di succursale o agenzia, bensì consiste in un semplice ufficio gestito da personale dipendente dell'impresa o da una persona indipendente ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'impresa alla stregua di un'agenzia.

Ai fini del paragrafo 1, lettera j), del presente articolo e nel contesto dell'articolo 12 e degli articoli da 19 a 23 e delle altre quote di partecipazione di cui agli articoli da 19 a 23, sono presi in considerazione i diritti di voto di cui all'articolo 92 della direttiva 2001/34/CE[54].

Ai fini del paragrafo 1, lettera l), l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre cui fanno capo tali imprese.

Ai fini del paragrafo 1, lettera n):

- l'impresa figlia di un'impresa figlia è considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese,

Si ritiene che costituisca uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui tali persone siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo.

⎢2002/83/CE articolo 1, paragrafo 2 e 2005/68/CE articolo 2

2. Ogni volta che viene fatto riferimento all'euro nella presente direttiva, il controvalore in moneta nazionale da prendere in considerazione a decorrere dal 31 dicembre di ogni anno è quello dell'ultimo giorno del mese di ottobre precedente per il quale sono disponibili i controvalori dell'euro in tutte le pertinenti monete della Comunità.

⎢ 2002/83/CE (adattato)

TITOLO CAPO II

ACCESSO ALL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA DEL RAMO VITA

Articolo 14 Principio di autorizzazione

⎢92/49/CEE articolo 4 (adattato)

1. L'accesso all'attività di assicurazione diretta √ o di riassicurazione di cui alla presente direttiva ∏ è subordinato alla concessione di un'autorizzazione amministrativa preliminare.

2. Questa √ L' ∏ autorizzazione √ di cui al paragrafo 1 ∏ deve essere richiesta alle autorità √ di vigilanza ∏ dello Stato membro di origine

a) dall'impresa che stabilisce √ intende stabilire ∏ la propria sede sociale sul territorio di detto Stato membro;

b) dall'impresa √ di assicurazione ∏ che, dopo aver ricevuto l' √ un' ∏ autorizzazione di cui al primo comma √ conformemente al paragrafo 1 ∏ , √ intende ∏ estendere la propria attività ad un intero ramo o ad altri rami √ di assicurazione diversi da quelli già autorizzati; ∏ .

∫nuovo

c) dall'impresa di riassicurazione che, avendo ricevuto un'autorizzazione conformemente al paragrafo 1, intende estendere la propria attività ad attività di riassicurazione diverse da quelle già autorizzate.

⎢2002/13/CE articolo 1, paragrafo 1 (adattato)

ð nuovo

3. Tuttavia, il disposto del presente articolo L'articolo ð 4 ï non osta a che una mutua assicuratrice ð qualsiasi impresa ï chieda di essere autorizzata o continui ad essere autorizzata ai sensi della presente direttiva.

⎢2002/83/CE articolo 5 (adattato)

Articolo 15 Campo di applicazione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione √ di cui all'articolo 14 ∏ è valida per l'intera Comunità. Essa permette all'impresa di assicurazione √ e di riassicurazione ∏ di esercitarvi attività √ in quanto tale autorizzazione copre anche il diritto ∏ in regime di stabilimento o in regime di √ e la ∏ libera prestazione di servizi.

2. √ Fermo restando l'articolo 14, ∏ lL'autorizzazione è accordata per ramo √ dell'assicurazione diretta ∏ quale definito al punto A dell'nell'allegato I o all'allegato II. Essa riguarda l'intero ramo, a meno che il richiedente desideri garantire soltanto una parte dei rischi rientranti in tale ramo.

⎢ 73/239/CEE allegato, punto A

I rischi compresi in un ramo non possono essere classificati in un altro ramo, salvo nei casi contemplati all'articolo 16, paragrafo 1 al punto C.

⎢2002/83/CE articolo 5, paragrafo 2 (adattato)

Ogni Stato membro può concedere Ll'autorizzazione √ può essere concessa ∏ per più rami, sempreché la legislazione nazionale √ dello Stato membro ∏ consenta di esercitarli contemporaneamente.

⎢92/49/CEE articolo 5, paragrafo 2 (adattato)

Tuttavia:

a)3. √Per quanto riguarda l'assicurazione non vita ∏ ogni Stato membro ha facoltà di accordare l'autorizzazione per i gruppi di rami indicati al punto B dell'allegato I.dandole la denominazione corrispondente ivi prevista;

b) l'autorizzazione accordata per un ramo o per un gruppo di rami è valida anche per la copertura dei rischi accessori compresi in un altro ramo, se sono soddisfatte le condizioni previste al punto C dell'allegato.

⎢2002/83/CE articolo 5, paragrafo 2 (adattato)

Le autorità competenti √ di vigilanza ∏ possono limitare l'autorizzazione richiesta per un ramo alle sole attività contenute nel programma di attività di cui all'articolo 23 7.

⎢84/641/CEE articolo 2 (adattato)

4. Le imprese soggette alla presente direttiva possono effettuare le operazioni di cui al presente punto Ö all'articolo 6 Õ soltanto se hanno ottenuto l'autorizzazione per il ramo 18 del punto A dell'allegato I, fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 1. il punto C dello stesso. In questo caso la presente direttiva si applica a tali operazioni.

⎢2005/68/CE articolo 4 (adattato)

25. √Per quanto riguarda la riassicurazione ∏ lL'autorizzazione è concessa per √ l' ∏ attività riassicurativae non vita, √ l' ∏ attività riassicurativae vita ovvero per tutti i tipi di attività riassicurativae, secondo l'istanza del richiedente.

Essa √ La domanda ∏ è esaminata in base al programma di attività, da presentare in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c) 6, lettera b), e dell'articolo 11, nonché al sussistere delle condizioni d'autorizzazione previste dallo Stato membro Ö al quale l'autorizzazione è Õ richiestao.

⎢ 73/239/CEE allegato, punto C (adattato)

Articolo 16√ Rischi accessori ∏

1. L'impresa √ di assicurazione ∏ che ha ottenuto l'autorizzazione per un rischio principale, appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami √ di cui all'allegato I ∏ , può ugualmente garantire rischi compresi in un altro ramo senza che √ sia necessario ottenere ∏ l'autorizzazione sia richiesta per questi rischi, quando √ purché ∏ i medesimi √ soddisfino tutte le condizioni seguenti ∏ :

a) sono Ö devono essere Õ connessi con il rischio principale;,

b) riguardano Ö devono riguardare Õ l'oggetto coperto contro il rischio principale ; e

c) sono Ö devono essere Õ garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio principale.

⎢87/344/CEE articolo 9 (adattato)

2. Tuttavia √ In deroga al paragrafo 1 ∏ i rischi compresi nei rami 14, 15 e 17 di cui al punto A dell'allegato I non possono essere considerati come rischi accessori di altri rami.

Tuttavia, il rischio compreso nel ramo 17 ( l'assicurazione tutela giudiziaria) √ di cui al ramo 17 ∏ si può considerare √ può essere considerata ∏ come rischio accessorio aldel ramo 18 allorché sono rispettate le condizioni di cui al primo comma √ paragrafo 1 ed una delle condizioni seguenti ∏ :,

a) e il rischio principale riguarda solo l'assistenza fornita alle persone in difficoltà durante trasferimenti o assenze dal domicilio o dal luogo di residenza permanente √ abituale ∏ ;.

b) lL'assicurazione tutela giudiziaria si può considerare del pari come rischio accessorio alle condizioni di cui al primo comma allorché riguarda controversie o rischi che derivano dall'utilizzazione di navi marittime o che sono in rapporto con tale utilizzazione.

⎢2005/68/CE articolo 5 (adattato)

Articolo 17 Forma delle imprese di √ assicurazione e di ∏ riassicurazione

1. Lo Stato membro di origine esige che le imprese di riassicurazione richiedenti l'autorizzazione √ a norma dell'articolo 14 ∏ assumano una delle forme di cui all'allegato IIII.

2. Gli Stati membri possono creare, ove occorra, imprese che assumano qualsiasi forma di diritto pubblico, purché abbiano lo scopo di fare operazioni di √ assicurazione o di ∏ riassicurazione a condizioni equivalenti a quelle delle imprese di diritto privato.

⎢2002/83/CE articolo 64 (adattato)

√ 3. La Commissione può adottare misure di esecuzione relative all'estensione delle forme di cui all'allegato III. ∏

ò nuovo

Tali misure di esecuzione, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva tra l'altro completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 304, paragrafo 3.

⎢2005/68/CE articolo 6 (adattato)

Articolo 18 Condizioni √ per l'ottenimento dell'autorizzazione ∏

1. Lo Stato membro di origine esige che le imprese di riassicurazione richiedenti l'autorizzazione:

⎢92/49/CEE articolo 6 (adattato)

ba) √per quanto riguarda le imprese di assicurazione, ∏ limitino il loro oggetto sociale all'attività assicurativa e alle operazioni √ connesse ∏ che ne discendono direttamente, escludendo qualsiasi altra attività commerciale;

⎢2005/68/CE articolo 6 (adattato)

ab) √per quanto riguarda le imprese di riassicurazione, ∏ limitino il loro oggetto sociale all'attività di riassicurazione e alle operazioni connesse. Rientrano in questo requisito la funzione di impresa Ö società Õ di partecipazione e le attività svolte nell'ambito del settore finanziario ai sensi dell'articolo 2, punto 8, della direttiva 2002/87/CE;

⎢2002/83/CE articolo 6, paragrafo 1

?nuovo

c) presentino un programma di attività conforme all'articolo 23 7;

d) ð detengano i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo ï possiedano il minimo del fondo di garanzia previsto all'articolo 29, paragrafo 2 127, paragrafo 1, lettera d);

ò nuovo

e) dimostrino che saranno in grado di detenere i fondi propri ammissibili necessari per coprire in prospettiva il requisito patrimoniale di solvibilità di cui all'articolo 100;

f) dimostrino che saranno in grado di detenere i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire in prospettiva il requisito patrimoniale minimo di cui all'articolo 126;

⎢ 2002/83/CE articolo 6, paragrafo 1, 92/49/CEE articolo 6, lettera e) e 2005/68/CE articolo 6, lettera d)

?nuovo

eg) ?forniscano informazioni sulla struttura del sistema di governance di cui al capo IV, sezione 2; ⎪ siano effettivamente dirette da persone che soddisfano i necessari requisiti di onorabilità e di qualificazione o di esperienza professionale;

⎢2000/26/CE articolo 8, lettera a) (adattato)

fh) √per quanto riguarda l'assicurazione non vita, ∏ comunichino nome ed indirizzo del mandatario √ di tutti i mandatari ∏ per la liquidazione dei sinistri da designare √ designati a norma dell'articolo 4 della direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[55] ∏ in ciascuno degli Stati membri diverso da quello in cui viene richiesta l'autorizzazione, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo 10 del punto A dell'allegato I, esclusa la responsabilità civile del vettore.

⎢92/49/CEE articolo 6 (adattato)

?nuovo

2. L'impresa √ di assicurazione ∏ che richiede l'autorizzazione per l'estensione delle proprie attività ad altri rami o per l'estensione di un'autorizzazione che copra solo una parte dei rischi raggruppati in un ramo deve presentare un programma di attività conforme all'articolo 9 23 .

Essa deve inoltre fornire la prova che dispone del margine di solvibilità ð dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo ï di cui all'articolo 100, paragrafo 1 e all'articolo 126. 16 e, se per questi altri rami l'articolo [...]17, paragrafo 2 esige un fondo di garanzia minimo più elevato di quello precedente, che essa possiede questo minimo

∫nuovo

3. Senza pregiudizio del paragrafo 2, un'impresa di assicurazione che esercita nel settore vita e richiede l'autorizzazione per l'estensione della sua attività ai rischi elencati nel ramo 1 o 2 di cui al punto A dell'allegato I, come indicato all'articolo 72, dimostra quanto segue:

a) che possiede i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo per le imprese di assicurazione vita e il minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo per le imprese di assicurazione non vita, di cui all'articolo 127, paragrafo 1, lettera d);

b) che si impegna a coprire in prospettiva le obbligazioni finanziarie minime di cui all'articolo 73, paragrafo 3.

4. Senza pregiudizio del paragrafo 2, un'impresa di assicurazione che esercita attività nel settore non vita per i rischi elencati nel ramo 1 o 2 di cui al punto A dell'allegato I e richiede l'autorizzazione per l'estensione della sua attività ai rischi dell'assicurazione vita, come previsto all'articolo 72, dimostra quanto segue:

a) che possiede i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo nel caso delle imprese di assicurazione vita e il minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo nel caso delle imprese di assicurazione non vita, come indicato all'articolo 127, paragrafo 1, lettera d);

b) che si impegna a coprire in prospettiva le obbligazioni finanziarie minime di cui all'articolo 73, paragrafo 3.

⎢2005/68/CE articolo 7 (adattato)

Articolo 19 Stretti legami

1. Quando sussistono stretti legami tra √ l'impresa di assicurazione o ∏ l'impresa di riassicurazione e altre persone fisiche o giuridiche, le autorità competenti √ di vigilanza ∏ concedono l'autorizzazione solo se tali legami non ostacolano l'effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

2. Le autorità competenti √ di vigilanza ∏ negano l'autorizzazione, se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo da cui dipendono una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'impresa √ di assicurazione o ∏ di riassicurazione ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti all'a loro applicazione √ di tali disposizioni ∏ , ostacolano l'effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

3. Le autorità competenti √ di vigilanza ∏ esigono che le imprese di riassicurazione forniscano loro le informazioni che sollecitano per poter garantire il rispetto permanente delle condizioni di cui al primo commaparagrafo 1.

⎢2005/68/CE articolo 8 (adattato)

Articolo 20 Sede delle imprese di √ assicurazione e di ∏ riassicurazione

Gli Stati membri esigono che le imprese √ di assicurazione ∏ di riassicurazione abbiano l'amministrazione centrale nello stesso Stato membro in cui hanno la sede statutaria.

⎢2005/68/CE articolo 9

Articolo 21 Condizioni delle polizze e tariffe

⎢2002/83/CE articolo 6, paragrafo 5 (adattato)

51. Gli Stati membri non stabiliscono disposizioni che esigoano la preventiva approvazione o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione, delle tariffe, delle basi tecniche, utilizzate in particolare per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, nonché dei formulari ed altri stampati che l'impresa di assicurazione abbia intenzione di utilizzare nelle sue relazioni con i contraenti √ o con le imprese cedenti o retrocedenti ∏ .

In deroga al primo comma √ Tuttavia, per l'assicurazione vita ∏ e unicamente allo scopo di controllare il rispetto delle disposizioni nazionali relative ai principi attuariali, lo Stato membro di origine può esigere la comunicazione sistematica delle basi tecniche utilizzate per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche., senza che tale esigenza possa costituire √ Tale prescrizione non costituisce ∏ per l'impresa di assicurazione una condizione preventiva per √ l'autorizzazione di un'impresa di assicurazione vita ∏ l'esercizio delle sue attività.

⎢92/49/CEE articolo 6 (adattato)

2. Gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre la notifica preliminare o l'approvazione delle maggiorazioni di tariffe proposte solo come elementi di un sistema generale di controllo dei prezzi.

3. La presente direttiva non osta a che Ggli Stati membri sottopongano √ possono sottoporre ∏ le imprese che chiedono o hanno ottenuto l'autorizzazione per il ramo n. 18 del punto A dell'allegato I al controllo dei mezzi diretti o indiretti quanto a personale e ad attrezzature, ivi compresa la qualifica del personale medico e la qualità delle attrezzature di cui le imprese dispongono per far fronte agli impegni assunti in questo √ tale ∏ ramo.

34. La presente direttiva non osta a che Ggli Stati membri √ possono ∏ manteneregano in vigore o introdurrecano disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che prescrivano l'approvazione dello statuto e la trasmissione di qualsiasi documento necessario all'esercizio normale del controllo Ö della vigilanza Õ .

⎢2005/68/CE articolo 10 (adattato)

Articolo 22 Necessità economiche del mercato

Gli Stati membri non possono prescrivere √ prescrivono ∏ l'esame della domanda di autorizzazione in funzione delle necessità economiche del mercato.

⎢2005/68/CE articolo 11 (adattato)

?nuovo

Articolo 23 Programma di attività

1. Il programma di attività di cui all'articolo 6, lettera b), 18, paragrafo 1, lettera c) contiene indicazioni o giustificazioni riguardanti:

a) la natura dei rischi √ o degli impegni ∏ che l'impresa √ di assicurazione o ∏ di riassicurazione √ in questione ∏ si propone di garantire;

b) il tipo di accordi di riassicurazione che l'impresa di riassicurazione intende concludere con le imprese cedenti;

c) i principi direttivi in materia di √ riassicurazione e di ∏ retrocessione;

d) gli elementi ? dei fondi propri di base ⎪ che costituiscono ? il minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo ⎪ il fondo minimo di garanzia;

⎢92/49/CEE articolo 7 (adattato)

de) le previsioni circa le spese d'impianto dei servizi amministrativi e della rete di produzione, i mezzi finanziari destinati a farvi fronte e, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo n. 18 del punto A dell'allegato I, i mezzi di cui l'impresa √ di assicurazione ∏ dispone per fornire l'assistenza promessa.;

⎢2005/68/CE articolo 11 (adattato)

2. Oltre ai requisiti di cui al paragrafo 1, il programma di attività contiene, per i primi tre esercizi sociali:

a) le previsioni relative alle spese di gestione diverse dalle spese d'impianto, in particolare le spese generali correnti e le provvigioni;

b) le previsioni relative ai premi o contributi e ai sinistri;

ca) la √prevista∏ situazione probabile di tesoreria;

ò nuovo

b) le previsioni del futuro requisito patrimoniale di solvibilità, di cui al capo VI, sezione 4, sottosezione 1, sulla base della prevista situazione di tesoreria di cui alla lettera a), nonché il metodo di calcolo utilizzato per elaborare tali previsioni;

c) le previsioni del futuro requisito patrimoniale minimo, di cui agli articoli 126 e 127, sulla base della prevista situazione di tesoreria di cui alla lettera a), nonché il metodo di calcolo utilizzato per elaborare tali previsioni;

⎢2005/68/CE articolo 11

?nuovo

d) le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura degli impegni e del margine di solvibilità richiesto ? delle riserve tecniche, del requisito patrimoniale minimo e del requisito patrimoniale di solvibilità⎪;

⎢92/49/CEE articolo 7 (adattato)

e) inoltre, √ per l'assicurazione non vita e la riassicurazione, in aggiunta: ∏ per i primi tre esercizi sociali:

ei) le previsioni relative alle spese di gestione diverse dalle spese d'impianto, in particolare le spese generali correnti e le provvigioni;

fii) le previsioni relative ai premi o ai contributi ed ai sinistri;

⎢2002/83/CE articolo 7 (adattato)

f) inoltre, √ per l'assicurazione vita, in aggiunta ∏ per i primi tre esercizi sociali: e) un piano che esponga dettagliatamente le previsioni delle entrate e delle spese sia per le operazioni dirette e per le operazioni di riassicurazione attiva che per le operazioni di riassicurazione passiva.;

f) la situazione probabile di tesoreria;

g) le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura degli impegni e del margine di solvibilità.

⎢2005/68/CE articolo 12 (adattato)

Articolo 24 Azionisti e soci detentori di una partecipazione qualificata

1. Le autorità competenti √ di vigilanza ∏ dello Stato membro di origine non rilasciano a un'impresa l'autorizzazione a intraprendere l'attività √ assicurativa o ∏ riassicurativa se prima non hanno ottenuto comunicazione dell'identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che vi detengono una partecipazione qualificata, nonché dell'entità di questa partecipazione.

Le medesime √ Tali ∏ autorità rifiutano l'autorizzazione se, tenuto conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell'impresa di √ assicurazione o di ∏ riassicurazione, non sono soddisfatte della qualità degli azionisti o soci.

⎢2007/44/CE articolo 1, punto 1, articolo 2, punto 1 e articolo 4, punto 1 (adattato)

2. Ai fini dell’applicazione di questa definizione del paragrafo 1 , per gli articoli 8 e 15 e per le altre quote di partecipazione di cui all’articolo 15, sono presi in considerazione i diritti di voto di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE nonché le relative condizioni di aggregazione di cui all’articolo 12, paragrafi 4 e 5, di tale direttiva.

Gli Stati membri non prendono in considerazione i diritti di voto o le azioni eventualmente detenuti da imprese di investimento o enti creditizi derivanti dall’assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o dal collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile di cui all’allegato I, sezione A, punto 6, della direttiva 2004/39/CE, a condizione da un lato che tali diritti non siano esercitati o altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell’emittente e, dall’altro, che siano ceduti entro un anno dall’acquisizione.

⎢ 73/239/CEE articolo 12, 2002/83/CE articolo 9 e 2005/68/CE articolo 13(adattato)

Articolo 25 Rifiuto dell'autorizzazione

Ogni decisione di rifiuto dell'autorizzazione deve essere adeguatamente motivata e notificata all'impresa interessata.

⎢ 73/239/CEE articolo 12 e 2002/83/CE articolo 9 e 2005/68/CE articolo 13 (adattato)

Ciascuno Stato membro prevede la possibilità di ricorso giurisdizionale contro qualsiasi decisione di rifiuto √ in caso di rifiuto dell'autorizzazione ∏ .

⎢ 73/239/CEE articolo 12, 2002/83/CE articolo 9 e 2005/68/CE articolo 13 (adattato)

La possibilità di ricorso giurisdizionale è prevista anche nel caso in cui le autorità competenti √ di vigilanza ∏ non si siano pronunciate sulla domanda di autorizzazione allo scadere di √ entro ∏ sei mesi decorrenti √ a decorrere ∏ dalla data di ricezione della stessa.

⎢2005/68/CE articolo 60, paragrafo 2 (adattato)

Articolo 26 Consultazione preventiva delle autorità competenti √ di vigilanza ∏ degli altri Stati membri

1. Le autorità competenti √ di vigilanza ∏ dell'altro Stato membro interessato sono consultate in via preventiva in merito al rilascio dell'autorizzazione a un'impresa di assicurazione vita che sia:

⎢ 2005/68/CE articolo 14 e articolo 57, paragrafo 1 e articolo 60, paragrafo 2 (adattato)

a) un'impresa figlia di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro; o

b) un'impresa figlia dell'impresa madre di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro; o

c) √un'impresa ∏ controllata dalle stesse persone, fisiche o giuridiche, che controllano un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro.

⎢2005/68/CE articolo 60, paragrafo 2 (adattato)

2. Le autorità di uno Stato membro interessato competenti per la vigilanza sugli enti creditizi o sulle imprese d'investimento sono consultate in via preliminare in merito al rilascio dell'autorizzazione a un'impresa di assicurazione vita che sia:

⎢ 2005/68/CE articolo 14 e articolo 57, paragrafo 1 e articolo 60, paragrafo 2 (adattato)

a) un'impresa figlia di un ente creditizio o di un'impresa di investimento autorizzati nella Comunità; o

b) un'impresa figlia dell'impresa madre di un ente creditizio o di un'impresa d'investimento autorizzati nella Comunità; o

c) √un'impresa ∏ controllata dalla stessa persona fisica o giuridica che controlla un ente creditizio o un'impresa d'investimento autorizzati nella Comunità.

⎢ 2002/87/CE articolo 22, paragrafo 1 e 2005/68/CE articolo 14 e articolo 60, paragrafo 2 (adattato)

?nuovo

3. Le autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 2 si consultano in particolare al momento di valutare l'idoneità degli azionisti e ð i requisiti di competenza e onorabilità delle persone che dirigono effettivamente l'impresa o esercitano altre funzioni fondamentali ï la reputazione e l'esperienza dei dirigenti partecipanti Ö e che partecipano Õ alla gestione di un'altra impresa dello stesso gruppo.

Esse si trasmettono reciprocamente tutte le informazioni in merito all'idoneità degli azionisti e ? ai requisiti di competenza e onorabilità delle persone che dirigono effettivamente l'impresa o esercitano altre funzioni fondamentali ⎪ alla reputazione e all'esperienza dei dirigenti che siano pertinenti per le altre autorità competenti interessate, sia ai fini della concessione di un'autorizzazione che per l'ordinaria valutazione del rispetto delle condizioni di esercizio.

⎢ 2002/83/CE (adattato)

TITOLO III - PRINCIPI E METODI DI VIGILANZA FINANZIARIA

CAPO III

√ AUTORITÀ DI VIGILANZA E DISPOSIZIONI GENERALI ∏

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Articolo 27 Obiettivo principale della vigilanza

Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza dispongano dei mezzi necessari per raggiungere l'obiettivo principale della vigilanza, ovvero la tutela dei contraenti e dei beneficiari.

Articolo 28 Principi generali della vigilanza

1. La vigilanza è basata su un approccio prospettico e orientato al rischio. Essa include la verifica continua del corretto esercizio dell'attività di assicurazione o di riassicurazione e dell'osservanza delle disposizioni di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

2. La vigilanza è sia ispettiva che cartolare.

3. Gli Stati membri garantiscono che i requisiti stabiliti nella presente direttiva siano applicati in modo proporzionato alla natura, alla complessità e alla portata dei rischi inerenti all'attività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

⎢2005/68CE articolo 15 (adattato) e 2002/83/CE articolo 10 (adattato)

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Articolo 29 Autorità competenti √ di vigilanza ∏ e oggetto √ ambito ∏ della vigilanza

1. La vigilanza finanziaria su un'impresa √ sulle imprese di assicurazione e ∏ di riassicurazione, compresa quella sulle attività da questa √ queste ∏ esercitate attraverso succursali o in libera prestazione di servizi, rientra nella competenza esclusiva dello Stato membro di origine.

Le autorità competenti dello Stato membro ospitante, qualora abbiano motivo di ritenere che le attività dell'impresa di riassicurazione rischiano di comprometterne la solidità finanziaria, informano le autorità competenti del suo Stato membro di origine. Queste ultime verificano se l'impresa di riassicurazione rispetta le regole prudenziali stabilite dalla presente direttiva.

2. La vigilanza finanziaria di cui al paragrafo 1 comprende la verifica, per l'insieme delle attività riassicurative √ dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione ∏ , dello stato di solvibilità dell'impresa, della costituzione di riserve tecniche e ? dei fondi propri ammissibili ⎪ di attivi a garanzia delle stesse, conformemente alle norme o prassi stabilite nello Stato membro di origine a norma delle disposizioni adottate a livello comunitario.

⎢92/49/CEE articolo 9 (adattato)

Nel caso in cui le imprese √ di assicurazione ∏ in questione siano autorizzate a coprire i rischi classificati nel ramo n. 18 del punto A dell'allegato I, la vigilanza si estende anche al controllo dei mezzi tecnici di cui le imprese √ di assicurazione ∏ dispongono per portare a buon fine le operazioni di assistenza che si sono impegnate ad effettuare se ed in quanto la legislazione dello Stato membro di origine prevede un controllo di detti mezzi.

3. Le autorità competenti dello Stato membro di origine prescrivono che qualsiasi impresa di assicurazione sia dotata di una buona organizzazione amministrativa e contabile e di adeguate procedure di controllo interno.

⎢2002/83/CE articolo 10, paragrafo 1 (adattato)

1 3. Se le autorità competenti √ di vigilanza ∏ dello Stato membro √ in cui è situato il rischio o ∏ dell'impegno hanno motivo di ritenere che le attività dell'impresa di assicurazione √ o di riassicurazione ∏ possano eventualmente compromettere la solidità finanziaria della stessa, ne informano le autorità competenti √ di vigilanza ∏ dello Stato membro di origine dell'impresa in questione √ di tale impresa ∏ .

Le autorità competenti √ di vigilanza ∏ di detto Stato √ dello Stato membro ∏ di origine verificano se l'impresa rispetti i principi prudenziali definiti nella presente direttiva.

∫nuovo

Articolo 30 Trasparenza e responsabilità

1. Le autorità di vigilanza svolgono i loro compiti in modo trasparente e sono tenute a renderne conto, assicurando il dovuto rispetto della tutela delle informazioni riservate.

2. Gli Stati membri garantiscono che vengano rese pubbliche le seguenti informazioni:

a) il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e degli orientamenti generali in materia di regolamentazione delle assicurazioni;

b) i criteri generali e le metodologie utilizzate nella procedura di valutazione della vigilanza di cui all'articolo 36;

c) i dati statistici aggregati sugli aspetti principali dell'applicazione del quadro prudenziale;

d) le modalità di esercizio delle opzioni e facoltà previste dalla presente direttiva;

e) gli obiettivi della vigilanza e le sue principali funzioni e attività.

Le informazioni di cui al primo comma sono tali da consentire un raffronto degli approcci di vigilanza adottati dalle autorità di vigilanza dei vari Stati membri.

Le informazioni sono pubblicate in un formato comune e aggiornate regolarmente. Esse sono accessibili ad un unico indirizzo elettronico in ciascuno Stato membro.

3. Gli Stati membri possono prevedere procedure trasparenti per quanto riguarda la nomina e la revoca dei membri degli organi di governo e di gestione delle loro autorità di vigilanza.

4. La Commissione adotta misure di esecuzione riguardanti il paragrafo 2, che specificano gli aspetti principali in merito ai quali devono essere resi pubblici dati statistici aggregati, nonché il formato, la struttura, il contenuto e la data di pubblicazione di tali informazioni.

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 304, paragrafo 3.

⎢2005/68/CE articolo 60, paragrafo 3 (adattato)

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√ Articolo 31 Divieto di rifiuto di contratti di riassicurazione o retrocessione ∏

1. Lo Stato membro di origine dell' √ di un' ∏ impresa di assicurazione non rifiuta unil contratto di riassicurazione concluso da quell'impresa con un'impresa di riassicurazione autorizzata a norma della direttiva 2005/68/CE ovvero con un'impresa di assicurazione autorizzata a norma dell'articolo 14 della presente direttiva o della direttiva 73/239/CEE per ragioni direttamente connesse con la solidità finanziaria dell' √ di tale ∏ impresa di riassicurazione o dell' √ di tale ∏ impresa di assicurazione.

⎢2005/68/CE articolo 15 (adattato)

32. Lo Stato membro di origine dell' Ö di un' Õ 'impresa di riassicurazione non rifiuta il Ö un Õ contratto di retrocessione concluso da quell' Ö dall' Õ impresa Ö di riassicurazione Õ con un'impresa di riassicurazione autorizzata a norma della presente direttiva ovvero con un'impresa di assicurazione autorizzata a norma dell'articolo 14 delle direttive 73/239/CEE o 2002/83/CE per ragioni direttamente connesse con la solidità finanziaria dell'impresa di riassicurazione o dell'impresa di assicurazione interessata.

4. Le autorità competenti dello Stato membro di origine prescrivono che ciascuna impresa di riassicurazione sia dotata di una buona organizzazione amministrativa e contabile e di un adeguato sistema di controllo interno.

⎢2005/68/CE articolo 16 (adattato)

Articolo 32 Vigilanza delle succursali stabilite in un altro Stato membro

Ove un'impresa √ di assicurazione o ∏ di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro eserciti la propria attività tramite una succursale, lo Stato membro della succursale provvede √ gli Stati membri provvedono ∏ affinché le autorità competenti √ di vigilanza ∏ dello Stato membro di origine possano, dopo averne preventivamente informato le autorità competenti √ di vigilanza ∏ dello Stato membro della succursale √ ospitante interessato ∏ , procedere direttamente, o tramite persone da esse incaricate a tal fine, alla verifica in loco delle informazioni necessarie per assicurare la vigilanza finanziaria dell'impresa.

Le autorità dello Stato membro della succursale √ ospitante interessato ∏ possono partecipare a questa verifica √ a tali verifiche ∏ .

⎢2002/83/CE articolo 13 (adattato)

Articolo 33 Resoconto contabile, informazioni statistiche e prudenziali : poteri di vigilanza

⎢84/641/CEE articolo 11 (adattato)

1. Ciascuno Stato membro impone √ Gli Stati membri impongono ∏ alle imprese √ di assicurazione e di riassicurazione ∏ aventi la sede sociale nel suo Ö loro Õ territorio di presentare un resoconto annuale, per tutte le operazioni, della loro situazione finanziaria, della loro solvibilità e, per quanto riguarda la copertura dei rischi classificati al ramon. 18 del punto A dell'allegato I, degli altri mezzi di cui esse dispongono per far fronte ai loro impegni, nella misura in cui la √ loro ∏ legislazione dello Stato in parola preveda un controllo di tali mezzi.

⎢87/343/CEE articolo 1, paragrafo 7 (adattato)

12. Per quanto riguarda l'assicurazione crediti, l'impresa √ di assicurazione non vita ∏ deve tenere Ö mette Õ a disposizione delle dell'autorità di controllo √ di vigilanza conti ∏ situazioni contabili che indichino sia i risultati tecnici sia le riserve tecniche riguardanti tale attività.

⎢2005/68/CE articolo 17 (adattato)

23. Gli Stati membri impongono alle imprese √ di assicurazione e ∏ di riassicurazione aventi la sede sul loro territorio di fornire periodicamente i documenti necessari ai fini della vigilanza, nonché i documenti statistici.

Le autorità competenti √ di vigilanza ∏ si comunicano i documenti e le informazioni utili all'esercizio del controllo Ö della vigilanza Õ .

⎢2002/83/CE articolo 13 (adattato)

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√ Articolo 34 Poteri di vigilanza generali ∏

∫nuovo

1. Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza abbiano il potere di adottare misure preventive e correttive per assicurare che le imprese di assicurazione e di riassicurazione rispettino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in applicazione della presente direttiva.

2. Le autorità di vigilanza hanno il potere di adottare qualsiasi misura, anche laddove appropriato di natura amministrativa o finanziaria, nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e dei membri dei loro organi amministrativi o direttivi o delle persone che controllano tali organi.

3. Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza abbiano il potere di richiedere tutte le informazioni necessarie per esercitare la vigilanza conformemente all'articolo 35.

4. Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza abbiano il potere di predisporre, in aggiunta al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità laddove appropriato, strumenti quantitativi nel quadro della procedura di valutazione della vigilanza, che consentano di valutare la capacità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di far fronte a possibili eventi o cambiamenti futuri delle condizioni economiche che potrebbero avere effetti negativi sulla loro situazione finanziaria globale. Le autorità di vigilanza prescrivono che le imprese effettuino test in tal senso.

⎢2002/83CE articolo 13 (adattato)

√5. Le autorità di vigilanza hanno il potere di procedere ad ispezioni nei locali dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Õ

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6. I poteri di vigilanza sono esercitati in modo tempestivo e proporzionato.

7. I poteri nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui ai paragrafi da 1 a 5 si applicano anche in ordine alle attività esternalizzate delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

⎢2002/83/CE articolo 13 (adattato)

8.(c) di assicurare l'applicazione di tali √ Le ∏ misure √ di cui ai paragrafi da 1 a 5 e 7 sono applicate ∏ , se necessario, mediante esecuzione coattiva, e con tramite il eventuale ricorso agli organi giudiziari.

⎢2002/83CE articolo 13 (adattato)

3. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili affinché le autorità competenti dispongano dei poteri e dei mezzi necessari per la sorveglianza delle attività delle imprese di assicurazione con sede sociale nel loro territorio, comprese le attività esercitate fuori di tale territorio, conformemente alle direttive del Consiglio riguardanti tali attività ed ai fini della loro applicazione.

Questi poteri e mezzi devono in particolare consentire alle autorità competenti:

a) di informarsi dettagliatamente circa la situazione dell'impresa di assicurazione e le sue attività complessive, in particolare:

- raccogliendo informazioni o richiedendo documenti relativi all'attività assicurativa,

- procedendo a controlli diretti nei locali dell'impresa di assicurazione;

b) di prendere nei confronti dell'impresa di assicurazione, dei dirigenti responsabili o delle persone che controllano l'impresa tutte le misure appropriate e necessarie per garantire che le attività dell'impresa siano conformi alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che l'impresa deve osservare nei vari Stati membri ed in particolare al programma di attività, qualora sia obbligatorio, nonché per evitare o eliminare irregolarità che possano ledere gli interessi degli assicurati;

∫nuovo

Articolo 35 Informazioni da fornire a fini di vigilanza

1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di presentare alle autorità di vigilanza le informazioni che sono necessarie ai fini di vigilanza. Tali informazioni includono quanto meno le informazioni necessarie per l'esecuzione delle seguenti funzioni nell'ambito della procedura di cui all'articolo 36:

a) valutare il sistema di governance adottato dalle imprese, l'attività che esse esercitano, i principi di valutazione applicati a fini di solvibilità, i rischi cui sono esposte e i sistemi di gestione dei rischi, nonché la loro struttura patrimoniale, il loro fabbisogno di capitale e la loro gestione del capitale;

b) prendere le decisioni appropriate derivanti dall'esercizio dei loro diritti e doveri di vigilanza.

2. Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza abbiano il potere di:

a) determinare la natura, la portata e il formato delle informazioni di cui al paragrafo 1 che le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono tenute a presentare nei seguenti momenti:

i) in periodi predefiniti;

ii) in caso di eventi predefiniti;

iii) in caso di indagini in merito alla situazione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

b) ottenere qualsiasi informazione in merito ai contratti che sono detenuti da intermediari o in merito ai contratti conclusi con terzi;

c) richiedere informazioni ad esperti esterni, quali revisori dei conti ed attuari.

3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 comprendono:

a) elementi qualitativi o quantitativi o un'appropriata combinazione di entrambi;

b) dati storici, attuali o futuri, o un'appropriata combinazione di tali dati;

c) dati provenienti da fonti interne o esterne o un'appropriata combinazione di entrambi.

4. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 rispettano i seguenti principi:

a) devono riflettere la natura, la portata e la complessità dell'attività dell'impresa interessata;

b) devono essere accessibili, complete da tutti i punti di vista sostanziali, comparabili e coerenti nel tempo;

c) devono essere pertinenti, affidabili e comprensibili.

5. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di porre in essere sistemi e strutture appropriati per soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4, e di dotarsi di una politica scritta, approvata dall'organo amministrativo o direttivo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che garantisca continuativamente l'adeguatezza delle informazioni presentate.

6. La Commissione adotta misure di esecuzione che specificano le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 5, al fine di garantire un grado appropriato di convergenza per quanto riguarda le informazioni da fornire alle autorità di vigilanza.

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 304, paragrafo 3.

⎢ 2002/83/CE articolo 13 e 2005/68/CE articolo 17, paragrafo 4 (adattato)

Gli Stati membri possono anche prevedere che le autorità competenti possano ottenere informazioni sui contratti detenuti dagli intermediari.

∫nuovo

Articolo 36 Procedura di valutazione della vigilanza

1. Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza esaminino e valutino le strategie, i processi e le procedure di segnalazione stabiliti dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione per rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in applicazione della presente direttiva.

L'esame e la valutazione di cui sopra comprendono la verifica dei requisiti qualitativi relativi al sistema di governance, la valutazione dei rischi cui l'impresa interessata è o potrebbe essere esposta e la valutazione della capacità di tale impresa di valutare tali rischi tenuto conto del quadro in cui essa opera.

2. Le autorità di vigilanza esaminano e valutano in particolare se l'impresa rispetta quanto segue:

a) i requisiti in materia di sistema di governance di cui al capo IV, sezione 2;

b) i requisiti in materia di riserve tecniche di cui al capo VI, sezione 2;

c) i requisiti patrimoniali di cui al capo VI, sezioni 4 e 5;

d) le disposizioni in materia di investimenti di cui al capo VI, sezione 6;

e) i requisiti in materia di qualità e quantità dei fondi propri di cui al capo VI, sezione 3;

f) qualora l'impresa di assicurazione o di riassicurazione utilizzi un modello interno completo o parziale, i requisiti relativi ai modelli interni completi o parziali di cui al capo VI, sezione 4, sottosezione 3, che debbono essere rispettati costantemente.

3. Le autorità di vigilanza sono dotate di strumenti di monitoraggio appropriati, che consentano loro di rilevare qualsiasi deterioramento delle condizioni finanziarie di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e di monitorare come vi venga posto rimedio.

4. Le autorità di vigilanza valutano l'adeguatezza dei metodi e delle pratiche applicati dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione per identificare possibili eventi o cambiamenti futuri delle condizioni economiche che potrebbero avere effetti negativi sulla loro situazione finanziaria globale.

Le autorità di vigilanza valutano la capacità delle imprese di resistere a tali eventi o cambiamenti futuri delle condizioni economiche.

5. Le autorità di vigilanza dispongono dei poteri necessari per richiedere alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di rimediare alle carenze o alle deficienze individuate nel quadro della procedura di valutazione della vigilanza.

6. L'esame e la valutazione di cui sopra sono svolti periodicamente.

Le autorità di vigilanza stabiliscono la frequenza e l'ambito minimi degli esami e delle valutazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 alla luce della natura, della portata e della complessità delle attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata.

Articolo 37 Maggiorazione del capitale

1. A seguito della procedura di valutazione della vigilanza le autorità di vigilanza possono decidere in circostanze eccezionali di richiedere una maggiorazione del capitale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, indicandone le ragioni. Tale possibilità esiste solo nei seguenti casi:

a) l'autorità di vigilanza giunge alla conclusione che il profilo di rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard conformemente al capo VI, sezione 4, sottosezione 2, e la richiesta di cui all'articolo 117 è risultata inefficace, oppure mentre un modello interno parziale o completo è in via di predisposizione conformemente a tale articolo;

b) l'autorità di vigilanza giunge alla conclusione che il profilo di rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con un modello interno o un modello interno parziale conformemente al capo VI, sezione 4, sottosezione 3, in quanto il modello non tiene conto in misura sufficiente di taluni rischi quantificabili e non si è riusciti ad adattarlo entro un periodo di tempo appropriato affinché riflettesse meglio il profilo di rischio in questione;

c) l'autorità di vigilanza giunge alla conclusione che il sistema di governance dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione si discosta significativamente dalle norme di cui al capo IV, sezione 2 e tali scostamenti impediscono all'impresa di valutare e gestire correttamente i rischi cui è o potrebbe essere esposta, ed è improbabile che l'applicazione di altre misure possa rimediare sufficientemente alle deficienze entro un periodo di tempo appropriato.

2 Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), la maggiorazione del capitale è calcolata in modo tale da garantire che l'impresa rispetti l'articolo 101, paragrafo 3.

3. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), l'autorità di vigilanza garantisce che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione compia tutti gli sforzi necessari per rimediare alle deficienze che hanno portato all'imposizione della maggiorazione del capitale.

4. La maggiorazione del capitale di cui al paragrafo 1 è riesaminata almeno una volta all'anno dall'autorità di vigilanza ed è soppressa quando l'impresa ha rimediato alle deficienze che hanno portato alla sua imposizione.

La maggiorazione del capitale può avere carattere permanente solo se le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), continuano ad applicarsi poiché il profilo di rischio dell'impresa continua a discostarsi significativamente dalle ipotesi sottese al requisito patrimoniale di solvibilità calcolato conformemente al capo VI, sezione 4, sottosezione 2.

5. Il requisito patrimoniale di solvibilità comprendente la maggiorazione del capitale imposta conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b), sostituisce il requisito patrimoniale di solvibilità inadeguato.

Il requisito patrimoniale di solvibilità comprendente la maggiorazione del capitale sostituisce in ogni caso il requisito patrimoniale di solvibilità inadeguato ai fini dell'accertamento del mancato rispetto del requisito patrimoniale di solvibilità di cui all'articolo 136.

6. La Commissione adotta misure di esecuzione contenenti maggiori dettagli per quanto riguarda le circostanze in cui è possibile imporre una maggiorazione del capitale e il relativo calcolo.

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 304, paragrafo 3.

Articolo 38 Vigilanza sulle attività esternalizzate

1. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione che esternalizzano un'attività conformemente all'articolo 48 prevedano quanto segue:

a) il fornitore del servizio deve cooperare con le autorità di vigilanza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione in relazione all'attività esternalizzata;

b) le imprese di assicurazione e di riassicurazione, i loro revisori e le autorità di vigilanza interessate devono avere un accesso effettivo ai dati relativi alle attività esternalizzate, nonché ai locali commerciali del fornitore del servizio qualora tali locali siano ubicati all'interno della Comunità, e le autorità di vigilanza devono essere in grado di esercitare tale diritto di accesso.

2. Lo Stato membro in cui ha sede il fornitore del servizio consente alle autorità di vigilanza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di procedere, direttamente o tramite persone incaricate a tal fine, ad ispezioni nei locali del fornitore del servizio, dopo aver informato le autorità nazionali appropriate. Nel caso di un'entità non vigilata, l'autorità appropriata è l'autorità di vigilanza.

Le autorità di vigilanza dello Stato membro dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione possono delegare tali ispezioni in loco alle autorità di vigilanza dello Stato membro in cui è ubicato il fornitore del servizio.

⎢2002/83/CE articolo 14 (adattato)

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Articolo 39 Trasferimento del portafoglio

1. Alle condizioni previste dal diritto nazionale, ogni Stato membro autorizza √ gli Stati membri autorizzano ∏ le imprese di assicurazione Ö e di riassicurazione Õ con sede sociale nel suo √ loro ∏ territorio a trasferire totalmente o in parte il loro portafoglio di contratti, sottoscritti in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi, ad un'un √ impresa ∏ cessionariao stabilitao nella Comunità., ,

√Tale trasferimento può essere autorizzato solo ∏ se le autorità competenti √ di vigilanza ∏ dello Stato membro di origine del √ dell'impresa ∏ cessionariao attestano che questi √ l'impresa cessionaria ∏ dispone, tenuto conto del trasferimento, ? dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di cui all'articolo 100, primo comma ⎪ del margine di solvibilità necessario.

√ 2. Nel caso delle imprese di assicurazione si applicano i paragrafi da 3 a 6. ∏

23. Quando una succursale prevede di trasferire totalmente o in parte il proprio portafoglio sottoscritto in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, lo Stato membro della succursale √ in cui è situata tale succursale ∏ deve essere consultato.

34. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 32, le autorità √ di vigilanza ∏ dello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione cedente autorizzano il trasferimento dopo aver ricevuto l'accordo delle autorità competenti √ di vigilanza degli Stati membri in cui sono situati i rischi o ∏ degli Stati membri dell'impegno.

45. Le autorità competenti √ di vigilanza ∏ degli Stati membri consultati comunicano il proprio parere o il proprio accordo alle autorità competenti √ di vigilanza ∏ dello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione cedente entro i tre mesi successivi alla ricezione della richiesta √ di consultazione ∏ .;

Se le autorità consultate non danno una risposta entro tale termine, il silenzio equivale ad un parere favorevole o ad un tacito accordo.

56. Il trasferimento autorizzato in conformità del presente articolo ai paragrafi da 1 a 5 è oggetto, √ nello Stato membro in cui è situato il rischio o ∏ nello Stato membro dell'impegno, di una misura di pubblicità alle condizioni previste dal diritto nazionale.

Il trasferimento è opponibile di diritto ai contraenti, agli assicurati ed a qualunque altra persona che abbia diritti od obblighi derivanti dai contratti trasferiti.

⎢ 92/49/CEE articolo 12 e 2002/83/CE articolo 14 (adattato)

Il primo e il secondo comma del presente paragrafo Tale disposizione lascianolascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di prevedere la facoltà dei contraenti di risolvere il contratto entro un termine stabilito a decorrere dal trasferimento.

TITOLO III CAPO IV - CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA

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Sezione 1 - Responsabilità dell'organo amministrativo o direttivo

Articolo 40 Responsabilità dell'organo amministrativo o direttivo

Gli Stati membri garantiscono che l'organo amministrativo o direttivo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione abbia la responsabilità ultima dell'osservanza, da parte dell'impresa interessata, delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in applicazione della presente direttiva.

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SEZIONE 2 - SISTEMA DI GOVERNANCE

Articolo 41 Requisiti generali in materia di governance

1. Gli Stati membri richiedono a tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione di dotarsi di un sistema efficace di governance, che consenta una gestione solida e prudente dell'attività.

Tale sistema comprende quanto meno una struttura organizzativa trasparente adeguata, con una chiara ripartizione e un'appropriata separazione delle responsabilità ed un sistema efficace per garantire la trasmissione delle informazioni. Esso include l'osservanza dei requisiti stabiliti agli articoli da 42 a 48.

Il sistema di governance è soggetto ad un riesame interno periodico.

2. Il sistema di governance è proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità delle operazioni dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dispongono di politiche scritte in relazione quanto meno alla gestione del rischio, al controllo interno, all'audit interno e, laddove rilevante, all'esternalizzazione. Esse garantiscono che tali politiche siano attuate.

Tali politiche scritte sono riesaminate per lo meno una volta all'anno. Esse sono soggette all'approvazione preliminare dell'organo amministrativo o direttivo e sono adattate in vista di qualsiasi variazione significativa del sistema o del settore interessato.

4. Le autorità di vigilanza dispongono di mezzi, metodi e poteri appropriati per verificare il sistema di governance delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e per valutare i rischi emergenti individuati da tali imprese che potrebbero influire sulla loro solidità finanziaria.

Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza siano dotate dei poteri necessari per richiedere che il sistema di governance sia migliorato e rafforzato per assicurare l'osservanza dei requisiti di cui agli articoli da 42 a 48.

Articolo 42 Requisiti di competenza e di onorabilità per le persone che dirigono effettivamente l'impresa o rivestono altre funzioni fondamentali

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione garantiscono che tutte le persone che dirigono effettivamente l'impresa o rivestono altre funzioni fondamentali rispettino costantemente i requisiti seguenti:

a) le loro qualifiche professionali, conoscenze ed esperienze devono essere adeguate per una gestione solida e prudente (competenza);

b) la loro reputazione e integrità devono soddisfare gli standard più elevati (onorabilità).

2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione notificano all'autorità di vigilanza qualsiasi modifica relativa all'identità delle persone che dirigono effettivamente l'impresa o rivestono altre funzioni fondamentali, unitamente a tutte le informazioni necessarie per valutare se eventuali nuove persone designate per dirigere l'impresa soddisfino i requisiti di competenza e onorabilità.

3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione notificano alla loro autorità di vigilanza se una qualsiasi delle persone menzionate ai paragrafi 1 e 2 sia stata sostituita in quanto non soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b).

Articolo 43 Gestione dei rischi

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dispongono di un sistema efficace di gestione dei rischi, che comprende le strategie, i processi e le procedure di segnalazione necessarie per monitorare, gestire e comunicare, su base continuativa, i rischi a livello individuale ed aggregato ai quali sono o potrebbero essere esposte e le relative interdipendenze.

Tale sistema di gestione dei rischi è perfettamente integrato nella struttura organizzativa dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Esso comprende piani di emergenza.

2. Il sistema di gestione dei rischi copre i rischi da includere nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di cui all'articolo 101, paragrafo 4, nonché i rischi che sfuggono completamente o parzialmente al predetto calcolo.

Esso copre quanto meno i seguenti settori:

a) sottoscrizione e costituzione di riserve;

b) gestione delle attività e delle passività;

c) investimenti, in particolare derivati e impegni simili;

d) gestione dei rischi di liquidità e di concentrazione;

e) riassicurazione e altre tecniche di attenuazione del rischio.

La politica scritta sulla gestione dei rischi di cui all'articolo 41, paragrafo 3 comprende le politiche riguardanti le lettere da a) ad e) del secondo comma del presente paragrafo.

3. Per quanto riguarda il rischio di investimento, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dimostrano di rispettare il capo VI, sezione 6.

4. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione prevedono una funzione di gestione dei rischi che sia strutturata in modo da facilitare l'attuazione del sistema di gestione dei rischi.

5. Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che utilizzano un modello interno parziale o completo approvato conformemente agli articoli 110 e 111, la funzione di gestione dei rischi assolve ai seguenti compiti aggiuntivi:

a) costruire e applicare il modello interno;

b) testare e convalidare il modello interno;

c) documentare il modello interno ed eventuali modifiche successive ad esso apportate;

d) informare l'organo amministrativo o direttivo in merito ai risultati del funzionamento del modello interno, proponendo i settori passibili di miglioramenti e aggiornando tale organo in merito agli sforzi fatti per migliorare le carenze individuate in precedenza;

e) analizzare i risultati del funzionamento del modello interno e produrre relazioni sintetiche in materia.

Articolo 44 Valutazione interna del rischio e della solvibilità

1. Nell'ambito del proprio sistema di gestione dei rischi ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione procede alla valutazione interna del rischio e della solvibilità.

Tale valutazione riguarda per lo meno:

a) il fabbisogno di solvibilità globale tenuto conto del profilo di rischio specifico, dei limiti di tolleranza del rischio approvati e della strategia operativa dell'impresa;

b) l'osservanza continua dei requisiti patrimoniali previsti al capo VI, sezioni 4 e 5 e dei requisiti riguardanti le riserve tecniche previsti al capo VI, sezione 2;

c) la misura in cui il profilo di rischio dell'impresa interessata si discosti significativamente dalle ipotesi sottese al requisito patrimoniale di solvibilità di cui all'articolo 101, paragrafo 3, calcolato con la formula standard conformemente al capo VI, sezione 4, sottosezione 2 o con un modello interno parziale o completo conformemente al capo VI, sezione 4, sottosezione 3.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), l'impresa interessata mette in atto processi che le consentano di individuare e misurare correttamente i rischi cui è esposta nel breve e lungo termine, nonché di identificare possibili eventi o cambiamenti delle condizioni economiche che potrebbero avere effetti sfavorevoli sulla sua situazione finanziaria globale. L'impresa dimostra i metodi utilizzati per determinare il proprio fabbisogno di solvibilità globale.

3. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), quando viene utilizzato un modello interno, la valutazione è eseguita insieme alla ricalibrazione che trasforma i risultati interni nella misura del rischio e calibrazione del requisito patrimoniale di solvibilità.

4. La valutazione interna del rischio e della solvibilità è parte integrante della strategia operativa ed è presa sistematicamente in considerazione nelle decisioni strategiche dell'impresa.

5. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione eseguono la valutazione di cui al paragrafo 1 periodicamente e immediatamente dopo qualsiasi variazione significativa del loro profilo di rischio.

6. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione informano le autorità di vigilanza in merito ai risultati di ciascuna valutazione interna del rischio e della solvibilità quando comunicano le informazioni di cui all'articolo 35.

Articolo 45 Controllo interno

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dispongono di un sistema di controllo interno efficace.

Tale sistema include per lo meno procedure amministrative e contabili, un quadro di controllo interno, disposizioni di segnalazione adeguate a tutti i livelli dell'impresa ed una funzione di verifica permanente dell'osservanza della normativa vigente.

2. La funzione di verifica dell'osservanza della normativa vigente include la consulenza all'organo amministrativo o direttivo in merito al rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in applicazione della presente direttiva. Essa include altresì la valutazione del possibile impatto di qualsiasi variazione del quadro giuridico sulle operazioni dell'impresa interessata nonché l'identificazione e la valutazione del rischio di mancata osservanza della normativa vigente.

Articolo 46 Audit interno

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dispongono di una funzione di audit interno efficace e permanente.

2. La funzione di audit interno comprende la verifica della conformità di tutte le attività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione con tutte le sue strategie, processi e procedure di segnalazione.

La funzione di audit interno include altresì una valutazione del fatto se il sistema di controllo interno dell'impresa continui ad essere sufficiente ed appropriato per la sua attività.

3. La funzione di audit interno è obiettiva ed indipendente dalle funzioni operative.

4. Le risultanze e le raccomandazioni dell'audit interno sono comunicate all'organo amministrativo o direttivo che ne garantisce il rispetto.

Articolo 47 Funzione attuariale

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione prevedono una funzione attuariale efficace che svolga i seguenti compiti:

a) coordinare il calcolo delle riserve tecniche;

b) garantire l'adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati nonché delle ipotesi fatte nel calcolo delle riserve tecniche;

c) valutare la sufficienza e la qualità dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche;

d) raffrontare le migliori stime con l'esperienza;

e) informare l'organo amministrativo o direttivo in merito all'affidabilità e all'adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche;

f) supervisionare il calcolo delle riserve tecniche nei casi di cui all'articolo 81;

g) esprimere un parere sulla politica di sottoscrizione globale;

h) esprimere un parere sull'adeguatezza degli accordi di riassicurazione;

i) contribuire ad applicare in modo efficace il sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 43, in particolare rispetto alla modellizzazione dei rischi sottesa al calcolo dei requisiti patrimoniali di cui al capo VI, sezioni 4 e 5 e alla valutazione di cui all'articolo 44.

2. La funzione attuariale è esercitata da persone che dispongono di conoscenze sufficienti di matematica attuariale e finanziaria e che sono in grado, laddove appropriato, di dimostrare la loro esperienza e conoscenza in materia di norme professionali e di altra natura applicabili.

Articolo 48 Esternalizzazione

1. Gli Stati membri assicurano che le imprese di assicurazione e di riassicurazione che esternalizzano funzioni operative essenziali o importanti, o qualsiasi attività di assicurazione o di riassicurazione, restino pienamente responsabili del rispetto di tutti gli obblighi imposti loro dalla presente direttiva.

2. L'esternalizzazione di funzioni operative importanti non deve avvenire con modalità che determinano uno qualsiasi dei seguenti effetti:

a) un grave pregiudizio alla qualità del sistema di governance dell'impresa interessata;

b) l'incremento indebito del rischio operativo;

c) la messa a repentaglio della capacità delle autorità di vigilanza di controllare che l'impresa adempia a tutti i propri obblighi;

d) la messa a repentaglio della prestazione di un servizio continuo e soddisfacente ai contraenti.

3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione informano tempestivamente le autorità di vigilanza prima dell'esternalizzazione di attività importanti nonché di importanti sviluppi successivi riguardanti tali attività.

Articolo 49 Misure di esecuzione

La Commissione adotta misure di esecuzione che precisano ulteriormente quanto segue:

1) gli elementi dei sistemi di cui agli articoli 41, 43, 45 e 46, e in particolare i settori che devono essere coperti dalla gestione delle attività e delle passività e dalla politica in materia di investimenti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 43, paragrafo 2;

2) le funzioni di cui agli articoli 43, 45, 46 e 47;

3) i requisiti di cui all'articolo 42 e le funzioni che vi sono soggette;

4) le condizioni alle quali può avvenire l'esternalizzazione.

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 304, paragrafo 3.

SEZIONE 3 - Informativa al pubblico

Articolo 50 Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: contenuto

1. Gli Stati membri, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 35, paragrafi 3 e 4, prescrivono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di pubblicare una relazione annuale sulla loro solvibilità e condizione finanziaria.

Tale relazione contiene le seguenti informazioni, in forma integrale o tramite riferimento ad informazioni equivalenti pubblicate in applicazione di altri obblighi di legge o regolamentari:

a) una descrizione dell'attività e dei risultati dell'impresa;

b) una descrizione del sistema di governance e una valutazione della sua adeguatezza per il profilo di rischio dell'impresa;

c) una descrizione, effettuata separatamente per ciascuna categoria di rischio, dell'esposizione al rischio, delle concentrazioni di rischio, dell'attenuazione del rischio e della sensibilità al rischio;

d) una descrizione, effettuata separatamente per le attività, le riserve tecniche e le altre passività, delle basi e dei metodi utilizzati per la loro valutazione, nonché la spiegazione di eventuali differenze rilevanti rispetto alle basi e ai metodi utilizzati per la loro valutazione nel bilancio;

e) una descrizione della gestione del capitale che includa almeno quanto segue:

i) la struttura e l'importo dei fondi propri nonché la loro qualità;

ii) gli importi del requisito patrimoniale minimo e del requisito patrimoniale di solvibilità;

iii) informazioni che consentano un'adeguata comprensione delle principali differenze tra la formula standard e qualsiasi modello interno utilizzato dall'impresa per il calcolo del suo requisito patrimoniale di solvibilità;

iv) qualsiasi ammanco rispetto al requisito patrimoniale minimo o qualsiasi ammanco significativo rispetto al requisito patrimoniale di solvibilità riscontrato durante il periodo oggetto della relazione, anche se successivamente risolto, con una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze nonché le eventuali misure adottate per porvi rimedio.

2. La descrizione di cui al paragrafo 1, lettera e), punto i) include un'analisi di qualsiasi variazione significativa rispetto al precedente periodo oggetto di relazione e la spiegazione di qualsiasi differenza importante rispetto al valore di tali elementi nel bilancio, nonché una breve descrizione della trasferibilità del capitale.

Per quanto riguarda la pubblicazione del requisito patrimoniale di solvibilità di cui al paragrafo 1, lettera e), punto ii), vengono indicati separatamente l'importo calcolato conformemente al capo VI, sezione 4, sottosezioni 2 e 3 e l'eventuale maggiorazione del capitale imposta conformemente all'articolo 37, accompagnata da informazioni concise sulla giustificazione fornita dall'autorità di vigilanza interessata.

Tuttavia, e senza pregiudizio di qualsiasi comunicazione imposta da altri obblighi di legge o regolamentari, gli Stati membri possono prevedere che la maggiorazione del capitale non debba essere comunicata separatamente per un periodo transitorio che non può superare i cinque anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 310.

La comunicazione del requisito patrimoniale di solvibilità è accompagnata, laddove applicabile, da un'indicazione che il suo importo finale è tuttora oggetto di valutazione da parte della vigilanza.

Articolo 51 Informazioni destinate al comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e relazioni presentate da tale comitato

1 Gli Stati membri prescrivono alle autorità di vigilanza di fornire annualmente le seguenti informazioni al comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali:

a) l'importo della maggiorazione media del capitale per impresa e la distribuzione delle maggiorazioni del capitale imposte dall'autorità di vigilanza durante l'anno precedente, misurate in percentuale del requisito patrimoniale di solvibilità, per ciascuna delle seguenti categorie:

i) per tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione nel loro insieme;

ii) per le imprese di assicurazione vita;

iii) per le imprese di assicurazione non vita e le imprese di riassicurazione;

b) per ciascuna delle informazioni di cui alla lettera a), la proporzione delle maggiorazioni del capitale imposte rispettivamente in applicazione dell'articolo 37, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

2. Il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali pubblica annualmente le seguenti informazioni:

a) l'importo totale delle maggiorazioni del capitale distribuite in tutta la Comunità, misurate in percentuale del requisito patrimoniale di solvibilità per ciascuna delle seguenti categorie:

i) per tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione;

ii) per le imprese di assicurazione vita;

iii) per le imprese di assicurazione non vita e le imprese di riassicurazione;

b) per ciascuna delle informazioni di cui alla lettera a), la proporzione delle maggiorazioni del capitale imposte rispettivamente in applicazione dell'articolo 37, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

In aggiunta il comitato pubblica annualmente le seguenti informazioni:

a) la distribuzione delle maggiorazioni del capitale, misurate in percentuale del requisito patrimoniale di solvibilità, a tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione in ciascuno Stato membro;

b) per l'informazione di cui alla lettera a), la proporzione delle maggiorazioni del capitale imposte rispettivamente in applicazione dell'articolo 37, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

3. Il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali fornisce alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 2, insieme ad una relazione in cui descrive il grado di convergenza nell'uso delle maggiorazioni del capitale da parte delle autorità di vigilanza dei diversi Stati membri.

Articolo 52 Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: principi applicabili

1. Le autorità di vigilanza consentono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di non rendere pubblica un'informazione nei seguenti casi:

a) la pubblicazione di tale informazione conferirebbe ai concorrenti dell'impresa significativi vantaggi indebiti;

b) l'impresa è tenuta alla segretezza o alla confidenzialità in virtù di obblighi nei confronti dei contraenti o di qualsiasi altro rapporto con una controparte.

2. Quando l'autorità di vigilanza autorizza a non rendere pubblica un'informazione, le imprese lo indicano nella relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria e ne spiegano le ragioni.

3. Le autorità di vigilanza autorizzano le imprese di assicurazione e di riassicurazione ad avvalersi delle informazioni rese pubbliche in virtù di altri obblighi di legge o regolamentari o a farvi riferimento, nella misura in cui tali informazioni siano di natura e portata equivalenti a quelle richieste all'articolo 50.

4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle informazioni di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettera e).

Articolo 53 Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: aggiornamenti e informazioni facoltative aggiuntive

1. In caso di qualsiasi sviluppo importante che influenzi significativamente la rilevanza delle informazioni pubblicate conformemente agli articoli 50 e 52, le imprese di assicurazione e di riassicurazione pubblicano informazioni appropriate sulla sua natura e i suoi effetti.

Ai fini del primo comma, almeno i seguenti sviluppi sono considerati importanti:

a) viene rilevata la mancata osservanza del requisito patrimoniale minimo e le autorità di vigilanza considerano che l'impresa non sarà in grado di presentare un piano di risanamento praticabile o non ottengono entro un mese tale piano;

b) viene rilevata la mancata osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità e l'ammanco è significativo, e le autorità di vigilanza non ottengono entro due mesi un piano di risanamento che considerano praticabile.

Nei casi di cui al secondo comma, lettera a), le autorità di vigilanza impongono all'impresa interessata di pubblicare immediatamente l'importo dell'ammanco, insieme ad una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze, comprese eventuali misure adottate per porvi rimedio. Quando, nonostante il piano di risanamento considerato inizialmente praticabile, il problema della mancata osservanza del requisito patrimoniale minimo non è stato risolto a distanza di due mesi dal rilevamento, se ne dà comunicazione alla fine di tale periodo, fornendo una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze, comprese eventuali misure adottate per porvi rimedio.

Nei casi di cui al secondo comma, lettera b), le autorità di vigilanza impongono all'impresa interessata di pubblicare immediatamente l'importo dell'ammanco, insieme ad una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze, comprese eventuali misure adottate per porvi rimedio. Quando nonostante il piano di risanamento considerato inizialmente praticabile, il problema dell'ammanco significativo rispetto al requisito patrimoniale di solvibilità non è stato risolto a distanza di quattro mesi dal rilevamento, se ne dà comunicazione alla fine di tale periodo, fornendo una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze, comprese eventuali misure adottate per porvi rimedio.

2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono pubblicare a titolo facoltativo qualsiasi informazione o spiegazione relativa alla loro solvibilità e condizione finanziaria che non debba già essere pubblicata in virtù degli articoli 50 e 52, e del paragrafo 1.

Articolo 54 Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: politica e approvazione

1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di porre in essere strutture e sistemi appropriati per soddisfare i requisiti di cui agli articoli 50, 52 e all'articolo 53, paragrafo 1, e di dotarsi di una politica scritta che garantisca continuativamente l'adeguatezza delle informazioni presentate conformemente agli articoli 50, 52 e 53.

2. La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria è soggetta all'approvazione dell'organo amministrativo o direttivo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione ed è pubblicata solo dopo tale approvazione.

Articolo 55 Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: misure di esecuzione

La Commissione adotta misure di esecuzione che specificano maggiormente le informazioni che devono essere pubblicate e i mezzi di pubblicazione da utilizzare a tal fine.

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 304, paragrafo 3.

⎢2002/83/CE articolo 15 (adattato)

SEZIONE 42 – PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

Articolo 56 √ Acquisizioni ∏

ê 2007/44/CE articolo 1, punto 2, lettera a), articolo 2, punto 2, lettera a) e articolo 4, punto 2 (adattato)

1. Gli Stati membri prevedono che qualsiasi persona fisica o giuridica (di seguito “candidato acquirente”), che abbia deciso, da sola o di concerto con altre, di acquisire, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un’impresa di assicurazione Ö o di riassicurazione Õ o di aumentare ulteriormente, direttamente o indirettamente, detta partecipazione qualificata in modo tale che la quota dei diritti di voto o del capitale da essa detenuta raggiunga o superi il 20 %, 30 % o 50 %, o che l’impresa di assicurazione Ö o di riassicurazione Õ divenga una sua impresa figlia (di seguito “progetto di acquisizione”), notifichi previamente per iscritto alle autorità competenti Ö di vigilanza Õ dell’impresa di assicurazione Ö o di riassicurazione Õ nella quale intende acquisire una partecipazione qualificata o aumentare detta partecipazione qualificata l’entità prevista della partecipazione e le informazioni pertinenti di cui all’articolo 5815 ter , paragrafo 4. Gli Stati membri possono non applicare la soglia del 30 % quando essi applicano una soglia di un terzo a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/109/CE.

ê 2007/44/CE articolo 1, punto 2, lettera c), articolo 2, punto 2, lettera c) e articolo 4, punto 5 (adattato)

2. Gli Stati membri prevedono che tutte le persone fisiche o giuridiche che abbiano deciso di non detenere più, direttamente o indirettamente, in un’impresa di assicurazione Ö o di riassicurazione Õ una partecipazione qualificata debbano previamente notificare per iscritto alle autorità competenti Ö di vigilanza Õ dello Stato membro d’origine l’entità prevista della partecipazione. Le persone fisiche o giuridiche sono parimenti tenute ad informare le autorità competenti Ö di vigilanza Õ qualora abbiano deciso di diminuire la propria partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da esse detenuta scenda al di sotto delle soglie del 20 %, 30 % o 50 % oppure l’impresa di assicurazione Ö o di riassicurazione Õ cessi di essere una loro società figlia. Gli Stati membri possono non applicare la soglia del 30 % quando essi applicano una soglia di un terzo a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/109/CE.

ê 2007/44/CE articolo 1, punto 3, articolo 2, punto 3 e articolo 4, punto 2 (adattato)

Article 57 Termine per la valutazione

1. Le autorità competenti Ö di vigilanza Õ comunicano per iscritto al candidato acquirente di aver ricevuto la notifica di cui all’articolo 5615, paragrafo 1, e le eventuali informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo prontamente e comunque entro due giorni lavorativi dalla ricezione.

ê 2007/44/CE articolo 4, punto 2 (adattato)

2. Le autorità competenti comunicano per iscritto al candidato acquirente di aver ricevuto la notifica e le eventuali informazioni di cui al paragrafo 3 prontamente e comunque entro due giorni lavorativi dalla ricezione.

ê 2007/44/CE articolo 1, punto 3, articolo 2, punto 3 e articolo 4, punto 2 (adattato)

1. Le autorità competenti Ö di vigilanza Õ dispongono di un massimo di sessanta giorni lavorativi decorrenti dalla data dell’avviso scritto di ricevimento della notifica e di tutti i documenti che lo Stato membro ha chiesto di allegare alla notifica in base all’elenco di cui all’articolo 5815 ter , paragrafo 4 (di seguito “termine per la valutazione”), per effettuare la valutazione di cui all’articolo 5815 ter , paragrafo 1 (di seguito “valutazione”).

Le autorità competenti Ö di vigilanza Õ informano il candidato acquirente della data di scadenza del termine per la valutazione al momento del ricevimento della notifica.

2. Durante il termine per la valutazione le autorità competenti Ö di vigilanza Õ possono, se del caso, e non oltre il cinquantesimo giorno lavorativo di tale termine, richiedere ulteriori informazioni necessarie per completare la valutazione. La richiesta viene fatta per iscritto precisando le informazioni integrative necessarie.

Per il periodo compreso tra la data della richiesta di informazioni da parte delle autorità competenti Ö di vigilanza Õ e il ricevimento della risposta del candidato acquirente, viene sospeso il decorso del termine per la valutazione. La sospensione non supera i venti giorni lavorativi. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte delle autorità competenti Ö di vigilanza Õ sono a discrezione di dette autorità ma non possono dare luogo ad una sospensione del decorso del termine per la valutazione.

3. Le autorità competenti Ö di vigilanza Õ possono prorogare la sospensione di cui al paragrafo 2, secondo comma, fino a un massimo di trenta giorni lavorativi:

a) se il candidato acquirente risiede fuori dalla Comunità o è soggetto ad una regolamentazione non comunitaria; oppure

b) se il candidato acquirente è una persona fisica o giuridica e non è sottoposto a vigilanza a norma della presente direttiva o delle direttive 85/611/CEE[56], 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE, 2006/48/CE.

4. Se al termine della loro valutazione decidono di opporsi al progetto di acquisizione, le autorità competenti Ö di vigilanza Õ informano per iscritto il candidato acquirente entro due giorni lavorativi e comunque non oltre il termine per la valutazione, e indicano le ragioni della loro decisione. Fatta salva la legislazione nazionale, un’adeguata motivazione della decisione può essere resa pubblica su richiesta del candidato acquirente. Ciò non impedisce ad uno Stato membro di autorizzare l’autorità competente Ö di vigilanza Õ a rendere pubblica tale motivazione anche senza una richiesta del candidato acquirente.

5. Se, entro il termine per la valutazione, le autorità competenti Ö di vigilanza Õ non si oppongono per iscritto al progetto di acquisizione il progetto è da considerarsi approvato.

6. Le autorità competenti Ö di vigilanza Õ possono fissare un termine massimo per il perfezionamento della prevista acquisizione e prorogarlo ove opportuno.

7. Gli Stati membri non possono imporre requisiti più rigorosi di quelli previsti nella presente direttiva per la notifica alle autorità competenti Ö di vigilanza Õ e l’approvazione da parte di queste ultime di acquisizioni dirette o indirette di diritti di voto o di capitale.

ê 2007/44/CE articolo 2, punto 4, articolo 4, punto 6, articolo 1, punto 4 (adattato)

ð nuovo

8. ð La Commissione adotta misure di esecuzione che specificano maggiormente gli ï adeguamenti dei criteri di cui all’articolo 5815 ter , paragrafo 1, per tenere conto degli sviluppi futuri e per assicurare un’applicazione uniforme della presente direttiva Ö degli articoli da 56 a 62 Õ.

ð Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 304, paragrafo 3. ï

ê 2007/44/CE articolo 1, punto 3, articolo 2, punto 3 e articolo 4, punto 3 (adattato)

Articolo 58 Valutazione

1. Nell’esaminare la notifica di cui all’articolo 5615, paragrafo 1, e le informazioni di cui all’articolo 5715 bis , paragrafo 2, le autorità competenti Ö di vigilanza Õ valutano, al fine di garantire la gestione sana e prudente dell’impresa di assicurazione Ö o di riassicurazione Õ cui si riferisce il progetto di acquisizione e tenendo conto della probabile influenza del candidato acquirente sull’impresa di assicurazione Ö o di riassicurazione Õ , la qualità del candidato acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione sulla base di tutti i criteri seguenti:

a) la reputazione del candidato acquirente;

b) la reputazione e l’esperienza di tutte le persone che, in esito al progetto di acquisizione, determineranno l’orientamento dell’attività dell’impresa di assicurazione Ö o di riassicurazione Õ ;

c) la solidità finanziaria del candidato acquirente, in particolare in considerazione del tipo di attività esercitata e prevista nell’impresa di assicurazione Ö o di riassicurazione Õ alla quale si riferisce il progetto di acquisizione;

d) la capacità dell’impresa di assicurazione Ö o di riassicurazione Õ di rispettare e continuare a rispettare i requisiti prudenziali a norma della presente direttiva e, se del caso, di altre direttive, segnatamente lae direttivae 73/239/CEE, 98/78/CE, 2002/13/CE e 2002/87/CE, in particolare, il fatto che il gruppo di cui farà parte disponga di una struttura che permetta di esercitare una vigilanza efficace, di scambiare effettivamente informazioni tra le autorità competenti Ö di vigilanza Õ e di determinare la ripartizione delle responsabilità tra le autorità competenti Ö di vigilanza Õ ;

e) l’esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione al progetto di acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un’operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2005/60/CE o che il progetto di acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.

2. Le autorità competenti Ö di vigilanza Õ possono opporsi al progetto di acquisizione solo se sussistono ragionevoli motivi per farlo in base ai criteri di cui al paragrafo 1 o se le informazioni fornite dal candidato acquirente sono incomplete.

3. Gli Stati membri si astengono dall’imporre condizioni preliminari per quanto concerne il livello della partecipazione da acquisire e non consentono alle rispettive autorità competenti Ö di vigilanza Õ di esaminare il progetto di acquisizione sotto il profilo delle necessità economiche del mercato.

4. Gli Stati membri pubblicano l’elenco delle informazioni che sono necessarie per effettuare la valutazione e che devono essere fornite alle autorità competenti Ö di vigilanza Õ all’atto della notifica di cui all’articolo 5615, paragrafo 1. Le informazioni richieste sono proporzionate e adeguate alla natura del candidato acquirente e del progetto di acquisizione. Gli Stati membri non richiedono informazioni che non sono pertinenti per una valutazione prudenziale.

5. Fatto salvo l’articolo 5715 bis , paragrafi 1, 2 e 3, quando all’autorità competente Ö di vigilanza Õ sono stati notificati due o più progetti di acquisizione o di incremento di partecipazioni qualificate nella stessa impresa di assicurazione Ö o di riassicurazione Õ , tale autorità tratta i candidati acquirenti in modo non discriminatorio.

Article 59 Acquisizioni di imprese finanziarie regolamentate

1. Le autorità competenti Ö di vigilanza Õ operano in piena consultazione reciproca quando effettuano la valutazione se il candidato acquirente è:

a) un ente creditizio, un’impresa di assicurazione o un’impresa di riassicurazione, un’impresa di investimento o una società di gestione ai sensi dell’articolo 1 bis , punto 2, della direttiva 85/611/CEE (di seguito “società di gestione di OICVM”), autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di acquisizione;

b) l’impresa madre di un ente creditizio, di un’impresa di assicurazione o di un’impresa di riassicurazione, di un’impresa di investimento o di una società di gestione di OICVM autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di acquisizione;

c) una persona fisica o giuridica che controlla un ente creditizio, un’impresa di assicurazione o , un’impresa di riassicurazione, un’impresa di investimento o una società di gestione di OICVM autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di acquisizione.

2. Le autorità competenti Ö di vigilanza Õ si scambiano senza indebiti ritardi tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione. A tale riguardo, le autorità competenti Ö di vigilanza Õ si comunicano su richiesta tutte le informazioni pertinenti e comunicano di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali. Nella decisione dell’autorità competente Ö di vigilanza Õ che ha autorizzato l’impresa di assicurazione Ö o di riassicurazione Õ alla quale si riferisce il progetto di acquisizione sono indicati eventuali pareri o riserve espressi dall’autorità competente Ö di vigilanza Õ responsabile del candidato acquirente.

ê 2005/68/CE articolo 21 (adattato)

Articolo 58Cessioni

Gli Stati membri prescrivono che tutte le persone fisiche o giuridiche che non intendano più detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un'impresa di riassicurazione, debbano informarne preventivamente le autorità competenti dello Stato membro d'origine, comunicando l'entità di tale partecipazione.

⎢2002/83/CE, 92/49/CEE articolo 15 e 2005/68/CE articolo 22 (adattato)

Articolo 60 Comunicazioni dell'impresa di Ö delle imprese di assicurazione o di Õ riassicurazione alle autorità competenti Ö di vigilanza Õ

Le imprese di √ assicurazione o di ∏ riassicurazione comunicano alle autorità competenti √ di vigilanza ∏ dello Stato membro di origine, appena ne abbiano conoscenza, le acquisizioni o le cessioni di partecipazioni al loro capitale che determinano il superamento, in aumento o in diminuzione, di una delle soglie di cui agli articoli 56 19 e 21 e 57, paragrafi da 1 a 7.

⎢ 2002/83/CE, 92/49/CEE articolo 15 e 2005/68/CE articolo 22 (adattato)

Esse comunicano altresì, almeno una volta all'anno, √ alle autorità di vigilanza ∏ l'identità degli azionisti o dei soci che detengono partecipazioni qualificate, nonché l'entità di queste ultime, così come risultano per esempio dai verbali dell'assemblea annuale degli azionisti o dei soci, ovvero dalle informazioni ricevute in ottemperanza agli obblighi relativi alle società quotate in una borsa valori.

⎢2005/68/CE articolo 23 (adattato)

Articolo 61 Partecipazion ie qualificante Ö qualificate Õ ,: poteri delle autorità competenti √ di vigilanza ∏

Gli Stati membri stabiliscono che, qualora l'influenza esercitata dalle persone di cui agli articoli all'articolo 1956 e 57, paragrafi da 1 a 7 possa essere di ostacolo a una gestione prudente e sana dell'impresa di √ assicurazione o di ∏ riassicurazione, le autorità competenti √ di vigilanza ∏ dello Stato membro di origine √ dell'impresa in cui si intende acquisire o incrementare una partecipazione qualificata ∏ adottino le opportune misure per porre termine a tale situazione. Le misure in questione possono consistere in ingiunzioni, sanzioni nei confronti dei dirigenti o Ö degli amministratori e Õ direttori o nella sospensione dell'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dagli azionisti o dai soci di cui trattasi.

Misure analoghe si applicano nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che non ottemperino all'obbligo dell'informazione preventiva di cui agli articoli all'articolo 56 19 e 57, paragrafi da 1 a 7.

Per i casi in cui la partecipazione sia assunta nonostante l'opposizione delle autorità competenti √ di vigilanza ∏ , gli Stati membri, indipendentemente da altre sanzioni che verranno adottate, prevedono √ una delle seguenti misure: ∏

1) la sospensione dell'esercizio dei diritti di voto;

2) oppure la nullità o l'annullabilità dei voti espressi.

ê2007/44/CE articolo 1, punto 1, articolo 2, punto 1 e articolo 4, punto 1 (adattato)

Articolo 62 Ö Diritti di voto Õ

Ai fini dell’applicazione della presente sezione di questa definizione, per gli articoli 8 e 15 e per le altre quote di partecipazione di cui all’articolo 15, sono presi in considerazione i diritti di voto di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE nonché le relative condizioni di aggregazione di cui all’articolo 12, paragrafi 4 e 5, di tale direttiva.

Gli Stati membri non prendono in considerazione i diritti di voto o le azioni eventualmente detenuti da imprese di investimento o enti creditizi derivanti dall’assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o dal collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile di cui all’allegato I, sezione A, punto 6, della direttiva 2004/39/CE, a condizione da un lato che tali diritti non siano esercitati o altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell’emittente e, dall’altro, che siano ceduti entro un anno dall’acquisizione.

ê 2007/44/EC articolo 6

Articolo 6Riesame

Entro il 21 marzo 2011 la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, riesamina l’applicazione della presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata da eventuali proposte appropriate.

⎢2005/68/CE articolo 24 (adattato)

Sezione 53 -SEGRETO D'UFFICIO, e SCAMBIO DI INFORMAZIONI Ö E PROMOZIONE DELLA CONVERGENZA DELLA VIGILANZA Õ

⎢2005/68/CE articolo 24 (adattato)

Articolo 63 Obblighi

1.Gli Stati membri prescrivono che tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per le autorità competenti √ di vigilanza ∏ , nonché i revisori e gli esperti incaricati dalle √ da tali ∏ autorità competenti, abbiano l'obbligo del segreto d'ufficio.

