52008PC0091

Proposta di direttiva …/…/CE del Consiglio del […] relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite /* COM/2008/0091 def. - CNS 2008/0039 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 21.2.2008

COM(2008) 91 definitivo

2008/0039 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA …/…/CE DEL CONSIGLIO

del […]

relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite

(presentata dalla Commissione)

Proposta di

DIRETTIVA …/…/CE DEL CONSIGLIO

del […]

relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite

(versione codificata)

RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie.

3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità[2], sottolineando l’importanza della codificazione , poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione della direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite[3]. La nuova direttiva sostituisce i vari atti che essa incorpora[4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell’opera di codificazione.

5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare , in tutte le lingue ufficiali, della direttiva 68/193/CEE e degli strumenti di modifica della stessa, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati . Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato VI della direttiva codificata.

ê 68/193/CEE (adattato)

2008/0039 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA …/…/CE DEL CONSIGLIO

del […]

relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo Ö 37 Õ,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo[5],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[6],

considerando quanto segue:

ê

(1) La direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite[7], è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese[8]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

ê 68/193/CEE considerando (1) (adattato)

(2) La produzione di vino e di uve da tavola occupa un posto importante nell'agricoltura della Comunità.

ê 68/193/CEE considerando (2)

(3) I risultati soddisfacenti della coltura della vite dipendono in ampia misura dall'utilizzazione di piante di vite adeguate. Alcuni Stati membri hanno pertanto limitato, da qualche tempo, la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite a quella delle talee, marze e barbatelle di alta qualità. Tali Stati hanno beneficiato del risultato dei lavori di selezione sistematica delle piante effettuati da vari decenni, lavori che hanno consentito di ottenere varietà di viti stabili e omogenee, le cui caratteristiche consentono di prevedere sostanziali vantaggi per gli impieghi previsti.

ê 68/193/CEE considerando (3) (adattato)

(4) Una maggiore produttività in materia di coltura della vite nella Comunità Ö può essere Õ ottenuta con l'applicazione da parte degli Stati membri di norme unificate e il più possibile rigorose circa la scelta delle varietà ammesse alla commercializzazione.

ê 68/193/CEE considerando (4)

(5) Tuttavia, una limitazione della commercializzazione ad alcune varietà appare giustificata soltanto ove esista al tempo stesso la garanzia per il viticoltore di poter effettivamente ottenere talee, marze e barbatelle di queste stesse varietà.

ê 68/193/CEE considerando (7) (adattato)

(6) Come regola generale, le talee, marze e barbatelle di viti destinate alla produzione di uve o alla produzione di materiali di moltiplicazione di queste stesse talee, marze e barbatelle di viti devono poter essere commercializzate solo se, conformemente alle norme di certificazione, siano state ufficialmente esaminate e certificate quali materiali di moltiplicazione di base o materiali di moltiplicazione certificati.

ê 68/193/CEE considerando (8) (adattato)

(7) Risulta opportuno limitare la commercializzazione ai materiali di moltiplicazione della vite certificati, ottenuti per selezione clonale. Tuttavia, è attualmente impossibile conseguire tale obiettivo dato che i fabbisogni della Comunità non potrebbero essere coperti totalmente da tali materiali. Occorre pertanto ammettere provvisoriamente la commercializzazione di materiali Ö di moltiplicazione Õ standard controllati, che devono anch'essi possedere l'identità e la purezza della varietà, pur non offrendo sempre la stessa garanzia delle talee, marze e barbatelle di viti ottenute per selezione clonale; nondimeno tale categoria deve scomparire progressivamente.

ê 2002/11/CE considerando (3) (adattato)

(8) Ö È opportuno che Õ gli Stati membri Ö possano Õ autorizzare Ö , in base a determinate condizioni, Õ la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione per prove, scopi scientifici o per lavori di selezione.

ê 2002/11/CE considerando (2)

(9) È opportuno lasciare la possibilità, a determinate condizioni, di commercializzare materiale di moltiplicazione prodotto con nuovi metodi di produzione.

ê 71/140/CEE considerando (5) (adattato), 6 e (7) (adattato)

(10) Ö È Õ necessario che ciascuno Stato membro compili un catalogo delle varietà ammesse alla certificazione nonché al controllo dei materiali di moltiplicazione standard nel proprio territorio. La compilazione dei cataloghi deve essere effettuata secondo norme unificate affinché le varietà ammesse siano distinte, stabili e sufficientemente omogenee. Gli esami per l'ammissione di una varietà Ö esigerebbero Õ che sia determinato un notevole numero di criteri e di condizioni minime di esecuzione unificati.

ê 68/193/CEE considerando (9)

(11) Se in uno Stato membro non vi è moltiplicazione della vite o commercializzazione dei suoi materiali di moltiplicazione, sembra giustificato esentare tale Stato dall'obbligo di procedere a una certificazione o a un controllo dei materiali di moltiplicazione standard, senza che ciò possa tuttavia pregiudicare l'obbligo di limitare la commercializzazione ai materiali di moltiplicazione certificati e ai materiali di moltiplicazione standard.

ê 68/193/CEE considerando (5) e (6) (adattato)

(12) È importante che le varietà di vite geneticamente modificate siano ammesse solo se sono state adottate tutte le opportune misure atte a evitare rischi per la salute umana e l'ambiente. Occorre effettuare una valutazione specifica dei rischi per l'ambiente equivalente a quella prevista dalla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consigli[9] quando i materiali di moltiplicazione delle varietà di vite sono costituiti da organismi geneticamente modificati.

ê 2002/11/CE considerando (9)

(13) È auspicabile garantire la preservazione della diversità genetica. Occorre prevedere misure ad hoc di conservazione della biodiversità che garantiscano la conservazione delle varietà esistenti. La Commissione tiene conto non solo della nozione di varietà, ma anche di quella di genotipo e di clone.

ê 74/648/CEE considerando (7) (adattato)

(14) La viticoltura e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite possono rivestire un'importanza economica secondaria in uno Stato membro; è pertanto opportuno prevedere per questo paese la possibilità di essere dispensato dall'applicazione della maggior parte delle norme della Ö presente Õ direttiva.

ê 68/193/CEE considerando (10) (adattato)

(15) È opportuno escludere le talee, marze e barbatelle di viti non commercializzate dal campo di applicazione delle norme comunitarie, data la loro scarsa importanza economica. Ö È opportuno non pregiudicare Õ il diritto degli Stati membri di sottoporre detti materiali di moltiplicazione della vite a prescrizioni particolari.

ê 68/193/CEE considerando (11)

(16) Non è opportuno applicare le norme comunitarie ai materiali di moltiplicazione per i quali sia provato che sono destinati all'esportazione verso i paesi terzi.

ê 68/193/CEE considerando (13) (adattato)

(17) Per migliorare, oltre al valore genetico, anche la qualità esteriore dei materiali di moltiplicazione della vite nella Comunità, è Ö opportuno Õ stabilire alcuni requisiti per quanto concerne la purezza tecnica, la qualità e la calibrazione.

ê 68/193/CEE considerando (14) (adattato)

(18) Per garantire l'identità dei materiali di moltiplicazione Ö occorre stabilire Õ norme comunitarie relative alla separazione dei lotti, all'imballaggio, alla chiusura e al contrassegno; a questo scopo, le etichette devono recare le indicazioni necessarie all'effettuazione del controllo ufficiale nonché all'informazione del viticoltore e porre in evidenza il carattere comunitario del sistema.

ê 68/193/CEE considerando (15) (adattato)

(19) Per garantire, in fase di commercializzazione, il rispetto delle condizioni relative alla qualità dei materiali di moltiplicazione e delle disposizioni intese a garantirne l'identità, gli Stati membri Ö dovrebbero Õ stabilire adeguate disposizioni di controllo.

ê 68/193/CEE considerando (16) (adattato)

(20) Fatta salva l'applicazione dell'articolo Ö 30 Õ del trattato, i materiali di moltiplicazione rispondenti a tali condizioni possono essere sottoposti soltanto alle restrizioni di commercializzazione previste dalle norme comunitarie.

ê 2002/11/CE considerando (8)

(21) Al fine di garantire un controllo adeguato del movimento dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, occorre che gli Stati membri possano prevedere un documento di accompagnamento dei lotti.

ê 68/193/CEE considerando (18)

(22) È necessario riconoscere, a determinate condizioni, che i materiali di moltiplicazione prodotti in altri Stati membri a partire da materiali di moltiplicazione di base certificati in uno Stato membro sono equivalenti ai materiali di moltiplicazione prodotti in tale Stato membro.

