52008PC0065(02)

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea /* COM/2008/0065 def. - AVC 2008/0027 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 11.2.2008

COM(2008) 65 definitivo

2008/0027 (AVC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

In conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania all'UE del 2005, l'adesione dei nuovi Stati membri all'accordo euromediterraneo di associazione con la Repubblica libanese viene concordata mediante la conclusione di un protocollo all'accordo. Il medesimo articolo prevede una procedura semplificata in base alla quale il protocollo dev'essere concluso dal Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e dal paese terzo interessato. Questa procedura non pregiudica le competenze della Comunità.

Il 23 ottobre 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un protocollo con il Libano per tener conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania in data 1° gennaio 2007. I negoziati sono stati ritardati dalle difficoltà del governo libanese e dal fatto che, prima di dare il suo accordo di massima sul testo, tale governo ha chiesto chiarimenti che esulano addirittura dal campo di applicazione del protocollo. Nel corso di tali negoziati si è deciso di non aggiungere all'accordo d'associazione esistente nessuna ulteriore concessione commerciale relativa all'agricoltura, ai prodotti agricoli trasformati e ai prodotti della pesca.

Al presente documento sono allegate: 1) una decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo e 2) una decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo.

Il testo del protocollo negoziato con la Repubblica libanese figura in allegato. Le disposizioni più importanti del protocollo sono quelle riguardanti l'adesione dei nuovi Stati membri all'accordo di associazione UE-Libano e l'inclusione delle nuove lingue ufficiali dell'UE.

La Commissione chiede al Consiglio di adottare le proposte di decisioni del Consiglio relative alla firma e alla conclusione del protocollo.

Il Parlamento europeo sarà invitato a dare il proprio accordo per la conclusione del presente protocollo.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 23 ottobre 2006, il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, a negoziare protocolli che modificano gli accordi conclusi tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e i paesi terzi, tra cui l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra[?], per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri all'Unione europea.

(2) I negoziati con il Libano sono stati portati a termine.

(3) L'articolo 8, paragrafo 2, del protocollo negoziato con il Libano prevede l'applicazione provvisoria del protocollo prima della sua entrata in vigore.

(4) Il protocollo deve essere firmato a nome della Comunità e applicato in via provvisoria, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva,

DECIDE:

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea. Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presente protocollo si applica in via provvisoria dal 1° gennaio 2007, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

2008/0027 (AVC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, è stato firmato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri il […].

(2) Il protocollo deve essere approvato,

DECIDE:

Articolo unico

Il protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra, è approvato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

PROTOCOLLO

all'accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

in appresso denominati “gli Stati membri CE”, rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea, e

LA COMUNITÀ EUROPEA,

in appresso denominata “la Comunità”, rappresentata dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione europea, da una parte,

e LA REPUBBLICA LIBANESE

in appresso denominata “il Libano”,

dall’altra,

CONSIDERANDO CHE l'accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra[?], in appresso denominato "l'accordo euromediterraneo", è stato firmato a Bruxelles il 1° aprile 2002 ed è entrato in vigore il 1° aprile 2006.

CONSIDERANDO che il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea e il relativo atto sono stati firmati a Lussemburgo il 25 aprile 2005 e sono entrati in vigore il 1° gennaio 2007;

CONSIDERANDO CHE il 1° marzo 2003 è entrato in vigore un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra[?];

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione, l'adesione delle nuove Parti contraenti dell'accordo euromediterraneo deve essere sancita dalla conclusione di un protocollo a questo stesso accordo;

CONSIDERANDO che si sono svolte consultazioni ai sensi dell'articolo 22 dell'accordo euromediterraneo, per garantire che si sia tenuto conto dei reciproci interessi della Comunità e della Repubblica libanese,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica di Bulgaria e la Romania diventano Parti contraenti dell'accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra, e, al pari degli altri Stati membri della CE, adottano e prendono atto, rispettivamente, dei testi dell'accordo, delle dichiarazioni comuni, delle dichiarazioni unilaterali e degli scambi di lettere.

CAPO I MODIFICHE AL TESTO DELL'ACCORDO EUROMEDITERRANEO, COMPRESI I SUOI ALLEGATI E PROTOCOLLI

Articolo 2 (Norme di origine)

Il protocollo 4 è modificato come segue:

1. All'articolo 18, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

BG "ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ"

ES "EXPEDIDO A POSTERIORI"

CS "VYSTAVENO DODATEČNĔ"

DA "UDSTEDT EFTERFØLGENDE"

DE "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT"

ET "VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT"

EL "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ"

EN "ISSUED RETROSPECTIVELY"

FR "DÉLIVRÉ A POSTERIORI"

IT "RILASCIATO A POSTERIORI"

LV "IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI"

LT "RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS"

HU "KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL"

MT "MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT"

NL "AFGEGEVEN A POSTERIORI"

PL "WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE"

PT "EMITIDO A POSTERIORI"

RO "EMIS A POSTERIORI"

SL "IZDANO NAKNADNO"

SK "VYDANÉ DODATOČNE"