In virtù di questo obbligo e Ffatti salvi i casi rilevanti per il diritto penale, nessuna √ qualsiasi ∏ informazione riservata ricevuta da tali persone in ragione dell'ufficio √ non ∏ può essere divulgata a qualsiasi Ö ad alcuna Õ persona o autorità, se non in forma sommaria o globale Ö aggregata Õ , cosicché non si possano individuare le singole imprese di √ assicurazione e di ∏ riassicurazione.

2.Ciò nondimeno, nei casi concernenti un'impresa di √ assicurazione o di ∏ riassicurazione dichiarata fallita o soggetta a liquidazione coatta, le informazioni riservate che non riguardano terzi implicati nei tentativi di salvataggio possono essere divulgate nell'ambito di procedimenti civili o commerciali.

⎢2005/68/CE articolo 25 (adattato)

Articolo 64 Scambio di informazioni fra le autorità competenti √ di vigilanza ∏ degli Stati membri

L'articolo 2463 non osta a che le autorità competenti √ impedisce lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza ∏ dei vari Stati membri scambino informazioni a norma delle direttive applicabili alle imprese di riassicurazione. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio di cui all'articolo 24 63 .

⎢2005/68/CE articolo 26 (adattato)

Articolo 65 Accordi di cooperazione con i paesi terzi

Gli Stati membri possono concludere accordi di cooperazione, che prevedano lo scambio di informazioni con le autorità competenti √ di vigilanza ∏ di paesi terzi o con le autorità o gli organismi di paesi terzi definiti all'articolo 28 67, paragrafi 1 e 2, solo a condizione che le informazioni comunicate √ da comunicare ∏ beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste nella presente sezione. Tale scambio di informazioni deve essere destinato all'esecuzione dei compiti di vigilanza Ö di tali Õ delle suddette autorità od organismi.

⎢ 2002/83/CE, 2000/64/CE articolo 2 e 2005/68/CE articolo 26 (adattato)

Qualora √ le informazioni che uno Stato membro deve comunicare ad un paese terzo ∏ provengano da un altro Stato membro, le informazioni possono essere comunicate solo con l'esplicito consenso delle autorità competenti √ di vigilanza di tale Stato membro ∏ che le hanno fornite e, in tal caso, unicamente per i fini da quelle autorizzati.

⎢2005/68/CE articolo 27 (adattato)

?nuovo

Articolo 66 Utilizzo delle informazioni riservate

Le autorità competenti √ di vigilanza ∏ che ricevono informazioni riservate a norma degli articoli 24 e 25 dell'articolo 63 Ö o Õ 64 possono servirsene soltanto nell'esercizio delle loro funzioni √ e per le seguenti finalità ∏ :

a1) per verificare il sussistere delle condizioni di accesso all'attività di √ assicurazione o di ∏ riassicurazione e facilitare il controllo dell'esercizio di tale attività, con particolare riguardo alla vigilanza sulle riserve tecniche, ?sul requisito patrimoniale minimo, sul requisito patrimoniale di solvibilità e sul sistema di governance ⎪ sul margine di solvibilità, sull'organizzazione amministrativa e contabile e sul sistema di controllo interno;

b2) per irrogare sanzioni;,

c3) nei ricorsi amministrativi avverso una decisione delle autorità competenti √ di vigilanza ∏; o

d4) nei procedimenti giurisdizionali instaurati a norma dell'articolo 53 o di disposizioni speciali previste dalla presente direttiva e da altre direttive adottate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione di cui alla presente direttiva.

⎢2005/68/CE articolo 28 (adattato)

Articolo 67 Scambio di informazioni con altre autorità

1. Gli articoli 63 24 e 66 27 non ostano √ ad alcuna delle seguenti attività ∏ :

a) allo scambio di informazioni √ tra diverse ∏ autorità competenti √ di vigilanza∏ all'interno di uno stesso Stato membro, quando esistono più √ nell'espletamento delle loro funzioni di vigilanza ∏ ;

b) o, fra Stati membri, √ lo scambio di informazioni, nell'espletamento delle loro funzioni di vigilanza, ∏ fra autorità competenti √ di vigilanza ∏ e √ i seguenti soggetti situati nello stesso Stato membro ∏ :

ai) le autorità investite della funzione pubblica di vigilanza sugli enti creditizi e su altre istituzioni finanziarie e le autorità incaricate di vigilare sui mercati finanziari;,

bii) gli organi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e in altri procedimenti analoghi;, e

ciii) le persone incaricate della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione e, di riassicurazione e di altri enti finanziari;,

c) nell'espletamento delle loro funzioni di vigilanza; tali paragrafi non ostano inoltre alla trasmissione, agli organi incaricati di esperire le procedure di liquidazione coatta o di amministrare i sistemi di garanzia, delle informazioni necessarie per lo svolgimento della loro funzione.

√Lo scambio di informazioni di cui al primo comma, lettera b), può avere luogo anche tra diversi Stati membri. ∏

Le informazioni ricevute dalle autorità, organi e persone di cui sopra sono coperte dal √ dall'obbligo del ∏ segreto d'ufficio di cui all'articolo 24 63.

⎢2005/68/CE articolo 28 (adattato)

2. Nonostante Ggli articoli da 24 63 a 27 66, √ non ostano a che ∏ gli Stati membri possono autorizzinoautorizzare scambi di informazioni tra le autorità competenti √ di vigilanza ∏ e √ i soggetti seguenti ∏ :

a) le autorità preposte alla vigilanza sugli organi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento delle imprese di assicurazione eo di riassicurazione e in altri procedimenti analoghi;, o

b) le autorità preposte alla vigilanza sulle persone incaricate della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione, √ delle imprese ∏ di riassicurazione, degli enti creditizi, delle imprese d'investimento e di altri enti finanziari;, o

c) gli attuari indipendenti dalle imprese di assicurazione eo di riassicurazione, che esercitano in virtù della legge una funzione di controllo su di esse, nonché gli organi incaricati della vigilanza nei confronti di tali attuari.

Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al √ applicano il ∏ primo comma esigono che siano rispettate almeno le seguenti condizioni:

a) lo scambio di √ le ∏ informazioni è √ devono essere ∏ diretteo all'esercizio delle funzioni di vigilanza o di controllo di cui al primo comma;

b) le informazioni ricevute in tale ambito sono Ö devono essere Õ coperte dal segreto d'ufficio di cui all'articolo 24 63;

c) qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni possono essere comunicate solo con l'esplicito consenso delle autorità competenti √ di vigilanza ∏ che le hanno fornite √ da cui provengono ∏ e, in tal caso, unicamente per i fini da quelle autorizzati.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità, persone od organi abilitati a ricevere informazioni in forza del primo e del secondo commapresente paragrafo.

3. Nonostante Ggli articoli da 24 63 a 27, 66 √ non ostano a che ∏ gli Stati membri possono, per rafforzare la stabilità del sistema finanziario e la sua integrità, autorizzinoare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti √ di vigilanza ∏ e le autorità o gli organi incaricati per legge dell'individuazione delle violazioni del diritto societario e delle relative indagini.

⎢2002/83/CE articolo 16, paragrafo 5, 92/49/CEE articolo 16, paragrafo 5, lettera b) e 2005/68/CE articolo 28, paragrafo 3 (adattato)

?nuovo

Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al √ applicano il ∏ primo comma esigono che siano rispettate almeno le seguenti condizioni:

a) le informazioni sono √ devono essere ∏ dirette all'esercizio delle funzioni di vigilanza √ alle attività di individuazione delle violazioni e di indagine ∏ di cui al primo comma;

b) le informazioni ricevute in tale ambito sono √ devono essere ∏ coperte dal segreto d'ufficio di cui all'articolo 24 63;

c) qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni possono essere comunicate solo con l'esplicito consenso delle autorità competenti √ di vigilanza ∏ che le hanno fornite √ da cui provengono ∏ e, in tal caso, unicamente per i fini da quelle autorizzati.

Se in uno Stato membro le autorità o gli organi di cui al primo comma esercitano le loro funzioni di individuazione delle violazioni o di indagine ricorrendo √ a persone incaricate a tale scopo ∏ , in base alla loro competenza specifica, a persone a tale scopo incaricate e non appartenenti alla funzione pubblica, la possibilità di scambio delle informazioni prevista al primo comma può essere estesa a tali persone alle condizioni previste al secondo comma.

Ai fini dell'applicazione della lettera c) del secondo comma, le autorità o gli organi di cui al primo comma comunicano, alle autorità competenti √ di vigilanza ∏ che hanno trasmesso √ da cui ∏ le informazioni √ provengono ∏ , l'identità e il mandato preciso delle persone alle quali saranno trasmesse tali informazioni.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità, ð persone ï od organi abilitati a ricevere informazioni in forza del presente paragrafo 3.

⎢2002/83/CE articolo 16, paragrafo 7 (adattato)

La Commissione redige, entro il 31 dicembre 2000, una relazione sull'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo.

⎢2005/68/CE articolo 60, punto 5, lettera b)

8. I paragrafi da 1 a 7 non ostano a che un'autorità competente trasmetta:

a) alle banche centrali e ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie,

b) all'occorrenza, ad altre autorità pubbliche incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento,

informazioni intese all'esercizio delle loro funzioni, né a che tali autorità od organismi comunichino alle autorità competenti le informazioni che possono essere loro necessarie ai fini del paragrafo 4. Le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al presente articolo.

⎢2005/68/CE articolo 30 (adattato)

Articolo 68 Comunicazione di informazioni alle amministrazioni centrali responsabili della normativa finanziaria

Fatti salvi Ggli articoli 24 63 e 27, 66 √ non ostano a che ∏ gli Stati membri possono √ autorizzino ∏ , per legge, autorizzare la comunicazione di alcune informazioni ad altri servizi delle loro amministrazioni centrali responsabili della normativa di vigilanza sugli enti creditizi, gli enti finanziari, i servizi di investimento e le imprese di assicurazione o di riassicurazione, nonché agli ispettori incaricati da detti servizi.

Tali comunicazioni possono tuttavia essere fornite solo quando ciò risulti necessario per motivi di vigilanza prudenziale. In ogni caso, gli Stati membri dispongono che le informazioni ricevute in base all'articolo 25 64 e all'articolo 28 67, paragrafo 1, e quelle ottenute mediante le ispezioni di cui all'articolo 16 32 non possano formare oggetto delle comunicazioni menzionate nel presente articolo, salvo √ solo con ∏ l'accordo esplicito delle autorità competenti √ di vigilanza da cui provengono ∏ che hanno comunicato le informazioni o delle autorità competenti √ di vigilanza ∏ dello Stato membro in cui è stata effettuata l'ispezione.

⎢2005/68/CE articolo 29 (adattato)

Articolo 69 Trasmissione delle informazioni alle banche centrali e alle autorità monetarie

√Senza pregiudizio della ∏ La presente sezione, non osta a che un'autorità competente √ di vigilanza può ∏ trasmetterea √ informazioni intese all'esercizio delle sue funzioni ai seguenti soggetti ∏ :

(1) alle banche centrali e ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie;, e

(2) all'occorrenza ad altre autorità pubbliche incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento, informazioni intese all'esercizio delle loro funzioni.

Essa non osta nemmeno a che Ttali autorità od organismi comunichino √ possono altresì comunicare ∏ alle autorità competenti √ di vigilanza ∏ le informazioni che possono essere loro necessarie ai fini dell'articolo 27 66. Le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui alla presente sezione.

∫nuovo

Articolo 70 Convergenza della vigilanza

Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza partecipino alle attività del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali conformemente all'articolo 2, secondo comma della decisione 2004/6/CE della Commissione[57].

⎢2005/68/CE articolo 31 (adattato)

Sezione 64 – OBBLIGHI DEI REVISORI

Articolo 71 Obblighi dei revisori

1. Gli Stati membri dispongono quanto meno che qualsiasi √ le ∏ personea abilitatea a norma della direttiva 84/253/CEE √ del Consiglio ∏[58], che esercitanoesercita presso un'impresa di √ assicurazione o di ∏ riassicurazione l'incarico √ il controllo legale dei conti ∏ di cui all'articolo 51 della direttiva 78/660/CEE √ del Consiglio ∏[59], all'articolo 37 della direttiva 83/349/CEE √ del Consiglio ∏ o all'articolo 31 della direttiva 85/611/CEE, o qualsiasi altro incarico ufficiale, abbiano l'obbligo di segnalare tempestivamente alle autorità competenti √ di vigilanza ∏ fatti o decisioni riguardanti detta impresa di cui esse siano venuteessa sia venuta a conoscenza nell'esercizio dell'incarico sopra citato, √ e che siano ∏ tali da Ö determinare una qualsiasi delle seguenti conseguenze Õ :

a) costituire una violazione sostanziale delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che stabiliscono le condizioni per l'autorizzazione o disciplinano in modo specifico l'esercizio dell'attività delle imprese di assicurazione o √ e ∏ di riassicurazione; o

b) la messa a repentaglio dellapregiudicare la continuità dell'attività dell'impresa di √ assicurazione o di ∏ riassicurazione; o

c) comportare il rifiuto della certificazione dei bilanci o l'emissione di riserve;

∫nuovo

d) il mancato rispetto del requisito patrimoniale di solvibilità;

e) il mancato rispetto del requisito patrimoniale minimo.

⎢2005/68/CE articolo 31 (adattato)

Ö Le persone di cui al primo comma sono Õ Questa stessa persona è altresì tenutea a segnalare fatti e decisioni di cui vengano a conoscenza nell'ambito di un incarico quale quello di cui al primo comma, esercitato presso un'impresa che abbia stretti legami derivanti da un legame Ö rapporto Õ di controllo con l'impresa Ö di assicurazione o Õ di riassicurazione presso la quale quellea personea svolgonoe talel'incarico citato.

⎢95/26/CE articolo 5 (adattato)

2. La comunicazione in buona fede alle autorità competenti √ di vigilanza ∏ , da parte delle persone abilitate ai sensi della direttiva 84/253/CEE, di fatti o decisioni di cui al paragrafo 1 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ed essa non comporta per tali persone responsabilità di alcun tipo.

⎢2002/83/CE articolo 18 (adattato)

√ CAPO V - ESERCIZIO CUMULATIVO DELLE ATTIVITÀ DI ASSICURAZIONE VITA E NON-VITA ∏

Articolo 72 Esercizio cumulativo dell'delle attività di assicurazione vita e non-vita

1. Salva l'applicazione dei paragrafi 3 e 7, nessuna impresa può ottenere un'autorizzazione sia a norma della presente direttiva sia a norma della direttiva 73/239/CEE. √Le imprese di assicurazione non possono essere autorizzate ad esercitare simultaneamente attività di assicurazione vita e non vita. ∏

2. In via derogatoria √ deroga al paragrafo 1 ∏ , gli Stati membri possono disporre che:

a) le imprese autorizzate in virtù della presente direttiva √ ad esercitare attività di assicurazione vita ∏ possano ottenere anche un'autorizzazione, conformemente all'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE, √ per le attività di assicurazione non vita ∏ per i rischi deidi cui ai punti Ö rami Õ 1 e 2 di cui alla lettera A dell'allegato I;di detta direttiva,

b) le imprese autorizzate in virtù dell'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE, unicamente per i rischi Ö dei rami 1 e 2 Õ di cui alla lettera A,ai punti 1 e 2 dell'allegato Idi detta direttiva, possano ottenere un'autorizzazione in virtù della presente direttiva √ ad esercitare attività di assicurazione vita ∏ .

√Ciascuna attività è tuttavia gestita separatamente conformemente all'articolo 73. ∏

43. Gli Stati membri possono prevedere che le imprese di cui al paragrafo 2 rispettino le regole contabili cui sono soggette le imprese di assicurazione √ vita ∏ autorizzate in virtù della presente direttiva per tutte le loro attività. Gli Stati membri possono inoltre prescrivere, in attesa di un coordinamento in materia, che, per quanto concerne le regole per la liquidazione, le attività relative ai rischi di cui alla lettera A,ai punti Ö rami Õ 1 e 2 dell'allegato I della direttiva 73/239/CEE esercitate dalle √ tali ∏ imprese di cui al paragrafo 2 siano anch'esse disciplinate dalle norme applicabili alle attività inerenti all'assicurazione sulla vita.

54. Nei casi in cui un'impresa √ di assicurazione non vita ∏ che esercita le attività contemplate nell'allegato della direttiva 73/239/CEE abbia legami finanziari, commerciali o amministrativi con un'impresa di assicurazione √ vita ∏ che esercita le attività elencate nella presente direttiva, le autorità competenti √ di vigilanza ∏ degli Stati membri √ di origine ∏ nel cui territorio tali imprese hanno la propria sede sociale vigilano affinché i conti delle stesse non siano falsati da convenzioni stipulate tra di esse o da qualsiasi accordo atto ad influenzare la ripartizione delle spese e delle entrate.

35. Salva l'applicazione del paragrafo 6, Lle imprese di cui al paragrafo 2 e quelle che √ alle seguenti date esercitavano simultaneamente attività di assicurazione sia vita che non vita disciplinate dalla presente direttiva possono continuare ad esercitare tali attività simultaneamente, purché ciascuna attività sia gestita distintamente conformemente all'articolo 73∏ :

a) alla data del 1° gennaio 1981 per le imprese autorizzate in Grecia;,

b) alla data del 1° gennaio 1986 per le imprese autorizzate in Spagna e Portogallo;,

⎢2004/66/CE articolo 1 e allegato

c) alla data del 1° gennaio 1995 per le imprese autorizzate in Austria, Finlandia e Svezia;,

⎢2006/101/CE articolo 1 e allegato, punto 3, lettera b) (adattato)

d) alla data del 1° maggio 2004 per le imprese autorizzate nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, nella in Slovenia e innella Slovacchia; ,

⎢2006/101/CE articolo 1 e allegato, punto 3, lettera b) (adattato)

e) alla data del 1° gennaio 2007 per le imprese autorizzate in Bulgaria e Romania;, e

⎢ 2002/83/CE (adattato)

f) alla data del 15 marzo 1979 per tutte le altre imprese.,

praticavano il cumulo delle due attività contemplate dalla presente direttiva e dalla direttiva 73/239/CEE, possono continuare a praticare tale cumulo, purché adottino per ciascuna delle suddette attività una gestione distinta, conformemente all'articolo 19 della presente direttiva.

6. Ciascuno √ Lo ∏ Stato membro √ di origine ∏ può obbligare le imprese di assicurazione con sede sociale nel proprio territorio a porre fine, entro termini da esso stabiliti, al cumulo delle attività √ di assicurazione vita e non vita ∏ da esse esercitate alle date di cui al primo commaparagrafo 3.

7. Le disposizioni del presente articolo saranno riesaminate in base a una relazione della Commissione al Consiglio in base alla futura armonizzazione delle norme sulla liquidazione e comunque entro il 31 dicembre 1999.

⎢2002/83/CE articolo 19 (adattato)

Articolo 73 Gestione distinta delle attività di assicurazione vita e non-vita

1. La gestione distinta di cui all'articolo 72 18, paragrafo 3, deve essere organizzata in modo che le attività disciplinate dalla presente direttiva e quelle disciplinate dalla direttiva 73/239/CEE siano separate affinché: √ l'attività di assicurazione vita sia separata dall'attività di assicurazione non vita. ∏

Nnon si √ può recare ∏ rechi pregiudizio ai rispettivi interessi degli assicurati Ö dei contraenti dell'assicurazione Õ vita e degli assicurati «danni» Ö non vita Õ e in particolare gli assicurati Ö i contraenti dell'assicurazione Õ vita godano √ debbono godere ∏ dei benefici provenienti da tale assicurazione come se l'impresa di assicurazione √ vita ∏ praticasse unicamente l'assicurazione vita.,

∫nuovo

2. Senza pregiudizio degli articoli 100 e 126, le imprese di assicurazione di cui all'articolo 72, paragrafi 2 e 5 calcolano entrambi i seguenti elementi:

a) un requisito patrimoniale minimo nozionale vita rispetto alla loro attività di assicurazione o di riassicurazione vita, calcolato come se l'impresa interessata esercitasse soltanto tale attività, sulla base dei conti separati di cui al paragrafo 6;

b) un requisito patrimoniale minimo nozionale non vita rispetto alla loro attività di assicurazione o riassicurazione non vita, calcolato come se l'impresa interessata esercitasse soltanto tale attività, sulla base dei conti separati di cui al paragrafo 6.

3. Come minimo, le imprese di assicurazione di cui all'articolo 72, paragrafi 2 e 5 coprono i requisiti seguenti con un importo equivalente di elementi di fondi propri di base ammissibili:

a) il requisito patrimoniale minimo nozionale vita rispetto all'attività del settore vita;

b) il requisito patrimoniale minimo nozionale non vita rispetto all'attività del settore non vita.

⎢2002/83/CE articolo 19 (adattato)

?nuovo

Ggli obblighi finanziari minimi √ di cui al primo comma ∏ , in particolare i margini di solvibilità, che sono a carico di una delle attività ai sensi della direttiva 73/239/CEE o della prima direttiva di coordinamento danni √ dell'attività di assicurazione vita e dell'attività di assicurazione non vita ∏, non siano √ possono essere ∏ sostenuti dall'altra attività.

4. Tuttavia, Unauno volta adempiuti gli obblighi finanziari minimi √ di cui al paragrafo 3 ∏ alle condizioni di cui al primo comma, secondo trattino, e purché se ne informi l'autorità competente √ di vigilanza ∏ , l'impresa può utilizzare gli elementi espliciti ? dei fondi propri ammissibili ⎪ del margine di solvibilità ancora disponibili per l'una o l'altra attività ? per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di cui all'articolo 100. ⎪

5. Le autorità competenti √ di vigilanza ∏, mediante l'analisi dei risultati delle due attività √ di assicurazione sia vita che non vita ∏, vigilano affinché siano rispettati i paragrafi da 1 a 5.sia rispettato il presente paragrafo 1.

56. a) Le scritture contabili devono essere effettuate in modo da far apparire le fonti dei risultati per ciascuna delle due attività vita e danni √ distintamente per l'attività di assicurazione vita e per l'attività di assicurazione non vita ∏ . A tale scopo, Ll'insieme delle entrate, (in particolare premi, versamenti dei riassicuratori, redditi finanziari,) e delle spese, (in particolare prestazionie di assicurazione, versamenti alle riserve tecniche, premi di riassicurazione, √ e ∏ spese di funzionamento per le operazioni di assicurazione,) sono ripartite in base alla loro origine. Gli elementi comuni alle due attività sono imputati √ ai conti ∏ secondo un criterio di ripartizione che deve essere approvato dall'autorità competente √ di vigilanza ∏.

b) Le imprese di assicurazione devono √ elaborano ∏ , in base alle scritture contabili, elaborare un documento da cui risultino in modo distinto gli elementi corrispondenti a ciascuno dei margini di solvibilità ? dei fondi propri di base ammissibili portati a copertura di ciascun requisito patrimoniale minimo nozionale di cui al paragrafo 2 ⎪ , in conformità all'articolo 98, paragrafo 527 della presente direttiva e dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 73/239/CEE.

37. In caso di insufficienza di uno dei margini di solvibilità, ? Se l'importo degli elementi dei fondi propri di base ammissibili corrispondenti ad una delle attività è insufficiente a coprire gli obblighi finanziari minimi di cui al paragrafo 3, primo comma, ⎪ le autorità competenti √ di vigilanza ∏ applicano all'attività in cui si riscontra tale insufficienza le misure previste dalla corrispondente √ presente ∏ direttiva, a prescindere dai risultati ottenuti nell'altra attività.

In deroga al paragrafo 31, secondoprimo comma, secondo trattino, taliqueste misure possono comportare l'autorizzazione di trasferimento ? di elementi espliciti dei fondi propri di base ammissibili ⎪ da una attività all'altra.

∫nuovo

CAPO VI - DISPOSIZIONI INERENTI ALLA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE PASSIVITÀ, DELLE RISERVE TECNICHE, DEI FONDI PROPRI, DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ, DEL REQUISITO PATRIMONIALE MINIMO E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI

SEZIONE 1 – VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE PASSIVITÀ

Articolo 74 Valutazione delle attività e delle passività

1. Gli Stati membri garantiscono che, salvo indicato diversamente, le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutino le attività e le passività come segue:

a) le attività sono valutate all'importo al quale potrebbero essere scambiate tra parti consapevoli e consenzienti in un’operazione svolta alle normali condizioni di mercato;

b) le passività sono valutate all'importo al quale potrebbero essere trasferite, o regolate, tra parti consapevoli e consenzienti in un’operazione svolta alle normali condizioni di mercato.

Quando si valutano le passività, non viene effettuato alcun aggiustamento per tenere conto del merito di credito proprio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

2. La Commissione adotta misure di esecuzione per definire i metodi e le ipotesi da utilizzare nella valutazione delle attività e delle passività prevista al paragrafo 1.

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 304, paragrafo 3.

Sezione 2 - Disposizioni relative alle riserve tecniche

Articolo 75 Disposizioni generali

1. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione costituiscano riserve tecniche a fronte di tutte le loro obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione nei confronti dei contraenti e dei beneficiari dei contratti di assicurazione o di riassicurazione.

2. Il calcolo delle riserve tecniche è basato sul loro valore di "uscita" attuale.

3. Il calcolo delle riserve tecniche utilizza coerentemente le informazioni fornite dai mercati finanziari e i dati generalmente disponibili sui rischi tecnici assicurativi e riassicurativi (coerenza con il mercato).

4. Le riserve tecniche sono calcolate in modo prudente, affidabile e obiettivo.

Articolo 76 Calcolo delle riserve tecniche

1. Il valore delle riserve tecniche è pari alla somma della migliore stima e del margine di rischio previsti ai paragrafi 2 e 3.

2. La migliore stima è pari alla media dei flussi di cassa futuri ponderata per la probabilità, tenendo conto del valore temporale del denaro (valore attuale atteso dei flussi di cassa futuri) sulla base della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio.

Il calcolo della migliore stima è basato su informazioni attuali e credibili e su ipotesi realistiche ed è realizzato utilizzando metodi attuariali e tecniche statistiche adeguati.

La proiezione dei flussi di cassa utilizzata nel calcolo della migliore stima tiene conto di tutte le entrate e uscite di cassa necessarie per regolare le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione per tutta la loro durata di vita.

La migliore stima è calcolata al lordo, senza la deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo. Questi importi sono calcolati separatamente, conformemente all'articolo 80.

3. Il margine di rischio è tale da garantire che il valore delle riserve tecniche sia equivalente all'importo di cui le imprese di assicurazione e di riassicurazione avrebbero bisogno per assumersi e onorare le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione.

4. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano separatamente la migliore stima e il margine di rischio.

Quando tuttavia i flussi di cassa futuri connessi con le obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione possono essere riprodotti utilizzando strumenti finanziari per i quali sia direttamente osservabile un valore di mercato, il valore delle riserve tecniche è determinato sulla base del valore di mercato di tali strumenti finanziari. In questo caso non è necessario calcolare separatamente la migliore stima e il margine di rischio.

5. Quando le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano separatamente la migliore stima e il margine di rischio, il margine di rischio è calcolato determinando il costo della costituzione di un importo di fondi propri ammissibili pari al requisito patrimoniale di solvibilità necessario per far fronte alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione lungo tutta la loro durata di vita.

Il tasso utilizzato nella determinazione del costo della costituzione di tale importo di fondi propri ammissibili (tasso del costo del capitale) è lo stesso per tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione.

Il tasso del costo del capitale è pari alla maggiorazione rispetto al tasso d'interesse privo di rischio pertinente che un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che detenga un importo di fondi propri ammissibili di cui alla sezione 3 pari al requisito patrimoniale di solvibilità pagherebbe per detenere tali fondi.

Articolo 77 Altri elementi da prendere in considerazione nel calcolo delle riserve tecniche

In aggiunta a quanto previsto all'articolo 76, quando calcolano le riserve tecniche, le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono conto dei seguenti elementi:

1) di tutte le spese che saranno sostenute per il servizio delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione;

2) dell'inflazione, compresa quella delle spese e dei sinistri;

3) di tutti i pagamenti ai contraenti ed ai beneficiari, comprese le future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale, che le imprese di assicurazione e di riassicurazione prevedono di fare, a prescindere dal fatto che siano o non contrattualmente garantiti, a meno che tali pagamenti non rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 90.

Articolo 78 Valutazione delle garanzie finanziarie e delle opzioni contrattuali incluse nei contratti di assicurazione e di riassicurazione

Quando calcolano le riserve tecniche, le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono conto del valore delle garanzie finanziarie e di tutte le opzioni contrattuali incluse nelle polizze di assicurazione e di riassicurazione.

Qualsiasi ipotesi fatta dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione rispetto alla probabilità che i contraenti esercitino le opzioni contrattuali, comprese le estinzioni anticipate e i riscatti, è realistica e basata su informazioni attuali e credibili. Le ipotesi tengono conto, esplicitamente o implicitamente, dell'impatto che le future variazioni delle condizioni finanziarie e non finanziarie potrebbero avere sull'esercizio di tali opzioni.

Articolo 79 Segmentazione

Quando calcolano le loro riserve tecniche, le imprese di assicurazione e di riassicurazione segmentano le loro obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione in gruppi di rischi omogenei e quanto meno per aree di attività.

Articolo 80 Importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione calcolano gli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo conformemente agli articoli da 75 a 79.

Quando calcolano gli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo, le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono conto della distanza temporale tra i recuperi e i pagamenti diretti.

Il risultato di tale calcolo è aggiustato per tenere conto delle perdite previste a causa dell'inadempimento della controparte. Tale aggiustamento è basato sulla valutazione della probabilità di inadempimento della controparte e della perdita media in caso di inadempimento ( loss given default ).

Articolo 8 1 Qualità dei dati e applicazione di un approccio caso per caso per le riserve tecniche

Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione si dotino di procedure e processi interni per garantire l'appropriatezza, la completezza e l'accuratezza dei dati utilizzati nel calcolo delle loro riserve tecniche.

Se le imprese di assicurazione e di riassicurazione non hanno dati sufficienti di qualità appropriata per applicare un metodo attuariale affidabile ad un sottogruppo delle loro obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione o agli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo, possono adottare un approccio caso per caso per il calcolo della migliore stima.

Articolo 8 2 Raffronto con l'esperienza

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione si dotano di processi e procedure per garantire che le migliori stime, e le ipotesi sottese al calcolo delle migliori stime, siano periodicamente raffrontate con l'esperienza.

Quando dal raffronto risulta uno scostamento sistematico tra l'esperienza e le migliori stime, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata effettua gli aggiustamenti appropriati ai metodi attuariali utilizzati o alle ipotesi fatte.

Articolo 8 3 Adeguatezza del livello delle riserve tecniche

Su richiesta delle autorità di vigilanza, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dimostrano l'adeguatezza del livello delle loro riserve tecniche, nonché l'applicabilità e la pertinenza dei metodi applicati e l'adeguatezza dei dati statistici sottostanti utilizzati.

Articolo 8 4 Incremento delle riserve tecniche

Nella misura in cui il calcolo delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione e di riassicurazione non è conforme agli articoli da 75 a 82, le autorità di vigilanza possono richiedere alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di incrementare l'importo delle riserve tecniche fino a raggiungere il livello determinato conformemente a tali articoli.

Articolo 8 5 Misure di esecuzione

La Commissione adotta misure di esecuzione che stabiliscono quanto segue:

a) i metodi attuariali e le tecniche statistiche per calcolare la migliore stima di cui all'articolo 76, paragrafo 2;

b) la struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio da utilizzare per calcolare la migliore stima di cui all'articolo 76, paragrafo 2;

c) le circostanze in cui le riserve tecniche sono calcolate come un tutto unico o come somma di una migliore stima e di un margine di rischio, e i metodi da utilizzare nel caso in cui le riserve tecniche sono calcolate come un tutto unico;

d) i metodi e le ipotesi da utilizzare nel calcolo del margine di rischio, compresa la determinazione dell'importo dei fondi propri ammissibili necessari per far fronte alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione e la calibrazione del tasso del costo del capitale;

e) le aree di attività sulla base delle quali devono essere segmentate le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione per calcolare le riserve tecniche;

f) gli standard da rispettare per garantire l'adeguatezza, la completezza e la precisione dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche e le situazioni in cui sarebbe appropriato utilizzare un approccio caso per caso ai fini di tale calcolo;

g) i metodi da utilizzare per calcolare l'aggiustamento per inadempimento della controparte di cui all'articolo 80, volto a tenere conto delle perdite attese per inadempimento della controparte;

h) laddove necessario, i metodi e le tecniche semplificati per calcolare le riserve tecniche, al fine di garantire che i metodi attuariali e le tecniche statistiche di cui alla lettera a) siano proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi cui sono esposte le imprese di assicurazione e di riassicurazione.

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 304, paragrafo 3.

Sezione 3 – Fondi propri

SOTTOSEZIONE 1 – DETERMINAZIONE DEI FONDI PROPRI

Articolo 86 Fondi propri

I fondi propri sono costituiti dalla somma dei fondi propri di base di cui all'articolo 87 e dei fondi propri accessori di cui all'articolo 88.

Articolo 8 7 Fondi propri di base

I fondi propri di base sono costituiti dai seguenti elementi:

1) l'eccedenza delle attività rispetto alle passività valutata conformemente all'articolo 74 e alla sezione 2;

2) le passività subordinate.

L'importo dell'eccedenza di cui al punto 1 è diminuito dell'importo delle azioni proprie detenute direttamente dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

Articolo 8 8 Fondi propri accessori

1. I fondi propri accessori sono costituiti da elementi diversi dai fondi propri di base che possono essere richiamati per assorbire le perdite.

I fondi propri accessori possono comprendere i seguenti elementi nella misura in cui non si tratti di elementi dei fondi propri di base:

a) il capitale sociale o fondo iniziale non versato che non è stato richiamato di cui all'articolo 91;

b) le lettere di credito;

c) qualsiasi altro impegno ricevuto dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

Nel caso delle mutue e delle società a forma mutua a contributi variabili, i fondi propri accessori possono altresì comprendere qualsiasi credito futuro che tale mutua o società a forma mutua può vantare nei confronti dei suoi membri tramite il richiamo di contributi supplementari durante l'esercizio interessato.

2. Quando un elemento dei fondi propri accessori è stato versato o richiamato, viene trattato come un'attività e cessa di far parte dei fondi propri accessori.

Articolo 8 9 Approvazione dei fondi propri accessori da parte delle autorità di vigilanza

1. Gli importi degli elementi dei fondi propri accessori da prendere in considerazione quando si determinano i fondi propri sono soggetti a previa approvazione da parte delle autorità di vigilanza.

2. Per ciascun elemento dei fondi propri accessori, l'approvazione delle autorità di vigilanza dipende dalla valutazione dei seguenti elementi:

a) lo status delle controparti interessate, in relazione alla loro capacità e disponibilità a pagare;

b) la recuperabilità dei fondi, tenuto conto della forma giuridica dell'elemento considerato, nonché di qualsiasi condizione che ne impedirebbe il richiamo;

c) qualsiasi informazione sull'esito dei richiami di tali fondi propri accessori fatti in passato dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

3. L'importo di ciascun elemento dei fondi propri accessori è pari al suo valore nominale a meno che non ricorra una delle seguenti condizioni:

a) l'elemento non ha un valore nominale o ha un valore nominale massimo;

b) il valore nominale dell'elemento non riflette la sua capacità di assorbimento di perdite.

In tali casi l'importo dell'elemento da prendere in considerazione per la determinazione dei fondi propri accessori è basato su ipotesi prudenti e realistiche.

4. Le autorità di vigilanza approvano a seconda dei casi:

a) un importo monetario per ciascun elemento dei fondi propri accessori;

b) un metodo di calcolo dell'importo di ciascun elemento dei fondi propri accessori, nel qual caso le autorità di vigilanza approvano l'importo così calcolato per un determinato periodo di tempo.

Articolo 90 Riserva di utili

Purché il diritto nazionale lo autorizzi, gli utili realizzati che figurano a riserva nel bilancio d'esercizio non sono considerati come passività assicurative e riassicurative, nella misura in cui tali utili possano essere utilizzati per coprire qualunque perdita che potrebbe insorgere e laddove non siano stati messi a disposizione per essere distribuiti a contraenti e beneficiari.

Articolo 9 1 Capitale sociale o fondo iniziale non versato

Quando il capitale sociale o fondo iniziale non versato è stato richiamato, è trattato come un'attività.

Quando il capitale sociale o fondo iniziale non versato non è stato richiamato, è trattato come un impegno e rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 88.

Articolo 9 2 Misure di esecuzione

1. La Commissione adotta misure di esecuzione che specificano quanto segue:

a) i criteri da applicare ai fini della concessione dell'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza conformemente all'articolo 89;

b) il trattamento delle partecipazioni, ai sensi dell'articolo 210, paragrafo 2, terzo comma, detenute in enti finanziari e creditizi ai fini della determinazione dei fondi propri.

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 304, paragrafo 3.

2. Le partecipazioni in enti finanziari e creditizi di cui al paragrafo 1, lettera b), includono:

a) le partecipazioni che le imprese di assicurazione e di riassicurazione detengono in:

i) enti creditizi ed enti finanziari ai sensi dell'articolo 4, punti 1 e 5 della direttiva 2006/48/CE;

ii) imprese di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1 della direttiva 2004/39/CE;

b) i crediti subordinati e gli strumenti di cui all'articolo 63 e all'articolo 64, paragrafo 3 della direttiva 2006/48/CE che le imprese di assicurazione e di riassicurazione detengono nei confronti delle entità definite alla lettera a) del presente paragrafo nelle quali detengono una partecipazione.

SOTTOSEZIONE 2 – CLASSIFICAZIONE DEI FONDI PROPRI

Articolo 93 Caratteristiche utilizzate per classificare i fondi propri in livelli

Gli elementi dei fondi propri sono classificati in tre livelli sulla base delle seguenti caratteristiche:

1) in caso di liquidazione il rimborso dell'elemento al possessore avviene solo dopo che sono state onorate tutte le altre obbligazioni, comprese quelle di assicurazione e di riassicurazione nei confronti dei contraenti e dei beneficiari dei contratti di assicurazione e di riassicurazione (subordinazione);

2) l'importo totale dell'elemento, anziché solo una parte di esso, è disponibile per assorbire le perdite in caso di liquidazione (capacità di assorbimento di perdite);

3) l'elemento è disponibile, o può essere richiamato su richiesta, per assorbire le perdite nella prospettiva di continuità aziendale, nonché in caso di liquidazione (permanenza);

4) l'elemento non ha scadenza o ha una durata sufficiente tenuto conto della durata delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione dell'impresa (perpetuità);

5) l'elemento è privo di spese fisse obbligatorie nonché di obblighi o incentivi a rimborsare il suo importo nominale ed è scevro da gravami di qualunque sorta (assenza di costi obbligatori di servizio).

Articolo 9 4 Criteri principali per la classificazione in livelli

1. Gli elementi dei fondi propri di base sono classificati nel livello 1 quando possiedono le caratteristiche di cui all'articolo 93, punti 1, 2 e 3 e, in ampia misura, quelle di cui ai punti 4 e 5 del predetto articolo.

2. Gli elementi dei fondi propri di base sono classificati nel livello 2 quando possiedono le caratteristiche di cui all'articolo 93, punti 1 e 2 e, in ampia misura, quelle di cui ai punti 4 e 5 del predetto articolo.

Gli elementi dei fondi propri accessori sono classificati nel livello 2 quando possiedono le caratteristiche di cui all'articolo 93, punti 1, 2 e 3 e, in ampia misura, quelle di cui ai punti 4 e 5 del predetto articolo.

3. Tutti gli elementi dei fondi propri di base o accessori che non rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 o 2 sono classificati nel livello 3.

Articolo 9 5 Classificazione dei fondi propri in livelli

Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione classifichino gli elementi dei loro fondi propri sulla base dei criteri di cui all'articolo 94.

A tal fine le imprese di assicurazione e di riassicurazione fanno riferimento, laddove applicabile, all'elenco dei fondi propri di cui all'articolo 97, paragrafo 1, lettera c).

Quando un elemento dei fondi propri non è incluso in tale elenco, è valutato e classificato dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione conformemente al primo comma. Tale valutazione è approvata dall'autorità di vigilanza.

Articolo 9 6 Classificazione di elementi dei fondi propri specifici alle assicurazioni

Senza pregiudizio dell'articolo 95 e dell'articolo 97, paragrafo 1, lettera c), ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti classificazioni:

1) le riserve di utili che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 90 sono classificate nel livello 1;

2) le lettere di credito e le garanzie fornite da enti creditizi autorizzati conformemente alla direttiva 2006/48/CE e detenute in fiduciarie da fiduciari indipendenti a beneficio dei creditori di assicurazione sono classificate nel livello 2;

3) qualsiasi credito futuro che le Protection and Indemnity Associations possono vantare nei confronti dei loro membri tramite il richiamo di contributi supplementari durante l'esercizio considerato è classificato nel livello 2.

Articolo 9 7 Misure di esecuzione

1. La Commissione adotta misure di esecuzione che stabiliscono quanto segue:

a) quando è necessario per garantire la qualità globale dei fondi propri e la coerenza tra settori, la divisione dei livelli in sottolivelli;

b) i criteri da utilizzare per classificare gli elementi dei fondi propri nei sottolivelli di cui alla lettera a) sulla base delle caratteristiche di cui all'articolo 93;

c) un elenco degli elementi dei fondi propri ritenuti conformi ai criteri di cui all'articolo 94 e alla lettera b) del presente paragrafo, contenente per ciascun elemento una descrizione precisa delle caratteristiche che ne hanno determinato la classificazione;

d) i metodi che le autorità di vigilanza devono utilizzare quando approvano la valutazione e la classificazione degli elementi dei fondi propri che non rientrano nell'elenco di cui alla lettera c).

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 304, paragrafo 3.

2. La Commissione rivede e, laddove appropriato, aggiorna periodicamente l'elenco di cui al paragrafo 1, lettera c), alla luce degli sviluppi del mercato.

SOTTOSEZIONE 3 – AMMISSIBILITÀ DEI FONDI PROPRI

Articolo 98 Ammissibilità e limiti applicabili ai fondi propri di livello 1, 2 e 3

1. Per quanto riguarda il requisito patrimoniale di solvibilità, gli importi degli elementi di livello 2 e di livello 3 sono soggetti ai seguenti limiti:

a) per garantire che la proporzione degli elementi di livello 1 nei fondi propri ammissibili sia superiore ad un terzo dei fondi propri ammissibili totali, la somma dell'importo ammissibile degli elementi di livello 2 e dell'importo ammissibile degli elementi di livello 3 non può essere superiore al doppio dell'importo totale degli elementi di livello 1;

b) per garantire che la proporzione degli elementi di livello 3 nei fondi propri ammissibili sia inferiore ad un terzo dei fondi propri ammissibili totali, l'importo ammissibile degli elementi di livello 3 non può essere superiore alla metà della somma dell'importo totale degli elementi di livello 1 e dell'importo ammissibile degli elementi di livello 2.

2. Per quanto riguarda il requisito patrimoniale minimo, per garantire che la proporzione degli elementi di livello 1 nei fondi propri di base ammissibili sia superiore alla metà dei fondi propri di base ammissibili totali, l'importo degli elementi dei fondi propri di base ammissibili per la copertura del requisito patrimoniale minimo che sono classificati nel livello 2 non può essere superiore all'importo totale degli elementi di livello 1.

3. Qualora siano stati introdotti sottolivelli conformemente all'articolo 97, paragrafo 1, lettera a), l'importo degli elementi dei fondi propri classificati in tali sottolivelli è soggetto a limiti specifici.

4. L'importo dei fondi propri ammissibile per la copertura del requisito patrimoniale di solvibilità di cui all'articolo 100 è pari alla somma dell'importo degli elementi di livello 1, dell'importo ammissibile degli elementi di livello 2 e dell'importo ammissibile degli elementi di livello 3.

5. L'importo dei fondi propri di base ammissibile per la copertura del requisito patrimoniale minimo di cui all'articolo 126 è pari alla somma dell'importo degli elementi di livello 1 e dell'importo ammissibile degli elementi dei fondi propri di base classificati nel livello 2.

Articolo 9 9 Misure di esecuzione

La Commissione adotta le misure di esecuzione che stabiliscono i limiti specifici applicabili ai sottolivelli, qualora questi ultimi siano stati introdotti.

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 304, paragrafo 3.

Sezione 4 – Requisito patrimoniale di solvibilità

SOTTOSEZIONE 1 – DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI IL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ CALCOLATO IN BASE ALLA FORMULA STANDARD O AD UN MODELLO INTERNO

Articolo 100 Disposizioni generali

Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione detengano fondi propri ammissibili tali da coprire il requisito patrimoniale di solvibilità.

Il requisito patrimoniale di solvibilità è calcolato utilizzando la formula standard di cui alla sottosezione 2 o un modello interno come previsto alla sottosezione 3.

Articolo 10 1 Calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità

1. Il requisito patrimoniale di solvibilità è calcolato conformemente ai paragrafi da 2 a 5.

2 Il requisito patrimoniale di solvibilità è calcolato in base al presupposto della continuità aziendale.

3. Il requisito patrimoniale di solvibilità è calibrato in modo da garantire che siano presi in considerazione tutti i rischi quantificabili cui è esposta un'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Per quanto riguarda l'attività esistente, esso copre le perdite inattese.

Il requisito patrimoniale di solvibilità corrisponde al Valore a rischio (Value at risk) dei fondi propri di base dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetto ad un livello di confidenza del 99,5% su un periodo di un anno.

4. Il requisito patrimoniale di solvibilità copre quanto meno i seguenti rischi:

a) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita;

b) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita;

c) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia;

d) il rischio di mercato;

e) il rischio di credito;

f) il rischio operativo.

Il rischio operativo di cui al primo comma, lettera f) include i rischi giuridici ma non i rischi derivanti da decisioni strategiche e i rischi di reputazione.

5 Quando calcolano il requisito patrimoniale di solvibilità, le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono conto dell'effetto delle tecniche di attenuazione del rischio, purché tale requisito rifletta adeguatamente il rischio di credito e gli altri rischi derivanti dall'uso di tali tecniche.

Articolo 10 2 Frequenza del calcolo

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione calcolano il requisito patrimoniale di solvibilità almeno una volta all'anno e comunicano il risultato di tale calcolo alle autorità di vigilanza.

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione provvedono a detenere fondi propri ammissibili tali da coprire l'ultimo requisito patrimoniale di solvibilità comunicato.

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono costantemente sotto controllo l'importo dei fondi propri ammissibili e il requisito patrimoniale di solvibilità.

Se il profilo di rischio di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione si discosta significativamente dalle ipotesi sottese all'ultimo requisito patrimoniale di solvibilità comunicato, l'impresa in questione ricalcola immediatamente il requisito patrimoniale di solvibilità e lo comunica alle autorità di vigilanza.

2. Quando vi siano elementi che suggeriscono che il profilo di rischio di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è cambiato significativamente dalla data in cui è stato comunicato l'ultimo requisito patrimoniale di solvibilità, le autorità di vigilanza possono richiedere all'impresa interessata di ricalcolare il requisito patrimoniale di solvibilità.

SOTTOSEZIONE 2 – REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ: FORMULA STANDARD

Articolo 103 Struttura della formula standard

1. Il requisito patrimoniale di solvibilità è pari alla somma dei seguenti elementi:

a) il requisito patrimoniale di solvibilità di base di cui all'articolo 104;

b) il requisito patrimoniale per il rischio operativo di cui all'articolo 106;

c) l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite di cui all'articolo 107.

2. Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità la Commissione adotta misure di esecuzione che definiscono la formula standard conformemente ai principi di cui agli articoli da 104 a 108.

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 304, paragrafo 3.

Articolo 10 4 Struttura del requisito patrimoniale di solvibilità di base

1. Il requisito patrimoniale di solvibilità di base comprende moduli di rischio individuali, che sono aggregati conformemente all'allegato IV, punto 1.

Tale requisito è composto quanto meno dai seguenti moduli di rischio:

a) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita;

b) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita;

c) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione "malattia speciale";

d) il rischio di mercato;

e) il rischio di inadempimento della controparte.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettere a), b) e c), le operazioni di assicurazione e di riassicurazione sono imputate al modulo del rischio di sottoscrizione che meglio riflette la natura tecnica del rischio sottostante.

3. I coefficienti di correlazione per l'aggregazione dei moduli di rischio di cui al paragrafo 1 e la calibrazione dei requisiti patrimoniali per ciascun modulo di rischio determinano un requisito patrimoniale di solvibilità globale conforme ai principi di cui all'articolo 101.

4. Ciascuno dei moduli di rischio di cui al paragrafo 1 è calibrato utilizzando una misura di rischio del tipo Valore a rischio con un livello di confidenza del 99,5% su un periodo di un anno.

Laddove appropriato, gli effetti della diversificazione sono presi in considerazione nella struttura di ciascun modulo di rischio.

5. Tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano la stessa struttura e le stesse specifiche per i moduli di rischio, sia per quanto riguarda il requisito patrimoniale di solvibilità di base che per qualsiasi calcolo semplificato di cui all'articolo 108.

6. Per quanto riguarda i rischi derivanti da catastrofi, possono essere utilizzate, laddove appropriato, specifiche geografiche per il calcolo dei moduli del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, per l'assicurazione non vita e per l'assicurazione "malattia speciale".

7. Previa approvazione da parte delle autorità di vigilanza, quando calcolano i moduli del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, per l'assicurazione non vita e per l'assicurazione "malattia speciale", le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono sostituire, nell'ambito della formula standard, un sottoinsieme di parametri con parametri specifici all'impresa interessata.

Tali parametri sono calibrati sulla base dei dati interni dell'impresa interessata o di dati che sono direttamente rilevanti per le operazioni di tale impresa tramite l'uso di metodi standardizzati.

In sede di concessione dell'approvazione, le autorità di vigilanza verificano la completezza, l'accuratezza e l'adeguatezza dei dati utilizzati.

Articolo 10 5 Calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di base

1. Il requisito patrimoniale di solvibilità di base è calcolato conformemente ai paragrafi da 2 a 6.

2. Il modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita riflette il rischio derivante dalla sottoscrizione di contratti di assicurazione non vita, tenuto conto dei pericoli coperti e dei processi utilizzati nell'esercizio dell'attività.

Tale modulo tiene conto dell'incertezza dei risultati delle imprese di assicurazione e di riassicurazione in rapporto alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione esistenti.

Esso è calcolato, conformemente all'allegato IV, punto 2, come combinazione dei requisiti patrimoniali almeno per i seguenti sottomoduli:

a) il rischio di perdita o variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da oscillazioni riguardanti il momento di accadimento, la frequenza e la gravità degli eventi assicurati nonché il momento di accadimento e l'importo delle liquidazioni di sinistri (rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione non vita);

b) il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da un'incertezza significativa delle ipotesi in materia di fissazione dei prezzi e di costituzione delle riserve in rapporto ad eventi estremi o eccezionali (rischio di catastrofe per l'assicurazione non vita).

3. Il modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita riflette il rischio derivante dalla sottoscrizione dei contratti di assicurazione vita, tenuto conto dei pericoli coperti e dei processi utilizzati nell'esercizio dell'attività.

Tale modulo è calcolato, conformemente all'allegato IV, punto 3, come combinazione dei requisiti patrimoniali almeno per i seguenti sottomoduli:

a) il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello, del trend o della volatilità dei tassi di mortalità, laddove un incremento del tasso di mortalità dà luogo ad un incremento del valore delle passività assicurative (rischio di mortalità);

b) il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello, del trend o della volatilità dei tassi di mortalità, laddove un calo del tasso di mortalità dà luogo ad un incremento del valore delle passività assicurative (rischio di longevità);

c) il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello, del trend o della volatilità dei tassi di invalidità, malattia e morbilità (rischio di invalidità – morbilità).

d) il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello, del trend o della volatilità delle spese incorse nei servizi relativi ai contratti di assicurazione o di riassicurazione (rischio di spesa per l'assicurazione vita).

e) il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da oscillazioni del livello, del trend o della volatilità dei tassi di revisione delle rendite, dovute a variazioni del quadro giuridico o dello stato di salute della persona assicurata (rischio di revisione);

f) il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello o della volatilità dei tassi delle estinzioni anticipate, dei recessi e dei riscatti delle polizze (rischio di estinzione anticipata).

g) il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante dall'incertezza significativa delle ipotesi in materia di fissazione dei prezzi e di costituzione delle riserve in rapporto ad eventi estremi o sporadici (rischio di catastrofe per l'assicurazione vita).

4. Quando l'assicurazione malattia è praticata su una base tecnica simile a quella dell'assicurazione vita di cui all'articolo 204, il modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione "malattia speciale" riflette il rischio derivante dalla sottoscrizione di contratti di assicurazione malattia, tenuto conto sia dei pericoli coperti che dei processi utilizzati nell'esercizio dell'attività.

Tale modulo è calcolato, conformemente all'allegato IV, punto 4, come combinazione dei requisiti patrimoniali almeno per i seguenti sottomoduli:

a) il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello, del trend o della volatilità delle spese incorse nei servizi relativi ai contratti di assicurazione o di riassicurazione (rischio di spesa per l'assicurazione malattia);

b) il rischio di perdita o variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da oscillazioni riguardanti il momento di accadimento, la frequenza e la gravità degli eventi assicurati nonché il momento di accadimento e l'importo delle liquidazioni di sinistri al momento della costituzione delle riserve (rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione malattia);

c) il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante dall'incertezza significativa delle ipotesi relative alla fissazione dei prezzi e alla costituzione delle riserve in rapporto al verificarsi di importanti epidemie nonché all'insolita accumulazione di rischi che si verifica in tali circostanze estreme (rischio di epidemie per l'assicurazione malattia).

5. Il modulo del rischio di mercato riflette il rischio derivante dal livello o dalla volatilità dei prezzi di mercato degli strumenti finanziari che hanno un impatto sul valore delle attività e delle passività dell'impresa. Esso riflette adeguatamente il disallineamento strutturale tra attività e passività, in particolare rispetto alla loro durata.

Tale modulo è calcolato, conformemente all'allegato IV, punto 5, come combinazione dei requisiti patrimoniali almeno per i seguenti sottomoduli:

a) la sensibilità del valore delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari a variazioni della struttura per scadenza dei tassi d'interesse o della volatilità dei tassi di interesse (rischio di tasso di interesse);

b) la sensibilità del valore delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari a variazioni del livello o della volatilità dei prezzi di mercato degli strumenti di capitale (rischio azionario);

c) la sensibilità del valore delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari a variazioni del livello o della volatilità dei prezzi di mercato dei beni immobili (rischio immobiliare);

d) la sensibilità del valore delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari a variazioni del livello o della volatilità degli spread di credito rispetto alla struttura per scadenze dei tassi di interesse privi di rischio (rischio di spread);

e) la sensibilità del valore delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari a variazioni del livello o della volatilità dei tassi di cambio delle valute (rischio valutario);

f) i rischi aggiuntivi per l'impresa di assicurazione o di riassicurazione derivanti o dalla mancanza di diversificazione del portafoglio delle attività o da grandi esposizioni al rischio di inadempimento nei confronti di un unico emittente di titoli o di un gruppo di emittenti collegati (concentrazioni del rischio di mercato).

6. Il modulo del rischio di inadempimento della controparte riflette le possibili perdite dovute all'inadempimento imprevisto o al deterioramento del merito di credito delle controparti e dei debitori delle imprese di assicurazione e di riassicurazione nel corso dei successivi dodici mesi. Il modulo del rischio di inadempimento della controparte copre i contratti di attenuazione del rischio, quali gli accordi di riassicurazione, le cartolarizzazioni e i derivati, nonché i crediti nei confronti di intermediari e qualsiasi altra esposizione non coperta nel sottomodulo del rischio di spread.

Per ciascuna controparte, il modulo del rischio di inadempimento della controparte tiene conto dell'esposizione al rischio di controparte globale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione nei confronti di tale controparte, indipendentemente dalla forma giuridica delle sue obbligazioni contrattuali rispetto a tale impresa.

Articolo 106 Requisito patrimoniale per il rischio operativo

1. Il requisito patrimoniale per il rischio operativo riflette i rischi operativi nella misura in cui non siano già coperti nei moduli di rischio di cui all'articolo 104. Tale requisito è calibrato conformemente all'articolo 101, paragrafo 3.

2. Per quanto riguarda i contratti di assicurazione vita in cui il rischio di investimento è sopportato dai contraenti, il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo tiene conto dell'importo delle spese annuali sostenute in relazione a tali obbligazioni di assicurazione.

3. Per quanto riguarda le operazioni di assicurazione e di riassicurazione diverse da quelle di cui al paragrafo 2, il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo tiene conto del volume di tali operazioni in termini di premi acquisiti e di riserve tecniche detenute in relazione a tali obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione. In questo caso il requisito patrimoniale per il rischio operativo non supera il 30% del requisito patrimoniale di solvibilità di base relativo a tali operazioni di assicurazione e di riassicurazione.

Articolo 10 7 Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite

L'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite di cui all'articolo 103, paragrafo 1, lettera c), riflette la compensazione potenziale di perdite inattese tramite una riduzione simultanea delle riserve tecniche e delle imposte differite.

Tale aggiustamento tiene conto dell'effetto di attenuazione del rischio esercitato dalle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale dei contratti di assicurazione vita nella misura in cui le imprese di assicurazione e di riassicurazione possano dimostrare che la riduzione di tali partecipazioni possa essere utilizzata per coprire eventuali perdite inattese. L'effetto di attenuazione del rischio esercitato dalle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale non supera la somma delle riserve tecniche e delle imposte differite relative a tali partecipazioni.

Ai fini del secondo comma il valore delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale in circostanze avverse è raffrontato al valore di tali partecipazioni in base alle ipotesi sottese al calcolo della migliore stima.

Articolo 108 Semplificazioni della formula standard

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono utilizzare un calcolo semplificato per un sottomodulo o modulo di rischio specifico quando la natura, la portata e la complessità dei rischi cui sono esposte lo giustifichino e quando sarebbe sproporzionato imporre a tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione di applicare il calcolo standardizzato.

I calcoli semplificati sono calibrati conformemente all'articolo 101, paragrafo 3.

Articolo 10 9 Misure di esecuzione

1. Per garantire che sia applicato lo stesso trattamento a tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione che calcolano il requisito patrimoniale di solvibilità sulla base della formula standard o per tenere conto degli sviluppi del mercato, la Commissione adotta misure di esecuzione che stabiliscono quanto segue:

a) gli eventuali sottomoduli necessari per coprire più accuratamente i rischi che rientrano nei rispettivi moduli di rischio di cui all'articolo 104 e qualsiasi aggiornamento successivo;

b) i metodi, le ipotesi e i parametri standard da utilizzare per il calcolo di ciascuno dei moduli di rischio o sottomoduli del requisito patrimoniale di solvibilità di base di cui agli articoli 104 e 105;

c) i parametri di correlazione;

d) laddove le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano tecniche di attenuazione del rischio, i metodi e le ipotesi da utilizzare per valutare le modifiche del profilo di rischio dell'impresa interessata e aggiustare il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità;

e) i criteri qualitativi che le tecniche di attenuazione del rischio di cui alla lettera d) devono soddisfare per garantire che il rischio sia stato effettivamente trasferito ad un terzo;

f) i metodi e i parametri da utilizzare per la valutazione del requisito patrimoniale per il rischio operativo di cui all'articolo 106;

g) il metodo da utilizzare per calcolare l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche di cui all'articolo 107;

h) il sottoinsieme dei parametri standard nei moduli del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, per l'assicurazione non vita e per l'assicurazione "malattia speciale" che può essere sostituito da parametri specifici all'impresa come previsto all'articolo 104, paragrafo 7;

i) i metodi standardizzati che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione deve utilizzare per calcolare i parametri specifici all'impresa di cui alla lettera h) ed i criteri inerenti alla completezza, all'accuratezza e all'adeguatezza dei dati utilizzati che debbono essere soddisfatti per ottenere l'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza;

j) i calcoli semplificati per specifici sottomoduli e moduli di rischio nonché i criteri che le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono tenute a soddisfare per avere diritto ad utilizzare ciascuna di tali semplificazioni, come previsto all'articolo 108.

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 304, paragrafo 3.

2. La Commissione può adottare misure di esecuzione che stabiliscono limiti quantitativi e criteri in materia di ammissibilità delle attività per far fronte a rischi che non sono adeguatamente coperti da un sottomodulo. Tali misure di esecuzione si applicano alle attività di copertura delle riserve tecniche, escluse le attività detenute in relazione ai contratti di assicurazione vita in cui il rischio di investimento è sopportato dai contraenti.

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 304, paragrafo 3.

SOTTOSEZIONE 3 – REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ: MODELLI INTERNI COMPLETI E PARZIALI

Articolo 110 Disposizioni generali per l'approvazione dei modelli interni completi e parziali

1. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione possano calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità utilizzando un modello interno completo o parziale approvato dalle autorità di vigilanza.

2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono utilizzare modelli interni parziali per il calcolo di uno o più elementi seguenti:

a) uno o più moduli di rischio, o sottomoduli, del requisito patrimoniale di solvibilità di base di cui agli articoli 104 e 105;

b) il requisito patrimoniale per il rischio operativo di cui all'articolo 106;

c) l'aggiustamento di cui all'articolo 107.

In aggiunta, modelli parziali possono essere applicati a tutta l'attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o solo ad uno o più settori di attività rilevanti.

3. In qualsiasi richiesta di approvazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione presentano quanto meno prove documentali a dimostrazione del fatto che il loro modello interno soddisfa i requisiti di cui agli articoli da 118 a 123.

Quando la richiesta di approvazione si riferisce ad un modello interno parziale, i requisiti di cui agli articoli da 118 a 123 vengono adeguati per tenere conto dell'ambito limitato di applicazione del modello.

4. Le autorità di vigilanza decidono in merito alla richiesta entro sei mesi dal ricevimento della richiesta completa.

5. Le autorità di vigilanza approvano la richiesta solo se sono convinte che i sistemi di monitoraggio e gestione dei rischi dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione in questione sono adeguati ed in particolare che il modello interno soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.

6. Qualsiasi decisione delle autorità di vigilanza di respingere la richiesta di utilizzo di un modello interno è accompagnata dall'indicazione dei motivi.

7. Per un periodo di due anni dopo l'approvazione di un modello interno da parte delle autorità di vigilanza, le imprese di assicurazione e di riassicurazione forniscono alle autorità di vigilanza una stima del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato conformemente alla formula standard di cui alla sottosezione 2.

Articolo 111 Disposizioni specifiche per l'approvazione dei modelli interni parziali

1. Un modello interno parziale è approvato dalle autorità di vigilanza solo se soddisfa i criteri di cui all'articolo 110 e le seguenti condizioni aggiuntive:

a) il suo ambito limitato di applicazione deve essere adeguatamente motivato dall'impresa;

b) il requisito patrimoniale di solvibilità che ne risulta deve riflettere meglio il profilo di rischio dell'impresa ed in particolare deve soddisfare i principi di cui alla sottosezione 1;

c) la sua struttura deve essere coerente con i principi di cui alla sottosezione 1, in modo tale che sia possibile la sua piena integrazione nella formula standard del requisito patrimoniale di solvibilità.

2. Quando valutano una richiesta di approvazione di un modello interno parziale che si applica solo a taluni sottomoduli di un modulo di rischio specifico o solo a taluni dei settori di attività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione per quanto concerne un modulo di rischio specifico o a parti di entrambi, le autorità di vigilanza possono richiedere all'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata di presentare un piano di transizione realistico per l'estensione dell'ambito di applicazione del modello.

Il piano di transizione indica il modo in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione intende estendere l'ambito di applicazione del modello ad altri sottomoduli o settori di attività per garantire che il modello copra una parte predominante delle sue operazioni di assicurazione per quanto concerne tale modulo di rischio specifico.

Articolo 11 2 Misure di esecuzione

La Commissione adotta misure di esecuzione che stabiliscono quanto segue:

1) la procedura da seguire per l'approvazione di un modello interno;

2) gli adeguamenti da apportare agli standard di cui agli articoli da 118 a 123 per tenere conto dell'ambito di applicazione limitato del modello interno parziale.

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 304, paragrafo 3.

Articolo 11 3 Politica per la modifica dei modelli interni completi e parziali

Nell'ambito del processo di approvazione iniziale del loro modello interno, le imprese di assicurazione e di riassicurazione concordano con le autorità di vigilanza una politica per la modifica del modello. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono modificare il loro modello interno conformemente a tale politica.

La politica per la modifica del modello interno comprende la specificazione delle modifiche minori e delle modifiche rilevanti.

Le modifiche rilevanti al modello interno, così come le modifiche alla politica, sono sempre soggette all'approvazione preliminare dell'autorità di vigilanza, come previsto all'articolo 110.

Le modifiche minori al modello interno non sono soggette all'approvazione preliminare dell'autorità di vigilanza nella misura in cui sono conformi alla politica di modifica.

Articolo 11 4 Responsabilità degli organi amministrativi o direttivi

Gli organi amministrativi o direttivi delle imprese di assicurazione e di riassicurazione autorizzano la richiesta di approvazione del modello interno da presentare alle autorità di vigilanza di cui all'articolo 110 nonché la richiesta di approvazione di eventuali modifiche rilevanti apportate successivamente a tale modello.

L'organo amministrativo o direttivo ha la responsabilità di porre in essere sistemi che garantiscano che il modello interno funzioni adeguatamente su base continuativa.

Articolo 11 5 Ritorno alla formula standard

Dopo aver ricevuto l'approvazione conformemente all'articolo 110, le imprese di assicurazione e di riassicurazione non ritornano a calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità conformemente alla formula standard, come previsto alla sottosezione 2, salvo in circostanze debitamente motivate e previa approvazione delle autorità di vigilanza.

Articolo 11 6 Non conformità del modello interno

1. Se, dopo avere ricevuto l'approvazione delle autorità di vigilanza ad utilizzare un modello interno, le imprese di assicurazione e di riassicurazione cessano di rispettare i requisiti di cui agli articoli da 118 a 123, esse presentano alle autorità di vigilanza un piano per il ripristino della conformità entro un periodo di tempo ragionevole o dimostrano che l'effetto della non conformità è irrilevante.

2. Qualora le imprese di assicurazione e di riassicurazione non riescano ad attuare il piano di cui al paragrafo 1, le autorità di vigilanza possono imporre alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di ritornare a calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità conformemente alla formula standard, come previsto alla sottosezione 2.

Articolo 11 7 Scostamenti significativi dalle ipotesi sottese al requisito patrimoniale di solvibilità

Qualora sia inappropriato calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità conformemente alla formula standard, come previsto alla sottosezione 2, poiché il profilo di rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione in questione si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al requisito patrimoniale di solvibilità, le autorità di vigilanza possono richiedere all'impresa interessata, con decisione motivata, di utilizzare un modello interno per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità o i moduli di rischio rilevanti di quest'ultimo.

Articolo 11 8 Prova dell'utilizzo

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dimostrano che il modello interno è ampiamente utilizzato e svolge un ruolo importante nei seguenti ambiti:

1) nel loro sistema di governance di cui agli articoli da 41 a 49, in particolare

a) nel sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 43 e nei loro processi decisionali;

b) nei loro processi di valutazione e di allocazione del capitale economico e di solvibilità, compresa la valutazione di cui all'articolo 44.

Inoltre le imprese di assicurazione e di riassicurazione dimostrano che la frequenza del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità tramite il modello interno è coerente con la frequenza con la quale utilizzano il loro modello interno per le altre finalità di cui al primo comma.

L'organo amministrativo o direttivo ha la responsabilità di garantire la costante adeguatezza della struttura e del funzionamento del modello interno e di assicurare che il modello interno continui a riflettere appropriatamente il profilo di rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata.

Articolo 11 9 Standard di qualità statistica

1. Il modello interno, ed in particolare il calcolo della distribuzione di probabilità della previsione ad esso sottesa, è conforme ai criteri di cui ai paragrafi da 2 a 9.

2. I metodi utilizzati per calcolare la distribuzione di probabilità della previsione sono basati su tecniche attuariali e statistiche adeguate e sono coerenti con i metodi utilizzati per calcolare le riserve tecniche.

I metodi utilizzati per calcolare la distribuzione di probabilità della previsione sono basati su informazioni attuali e credibili e su ipotesi realistiche.

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono in grado di giustificare alle autorità di vigilanza le ipotesi sottese al loro modello interno.

3. I dati utilizzati per il modello interno sono accurati, completi e adeguati.

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione aggiornano almeno una volta all'anno le serie di dati utilizzati nel calcolo della distribuzione di probabilità della previsione.

4. Non è prescritto alcun metodo particolare per il calcolo della distribuzione di probabilità della previsione.

Indipendentemente dal metodo di calcolo scelto, la capacità del modello interno di classificare i rischi è sufficiente per garantire che sia ampiamente utilizzato e svolga un ruolo importante nel sistema di governance delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, in particolare nel sistema di gestione dei rischi e nei processi decisionali nonché nell'allocazione del capitale conformemente all'articolo 118.

Il modello interno copre tutti i rischi sostanziali ai quali sono esposte le imprese di assicurazione e di riassicurazione. I modelli interni completi coprono quanto meno i rischi di cui all'articolo 101, paragrafo 4.

5. Per quanto concerne gli effetti di diversificazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono tenere conto nel loro modello interno delle dipendenze all'interno delle categorie di rischio, nonché tra di esse, purché le autorità di vigilanza giudichino adeguato il sistema utilizzato per misurare tali effetti di diversificazione.

6. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono tenere pienamente conto dell'effetto delle tecniche di attenuazione del rischio nel loro modello interno nella misura in cui tale modello rifletta adeguatamente il rischio di credito e altri rischi derivanti dall'uso delle tecniche di attenuazione del rischio.

7. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano accuratamente nei loro modelli interni i rischi particolari connessi alle garanzie finanziarie e alle opzioni contrattuali, laddove siano sostanziali. Esse valutano altresì i rischi connessi sia con le opzioni esistenti per i contraenti che con le opzioni contrattuali esistenti per le imprese di assicurazione e di riassicurazione. A tal fine tengono conto dell'impatto che le future variazioni delle condizioni finanziarie e non finanziarie possono avere sull'esercizio di tali opzioni.

8. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono tenere conto, nel loro modello interno, delle future misure di gestione che potrebbero ragionevolmente attuare in circostanze specifiche.

Nel caso di cui al primo comma, l'impresa interessata prende in considerazione i tempi necessari per l'attuazione di tali misure.

9. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono conto nel loro modello interno di tutti i pagamenti che prevedono di effettuare a favore di contraenti e beneficiari, indipendentemente dal fatto che questi pagamenti siano o meno contrattualmente garantiti.

Articolo 1 20 Standard di calibrazione

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono utilizzare per i modelli interni un periodo di tempo o una misura di rischio diversi da quelli di cui all'articolo 101, paragrafo 3, nella misura in cui le risultanze del modello interno possano essere utilizzate da tali imprese per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità in modo da fornire ai contraenti e ai beneficiari un livello di protezione equivalente a quello di cui all'articolo 101.

2. Laddove possibile, le imprese di assicurazione e di riassicurazione derivano il requisito patrimoniale di solvibilità direttamente dalla distribuzione di probabilità della previsione prodotta dal loro modello interno, utilizzando la misura del Valore a rischio di cui all'articolo 101, paragrafo 3.

3. Quando le imprese di assicurazione e di riassicurazione non possono derivare il requisito patrimoniale di solvibilità direttamente dalla distribuzione di probabilità della previsione prodotta dal loro modello interno, le autorità di vigilanza possono autorizzare l'uso di approssimazioni nel processo di calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità nella misura in cui tali imprese possano dimostrare alle autorità di vigilanza che i contraenti beneficiano di un livello di protezione equivalente a quello di cui all'articolo 101.

4. Le autorità di vigilanza possono imporre alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di applicare il loro modello interno a portafogli di riferimento rilevanti, utilizzando ipotesi basate su dati esterni anziché interni, per verificare la calibrazione del modello interno e per controllare che le sue specifiche siano in linea con la prassi di mercato generalmente accettata.

Articolo 12 1 Assegnazione di utili e perdite

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione esaminano almeno una volta all'anno le cause e le fonti degli utili e delle perdite per ciascuno dei principali settori di attività.

Esse dimostrano come la categorizzazione dei rischi scelta nel modello interno spieghi le cause e le fonti degli utili e delle perdite. La categorizzazione dei rischi e l'attribuzione degli utili e delle perdite riflettono il profilo di rischio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

Articolo 12 2 Standard di convalida

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione prevedono un ciclo regolare di convalida del loro modello interno, che include il monitoraggio del suo buon funzionamento, il riesame della continua adeguatezza delle sue specifiche e il raffronto delle sue risultanze con l'esperienza.

La procedura di convalida del modello interno include un processo statistico efficace che consenta alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di dimostrare alle loro autorità di vigilanza che i requisiti patrimoniali che risultano da tale modello sono appropriati.

I metodi statistici utilizzati verificano l'appropriatezza della distribuzione di probabilità della previsione non soltanto rispetto all'esperienza passata, ma anche rispetto a tutti i nuovi dati e alle nuove informazioni relativi ad essa.

La procedura di convalida del modello interno include un'analisi della sua stabilità ed in particolare la verifica della sensibilità delle sue risultanze a variazioni delle principali ipotesi sottostanti. Essa include altresì la valutazione dell'accuratezza, della completezza e dell'adeguatezza dei dati utilizzati nel modello interno.

Articolo 12 3 Standard in materia di documentazione

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione documentano la struttura e i dettagli operativi del loro modello interno.

La documentazione dimostra l'osservanza degli articoli da 118 a 122.

La documentazione fornisce un quadro dettagliato della teoria, delle ipotesi e della base matematica ed empirica che sottendono il modello interno.

La documentazione indica eventuali circostanze in cui il modello interno non funziona in modo efficace.

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione documentano tutte le modifiche rilevanti apportate al loro modello interno conformemente all'articolo 113.

Articolo 12 4 Modelli e dati esterni

L'impiego di un modello o di dati provenienti da terzi non giustifica l'esenzione da alcuno dei requisiti che si applicano ai modelli interni conformemente agli articoli da 118 a 123.

Articolo 12 5 Misure di esecuzione

Per garantire un approccio armonizzato in materia di uso dei modelli interni in tutta la Comunità e per migliorare la valutazione del profilo di rischio e la gestione dell'attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, la Commissione adotta misure di esecuzione degli articoli da 118 a 124.

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 304, paragrafo 3.

Sezione 5 – Requisito patrimoniale minimo

ARTICOLO 12 6 Disposizioni generali

Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione detengano fondi propri di base ammissibili tali da coprire il requisito patrimoniale minimo.

Articolo 127 Calcolo del requisito patrimoniale minimo

1. Il requisito patrimoniale minimo è calcolato conformemente ai seguenti principi:

a) è calcolato in modo chiaro e semplice, al fine di garantire la possibilità di una revisione;

b) corrisponde ad un importo di fondi propri di base ammissibili al di sotto del quale i contraenti e i beneficiari sarebbero esposti ad un livello di rischio inaccettabile qualora all'impresa di assicurazione o di riassicurazione fosse consentito di continuare la propria attività;

c) è calibrato sul Valore a rischio dei fondi propri di base dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione con un livello di confidenza compreso tra l'80% e il 90% su un periodo di un anno;

d) il suo minimo assoluto è pari a 1 000 000 di euro per le imprese di assicurazione non vita e di riassicurazione e a 2 000 000 di euro per le imprese di assicurazione vita.

2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione calcolano il loro requisito patrimoniale minimo almeno ogni tre mesi e comunicano il risultato di tale calcolo alle autorità di vigilanza.

Articolo 12 8 Misure di esecuzione

La Commissione adotta misure di esecuzione che specificano le modalità per il calcolo del requisito patrimoniale minimo di cui agli articoli 126 e 127.

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 304, paragrafo 3.

Articolo 12 9 Disposizioni transitorie riguardanti il rispetto del requisito patrimoniale minimo

In deroga all'articolo 137, le imprese di assicurazione e di riassicurazione che, alla data di cui all'articolo 310, paragrafo 1, rispettano il margine di solvibilità richiesto di cui all'articolo 28 della direttiva 2002/83/CE, all'articolo 16 bis della direttiva 73/239/CE o rispettivamente all'articolo 37, 38 o 39 della direttiva 2005/68/CE, ma non detengono fondi propri di base ammissibili sufficienti per coprire il requisito patrimoniale minimo, dispongono di un anno a decorrere dalla data di cui all'articolo 310, paragrafo 1 per conformarsi all'articolo 126.

Se l'impresa in questione non si conforma all'articolo 126 entro il periodo di tempo di cui al primo comma, la sua autorizzazione è revocata nel rispetto delle procedure previste dalla legislazione nazionale.

Sezione 6 - Investimenti

ARTICOLO 1 30 Principio della persona prudente

1. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione investano tutte le loro attività conformemente al principio della persona prudente, come specificato ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. Per quanto riguarda il portafoglio delle attività nel suo insieme, le imprese di assicurazione e di riassicurazione investono soltanto in attività e strumenti dei quali possano monitorare, gestire e controllare adeguatamente i rischi.

Tutte le attività, in particolare quelle che coprono il requisito patrimoniale minimo e il requisito patrimoniale di solvibilità, sono investite in modo tale da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo insieme.

Le attività detenute a copertura delle riserve tecniche sono altresì investite in modo adeguato alla natura e alla durata delle passività assicurative e riassicurative. Tali attività sono investite nel migliore interesse dei contraenti e dei beneficiari.

In caso di conflitto di interessi, le imprese di assicurazione, o l'entità che ne gestisce il portafoglio di attività, garantiscono che l'investimento sia realizzato nel migliore interesse dei contraenti e dei beneficiari.

3. Senza pregiudizio del paragrafo 2, per quanto riguarda le attività detenute in relazione ai contratti di assicurazione vita in cui il rischio di investimento è sopportato dai contraenti, si applicano il secondo, terzo e quarto comma del presente paragrafo.

Qualora le prestazioni previste da un contratto siano direttamente collegate al valore delle quote di un OICVM ai sensi della direttiva 85/611/CEE oppure al valore di attività contenute in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione, generalmente suddiviso in quote, le riserve tecniche relative a tali prestazioni debbono essere rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle suddette quote o, qualora queste non siano definite, dalle suddette attività.

Qualora le prestazioni previste da un contratto siano direttamente collegate ad un indice azionario o ad altro valore di riferimento diverso da quelli di cui al secondo comma, le riserve tecniche relative a tali prestazioni debbono essere rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote rappresentanti il valore di riferimento oppure, qualora le quote non siano definite, da attività di adeguata sicurezza e negoziabilità che corrispondano al massimo a quelle su cui si basa il valore di riferimento.

Qualora le prestazioni di cui al secondo e terzo comma comprendano una garanzia di risultato per l'investimento o qualsiasi altra prestazione garantita, le attività detenute a copertura delle riserve tecniche addizionali corrispondenti sono soggette alle disposizioni del paragrafo 4.

4. Senza pregiudizio del paragrafo 2, per quanto riguarda le attività diverse da quelle di cui al paragrafo 3, si applicano i commi dal secondo al quinto del presente paragrafo.

L'uso di strumenti derivati è possibile nella misura in cui contribuisca ad una riduzione dei rischi o agevoli un'efficace gestione del portafoglio.

Gli investimenti in attività non ammesse alla negoziazione su un mercato finanziario regolamentato sono mantenuti a livelli prudenti.

Le attività sono adeguatamente diversificate, in modo da evitare un'eccessiva dipendenza da una particolare attività, un particolare emittente o gruppo di imprese o una particolare area geografica nonché l'accumulazione eccessiva di rischi nel portafoglio nel suo insieme.

Gli investimenti in attività di uno stesso emittente o di emittenti appartenenti allo stesso gruppo non espongono l'impresa di assicurazione ad un'eccessiva concentrazione di rischi.

Articolo 13 1 Libertà di investimento

1. Gli Stati membri non impongono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di investire in determinate categorie di attività.

2. Gli Stati membri non sottopongono le decisioni di investimento delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ovvero del loro gestore di investimenti ad alcun obbligo di approvazione preventiva o notifica sistematica.

Articolo 13 2 Localizzazione delle attività e divieto di impegnare attività

96. Per quanto riguarda i rischi assicurativi situati nella Comunità, gli Stati membri garantiscono che le attività detenute a copertura delle riserve tecniche relative a tali rischi siano localizzate all'interno della Comunità. Gli Stati membri non prescrivono alle imprese di assicurazione di situare tali attività in un determinato Stato membro.

Tuttavia, per quanto riguarda gli importi recuperabili da contratti di riassicurazione conclusi con imprese autorizzate conformemente alla presente direttiva o aventi sede in un paese terzo il cui regime di solvibilità sia ritenuto equivalente conformemente all'articolo 170, gli Stati membri non impongono che le attività rappresentative di tali importi siano situate all'interno della Comunità.

⎢2002/83/CE Articolo 1, paragrafo 1 (adattato)

√Il requisito riguardante la ∏ localizzazione delle attività √ di cui al primo paragrafo non implica ∏ la presenza di attività mobiliari o immobiliari all'interno di uno Stato membro senza però che le attività mobiliari debbano formare oggetto di deposito e che le attività immobiliari debbano essere soggette a misure restrittive quali l'iscrizione di ipoteche.; Lle attività rappresentate da crediti sono considerate come localizzate nello Stato membro nel quale essi sono realizzabili.;

2005/68/CE articolo 32, paragrafo 2 (adattato)

97. Gli Stati membri non mantengono in vigore né introducono Ö per la costituzione delle riserve tecniche Õ un sistema di accantonamenti lordi con impegno di attività a garanzia delle riserve premi e per sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio, qualora il riassicuratore sia un'impresa di Ö assicurazione o di Õ riassicurazione autorizzata a norma della presente direttiva, ovvero un'impresa di assicurazione autorizzata in virtù delle direttive 73/239/CEE o 2002/83/CE.

∫nuovo

Articolo 13 3 Misure di esecuzione

Per garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione può adottare misure di esecuzione che specificano quanto segue:

a) l'identificazione, la misurazione e il controllo dei rischi derivanti dagli investimenti di cui all'articolo 130, paragrafo 2, primo comma;

b) l'identificazione, la misurazione e il controllo dei rischi derivanti dagli investimenti in strumenti derivati e attività di cui all'articolo 130, paragrafo 4, secondo comma.