ê 68/193/CEE considerando (19) (adattato)

(23) Nei periodi in cui l'approvvigionamento di talee, marze e barbatelle incontra difficoltà, occorre ammettere temporaneamente alla commercializzazione materiali di moltiplicazione sottoposti a requisiti ridotti.

ê 68/193/CEE considerando (20) (adattato)

(24) Al fine di armonizzare i metodi tecnici per la certificazione e il controllo dei materiali di moltiplicazione standard dei vari Stati membri e per avere possibilità di raffronto fra le talee, marze e barbatelle certificate o controllate all'interno della Comunità e quelle provenienti dai paesi terzi, è opportuno effettuare negli Stati membri prove sperimentali comunitarie per valutare la qualità dei materiali di moltiplicazione delle varie categorie.

ê 2002/11/CE considerando (10) (adattato)

(25) Le misure necessarie per l'attuazione della Ö presente Õ direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[10].

ê

(26) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati nell'allegato V, parte B,

ê 68/193/CEE

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

ê 74/648/CEE art. 2

La presente direttiva concerne i materiali di moltiplicazione vegetativa della vite qui di seguito denominati «materiali di moltiplicazione» commercializzati all'interno della Comunità.

ê 68/193/CEE

Articolo 2

ê 2002/11/CE art. 1, punto 1 (adattato)

1. Ai sensi della presente direttiva per:

1) Vite Ö si intendono Õ le piante del genere Vitis (L.) destinate alla produzione di uve o all'utilizzazione quali materiali di moltiplicazione di queste stesse piante;

2) Varietà Ö si intende Õ un insieme di vegetali nell'ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, il quale possa essere:

ê 2002/11/CE art. 1, punto 1

a) definito mediante l'espressione delle caratteristiche risultanti da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi;

b) distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l'espressione di almeno una delle suddette caratteristiche; e

c) considerato come un'unità in relazione alla sua idoneità a moltiplicarsi invariato;

ê 2002/11/CE art. 1, punto 1 (adattato)

3) Clone Ö si intende Õ una discendenza vegetativa di una varietà conforme a un ceppo di vite scelto per la sua identità varietale, i suoi caratteri fenotipici e il suo stato sanitario;

4) Materiali di moltiplicazione Ö si intendono Õ:

ê 2002/11/CE art. 1, punto 1

a) piante di vite :

i) barbatelle franche: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, radicati e non innestati, destinati a essere piantati franchi o a essere impiegati come portinnesto;

ii) barbatelle innestate: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, uniti mediante innesto la cui parte sotterranea è radicata;

b) parti di piante di vite :

i) sarmenti: tralci di un anno;

ii) tralci erbacei: tralci non lignificati;

iii) talee di portinnesto: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinate a formare la parte sotterranea nella preparazione delle barbatelle innestate;

iv) nesti: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinate a formare la parte aerea nella preparazione delle barbatelle innestate o per gli innesti sul posto;

v) talee da vivaio: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinate alla produzione di barbatelle franche;

ê 2002/11/CE art. 1, punto 1 (adattato)

5) Vigneti di viti-madri Ö si intendono Õ colture di viti destinate alla produzione di talee di portinnesto, di talee di vivaio o di nesti;

6) Vivai di viti Ö si intendono Õ colture di viti destinate alla produzione di barbatelle franche o di barbatelle innestate;

7) Materiali di moltiplicazione iniziali Ö si intendono Õ i materiali di moltiplicazione:

ê 2002/11/CE art. 1, punto 1

a) prodotti sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di norma ammessi per il mantenimento dell'identità della varietà e, se del caso, del clone, nonché a fini di prevenzione di malattie;

b) destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione di base o di materiali di moltiplicazione certificati;

c) conformi alle condizioni degli allegati I e II per i materiali di moltiplicazione di base;

d) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate;

ê 2002/11/CE art. 1, punto 1 (adattato)

8) Materiali di moltiplicazione di base Ö si intendono Õ i materiali di moltiplicazione:

ê 2002/11/CE art. 1, punto 1

a) prodotti sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di norma ammessi per il mantenimento dell'identità della varietà e, se del caso, del clone, nonché a fini di prevenzione di malattie, e provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione iniziali per via vegetativa;

b) destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati;

c) conformi alle condizioni degli allegati I e II per i materiali di moltiplicazione di base; e

d) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate;

ê 2002/11/CE art. 1, punto 1 (adattato)

9) Materiali di moltiplicazione certificati Ö si intendono Õ i materiali di moltiplicazione:

ê 2002/11/CE art. 1, punto 1

a) provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione di base o da materiali di moltiplicazione iniziali;

b) destinati:

i) alla produzione di piante o di parti di piante che servono alla produzione di uve, ovvero

ii) alla produzione di uve;

c) conformi alle condizioni degli allegati I e II per i materiali di moltiplicazione certificati; e

ê 2002/11/CE art. 1, punto 1 (adattato)

d) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni Ö di cui sopra Õ;

10) Materiali di moltiplicazione standard Ö si intendono Õ i materiali di moltiplicazione:

ê 2002/11/CE art. 1, punto 1

a) che presentano l'identità e la purezza della varietà;

b) destinati:

i) alla produzione di piante o di parti di piante che servono alla produzione di uve, ovvero

ii) alla produzione di uve;

c) conformi alle condizioni degli allegati I e II per i materiali di moltiplicazione standard; e

ê 2002/11/CE art. 1, punto 1 (adattato)

d) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni Ö di cui sopra Õ;

11) Disposizioni ufficiali Ö si intendono Õ le disposizioni che sono state adottate:

ê 2002/11/CE art. 1, punto 1

a) dalle autorità di uno Stato; o

ê 2002/11/CE art. 1, punto 1 (adattato)

b) sotto la responsabilità dello Stato, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato Ö , a condizione che le persone di cui alle lettere b) e c) non traggano un profitto particolare dal risultato di dette disposizioni Õ; o

c) per attività ausiliarie, sempre sotto il controllo dello Stato, da persone fisiche vincolate da giuramento Ö , a condizione che le persone di cui alle lettere b) e c) non traggano un profitto particolare dal risultato di dette disposizioni Õ;

12) Commercializzazione Ö si intende Õ la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi cessione, fornitura o trasferimento di materiali di moltiplicazione a terzi, con o senza compenso, a scopo di sfruttamento commerciale.

ê 2002/11/CE art. 1, punto 1

2. Non rientrano nella commercializzazione gli scambi di materiali di moltiplicazione che non mirano a uno sfruttamento commerciale della varietà, come le operazioni seguenti:

a) la fornitura di materiali di moltiplicazione a organismi ufficiali di sperimentazione e d'ispezione;

b) la fornitura di materiali di moltiplicazione a prestatori di servizi, in vista della trasformazione o del condizionamento, purché il prestatore non acquisisca un titolo sul materiale di moltiplicazione fornito.

ê 2002/11/CE art. 1, punto 1 (adattato)

Le modalità di applicazione Ö del presente paragrafo Õ sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 3.

ê 2002/11/CE art. 1, punto 2

Articolo 3

1. Gli Stati membri prescrivono che i materiali di moltiplicazione della vite possono essere commercializzati soltanto:

a) se sono stati ufficialmente certificati «materiali di moltiplicazione iniziali», «materiali di moltiplicazione di base» o «materiali di moltiplicazione certificati» oppure, nel caso di materiali di moltiplicazione diversi da quelli destinati a essere impiegati come portinnesto, se si tratta di materiali di moltiplicazione standard ufficialmente controllati e

b) se rispondono alle condizioni dell'allegato II.

ê 2002/11/CE art. 1, punto 2 (adattato)

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare i produttori stabiliti sul loro territorio a commercializzare quantitativi adeguati di materiali di moltiplicazione:

a) destinati a prove sperimentali o a scopi scientifici;

b) per lavori di selezione;

c) destinati a misure volte alla conservazione della diversità genetica.

Le condizioni alle quali gli Stati membri possono accordare tali autorizzazioni possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Nel caso del materiale Ö di moltiplicazione Õ geneticamente modificato, l'autorizzazione può essere concessa solo se sono state adottate tutte le opportune misure atte a evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente. Per la valutazione dei rischi ambientali e per altri controlli cui si deve procedere in proposito, si applicano mutatis mutandis le disposizioni dell'articolo 8 .

