52008PC0104

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio - Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo /* COM/2008/0104 def. - COD 2008/0042 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 26.2.2008

COM(2008) 104 def.

2008/0042 (COD)

Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controlloProposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del

che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Contesto della proposta

1.1 Riforma delle procedure di comitato

La decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[1], è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio del 17 luglio 2006[2].

L’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE modificata introduce una nuova procedura di regolamentazione con controllo per le misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi, o completando l’atto con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali.

1.2. Allineamento prioritario e allineamento generale

In una dichiarazione congiunta[3], il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concordato un elenco di atti di base che dovevano essere urgentemente adeguati alla decisione modificata, per introdurvi la nuova procedura di regolamentazione con controllo (allineamento prioritario). Affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli altri atti adottati in codecisione già in vigore al momento in cui è entrata in vigore la decisione 2006/512/CE, la dichiarazione congiunta invita altresì ad adeguare tali atti, in conformità delle procedure applicabili (allineamento generale).

La Commissione si è impegnata ad esaminare tutti gli atti suddetti per presentare, entro la fine del 2007, le proposte legislative volte ad adeguarli, se necessario, alla nuova procedura di regolamentazione con controllo[4].

1.3. Metodo seguito

Come è stato menzionato nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 23 novembre 2007[5], la Commissione ha esaminato attentamente tutti gli atti adottati in codecisione, per individuare quelli che conferiscono alla Commissione la facoltà di adottare misure di portata generale volte a modificare elementi non essenziali dell’atto di base interessato. La Commissione è pervenuta ad individuare oltre 200 atti che devono essere sottoposti ad adeguamento.

Alcuni di essi figurano nel programma di codificazione della Commissione. È il caso del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. L’adeguamento alla nuova procedura deve essere realizzato, in funzione dello stato di avanzamento del processo di codificazione, tramite rifusione della proposta codificata oppure, come in questo caso, tramite modifica legislativa.

2. Elementi giuridici della proposta

L’adeguamento mira a introdurre la procedura di regolamentazione con controllo, quale prevista all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE modificata.

I seguenti articoli, in particolare, che prevedono l’adozione di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 338/97, anche completandolo, devono essere adeguati alla procedura di regolamentazione con controllo: articolo 4, paragrafo 7, articolo 5, paragrafo 5, articolo 7, paragrafo 1, lettera c), articolo 7, paragrafo 2, lettera c), articolo 7, paragrafo 3, articolo 8, paragrafo 4, articolo 9, paragrafo 6, articolo 11, paragrafo 5, articolo 12, paragrafo 4, articolo 19, paragrafo 2, articolo 19, paragrafo 3, articolo 19, paragrafo 4, e articolo 19, paragrafo 5.

L’adeguamento comprende inoltre, tenuto conto in particolare della natura delle misure previste, disposizioni relative alla riduzione dei termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo, conformemente al suddetto articolo 5 bis, paragrafo 5.

In particolare, per motivi di efficacia, è opportuno abbreviare i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione di misure intese a modificare gli allegati da A a D ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3.

È altresì necessario introdurre un riferimento alla procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2, nelle disposizioni in materia di comitatologia che non devono essere adeguate alla procedura di regolamentazione con controllo. Ciò riguarda l’articolo 4, paragrafo 6, l’articolo 5, paragrafo 7, lettera b), l’articolo 7, paragrafo 4, l’articolo 15, paragrafo 4, lettera a), l’articolo 15, paragrafo 4, lettera c), l’articolo 15, paragrafo 5, l’articolo 19, paragrafo 1, e l’articolo 21, paragrafo 3.

L’articolo 18 va modificato introducendo un riferimento all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Poiché l’atto di base è un regolamento, l’adeguamento deve essere realizzato mediante un atto equivalente.

2008/0042 (COD)

Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione[6],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[7],

visto il parere del Comitato delle regioni[8],

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato[9],

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 338/97[10] prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[11].

(2) La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto una procedura di regolamentazione con controllo per le misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali.

(3) Conformemente alla dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione[12] sulla decisione 2006/512/CE, affinché questa nuova procedura sia applicabile agli atti già in vigore adottati in base alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati in conformità delle procedure applicabili.