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 304, paragrafo 3.

ê 2002/83/CE

CAPO 2

REGOLE RELATIVE ALLE RISERVE TECNICHE E ALLA LORO RAPPRESENTAZIONE

⎢92/49/CEE articolo 17

Articolo 15

1. Lo Stato membro di origine prescrive ad ogni impresa di assicurazione di costituire riserve tecniche sufficienti per l'insieme delle sue attività.

L'ammontare di tali riserve tecniche è determinato a norma della direttiva 91/674/CEE.

⎢2005/68/CE articolo 57, paragrafo 3

2. Lo Stato membro di origine prescrive ad ogni impresa di assicurazione di coprire le riserve tecniche e la riserva di compensazione di cui all'articolo 15 bis della presente direttiva mediante attivi congrui a norma dell'articolo 6 della direttiva 88/357/CEE. Per i rischi situati all'interno della Comunità, tali attivi devono essere situati all'interno della Comunità. Gli Stati membri non prescrivono alle imprese di assicurazione di localizzare i loro attivi in un determinato Stato membro. Lo Stato membro di origine, tuttavia, può consentire che le norme sulla localizzazione degli attivi siano rese più flessibili.

3. Gli Stati membri non mantengono in vigore né introducono, per la costituzione di riserve tecniche, un sistema di accantonamenti lordi con impegno di attivi a garanzia delle riserve premi e per sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio a carico del riassicuratore che sia un'impresa di riassicurazione autorizzata a norma della direttiva 2005/68/CE o un'impresa di assicurazione autorizzata a norma della presente direttiva o della direttiva 2002/83/CE.

Lo Stato membro di origine che autorizzi la copertura delle riserve tecniche mediante crediti verso un riassicuratore che non sia né un'impresa di riassicurazione autorizzata a norma della direttiva 2005/68/CE né un'impresa di assicurazione autorizzata a norma della presente direttiva o della direttiva 2002/83/CE, stabilisce le condizioni per l'accettazione di tali crediti.

⎢ 2002/83/CE

CAPO 2

REGOLE RELATIVE ALLE RISERVE TECNICHE E ALLA LORO RAPPRESENTAZIONE

ARTICOLO 20

Costituzione di riserve tecniche

1. Lo Stato membro di origine prescrive ad ogni impresa di assicurazione di costituire riserve tecniche sufficienti, ivi comprese le riserve matematiche, relative all'insieme delle sue attività.

⎢ 2002/83/CE

L'ammontare di tali riserve è determinato in base ai principi seguenti.

A.

i) Le riserve tecniche di assicurazione vita devono essere calcolate in base ad un metodo attuariale prospettivo sufficientemente prudente, tenendo conto di tutti gli obblighi futuri conformemente alle condizioni stabilite per ciascun contratto in corso, tra cui:

- tutte le prestazioni garantite, ivi compresi i valori di riscatto garantiti,

- le partecipazioni agli utili cui gli assicurati hanno diritto collettivamente o individualmente, siano tali partecipazioni definite come acquisite, dichiarate, o assegnate,

- tutte le opzioni cui ha diritto l'assicurato ai termini del contratto,

- le spese dell'impresa, ivi comprese le provvigioni,

tenendo altresì conto dei premi futuri da incassare.

ii) Può essere utilizzato un metodo retrospettivo se è possibile dimostrare che le riserve tecniche calcolate in base a tale metodo non sono inferiori a quelle risultanti da un metodo prospettivo sufficientemente prudente, ovvero se non è possibile applicare un metodo prospettivo per il tipo di contratto in questione.

iii) Per valutazione prudente non si intende una valutazione in base alle ipotesi considerate maggiormente probabili, bensì una valutazione che comprenda un margine ragionevole per variazioni sfavorevoli dei vari fattori pertinenti.

iv) Il metodo di valutazione delle riserve tecniche deve essere prudente non solo di per sé, ma anche quando si prende in considerazione il metodo di valutazione delle attività rappresentative di tali riserve.

v) Le riserve tecniche debbono essere calcolate separatamente per ciascun contratto. Il ricorso ad approssimazioni ragionevoli o a generalizzazioni è tuttavia autorizzato quando vi sia motivo di supporre che porteranno all'incirca ai medesimi risultati dei calcoli singoli. Il principio del calcolo singolo non osta alla costituzione di riserve supplementari per rischi generali che non sono riferibili ad elementi singoli.

vi) Quando è garantito il valore di riscatto di un contratto, l'entità delle riserve matematiche per il contratto medesimo deve in qualsiasi momento essere almeno pari al valore garantito nello stesso momento.

B. Il tasso di interesse utilizzato deve essere scelto in base a criteri prudenziali. È fissato secondo le norme dell'autorità competente dello Stato membro di origine, in applicazione dei principi seguenti.

a) Per tutti i contratti, l'autorità competente dello Stato membro dell'origine dell'impresa di assicurazione fissa uno o più tassi di interesse massimo, in particolare secondo le regole seguenti:

i) quando i contratti contengono una garanzia di tasso di interesse, l'autorità competente dello Stato membro di origine dell'impresa fissa un tasso di interesse massimo unico. Questo tasso può variare secondo la moneta in cui è espresso il contratto, purché non sia superiore al 60 % del tasso dei prestiti obbligazionari dello Stato nella cui moneta è espresso il contratto.

Se lo Stato membro decide di fissare, in applicazione della seconda frase del comma precedente, un tasso di interesse massimo per i contratti espressi in una moneta di uno Stato membro, esso consulta preventivamente l'autorità competente dello Stato membro nella cui moneta è espresso il contratto;

ii) tuttavia, quando gli attivi dell'impresa di assicurazione non sono valutati in base al loro valore di acquisto, uno Stato membro può prevedere che si possano calcolare uno o più tassi massimi in funzione del rendimento degli attivi corrispondenti che si trovano in portafoglio, previa deduzione di un margine prudenziale, e in particolare per i contratti a premi periodici, in funzione altresì del rendimento anticipato degli attivi futuri. Il margine prudenziale e il tasso o i tassi di interesse massimo applicati al rendimento anticipato degli attivi futuri sono fissati dall'autorità competente dello Stato membro di origine.

b) La fissazione di un tasso d'interesse massimo non implica che l'impresa di assicurazione sia obbligata ad utilizzare un tasso così elevato.

c) Lo Stato membro di origine può decidere di non applicare il limite indicato alla lettera a) alle categorie di contratti seguenti:

- contratti in unità di conto,

- contratti con premi unici fino ad una durata di otto anni,

- contratti senza partecipazione agli utili nonché ai contratti di rendita senza valore di riscatto.

Nei casi contemplati dal secondo e terzo trattino del primo comma, scegliendo un tasso di interesse prudenziale, si può tener conto della moneta in cui è espresso il contratto e degli attivi corrispondenti che si trovano in portafoglio nonché, qualora gli attivi siano valutati al valore attuale, del rendimento anticipato degli attivi futuri.

In nessun caso il tasso di interesse utilizzato può essere più elevato del rendimento degli attivi calcolato in base alle regole contabili dello Stato membro di origine, previa opportuna deduzione.

d) Lo Stato membro prescrive all'impresa di assicurazione di costituire nei suoi conti una riserva destinata a far fronte agli impegni in materia di tassi assunti nei confronti degli assicurati, qualora il rendimento attuale o prevedibile dell'attivo dell'impresa non sia sufficiente a coprire detti impegni.

e) I tassi massimi fissati in applicazione della lettera a) sono notificati alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati che ne fanno richiesta.

C. Gli elementi statistici della valutazione e l'incidenza stimata delle spese debbono essere scelti secondo criteri prudenziali, tenuto conto dello Stato dell'impegno, del tipo di polizza, nonché delle spese amministrative e delle provvigioni previste.

D. Per quanto riguarda i contratti che implicano una partecipazione agli utili, il metodo di valutazione della riserve tecniche può tener conto implicitamente o esplicitamente delle future partecipazioni agli utili di qualsiasi genere, coerentemente con le altre ipotesi sui futuri sviluppi e con il metodo attuale di partecipazione agli utili.

E. La riserva per spese future può essere costituita implicitamente, ad esempio tenendo conto dei premi futuri al netto degli oneri di gestione. Tuttavia la riserva complessiva, implicita o esplicita, non deve essere inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti con una valutazione prudenziale.

F. Il metodo di valutazione delle riserve tecniche non deve cambiare nei singoli anni in modo discontinuo a seguito di cambiamenti discrezionali del metodo o degli elementi di calcolo e deve essere tale da dar luogo alla partecipazione agli utili in modo adeguato nel corso della durata del contratto.

2. L'impresa d'assicurazione deve mettere a disposizione del pubblico i metodi e le basi utilizzati per la valutazione delle riserve tecniche, ivi compreso l'accantonamento delle partecipazioni agli utili.

3. Lo Stato membro di origine prescrive ad ogni impresa di assicurazione di coprire le riserve tecniche per l'insieme delle sue attività mediante attivi congrui a norma dell'articolo 26. Per le attività esercitate nella Comunità, tali attivi debbono essere ubicati nella Comunità. Gli Stati membri non prescrivono alle imprese di assicurazione di localizzare i loro attivi in un determinato Stato membro. Tuttavia lo Stato membro di origine può accordare delle attenuazioni alle norme sulla localizzazione degli attivi.

⎢2005/68/CE articolo 60, paragrafo 6

4. Gli Stati membri non mantengono in vigore né introducono, per la costituzione di riserve tecniche, un sistema di accantonamenti lordi con impegno di attivi a garanzia delle riserve premi e per sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio a carico del riassicuratore autorizzato a norma della direttiva 2005/68/CE che sia un'impresa di riassicurazione o un'impresa di assicurazione autorizzata a norma della presente direttiva o della direttiva 73/239/CEE.

⎢2005/68/CE articolo 60, paragrafo 6

Lo Stato membro di origine che autorizzi la copertura delle riserve tecniche mediante crediti verso un riassicuratore che non sia né un'impresa di riassicurazione autorizzata a norma della direttiva 2005/68/CE né un'impresa di assicurazione autorizzata a norma della presente direttiva o della direttiva 73/239/CEE, stabilisce le condizioni per l'accettazione di questi crediti.

⎢92/49/CEE articolo 18

Articolo 15 bis

1. Gli Stati membri impongono alle imprese di assicurazione la cui sede sociale sia situata sul loro territorio e che copra i rischi classificati nel ramo n. 14 del punto A dell'allegato, in seguito denominato “assicurazione-credito”, di costituire una riserva di compensazione per cautelarsi contro eventuali perdite tecniche o superiori al tasso medio dei sinistri registrato nel corso di un esercizio in tale ramo.

2. La riserva di compensazione è calcolata in base alle norme fissate dallo Stato membro di origine, in conformità di uno dei quattro metodi che sono previsti al punto D dell'allegato e che sono considerati come equivalenti.

3. Nei limiti degli importi calcolati conformemente ai metodi di cui al punto D dell'allegato, la riserva di compensazione non è imputata al margine di solvibilità.

4. Gli Stati membri possono esonerare dall'obbligo di costituire una riserva di compensazione per il ramo «assicurazione-credito» le imprese di assicurazioni la cui sede sociale sia situata sul loro territorio ed i cui premi o contributi riscossi per tale ramo siano inferiori al 4% dell'importo totale dei premi o contributi ed a 2 500 000 ecu.

⎢ 2002/83/CE

Articolo 22

Attivi a garanzia delle riserve tecniche

Gli attivi a copertura delle riserve tecniche devono tener conto del tipo di operazioni effettuate dall'impresa di assicurazione in modo da assicurare la sicurezza, il rendimento e la liquidità degli investimenti dell'impresa di assicurazione, che provvederà all'adeguata diversificazione e dispersione di tali investimenti.

⎢92/49/CEE articolo 20

Gli attivi a copertura delle riserve tecniche devono tener conto del tipo di operazioni effettuate dall'impresa in modo da assicurare la sicurezza, il rendimento e la liquidità degli investimenti dell'impresa, che provvederà ad una adeguata diversificazione e dispersione di tali investimenti.

⎢ 2002/83/CE

Articolo 23

Categorie di attivi ammessi

1. Lo Stato membro di origine può autorizzare le imprese di assicurazione a coprire le riserve tecniche solo mediante le categorie di attivi seguenti.

⎢2005/68/CE articolo 58,3, punto 5, lettera a)

1. Lo Stato membro di origine può autorizzare le imprese di assicurazione a coprire le riserve tecniche e le riserve di compensazione solo mediante le seguenti categorie di attivi:

⎢ 2002/83/CE e 92/49/CEE articolo 21

A. Investimenti

a) Buoni, obbligazioni e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali;

b) prestiti;

c) azioni e altre partecipazioni a reddito variabile;

d) quote in enti di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e altri fondi d'investimento;

e) terreni e fabbricati, nonché diritti reali immobiliari.

B. Crediti

⎢2005/68/CE articolo 58, punto 3, lettera b) e articolo 60, punto 7, lettera a)

f) crediti verso i riassicuratori, includendo la parte dei riassicuratori nelle riserve tecniche, e sulle società veicolo di cui all'articolo 46 della direttiva 2005/68/CE;

⎢ 2002/83/CE e 92/49/CEE articolo 21

g) depositi presso imprese cedenti e crediti nei confronti delle stesse;

⎢ 2002/83/CE

h) crediti nei confronti di assicurati ed intermediari derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione;

⎢92/49/CEE articolo 21

h) crediti nei confronti di assicurati ed intermediari derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione;

i) crediti a seguito di salvataggio o per surrogazione;

⎢ 2002/83/CE

i) anticipazioni su polizze;

⎢ 2002/83/CE e 92/49/CEE articolo 21

j) crediti d'imposta;

k) crediti verso fondi di garanzia.

⎢ 2002/83/CE e 92/49/CEE articolo 21

C. Altri attivi

l) Immobilizzazioni materiali diverse dai terreni e dai fabbricati, secondo un ammortamento prudente;

m) depositi bancari e consistenza di cassa; depositi presso enti creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato a ricevere depositi;

n) spese di acquisizione da ammortizzare;

o) interessi e canoni di locazione maturati non scaduti ed altri ratei e risconti;

⎢ 2002/83/CE

p) interessi reversibili.

2. Per l'associazione di sottoscrittori denominata «Lloyd's», le categorie di attivi includono altresì le garanzie e le lettere di credito emesse dagli enti creditizi ai sensi della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[60] o dalle imprese di assicurazione, nonché le somme verificabili risultanti dalle polizze di assicurazione sulla vita, nella misura in cui rappresentino fondi appartenenti ai membri.

⎢92/49/CEE

Per l'associazione di sottoscrittori denominata «Lloyd», le categorie di attivi includono altresì le garanzie e le lettere di credito emesse dagli enti creditizi ai sensi della direttiva 77/780/CEE[61] o dalle imprese di assicurazione, nonché le somme verificabili risultanti dalle polizze di assicurazione sulla vita, nella misura in cui rappresentino fondi appartenenti ai membri.

⎢2005/68/CE articolo 58, punto 3, lettera c) e articolo 60, punto 7, lettera b)

3. L'inclusione di un attivo o di una categoria di attivi elencati al paragrafo 1 non implica che tutti gli attivi che rientrano in detta categoria debbano automaticamente essere autorizzati quale copertura delle riserve tecniche. Lo Stato membro di origine fissa norme più particolareggiate che stabiliscono le condizioni di impiego degli attivi consentiti.

⎢ 2002/83/CE e 92/49/CEE articolo 21

Nella definizione e applicazione delle norme che stabilisce, lo Stato membro di origine vigila particolarmente al rispetto dei principi seguenti:

i) gli attivi che coprono le riserve tecniche sono valutati al netto dei debiti contratti per acquisire gli attivi stessi;

ii) tutti gli attivi devono essere valutati in modo prudente tenendo conto del rischio di mancato realizzo. In particolare, le immobilizzazioni materiali diverse dai terreni e dai fabbricati sono ammesse a copertura delle riserve tecniche soltanto quando siano valutate in base a un ammortamento prudente;

⎢ 2002/83/CE

iii) i prestiti ad imprese, ad uno Stato, ad un'istituzione internazionale, a enti locali o regionali o a persone fisiche sono ammessi come copertura delle riserve tecniche solo qualora offrano garanzie sufficienti riguardo alla loro sicurezza, garanzie basate sulla qualità del mutuatario, su ipoteche, su garanzie bancarie o accordate da imprese di assicurazione o altre forme di garanzie;

⎢92/49/CEE articolo 21

iii) i prestiti ad imprese, ad uno Stato, ad un'istituzione internazionale, a enti locali o regionali o a persone fisiche sono ammessi come copertura delle riserve tecniche solo qualora offrano garanzie sufficienti riguardo alla loro sicurezza, garanzie basate sulla qualità del mutuatario, su ipoteche, su garanzie bancarie o accordate da imprese di assicurazione o altre forme di garanzie;

⎢ 2002/83/CE e 92/49/CEE articolo 21

iv) gli strumenti derivati quali «options», «futures» e «swaps» in relazione ad attivi che coprono le riserve tecniche possono essere utilizzati nella misura in cui contribuiscono a ridurre il rischio di investimento o consentono una gestione efficace del portafoglio. Tali strumenti devono essere valutati in modo prudente e possono essere presi in considerazione nella valutazione degli attivi sottostanti;

⎢ 2002/83/CE

v) i valori mobiliari che non sono negoziati su un mercato regolamentato sono ammessi come copertura delle riserve tecniche solo se sono realizzabili a breve termine o se consistono in partecipazioni in enti creditizi, in imprese di assicurazione, nella misura consentita all'articolo 6, e in imprese di investimento stabilite in uno Stato membro;

⎢92/49/CEE articolo 21

v) i valori mobiliari che non sono negoziati su un mercato regolamentato sono ammessi come copertura delle riserve tecniche solo se sono realizzabili a breve termine;

⎢ 2002/83/CE e 92/49/CEE articolo 21

vi) i crediti nei confronti di un terzo sono ammessi a copertura delle riserve tecniche solo previa deduzione dei debiti nei confronti di questo stesso terzo;

⎢ 2002/83/CE

vii) l'importo dei crediti ammessi a copertura delle riserve tecniche deve essere calcolato in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo. In particolare, i crediti nei confronti di assicurati ed intermediari derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione sono autorizzati soltanto se possono essere effettivamente riscossi da meno di tre mesi;

⎢92/49/CEE articolo 21

vii) l'importo dei crediti ammessi a copertura delle riserve tecniche deve essere calcolato in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo. In particolare, i crediti nei confronti degli assicurati e degli intermediari derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione sono autorizzati soltanto se possono essere effettivamente riscossi da meno di tre mesi;

⎢ 2002/83/CE

viii) in caso di attivi a copertura di un investimento in un'impresa figlia che gestisce, per conto dell'impresa di assicurazione, tutti gli investimenti della stessa o una parte di essi, lo Stato membro di origine tiene conto, per l'applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, degli attivi sottostanti detenuti dall'impresa figlia; lo Stato membro di origine può applicare lo stesso trattamento agli attivi di altre imprese figlie;

⎢92/49/CEE articolo 21

viii) in caso di attivi a copertura di un investimento in una impresa figlia che gestisce, per conto dell'impresa di assicurazione, tutti gli investimenti della stessa o una parte di essi, lo Stato membro di origine tiene conto, per l'applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, degli attivi sottostanti detenuti dall'impresa figlia; lo Stato membro di origine può applicare lo stesso trattamento agli attivi di altre imprese figlie;

ix) le spese di acquisizione da ammortizzare sono ammesse a copertura delle riserve tecniche solo se ciò è coerente con i metodi di calcolo delle riserve per i rischi in corso.

⎢ 2002/83/CE

ix) le spese di acquisizione da ammortizzare sono ammesse a copertura delle riserve tecniche solo se ciò è coerente con i metodi di calcolo delle riserve matematiche.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, in circostanze eccezionali e su richiesta dell'impresa di assicurazione, lo Stato membro di origine può autorizzare, temporaneamente e con decisione debitamente motivata, altre categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche, fatta salva l'applicazione dell'articolo 22.

⎢92/49/CEE articolo 21

2. Nonostante il paragrafo 1, in circostanze eccezionali e su richiesta dell'impresa di assicurazione, lo Stato membro di origine, temporaneamente e con decisione debitamente motivata, può autorizzare altre categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche, fatto salvo l'articolo 20.

⎢ 2002/83/CE

Articolo 24

Regole di diversificazione degli investimenti

1. Per quanto riguarda gli attivi a copertura delle riserve tecniche, lo Stato membro di origine prescrive ad ogni impresa di assicurazione di investire non più del:

⎢2005/68/CE articolo 58, paragrafo 4

1. Per quanto riguarda gli attivi a copertura delle riserve tecniche e delle riserve di compensazione, lo Stato membro di origine prescrive ad ogni impresa di investire non più del:

⎢ 2002/83/CE e 92/49/CEE articolo 22

a) 10% del totale delle riserve tecniche lorde in un singolo terreno o fabbricato o in più terreni o fabbricati sufficientemente vicini per essere considerati effettivamente come un unico investimento;

b) 5% del totale delle riserve tecniche lorde in azioni e altri valori negoziabili assimilabili ad azioni, in buoni, obbligazioni e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali di una stessa impresa o in prestiti concessi allo stesso mutuatario, considerati globalmente, prestiti che non sono quelli erogati ad un'autorità statale, regionale o locale, o ad un'organizzazione internazionale cui aderiscono uno o più Stati membri. Tale limite può essere portato al 10% se l'impresa non investe più del 40% delle riserve tecniche lorde in prestiti o in titoli corrispondenti a emittenti e a mutuatari nei quali investa più del 5% dei suoi attivi;

⎢ 2002/83/CE

c) 5% del totale delle riserve tecniche lorde in prestiti non garantiti, di cui l'1% per un solo prestito non garantito, diversi dai prestiti concessi a enti creditizi, a imprese di assicurazione, nella misura prevista all'articolo 6, e ad imprese di investimento, aventi sede in uno Stato membro. I limiti possono essere elevati rispettivamente all'8% e al 2%, su decisione presa caso per caso dall'autorità competente dello Stato membro di origine;

⎢92/49/CEE articolo 22

c) 5% del totale delle riserve tecniche lorde in prestiti non garantiti, di cui l'1% per un solo prestito non garantito, diversi dai prestiti concessi agli enti creditizi, alle imprese di assicurazione, nella misura prevista all'articolo 8 della direttiva 73/239/CEE e alle imprese di investimento, stabiliti in uno Stato membro;

⎢ 2002/83/CE e 92/49/CEE articolo 22

d) 3% del totale delle riserve tecniche lorde in consistenza di cassa;

e) 10% del totale delle riserve tecniche lorde in azioni, in altri titoli equiparabili ad azioni e in obbligazioni non negoziate su un mercato regolamentato.

2. L'assenza nel paragrafo 1 di un limite all'investimento in una determinata categoria di attivi non significa che gli attivi inclusi in tale categoria debbano essere ammessi illimitatamente ai fini della copertura delle riserve tecniche. Lo Stato membro di origine fissa norme più particolareggiate che stabiliscono le condizioni d'impiego degli attivi consentiti. In sede di fissazione ed applicazione delle suddette norme, esso provvede in particolare al rispetto dei principi seguenti:

i) gli attivi a copertura delle riserve tecniche devono essere sufficientemente diversificati e ripartiti in modo da garantire che non vi sia una eccessiva dipendenza da una determinata categoria di attivi, da un particolare settore d'investimento o da un investimento specifico;

ii) gli investimenti in attivi che presentano un elevato grado di rischio, sia per la loro natura, sia per la qualifica dell'emittente, devono essere limitati a livelli di prudenza;

⎢ 2002/83/CE

iii) le limitazioni a particolari categorie di attivi tengono conto del regime della riassicurazione per il calcolo delle riserve tecniche;

⎢92/49/CEE articolo 22

iii) le limitazioni a particolari categorie di attivi tengono conto del regime della riassicurazione per il calcolo delle riserve tecniche;

⎢ 2002/83/CE

iv) in caso di attivi a copertura di un investimento in un'impresa figlia che gestisce, per conto dell'impresa di assicurazione, tutti gli investimenti o una parte di essi, lo Stato membro di origine tiene conto, per l'applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, degli attivi sottostanti detenuti dall'impresa figlia; lo Stato membro di origine può applicare lo stesso trattamento agli attivi di altre imprese figlie;

⎢92/49/CEE articolo 22

iv) in caso di attivi a copertura di un investimento in un'impresa figlia che gestisce, per conto dell'impresa di assicurazione, tutti gli investimenti o una parte di essi, lo Stato membro di origine tiene conto, per l'applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, degli attivi sottostanti detenuti dall'impresa figlia; lo Stato membro di origine può applicare lo stesso trattamento agli attivi di altre imprese figlie;

⎢ 2002/83/CE e 92/49/CEE articolo 22

v) la percentuale degli attivi a copertura delle riserve tecniche che costituisce oggetto di investimenti non liquidi deve essere limitata a un livello prudente;

vi) qualora gli attivi comprendano prestiti concessi a taluni enti creditizi o obbligazioni emesse dagli stessi, lo Stato membro di origine può tener conto, per l'applicazione delle norme e dei principi contenuti nel presente articolo, degli attivi sottostanti detenuti da tali enti creditizi. Questo trattamento può essere applicato soltanto qualora l'ente creditizio abbia la propria sede sociale in uno Stato membro, sia di proprietà esclusiva dello Stato membro in questione e/o delle sue autorità locali e le sue attività, per statuto, consistano nel fungere da tramite per l'erogazione di prestiti allo Stato o alle autorità locali o di prestiti garantiti da questi ultimi, oppure di prestiti ad enti strettamente connessi con lo Stato o con le autorità locali.

3. Nell'ambito delle norme di dettaglio che fissano le condizioni di utilizzazione degli attivi consentiti, lo Stato membro tratta in maniera più limitativa:

⎢ 2002/83/CE

- i prestiti non corredati da una garanzia bancaria, da una garanzia concessa da imprese di assicurazione, da un'ipoteca o da altro tipo di garanzia rispetto ai prestiti che lo sono,

⎢92/49/CEE articolo 22

- i prestiti non corredati da una garanzia bancaria, da una garanzia concessa da imprese di assicurazione, da un'ipoteca o da altro tipo di garanzia rispetto ai prestiti che lo sono;

⎢ 2002/83/CE e 92/49/CEE articolo 22

- gli OICVM non coordinati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e gli altri fondi di investimento rispetto agli OICVM coordinati ai sensi della stessa direttiva,

- i titoli che non sono negoziati su un mercato regolamentato rispetto a quelli che lo sono,

⎢ 2002/83/CE

- i buoni, le obbligazioni e gli altri strumenti del mercato monetario e dei capitali i cui emittenti non siano gli Stati, una delle loro amministrazioni regionali o locali o imprese appartenenti alla zona A ai sensi della direttiva 2000/12/CE, o i cui emettenti siano organizzazioni internazionali di cui non faccia parte uno Stato membro della Comunità, rispetto agli stessi strumenti finanziari i cui emittenti presentino queste caratteristiche.

⎢92/49/CEE articolo 22

- i buoni, le obbligazioni e gli altri strumenti del mercato monetario e dei capitali i cui emittenti non siano gli Stati, una delle loro amministrazioni regionali o locali o imprese che appartengano alla zona A ai sensi della direttiva 89/647/CEE[62], o i cui emettenti siano organizzazioni internazionali di cui non faccia parte uno Stato membro della Comunità, rispetto agli stessi strumenti finanziari i cui emittenti presentino queste caratteristiche.

⎢ 2002/83/CE e 92/49/CEE articolo 22

4. Gli Stati membri possono elevare al 40% il limite di cui al paragrafo 1, lettera b), per talune obbligazioni, qualora queste siano emesse da un ente creditizio con sede sociale in uno Stato membro e soggetto, per legge, ad un particolare controllo pubblico inteso a tutelare i detentori di dette obbligazioni. In particolare, le somme provenienti dall'emissione di tali obbligazioni devono essere investite, in conformità alla legge, in attivi che coprano sufficientemente, per tutto il periodo di validità delle obbligazioni, gli impegni da essi derivanti e che siano destinati in via prioritaria al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi dovuti, in caso di inadempienza dell'emittente.

⎢92/49/CEE articolo 1

5. Gli Stati membri non prescrivono alle imprese di assicurazione di effettuare investimenti in determinate categorie di attivi.

⎢92/49/CEE articolo 22

5. Gli Stati membri non impongono alle imprese di assicurazione di effettuare investimenti in determinate categorie di attività.

6. Nonostante il paragrafo 1, in circostanze eccezionali e su richiesta dell'impresa di assicurazione, lo Stato membro di origine, temporaneamente e con decisione debitamente motivata, può autorizzare deroghe alle norme fissate al paragrafo 1, lettere da a) ad e), fatto salvo l'articolo 20.

⎢ 2002/83/CE

6. In deroga al paragrafo 1, in circostanze eccezionali e su richiesta dell'impresa di assicurazione, lo Stato membro di origine, temporaneamente e con decisione debitamente motivata, può autorizzare deroghe alle norme fissate al paragrafo 1, lettere da a) ad e), fatta salva l'applicazione dell'articolo 22.

CAPO 3

REGOLE RELATIVE AL MARGINE DI SOLVIBILITÀ E AL FONDO DI GARANZIA

ARTICOLO 27

Margine di solvibilità disponibile

1. Ciascuno Stato membro impone ad ogni impresa di assicurazione la cui sede sociale si trova sul suo territorio di disporre costantemente di un margine di solvibilità sufficiente per l'insieme delle sue attività perlomeno equivalente ai requisiti fissati dalla presente direttiva.

⎢2002/13/CE articolo 1, paragrafo 2

1. Ciascuno Stato membro impone ad ogni impresa di assicurazione la cui sede sociale si trova sul suo territorio di disporre costantemente di un margine di solvibilità sufficiente per l'insieme delle sue attività perlomeno equivalente ai requisiti fissati dalla presente direttiva.

⎢ 2002/83/CE

2. Il margine di solvibilità disponibile è costituito dal patrimonio dell'impresa di assicurazione, libero da qualsiasi impegno prevedibile, al netto degli elementi immateriali, comprendente:

⎢2002/13/CE articolo 1, paragrafo 2

2. Il margine di solvibilità disponibile è costituito dal patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile, al netto degli elementi immateriali, comprendente:

a) il capitale sociale versato o, se si tratta di mutue, il fondo iniziale effettivo versato, aumentato dei conti degli iscritti, a condizione che detti conti soddisfino i criteri seguenti:

⎢ 2002/83/CE

a) il capitale sociale versato o, se si tratta di mutue, il fondo iniziale effettivo versato, aumentato dei conti degli iscritti, a condizione che detti conti soddisfino i criteri seguenti:

⎢ 2002/83/CE e 2002/13/CE articolo 1, punto 2

i) lo statuto dispone che i pagamenti attraverso questi conti a favore degli iscritti possano essere effettuati soltanto nella misura in cui ciò non comporti la riduzione del margine di solvibilità disponibile al di sotto del livello richiesto oppure, dopo lo scioglimento dell'impresa, soltanto nella misura in cui tutti gli altri debiti contratti dall'impresa siano stati pagati;

ii) lo statuto dispone che, per quanto riguarda i pagamenti di cui al punto i) effettuati per ragioni diverse dal recesso individuale degli iscritti, le autorità competenti vengano informate con almeno un mese di anticipo ed entro tale termine possano vietarli;

iii) le pertinenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto possono essere modificate soltanto dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica, fatti salvi i criteri di cui ai punti i) e ii);

⎢ 2002/83/CE

b) le riserve (legali e libere) non corrispondenti ad impegni;

⎢2005/68/CE articolo 57,4, punto 5, lettera a)

b) riserve (legali e libere) che non corrispondono ad impegni né sono classificate come riserve di compensazione;

⎢ 2002/83/CE e 2002/13/CE articolo 1, punto 2

c) gli utili o le perdite riportati previa deduzione dei dividendi da pagare;

⎢ 2002/83/CE

d) qualora la legislazione nazionale l'autorizzi, le riserve di utili che figurano nello stato patrimoniale, quando esse possono essere utilizzate per coprire eventuali perdite e non sono state destinate alla partecipazione degli assicurati.

Il margine di solvibilità disponibile è diminuito dell'importo delle azioni proprie detenute direttamente dall'impresa di assicurazione.

⎢2002/13/CE articolo 1, paragrafo 2

Il margine di solvibilità disponibile è diminuito dell'importo delle azioni proprie detenute direttamente dall'impresa di assicurazione.

Per le imprese di assicurazione che attualizzano le loro riserve tecniche per sinistri da pagare o effettuano deduzioni dalle stesse per tenere conto dei proventi dei loro investimenti, come consentito dall'articolo 60, punto 1, lettera g), della direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione[63], il margine di solvibilità disponibile è ridotto della differenza tra le riserve tecniche prima dell'attualizzazione o della deduzione, quali risultano dall'allegato ai conti, e le riserve tecniche dopo l'attualizzazione o la deduzione. Questo aggiustamento è effettuato per tutti i rischi enumerati al punto A dell'allegato, ad eccezione dei rischi dei rami 1 e 2. Per i rami diversi da 1 e 2, non è necessario alcun aggiustamento in caso di attualizzazione delle rendite incluse nelle riserve tecniche.

⎢2005/68/CE articolo 60, paragrafo 8

Il margine di solvibilità disponibile è altresì diminuito delle seguenti voci:

a) partecipazioni dell'impresa di assicurazione in:

- imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 4 della presente direttiva, dell'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE o dell'articolo 1, lettera b), della direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo[64],

- imprese di riassicurazione ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/68/CE ovvero imprese di riassicurazione di paesi terzi ai sensi dell'articolo 1, lettera l), della direttiva 98/78/CE,

- società di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 1, lettera i), della direttiva 98/78/CE,

- enti creditizi o enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio[65],

- imprese d'investimento ed enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari[66], e dell'articolo 2, paragrafi 4 e 7, della direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi[67];

b) ciascuno dei seguenti elementi che l'impresa di assicurazione vanta nei confronti dei soggetti definiti alla lettera a) in cui detiene una partecipazione:

- gli strumenti di cui al paragrafo 3,

- gli strumenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 73/239/CEE,

- i crediti subordinati e gli strumenti di cui all'articolo 35 e all'articolo 36, paragrafo 3, della direttiva 2000/12/CE.

In caso di possesso temporaneo di azioni di un altro ente creditizio, impresa di investimento, ente finanziario, impresa di assicurazione o di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata al risanamento e al salvataggio di questi, l'autorità competente può consentire deroghe alle disposizioni relative alle deduzioni di cui al terzo comma, lettere a) e b).

In alternativa alle deduzioni degli elementi di cui alle lettere a) e b) del quarto comma detenuti dalle imprese di assicurazione in enti creditizi, imprese di investimento e enti finanziari, gli Stati membri possono consentire alle loro imprese di assicurazione di applicare, mutatis mutandis, i metodi 1, 2 o 3 dell'allegato I della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario[68]. Il metodo 1 (consolidamento contabile) è applicato soltanto qualora l'autorità competente ritenga che vi sia un livello soddisfacente di gestione integrata e di controllo interno delle imprese incluse nel consolidamento. Il metodo scelto è applicato coerentemente nel tempo.

Gli Stati membri possono prevedere che, per il calcolo del margine di solvibilità di cui alla presente direttiva, le imprese di assicurazione soggette a vigilanza supplementare a norma della direttiva 98/78/CE ovvero della direttiva 2002/87/CE non siano tenute a dedurre gli elementi di cui al terzo comma, lettere a) e b), del presente articolo detenuti in enti creditizi, imprese di investimento, enti finanziari, imprese di assicurazione o di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa inclusi nella vigilanza supplementare. Ai fini della deduzione delle partecipazioni di cui al presente paragrafo, per partecipazione si intende una partecipazione ai sensi dell'articolo 1, lettera f), della direttiva 98/78/CE.

⎢2005/68/CE articolo 57, paragrafo 4, lettera b)

Il margine di solvibilità disponibile è altresì diminuito delle seguenti voci:

a) partecipazioni che l'impresa di assicurazione detiene in:

- imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 6 della presente direttiva, dell'articolo 4 della direttiva 2002/83/CE o dell'articolo 1, lettera b), della direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

- imprese di riassicurazione ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/68/CE ovvero imprese di riassicurazione di paesi terzi ai sensi dell'articolo 1, lettera l), della direttiva 98/78/CE,

- società di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 1, lettera i), della direttiva 98/78/CE,

- enti creditizi ed enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

- imprese d'investimento ed enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/22/CEE del Consiglio e dell'articolo 2, paragrafi 4 e 7, della direttiva 93/6/CEE del Consiglio.

⎢2002/87/CE articolo 22, paragrafo 2

b) ciascuno dei seguenti elementi detenuti dall'impresa di assicurazione nelle imprese di cui alla lettera a) in cui ha una partecipazione:

- gli strumenti di cui al paragrafo 3,

- gli strumenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 79/267/CEE,

- i crediti subordinati e gli strumenti di cui all'articolo 35 e all'articolo 36, paragrafo 3, della direttiva 2000/12/CE.

In caso di possesso temporaneo di azioni di un altro ente creditizio, ente finanziario, impresa di investimento, impresa di assicurazione o di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata al risanamento e al salvataggio di questi, l'autorità competente può consentire deroghe alle disposizioni relative alle deduzioni di cui alle lettere a) e b) del quarto comma.

In alternativa alle deduzioni degli elementi di cui al terzo comma, lettere a) e b), detenuti dall'impresa di assicurazione in enti creditizi, imprese d'investimento ed enti finanziari, gli Stati membri possono consentire alle loro imprese di assicurazione di applicare, mutatis mutandis, i metodi 1, 2 o 3 dell'allegato I della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario[69]. Il metodo 1 (consolidamento contabile) è applicato soltanto qualora l'autorità competente ritenga che vi sia un livello soddisfacente di gestione integrata e di controllo interno delle imprese incluse nel consolidamento. Il metodo scelto è applicato coerentemente nel tempo.

Gli Stati membri possono prevedere che per il calcolo del margine di solvibilità di cui alla presente direttiva, le imprese di assicurazione soggette alla vigilanza supplementare ai sensi della suddetta direttiva 98/78/CE ovvero della direttiva 2002/87/CE, non siano tenute a dedurre gli elementi di cui alle lettere a) e b) del quarto comma detenuti in enti creditizi, enti finanziari, imprese di investimento, imprese di assicurazione o di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa inclusi nella vigilanza supplementare.

Ai fini della deduzione delle partecipazioni di cui al presente paragrafo, per partecipazione si intende una partecipazione ai sensi dell'articolo 1, lettera f), della direttiva 98/78/CE.

⎢ 2002/83/CE

3. Possono altresì essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile:

a) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati, ma unicamente sino a concorrenza del 50% del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, di cui il 25% al massimo comprende prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata purché esistano accordi vincolanti in base a cui, in caso di fallimento o liquidazione dell'impresa di assicurazione, i prestiti subordinati o le azioni preferenziali abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere a quella data.

inoltre, i prestiti subordinati devono soddisfare le condizioni seguenti:

i) computo dei soli fondi effettivamente versati;

ii) per i prestiti a scadenza fissa, scadenza iniziale non inferiore a cinque anni. Al più tardi un anno prima della scadenza, l'impresa di assicurazione sottopone all'approvazione delle autorità competenti un piano che precisa le modalità per mantenere o portare al livello voluto alla scadenza il margine di solvibilità disponibile, a meno che l'importo a concorrenza del quale il prestito può essere incluso nelle componenti del margine di solvibilità disponibile non sia gradualmente ridotto nel corso degli ultimi cinque anni almeno prima della scadenza. Le autorità competenti possono autorizzare il rimborso anticipato di tali fondi a condizione che la richiesta sia stata fatta dall'impresa di assicurazione emittente e che il margine di solvibilità disponibile della stessa non scenda al di sotto del livello richiesto;

iii) rimborsabilità dei prestiti per i quali non è fissata la scadenza del debito soltanto mediante preavviso di cinque anni, salvo che detti prestiti non siano più considerati come una componente del margine di solvibilità disponibile o che l'accordo preventivo delle autorità competenti sia formalmente richiesto per il rimborso anticipato. In quest'ultimo caso l'impresa di assicurazione informa le autorità competenti, almeno sei mesi prima della data del rimborso proposta, indicando il margine di solvibilità disponibile e il margine di solvibilità richiesto prima e dopo detto rimborso. Le autorità competenti autorizzano il rimborso soltanto se il margine di solvibilità disponibile dell'impresa di assicurazione non rischia di scendere al di sotto del livello richiesto;

iv) esclusione dal contratto di prestito di clausole in forza delle quali, in determinati casi, diversi dalla liquidazione dell'impresa di assicurazione, il debito debba essere rimborsato prima della scadenza convenuta;

v) possibilità di modificare il contratto solo dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica;

b) i titoli a durata indeterminata e altri strumenti, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate alla lettera a), sino a concorrenza del 50 % del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto per il totale di detti titoli e dei prestiti subordinati di cui alla lettera a), che soddisfino le seguenti condizioni:

i) non possono essere rimborsati su iniziativa del portatore o senza il preventivo accordo dell'autorità competente;

ii) il contratto di emissione deve dare all'impresa di assicurazione la possibilità di differire il pagamento degli interessi del prestito;

iii) i crediti del prestatore sull'impresa di assicurazione devono essere interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati;

iv) i documenti che disciplinano l'emissione dei titoli devono prevedere la capacità del debito e degli interessi non versati di assorbire le perdite, consentendo nel contempo all'impresa di assicurazione di proseguire le sue attività;

v) computo dei soli importi effettivamente versati.

⎢2002/13/CE articolo 1, paragrafo 2

3. Possono altresì essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile:

a) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati, ma unicamente sino a concorrenza del 50% del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, di cui il 25% al massimo comprende prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata purché, in caso di fallimento o liquidazione dell'impresa di assicurazione, esistano accordi vincolanti in base a cui i prestiti subordinati o le azioni preferenziali abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere a quella data.

inoltre, i prestiti subordinati devono soddisfare le condizioni seguenti:

i) computo dei soli fondi effettivamente versati;

ii) per i prestiti a scadenza fissa, scadenza iniziale non inferiore a cinque anni. Al più tardi un anno prima della scadenza, l'impresa di assicurazione sottopone all'approvazione delle autorità competenti un piano che precisa le modalità per mantenere o portare al livello voluto alla scadenza il margine di solvibilità disponibile, a meno che l'importo a concorrenza del quale il prestito può essere incluso nelle componenti del margine di solvibilità disponibile non sia gradualmente ridotto nel corso degli ultimi cinque anni almeno prima della scadenza. Le autorità competenti possono autorizzare il rimborso anticipato di tali fondi a condizione che la richiesta sia stata fatta dall'impresa di assicurazione emittente e che il margine di solvibilità disponibile della stessa non scenda al di sotto del livello richiesto;

iii) rimborsabilità dei prestiti per i quali non è fissata la scadenza del debito soltanto mediante preavviso di cinque anni, salvo che detti prestiti non siano più considerati come una componente del margine di solvibilità disponibile o che l'accordo preventivo delle autorità competenti sia formalmente richiesto per il rimborso anticipato. In quest'ultimo caso l'impresa di assicurazione informa le autorità competenti, almeno sei mesi prima della data del rimborso proposta, indicando il margine di solvibilità disponibile e il margine di solvibilità richiesto prima e dopo detto rimborso. Le autorità competenti autorizzano il rimborso soltanto se il margine di solvibilità disponibile dell'impresa di assicurazione non rischia di scendere al di sotto del livello richiesto;

iv) esclusione dal contratto di prestito di clausole in forza delle quali, in determinati casi, diversi dalla liquidazione dell'impresa di assicurazione, il debito debba essere rimborsato prima della scadenza convenuta;

v) possibilità di modificare il contratto solo dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica;

b) i titoli a durata indeterminata e altri strumenti, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate alla lettera a), sino a concorrenza del 50 % del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto per il totale di detti titoli e dei prestiti subordinati di cui alla lettera a), che soddisfino le seguenti condizioni:

i) non possono essere rimborsati su iniziativa del portatore o senza il preventivo accordo dell'autorità competente;

ii) il contratto di emissione deve dare all'impresa di assicurazione la possibilità di differire il pagamento degli interessi del prestito;

iii) i crediti del prestatore sull'impresa di assicurazione devono essere interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati;

iv) i documenti che disciplinano l'emissione dei titoli devono prevedere la capacità del debito e degli interessi non versati di assorbire le perdite, consentendo nel contempo all'impresa di assicurazione di proseguire le sue attività;

v) computo dei soli importi effettivamente versati.

4. Su domanda, debitamente documentata, dell'impresa all'autorità competente dello Stato membro di origine e con l'accordo di detta autorità competente, possono altresì essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile:

a) la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo iniziale appena la parte versata raggiunge il 25% di questo capitale o fondo, sino a concorrenza del 50% del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto;

b) il richiamo di contributi che le mutue e le società a forma mutua, a contributi variabili, possono esigere dai loro iscritti a titolo dell'esercizio, fino a concorrenza della metà della differenza tra i contributi massimi e i contributi effettivamente richiamati; tuttavia, queste possibilità di richiamo non possono rappresentare più del 50% del margine di solvibilità disponibile o del margine di solvibilità richiesto, se inferiore. Le autorità nazionali competenti definiscono orientamenti che stabiliscono le condizioni alle quali possono essere accettati i richiami di contributi;

c) le plusvalenze latenti nette risultanti dalla valutazione degli elementi dell'attivo, purché tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale.

5. Le modifiche ai paragrafi 2, 3 e 4 per tenere conto degli sviluppi che giustificano un adeguamento tecnico degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 2 della direttiva 91/675/CEE del Consiglio[70].

⎢ 2002/83/CE

4. Su domanda, debitamente documentata, dell'impresa all'autorità competente dello Stato membro di origine e con l'accordo di detta autorità competente, possono altresì essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile:

a) sino al 31 dicembre 2009, un importo pari al 50% degli utili futuri dell'impresa, ma non superiore al 25% del più basso fra il margine di solvibilità disponibile e il margine di solvibilità richiesto. L'importo degli utili futuri si ottiene moltiplicando l'utile annuo stimato per il fattore che rappresenta la durata residua media dei contratti. Tale fattore può essere al massimo pari a 6. L'utile annuo stimato non può superare la media aritmetica degli utili realizzati nel corso degli ultimi cinque esercizi nelle attività di cui all'articolo 2, punto 1.

Le autorità competenti possono autorizzare l'inclusione di tale importo ai fini del margine di solvibilità disponibile soltanto:

i) se alle autorità competenti stesse viene presentata una relazione attuariale che convalida la plausibilità della rilevazione di detti utili nel futuro; e

ii) nella misura in cui quella parte degli utili futuri che deriverà dalle plusvalenze nette latenti di cui alla lettera c) non sia già stata rilevata;

b) in caso di non zillmeraggio o in caso di zillmeraggio inferiore al caricamento per spese di acquisizione contenuto nel premio, la differenza tra la riserva matematica non zillmerata o parzialmente zillmerata ed una riserva matematica zillmerata ad un tasso di zillmeraggio pari al caricamento per spese di acquisizione contenuto nel premio; questo importo non può tuttavia superare il 3,5% della somma delle differenze tra i capitali in questione dell'attività vita e le riserve matematiche per tutti i contratti in cui sia possibile lo zillmeraggio; questa differenza è ridotta dell'importo delle spese di acquisizione non ammortizzate eventualmente iscritto nell'attivo;

c) le plusvalenze nette latenti risultanti dalla valutazione degli elementi dell'attivo, purché tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale;

d) la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo iniziale appena la parte versata raggiunge il 25% di questo capitale o fondo, sino a concorrenza del 50% del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto.

5. Le modifiche ai paragrafi 2, 3 e 4 per tenere conto degli sviluppi che giustificano un adeguamento tecnico degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 65, paragrafo 2.

⎢2002/13/CE articolo 1, paragrafo 3

Articolo 16 bis

1. Il margine di solvibilità richiesto è determinato in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi, oppure in rapporto all'onere medio dei sinistri per i tre ultimi esercizi sociali.

Tuttavia, qualora le imprese pratichino essenzialmente soltanto uno o più dei rischi credito, tempesta, grandine, gelo, sono presi in considerazione come periodo di riferimento dell'onere medio dei sinistri gli ultimi sette esercizi sociali.

2. Fatto salvo l'articolo 17, l'ammontare del margine di solvibilità richiesto deve essere pari al più elevato dei due risultati di cui ai paragrafi 3 e 4.

3. L'ammontare dei premi da utilizzare per il calcolo è il più elevato dei due importi seguenti: l'importo dei premi o contributi lordi contabilizzati, secondo il calcolo riportato di seguito, e l'importo dei premi o contributi lordi acquisiti.

I premi o i contributi per i rami 11, 12 e 13 di cui al punto A dell'allegato sono aumentati del 50%.

I premi o contributi (compresi gli oneri accessori a detti premi o contributi) dovuti per gli affari diretti nel corso dell'ultimo esercizio vengono cumulati.

Al risultato ottenuto si aggiunge l'importo dei premi accettati in riassicurazione nel corso dell'ultimo esercizio.

Dal risultato ottenuto si detrae l'importo totale dei premi o contributi annullati nel corso dell'ultimo esercizio, nonché l'importo totale delle imposte e tasse relative ai premi o contributi compresi nel cumulo.

L'importo così ottenuto è suddiviso in due quote, la prima fino a 50 di EUR, la seconda comprendente l'eccedenza; a tali quote si applicano rispettivamente le percentuali del 18% e del 16% e si sommano gli importi.

⎢2005/68/CE articolo 57, paragrafo 5, lettera a)

L'ammontare così ottenuto è moltiplicato per il rapporto esistente, relativamente alla somma dei tre ultimi esercizi, tra l'ammontare dei sinistri che restano a carico dell'impresa, dopo aver dedotto gli importi recuperabili per effetto della cessione in riassicurazione, e l'ammontare lordo dei sinistri; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50%. Su richiesta, basata su prove documentate, da parte dell'impresa di assicurazione rivolta all'autorità competente dello Stato membro di origine e con l'assenso di detta autorità, gli importi recuperabili dalle società veicolo di cui all'articolo 46 della direttiva 2005/68/CE possono essere dedotti quali riassicurazione.

⎢2002/13/CE articolo 1, paragrafo 3

Con l'approvazione delle autorità competenti, è possibile ricorrere a metodi statistici per assegnare i premi o contributi ai rami 11, 12 e 13.

4. Il calcolo sulla base dei sinistri è effettuato nel modo appresso indicato, utilizzando per i rami 11, 12 e 13 classificati al punto A dell'allegato l'ammontare dei sinistri, degli accantonamenti e dei recuperi incrementato del 50%.

Gli importi dei sinistri pagati per gli affari diretti nel corso dei periodi di cui al paragrafo 1 vengono cumulati (senza detrarre i sinistri a carico dei cessionari e retrocessionari).

Al risultato ottenuto si aggiunge l'importo dei sinistri pagati a titolo di accettazioni in riassicurazione o in retrocessione nel corso degli stessi periodi nonché l'ammontare degli accantonamenti per sinistri da pagare, costituiti alla fine dell'ultimo esercizio, sia per gli affari diretti che per le accettazioni in riassicurazione.

Dall'importo ottenuto si detrae l'ammontare dei recuperi effettuati durante i periodi di cui al paragrafo 1.

Dall'importo rimasto, si detrae l'ammontare degli accantonamenti per sinistri da pagare, costituiti all'inizio del secondo esercizio finanziario precedente l'ultimo esercizio considerato, sia per gli affari diretti che per le accettazioni in riassicurazione. Se il periodo di riferimento determinato a norma del paragrafo 1 è di 7 anni, si deduce l'ammontare degli accantonamenti per sinistri da pagare costituiti all'inizio del sesto esercizio precedente l'ultimo esercizio considerato.

La terza o la settima parte, a seconda del periodo di riferimento determinato conformemente al paragrafo 1, dell'importo così ottenuto è suddivisa in due quote, la prima fino a 35 milioni di EUR e la seconda comprendente l'eccedenza; a tali quote si applicano rispettivamente le percentuali del 26 % e del 23 % e si sommano gli importi.

⎢2005/68/CE articolo 57, paragrafo 5, lettera b)

L'ammontare così ottenuto è moltiplicato per il rapporto esistente, relativamente alla somma dei tre ultimi esercizi, tra l'ammontare dei sinistri che restano a carico dell'impresa, dopo aver dedotto gli importi recuperabili per effetto della cessione in riassicurazione, e l'ammontare lordo dei sinistri; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50%. Su richiesta, basata su prove documentate, da parte dell'impresa di assicurazione rivolta all'autorità competente dello Stato membro di origine e con l'assenso di detta autorità, gli importi recuperabili dalle società veicolo di cui all'articolo 46 della direttiva 2005/68/CE possono essere dedotti quali riassicurazione.

⎢2002/13/CE articolo 1, paragrafo 3

Con l'approvazione delle autorità competenti, è possibile ricorrere a metodi statistici per assegnare i sinistri, gli accantonamenti ed i recuperi ai rami 11, 12 e 13. Nel caso dei rischi di cui al ramo 18 del punto A dell'allegato, l'importo dei sinistri liquidati preso in considerazione ai fini del calcolo della base dei sinistri è il costo derivante, per l'impresa di assicurazione, dall'intervento d'assistenza effettuato. Tale costo viene calcolato secondo le disposizioni nazionali dello Stato membro di origine.

5. Se il margine di solvibilità richiesto calcolato a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 è inferiore al margine di solvibilità richiesto per l'esercizio precedente, il margine di solvibilità richiesto è pari almeno al margine di solvibilità richiesto per l'anno precedente moltiplicato per il rapporto tra l'ammontare delle riserve tecniche per sinistri da pagare al termine dell'ultimo esercizio finanziario e l'ammontare delle riserve tecniche per sinistri da pagare all'inizio dell'ultimo esercizio finanziario. In questi calcoli le riserve tecniche sono calcolate al netto della riassicurazione mentre il rapporto non può essere mai superiore a uno.

6. Le percentuali applicabili alle quote di cui al paragrafo 3, sesto comma e al paragrafo 4, sesto comma, sono ridotte ad un terzo per quanto riguarda l'assicurazione malattia gestita secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione sulla vita, se

a) i premi riscossi sono calcolati in base a tavole di morbilità secondo i metodi matematici applicati in materia di assicurazioni;

b) è costituita una riserva di senescenza;

c) è riscosso un supplemento di premio per costituire un margine di sicurezza adeguato;

d) l'impresa di assicurazione può recedere dal contratto al più tardi entro il termine del terzo anno d'assicurazione;

e) il contratto prevede la possibilità di aumentare i premi o di ridurre le prestazioni anche per i contratti in corso.

⎢ 2002/83/CE

Articolo 28

Margine di solvibilità richiesto

1. Fatto salvo l'articolo 29, il margine di solvibilità richiesto è determinato come disposto nei paragrafi da 2 a 7 secondo i rami assicurativi esercitati.

2. Per le assicurazioni di cui all'articolo 2, punto 1, lettere a) e b), diverse dalle assicurazioni connesse con fondi di investimento, e per le operazioni di cui all'articolo 2, punto 3, il margine di solvibilità richiesto è pari alla somma dei due risultati seguenti:

⎢2005/68/CE articolo 60, paragrafo 9, lettera a)

a) primo risultato:

il numero che corrisponde ad un'aliquota del 4% delle riserve matematiche relative alle operazioni dirette e alle accettazioni in riassicurazione, senza deduzione delle cessioni in riassicurazione, deve essere moltiplicato per il rapporto esistente nell'ultimo esercizio tra l'importo delle riserve matematiche, previa detrazione delle cessioni in riassicurazione, e l'importo lordo delle riserve matematiche; tale rapporto non può in nessun caso essere inferiore all'85%. Su richiesta, basata su prove documentate, da parte dell'impresa di assicurazione rivolta all'autorità competente dello Stato membro di origine e con l'assenso di detta autorità, gli importi recuperabili dalle società veicolo di cui all'articolo 46 della direttiva 2005/68/CE possono essere dedotti quali riassicurazione;

⎢2005/68/CE articolo 60, paragrafo 9, lettera b)

b) secondo risultato:

per i contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi, il numero che corrisponde ad un'aliquota dello 0,3 % di tali capitali presi a carico dall'impresa di assicurazione è moltiplicato per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'importo dei capitali sotto rischio che rimangono a carico dell'impresa, dopo aver detratto le cessioni e le retrocessioni in riassicurazione, e l'importo dei capitali sotto rischio, senza detrazione della riassicurazione; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50%. Su richiesta, basata su prove documentate, da parte dell'impresa di assicurazione rivolta all'autorità competente dello Stato membro di origine e con l'assenso di detta autorità, gli importi recuperabili dalle società veicolo di cui all'articolo 46 della direttiva 2005/68/CE possono essere dedotti quali riassicurazione.

⎢ 2002/83/CE

Per le assicurazioni temporanee in caso di decesso, aventi una durata massima di tre anni, l'aliquota è pari allo 0,1%; per quelle di durata superiore a tre anni ma inferiore o pari a cinque anni, tale aliquota è pari allo 0,15%.

3. Per le assicurazioni complementari di cui all'articolo 2, punto 1, lettera c), il margine di solvibilità richiesto è uguale al margine di solvibilità richiesto per le imprese di assicurazione di cui all'articolo 16 bis della direttiva 73/239/CEE; non si applica l'articolo 17 di detta direttiva.

4. Per le assicurazioni malattia a lungo termine, non rescindibili, di cui all'articolo 2, punto 1, lettera d), il margine di solvibilità richiesto è uguale a:

a) un'aliquota del 4% delle riserve matematiche, calcolata a norma del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, più

b) il margine di solvibilità richiesto per le imprese di assicurazione stabilito nell'articolo 16 bis della direttiva 73/239/CEE; non si applica l'articolo 17 di detta direttiva. Tuttavia, la condizione di cui al suddetto articolo 16 bis, paragrafo 6, lettera b), di detta direttiva, concernente la costituzione di una riserva di senescenza, può essere sostituita dal requisito dell'assicurazione di gruppo.

5. Per le operazioni di capitalizzazione di cui all'articolo 2, punto 2, lettera b), il margine di solvibilità richiesto è pari ad un'aliquota del 4% delle riserve matematiche calcolata a norma del paragrafo 2, lettera a) del presente articolo.

6. Per le operazioni tontinarie di cui all'articolo 2, punto 2, lettera a), il margine di solvibilità richiesto è pari ad un'aliquota dell'1% dei fondi delle associazioni.

7. Per le assicurazioni connesse con fondi d'investimento, di cui all'articolo 2, punto 1, lettere a) e b), e per le operazioni di cui all'articolo 2, punto 2, lettere c), d) ed e), il margine di solvibilità richiesto è pari alla somma delle voci seguenti:

a) un'aliquota del 4% delle riserve tecniche, calcolata secondo le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, nella misura in cui l'impresa di assicurazione assuma un rischio d'investimento;

b) un'aliquota dell'1% delle riserve tecniche, calcolata a norma del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, nella misura in cui l'impresa non assuma rischi d'investimento, ma lo stanziamento destinato a coprire le spese di gestione sia fissato per un periodo superiore a cinque anni;

c) un'aliquota del 25% delle spese nette di amministrazione dell'ultimo esercizio finanziario pertinenti all'attività in questione, nella misura in cui l'impresa non assuma rischi d'investimento e lo stanziamento destinato a coprire le spese di gestione non sia fissato per un periodo superiore a cinque anni;

d) un'aliquota dello 0,3% dei capitali sotto rischio, calcolata a norma del paragrafo 2, lettera b), del presente articolo, nella misura in cui l'impresa di assicurazione copra un rischio di mortalità.

⎢2005/68/CE articolo 60, paragrafo 10

Articolo 28 bis

Margine di solvibilità delle imprese di assicurazione esercenti attività riassicurative

1. Ciascuno Stato membro applica alle imprese di assicurazione aventi la sede sul suo territorio, limitatamente alle accettazioni in riassicurazione, gli articoli da 35 a 39 della direttiva 2005/68/CE, ove ricorra una delle seguenti condizioni:

a) i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 % del premio totale;

b) i premi di riassicurazione raccolti superano 50000000 di EUR;

c) le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione superano il 10% delle riserve tecniche totali.

2. Ciascuno Stato membro può decidere di applicare alle imprese di assicurazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo aventi la sede sul suo territorio, limitatamente alle accettazioni in riassicurazione, l'articolo 34 della direttiva 2005/68/CE, ove ricorra una delle condizioni di cui al suddetto paragrafo 1.

In questo caso, lo Stato membro interessato esige che tutti gli attivi impiegati dall'impresa di assicurazione a garanzia delle riserve tecniche corrispondenti alle accettazioni in riassicurazione siano delimitati, gestiti e organizzati separatamente dalle attività di assicurazione diretta dell'impresa di assicurazione, senza possibilità di trasferimento. In tal caso e unicamente per quanto concerne le attività di accettazione in riassicurazione, le imprese di assicurazione non sono soggette agli articoli da 22 a 26.

Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti verifichino la separazione contemplata al secondo comma.

⎢ 2002/83/CE

Articolo 29

Fondo di garanzia

1. Un terzo del margine di solvibilità richiesto di cui all'articolo 28 costituisce il fondo di garanzia. Esso è costituito dagli elementi di cui all'articolo 27, paragrafi 2 e 3 e, previo accordo delle autorità competenti dello Stato membro di origine, paragrafo 4, lettera c).

⎢2002/13/CE articolo 1, paragrafo 4

1. Un terzo del margine di solvibilità richiesto di cui all'articolo 16 bis costituisce il fondo di garanzia. Esso è costituito dagli elementi di cui all'articolo 16, paragrafi 2 e 3 e, previo accordo delle autorità competenti dello Stato membro di origine, paragrafo 4, lettera c).

⎢ 2002/83/CE

2. Il fondo di garanzia non può essere inferiore a 3 milioni di EUR.

⎢2002/13/CE articolo 1, paragrafo 4

2. Il fondo di garanzia non può essere inferiore a 2 milioni di EUR. Se sono coperti i rischi o una parte dei rischi compresi in uno dei rami da 10 a 15 classificati al punto A dell'allegato, il fondo di garanzia è di 3 milioni di EUR.

Ogni Stato membro può prevedere la riduzione di un quarto del fondo di garanzia minimo per le mutue e le società a forma mutualistica.

⎢ 2002/83/CE

Ogni Stato membro può prevedere la riduzione di un quarto del fondo di garanzia minimo per le mutue, le società a forma mutualistica e le società a forma di tontina.

⎢2005/68/CE articolo 57, paragrafo 6

Articolo 17 ter

1. Ogni Stato membro dispone che un'impresa di assicurazione la cui sede è situata sul suo territorio e che svolge attività di riassicurazione costituisca, rispetto a tutte le proprie attività, un fondo minimo di garanzia conformemente all'articolo 40 della direttiva 2005/68/CE, ove ricorra una delle seguenti condizioni:

a) i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 % del suo premio totale;

b) i premi di riassicurazione raccolti superano 50000000 di EUR;

c) le riserve tecniche relative alle sue accettazioni in riassicurazione superano il 10% delle sue riserve tecniche totali.

2. Ciascuno Stato membro può decidere di applicare alle imprese di assicurazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo aventi la sede sul suo territorio, con riguardo alle accettazioni in riassicurazione, l'articolo 34 della direttiva 2005/68/CE, ove ricorra una delle condizioni di cui al suddetto paragrafo 1.

In tal caso, lo Stato membro interessato dispone che tutti gli attivi utilizzati dall'impresa di assicurazione per coprire le riserve tecniche corrispondenti alle proprie accettazioni in riassicurazione siano del tutto sicuri, vengano gestiti e organizzati separatamente dalle attività di assicurazione diretta delle imprese di assicurazione, senza nessuna possibilità di trasferimenti. In questo caso e soltanto per quanto riguarda le attività di accettazione in riassicurazione, le imprese di assicurazione non sono soggette agli articoli 20, 21 e 22 della direttiva 92/49/CEE[71] e all'allegato I della direttiva 88/357/CEE.

Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti verifichino la separazione contemplata al secondo comma.

3. Qualora la Commissione decida, conformemente all'articolo 56, lettera c), della direttiva 2005/68/CE di aumentare gli importi utilizzati per il calcolo del margine di solvibilità richiesto previsto dagli articoli 37, paragrafi 3 e 4, della direttiva suddetta, ogni Stato membro applica alle imprese di assicurazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo le disposizioni degli articoli da 35 a 39 di detta direttiva per quanto riguarda le attività di accettazione in riassicurazione.

⎢ 2002/83/CE

Articolo 30

Riesame dell'importo del fondo di garanzia

1. Gli importi in euro stabiliti nell'articolo 29, paragrafo 2, sono riesaminati annualmente, e per la prima volta il 20 settembre 2003, per tenere conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo per l'insieme degli Stati membri pubblicato da Eurostat.

⎢2002/13/CE articolo 1, paragrafo 5

1. Gli importi in euro stabiliti nell'articolo 16 bis, paragrafi 3 e 4 e nell'articolo 17, paragrafo 2, sono riesaminati annualmente, e per la prima volta (il 20 settembre 2003), per tenere conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo per l'insieme degli Stati membri pubblicato da Eurostat.

⎢ 2002/83/CE

Gli importi sono adeguati automaticamente aumentando l'importo di base in euro della variazione percentuale di detto indice nel periodo tra il 20 marzo 2002 e la data di revisione e arrotondandolo ad un multiplo di 100 000 EUR.

⎢2002/13/CE articolo 1, paragrafo 5

Gli importi sono adeguati automaticamente maggiorando l'importo di base in euro della variazione percentuale dell'indice nel periodo tra l'entrata in vigore della presente direttiva e la data di revisione e arrotondandolo a un multiplo di 100 000 EUR.

⎢ 2002/83/CE

Se la variazione percentuale rispetto all'ultimo adeguamento è inferiore al 5%, non si opera alcun adeguamento.

⎢2002/13/CE articolo 1, paragrafo 5

Se la variazione percentuale rispetto all'ultimo adeguamento è inferiore al 5%, non si opera alcun adeguamento.

2. La Commissione informa ogni anno il Parlamento europeo e il Consiglio dell'esito del riesame degli importi e dell'eventuale adeguamento di cui al paragrafo 1.

⎢ 2002/83/CE

2. La Commissione informa ogni anno il Parlamento europeo e il Consiglio dell'esito del riesame degli importi e dell'eventuale adeguamento di cui al paragrafo 1.

⎢ 2002/83/CE

Articolo 31

Attivi non utilizzati a copertura delle riserve tecniche

1. Gli Stati membri non fissano alcuna norma riguardante la scelta degli attivi che superano quelli previsti a copertura delle riserve tecniche considerate all'articolo 20.

⎢92/49/CEE articolo 26

1. Gli Stati membri non fissano alcuna norma riguardante la scelta degli attivi che superano quelli previsti a copertura delle riserve tecniche considerate all'articolo 15.

⎢ 2002/83/CE

2. Fatti salvi l'articolo 20, paragrafo 3, l'articolo 37, paragrafi 1, 2, 3 e 5, e l'articolo 39, paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri non restringono la libera disponibilità degli attivi mobiliari o immobiliari facenti parte del patrimonio delle imprese di assicurazione autorizzate.

⎢92/49/CEE articolo 26

2. Fatti salvi l'articolo 15, paragrafo 2, l'articolo 20, paragrafi 1, 2, 3 e 5, e l'articolo 22, paragrafo 1, ultimo comma, gli Stati membri non restringono la libera disponibilità degli attivi mobiliari o immobiliari facenti parte del patrimonio delle imprese di assicurazione autorizzate.

3. Queste disposizioni non ostano alle misure che gli Stati membri, pur salvaguardando gli interessi degli assicurati, sono abilitati a prendere in quanto proprietari o soci delle imprese in questione.

⎢ 2002/83/CE

3. I paragrafi 1 e 2 non ostano all'adozione delle misure che gli Stati membri, pur salvaguardando gli interessi degli assicurati, sono abilitati a prendere in quanto proprietari o soci di imprese di assicurazione.

⎢2002/83/CE (adattato)

CAPO 5 VII - IMPRESE DI ASSICURAZIONE √ E DI RIASSICURAZIONE∏ IN DIFFICOLTÀ O IN SITUAZIONE IRREGOLARE

⎢2002/83/CE articolo 37 (adattato)

Imprese di assicurazione in difficoltà

ò nuovo

Articolo 13 4 Individuazione e notifica di un deterioramento delle condizioni finanziarie da parte dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione mettono in atto procedure per individuare un eventuale deterioramento delle condizioni finanziarie e notificano alle autorità di vigilanza tale deterioramento quando si verifichi.

⎢2002/83/CE articolo 37 (adattato)

ð nuovo

√Articolo 135 Mancato rispetto delle riserve tecniche ∏

Qualora un'impresa di assicurazione √ o di riassicurazione ∏ non si conformi alle disposizioni dell'articolo 20 del capo VI, sezione 2 l'autorità competente √ le autorità di vigilanza ∏ dello Stato membro di origine dell'impresa può possono vietare la libera disponibilità degli attivi delle attività dopo aver informato della propria intenzione le autorità competenti √ di vigilanza ∏ degli Stati membri dell'impegno √ ospitanti ∏ . ?Le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine designano le attività oggetto di tali misure. ⎪

ò nuovo

Articolo 13 6 Mancato rispetto del requisito patrimoniale di solvibilità

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione informano l'autorità di vigilanza non appena rilevano che il requisito patrimoniale di solvibilità non è più rispettato o quando vi è il rischio che non venga rispettato nei successivi tre mesi.

2. Entro due mesi dal rilevamento della mancata osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata presenta un piano di risanamento realistico a fini di approvazione da parte dell'autorità di vigilanza.

3. L'autorità di vigilanza impone all'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata di adottare i provvedimenti necessari per ristabilire, entro sei mesi dal rilevamento della mancata osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità, il livello di fondi propri ammissibili tale da coprire il requisito patrimoniale di solvibilità o per ridurre il suo profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità.

Se opportuno, l'autorità di vigilanza può estendere tale periodo di tre mesi.

⎢2005/68/CE articolo 42 (adattato)

?nuovo

2. Al fine di ristabilire la situazione finanziaria di un'impresa di riassicurazione il cui margine di solvibilità sia sceso sotto il minimo prescritto agli articoli 37, 38 e 39, l'autorità competente dello Stato membro di origine esige un piano di risanamento che deve essere sottoposto alla sua approvazione.

4. In casi eccezionali, se ritiene che la situazione finanziaria dell'impresa di riassicurazione √ interessata ∏ stia per degradarsi ulteriormente, l'autorità competente √ di vigilanza ∏ può anche limitarne o vietarne la libera disponibilità degli attivi delle attività √ di tale impresa ∏ . Essa √ Tale autorità di vigilanza ∏ informa di tutte le misure che ha adottato le autorità √ di vigilanza ∏ degli altri Stati membri √ ospitanti. ∏ sul cui territorio l'impresa di riassicurazione svolge la propria attività. e quelle, √ Tali autorità, ∏ su sua richiesta √ dell'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine ∏ , adottano le medesime misure. ?L'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine designa le attività oggetto di tali misure. ⎪

3. Se il margine di solvibilità scende al di sotto del fondo di garanzia di cui all'articolo 40, l'autorità competente dello Stato membro di origine esige che l'impresa di riassicurazione sottoponga alla sua approvazione un piano di finanziamento a breve termine.

ò nuovo

Articolo 13 7 Mancato rispetto del requisito patrimoniale minimo

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione informano l'autorità di vigilanza non appena rilevano che il requisito patrimoniale minimo non è più rispettato o quando vi è il rischio che non venga rispettato nei successivi tre mesi.

2. Entro un mese dal rilevamento della mancata osservanza del requisito patrimoniale minimo, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata presenta, a fini di approvazione da parte dell'autorità di vigilanza, un piano di finanziamento realistico a breve termine per riportare, entro tre mesi da tale rilevamento, i fondi propri di base ammissibili almeno al livello del requisito patrimoniale minimo o per ridurre il suo profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale minimo.

⎢2002/83/CE articolo 37 (adattato)

?nuovo

3. Essa √ L'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine ∏ può inoltre restringere o vietare la libera disponibilità degli attivi delle attività dell'impresa di assicurazione Ö o di riassicurazione Õ . Essa ne informa le autorità √ di vigilanza ∏ degli Stati membri √ ospitanti. ∏ sul cui territorio l'impresa di assicurazione esercita un'attività, le quali, √ Tali autorità, ∏ a sua richiesta √ dell'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine ∏ , adottano le stesse disposizioni misure . ?L'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine designa le attività oggetto di tali misure. ⎪

⎢2002/83/CE articolo 37 (adattato)

ð nuovo

√Articolo 138 Divieto della libera disponibilità delle attività situate nel territorio di uno Stato membro∏

Ogni √ Gli ∏ Statio membrio adottano le misure necessarie per poter vietare in conformità della propria legislazione nazionale la libera disponibilità degli attivi delle attività situatei sul suo √ loro ∏ territorio, su richiesta, nei casi previsti agli articoli 135, 136, 137, 142, paragrafo 2 ð e 240, paragrafo 1, ï ai paragrafi 1, 2 e 3, dello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione, il quale deve precisare gli attivi Ö le attività Õ che debbono formare oggetto di tali misure.

⎢2002/83/CE articolo 37 (adattato)

√Articolo 139 Poteri di vigilanza in caso di deterioramento delle condizioni finanziari ∏

⎢2002/83/CE articolo 37

4. Nei casi previsti ai paragrafi 1, 2 e 3, le autorità competenti possono prendere inoltre tutte le misure atte a salvaguardare gli interessi degli assicurati.

∫nuovo

Fatti salvi gli articoli 136 e 137, se la solvibilità dell'impresa continua a deteriorarsi, le autorità di vigilanza hanno il potere di adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare gli interessi dei contraenti in caso di contratti di assicurazione o il rispetto delle obbligazioni derivanti da contratti di riassicurazione.

Tali misure riflettono il livello e la durata del deterioramento della solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata.

⎢ 2002/83/EC articolo 38 e 2005/68/CE articolo 43

?nuovo

Articolo 1 40

Piano di risanamento ð e piano di finanziamento ï

1. Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano richiedere alle imprese di assicurazione la presentazione di un piano di risanamento finanziario, qualora dette autorità ritengano che i diritti degli assicurati siano a rischio.

Tale piano deve come minimo comprendere indicazioni particolareggiate o una documentazione sugli elementi seguenti per i tre esercizi successivi:

ò new

1. Il piano di risanamento di cui all'articolo 136, paragrafo 2 e il piano di finanziamento di cui all'articolo 137, paragrafo 2 includono quanto meno le indicazioni o giustificazioni riguardanti quanto segue:

⎢ 2002/83/CE articolo 38, 2002/13/CE articolo 1, punto 7 e 2005/68/CE articolo 43

a) le previsioni relative alle spese di gestione, in particolare le spese generali correnti e le provvigioni;

⎢2002/83/CE articolo 38

b) un piano che esponga dettagliatamente le previsioni di entrata e di spesa, sia per le operazioni dirette e per le operazioni di riassicurazione attiva sia per le operazioni di riassicurazione passiva;

⎢ 2002/83/CE articolo 38, 2002/13/CE articolo 1, punto 7 e 2005/68/CE articolo (adattato)

?nuovo

c) la Ö prevista Õ situazione probabile di tesoreria;

d) le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura degli impegni e del margine di solvibilità richiesto ? delle riserve tecniche, del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo⎪ .;

⎢ 2002/83/CE articolo 38, 2002/13/CE articolo 1, punto 7 e 2005/68/CE articolo 43, paragrafo 2, lettera e)

e) la politica di riassicurazione nel suo complesso.

⎢2005/68/CE articolo 60, punto 11)

4. Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possono diminuire il coefficiente di riduzione, basato sulla riassicurazione, del margine di solvibilità determinato a norma dell'articolo 28, qualora:

a) il contenuto o la qualità dei contratti di riassicurazione abbia effettivamente subito modifiche sensibili rispetto all'ultimo esercizio;

b) i contratti di riassicurazione non prevedano alcun trasferimento del rischio o prevedano un trasferimento limitato.

⎢ 2002/83/CE articolo 38 e 2005/68/CE articolo 43

2. Qualora i diritti degli assicurati siano a rischio, a seguito del deterioramento della posizione finanziaria dell'impresa, gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano imporre alle imprese di assicurazione la costituzione di un margine di solvibilità più elevato, al fine di garantire che l'impresa di assicurazione sia in grado di soddisfare i requisiti di solvibilità nel breve periodo. Il livello di tale margine di solvibilità più elevato è determinato sulla base di un'analisi del piano di risanamento finanziario di cui al paragrafo 1.

⎢ 2002/83/CE articolo 38, 2002/13/CE articolo 1, punto 7 e 2005/68/CE articolo 43 (adattato)

?nuovo

32. Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti √ di vigilanza ∏ possano rivedere al ribasso il valore di tutti gli elementi ? dei fondi propri ammessi a copertura del⎪ che possono rientrare nella composizione del margine di solvibilità disponibile ? requisito patrimoniale di solvibilità ⎪ , in particolare se vi è stato un cambiamento sensibile del valore di mercato di questi elementi dalla fine dell'ultimo esercizio finanziario.

⎢2002/83/CE articolo 38

4. Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano diminuire il coefficiente di riduzione, basato sulla riassicurazione, del margine di solvibilità determinato a norma dell'articolo 28 qualora:

⎢ 2002/83/CE articolo 38 e 2005/68/CE articolo 57, paragrafo 7

a) il contenuto o la qualità dei contratti di riassicurazione abbia effettivamente subito modifiche sensibili rispetto all'ultimo esercizio;

⎢2005/68/CE articolo 57, paragrafo 7

b) i contratti di riassicurazione non prevedano alcun trasferimento del rischio o prevedano un trasferimento limitato.

⎢2005/68/CE articolo 43 (adattato)

?nuovo

63. Le autorità competenti √ di vigilanza ∏ , ove abbiano chiesto un piano di risanamento finanziario ? di cui all'articolo 136, paragrafo 2 o un piano di finanziamento di cui all'articolo 137, paragrafo 2⎪ a norma del paragrafo 1, si astengono dal rilasciare un attestato conformemente all'articolo 39 18, fintanto che ritengano che √ i diritti dei contraenti o ∏ gli impegni √ contrattuali ∏ dell'impresa derivanti dai contratti di riassicurazione siano a rischio ai sensi del suddetto paragrafo 1.

∫nuovo

Articolo 14 1 Misure di esecuzione

La Commissione può adottare misure di esecuzione che fissano ulteriori specifiche per quanto riguarda il piano di risanamento di cui all'articolo 136, paragrafo 2 e il piano di finanziamento di cui all'articolo 137, paragrafo 2.

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 304, paragrafo 3.

⎢73/239/CEE

Articolo 21

1. Ciascuno Stato membro consente alle imprese autorizzate di trasferire tutto o parte del loro portafoglio di contratti se il cessionario possiede, tenuto conto del trasferimento, il margine di solvibilità necessario.

Le autorità di controllo interessate si consultano prima di autorizzare il trasferimento.

2. Una volta ammesso dall'autorità di controllo competente, il trasferimento diventa opponibile di pieno diritto agli assicurati interessati.

⎢2002/83/CE articolo 39 (adattato)

?nuovo

Articolo 142

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione accordata all'impresa di assicurazione dall'Le autorità competente √ di vigilanza ∏ dello Stato membro di origine ? revocano ⎪ può essere revocata da questa autorità √ un'autorizzazione concessa ad un'impresa di assicurazione o di riassicurazione nei casi seguenti ∏ quando l'impresa:

⎢ 2002/83/CE articolo 39, 92/49/CEE articolo 14 e 2005/68/CE articolo 44 (adattato)

a) Ö l'impresa interessata Õ non fa uso dell'autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di esercitare la propria attività per un periodo superiore a sei mesi, a meno che lo Stato membro interessato non preveda in tali casi la decadenza dell'autorizzazione;

b) Ö l'impresa interessata Õ non soddisfa più le condizioni di accesso √ per l'autorizzazione ∏ ;

∫nuovo

c) l'impresa interessata non rispetta il requisito patrimoniale minimo e le autorità di vigilanza ritengono che il piano di finanziamento presentato sia manifestamente inadeguato o l'impresa interessata non rispetta il piano approvato entro tre mesi dal rilevamento della mancata osservanza del requisito patrimoniale minimo.

⎢2002/83/CE articolo 39

c) non ha potuto realizzare, entro i termini stabiliti, le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento di cui all'articolo 37;

⎢ 2002/83/CE articolo 39, 92/49/CEE articolo 14 e 2005/68/CE articolo 44 (adattato)

d) √l'impresa interessata ∏ manca gravemente agli obblighi che le incombono in virtù della normativa ad essa applicabile.

⎢92/49/CEE articolo 14 (adattato)

2. L'autorità di controllo √ vigilanza ∏ dello Stato membro di origine informa della revoca o della decadenza dell'autorizzazione le autorità competenti √ di vigilanza ∏ degli altri Stati membri, le quali devono prendere opportune misure onde impedire all'impresa interessata √ di assicurazione o di riassicurazione ∏ di dare inizio a nuove operazioni sul loro territorio, in regime di libero stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi.

L'autorità √ di vigilanza dello Stato membro di origine ∏ prende e inoltre, con il concorso delle autorità in questione, ogni misura atta a salvaguardare gli interessi degli assicurati, e in particolare restringe la libera disponibilità degli attivi delle attività dell'impresa √ di assicurazione ∏ , in applicazione dell'articolo 138 20, paragrafo 1, paragrafo 2, secondo comma o paragrafo 3, secondo comma.

23. Qualsiasi decisione di revoca dell'autorizzazione deve essere motivata in modo preciso e notificata all'impresa √ di assicurazione o di riassicurazione ∏ interessata.

⎢2002/83/CE articolo 40 (adattato)

CAPO VIIITITOLO IV -DISPOSIZIONI SULLA LIBERTÀ DI STABILIMENTO E DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI

√ SEZIONE 1 – STABILIMENTO DI IMPRESE DI ASSICURAZIONE ∏

ARTICOLO 14 3 Condizioni per lo stabilimento di una succursale

1. √Gli Stati membri garantiscono che ∏ oOgni impresa di assicurazione che intenda stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro ne diadà notifica all'autorità competente √ di vigilanza ∏ dello Stato membro di origine.