3. Per i materiali di moltiplicazione prodotti con tecniche di moltiplicazione in vitro possono essere stabilite, secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, le seguenti disposizioni:

a) deroghe alle disposizioni specifiche della presente direttiva;

b) condizioni applicabili a tali materiali di moltiplicazione;

c) denominazioni applicabili a tali materiali di moltiplicazione;

d) condizioni in materia di garanzia di verifica, in primo luogo, dell'autenticità varietale.

4. Secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 3, la Commissione può prescrivere che i materiali di moltiplicazione, diversi dai materiali destinati a essere impiegati come portinnesto, possono essere commercializzati a partire da date determinate soltanto se sono stati ufficialmente certificati come «materiali di moltiplicazione iniziali», «materiali di moltiplicazione di base» o «materiali di moltiplicazione certificati»:

a) nell'intero territorio della Comunità, per quanto riguarda alcune varietà di vite, nella misura in cui il fabbisogno comunitario di tali varietà può essere soddisfatto tenendo conto della loro diversità genetica, eventualmente secondo un apposito programma, con materiali di moltiplicazione ufficialmente certificati come «materiali di moltiplicazione iniziali», «materiali di moltiplicazione di base» o «materiali di moltiplicazione certificati»; e

b) per quanto riguarda i materiali di moltiplicazione di varietà diverse da quelle di cui alla lettera a), se sono destinati a essere utilizzati nei territori degli Stati membri che, ai sensi delle disposizioni della presente direttiva, hanno prescritto che i materiali di moltiplicazione della categoria «materiali Ö di moltiplicazione Õ standard» non possono più essere commercializzati.

ê 68/193/CEE

Articolo 4

Per quanto riguarda le condizioni previste agli allegati I e II, gli Stati membri possono stabilire, per le loro produzioni, condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione nonché per il controllo dei materiali di moltiplicazione standard.

ê 2002/11/CE art. 1, punto 3

Tale disposizione non si applica, nel caso di un innesto, ai materiali di moltiplicazione prodotti in un altro Stato membro o in un paese terzo, riconosciuti equivalenti ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2.

ê 2002/11/CE art. 1, punto 4

Articolo 5

1. Ogni Stato membro compila un catalogo delle varietà di viti ammesse ufficialmente alla certificazione e al controllo dei materiali di moltiplicazione standard nel proprio territorio. Tale catalogo può essere consultato da ognuno e determina le principali caratteristiche morfologiche e fisiologiche che consentono di distinguere fra di loro le varietà. Per le varietà già ammesse al 31 dicembre 1971, si può fare riferimento alla descrizione che figura nelle pubblicazioni ampelografiche ufficiali.

ê 2002/11/CE art. 1, punto 4 (adattato)

2. Gli Stati membri provvedono a che le varietà che sono state ammesse nei cataloghi degli altri Stati membri siano ammesse anche alla certificazione e al controllo dei materiali di moltiplicazione standard sul loro territorio, fatto salvo il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio[11], per quanto riguarda le norme relative alla classificazione delle varietà di vite.

ê 2002/11/CE art. 1, punto 4

3. Ogni Stato membro redige inoltre, se del caso, un elenco dei cloni ammessi ufficialmente alla certificazione sul suo territorio.

Gli Stati membri provvedono a che i cloni che sono stati ammessi alla certificazione in un altro Stato membro siano ammessi anche alla certificazione sul loro territorio.

ê 71/140/CEE art. 4

Articolo 6

Gli Stati membri provvedono a che una varietà sia ammessa solo se è distinta, stabile e sufficientemente omogenea.

ê 2002/11/CE art. 1, punto 5

Articolo 7

1. Una varietà si considera distinta quando è chiaramente distinguibile, mediante l'espressione dei caratteri risultanti da un particolare genotipo o combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà la cui esistenza è notoriamente conosciuta nella Comunità.

Una varietà si considera conosciuta nella Comunità se, al momento in cui la domanda di ammissione è debitamente presentata, è contenuta nel catalogo dello Stato membro in causa o di un altro Stato membro, o è oggetto di una domanda di ammissione nello Stato membro in causa o in un altro Stato membro, a meno che le condizioni precedentemente indicate non siano più soddisfatte in tutti gli Stati membri interessati prima della decisione in merito alla domanda di ammissione della varietà da valutare.

2. Una varietà si considera stabile se l'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distinzione nonché di qualsiasi altro carattere utilizzato per la descrizione della varietà rimane invariata dopo ripetute moltiplicazioni.

3. Una varietà si considera omogenea se, fatte salve le variazioni che possono derivare dalle particolarità della sua moltiplicazione, è sufficientemente omogenea nell'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distinzione, nonché di qualsiasi altro carattere utilizzato per la descrizione della varietà.

ê 2002/11/CE art. 1, punto 6 (adattato)

Articolo 8

1. Nel caso di una varietà di vite geneticamente modificata ai sensi dell'articolo 2, punti 1 e 2, della direttiva 2001/18/CE, l'ammissione è concessa soltanto se sono state adottate tutte le opportune misure atte ad evitare rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

ê 2002/11/CE art. 1, punto 6

2. Nel caso di una varietà geneticamente modificata ai sensi del paragrafo 1:

a) si procede a una valutazione specifica dei rischi ambientali equivalente a quella prevista dalla direttiva 2001/18/CE, secondo i principi stabiliti nell'allegato II e in base alle informazioni precisate nell'allegato III della suddetta direttiva;

b) le procedure volte a garantire una valutazione specifica dei rischi e delle altre esigenze pertinenti, in particolare delle esigenze in materia di gestione dei rischi, di etichettatura, di eventuale sorveglianza, di informazione del pubblico e di clausola di salvaguardia equivalenti a quelle contenute nella direttiva 2001/18/CE sono introdotte, su proposta della Commissione, con un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio. Fino all'entrata in vigore di detto regolamento, le varietà geneticamente modificate sono ammesse ai cataloghi nazionali solo dopo essere state ammesse alla commercializzazione ai sensi della direttiva 2001/18/CE;

c) gli articoli da 13 a 24 della direttiva 2001/18/CE non si applicano più alle varietà di vite geneticamente modificate autorizzate ai sensi del regolamento di cui alla lettera b) del presente paragrafo.

ê 1829/2003 art. 42 (adattato)

3. Quando prodotti derivati da materiali di propagazione della vite sono destinati ad essere utilizzati come prodotti o ingredienti alimentari che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 3, o come mangimi o ingredienti di mangimi che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio[12], la varietà di vite in questione è accettata soltanto se è stata autorizzata in conformità di tale regolamento.

Gli Stati membri garantiscono che una varietà di vite dal cui materiale di propagazione sono derivati prodotti destinati a essere utilizzati in un alimento o mangime secondo la definizione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio[13], sia accettata solo se è stata autorizzata conformemente alla normativa pertinente.

ê 2002/11/CE art. 1, par. 7

Articolo 9

Gli Stati membri provvedono a che le varietà e, se del caso, i cloni provenienti da altri Stati membri siano soggetti, in particolare per quanto riguarda la procedura di ammissione, alle stesse condizioni applicate alle varietà e ai cloni nazionali.

ê 71/140/CEE art. 4

è1 2002/11/CE art. 1, punto 24

Articolo 10

1. Gli Stati membri stabiliscono che l'ammissione delle varietà sia subordinata ad esami ufficiali, effettuati principalmente in campo e volti ad accertare la rispondenza di caratteri sufficienti per descrivere la varietà. I metodi impiegati per l'accertamento dei caratteri devono essere precisi e provati.

2. Secondo la procedura di cui è1 all'articolo 27, paragrafo 2 ç sono fissati, tenendo conto dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche:

a) i caratteri minimi su cui devono vertere gli esami;

b) le condizioni minime cui devono soddisfare gli esami.

3. Se è noto che i materiali di moltiplicazione di una determinata varietà sono commercializzati in un altro paese sotto una denominazione diversa, quest'ultima dovrà figurare anch'essa nel catalogo.

Articolo 11

1. Le varietà ammesse vengono regolarmente e ufficialmente controllate. Se non è più osservata una delle condizioni per l'ammissione alla certificazione o al controllo, l'ammissione viene annullata e la varietà viene cancellata dal catalogo.

ê 2002/11/CE art. 1, punto 8

2. Qualsiasi domanda o ritiro di domanda di ammissione di una varietà, qualsiasi iscrizione in un catalogo delle varietà e le relative modifiche di quest'ultimo vengono immediatamente notificati agli altri Stati membri e alla Commissione. Sulla base delle notifiche degli Stati membri, la Commissione pubblica un catalogo comune delle varietà.