FI "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN"

SV "UTFÄRDAT I EFTERHAND"

AR [pic]"

2. All'articolo 19, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

(…)

Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:

BG "ДУБЛИКАТ"

ES "DUPLICADO"

CS "DUPLIKÁT"

DA "DUPLIKAT"

DE "DUPLIKAT"

ET "DUPLIKAAT"

EL "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ"

EN "DUPLICATE"

FR "DUPLICATA"

IT "DUPLICATO"

LV "DUBLIKĀTS"

LT "DUBLIKATAS"

HU "MÁSODLAT"

MT "DUPLIKAT"

NL "DUPLICAAT"

PL "DUPLIKAT"

PT "SEGUNDA VIA"

RO "DUPLICAT"

SL "DVOJNIK"

SK "DUPLIKÁT"

FI "KAKSOISKAPPALE"

SV "DUPLIKAT"

AR [pic]"

3 L'allegato V è sostituito dal seguente:

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° .. …(1).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . …(2).

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2).

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2).

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. ...(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...(2).

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2)).

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n… (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(2).

Versione lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(2).

Versione lituana

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra(2) preferencinès kilmés prekés.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes …(2) származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2).

Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(2).

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. ...(1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială …(2).

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2).

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).

Versione araba

[pic]

…………………………………………………………..(3)

(Luogo e data)

…………………………………………………………..(4)

(Firma dell'esportatore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

(1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.

(2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

(3) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

(4) Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario."

CAPO II: DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 3 (Prove dell'origine e cooperazione amministrativa)

1. Le prove dell'origine rilasciate a norma di legge dal Libano o da un nuovo Stato membro nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi applicati tra i due Stati sono accettate nei rispettivi paesi in virtù del presente protocollo sempreché:

a) l'acquisizione di tale origine conferisca un trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute nel presente accordo o nel sistema comunitario delle preferenze generalizzate;

b) la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati entro il giorno precedente la data di adesione;

c) la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.

Qualora le merci siano state dichiarate per l'importazione in Libano o in un nuovo Stato membro in data precedente a quella dell'adesione e nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi applicabili in quel momento tra il Libano e il nuovo Stato membro in questione, la prova dell'origine rilasciata a posteriori nel quadro di tali accordi o regimi può ugualmente essere accettata purché venga presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell'adesione.

2. Il Libano e i nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni con le quali è stato concesso lo status di “esportatore autorizzato” nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi tra loro applicati, a condizione che:

a) tale disposizione sia contemplata anche dall'accordo concluso tra il Libano e la Comunità prima della data dell'adesione e che

b) gli esportatori autorizzati applichino le norme di origine in vigore nel quadro di tale accordo.

Tali autorizzazioni devono essere sostituite, entro e non oltre un anno dalla data dell’adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni dell’accordo.

3. Le richieste di verifica a posteriori delle prove dell'origine rilasciate a norma degli accordi preferenziali o dei regimi autonomi di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere presentate dalle autorità doganali competenti del Libano o dei nuovi Stati membri e sono accettate da dette autorità per i tre anni successivi al rilascio della prova dell'origine in questione.

Articolo 4 (Merci in transito)

1. Le disposizioni dell'accordo si applicano alle merci esportate dal Libano verso uno dei nuovi Stati membri o da uno dei nuovi Stati membri verso il Libano, che sono conformi alle disposizioni del protocollo 4 e che alla data di adesione si trovano in viaggio o in custodia temporanea, in un deposito doganale o in una zona franca in Libano o nel nuovo Stato membro in questione.

2. In casi simili, il trattamento preferenziale può essere concesso purché, entro quattro mesi dalla data dell'adesione, una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore venga presentata alle autorità doganali del paese importatore.

Disposizioni generali e finali

Articolo 5

La Repubblica libanese si impegna a non formulare richieste, a non avviare azioni e a non modificare o revocare alcuna concessione a norma degli articoli XXIV.6 e XXVIII del GATT 1994 con riferimento al presente allargamento della Comunità.

Articolo 6

Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo euromediterraneo.

Articolo 7

1. La Comunità, il Consiglio dell'Unione europea, a nome degli Stati membri, e la Repubblica libanese procedono all'approvazione del presente protocollo conformemente alle rispettive procedure.

2. Le Parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al precedente paragrafo. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 8

1. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione.

2. Il presente protocollo si applica, in via provvisoria, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Articolo 9

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle Parti contraenti, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Articolo 10

Il testo dell'accordo euromediterraneo, compresi gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché l'atto finale e le dichiarazioni ad esso allegate, sono redatti nelle lingue bulgara e rumena, tutti i testi facenti fede alla stregua dei testi originali. Il consiglio di associazione approva tali testi.

PER GLI STATI MEMBRI …

PER LA COMUNITÀ EUROPEA …

PER LA REPUBBLICA LIBANESE

[1] GU L 143 del 30.5.2006, pag. 2.

[2] GU L 143 del 30.5.2006, pag. 2.

[3] GU L 262 del 30.9.2002, pag. 2.