⎢88/357/CEE articolo 3 (adattato)

Ai fini dell'applicazione della prima direttiva e della presente direttiva Èè assimilata ad un'agenzia o ad una succursale qualsiasi presenza permanente di un'impresa nel territorio di uno Stato membro, anche se questa presenza non ha assunto la forma di una succursale o agenzia, ma si esercita per mezzo di un semplice ufficio gestito dal personale proprio dell'impresa o da una persona indipendente ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'impresa come farebbe un'agenzia.

⎢92/49/CEE articolo 32

2. Gli Stati membri prescrivono che l'impresa di assicurazione che intenda stabilire una succursale in un altro Stato membro alleghi alla notifica prevista al paragrafo 1 le informazioni seguenti:

⎢ 2002/83/CE articolo 40 e 92/49/CEE articolo 32

?nuovo

a) il nome dello Stato membro nel cui territorio intende stabilire una succursale;

b) un programma di attività nel quale siano in particolare indicati ð quanto meno ï il tipo di operazioni che si intendono effettuare e la struttura organizzativa della succursale;

⎢2002/83/CE articolo 40 (adattato)

dc) il nominativo del mandatario generale della succursale √ di una persona che sia ∏ , il quale deve essere dotatao di poteri sufficienti ad impegnare l'impresa di assicurazione nei confronti dei terzi e a rappresentarla dinanzi alle autorità ed agli organi giurisdizionali dello Stato membro della succursale. √ l'impresa di assicurazione o, ∏ pPer quanto riguarda i Lloyd's, in caso di controversie nello Stato della succursale in relazione a impegni sottoscritti, non devono risultarne per gli assicurati difficoltà maggiori di quelle che incontrerebbero in caso di controversie analoghe sorte con imprese di tipo classico. A tal fine, le competenze del mandatario generale devono in particolare includere il potere della rappresentanza passiva in giudizio in tale qualità, con effetto nei confronti de i sottoscrittori interessati dei Lloyd's √ e a rappresentarla o a rappresentarli anche dinanzi alle autorità e agli organi giurisdizionali dello Stato membro ospitante (nel seguito denominata "mandatario generale"); ∏

⎢ 2002/83/CE articolo 40 e 92/49/CEE articolo 32 (adattato)

?nuovo

cd) l'indirizzo nello Stato membro della succursale √ ospitante ∏ ove possono esserle richiesti e rilasciati i documenti, fermo restando che detto indirizzo è lo stesso al quale sono indirizzate ð comprese ï tutte le comunicazioni destinate al mandatario generale;

⎢92/49/CEE articolo 32 (adattato)

il nominativo del mandatario generale della succursale, che deve essere dotato di poteri sufficienti ad impegnare l'impresa nei confronti dei terzi e a rappresentarla dinanzi alle autorità ed agli organi giurisdizionali dello Stato membro della succursale. pPer quanto riguarda i Lloyd's, in caso di controversie nello Stato della succursale √ membro ospitante ∏ in relazione a impegni sottoscritti, non devono risultarne per gli assicurati difficoltà maggiori di quelle che incontrerebbero in caso di controversie analoghe sorte con imprese di tipo classico. A tal fine, le competenze del mandatario generale devono in particolare includere il potere della rappresentanza passiva in giudizio in tale qualità, con effetto nei confronti dei sottoscrittori interessati dei Lloyd's.

3. Qualora un'l'impresa √ di assicurazione non vita ∏ intenda coprire tramite la succursale i rischi classificati nel ramo n. 10 del punto A dell'allegato I, esclusa la responsabilità del vettore, essa deve presentare una dichiarazione secondo cui è divenuta membro dell'ufficio nazionale e del fondo nazionale di garanzia dello Stato membro della succursale √ ospitante ∏ .

⎢92/49/CEE articolo 32 (adattato)

64. In caso di modifica del contenuto di una delle informazioni notificate in conformità del paragrafo 2, lettera b), c) o d), l'impresa di assicurazione notifica per iscritto la modifica in questione alle competenti autorità √ di vigilanza ∏ dello Stato membro di origine e dello Stato membro della √ in cui è situata tale ∏ succursale almeno un mese prima di procedere al cambiamento, affinché l'autorità competente √ di vigilanza ∏ dello Stato membro di origine e l'autorità competente √ di vigilanza ∏ dello Stato membro della √ in cui è situata tale ∏ succursale possano pronunciarsi per svolgere i rispettivi ruoli ai sensi dei paragrafi 3 e 4 Ö dell'articolo 144, paragrafi 1, 2 e 3, comma 1 Õ .

⎢2002/83/CE articolo 40

Articolo 144 Comunicazione delle informazioni

⎢ 92/49/CEE articolo 32 e 2002/83/CE articolo 40 (adattato)

ð nuovo

3.1 L'autorità competente √ di vigilanza ∏ dello Stato membro di origine, sempreché non abbia motivo di dubitare, con riferimento al progetto in questione, dell'adeguatezza delle strutture amministrative, ð del sistema di governance o ï della situazione finanziaria dell'impresa di assicurazione, o dell'onorabilità e della qualifica o dell'esperienza professionale dei dirigenti responsabili e del mandatario generale, entro tre mesi a decorrere dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 2 all'articolo 143, paragrafo 2 comunica dette informazioni all'autorità competente √ di vigilanza ∏ dello Stato membro della succursale √ ospitante ∏ e ne informa l'impresa √ di assicurazione ∏ interessata.

L'autorità competente √ di vigilanza ∏ dello Stato membro di origine attesta altresì che l'impresa di assicurazione dispone del margine minimo di solvibilità ? copre il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo ⎪ calcolatio conformemente agli articoli 16 e 17 ð 100 e 127 ï .

2. Qualora l'autorità competente √ di vigilanza ∏ dello Stato membro di origine rifiuti di comunicare le informazioni di cui all'articolo 143, paragrafo 2 all'autorità competente √ di vigilanza ∏ dello Stato membro della succursale √ ospitante ∏, essa comunica le ragioni di tale rifiuto all'impresa di assicurazione interessata entro i tre mesi successivi al ricevimento di tutte le informazioni.

Il rifiuto o la mancata risposta può essere oggetto di ricorso giurisdizionale nello Stato membro di origine.

43. Prima che la succursale dell'impresa di assicurazione inizi le proprie attività, l'autorità competente √ di vigilanza ∏ dello Stato membro della succursale √ ospitante ∏ dispone, √ laddove applicabile, ∏ di un periodo di due mesi a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 31 per indicare all'autorità competente √ di vigilanza ∏ dello Stato membro di origine, se del caso, le condizioni alle quali, per motivi d'interesse generale, tali attività devono essere esercitate nello Stato membro della succursale √ ospitante ∏ . ?L'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine comunica tali informazioni all'impresa di assicurazione interessata. ⎪

⎢ 2002/83/CE articolo 40 e 92/49/CEE articolo 32 (adattato)

5. √ L'impresa di assicurazione può istituire la succursale ed iniziare l'attività ∏ La succursale può stabilirsi ed iniziare l'attività dal momento in cui riceve una comunicazione dall'autorità competente √ di vigilanza ∏ dello Stato membro della succursale √ di origine ha ricevuto tale comunicazione ∏ o, in caso di silenzio da parte di tale autorità √ qualora non venga ricevuta alcuna comunicazione ∏ , dalla scadenza del termine di cui al primo commaal paragrafo 4.

⎢ 2002/83/CE articolo 41 e 92/49/CEE articolo 34 (adattato)

SEZIONE 2 - LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI: √ DA PARTE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE ∏

√ SOTTOSEZIONE 1 – DISPOSIZIONI GENERALI ∏

Articolo 145 Nnotifica preventiva allo Stato membro di origine

L'impresa √ di assicurazione ∏ che intenda svolgere per la prima volta in uno o più Stati membri le proprie attività in regime di libera prestazione di servizi è tenuta ad informarne √ a notificarlo ∏ preventivamente allele autorità competenti √ di vigilanza ∏ dello Stato membro di origine, precisando la natura dei rischi √ o degli impegni ∏ che si propone di coprire.

⎢ 2002/83/CE articolo 42 e 92/49/CEE articolo 35 (adattato)

?nuovo

Articolo 146 Libera prestazione di servizi: Nnotifica da parte dello Stato membro di origine

1. Le autorità competenti √ di vigilanza ∏ dello Stato membro di origine comunicano √ quanto segue ∏ , entro un mese a decorrere dalla notifica prevista all'articolo 145 41, allo o agli Stati membri nel cui territorio l'impresa di assicurazione intende svolgere attività in regime di libera prestazione di servizi:

a) un attestato indicante che l'impresa di assicurazione dispone del minimo del margine di solvibilità, ? copre il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo ⎪ calcolatio in conformità agli articoli 28 e 29 ? 100 e 127 ï;

b) i rami √ di assicurazione ∏ che l'impresa di assicurazione è autorizzata ad esercitare;

c) la natura dei rischi √ o degli impegni ∏ che l'impresa di assicurazione si propone di coprire nello Stato membro della prestazione dei servizi √ ospitante ∏ .

Allo stesso tempo, esse √ le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine ∏ ne informano l'impresa di assicurazione interessata √ di tale comunicazione ∏ .

⎢ 92/49/CEE articolo 35 (adattato)

2. Gli Stati membriLo Stato membro nel cui territorio un'impresa √ di assicurazione non vita ∏ si propone di coprire in regime di prestazione di servizi i rischi classificati nel ramo n. 10 del punto A dell'allegato I della direttiva 73/239/CEE, esclusa la responsabilità del vettore, possonopuò esigere che l'impresa √ di assicurazione trasmetta quanto segue∏ :

a) comunichi il nominativo e l'indirizzo del rappresentante di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera h) 12 bis, paragrafo 4 della presente direttiva;

b) presenti una dichiarazione secondo cui l'impresa è divenuta membro dell'ufficio nazionale e del fondo nazionale di garanzia dello Stato membro in cui è effettuata la prestazione di servizi √ ospitante ∏ .

23. Quando l'autorità competente √ di vigilanza ∏ dello Stato membro di origine non trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 entro il termine √ ivi ∏ previsto, essa comunica entro lo stesso termine all'impresa √ di assicurazione ∏ i motivi del proprio rifiuto.

Il rifiuto √ o la mancata risposta ∏ deve poter essere oggetto di ricorso giurisdizionale nello Stato membro di origine.

34. L'impresa √ di assicurazione ∏ può iniziare la propria attività a decorrere dalla data certificata alla quale essa è stata informata della comunicazione di cui al paragrafo 1, primo comma.

⎢ 2002/83/CE articolo 43 e 92/49/CEE articolo 36 (adattato)

Articolo 14 7 Libera prestazione di servizi: Modifiche di attività √ della natura dei rischi o degli impegni ∏

Ogni modifica che l'impresa di assicurazione intende apportare alle indicazioni previste dall'articolo 145 41 è soggetta alla procedura prevista dagli articoli 145 41 e 146 42.

⎢90/618/CEE articolo 6 (adattato)

√ SOTTOSEZIONE 2 - RESPONSABILITÀ CIVILE RISULTANTE DALLA CIRCOLAZIONE DI AUTOVEICOLI ∏

Articolo 148 √ Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli ∏

1. Il presente articolo si applica Qquando un'impresa √ di assicurazione non vita ∏ , tramite uno stabilimento situatao in uno Stato membro, copre un rischio, diverso dalla responsabilità civile del vettore, classificato nel ramo 10 del punto A dell'allegato I della direttiva 73/239/CEE situato in un altro Stato membro,.

2. lLo Stato membro della prestazione di servizi √ ospitante ∏ esige che l' √ tale ∏ impresa entri a far parte e contribuisca al finanziamento del suo ufficio nazionale d'assicurazione e del suo fondo nazionale di garanzia.

2. Tuttavia per i rischi coperti in regime di prestazione di servizi l'impresa sarà tenuta soltanto ad effettuare un pagamento o a versare un √ Il ∏ contributo √ finanziario ∏ all'ufficio e al fondo dello Stato membro di prestazione di servizi, calcolato sulla stessa base utilizzata per le imprese che coprono √ di cui al paragrafo 1 viene versato soltanto per i ∏ rischi del ramo 10 diversi dalla responsabilità civile del vettore, √ di cui al punto A dell'allegato I, coperti in regime di prestazione di servizi. Tale contributo è calcolato sulla stessa base che per le imprese di assicurazione non vita che coprono tali rischi ∏ tramite uno stabilimento situato in detto Stato membro.,

√Il calcolo è fatto∏ con riferimento all'importo dei premi √ delle imprese di assicurazione ∏ per detto ramo nello stesso Stato membro √ ospitante ∏ o al numero di rischi in tale ramo coperti nello in tale Stato membro medesimo.

3. La presente direttiva non osta all'obbligo per un' √ Lo Stato membro ospitante può imporre alle ∏ impresea di assicurazione in regime di prestazione di servizi di rispettare le √ proprie ∏ norme dello Stato membro della prestazione di servizi, relative alla copertura di rischi aggravati, che si applichino alle imprese √ di assicurazione non vita ivi ∏ stabilite.

Articolo 149 √ Non discriminazione delle persone richiedenti un indennizzo ∏

4. Lo Stato membro della prestazione di servizi √ ospitante ∏ esige che l'impresa √ di assicurazione non vita ∏ garantisca che le persone che chiedono un indennizzo in seguito a sinistri verificatisi nel suo territorio non si trovino in una situazione meno favorevole per il fatto che l'impresa copre un rischio, diverso dalla responsabilità civile del vettore, del ramo 10 di cui al punto A dell'allegato I in regime di prestazione di servizi invece che tramite uno stabilimento √ una succursale ∏ in detto Stato membro.

Articolo 150 √ Rappresentante ∏

1. A tal fine √ Ai fini di cui all'articolo 149 ∏ , lo Stato membro della prestazione di servizi √ ospitante ∏ esige che l'impresa √ di assicurazione non vita ∏ nomini un rappresentante residente o stabilito nel proprio territorio incaricato di raccogliere tutte le informazioni necessarie in relazione alle richieste di indennizzo e dotato di poteri sufficienti per rappresentare l'impresa rispetto a persone che hanno subito un danno che può dar luogo ad una richiesta di indennizzo, anche per quanto riguarda il versamento di tali indennizzi, e per rappresentarla o, se necessario, per farla rappresentare dinanzi ai tribunali e alle autorità di detto Stato membro in relazione a detti indennizzi.

Parimenti, il rappresentante può essere chiamato a rappresentare l'impresa √ di assicurazione non vita ∏ dinanzi alle autorità competenti √ di vigilanza ∏ dello Stato √ membro ospitante ∏ della prestazione di servizi per quanto riguarda la verifica dell'esistenza e della validità della polizza di assicurazione sulla responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.

2. Lo Stato membro della prestazione di servizi √ ospitante ∏ non può esigere che la persona designata √ tale rappresentante ∏ svolga per conto dell'impresa √ di assicurazione non vita ∏ che l'ha nominata attività diverse da quelle indicate al paragrafo 1 secondo e terzo comma.

3. La nomina di tale rappresentante non costituisce di per sé apertura di succursale o di agenzia ai sensi dell'articolo 143 6, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 73/239/CEE e il rappresentante non costituisce uno stabilimento ai sensi dell'articolo 2, lettera c) della presente direttiva.

⎢2000/26/CE articolo 9 (adattato)

4. Se Ll'impresa di assicurazione non ha nominato un rappresentante √ può, previa approvazione dello Stato membro di origine, stabilire che ∏ , gli Stati membri possono approvare che il mandatario nominato ai sensi dell' √ di cui all'∏ articolo 4 della direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[72] assuma la funzione di rappresentante nominato ai sensi del √ di cui al ∏ paragrafo 1.

⎢ 2002/83/CE articolo 44 (adattato)

√ SEZIONE 3 – COMPETENZE DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE ∏

√ SOTTOSEZIONE 1 – ASSICURAZIONE ∏

ARTICOLO 15 1 Lingua

Le autorità competenti √ di vigilanza ∏ dello Stato membro √ ospitante ∏ della succursale o dello Stato membro della prestazione di servizi possono esigere che le informazioni che esse sono autorizzate a chiedere, conformemente alla presente direttiva, per quanto riguarda l'attività delle imprese di assicurazione operanti nel territorio di detto Stato membro siano loro fornite nella o nelle lingue ufficiali di detto Stato.

⎢92/49/CEE articolo 39 (adattato)

Articolo 152 √ Notifica e approvazione preventive ∏

2.1 Lo Stato membro √ ospitante ∏ della succursale o della prestazione dei servizi non adotta disposizioni che prevedano l'approvazione preventiva o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazioni, delle tariffe, √ o nel caso dell'assicurazione vita, delle basi tecniche, utilizzate in particolare per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, ∏ nonché dei formulari e degli altri stampati che l'impresa di assicurazione intende utilizzare nei propri rapporti con i contraenti.

2. Al fine di controllare l'osservanza delle disposizioni nazionali √ sui contratti di assicurazione ∏, esso √ lo Stato membro ospitante ∏ può esigere unicamente da ogni impresa √ di assicurazione ∏ che intenda effettuare sul suo territorio operazioni assicurative, in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione dei servizi, la comunicazione non sistematica di queste delle condizioni o di questi altri documenti che essa intende applicare, senza che tale prescrizione possa costituire per l'impresa √ di assicurazione ∏ una condizione preliminare per l'esercizio della sua attività.

3. Lo Stato membro √ ospitante ∏ della succursale o di prestazione dei servizi può mantenere in vigore o introdurre la notifica preventiva o l'approvazione delle maggiorazioni tariffarie proposte solo in quanto elemento di un sistema generale di controllo dei prezzi.

⎢2002/83/CE articolo 46 (adattato)

⎝1 2005/1/CE articolo 8, punto 1)

?nuovo

Articolo 153 Inosservanza delle disposizioni legislative di legge da parte di un'impresa di assicurazione

21. Se le autorità competenti √ di vigilanza ∏ di uno Stato membro constatano che un'impresa √ di assicurazione ∏ che ha una succursale od opera in regime di libera prestazione di servizi nel territorio di detto Stato √ membro ∏ non rispetta le norme di diritto dello stesso ad essa applicabili, esse invitano l'impresa di assicurazione interessata a porre fine a tale situazione irregolare.

32. Se l'impresa di assicurazione non ottempera all'invito, le autorità competenti √ di vigilanza ∏ dello Stato membro interessato informano le autorità competenti √ di vigilanza ∏ dello Stato membro di origine.

Queste √ Le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine ∏ prendono senza indugio tutte le misure appropriate affinché l'impresa √ di assicurazione ∏ interessata ponga fine a tale situazione irregolare.

La natura delle misure viene comunicata alLe autorità competenti √ di vigilanza ∏ dello Stato membro interessato √ di origine comunicano alle autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante le misure adottate ∏.

43. Se, nonostante le misure prese dallo Stato membro di origine — o per l'insufficienza di tali misure o in mancanza delle misure stesse nello Stato interessato —, l'impresa di assicurazione persiste nel violare le norme di legge vigenti nello Stato membro interessato √ ospitante, o per l'insufficienza di tali misure ∏, quest'ultimo √ le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante ∏, dopo averne informato le autorità competenti √ di vigilanza ∏ dello Stato membro di origine, può √ possono ∏ prendere le misure appropriate per evitare o reprimere nuove irregolarità e, se strettamente necessario, impedire anche l'ulteriore stipulazione di contratti di assicurazione da parte dell'impresa nel suo territorio √ dello Stato membro ospitante ∏.

Gli Stati membri provvedono affinché sia possibile effettuare sul loro territorio le notifiche alle imprese di assicurazione.

54. I paragrafi 21, 32 e 43 lasciano impregiudicato il potere degli Stati membri interessati di prendere, in caso di urgenza, misure appropriate per prevenire √ o reprimere ∏ le infrazioni irregolarità commesse sul loro territorio. Ciò √ Detto potere ∏ implica la possibilità di impedire ad un'impresa di assicurazione la stipulazione di nuovi contratti di assicurazione nel loro territorio.

65. I paragrafi 21, 32 e 43 non pregiudicano il potere degli Stati membri di sanzionare le infrazioni sul proprio territorio.

76. Qualora l'impresa di assicurazione che ha commesso l'infrazione abbia uno stabilimento √ una succursale ∏ o possieda beni nello Stato membro interessato, le autorità competenti √ di vigilanza ∏ di quest'ultimo √ detto Stato membro ∏ possono applicare, conformemente alla legislazione nazionale, le sanzioni amministrative √ nazionali ∏ previste per l'infrazione nei confronti di tale stabilimento √ succursale ∏ o di tali beni.

87. Le misure prese in applicazione dei paragrafi da 32 a 76 che comportino sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attività assicurativa devono essere debitamente motivate e notificate all'impresa di assicurazione interessata.

18. UnL'impresa di assicurazione che effettua operazioni in regime di libero stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi deve presentare alle autorità competenti √ di vigilanza ∏ dello Stato membro √ ospitante ∏ della succursale e/o dello Stato membro di prestazione di servizi ? su loro richiesta ⎪ tutti i documenti ad essa richiesti ai fini dell'applicazione del presente articolo dei paragrafi da 1 a 7, sempreché √ nella misura in cui ∏ tale obbligo incomba anche alle imprese di assicurazione con sede sociale in dettoi Statoi membroi.

9. √ Gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero e il tipo di casi in cui vi sia stato un rifiuto ai sensi degli articoli 144 e 146 e in cui siano state prese misure conformemente al paragrafo 4. ∏

Ogni due anni √ Sulla base di dette informazioni ∏ ⎝1 la Commissione informa il comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali ⎜ del numero e del tipo di casi in cui, in ogni Stato membro, ci sia stato un diniego di autorizzazione ai sensi dell'articolo 40 o dell'articolo 42, o in cui siano state prese misure conformemente al paragrafo 4 del presente articolo. Gli Stati membri cooperano con la Commissione fornendole i dati necessari alla stesura della relazione √ ogni due anni ∏.

⎢2002/83/CE articolo 47 (adattato)

Articolo 15 4 Pubblicità

La presente direttiva non osta a che le imprese di assicurazione con sede sociale in uno Stato membro facciano √ possono fare ∏ pubblicità ai servizi da loro offerti con tutti i mezzi di comunicazione disponibili nello Stato membro √ ospitante ∏ della succursale o della prestazione di servizi, purché rispettino le eventuali norme che disciplinano la forma e il contenuto di tale pubblicità stabilite per motivi di interesse generale.

⎢2002/83/CE articolo 50 (adattato)

Articolo 15 5 Imposte sui premi

1. Fatta salva un'ulteriore armonizzazione, ogni contratto di assicurazione è sottoposto esclusivamente alle imposte indirette e agli oneri parafiscali gravanti sui premi di assicurazione nello Stato membro in cui il rischio è localizzato √ o l'impegno coperto ∏ e,.

⎢92/49/CEE articolo 46 (adattato)

In deroga all'articolo 2, lettera d), primo trattino della direttiva 88/357/CEE, e aAi fini dell'applicazione del primo comma presente paragrafo, i beni mobili contenuti in un immobile situato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i beni in transito commerciale, costituiscono √ sono considerati ∏ un rischio situato in tale Stato membro, anche se l'immobile ed il suo contenuto non sono coperti dalla medesima polizza di assicurazione.

⎢2002/83/CE articolo 50 (adattato)

per quanto concerne la √ Nel caso della ∏ Spagna, √ un contratto di assicurazione è altresì soggetto ∏ ai gravami legalmente fissati a favore dell'organismo spagnolo «Consorcio de Compensación de Seguros» per il fabbisogno delle sue funzioni in materia di compensazione delle perdite risultanti da avvenimenti straordinari accaduti in questo Stato membro.

2. La legge applicabile al contratto a norma dell'articolo 32 degli articoli da 176 a 182 e da 184 a 187 non incide sul regime fiscale applicabile.

3. cCiascuno Stato membro applica alle imprese di assicurazione che √ coprono rischi o ∏ assumono impegni nel suo territorio le disposizioni nazionali concernenti le misure destinate a garantire la riscossione delle imposte indirette e degli oneri parafiscali dovuti ai sensi del paragrafo 1.

⎢2005/68/CE articolo 47 (adattato)

√ SOTTOSEZIONE 2 - RIASSICURAZIONE ∏

Articolo 156 Inosservanza delle disposizioni di legge da parte di un'impresa di riassicurazione

1. Le autorità competenti √ di vigilanza ∏ dello √ di uno ∏ Stato membro ospitante che accertino l'inosservanza da parte di un'impresa di riassicurazione operante sul territorio di quello Stato Ö membro Õ tramite una succursale o in regime di libera prestazione di servizi, delle disposizioni di legge ivi vigenti e ad essa applicabili, invitano l'impresa di riassicurazione a porre fine a tale situazione irregolare. Nel contempo, informano le autorità competenti √ di vigilanza ∏ dello Stato membro di origine.

2. Se, nonostante le misure prese dalle autorità competenti dello Stato membro di origine, o per l'insufficienza di tali misure, l'impresa di riassicurazione persiste nel violare le disposizioni di legge vigenti nello Stato membro ospitante, √ o per l'insufficienza di tali misure ∏ quest'ultimo può √ le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante possono ∏, dopo averne informato le autorità competenti √ di vigilanza ∏ dello Stato membro di origine, prendere opportune misure per prevenire o reprimere nuove irregolarità e, se strettamente necessario, impedire all'impresa di stipulare nuovi contratti di riassicurazione sul suo territorio √ dello Stato membro ospitante ∏.

Gli Stati membri provvedono affinché sul loro territorio sia possibile effettuare le notifiche necessarie alle imprese di riassicurazione.

23. Le misure prese a norma deil paragrafio 1 e 2 che comportino sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attività riassicurativa devono essere debitamente motivate e notificate all'impresa di riassicurazione interessata.

⎢2002/83/CE articolo 49 (adattato)

√ SEZIONE 4 – INFORMAZIONI STATISTICHE ∏

ARTICOLO 15 7 Informazioni statistiche sulle attività transfrontaliere

⎢92/49/CEE articolo 44 (adattato)

2. Ogni impresa di assicurazione deve comunicare all'autorità competente √ di vigilanza ∏ dello Stato membro di origine, in forma separata per le operazioni rispettivamente effettuate in regime di libero stabilimento e in regime di libera prestazione di servizi, l'importo dei premi, dei sinistri e delle commissioni, al lordo della riassicurazione, suddivisi per Stato membro e √ come segue ∏:

√a) per l'assicurazione non vita ∏ per gruppi di rami, √ di cui all'allegato I; ∏

√b) per l'assicurazione vita, per ciascuno dei rami da I a IX di cui all'allegato II. ∏

nonché pPer quanto riguarda il ramo n. 10, del punto A, dell'allegato I della direttiva 73/239/CEE, esclusa la responsabilità del vettore, √ l'impresa interessata comunica all'autorità di vigilanza anche ∏ la frequenza e il costo medio dei sinistri.

L'autorità competente √ di vigilanza ∏ dello Stato membro di origine comunica, entro termini ragionevoli e su base aggregata, le indicazioni √ di cui al primo e secondo comma ∏ alle autorità competenti √ di vigilanza ∏ di ciascuno Stato membro interessato che gliene faccia √ su loro ∏ richiesta.

⎢2002/83/CE articolo 48 (adattato)

√ SEZIONE 5 – TRATTAMENTO DEI CONTRATTI STIPULATI DALLE SUCCURSALI NEI PROCEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE ∏

ARTICOLO 15 8 Liquidazione √ di imprese di assicurazione ∏

In caso di liquidazione di un'impresa di assicurazione, gli impegni risultanti dai contratti stipulati tramite una succursale o in regime di libera prestazione di servizi sono adempiuti alla stessa stregua degli impegni risultanti da altri contratti di assicurazione di tale impresa, senza distinzione di nazionalità per quanto riguarda gli assicurati ed i beneficiari.

⎢2005/68/CE articolo 48 (adattato)

Articolo 1 59 Liquidazione √ di imprese di riassicurazione ∏

Per le imprese √ In caso di liquidazione di un'impresa ∏ di riassicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa, gli impegni derivanti dai contratti conclusi da una succursale o in regime di libera prestazione dei servizi sono adempiuti alla stregua degli impegni derivanti dagli altri contratti di riassicurazione √ di tale impresa ∏.

⎢2002/83/CE articolo 51 (adattato)

TITOLO V CAPO IX

NORME APPLICABILI ALLE AGENZIE O SUCCURSALI STABILITE NELLA COMUNITÀ E DIPENDENTI DA IMPRESE √ DI ASSICURAZIONE O DI RIASSICURAZIONE ∏ LA CUI CON SEDE SOCIALE SI TROVA FUORI DELLA COMUNITÀ

√ SEZIONE 1 – ACCESSO ALL'ATTIVITÀ ∏

ARTICOLO 1 60 Principi dell'autorizzazione √ e condizioni ∏

1. Ciascuno Stato membro subordina al rilascio di un'autorizzazione amministrativa l'accesso nel suo territorio alle attività di cui all'articolo 2 , paragrafo 1, primo comma per ogni impresa con sede sociale fuori della Comunità.

⎢ 2002/83/CE articolo 51 e 73/239/CEE articolo 23

2. Lo Stato membro può accordare l'autorizzazione se l'impresa risponde almeno alle seguenti condizioni:

⎢73/239/CEE articolo 23

a) essere abilitata a praticare le operazioni di assicurazione, in conformità della legislazione nazionale da cui essa dipende;

⎢ 2002/83/CE articolo 51 e 73/239/CEE articolo 23 (adattato)

b) aprire un'agenzia o una succursale nel territorio di detto Stato membro;

⎢73/239/CEE articolo 23 (adattato)

c) impegnarsi a istituire, presso la sede dell'agenzia o della succursale, una contabilità specifica dell'attività che essa vi esercita, e a conservarvi tutti i documenti relativi agli affari trattati;

d) designare un mandatario √ rappresentante ∏ generale che dev'essere riconosciuto dall'autorità competente √ di vigilanza ∏;

⎢2002/83/CE articolo 51 (adattato)

?nuovo

d) designare un mandatario generale che deve essere riconosciuto dall'autorità competente;

e) disporre, nello Stato membro di esercizio, di attività per un importo almeno uguale alla metà del minimo ? assoluto ⎪ prescritto dall'articolo 127, paragrafo 1, lettera d)29, paragrafo 2, primo comma, per ? il requisito patrimoniale minimo ⎪ il fondo di garanzia, e depositare un quarto di questo minimo ? assoluto ⎪ a titolo di cauzione;

⎢73/239/CEE articolo 23 (adattato)

?nuovo

f) impegnarsi a ? coprire il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo⎪ possedere un margine di solvibilità conformemente all'articolo 25 agli articoli ? da 100 a 126 ⎪;

⎢2000/26/CE articolo 8, lettera b)

hg) comunichinoare nome ed indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli Stati membri diverso da quello in cui viene richiesta l'autorizzazione, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo n. 10, del punto A, dell'allegato I, esclusa la responsabilità civile del vettore.;

⎢73/239/CEE articolo 23

gh) presentare un programma di attività conforme all'articolo 11, paragrafi 1 e 2 161;

∫nuovo

i) soddisfare i requisiti in materia di governance di cui al capo IV, sezione 2.

⎢ 2002/83/CE articolo 51, paragrafo 1 e 73/239/CEE articolo 23 (adattato)

ð nuovo

13. Ciascuno ð Ai fini del presente capo, "succursale" indica ogni presenza permanente nel territorio dello ï Stato membro subordina al rilascio di un'autorizzazione amministrativa l'accesso nel suo territorio alle attività di cui all'articolo 1 per ogni ð di un' ï impresa ð di assicurazione ï con sede sociale fuori della Comunità ð di cui al paragrafo 1, che riceva l'autorizzazione in detto Stato membro e che eserciti attività assicurativa ï.

⎢ 2002/83/CE (adattato)

Articolo 161 √ Programma di attività della succursale ∏

31. Il programma di attività dell'agenzia o della succursale di cui al paragrafo 2, lettera g), all'articolo 160, paragrafo 2, lettera h) deve contenere le indicazioni o giustificazioni riguardanti quanto segue:

a) la natura √ dei rischi o ∏ degli impegni che l'impresa di assicurazione si propone di assumere;

b) i principi direttivi in materia di riassicurazione;

∫nuovo

c) le previsioni stime del futuro requisito patrimoniale di solvibilità di cui al capo VI, sezione 4 sulla base della prevista situazione di tesoreria, nonché il metodo di calcolo utilizzato per elaborare tali previsioni;

d) le previsioni del futuro requisito patrimoniale minimo di cui al capo VI, sezione 5 sulla base della prevista situazione di tesoreria, nonché il metodo di calcolo utilizzato per elaborare tali previsioni.

⎢ 2002/83/CE (adattato)

?nuovo

ce) la situazione del margine di solvibilità e del fondo di garanzia ? dei fondi propri ammissibili e dei fondi propri di base ammissibili ⎪ dell'impresa ? a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo ⎪, di cui all'articolo 55 al capo VI, sezioni 4 e 5;

df) le previsioni circa le spese di impianto dei servizi amministrativi e della rete di produzione, i mezzi finanziari destinati a farvi fronte √ e, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo n. 18, del punto A, dell'allegato I, i mezzi disponibili per fornire l'assistenza ∏;

∫nuovo

g) informazioni sulla struttura del sistema di governance.

⎢ 2002/83/CE (adattato)

?nuovo

2. √ Oltre a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1, il programma di attività ∏ Esso deve inoltre contenere √ quanto segue ∏ per i primi tre esercizi sociali:

e) un piano che esponga dettagliatamente le previsioni delle entrate e delle spese sia per le operazioni dirette e per le operazioni di riassicurazione attiva che per le operazioni di riassicurazione passiva;

fa) la prevista situazione di tesoreria;

gb) le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura degli impegni e del margine di solvibilità ? delle riserve tecniche, del requisito patrimoniale minimo e del requisito patrimoniale di solvibilità ⎪;

c) √per l'assicurazione non vita anche quanto segue: ∏

√i) le previsioni relative alle spese di gestione diverse dalle spese di impianto, in particolare le spese generali correnti e le provvigioni; ∏

√ii) le previsioni relative ai premi o ai contributi e ai sinistri; ∏

d) √ per l'assicurazione vita, anche un piano che esponga dettagliatamente le previsioni delle entrate e delle spese sia per le operazioni dirette e per le operazioni di riassicurazione attiva che per le operazioni di riassicurazione passiva. ∏

43. Uno Stato membro può esigere √ che le imprese di assicurazioni effettuino ∏ la comunicazione sistematica delle basi tecniche applicabili al calcolo delle tariffe dei contratti e delle riserve tecniche, senza che tale requisito possa costituire un presupposto affinché l'impresa di assicurazione svolga la sua attività.

⎢2002/83/CE articolo 53 (adattato)

?nuovo

Articolo 162 Trasferimento del portafoglio

1. Alle condizioni previste dal diritto nazionale, ogni Stato membro autorizza Ö gli Stati membri autorizzano Õ le agenzie e succursali stabilite nel lorosuo territorio e contemplate nel presente titolo capo a trasferire tutto o parte del loro portafoglio di contratti ad un' Ö impresa Õ cessionariao stabilitao nello stesso Stato membro, se le autorità competenti √ di vigilanza ∏ di tale Stato membro o, se del caso, quelle dello Stato membro di cui all'articolo 56 165 attestano che il cessionario possiede, tenuto conto del trasferimento, ? i fondi propri ammissibili necessari per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di cui all’articolo 100, primo comma⎪ il necessario margine di solvibilità.

⎢92/49/CEE articolo 53 (adattato)

?nuovo

2. Alle condizioni previste dal diritto nazionale, ogni Stato membro autorizza Ö gli Stati membri autorizzano Õ le agenzie e succursali stabilite sul lorosuo territorio e contemplate dal presente titolo capo a trasferire tutto o parte del loro portafoglio di contratti ad un'impresa di assicurazione avente la propria sede sociale in un altro Stato membro, se le autorità competenti √ di vigilanza ∏ dello Stato membro in questione attestano che il cessionario possiede, tenuto conto del trasferimento, ? i fondi propri ammissibili necessari per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di cui all’articolo 100, primo comma⎪ il necessario margine di solvibilità.

3. Uno Stato membro, che alle condizioni previste dal diritto nazionale autorizzi le agenzie e succursali stabilite sul suo territorio e contemplate dal presente titolo capo a trasferire tutto o parte del loro portafoglio di contratti ad un'agenzia oa succursale contemplata dal presente titolo capo e stabilita sul territorio di un altro Stato membro, si accerta che le autorità competenti √ di vigilanza ∏ dello Stato membro del cessionario Ö dell'impresa cessionaria Õ o, se del caso, quelle dello Stato membro di cui all'articolo 26.165, attestino √ quanto segue: ∏

a) che il Ö l'impresa Õ cessionariao possiede, tenuto conto del trasferimento, ? i fondi propri ammissibili necessari per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità ⎪ il necessario margine di solvibilità.

b) che la legislazione dello Stato membro del Ö dell'impresa Õ cessionariao prevede la possibilità di un simile trasferimento;

c) e che lo Stato membro in questione è d'accordo sul trasferimento.

4. Nei casi previsti ai paragrafi 1, 2 e 3, lo Stato membro in cui si trova l'agenzia o la succursale cedente, autorizza il trasferimento dopo aver ricevuto l'accordo delle autorità competenti √ di vigilanza ∏ dello Stato membro del rischio, √ o dello Stato membro dell'impegno, ∏ se questo non è lo Stato membro in cui è situata l'agenzia o la succursale cedente.

5. Le autorità competenti √ di vigilanza ∏ degli Stati membri consultati comunicano il loro parere o il loro accordo alle autorità competenti √ di vigilanza ∏ dello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione cedente entro i tre mesi successivi alla ricezione della richiesta.; qQualora allo scadere di tale termine le autorità competenti consultate non si siano ancora pronunciate, il silenzio delle medesime viene considerato come un parere favorevole o un tacito accordo.

6. Il trasferimento autorizzato in conformità del presente articolo dei paragrafi da 1 a 5 è oggetto, nello Stato membro in cui è situato il rischio √ o nello Stato membro dell'impegno ∏, di una misura di pubblicità alle condizioni previste dal diritto nazionale.

Tale trasferimento è opponibile di pieno diritto ai contraenti, agli assicurati ed a chiunque abbia diritti o obblighi derivanti dai contratti trasferiti.

⎢ 2002/83/CE e 92/49/CEE articolo 53 (adattato)

Questa disposizione Il primo e il secondo comma non pregiudicano il diritto degli Stati membri di prevedere la facoltà, per i contraenti, di rescindere il contratto entro un dato termine a decorrere dal trasferimento.

⎢2002/83/CE articolo 54 (adattato)

?nuovo

Articolo 163 Costituzione di riserve tecniche

Gli Stati membri impongono alle imprese di costituire le sufficienti riserve √ tecniche ∏ di cui all'articolo 20, corrispondenti agli impegni sottoscritti ? alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione assunte ⎪ nel loro territorio √ calcolate conformemente al capo VI, sezione 2. Gli Stati membri impogno alle imprese di valutare le attività e le passività conformente al capo VI, sezione 1 e di determinare i fondi propri conformemente al capo VI, sezione 3. ∏. Essi vigilano affinché tali riserve siano rappresentate dall'agenzia o succursale mediante attività equivalenti e congrue in conformità dell'allegato II.

Si applica la legislazione degli Stati membri per il calcolo di tali riserve, per la determinazione delle categorie di investimento e per la valutazione delle attività nonché eventualmente per la determinazione dei limiti entro i quali le attività possono essere ammesse a rappresentare tali riserve.

Lo Stato membro interessato esige che le attività ammesse a rappresentare tali riserve siano localizzate nel suo territorio, fatta salva l'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 4.

⎢2002/83/CE articolo 55 (adattato)

?nuovo

Articolo 164 Margine ? Requisito patrimoniale ⎪ di solvibilità e ? requisito patrimoniale minimo ⎪ fondo di garanzia

1. Ogni Stato membro impone alle agenzie o succursali aperte nel suo territorio di disporre di un ? importo di fondi propri ammissibili ⎪ margine di solvibilità costituito dagli elementi elencati √ di cui ∏ all'articolo 27 ? 98, paragrafo 4 ⎪.

Il minimo del margine ? requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo ⎪ sono calcolatiè calcolato in conformità √ delle disposizioni ∏ ? del capo VI, sezioni 4 e 5 ⎪ dell'articolo 28.

Per il calcolo ? del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo ⎪ si prendonoe in considerazione √ quanto segue ∏:

√a) per l'assicurazione non vita, soltanto l'attività effettuata dalla succursale interessata; ∏

b) √ per l'assicurazione vita, ∏ soltanto le operazioni realizzate dall'agenzia o dalla succursale.

2. Un terzo del margine minimo di solvibilità costituisce il fondo di garanzia.

Tuttavia, l'importo di tale fondo non può essere inferiore alla metà del minimo previsto all'articolo 29, paragrafo 2, primo comma. In esso è inclusa la cauzione iniziale depositata in conformità dell'articolo 51, paragrafo 2, lettera e).

? L'importo ammissibile dei fondi propri di base richiesti a copertura del requisito patrimoniale minimo ⎪ Il fondo di garanzia e il minimo ? assoluto ⎪ di tale fondo √ requisito patrimoniale minimo ∏ sono costituiti in conformità ? all'articolo 98, paragrafo 5 ⎪. dell'articolo 29

⎢73/239/CEE articolo 25 (adattato)

?nuovo

2.3. Il terzo del margine di solvibilità costituisce il fondo di garanzia. Esso ? L'importo ammissibile dei fondi propri di base ⎪ non può essere inferiore alla metà del minimo ? assoluto ⎪ previsto dall'articolo 17, paragrafo 2 127, paragrafo 1, lettera d).

Vi ? Nei fondi propri di base ammissibili a copertura del requisito patrimoniale minimo ⎪ è incorporata la cauzione iniziale depositata in conformità dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera e) 160, paragrafo 2, lettera e).

⎢2002/83/CE articolo 55

?nuovo

3.4. Le attività che costituiscono la contropartita del margine minimo di solvibilità ? requisito patrimoniale di solvibilità ⎪ devono essere localizzate all'interno dello Stato membro di esercizio fino a concorrenza del fondo di garanzia ? requisito patrimoniale minimo ⎪ e, per l'eccedenza, all'interno della Comunità.

⎢ 2002/83/CE articolo 56 e 84/641/CEE articolo 12

Articolo 16 5 Vantaggi per le imprese autorizzate in più Stati membri

1. Le imprese che hanno sollecitato od ottenuto l'autorizzazione in più Stati membri, possono richiedere i seguenti vantaggi che possono essere accordati soltanto globalmente:

⎢2002/83/CE articolo 56 (adattato)

?nuovo

a) che il margine di solvibilità ? requisito patrimoniale di solvibilità ⎪ di cui all'articolo 55 164 sia calcolato in funzione dell'attività globale che esse esercitano all'interno della Comunità; in tal caso vengono prese in considerazione per il calcolo soltanto le operazioni realizzate complessivamente dalle agenzie o succursali stabilite all'intero della Comunità;

b) che la cauzione di cui all'articolo 51, paragrafo 2, lettera e) 160, paragrafo 2, lettera e), sia depositata solo in uno di tali Stati;

c) che le attività che costituiscono la contropartita del fondo di garanzia ? requisito patrimoniale minimo ⎪ siano localizzate √ conformemente all'articolo 132 ∏ in uno qualunque degli Stati membri in cui le imprese esercitano la loro attività.

√ Nei casi di cui al primo comma, lettera a), ai fini del calcolo si tiene conto soltanto delle operazioni realizzate da tutte le succursuali stabilite all'interno della Comunità. ∏

2. La richiesta di beneficiare dei vantaggi previsti al paragrafo 1 è indirizzata alle autorità competenti √ di vigilanza ∏ degli Stati membri interessati. In essa deve essere indicata l'autorità che in futuro dovrà controllare la solvibilità dell'insieme delle attività svolte all'interno della Comunità dalle succursali o agenzie. La scelta dell'autorità, da parte dell'impresa, deve essere motivata.

La cauzione √ di cui all'articolo 160, paragrafo 2, lettera e) ∏ è depositata presso il rispettivo Stato membro.

⎢84/641/CEE articolo 12 (adattato)

3. I vantaggi di cui al paragrafo 1 sono concessi solo in caso di accordo delle autorità competenti √ di vigilanza ∏ di tutti gli Stati membri ai quali è stata presentata la richiesta.

Essi diventano operanti alla data in cui l'autorità di controllo √ vigilanza ∏ prescelta si è dichiarata disposta, nei confronti delle altre autorità di controllo √ vigilanza ∏, ad accertare la solvibilità per l'insieme delle attività svolte dalle succursali o agenzie stabilite all'interno della Comunità.

L'autorità di controllo √ vigilanza ∏ prescelta ottiene dagli altri Stati membri le informazioni necessarie per il controllo della solvibilità globale delle agenzie e succursali stabilite nel loro territorio.

4. I vantaggi accordati ai sensi del presente articolo dei paragrafi 1, 2 e 3 sono soppressi contemporaneamente in tutti gli Stati membri interessati ad iniziativa di uno o più Stati membri interessati.

⎢2002/83/CE articolo 52 (adattato)

Articolo 16 6 Disposizioni applicabili alle succursali di imprese di paesi terzi √ Informazioni contabili, prudenziali e statistiche e imprese in difficoltà ∏

2. √Ai fini della presente sezione si applicano ∏ gli articoli 13 e 37, 33, 34, 137, paragrafo 3, 138 e 139 sono applicati per analogia alle agenzie e succursali di cui al presente titolo.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 37, l'autorità competente che esegue la verifica della solvibilità globale di tali agenzie o succursali è equiparata all'autorità competente dello Stato membro della sede sociale.

⎢84/641/CEE articolo 13 (adattato)

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20. degli articoli 135, 136 e 137, qualora si tratti di un'impresa che beneficia dei vantaggi previsti all'articolo 26, paragrafo 1 165, paragrafi 1, 2 e 3, l'autorità √ di vigilanza ∏ incaricata del controllo della solvibilità per l'insieme delle attività svolte dalle agenzie o succursali stabilite all'interno della Comunità è equiparata all'autorità √ di vigilanza ∏ dello Stato √ membro ∏ nel cui territorio si trova la sede sociale dell'impresa comunitaria.

⎢2002/83/CE articolo 52 (adattato)

Articolo 167 √ Separazione delle attività di assicurazione vita e non vita ∏

1. Salvo il disposto della lettera b), le agenzie Le succursali di cui al presente titolo alla presente sezione non possono cumulare nel territorio di uno √ dello stesso ∏ Stato membro l'esercizio delle attività √ di assicurazione vita e non vita ∏ contemplate nell'allegato della direttiva 73/239/CEE e di quelle elencate dalla presente direttiva.

b)2. Salvo il disposto della lettera c), √ In deroga al paragrafo 1, ∏ gli Stati membri possono prevedere che le agenzie e succursali di cui al presente titolo alla presente sezione, che alle pertinenti date previste all'articolo 18, paragrafo 3 72, paragrafo 5, primo comma, praticavano il cumulo di queste due attività sul territorio di uno Stato membro, possano continuare a praticarvi tale cumulo purché adottino per ciascuna delle suddette attività una gestione distinta, conformemente all'articolo 1973.

c)3. Gli Stati membri che ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 6, 72, paragrafo 5, secondo comma hanno obbligato le imprese stabilite sul loro territorio a porre fine al cumulo delle attività che tali imprese praticavano alle pertinenti date previste all'articolo 18, paragrafo 3 72, paragrafo 5, primo comma, devono imporre tale obbligo anche alle agenzie e succursali di cui al presente titolo alla presente sezione stabilite sul loro territorio e che vi praticano il cumulo.

d) Gli Stati membri possono prevedere che le agenzie e succursali di cui al presente titolo alla presente sezione, la cui sede sociale pratica il cumulo e che, alle date previste all'articolo 18, paragrafo 3 72, paragrafo 5, primo comma, esercitavano sul territorio di uno Stato membro soltanto le attività √ di assicurazione vita ∏ previste dalla presente direttiva, possano proseguirvi le loro attività. Quando un'impresa intende esercitare le attività √ di assicurazione non vita ∏ previste dalla direttiva 73/239/CEE su tale territorio, essa può esercitare le attività √ di assicurazione vita ∏ di cui alla presente direttiva soltanto attraverso una filiale un'impresa figlia.

Articolo 168 √ Revoca dell'autorizzazione delle imprese autorizzate in più Stati membri ∏

⎢73/239/CEE articolo 28 (adattato)

In caso di revoca dell'autorizzazione da parte dell'autorità di cui all'articolo 26, paragrafo 2 165, paragrafo 2, questa ne informa le autorità di controllo √ vigilanza ∏ degli altri Stati membri nei quali l'impresa esercita la sua attività, le quali adottano le misure appropriate.

Se la decisione di revoca è motivata dall'insufficienza della solvibilità globale quale è fissata nell'accordo di cui all'articolo 26 165, gli Stati membri parti dell'accordo medesimo procedono del pari alla revoca della loro autorizzazione.

⎢2002/83/CE articolo 57

Articolo 16 9 Accordi con paesi terzi

⎢ 73/239/CEE articolo 29 e 2002/83/CE articolo 57 (adattato)

La Comunità, mediante accordi con uno o più paesi terzi conclusi conformemente al trattato, può convenire di applicare disposizioni diverse da quelle previste nel titolo nella presente sezione, allo scopo di garantire in condizioni di reciprocità una sufficiente un'idonea tutela Ö dei contraenti e Õ degli assicurati degli Stati membri.

∫nuovo

Sezione 2 – Riassicurazione

ARTICOLO 1 70 Equivalenza

1. La Commissione, conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 304, paragrafo 2, decide se il regime di solvibilità di un paese terzo applicato alla attività di riassicurazione delle imprese con sede in detto paese terzo è equivalente a quello fissato dalla presente direttiva

Le decisioni adottate sono riesaminate regolarmente.

2. Quando in conformità al paragrafo 1 il regime di solvibilità di un paese terzo è considerato equivalente al regime fissato dalla presente direttiva, i contratti di riassicurazione conclusi con le imprese con sede in detti paesi terzi sono trattati al pari dei contratti di riassicurazione conclusi con un'impresa autorizzata ai sensi della presente direttiva.

⎢2005/68/CE articolo 32 (adattato)

?nuovo

Articolo 171 √ Divieto di impegno di attività ∏

2. Gli Stati membri non mantengono in vigore né introducono √ per la costituzione di riserve tecniche ∏ un sistema di accantonamenti lordi con impegno di attivi √ attività ∏ a garanzia delle riserve premi e per sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio, qualora il riassicuratore sia un'impresa di √ assicurazione o di ∏ riassicurazione autorizzata a norma della presente direttiva, ovvero un'impresa di assicurazione autorizzata in virtù delle direttive 73/239/CEE o 2002/83/ ? avente sede in un paese terzo il cui regime di solvibilità sia considerato equivalente a quello fissato dalla presente direttiva in conformità all'articolo 170 ⎪.

⎢2005/68/CE articolo 49 (adattato)

Articolo 17 2 Principi e condizioni per l'esercizio dell'attività riassicurativa

Nessuno Stato membro applica alle imprese di riassicurazione √ di paesi terzi ∏ con sede fuori della Comunità, per quanto riguarda l'accesso all'attività riassicurativa e il relativo esercizio sul suo territorio, disposizioni che procurino loro un trattamento più favorevole rispetto alle imprese di riassicurazione aventi la sede in quello Stato membro.

⎢2005/68/CE articolo 50 (adattato)

Articolo 17 3 Accordi con paesi terzi

1. La Commissione può presentare al Consiglio proposte per negoziare accordi con uno o più paesi terzi in merito alle modalità di esercizio della vigilanza su:

a) imprese di riassicurazione √ di paesi terzi ∏ aventi la sede in un paese terzo ed esercenti attività riassicurative nella Comunità;

b) imprese di riassicurazione √ comunitarie ∏ aventi la sede nella Comunità ed esercenti attività riassicurative in un paese terzo.

2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 mirano a garantire, in condizioni di equivalenza delle norme prudenziali, un accesso effettivo al mercato per le imprese di riassicurazione stabilite sul territorio di ciascuna delle parti e a provvedere al riconoscimento reciproco delle norme e prassi in materia di vigilanza sulla riassicurazione. Essi mirano inoltre a permettere:

a) alle autorità competenti √ di vigilanza ∏ degli Stati membri di ottenere le informazioni necessarie per la vigilanza delle imprese di riassicurazione aventi la sede nella Comunità e che esercitano la propria attività nel territorio di paesi terzi interessati;

b) alle autorità competenti √ di vigilanza ∏ dei paesi terzi di ottenere le informazioni necessarie per la vigilanza delle imprese di riassicurazione aventi la sede nel loro territorio e che esercitano la propria attività nella Comunità.

3. Fatto salvo l'articolo 300, paragrafi 1 e 2, del trattato, la Commissione, assistita dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, esamina il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1 del presente articolo e la situazione che ne consegue.

⎢ 2002/83/CE (adattato)

TITOLO VI CAPO X

NORME APPLICABILI ALLE AFFILIATE IMPRESE FIGLIE DI UN'IMPRESA MADRE IMPRESE MADRI √ DI ASSICURAZIONE O DI RIASSICURAZIONE ∏ SOGGETTEA ALLA LEGISLAZIONE DI UN PAESE TERZO ED ALLE ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONIE DA PARTE DI TALIE IMPRESEA MADRE

⎢2005/1/CE articolo 8, paragrafo 2 (adattato)

Articolo 17 4 Informazioni da parte degli Stati membri alla Commissione

Le autorità competenti √ di vigilanza ∏ degli Stati membri informano la Commissione e le autorità competenti √ di vigilanza ∏ degli altri Stati membri: a) di ogni autorizzazione concessa ad un'impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo;.

√Dette informazioni comprende anche indicazioni sulla struttura del gruppo interessato. ∏

b) di ogni acquisizione, da parte di siffatta impresa madre, √ Quando un'impresa soggetta alla legislazione di un paese terzo acquisisce ∏ di una partecipazione in un'impresa di assicurazione √ o di riassicurazione autorizzata nella ∏ della Comunità atta a rendere quest'ultima √ l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ∏ sua impresa figlia √ dell'impresa del paese terzo, le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine informano la Commissione e le autorità di vigilanza degli altri Stati membri ∏.

Quando viene concessa l'autorizzazione, di cui alla lettera a), ad un'impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, la struttura del gruppo è specificata nella notifica che le autorità competenti inviano alla Commissione e alle altre autorità competenti.

⎢2005/68/CE articolo 52 (adattato)

Articolo 17 5 Trattamento riservato dai paesi terzi alle imprese di Ö assicurazione e di Õ riassicurazione comunitarie

1. Gli Stati membri informano la Commissione delle difficoltà di carattere generale che incontrano le loro imprese di √ assicurazione o di ∏ riassicurazione stabilendosi ed esercitando in un paese terzo, ovvero continuandovi le loro attività.

2. Periodicamente, la Commissione redige √ presenta ∏ una relazione √ al Consiglio ∏ in cui esamina, secondo il paragrafo 3, il trattamento delle imprese di √ assicurazione o di ∏ riassicurazione comunitarie √ autorizzate nella Comunità ∏ nei paesi terzi relativamente Ö a quanto segue Õ:

a) al loro lo stabilimento in questi paesi √ nei paesi terzi di imprese di assicurazione o di riassicurazione autorizzate nella Comunità ∏ ,;

b) all'acquisizione di partecipazioni in imprese di √ assicurazione o di ∏ riassicurazione di questi paesi,;

c) all'esercizio delle loro attività √ dell'attività di assicurazione o riassicurazione ∏ quando vi si sono stabilite;

d) e alla prestazione transfrontaliera di servizi √ assicurativi o ∏ riassicurativi dalla Comunità verso questi paesi.

La Commissione presenta tali relazioni al Consiglio, corredate eventualmente di proposte o raccomandazioni adeguate.

⎢90/618/CEE articolo 4

3. Qualora, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 2 o di altre informazioni, la Commissione accerti che un paese terzo non concede alle imprese di assicurazione comunitarie un effettivo accesso al mercato, paragonabile a quello concesso dalla Comunità alle imprese di assicurazione di tale paese terzo, essa può presentare al Consiglio proposte per ottenere l'adeguato mandato per negoziare possibilità di concorrenza paragonabili per le imprese di assicurazione comunitarie. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

⎢ 2002/83/CE

3. Qualora, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 2 o di altre informazioni, la Commissione accerti che un paese terzo non concede alle imprese di assicurazione comunitarie un effettivo accesso al mercato, paragonabile a quello concesso dalla Comunità alle imprese di assicurazione di tale paese terzo, essa può presentare al Consiglio proposte per ottenere l'adeguato mandato per negoziare possibilità di concorrenza paragonabili per le imprese di assicurazione comunitarie. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

⎢2005/68/CE articolo 52

3. Quando abbia accertato, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 2 o di altre informazioni, che un paese terzo non concede alle imprese di riassicurazione comunitarie un effettivo accesso al mercato, la Commissione può presentare raccomandazioni al Consiglio per ottenere adeguato mandato in vista di negoziare condizioni migliori di accesso al mercato per le imprese di riassicurazione comunitarie.

⎢ 2002/83/CE

4. Se la Commissione constata, in base alle relazioni di cui al paragrafo 2 oppure in base ad altre informazioni, che in un paese terzo le imprese di assicurazione comunitarie non fruiscono del trattamento nazionale atto a offrire loro le stesse possibilità di concorrenza garantite alle imprese di assicurazione nazionali e che le condizioni per un effettivo accesso al mercato non sono soddisfatte, essa può aprire negoziati per porre rimedio a questa situazione.

⎢90/618/CEE articolo 4

4. Se la Commissione constata, in base alle relazioni di cui al paragrafo 2 oppure in base ad altre informazioni, che in un paese terzo le imprese di assicurazione comunitarie non fruiscono del trattamento nazionale atto a offrire loro le stesse possibilità di concorrenza garantite alle imprese di assicurazione nazionali e che le condizioni per un effettivo accesso al mercato non sono soddisfatte, essa può aprire negoziati per porre rimedio a questa situazione.

⎢2005/1/CE articolo 4, paragrafo 2

Nei casi previsti al primo comma del presente paragrafo, si può anche decidere in qualsiasi momento, oltre l'avvio dei negoziati, secondo la procedura di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE[73] e conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 8 della stessa, che le autorità competenti degli Stati membri limitino o sospendano le loro decisioni nei confronti di:

⎢ 2002/83/CE

Nei casi previsti al primo comma, oltre l'avvio dei negoziati, si può anche decidere in qualsiasi momento, secondo la procedura prevista all'articolo 65, paragrafo 2, che le autorità competenti degli Stati membri limitino o sospendano le loro decisioni nei confronti di:

domande di autorizzazione già presentate al momento della decisione o presentate successivamente, e

⎢2005/1/CE articolo 4, paragrafo 2

a) domande di autorizzazione già presentate al momento della decisione o presentate successivamente;

b) acquisizioni di partecipazioni da parte di imprese madri dirette o indirette disciplinate dal diritto del paese terzo in questione.

⎢ 2002/83/CE

acquisizioni di partecipazioni dirette o indirette da parte di imprese madri disciplinate dal diritto del paese terzo in questione.

⎢ 2002/83/CE e 90/618/CEE articolo 4

La durata dei provvedimenti in questione non può superare tre mesi.

⎢ 2002/83/CE

Prima dello scadere del termine di tre mesi e in base all'esito dei negoziati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere che le misure adottate continuano ad essere applicabili.

⎢90/618/CEE articolo 4

Prima dello scadere del termine di tre mesi e in base all'esito dei negoziati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere che le misure adottate continuano ad essere applicabili.

Una tale limitazione o sospensione non può applicarsi alla creazione di imprese figlie da parte di imprese di assicurazione o di loro imprese figlie debitamente autorizzate nella Comunità, né all'acquisizione di partecipazioni da parte di tali imprese o affiliate in un'impresa di assicurazione comunitaria.

⎢ 2002/83/CE

Una tale limitazione o sospensione non può applicarsi alla creazione di affiliate da parte di imprese di assicurazione o loro affiliate debitamente autorizzate nella Comunità, né all'acquisizione di partecipazioni da parte di tali imprese o affiliate in un'impresa di assicurazione comunitaria.

⎢ 2002/83/CE e 90/618/CEE articolo 4

5. Allorché la Commissione abbia eseguito uno degli accertamenti di cui ai paragrafi 3 e 4, gli Stati membri la informano a sua richiesta:

a) di ogni domanda di autorizzazione di un'affiliata diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto del paese terzo in questione;

⎢ 2002/83/CE

b) di ogni progetto di acquisizione di una partecipazione da parte di siffatta impresa in una impresa di assicurazione della Comunità, atta a rendere quest'ultima una sua affiliata.

⎢90/618/CEE articolo 4

b) di ogni progetto di acquisizione di una partecipazione da parte di siffatta impresa in un'impresa di assicurazione della Comunità, atta a rendere quest'ultima una sua impresa figlia.

Quest'obbligo di informazione cessa appena sia concluso un accordo con il paese terzo di cui al paragrafo 3 o 4 o quando non si applichino più le misure di cui al paragrafo 4, secondo e terzo comma.

6. Le misure adottate in forza del presente articolo devono essere conformi agli obblighi derivanti per la Comunità da eventuali accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, applicabili all'accesso all'attività delle imprese di assicurazione e al relativo esercizio.

⎢ 2002/83/CE

Quest'obbligo di informazione cessa appena sia concluso un accordo con il paese terzo di cui al paragrafo 3 o 4 quando non si applichino più le misure di cui al paragrafo 4, secondo e terzo comma.

⎢2005/68/CE articolo 51

Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri:

a) di ogni autorizzazione concessa ad un'impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo;

b) di ogni acquisizione, da parte di siffatta impresa madre, di una partecipazione in un'impresa di riassicurazione della Comunità atta a rendere quest'ultima una sua impresa figlia.

Quando viene concessa l'autorizzazione di cui alla lettera a) ad un'impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, la struttura del gruppo è specificata nella notifica che le autorità competenti inviano alla Commissione.

⎢ 2002/83/CE

6. Le misure adottate in forza del presente articolo devono essere conformi agli obblighi derivanti per la Comunità da eventuali accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, applicabili all'accesso all'attività delle imprese di assicurazione e al relativo esercizio.

⎢2005/68/CE articolo 52

4. Le misure adottate in forza del presente articolo sono conformi agli obblighi derivanti per la Comunità da eventuali accordi internazionali, in particolare quelli conclusi nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio.

⎢90/618/CEE articolo 4 (adattato)

6. Le misure adottate in forza del presente articolo devono essere conformi agli obblighi derivanti per la Comunità da eventuali accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, applicabili all'accesso all'attività delle imprese di assicurazione e al relativo esercizio.

TITOLO II - √ DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE E LA RIASSICURAZIONE ∏

√CAPO I - LEGGE APPLICABILE E CONDIZIONI DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DIRETTA ∏

√ SEZIONE 1 – LEGGE APPLICABILE ∏

ò nuovo

Articolo 176 Legge applicabile

Qualsiasi Stato membro non soggetto all’applicazione del regolamento [Roma I] applica le disposizioni di tale regolamento per determinare la legge applicabile ai contratti di assicurazione che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 7 di tale regolamento.

⎢88/357/CEE articolo 7

Articolo 7

1. La legislazione applicabile ai contratti d'assicurazione contemplati nella presente direttiva e relativi ai rischi localizzati negli Stati membri viene determinata conformemente alle seguenti disposizioni:

a) Quando il contraente assicurato ha la residenza abituale o l'amministrazione centrale nel territorio dello Stato membro in cui il rischio è situato, la legislazione applicabile ai contratti di assicurazione è quella di tale Stato membro. Tuttavia, qualora la legislazione di tale Stato lo consenta, le parti possono scegliere la legislazione di un altro paese.

b) Quando il contraente assicurato non ha la residenza abituale o l'amministrazione centrale nello Stato membro in cui il rischio è situato, le parti del contratto di assicurazione possono scegliere o la legislazione dello Stato membro in cui il rischio è situato o quella del paese in cui il contraente ha la residenza abituale o l'amministrazione centrale.

c) Quando il contraente assicurato esercita un'attività commerciale, industriale o liberale e il contratto copre due o più rischi relativi a tali attività e localizzati in vari Stati membri, la libertà di scelta della legislazione applicabile al contratto si estende alle legislazioni di questi Stati membri e del paese in cui il contraente ha la residenza abituale o l'amministrazione centrale.

d) In deroga alle lettere b) e c), quando gli Stati membri di cui a queste lettere accordano una maggiore libertà di scelta della legislazione applicabile al contratto, le parti possono avvalersi di tale libertà.

e) In deroga alle lettere a), b) e c), quando i rischi coperti dal contratto sono limitati a sinistri che possono verificarsi in uno Stato membro diverso da quello in cui il rischio è situato, quale definito dall'articolo 2, lettera d), le parti possono sempre scegliere la legislazione del primo Stato.

⎢92/49/CEE articolo 27

f) Per quanto riguarda i rischi di cui all'articolo 5, lettera d) della prima direttiva, le parti hanno la libertà di scegliere la legislazione applicabile.

⎢88/357/CEE articolo 5

⎝90/618/CEE articolo 2

d) grandi rischi :

i) i rischi classificati nei rami 4, 5, 6, 7, 11 e 12 , del punto A dell'allegato;

ii) i rischi classificati nei rami 14 e 15 , del punto A dell'allegato, qualora il contraente assicurato eserciti a titolo professionale un'attività industriale, commerciale o liberale e il rischio riguardi questa attività,

iii) i rischi classificati nei rami 3, 8, 9, 10, 13 e 16 , del punto A , dell'allegato, purché il contraente assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti:

Prima tappa: fino al 31 dicembre 1992:

totale dello stato patrimoniale: 12,4 milioni di ECU;

importo netto del volume di affari: 24 milioni di ECU;

numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 500.

Seconda tappa: a partire dal 1° gennaio 1993:

totale dello stato patrimoniale: 6,2 milioni di ECU,

importo netto del volume di affari: 12,8 milioni di ECU,

numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 250.

Qualora il contraente assicurato faccia parte di un insieme di imprese per cui sono previsti bilanci consolidati ai sensi della direttiva 83/349/CEE, i criteri sopra indicati sono applicati sulla base dei bilanci consolidati.

Ogni Stato membro può aggiungere alla categoria menzionata al punto iii) i rischi assicurati a nome di associazioni professionali, joint ventures e raggruppamenti temporanei.

⎢ 88/357/CE articolo 7

g) La scelta di una legislazione ad opera delle parti nei casi di cui alle lettere a) o f), qualora nel momento della scelta tutti gli altri dati di fatto si riferiscano a un solo Stato membro, non può recare pregiudizio alle norme impera- tive di tale Stato, cioè alle disposizioni cui la legislazione di tale Stato non consente di derogare per contratto.

h) La scelta di cui alle precedenti lettere deve essere esplicita o risultare in modo certo dalle clausole contrattuali o dalle circostanze del caso. Diversamente, o in caso di mancata scelta, il contratto è disciplinato dalla legislazione del paese tra quelli di cui alle precedenti lettere, con il quale presenta più stretti legami. Tuttavia, se una parte del contratto è separabile dal resto del contratto e presenta più stretti legami con un altro dei paesi di cui alle precedenti lettere, si potrà applicare, a titolo eccezionale, a detta parte del contratto la legislazione di quest'altro paese. Si presume che il contratto presenti i più legami con lo Stato membro in cui il rischio è situato.

i) Quando uno Stato comprende più unità territoriali ciascuna delle quali abbia le proprie norme di diritto in materia di obbligazioni contrattuali, ciascuna unità è considerata come un paese ai fini della determinazione della legislazione applicabile ai sensi della presente direttiva.

Uno Stato membro in cui diverse unità territoriali abbiano le proprie norme di diritto in materia di obbligazioni contrattuali non è tenuto ad applicare le disposizioni della presente direttiva ai conflitti che insorgono tra le diverse norme di diritto di tali unità.

2. Il presente articolo lascia impregiudicata l'applicazione delle norme del paese del giudice che disciplinano imperativamente la situazione, indipendentemente dalla legislazione applicabile al contratto.

Qualora il diritto di uno Stato membro lo preveda, può essere data esecuzione alle norme imperative della legge dello Stato membro in cui è situato il rischio o dello Stato membro che impone l'obbligo di contrarre un'assicurazione qualora e nella misura in cui, secondo la legge di detti paesi, tali norme si applichino indipendentemente dalla legislazione che disciplina il contratto.

Quando il contratto copre rischi situati in più di uno Stato membro, ai fini dell'applicazione del presente paragrafo il contratto è considerato come costituito da più contratti, ciascuno dei quali riferito ad un solo Stato membro.

3. Fatti salvi i precedenti paragrafi, gli Stati membri applicano ai contratti di assicurazione di cui alla presente direttiva le loro norme generali di diritto internazionale privato in materia di obbligazioni contrattuali.

⎢88/357/CEE articolo 8

Articolo 8

3. Quando, in caso di assicurazione obbligatoria, le disposizioni della legge dello Stato membro in cui è situato il rischio sono in contraddizione con quelle della legge dello Stato membro che impone l'obbligo di contrarre un'assicurazione, prevalgono queste ultime.

⎢92/49/CEE articolo 30, paragrafo 1

4. a) Fatta salva la lettera c) l'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma è applicabile quando il contratto di assicurazione fornisce la copertura in vari Stati membri di cui almeno uno imponga l'obbligo di contrarre un'assicurazione.

⎢88/357/CEE articolo 8

c) In deroga all'articolo 7, uno Stato membro può prescrivere che la legge applicabile al contratto di un'assicurazione obbligatoria sia quella dello Stato che impone l'obbligo dell'assicurazione.

ê 88/357/CEE (adattato)

CAPO 4 √ SEZIONE 2 – ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA ∏

LEGGE REGOLATRICE DEI CONTRATTI E CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Articolo 177 Ö Obblighi correlati Õ

ê 88/357/CEE articolo 8 (adattato)

1. Secondo quanto disposto dal presente articolo, Le imprese di assicurazione Ö non vita Õ possono offrire e sottoscrivere contratti di assicurazione obbligatoria conformemente alle norme della presente direttiva e della prima direttiva Ö secondo quanto disposto dal presente articolo Õ .

2. Quando uno Stato membro impone l'obbligo di contrarre un'assicurazione, il Ö un Õ contratto Ö di assicurazione Õ soddisfa a tale obbligo solo qualora sia conforme alle disposizioni specifiche relative a detta assicurazione previste dallo stesso Stato membro.

3d) Quando, in uno Stato membro che impone un obbligo di assicurazione, l'assicuratore √ l'impresa di assicurazione ∏ deve dichiarare ogni cessazione di garanzia alle autorità competenti √ di vigilanza ∏, tale cessazione è opponibile ai terzi lesi soltanto alle condizioni previste dalla legislazione di questo √ da detto ∏ Stato membro.

4. a) Ogni Stato membro comunica alla Commissione i rischi per i quali la sua legislazione impone un obbligo di assicurazione, indicando √ quanto segue ∏:

a) le disposizioni specifiche relative a tale assicurazione,;

b) gli elementi che devono figurare nell'attestato che l'assicuratore √ l'impresa di assicurazione non vita ∏ deve rilasciare all'assicurato, quando tale Stato √ membro ∏ esige una prova che è stato rispettato l'obbligo di assicurazione., √ inclusa, se lo ∏ Tra questi elementi, ogni Stato membro √ la richiede ∏ può chiedere che figuri la dichiarazione dell'assicuratore √ dell'impresa di assicurazione ∏ che il contratto è conforme alle disposizioni specifiche relative a tale assicurazione.

b) La Commissione pubblica le indicazioni di cui al primo commaalla lettera a) nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell'Unione europea .

5. c) Ogni Stato membro accetta, come prova che è stato rispettato l'obbligo di assicurazione, un √ l' ∏ attestato il cui contenuto è conforme alla lettera a), secondo trattino √ di cui al paragrafo 4, lettera b) ∏.

⎢2002/83/CE articolo 32

CAPO 4

LEGGE REGOLATRICE DEI CONTRATTI E CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Articolo 32 Legge applicabile

1. La legge applicabile ai contratti relativi alle attività previste dalla presente direttiva è quella dello Stato membro dell'impegno.

Tuttavia, se il diritto di tale Stato lo permette, le parti possono scegliere la legge di un altro paese.

2. Quando il contraente è una persona fisica avente la residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, le parti possono scegliere la legge dello Stato membro di cui il contraente ha la cittadinanza.

3. Se uno Stato membro si compone di più unità territoriali abilitate a dettare proprie norme in materia di obbligazioni contrattuali, ogni unità è considerata come un paese ai fini della determinazione della legge applicabile ai sensi della presente direttiva.

Uno Stato membro in cui differenti unità territoriali dettino proprie norme in materia di obbligazioni contrattuali non è tenuto ad applicare le disposizioni della presente direttiva ai conflitti che insorgono tra le diverse normative di tali unità territoriali.

4. Il presente articolo fa salva l'applicazione delle norme imperative della legge del luogo in cui si svolge il processo, indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto.

Qualora il diritto dello Stato membro lo preveda, le norme imperative dello Stato membro dell'impegno possono essere applicate solo se, secondo il diritto di quest'ultimo, tali norme sono di applicazione necessaria, indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto.

5. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri applicano ai contratti di assicurazione previsti dalla presente direttiva le loro norme generali di diritto internazionale privato in materia di obbligazioni contrattuali.

⎢2002/83/CE articolo 33 (adattato)

√ SEZIONE 3 – INTERESSE GENERALE ∏

ARTICOLO 1 78 Interesse generale

Lo Stato membro in cui il rischio è situato √ o lo Stato membro dell'impegno ∏ non può impedire al contraente di sottoscrivere un contratto concluso con un'impresa di assicurazione autorizzata alle condizioni di cui all'articolo 14 4, a condizione che il √ la conclusione del ∏ contratto non sia in contrasto con le disposizioni di leggelegali di interesse generale in vigore √ nello Stato membro in cui il rischio è situato o ∏ nello Stato membro dell'impegno.

⎢92/49/CEE articolo 29 (adattato)

√ SEZIONE 4 – CONDIZIONI DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE E TARIFFE ∏

√ Articolo 179 Assicurazione non vita ∏

1. Gli Stati membri non applicano disposizioni che prevedano la necessità di un' √ prescrivono l' ∏ approvazione preliminare preventiva o di una la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione, delle tariffe nonché di formulari ed altri stampati che l'impresa di assicurazione abbia l'intenzione di utilizzare nelle sue relazioni nei propri rapporti con i contraenti.

Per controllare l'osservanza delle disposizioni legislative, amministrative e regolamentari relative ai contratti di assicurazione, essi √ gli Stati membri ∏ possono esigere solo la comunicazione non sistematica di queste condizioni e di questi altri documenti. senza che tTale esigenza possa √ non può ∏ costituire per l'impresa √ di assicurazione ∏ una condizione preliminare per l'esercizio delle sue attività.

⎢92/49/CEE articolo 30 (adattato)

2. Nonostante qualsiasi disposizione contraria, uUno Stato membro che imponega l'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione può prescrivere che √ le imprese di assicurazione comunichino alla loro autorità di vigilanza ∏ le condizioni generali e speciali delle √ di dette ∏ assicurazioni obbligatorie siano comunicate prima delle loro applicazione alla sua autorità competente.

⎢92/49/CEE articolo 29 (adattato)

3. Gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre √ l'obbligo di ∏ la notifica preliminare o l'di approvazione delle maggiorazioni di tariffe proposte solo come elementi di un sistema generale di controllo dei prezzi.

⎢2002/83/CE articolo 34 (adattato)

Articolo 18 0 Regole relative alle condizioni di assicurazione e alle tariffe √ Assicurazione vita ∏

Gli Stati membri non adottano disposizioni che prevedano √ prescrivono ∏ l'approvazione preventiva o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione, delle tariffe, delle basi tecniche, utilizzate in particolare per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, nonché dei formulari ed altri stampati che l'impresa di assicurazione intende utilizzare nelle proprie relazioni nei propri rapporti con i contraenti.

Salvo il disposto del primo comma e √ Tuttavia, ∏ unicamente allo scopo di controllare il rispetto delle disposizioni nazionali relative ai principi attuariali, lo Stato membro di origine può esigere la comunicazione sistematica delle basi tecniche utilizzate per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche senza che tale esigenza possa costituire per l'impresa di assicurazione una condizione preliminare per l'esercizio delle sue attività. √Tali requisiti non possono costituire per l'impresa di assicurazione una condizione preliminare per l'esercizio delle sue attività. ∏

Entro il 1° luglio 1999, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione di tali disposizioni.

⎢92/49/CEE articolo 31 (adattato)

√ SEZIONE 5 – INFORMAZIONI PER I CONTRAENTI ∏

√ SOTTOSEZIONE 1 – ASSICURAZIONE NON VITA ∏

√ Articolo 181 Informazioni generali per i contraenti ∏

1. Prima della conclusione di un contratto di assicurazione √ non vita ∏, il contraente deve essere informato dall'impresa di assicurazione √ non vita in merito a quanto segue ∏:

a) della leggelegislazione applicabile al contratto qualora le parti non abbiano la libertà di scelta;

b) o del il fatto che le parti abbiano la libertà di scegliere la leggelegislazione applicabile e, in tal caso, della leggelegislazione che l'assicuratore propone di scegliere;

√L'impresa di assicurazione informa inoltre il contraente ∏ delle disposizioni relative all'esame dei reclami dei contraenti assicurati in merito al contratto, compresa l'eventuale esistenza di un organo incaricato di esaminare i reclami, fatta salva la possibilità per il contraente assicurato di promuovere un'azione giudiziaria.

2. L'obbligo Gli obblighi di cui ai paragrafo 1 è applicabile si applicano soltanto se il contraente è una persona fisica.

3. Le modalità √ dettagliate ∏ di applicazione del presente articolo dei paragrafi 1 e 2 sono disciplinate conformemente alla legislazione dello √ fissate dallo ∏ Stato membro in cui è situato il rischio.

⎢92/49/CEE articolo 43 (adattato)

√ Articolo 182 Informazioni supplementari in caso di assicurazione non vita offerta in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi ∏

21. Quando un'assicurazione √ non vita ∏ è presentata in regime di libero stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi, il contraente, prima della sottoscrizione di qualsiasi impegno, deve essere informato del nome dello Stato membro in cui è situata la sede sociale o la succursale con cui sarà stipulato il contratto.

Se al contraente vengono forniti documenti, in essi deve figurare l'informazione di cui al primo comma.

Gli obblighi prescritti al primo e secondo comma del presente paragrafo non riguardano i √ grandi ∏ rischi di cui all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento [ROMA I] 5, lettera d) della direttiva 73/239/CEE.

32. Sul contratto o qualsiasi altro documento che concede la copertura, nonché sulla proposta di assicurazione qualora essa vincoli il contraente, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale ed eventualmente della succursale dell'impresa di assicurazione √ non vita ∏ che concede la copertura.

Ciascuno Stato membro può √ Gli Stati membri possono ∏ esigere che nei documenti citati al primo comma del presente paragrafo figurino altresì il nome e l'indirizzo del rappresentante dell'impresa di assicurazione √ non vita ∏ di cui all'articolo 146, paragrafo 2 12 bis, paragrafo 4 della direttiva 88/357/CEE.

⎢2002/83/CE articolo 36 (adattato)

?nuovo

√ SOTTOSEZIONE 2 – ASSICURAZIONE VITA ∏

ARTICOLO 1 83 Informazioni per i contraenti

1. Prima della conclusione del contratto di assicurazione √ vita ∏, al contraente devono essere comunicate almeno le informazioni di cui all'allegato III, punto A ai paragrafi 2 e 3.

⎢ 2002/83/CE allegato III (adattato)

A. PRIMA DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

2. √ Vengono comunicate le seguenti ∏ informazioni relative all'impresa di assicurazioni √ vita: ∏

a) 1 dDenominazione o ragione sociale, forma giuridica;

ab) 2. Nnome dello Stato membro dove è stabilita la sede sociale ed eventualmente l'agenzia o la succursale con la quale sarà concluso il contratto;

ac) 3. l'iIndirizzo della sede sociale ed eventualmente dell'agenzia o della succursale con la quale sarà concluso il contratto.

3. √ Vengono comunicate le seguenti ∏ iInformazioni relative all'impegno:

aa) 4. dDefinizione di ciascuna garanzia ed opzione;

ab) 5. dDurata del contratto;

ac) 6. mModalità di scioglimento del contratto;

ad) 7. mModalità e durata di versamento dei premi;

ae) 8. mModalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili;

af) 9. iIndicazione del valore di riscatto e del valore interamente pagato nonché della natura delle relative garanzie;

ag) 10. iInformazioni sui premi relativi a ciascuna garanzia, principale o complementare, qualora siffatte informazioni risultino appropriate;

ah) 11. Elenco dei valori di riferimento utilizzati (unità di conto) nei contratti a capitale variabile per i contratti collegati a quote di fondi, definizioni delle quote alle quali le prestazioni sono collegate;

ai) 12. iIndicazioni sulla natura delle attività di contropartita sottostanti dei contratti a capitale variabile collegati a quote di fondi;

aj) 13. mModalità di esercizio del diritto di rinuncia;

ak) 14. iIndicazioni generali relative al regime fiscale applicabile al tipo di polizza;

al) 15. dDisposizioni relative all'esame dei reclami dei contraenti, degli assicurati o dei beneficiari del contratto, in merito al contratto, compresa l'eventuale esistenza di un organo incaricato di esaminare i reclami, fatta salva la possibilità di promuovere un'azione giudiziaria;

am) 16. lLa leggelegislazione applicabile al contratto qualora le parti non abbiano la libertà di scelta o il fatto che le parti abbiano la libertà di scegliere la leggelegislazione applicabile e, in tal caso, la leggelegislazione che l'assicuratore propone di scegliere;

⎢2002/83/CE articolo 36 (adattato)

24. Il contraente deve essere tenuto informato per tutta la vigenza del contratto di qualsiasi modifica relativa alle √ seguenti ∏ informazioni: elencate all'allegato III, punto B.

⎢ 2002/83/CE allegato III (adattato)

ALLEGATO III

Informazioni per i contraenti

B. DURANTE LA VIGENZA DEL CONTRATTO

a) Oltre alle condizioni generali e speciali che devono essere comunicate al contraente,; quest'ultimo deve ricevere le informazioni seguenti durante tutta la vigenza del contratto.