ê 2002/11/CE art. 1, punto 9

Articolo 12

Gli Stati membri provvedono a che le varietà geneticamente modificate che sono state accettate siano chiaramente indicate come tali nel catalogo delle varietà. Essi curano inoltre che chiunque commercializzi una varietà di questo tipo indichi chiaramente nel suo catalogo commerciale delle viti che la varietà in questione è geneticamente modificata e precisi l'obiettivo della modifica.

ê 2002/11/CE art. 1, punto 10

Articolo 13

1. Gli Stati membri prescrivono che le varietà ammesse nel catalogo o, eventualmente, i cloni ammessi siano mantenuti secondo metodi di selezione conservatrice.

2. La selezione conservatrice deve poter essere sempre controllata mediante registrazioni effettuate dal responsabile o dai responsabili del mantenimento della varietà e, se del caso, del clone.

3. Possono essere richiesti campioni al responsabile del mantenimento della varietà o del clone. Se necessario, tali campioni possono essere prelevati ufficialmente.

4. Se la selezione conservatrice viene effettuata in uno Stato membro diverso da quello in cui la varietà è stata ammessa, gli Stati membri in questione si prestano assistenza amministrativa per quanto concerne il controllo.

ê 2002/11/CE art. 1, punto 11

Articolo 14

Gli Stati membri prescrivono che i materiali di moltiplicazione, durante la raccolta, il condizionamento, l'immagazzinamento, il trasporto e la coltivazione devono essere tenuti in lotti separati e identificati secondo le varietà e, eventualmente, per i materiali di moltiplicazioni iniziali, i materiali di moltiplicazione di base e i materiali di moltiplicazione certificati, secondo il clone.

ê 68/193/CEE

Articolo 15

1. Gli Stati membri prescrivono che i materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati soltanto in lotti sufficientemente omogenei e in imballaggi o mazzi chiusi, muniti, conformemente alle disposizioni degli articoli 16 e 17, di un sistema di chiusura e di un contrassegno. Il condizionamento ha luogo conformemente alle disposizioni dell'allegato III.

ê 2002/11/CE art. 1, punto 12

2. In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda il condizionamento, l'imballaggio, il sistema di chiusura e il contrassegno, la Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, le disposizioni applicabili alla commercializzazione di piccoli quantitativi destinati all'utilizzatore finale e alla commercializzazione delle viti in vasi, casse o cartoni.

ê 2002/11/CE art. 1, punto 13

Articolo 16

Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi e i mazzi di materiali di moltiplicazione siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manipolazione sull'etichetta ufficiale di cui all'articolo 17, paragrafo 1 o, nel caso di un imballaggio, sull'imballaggio stesso. Al fine di garantire la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'inserimento nello stesso dell'etichetta ufficiale o l'apposizione di un sigillo ufficiale. Secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, si può constatare se un determinato sistema di chiusura è conforme alle disposizioni del presente articolo. Si può procedere a una o più nuove chiusure soltanto ufficialmente o sotto controllo ufficiale.

ê 2002/11/CE art. 1, punto 14 (adattato)

Articolo 17

1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi e i mazzi di materiali di moltiplicazione siano muniti all'esterno di un'etichetta ufficiale conforme all'allegato IV, redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità e fissata mediante il sistema di chiusura. Il colore dell'etichetta è bianco con un tratto diagonale violetto per i materiali di moltiplicazione iniziali, bianco per i materiali di moltiplicazione di base, azzurro per i materiali di moltiplicazione certificati e giallo scuro per i materiali di moltiplicazione standard.

2. Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare i produttori stabiliti sul loro territorio a commercializzare diversi imballaggi o mazzi di barbatelle innestate o di barbatelle franche che abbiano le stesse caratteristiche, contrassegnati da una sola etichetta conforme all'allegato IV. In tal caso, gli imballaggi o i mazzi sono legati insieme in modo che all'atto della separazione il legaccio sia deteriorato e non possa essere riutilizzato. L'etichetta è fissata mediante tale legaccio. Non è autorizzata una nuova chiusura.

3. Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, gli Stati membri possono prevedere che ciascuna fornitura di materiale Ö di moltiplicazione Õ prodotto nel loro territorio sia accompagnata anche da un documento uniforme sul quale figurino le seguenti indicazioni: natura della merce, varietà e, se del caso, clone, categoria, quantità, mittente e destinatario. Le condizioni da prevedere riguardo a tale documento di accompagnamento sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 3, della presente direttiva.

4. L'etichetta ufficiale di cui al paragrafo 1 può includere altresì i documenti di accompagnamento fitosanitari di cui alla direttiva 92/105/CEE della Commissione[14]. Tuttavia, tutte le condizioni applicabili all'etichettatura ufficiale e ai passaporti delle piante sono definite e devono essere riconosciute come equivalenti.

5. Gli Stati membri prevedono che le etichette ufficiali debbano essere conservate dal destinatario dei materiali di moltiplicazione vegetativa per almeno un anno e debbano essere tenute a disposizione del servizio ufficiale di controllo.

ê 2002/11/CE art. 1, punto 15

Articolo 18

Nel caso di materiali di moltiplicazione di una varietà che è stata geneticamente modificata, qualsiasi etichetta apposta sul lotto di materiali di moltiplicazione e qualsiasi documento che l'accompagna in virtù delle disposizioni della presente direttiva, ufficiale o no, indica chiaramente che la varietà in questione è stata geneticamente modificata e specifica il nome degli organismi geneticamente modificati.

ê 68/193/CEE

è1 74/648/CEE art. 5, par. 1

Articolo 19

è1 1. ç Gli Stati membri vigilano affinché l'identità dei materiali di moltiplicazione sia garantita dalla raccolta fino alla consegna al consumatore diretto mediante un sistema di controllo ufficiale prescritto o approvato da essi. Essi adottano le opportune disposizioni affinché durante la commercializzazione possa essere effettuato, almeno per campione, un controllo ufficiale della rispondenza dei materiali di moltiplicazione alle condizioni stabilite dalla presente direttiva.

ê 2002/11/CE art. 1, punto 16 (adattato)

2. Fatta salva la libera circolazione dei materiali Ö di moltiplicazione Õ nella Comunità, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, al momento della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite provenienti da un paese terzo, vengano fornite al servizio competente le indicazioni seguenti:

a) specie (designazione botanica);

b) varietà e, se del caso, il clone: per le barbatelle innestate tali indicazioni si applicano sia ai portinnesti che ai nesti;

c) categoria;

d) natura del materiale di moltiplicazione;

e) paese di produzione e servizio di controllo ufficiale;

f) paese di spedizione, se diverso dal paese di produzione;

g) importatore;

h) quantità di materiali.

Possono essere fissate le modalità in base alle quali devono essere fornite tali indicazioni secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

ê 2002/11/CE art. 1, punto 17

Articolo 20

Gli Stati membri provvedono a che i materiali di moltiplicazione commercializzati ai sensi della presente direttiva, in virtù di misure obbligatorie o facoltative, siano sottoposti soltanto alle restrizioni di commercializzazione previste dalla presente direttiva per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.

ê 2002/11/CE art. 1, punto 18

Articolo 21

Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1493/1999, gli Stati membri provvedono a che i materiali di moltiplicazione delle varietà ed eventualmente dei cloni della vite che sono stati ammessi ufficialmente, in uno degli Stati membri, alla certificazione e al controllo dei materiali di moltiplicazione standard ai sensi delle disposizioni della presente direttiva, non siano soggetti a restrizioni di commercializzazione nel loro territorio per quanto concerne la varietà e, se del caso, il clone.

ê 68/193/CEE

Articolo 22

Gli Stati membri prescrivono che i materiali di moltiplicazione provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione di base certificati in uno Stato membro e raccolti in un altro Stato membro, possono essere certificati nello Stato produttore dei materiali di moltiplicazione di base, se essi sono stati assoggettati sui loro campi di produzione a un'ispezione in loco che soddisfi alle condizioni previste all'allegato I e se sia stata costatata, all'atto di un esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni previste all'allegato II.

Articolo 23

ê 2002/11/CE art. 1, punto 19 (adattato)

1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento di materiali di moltiplicazione nella Comunità che non possono essere superate altrimenti, si può decidere che, secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, gli Stati membri autorizzino, per un periodo determinato, la commercializzazione su tutto il territorio Ö della Comunità Õ dei quantitativi richiesti di materiali di moltiplicazione di una categoria soggetta a requisiti ridotti, per risolvere le difficoltà.