(4) Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 338/97 , è opportuno che la Commissione sia abilitata, in particolare, a concedere deroghe all’attuazione delle verifiche e alla presentazione dei documenti di importazione presso l’ufficio doganale frontaliero di introduzione in casi particolari di trasbordo marittimo, trasferimento aereo o trasporto ferroviario; a stabilire procedure di consultazione tra le autorità di gestione prima del rilascio dei certificati di riesportazione e i casi in cui tale consultazione è necessaria; a specificare i criteri per determinare se un esemplare è nato ed è stato allevato in cattività o è stato riprodotto artificialmente e se gli scopi perseguiti sono di tipo commerciale, nonché, nel caso di piante riprodotte artificialmente, le condizioni speciali per derogare agli articoli 4 e 5; a definire le condizioni per la presentazione a posteriori dei documenti di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b); a specificare le disposizioni in virtù delle quali gli articoli 4 e 5 non si applicano a oggetti personali o domestici introdotti nella Comunità, ovvero esportati o riesportati dalla stessa; a definire le esenzioni di cui all’articolo 8, paragrafo 4; a stabilire restrizioni alla detenzione o allo spostamento di esemplari vivi o di specie soggetti a restrizioni in conformità dell’articolo 4, paragrafo 6; a stabilire i termini per il rilascio di licenze e certificati; a stabilire i criteri in base ai quali un organo di gestione può autorizzare l’introduzione nella Comunità ovvero l’esportazione o riesportazione di esemplari presso un ufficio doganale diverso da quelli designati in conformità dell’articolo 12, paragrafo 1; a stabilire condizioni e criteri uniformi ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1; a modificare gli allegati da A a D; ad adottare ulteriori misure intese a dare applicazione alle risoluzioni della conferenza delle parti della Convenzione, a decisioni o raccomandazioni del comitato permanente della Convenzione e a raccomandazioni del segretariato della Convenzione. Poiché tali misure hanno portata generale e sono intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 338/97 e a completarlo con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5) Per motivi di efficacia, è opportuno abbreviare i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione di misure intese a modificare gli allegati da A a D in conformità dell’articolo 19, paragrafo 3, al fine di rispettare il termine per l’entrata in vigore delle modifiche delle appendici della Convenzione adottate in occasione delle riunioni della conferenza delle parti della Convenzione e garantire l’osservanza delle disposizioni dell’articolo 3.

(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 338/97,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 338/97 è così modificato:

(1) L’articolo 4 è così modificato:

a) al paragrafo 6, la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:

“6. In consultazione con i paesi di origine interessati e in conformità della procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2, e tenendo conto del parere del gruppo di consulenza scientifica, la Commissione può stabilire restrizioni, sia generali sia riguardanti alcuni paesi di origine, all’introduzione nella Comunità:”

b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

“7. In casi particolari di trasbordo marittimo, trasferimento aereo o trasporto ferroviario al momento dell’introduzione nella Comunità, deroghe all’attuazione delle verifiche e alla presentazione dei documenti di importazione presso l’ufficio doganale frontaliero di introduzione, quali previste ai paragrafi da 1 a 4, sono accordate dalla Commissione per autorizzare l’esecuzione di tali verifiche e la presentazione presso un altro ufficio doganale designato in conformità dell’articolo 12, paragrafo 1.

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.”

(2) L’articolo 5 è così modificato:

a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

“5. Nel caso in cui la domanda di certificato di riesportazione riguardi esemplari introdotti nella Comunità tramite una licenza d’importazione rilasciata da un altro Stato membro, l’organo di gestione consulta preliminarmente l’organo di gestione che ha emesso la licenza d’importazione. La Commissione stabilisce le procedure di consultazione e i casi in cui tale consultazione è necessaria. Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.”

b) al paragrafo 7, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:

“b) L’organo di gestione cui siano state comunicate le misure di cui alla lettera a) ne informa la Commissione trasmettendo le proprie osservazioni; ove necessario, la Commissione raccomanda restrizioni alle esportazioni della specie interessata, secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2.”

(3) L’articolo 7 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

“c) La Commissione stabilisce i criteri per determinare se un esemplare è nato ed è stato allevato in cattività o è stato riprodotto artificialmente e se gli scopi perseguiti sono di tipo commerciale, nonché il contenuto delle norme speciali di cui alla lettera b). Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.”

b) al paragrafo 2, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

“c) Se il documento di cui alla lettera b) non è stato rilasciato prima dell’esportazione o della riesportazione, l’esemplare è trattenuto e può essere eventualmente confiscato, a meno che il documento sia presentato a posteriori alle condizioni stabilite dalla Commissione. Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.”

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Oggetti personali e domestici

Le disposizioni degli articoli 4 e 5 non si applicano a esemplari morti, parti o prodotti derivati dalle specie elencate negli allegati da A a D che siano oggetti personali o domestici introdotti nella Comunità, ovvero esportati o riesportati dalla stessa, in osservanza delle disposizioni stabilite dalla Commissione. Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.”

d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4. Istituzioni scientifiche

I documenti di cui agli articoli 4, 5, 8 e 9 non sono richiesti per gli esemplari da erbario e da museo conservati, essiccati o in inclusione, né per le piante vive recanti un’etichetta il cui modello sia stato fissato in conformità della procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2, ovvero un’etichetta analoga rilasciata o approvata da un organo di gestione di un paese terzo, quando si tratti di prestiti, donazioni e scambi a scopi non commerciali tra scienziati ed istituzioni scientifiche registrati da un organo di gestione dello Stato in cui si trovano.”