Informazioni relative all'impresa di assicurazioni

b)1 Qualsiasi variazione della denominazione o ragione sociale √ dell'impresa di assicurazione vita ∏, della forma giuridica o dell'indirizzo della sede sociale e, se del caso, dell'agenzia o della succursale con la quale è stato concluso il contratto;

Informazioni relative all'impegno

bc)2 Ttutte le informazioni di cui al paragrafo 3, lettere da d) a j) relative ai punti da a.4 ad a.12 della sezione A in caso di clausola aggiuntiva al contratto o di modifica della leggelegislazione applicabile;

bd)3 Oogni anno, informazioni circa la situazione della partecipazione agli utili.

5. Le seguenti informazioni, che debbono essere comunicate al contraente sia prima della conclusione del contratto A sia durante la vigenza del contratto B, √ di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 ∏ debbono essere formulate per iscritto con chiarezza e precisione e debbono essere redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro dell'impegno.

Tuttavia tali informazioni possono essere redatte in un'altra lingua se il contraente lo richiede e la legislazione dello Stato membro lo permette o se il contraente è libero di scegliere la legge applicabile.

⎢2002/83/CE articolo 36 (adattato)

6. Lo Stato membro dell'impegno può prescrivere alle imprese di assicurazione √ vita ∏ di trasmettere informazioni supplementari rispetto a quelle elencate ai paragrafi 2, 3 e 4 nell'allegato III soltanto se esse sono necessarie alla comprensione effettiva degli elementi essenziali dell'impegno da parte del contraente.

47.. Le modalità di applicazione del presente articolo dei paragrafi da 1 a 6 e dell'allegato III sono adottate dallo Stato membro dell'impegno.

⎢2002/83/CE articolo 35 (adattato)

Articolo 1 84 Termine di rinuncia

1. Ogni Stato membro richiede √ Gli Stati membri dispongono ∏ che il contraente di un contratto di assicurazione sulla vita individuale, disponga di un termine tra i 14 e i 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso per rinunciare agli effetti del contratto.

La notifica della rinuncia al contratto da parte del contraente ha l'effetto di liberarlo in futuro da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto.

Gli altri effetti giuridici e le condizioni della rinuncia sono disciplinati dalla legge applicabile al contratto, definita all'articolo 32, in particolare per quanto riguarda le modalità secondo le quali il contraente viene informato della conclusione del contratto.

2. Gli Stati membri possono √ decidere di ∏ non applicare il paragrafo 1 √ nei seguenti casi: ∏

√a) nel caso di ∏ ai contratti di durata pari o inferiore a sei mesi;

b) oppure allorché, considerate la situazione del contraente o le circostanze in cui il contratto è stato concluso, il contraente non necessiti di una tutela speciale.

Nelle rispettive legislazioni, gli Stati membri specificano i casi in cui il paragrafo 1 non è applicabile √ se si avvalgono dell'opzione di cui al primo comma ∏.

⎢88/357/CEE articolo 4 (adattato)

√CAPO II – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE NON VITA ∏

√ SEZIONE 1 – DISPOSIZIONI GENERALI ∏

ARTICOLO 1 85 √ Condizioni delle polizze ∏

Ai fini della presente direttiva e della prima direttiva, lLe condizioni generali e speciali delle polizze non includono le condizioni specifiche che contemplino, in un caso determinato, circostanze particolari del rischio da coprire.

⎢92/49/CEE articolo 3 (adattato)

Articolo 1 86 √ Abolizione dei monopoli ∏

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, Ggli Stati membri √ assicurano che ∏ adottano tutte le disposizioni affinché i monopoli concernenti l'accesso all'attività di alcuni rami assicurativi, accordati agli enti stabiliti sul loro territorio e previsti all'articolo 8 4 della direttiva 73/239/CEE, siano soppressi entro il 1° luglio 1994.

⎢92/49/CEE articolo 45 (adattato)

Articolo 1 87 √ Partecipazione ai regimi nazionali di garanzia ∏

2. La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto degli √ Gli ∏ Stati membri √ ospitanti possono ∏ di imporre alle imprese √ di assicurazione non vita ∏ operanti nel loro territorio, in regime di libero stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi, l'obbligo di adesione e di partecipazione, alle stesse condizioni applicabili alle imprese √ di assicurazione non vita ∏ ivi autorizzate √ sul loro territorio ∏, a regimi destinati a garantire il pagamento delle richieste di indennizzo agli assicurati e ai terzi lesi.

⎢78/473/CEE articolo 1 (adattato)

√ SEZIONE 2 – COASSICURAZIONE COMUNITARIA ∏

ARTICOLO 1 88 √ Operazioni di coassicurazione comunitaria ∏

1. La presente direttiva sezione si applica alle operazioni di coassicurazione comunitaria di cui all' articolo 2 ed aventi per oggetto i rischi classificati al numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 , 12, 13 e 16 del punto A dell'allegato della prima direttiva del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di accesso e di esercizio dell' assicurazione diretta diversa dall ' assicurazione sul vita[74], in appresso denominata "prima direttiva di coordinamento".

2. La presenta direttiva riguarda i rischi di cui al paragrafo 1 , primo comma , che per loro natura o importanza richiedono la partecipazione di più assicuratori ai fini della loro garanzia.

Le difficoltà che possono insorgere nell ' applicazione di questo principio sono oggetto di esame ai sensi dell ' articolo 8.

⎢78/473/CEE articolo 2 (adattato)

1. Le sole operazioni di coassicurazione comunitaria considerate dalla presente direttiva sono quelle che √ si riferiscono ad uno o più dei rischi classificati nei rami da 3 a 16, del punto A, dell'allegato I e che ∏ soddisfano le seguenti condizioni:

√a) il rischio è un grande rischio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento [ROMA I];∏

ab) il rischio, a norma dell ' articolo 1, paragrafo 1, è coperto da più imprese assicuratrici, in appresso denominate " √ come ∏ coassicuratori ", di cui una è coassicuratore delegatario, tra le quali non deve necessariamente esistere un rapporto di reciproca solidarietà, mediante contratto unico con premio globale e per una stessa durata;

bc) tale rischio è situato all'interno della Comunità;

cd) per garantire tale √ il ∏ rischio il coassicuratore delegatario è riconosciuto secondo le condizioni previste dalla prima direttiva di coordinamento, cioè è trattato come l'assicuratore √ impresa di assicurazione ∏ che copre la totalità del rischio;

de) almeno uno dei coassicuratori partecipa al contratto tramite la sede sociale ovvero un'agenzia o una succursale stabilita in uno Stato membro diverso da quello del coassicuratore delegatario;

ef) il coassicuratore delegatario assume in pieno le funzioni che gli spettano nella pratica della coassicurazione e in particolare determina le condizioni di assicurazione e di fissazione delle tariffe.

⎢78/473/CEE articolo 1, paragrafo 1 (adattato)

√ 2. La presente sezione ∏ Essa non si applica tuttavia alle operazioni di coassicurazione comunitaria relative ai rischi classificati al n. nel ramo n. 13, del punto A, dell'allegato I che riguardano danni di origine nucleare o medicamentosa. L'esclusione dell' assicurazione dei danni di origine medicamentosa sarà esaminata dal Consiglio entro un termine di cinque anni dalla notifica della presente direttiva.

∫nuovo

3. Gli articoli da 145 a 150 si applicano unicamente al coassicuratore delegatorio.

⎢78/473/CEE articolo 2 (adattato)

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2 4. Le operazioni di coassicurazione che non rispondono alle condizioni di cui al paragrafo 1 o che riguardano rischi diversi da quelli enumerati all'articolo 1 continuano ad essere soggette alle legislazioni nazionali vigenti al momento dell'entrata in vigore Ö alle disposizioni Õ della presente direttiva ð tranne quelle della presente sezione ï .

⎢78/473/CEE articolo 3 (adattato)

Articolo 1 89 √ Partecipazione alla coassicurazione comunitaria ∏

La facoltà di partecipare ad una coassicurazione comunitaria di cui godono le imprese √ di assicurazione ∏ che hanno la sede sociale in uno Stato membro e che sono soggette e rispondono alle disposizioni della prima direttiva di coordinamento non può essere subordinata a condizioni diverse da quellea della presente direttiva sezione.

⎢78/473/CEE articolo 4 (adattato)

?nuovo

Articolo 190 √ Riserve tecniche ∏

L'ammontare delle riserve tecniche è determinato dai vari coassicuratori secondo le norme previste dallo Stato membro √ di origine ∏ in cui sono stabiliti, oppure, in mancanza di tali norme, secondo la prassi vigente in tale Stato.

Tuttavia, la riserva per sinistri da pagare è almeno uguale ? le riserve tecniche sono almeno uguali ⎪ a quellea determinatea dal coassicuratore delegatario secondo le norme o la prassi dello √ del suo ∏Stato √ membro di origine ∏ in cui è stabilito.

2. Le riserve tecniche costituite dai vari coassicuratori sono rappresentate da congrui attivi.

Tuttavia , la norma della congruenza puo essere resa meno tassativa dagli Stati membri nei quali sono stabiliti i coassicuratori per tener conto delle esigenze della buona gestione delle imprese di assicurazione.

Gli attivi sono localizzati negli Stati membri nei quali i coassicuratori sono stabiliti o nello Stato membro in cui è stabilito il coassicuratore delegatario , a scelta dell ' assicuratore.

⎢78/473/CEE articolo 5 (adattato)

Articolo 191 √ Dati statistici ∏

Gli Stati membri √ di origine ∏ vigilano affinché i coassicuratori stabiliti nel loro territorio dispongano di dati statistici che mettano in evidenza l'entità delle operazioni di coassicurazione comunitaria √ alle quali partecipano ∏ e i paesi √ gli Stati membri ∏ interessati.

⎢78/473/CEE articolo 7 (adattato)

Articolo 192 √ Trattamento dei contratti di coassicurazione nelle procedure di liquidazione ∏

In caso di liquidazione di un'impresa di assicurazione, gli impegni risultanti dalla partecipazione ad un contratto di coassicurazione comunitaria sono eseguiti alla stessa stregua degli impegni risultanti dagli altri contratti di assicurazione dell'impresa, senza distinzione di nazionalità per quanto riguarda gli assicurati ed i beneficiari.

⎢78/473/CEE articolo 6 (adattato)

Articolo 193 √ Scambio di informazioni tra autorità di vigilanza ∏

√ Ai fini dell'applicazione della presente sezione, ∏ lLe autorità di controllo √ di vigilanza ∏ degli Stati membri collaborano strettamente all'applicazione della presente direttiva e a tal fine √ nel quadro della collaborazione di cui al titolo I, capo IV, sezione 5 ∏ si comunicano reciprocamente tutte le informazioni necessarie.

⎢78/473/CEE articolo 8 (adattato)

Articolo 194 √ Collaborazione all'applicazione ∏

La Commissione e le autorità competenti √ di vigilanza ∏ degli Stati membri collaborano strettamente allo scopo di esaminare le difficoltà che potrebbero sorgere nell'applicazione della presente direttiva sezione.

Nell'ambito di tale collaborazione sono esaminate, in particolare, le eventuali pratiche da cui risulti che le disposizioni della presente direttiva, soprattutto quelle dell'articolo 1, paragrafo 2, e dell'articolo 2 sono sviate dal loro obiettivo, sia che il coassicuratore delegatario non assumea le funzioni che gli spettano nella pratica della coassicurazione, sia o che i rischi non richiedoano palesemente la partecipazione di più assicuratori ai fini della loro garanzia.

⎢84/641/CEE articolo 15 (adattato)

√ SEZIONE 3 – ASSISTENZA ∏

ARTICOLO 195 √ Attività analoghe all'assistenza turistica ∏

Ogni Stato membro può √ Gli Stati membri possono ∏ sottoporre nel suo territorio l'attività di assistenza alle persone in difficoltà in circostanze diverse da quelle di cui all'articolo 1 2, paragrafo 2 al regime istituito dalla prima alla presente direttiva.

Se uno Stato membro si avvale di questa facoltà, esso equipara, ai fini di questa applicazione, le dette attività a quelle classificate nel ramo n. 18, del punto A, dell'allegato I della prima direttiva , fatto salvo il punto C.

Il √ secondo ∏ comma precedente non pregiudica minimamente le possibilità di classificazione previste nell'allegato I della prima direttiva per le attività di assistenza dipendenti in modo evidente da altri rami.

L'autorizzazione richiesta per un'agenzia o una succursale non può essere rifiutata per il solo motivo di una differenza di classificazione delle attività previste dal presente articolo nello Stato membro nel cui territorio si trova la sede sociale dell'impresa

⎢ 87/344/CEE (adattato)

√ SEZIONE 4 - ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA ∏

Articolo 1

La presente direttiva ha per oggetto il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione tutela giudiziaria di cui al punto A.17 dell'allegato della direttiva 73/239/CEE, allo scopo di facilitare l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e di evitare il più possibile ogni conflitto di interessi in particolare per il fatto che l'assicuratore copre un altro assicurato o copre l'assicurato tanto per la tutela giudiziaria quanto per un altro ramo di cui al suddetto allegato e, qualora tale conflitto si manifesti, di renderne possibile la soluzione.

⎢87/344/CEE articolo 2 (adattato)

Articolo 196 √ Ambito di applicazione della presente sezione ∏

1. La presente direttiva sezione si applica all'assicurazione tutela giudiziaria. Quest'ultima consiste nell'impegnarsi, √ di cui al ramo n. 17, del punto A, dell'allegato I, in base alla quale un'impresa di assicurazione si impegna, ∏ dietro pagamento di un premio, a farsi carico delle spese legali e ad offrire altri servizi derivanti dalla copertura assicurativa, segnatamente allo scopo:

a) di ottenere un risarcimento del danno subito dall'assicurato, mediante composizione amichevole o in un procedimento civile o penale,;

b) di difendere o rappresentare l'assicurato in un procedimento civile, penale, amministrativo o di altro tipo o contro una domanda di risarcimento avanzata contro di lui.

2. Tuttavia Lla presente sezionedirettiva non si applica:

a) all'assicurazione tutela giudiziaria quando quest'ultima concerne controversie o rischi che derivano dall'utilizzazione di navi marittime o che sono in rapporto con tale utilizzazione;,

b) all'attività esercitata dall'assicuratore della responsabilità civile per la difesa o la rappresentanza del suo assicurato in qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo, laddove tale attività sia esercitata contemporaneamente nel suo nell'interesse √ della stessa impresa di assicurazione ∏ a titolo della medesima copertura,

c) se uno Stato membro lo desidera, all'attività di tutela giudiziaria svolta dall'assicuratore dell'assistenza qualora √ che soddisfa le seguenti condizioni: ∏

i) tale l'attività sia esercitata in uno Stato diverso da quello √ della residenza abituale dell' ∏ in cui l'assicurato risiede abitualmente

ii) √ l'attività ∏ costituisca parte di un contratto che riguarda soltanto l'assistenza fornita alle persone in difficoltà durante trasferimenti o assenze dal domicilio o dal luogo di residenza permanente √ abituale ∏.

In tal caso √ Nel caso di cui al primo comma, lettera c) ∏, il contratto dovrà indicare distintamente che la copertura in questione è limitata alle circostanze di cui alla frase precedente √ predetta lettera ∏ ed è accessoria all'assistenza.

⎢87/344/CEE articolo 3 (adattato)

Articolo 197 √ Contratti distinti ∏

La garanzia tutela giudiziaria deve formare oggetto di un contratto distinto da quello stabilito per gli altri rami o di una parte distinta di una polizza unica con indicazione del contenuto della garanzia giudiziaria e, se lo Stato membro lo richiede, del premio corrispondente.

Articolo 198 √ Gestione dei sinistri ∏

21. Ciascuno Lo Stato membro √ di origine ∏ prende le misure necessarie per garantire √ assicura ∏ che le imprese √ di assicurazione ∏ stabilite nel suo territorio adottino, in base all'opzione imposta √ scelta ∏ dallo Stato membro o a loro scelta se lo Stato membro vi consente, almeno una delle seguenti soluzioni alternative √ uno dei metodi per la gestione dei sinistri di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 ∏.

. Qualunque sia l'opzione prescelta, l'interesse degli assicurati che sono coperti per la tutela giudiziaria è considerato garantito in modo equivalente in virtù della presente sezione.direttiva

a)2. L'l'impresa √ di assicurazione ∏ deve garantire che nessun membro del personale che si occupi della gestione dei sinistri del ramo tutela giudiziaria o delle consulenze giuridiche relative a questa gestione eserciti al tempo stesso un'attività analoga: se l'impresa è multirami, in un altro ramo da questa esercitato, - indipendentemente dal fatto che l'impresa sia multirami o specializzata, in un'altra impresa che abbia con la prima legami finanziari, commerciali o amministrativi ed eserciti uno o più altri rami della direttiva 73/239/CEE di cui all'allegato I;.

√ Le imprese di assicurazione multirami garantiscono che nessun membro del personale che si occupa della gestione dei sinistri del ramo tutela giudiziaria o delle consulenze giudiriche relative a detta gestione eserciti attività analoga per un altro ramo da esse offerto. ∏

b)3. Ll'impresa √ di assicurazione ∏ deve affidare la gestione dei sinistri del ramo tutela giudiziaria ad un'impresa giuridicamente distinta. È fatta menzione di tale impresa nel contratto distinto o nella parte distinta di cui al paragrafo 1 Ö all'articolo 197 Õ .

Se questa impresa giuridicamente distinta ha legami con un'altra impresa √ di assicurazione ∏ che pratica l'assicurazione di uno o più altri rami di cui al punto A dell'allegato I della direttiva 73/239/CEE, i membri del personale di detta impresa √ giuridicamente distinta ∏ che si occupano della gestione dei sinistri o delle consulenze giuridiche relative a questa gestione non possono esercitare nel contempo la stessa o un'analoga attività nell'altra impresa √ di assicurazione ∏. Gli Stati membri possono inoltre imporre gli stessi requisiti ai membri dell'organo di direzione √ amministrativo o direttivo∏.;

l'impresa deve prevedere Nnel contratto √ l'impresa di assicurazione deve prevedere ∏ il diritto per l'assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi, non appena abbia il diritto di esigere l'intervento dell'assicuratore in virtù della polizza, ad un avvocato di sua scelta o, se è consentito dalla legislazione nazionale, ad altra persona in possesso delle qualifiche necessarie.

⎢87/344/CEE articolo 4 (adattato)

Articolo 199 √ Libertà di scelta dell'avvocato ∏

1. Ogni contratto di tutela giudiziaria riconosce √ prevede ∏ esplicitamente che √ quanto segue ∏:

a) ove un avvocato o qualsiasi altra persona in possesso delle qualifiche ammesse dalla legislazione nazionale sia chiamato a difendere, rappresentare o tutelare gli interessi dell'assicurato in qualunque procedimento giudiziario o amministrativo, l'assicurato è libero di scegliere;

b) l'assicurato è libero di scegliere un avvocato o, se preferisce e se è consentito dalla legislazione nazionale, altra persona in possesso delle qualifiche necessarie, per tutelare i suoi interessi qualora sorga un conflitto di interessi.

2. √ Ai fini della presente sezione, ∏ pPer "avvocato" si intende chiunque sia abilitato ad esercitare la sua attività professionale sotto una delle denominazioni previste dalla direttiva 77/249/CEE del Consiglio[75], del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati.

⎢87/344/CEE articolo 5 (adattato)

Articolo 20 0 √ Deroghe alla libertà di scelta dell'avvocato ∏

1. Ogni Stato membro può esonerare √ Gli Stati membri possono prevedere per ∏ l'assicurazione tutela giudiziaria √ deroghe ∏ dall'applicazione dell'articolo 199, paragrafo 1 4, paragrafo 1 qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'assicurazione è limitata alle cause risultanti dall'utilizzazione di autoveicoli stradali nel territorio dello Stato membro in questione;

b) l'assicurazione è collegata con un contratto di assistenza da fornire un caso di incidente o di guasto riguardante un veicolo stradale;

c) né l'assicuratore della tutela giudiziaria né l'assicuratore dell'assistenza coprono il ramo responsabilità;

d) quando le parti di una controversia sono assicurate per la tutela giudiziaria presso lo stesso assicuratore √ la stessa impresa di assicurazione ∏ vengono adottate disposizioni affinché le consulenze giuridiche e la rappresentanza di ognuna di tali parti siano prestate da avvocati completamente indipendenti.

2. L'esonero √ Una deroga ∏ concessao da uno Stato membro ad una impresa a norma del paragrafo 1 non pregiudica l'applicazione dell'articolo 198 3, paragrafo 2.

⎢87/344/CEE articolo 6 (adattato)

Articolo 2 01 √ Procedura arbitrale ∏

√ Ai fini della risoluzione di una controversia tra l'assicuratore della tutela giudiziaria e l'assicurato, ∏ gGli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, fermo restando il diritto di ricorso ad un'istanza giurisdizionale eventualmente contemplato dalla legislazione nazionale, √ prevedono ∏ sia prevista una procedura arbitrale o un'altra procedura che offra garanzie di obiettività comparabili per decidere, in caso di divergenza di opinioni fra l'assicuratore della tutela giudiziaria ed il suo assicurato, l'atteggiamento da adottare per dirimere la controversia.

Il contratto di assicurazione deve menzionare √ prevede ∏ il diritto dell'assicurato di avvalersi di tale procedura.

⎢87/344/CEE articolo 7 (adattato)

Articolo 2 02 √ Conflitto di interessi ∏

Ogniqualvolta sorga un conflitto di interessi o esista disaccordo quanto alla composizione delle controversia, l'assicuratore della tutela giudiziaria o, se del caso, l'ufficio di liquidazione sinistri deve informare l'assicurato : - del diritto di cui all'articolo 4 199, paragrafo 1, Ö e Õ della possibilità di ricorrere alla procedura prevista dall'articolo 2016.

⎢87/344/CEE articolo 8 (adattato)

Articolo 2 03 √ Soppressione della specializzazione dell'assicurazione tutela giudiziaria ∏

Gli Stati membri sopprimono ogni disposizione che vieti √ alle imprese di assicurazione ∏ di cumulare nel loro territorio l'assicurazione tutela giudiziaria con altri rami.

⎢92/49/CEE articolo 54 (adattato)

√ SEZIONE 5 - ASSICURAZIONE MALATTIA ∏

ARTICOLO 2 04 √ Assicurazione malattia in alternativa all'assicurazione sociale ∏

1. Nonostante qualsiasi disposizione contraria, uno Stato membro √ Gli Stati membri ∏ in cui i contratti relativi al ramo n. 2, del punto A, dell'allegato I della direttiva 73/239/CEE costituiscono parzialmente o integralmente un'alternativa alla copertura sanitaria fornita dal regime legale di previdenza sociale possonopuò prescrivere √ quanto segue: ∏

a) che il contratto sia conforme alle specifiche disposizioni legislative che tutelano in detto Stato membro l'interesse generale per questo ramo assicurativo;

b) e che le condizioni generali e speciali di tale assicurazione siano comunicate, prima della loro applicazione, alle autorità competenti √ di vigilanza ∏ di detto Stato membro.

2. Gli Stati membri possono prescrivere che l'assicurazione malattia di cui al paragrafo 1 sia gestita secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione sulla vita se: √ sono rispettate tutte le seguenti condizioni: ∏

a) i premi riscossi sono calcolati in base a tabelle di frequenza delle malattie e altri dati statistici pertinenti dello Stato membro in cui è situato il rischio, secondo i metodi matematici applicati in materia di assicurazioni;

b) è costituita una riserva di senescenza;

c) l'assicuratore può denunciare il contratto soltanto entro un determinato termine fissato dallo Stato membro in cui è situato il rischio;

d) il contratto prevede la possibilità di aumentare i premi o di ridurre le prestazioni anche per contratti in corso;

e) il contratto prevede la possibilità che il contraente sostituisca il contratto esistente con un nuovo contratto conforme al paragrafo 1, proposto dalla stessa impresa di assicurazione o dalla stessa succursale tenendo conto dei diritti maturati.

√ Nel caso di cui al primo comma, lettera e), ∏ In particolare si terrà conto della riserva di invecchiamento senescenza e può essere richiesta una nuova visita medica solo in caso di estensione della copertura.

In questo caso Lle autorità √ di vigilanza ∏ dello Stato membro pubblicano le tabelle di frequenza delle malattie ed altri dati statistici pertinenti di cui al primo comma, lettera a) e le trasmettono alle autorità √ di vigilanza ∏ dello Stato √ membro ∏ di origine.

I premi, calcolati in base a stime attuariali ragionevoli, devono essere sufficienti a permettere alle imprese √ di assicurazione ∏ di far fronte ai propri impegni per quanto riguarda tutti gli aspetti della loro situazione finanziaria. Lo Stato membro di origine prescrive che la base tecnica per il calcolo dei premi sia comunicata prima della sua diffusione all'autorità competente √ di vigilanza ∏ di tale Stato membro.

Il presente paragrafo terzo e quarto comma sonoè applicabilie anche in caso di modifica di polizze contratti esistenti.

⎢92/49/CEE articolo 55 (adattato)

√ SEZIONE 6 - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO ∏

ARTICOLO 2 05 √ Assicurazione obbligatoria contri gli infortuni sul lavoro ∏

Gli Stati membri possono esigere da qualsiasi impresa di assicurazione che pratica a proprio rischio l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nel loro territorio, il rispetto delle disposizioni specifiche previste nella loro legislazione nazionale per tale assicurazione, ad eccezione delle disposizioni relative alla sorveglianza finanziaria le quali rientrano nella competenza esclusiva dello Stato membro di origine.

⎢2002/83/CE articolo 12 (adattato)

√CAPO III – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE VITA ∏

Articolo 206 Divieto dell'obbligo di cessione ad un ente pubblico di parte delle attività sottoscritte

Gli Stati membri non possono imporre √ impongono ∏ alle imprese di assicurazione √ vita ∏ l'obbligo di cedere una parte delle loro sottoscrizioni relative alle attività sottoscritte di cui all'articolo 2 ad un organismo ovvero a degli organismi determinati da disposizioni √ di legge ∏ nazionali.

⎢2002/83/CE articolo 21 (adattato)

Articolo 2 07 Premi per nuova produzione

I premi per nuova produzione devono essere sufficienti, in base ad adeguate ipotesi attuariali, perché l'impresa √ di assicurazione vita ∏ possa far fronte all'insieme dei suoi impegni e, in particolare, costituire le riserve tecniche necessarie.

A tal fine, possono essere presi in considerazione tutti gli aspetti della situazione finanziaria dell'impresa di assicurazione √ vita ∏., senza che l'apporto di risorse estranee a detti premi e ai relativi proventi abbia un carattere sistematico e permanente che potrebbe mettere in questione a termine la solvibilità di tale impresa.

⎢ 2002/83/CE

Articolo 25 Contratti collegati a OICVM o ad un indice azionario

1. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate al valore delle quote di un OICVM oppure al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazioni, generalmente suddiviso in quote, le riserve tecniche relative a tali prestazioni debbono essere rappresentate con la massima approssimazione possibile, dalle suddette quote o, qualora queste non siano definite, dai suddetti attivi.

2. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate ad un indice azionario o ad altro valore di riferimento diverso da quelli di cui al paragrafo 1, le riserve tecniche relative a tali prestazioni debbono essere rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote rappresentanti il valore di riferimento oppure, qualora le quote non siano definite, da attivi di adeguata sicurezza e negoziabilità che corrispondano al massimo a quelli su cui si basa il valore di riferimento particolare.

3. Gli articoli 22 e 24 non si applicano agli attivi detenuti per far fronte ad impegni direttamente collegati alle prestazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 . I riferimenti alle riserve tecniche di cui all'articolo 24 riguardano le riserve tecniche ad esclusione di quelle relative a detti impegni.

4. Qualora le prestazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 comprendano una garanzia di risultato per l'investimento o qualsiasi altra prestazione garantita, alle riserve tecniche addizionali corrispondenti si applicano gli articoli 22, 23 e 24.

Articolo 26Regole di congruenza

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 3, e dell'articolo 54, gli Stati membri si conformano all'allegato II per quanto riguarda le regole di congruenza.

2. Il presente articolo non si applica agli impegni di cui all'articolo 25.

⎢ 2005/68/CE (adattato)

?nuovo

CAPO 2 IV – Disposizioni sulle riserve tecniche √ specifiche sulla riassicurazione ∏

Articolo 32

Costituzione di riserve tecniche

1. Lo Stato membro di origine prescrive alle imprese di riassicurazione la costituzione di riserve tecniche sufficienti relative all'insieme delle loro attività.

L'ammontare di tali riserve tecniche è determinato a norma della direttiva 91/674/CEE. Se del caso, lo Stato membro di origine può stabilire norme più specifiche conformemente all'articolo 20 della direttiva 2002/83/CE.

2. Gli Stati membri non mantengono in vigore né introducono un sistema di accantonamenti lordi con impegno di attivi a garanzia delle riserve premi e per sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio, qualora il riassicuratore sia un'impresa di riassicurazione autorizzata a norma della presente direttiva, ovvero un'impresa di assicurazione autorizzata in virtù delle direttive 73/239/CEE o 2002/83/CE.

3. Lo Stato membro di origine che autorizzi la copertura delle riserve tecniche mediante crediti verso riassicuratori che non sono autorizzati a norma della presente direttiva, ovvero su imprese di assicurazione che non sono autorizzate in virtù delle direttive 73/239/CEE o 2002/83/CE, fissa le condizioni per accettare tali crediti.

Articolo 33

Riserve di compensazione

1. Lo Stato membro di origine prescrive alle imprese di riassicurazione, che riassicurino i rischi classificati nel ramo 14 del punto A dell'allegato della direttiva 73/239/CEE, la costituzione di una riserva di compensazione allo scopo di compensare un indice di sinistralità superiore alla media ovvero le perdite tecniche eventualmente accusate in quel ramo in ogni esercizio finanziario.

2. La riserva di compensazione per la riassicurazione del credito è calcolata in base alle norme fissate dallo Stato membro di origine, in conformità di uno dei quattro metodi previsti al punto D dell'allegato della direttiva 73/239/CEE, da considerarsi equivalenti.

3. Lo Stato membro di origine può esonerare dall'obbligo di costituire riserve di compensazione per la riassicurazione del ramo credito le imprese di riassicurazione i cui premi o contributi esigibili per la riassicurazione di tale ramo siano inferiori al 4 % del totale dei premi o contributi esigibili e a 2500000 EUR.

4. Lo Stato membro di origine può prescrivere alle imprese di riassicurazione la costituzione di riserve di compensazione per rischi diversi dalla riassicurazione del credito. Le riserve di compensazione sono calcolate in base alle norme fissate dallo Stato membro di origine.

Articolo 34

Attivi a garanzia delle riserve tecniche

1. Lo Stato membro di origine impone ad ogni impresa di riassicurazione di investire gli attivi a garanzia delle riserve tecniche e della riserva di compensazione di cui all'articolo 33 conformemente alle seguenti disposizioni:

a) gli attivi tengono conto del tipo di operazioni effettuate da un'impresa di riassicurazione, in particolare della natura, dell'importo e della durata dei previsti pagamenti dei sinistri, in modo da garantire la sufficienza, la liquidità, la sicurezza, la qualità, il rendimento e la congruenza dei suoi investimenti;

b) l'impresa di riassicurazione provvede ad un'adeguata diversificazione e dispersione degli attivi in modo da poter reagire con adeguatezza ad un contesto economico variabile, in particolare alle tendenze dei mercati finanziari e dei mercati immobiliari o a eventi catastrofici di grande impatto. L'impresa valuta l'impatto che situazioni irregolari del mercato hanno sui suoi attivi e diversifica questi ultimi in modo tale da ridurre tale impatto;

c) gli investimenti in attivi non ammessi alla negoziazione su un mercato finanziario regolamentato sono tenuti in ogni caso a livelli prudenziali;

d) gli investimenti in strumenti derivati sono possibili nella misura in cui contribuiscono ad una riduzione dei rischi di investimento o agevolano un'efficace gestione del portafoglio. Essi sono valutati in modo prudente, tenendo conto degli attivi sottostanti, e inclusi nella valutazione degli attivi dell'ente. L'ente deve anche evitare un'eccessiva esposizione di rischio nei confronti di una sola controparte e di altre operazioni derivate;

e) gli attivi sono adeguatamente diversificati, in modo da evitare un'eccessiva dipendenza da un particolare attivo, emittente o gruppo di imprese e l'accumulazione di rischi nel portafoglio nel suo insieme. Gli investimenti in attivi dello stesso emittente o di emittenti appartenenti allo stesso gruppo non devono esporre l'impresa ad un'eccessiva concentrazione di rischi.

Gli Stati membri possono decidere di non applicare i requisiti di cui alla lettera e) agli investimenti in titoli di Stato.

2. Gli Stati membri non impongono alle imprese di riassicurazione situate sul loro territorio di investire in particolari categorie di attivi.

3. Gli Stati membri non subordinano le decisioni di investimento di un'impresa di riassicurazione situata sul loro territorio ovvero del suo gestore di investimenti ad alcun tipo di approvazione preventiva o notifica sistematica.

4. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, lo Stato membro di origine può, per ogni impresa di riassicurazíone la cui sede sia situata sul suo territorio, stabilire le seguenti regole quantitative, purché siano giustificate sotto il profilo prudenziale:

a) gli investimenti delle riserve tecniche lorde in valute diverse da quelle in cui sono costituite le riserve tecniche stesse, vanno limitati al 30%;

b) gli investimenti delle riserve tecniche lorde in azioni e altri titoli negoziabili trattati come azioni, obbligazioni, titoli di credito non ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato vanno limitati al 30%;

c) lo Stato membro di origine può imporre ad ogni impresa di riassicurazione di investire non oltre il 5% delle sue riserve tecniche lorde in azioni e altri titoli negoziabili trattati come azioni, obbligazioni, titoli di credito e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali della stessa impresa e non oltre il 10% dell'importo totale delle sue riserve tecniche lorde in azioni e altri titoli negoziabili trattati come azioni, obbligazioni, titoli di credito e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali di imprese appartenenti allo stesso gruppo.

5. Inoltre, lo Stato membro di origine fissa norme più dettagliate che stabiliscono le condizioni per l'impiego di crediti vantati verso una società veicolo quali attivi a garanzia delle riserve tecniche in conformità del presente articolo.

CAPO 3

REGOLE RELATIVE AL MARGINE DI SOLVIBILITÀ E AL FONDO DI GARANZIA

SEZIONE 1

MARGINE DI SOLVIBILITÀ DISPONIBILE

ARTICOLO 35

Regola generale

Ciascuno Stato membro impone a ogni impresa di riassicurazione avente la sede sul suo territorio di disporre costantemente di un margine di solvibilità sufficiente per l'insieme delle sue attività, perlomeno equivalente ai requisiti fissati dalla presente direttiva.

Articolo 36

Elementi costitutivi

1. Il margine di solvibilità disponibile è costituito dal patrimonio dell'impresa di riassicurazione, libero da qualsiasi impegno prevedibile, al netto degli elementi immateriali, comprendente:

a) il capitale sociale versato ovvero, nel caso di mutue riassicuratrici, il fondo iniziale effettivo versato, aumentato dei conti degli iscritti, a condizione che detti conti soddisfino i criteri seguenti:

i) l'atto costitutivo e lo statuto dispongono che i pagamenti attraverso questi conti a favore degli iscritti possano essere effettuati soltanto nella misura in cui ciò non comporti la riduzione del margine di solvibilità disponibile al di sotto del livello richiesto oppure, dopo lo scioglimento dell'impresa, soltanto nella misura in cui tutti gli altri debiti contratti dall'impresa siano stati pagati;

ii) l'atto costitutivo e lo statuto dispongono che, per quanto riguarda i pagamenti di cui al punto i) effettuati per ragioni diverse dal recesso individuale degli iscritti, le autorità competenti vengano informate con almeno un mese di anticipo ed entro tale termine possano vietarli;

iii) le pertinenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto possono essere modificate soltanto dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica, fatti salvi i criteri di cui ai punti i) e ii);

b) le riserve legali e libere che non corrispondono ad impegni né sono classificate come riserve di compensazione;

c) gli utili o le perdite riportati previa deduzione dei dividendi da pagare.

2. Il margine di solvibilità disponibile è diminuito dell'importo delle azioni proprie detenute direttamente dall'impresa di riassicurazione.

Per le imprese di riassicurazione che attualizzano le loro riserve tecniche dei rami non vita per sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio, oppure effettuano deduzioni dagli stessi per tenere conto dei proventi dei loro investimenti, come consentito dall'articolo 60, punto 1), lettera g), della direttiva 91/674/CEE, il margine di solvibilità disponibile è ridotto della differenza tra le riserve tecniche prima dell'attualizzazione o delle deduzioni, quali risultano dall'allegato ai bilanci, e le riserve tecniche dopo l'attualizzazione o le deduzioni. Questo aggiustamento è effettuato per tutti i rischi enumerati al punto A dell'allegato della direttiva 73/239/CEE, a eccezione dei rischi dei rami 1 e 2 del punto A di quell'allegato. Per i rami diversi da 1 e 2 del punto A di detto allegato, non è necessario alcun aggiustamento in caso di attualizzazione delle rendite incluse nelle riserve tecniche.

Oltre alle deduzioni di cui al primo e secondo comma il margine di solvibilità disponibile è diminuito delle seguenti voci:

a) partecipazioni dell'impresa di riassicurazione nei seguenti soggetti:

i) imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE, dell'articolo 4 della direttiva 2002/83/CE o dell'articolo 1, lettera b), della direttiva 98/78/CE;

ii) imprese di riassicurazione ai sensi dell'articolo 3 della presente direttiva ovvero imprese di riassicurazione di paesi terzi ai sensi dell'articolo 1, lettera l), della direttiva 98/78/CE;

iii) società di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 1, lettera i), della direttiva 98/78/CE;

iv) enti creditizi ed enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2000/12/CE;

v) imprese di investimento ed enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/22/CEE[76] e dell'articolo 2, paragrafi 4 e 7, della direttiva 93/6/CEE[77];

b) ciascuno dei seguenti elementi che l'impresa di riassicurazione vanta nei confronti dei soggetti definiti alla lettera a) in cui detiene una partecipazione:

i) gli strumenti di cui al paragrafo 4;

ii) gli strumenti di cui all'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2002/83/CE;

iii) i crediti subordinati e gli strumenti di cui all'articolo 35 e all'articolo 36, paragrafo 3, della direttiva 2000/12/CE.

In caso di possesso temporaneo di azioni di un altro ente creditizio, ente finanziario, impresa di investimento, impresa di assicurazione o di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata al risanamento e al salvataggio di questi, l'autorità competente può consentire deroghe alle disposizioni relative alle deduzioni di cui al terzo comma, lettere a) e b).

In alternativa alle deduzioni degli elementi di cui al terzo comma, lettere a) e b), detenuti dall'impresa di riassicurazione in enti creditizi, imprese di investimento ed enti finanziari, gli Stati membri possono consentire alle loro imprese di riassicurazione di applicare, mutatis mutandis, i metodi 1, 2 o 3 dell'allegato I della direttiva 2002/87/CE. Il metodo 1 (consolidamento contabile) è applicato soltanto qualora l'autorità competente ritenga che vi sia un livello soddisfacente di gestione integrata e di controllo interno delle imprese incluse nel consolidamento. Il metodo scelto è applicato coerentemente nel tempo.

Gli Stati membri possono prevedere che per il calcolo del margine di solvibilità di cui alla presente direttiva, le imprese di riassicurazione soggette a vigilanza supplementare a norma della direttiva 98/78/CE ovvero della direttiva 2002/87/CE non siano tenute a dedurre gli elementi di cui al terzo comma, lettere a) e b), detenuti in enti creditizi, enti finanziari, imprese di investimento, imprese di assicurazione o di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa inclusi nella vigilanza supplementare.

Ai fini della deduzione delle partecipazioni di cui al presente paragrafo, per partecipazione si intende una partecipazione ai sensi dell'articolo 1, lettera f), della direttiva 98/78/CE.

3. Possono altresì essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile:

a) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati a concorrenza del 50% del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, di cui il 25% al massimo comprende prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata, purché esistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di fallimento o liquidazione dell'impresa di riassicurazione, i prestiti subordinati o le azioni preferenziali abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere a quella data.

Inoltre, i prestiti subordinati devono soddisfare le condizioni seguenti:

i) computo dei soli fondi effettivamente versati;

ii) per i prestiti a scadenza fissa, scadenza iniziale non inferiore a cinque anni. Al più tardi un anno prima della scadenza, l'impresa di riassicurazione sottopone all'approvazione delle autorità competenti un piano che precisa le modalità per mantenere o portare al livello voluto alla scadenza il margine di solvibilità disponibile, a meno che l'importo a concorrenza del quale il prestito può essere incluso nelle componenti del margine di solvibilità disponibile non sia gradualmente ridotto nel corso degli ultimi cinque anni almeno prima della scadenza. Le autorità competenti possono autorizzare il rimborso anticipato di tali fondi, a condizione che la richiesta sia presentata dall'impresa di riassicurazione emittente e che il margine di solvibilità disponibile della stessa non scenda al di sotto del livello richiesto;

iii) rimborsabilità dei prestiti per i quali non è fissata la scadenza del debito soltanto mediante preavviso di cinque anni, salvo che detti prestiti non siano più considerati una componente del margine di solvibilità disponibile o che l'accordo preventivo delle autorità competenti sia formalmente richiesto per il rimborso anticipato. In quest'ultimo caso l'impresa di riassicurazione informa le autorità competenti, almeno sei mesi prima della data del rimborso proposta, indicando il margine di solvibilità disponibile e il margine di solvibilità richiesto prima e dopo detto rimborso. Le autorità competenti autorizzano il rimborso soltanto se il margine di solvibilità disponibile dell'impresa di riassicurazione non rischia di scendere al di sotto del livello richiesto;

iv) esclusione dal contratto di prestito di clausole in forza delle quali, in determinati casi diversi dalla liquidazione dell'impresa di riassicurazione, il debito debba essere rimborsato prima della scadenza convenuta;

v) possibilità di modificare il contratto solo dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica;

b) i titoli a durata indeterminata e altri strumenti, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle di cui alla lettera a), a concorrenza del 50 % del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto per il totale di detti titoli e dei prestiti subordinati di cui alla lettera a), che soddisfino le seguenti condizioni:

i) non possono essere rimborsati su iniziativa del portatore o senza il preventivo accordo dell'autorità competente;

ii) il contratto di emissione deve dare all'impresa di riassicurazione la possibilità di differire il pagamento degli interessi del prestito;

iii) i crediti del mutuante verso l'impresa di riassicurazione devono essere interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati;

iv) i documenti che disciplinano l'emissione dei titoli devono prevedere la capacità del debito e degli interessi non versati di assorbire le perdite, consentendo nel contempo all'impresa di riassicurazione di proseguire le sue attività;

v) computo dei soli importi effettivamente versati.

4. Su domanda, debitamente documentata, dell'impresa di riassicurazione all'autorità competente dello Stato membro di origine e con l'accordo di detta autorità competente, possono altresì essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile:

a) la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo iniziale, appena la parte versata raggiunge il 25 % di questo capitale o fondo, a concorrenza del 50 % del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto;

b) i crediti che le società mutue e le società a forma mutualistica a contributo variabile per i rami non vita vantano verso i soci a titolo dell'esercizio, fino a concorrenza della metà della differenza tra i contributi massimi e i contributi effettivamente richiamati, entro un limite del 50 % del margine di solvibilità disponibile o del margine di solvibilità richiesto, se inferiore. Le autorità nazionali competenti definiscono orientamenti che stabiliscono le condizioni alle quali possono essere accettati i richiami di contributi;

c) le plusvalenze latenti nette risultanti dalla valutazione degli elementi dell'attivo, purché tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale.

5. Inoltre, con riguardo alle attività riassicurative del ramo vita, su domanda debitamente documentata dell'impresa di riassicurazione all'autorità competente dello Stato membro di origine e con l'accordo di detta autorità competente, possono essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile:

a) sino al 31 dicembre 2009, un importo pari al 50 % degli utili futuri dell'impresa, ma non superiore al 25 % del margine di solvibilità disponibile o del margine di solvibilità richiesto, se inferiore; l'importo degli utili futuri si ottiene moltiplicando l'utile annuo stimato per il fattore che rappresenta la durata residua media dei contratti; tale fattore può essere al massimo pari a 6; l'utile annuo stimato non può superare la media aritmetica degli utili realizzati nel corso degli ultimi cinque esercizi nelle attività di cui all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2002/83/CE.

Le autorità competenti possono autorizzare l'inclusione di tale importo ai fini del margine di solvibilità disponibile soltanto:

i) se alle autorità competenti stesse viene presentata una relazione attuariale che convalida la plausibilità della rilevazione di detti utili nel futuro; e e

ii) nella misura in cui quella parte degli utili futuri che deriverà dalle plusvalenze nette latenti di cui al paragrafo 4, lettera c), non sia già stata rilevata;

b) in caso di non zillmeraggio o in caso di zillmeraggio inferiore al caricamento per spese di acquisizione contenuto nel premio, la differenza tra la riserva matematica non zillmerata o parzialmente zillmerata ed una riserva matematica zillmerata ad un tasso di zillmeraggio pari al caricamento per spese di acquisizione contenuto nel premio; questo importo non può tuttavia superare il 3,5 % della somma delle differenze tra i capitali in questione della riassicurazione vita e le riserve matematiche per tutti i contratti in cui sia possibile lo zillmeraggio; questa differenza è ridotta dell'importo delle spese di acquisizione non ammortizzate eventualmente iscritto nell'attivo.

6. 6. Le modifiche ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, per tenere conto degli sviluppi che giustificano un adeguamento tecnico degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 55, paragrafo 2.

Sezione 2

MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO

ARTICOLO 37

Margine di solvibilità richiesto per la riassicurazione non vita

1. Il margine di solvibilità richiesto è determinato in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi, oppure in rapporto all'onere medio dei sinistri per i tre ultimi esercizi sociali.

Tuttavia, qualora le imprese di riassicurazione pratichino essenzialmente soltanto uno o più dei rischi credito, tempesta, grandine, gelo, sono presi in considerazione come periodo di riferimento dell'onere medio dei sinistri gli ultimi sette esercizi sociali.

2. Fatto salvo l'articolo 40, l'ammontare del margine di solvibilità richiesto deve essere pari al più elevato dei due risultati di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

3. L'ammontare dei premi da utilizzare per il calcolo è il più elevato dei due importi seguenti: l'importo dei premi o contributi lordi contabilizzati, secondo il calcolo riportato di seguito, e l'importo dei premi o contributi lordi acquisiti.

I premi o contributi per i rami 11, 12 e 13 di cui al punto A dell'allegato alla direttiva 73/239/CEE sono aumentati del 50%.

I premi o contributi per i rami diversi da 11, 12 e 13 di cui al punto A dell'allegato alla direttiva 73/239/CEE possono essere aumentati fino al 50%, per specifiche attività riassicurative o tipi di contratti, per tener conto delle specificità di tali attività o contratti, secondo la procedura di cui all'articolo 55, paragrafo 2, della presente direttiva. I premi o contributi, compresi gli oneri accessori a detti premi o contributi, dovuti per le attività riassicurative nel corso dell'ultimo esercizio vengono cumulati.

Dall'importo ottenuto si detrae l'importo totale dei premi o contributi annullati nel corso dell'ultimo esercizio, nonché l'importo totale delle imposte e tasse relative ai premi o contributi compresi nel cumulo.

L'importo così ottenuto è suddiviso in due quote, la prima fino a 50 000 000 di EUR, la seconda comprendente l'eccedenza; a tali quote si applicano rispettivamente le percentuali del 18% e del 16% e si sommano gli importi.

L'importo così ottenuto è moltiplicato per il rapporto esistente, relativamente alla somma dei tre ultimi esercizi, tra l'ammontare dei sinistri che restano a carico dell'impresa di riassicurazione, dopo aver dedotto gli importi recuperabili per effetto della retrocessione, e l'ammontare lordo dei sinistri lordi; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50%. Su domanda, corredata di adeguate prove, dell'impresa di riassicurazione all'autorità competente dello Stato membro di origine e con l'accordo di tale autorità, gli importi recuperabili da società veicolo di cui all'articolo 46 possono parimenti essere dedotti a titolo di retrocessione.

Con l'approvazione delle autorità competenti, si possono applicare metodi statistici per stimare i premi o contributi.

4. Il calcolo sulla base dei sinistri è effettuato nel modo indicato di seguito, utilizzando per i rami 11, 12 e 13 di cui al punto A dell'allegato della direttiva 73/239/CEE, l'ammontare dei sinistri, delle riserve e dei recuperi incrementato del 50%.

I sinistri, le riserve e i recuperi per rami diversi dai rami 11, 12 e 13 di cui al punto A dell'allegato della direttiva 73/239/CEE possono essere aumentati fino al 50 %, per specifiche attività riassicurative o tipi di contratti, per tener conto delle specificità di tali attività o contratti, secondo la procedura di cui all'articolo 55, paragrafo 2, della presente direttiva.

Gli importi dei sinistri pagati nei periodi di cui al paragrafo 1 sono cumulati, senza detrarre i sinistri a carico dei retrocessionari.

Al risultato ottenuto si aggiunge l'ammontare delle riserve per sinistri ancora da pagare, costituite alla fine dell'ultimo esercizio.

Dall'importo ottenuto si detrae l'ammontare dei recuperi effettuati durante i periodi di cui al paragrafo 1.

Dall'importo rimasto si detrae l'ammontare delle riserve per sinistri ancora da pagare, costituite all'inizio del secondo esercizio finanziario precedente l'ultimo esercizio considerato. Se il periodo di riferimento determinato a norma del paragrafo 1 è di sette anni, si deduce l'ammontare delle riserve per sinistri ancora da pagare costituite all'inizio del sesto esercizio precedente l'ultimo esercizio considerato.

La terza o la settima parte, a seconda del periodo di riferimento determinato conformemente al paragrafo 1, dell'importo così ottenuto è suddivisa in due quote, la prima fino a 35000000 di EUR e la seconda comprendente l'eccedenza; a tali quote si applicano rispettivamente le percentuali del 26 % e del 23 % e si sommano gli importi.

Il risultato è moltiplicato per il rapporto esistente, relativamente alla somma dei tre ultimi esercizi, tra l'ammontare dei sinistri che restano a carico dell'impresa, dopo aver dedotto gli importi recuperabili per effetto della retrocessione, e l'ammontare dei sinistri lordi; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50%. Su domanda, corredata di adeguate prove, dell'impresa di riassicurazione all'autorità competente dello Stato membro di origine e con l'accordo di tale autorità, gli importi recuperabili da società veicolo di cui all'articolo 46 possono parimenti essere dedotti a titolo di retrocessione.

Con l'approvazione delle autorità competenti, si possono applicare metodi statistici per assegnare i sinistri, le riserve e i recuperi.

5. Se il margine di solvibilità richiesto, calcolato a norma dei paragrafi 2, 3 e 4, è inferiore al margine di solvibilità richiesto per l'esercizio precedente, il margine di solvibilità richiesto è pari almeno al margine di solvibilità richiesto per l'anno precedente moltiplicato per il rapporto tra le riserve tecniche per sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'ultimo esercizio finanziario e le riserve tecniche per sinistri ancora da pagare all'inizio dell'ultimo esercizio finanziario. In questi calcoli le riserve tecniche sono calcolate al netto della retrocessione, ma il rapporto non può essere mai superiore ad uno.

6. Le percentuali applicabili alle quote di cui al paragrafo 3, quinto comma, e al paragrafo 4, settimo comma, sono ridotte ad un terzo in caso di riassicurazione di un'assicurazione malattia gestita secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione sulla vita, se:

a) i premi riscossi sono calcolati in base a tavole di morbilità secondo i metodi matematici applicati in materia di assicurazioni;

b) è costituita una riserva di senescenza;

c) è riscosso un supplemento di premio per costituire un margine di sicurezza adeguato;

d) l'impresa di assicurazione può recedere dal contratto al più tardi entro il termine del terzo anno di assicurazione;

e) il contratto prevede la possibilità di aumentare i premi o di ridurre le prestazioni anche per i contratti in corso.

Articolo 38

Margine di solvibilità richiesto per la riassicurazione vita

1. Il margine di solvibilità richiesto per le attività di riassicurazione vita è determinato a norma dell'articolo 37.

2. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro di origine può prevedere che, per i rami di riassicurazione delle attività assicurative coperte dall'articolo 2, punto 1), lettera a), della direttiva 2002/83/CE, collegate a fondi di investimento o contratti di partecipazione, e per le operazioni di cui all'articolo 2, punto 1), lettera b), e punto 2), lettere b), c), d) ed e), della direttiva 2002/83/CE, il margine di solvibilità richiesto sia stabilito in conformità dell'articolo 28 della direttiva 2002/83/CE.

Articolo 39

Margine di solvibilità richiesto alle imprese esercenti la riassicurazione vita e la riassicurazione non vita

1. Lo Stato membro di origine esige che ogni impresa di riassicurazione esercente la riassicurazione vita e non vita costituisca un margine di solvibilità disponibile per la somma dei margini di solvibilità richiesti in relazione ad entrambe le attività riassicurative, da determinarsi a norma degli articoli 37 e 38 a seconda del caso.

2. Ove il margine di solvibilità disponibile non raggiunga il livello richiesto al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti adottano le misure di cui agli articoli 42 e 43.

Sezione 3

FONDO DI GARANZIA

ARTICOLO 40

Ammontare del fondo di garanzia

1. Un terzo del margine di solvibilità richiesto di cui agli articoli 37, 38 e 39 costituisce il fondo di garanzia. Esso consta degli elementi di cui all'articolo 36, paragrafi 1, 2 e 3, e, previo accordo delle autorità competenti dello Stato membro di origine, all'articolo 36, paragrafo 4, lettera c).

2. Il fondo di garanzia non può essere inferiore a 3 000 000 di EUR.

Ogni Stato membro può disporre che il fondo minimo di garanzia per le imprese di riassicurazione captive non sia inferiore a 1 000 000 di EUR.

Articolo 41

Riesame dell'importo del fondo di garanzia

1. Gli importi in euro stabiliti all'articolo 40, paragrafo 2, sono riesaminati annualmente, la prima volta il 10 dicembre 2007, per tenere conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo per l'insieme degli Stati membri, pubblicato da Eurostat.

Gli importi sono adeguati automaticamente maggiorando l'importo di base in euro della variazione percentuale dell'indice nel periodo tra l'entrata in vigore della presente direttiva e la data di revisione e arrotondandolo ad un multiplo di 100 000 EUR.

Se la variazione percentuale rispetto all'ultimo adeguamento è inferiore al 5%, non si opera alcun adeguamento.

2. La Commissione informa ogni anno il Parlamento europeo e il Consiglio dell'esito del riesame degli importi e dell'eventuale adeguamento di cui al paragrafo 1.

⎢2005/68/CE articolo 45

Articolo 2 08 Riassicurazione "finite"

∫nuovo

1. Gli Stati membri assicurano che le imprese di assicurazione e di riassicurazione che stipulano contratti di riassicurazione "finite" o esercitano attività di riassicurazione "finite" siano in grado di monitorare, gestire e controllare i rischi derivanti da detti contratti e attività e riferirne in merito.

2. Per assicurare l'adozione di un approccio armonizzato in merito alle attività di riassicurazione "finite", la Commissione può adottare misure di esecuzione con le quali specifica le disposizioni del paragrafo 1 per quanto riguarda la sorveglianza, la gestione e il controllo dei rischi derivanti dall'attività di riassicurazione "finite".

Tali misure di esecuzione, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva tra l'altro completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 304, paragrafo 3.

⎢2005/68/CE articolo 45

1. Lo Stato membro di origine può stabilire disposizioni specifiche per l'esercizio delle attività di riassicurazione finite, concernenti:

- le condizioni obbligatorie da includere in tutti i contratti stipulati,

- le procedure amministrative e contabili adeguate, i meccanismi adeguati di controllo interno e i requisiti in materia di gestione dei rischi ;,

- i requisiti in materia di resoconto contabile e di informazioni prudenziali e statistiche ;,

- la costituzione di riserve tecniche, al fine di garantirne l'adeguatezza, l'affidabilità e l'obiettività,

- gli investimenti di attivi a garanzia delle riserve tecniche, in modo da tener conto del tipo di operazioni effettuate dall'impresa di riassicurazione e in particolare della natura, dell'importo e della durata dei previsti pagamenti dei sinistri, al fine di garantire la sufficienza, la liquidità, la sicurezza, il rendimento e la congruenza dei suoi investimenti,

- regole concernenti il margine di solvibilità disponibile, il margine di solvibilità richiesto e il fondo minimo di garanzia che l'impresa di riassicurazione mantiene in relazione alle operazioni di riassicurazione finite.

⎢2005/68/CE articolo 2, paragrafo 1, lettera q) (adattato)

q) 3. √Ai fini dei paragrafi 1 e 2, si intende per ∏ "riassicurazione "finite"": una riassicurazione in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita, espressa in termini di rischio economico massimo trasferito, risultante da un significativo trasferimento sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di "timing", eccede, per un importo limitato ma significativo, il premio per l'intera durata del contratto, unitamente ad almeno una delle seguenti caratteristiche:

ia) considerazione esplicita e materiale del valore del denaro in rapporto al tempo;

iib) disposizioni contrattuali intese a limitare il risultato economico del contratto tra le parti nel tempo, al fine di raggiungere il trasferimento del rischio previsto.

⎢2005/68/CE articolo 45

2. Ai fini della trasparenza, gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione il testo di tutte le misure adottate nell’ambito del diritto nazionale ai fini del paragrafo 1

⎢2005/68/CE articolo 46 (adattato)

?nuovo

Articolo 209 Società veicolo

1. Lo Stato membro, che decide di consentire √ Gli Stati membri ∏ ? permettono ⎪ lo stabilimento sul suo loro territorio di società veicolo ai sensi della presente direttiva, esige preventivamente un'autorizzazione ufficiale ? subordinatamente all'approvazione preventiva delle autorità di vigilanza ⎪.

2. Lo Stato membro in cui è stabilita la società veicolo fissa le condizioni in base alle quali vengono esercitate le attività di tale impresa. In particolare, lo Stato membro stabilisce regole concernenti:

? 2. Per assicurare l'adozione di un approccio armonizzato in merito alle società veicolo, la Commissione può adottare misure di esecuzione che fissano quanto segue: ⎪

a) - la portata dell'autorizzazione;,

b) - le condizioni obbligatorie da includere in tutti i contratti stipulati;,

c) - i necessari requisiti di ? competenza e onorabilità di cui all'articolo 42 ⎪ onorabilità e di qualificazione professionale dei gestori della società veicolo;,

d) - i requisiti di competenza ed onorabilità per azionisti o membri che detengono una partecipazione qualificata nella società veicolo;,

e) - le procedure amministrative e contabili adeguate, i meccanismi adeguati di controllo interno e i requisiti in materia di gestione dei rischi;,

f) - i requisiti in materia di resoconto contabile e di informazioni prudenziali e statistiche;,

g) - i requisiti di solvibilità delle società veicolo.

Tali misure di esecuzione, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva tra l'altro completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 304, paragrafo 3.

⎢2005/68/CE articolo 46

3. Ai fini della trasparenza, gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione il testo di tutte le misure adottate nell'ambito del diritto nazionale ai fini del paragrafo 2.

⎢ 98/78/CE

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) impresa di assicurazione : un'impresa che abbia ottenuto l'autorizzazione amministrativa ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE o dell'articolo 6 della direttiva 79/267/CEE;

b) impresa di assicurazione di un paese terzo : un'impresa che, se avesse la sede sociale nella Comunità, dovrebbe essere autorizzata ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE o dell'articolo 6 della direttiva 79/267/CEE;

⎢2005/68/CE articolo 59, punto 2), lettera a)

c) impresa di riassicurazione : un'impresa autorizzata a norma dell'articolo 3 della direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione[78];

⎢ 98/78/CE

d) impresa madre : un'impresa madre ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE[79], nonché ogni impresa che, a giudizio delle autorità competenti, esercita effettivamente un'influenza dominante su un'altra impresa;

e) impresa figlia : un'impresa figlia ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE, nonché ogni impresa su cui un'impresa madre esercita effettivamente, secondo le autorità competenti, un'influenza dominante. Ogni impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata come impresa figlia dell'impresa madre a cui fanno capo tali imprese;

f) partecipazione: una partecipazione ai sensi dell'articolo 17, prima frase, della direttiva 78/660/CEE[80] o il fatto di detenere direttamente o indirettamente almeno il 20 % dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;

⎢2002/87/CE articolo 28, punto 1)

g) impresa partecipante : un'impresa madre o un'altra impresa che detiene una partecipazione, ovvero un'impresa legata ad un'altra impresa da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 83/349/CEE;

h) impresa partecipata : un'impresa figlia o un'altra impresa in cui è detenuta una partecipazione ovvero un'impresa legata ad un'altra impresa da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 83/349/CEE;

⎢2005/68/CE articolo 59, punto 2), lettera a)

i) società di partecipazione assicurativa : un'impresa madre la cui attività principale consiste nell'acquisire e detenere partecipazioni in imprese figlie, se tali imprese sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione, e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario[81];

j) società di partecipazione assicurativa mista : un'impresa madre che non sia un'impresa di assicurazione, un'impresa di assicurazione di paesi terzi, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di riassicurazione di paesi terzi, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE, sempre che almeno una delle sue imprese figlie sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione;

k) autorità competenti : le autorità nazionali preposte, per legge o regolamento, alla vigilanza sulle imprese di assicurazione o sulle imprese di riassicurazione;

⎢2005/68/CE articolo 59, punto 2), lettera b)

l) impresa di riassicurazione di paesi terzi: impresa che, se avesse la sede nella Comunità, dovrebbe essere autorizzata a norma dell'articolo 3 della direttiva 2005/68/CE.

⎢2005/68/CE articolo 59, punto 3)

Articolo 2

Applicabilità della vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di riassicurazione

1. Oltre alle disposizioni della direttiva 73/239/CEE, della direttiva 2002/83/CE del Parlamento e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita1[82], e della direttiva 2005/68/CE che definiscono le norme in materia di vigilanza sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di riassicurazione, gli Stati membri dispongono una vigilanza supplementare su ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione che sia un'impresa partecipante in almeno un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, secondo le modalità di cui agli articoli 5, 6, 8 e 9 della presente direttiva.

2. Ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione la cui impresa madre è una società di partecipazione assicurativa o un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi è sottoposta a vigilanza supplementare secondo le modalità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e agli articoli 6, 8 e 10.

3. Ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione la cui impresa madre è una società di partecipazione assicurativa mista è sottoposta a vigilanza supplementare secondo le modalità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e agli articoli 6 e 8.

Articolo 3

Campo di applicazione della vigilanza supplementare

1. 1. L'esercizio della vigilanza supplementare di cui all'articolo 2 non implica affatto che le autorità competenti debbano esercitare una funzione di vigilanza sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, sulla società di partecipazione assicurativa o sulla società di partecipazione assicurativa mista, considerate individualmente.

2. Sono incluse nell'area della vigilanza supplementare le seguenti imprese di cui agli articoli 5, 6, 8, 9 e 10:

- le imprese partecipate dall'impresa di assicurazione o dall'impresa di riassicurazione,

- le imprese partecipanti nell'impresa di assicurazione o nell'impresa di riassicurazione,

- le imprese partecipate dall'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

3. Gli Stati membri possono escludere dalla vigilanza supplementare di cui all'articolo 2 le imprese con sede in un paese terzo, qualora sussistano ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie, fatte salve le disposizioni dell'allegato I, punto 2.5, e dell'allegato II, punto 4.

Inoltre, in singoli casi le autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza supplementare possono decidere di escludere un'impresa dalla vigilanza supplementare di cui all'articolo 2, quando:

- l'impresa presa in considerazione presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione,

- la considerazione della situazione finanziaria dell'impresa è inopportuna o fuorviante rispetto allo scopo della vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione.

Articolo 4

Autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza supplementare

1. La vigilanza supplementare è esercitata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui l'impresa di assicurazione o l'impresa di riassicurazione ha ricevuto l'autorizzazione amministrativa a norma dell'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE, o dell'articolo 4 della direttiva 2002/83/CE, o dell'articolo 3 della direttiva 2005/68/CE.

2. Qualora imprese di assicurazione o di riassicurazione autorizzate in due o più Stati membri abbiano per impresa madre la stessa società di partecipazione assicurativa, la stessa impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi o la stessa società di partecipazione assicurativa mista, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono accordarsi su quale di esse sarà preposta alla vigilanza supplementare.

3. Qualora in uno Stato membro esistano più autorità competenti per l'esercizio della vigilanza prudenziale sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione, lo Stato membro adotta i provvedimenti necessari per organizzare il coordinamento tra tali autorità.

⎢ 98/78/CE

Articolo 5

Disponibilità e qualità delle informazioni

⎢2005/68/CE articolo 59, punto 4)

1. Gli Stati membri prescrivono alle autorità competenti di esigere che ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a vigilanza supplementare instauri un adeguato sistema di controllo interno per la produzione dei dati e delle informazioni utili ai fini dell'esercizio di tale vigilanza supplementare.

⎢ 98/78/CE

2. Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti affinché, nell'ambito della loro giurisdizione, nessun ostacolo di natura giuridica impedisca alle imprese soggette alla vigilanza supplementare ed alle loro imprese partecipate ovvero alle loro imprese partecipanti di scambiarsi le informazioni utili ai fini dell'esercizio di tale vigilanza supplementare.

⎢2005/68/CE articolo 59, punto 5)

Articolo 6

Accesso alle informazioni

1. Gli Stati membri dispongono che le loro autorità competenti per l'esercizio della vigilanza supplementare abbiano accesso a tutte le informazioni utili ai fini della vigilanza su un'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a vigilanza supplementare. Le autorità competenti possono rivolgersi direttamente alle imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 2, per ottenere le informazioni necessarie solo se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione cui sono state richieste non le ha fornite.

2. Gli Stati membri dispongono che le loro autorità competenti possano procedere nei rispettivi territori nazionali, direttamente o tramite persone da esse incaricate, alla verifica in loco delle informazioni di cui al paragrafo 1 presso:

- l'impresa di assicurazione soggetta a vigilanza supplementare,

- l'impresa di riassicurazione soggetta a vigilanza supplementare,

- le imprese figlie di quell'impresa di assicurazione,

- le imprese figlie di quell'impresa di riassicurazione,

- le imprese madri di quell'impresa di assicurazione,

- le imprese madri di quell'impresa di riassicurazione,

- le imprese figlie di un'impresa madre di quell'impresa di assicurazione,

- le imprese figlie di un'impresa madre di quell'impresa di riassicurazione.

3. Nell'applicare il presente articolo, le autorità competenti di uno Stato membro che in casi specifici intendano verificare importanti informazioni riguardanti un'impresa situata in un altro Stato membro, che sia un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata, un'impresa figlia, un'impresa madre o un'impresa figlia di un'impresa madre dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a vigilanza supplementare, devono chiedere alle autorità competenti dell'altro Stato membro che si proceda a tale verifica. Le autorità che ricevono la richiesta di verifica vi danno seguito nei limiti delle loro competenze, procedendo esse stesse alla verifica ovvero autorizzando a procedere le autorità richiedenti oppure un revisore o un esperto.

L'autorità competente richiedente che non compia direttamente la verifica può, se lo desidera, prendervi parte.

Articolo 7

Cooperazione fra autorità competenti

1. Nel caso di imprese di assicurazione o di riassicurazione stabilite in Stati membri diversi, che siano direttamente o indirettamente partecipate o abbiano un'impresa partecipante comune, le autorità competenti di ciascuno Stato membro si comunicano, a richiesta, tutte le informazioni atte a consentire o agevolare l'esercizio della vigilanza a norma della presente direttiva e comunicano di loro iniziativa qualsiasi informazione che giudichino essenziale per le altre autorità competenti.

2. Ove un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ed un ente creditizio ai sensi della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio[83], oppure un'impresa di investimento ai sensi della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento del settore dei valori mobiliari[84], ovvero entrambi, siano direttamente o indirettamente partecipati o abbiano un'impresa partecipante comune, le autorità competenti e le autorità cui è demandata la funzione pubblica di vigilare su tali altre imprese collaborano strettamente. Fatte salve le loro rispettive competenze, queste autorità si scambiano tutte le informazioni atte a semplificarne i compiti, in particolare nell'ambito della presente direttiva.

3. Le informazioni ricevute in forza della presente direttiva, in particolare gli scambi di informazioni tra autorità competenti dalla stessa previsti, sono coperte dal segreto di ufficio di cui all'articolo 16 della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (terza direttiva assicurazione non vita)[85], all'articolo 16 della direttiva 2002/83/CE e agli articoli da 24 a 30 della direttiva 2005/68/CE.

Articolo 8

Operazioni intragruppo

1. Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti esercitino una vigilanza generale sulle operazioni tra:

a) un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione e:

i) un'impresa partecipata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

ii) in un'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

iii) un'impresa partecipata da un'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

b) un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ed una persona fisica che detiene una partecipazione:

i) nell'impresa di assicurazione o nell'impresa di riassicurazione o in una delle loro imprese partecipate;

ii) in un'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

iii) in un'impresa partecipata da un'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

Tali operazioni riguardano in particolare:

- i prestiti,

- le garanzie e le operazioni fuori bilancio,

- gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità,

- gli investimenti,

- le operazioni di riassicurazione e retrocessione,

- gli accordi di ripartizione dei costi.

2. Gli Stati membri dispongono che le imprese di assicurazione e le imprese di riassicurazione pongano in essere adeguati meccanismi di controllo interno e procedure di gestione del rischio, nonché valide procedure di segnalazione e contabili, atti a consentire nei modi dovuti l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri dispongono inoltre che, almeno una volta l'anno, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dichiarino alle autorità competenti le operazioni rilevanti. Tali procedure e meccanismi sono sottoposti alla verifica delle autorità competenti.

Se da tali informazioni risulta che la solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione è compromessa, o rischia di esserlo, l'autorità competente adotta gli opportuni provvedimenti a livello dell'impresa di assicurazione o dell'impresa di riassicurazione.

⎢ 98/78/CE

Articolo 9

Requisito di solvibilità corretta

1. Nel caso di cui all'articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri dispongono che un calcolo della solvibilità corretta sia eseguito in base all'allegato I.

2. Ogni impresa partecipata, ogni impresa partecipante o ogni impresa partecipata di un'impresa partecipante è inclusa nel calcolo di cui al paragrafo 1.

⎢2005/68/CE articolo 59, punto 6)

3. Se dal calcolo di cui al paragrafo 1 risulta che la solvibilità corretta è negativa, le autorità competenti adottano gli opportuni provvedimenti a livello dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata.

⎢ 98/78/CE

Articolo 10

⎢2005/68/CE articolo 59, punto 7), lettera a)

Società di partecipazione assicurativa, imprese di assicurazione di paesi terzi e imprese di riassicurazione di paesi terzi

⎢ 98/78/CE

1. Nel caso di cui all'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri esigono l'applicazione del metodo di vigilanza supplementare di cui all'allegato II.

⎢2005/68/CE articolo 59, punto 7), lettera b)

2. Nel caso di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono incluse nel calcolo tutte le imprese partecipate dalla società di partecipazione assicurativa e dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, secondo il metodo di cui all'allegato II.

3. Se da questo calcolo risulta che la solvibilità di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione figlia della società di partecipazione assicurativa o dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi è compromessa, o rischia di esserlo, le autorità competenti adottano gli opportuni provvedimenti a livello di quella impresa di assicurazione o di riassicurazione.

⎢2002/87/CEE articolo 28, punto 4)

Articolo 10 bis

Cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi

1. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può presentare al Consiglio proposte per negoziare accordi con uno o più paesi terzi in merito alle modalità di esercizio della vigilanza supplementare su:

a) imprese di assicurazione tra le cui imprese partecipanti vi siano imprese di cui all'articolo 2 aventi la sede principale in un paese terzo; e

⎢2005/68/CE articolo 59, punto 8), lettera a)

b) imprese di riassicurazione tra le cui partecipanti vi siano imprese ai sensi dell'articolo 2 aventi la sede in un paese terzo;

c) imprese di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi tra le cui partecipanti vi siano imprese ai sensi dell'articolo 2 aventi la sede nella Comunità.

⎢2005/68/CE articolo 59, punto 8), lettera b)

2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 mirano in particolare a permettere:

a) alle autorità competenti degli Stati membri di ottenere le informazioni necessarie per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede nella Comunità, che hanno imprese figlie o detengono partecipazioni in imprese fuori della Comunità; e

b) alle autorità competenti dei paesi terzi di ottenere le informazioni necessarie per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede sul loro territorio, che hanno imprese figlie o detengono partecipazioni in imprese in uno o più Stati membri.

⎢2005/1/CE articolo 7, punto 1)

3. Fatto salvo l'articolo 300, paragrafi 1 e 2, del trattato, la Commissione, assistita dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, esamina il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1 e la situazione che ne deriva.

⎢2002/87/CEE articolo 28, punto 4)

Articolo 10 ter

Gli Stati membri esigono che le persone che dirigono di fatto una società di partecipazione assicurativa possiedano l'onorabilità e l'esperienza sufficienti per esercitare tali funzioni.

∫nuovo

TITOLO III

VIGILANZA DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE APPARTENENTI AD UN GRUPPO

CAPO I – VIGILANZA DI GRUPPO: DEFINIZIONI, APPLICABILITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E LIVELLI

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI

ARTICOLO 21 0 Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) "impresa partecipante": un'impresa madre o un'altra impresa che detiene una partecipazione, ovvero un'impresa legata ad un'altra impresa da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE;

b) "impresa partecipata": un'impresa figlia o un'altra impresa in cui è detenuta una partecipazione ovvero un'impresa legata ad un'altra impresa da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE;

c) "gruppo": un gruppo di imprese costituito da un'impresa partecipante, le sue imprese figlie o altri soggetti in cui l'impresa partecipante o le sue imprese figlie detengono una partecipazione, nonché imprese legate tra loro da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE;

d) "autorità di vigilanza del gruppo": l'autorità di vigilanza responsabile della vigilanza del gruppo, determinata conformemente all'articolo 251;

e) "società di partecipazione assicurativa": un'impresa madre la cui attività principale consiste nell'acquisire e detenere partecipazioni in imprese figlie, se tali imprese figlie sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione o di riassicurazione o imprese di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE;

f) "società di partecipazione assicurativa mista": un'impresa madre che non sia un'impresa di assicurazione, un'impresa di assicurazione di paesi terzi, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di riassicurazione di paesi terzi, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE, sempre che almeno una delle sue imprese figlie sia un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

2. Ai fini del presente titolo, le autorità di vigilanza considerano come impresa madre anche ogni impresa che, a loro giudizio, eserciti effettivamente un'influenza dominante su un'altra impresa.

Esse considerano inoltre come impresa figlia ogni impresa sulla quale, a loro giudizio, un'impresa madre esercita effettivamente un'influenza dominante.

Esse considerano inoltre come partecipazione, la detenzione, diretta o indiretta, di diritti di voto o capitale di un'impresa sulla quale, a loro giudizio, viene effettivamente esercitata un'influenza significativa.

Sezione 2 – applicabilità e ambito di applicazione

ARTICOLO 2 11 Applicabilità della vigilanza di gruppo

1. Gli Stati membri assicurano la vigilanza di gruppo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione facenti parte di un gruppo, conformemente al presente titolo.

Le disposizioni della presente direttiva che fissano le norme in materia di vigilanza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione considerate individualmente continuano ad applicarsi a dette imprese, salvo diversamente disposto dal presente titolo.

2. Gli Stati membri assicurano che la vigilanza di gruppo si applichi come segue:

a) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione che sono imprese partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione, in un'impresa di riassicurazione, in un'impresa di assicurazione di paesi terzi o in un'impresa di riassicurazione di paesi terzi, conformemente agli articoli da 216 a 262;

b) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione la cui impresa madre sia una società di partecipazione assicurativa con sede nella Comunità, conformemente agli articoli da 216 a 262;

c) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione la cui impresa madre sia una società di partecipazione assicurativa con sede fuori della Comunità o un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, conformemente agli articoli 263, 264 e 265;

d) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione la cui impresa madre sia una società di partecipazione assicurativa mista, conformemente all'articolo 267.

3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), quando l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante o la società di partecipazione assicurativa con sede nella Comunità è un'impresa partecipata di un soggetto regolamentato o di una società di partecipazione finanziaria mista soggetta alla vigilanza supplementare conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE, l'autorità di vigilanza del gruppo può, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate, decidere di non esercitare a livello di detta impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante o di detta società di partecipazione assicurativa la vigilanza sulla concentrazione dei rischi di cui all'articolo 248 o la vigilanza sulle operazioni intragruppo di cui all'articolo 249 o entrambe.

Articolo 2 12 Ambito di applicazione della vigilanza di gruppo

1. L'esercizio della vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 211 non implica che le autorità di vigilanza siano tenute ad esercitare la vigilanza in relazione alle imprese di assicurazione di paesi terzi, alle imprese di riassicurazione di paesi terzi, alle società di partecipazione assicurativa o alle società di partecipazione assicurativa mista considerate individualmente, fatto salvo l'articolo 261 per quanto riguarda le società di partecipazione assicurativa.

2. Nei seguenti casi l'autorità di vigilanza del gruppo può decidere caso per caso di non includere un'impresa nella vigilanza di gruppo di cui all'articolo 211:

a) se l'impresa è situata in un paese terzo in cui sussistano ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie, fatto salvo il disposto dell'articolo 227;

b) se l'impresa da includere presenta un interesse trascurabile rispetto agli obiettivi della vigilanza di gruppo;

c) se l'inclusione dell'impresa è inopportuna o fuorviante in rapporto agli obiettivi della vigilanza di gruppo.

Tuttavia, se varie imprese dello stesso gruppo, considerate individualmente, possono essere escluse ai sensi del primo comma, lettera b), esse devono essere comunque incluse se, collettivamente, presentano un interesse non trascurabile.

Nel caso di cui al primo comma, lettera c), prima di decidere l'autorità di vigilanza del gruppo consulta le altre autorità di vigilanza interessate, tranne in caso di urgenza.

Quando l'autorità di vigilanza del gruppo non include un'impresa di assicurazione o di riassicurazione nella vigilanza di gruppo in uno dei casi di cui al primo comma, lettere b) e c), le autorità di vigilanza degli Stati membri in cui detta impresa è situata possono chiedere all'impresa capogruppo di fornire informazioni che possano facilitare la vigilanza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata.

Sezione 3 - Livelli

ARTICOLO 2 13 Impresa partecipante ultima a livello comunitario

1. Se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante o la società di partecipazione assicurativa di cui all'articolo 211, paragrafo 2, lettere a) e b) è essa stessa un'impresa partecipata di un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante o di un'altra società madre di partecipazione assicurativa con sede nella Comunità, gli articoli da 216 a 262 si applicano solo a livello dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante ultima o della società di partecipazione assicurativa ultima con sede nella Comunità.

2. Se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante ultima o la società di partecipazione assicurativa ultima con sede nella Comunità, di cui al paragrafo 1, è un'impresa partecipata di un'impresa soggetta alla vigilanza supplementare conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE, l'autorità di vigilanza del gruppo può, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate, decidere di non esercitare a livello di detta impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante ultima o di detta società di partecipazione assicurativa ultima la vigilanza sulla concentrazione dei rischi di cui all'articolo 248 o la vigilanza sulle operazioni intragruppo di cui all'articolo 249 o entrambe.

Articolo 2 14 Impresa partecipante ultima a livello nazionale

1. Se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante o la società di partecipazione assicurativa con sede nella Comunità, di cui all'articolo 211, paragrafo 2, lettere a) e b), non ha sede nello stesso Stato membro dell'impresa partecipante ultima a livello comunitario di cui all'articolo 213, gli Stati membri consentono alle loro autorità di vigilanza di decidere, previa consultazione con l'autorità di vigilanza del gruppo e dell'impresa partecipante ultima a livello comunitario, di assoggettare alla vigilanza di gruppo l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante ultima o la società di partecipazione assicurativa ultima a livello nazionale.

In tal caso, l'autorità di vigilanza spiega le ragioni della sua decisione sia all'autorità di vigilanza del gruppo che all'impresa partecipante ultima a livello comunitario.

Si applicano mutatis mutandis gli articoli da 216 a 262, fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6.

2. L'autorità di vigilanza può limitare la vigilanza di gruppo sull'impresa partecipante ultima a livello nazionale a una o più sezioni del capo II.

3. Se l'autorità di vigilanza decide di applicare all'impresa partecipante ultima a livello nazionale il capo II, sezione 1, la scelta del metodo effettuata conformemente all'articolo 218 dall'autorità di vigilanza del gruppo in rapporto all'impresa partecipante ultima a livello comunitario di cui all'articolo 213 viene riconosciuta come determinante e applicata dall'autorità di vigilanza dello Stato membro interessato.

4. Se l'autorità di vigilanza decide di applicare all'impresa partecipante ultima a livello nazionale, il capo II, sezione 1, e se l'impresa partecipante ultima a livello comunitario di cui all'articolo 213 ha ottenuto, conformemente all'articolo 229 o all'articolo 231, paragrafo 5, l'autorizzazione a calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo e il requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo sulla base di un modello interno, detta decisione viene riconosciuta come determinante e applicata dall'autorità di vigilanza nello Stato membro interessato.

In tal caso, se l'autorità di vigilanza ritiene che il profilo di rischio dell'impresa partecipante ultima a livello nazionale si discosti significativamente dal modello interno approvato a livello comunitario, e fino a quando l'impresa non risolve adeguatamente le riserve dell'autorità di vigilanza, quest'ultima può decidere di imporre una maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo di detta impresa risultante dall'applicazione del predetto modello, o, in circostanze eccezionali in cui la maggiorazione del requisito patrimoniale non sarebbe opportuna, di imporre all'impresa di calcolare il suo requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo sulla base della formula standard.

L'autorità di vigilanza spiega le ragioni di dette decisioni sia all'impresa che all'autorità di vigilanza del gruppo.

5. Se l'autorità di vigilanza decide di applicare all'impresa partecipante ultima a livello nazionale le disposizioni del capo II, sezione 1, detta impresa non è autorizzata a presentare, conformemente all'articolo 234 o all'articolo 247, la domanda di autorizzazione ad assoggettare una delle sue imprese figlie agli articoli da 236 a 241.