ê 68/193/CEE

2. Quando si tratti di una categoria di materiali di moltiplicazione di una data varietà, il colore dell'etichetta è quello previsto per la categoria corrispondente; in tutti gli altri casi, essa è di colore marrone. L'etichetta indica sempre che si tratta di materiali di moltiplicazione di una categoria soggetta a requisiti ridotti.

ê 88/332/CEE art. 6 (adattato)

è1 2002/11/CE art. 1, punto 24

3. Le modalità d'applicazione del paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura Ö di cui Õ è1 all'articolo 27, paragrafo 2 ç.

ê 2002/11/CE art. 1, punto 20

Articolo 24

Al fine di trovare migliori soluzioni in sostituzione di alcune disposizioni della presente direttiva, si può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 3, che siano organizzati a condizioni specifiche esperimenti temporanei a livello comunitario.

ê 68/193/CEE

Articolo 25

1. La presente direttiva non si applica ai materiali di moltiplicazione per i quali sia provata la destinazione all'esportazione verso i paesi terzi.

ê 2002/11/CE art. 1, punto 21 (adattato)

2. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, stabilisce se i materiali prodotti nei paesi terzi offrano, per quanto concerne le loro condizioni di ammissione e le disposizioni adottate per assicurarne la produzione ai fini della loro commercializzazione, le medesime garanzie dei materiali che sono prodotti nella Comunità e se soddisfino i requisiti della presente direttiva.

Inoltre, il Consiglio stabilisce altresì quali materiali e quali categorie di materiali di moltiplicazione possano essere ammessi alla commercializzazione nel territorio della Comunità ai sensi Ö del primo comma Õ.

In attesa della decisione del Consiglio di cui Ö al primo comma Õ e fatta salva la direttiva 2000/29/CE del Consiglio[15], gli Stati membri possono essere autorizzati ad adottare decisioni di tale tipo secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, della presente direttiva. Nel far ciò essi provvedono affinché i materiali da importare offrano garanzie equivalenti sotto tutti gli aspetti a quelle dei materiali di moltiplicazione prodotti nella Comunità ai sensi della presente direttiva. Detti materiali importati devono, in particolare, essere accompagnati da un documento in cui figurino le indicazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, della presente direttiva.

ê 2003/61/CE art. 1, punto 3

Articolo 26

1. All'interno della Comunità sono effettuate prove e analisi comparative comunitarie per il controllo a posteriori di campioni, inclusi quelli riguardanti lo stato sanitario delle piante e prelevati mediante sondaggi, di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite immessi sul mercato a norma delle disposizioni della presente direttiva obbligatorie o discrezionali. Le prove e le analisi comparative possono includere quanto segue:

a) materiali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi;

b) materiali di moltiplicazione adatti all'agricoltura biologica;

c) materiali di moltiplicazione commercializzati nel contesto di misure volte alla conservazione della diversità genetica.

ê 2003/61/CE art. 1, punto 3 (adattato)

Tali prove e analisi comparative sono effettuate per armonizzare i metodi tecnici della certificazione e controllare che i materiali di moltiplicazione soddisfino le condizioni previste.

2. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista dall'articolo 27, Ö paragrafo 2, Õ le disposizioni necessarie affinché si effettuino le analisi comparative. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 27, paragrafo 1 dei provvedimenti di ordine tecnico per l'esecuzione delle prove e delle analisi nonché dei risultati delle medesime. In caso di problemi di carattere fitosanitario, la Commissione ne informa il comitato fitosanitario permanente.

3. La Comunità può apportare un contributo finanziario alla realizzazione delle prove e delle analisi previste Ö al paragrafo Õ 1.

ê 2003/61/CE art. 1, punto 3

Il contributo finanziario non supera gli stanziamenti annui decisi dall'autorità di bilancio.

ê 2003/61/CE art. 1, punto 3 (adattato)

4. Le prove e le analisi che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità e le modalità di versamento di tale contributo sono stabilite conformemente alla procedura Ö di cui all’ Õ articolo 27 Ö , paragrafo 2 Õ.

5. Solo le autorità statali o le persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato possono realizzare le prove e le analisi previste Ö al paragrafo Õ 1.

ê 2002/11/CE art. 1, punto 23

Articolo 27

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali (in seguito denominato: il «comitato»).

ê 2002/11/CE art. 1, par. 23 (adattato)

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

ê 2002/11/CE art. 1, par. 23

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

ê 74/648/CEE art. 6 (adattato)

è1 2002/11/CE art. 1, punto 24

Articolo 28

1. Le modifiche da apportare agli allegati Ö da I a IV Õ in seguito all'evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche sono fissate secondo la procedura di cui è1 all'articolo 27, paragrafo 2 ç.

ê 2002/11/CE art. 1, par. 1) (adattato)

Ö 2. Gli allegati I e II possono essere modificati secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2, al fine di stabilire condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione dei materiali di moltiplicazione iniziali. Õ

ê 68/193/CEE

Articolo 29

La presente direttiva non pregiudica le disposizioni delle legislazioni nazionali giustificate da motivi inerenti alla tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla protezione della proprietà industriale e commerciale.

ê 74/648/CEE art. 7

è1 2002/11/CE art. 1, punto 24

Articolo 30

Secondo la procedura di cui è1 all'articolo 27, paragrafo 2 ç, uno Stato membro può, dietro sua domanda, essere interamente o parzialmente dispensato dall'obbligo di applicare la presente direttiva, eccezion fatta per l'articolo 20 e per l'articolo 21 qualora la viticoltura e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione abbiano un'importanza economica trascurabile nel suo territorio.

ê 71/140/CEE art. 9 (adattato)

Articolo 31

La presente direttiva si applica senza pregiudizio delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio [16].

ê

Articolo 32

La direttiva 68/193/CEE, modificata dagli atti di cui all'allegato V, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati all'allegato V, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato VI.

Articolo 33

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

ê 68/193/CEE

Articolo 34

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio

Il Presidente

[…]

ê 2005/43/CE art. 1 e allegato I

ALLEGATO I

CONDIZIONI RELATIVE ALLA COLTURA

1. La coltura deve presentare identità e purezza della varietà e, se del caso, del clone.

2. Lo stato colturale e lo stato di sviluppo della coltura devono consentire controlli sufficienti dell’identità e della purezza della varietà e, se del caso, del clone, nonché dello stato sanitario.

3. Devono esistere garanzie sufficienti che il suolo o, se del caso, il substrato di coltura non sono infettati da organismi nocivi o loro vettori, in particolare nematodi che trasportano malattie virali. Le viti-madri e i vivai sono piantati in condizioni atte ad evitare ogni rischio di contaminazione da organismi nocivi.

4. La presenza di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione dei materiali di moltiplicazione deve mantenersi nel limite più ridotto possibile.

5. In particolare, per quanto riguarda gli organismi nocivi di cui alle lettere a), b) e c), si applicano le condizioni di cui ai punti da 5.1 a 5.5, fatto salvo il punto 5.6:

a) complesso della degenerazione infettiva della vite: virus dell’arricciamento della vite (GFLV) e virus del mosaico dell’arabis (ArMV);

b) complesso dell’accartocciamento fogliare della vite: virus 1 associato all’accartocciamento fogliare della vite (GLRaV-1) e virus 3 associato all’accartocciamento fogliare della vite (GLRaV-3);

c) maculatura infettiva della vite (GFkV) (soltanto per i portinnesto).

5.1. Le viti-madri destinate alla produzione dei materiali di moltiplicazione iniziali devono essere risultate esenti dagli organismi nocivi di cui al punto 5, lettere a), b) e c), in seguito a un’ispezione ufficiale. Quest’ultima si basa sui risultati delle analisi fitosanitarie condotte utilizzando l’indexaggio o un altro metodo equivalente accettato a livello internazionale e relativo a tutte le piante. Tali analisi devono essere confermate dai risultati di test fitosanitari condotti su tutte le piante ogni 5 anni per ricercare gli organismi di cui al punto 5, lettere a) e b).

Le piante infette devono essere eliminate. I motivi della mancanza di ceppi dovuti a tali organismi nocivi o ad altri fattori devono figurare nel fascicolo di certificazione in cui sono registrati i dati relativi alle viti-madri.

5.2. Le viti-madri destinate alla produzione dei materiali di moltiplicazione di base devono essere risultate esenti dagli organismi nocivi di cui al punto 5, lettere a) e b), in seguito a un’ispezione ufficiale. Quest’ultima si basa sui risultati di analisi fitosanitarie relative a tutte le piante. Le analisi si effettuano almeno ogni 6 anni, iniziando dalle viti-madri di 3 anni d’età.