(4) All’articolo 8, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4. La Commissione può definire esenzioni generali dai divieti di cui al paragrafo 1, sulla base delle condizioni di cui al paragrafo 3, nonché esenzioni generali relative a specie comprese nell’allegato A, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii). Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3. Tali esenzioni devono rispettare i requisiti di altre normative comunitarie sulla conservazione della fauna e della flora selvatiche.”

(5) All’articolo 9, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

“6. La Commissione può stabilire restrizioni alla detenzione o allo spostamento di esemplari vivi di specie in relazione alle quali siano state previste restrizioni all’introduzione nella Comunità in conformità dell’articolo 4, paragrafo 6. Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.”

(6) All’articolo 11, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

“5. La Commissione stabilisce i termini per il rilascio di licenze e certificati. Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.”

(7) All’articolo 12, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4. In casi eccezionali, e conformemente a criteri definiti dalla Commissione, un organo di gestione può autorizzare l’introduzione nella Comunità ovvero l’esportazione o riesportazione dalla stessa presso un ufficio doganale diverso da quelli designati in conformità del paragrafo 1. Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, e riguardanti la definizione dei criteri per tali autorizzazioni, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.”

(8) L’articolo 15 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è così modificato:

i) alla lettera a), l’ultima frase è sostituita dalla seguente:

“Le informazioni da comunicare e la forma in cui sono presentate sono specificate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2.”

ii) alla lettera c), l’ultima frase è sostituita dalla seguente:

“Le informazioni da comunicare e la forma in cui sono presentate sono specificate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2.”

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

“5. Ai fini delle modifiche degli allegati, le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti. La Commissione specifica le informazioni richieste, secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2.”

(9) L’articolo 18 è così modificato:

a) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della medesima.”

b) è inserito il paragrafo 4;

“4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 4, lettere b) ed e), della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a un mese, un mese e due mesi.”

(10) L’articolo 19 è sostituito dal seguente:

“Articolo 19

1. In conformità della procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2, la Commissione adotta le misure di cui all’articolo 4, paragrafo 6, all’articolo 5, paragrafo 7, lettera b), all’articolo 7, paragrafo 4, all’articolo 15, paragrafo 4, lettere a) e c), all’articolo 15, paragrafo 5, e all’articolo 21, paragrafo 3.

La Commissione stabilisce il modello dei documenti di cui agli articoli 4 e 5, all’articolo 7, paragrafo 4, e all’articolo 10 in conformità della procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

2. La Commissione adotta le misure di cui all’articolo 4, paragrafo 7, all’articolo 5, paragrafo 5, all’articolo 7, paragrafi 1, lettera c), 2, lettera c), e 3, all’articolo 8, paragrafo 4, all’articolo 9, paragrafo 6, e all’articolo 11, paragrafo 5. Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

3. La Commissione definisce condizioni e criteri uniformi per quanto riguarda:

i) il rilascio, la validità e l’uso dei documenti di cui agli articoli 4 e 5, all’articolo 7, paragrafo 4, e all’articolo 10;

ii) l’uso di certificati fitosanitari di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, punto i);

iii) la definizione, se necessario, di procedure di marcatura degli esemplari per facilitarne l’identificazione e garantire l’osservanza delle disposizioni.

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

4. La Commissione adotta, se necessario, ulteriori misure intese a dare applicazione alle risoluzioni della conferenza delle parti della Convenzione, a decisioni o raccomandazioni del comitato permanente della Convenzione e a raccomandazioni del segretariato della Convenzione. Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

5. La Commissione procede alla modifica degli allegati da A a D, ad eccezione delle modifiche dell’allegato A che non risultano da decisioni della conferenza delle parti della Convenzione. Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 4.”

(11) All’articolo 21, paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

“3. La Commissione, due mesi prima dell’applicazione del presente regolamento, secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2, e di concerto con il gruppo di consulenza scientifica:”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il …

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

[…] […]

[1] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[2] GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.

[3] GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

[4] PE 376.314v01-00 – A6-0236/2006 (dichiarazione della Commissione allegata alla relazione del Parlamento).

[5] COM(2007) 740 definitivo.

[6] GU C […] del […], pag. […].

[7] GU C […] del […], pag. […].

[8] GU C […] del […], pag. […].

[9] GU C […] del […], pag. […].

[10] GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

[11] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

[12] GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.