6. Se gli Stati membri consentono alle loro autorità di vigilanza di adottare la decisione di cui al paragrafo 1, essi assicurano che dette decisioni non possano essere prese o mantenute qualora l'impresa partecipante ultima a livello nazionale sia un'impresa figlia dell'impresa partecipante ultima a livello comunitario di cui all'articolo 213 e quest'ultima abbia ottenuto, conformemente all'articolo 235 o 247, l'autorizzazione ad assoggettare detta impresa figlia agli articoli da 236 a 241.

7. La Commissione può adottare misure di esecuzione che specificano le circostanze in cui può essere adottata la decisione di cui al paragrafo 1.

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 304, paragrafo 3.

Articolo 2 15 Impresa partecipante che copre diversi Stati membri

1. Se gli Stati membri consentono alle loro autorità di vigilanza di adottare la decisione di cui all'articolo 214, essi le autorizzano altresì a decidere di concludere un accordo con le autorità di vigilanza di altri Stati membri nei quali sia presente un'altra impresa partecipante ultima legata a livello nazionale, allo scopo di esercitare la vigilanza di gruppo a livello di un sottogruppo che copra diversi Stati membri.

Se le autorità di vigilanza interessate hanno concluso l'accordo di cui al primo comma del presente paragrafo, la vigilanza di gruppo non viene esercitata a livello delle imprese partecipanti ultime di cui all'articolo 214 presenti negli Stati membri diversi dallo Stato membro dove è situato il sottogruppo di cui al primo comma del presente paragrafo.

2. Si applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui all'articolo 214, paragrafi da 2 a 6.

3. La Commissione adotta misure di esecuzione che specificano le circostanze in cui può essere adottata la decisione di cui al paragrafo 1.

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 304, paragrafo 3.

CAPO II – SITUAZIONE FINANZIARIA

SEZIONE 1 - SOLVIBILITÀ DI GRUPPO

SOTTOSEZIONE 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 216 Vigilanza sulla solvibilità di gruppo

1. La vigilanza sulla solvibilità di gruppo viene esercitata conformemente ai paragrafi 2 e 3, all'articolo 250 e al capo III.

2. Nei casi di cui all'articolo 211, paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri impongono alle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipanti di assicurare la disponibilità di fondi propri ammissibili che siano almeno uguali al requisito patrimoniale di solvibilità calcolato conformemente alle sottosezioni 2, 3 e 4.

3. Nei casi di cui all'articolo 211, paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri impongono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di un gruppo di assicurare la disponibilità in seno al gruppo di fondi propri ammissibili che siano almeno uguali al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo calcolato conformemente alla sottosezione 5.

4. I requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 sono soggetti alla valutazione della vigilanza effettuata dall'autorità di vigilanza del gruppo conformemente al capo III. Si applicano per analogia le disposizioni di cui all'articolo 134 e all'articolo 136, paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 2 17 Frequenza del calcolo

1. L'autorità di vigilanza del gruppo assicura che i calcoli di cui all'articolo 216, paragrafi 2 e 3 siano effettuati almeno una volta all'anno o dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione o dalla società di partecipazione assicurativa.

I dati pertinenti e i risultati del calcolo sono trasmessi all'autorità di vigilanza del gruppo dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, o, se la capogruppo non è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, dalla società di partecipazione assicurativa o dall'impresa del gruppo indicata dall'autorità di vigilanza del gruppo previa consultazione con altre autorità di vigilanza interessate e con il gruppo stesso.

2. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione e le società di partecipazione assicurativa sorvegliano su base continuativa il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo. Se il profilo di rischio del gruppo si discosta significativamente dalle ipotesi sottese all'ultimo requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo comunicato, il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo viene ricalcolato immediatamente e comunicato all'autorità di vigilanza del gruppo.

Quando vi siano elementi che suggeriscano che il profilo di rischio del gruppo è cambiato significativamente dalla data in cui è stato comunicato l'ultimo requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo, le autorità di vigilanza del gruppo possono chiedere che il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo venga ricalcolato.

Sottosezione 2 – Scelta del metodo di calcolo e principi generali

Articolo 218 Scelta del metodo

1. Il calcolo della solvibilità a livello di gruppo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 211, paragrafo 2, lettera a), viene effettuato conformemente ai principi tecnici e ad uno dei metodi di cui agli articoli da 219 a 231.

2. Gli Stati membri dispongono che il calcolo della solvibilità a livello di gruppo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 211, paragrafo 2, lettera a), venga effettuato conformemente al metodo 1 descritto nella sottosezione 4.

Tuttavia, gli Stati membri consentono alle loro autorità di vigilanza, quando queste assumono il ruolo di autorità di vigilanza del gruppo nei confronti di un determinato gruppo, di decidere, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo stesso, di applicare al gruppo il metodo 2 descritto nella sottosezione 4 o una combinazione del metodo 1 e del metodo 2, qualora l'applicazione del solo metodo 1 fosse inappropriata.

Articolo 2 19 Proporzionalità

1. Il calcolo della solvibilità di gruppo tiene conto della quota proporzionale detenuta dall'impresa partecipante nelle sue imprese partecipate.

Ai fini del primo comma, la quota proporzionale corrisponde ad uno dei due elementi seguenti:

a) se viene applicato il metodo 1, le percentuali ammesse per redigere il bilancio consolidato;

b) se viene applicato il metodo 2, la quota del capitale sottoscritto detenuta, direttamente o indirettamente, dall'impresa partecipante.

Tuttavia, indipendentemente dal metodo utilizzato, se l'impresa partecipata è un'impresa figlia e non ha sufficienti fondi propri ammissibili per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità, si tiene conto del totale del deficit di solvibilità dell'impresa figlia.

Se, a parere delle autorità di vigilanza, la responsabilità dell'impresa madre è rigorosamente limitata alla quota di capitale da essa detenuta, l'autorità di vigilanza del gruppo può tuttavia consentire che il deficit di solvibilità dell'impresa figlia sia considerato su base proporzionale.

2. L'autorità di vigilanza del gruppo determina, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo stesso, la quota proporzionale di cui tener conto nei seguenti casi:

a) quando non vi sono legami patrimoniali tra alcune delle imprese del gruppo;

b) quando un'autorità di vigilanza ha stabilito che la detenzione, diretta o indiretta, di diritti di voto o capitale di un'impresa è assimilabile ad una partecipazione, perché, a suo giudizio, viene effettivamente esercitata un'influenza significativa su detta impresa.

Articolo 220 Eliminazione del doppio computo di fondi propri ammissibili

1. Non è consentito il doppio computo di fondi propri ammissibili per il requisito patrimoniale di solvibilità tra le varie imprese di assicurazione o di riassicurazione prese in considerazione ai fini del calcolo.

A tal scopo, nel calcolo della solvibilità di gruppo, qualora i metodi di cui alla sottosezione 4 non lo prevedano, sono esclusi i seguenti importi:

a) il valore delle attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante che rappresentano il finanziamento di fondi propri ammissibili per il requisito patrimoniale di solvibilità di una delle sue imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate;

b) il valore delle attività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante che rappresentano il finanziamento di fondi propri ammissibili per il requisito patrimoniale di solvibilità di detta impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante;

c) il valore delle attività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante che rappresentano il finanziamento di fondi propri ammissibili per il requisito patrimoniale di solvibilità di ogni altra impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata di detta impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli elementi che seguono possono essere inclusi nel calcolo soltanto qualora siano ammessi a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa partecipata interessata:

a) gli utili accantonati a riserve e gli utili futuri di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione vita partecipata dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante di cui si calcola la solvibilità di gruppo;

b) le quote di capitale sottoscritte ma non versate di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante di cui si calcola la solvibilità di gruppo.

Tuttavia, sono in ogni caso esclusi dal calcolo i seguenti elementi:

a) le quote di capitale sottoscritte ma non versate che rappresentino un'obbligazione potenziale dell'impresa partecipante;

b) le quote di capitale sottoscritte ma non versate dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante che rappresentino un'obbligazione potenziale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata;

c) le quote di capitale sottoscritte ma non versate di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata che rappresentino un'obbligazione potenziale di un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata della medesima impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante;

3. Se le autorità di vigilanza ritengono che taluni fondi propri ammissibili per il requisito patrimoniale di solvibilità di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, non possano essere resi effettivamente disponibili per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante di cui si calcola la solvibilità di gruppo, detti fondi propri possono essere inclusi nel calcolo solo nella misura in cui siano ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa partecipata.

4. La somma dei fondi propri ammissibili di cui ai paragrafi 2 e 3 non può essere superiore al requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata.

5. I fondi propri ammissibili di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante di cui si calcola la solvibilità di gruppo soggetti a previa approvazione da parte dell'autorità di vigilanza conformemente all'articolo 89 possono essere inclusi nel calcolo solo qualora siano stati debitamente approvati dall'autorità di vigilanza responsabile per la vigilanza dell'impresa partecipata.

Articolo 2 21 Eliminazione della creazione intragruppo di capitale

1. Sono esclusi dal calcolo della solvibilità di gruppo i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità derivanti da un finanziamento reciproco tra l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante e una delle seguenti imprese:

a) un'impresa partecipata;

b) un'impresa partecipante;

c) un'altra impresa partecipata da una delle sue imprese partecipanti.

2. Sono esclusi dal calcolo della solvibilità di gruppo i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante di cui si calcola la solvibilità di gruppo, se i fondi propri in questione derivano da un finanziamento reciproco con una qualunque altra impresa partecipata di detta impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante.

3. Si ritiene che vi sia finanziamento reciproco almeno quando un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o una qualunque sua impresa partecipata detiene quote in un'altra impresa o accorda prestiti ad un'altra impresa che, direttamente o indirettamente, detiene fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità della prima impresa.

Articolo 2 22 Valutazione

Le attività e le passività sono valutate conformemente all'articolo 74.

SOTTOSEZIONE 3 – APPLICAZIONE DEI METODI DI CALCOLO

Articolo 223 Imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipate

Se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha più di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata, nel calcolo della solvibilità di gruppo viene inclusa ognuna di dette imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate.

Gli Stati membri possono disporre che se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata ha sede in uno Stato membro diverso da quello dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui si calcola la solvibilità di gruppo, il calcolo tenga conto, in relazione all'impresa partecipata, del requisito patrimoniale di solvibilità e dei fondi propri ammissibili a copertura del requisito stabiliti dall'altro Stato membro.

Articolo 2 24 Società di partecipazione assicurativa intermedie

1. Nel calcolo della solvibilità di gruppo di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che detiene una partecipazione in un'impresa di assicurazione partecipata, in un'impresa di riassicurazione partecipata o in un'impresa di assicurazione di paesi terzi o in un'impresa di riassicurazione di paesi terzi tramite una società di partecipazione assicurativa, si tiene conto della situazione di detta società di partecipazione assicurativa.

Ai fini esclusivi di tale calcolo, la società di partecipazione assicurativa intermedia è considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta alle disposizioni del titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezioni 1, 2 e 3 per quanto riguarda il requisito patrimoniale di solvibilità e alle condizioni fissate dal titolo I, capo VI, sezione 3, sottosezione 1, 2 e 3 per quanto riguarda i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità.

2. Nei casi in cui una società di partecipazione assicurativa intermedia detiene debiti subordinati o altri fondi propri ammissibili soggetti alle limitazioni di cui all'articolo 98, essi sono riconosciuti come fondi propri ammissibili a concorrenza degli importi calcolati applicando i limiti fissati all'articolo 98 ai fondi propri ammissibili totali in essere a livello di gruppo rispetto al requisito patrimoniale di solvibilità a livello di gruppo.

I fondi propri ammissibili di una società di partecipazione assicurativa intermedia che, qualora fossero detenuti da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, richiederebbero la previa approvazione dell'autorità di vigilanza conformemente all'articolo 89 possono essere inclusi nel calcolo della solvibilità di gruppo se debitamente approvati dall'autorità di vigilanza del gruppo.

Articolo 2 25 Imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipate di paesi terzi

1. Per il calcolo della solvibilità di gruppo di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che sia un'impresa partecipante di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo, quest'ultima viene considerata, esclusivamente ai fini del calcolo, alla stregua di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata.

Se, tuttavia, nel paese terzo in cui ha sede detta impresa è soggetta ad un regime di autorizzazione e ad un requisito di solvibilità almeno equivalente a quello definito al titolo I, capo VI, gli Stati membri possono disporre che nel calcolo si tenga conto, per quanto riguarda detta impresa, del requisito patrimoniale di solvibilità e dei fondi propri ammissibili a copertura di detto requisito previsti dal paese terzo interessato.

2. La verifica che il regime del paese terzo sia almeno equivalente viene effettuata dall'autorità di vigilanza del gruppo su richiesta dell'impresa partecipante o di propria iniziativa.

L'autorità di vigilanza del gruppo consulta le altre autorità di vigilanza interessate e il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali prima di adottare una decisione sull'equivalenza.

3. Previa consultazione del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e conformemente alla procedura di cui all'articolo 304, paragrafo 2, la Commissione adotta una decisione sull'equivalenza del regime di solvibilità di un paese terzo rispetto al regime stabilito al titolo I, capo VI.

Le decisioni sono riviste regolarmente per tener conto di eventuali cambiamenti del regime di solvibilità stabilito al titolo I, capo VI, e del regime di solvibilità del paese terzo.

4. Quando una decisione adottata dalla Commissione conformemente al paragrafo 3 conferma l'equivalenza del regime di solvibilità di un paese terzo, si applicano le disposizioni del paragrafo 2.

Quando, con decisione adottata conformemente al paragrafo 3, la Commissione conclude che il regime di solvibilità di un paese terzo non è equivalente, l'opzione di cui al paragrafo 1, secondo comma, che consente di tener conto del requisito patrimoniale di solvibilità e dei fondi propri ammissibili fissati dal paese terzo interessato non è applicabile, e l'impresa di assicurazione o di riassicurazione del paese terzo è soggetta unicamente al paragrafo 1, primo comma.

Articolo 2 26 Enti creditizi, imprese di investimento ed enti finanziari partecipati

Per il calcolo della solvibilità di gruppo di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che sia un'impresa partecipante di un ente creditizio, di un'impresa di investimento o di un ente finanziario, gli Stati membri consentono alle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipanti di applicare mutatis mutandis il metodo 1 o il metodo 2 di cui all'allegato I della direttiva 2002/87/CE. Tuttavia, il metodo 1 di cui al predetto allegato è applicato soltanto qualora l'autorità di vigilanza del gruppo è convinta che vi sia un livello soddisfacente di gestione integrata e di controllo interno delle imprese incluse nel consolidamento. Il metodo scelto è applicato coerentemente nel tempo.

Tuttavia, gli Stati membri consentono alle rispettive autorità di vigilanza, qualora queste ultime abbiano il ruolo di autorità di vigilanza del gruppo nei confronti di un determinato gruppo, di decidere, su richiesta dell'impresa partecipante o di propria iniziativa, di dedurre ogni partecipazione di cui al primo comma dai fondi propri ammissibili per la solvibilità di gruppo dell'impresa partecipante.

Articolo 2 27 Non disponibilità delle informazioni necessarie

Qualora le autorità di vigilanza interessate non dispongano delle informazioni necessarie per il calcolo della solvibilità di gruppo di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, relativamente a imprese partecipate aventi sede in uno Stato membro o in un paese terzo, il valore contabile di dette imprese nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante viene dedotto dai fondi propri ammissibili per la solvibilità di gruppo.

In tal caso, le plusvalenze latenti associate a detta partecipazione non sono riconosciute come fondi propri ammissibili per la solvibilità di gruppo.

SOTTOSEZIONE 4 – METODI DI CALCOLO

Articolo 228 Metodo 1 (metodo standard): metodo basato sul bilancio consolidato

1. Il calcolo della solvibilità di gruppo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante viene effettuato a partire dal bilancio consolidato.

La solvibilità di gruppo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante è data dalla differenza tra:

a) i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità, calcolato sulla base dei dati consolidati;

b) il requisito patrimoniale di solvibilità a livello di gruppo calcolato sulla base dei dati consolidati.

Per il calcolo dei fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale di solvibilità a livello di gruppo basato sui dati consolidati si applicano le disposizioni di cui al titolo I, capo VI, sezione 3, sottosezioni 1, 2 e 3 e al titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezioni 1, 2 e 4.

2. Il requisito patrimoniale di solvibilità a livello di gruppo basato sui dati consolidati (requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato) è calcolato sulla base della formula standard o di un modello interno approvato, secondo modalità conformi ai principi generali del titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezioni 1 e 2 e del titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezioni 1 e 3.

Il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato è come minimo pari alla somma dei seguenti elementi:

a) il requisito patrimoniale minimo, di cui all'articolo 127, dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante;

b) la quota proporzionale del requisito patrimoniale minimo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipate.

Tale minimo è coperto da fondi propri ammissibili ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 5.

Per determinare se detti fondi propri ammissibili consentano di coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato minimo, si applicano mutatis mutandis i principi di cui agli articoli da 219 a 227. Si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 137, paragrafi 1 e 2.

Articolo 229 Modello interno di gruppo

1. In caso di richiesta di autorizzazione a calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato e il requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione facenti parte del gruppo sulla base di un modello interno, presentata da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e dalle sue imprese partecipate o congiuntamente dalle imprese partecipate di una società di partecipazione assicurativa, le autorità di vigilanza interessate collaborano al fine di decidere se concedere o meno l'autorizzazione richiesta e a quali condizioni subordinare eventualmente tale autorizzazione.

La richiesta di cui al primo comma viene presentata unicamente all'autorità di vigilanza del gruppo.

L'autorità di vigilanza del gruppo informa immediatamente le altre autorità di vigilanza interessate.

2. Le autorità di vigilanza interessate fanno quanto in loro potere per giungere ad una decisione congiunta sulla domanda entro sei mesi dalla data di ricevimento della richiesta completa da parte dell'autorità di vigilanza del gruppo.

L'autorità di vigilanza del gruppo trasmette immediatamente la richiesta completa alle altre autorità di vigilanza interessate.

3. Nel corso del periodo di cui al paragrafo 2, l'autorità di vigilanza del gruppo, su richiesta dell'impresa partecipante o di una delle altre autorità di vigilanza interessate, consulta il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali. L'autorità di vigilanza del gruppo può consultare il comitato di propria iniziativa.

In caso di consultazione del comitato, il periodo di cui al paragrafo 2 viene prorogato di due mesi.

4. In caso di consultazione del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, le autorità di vigilanza interessate tengono debitamente conto del parere formulato dal comitato prima di adottare la loro decisione comune.

L'autorità di vigilanza del gruppo trasmette al richiedente la decisione congiunta di cui al paragrafo 2 in un documento contenente la decisione pienamente motivata e la spiegazione di ogni eventuale scostamento significativo dalla posizione del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali.

La decisione congiunta è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate.

5. In mancanza di una decisione congiunta entro i termini di cui rispettivamente ai paragrafi 2 e 3 l'autorità di vigilanza del gruppo decide in merito alla domanda.

Ai fini dell'adozione della sua decisione, l'autorità di vigilanza del gruppo prende debitamente in considerazione quanto segue:

a) eventuali pareri o riserve di altre autorità di vigilanza interessate formulati entro i termini previsti;

b) qualora sia stato consultato il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, il parere formulato dal comitato.

La decisione viene presentata in un documento contenente la decisione motivata e la spiegazione di ogni eventuale scostamento significativo dalla posizione del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali.

L'autorità di vigilanza del gruppo trasmette la decisione al richiedente e alle altre autorità di vigilanza interessate.

La decisione è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate.

6. Se una delle autorità di vigilanza interessate ritiene che il profilo di rischio di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta alla sua vigilanza si discosti significativamente dal modello interno approvato a livello di gruppo, e fino a quando l'impresa non risolve adeguatamente le riserve dell'autorità di vigilanza, quest'ultima può, conformemente all'articolo 37, imporre una maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilità di detta impresa di assicurazione o di riassicurazione risultante dall'applicazione di detto modello interno.

In circostanze eccezionali, in cui la maggiorazione del requisito patrimoniale non sarebbe appropriata, l'autorità di vigilanza può imporre all'impresa interessata di calcolare il suo requisito patrimoniale di solvibilità sulla base della formula standard di cui al titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezioni 1 e 2.

L'autorità di vigilanza fornisce le ragioni delle decisioni di cui al primo e al secondo comma sia all'impresa di assicurazione o di riassicurazione che all'autorità di vigilanza del gruppo.

Articolo 23 0 Maggiorazione del capitale a livello di gruppo

Per determinare se il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato riflette adeguatamente il profilo di rischio del gruppo, l'autorità di vigilanza del gruppo presta particolare attenzione a quanto segue:

a) ogni rischio specifico esistente a livello di gruppo che non sarebbe sufficientemente coperto dalla formula standard o dal modello interno utilizzati, in quanto difficile da quantificare;

b) ogni maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate imposta dalle autorità di vigilanza interessate, conformemente agli articoli 37 e 229, paragrafo 6.

Se il profilo di rischio del gruppo non è adeguatamente riflesso, può essere imposta una maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo.

Il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato compresa la maggiorazione sostituisce il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato inadeguato ai fini della determinazione dell'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo.

Articolo 2 31 Metodo 2 (metodo alternativo): metodo della deduzione e dell'aggregazione

1. La solvibilità di gruppo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante è data dalla differenza tra:

a) i fondi propri ammissibili di gruppo aggregati, di cui al paragrafo 2;

b) il valore della partecipazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante nelle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate e il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo aggregato, di cui al paragrafo 3.

2. I fondi propri ammissibili di gruppo aggregati sono la somma dei seguenti elementi:

a) i fondi propri ammissibili per il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante;

b) la quota proporzionale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante nei fondi propri ammissibili per il requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate.

3. Il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo aggregato è la somma dei seguenti elementi:

a) il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante;

b) la quota proporzionale del requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate.

4. Quando la partecipazione in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata consiste, in tutto o in parte, in una proprietà indiretta, il valore nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata comprende il valore di tale proprietà indiretta, tenendo conto delle quote di interessenza successive; inoltre gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera b) e al paragrafo 3, lettera b) includono, rispettivamente, le corrispondenti quote proporzionali dei fondi propri ammissibili per il requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate e il requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate.

5. Nel caso di richiesta di autorizzazione a calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo sulla base di un modello interno, presentata da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e dalle sue imprese partecipate, o congiuntamente dalle imprese partecipate di una società di partecipazione assicurativa, si applica mutatis mutandis l'articolo 229.

6. Per determinare se il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo aggregato, calcolato conformemente al paragrafo 3, rifletta adeguatamente il profilo di rischio del gruppo, le autorità di vigilanza interessate prestano particolare attenzione ad ogni rischio specifico esistente a livello di gruppo che non sarebbe sufficientemente coperto in quanto difficile da quantificare.

Qualora il profilo di rischio del gruppo si discosti significativamente dalle ipotesi sottese al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo aggregato, può essere imposta una maggiorazione del requisito patrimoniale.

Il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo aggregato compresa la maggiorazione sostituisce il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo aggregato inadeguato ai fini della determinazione dell'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo.

Articolo 2 32 Misure di esecuzione

La Commissione può adottare misure di esecuzione che specificano i principi tecnici e i metodi di cui agli articoli da 218 a 227 e l'applicazione degli articoli da 228 a 231 per assicurare l'applicazione uniforme nella Comunità.

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 304, paragrafo 3.

SOTTOSEZIONE 5 – VIGILANZA SULLA SOLVIBILITÀ DI GRUPPO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE CHE SONO IMPRESE FIGLIE DI UNA SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE ASSICURATIVA

Articolo 233 Solvibilità di gruppo di una società di partecipazione assicurativa

Quando le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono imprese figlie di una società di partecipazione assicurativa, l'autorità di vigilanza del gruppo assicura che la solvibilità di gruppo sia calcolata a livello della società di partecipazione assicurativa conformemente agli articoli da 218, paragrafo 2, a 231.

Ai fini di tale calcolo, l'impresa madre è considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta alle disposizioni del titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezioni 1, 2 e 3 per quanto riguarda il requisito patrimoniale di solvibilità e alle condizioni fissate dal titolo I, capo VI, sezione 3, sottosezioni 1, 2 e 3 per quanto riguarda i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità.

SOTTOSEZIONE 6 – SUPPORTO DI GRUPPO

Articolo 234 Imprese figlie di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione: condizioni

Gli Stati membri prevedono che le disposizioni degli articoli da 236 a 241 si applicano ad ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione che sia impresa figlia di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, su richiesta di quest'ultima, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'impresa figlia, in merito alla quale l'autorità di vigilanza del gruppo non ha adottato decisioni conformemente all'articolo 212, paragrafo 2, sia inclusa nella vigilanza di gruppo esercitata dall'autorità di vigilanza del gruppo a livello dell'impresa madre conformemente al presente titolo;

b) le procedure di gestione dei rischi e i meccanismi di controllo interno dell'impresa madre coprano l'impresa figlia, e le autorità di vigilanza interessate siano soddisfatte in merito alla gestione prudente dell'impresa figlia da parte dell'impresa madre;

c) l'impresa madre si sia impegnata, per iscritto in un documento giuridicamente vincolante accettato dall'autorità di vigilanza del gruppo conformemente all'articolo 237, a garantire il trasferimento di fondi propri ammissibili ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 5, se necessario e nei limiti previsti dall'articolo 237;

d) l'impresa madre abbia presentato una richiesta di autorizzazione a essere assoggettata agli articoli da 236 a 241, e la richiesta sia stata oggetto di una decisione favorevole conformemente alla procedura di cui all'articolo 235.

Articolo 235 Imprese figlie di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione: decisione sulla richiesta

1. In caso di richiesta di autorizzazione ad essere assoggettati alle disposizioni degli articoli da 236 a 241, le autorità di vigilanza interessate collaborano, sulla base di una piena reciproca consultazione, al fine di decidere se concedere o meno l'autorizzazione richiesta e a quali condizioni subordinare eventualmente tale autorizzazione.

La richiesta di cui al primo comma viene presentata unicamente all'autorità di vigilanza del gruppo. L'autorità di vigilanza del gruppo informa immediatamente le altre autorità di vigilanza interessate.

2. Le autorità di vigilanza interessate fanno quanto in loro potere per giungere ad una decisione congiunta sulla richiesta entro sei mesi dalla data di ricevimento della richiesta completa da parte dell'autorità di vigilanza del gruppo.

L'autorità di vigilanza del gruppo trasmette immediatamente la richiesta completa alle altre autorità di vigilanza interessate.

La decisione congiunta viene presentata in un documento contenente la decisione pienamente motivata, che viene trasmesso al richiedente dall'autorità di vigilanza del gruppo. La predetta decisione congiunta è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza degli Stati membri interessati.

3. In mancanza di una decisione congiunta tra le autorità di vigilanza interessate entro sei mesi, l'autorità di vigilanza del gruppo decide in merito alla richiesta. La decisione viene presentata in un documento contenente la decisione pienamente motivata e tiene conto dei pareri e delle riserve delle altre autorità di vigilanza interessate formulati entro il termine di sei mesi. L'autorità di vigilanza del gruppo trasmette la decisione al richiedente e alle altre autorità di vigilanza interessate. La decisione è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate.

Articolo 236 Imprese figlie di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione: determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità

1. In deroga agli articoli 37 e 229, il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa figlia viene calcolato conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. Quando il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa figlia viene calcolato sulla base di un modello interno approvato a livello di gruppo conformemente all'articolo 229 e l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa figlia ritenga che il suo profilo di rischio si discosti significativamente dal predetto modello interno, e fino a quando l'impresa non risolve adeguatamente le riserve dell'autorità di vigilanza, quest'ultima può, nei casi di cui all'articolo 37, proporre all'autorità di vigilanza del gruppo di imporre una maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilità di detta impresa figlia risultante dall'applicazione del predetto modello, o, in circostanze eccezionali in cui detta maggiorazione non sarebbe appropriata, di imporre all'impresa di calcolare il suo requisito patrimoniale di solvibilità sulla base della formula standard. L'autorità di vigilanza comunica le ragioni di dette proposte sia all'impresa figlia che all'autorità di vigilanza del gruppo.

3. Quando il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa figlia viene calcolato sulla base della formula standard e l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa figlia ritiene che il suo profilo di rischio si discosti significativamente dalle ipotesi sottese alla formula standard, e fino a quando l'impresa non risolve adeguatamente le riserve dell'autorità di vigilanza, quest'ultima può, nei casi di cui all'articolo 37, proporre all'autorità di vigilanza del gruppo di imporre una maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilità di detta impresa figlia.

L'autorità di vigilanza comunica le ragioni di tale proposta sia all'impresa figlia che all'autorità di vigilanza del gruppo.

4. In caso di disaccordo tra l'autorità di vigilanza e l'autorità di vigilanza del gruppo, o in mancanza di una decisione dell'autorità di vigilanza del gruppo entro il termine di un mese dalla proposta dell'autorità di vigilanza, la questione è rinviata per consultazione al comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, che formula il suo parere entro due mesi.

L'autorità di vigilanza di gruppo tiene debitamente conto di detto parere nella sua decisione finale. L'autorità di vigilanza del gruppo trasmette la decisione all'impresa figlia e all'autorità di vigilanza.

In mancanza di una decisione finale dell'autorità di vigilanza del gruppo entro un mese dalla data del parere del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, la proposta dell'autorità di vigilanza si considera accettata.

Articolo 2 37 Imprese figlie di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione: copertura del requisito patrimoniale di solvibilità

1. In deroga all'articolo 98, paragrafo 4, eventuali differenze tra il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo dell'impresa figlia sono coperte o da fondi propri ammissibili ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 4, o da un supporto di gruppo, o da una combinazione dei due.

Ai fini della classificazione dei fondi propri in livelli conformemente agli articoli da 93 a 96, il supporto di gruppo è considerato tra i fondi propri accessori.

2. Il supporto di gruppo assume la forma di una dichiarazione rilasciata all'autorità di vigilanza del gruppo in un documento giuridicamente vincolante con la quale viene assunto l'impegno a trasferire fondi propri ammissibili conformemente all'articolo 98, paragrafo 5.

3. Prima di accettare la dichiarazione di cui al paragrafo 2, l'autorità di vigilanza del gruppo verifica quanto segue:

a) che il gruppo disponga di sufficienti fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato;

b) che non sussistano sostanziali ostacoli giuridici, attuali o prevedibili, al trasferimento immediato dei fondi propri ammissibili di cui al paragrafo 2;

c) che il documento contenente la dichiarazione in merito al supporto di gruppo soddisfi tutti i requisiti previsti dalla legge cui è soggetta l'impresa madre per essere riconosciuto come un impegno giuridicamente vincolante e che un eventuale ricorso dinanzi ad un organo giudiziario o amministrativo non abbia effetto sospensivo.

Articolo 238 Imprese figlie di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione: sorveglianza del requisito patrimoniale di solvibilità

1. In deroga all'articolo 136, l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa figlia non è responsabile dell'adozione di misure al livello dell'impresa figlia miranti a far rispettare il requisito patrimoniale di solvibilità.

Tuttavia, la predetta autorità di vigilanza continua a esercitare la sorveglianza del requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa figlia conformemente ai paragrafi 2 e 3.

2. Quando il requisito patrimoniale di solvibilità non è più interamente coperto dalla combinazione dei fondi propri ammissibili di cui all'articolo 98, paragrafo 4, e dell'importo del supporto di gruppo dichiarato conformemente all'articolo 237, ma i fondi propri ammissibili di cui all'articolo 98, paragrafo 5 sono sufficienti a coprire il requisito patrimoniale minimo, l'autorità di vigilanza può chiedere all'impresa madre di fornire una nuova dichiarazione che aumenti l'importo del supporto di gruppo al livello necessario per assicurare che il requisito patrimoniale di solvibilità sia interamente coperto.

3. Quando il requisito patrimoniale di solvibilità non è più interamente coperto dalla combinazione dei fondi propri ammissibili di cui all'articolo 98, paragrafo 4, e dell'importo del supporto di gruppo dichiarato conformemente all'articolo 237, e i fondi propri ammissibili di cui all'articolo 98, paragrafo 5, non sono sufficienti a coprire il requisito patrimoniale minimo, l'autorità di vigilanza può chiedere all'impresa madre di trasferire fondi propri ammissibili di cui all'articolo 98, paragrafo 5, nella misura necessaria ad assicurare che il requisito patrimoniale minimo sia nuovamente coperto, e di fornire una nuova dichiarazione che aumenti l'importo del supporto di gruppo al livello necessario per assicurare che il requisito patrimoniale di solvibilità sia di nuovo interamente coperto.

4. Prima di accettare ogni nuova dichiarazione di cui al paragrafo 2 o 3, l'autorità di vigilanza del gruppo verifica che siano soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 237.

Se l'impresa madre non fornisce la nuova dichiarazione richiesta, o se la nuova dichiarazione fornita non viene accettata, cessano di applicarsi le deroghe previste agli articoli 236 e 237 e al paragrafo 1.

L'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa figlia riacquista la piena responsabilità di fissare il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa figlia e di adottare misure idonee per assicurare che esso sia adeguatamente coperto tramite fondi propri ammissibili di cui all'articolo 98, paragrafo 4. Tuttavia, l'impresa madre non è liberata dall'impegno risultante dall'ultima dichiarazione accettata.

Articolo 239 Imprese figlie di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione: liquidazione

Quando, in caso di liquidazione dell'impresa figlia, se ne riscontri l'insolvenza, l'autorità di vigilanza che l'ha autorizzata, di sua iniziativa o su richiesta di qualsiasi altra autorità competente per la procedura di liquidazione in applicazione del titolo IV, chiede all'impresa madre di trasferire fondi propri ammissibili all'impresa figlia, nella misura necessaria per onorare gli impegni nei confronti dei contraenti e a concorrenza del supporto di gruppo risultante dall'ultima dichiarazione accettata.

Articolo 24 0 Imprese figlie di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione: trasferimento di fondi propri

1. Nei casi di cui agli articoli 238 e 239, l'autorità di vigilanza rivolge la sua richiesta all'impresa madre e ne informa immediatamente l'autorità di vigilanza del gruppo.

Se l'impresa madre non trasferisce rapidamente all'impresa figlia i fondi propri ammissibili, l'autorità di vigilanza del gruppo si avvale di tutti i poteri di cui dispone, compresi i poteri di cui all'articolo 142, per assicurare che il gruppo proceda al trasferimento richiesto il più rapidamente possibile.

2. Il supporto di gruppo può essere fornito tramite fondi propri ammissibili a disposizione dell'impresa madre o di un'impresa figlia, sempre che detta impresa figlia, qualora si tratti di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, disponga di fondi propri ammissibili per un importo superiore al requisito patrimoniale minimo. L'autorità di vigilanza che ha autorizzato detta impresa figlia non impedisce il trasferimento dei fondi propri ammissibili eccedentari.

Tuttavia, qualora a seguito del trasferimento l'impresa figlia non soddisfi più il requisito patrimoniale di solvibilità, il trasferimento è condizionato ad una dichiarazione dell'impresa madre sul livello necessario di supporto di gruppo e alla sua accettazione da parte dell'autorità di vigilanza del gruppo.

3. Prima di accettare una nuova dichiarazione conformemente al paragrafo 2, l'autorità di vigilanza del gruppo verifica che siano soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 237. Tuttavia, in caso di trasferimento effettuato conformemente al paragrafo 1, l'autorità di vigilanza del gruppo verifica che il gruppo continui a disporre di fondi propri ammissibili sufficienti a coprire il suo requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo. Se il requisito non è più soddisfatto, l'autorità di vigilanza del gruppo adotta i provvedimenti appropriati affinché il gruppo prenda le misure necessarie entro un termine accettabile.

Articolo 241 Imprese figlie di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione: pubblicazione delle informazioni

L'esistenza di dichiarazioni in merito al supporto di gruppo e ogni suo eventuale uso sono resi pubblici dall'impresa madre e dall'impresa figlia interessata.

Articolo 2 42 Imprese figlie di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione: fine delle deroghe per un'impresa figlia

1. Le deroghe di cui agli articoli 236, 237 e 238 cessano di essere applicabili nei seguenti casi:

a) la condizione di cui all'articolo 234, lettera a) non è più soddisfatta;

b) la condizione di cui all'articolo 234, lettera b) non è più soddisfatta e il gruppo non ne ripristina l'osservanza entro un termine adeguato.

Nel caso di cui al primo comma, lettera a), se l'autorità di vigilanza del gruppo decide di non includere più l'impresa figlia nella vigilanza di gruppo da essa esercitata, ne informa immediatamente l'autorità di vigilanza interessata.

Ai fini del primo comma, lettera b), l'impresa madre ha la responsabilità di assicurare che la condizione sia soddisfatta su base continuativa. In caso di non osservanza, ne informa immediatamente l'autorità di vigilanza del gruppo e l'autorità di vigilanza dell'impresa figlia interessata. L'impresa madre presenta un piano mirante a ripristinare l'osservanza entro un termine adeguato.

Fatto salvo il terzo comma, l'autorità di vigilanza del gruppo verifica almeno una volta all'anno, di sua iniziativa, che la condizione di cui all'articolo 234, lettera b) continui ad essere soddisfatta. L'autorità di vigilanza del gruppo procede a tale verifica anche su richiesta dell'autorità di vigilanza interessata, quando quest'ultima abbia serie riserve in merito al rispetto continuativo di detta condizione. Se la verifica evidenzia debolezze, l'autorità di vigilanza del gruppo impone all'impresa madre di presentare un piano mirante a ripristinare l'osservanza entro un termine adeguato.

Se l'autorità di vigilanza del gruppo determina che il piano di cui al terzo o al quarto comma è insufficiente o che non è stato attuato entro i termini concordati, essa conclude che la condizione di cui all'articolo 234, lettera b), non è più soddisfatta e ne informa immediatamente l'autorità di vigilanza interessata.

2. Quando le deroghe previste dagli articoli 236, 237 e 238 cessano di applicarsi, l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa figlia riacquista la piena responsabilità di fissare il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa figlia e di adottare misure idonee per assicurare che sia adeguatamente coperto tramite fondi propri ammissibili di cui all'articolo 98, paragrafo 4. Tuttavia, l''impresa madre non è liberata dagli impegni derivanti dalle ultime dichiarazioni accettate conformemente agli articoli 237, 238 e 240.

Articolo 2 43 Imprese figlie di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione: fine delle deroghe per tutte le imprese figlie

1. Oltre ai casi di cui all'articolo 242, le deroghe previste agli articoli 236, 237 e 238 cessano di applicarsi nei seguenti casi:

a) una delle condizioni di cui all'articolo 237, paragrafo 3, non è più soddisfatta e l'osservanza non viene ripristinata entro un termine adeguato come previsto al paragrafo 2;

b) il gruppo non dispone più di fondi propri ammissibili sufficienti a coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato di cui all'articolo 228, paragrafo 2.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a), l'impresa madre ha la responsabilità di assicurare che tutte le condizioni siano soddisfatte su base continuativa. In caso di non osservanza di una qualsiasi delle condizioni, ne informa immediatamente l'autorità di vigilanza del gruppo e l'autorità di vigilanza dell'impresa figlia interessata. L'impresa madre presenta un piano mirante a ripristinare l'osservanza entro un termine adeguato.

Fatto salvo il primo comma, l'autorità di vigilanza del gruppo verifica almeno una volta all'anno, di sua iniziativa, che le condizioni di cui all'articolo 237, paragrafo 3, continuino a essere soddisfatte. Se la verifica evidenzia lacune, l'autorità di vigilanza del gruppo impone all'impresa madre di presentare un piano mirante a ripristinare l'osservanza entro un termine adeguato.

Se l'autorità di vigilanza del gruppo determina che il piano di cui al primo o al secondo comma è insufficiente o che non è stato attuato entro i termini concordati, essa conclude che le condizioni di cui all'articolo 237, paragrafo 3, non sono più soddisfatte e ne informa immediatamente le altre autorità di vigilanza interessate.

Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), l'autorità di vigilanza del gruppo informa immediatamente le altre autorità di vigilanza interessate.

3. Quando le deroghe previste agli articoli 236, 237 e 238 cessano di applicarsi, le autorità di vigilanza che hanno autorizzato le imprese figlie alle quali si applicano le disposizioni degli articoli da 236 a 241 riacquistano la piena responsabilità di fissare il requisito patrimoniale di solvibilità di dette imprese figlie e di adottare le misure idonee per assicurare che sia adeguatamente coperto tramite fondi propri ammissibili di cui all'articolo 98, paragrafo 4. Tuttavia, l'impresa madre non è liberata dagli impegni derivanti dalle ultime dichiarazioni accettate conformemente agli articoli 237, 238 e 240.

4. Una volta che il gruppo abbia ripristinato fondi propri ammissibili sufficienti a coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato minimo di cui all'articolo 228, paragrafo 2, le deroghe previste agli articoli 236, 237 e 238 sono applicabili soltanto se l'impresa madre presenta una nuova richiesta e ottiene una decisione favorevole conformemente alla procedura di cui all'articolo 235.

Articolo 2 44 Imprese figlie di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione: riduzione dei supporti di gruppo

1. Se all'impresa madre e all'autorità di vigilanza del gruppo vengono presentate molte richieste di trasferimento di fondi propri ammissibili conformemente all'articolo 238 o 239, e se il gruppo non dispone di fondi propri ammissibili sufficienti per soddisfarle tutte allo stesso tempo, gli importi risultanti dalle ultime dichiarazioni accettate vengono ove necessario ridotti.

La riduzione è calcolata per ogni impresa figlia secondo modalità che assicurino che ad ognuna si applichi lo stesso rapporto tra la somma delle sue attività disponibili e i trasferimenti del gruppo, da un lato, e la somma delle sue riserve tecniche e del suo requisito patrimoniale minimo, dall'altro.

2. Gli Stati membri assicurano che le passività risultanti da contratti di assicurazione stipulati dall'impresa madre non abbiano un trattamento più favorevole delle passività risultanti dai contratti di assicurazione stipulati da un'impresa figlia soggetta alle disposizioni degli articoli da 236 a 241.

Articolo 2 45 Imprese figlie di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione: misure di esecuzione

Per garantire l'applicazione uniforme degli articoli da 234 a 244, la Commissione adotta misure di esecuzione:

a) che specificano i criteri da applicare per valutare il rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 234;

b) che specificano i criteri da applicare per verificare il rispetto dei requisiti stabiliti all'articolo 237;

c) che precisano i mezzi da utilizzare per la pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 241;

d) che specificano le procedure che le autorità di vigilanza devono seguire quando si scambiano informazioni, esercitano i loro poteri e ottemperano ai loro obblighi conformemente agli articoli da 235 a 240 e agli articoli 242, 243 e 244.

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 304, paragrafo 3.

Articolo 2 46 Imprese figlie di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione: riesame

Entro cinque anni dalla data di cui all'articolo 310, paragrafo 1, la Commissione trasmette al comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, una relazione sulle disposizioni in vigore negli Stati membri e sulle pratiche delle autorità di vigilanza adottate ai sensi della presente sottosezione.

La relazione riguarda in particolare il livello adeguato di fondi propri che un'impresa figlia deve detenere quando appartiene ad un gruppo che soddisfa le condizioni della presente sottosezione, la forma che deve assumere il supporto di gruppo, l'importo autorizzabile del supporto di gruppo e il livello dei fondi propri raggiunto il quale cessano di applicarsi le deroghe previste agli articoli 236, 237 e 238.

Articolo 2 47 Imprese figlie di una società di partecipazione assicurativa

Gli articoli da 234 a 246 si applicano mutatis mutandis alle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono imprese figlie di una società di partecipazione assicurativa.

Sezione 2 – Concentrazione dei rischi e operazioni intragruppo

ARTICOLO 2 48 Vigilanza sulla concentrazione dei rischi

1. La vigilanza sulla concentrazione dei rischi a livello di gruppo viene esercitata conformemente ai paragrafi 2 e 3, all'articolo 250 e al capo III.

2. Gli Stati membri dispongono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione o le società di partecipazione assicurativa segnalino, a intervalli regolari e almeno una volta all'anno all'autorità di vigilanza del gruppo ogni significativa concentrazione dei rischi a livello del gruppo.

Le informazioni necessarie sono trasmesse all'autorità di vigilanza del gruppo dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo o, se la capogruppo non è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, dalla società di partecipazione assicurativa o dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo designata dall'autorità di vigilanza del gruppo previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo.

Le concentrazioni dei rischi sono soggette alla valutazione della vigilanza dell'autorità di vigilanza del gruppo.

3. L'autorità di vigilanza del gruppo, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, identifica il tipo di rischi che le imprese di assicurazione e di riassicurazione di un determinato gruppo devono segnalare in ogni circostanza.

Nel definire il tipo di rischi, o nel formulare il loro parere in proposito, l'autorità di vigilanza del gruppo e le altre autorità di vigilanza interessate tengono conto del gruppo in questione e della sua struttura di gestione dei rischi.

Per individuare le concentrazioni dei rischi significative da segnalare, l'autorità di vigilanza del gruppo impone, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, soglie adeguate basate sul capitale di solvibilità o sulle riserve tecniche o su entrambi.

Nell'esame delle concentrazioni dei rischi, l'autorità di vigilanza del gruppo sorveglia in particolare il possibile rischio di contagio nel gruppo, il rischio di conflitto di interessi e il livello o il volume dei rischi.

4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, la Commissione può adottare misure di esecuzione in materia di definizione e di individuazione delle concentrazioni dei rischi significative e della relativa segnalazione.

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 304, paragrafo 3.

Articolo 2 49 Vigilanza sulle operazioni intragruppo

1. La vigilanza sulle operazioni intragruppo viene esercitata conformemente ai paragrafi 2 e 3, all'articolo 250 e al capo III.

2. Gli Stati membri dispongono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione o le società di partecipazione assicurativa segnalino all'autorità di vigilanza del gruppo a intervalli regolari e almeno una volta all'anno tutte le operazioni intragruppo significative effettuate dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione nell'ambito del gruppo.

Inoltre, gli Stati membri impongono che le operazioni intragruppo molto significative vengano segnalate il più rapidamente possibile.

Le informazioni necessarie sono trasmesse all'autorità di vigilanza del gruppo dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo o, se la capogruppo non è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, dalla società di partecipazione assicurativa o dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo designata dall'autorità di vigilanza del gruppo previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo.

Le operazioni intragruppo sono soggette alla valutazione della vigilanza dell'autorità di vigilanza del gruppo.

3. L'autorità di vigilanza del gruppo, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, individua il tipo di operazioni intragruppo che le imprese di assicurazione e di riassicurazione di un determinato gruppo devono segnalare in ogni circostanza. Si applica per analogia l'articolo 248, paragrafo 3.

4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, la Commissione può adottare misure di esecuzione in materia di definizione e di individuazione delle operazioni intragruppo significative e della relativa segnalazione.

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 304, paragrafo 3.

Sezione 3 – Gestione del rischio e controllo interno

ARTICOLO 25 0 Vigilanza sul sistema di governance

1. I requisiti di cui al titolo I, capo IV, sezione 2 si applicano mutatis mutandis a livello di gruppo.

Fatto salvo il primo comma, i sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno, nonché le procedure di segnalazione sono attuati in modo coerente in tutte le imprese che rientrano nel campo di applicazione della vigilanza di gruppo ai sensi dell'articolo 211, paragrafo 2, lettere a) e b), in modo che tali sistemi e procedure possano essere controllati a livello del gruppo.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, i meccanismi di controllo interno del gruppo includono almeno quanto segue:

a) meccanismi adeguati in materia di solvibilità di gruppo che consentano di individuare e misurare tutti i rischi sostanziali incorsi e determinare un livello di fondi propri ammissibili adeguato ai rischi;

b) valide procedure di segnalazione e contabili che consentano di sorvegliare e di gestire le operazione intragruppo e la concentrazione dei rischi.

3. I sistemi e le procedure di segnalazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono soggetti alla valutazione della vigilanza effettuata dall'autorità di vigilanza del gruppo conformemente alle disposizioni del capo III.

4. Gli Stati membri impongono all'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante o alla società di partecipazione assicurativa di procedere a livello del gruppo alla valutazione richiesta dall'articolo 44. La valutazione interna del rischio e della solvibilità effettuata a livello del gruppo è soggetta alla valutazione della vigilanza effettuata dall'autorità di vigilanza del gruppo conformemente al capo III.

Fatto salvo l'accordo dell'autorità di vigilanza del gruppo, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante o la società di partecipazione assicurativa può, se vuole, procedere a tutte le valutazioni di cui all'articolo 43 a livello del gruppo e a livello di ogni impresa figlia del gruppo allo stesso tempo, e può redigere un documento unico avente ad oggetto tutte le valutazioni.

Se sceglie l'opzione prevista al secondo comma, il gruppo presenta il documento a tutte le autorità di vigilanza interessate allo stesso tempo. La scelta di detta opzione non esenta le imprese figlie interessate dall'obbligo di assicurare che i requisiti di cui all'articolo 44 siano soddisfatti.

CAPO III – DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LA VIGILANZA DI GRUPPO

Articolo 251 Autorità di vigilanza del gruppo

1. Un'autorità di vigilanza unica, responsabile del coordinamento e dell'esercizio della vigilanza di gruppo, è designata fra le autorità di vigilanza degli Stati membri interessati (di seguito "autorità di vigilanza del gruppo").

2. Quando la stessa autorità di vigilanza è competente per tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione di un gruppo, la funzione di autorità di vigilanza del gruppo è esercitata da detta autorità di vigilanza.

In tutti gli altri casi, fatto salvo il paragrafo 3, la funzione di autorità di vigilanza del gruppo è esercitata:

a) se la capogruppo è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, dall'autorità di vigilanza che l'ha autorizzata;

b) se la capogruppo non è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, dall'autorità di vigilanza individuata secondo le seguenti modalità:

i) se l'impresa madre di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è una società di partecipazione assicurativa, dall'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

ii) se varie imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede nella Comunità hanno come impresa madre la stessa società di partecipazione assicurativa, e una di dette imprese è stata autorizzata nello Stato membro nel quale ha sede la società di partecipazione assicurativa, dall'autorità di vigilanza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in detto Stato membro;

iii) se a capo del gruppo vi sono più società di partecipazione assicurativa con sede in vari Stati membri in ciascuno dei quali si trova un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, dall'autorità di vigilanza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione con il totale di bilancio più elevato;

iv) se varie imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede nella Comunità hanno come impresa madre la stessa società di partecipazione assicurativa e nessuna di dette imprese è stata autorizzata nello Stato membro nel quale ha sede la società di partecipazione assicurativa, dall'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione con il totale di bilancio più elevato;

v) se il gruppo non ha un'impresa madre, o in qualsiasi altro caso, dall'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione con il totale di bilancio più elevato.

3. In casi particolari, le autorità di vigilanza interessate possono derogare ai criteri fissati al paragrafo 2 qualora la loro applicazione fosse non opportuna, tenuto conto della struttura del gruppo e dell'importanza relativa delle attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione nei vari paesi, e designare un'altra autorità di vigilanza come autorità di vigilanza del gruppo.

A tal scopo, ciascuna delle autorità di vigilanza interessate può chiedere che venga avviata una discussione sull'opportunità di applicare i criteri di cui al paragrafo 2. Tale discussione ha luogo al massimo una volta all'anno.

Le autorità di vigilanza interessate fanno tutto quanto in loro potere per giungere ad una decisione congiunta sulla scelta dell'autorità di vigilanza del gruppo entro tre mesi dalla richiesta di avviare la discussione. Prima di prendere una decisione, le autorità di vigilanza interessate danno al gruppo la possibilità di esprimere il suo parere.

4. In mancanza di una decisione congiunta entro il termine di tre mesi, la funzione di autorità di vigilanza del gruppo è esercitata dall'autorità di vigilanza dello Stato membro nel quale il gruppo ha le sue attività assicurative e riassicurative più importanti.

Tuttavia, quando la maggioranza delle altre autorità di vigilanza interessate rifiutano questo risultato, la designazione dell'autorità di vigilanza del gruppo è rinviata per la decisione finale, entro un mese dalla designazione per difetto, al comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, che adotta la sua decisione entro un mese dal rinvio.

5. Il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali informa la Commissione almeno una volta all'anno delle maggiori difficoltà incontrate nell'applicazione dei paragrafi 2, 3 e 4.

6. Qualora in uno Stato membro esistano più autorità di vigilanza preposte all'esercizio della vigilanza prudenziale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, lo Stato membro adotta i provvedimenti necessari per assicurare il coordinamento tra dette autorità.

Articolo 2 52 Poteri e obblighi dell'autorità di vigilanza del gruppo – Meccanismi di coordinamento

1. Tra i diritti e gli obblighi dell'autorità di vigilanza del gruppo in merito alla vigilanza di gruppo rientra quanto segue:

a) il coordinamento della raccolta e della diffusione delle informazioni rilevanti o essenziali, in situazioni normali e in situazioni di emergenza, ivi compresa la divulgazione di informazioni importanti per i compiti di vigilanza di un'autorità di vigilanza;

b) la valutazione della vigilanza e la valutazione della situazione finanziaria del gruppo;

c) la valutazione del rispetto da parte del gruppo delle disposizioni in materia di solvibilità, di concentrazione dei rischi e di operazioni intragruppo di cui agli articoli da 216 a 249;

d) la valutazione del sistema di governance del gruppo, di cui all'articolo 250, e del rispetto da parte dei membri dell'organo amministrativo o direttivo dell'impresa partecipante dei requisiti di cui agli articoli 42 e 261;

e) la pianificazione e il coordinamento, tramite riunioni regolari o ogni altro mezzo idoneo, delle attività di vigilanza in situazioni normali e in situazioni di emergenza, in cooperazione con le autorità di vigilanza interessate;

f) altri compiti, misure e decisioni assegnate all'autorità di vigilanza del gruppo dalla presente direttiva o derivanti dall'applicazione della presente direttiva, in particolare l'espletamento della procedura di convalida del modello interno a livello di gruppo di cui agli articoli 229 e 231 e della procedura di autorizzazione del supporto di gruppo di cui all'articolo 235.

2. Per agevolare la vigilanza di gruppo, l'autorità di vigilanza del gruppo e le altre autorità di vigilanza interessate concludono accordi di coordinamento.

Gli accordi di coordinamento possono assegnare ulteriori compiti all'autorità di vigilanza del gruppo e specificare, fatte salve le misure adottate ai sensi della presente direttiva, le procedure che le autorità di vigilanza interessate devono seguire per l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 211, paragrafo 3, all'articolo 212, paragrafo 2, all'articolo 213, paragrafo 2, agli articoli 214, 215, 217, all'articolo 218, paragrafo 2, all'articolo 219, paragrafo 2, all’articolo 225, paragrafo 2, agli articoli 236, 248, 249, all'articolo 251, paragrafi 3 e 4 e agli articoli 254, 263 e 264, e per cooperare con altre autorità di vigilanza.

3. La Commissione adotta misure di esecuzione per il coordinamento della vigilanza di gruppo ai fini di cui ai paragrafi 1 e 2.

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 304, paragrafo 3.

Articolo 2 53 Cooperazione e scambio di informazioni tra autorità di vigilanza

1. Le autorità responsabili della vigilanza delle singole imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti al gruppo e l'autorità di vigilanza del gruppo collaborano strettamente, anche nei casi in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione si trovi in difficoltà finanziarie.

Fatte salve le rispettive competenze, le autorità, anche se non stabilite nello stesso Stato membro, si scambiano reciprocamente tutte le informazioni essenziali o pertinenti che possano consentire o agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza delle altre autorità ai sensi della presente direttiva. A tale riguardo, le autorità di vigilanza interessate e l'autorità di vigilanza del gruppo comunicano su richiesta tutte le informazione pertinenti e di loro iniziativa tutte le informazioni essenziali.

Le informazioni di cui al secondo comma sono considerate essenziali se possono influenzare sostanzialmente la valutazione della solidità finanziaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

2. La Commissione adotta misure di esecuzione che stabiliscono le informazioni che l'autorità di vigilanza del gruppo deve raccogliere e trasmettere sistematicamente alle altre autorità di vigilanza interessate o che devono essere trasmesse all'autorità di vigilanza del gruppo dalle altre autorità di vigilanza interessate.

La Commissione adotta misure di esecuzione che specificano le informazioni essenziali o pertinenti per la vigilanza a livello di gruppo al fine di migliorare la convergenza per quanto riguarda le informazioni da fornire alle autorità di vigilanza.

Le misure di cui al primo e al secondo comma, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 304, paragrafo 3.

Articolo 254 Consultazione tra autorità di vigilanza

1. Quando una decisione è importante per i compiti di vigilanza di altre autorità di vigilanza, prima di adottare la decisione le autorità di vigilanza interessate si consultano sui punti seguenti:

a) modifiche dell'assetto azionario, della struttura organizzativa e direttiva delle imprese di assicurazione o di riassicurazione di un gruppo che richiedono l'approvazione o l'autorizzazione delle autorità di vigilanza;

b) le principali sanzioni e misure eccezionali adottate dalle autorità di vigilanza, ivi compresa l'imposizione di una maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilità ai sensi dell'articolo 37 e l'imposizione di limitazioni nell'uso di un modello interno per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità conformemente al titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezione 3.

Ai fini della lettera b), l'autorità di vigilanza del gruppo è sempre consultata.

Inoltre, le autorità di vigilanza interessate si consultano prima di adottare decisioni basate su informazioni ricevute da altre autorità di vigilanza.

2. Un'autorità di vigilanza può decidere di non consultare le altre autorità in caso di urgenza o quando la consultazione rischia di compromettere l'efficacia della decisione. In tal caso, l'autorità di vigilanza informa immediatamente le altre autorità di vigilanza interessate.

Articolo 2 55 Richieste dell'autorità di vigilanza del gruppo alle altre autorità di vigilanza

L'autorità di vigilanza del gruppo può invitare le autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede un'impresa madre e che non esercitano esse stesse la vigilanza di gruppo ai sensi dell'articolo 251, a chiedere all'impresa madre tutte le informazioni pertinenti per l'esercizio dei suoi poteri e dei suoi obblighi di coordinamento di cui all'articolo 252, e a trasmettergliele.

Quando ha bisogno delle informazioni di cui all'articolo 258, paragrafo 2, che sono state già trasmesse ad un'altra autorità di vigilanza, l'autorità di vigilanza del gruppo contatta, se possibile, detta autorità per evitare la duplicazione della trasmissione delle informazioni alle varie autorità che partecipano alla vigilanza.

Articolo 2 56 Cooperazione con le autorità responsabili per gli enti creditizi e le imprese di investimento

Quando un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e un ente creditizio ai sensi della direttiva 2006/48/CE o un'impresa di investimento ai sensi della direttiva 2004/39/CE, o entrambi sono direttamente o indirettamente legati o hanno un'impresa partecipante comune, le autorità di vigilanza interessate e le autorità responsabili della vigilanza di queste altre imprese collaborano strettamente.

Fatte salve le loro rispettive competenze, dette autorità si scambiano tutte le informazioni atte a semplificare i loro compiti, in particolare come specificato nel presente titolo.

Articolo 2 57 Segreto professionale e riservatezza

Gli Stati membri autorizzano lo scambio di informazioni tra le rispettive autorità di vigilanza e tra le rispettive autorità di vigilanza e altre autorità, conformemente agli articoli da 253 a 256.

Le informazioni ricevute nel quadro della vigilanza di gruppo, in particolare le informazioni scambiate tra autorità di vigilanza o tra autorità di vigilanza e altre autorità conformemente al presente titolo, sono disciplinate dalle disposizioni dell'articolo 297 sul segreto di ufficio e sulla comunicazione di informazioni riservate.

Articolo 2 58 Accesso alle informazioni

1. Gli Stati membri assicurano che le persone fisiche e giuridiche che rientrano nell'ambito della vigilanza di gruppo, le loro imprese partecipate e le loro imprese partecipanti siano in grado di scambiare informazioni pertinenti ai fini della vigilanza di gruppo.

2. Gli Stati membri dispongono che le loro autorità responsabili dell'esercizio della vigilanza di gruppo abbiano accesso alle informazioni pertinenti ai fini di detta vigilanza, indipendentemente dalla natura dell'impresa interessata. Si applica mutatis mutandis l'articolo 35.

Le autorità di vigilanza interessate possono rivolgersi direttamente alle imprese del gruppo per ottenere le informazioni necessarie soltanto se dette informazioni sono state richieste all'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta alla vigilanza di gruppo e l'impresa non le ha trasmesse entro un termine ragionevole.

Articolo 2 59 Verifica delle informazioni

1. Gli Stati membri assicurano che le loro autorità di vigilanza possano procedere nei rispettivi territori nazionali, direttamente o tramite persone da esse incaricate, alla verifica in loco delle informazioni di cui all'articolo 258 presso:

a) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta alla vigilanza di gruppo;

b) le imprese partecipate di detta impresa di assicurazione o di riassicurazione;

c) le imprese madri di detta impresa di assicurazione o di riassicurazione;

d) le imprese partecipate di un'impresa madre di detta impresa di assicurazione o di riassicurazione.

2. Se, in casi specifici, le autorità di vigilanza desiderano verificare le informazioni relative ad un'impresa, regolamentata o no, appartenente ad un gruppo e avente sede in un altro Stato membro, esse chiedono alle autorità di vigilanza dell'altro Stato membro di effettuare detta verifica.

Le autorità che ricevono la richiesta vi danno seguito nell'ambito delle loro competenze, procedendo direttamente alla verifica, tramite un revisore o un esperto autorizzato, o consentendo all'autorità che ha presentato la richiesta di effettuare essa stessa la verifica. L'autorità di vigilanza del gruppo è informata delle misure adottate.

L'autorità di vigilanza richiedente che non compia direttamente la verifica può, se lo desidera, prendervi parte.

Articolo 26 0 Relazione relativa alla solvibilità di gruppo e alla condizione finanziaria

1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipate o alle società di partecipazione assicurativa di pubblicare una relazione annuale sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria a livello di gruppo. Si applicano mutatis mutandis l'articolo 50 e gli articoli da 52 a 54.

2. Previo accordo dell'autorità di vigilanza del gruppo, un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante o una società di partecipazione assicurativa può, se così decide, presentare un'unica relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria contenente i seguenti elementi:

a) le informazioni a livello del gruppo che devono essere pubblicate conformemente al paragrafo 1;

b) le informazioni relative alle imprese figlie del gruppo che devono essere pubblicate conformemente agli articoli 50 e da 52 a 54.

3. Se la relazione di cui al paragrafo 2 non contiene le informazioni che l'autorità di vigilanza che ha autorizzato un'impresa figlia del gruppo impone ad imprese analoghe di fornire, e se questa omissione è sostanziale, le autorità di vigilanza interessate hanno il potere di richiedere all'impresa figlia interessata di pubblicare le informazioni complementari necessarie.

Articolo 2 61 Gli organi amministrativi e direttivi delle società di partecipazione assicurativa

Gli Stati membri impongono che tutte le persone che dirigono effettivamente la società di partecipazione assicurativa soddisfino i requisiti di competenza e onorabilità.

Si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 42.

Articolo 2 62 Misure miranti a far rispettare le disposizioni applicabili ai gruppi

1. Se le imprese di assicurazione o di riassicurazione di un gruppo non rispettano i requisiti di cui agli articoli da 216 a 250, o se i requisiti sono rispettati ma la solvibilità è a rischio, o se le operazioni intragruppo o le concentrazioni dei rischi minacciano la situazione finanziaria delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, le seguenti autorità impongono che vengano adottate le misure necessarie per rimediare il più rapidamente possibile alla situazione:

a) l'autorità di vigilanza di gruppo nei confronti della società di partecipazione assicurativa;

b) le autorità di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

Se, nel caso di cui al primo comma, lettera a), l'autorità di vigilanza del gruppo non è una delle autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede la società di partecipazione assicurativa, l'autorità di vigilanza del gruppo informa dette autorità di vigilanza delle sue conclusioni al fine di permettere loro di adottare le misure necessarie.

Se, nel caso di cui al primo comma, lettera b), l'autorità di vigilanza del gruppo non è una delle autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'autorità di vigilanza del gruppo informa dette autorità di vigilanza delle sue conclusioni al fine di permettere loro di adottare le misure necessarie.

Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri determinano le misure che le loro autorità di vigilanza possono adottare nei confronti delle società di partecipazione assicurativa.

Le autorità di vigilanza interessate, compresa l'autorità di vigilanza del gruppo, coordinano, se necessario, le loro misure.

2. Fatte salve le disposizioni nazionali di diritto penale, gli Stati membri assicurano che possano essere imposte sanzioni o misure alle società di partecipazione assicurativa o alle persone che dirigono effettivamente dette imprese, in caso di violazione delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in attuazione del presente titolo. Le autorità di vigilanza collaborano strettamente per assicurare che dette sanzioni o misure siano effettive, in particolare se l'amministrazione centrale o il centro principale della società di partecipazione assicurativa non sono situati presso la sede legale.

3. La Commissione può adottare misure di esecuzione per il coordinamento delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 304, paragrafo 3.

CAPO IV – PAESI TERZI

Articolo 263 Imprese madri con sede fuori della Comunità: verifica dell'equivalenza

1. Nel caso di cui all'articolo 211, paragrafo 2, lettera c), le autorità di vigilanza interessate verificano se le imprese di assicurazione e di riassicurazione la cui impresa madre abbia sede fuori della Comunità siano soggette alla vigilanza di un'autorità di vigilanza di un paese terzo equivalente a quella prevista dal presente titolo sulla vigilanza a livello di gruppo di imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 211, paragrafo 2, lettere a) e b).

La verifica è effettuata dall'autorità di vigilanza che avrebbe la funzione di autorità di vigilanza del gruppo se si applicassero i criteri fissati all'articolo 251, paragrafo 2, su richiesta dell'impresa madre o di una delle imprese di assicurazione e di riassicurazione autorizzate nella Comunità, o di propria iniziativa. Detta autorità di vigilanza consulta le altre autorità di vigilanza interessate e il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, prima di adottare una decisione.

2. Previa consultazione del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e conformemente alla procedura di cui all'articolo 304, paragrafo 2, la Commissione può adottare una decisione sull'equivalenza del regime prudenziale di vigilanza di gruppo di un paese terzo al regime stabilito dal presente titolo. Le decisioni sono regolarmente riesaminate per tenere conto di ogni eventuale modifica al regime prudenziale di vigilanza di gruppo stabilito dal presente titolo e al regime prudenziale di vigilanza di gruppo del paese terzo.

Quando la Commissione adotta una decisione in merito ad un paese terzo conformemente al primo comma, la decisione è considerata determinante ai fini della verifica di cui al paragrafo 1.

Articolo 2 64 Imprese madri con sede fuori della Comunità: mancanza di equivalenza

1. In mancanza di vigilanza equivalente di cui all'articolo 263, gli Stati membri applicano per analogia alle imprese di assicurazione e di riassicurazione o gli articoli da 216 a 262, ad eccezione degli articoli da 234 a 247, o uno dei metodi di cui al paragrafo 2.

I principi generali e i metodi stabiliti agli articoli da 216 a 262 si applicano a livello della società di partecipazione assicurativa o dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo.

Ai soli fini del calcolo della solvibilità del gruppo, l'impresa madre è considerata come un'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta alle condizioni fissate al titolo I, capo VI, sezione 3, sottosezioni 1, 2 e 3 per quanto riguarda i fondi propri ammissibili per il requisito patrimoniale di solvibilità e ad uno dei due requisiti seguenti:

a) il requisito patrimoniale di solvibilità determinato conformemente ai principi dell'articolo 224, qualora si tratti di una società di partecipazione assicurativa;

b) il requisito patrimoniale di solvibilità determinato conformemente ai principi dell'articolo 225, qualora si tratti di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo.

2. Gli Stati membri consentono alle loro autorità di vigilanza di applicare altri metodi che assicurino una vigilanza adeguata delle imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti ad un gruppo. Detti metodi devono essere approvati dall'autorità di vigilanza del gruppo, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate.

Le autorità di vigilanza possono, in particolare, esigere la costituzione di una società di partecipazione assicurativa con sede nella Comunità e applicare il presente titolo alle imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo di cui la predetta società di partecipazione assicurativa è capogruppo.

I metodi scelti permettono il conseguimento degli obiettivi della vigilanza di gruppo definiti nel presente titolo e sono comunicati alle altre autorità di vigilanza interessate e alla Commissione.

Articolo 2 65 Imprese madri con sede fuori della Comunità: livelli

Se l'impresa madre di cui all'articolo 263 è essa stessa un'impresa figlia di una società di partecipazione assicurativa con sede fuori della Comunità o di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo, gli Stati membri effettuano la verifica di cui all'articolo 263 soltanto a livello dell'impresa madre ultima che sia una società di partecipazione assicurativa di un paese terzo o un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo.

Tuttavia, gli Stati membri consentono alle loro autorità di vigilanza di decidere, in mancanza di vigilanza equivalente ai sensi dell'articolo 263, di effettuare una nuova verifica ad un livello inferiore dove esiste un'impresa madre di imprese di assicurazione o di riassicurazione, sia che si tratti di una società di partecipazione assicurativa di un paese terzo o di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo.

In tal caso, le autorità di vigilanza di cui all'articolo 263, paragrafo 1, secondo comma spiegano la loro decisione al gruppo.

Si applica mutatis mutandis l'articolo 264.

Articolo 2 66 Cooperazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi

1. La Commissione può presentare al Consiglio proposte per negoziare accordi con uno o più paesi terzi in merito alle modalità di esercizio della vigilanza di gruppo su:

a) imprese di assicurazione o di riassicurazione che hanno come imprese partecipanti imprese ai sensi dell'articolo 211 aventi la sede in un paese terzo; e

b) imprese di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi che hanno come imprese partecipanti imprese ai sensi dell'articolo 211 aventi la sede nella Comunità.

2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 mirano in particolare a permettere:

a) alle autorità di vigilanza degli Stati membri di ottenere le informazioni necessarie per la vigilanza di gruppo delle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede nella Comunità che hanno imprese figlie o detengono partecipazioni in imprese fuori della Comunità; e

b) alle autorità di vigilanza di paesi terzi di ottenere le informazioni necessarie per la vigilanza di gruppo delle imprese di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi con sede nel loro territorio che hanno imprese figlie o detengono partecipazioni in imprese in uno o più Stati membri.

3. Fatto salvo l'articolo 300, paragrafi 1 e 2, del trattato, la Commissione, assistita dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, esamina il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1.

CAPO V – SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE ASSICURATIVA MISTA

Articolo 267 Operazioni intragruppo

1. Gli Stati membri assicurano che se l'impresa madre di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione è una società di partecipazione assicurativa mista, le autorità di vigilanza responsabili per la vigilanza di dette imprese di assicurazione o di riassicurazione esercitino la vigilanza generale sulle operazioni tra dette imprese di assicurazione o di riassicurazione e la società di partecipazione assicurativa mista e le sue imprese partecipate.

2. Si applicano mutatis mutandis l'articolo 249, gli articoli da 253 a 259 e l'articolo 262.

Articolo 2 68 Cooperazione con paesi terzi

Alla cooperazione con i paesi terzi si applica mutatis mutandis l'articolo 266.

⎢2001/17/CE articolo 1 (adattato)

TITOLO IV - √ RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE ∏

CAPO I – AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 269 Ambito di applicazione √ del presente titolo ∏

La presente direttiva √ Il presente titolo ∏ si applica ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione riguardanti:

1) le imprese di assicurazione;.

2.) La presente direttiva si applica altresì, nei limiti di cui all'articolo 30, ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione di le succursali, situate nel territorio della Comunità, di imprese di assicurazione conla cui sede legale si trova fuori della Comunità.

⎢2001/17/CE articolo 2 (adattato)

Articolo 27 0 Definizioni

1. Ai sensi della presente direttiva √ fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni ∏ si intende per:

ga) "autorità competenti" : le autorità amministrative o giudiziarie degli Stati membri competenti in materia di provvedimenti di risanamento o di procedure di liquidazione;

a) "impresa di assicurazione": un'impresa che abbia ottenuto l'autorizzazione amministrativa a norma dell'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE o dell'articolo 6 della direttiva 79/267/CEE;

b) "succursale" : qualsiasi presenza permanente di un'impresa di assicurazione nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, che svolge attività assicurative;

c) "provvedimenti di risanamento" : i provvedimenti che implicano un intervento dell'autorità amministrativa o giudiziaria √ competente ∏, destinati a salvaguardare o riassestare la situazione finanziaria di un'impresa di assicurazione e che incidono sui diritti preesistenti di parti diverse dall'impresa di assicurazione stessa, compresi, ma non solo, i provvedimenti che comportano la possibilità di una sospensione dei pagamenti, di una sospensione delle procedure di esecuzione o di una riduzione dei crediti;

d) "procedure di liquidazione" : le procedure concorsuali comportanti la realizzazione dell'attivo di un'impresa di assicurazione e l'appropriata distribuzione dei proventi tra i creditori, gli azionisti o i membri, che implicano necessariamente un intervento dell'autorità amministrativa o giudiziaria di uno Stato membro √ competente ∏, compreso il caso in cui la procedura concorsuale si concluda con un concordato o un provvedimento analogo, e indipendentemente dal fatto che tali procedure si basino o meno sull'insolvenza e abbiano carattere volontario o obbligatorio;

e) "Stato membro di origine": lo Stato membro in cui un'impresa di assicurazione è stata autorizzata a norma dell'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE o dell'articolo 6 della direttiva 79/267/CEE;

f) "Stato membro ospitante": lo Stato membro diverso dallo Stato membro di origine in cui un'impresa di assicurazione ha una succursale;

h) "autorità di vigilanza": le autorità competenti ai sensi dell'articolo 1, lettera k, della direttiva 92/49/CEE e dell'articolo 1, lettera l, della direttiva 92/96/CEE;

ie) "amministratore straordinario" : la persona o l'organo nominato dalle autorità competenti con la funzione di gestire i provvedimenti di risanamento;

jf) "liquidatore" : la persona o l'organo nominato dalle autorità competenti o, secondo i casi, dagli organi di un'impresa di assicurazione con la funzione di gestire le procedure di liquidazione;

kg) " credito di assicurazione ": ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l'impresa di assicurazione, e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettere b) e c)1, paragrafi 2 e 3 della direttiva 79/267/CEE nell'ambito di attività di assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore delle √ predette ∏ persone sopra citate, allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti.

Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un'impresa di assicurazione prima dell'avvio delle procedure di liquidazione in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione di suddetti contratti e operazioni, √ di cui al primo comma, lettera g), ∏ in virtù della legge applicabile a tali contratti e operazioni.

⎢2001/17/CE articolo 30 (adattato)

12. Ferma restando la definizione di cui all'articolo 2, lettere e), f) e g), e Aai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva √ del presente titolo ∏, ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione sulla succursale, situata in uno Stato membro, di un'impresa di assicurazione avente la sede legale fuori della Comunità, s'intende si applicano le seguenti definizioni:

a) per " Stato membro di origine ": lo Stato membro in cui alla succursale è stata concessa l'autorizzazione a norma dell'articolo 23 della direttiva 73/239/CEE e dell'articolo 27 della direttiva 79/267/CEE, degli articoli da 143 a 147; and

b) per " autorità di vigilanza " e "autorità competenti": le corrispondenti autorità √ di vigilanza ∏ dello Stato membro in cui la succursale è stata autorizzata;.

√c) " autorità competenti ": le autorità competenti dello Stato membro in cui la succursale è stata autorizzata. ∏

CAPO II – PROVVEDIMENTI DI RISANAMENTO

Articolo 3

Ambito di applicazione

Il presente titolo si applica ai provvedimenti di risanamento definiti all'articolo 2, lettera c).

⎢2001/17/CE articolo 4 (adattato)

Articolo 2 71 Adozione dei provvedimenti di risanamento – Legge applicabile

1. Le autorità competenti dello Stato membro di origine sono le sole competenti a decidere l'applicazione di provvedimenti di risanamento ad un'impresa di assicurazione, incluse le succursali in altri Stati membri.

2. I provvedimenti di risanamento non ostano all'apertura di procedure di liquidazione da parte dello Stato membro di origine.

23. I provvedimenti di risanamento sono disciplinati dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure applicabili nello Stato membro di origine, salvo se gli articoli da 19 a 26 287 a 294 dispongano diversamente.

34. I provvedimenti di risanamento √ adottati in conformità alla legislazione dello Stato membro di origine ∏ producono tutti i loro effetti in tutta la Comunità, secondo la legge dello Stato membro di origine, senza ulteriori formalità, inclusi quelli nei confronti dei terzi negli altri Stati membri, anche se la legge di questi altri Stati membri non prevede siffatti provvedimenti di risanamento o ne subordina l'applicazione a condizioni che non ricorrono.

45. I provvedimenti di risanamento producono i loro effetti in tutta la Comunità non appena hanno efficacia nello Stato membro √ di origine ∏ nel quale sono stati adottati.

⎢2001/17/CE articolo 5

Articolo 2 72 Informazione delle autorità di vigilanza

Le autorità competenti dello Stato membro di origine informano con la massima celerità le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine della propria decisione in merito a provvedimenti di risanamento, possibilmente prima dell'adozione, o altrimenti subito dopo.

Le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine informano con la massima celerità le autorità di vigilanza di tutti gli altri Stati membri della decisione di adottare provvedimenti di risanamento, nonché degli effetti concreti che da tali provvedimenti potrebbero derivare.

⎢2001/17/CE articolo 6 (adattato)

Articolo 2 73 Pubblicazione √ delle decisioni relative ai provvedimenti di risanamento ∏

1. Se nello Stato membro di origine è possibile impugnare un provvedimento di risanamento, le autorità competenti dello Stato membro di origine, l'amministratore straordinario o ogni altra persona a ciò legittimata nello Stato membro di origine rendono pubblica la decisione su un provvedimento di risanamento secondo le procedure di pubblicazione previste nello Stato membro di origine e, inoltre, pubblicano nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea delle Comunità europee con la massima celerità un estratto dell'atto che adotta il provvedimento di risanamento.

Le autorità di vigilanza di tutti gli degli altri Stati membri che sono state informate della decisione in merito ad un provvedimento di risanamento a norma dell'articolo 5 272 possono provvedere alla pubblicazione di detta decisione nei rispettivi territori nel modo che ritengono opportuno.

2. Le pubblicazioni di cui al paragrafo 1 specificano inoltre l'autorità competente dello Stato membro di origine, la legge applicabile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 271, paragrafo 3, e l'amministratore straordinario eventualmente nominato. Esse avvengono nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si pubblica l'informazione.

3. I provvedimenti di risanamento si applicano indipendentemente dalle disposizioni in materia di pubblicazione di cui ai paragrafi 1 e 2 e producono tutti i loro effetti nei riguardi dei creditori, a meno che le autorità competenti dello Stato membro di origine o la legge di detto Stato √ membro ∏ dispongano diversamente.

4. Se i provvedimenti di risanamento ledono esclusivamente i diritti di azionisti, membri o dipendenti di un'impresa di assicurazione, in tali qualità, i paragrafi 1, 2 e 3 non si applicanoil presente articolo non si applica a meno che la legge applicabile aia tali provvedimenti di risanamento lo preveda.

Le autorità competenti stabiliscono come informare √ le parti di cui al primo comma ∏ gli interessati da tali provvedimenti di risanamento secondo la legge applicabile.

⎢2001/17/CE articolo 7 (adattato)

Articolo 2 74 Informazione dei creditori noti e diritto di insinuare crediti

1. Se la legge dello Stato membro di origine esige che, per essere riconosciuto, un credito debba essere insinuato o prevede l'obbligo di notificare il provvedimento di risanamento ai creditori aventi residenza abituale, domicilio o sede legale in tale Stato, le autorità competenti dello Stato membro di origine o l'amministratore straordinario informano altresì i creditori noti aventi residenza abituale, domicilio o sede legale in un altro Stato membro, secondo le procedure di cui all'articolo 15 283 e all'articolo 17, paragrafo 1 285, paragrafo 1.

2. Se la legge dello Stato membro di origine prevede per i creditori aventi residenza abituale, domicilio o sede legale in tale Stato √ membro ∏ il diritto di insinuare i loro crediti o di presentare le osservazioni ad essi relative, lo stesso diritto spetta ai creditori aventi residenza abituale, domicilio o sede legale in un altro Stato membro, secondo le procedure di cui all'articolo 16 284 e all'articolo 17, paragrafo 2 285, paragrafo 2.

⎢2001/17/CE articolo 8 (adattato)

TITOLO CAPO III – PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE

Articolo 275 Apertura delle procedure di liquidazione – Informazione delle autorità di vigilanza

1. Le autorità competenti dello Stato membro di origine sono le sole competenti a decidere dell'apertura di una procedura di liquidazione nei confronti di un'impresa di assicurazione, incluse le sue succursali in altri Stati membri. Tale decisione può essere presa in assenza o a seguito dell'adozione di provvedimenti di risanamento.

2. La decisione relativa all'apertura di una procedura di liquidazione di un'impresa di assicurazione, incluse le sue succursali in altri Stati membri, adottata ai sensi della legge dello Stato membro di origine è riconosciuta, senza ulteriori formalità, nel territorio di tutti gli altri Stati membri √ in tutta la Comunità ∏ e vi produce effetti non appena la decisione stessa produce effetti nello Stato membro in cui è stata aperta la procedura.

3. Le autorità di vigilanza √ competenti ∏ dello Stato membro di origine sono informate √ informano ∏ con la massima celerità √ le autorità di vigilanza di detto Stato membro ∏ della decisione di aprire una procedura di liquidazione, possibilmente prima dell'apertura della procedura, o altrimenti subito dopo.

Le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine informano con la massima celerità le autorità di vigilanza di tutti gli altri Stati membri della decisione di aprire una procedura di liquidazione nonché degli effetti concreti che tale procedura potrebbe avere.

⎢2001/17/CE articolo 9 (adattato)

Articolo 2 76 Legge applicabile

1. La decisione di aprire una procedura di liquidazione relativa ad un'impresa di assicurazione, la procedura di liquidazione ed i relativi effetti sono disciplinati dalle leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili √ dalla legge applicabile ∏ nello Stato membro di origine, salvo se gli articoli da 19 a 26 287 a 294 dispongano altrimenti.