Nei casi in cui le ispezioni annuali ufficiali in campo sono effettuate su tutte le piante, le analisi fitosanitarie devono svolgersi almeno ogni 6 anni a partire dalle viti-madri di 6 anni d’età.

Le piante infette devono essere eliminate. I motivi della mancanza di ceppi dovuti a tali organismi nocivi o ad altri fattori devono figurare nel fascicolo di certificazione in cui sono registrati i dati relativi alle viti-madri.

5.3. Le viti-madri destinate alla produzione di materiali certificati devono risultare esenti da tutti gli organismi nocivi di cui al punto 5, lettere a) e b), in seguito a un’ispezione ufficiale. Quest’ultima si basa sui risultati delle analisi fitosanitarie condotte per campionamento secondo metodi di analisi/controllo conformi a norme generalmente accettate. Le analisi si effettuano almeno ogni 10 anni, iniziando dalle viti-madri di 5 anni d’età.

Nei casi in cui le ispezioni annuali ufficiali in campo sono effettuate su tutte le piante, le analisi fitosanitarie devono svolgersi almeno ogni 10 anni a partire dalle viti-madri di 10 anni d’età.

La proporzione delle viti-madri mancanti dovuta agli organismi nocivi di cui al punto 5, lettere a) e b), non deve superare il 5%. Le piante infette devono essere eliminate. I motivi della mancanza di ceppi dovuti a tali organismi nocivi o ad altri fattori devono figurare nel fascicolo di certificazione in cui sono registrati i dati relativi alle viti-madri.

5.4. Nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione standard, la proporzione dei ceppi mancanti dovuta agli organismi nocivi di cui al punto 5, lettere a) e b), non deve superare il 10%. Le piante infette devono essere eliminate e non possono partecipare alla moltiplicazione. I motivi della mancanza di ceppi dovuti a tali organismi nocivi o ad altri fattori devono figurare nel fascicolo di certificazione in cui sono registrati i dati relativi alle viti-madri.

5.5. I vivai devono risultare liberi dagli organismi nocivi di cui al punto 5, lettere a) e b), in seguito a ispezione annuale ufficiale in campo basata su metodi visivi, cui si accompagnano, se del caso, esami adeguati e/o una seconda ispezione in campo.

ê 2005/43/CE art. 1 e allegato I (adattato)

5.6. a) Gli Stati membri possono decidere di non applicare i punti 5.1 e 5.2 fino al 31 luglio 2011 per quanto riguarda i vigneti di viti-madri destinati alla produzione di materiale di moltiplicazione iniziale o di materiale di moltiplicazione di base che esistevano Ö al 14 luglio 2005 Õ.

b) Gli Stati membri possono decidere di non applicare il punto 5.3 fino al 31 luglio 2012 per quanto riguarda i vigneti di viti-madri destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati che esistevano già Ö al 14 luglio 2005 Õ.

c) Se gli Stati membri decidono di non applicare i punti 5.1 Ö , Õ 5.2 o il punto 5.3 come previsto dalle lettere a) e b), dovranno invece applicare le norme seguenti.

ê 2005/43/CE art. 1 e allegato I

Le malattie virali nocive, in particolare l’arricciamento e l’accartocciamento fogliare della vite, devono essere eliminate dalle colture destinate a produrre materiale di moltiplicazione iniziale e di base. Le colture destinate a produrre materiale di moltiplicazione delle altre categorie devono rimanere esenti da piante che presentino sintomi di malattie virali nocive.

6. I vivai non possono essere collocati in un vigneto o in un vigneto di viti-madri. La distanza minima da un vigneto o da un vigneto di viti-madri è di tre metri.

7. Il materiale di moltiplicazione utilizzato per la produzione di talee di portinnesto, nesti, talee da vivaio, barbatelle franche e barbatelle innestate deve provenire da viti-madri che sono state considerate conformi al momento del controllo.

8. Fatta salva l’ispezione ufficiale di cui al punto 5, si procede ad almeno un’ispezione ufficiale in campo. In caso di contestazione che può essere composta senza pregiudicare la qualità del materiale di moltiplicazione, hanno luogo ulteriori ispezioni in campo.

_______________

ê 2005/43/CE art. 1 e allegato II

ALLEGATO II

CONDIZIONI RELATIVE AI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE

I. CONDIZIONI GENERALI

1. I materiali di moltiplicazione devono possedere l’identità e la purezza della varietà e, se del caso, la purezza del clone; è ammessa una tolleranza dell’1% all’atto della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione standard.

2. I materiali di moltiplicazione devono possedere una purezza tecnica minima del 96%.

Si considerano impurezze tecniche:

a) i materiali di moltiplicazione che risultano disseccati totalmente o in parte, anche quando sono stati immersi nell’acqua dopo il loro disseccamento;

b) i materiali di moltiplicazione avariati, contorti o con lesioni, in particolare danneggiati dalla grandine o dal gelo, schiacciati o rotti;

c) i materiali che non corrispondono ai requisiti di cui al punto III.

3. I sarmenti devono essere giunti ad un adeguato stato di maturità del legno.

4. La presenza di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione dei materiali di moltiplicazione deve mantenersi nel limite più ridotto possibile.

I materiali di moltiplicazione che presentano segni o sintomi evidenti attribuibili ad organismi nocivi per i quali non vi sono trattamenti efficaci devono essere eliminati.

II. CONDIZIONI SPECIALI

1. Barbatelle innestate

Le barbatelle innestate provenienti da combinazioni di materiali di moltiplicazione della stessa categoria sono classificate in detta categoria.

Le barbatelle innestate provenienti da combinazioni di materiali di moltiplicazione di categorie diverse sono classificate nella categoria inferiore.

2. Deroga temporanea

Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni di cui al punto 1 fino al 31 luglio 2010 per quanto riguarda le barbatelle innestate costituite da materiale di moltiplicazione iniziale innestato su materiale di moltiplicazione di base. Qualora gli Stati membri decidano di non applicare il punto 1, devono invece applicare la seguente norma.

Le barbatelle innestate costituite da materiale di moltiplicazione iniziale innestato su materiale di moltiplicazione di base devono essere classificate come materiale di moltiplicazione iniziale.

III. CALIBRAZIONE

1. Talee di portinnesto, talee da vivaio e nesti

Diametro

Si tratta del diametro maggiore della sezione. Questa norma non si applica alle talee erbacee.

a) Talee di portinnesto e nesti:

i) diametro dell’estremità più piccola: da 6,5 a 12 mm;

ii) diametro massimo all’estremità più grossa: 15 mm, salvo che si tratti di nesti per innesto sul luogo.

b) Talee da vivaio:

diametro minimo all’estremità più piccola: 3,5 mm.

2. Barbatelle franche

A. Diametro

Il diametro misurato al centro del meritallo, sotto la cacciata superiore e secondo l’asse più lungo, è almeno pari a 5 mm. Questa norma non si applica alle barbatelle franche ottenute da materiale di moltiplicazione erbaceo.

B. Lunghezza

La lunghezza dal punto inferiore di inserzione delle radici alla giuntura della cacciata superiore è per lo meno pari a:

a) 30 cm per le barbatelle franche destinate ad essere innestate; tuttavia, per le barbatelle franche destinate alla Sicilia, la lunghezza è pari a 20 cm;

b) 20 cm per le altre barbatelle franche.

Questa norma non si applica alle barbatelle franche ottenute da materiale di moltiplicazione erbaceo.

C. Radici

Ogni pianta deve avere per lo meno tre radici ben sviluppate e opportunamente ripartite. Tuttavia, la varietà 420 A può avere soltanto due radici ben sviluppate, purché esse siano opposte.

D. Base

Il taglio deve essere al di sotto del diaframma ad una distanza sufficiente per non danneggiarlo, ma non oltre un centimetro al di sotto di esso.

3. Barbatelle innestate

A. Lunghezza

Il fusto deve avere per lo meno 20 cm di lunghezza.

Questa norma non si applica alle barbatelle innestate ottenute da materiale di moltiplicazione erbaceo.

B. Radici

Ogni pianta deve avere per lo meno tre radici ben sviluppate e opportunamente ripartite. Tuttavia, la varietà 420 A può avere soltanto due radici ben sviluppate, purché esse siano opposte.

C. Saldatura

Ogni pianta deve presentare una saldatura adeguata, regolare e solida.