2. La legge dello Stato membro di origine determina in particolare √ almeno quanto segue ∏:

a) i beni che sono oggetto di spossessamento e la sorte dei beni acquisiti dall'impresa di assicurazione dopo l'apertura della procedura di liquidazione;

b) i poteri dell'impresa di assicurazione e del liquidatore;

c) le condizioni di opponibilità della compensazione;

d) gli effetti della procedura di liquidazione sui contratti in corso di cui l'impresa di assicurazione è parte;

e) gli effetti della procedura di liquidazione sulle azioni giudiziarie individuali, eccettuati i procedimenti pendenti, come previsto dall' √ di cui all' ∏ articolo 26 294;

f) i crediti da insinuare al passivo dell'impresa di assicurazione e la sorte di quelli successivi all'apertura della procedura di liquidazione;

g) le disposizioni relative all'insinuazione, alla verifica e all'ammissione dei crediti;

h) le disposizioni relative alla ripartizione del ricavato della liquidazione dei beni, il grado dei crediti e i diritti dei creditori che sono stati in parte soddisfatti dopo l'apertura della procedura di liquidazione in base a un diritto reale o mediante compensazione;

i) le condizioni e gli effetti della chiusura della procedura di liquidazione, in particolare mediante concordato;

j) i diritti dei creditori dopo la chiusura della procedura di liquidazione;

k) √la parte che deve sostenere ∏ l'onere delle spese derivanti dalla procedura di liquidazione;

l) le disposizioni relative alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori.

⎢2001/17/CE articolo 10 (adattato)

Articolo 2 77 Trattamento dei crediti di assicurazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché i crediti di assicurazione prevalgano sugli altri crediti verso l'impresa di assicurazione secondo uno dei due seguenti metodi od entrambi √ una o entrambe le seguenti modalità ∏:

a) i crediti di assicurazione beneficiano di un privilegio assoluto su ogni altro credito verso l'impresa di assicurazione, a valere sugli attivi sulle attività che rappresentano le riserve tecniche;

b) i crediti di assicurazione hanno un privilegio di grado superiore a tutti gli altri crediti verso l'impresa di assicurazione √ a valere sull'insieme delle sue attività ∏, con la sola possibile eccezione dei:

i) crediti di lavoratori dipendenti risultanti da contratti o da rapporti di lavoro;,

ii) crediti di imposta vantati da enti pubblici;,

iii) crediti di regimi di previdenza sociale;,

iv) crediti rispetto ad attivi sui quali attività sulle quali gravano diritti reali, a valere sull'insieme degli attivi dell'impresa di assicurazione.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere che una parte o tutte le spese della procedura di liquidazione, definite √ determinate sulla base delle ∏ dalle rispettive normative √ leggi ∏ nazionali, prevalgano sui crediti di assicurazione.

3. Gli Stati membri che scelgono il metodo √ l'opzione ∏ di cui al paragrafo 1, lettera a), impongono alle imprese di assicurazione di redigere e tenere aggiornato un registro speciale conforme √ conformemente ∏ all'articolo 278 alle prescrizioni di cui all'allegato.

⎢ 2001/17/CE allegato (adattato)

Articolo 2 78 Registro speciale di cui all'articolo 10, paragrafo 3

1. Ogni impresa di assicurazione deve tenere √ tiene ∏, presso lanella propria sede legale, un registro speciale delle attivitàdegli attivi che rappresentano le riserve tecniche calcolate e investite secondo la regolamentazione √ legge ∏ dello Stato membro di origine.

2. Se l'impresa di assicurazione esercita contemporaneamente attività del ramo non vita e attività del ramo vita, essa deve tenere, presso la propria sede legale, un registro separato per ciascuna di tali attività.

Tuttavia, lo Stato membro che autorizzi le imprese di assicurazione ad operare nel ramo vita e nei rischi di cui ai punti √ ai rami nn. ∏ 1 e 2, del punto A, dell'allegato I A della direttiva 73/239/CEE, può prevedere che tali imprese di assicurazione debbano tenere un registro unico per l'insieme delle loro attività.

3. In qualsiasi momento l'importo totale degli attivi registrati, valutati delle attività registrate, valutate secondo la regolamentazione √ legge ∏ dello Stato membro di origine, deve essere √ è ∏ almeno pari all'importo delle riserve tecniche.

4. Se un attivo iscritto un'attività iscritta nel registro è gravatao da un diritto reale a favore di un creditore o di un terzo che renda indisponibile una parte di tale attivoattività per la copertura degli impegni, il registro ne reca menzione e il totale di cui al punto paragrafo 3 non tiene conto dell'importo non disponibile.

5. √Nei seguenti casi, il trattamento di un'attività in caso di liquidazione dell'impresa di assicurazione in relazione all’opzione di cui all'articolo 277, paragrafo 1, lettera a) è stabilito dalla legge dello Stato membro di origine, tranne il caso in cui all'attività si applichino gli articoli 288, 289 e 300: ∏

a) sSe un attivo l'attività impiegatao al fine di coprire riserve tecniche è gravatao da un diritto reale a favore di un creditore o di un terzo senza che ricorrano le condizioni di cui al paragrafopunto 4;

b) o se tale attivo attività è oggetto di una riserva di proprietà a favore di un creditore o di un terzo;,

c) oppure se un creditore ha il diritto di chiedere la compensazione di un credito con il credito dell'impresa di assicurazione, il regime di tale attivo in caso di liquidazione dell'impresa di assicurazione ai fini del metodo previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), è determinato dalla legge dello Stato membro di origine, eccetto quando si applicano all'attivo gli articoli 20, 21 o 22.

6. √Una volta che la procedura di liquidazione sia stata avviata ∏ lLa composizione degli attivi delle attività iscrittei nel registro tenuto ai sensi dei paragrafipunti da 1 a 5 all'atto della dichiarazione della liquidazione, non può è più essere modificata e i registri non devono sono più essere modificati, se non per correggere errori meramente materiali, senza l'autorizzazione dell'autorità competente.

7. In deroga al punto 6, √ Tuttavia ∏, i liquidatori debbono aggiungonoere agli attivi alle attività in questione i proventi finanziari da questei risultanti, nonché l'importo dei premi puri incassati in relazione al ramo di attività √ assicurativo ∏ in questione nel periodo compreso tra l'apertura della procedura di liquidazione e il pagamento dei crediti di assicurazione, ovvero fino all'eventuale trasferimento del portafoglio.

87. Se il ricavato della liquidazione degli attivi delle attività è inferiore alla loro valutazione nei registri, i liquidatori debbono essere chiamati a darne √ ne danno ∏ giustificazione alle autorità competenti √ di vigilanza ∏ dello Stato membro di origine.

9. Le autorità di vigilanza degli Stati membri devono adottare le misure necessarie per garantire che le imprese di assicurazione applichino pienamente le disposizioni del presente allegato.

⎢2001/17/CEE articolo 11

Articolo 2 79 Surrogazione a un regime di garanzia

Lo Stato membro di origine può prevedere che, qualora i diritti dei creditori di assicurazione siano stati oggetto di surrogazione a un regime di garanzia stabilito in tale Stato membro, i crediti di detto regime non beneficino delle disposizioni dell'articolo 10, 277, paragrafo 1.

⎢2001/17/CE articolo 12 (adattato)

Articolo 28 0 Rappresentanza di crediti privilegiati tramite attività

In deroga all'articolo 18 della direttiva 73/239/CEE e all'articolo 21 della direttiva 79/267/CEE, Ggli Stati membri che applicano il metodo √ scelgono l'opzione ∏ di cui all'articolo 10 277, paragrafo 1, lettera b), della presente direttiva esigono che ogni impresa di assicurazione copra, in qualsiasi momento e a prescindere da un'eventuale liquidazione, √ assicuri che ∏ i crediti che, a norma dell'articolo 10 277, paragrafo 1, lettera b) possono prevalere su quelli di assicurazione e che sono registrati nella contabilità dell'impresa di assicurazione, √ siano rappresentati, in qualsiasi momento e indipendentemente da un'eventuale liquidazione ∏ con attivi attività di cui all'articolo 21 della direttiva 92/49/CEE e all'articolo 21 della direttiva 92/96/CEE.

⎢2001/17/CE articolo 13 (adattato)

Articolo 2 81 Revoca dell'autorizzazione

1. Quando è decisa l'apertura di una procedura di liquidazione nei confronti di un'impresa di assicurazione, l'autorizzazione dell'impresa in questione, se non è già stata revocata, è revocata √ conformemente alla procedura di cui all'articolo 142 ∏, eccetto per quanto necessario a conformarsi alle disposizioni di cui al paragrafo 2, secondo la procedura di cui all'articolo 22 della direttiva 73/239/CEE e all'articolo 26 della direttiva 79/267/CEE.

2. La revoca dell'autorizzazione a norma del paragrafo 1 non impedisce al liquidatore o a qualsiasi altra persona incaricata √ nominata ∏ dalle autorità competenti di proseguire talune attività dell'impresa di assicurazione, quando ciò sia necessario o opportuno ai fini della liquidazione.

Lo Stato membro di origine può prevedere che tali attività siano svolte con il consenso e sotto la sorveglianza delle proprie autorità di vigilanza.

⎢2001/17/CE articolo 14 (adattato)

Articolo 2 82 Pubblicazione √ della decisione di apertura della procedura di liquidazione ∏

1. L'autorità competente, il liquidatore o qualsiasi persona nominata a tal fine dall'autorità competente assicurano la pubblicazione della decisione di apertura della procedura di liquidazione secondo le modalità previste nello Stato membro di origine e ne pubblica altresì un estratto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europe adelle Comunità europee.

Le autorità di vigilanza di tutti gli altri Stati membri che sono state informate della decisione di aprire una procedura di liquidazione a norma dell'articolo 8 275, paragrafo 3 possono provvedere alla pubblicazione di detta decisione nei rispettivi territori nel modo che ritengono opportuno.

2. La pubblicazione della decisione di aprire una procedura di liquidazione di cui al paragrafo 1 indica inoltre l'autorità competente dello Stato membro di origine, la legge applicabile e il liquidatore nominato. Essa avviene nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si pubblica l'informazione.

⎢2001/17/CE articolo 15 (adattato)

Articolo 2 83 Informazione dei creditori noti

1. Allorché è aperta una procedura di liquidazione, le autorità competenti dello Stato membro di origine, il liquidatore o qualsiasi persona nominata a tal fine dalle autorità competenti informano per iscritto senza indugio e individualmente i creditori noti che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro.

2. L'avviso di cui al paragrafo 1 indica in particolare i termini da rispettare, le sanzioni previste circa tali termini, l'organo o l'autorità legittimata a ricevere l'insinuazione dei crediti o le osservazioni relative ai crediti e le √ eventuali ∏ altre misure prescritte.

L'avviso indica anche se i creditori privilegiati o assistiti da una garanzia reale debbano insinuare il credito.

Per i crediti di assicurazione, l'avviso indica inoltre gli effetti generali della procedura di liquidazione sui contratti di assicurazione, in particolare la data in cui i contratti di assicurazione o le operazioni cesseranno di produrre effetti e i diritti e gli obblighi dell'assicurato rispetto al contratto o all'operazione.

⎢2001/17/CE articolo 16 (adattato)

Articolo 2 84 Diritto di insinuazione dei crediti

1. Il creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, comprese le pubbliche amministrazioni degli Stati membri, ha il diritto di insinuare i crediti o di presentare per iscritto le osservazioni relative ai suoi crediti.

2. I crediti di tutti i creditori aventi la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, incluse le amministrazioni suddette, √ di cui al paragrafo 1 ∏ beneficiano dello stesso trattamento e dello stesso grado dei crediti di natura equivalente che possano essere insinuati dai creditori aventi la residenza abituale, il domicilio o la sede legale nello Stato membro di origine.

3. Ad eccezione dei casi in cui la legge dello Stato membro di origine dispone diversamente, il creditore invia √ alle autorità competenti ∏ una copia dei √ di eventuali ∏ documenti giustificativi, qualora ne esistano, e indica √ quanto segue: ∏

a) la natura √ e l'importo ∏ del credito;,

b) la data in cui √ il credito ∏ è sorto e il relativo importo;

c) indica inoltre se vanta un privilegio, una garanzia reale o una riserva di proprietà;

d) e √ se del caso, ∏ quali sono i beni √ le attività ∏ che garantiscono il credito.

Non è necessario indicare il privilegio concesso ai crediti di assicurazione dall'articolo 10 277.

⎢2001/17/CE articolo 17 (adattato)

Articolo 2 85 Lingue e forma

1. L'informazione nell'avviso di cui all'articolo 15 283, paragrafo 1 avviene nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine.

A tal fine si usa un formulario che reca, √ uno dei seguenti titoli ∏ in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, il titolo:

a) "Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare";

b) o, se la legge dello Stato membro di origine prevede la presentazione delle osservazioni relative ai crediti, "Invito a presentare le osservazioni relative ai crediti. Termini da osservare".

Tuttavia, se un creditore noto è titolare di un credito di assicurazione, l'informazione nell'avviso di cui all'articolo 15 283, paragrafo 1 avviene nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il creditore ha la residenza abituale, il domicilio o la sede legale.

2. Ciascun creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in uno Stato membro diverso da quello di origine può insinuare il credito o presentare le osservazioni relative al proprio credito nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro diverso.

Tuttavia, in tal caso, la dichiarazione di insinuazione (ovvero la presentazione delle osservazioni relative al suo credito) deve recare, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, il titolo "Insinuazione di credito" (ovvero "Presentazione delle osservazioni relative ai crediti").

⎢2001/17/CE articolo 18 (adattato)

Articolo 2 86 Informazione regolare dei creditori

1. I liquidatori informano regolarmente i creditori, in forma appropriata, segnatamente sull'andamento della liquidazione.

2. Le autorità di vigilanza degli Stati membri possono chiedere informazioni sullo svolgimento della procedura di liquidazione alle autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.

⎢2001/17/CE articolo 19 (adattato)

TITOLO CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI AI PROVVEDIMENTI DI RISANAMENTO E ALLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE

Articolo 287 Effetti su taluni contratti e diritti

In deroga agli √ Fatti salvi gli ∏ articoli 4 271 e 9 276, gli effetti dell' √ adozione ∏ apertura di un provvedimento di risanamento o √ dell'apertura ∏ di una procedura di liquidazione sui contratti e sui diritti sotto specificati sono disciplinati dalle seguenti norme √ come segue ∏:

1a) √ nel caso di ∏ i contratti e i rapporti di lavoro, sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro applicabile al contratto o rapporto di lavoro;

2b) un contratto che dà √ in caso di contratti che danno ∏ diritto al godimento di un bene immobile o al suo acquisto, è disciplinato esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel cui territorio l'immobile è situato;

3c) √ nel caso di ∏ i diritti dell'impresa di assicurazione su un bene immobile, su una nave o su un aeromobile, soggetti ad iscrizione in un pubblico registro, sono disciplinati dalla legge dello Stato membro sotto la cui autorità si tiene il registro.

⎢2001/17/CE articolo 20 (adattato)

Articolo 2 88 Diritti reali dei terzi

1. √ L'adozione di ∏ uUn provvedimento di risanamento o l'apertura della procedura di liquidazione non pregiudica il diritto reale del creditore o del terzo sui beni materiali o immateriali, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalità di beni indeterminati variabili nel tempo, di proprietà dell'impresa di assicurazione √ e ∏ che al momento dell'adozione di tale provvedimento o dell'apertura della procedura si trovano nel territorio di un altro Stato membro.

2. I diritti di cui al paragrafo 1 sono, in particolare, i seguenti √ includono almeno ∏:

a) il diritto di liquidare o di far liquidare il bene e di essere soddisfatto sul ricavato o sui frutti del bene stesso, in particolare in virtù di un pegno o di un'ipoteca;

b) il diritto esclusivo di recuperare il credito, in particolare in seguito alla costituzione di un pegno o alla cessione di tale credito a titolo di garanzia;

c) il diritto di esigere il bene eo chiederne la restituzione al debitore o a chiunque lo detenga e/o lo abbia in godimento contro la volontà dell'avente diritto;

d) il diritto reale di acquistare i frutti di un bene.

3. È assimilato a un diritto reale il diritto √ che consente di ottenere un diritto ai sensi del paragrafo 1, se è ∏, iscritto in un pubblico registro e opponibile a terzi, che consente di ottenere un diritto reale ai sensi del paragrafo 1.

4. La disposizione di cui al paragrafo 1 non pregiudica le azioni di nullità, di annullamento o di inopponibilità di cui all'articolo 9 276, paragrafo 2, lettera l).

⎢2001/17/CE articolo 21 (adattato)

Articolo 2 89 Riserva di proprietà

1. √ L'adozione di ∏ uUn provvedimento di risanamento o l'apertura della procedura di liquidazione nei confronti di un'impresa di assicurazione che acquista un bene non pregiudica i diritti del venditore fondati sulla riserva di proprietà allorché il bene, nel momento in cui è adottato tale provvedimento o è aperta la procedura, si trova nel territorio di uno Stato √ membro ∏ diverso dallo Stato √ membro ∏ di apertura √ adozione del provvedimento o di apertura della procedura ∏.

2. √ L'adozione di ∏ uUn provvedimento di risanamento o l'apertura della procedura di liquidazione nei confronti di un'impresa di assicurazione che vende un bene, verificatasi dopo la consegna di quest'ultimo, non costituisce causa di scioglimento del contratto di vendita e non impedisce che l'acquirente ne acquisti la proprietà qualora, nel momento in cui è adottato tale provvedimento o è aperta la procedura, esso si trovi nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato di adozione del provvedimento o di apertura della procedura.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non ostano alle azioni di nullità, di annullamento o di inopponibilità di cui all'articolo 9 276, paragrafo 2, lettera l).

⎢2001/17/CE articolo 22 (adattato)

Articolo 29 0 Compensazione

1. √ L'adozione di ∏ uUn provvedimento di risanamento o l'apertura della procedura di liquidazione non pregiudica il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio credito con il credito dell'impresa di assicurazione, quando la compensazione è consentita dalla legge applicabile al credito dell'impresa di assicurazione.

2. La disposizione di cui al paragrafo 1 non osta alle azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità di cui all'articolo 9 276, paragrafo 2, lettera l).

⎢2001/17/CE articolo 23 (adattato)

Articolo 291 Mercati regolamentati

1. Fatto salvo l'articolo 20288, gli effetti √ dell'adozione ∏ di un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione sui diritti e sulle obbligazioni dei partecipanti a un mercato regolamentato sono disciplinati esclusivamente dalla legge applicabile a tale mercato.

2. Il paragrafo 1 non osta alle azioni di nullità, di annullamento o di inopponibilità di cui all'articolo 9 276, paragrafo 2, lettera l) dei pagamenti o delle transazioni in virtù della legge applicabile al mercato in questione.

⎢2001/17/CE articolo 24 (adattato)

Articolo 292 Atti pregiudizievoli

Non si applica l'articolo 9 276, paragrafo 2, lettera l) quando chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori prova che: a) tale √ tale ∏ atto è soggetto alla legge di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, e che b) tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo.

⎢2001/17/CE articolo 25 (adattato)

Articolo 293 Tutela del terzo acquirente

Qualora, per effetto di un atto concluso dopo l'adozione di un provvedimento di risanamento o dopo l'apertura della procedura di liquidazione, l'impresa di assicurazione disponga a titolo oneroso √ di uno degli elementi seguenti, si applica la legge indicata di seguito ∏:

1a) √ nel caso ∏ di un bene immobile, √ la legge dello Stato membro nel cui territorio si trova il bene immobile; ∏

2b) √ nel caso ∏ di una nave o di un aeromobile soggetti all'iscrizione in un pubblico registro o √ la legge dello Stato membro sotto la cui autorità si tiene il registro; ∏

3c) √ nel caso ∏ di valori mobiliari o di titoli la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongono l'iscrizione in un registro o in un conto previsto dalla legge, ovvero che siano immessi in un sistema di depositi centrale disciplinato dalla legge di uno Stato membro, √ la legge dello Stato membro nel cui territorio è situato il bene immobile o sotto la cui autorità si tiene il registro o il conto o il sistema ∏.

la validità di detto atto è disciplinata dalla legge dello Stato membro nel cui territorio è situato il bene immobile o sotto la cui autorità si tiene il registro o il conto o il sistema.

⎢2001/17/CEE articolo 26

Articolo 294 Procedimenti pendenti

Gli effetti dei provvedimenti di risanamento o della procedura di liquidazione in un procedimento pendente relativo a un bene o a un diritto del quale l'impresa di assicurazione è spossessata sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel quale il procedimento è pendente.

⎢2001/17/CE articolo 27 (adattato)

Articolo 295 Amministratori straordinari e liquidatori

1. La nomina dell'amministratore straordinario o del liquidatore è formalizzata con la presentazione di una copia certificata conforme all'originale della decisione di nomina o di qualsiasi altro certificato rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di origine.

√ Lo Stato membro nel cui territorio l'amministratore straordinario o il liquidatore intende agire può richiedere ∏ Può essere richiesta una traduzione nella sua lingua ufficiale o in una delle sue lingue ufficiali dello Stato membro nel cui territorio l'amministratore straordinario o il liquidatore intende agire. Non è richiesta una legalizzazione √ l'autenticazione formale della traduzione ∏ o altra formalità analoga.

2. Gli amministratori straordinari e i liquidatori hanno la facoltà di esercitare nel territorio di tutti gli Stati membri tutti i poteri che esercitano nel territorio dello Stato membro di origine.

Possono essere designate persone incaricate di assisterli o, all'occorrenza, di rappresentarli nello svolgimento del provvedimento di risanamento o della procedura di liquidazione, secondo la legge dello Stato membro di origine, in particolare negli Stati membri ospitanti in particolare per agevolare la risoluzione delle difficoltà eventualmente incontrate dai creditori dello √ in detto ∏ Stato membro ospitante.

3. Nell'esercizio dei propri poteri secondo la legge dello Stato membro di origine, l'amministratore straordinario o il liquidatore deve rispettare la legge degli Stati membri nei cui territori intende agire, in particolare per quanto attiene alle modalità di realizzazione degli attivi delle attività e all'informazione dei lavoratori subordinati.

Tali poteri non possono includere √ includono ∏ l'impiego della forza, o il diritto di deliberare su una controversia o un contenzioso.

⎢2001/17/CE articolo 28 (adattato)

Articolo 296 Annotazione in un pubblico registro

1. L'amministratore straordinario, il liquidatore o qualsiasi autorità o persona debitamente legittimata nello Stato membro di origine può chiedere che un provvedimento di risanamento o la decisione di apertura di una procedura di liquidazione sia annotata nei registri immobiliari, nel registro delle imprese o altro √ in ogni ∏ pubblico registro √ pertinente ∏ tenuto negli altri Stati membri.

Tuttavia, se uno Stato membro prevede l'annotazione obbligatoria, la persona o l'autorità di cui al primo comma precedente adotta le misure necessarie per l'annotazione.

2. Le spese di annotazione sono considerate spese della procedura.

⎢2001/17/CE articolo 29 (adattato)

Articolo 297 Segreto di ufficio

Tutte le persone chiamate a ricevere o a fornire informazioni nel quadro delle procedure di comunicazione di cui agli articoli 5 272, 8 275 e 30 298, sono tenute al segreto di ufficio, parimenti a √ secondo ∏ quanto previsto agli articoli da 63 a 68 all'articolo 16 della direttiva 92/49/CEE e all'articolo 15 della direttiva 92/96/CEE, tranne le autorità giudiziarie, alle quali si applicano le disposizioni nazionali vigenti.

⎢2001/17/CE articolo 30 (adattato)

Articolo 298 √ Trattamento di ∏ sS uccursali di imprese di assicurazione di paesi terzi

2. Qualora un'impresa di assicurazione avente la sede legale fuori della Comunità abbia succursali stabilite in più di uno Stato membro, ciascuna succursale forma oggetto di un trattamento autonomo per quanto riguarda l'applicazione del presente titolodella presente direttiva.

Le autorità competenti e le autorità di vigilanza di tali Stati membri si adoperano per coordinare le loro azioni.

Anche gli eventuali amministratori straordinari o liquidatori si adoperano per coordinare le loro azioni.

⎢88/357/CEE

Articolo 6

Per l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2, primo comma e dell'articolo 24 della prima direttiva, gli Stati membri si conformano all'allegato 1 della presente direttiva per quanto concerne le norme relative alla congruenza.

⎢92/49/CEE

Articolo 36

Ogni modifica che l'impresa intende apportare alle indicazioni di cui all'articolo 14 è soggetta alla procedura prevista dagli articoli 14 e 16.

⎢88/357/CEE

Articolo 26

1. I rischi che possono essere coperti in coassicurazione comunitaria ai sensi della direttiva 78/473/CEE, sono quelli definiti all'articolo 5, lettera d) della prima direttiva.

2. Le disposizioni previste dalla presente direttiva per i rischi definiti all'articolo 5, lettera d) della prima direttiva sono applicabili al coassicuratore delegatario.

⎢2002/83/CE articolo 61 (adattato)

?nuovo

TITOLO V - √ ALTRE DISPOSIZIONI ∏

ARTICOLO 299 Prova di √ dei requisiti di competenza e ∏ onorabilità

1. Lo Stato membro che esige dai propri cittadini una prova ? dei requisiti di cui all'articolo 42 ⎪ e la prova che i medesimi in passato non sono incorsi in dichiarazioni di fallimento, oppure una sola di queste due prove, accetta come prova sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, la presentazione di un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza di esso, l'esibizione di un documento equipollente, rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro di origine o di provenienza, dal quale risulti che tali requisiti sono soddisfatti.

2. Quando nello Stato membro di origine o di provenienza √ del cittadino straniero interessato ∏ non viene rilasciato il documento di cui al paragrafo 1, tale documento può essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati √ membri ∏ in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall' √ cittadino straniero ∏ interessato ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un notaio dello Stato membro di origine o di provenienza √ del cittadino straniero. ∏

,che √ L'autorità o il notaio ∏ rilasciano un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne.

La dichiarazione √ di cui al primo comma ∏ di mancanza di fallimento può essere fatta anche ad un organismo professionale qualificato di detto dello Stato √ membro interessato ∏.

3. I documenti rilasciati conformemente √ e gli attestati di cui ∏ ai paragrafi 1 e 2 devono, al momento della loro presentazione, essere di data non anteriore a tre mesi.

4. Gli Stati membri designano le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri ed alla Commissione le autorità e gli enti ai quali devono essere presentati i documenti di cui ai paragrafi 1 e 2al presente articolo a corredo della domanda di esercitare nel territorio di tale Stato membro le attività di cui all'articolo 2.

⎢2005/68/CE articolo 53 (adattato)

Articolo 30 0 Ricorso giurisdizionale

Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni prese nei confronti di un'impresa di √ assicurazione o di ∏ riassicurazione a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione della presente direttiva possano essere oggetto di ricorso giurisdizionale.

⎢2002/83/CEE articolo 62

Articolo 3 01 Cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione

⎢2005/68/CE articolo 54 (adattato)

1. Gli Stati membri collaborano fra loro per facilitare la vigilanza √ sull'assicurazione e ∏ sulla riassicurazione all'interno della Comunità e l'applicazione della presente direttiva.

2. La Commissione e le autorità competenti √ di vigilanza ∏ degli Stati membri collaborano strettamente √ fra loro ∏ per facilitare la vigilanza √ sull'assicurazione e ∏ sulla riassicurazione all'interno della Comunità ed esaminare eventuali difficoltà derivanti dall'applicazione della presente direttiva.

⎢2002/83/CE articolo 62 (adattato)

3. Gli Stati membri informano la Commissione delle principali difficoltà incontrate nell'applicazione della presente direttiva, in particolare delle difficoltà che si presentano quando uno Stato membro constati un trasferimento anomalo delle attività previste dalla presente direttiva a scapito delle imprese stabilite nel suo territorio e a vantaggio di agenzie e succursali situate alla periferia di tale territorio.

La Commissione e le autorità competenti √ di vigilanza ∏ degli Stati membri interessati esaminano tali difficoltà il più rapidamente possibile per trovare una soluzione adeguata.

Se del caso, la Commissione sottopone al Consiglio proposte appropriate.

⎢88/357/CEE articolo 30 (adattato)

Articolo 3 02 √ Euro ∏

Ogni volta che la presente direttiva fa riferimento all'ECU euro, il controvalore in moneta nazionale da prendere in considerazione a decorrere dal 31 dicembre di ogni anno è quello dell'ultimo giorno dell'ottobre precedente per il quale siano disponibili i controvalori dell'ECU euro in tutte le monete della Comunità.

L'articolo 2 della direttiva 76/580/CEE[86] si applica soltanto agli articoli 3, 16 e 17 della prima direttiva.

⎢2002/83/CE articolo 68 (adattato)

ð nuovo

Articolo 303 Revisione degli importi espressi in euro

1. La Commissione sottopone al Consiglio, prima del 15 marzo 1985, una relazione sull'incidenza delle esigenze finanziarie prescritte dalla presente direttiva sulla situazione del mercato delle assicurazioni degli Stati membri.

21. Il Consiglio, deliberando su proposta della √ Per quanto riguarda l'assicurazione vita, ogni due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva la ∏ Commissione, procede ogni due anni all'esame ed eventualmente alla revisione degli ð trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio la revisione degli ï importi espressi in euro nella presente direttiva, tenendo conto dell'evoluzione della situazione economica e monetaria nella Comunità √, accompagnata, se del caso, dalle necessarie proposte ∏.

⎢88/357/CEE articolo 31 (adattato)

ð nuovo

2. √Per quanto riguarda l'assicurazione non vita, ∏Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, procede ð ogni cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio la revisione degli ï all'esame e, se del caso, alla revisione di tutti gli importi espressi in ECU euro nella presente direttiva, tenendo conto dell'evoluzione della situazione economica e monetaria registrata nella Comunità √ accompagnata, se del caso, dalle necessarie proposte ∏.

⎢ 2002/83/CE (adattato)

Articolo 63

Rapporto sull'evoluzione delle operazioni in libera prestazione di servizi

La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, periodicamente e per la prima volta il 20 novembre 1995, una relazione sull'evoluzione del mercato delle assicurazioni e delle operazioni esercitate in regime di libera prestazione di servizi.

⎢ 88/357/CEE (adattato)

Articolo 29

La Commissione trasmette al Consiglio periodicamente, e per la prima volta il 1° luglio 1993, una relazione sull'evoluzione del mercato delle assicurazioni esercitate in regime di libera prestazione di servizi.

⎢2005/1/CE articolo 7, punto 2)

5. Entro il 1° gennaio 2006 la Commissione prepara una relazione sull'applicazione della presente direttiva e, se del caso, sulla necessità di un'ulteriore armonizzazione.

⎢2002/83/CEE articolo 65

Articolo 3 04 Comitato

⎢2005/1/CE articolo 8, punto 3) e 2005/68/CE articolo 55

1. La Commissione è assistita dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, istituito dalla decisione 2004/9/CE della Commissione[87].

∫nuovo

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, in combinato disposto con l'articolo 8 della stessa decisione.

⎢ 2002/83/CE articolo 65 e 2005/68/CE articolo 55 (adattato)

?nuovo

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 ? l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 ⎪ della decisione 1999/468/CE, in combinato disposto con tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa decisione.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

⎢ 2002/83/CE articolo 64 (adattato)

Articolo 64

Modifiche tecniche

Sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 65, paragrafo 2, le seguenti modifiche tecniche da apportare alla presente direttiva:

- estensione delle forme giuridiche previste all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a),

- modifiche dell'elenco di cui all'allegato I, adattamento della terminologia di tale elenco, per tener conto dello sviluppo dei mercati assicurativi,

- precisazione degli elementi costitutivi del margine di solvibilità, enumerati all'articolo 27, per tener conto della creazione di nuovi strumenti finanziari,

- modifica dell'importo minimo del fondo di garanzia, previsto all'articolo 29, paragrafo 2, per tener conto degli sviluppi economici e finanziari,

- modifica, per tener conto della creazione di nuovi strumenti finanziari, dell'elenco degli attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche, di cui all'articolo 23, nonché delle regole di dispersione fissate dall'articolo 24 della presente direttiva,

- modifica delle disposizioni volte a temperare le regole della congruenza ai sensi dell'allegato II, per tener conto dello sviluppo di nuovi strumenti di copertura del rischio di cambio o dei progressi sulla via dell'unione economica e monetaria,

- precisazione delle definizioni al fine di assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva nell'insieme della Comunità,

- modifiche tecniche necessarie delle norme relative alla fissazione dei massimali applicabili ai tassi di interesse, in applicazione dell'articolo 20, in particolare per tener conto dei progressi sulla via dell'unione economica e monetaria.

⎢2005/68/CE articolo 56 (adattato)

Le seguenti misure di esecuzione della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 55, paragrafo 2:

a) estensione delle forme giuridiche di cui all'allegato I;

b) precisazione degli elementi costitutivi del margine di solvibilità enumerati all'articolo 36, per tener conto della creazione di nuovi strumenti finanziari;

c) aumento fino al 50 % dei premi o contributi utilizzati per il calcolo del margine di solvibilità richiesto di cui all'articolo 37, paragrafi 3 e 4, nei rami diversi dai rami 11, 12 e 13 di cui al punto A dell'allegato della direttiva 73/239/CEE, per specifiche attività riassicurative o tipi di contratti, per tener conto delle specificità di tali attività o contratti;

d) modifica del fondo minimo di garanzia di cui all'articolo 40, paragrafo 2, per tener conto degli sviluppi economici e finanziari;

e) precisazione delle definizioni di cui all'articolo 2 per garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva in tutta la Comunità.

ê 2007/44/CE articolo 8 (adattato)

Articolo 305 Entrata in vigore Ö Notifiche presentate prima dell’entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 56 a 62 Õ

2.La procedura di valutazione applicata ai progetti di acquisizione per i quali notifiche di cui all’articolo 56 1, punto 2, all’articolo 2, punto 2, all’articolo 3, punto 2, all’articolo 4, punto 2, e all’articolo 5, punto 2, siano state presentate alle autorità competenti prima dell’entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 56 a 62 è effettuata conformemente alla legislazione nazionale degli Stati membri in vigore al momento della notifica.

⎢2002/83/CE articolo 60 (adattato)

TITOLO VI I – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E VARIE √ FINALI ∏

√CAPO I – DISPOSIZIONI TRANSITORIE ∏

√ SEZIONE 1 – ASSICURAZIONE ∏

ARTICOLO 3 06 Deroghe speciali e abrogazione delle misure restrittive

⎢73/239/CEE articolo 30 (adattato)

ð nuovo

1. Alle imprese di cui al titolo II e che, alla data dell'entrata in vigore delle misure di attuazione della direttiva, praticano sul loro territorio uno o più rami tra quelli di cui all'articolo 1, gli Stati membri concedono un termine di cinque anni a decorrere dalla notifica della direttiva per conformarsi alle condizioni degli articoli 16 e 17.

21. Inoltre gGli Stati membri:

a) possono accordare alle imprese previste al paragrafo 1 e che alla scadenza del termine di cinque anni non abbiano ancora completamente costituito il margine di solvibilità, un periodo supplementare fino ad un massimo di due anni, sempreché, conformemente all'articolo 20, dette imprese abbiano sottoposto all'approvazione dell'autorità di controllo le misure che si propongono di adottare per raggiungere tale margine.

b) possono dispensare le imprese √ di assicurazione non vita ∏ previste al paragrafo 1 √ che al 31 gennaio 1975 non soddisfacevano i requisiti di cui agli articoli 16 e 17 della direttiva 73/239/CEE ∏ e che allo scadere del termine di cinque anni √ al 31 luglio 1978 ∏ non abbiano raggiunto un incasso annuo di premi e contributi pari al sestuplo del fondo minimo di garanzia di cui all'articolo 17, paragrafo 2, √ della direttiva 73/239/CEE ∏ dall'obbligo di costituire tale fondo prima della fine dell'esercizio per il quale premi o i contributi avranno raggiunto il sestuplo di detto fondo di garanzia. Alla luce dei risultati dell'esame previsto all'articolo 301, paragrafo 2 34, il Consiglio decide all'unanimità, su proposta della Commissione, quando gli Stati membri devono sopprimere la dispensa di cui trattasi.

3. Le imprese che desiderano estendere la loro attività ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 o dell'articolo 10, possono procedervi solo qualora esse si conformino immediatamente alle norme della direttiva. Tuttavia le imprese di cui al paragrafo 2, lettera b) e che, all'interno del territorio nazionale, estendono le loro attività ad altri rami di attività o ad altre parti del territorio, possono essere dispensate, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla notifica della direttiva, dall'obbligo di costituire il fondo minimo di garanzia di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

42. Le imprese aventi forma diversa da quella indicata all'articolo 8 possono continuare ad esercitare, per tre anni a decorrere dalla notifica della direttiva, la loro attività attuale sotto la forma giuridica che esse rivestono al momento di detta notifica. Le imprese √ di assicurazione non vita ∏ costituite nel Regno Unito «by Royal Charter», «by private Act» o «by special public Act» possono proseguire le loro attività sotto la loro attuale forma √ in cui erano costituite al 31 luglio 1973 ∏ senza limitazione di tempo.

Le imprese che, in Belgio, conformemente al loro oggetto sociale, praticano i prestiti ipotecari per intervento, o che effettuano operazioni di risparmio, a norma del quarto comma dell'articolo 15 delle disposizioni relative al controllo delle casse di risparmio private, coordinate dal decreto reale del 23 giugno 1967, possono proseguire queste attività per tre anni a decorrere dalla notifica della direttiva.

Gli Stati membri interessati compilano l'elenco di tali imprese e lo comunicano agli Stati membri ed alla Commissione.

⎢2002/83/CE articolo 60 (adattato)

1. Le imprese √ di assicurazione vita ∏ costituite nel Regno Unito «by Royal Charter» oppure «by private Act» oppure «by special public Act» possono proseguire le loro attività nella forma giuridica in cui eranofurono costituite ail 15 marzo 1979 senza limitazione di tempo.

Il Regno Unito predispone un elenco di tali √ delle ∏ imprese √ di cui al primo e al secondo comma ∏ e lo comunica agli altri Stati membri e alla Commissione.

23. Le società costituite a norma del «Friendly Societies Acts» nel Regno Unito possono proseguire le attività di assicurazione sulla vita e le operazioni di risparmio che, conformemente ai loro scopi, esercitavano alla data del 15 marzo 1979.

⎢73/239/CEE articolo 30, paragrafo 5 (adattato)

54. A richiesta delle imprese √ di assicurazione non vita ∏ che soddisfano agli obblighi del titolo I, capo VI, sezioni 2, 4 e 5 degli articoli 15, 16 e 17, gli Stati membri sopprimono le misure restrittive quali ipoteche, depositi o cauzioni che sono stati costituiti in virtù dell'attuale regolamentazione.

⎢2002/83/CE articolo 66 (adattato)

Articolo 3 07 Diritti acquisiti delle succursali e delle imprese di assicurazione già esistenti

1. Si ritiene che le succursali che hanno iniziato la propria attività conformemente alle disposizioni dello Stato membro della succursale √ in cui sono situate ∏ prima del 1° luglio 1994 siano state oggetto della procedura prevista all'articolo 40, paragrafi da 1 a 5 agli articoli 143 e 144.

Esse sono disciplinate, a decorrere da tale data, dagli articoli 13, 20, 37, 39 e 46.

2. Gli articoli 41 145 e 42 146 lasciano impregiudicati i diritti acquisiti dalle imprese di assicurazione che svolgevano la propria attività in regime di libera prestazione di servizi prima del 1° luglio 1994.

⎢ 73/239/CEE (adattato)

Articolo 31

Gli Stati membri concedono alle agenzie e succursali di cui al titolo III e che, alla data di entrata in vigore delle misure di attuazione della direttiva, praticano uno o più rami fra quelli di cui all'articolo 1, e che non estendano le loro attività ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, un termine massimo di cinque anni, a decorrere dalla notifica della direttiva, per conformarsi alle condizioni dell'articolo 25.

Articolo 32

Per un periodo che termina al momento dell'entrata in vigore di un accordo concluso con un paese terzo ai sensi dell'articolo 29 e al più tardi allo scadere di un termine di quattro anni a decorrere dalla notifica della direttiva, ogni Stato membro può mantenere, a favore delle imprese di tale paese stabilite nel suo territorio, il regime relativo alla congruenza e alla localizzazione delle riserve tecniche applicato loro il 1° gennaio 1973, a condizione che ne informi gli altri Stati membri e la Commissione e che tale regime non superi i limiti delle attenuazioni accordate ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2 ad imprese di Stati membri stabilite nel suo territorio.

⎢ 73/239/CEE (adattato)

Articolo 34

1. La Commissione sottopone al Consiglio, entro sei anni a decorrere dalla notifica della direttiva, una relazione sulle incidenze delle esigenze finanziarie stabilite dalla direttiva sulla situazione dei mercati dell'assicurazione degli Stati membri.

2. Ove occorra, la Commissione sottopone al Consiglio relazioni interinali prima della fine del periodo transitorio di cui all'articolo 30, paragrafo 1.

⎢ 92/49/CEE (adattato)

Articolo 51

Le modifiche tecniche da apportare alle direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE nonché alla presente direttiva sono stabilite secondo la procedura prevista nella direttiva 91/675/CEE:

- estensione delle forme giuridiche previste all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 73/239/CEE,

- modifiche dell'elenco di cui all'allegato della direttiva 73/239/CEE, o adattamento della terminologia dell'elenco, per tener conto dello sviluppo dei mercati assicurativi,

- precisazione degli elementi costitutivi del margine di solvibilità, elencati all'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 73/239/CEE, per tener conto della creazione di nuovi strumenti finanziari,

- modifica dell'importo minimo del fondo di garanzia, previsto dall'articolo 17, paragrafo 2 della direttiva 73/239/CEE, per tener conto degli sviluppi economici e finanziari,

- modifica, per tener conto della creazione di nuovi strumenti finanziari, dell'elenco degli attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche, previsto all'articolo 21 della presente direttiva, nonché delle regole di dispersione fissate dall'articolo 22 della presente direttiva,

- modifica delle disposizioni volte a temperare il principio della congruenza previste all'allegato 1 della direttiva 88/357/CEE, per tener conto dello sviluppo di nuovi strumenti di copertura del rischio di cambio o dei progressi nell'unione economica e monetaria,

- precisazione delle definizioni al fine di assicurare l'applicazione uniforme delle direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE, nonché della presente direttiva nell'insieme della Comunità.

Articolo 52

1. Si ritiene che le succursali che hanno iniziato la propria attività conformemente alle disposizioni dello Stato membro di stabilimento prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di applicazione della presente direttiva siano state oggetto della procedura prevista all'articolo 10, paragrafi da 1 a 5 della direttiva 73/239/CEE. Esse sono disciplinate, a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui sopra, dagli articoli 15, 19, 20 e 22 della direttiva 73/239/CEE, nonché dall'articolo 40 della presente direttiva.

2. Gli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i diritti acquisiti dalle imprese di assicurazione che svolgevano le proprie attività in regime di libera prestazione di servizi prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di applicazione della presente direttiva.

⎢2002/83/CE articolo 71

Articolo 71 Periodo transitorio per gli articoli 3, paragrafo 6, 27, 28, 29, 30 e 38

1. Gli Stati membri possono concedere un termine di cinque anni per conformarsi alle condizioni di cui agli articoli 3, paragrafo 6, 27, 28, 29, 30 e 38 a decorrere dal 20 marzo 2002, alle imprese di assicurazione che, alla stessa data, svolgono sul loro territorio attività di assicurazione in uno o più rami tra quelli di cui all'allegato I.

2. Gli Stati membri possono concedere alle imprese di cui al paragrafo 1 che, alla scadenza del termine di cinque anni, non hanno costituito interamente il margine di solvibilità richiesto, un ulteriore termine, non superiore a due anni, per provvedervi, purché dette imprese, a norma dell'articolo 37 abbiano sottoposto all'approvazione delle autorità competenti le misure che intendono adottare a tal fine.

⎢2005/68/CE articolo 63 (adattato)

√ SEZIONE 2 - RIASSICURAZIONE ∏

ARTICOLO 3 08 Periodo transitorio per l'articolo 57, paragrafo 3, e l'articolo 60, paragrafo 6 della direttiva 2005/68/CE

Uno Stato membro può posticipare l'applicazione del disposto dell'articolo 57, paragrafo 3, della presente direttiva 2005/68/CE, che modifica l'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 73/239/CEE, e del disposto dell'articolo 60, paragrafo 6, della presente direttiva 2005/68/CE fino al 10 dicembre 2008.

⎢2005/68/CE articolo 61 (adattato)

Articolo 3 09 Diritti acquisiti delle imprese di riassicurazione esistenti

1. Si ritengono autorizzate a norma dell'articolo 3 14 le imprese di riassicurazione soggette alla presente direttiva, che siano state autorizzate o abilitate, prima del 10 dicembre 2005, all'esercizio dell'attività riassicurativa conformemente alle disposizioni dello Stato membro nel quale hanno loro sede.

Esse sono, tuttavia, obbligate a conformarsi alle disposizioni della presente direttiva concernenti l'esercizio dell'attività riassicurativa e ai requisiti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) e lettere da d) a g) 6, lettere a), c) e d), agli articoli 19, 20 e 24 7, 8 e 12 e agli articoli da 32 a 41 al titolo I, capo VI, sezioni 2, 3 e 4 a decorrere dal 10 dicembre 2007.

2. Gli Stati membri possono concedere alle imprese di riassicurazione di cui al paragrafo 1 che al 10 dicembre 2005 non ottemperino Ö abbiano ottemperato Õ all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) 6, lettera a), agli articoli 19 e 20 7 e 8 e agli articoli da 32 a 40 al titolo I, capo VI, sezioni 2, 3 e 4, un termine fino al 10 dicembre 2008 per conformarsi a tali disposizioni.

∫nuovo

CAPO II – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 310 Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 4, da 6 a 8, 10, 13, 14, 18, 23, da 26 a 31, da 34 a 54, 66, 67, 70, 71, da 73 a 140, 142, 144, 146, 150, da 160 a 165, 170, 171, 176, 188, 190, da 208 a 268, 280, 299, 306 e agli allegati III, IV e V entro il 31 ottobre 2012. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva, contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, devono essere intesi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità di detto riferimento nonché la forma redazionale di detta indicazione sono determinate dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3 11 Abrogazione

1. Le direttive 73/239/CEE, 78/473/CEE, 88/357/CEE, 92/49/CEE, 98/78/CE, 2001/17/CE, 2002/83/CE, 2005/68/CE e 2007/44/CE come modificate dalle direttive elencate all'allegato VI, parte A, sono abrogate a decorrere dal giorno successivo alla data di cui all'articolo 310, paragrafo 1, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri in relazione ai termini di attuazione nell'ordinamento nazionale e di applicazione delle direttive di cui all'allegato VI, parte B.

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI.

2. Le direttive 64/225/CEE, 73/240/CEE, 76/580/CEE, 84/641/CEE e 87/344/CEE, come modificate dalle direttive elencate all'allegato VI, parte A, sono abrogate a decorrere dal giorno successivo alla data di cui all'articolo 310, paragrafo 1, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri in relazione ai termini di attuazione nell'ordinamento nazionale e di applicazione delle direttive di cui all'allegato VI, parte B.

Articolo 3 12 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Gli articoli da 1 a 3, 5, 9, 11, 12, da 15 a 17, da 19 a 22, 24, 25, 32, 33, da 55 a 65, 68, 69, 72, 141, 143, 145, da 147 a 149, da 151 a 159, da 166 a 169, da 172 a 175, da 177 a 187, 189, da 191 a 207, da 269 a 279, da 281 a 298, da 300 a 305, da 307 a 313 e gli allegati I, II, V, VI e VII si applicano a decorrere dal 1° novembre 2012.

Articolo 313 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

⎢ 73/239/CEE (adattato)

ALLEGATO I

√ RAMI DELL'ASSICURAZIONE NON VITA ∏

A. CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI PER RAMO

1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) :

- prestazioni forfettarie;

- indennità temporanee;

- forme miste;

- persone trasportate.

2. Malattia:

- prestazioni forfettarie;

- indennità temporanee;

- forme miste.

3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari)

Ogni danno subito da:

- veicoli terrestri automotori;

- veicoli terrestri non automotori.

4. Corpi di veicoli ferroviari

Ogni danno subito da veicoli ferroviari.

5. Corpi di veicoli aerei

Ogni danno subito da veicoli aerei.

6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali

Ogni danno subito da:

- veicoli fluviali;

- veicoli lacustri;

- veicoli marittimi.

7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene)

Ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto.

8. Incendio ed elementi naturali

Ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da:

- incendio;

- esplosione;

- tempesta;

- elementi naturali diversi dalla tempesta;

- energia nucleare;

- cedimento del terreno.

9. Altri danni ai beni

Ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonché da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8.

10. R.C. autoveicoli terrestri

Ogni responsabilità risultante dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore).

11. R.C. aeromobili

Ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli aerei (compresa la responsabilità del vettore).

12. R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali

Ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilità del vettore).

13. R.C. generale

Ogni responsabilità diversa da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12.

14. Credito:

- insolvibilità generale;

- credito all'esportazione;

- vendita a rate;

- credito ipotecario;

- credito agricolo.

15. Cauzione:

- cauzione diretta;

- cauzione indiretta.

16. Perdite pecuniarie di vario genere:

- rischi relativi all'occupazione;

- insufficienza di entrate (generale);

- intemperie;

- perdite di utili;

- persistenza di spese generali;

- spese commerciali impreviste;

- perdita di valore venale;

- perdita di fitti e di redditi;

- perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente;

- perdite pecuniarie non commerciali;

- altre perdite pecuniarie.

17. Tutela giudiziaria

Tutela giudiziaria.

⎢84/641/CEE articolo 14 (adattato)

18. Assistenza

Assistenza alle persone in difficoltà nel corso di spostamenti o di assenza dal domicilio o dal luogo di residenza Ö abituale Õ .

⎢ 73/239/CEE (adattato)

I rischi compresi in un ramo non possono essere classificati in un altro ramo, salvo nei casi contemplati al punto C.

B. DENOMINAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE CONCESSA CONTEMPORANEAMENTE PER PIÙ RAMI

Qualora l'autorizzazione riguardi contemporaneamente: √ Le autorizzazioni che riguardano contemporaneamente i seguenti rami sono denominate come segue ∏ :

a) i rami nn. 1 e 2:, viene rilasciata sotto la denominazione «Infortuni e malattia»;

b) i rami nn. 1, quarto trattino, 3, 7 e 10:, viene rilasciata sotto la denominazione «Assicurazioni auto»;

c) i rami nn. 1, quarto trattino, 4, 6, 7 e 12:, viene rilasciata sotto la denominazione «Assicurazioni marittime e trasporti»;

d) i rami nn. 1, quarto trattino, 5, 7 e 11:, viene rilasciata sotto la denominazione «Assicurazioni aeronautiche»;

e) i rami nn. 8 e 9:, viene rilasciata sotto la denominazione «Incendio ed altri danni ai beni»;

f) i rami nn. 10, 11, 12 e 13:, viene rilasciata sotto la denominazione «Responsabilità civile»;

g) i rami nn. 14 e 15:, viene rilasciata sotto la denominazione «Credito e cauzione»;

h) tutti i rami:, viene rilasciata sotto la denominazione scelta dallo Stato membro interessato, √ a scelta degli Stati membri ∏ che verrà comunicata √ comunicheranno la loro scelta ∏ agli altri Stati membri ed alla Commissione.

C. RISCHI ACCESSORI

L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione per un rischio principale, appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami, può ugualmente garantire rischi compresi in un altro ramo senza che l'autorizzazione sia richiesta per questi rischi, quando i medesimi:

- sono connessi con il rischio principale,

- riguardano l'oggetto coperto contro il rischio principale e

- sono garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio principale.

⎢87/344/CEE articolo 9

Tuttavia i rischi compresi nei rami 14, 15 e 17 di cui al punto A non possono essere considerati come rischi accessori di altri rami.

Tuttavia, il rischio compreso nel ramo 17 (assicurazione tutela giudiziaria) si può considerare come rischio accessorio del ramo 18 allorché sono rispettate le condizioni di cui al primo comma e il rischio principale riguarda solo l'assistenza fornita alle persone in difficoltà durante trasferimenti o assenze dal domicilio o dal luogo di residenza permanente.

L'assicurazione tutela giudiziaria si può considerare del pari come rischio accessorio alle condizioni di cui al primo comma allorché riguarda controversie o rischi che derivano dall'utilizzazione di navi marittime o che sono in rapporto con tale utilizzazione.

⎢ 2002/83/CE (adattato)

ALLEGATO II

CLASSIFICAZIONE PER RAMO √ RAMI DELL'ASSICURAZIONE VITA ∏

I. LE ASSICURAZIONI √ vita ∏ di cui all'articolo 2, paragrafo 31, letterae a), b) e c), punti i), ii), iii), ad eccezione di quelle sub II e III;.

II. l'assicurazione di nuzialità, l'assicurazione di natalità;.

III. le assicurazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punti i) e ii),1, lettere a) e b), connesse con fondi d'investimento;.

IV. la "permanent health insurance" di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punto iv);1, lettera d).;

V. le operazioni tontinarie di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto i);2, lettera a).;

VI. le operazioni di capitalizzazione, di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii);2, lettera b).;

VII. le operazioni di gestione di fondi collettivi di pensione, di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punti iii) e iv);2, lettere c) e d).;

VIII. le operazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto iii);2, lettera e).;

IX. le operazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera c).

⎢87/343/CEE articolo 1, punto 8 e allegato

D. METODI DI CALCOLO DELLA RISERVA DI COMPENSAZIONE PER IL RAMO ASSICURAZIONE CREDITI

Metodo n. 1

1. Per i rischi compresi nel ramo classificato al punto A.14 (in appresso denominato assicurazione crediti), deve essere costituita una riserva di compensazione destinata a coprire l'eventuale perdita tecnica risultante in tale ramo alla fine dell'esercizio.

2. Sinché non sia stato raggiunto il 150% dell'ammontare annuo più elevato dei premi o contributi netti dei cinque esercizi precedenti, tale riserva viene alimentata annualmente mediante un prelievo del 75% sull'eventuale eccedenza tecnica realizzata nel ramo assicurazione crediti; il prelievo non può eccedere il 12% dei premi o contributi netti.

Metodo n. 2

1. Per i rischi compresi nel ramo classificato al punto A.14 (in appresso denominato assicurazione crediti), deve essere costituita una riserva di compensazione destinata a coprire l'eventuale disavanzo tecnico risultante in tale ramo alla fine dell'esercizio.

2. L'importo minimo della riserva di compensazione sarà costituito dal 134% della media dei premi o contributi incassati annualmente nei cinque esercizi precedenti, sottratte le cessioni e addizionate le accettazioni in riassicurazione.

3. Tale riserva sarà alimentata per ciascuno degli esercizi successivi mediante un prelievo del 75% sull'eventuale eccedenza tecnica risultante nel ramo fino a quando la riserva sia uguale o superiore al minimo calcolato conformemente al paragrafo 2.

4. Gli Stati membri potranno stabilire regole particolari, di calcolo per l'importo della riserva e/o l'importo del prelievo annuo oltre gli importi minimi fissati nella presente direttiva.

Metodo n. 3

1. Per il ramo classificato al punto A.14 (in appresso denominato assicurazione crediti) deve essere costituita una riserva di compensazione destinata a conguagliare la quota di danni superiore alla media risultante nell'esercizio per detto ramo.

2. Tale riserva di compensazione va calcolata secondo il metodo seguente:

Tutti i calcoli si riferiscono ai proventi e alle spese per proprio conto.

Alla riserva di compensazione deve essere trasferita in ogni esercizio la differenza per danni di entità inferiore alla media, finché la riserva raggiunge o torna a raggiungere l'importo richiesto.

Per danni di entità inferiore alla media si intende una quota di danni dell'esercizio inferiore alla quota media dei danni del periodo di osservazione. Il relativo importo è calcolato in base alla differenza di dette quote moltiplicata per i premi imputabili all'esercizio.

L'importo richiesto è sei volte superiore allo scostamento normale delle quote di danni nel periodo di osservazione dalla quota media dei danni moltiplicata per i premi imputabili all'esercizio.

Qualora nell'esercizio si sia verificato un eccesso di danni, il relativo importo deve essere prelevato dalla riserva di compensazione. Per eccesso di danni si intende una quota di danni dell'esercizio superiore alla quota media di danni. Il relativo importo è calcolato in base alla differenza di dette quote moltiplicata per i premi imputabili all'esercizio.

A prescindere dall'evoluzione dei danni, in ogni esercizio occorre versare alla riserva di compensazione anzitutto il 3,5% dell'importo richiesto, finché la riserva raggiunge o torna a raggiungere tale importo.

La durata del periodo di osservazione deve essere compresa tra un minimo di 15 anni e un massimo di 30 anni. Si può fare a meno di costituire una riserva di compensazione qualora nel periodo di osservazione non si sia riscontrata alcuna perdita tecnica.

L'importo richiesto della riserva di compensazione e il prelievo possono essere ridotti se la quota media dei danni nel periodo di osservazione e la quota dei costi mettono in evidenza l'esistenza di un supplemento di sicurezza nei premi.

Metodo n. 4

1. Per il ramo classificato al punto A.14 (in appresso denominato assicurazione crediti) deve essere costituita una riserva di compensazione destinata a conguagliare la quota di danni superiore alla media risultante nell'esercizio per detto ramo.

2. Tale riserva di compensazione va calcolata secondo il metodo seguente:

Tutti i calcoli si riferiscono ai proventi e alle spese per proprio conto.

Alla riserva di compensazione deve essere trasferita in ogni esercizio la differenza per danni di entità inferiore alla media, finché la riserva raggiunge o torna a raggiungere l'importo massimo richiesto.

Per danni di entità inferiore alla media si intende una quota di danni dell'esercizio inferiore alla quota media dei danni del periodo di osservazione. Il relativo importo è calcolato in base alla differenza di dette quote moltiplicata per i premi imputabili all'esercizio.

L'importo massimo richiesto della riserva è sei volte superiore allo scostamento normale della quota di danni nel periodo di osservazione dalla quota media dei danni moltiplicata per i premi imputabili all'esercizio.

Qualora nell'esercizio si sia verificato un eccesso di danni, il relativo importo deve essere prelevato dalla riserva di compensazione, finché la riserva raggiunge l'importo minimo richiesto. Per eccesso di danni si intende una quota di danni dell'esercizio superiore alla quota media di danni. Il relativo importo è calcolato in base alla differenza di dette quote moltiplicata per i premi imputabili all'esercizio.

L'importo minimo richiesto della riserva è tre volte superiore allo scostamento normale delle quote di danni nel periodo di osservazione dalla quota media dei danni moltiplicata per i premi imputabili all'esercizio.

La durata del periodo di osservazione deve essere compresa tra un minimo di 15 anni e un massimo di 30 anni. Si può fare a meno di costituire una riserva di compensazione qualora nel periodo di osservazione non si sia riscontrata alcuna perdita tecnica.

Sia i due importi richiesti della riserva di compensazione che l'integrazione o il prelievo possono essere ridotti se la quota media dei danni nel periodo di osservazione insieme alla quota dei costi dimostra che i premi comportano un supplemento di sicurezza e quest'ultimo è superiore di una volta e mezzo allo scostamento normale della quota dei danni nel periodo di osservazione. In tal caso gli importi suddetti sono moltiplicati per il quoziente pari ad una volta e mezzo lo scostamento normale diviso per il supplemento di sicurezza.

⎢88/357/CEE Allegato 1

ALLEGATO 1

NORME RELATIVE ALLA CONGRUENZA

Le seguenti norme stabiliscono la valuta in cui sono esigibili gli impegni dell'assicuratore:

1. Quando le garanzie di un contratto sono espresse in una determinata valuta, gli impegni dell'assicuratore si considerano esigibili in detta valuta.

2. Quando le garanzie di un contratto non sono espresse in alcuna valuta, gli impegni dell'assicuratore si considerano esigibili nella valuta del paese in cui il rischio è situato. L'assicuratore può tuttavia scegliere la valuta in cui è espresso il premio se tale scelta è giustificabile.

Ciò si verifica se fin dalla sottoscrizione del contratto è probabile il rimborso del sinistro non nella valuta del paese in cui il rischio è situato, ma nella valuta in cui è espresso il premio.

3. Gli Stati membri possono autorizzare l'assicuratore a considerare che la valuta in cui deve versare la garanzia sia quella che utilizzerà secondo l'esperienza acquisita o, mancando tale esperienza, la valuta del paese in cui detto assicuratore è stabilito:

- per i contratti che coprono i rischi classificati nei rami 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 (solo RC dei produttori),

- e per i contratti che coprono i rischi classificati in altri rami, quando, secondo la natura del rischio, le garanzie devono essere versate in una valuta diversa da quella risultante dall'applicazione delle modalità precedenti.

4. Quando un sinistro è dichiarato all'assicuratore e le prestazioni sono pagabili in una determinata valuta diversa da quella risultante dall'applicazione delle modalità precedenti, gli impegni dell'assicuratore si considerano esigibili in detta valuta, in particolare quella in cui l'indennizzo da pagarsi da parte dell'assicuratore è stato fissato da una sentenza del tribunale o da un accordo tra l'assicuratore e l'assicurato.

5. Quando un sinistro è stimato in una valuta previamente nota all'assicuratore, ma diversa da quella risultante dall'applicazione delle modalità precedenti, gli assicuratori possono considerare i loro impegni esigibili in tale valuta.

6. Gli Stati membri possono autorizzare le imprese a non costituire le riserve tecniche con attivi congrui se dall'applicazione delle modalità precedenti risulta che l'impresa — sede o succursale — dovrebbe disporre, per soddisfare il principio della congruenza, di attivi in una moneta per un importo non superiore al 7% degli attivi esistenti in altre monete.

Tuttavia:

a) per quanto riguarda la congruenza in dracme, in lire sterline irlandesi e in escudos portoghesi, tale importo non può superare:

- 1 milione di ECU durante un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 1992,

- 2 milioni di ECU per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 1998;

b) per quanto riguarda la congruenza in franchi belgi, in franchi lussemburghesi e in pesetas, tale importo non può superare 2 milioni di ECU durante un periodo che termina il 31 dicembre 1996.

A decorrere dalla fine dei periodi transitori definiti alle lettere a) e b), per queste monete si applica il regime generale, salvo decisione contraria del Consiglio.

⎢2002/83/CE Allegato II

3. Gli Stati membri possono non prescrivere alle imprese di assicurazione di applicare il principio della congruenza nei casi di impegni esigibili in una valuta diversa da quella di uno degli Stati membri, se gli investimenti in tale valuta sono regolamentati, se il trasferimento di tale valuta è soggetto a restrizioni oppure se essa, per analoghi motivi, non è adatta a rappresentare riserve tecniche.

⎢92/49/CEE articolo 23

8. Le imprese di assicurazione possono detenere attivi non congrui per garantire un importo non superiore al 20% dei loro impegni in una determinata valuta.

⎢2002/83/CE Allegato II

Tuttavia, il totale delle attività, per l'insieme delle valute, deve essere almeno pari al totale degli impegni per l'insieme delle valute.

⎢92/49/CEE articolo 23

9. Ciascuno Stato membro può disporre che, se in virtù delle disposizioni che precedono un impegno deve essere garantito da attivi espressi nella valuta di uno Stato membro, gli attivi possano essere espressi anche in ecu.

⎢88/357/CEE

ALLEGATO 2A

CONTO TECNICO DI GESTIONE

1. Totale dei premi lordi riscossi

2. Onere totale dei danni

3. Spese di provvigione

4. Risultato tecnico lordo

ALLEGATO 2B

CONTO TECNICO DI GESTIONE

1. Premi lordi dell'ultimo esercizio di sottoscrizione concluso

2. Danno lordo subito nel corso dell'ultimo esercizio di sottoscrizione concluso (compresa la riserva per sinistri dopo il termine dell'esercizio)

3. Spese di provvigione

4. Risultato tecnico lordo

⎢ 2002/83/CE (adattato)

ALLEGATO III Informazioni per i contraenti

Le seguenti informazioni, che debbono essere comunicate al contraente sia prima della conclusione del contratto A sia durante la vigenza del contratto B, debbono essere formulate per iscritto con chiarezza e precisione e debbono essere redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro dell'impegno. Tuttavia tali informazioni possono essere redatte in un'altra lingua se il contraente lo richiede e la legislazione dello Stato membro lo permette o se il contraente è libero di scegliere la legge applicabile.

A. PRIMA DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

Informazioni relative all'impresa di assicurazioni | Informazioni relative all'impegno |

a.1 Denominazione o ragione sociale, forma giuridica a.2. Nome dello Stato membro dove è stabilita la sede sociale ed eventualmente l'agenzia o la succursale con la quale sarà concluso il contratto a.3. Indirizzo della sede sociale ed eventualmente dell'agenzia o della succursale con la quale sarà concluso il contratto | a.4. Definizione di ciascuna garanzia ed opzione a.5. Durata del contratto a.6. Modalità di scioglimento del contratto a.7. Modalità e durata di versamento dei premi a.8. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili a.9. Indicazione del valore di riscatto e del valore interamente pagato nonché della natura delle relative garanzie a.10. Informazioni sui premi relativi a ciascuna garanzia, principale o complementare, qualora siffatte informazioni risultino appropriate a.11. Elenco dei valori di riferimento utilizzati (unità di conto) nei contratti a capitale variabile a.12. Indicazioni sulla natura delle attività di contropartita dei contratti a capitale variabile a.13. Modalità d'esercizio del diritto di rinuncia a.14. Indicazioni generali relative al regime fiscale applicabile al tipo di polizza a.15. Disposizioni relative all'esame dei reclami dei contraenti, degli assicurati o dei beneficiari del contratto, in merito al contratto, compresa l'eventuale esistenza di un organo incaricato di esaminare i reclami, fatta salva la possibilità di promuovere un'azione giudiziaria a.16. La legislazione applicabile al contratto qualora le parti non abbiano la libertà di scelta o il fatto che le parti abbiano la libertà di scegliere la legislazione applicabile e, in tal caso, la legislazione che l'assicuratore propone di scegliere |

B. DURANTE LA VIGENZA DEL CONTRATTO

Oltre alle condizioni generali e speciali che devono essere comunicate al contraente, quest'ultimo deve ricevere le informazioni seguenti durante tutta la vigenza del contratto.

Informazioni relative all'impresa di assicurazioni | Informazioni relative all'impegno |

b.1. Qualsiasi variazione della denominazione o ragione sociale, della forma giuridica o dell'indirizzo della sede sociale e, se del caso, dell'agenzia o della succursale con la quale è stato concluso il contratto | b. 2. Tutte le informazioni relative ai punti da a.4 ad a.12 della sezione A in caso di clausola aggiuntiva al contratto o di modifica della legislazione applicabile b.3. Ogni anno, informazioni circa la situazione della partecipazione agli utili |

ALLEGATO IV

1. SEGRETO D'UFFICIO

Fino al 17 novembre 2002, gli Stati membri possono concludere accordi di cooperazione, che prevedano lo scambio d'informazioni con le autorità competenti di paesi terzi solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dall'articolo 16 della presente direttiva.

2. ATTIVITÀ, IMPRESE ED ENTI ESCLUSI DALLA PRESENTE DIRETTIVA

Fino al 1° gennaio 2004, la presente direttiva non riguarda le mutue assicuratrici:

- il cui statuto preveda la possibilità di esigere contributi supplementari o di ridurre le prestazioni, o di ricorrere al concorso di altri soggetti che si siano impegnati in tal senso e

- per le quali l'importo annuo dei contributi riscossi per le attività contemplate dalla presente direttiva non superi 500 000 EUR durante tre anni consecutivi. Se tale importo è superato durante tre anni consecutivi la presente direttiva si applica a decorrere dal quarto anno.

3. FINO AL 1° GENNAIO 2004, GLI STATI MEMBRI APPLICANO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:

A. Margine di solvibilità

Ciascuno Stato membro impone ad ogni impresa di assicurazione la cui sede sociale si trova nel suo territorio di disporre di un margine di solvibilità sufficiente per l'insieme delle sue attività.

Il margine di solvibilità è costituito:

1. dal patrimonio dell'impresa di assicurazione, libero da qualsiasi impegno prevedibile, al netto degli elementi immateriali; tale patrimonio comprende in particolare:

- il capitale sociale versato o, se si tratta di mutue, il fondo iniziale effettivo versato, aumentato dei conti degli iscritti, a condizione che detti conti soddisfino i criteri seguenti:

a) lo statuto dispone che i pagamenti attraverso questi conti a favore degli iscritti possano essere effettuati soltanto nella misura in cui ciò non comporti la riduzione del margine di solvibilità al di sotto del livello richiesto oppure, dopo lo scioglimento dell'impresa, soltanto nella misura in cui tutti gli altri debiti contratti dall'impresa siano stati pagati;

b) lo statuto dispone che, per quanto riguarda qualsiasi pagamento effettuato per ragioni diverse dal recesso individuale da parte degli iscritti, le autorità competenti ne vengono informate con almeno un mese di anticipo ed entro tale termine possano vietarlo;

c) le pertinenti disposizioni dello statuto possono essere modificate soltanto dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica, fatti salvi i criteri di cui alle lettere a) e b),

- la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo iniziale appena la parte versata raggiunge il 25% di questo capitale o fondo,

- le riserve (legali e libere) non corrispondenti ad impegni,

- il riporto degli utili,

- le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati possono essere inclusi, ma in tal caso unicamente sino a concorrenza del 50% del margine, di cui il 25% al massimo comprende prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata, purché soddisfino almeno i criteri seguenti:

a) in caso di fallimento o liquidazione dell'impresa di assicurazione, esistenza di accordi vincolanti in base a cui i prestiti subordinati o le azioni preferenziali abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere a quella data;

inoltre, i prestiti subordinati devono soddisfare le condizioni seguenti:

b) computo dei soli fondi effettivamente versati;

c) per i prestiti a scadenza fissa, scadenza iniziale non inferiore a cinque anni. Al più tardi un anno prima della scadenza, l'impresa di assicurazione sottopone all'approvazione delle autorità competenti un piano che precisa le modalità per mantenere o portare al livello voluto alla scadenza il margine di solvibilità, a meno che l'importo a concorrenza del quale il prestito può essere incluso nelle componenti del margine di solvibilità non sia gradualmente ridotto nel corso degli ultimi cinque anni almeno prima della scadenza. Le autorità competenti possono autorizzare il rimborso anticipato di tali fondi a condizione che la richiesta sia stata fatta dall'impresa di assicurazione emittente e che il margine di solvibilità della stessa non scenda al di sotto del livello richiesto;

d) rimborsabilità dei prestiti per i quali non è fissata la scadenza del debito soltanto mediante preavviso di cinque anni, salvo che detti prestiti non siano più considerati come una componente del margine di solvibilità o che l'accordo preventivo delle autorità competenti sia formalmente richiesto per il rimborso anticipato. In quest'ultimo caso l'impresa di assicurazione informa le autorità competenti, almeno sei mesi prima, della data del rimborso proposta, indicando il margine di solvibilità effettivo e richiesto prima e dopo detto rimborso. Le autorità competenti autorizzano il rimborso soltanto se il margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione non rischia di scendere al di sotto del livello richiesto;

e) esclusione dal contratto di prestito di clausole in forza delle quali, in determinati casi, diversi dalla liquidazione dell'impresa di assicurazione, il debito debba essere rimborsato prima della scadenza convenuta;

f) possibilità di modificare il contratto solo dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica,

- i titoli a durata indeterminata e altri strumenti che soddisfino le condizioni seguenti comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate al quinto trattino, fino al 50% del margine per il totale di detti titoli e dei prestiti subordinati di cui al quinto trattino:

a) non possono essere rimborsati su iniziativa del portatore o senza il preventivo accordo dell'autorità competente;

b) il contratto di emissione deve dare all'impresa di assicurazione la possibilità di differire il pagamento degli interessi del prestito;

c) i crediti del prestatore sull'impresa di assicurazione devono essere interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati;

d) i documenti che disciplinano l'emissione dei titoli devono prevedere la capacità del debito e degli interessi non versati di assorbire le perdite, consentendo nel contempo all'impresa di assicurazione di proseguire le sue attività;

e) computo dei soli importi effettivamente versati;

2. qualora la legislazione nazionale l'autorizzi, dalle riserve di utili, che figurano nello stato patrimoniale, quando esse possono essere utilizzate per coprire eventuali perdite e non sono state destinate alla partecipazione degli assicurati;

3. su domanda e giustificazione dell'impresa presso l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è situata la sede sociale e con l'accordo di tale autorità:

a) un importo pari al 50% degli utili futuri dell'impresa; l'importo degli utili futuri si ottiene moltiplicando l'utile annuo stimato per il fattore che rappresenta la durata residua media dei contratti; Tale fattore può essere al massimo pari a 10. L'utile annuo stimato non può superare la media aritmetica degli utili realizzati nel corso degli ultimi cinque esercizi nelle attività di cui all'articolo 2 della presente direttiva.

Le basi per il calcolo del fattore moltiplicatore dell'utile annuo stimato nonché gli elementi dell'utile realizzato sono fissati di comune accordo dalle autorità competenti degli Stati membri in collaborazione con la Commissione. Finché non sarà ottenuto tale accordo, tali elementi sono determinati conformemente alla legislazione dello Stato membro di origine.

Dopo che le autorità competenti avranno fissato la nozione di utili realizzati, la Commissione presenterà proposte sull'armonizzazione di tale nozione nel quadro di una direttiva intesa ad armonizzare i conti annui delle imprese di assicurazione e relativa al coordinamento previsto all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 78/660/CEE;

b) in caso di non zillmeraggio o in caso di zillmeraggio inferiore al caricamento per spese di acquisizione contenuto nel premio, la differenza tra la riserva matematica non zillmerata o parzialmente zillmerata e una riserva matematica zillmerata a un tasso di zillmeraggio pari al caricamento per spese di acquisizione contenuto nel premio; questo importo non può tuttavia superare il 3,5% della somma delle differenze tra i capitali in questione dell'attività vita e le riserve matematiche per tutti i contratti in cui sia possibile lo zillmeraggio; questa differenza è ridotta dell'importo delle spese di acquisizione non ammortizzate eventualmente iscritto nell'attivo;

c) in caso di accordo delle autorità competenti degli Stati membri interessati in cui l'impresa di assicurazione esercita la sua attività, alle plusvalenze latenti risultanti dalla sottovalutazione di elementi dell'attivo e da sopravvalutazione di elementi del passivo diversi dalle riserve matematiche, purché tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale.

B. Margine minimo di solvibilità

Fatta salva la sezione C, il margine minimo di solvibilità è determinato come segue secondo i rami esercitati:

a) per le assicurazioni di cui all'articolo 2, punto 1, lettere a) e b), della presente direttiva diverse dalle assicurazioni connesse con fondi di investimento, e per le operazioni di cui all'articolo 2, punto 3, della presente direttiva tale minimo deve essere pari alla somma dei due risultati seguenti:

- primo risultato:

il numero che corrisponde ad un'aliquota del 4% delle riserve matematiche, relative alle operazioni dirette senza deduzione delle cessioni in riassicurazione ed alle accettazioni in riassicurazione, deve essere moltiplicato per il rapporto esistente nell'ultimo esercizio tra l'importo delle riserve matematiche, previa detrazione delle cessioni in riassicurazione, e l'importo lordo delle riserve matematiche di cui sopra; tale rapporto non può in nessun caso essere inferiore all'85%,

- secondo risultato:

per i contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi, il numero che corrisponde ad un'aliquota dello 0,3 % di tali capitali presi a carico dall'impresa di assicurazione è moltiplicato per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'importo dei capitali sotto rischio che rimangono a carico dell'impresa, dopo aver detratto le cessioni e le retrocessioni in riassicurazione, e l'importo dei capitali sotto rischio, senza detrazione della riassicurazione; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50%.

Per le assicurazioni temporanee in caso di decesso, aventi una durata massima di tre anni, l'aliquota è pari allo 0,1%; per quelle di durata superiore a tre anni ma inferiore o pari a cinque anni, tale aliquota è pari allo 0,15%;

b) per le assicurazioni complementari di cui all'articolo 2, punto 1, lettera c), della presente direttiva tale minimo deve essere pari al risultato del calcolo seguente:

- si cumulano i premi o contributi emessi per gli affari diretti nel corso dell'ultimo esercizio, a valere per tutti gli esercizi, accessori compresi,

- si aggiunge l'importo dei premi accettati in riassicurazione nel corso dell'ultimo esercizio,

- si detrae l'importo totale dei premi o contributi annullati nel corso dell'ultimo esercizio, nonché l'importo totale delle imposte e tasse relative ai premi o contributi compresi nel cumulo.

L'importo così ottenuto è suddiviso in due quote, la prima fino a 10 di EUR, la seconda comprendente l'eccedenza; a tali quote si applicano rispettivamente le percentuali del 18% e del 16% e si sommano gli importi.

Il valore così ottenuto si moltiplica per il rapporto esistente, riferito all'ultimo esercizio, tra l'ammontare dei sinistri che restano a carico dell'impresa di assicurazione dopo aver dedotto le cessioni e le retrocessioni in riassicurazione, e l'importo lordo dei sinistri; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50%.

Nel caso dell'associazione di assicuratori nota come «Lloyd's», il calcolo del margine di solvibilità è effettuato partendo dai premi netti; questi ultimi sono moltiplicati per una percentuale forfettaria il cui importo è fissato annualmente e determinato dall'autorità competente dello Stato membro della sede sociale. Tale percentuale forfettaria deve essere calcolata in base agli elementi statistici più recenti concernenti in particolare le commissioni versate. Tali elementi, nonché il calcolo effettuato, sono comunicati alle autorità competenti dei paesi nel cui territorio il Lloyd's è stabilito;

c) per le assicurazioni malattia a lungo termine, non rescindibili, comprese nell'articolo 2, punto 1, lettera d), della presente direttiva, e per le operazioni di capitalizzazione di cui all'articolo 2, punto 2, lettera b), della presente direttiva, tale minimo deve essere pari ad un'aliquota del 4% delle riserve matematiche calcolata secondo le condizioni di cui alla lettera a), primo risultato, della presente sezione;

d) per le operazioni tontinarie di cui all'articolo 2, punto 2, lettera a), della presente direttiva, tale minimo deve essere pari ad un'aliquota dell'1% dei fondi delle associazioni;

e) per le assicurazioni connesse con fondi d'investimento, di cui all'articolo 2, punto 1, lettere a) e b), della presente direttiva, e per le operazioni di cui all'articolo 2, punto 2, lettere c), d) ed e), della presente direttiva, tale minimo deve essere pari:

- ad un'aliquota del 4% delle riserve matematiche, calcolata secondo le condizioni di cui alla lettera a), primo risultato, della presente sezione, nella misura in cui l'impresa di assicurazione assuma un rischio d'investimento, e ad un'aliquota dell'1% delle riserve così calcolato, nella misura in cui l'impresa non assuma rischi d'investimento ed a condizione tuttavia che la durata del contratto superi i cinque anni e lo stanziamento destinato a coprire le spese di gestione previste nel contratto sia fissato per un periodo superiore a cinque anni,

- ad un'aliquota dello 0,3% dei capitali sotto rischio, calcolata secondo le condizioni di cui alla lettera a), secondo risultato, primo comma, della presente sezione nella misura in cui l'impresa di assicurazione assuma un rischio di mortalità.

C. Fondo di garanzia

1. Un terzo del margine minimo di solvibilità previsto nella sezione B costituisce il fondo di garanzia. Fatto salvo il paragrafo 2 della presente sezione, esso è costituito almeno per il 50% dagli elementi elencati nella sezione A, punti 1 e 2.

2.

a) Il fondo di garanzia non può comunque essere inferiore a 800 000 EUR.

b) Ogni Stato membro può disporre la riduzione a 600 000 EUR del fondo di garanzia minimo per le mutue, le società a forma mutualistica e quelle a forma tontinaria.

c) Per le mutue assicuratrici di cui all'articolo 3, punto 6, secondo trattino, seconda frase, della presente sezione, non appena rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva, e per le società a forma tontinaria, ogni Stato membro può autorizzare la costituzione di un fondo di garanzia minimo di 100 000 EUR, da elevarsi progressivamente fino all'importo di cui alla lettera b) della presente direttiva mediante quote successive di 100 000 EUR ogni volta che l'importo dei contributi aumenta di 500 000 EUR.

d) Il fondo di garanzia minimo di cui alle lettere a), b) e c) deve essere costituito dagli elementi elencati nella sezione A, punti 1 e 2.

3. Le mutue assicuratrici che desiderano estendere la loro attività ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, o dell'articolo 40 della presente direttiva possono procedervi solo qualora si conformino immediatamente alle esigenze di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), della presente sezione.

⎢ 2005/68/CE (adattato)

ALLEGATO I III

√ FORME GIURIDICHE DI IMPRESE ∏

⎢92/49/CEE articolo 6 (adattato)

1. Lo Stato membro di origine esige che le imprese di assicurazione richiedenti l'autorizzazione √ Forme di imprese di assicurazione non vita: ∏

a) adottino una delle forme seguenti:

1) per quanto riguarda il Regno del Belgio: société anonyme/naamloze vennootschap, société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen, association d'assurance mutuelle/onderlinge verzekeringsvereniging, société coopérative/coöperatieve vennootschap,

⎢2006/101/CE articolo 1 e allegato punto 1

2) per quanto riguarda la Repubblica di Bulgaria: акционерно дружество;

⎢Articolo 20 e allegato II, p. 335

3) per quanto riguarda la Repubblica ceca: akciová společnost , družstvo ;

⎢92/49/CEE articolo 6

4) per quanto riguarda il Regno di Danimarca: aktieselskaber, gensidige selskaber;

5) per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, Öffentlich-rechtliches Wettbewerbsversicherungsunternehmen;

⎢Articolo 20 e allegato II, p. 335

6) per quanto riguarda la Repubblica di Estonia: aktsiaselts;

⎢92/49/CEE articolo 6

7) per quanto riguarda l'Irlanda: incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited,

8) per quanto riguarda la Repubblica ellenica: ανώνυμη εταιρία, αλληλασφαλιστικός συνεταιρισμός;

9) per quanto riguarda il Regno di Spagna: sociedad anónima, sociedad mutua, sociedad cooperativa;

10) per quanto riguarda la Repubblica francese: société anonyme, société d'assurance mutuelle, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution de prévoyance régie par le code rural, mutuelles régies par le code de la mutualité;

11) per quanto riguarda la Repubblica italiana: società per azioni, società cooperativa, mutua di assicurazione;

⎢20 e allegato II, p. 335 (adattato)

12) per quanto riguarda la Repubblica di Cipro: Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης χωρίς μετοχικό κεφάλαιο ;

13) per quanto riguarda la Repubblica di Lettonia: apdrošināšanas akciju sabiedrība , savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā biedrība ;

14) per quanto riguarda la Repubblica di Lituania: akcinės bendrovės , uždarosios Ö uždaroji Õ akcinės bendrovės ;

⎢92/49/CEE articolo 6

15) per quanto riguarda il Granducato del Lussemburgo: société anonyme, société en commandite par actions, association d'assurances mutuelles, société coopérative;

⎢Articolo 20 e allegato II, p. 335

ð nuovo

16) per quanto riguarda la Repubblica di Ungheria: biztosító részvénytársaság , biztosító szövetkezet , biztosító egyesület , külföldi székhelyű biztosító magyarországi fióktelepe ;

17) per quanto riguarda la Repubblica di Malta: kumpanija pubblika, kumpanija privata, fergħa, Korp ta' l- Assikurazzjoni Rikonnoxxut ð limited liability company/ kumpannija b` responsabbilta` limitataï;

⎢92/49/CEE articolo 6

18) per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi: naamloze vennootschap, onderlinge waarborgmaatschappij;

⎢Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia articolo 29 e allegato I, p. 197

19) per quanto riguarda la Repubblica d'Austria: Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit;

⎢Articolo 20 e allegato II, p. 335

20) per quanto riguarda la Repubblica di Polonia: spółka akcyjna , towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych ;

⎢92/49/CEE articolo 6

21) per quanto riguarda la Repubblica portoghese: sociedade anónima, mútua de seguros;

⎢2006/101/CE articolo 1 e allegato punto 1

22) per quanto riguarda la Romania: societăţi pe acţiuni, societăţi mutuale;

⎢Articolo 20 e allegato II, p. 335

23) per quanto riguarda la Repubblica di Slovenia: delniška družba , družba za vzajemno zavarovanje ;

24) per quanto riguarda la Repubblica slovacca: akciová spoločnost ;

⎢Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia articolo 29 e allegato I, p. 197

25) per quanto riguarda la Repubblica di Finlandia: keskinäinen vakuutusyhtiö —ömsesidigt försäkringsbolag — , vakuutusosakeyhtiö —försäkringsaktiebolag — , vakuutusyhdistys —försäkringsförening;

26) per quanto riguarda il Regno di Svezia: försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag, understödsföreningar;

⎢92/49/CEE articolo 6

27) per quanto riguarda il Regno Unito: incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited, societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts, societies registered under the Friendly Societies Acts, the association of underwriters known as Lloyd's;

⎢92/49/CEE articolo 6 (adattato)

28) L'impresa di assicurazione potrà assumere altresì √ in ogni caso e in alternativa alle forme elencate ai punti da 1 a 27 ∏ la forma di società europea (SE) quando questa sarà istituita √ ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio ∏ [88].

⎢2002/83/CE articolo 6 (adattato)

1. Lo Stato membro di origine esige che le imprese di assicurazione richiedenti l'autorizzazione:

a) adottino una delle B Fforme seguenti √ di imprese di assicurazione vita ∏ :

1) per quanto riguarda il Regno del Belgio: société anonyme/naamloze vennootschap, société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen, association d'assurance mutuelle/onderlinge verzekeringsvereniging, société coopérative/coöperatieve vennootschap;

⎢2006/101/CE articolo 1 e allegato punto 3

2) per quanto riguarda la Repubblica di Bulgaria: акционерно дружество, взаимозастрахователна кооперация;

⎢2004/66/CE articolo 1 e allegato

3) per quanto riguarda la Repubblica ceca: akciová společnost, družstvo;

⎢ 2002/83/CE

4) per quanto riguarda il Regno di Danimarca: aktieselskaber, gensidige selskaber, pensionskasser omfattet af lov om forsikringsvirksomhed (tværgående pensionskasser);

5) per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, Öffentlich-rechtliches Wettbewerbsversicherungsunternehmen;

⎢2004/66/CE articolo 1 e allegato

6) per quanto riguarda la Repubblica di Estonia: aktsiaselts;

⎢ 2002/83/CE

7) per quanto riguarda l'Irlanda: incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited, societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts and societies registered under the Friendly Societies Acts;

8) per quanto riguarda la Repubblica ellenica: ανώνυμη εταιρία;

9) per quanto riguarda il Regno di Spagna: sociedad anónima, sociedad mutua, sociedad cooperativa;

10) per quanto riguarda la Repubblica francese: société anonyme, société d'assurance mutuelle, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution de prévoyance régie par le code rural, mutuelles régies par le code de la mutualité;

11) per quanto riguarda la Repubblica italiana: società per azioni, società cooperativa, mutua di assicurazione;

ê2004/66/CE articolo 1 e allegato (adattato)

12) per quanto riguarda la Repubblica di Cipro: Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση;

13) per quanto riguarda la Repubblica di Lettonia: apdrošināšanas akciju sabiedrība, savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā biedrība;

14) per quanto riguarda la Repubblica di Lituania: akcinės bendrovės, uždarosios Ö uždaroji Õ akcinės bendrovės ;

⎢ 2002/83/CE

15) per quanto riguarda il Granducato del Lussemburgo: société anonyme, société en commandite par actions, association d'assurances mutuelles, société coopérative;

⎢2004/66/CE articolo 1 e allegato

ð nuovo

16) per quanto riguarda la Repubblica di Ungheria: biztosító részvénytársaság, biztosító szövetkezet, biztosító egyesület, külföldi székhelyű biztosító magyarországi fióktelepe;

17) per quanto riguarda la Repubblica di Malta: kumpanija pubblika, kumpanija privata, fergħa, Korp ta' l- Assikurazzjoni Rikonnoxxut ð limited liability company/ kumpannija b` responsabbilta` limitataï;

⎢ 2002/83/CE

18) per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi: naamloze vennootschap, onderlinge waarborgmaatschappij;

⎢ 2002/83/CE

19) per quanto riguarda la Repubblica d'Austria: Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit;

⎢2004/66/CE articolo 1 e allegato

20) per quanto riguarda la Repubblica di Polonia: spółka akcyjna, towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych;

⎢ 2002/83/CE

21) per quanto riguarda la Repubblica portoghese: sociedade anónima, mútua de seguros;

⎢2006/101/CE articolo 1 e allegato punto 3

22) per quanto riguarda la Romania: societăţi pe acţiuni, societăţi mutuale;

⎢2004/66/CE articolo 1 e allegato

23) per quanto riguarda la Repubblica di Slovenia: delniška družba, družba za vzajemno zavarovanje;

24) per quanto riguarda la Repubblica slovacca: akciová spoločnost;

⎢ 2002/83/CE (adattato)

25) per quanto riguarda la Repubblica di Finlandia: keskinäinen vakuutusyhtiö/ömsesidigt försäkringsbolag, vakuutusosakeyhtiö/försäkringsaktiebolag, vakuutusyhdistys/försäkringsförening;

26) per quanto riguarda il Regno di Svezia: försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag, understödsföreningar;

27) per quanto riguarda il Regno Unito: incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited, societies registered under the Industrial and Provident Societies ACTS, societies registered or incorporated under the Friendly Societies ACTS, the association of underwriters known as Lloyd's.

28) L'impresa di assicurazione potrà assumere altresì √ in ogni caso e in alternativa alle forme elencate alle lettere da 1 a 27 ∏ la forma di società europea (SE) quando questa sarà istituita Ö ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 Õ .

⎢ 2005/68/CE

ALLEGATO I

C. Forme diForma delle imprese di riassicurazione:

1) per quanto riguarda il Regno del Belgio: société anonyme/naamloze vennootschap, société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen, association d'assurance mutuelle/onderlinge verzekeringsvereniging, société coopérative/coöperatieve vennootschap;

∫nuovo

2) per quanto riguarda la Repubblica di Bulgaria : акционерно дружество;

⎢ 2005/68/CE

3) per quanto riguarda la Repubblica ceca: akciová společnost;

4) per quanto riguarda il Regno di Danimarca: aktieselskaber, gensidige selskaber;

5) per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, Öffentlich-rechtliches Wettbewerbsversicherungsunternehmen;

6) per quanto riguarda la Repubblica di Estonia: aktsiaselts;

7) per quanto riguarda l'Irlanda: incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited,

8) per quanto riguarda la Repubblica ellenica: ανώνυμη εταιρία, αλληλασφαλιστικός συνεταιρισμός;

9) per quanto riguarda il Regno di Spagna: sociedad anónima;

10) per quanto riguarda la Repubblica francese: société anonyme, société d'assurance mutuelle, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution de prévoyance régie par le code rural, mutuelles régies par le code de la mutualité;

11) per quanto riguarda la Repubblica italiana: società per azioni;

12) per quanto riguarda la Repubblica di Cipro: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με μετοχές e Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με εγγύηση;

13) per quanto riguarda la Repubblica di Lettonia: akciju sabiedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību;

14) per quanto riguarda la Repubblica di Lituania: akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė;

15) per quanto riguarda il Granducato del Lussemburgo: société anonyme, société en commandite par actions, association d'assurances mutuelles, société coopérative;

16) per quanto riguarda la Repubblica di Ungheria: biztosító részvénytársaság, biztosító szövetkezet, harmadik országbeli biztosító magyarországi fióktelepe;

17) per quanto riguarda la Repubblica di Malta: limited liability company/kumpannija tà responsabbiltà limitata;

18) per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi: naamloze vennootschap, onderlinge waarborgmaatschappij;

19) per quanto riguarda la Repubblica d'Austria: Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit;

20) per quanto riguarda la Repubblica di Polonia: spółka akcyjna, towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych;

21) per quanto riguarda la Repubblica portoghese: sociedade anónima, mútua de seguros;

∫nuovo

22) per quanto riguarda la Romania: societate pe actiuni;

⎢ 2005/68/CE (adattato)

23) per quanto riguarda la Repubblica di Slovenia: delniška družba;

24) per quanto riguarda la Repubblica slovacca: akciová spoločnost;

25) per quanto riguarda la Repubblica di Finlandia: keskinäinen vakuutusyhtiö/ömsesidigt försäkringsbolag, vakuutusosakeyhtiö/försäkringsaktiebolag, vakuutusyhdistys/försäkringsförening;

26) per quanto riguarda il Regno di Svezia: försäkringsaktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag;

27) per quanto riguarda il Regno Unito: incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited, societies registered under the Industrial and Provident Societies ACTS, societies registered or incorporated under the Friendly Societies ACTS, the association of underwriters known as Lloyd's.

√ 28) in ogni caso e in alternativa alle forme elencate ai punti da 1 a 27, la forma di società europea (SE) ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001. ∏

⎢ 2001/17/CE

ALLEGATO

REGISTRO SPECIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 3

1. OGNI IMPRESA DI ASSICURAZIONE DEVE TENERE, NELLA PROPRIA SEDE LEGALE, UN REGISTRO SPECIALE DEGLI ATTIVI CHE RAPPRESENTANO LE RISERVE TECNICHE CALCOLATE E INVESTITE SECONDO LA REGOLAMENTAZIONE DELLO STATO MEMBRO D'ORIGINE.

2. Se l'impresa di assicurazione esercita contemporaneamente attività del ramo non vita e attività del ramo vita, essa deve tenere, presso la sede legale, un registro separato per ciascuna di tali attività. Tuttavia, lo Stato membro che autorizzi le imprese di assicurazione ad operare nel ramo vita e nei rischi di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato A della direttiva 73/239/CEE, può prevedere che tali imprese di assicurazione debbano tenere un registro unico per l'insieme delle loro attività.

3. In qualsiasi momento l'importo totale degli attivi registrati, valutati secondo la regolamentazione dello Stato membro d'origine, deve essere almeno pari all'importo delle riserve tecniche.

4. Se un attivo iscritto nel registro è gravato da un diritto reale a favore di un creditore o di un terzo che renda indisponibile una parte di tale attivo per la copertura degli impegni, il registro ne reca menzione e il totale di cui al punto 3 non tiene conto dell'importo non disponibile.

5. Se un attivo impiegato al fine di coprire riserve tecniche è gravato da un diritto reale a favore di un creditore o di un terzo senza che ricorrano le condizioni di cui al punto 4 o se tale attivo è oggetto di una riserva di proprietà a favore di un creditore o di un terzo, oppure se un creditore ha il diritto di chiedere la compensazione di un credito con il credito dell'impresa di assicurazione, il regime di tale attivo in caso di liquidazione dell'impresa di assicurazione ai fini del metodo previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), è determinato dalla legge dello Stato membro d'origine, eccetto quando si applicano all'attivo gli articoli 20, 21 o 22.

6. La composizione degli attivi iscritti nel registro tenuto ai sensi dei punti da 1 a 5 all'atto della dichiarazione della liquidazione, non può più essere modificata e i registri non devono più essere modificati, se non per correggere errori meramente materiali, senza l'autorizzazione dell'autorità competente.

7. In deroga al punto 6, i liquidatori debbono aggiungere agli attivi in questione i proventi finanziari da questi risultanti, nonché l'importo dei premi puri incassati in relazione al ramo di attività in questione nel periodo compreso tra l'apertura della procedura di liquidazione e il pagamento dei crediti di assicurazione, ovvero fino all'eventuale trasferimento del portafoglio.

8. Se il ricavato della liquidazione degli attivi è inferiore alla loro valutazione nei registri, i liquidatori debbono essere chiamati a darne giustificazione alle autorità competenti dello Stato membro d'origine.

9. Le autorità di vigilanza degli Stati membri devono adottare le misure necessarie per garantire che le imprese di assicurazione applichino pienamente le disposizioni del presente allegato.

⎢2005/68/CE Art. 59, punto 9 e allegato II

ALLEGATO I

CALCOLO DELLA SOLVIBILITÀ CORRETTA DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DELLE IMPRESE DI RIASSICURAZIONE

1. SCELTA DEL METODO DI CALCOLO E PRINCIPI GENERALI

A. Gli Stati membri dispongono che il calcolo della solvibilità corretta delle imprese di assicurazione e delle imprese di riassicurazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, venga effettuato secondo uno dei metodi illustrati al punto 3. Tuttavia, uno Stato membro può disporre che le autorità competenti autorizzino o impongano un metodo di cui al punto 3 diverso da quello da esso stesso prescelto.

B. Proporzionalità

Il calcolo della solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione tiene conto della quota proporzionale detenuta dall'impresa partecipante nelle sue imprese partecipate.

Per "quota proporzionale" si intende la quota del capitale sottoscritto, appartenente direttamente o indirettamente, all'impresa partecipante, nel caso di applicazione dei metodi 1 o 2 del punto 3, ovvero le percentuali ammesse per redigere il bilancio consolidato nel caso di applicazione del metodo 3 del punto 3.

Indipendentemente dal metodo, se l'impresa partecipata è un'impresa figlia e presenta un deficit di solvibilità, il deficit di solvibilità dell'impresa va considerato per intero.

Tuttavia, se per le autorità competenti la responsabilità dell'impresa madre è rigorosamente e inequivocabilmente limitata alla quota di capitale che essa detiene, quelle autorità possono consentire che il deficit di solvibilità dell'impresa figlia sia considerato su base proporzionale.

Qualora tra alcune delle imprese di un gruppo assicurativo o riassicurativo non esistano legami patrimoniali, l'autorità competente fissa la quota proporzionale di cui dovrà tener conto.

C. Eliminazione del doppio computo degli elementi costitutivi del margine di solvibilità

C.1. Trattamento generale degli elementi del margine di solvibilità

Indipendentemente dal metodo utilizzato per il calcolo della solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, deve essere eliminato il doppio computo degli elementi costitutivi del margine di solvibilità tra le diverse imprese di assicurazione o di riassicurazione considerate ai fini di tale calcolo.

A questo scopo, per il calcolo della solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, se i metodi di cui al punto 3 non lo prevedono espressamente, non possono essere computati i seguenti importi:

- il valore di ogni attivo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che rappresenta il finanziamento degli elementi costitutivi del margine di solvibilità di una delle sue imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate,

- il valore di ogni attivo di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata da detta impresa di assicurazione o di riassicurazione, che rappresenta il finanziamento degli elementi costitutivi del margine di solvibilità di detta impresa di assicurazione o di riassicurazione,

- il valore di ogni attivo di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata da detta impresa di assicurazione o di riassicurazione, che rappresenta il finanziamento degli elementi costitutivi del margine di solvibilità di ogni altra impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata da detta impresa di assicurazione o di riassicurazione.

C.2. Trattamento di alcuni elementi

Fatte salve le disposizioni del punto C.1:

- gli utili accantonati a riserve e gli utili futuri di un'impresa di assicurazione sulla vita o di un'impresa di riassicurazione vita partecipata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui si calcola la solvibilità corretta, e

- le quote di capitale sociale sottoscritte, ma non versate, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata da detta impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui si calcola la solvibilità corretta,

possono essere inclusi nel calcolo soltanto qualora siano ammessi a soddisfare il requisito di margine di solvibilità di detta partecipata. Tuttavia, sono assolutamente escluse dal calcolo le quote di capitale sottoscritte, ma non versate, che rappresentino un obbligo potenziale per l'impresa partecipante.

Sono altresì escluse dal calcolo le quote di capitale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante sottoscritte, ma non versate, che rappresentino un obbligo potenziale per un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata.

Sono anche escluse dal calcolo le quote di capitale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata sottoscritte, ma non versate, che rappresentino un obbligo potenziale per un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata dalla medesima impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante.

C.3. Trasferibilità

Se le autorità competenti ritengono che taluni elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata, diversi da quelli di cui al punto C.2, non possono effettivamente essere resi disponibili per soddisfare il requisito di margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante di cui si calcola la solvibilità corretta, tali elementi possono essere inclusi nel calcolo solo qualora siano ammessi a soddisfare il requisito di margine di solvibilità dell'impresa partecipata.

C.4. La somma degli elementi di cui ai punti C.2 e C.3 non può superare, per l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata, il requisito di margine di solvibilità.

D. Eliminazione della costituzione di capitale frutto di operazioni interne al gruppo

Sono esclusi dal calcolo di solvibilità corretta gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità derivanti da un reciproco finanziamento tra l'impresa di assicurazione o di riassicurazione e:

- un'impresa partecipata,

- un'impresa partecipante,

- un'altra impresa partecipata da una delle sue imprese partecipanti.

Sono inoltre esclusi dal calcolo gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui si calcola la solvibilità corretta, quando tali elementi provengono da un finanziamento reciproco con un'altra impresa partecipata da quell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

Il finanziamento reciproco si realizza, tra l'altro, quando un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o qualunque sua impresa partecipata detiene quote in un'altra impresa o accorda prestiti a un'altra impresa che, direttamente o indirettamente, detiene un elemento ammesso a costituire il margine di solvibilità della prima impresa.

E. Le autorità competenti provvedono affinché la solvibilità corretta sia calcolata con la stessa periodicità del calcolo del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione prevista dalle direttive 73/239/CEE, 91/674/CEE, 2002/83/CE e 2005/68/CE. Le attività e le passività sono valutate in base alle rispettive disposizioni delle direttive 73/239/CEE, 91/674/CEE, 2002/83/CE, 2005/68/CE.

2. APPLICAZIONE DEI METODI DI CALCOLO

2.1. Imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate.

Il calcolo della situazione di solvibilità corretta viene effettuato secondo i principi generali e i metodi stabiliti nel presente allegato.

Indipendentemente dal metodo utilizzato, la solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente più di una impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata, è calcolata integrando ciascuna delle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate.

Nel caso di partecipazioni successive (per esempio un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante in un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione, a sua volta partecipante in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione), la solvibilità corretta è calcolata a livello di ciascuna impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante che abbia almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata.

Gli Stati membri possono esonerare dall'obbligo di calcolare la solvibilità corretta l'impresa di assicurazione o di riassicurazione:

- che sia un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata nel medesimo Stato membro, qualora sia considerata ai fini del calcolo della solvibilità corretta dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, ovvero

- che sia un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata da una società di partecipazione assicurativa avente sede nello stesso Stato membro dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, qualora la società di partecipazione assicurativa e l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata siano considerate ai fini del calcolo.

Gli Stati membri possono inoltre esonerare dall'obbligo di calcolare la solvibilità corretta l'impresa di assicurazione o di riassicurazione che sia partecipata da un'altra impresa di assicurazione, da un'altra impresa di riassicurazione o da una società di partecipazione assicurativa aventi la sede in un altro Stato membro, qualora le autorità competenti degli Stati membri interessati abbiano concordato di attribuire l'esercizio della vigilanza supplementare all'autorità competente di quest'altro Stato membro.

In tutti i casi, l'esonero può essere concesso soltanto se le autorità competenti accertano che gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione considerate ai fini del calcolo sono ripartiti in maniera adeguata tra tali imprese.

Gli Stati membri possono disporre che, allorché un'impresa di assicurazione partecipata o un'impresa di riassicurazione partecipata ha la sede in uno Stato membro diverso da quello dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui si calcola la solvibilità corretta, nel calcolo sia inclusa, per quanto riguarda l'impresa partecipata, la situazione di solvibilità valutata dalle autorità competenti di quest'altro Stato membro.

2.2. Società di partecipazione assicurativa intermedie

Nel calcolo della solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che detiene una partecipazione in un'impresa di assicurazione partecipata, in un'impresa di riassicurazione partecipata o in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi tramite una società di partecipazione assicurativa, viene presa in considerazione la situazione di quest'ultima impresa. Ai fini esclusivi di tale calcolo, effettuato secondo i principi generali e i metodi descritti nel presente allegato, tale società di partecipazione assicurativa è considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione o di un'impresa di riassicurazione soggetta a un requisito di solvibilità pari a zero e alle condizioni di cui all'articolo 16 della direttiva 73/239/CEE, all'articolo 27 della direttiva 2002/83/CE, all'articolo 36 della direttiva 2005/68/CE per quanto riguarda gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità.

2.3. Imprese di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi partecipate

Per il calcolo della solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, quest'ultima è considerata, ai fini esclusivi di tale calcolo, un'impresa di assicurazione partecipata o un'impresa di riassicurazione partecipata, applicando i principi generali e i metodi descritti nel presente allegato.

Se, tuttavia, nel paese terzo in cui ha la sede detta impresa è soggetta a un regime di autorizzazione e all'obbligo di possedere un requisito di solvibilità comparabile almeno con quello delle direttive 73/239/CEE, 2002/83/CE o 2005/68/CE, tenuto conto degli elementi necessari per soddisfare tale requisito, gli Stati membri possono disporre che nel calcolo si tenga conto, per quanto riguarda quell'impresa, del requisito di solvibilità e degli elementi ammessi a soddisfare tale requisito previsti dalla legislazione del paese terzo.

2.4. Enti creditizi, imprese di investimento ed enti finanziari partecipati

Per il calcolo della solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante in un ente creditizio, in un'impresa di investimento o in un ente finanziario, si applicano mutatis mutandis le disposizioni sulla deduzione di tali partecipazioni di cui all'articolo 16 della direttiva 73/239/CEE, all'articolo 27 della direttiva 2002/83/CE e all'articolo 36 della direttiva 2005/68/CE, nonché le disposizioni sulla facoltà degli Stati membri di autorizzare, a talune condizioni, metodi alternativi e di consentire che tali partecipazioni non siano dedotte.

2.5. Indisponibilità delle informazioni necessarie

Qualora, per qualunque motivo, le autorità competenti non dispongano delle informazioni necessarie per il calcolo della solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, relativamente a imprese partecipate aventi la sede in uno Stato membro o in un paese terzo, il valore contabile di dette imprese nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante viene dedotto dagli elementi ammessi a soddisfare la situazione di solvibilità corretta. In tal caso, nessuna plusvalenza latente associata a detta partecipazione è accettata quale elemento ammesso a soddisfare la situazione di solvibilità corretta.

3. METODI DI CALCOLO

Metodo 1: Metodo della deduzione e dell'aggregazione

La situazione di solvibilità corretta dell'impresa di assicurazione partecipante o dell'impresa di riassicurazione partecipante è data dalla differenza tra:

i) la somma:

a) degli elementi costitutivi del margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante e

b) della quota proporzionale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata

e

ii) la somma:

a) del valore contabile dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante e

b) del requisito di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante e

c) della quota proporzionale del requisito di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata.

Nel caso di partecipazione detenuta indirettamente, in tutto o in parte, nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata, il punto ii), lettera a), comprende il valore di questa proprietà indiretta, tenendo conto delle quote di interessenza successive; inoltre, il punto i), lettera b), e il punto ii), lettera c), includono le corrispondenti quote proporzionali degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata.

Metodo 2: Metodo della deduzione del requisito di solvibilità

La solvibilità corretta dell'impresa di assicurazione partecipante o dell'impresa di riassicurazione partecipante è data dalla differenza tra:

i) la somma degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante

e

ii) la somma:

a) del requisito di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante e

b) della quota proporzionale del requisito di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata.

Ai fini della valutazione degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità, le partecipazioni ai sensi della presente direttiva sono valutate in base al metodo dell'equivalenza, secondo la facoltà prevista all'articolo 59, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 78/660/CEE.

Metodo 3: Metodo basato sul bilancio consolidato

Il calcolo della solvibilità corretta dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante viene effettuato a partire dal bilancio consolidato. La solvibilità corretta dell'impresa di assicurazione partecipante o dell'impresa di riassicurazione partecipante è data dalla differenza tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità calcolati sulla base del bilancio consolidato e:

a) la somma del requisito di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante e della quota proporzionale del requisito di solvibilità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate, sulla base delle percentuali utilizzate per redigere il bilancio consolidato,

b) o il requisito di solvibilità calcolato a partire dal bilancio consolidato.

Per il calcolo degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità e del requisito di solvibilità a partire dal bilancio consolidato si applicano le disposizioni delle direttive 73/239/CEE, 91/674/CEE, 2002/83/CE e 2005/68/CE.»

ALLEGATO II

VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E SULLE IMPRESE DI RIASSICURAZIONE CHE SONO IMPRESE FIGLIE DI UNA SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE ASSICURATIVA O DI UN'IMPRESA DI ASSICURAZIONE O DI RIASSICURAZIONE DI PAESI TERZI

1. Nel caso di due o più imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, stabilite in Stati membri diversi, che siano imprese figlie di una società di partecipazione assicurativa, di un'impresa di assicurazione o di un'impresa di riassicurazione di paesi terzi, le autorità competenti provvedono affinché il metodo descritto nel presente allegato sia applicato in modo coerente.

Le autorità competenti provvedono ad esercitare la vigilanza supplementare con la stessa periodicità del calcolo del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione prevista dalle direttive 73/239/CEE, 91/674/CEE, 2002/83/CE e 2005/68/CE.

2. Gli Stati membri possono inoltre esonerare dal calcolo previsto nel presente allegato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione:

- che sia un'impresa partecipata da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione, qualora sia considerata ai fini del calcolo previsto dal presente allegato, effettuato per l'altra impresa,

- che abbia per impresa madre la stessa società di partecipazione assicurativa o la stessa impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi di una o più altre imprese di assicurazione o di riassicurazione autorizzate nello stesso Stato membro, qualora sia considerata ai fini del calcolo previsto dal presente allegato, effettuato per una delle altre imprese,

- che abbia per impresa madre la stessa società di partecipazione assicurativa o la stessa impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi di una o più altre imprese di assicurazione o di riassicurazione autorizzate nello stesso Stato membro, qualora sia stato concluso, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, un accordo che attribuisce l'esercizio della vigilanza supplementare di cui al presente allegato all'autorità di controllo di un altro Stato membro.

Nel caso di partecipazioni successive (per esempio una società di partecipazione assicurativa o un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, partecipata a sua volta da un'altra società di partecipazione assicurativa o da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi), gli Stati membri possono applicare i calcoli previsti nel presente allegato soltanto a livello dell'impresa madre cui fa capo l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che sia una società di partecipazione assicurativa, un'impresa di assicurazione di paesi terzi o un'impresa di riassicurazione di paesi terzi.

3. Le autorità competenti provvedono affinché siano effettuati calcoli analoghi a quelli descritti nell'allegato I a livello della società di partecipazione assicurativa, dell'impresa di assicurazione di paesi terzi o dell'impresa di riassicurazione di paesi terzi.

L'analogia consiste nell'applicare i principi generali e i metodi stabiliti nell'allegato I a livello della società di partecipazione assicurativa, dell'impresa di assicurazione di paesi terzi o dell'impresa di riassicurazione di paesi terzi.

Ai fini esclusivi di tale calcolo, l'impresa madre è considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta:

- a un requisito di solvibilità pari a zero, se è una società di partecipazione assicurativa,

- a un requisito di solvibilità determinato secondo i principi di cui al punto 2.3 dell'allegato I, se si tratta di un'impresa di assicurazione di paesi terzi o di un'impresa di riassicurazione di paesi terzi,

ed è soggetta alle stesse condizioni di cui all'articolo 16 della direttiva 73/239/CEE, all'articolo 27 della direttiva 2002/83/CE e all'articolo 36 della direttiva 2005/68/CE, per quanto riguarda gli elementi costitutivi del margine di solvibilità.

4. Indisponibilità delle informazioni necessarie

Se, per qualunque motivo, le autorità competenti non dispongono delle informazioni necessarie per il calcolo previsto nel presente allegato, relativamente a imprese partecipate aventi la sede in uno Stato membro o in un paese terzo, il valore contabile di dette imprese nell'impresa partecipante viene dedotto dagli elementi ammessi per tale calcolo. In tal caso, nessuna plusvalenza latente associata a detta partecipazione è accettata quale elemento ammesso per tale calcolo.

∫nuovo

ALLEGATO IV

FORMULA STANDARD PER IL CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ (SCR)

98. CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ DI BASE

Il requisito patrimoniale di solvibilità di base di cui all'articolo 104, paragrafo 1, si calcola come segue:

[pic]

dove SCR i è il modulo di rischio i e SCR j è il modulo di rischio j , e dove " i,j " significa che la somma dei diversi termini copre tutte le combinazioni possibili di i e j . Nel calcolo SCR i e SCR j sono sostituiti dalle seguenti voci:

- SCR non-vita rappresenta il modulo del rischio di sottoscrizione dell'assicurazione non vita;

- SCR vita rappresenta il modulo del rischio di sottoscrizione dell'assicurazione vita;

- SCR malattia speciale rappresenta il modulo del rischio di sottoscrizione dell'assicurazione "malattia speciale";

- SCR mercato rappresenta il modulo del rischio di mercato;

- SCR inadempimento rappresenta il modulo del rischio di inadempimento della controparte.

Il fattore Corr i,j indica la voce di cui alla riga i e colonna j della seguente matrice di correlazione:

j i | Mercato | Inadempimento | Vita | Malattia speciale | Non vita |

Mercato | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

Inadempimento | 0,25 | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,5 |

Vita | 0,25 | 0,25 | 1 | 0,25 | 0 |

Malattia speciale | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1 | 0 |

Non vita | 0,25 | 0,5 | 0 | 0 | 1 |

99. Calcolo del modulo del rischio di sottoscrizione dell'assicurazione non vita

Il modulo del rischio di sottoscrizione dell'assicurazione non vita di cui all'articolo 105, paragrafo 2, si calcola come segue:

[pic]

dove SCR i è il sottomodulo i e SCR j è il sottomodulo j , e dove " i,j " significa che la somma dei diversi termini copre tutte le combinazioni possibili di i e j . Nel calcolo SCR i e SCR j sono sostituiti dalle seguenti voci:

- SCR tariffazione e riservazione nv rappresenta il sottomodulo del rischio di tariffazione e di riservazione dell'assicurazione non vita;

- SCR catastrofe nv rappresenta il sottomodulo del rischio di catastrofe dell'assicurazione non vita.

- Calcolo del modulo del rischio di sottoscrizione dell'assicurazione vita

Il modulo del rischio di sottoscrizione dell'assicurazione vita di cui all'articolo 105, paragrafo 3, si calcola come segue:

[pic]

dove SCR i è il sottomodulo i e SCR j è il sottomodulo j , e dove " i,j " significa che la somma dei diversi termini copre tutte le combinazioni possibili di i e j . Nel calcolo SCR i e SCR j sono sostituiti dalle seguenti voci:

- SCR mortalità rappresenta il sottomodulo del rischio di mortalità;

- SCR longevità rappresenta il sottomodulo del rischio di longevità;

- SCR invalidità rappresenta il sottomodulo del rischio di invalidità - morbilità;

- SCR spesa vita rappresenta il sottomodulo del rischio di spesa dell'assicurazione vita;

- SCR revisione rappresenta il sottomodulo del rischio di revisione;

- SCR estinzione anticipata rappresenta il sottomodulo del rischio di estinzione anticipata;

- SCR catastrofe vita rappresenta il sottomodulo del rischio di catastrofe dell'assicurazione vita.

- Calcolo del modulo del rischio di sottoscrizione dell'assicurazione "malattia speciale"

Il modulo del rischio di sottoscrizione dell'assicurazione "malattia speciale" di cui all'articolo 105, paragrafo 4, si calcola come segue:

[pic]

dove SCR i è il sottomodulo i e SCR j è il sottomodulo j , e dove " i,j " significa che la somma dei diversi termini copre tutte le combinazioni possibili di i e j . Nel calcolo SCR i e SCR j sono sostituiti dalle seguenti voci:

- SCR tariffazione e riservazione malattia rappresenta il sottomodulo del rischio di tariffazione e di riservazione dell'assicurazione malattia;

- SCR spesa malattia rappresenta il sottomodulo del rischio di spesa dell'assicurazione malattia;

- SCR epidemia malattia rappresenta il sottomodulo del rischio di epidemia dell'assicurazione malattia.

- Calcolo del modulo del rischio di mercato

Il modulo del rischio di mercato di cui all'articolo 105, paragrafo 5, si calcola come segue:

[pic]

dove SCR i è il sottomodulo i e SCR j è il sottomodulo j , e dove " i,j " significa che la somma dei diversi termini copre tutte le combinazioni possibili di i e j . Nel calcolo SCR i e SCR j sono sostituiti dalle seguenti voci:

- SCR tasso di interesse rappresenta il sottomodulo del rischio di tasso di interesse;

- SCR azionario rappresenta il sottomodulo del rischio azionario;

- SCR immobiliare rappresenta il sottomodulo del rischio immobiliare;

- SCR spread rappresenta il sottomodulo del rischio di spread;

- SCR concentrazione rappresenta il sottomodulo delle concentrazioni del rischio di mercato;

- SCR valutario rappresenta il sottomodulo del rischio valutario.

⎢92/49/CEE articolo 44, paragrafo 2 (adattato)

ALLEGATO V

√ GRUPPI DI RAMI DELL'ASSICURAZIONE NON VITA AI FINI DELL'ARTICOLO 157 ∏

I gruppi di rami sono così definiti:

1. Infortuni e malattia (n. 1 e n. 2 dell'allegato I),

2. assicurazione autoveicoli (n. 3, n. 7 e n. 10 dell'allegato I; le cifre relative al ramo n. 10, esclusa la responsabilità del vettore, saranno precisate);

3. incendio e altri danni ai beni (n. 8 e n. 9 dell'allegato I);

4. assicurazioni aeronautiche, marittime e trasporti (n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 11 e n. 12 dell'allegato I);

5. responsabilità civile generale (n. 13 dell'allegato I);

6. credito e cauzione (n. 14 e n. 15 dell'allegato I);

7. altri rami (n. 16, n. 17 e n. 18 dell'allegato I).

ê

ALLEGATO VI

Parte A

Direttive abrogate con elenco delle loro successive modificazioni(di cui all'articolo 312)

Direttiva 64/225/CEE del Consiglio (GU 56 del 4.4.1964, pag. 878) |

Allegato I, punto III(G)(1) dell'Atto di adesione del 1973 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 342) |

Prima direttiva del Consiglio 73/239/CEE (GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3) |

Direttiva 76/580/CEE del Consiglio (GU L 189 del 13.7.1976, pag. 13) | solo articolo 1 |

Direttiva 84/641/CEE del Consiglio (GU L 339 del 27.12.1984, pag. 21) | solo articoli da 1 a 14 |

Direttiva 87/343/CEE del Consiglio (GU L 185 del 4.7.1987, pag. 72) |

Direttiva 87/344/CEE del Consiglio (GU L 185 del 4.7.1987, pag. 77) | solo articolo 9 |

Seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio (GU L 172 del 4.7.1988, pag. 1) | solo articoli 9, 10 e 11 |

Direttiva 90/618/CEE del Consiglio (GU L 330 del 29.11.1990, pag. 44) | solo articoli 2, 3 e 4 |

Direttiva 92/49/CEE del Consiglio (GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1) | solo articoli 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 24, 32, 33 e 53 |

Direttiva 95/26/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 168 del 18.7.1995, pag. 7) | solo articolo 2, paragrafo 2, terzo trattino e articolo 3, paragrafo 1 |

Direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 20.7.2000, pag. 65) | solo articolo 8 |

Direttiva 2002/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 77 del 20.3.2002, pag. 17) |

Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1) | solo articolo 22 |

Direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9) | solo articolo 4 |

Direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1) | solo articolo 57 |

Direttiva 2006/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 238) | solo punto I dell'allegato |

Direttiva 73/240/CEE del Consiglio (GU L 228 del 16.8.1973, pag. 20) |

Direttiva 76/580/CEE del Consiglio (GU L 189 del 13.7.1976, pag. 13) |

Direttiva 78/473/CEE del Consiglio (GU L 151 del 7.6.1978, pag. 25) |

Direttiva 84/641/CEE del Consiglio (GU L 339 del 27.12.1984, pag. 21) |

Direttiva 87/344/CEE del Consiglio (GU L 185 del 4.7.1987, pag. 77) |

Seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio (GU L 172 del 4.7.1988, pag. 1) |

Direttiva 90/618/CEE del Consiglio (GU L 330 del 29.11.1990, pag. 44) | solo articoli da 5 a 10 |

Direttiva 92/49/CEE del Consiglio (GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1) | solo articolo 12, paragrafo 1, articoli 19, 23, 27, 30, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45 e 46 |

Direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 20.7.2000, pag. 65) | solo articolo 9 |

Direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 14) | solo articolo 3 |

Direttiva 92/49/CEE del Consiglio (GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1) |

Direttiva 95/26/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 168 del 18.7.1995, pag. 7) | solo articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, articolo 4, paragrafi 1, 3 e 5, e articolo 5, secondo trattino |

Direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 17.11.2000, pag. 27) | solo articolo 2 |

Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1) | solo articolo 24 |

Direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9) | solo articolo 6 |

Direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1) | solo articolo 58 |

Direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1) | solo articolo 1 |

Direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 1) |

Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1) | solo articolo 28 |

Direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9) | solo articolo 7 |

Direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1) | solo articolo 59 |

Direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 110 del 20.4.2001, pag. 28) |

Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1) |

Direttiva 2004/66/CE del Consiglio (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 35) | solo punto II dell'allegato |

Direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9) | solo articolo 8 |

Direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1) | solo articolo 60 |

Direttiva 2006/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 238) | solo punto III dell'allegato |

Direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1) | solo articolo 2 |

Direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1) |

Direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1) | solo articolo 4 |

Direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1) |

Parte B

Elenco dei termini per il recepimento nel diritto nazionale(di cui all'articolo 312)

Direttiva | Termine per il recepimento | Termine per l'applicazione |

64/225/CEE | 17 novembre 2002 |

73/239/CEE | 31 gennaio 1975 |

73/240/CEE | 31 dicembre 1976 |

76/580/CEE | 31 dicembre 1976 |

78/473/CEE | 3 dicembre 1979 | 3 giugno 1980 |

84/641/CEE | 30 giugno 1987 | 1° gennaio 1988 |

87/343/CEE | 1° gennaio 1990 | 1° luglio 1990 |

87/344/CEE | 1° gennaio 1990 | 1° luglio 1990 |

88/357/CEE | 30 dicembre 1989 | 30 giugno 1990 |

90/618/CEE | 20 maggio 1992 | 20 novembre 1992 |

92/49/CEE | 31 dicembre 1993 | 1° luglio 1994 |

95/26/CEE | 18 luglio 1996 | 18 luglio 1996 |

98/78/CE | 5 giugno 2000 |

2000/26/CE | 17 novembre 2002 | 17 novembre 2002 |

2000/64/CE | 17 novembre 2002 | 17 novembre 2002 |

2001/17/CE | 20 aprile 2003 |

2002/13/CE | 20 settembre 2003 |

2002/83/CE | 20 settembre 2003 |

2004/66/CE | 1° maggio 2004 |

2002/87/CE | 10 agosto 2004 |

2005/1/CE | 13 maggio 2005 |

2005/14/CE | 11 maggio 2005 |

2005/68/CE | 10 dicembre 2007 |

2006/101/CE | 1° gennaio 2007 |

2007/44/CE | 21 marzo 2009 |

ñ

ALLEGATO VII

Tavola di concordanza

Direttiva

73/239/CEE |Direttiva

78/473/CEE |Direttiva

87/344/CEE |Direttiva

88/357/CEE |Direttiva

92/49/CEE |Direttiva

98/78/CEE |Direttiva

2001/17/CE |Direttiva

2002/83/CE |Direttiva

2005/68/CE |Direttiva 2007/44/CE |La presente Direttiva | |Articolo 1 (1) | | | |Articolo 2 | |Articolo 1 (1) |Articolo 2 1° frase |Articolo 1 (1) | |Articoli 1 e 2 (2), 269 | |Articolo 1 (2) | | | | | | | | | |Articolo 2 (2) | |Articolo 1 (3) | | | | | | | | | |--- | |Articolo 2 (1), (a) - (c) | | | | | | | | | |--- | |Articolo 2 (1) (d) | | | | | | |Articolo 3 (4) | | |Articolo 3 | |Articolo 2 (1) (e) | | | | | | | | | |--- | |Articolo 2 (2) (a) | | | | | | | | | |Articolo 5 (1) | |Articolo 2 (2) (b) | | | | | | | | | |Articolo 5 (2) | |Articolo 2 (2) (c) | | | | | | | | | |Articolo 5 (3) | |Articolo 2 (2) (d) | | | | | | | | | |Articolo 5 (4) | |Articolo 2 (3), commi 1-4 | | | | | | | | | |Articolo 6 | |Articolo 2 (3), comma 5 | | | | | | | | | |Articolo 15 (4) | |Articolo 3 (1), commi 1 e 2 | | | | | | | | | |--- | |Articolo 3 (1), comma 3 | | | | | | | | | |Articolo 14 (3) | |Articolo 3 (2) | | | | | | | | | |Articolo 7 | |Articolo 4, 1° frase | | | | | | | | | |Articolo 8, 1° frase | |Articolo 4 (a) | | | | | | | | | |Articolo 8 (2) | |Articolo 4 (b) | | | | | | | | | |--- | |Articolo 4 (c) | | | | | | | | | |Articolo 8 (3) | |Articolo 4 (d) | | | | | | | | | |Articolo 8 (5) | |Articolo 4 (e) | | | | | | | | | |--- | |Articolo 4 (f) | | | | | | | | | |Articolo 8 (1) | |

Articolo 4 (g) | | | | | | | | | |Articolo 8 (4) | |Articolo 5 (a) | | | | | | | | | |--- | |Articolo 5(b) | | | | | | |Articolo 1 (1) (o) | | |--- | |Articolo 5 (c) | | | | | | |Articolo 1 (1) (p) | | |Articolo 132 (1), comma 3 | |Articolo 5 (d) | | | | | | | | | |--- | |Articolo 6 | | | |Articolo 4 | | |Articolo 4 |Articolo 3 | |Articolo 14 (1), (2) (a) e (b) | |Articolo 7 (1) e (2), comma 1 | | | |Articolo 5 (1) e (2), comma 1 | | |Articolo 5 (1) e (2), comma 1 | | |-Articolo 15 (1) e (2), comma 1 | |Articolo 7 (2), comma 2 (a) | | | |Articolo 5 (2), comma 2 (a) | | | | | |-Articolo 15(3), comma 1 | |Articolo 7 (2), comma 2 (b) | | | |Articolo 5(2) comma 2 (b) | | | | | |--- | |Articolo 8 (1) (a) | | | |Articolo 6 (1) (a) | | |Articolo 6 (1) (a) |Allegato I | |Allegato IIIA e B | |Articolo 8 (1) (a), ultimo paragrafo | | | | | | | | | |Articolo 17 (2) | |Articolo 8 (1) (b) | | | |Articolo 6 (1) (b) | | |Articolo 6 (1) (b) |Articolo 6 (a) | |Articolo 18 (1) (a) | |Articolo 8 (1) (c) | | | |Articolo 6 (1) (c) | | |Articolo 6 (1) (c) |Articolo 6 (b) | |Articolo 18 (1) (c) | |Articolo 8 (1) (d) | | | |Articolo 6 (1) (d) | | |Articolo 6 (1) (d) |Articolo 6 (c) | |Articolo 18 (1) (d) | |Articolo 8 (1) (e) | | | |Articolo 6 (1) (e) | | |Articolo 6 (1) (e) |Articolo 6 (d) | |Articolo 18 (g) | |Articolo 8 (1) (f) | | | | | | | | | |Articolo 18 (h) | |Articolo 8 (1), commi 2-4 | | | | | | |Articolo 6 (2) |Articolo 7 | |Articolo 19 | |Articolo 8 (1a) | | | | | | |Articolo 6 (3) |Articolo 8 | |Articolo 20 | |Articolo 8 (2) | | | |Articolo 6 (2) | | |Articolo 6 (4) | | |Articolo 18 (2) | |Articolo 8 (3), comma 1 | | | |Articolo 6 (3), comma 1 | | |Articolo 6 (5), comma 3 |Articolo 9 (1) | |Articolo 21 (4) | |Articolo 8 (3), comma 2 | | | |Articolo 6 (3) comma 2 e Articolo 29 comma 1, 1° frase | | |Articolo 6 (5), comma 1 |Articolo 9 (2) | |Articolo 21 (1) comma 1 | |Articolo 8 (3), comma 3 | | | |Articolo 6 (3) comma 3 e Articolo 29 comma 2 | | | | | |Articolo 21 (2) | |Articolo 8 (3), comma 4 | | | |Articolo 6 (3) comma 4 | | | | | |Articolo 21 (3) | |Articolo 8 (4) | | | |Articolo 6 (4) | | |Articolo 6 (6) |Articolo 10 | |Articolo 22 | |Articolo 9 (a)-(d) | | | |Articolo 7 (a)–(d) | | |Articolo 7 (a)-(d) |Articolo 11 (1) (a), (c), (d) e (e) | |Articolo 23 (1) (a), (c), (d) e (e) | |Articolo 9 (e) e (f) | | | |Articolo 7 (e) e (f) | | | |Articolo 11 (2)(a) e (b) | |Articolo 23 (2) (e) | |Articolo 9 (g) e (h) | | | |Articolo 7 (g) e (h) | | |Articolo 7 (f) e (g) |Articolo 11 (2)(c) e (d) | |Articolo 23 (2) (a) e (d) | |Articolo 10(1) | | | |Articolo 32 (1) | | |Articolo 40 (1) | | |Articolo 143 (1), comma 1 | |Articolo 10 (2), comma 1 | | | |Articolo 32 (2) 1° comma | | |Articolo 40 (2) | | |Articolo 143 (2) | |Articolo 10 (2), comma 2 | | | |Articolo 32 (2) 2° comma | | | | | |Articolo 143 (3) | |Articolo 10 (3) | | | |Articolo 32 (3) | | |Articolo 40 (3) | | |Articolo 144 (1) e (2) | |Articolo 10 (4) | | | |Articolo 32 (4) | | |Articolo 40 (4) | | |Articolo 144(3), comma 1 | |Articolo 10 (5) | | | |Articolo 32 (5) | | |Articolo 40(5) | | |Articolo 144(3), comma 2 | |Articolo 10 (6) | | | |Articolo 32 (6) | | |Articolo 40 (6) | | |Articolo 143 (4)- | |Articolo 11 | | | |Articolo 33 | | | | | |--- | |Articolo 12 | | | |Articolo 56 | | |Articolo 9 |Articolo 13 | |Articolo 25 | |Articolo 12bis | | | | | | |Articolo 9bis |Articoli 14 e 60 (2) | |Articolo 26 | |Articolo 13 (1) e (2), comma 1 | | | |Articolo 9 (1) e (2) ,1° comma | | |Articolo 10 (1) e (2), comma 1 |Articolo 15 (1) e (2) | |Articolo 29 (1), (2), comma 1e (3) | |Articolo 13 (2), comma 2 | | | |Articolo 9 (2) 2° comma | | | | | |Articolo 29 (2), comma 2 | |Articolo 13 (2), comma 3 | | | | | | |Articolo 10 (2) comma 2 |Articolo 60 (3) | |Articolo 31 (1) | |Articolo 13 (3) | | | |Articolo 9 (3) | | |Articolo 10 (3) |Articolo 15 (4) | |--- | |Articolo 14 | | | |Articolo 10 | | |Articolo 11 |Articolo 16 | |Articolo 32 | |Articolo 15 (1), (2) e (3), comma 2 | | | |Articolo 17 | | |Articolo 20 (1)-(3) e (4) comma 2 |Articolo 32 (1)e (3) | |Articoli 75 - 85 | |Articolo 15 (3), comma 1 | | | | | | |Articolo 20 (4), comma 1 |Articolo 32 (2) | |Articoli 132 (2) e 171 | |Articolo 15bis | | | |Articolo 18 | | | |Articolo 33 | |--- | |Articolo 16 | | | | | | |Articoli 27 |Articoli 35, 36, 60 (8) | |Articoli 86-99 | |Articolo 16bis | | | | | | |Articolo 28 |Articoli 37-39, 60 (9) | |Articoli 100-125 | |Articolo 17 (1); | | | | | | |Articolo 29 (1) |Articolo 40 (1) | |Articoli 126 e 127 (1) lettere (a) - (c) e (2) | |Articolo 17 (2) | | | | | | |Articolo 29 (2) |Articolo 40 (2) | |Article127 (1) lettera (d) | |Articolo 17bis | | | | | | |Articolo 30 |Articolo 41 | |--- | |Articolo 17ter | | | | | | |Articoli 28 e 28 (a) |Articolo 60 (10) | |--- | |Articolo 18 | | | | | | |Articolo 31 | | |--- | |Articolo 19 (1) | | | | | | |Articolo 13(1) |Articolo 17(1) | |Articolo 33 (1) | |Articolo 19 (1a) | | | | | | | | | |Articolo 33 (2) | |Articolo 19 (2) | | | |Articolo 11 (2) | | |Articolo 13 (2) |Articolo 17(2) | |Articolo 33 (3) | |Articolo 19 (3), commi 1 e 2 (a) e (b) | | |Articolo 10 |Articolo 11 (3) commi 1 e 2 (a) e (b) | | |Articolo 13 (3), commi 1 e 2 (a) e (b) |Articolo 17(3) e (4), comma 1 (a) e (b) | |Articolo 34 (1)-(3), (5), (6) e (7) | |Articolo 19 (3), comma 2 (c) | | |Articolo 10 |Articolo 11 (3) comma 2 (c) | | |Articolo 13 (3), comma 2 (c) |Articolo 17 (4), comma 1 (c) | |Articolo 34 (8) | |Articolo 19 (3), comma 3 | | |Articolo 10 |Articolo 11 (3) comma 3 | | |Articolo 13 (3), comma 3 |Articolo 17 (4) comma 2 | |Articolo 35 (2) (b) | |Articolo 20 (1) | | | | | | |Articolo 37 (1) |Articolo 42 (1) | |Articolo 135 | |Articolo 20 (2), comma 1 | | | |Articolo 13 (2) comma 1 | | |Articolo 37 (2), comma 1 |Articolo 42 (2), comma 1 | |--- | |Articolo 20 (2), comma 2 | | | |Articolo 13 (2) comma 2 | | |Articolo 37 (2), comma 2 |Articolo 42 (2), comma 2 | |Articolo 136 (4) | |Articolo 20 (3), comma 1 | | | |Articolo 13 (3) comma 1 | | |Articolo 37 (3), comma 1 |Articolo 42 (3), comma 1 | |--- | |Articolo 20 (3), comma 2 | | | |Articolo 13 (3) comma 2 | | |Articolo 37 (3), comma 2 |Articolo 42 (3), comma 2 | |Articolo 137 (3) | |Articolo 20 (4) | | | |Articolo 13 (4) | | | | | |--- | |Articolo 20 (5) | | | |Articolo 13 (5) | | |Articolo 37 (5) |Articolo 42 (4) | |Articolo 138 | |Articolo 20bis (1), comma 1, 1° frase | | | | | | |Articolo 38 (1), 1° frase |Articolo 43 (1) | |Articolo 136 (2), 137 (2) | |Articolo 20bis (1), comma 1, 2° frase (a)-(d) | | | | | | |Articolo 38 (1), 2° frase (a)-(d) |Articolo 43 (2) (a)-(d) | |Articolo 140 (1) | |Articolo 20bis (1), comma 1, 2° frase (e) | | | | | | |Articolo 38 (1), 2° frase (e) |Articolo 43 (2) (e) | |--- | |Articolo 20bis (2) | | | | | | |Articolo 38(2) | | |--- | |Articolo 20bis (3) | | | | | | |Articolo 38(3) |Articolo 43(4) | |Articolo 140 (2) | |Articolo 20bis (4) | | | | | | |Articolo 38(4) |Articolo 43(5) | |--- | |Articolo 20bis (5) | | | | | | |Articolo 38(5) |Articolo 43(6) | |Articolo 140 (3) | |Articolo 21 | | |Articolo 11 (1) | | | | | | |--- | |Articolo 22 (1) comma 1, lettere (a), (b) e (d) | | | |Articolo 14 | | |Articolo 39 (1) comma 1, lettere (a), (b) e (d) |Articolo 44 (1) comma 1, lettere (a), (b) e (d) | |Articolo 142 (1) (a), (b) e (d) | |Articolo 22 (1) comma 1 lettera (c) | | | | | | |Articolo 39 (1) comma 1 lettera (c) |Articolo 44 (1) comma 1 lettera (c) | |Articolo 142 (1) (c) | |Articolo 22 (1) comma 2, 1° frase | | | | | | |Articolo 39 (1) comma 2, 1° frase |Articolo 44 (1) comma 2, | |Articolo 142 (2), comma 1 | |Articolo 22 (1) comma 2, 2° frase | | | | | | |Articolo 39 (1) comma 2, 1° frase | | |Articolo 142 (2), comma 2 | |Articolo 22 (2) | | | | | | |Articolo 39 (2) |Articolo 44(2) | |Articolo 142 (3) | |Articolo 23 (1) | | | | | | |Articolo 51(1) | | |Articolo 160 (1) | |Articolo 23 (2) (a)-(f) e (h) | | | | | | |Articolo 51(2) | | |Articolo 160 (2) (a)-(f) e (h) | |Articolo 23 (2) (h) | | | | | | | | | |Articolo 161(2)(g) | |Articolo 24 comma 1, 1° frase | | | | | | |Articolo 54 comma 1, 1° frase | | |Articolo 163, 1° frase | |Articolo 24 comma 1, 2° frase - comma 3 | | | | | | |Articolo 54, comma 1, 2° frase – comma 3 | | |--- | |Articolo 25 | | | | | | |Articolo 55 | | |Articolo 164 | |Articolo 26 | | | | | | |Articolo 56 | | |Articolo 165 | |Articolo 27 comma 1 | | | | | | |Articolo 52 (2), comma 1 | | |Articolo 166, comma 1 | |Articolo 27 comma 2 | | | | | | | | | |Articolo 166, comma 2 | |Articolo 28 | | | | | | |Articolo 52(3) | | |Articolo 168 | |Articolo 28bis | | | |Articolo 53 | | |Articolo 53 | | |Articolo 162 | |Articolo 29 | | | | | | |Articolo 57 | | |Articolo 169 | |Articolo 29bis (1) | | | | | | |Articolo 58 comma 1 | | |Articolo 174, commi 1-3 | |Articolo 29bis (2) | | | | | | |Articolo 58 comma 2 | | |--- | |Articolo 29ter (1) e (2) | | | | | | |Articolo 59 (1) e (2) |Articolo 52(1) e (2) | |Articolo 175 (1) e (2) | |Articolo 29ter (3)-(6) | | | | | | |Articolo 59 (3)-(6) |Articolo 52(3) e (4) | |--- | |Articolo 30 (1) e (2)(a) | | | | | | | | | |--- | |Articolo 30 (2)(b) | | | | | | | | | |Articolo 306 (1) | |Articolo 30 (3) e (4) | | | | | | | | | |Articolo 306 (2) | |Articolo 30 (5) | | | | | | | | | |Articolo 306 (4) | |Articolo 31 | | | | | | | | | |--- | |Articolo 32 | | | | | | | | | |--- | |Articolo 33 | | |Articolo 28 | | | |Articolo 62 |Articolo 54(2) | |Articolo 301 (2) e (3) | |Articolo 34 |Articolo 9 | |Articolo 29 | |Articolo 11 (5) | |Articolo 6 (5), comma 4 | |Articolo 6 |--- | |Articolo 35 |Articolo 10 |Articolo 10 |Articolo 32

|Articolo 57 (1) |Articolo 11 (1)-(3) |Articolo 31 (1) e (2) |Articolo 69 (1) - (4) |Articolo 64 (1) |Articolo 7 (1) |Articolo 310 (1) | |Articolo 36 |Articolo 11 |Articolo 11 |Articolo 33

|Articolo 57 (2) |Articolo 11 (4) |Articolo 31 (3) |Articolo 70 |Articolo 64 (2) |Articolo 7 (2) |Articolo 310 (2) | |Articolo 37 | | |Articolo 34 | | | | | | |--- | |Articolo 38 |Articolo 12 |Articolo 12

|Articolo 35 |Articolo 58 |Articolo 13 |Articolo 33 |Articolo 74 |Articolo 66 |Articolo 9 |Articolo 313 | |Allegato, punto A | | | | | | | | | |Articolo 15 (2), comma 2 e Allegato I | |Allegato, punti A, B | | | | | | | | | |Allegato I | |Allegato, punto C | | | | | | | | | |Articolo 16 | |Allegato, punto D | | | | | | | | | |--- | | |Articolo 1 (1) comma 1 | | | | | | | | |Articolo 188 (1) | | |Articolo 1 (1) comma 2 | | | | | | | | |Articolo 188 (2) | | |Articolo 1 (2) | | | | | | | | |--- | | |Articolo 2 (1) | | | | | | | | |Articolo 188 (1) | | |Articolo 2 (2) | | | | | | | | |Articolo 188 (4) | | |Articolo 3 | | | | | | | | |Articolo 189 | | |Articolo 4(1) | | | | | | | | |Articolo 190 commi 1 e 2 | | |Articolo 4 (2) | | | | | | | | |--- | | |Articolo 5 | | | | | | | | |Articolo 191 | | |Articolo 6 | | | | | | | | |Articolo 193 | | |Articolo 7 | | | | | | | | |Articolo 192 | | |Articolo 8 | | | | | | | | |Articolo 194 | | | |Articolo 1 | | | | | | | |--- | | | |Articolo 2 | | | | | | | |Articolo 196 | | | |Articolo 3 (1) | | | | | | | |Articolo 197 | | | |Articolo 3 (2) comma 1, 1° frase | | | | | | | |Articolo 198 (1) comma 1 | | | |Articolo 3 (2) (a)-(c) | | | | | | | |Articolo 198 (2)-(4) | | | |Articolo 3 (3) | | | | | | | |Articolo 198 (1) comma 2 | | | |Articolo 4 | | | | | | | |Articolo 199 | | | |Articolo 5 | | | | | | | |Articolo 200 | | | |Articolo 6 | | | | | | | |Articolo 201 | | | |Articolo 7 | | | | | | | |Articolo 202 | | | |Articolo 8 | | | | | | | |Articolo 203 | | | |Articolo 9 | | | | | | | |Articolo 16 (2) | | | | |Articolo 1 | | | | | | |--- | | | | |Articolo 2 (a) e (b), (e) | | | | | | |--- | | | | |Articolo 2 (c) | | | |Articolo 1 (1) (c) |Articolo 2 (1) (e) | |--- | | | | |Articolo 2 (d) | | | | | | |Articolo 13 (10) | | | | |Articolo 2 (f) |Articolo 1 (e) | | |Articolo 1 (1) (h) | | |--- | | | | |Articolo 3 | | | |Articolo 1 (b), 2° frase | | |Articolo 143 (1), 2° comma | | | | |Articolo 4 | | | | | | |Articolo 185 | | | | |Articolo 6 | | | | | | |--- | | | | |Articolo 7 (1) (a) - (e) | | | | | | |--- | | | | |Articolo 7 (1) (f) |Articolo 27 | | | | | |--- | | | | |Articolo 7 (1) (g) – 7 (3) | | | | | | |--- | | | | |Articolo 8 (1) e (2) | | | | | | |Articolo 177 (1) e (2) | | | | |Articolo 8 (3) | | | | | | |--- | | | | |Articolo 8 (4) (a) e (c) |Articolo 30 (1) | | | | | |--- | | | | |Articolo 8 (4) (d) | | | | | | |Articolo 177 (3) | | | | |Articolo 8 (5) | | | | | | |Articolo 177 (4) (5) | | | | |Articolo 12 | | | | | | |--- | | | | |Articolo 12bis (1)-(3) | | | | | | |Articolo 148 | | | | |Articolo 12bis (4) comma 1 | | | | | | |Articolo 149 | | | | |Articolo 12bis (4) commi 2 – 6 | | | | | | |Articolo 150 | | | | |Articolo 14 |Articolo 34 | | |Articolo 41 | | |Articolo 145 | | | | |Articolo 16 (1), commi 1 e 2 |Articolo 35 | | |Articolo 42 | | |Articolo 146 (1), (3) e (4) | | | | |Articolo 16 (1) comma 3 |Articolo 35 | | | | | |Articolo 146 (2) | | | | |Articolo 17 |Articolo 36 | | |Articolo 43 | | |Articolo 147 | | | | |Articolo 26 | | | | | | |--- | | | | |Articolo 27 | | | | | | |--- | | | | |Articolo 31 | | | | | | |Articolo 302 | | | | |Articolo 31 | | | |Articolo 68(2) | | |Articolo 303 | | | | |Allegato I |Articolo 23 | | |Allegato II | | |--- | | | | |Allegato 2A | | | | | | |--- | | | | |Allegato 2B | | | | | | |--- | | | | |Articoli 5, 9, 10, 11 | | | | | | |--- | | | | | |Articolo 1 (a) |Articolo 1 (a) |Articolo 2(a) |Articolo 1 (1) (a) | | |Articolo 13 (1) | | | | | |Articolo 1 (b) | | |Articolo 1 (1) (b) |Articolo 2 (1) (d) | |Articolo 13 (9) | | | | | |Articolo 1 (c) | |Articolo 2 (e) |Articolo 1 (1) (e) |Articolo 2 (1) (f) | |Articolo 13 (6) (a) | | | | | |Articolo 1 (d) | | |Articolo 1 (1) (f) |Articolo 2 (1) (g) | |--- | | | | | |Articolo 1 (f) | | |Articolo 1 (1) (i) |Articolo 2 (1) (i) | |Articolo 13 (14) | | | | | |Articolo 1 (g) | | |Articolo 1 (1) (j) |Articolo 2 (1) (j) | |Articoli 13 (17), 24 (2) e Articolo 62 | | | | | |Articolo 1 (h), |Articolo 1 (d) | |Articolo 1 (1) (k) |Articolo 2 (1) (k) | |Articolo 13 (12) | | | | | |Articolo 1 (i) |Articolo 1 (e) | |Articolo 1 (1) (l) |Articolo 2 (1) (l) | |Articolo 13 (13) | | | | | |Articolo 1 (j) | | |Articolo 1 (1) (m) | | |Articolo 13 (18) | | | | | |Articolo 1 (k) |Articolo 1 (k) |Articolo 2(h) |Articolo 1 (1) (n) |Articolo 2 (1) (m) | |Articolo 13 (8) | | | | | |Articolo 1 (l) | | |Articolo 1 (1) (r) |Articolo 2 (1) (n) | |Articolo 13 (15) | | | | | |Articolo 1 (l) (a) |Articolo 1 (f) | |Articolo 1 (1) (r) (i) |Articolo 2 (1) (n) (i) | |Articolo 13 (16) | | | | | |Articolo 1 (l) (b) | | |Articolo 1 (1) (r) (ii) |Articolo 2 (1) (n) (ii) | |Articolo 13 (14) | | | | | |Articolo 3 | | | | | |Articolo 186 | | | | | |Articolo 8 | | | | | |Articolo 24 (1) | | | | | |Articolo 12 (2) | | |Articolo 14 (1) |Articolo 18 | |Articolo 39 (1) | | | | | |Articolo 12 (3)-(6) | | |Articolo 14(2)-(5) | | |Articolo 39 | | | | | |Articolo 15 (1) e (2) | | |Articolo 15 (1) e (2) |Articolo 19(1) | |Articolo 56 | | | | | |Articolo 15(3) | | |Articolo 15(3) |Articolo 22 | |Articolo 60 | | | | | |Articolo 15(4) | | |Articolo 15(4) |Articolo 23 | |Articolo 61 | | | | | |Articoli 15bis | | |Articolo 15bis |Articolo 19(2)-(8) | |Articolo 57 (1)-(7) | | | | | |Articoli 15ter | | |Articolo 15ter |Articolo 19bis | |Articolo 58 | | | | | |Articoli 15quater | | |Articolo 15quater |Articolo 20 | |Articolo 59 | | | | | |Articolo 16(1) | | |Articolo 16(1) |Articolo 24 | |Articolo 63 | | | | | |Articolo 16(2) | | |Articolo 16(2) |Articolo 25 | |Articolo 64 | | | | | |Articolo 16(3) | | |Articolo 16(3) |Articolo 26 | |Articolo 65 | | | | | |Articolo 16(4) | | |Articolo 16(4) |Articolo 27 | |Articolo 66 | | | | | |Articolo 16(5) | | |Articolo 16(5) |Articolo 28(1) | |Articolo 67 (1) | | | | | |Articolo 16 (5b) commi 1-4 | | |Articolo 16(7) commi 1-4 |Articolo 28 (3) commi 1-4 | |Articolo 67 (3) | | | | | |Articolo 16 (5b) comma 5 | | |Articolo 16(7) comma 5 |Articolo 28 (3) comma 5 | |Articolo 67 (4) | | | | | 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|Articolo 44 | | |Articolo 151 | | | | | |Articolo 39 (2) e (3) | | |Articolo 45 | | |Articolo 152 | | | | | |Articolo 40 (2) | | |Articolo 46 (1) | | |Articolo 153 (8) | | | | | |Articolo 40 (3) | | |Articolo 46 (2) | | |Articolo 153 (1) | | | | | |Articolo 40 (4), (6)-(8) e (10) | | |Articolo 46 (3), (5)-(7) e (9) | | |Articolo 153 (2), (4)-(6) e (9) | | | | | |Articolo 40 (5) | | |Articolo 46(4) | | |Articolo 153 (3) | | | | | |Articolo 40 (9) | | |Articolo 46(8) | | |Articolo 153 (7) | | | | | |Articolo 41 | | |Articolo 47 | | |Articolo 154 | | | | | |Articolo 42(2) | | |Articolo 48 | | |Articolo 158 | | | | | |Articolo 43(2) e (3) | | | | | |Articolo 182 | | | | | |Articolo 44(2) | | |Articolo 49 | | |Articolo 157 e Allegato V | | | | | |Articolo 45(2) | | | | | |Articolo 187 | | | | | |Articolo 46 (2) | | |Articolo 50 | | |Articolo 155 | | | | | |Articoli 47-50 | | | | | |--- | | | | | |Articolo 51 | | |Articolo 64 |Articolo 56 | |--- | | | | | |Articolo 51 trattino finale | | | | |Articolo 1 (4) |Articolo 57 (8) | | | | | |Articolo 52 | | | | | |--- | | | | | |Articolo 54 | | | | | |Articolo 204 | | | | | |Articolo 55 | | | | | |Articolo 205 | | | | | |Articoli 24 e 26 | | | | | |--- | | | | | |Articoli 12(1), 19, 33, 37, 39(1), 40(1), 42(1), 43(1), 44(1), 45(1), 46(1), | | | | | |--- | | | | | | |Articolo 1(b) | | | | |Articolo 13(2) | | | | | | |Articolo 1(c) | |Articolo 1(1)(s) |Articolo 2(1)(c) | |Articolo 13(3) | | | | | | |Articolo 1(g) | | | | |Articolo 210(1)(a) | | | | | | |Articolo 1(h) | | | | |Articolo 210(1)(b) | | | | | | |Articolo 1(i) | | |Articolo 59 (2) (a) (i) | |Articolo 210(1)(e) | | | | | | |Articolo 1(j) | | |Articolo 59 (2) (a) (j) | |Articolo 210(1)(f) | | | | | | |Articolo 1(l) | | |Articolo 59 (2) (b) | |Articolo 13 (4) | | | | | | |Articolo 2 | | |Articolo 59 (3) | |Articolo 211 | | | | | | |Articolo 3 | | |Articolo 59 (3) | |Articolo 212 | | | | | | |Articolo 4 | | |Articolo 59 (3) | |Articolo 251 | | | | | | |Articolo 5(1) | | 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| | | | | | | |Articolo 2(b) | | | |Articolo 270(1) (b)

| | | | | | | |Articolo 2(c) | | | |Articolo 270(1)(c) | | | | | | | |Articolo 2(d) | | | |Articolo 270(1)(d) | | | | | | | |Articoli 2(f) | |Articolo 2(1)(h) | |Articolo 13 (7) | | | | | | | |Articolo 2(g) | | | |Articolo 270(1)(a) | | | | | | | |Articolo 2(i) | | | |Articolo 270(1)(e) | | | | | | | |Articolo 2(j) | | | |Articolo 270(1)(f) | | | | | | | |Articolo 2(k) | | | |Articolo 270(1)(g) | | | | | | | |Articolo 3 | | | |--- | | | | | | | |Articolo 4 | | | |Articolo 271 | | | | | | | |Articolo 5 | | | |Articolo 272 | | | | | | | |Articolo 6 | | | |Articolo 273 | | | | | | | |Articolo 7 | | | |Articolo 274 | | | | | | | |Articolo 8 | | | |Articolo 275 | | | | | | | |Articolo 9 | | | |Articolo 276 | | | | | | | |Articolo 10 | | | |Articolo 277 | | | | | | | |Articolo 11 | | | |Articolo 279 | | | | | | | |Articolo 12 | | | |Articolo 280 | | | | | | | |Articolo 13 | | | |Articolo 281 | | | | | | | |Articolo 14 | | | |Articolo 282 | | | | | | | |Articolo 15 | | | |Articolo 283 | | | | | | | |Articolo 16 | | | |Articolo 284 | | | | | | | |Articolo 17 | | | |Articolo 285 | | | | | | | |Articolo 18 | | | |Articolo 286 | | | | | | | |Articolo 19 | | | |Articolo 287 | | | | | | | |Articolo 20 | | | |Articolo 288 | | | | | | | |Articolo 21 | | | |Articolo 289 | | | | | | | |Articolo 22 | | | |Articolo 290 | | | | | | | |Articolo 23 | | | |Articolo 291 | | | | | | | |Articolo 24 | | | |Articolo 292 | | | | | | | |Articolo 25 | | | |Articolo 293 | | | | | | | |Articolo 26 | | | |Articolo 294 | | | | | | | |Articolo 27 | | | |Articolo 295 | | | | | | | |Articolo 28 | | | |Articolo 296 | | | | | | | |Articolo 29 | | | |Articolo 297 | | | | | | | |Articolo 30(1) | | | |Articolo 270(2) | | | | | | | |Articolo 30(2) | | | |Articolo 298 | | | | | | | |Allegato | | | |Articolo 278 | | | | | | | | |Articolo 1(1)(d) | | |--- | | | | | | | | |Articolo 1(1)(g) | | |Articolo 13(11) | | | | | | | | |Articolo 1(1)(q) | | |--- | | | | | | | | |Articolo 1(2) |Articolo 2(3) | |--- | | | | | | | | |Articolo 2 | | |Articolo 2(3) | | | | | | | | |Articolo 3 (1), (2), (3) e (8) | | |Articolo 9 | | | | | | | | |Articolo 3 (5), e (7) | | |Articolo 10 | | | | | | | | |Articolo 3 (6) | | |--- | | | | | | | | |Articolo 5(2) commi 2 e 3 | | |Articolo 15(2) comma 3 e (3) comma 2 | | | | | | | | |Articolo 6(5) comma 2 | | |Articolo 21(1) comma 2 | | | | | | | | |Articolo 7(e) | | |Articolo 23(2)(f) | | | | | | | | |Articolo 8 |Articolo 12 | |Articolo 24(1) | | | | | | | | |Articolo 12 | | |Articolo 206 | | | | | | | | |Articolo 16(9) |Articolo 30 | |Articolo 68 | | | | | | | | |Articolo 18(1) - (6) | | |Articolo 72 | | | | | | | | |Articolo 18(7) | | |---- | | | | | | | | |Articolo 19(1), comma 1, 1° trattino | | |Articolo 73(1) | | | | | | | | |Articolo 19(1), comma 2, 2° trattino | | |Articolo 73(3), comma 2 | | | | | | | | |Articolo 19(1), comma 2 – (3) | | |Articolo 73(4) – (7) | | | | | | | | |Articolo 21 | | |Articolo 207 | | | | | | | | |Articolo 25 | | |--- | | | | | | | | |Articolo 26 | | |--- | | | | | | | | |Articolo 32 | | |--- | | | | | | | | |Articolo 34 | | |Articolo 180 | | | | | | | | |Articolo 35 | | |Articolo 184 | | | | | | | | |Articolo 36(1) | | |Articolo 183(1) | | | | | | | | |Articolo 36(2) | | |Articolo 183(4), 1° frase | | | | | | | | |Articolo 36(3) | | |Articolo 183(6) | | | | | | | | |Articolo 36(4) | | |Articolo 183(7) | | | | | | | | |Articolo 41 | | |Articolo 145 | | | | | | | | |Articolo 42 (1) – (3) | | |Articolo 146 (1), (3) e (4) | | | | | | | | |Articolo 43 | | |Articolo 147 | | | | | | | | |Articolo 45 | | |--- | | | | | | | | |Articolo 48 | | |Articolo 158 | | | | | | | | |Articolo 49 | | |Articolo 157 | | | | | | | | |Articolo 51 (2) (a) - (g) | | |Articolo 160 (2) (a) - (e), (g) e (h) | | | | | | | | |Articolo 51(3) e (4) | | |Articolo 161 | | | | | | | | |Articolo 52(1) | | |Articolo 167 | | | | | | | | |Articolo 55 (1) e (2) | | |Articolo 164 (1) e (2) | | | | | | | | |Articolo 56 | | |Articolo 165 | | | | | | | | |Articolo 59 (1) e (2) |Articolo 52(1) e (2) | |Articolo 175 (1) e (2) | | | | | | | | |Articolo 59 (3) e (6) |Articolo 52(3) e (4) | |--- | | | | | | | | |Articolo 60(1) | | |Articolo 306(2), commi 2 e 3 | | | | | | | | |Articolo 60(2) | | |Articolo 306(3) | | | | | | | | |Articolo 61 | | |Articolo 299 | | | | | | | | |Articolo 65 |Articolo 55 | |Articolo 304 | | | | | | | | |Articolo 66 | | |Articolo 307 | | | | | | | | |Articolo 67 |Articolo 53 | |Articolo 300 | | | | | | | | |Articolo 68(1) | | |--- | | | | | | | | |Articolo 71 | | |--- | | | | | | | | |Articolo 72 | | |Articolo 311 | | | | | | | | |Allegato I | | |Allegato II | | | | | | | | |Allegato III | | |Articolo 183(2)- (5) | | | | | | | | |Allegato IV | | |--- | | | | | | | | |Allegato V | | |Allegato VI | | | | | | | | |Allegato VI | | |Allegato VII | | | | | | | | | |Articolo 1(2) | |Articolo 11 | | | | | | | | | |Articolo 2(1)(a) | |Articolo 13(5) | | | | | | | | | |Articolo 2(1)(b) | |--- | | | | | | | | | |Articolo 2(1)(h) | |Articolo 13(7) | | | | | | | | | |Articolo 2(1)(o) | |Articolo 13(21) | | | | | | | | | |Articolo 2(1)(p) | |Articolo 13(22) | | | | | | | | | |Articolo 2(1)(q) | |Articolo 208(3) | | | | | | | | | |Articolo 2(2) | |--- | | | | | | | | | |Articolo 4 (2) | |Articolo 15(5) | | | | | | | | | |Articolo 5 | |Articolo 17, Allegato IIIC; | | | | | | | | | |Articolo 9 (1) | |Articolo 21 (4) | | | | | | | | | |Articolo 11(1)(b) | |Articolo 23(1)(b) | | | | | | | | | |Articolo 15(3) | |Articolo 31(2) | | | | | | | | | |Articolo 21 | |---- | | | | | | | | | |Articolo 45 | |---- | | | | | | | | | |Articolo 46 | |Articolo 209 | | | | | | | | | |Articolo 47 | |Articolo 156 | | | | | | | | | |Articolo 48 | |Articolo 159 | | | | | | | | | |Articolo 50 | |Articolo 173 | | | | | | | | | |Articolo 51 | |Articolo 174 | | | | | | | | | |Articolo 54(1) | |Articolo 301(1) | | | | | | | | | |Articolo 61 | |Articolo 309 | | | | | | | | | |Articolo 62 | |Articolo 12 | | | | | | | | | |Articolo 63 | |Articolo 308 | | | | | | | | | |Articoli 57, 58, 59 e 60, Allegato II, | |--- | | | | | | | | | | |Articoli 1(4), 2(4) e 4(6) |Articolo 57(8) | | | | | | | | | | |Articolo 8 (2) |Articolo 315 | |

[1] GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1.

[2] GU 56 del 4.4.1964, pag. 878. Direttiva modificata dall'Atto di adesione del 1972.

[3] GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1).

[4] GU L 228 del 16.8.1973, pag. 20.

[5] GU L 189 del 13.7.1976, pag. 13.

[6] GU L 151 del 7.6.1978, pag. 25.

[7] GU L 339 del 27.12.1984, pag. 21.

[8] GU L 185 del 4.7.1987, pag. 77.

[9] GU L 172 del 4.7.1988, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 14).

[10] GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/44/CE (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1).

[11] GU L 330 del 5.12.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/68/CE (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1).

[12] GU L 110 del 20.4.2001, pag. 28.

[13] GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/44/CE (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1).

[14] GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/44/CE (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1).

[15] GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1.

[16] GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10

[17] GU C […].

[18] GU C […].

[19] GU C […].

[20] GU C […].

[21] GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1).

[22] GU L 151 del 7.6.1978, pag. 25.

[23] GU L 185 del 4.7.1987, pag. 77 .

[24] GU L 172 del 4.7.1988, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 14).

[25] GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/44/CE (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1).

[26] GU L 330 del 5.12.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/68/CE (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1).

[27] GU L 110 del 20.4.2001, pag. 28.

[28] GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/44/CE (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1).

[29] GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/44/CE (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1).

[30] GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1.

[31] GU L 103 del 2.5.1972, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/14/CE (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 14).

[32] GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/99/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 137).

[33] GU L 8 dell'11.1.1984, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/14/CE (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 14).

[34] GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/31/CE (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 60).

[35] GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2007/18/CE della Commissione (GU L 87 del 28.3.2007, pag. 9).

[36] GU L 181 del 20.7.2000, pag. 65. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/14/CE (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 14).

[37] GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2005/1/CE (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).

[38] GU L 3 del 7.1.2004, pag. 30.

[39] GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.

[40] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

[41] GU 56 del 4.4.1964, pag. 878. Direttiva modificata dall'Atto di adesione 1972 .

[42] GU L 228 del 16.8.1973, pag. 20.

[43] GU L 189 del 13.7.1976, pag. 13.

[44] GU L 339 del 27.12.1984, pag. 21 .

[45] GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

[46] GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

[47] GU L 327 del 19.12.1975, pag. 4.

[48] GU L 103 del 2.5.1972, pag. 1.

[49] GU L 8 dell'11.1.1984, pag. 17.

[50] Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio (GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE.

[51] GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

[52] GU L 35 dell’11.2.2002, pag. 1.

[53] Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).

[54] Direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori (GU L 184 del 6.7.2001, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE.

[55] GU L 181 del 20.7.2000, pag. 65.

[56] GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3.

[57] GU L 3 del 7.1.2004, pag. 30

[58] GU L 126 del 12.5.1984, pag. 20.

[59] GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

[60] GU L 126 del 26.05.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2000/28/CE (GU L 275 del 27.10.2000, pag. 37).

[61] GU L 322 del 19.12.1975, pag. 30. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 89/646/CEE (GU L 386 del 30.12.1989, pag. 1).

[62] GU L 386 del 19.12.1975, pag. 14.

[63] GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7.

[64] GU L 330 del 05.12.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE (GU L 79 dell'24.03.2005, pag. 9).

[65] GU L 126 del 26.05.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE.

[66] GU L 141 del 11.06.1993, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/87/CE (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).

[67] GU L 141 del 11.06.1993, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE.

[68] J GU L 35 del 11.02.2003, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE.

[69] GU L 35 dell'11.2.2003.

[70] L 374 del 31.12.1991, pag. 32.

[71] CDirettiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (terza direttiva assicurazione non vita) (GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE.

[72] GU L 181 del 20.7.2000, pag. 65.

[73] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[74] GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3.

[75] GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17.

[76] Direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).

[77] Direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese d'investimento e degli enti creditizi (GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE.

[78] GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1.

[79] Settima direttiva (83/349/CEE) del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

[80] Quarta direttiva (78/660/CEE) del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11). Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

[81] GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2005/1/CE (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).

[82] GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE.

[83] GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE.

[84] GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/87/CE.

[85] GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE.

[86] GU L 189 del 13.7.1976, pag. 13.

[87] GU L 3 del 7.1.2004, pag. 34.

[88] GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1.