D. Base

Il taglio deve essere effettuato al di sotto del diaframma ad una distanza sufficiente per non danneggiarlo, ma non oltre un centimetro al di sotto di esso.

___________

ê 2005/43/CE art. 1 e allegato III

ALLEGATO III

IMBALLAGGIO Composizione degli imballaggi o fasci

1 — Tipo | 2 — Numero di individui | 3 — Quantità massima |

1. Barbatelle innestate | 25, 50, 100 o multipli di 100 | 500 |

2. Barbatelle franche | 50, 100 o multipli di 100 | 500 |

3. Nesti |

con almeno cinque gemme utilizzabili | 100 o 200 | 200 |

con una gemma utilizzabile | 500 o un suo multiplo | 5000 |

4. Talee di portinnesto | 100 o un suo multiplo | 1000 |

5. Talee da vivaio | 100 o un suo multiplo | 500 |

CONDIZIONI PARTICOLARI

I. Piccole quantità

Ove necessario, la quantità (numero di individui) degli imballaggi e fasci di tutti i tipi e le categorie dei materiali di moltiplicazione di cui alla colonna 1 possono essere inferiori alle quantità minime indicate alla colonna 2.

II. Piante di vite con radici in qualunque substrato in vasi, casse e cartoni

Non si applicano i criteri del numero di individui e della quantità massima.

______________

ê 2005/43/CE art. 1 e allegato IV

ALLEGATO IV

INDICAZIONI ESTERNE

A. ETICHETTA

I. INFORMAZIONI RICHIESTE

1. norme CE;

2. paese di produzione;

3. servizio di certificazione o di controllo e Stato membro o loro acronimo;

4. nome e indirizzo del responsabile della chiusura o suo numero di identificazione;

5. specie;

6. tipo di materiale;

7. categoria;

8. varietà e se del caso clone. Nel caso delle barbatelle innestate questa indicazione si applica al portinnesto e al nesto;

9. numero di riferimento del lotto;

10. quantità;

11. lunghezza — Solo per le talee di portinnesto: si tratta della lunghezza minima delle talee del lotto interessato;

12. anno di coltura.

II. CONDIZIONI MINIME

L’etichetta deve avere le seguenti caratteristiche:

1. essere stampata in modo indelebile e chiaramente leggibile;

2. essere apposta ben in vista in modo da risultare facilmente visibile;

3. le informazioni di cui al punto A.I non possono in alcun modo essere nascoste, coperte o interrotte da altre scritte o immagini;

4. le informazioni di cui al punto A.I devono figurare nello stesso campo visivo.

III. DEROGA PER PICCOLE QUANTITÀ DESTINATE AL CONSUMATORE FINALE

1. Più di un’unità

Le informazioni richieste per l’etichetta di cui al punto A.I.10 sono: «Numero esatto di unità per imballaggio o fascio».

2. Una sola unità

Le seguenti informazioni di cui al punto A.I non sono richieste:

- tipo di materiale;

- categoria;

- numero di riferimento del lotto;

- quantità;

- lunghezza delle talee di portinnesto;

- anno di coltura.

IV. DEROGA PER LE VITI IN VASI, CASSE O CARTONI

Per le piante di vite con radici in qualunque substrato in vasi, casse e cartoni quando gli imballaggi di tale materiale non corrispondono ai requisiti per la chiusura (e l’etichettatura) a causa della sua composizione:

a) il materiale di moltiplicazione dev’essere tenuto in lotti separati adeguatamente identificati per varietà e, se del caso, per clone e numero di individui;

b) l’etichetta ufficiale è facoltativa;

c) il materiale di moltiplicazione dev’essere accompagnato dal documento di cui al seguente punto B.

B. DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO

I. CONDIZIONI DA RISPETTARE

Quando gli Stati membri richiedono l’emissione di un documento di accompagnamento, tale documento deve:

a) essere in almeno due copie (una per il mittente e una per il destinatario);

b) (la copia del destinatario) accompagnare la consegna dall’indirizzo di partenza a quello di arrivo;

c) recare tutte le informazioni di cui al punto II per quanto riguarda i singoli lotti della consegna;

d) essere conservato almeno un anno e presentato se del caso alle autorità preposte ai controlli ufficiali.

II. ELENCO DELLE INFORMAZIONI DA FORNIRE

1. norme CE;

2. paese di produzione;

3. servizio di certificazione o di controllo e Stato membro o loro acronimo

4. numero progressivo;

5. mittente (indirizzo, numero di registrazione);

6. destinatario (indirizzo);

7. specie;

8. tipo di materiale;

9. categoria;

10. varietà e, se del caso, cloni. Per le barbatelle innestate, questa indicazione si applica al portinnesto e al nesto;

11. numero di elementi singoli per lotto;

12. numero totale di lotti;

13. data di consegna.

_______________

é

ALLEGATO V

Parte A

Direttiva abrogata e d elenco delle sue modificazioni successive (di cui all’articolo 32)

Direttiva 68/193/CEE del Consiglio (GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15) |

Direttiva 71/140/CEE del Consiglio (GU L 71 del 25.3.1971, pag. 16) |

Punto II.A.31 dell'allegato I dell'atto di adesione del 1972 (GU L 73 del 27.3.1972, pag. 59) |

Direttiva 74/648/CEE del Consiglio (GU L 352 del 28.12.1974, pag. 43) |

Direttiva 77/629/CEE della Commissione (GU L 257 dell’8.10.1977, pag. 27) |

Direttiva 78/55/CEE del Consiglio (GU L 16 del 20.1.1978, pag. 23) | limitatamente all’articolo 4 |

Direttiva 78/692/CEE del Consiglio (GU L 236 del 26.8.1978, pag. 13) | limitatamente all’articolo 5 |

Punto II.A.39 dell'allegato I dell'atto di adesione del 1979 (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 64) |

Direttiva 82/331/CEE della Commissione (GU L 148 del 27.5.1982, pag. 47) |

Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio (GU L 362 del 31.12.1985, pag. 8) | limitatamente al punto 30 dell’allegato |

Direttiva 86/155/CEE del Consiglio (GU L 118 del 7.5.1986, pag. 23) | limitatamente all’articolo 3 |

Direttiva 88/332/CEE del Consiglio (GU L 151 del 17.6.1988, pag. 82) | limitatamente all’articolo 6 |

Direttiva 90/654/CEE del Consiglio (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 48) | limitatamente all punto 1, parte II, dell’allegato II |

.

Punto V.F.I.46 dell'allegato I dell'atto di adesione del 1994 (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 155) |

Direttiva 2002/11/CE del Consiglio (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 20) |

Direttiva 2003/61/CE del Consiglio (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23) | limitatamente all’articolo 1, paragrafo 3 |

Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1) | limitatamente all’articolo 42 |

Direttiva 2005/43/CE della Commissione (GU L 164 del 24.6.2005, pag. 37) |

Parte B

Elenco dei termini d’attuazione e d’applicazione(di cui all’articolo 32)

Direttiva | Termine di attuazione | Data di applicazione |

68/193/CEE | 1° luglio 1969 |

71/140/CEE | 1° luglio 1972 |

74/648/CEE | 1° luglio 1976 |

77/629/CEE | 1° luglio 1978 |

78/55/CEE | 1° luglio 1977 (articolo 6 e articolo 7, paragrafo 5) 1° luglio 1978 (articolo 5, paragrafo 2) 1° luglio 1979 (articoli da 1 a 4, articolo 5, paragrafo 1 e paragrafi da 3 a 6, e articolo 7, paragrafi da 1 a 4) |

78/692/ECE | 1 luglio 1977 (articoli da 1 a 4 e articoli 6 e 7) 1° luglio 1979 (articolo 5) |

82/331/ECE | 1° luglio 1982 |

86/155/ECE | 28 febbraio 1986 (articolo 1, paragrafo 3, articolo 3, articolo 4, paragrafi 3, 4 e 5, articolo 5 e articolo 6, paragrafi da 3 a 8) 1° luglio 1987 (articolo 1, paragrafi 1, 2, 3 e 5, articolo 2, articolo 4, paragrafi 1, 2 e da 6 a 10 e articolo 6, paragrafi 1, 2 e 9) |

88/332/ECE | 29 giugno 1988 |

90/654/ECE | 13 dicembre 1990 |

2002/11/CE | 23 febbraio 2003 |

2003/61/CE | 10 ottobre 2003 |

2005/43/CE | 31 luglio 2006 | 1° agosto 2006 |

___________________

ALLEGATO VI

Tavola di concordanza

Direttiva 68/193/CEE | Presente direttiva |

Articolo 1 | Articolo 1 |

Articolo 2, paragrafo 1, alinea | Articolo 2, paragrafo 1, alinea |

Articolo 2, paragrafo 1, A. | Articolo 2, paragrafo 1, punto 1) |

Articolo 2, paragrafo 1, AA. | Articolo 2, paragrafo 1, punto 2) |

Articolo 2, paragrafo 1, AB. | Articolo 2, paragrafo 1, punto 3) |

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), alinea | Articolo 2, paragrafo 1, punto 4), alinea |

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i), alinea | Articolo 2, paragrafo 1, punto 4), lettera a), alinea |

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i), a) | Articolo 2, paragrafo 1, punto 4), lettera a), punto i) |

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i), b) | Articolo 2, paragrafo 1, punto 4), lettera a), punto ii) |

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii), alinea | Articolo 2, paragrafo 1, punto 4), lettera b), alinea |

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii), a) | Articolo 2, paragrafo 1, punto 4), lettera b), punto i) |

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii), b) | Articolo 2, paragrafo 1, punto 4), lettera b), punto ii) |

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii), c) | Articolo 2, paragrafo 1, punto 4), lettera b), punto iii) |

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii), d) | Articolo 2, paragrafo 1, punto 4), lettera b), punto iv) |

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e) | Articolo 2, paragrafo 1, punto 4), lettera b), punto v) |

Articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d) | Articolo 2, paragrafo 1, punti 5) e 6) |

Articolo 2, paragrafo 1, DA., alinea | Articolo 2, paragrafo 1, punto 7), alinea |

Articolo 2, paragrafo 1, DA., lettera a) | Articolo 2, paragrafo 1, punto 7), lettera a) |

Articolo 2, paragrafo 1, DA., lettera b) | Articolo 2, paragrafo 1, punto 7), lettera b) |

Articolo 2, paragrafo 1, DA., lettera c), prima frase | Articolo 2, paragrafo 1, punto 7), lettera c) |

Articolo 2, paragrafo 1, DA., lettera c), seconda frase | Articolo 28, paragrafo 2 |

Articolo 2, paragrafo 1, DA., lettera d) | Articolo 2, paragrafo 1, punto 7), lettera d) |

Articolo 2, paragrafo 1, E. | Articolo 2, paragrafo 1, punto 8) |

Articolo 2, paragrafo 1, F., alinea | Articolo 2, paragrafo 1, punto 9), alinea |

Articolo 2, paragrafo 1, F., lettera a) | Articolo 2, paragrafo 1, punto 9), lettera a) |

Articolo 2, paragrafo 1, F., lettera b), alinea | Articolo 2, paragrafo 1, punto 9), lettera b), alinea |

Articolo 2, paragrafo 1, F., lettera b), primo trattino | Articolo 2, paragrafo 1, punto 9), lettera b), punto i) |

Articolo 2, paragrafo 1, F., lettera b), secondo trattino | Articolo 2, paragrafo 1, punto 9), lettera b), punto ii) |

Articolo 2, paragrafo 1, F., lettere c) e d) | Articolo 2, paragrafo 1, punto 9), lettere c) e d) |

Articolo 2, paragrafo 1, G., alinea | Articolo 2, paragrafo 1, punto 10), alinea |

Articolo 2, paragrafo 1, G., lettera a) | Articolo 2, paragrafo 1, punto 10), lettera a) |

Articolo 2, paragrafo 1, G., lettera b), alinea | Articolo 2, paragrafo 1, punto 10), lettera b), alinea |

Articolo 2, paragrafo 1, G., lettera b), primo trattino | Articolo 2, paragrafo 1, punto10), lettera b), punto i) |

Articolo 2, paragrafo 1, G., lettera b), secondo trattino | Articolo 2, paragrafo 1, punto 10), lettera b), punto ii) |

Articolo 2, paragrafo 1,G., lettere c) e d) | Articolo 2, paragrafo 1, punto 10), lettere c) e d) |

Articolo 2, paragrafo 1,H. | Articolo 2, paragrafo 1, punto 11) |

Articolo 2, paragrafo 1,I., primo comma | Articolo 2, paragrafo 1, punto 12) |

Articolo 2, paragrafo 1(I), secondo e terzo comma | Articolo 2, paragrafo 2 |

Articolo 2, paragrafo 2 | __ |

Articolo 3, paragrafo 1 | Articolo 3, paragrafo 1 |

Articolo 3, paragrafo 2 | __ |

Articolo 3, paragrafo 3 | Articolo 3, paragrafo 2 |

Articolo 3, paragrafo 4 | Articolo 3, paragrafo 3 |

Articolo 3, paragrafo 5 | Articolo 3, paragrafo 4 |

Articolo 4 | Articolo 4 |

Articolo 5 | Articolo 5 |

Articolo 5bis | Articolo 6 |

Articolo 5ter | Articolo 7 |

Articolo 5ter bis, paragrafi 1 e 2 | Articolo 8, paragrafi 1 e 2 |

Articolo 5ter bis, paragrafo 3, lettera a) | Articolo 8, paragrafo 3, primo comma |

Articolo 5ter bis, paragrafo 3, lettera b) | Articolo 8, paragrafo 3, secondo comma |

Articolo 5quater | Articolo 9 |

Articolo 5quinquies | Articolo 10 |

Articolo 5sexies | Articolo 11 |

Articolo 5septies | Articolo 12 |

Articolo 5octies | Articolo 13 |

Articolo 7 | Articolo 14 |

Articolo 8 | Articolo 15 |

Articolo 9 | Articolo 16 |

Articolo 10, paragrafi da 1 a 5 | Articolo 17, paragrafi da 1 a 5 |

Articolo 10, paragrafo 6 | __ |

Articolo 10a | Articolo 18 |

Articolo 11 | Articolo 19 |

Articolo 12 | Articolo 20 |

Articolo 12a | Articolo 21 |

Articolo 13 | Articolo 22 |

Articolo 14 | Articolo 23 |

Articolo 14a | Articolo 24 |

Articolo 15, paragrafo 1 | Articolo 25, paragrafo 1 |

Articolo 15, paragrafo 2, lettera a) | Articolo 25, paragrafo 2, primo comma |

Articolo 15, paragrafo 2, lettera b) | Articolo 25, paragrafo 2, secondo comma |

Articolo 15, paragrafo 2, lettera c) | Articolo 25, paragrafo 2, terzo comma |

Articolo 16, paragrafo 1, alinea | Articolo 26, paragrafo 1, primo comma, alinea |

Articolo 16, paragrafo 1, primo trattino | Articolo 26, paragrafo 1, primo comma, lettera a) |

Articolo 16, paragrafo 1, secondo trattino | Articolo 26, paragrafo 1, primo comma, lettera b) |

Articolo 16, paragrafo 1, terzo trattino | Articolo 26, paragrafo 1, primo comma, lettera c) |

Articolo 16, paragrafo 2 | Articolo 26, paragrafo 1, secondo comma |

Articolo 16, paragrafo 3 | Articolo 26, paragrafo 2 |

Articolo 16, paragrafo 4 | Articolo 26, paragrafo 3 |

Articolo 16, paragrafo 5 | Articolo 26, paragrafo 4 |

Articolo 16, paragrafo 6 | Articolo 26, paragrafo 5 |

Articolo 16bis | __ |

Articolo 16ter | __ |

Articolo 17 | Articolo 27 |

Articolo 17bis | Articolo 28, paragrafo 1 |

Articolo 18 | Articolo 29 |

Articolo 18bis | Articolo 30 |

Articolo 18ter | Articolo 31 |

Articolo 19 | __ |

__ | Articolo 32 |

__ | Articolo 33 |

Articolo 20 | Articolo 34 |

Allegato I | Allegato I |

Allegato II | Allegato II |

Allegato III | Allegato III |

Allegato IV | Allegato IV |

__ | Allegato V |

__ | Allegato VI |

_____________

[1] COM(87) 868 PV.

[2] V. allegato 3, parte A, delle conclusioni.

[3] Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

[4] Allegato V, parte A della presente proposta.

[5] GU C […] del […], pag. […].

[6] GU C […] del […], pag. […].

[7] GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/43/CE della Commissione (GU L 164 del 24.6.2005, pag. 37).

[8] V. allegato V, parte A.

[9] GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1830/2003 (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

[10] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

[11] GU L 179 del 17.7.1999, pag. 1.

[12] GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

[13] GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

[14] GU L 4 dell'8.1.1993, pag. 22.

[15] GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

[16] GU L 55 del 2.3.1968, pag. 1.